sentenza 9 ottobre 1998, n. 352 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41);Pres. Granata, Est. Contri; Prov. Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri. Conflitto diattribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 53/54-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193013 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 ottobre 1998, n. 352
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41); Pres. Granata, Est. Contri; Prov. Bolzano (Aw. Panun
zio) c. Pres. cons, ministri. Conflitto di attribuzione.
Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Personale sani
tario direttivo — Esami di idoneità — Regolamento ministe
riale — Annullamento (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, appro vazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statu
to speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 2, 9, 16, 99, 100,
107; d.p.r. 28 marzo 1975 n. 474, norme di attuazione dello
statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igie ne e sanità, art. 3; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione
del servizio sanitario nazionale, art. 80; d.p.r. 26 gennaio 1980
n. 197, norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di
attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.p.r. 28 marzo 1975 n. 474, art. 5; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266,
norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e
leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indi
rizzo e coordinamento, art. 2; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502,
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del
l'art. 1 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 17).
Non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del ministro del
la sanità, gli esami di idoneità nazionale del personale sanita
rio direttivo nell'ambito della provincia autonoma di Bolza
no; va pertanto annullato l'art. 28 d.m. sanità 16 maggio 1996
n. 413. (1)
Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Bolzano ha solleva
to conflitto di attribuzione nei confronti del presidente del con
siglio dei ministri, in relazione all'art. 28 d.m. sanità 16 maggio
1996 n. 413 (regolamento concernente la disciplina degli esami
di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione),
chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta
al ministro della sanità disciplinare con proprio regolamento gli
esami di idoneità del personale sanitario direttivo organizzati
nella provincia di Bolzano e di annullare l'art. 28 del citato
regolamento. La provincia lamenta la violazione degli art. 2, 9, n. 10, 16,
99, 100 e 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige
(d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670); delle norme di attuazione di
cui agli art. 5 d.p.r. 26 febbraio 1980 n. 197, e 2 d.leg. 16
marzo 1992 n. 266; nonché dei principi costituzionali relativi
ai rapporti tra atti normativi statali e provinciali.
Più precisamente, l'art. 28 del regolamento emesso con d.m.
sanità 16 maggio 1996 n. 413, è ritenuto dalla ricorrente lesivo
della sfera di attribuzioni ad essa costituzionalmente assegnate,
per i motivi di seguito elencati.
(1) La Corte costituzionale accoglie il ricorso della provincia di Bol
zano e procede quindi all'annullamento dell'art. 28 d.m. sanità 16 mag
gio 1996 n. 413, per la parte in cui prevedeva che la legge provinciale
potesse disciplinare gli esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di
direzione nelle strutture sanitarie dislocate sul territorio provinciale «nel
rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento», in relazione al
l'art. 5 d.p.r. 197/80 che prevede, a garanzia della minoranza di lingua
tedesca, la possibilità che gli esami suddetti siano disciplinati con legge
provinciale «nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali». Nel
motivare la decisione la corte si richiama al principio, più volte affer
mato nella propria giurisprudenza, secondo cui norme dirette a limitare
l'esercizio delle competenze regionali o provinciali non possono essere
poste attraverso un regolamento ministeriale (Corte cost. 13 maggio 1991,
n. 204, Foro it., Rep. 1991, voce Trentino-Alto Adige, n. 16). In precedente occasione la disciplina, dettata ai sensi dell'art. 5 d.p.r.
197/80 dalla provincia di Bolzano, degli esami provinciali di idoneità
per il personale sanitario è stata oggetto d'impugnazione diretta davanti
alla Corte costituzionale da parte del presidente del consiglio dei mini
stri; la questione si è risolta con una dichiarazione di cessata materia
del contendere avendo la provincia provveduto, nel frattempo, a modi
ficare le disposizioni impugnate: v. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 774,
id., Rep. 1989, voce cit., n. 62.
In ordine agli esami di idoneità nazionale per il personale sanitario,
v. pure Cass. 26 aprile 1993, n. 4908, id., Rep. 1993, voce cit., n. 26.
Sulla tutela delle minoranze linguistiche in Trentino-Alto Adige, v.,
di recente, Corte cost. 19 giugno 1998, n. 213, id., 1998, I, 2652, con
nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1999.
In primo luogo, la provincia ricorrente denuncia la violazio
ne, ad opera dell'impugnato art. 28, dell'art. 5 d.p.r. n. 197
del 1980 (norme di attuazione per il Trentino-Alto Adige con
cernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia d'igie ne e sanità approvate con d.p.r. 28 maggio 1975 n. 474): l'art.
28 dell'impugnato regolamento ministeriale prevede infatti che
la legge provinciale possa disciplinare gli esami di idoneità all'e
sercizio delle funzioni di direzione nelle strutture sanitarie dislo
cate sul territorio provinciale «nel rispetto dei principi stabiliti
dal presente regolamento», mentre la norma di attuazione di
cui all'art. 5 d.p.r. n. 197 del 1980 prevede la possibilità che
gli esami in questione siano disciplinati con legge provinciale «nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali» (fermi re
stando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove di
esame fissati nell'ordinamento statale). Sotto questo primo pro
filo, la ricorrente lamenta altresì il contrasto con l'art. 9, n.
10, dello statuto, come attuato dall'art. 5 d.p.r. n. 197 del 1980,
e l'art. 2 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, che configurano una
competenza legislativa di tipo concorrente in materia di orga nizzazione degli esami di idoneità effettuati nell'ambito provin
ciale, suscettibile di essere limitata solo dai principi della legi slazione statale. A questo proposito, la provincia autonoma di
Bolzano invoca altresì i principi costituzionali in materia di rap
porti tra fonti regolamentari statali e fonti regionali o provin
ciali, come risultanti dalla giurisprudenza costituzionale e come
esplicitati dalla 1. n. 400 del 1988, art. 17, 1° comma, lett. b), che sottrae alla fonte regolamentare governativa e, implicita
mente, ministeriale (art. 17, 3° comma), l'attuazione e l'inte
grazione delle disposizioni legislative di principio nelle materie
assegnate alla competenza legislativa delle regioni e delle pro vince autonome.
In secondo luogo, nell'atto introduttivo del presente giudizio si lamenta la violazione, da parte dell'art. 28 d.m. n. 413 del
1996, del già citato art. 5 d.p.r. n. 197 del 1980 e degli art.
2, 99, 100 e 9, n. 10, dello statuto speciale, che nel loro insieme
attribuiscono alla provincia di Bolzano la competenza ad orga nizzare le strutture sanitarie, anche in funzione delle esigenze di tutela delle minoranze linguistiche. A questo riguardo, l'ente
territoriale ricorrente assume altresì violato l'art. 80, 1° com
ma, 1. 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario
nazionale), secondo il quale nella materia dell'organizzazione delle strutture sanitarie restano ferme le competenze spettanti alle province autonome secondo le norme e le condizioni parti colari di autonomia definite dal d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,
e relative norme di attuazione «nel rispetto, per quanto attiene
alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative
alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla pa
rificazione della lingua italiana e tedesca».
In terzo luogo, la provincia ricorrente ipotizza il contrasto
con l'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
giacché le norme di attuazione emanate a seguito del procedi
mento «collaborativo» previsto dall'invocata disposizione statu
taria non possono essere derogate se non da successivi atti adot
tati in base a quel medesimo procedimento. 2. - Sotto il primo dei profili sopra elencati, il ricorso è
fondato.
Secondo l'art. 3, n. 9, d.p.r. 28 marzo 1975 n. 474 (norme
di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di igiene e sanità), restano ferme le competenze degli
organi statali «in ordine alle professioni sanitarie, agli ordini
e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio
della professione medica negli ospedali».
Tuttavia, la medesima disposizione — come modificata dal
l'art. 1 d.leg. 16 marzo 1992 n. 267 (norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifi
che a norme di attuazione già emanate) — prevede che nella
provincia di Bolzano, ai fini di tutela della minoranza di lingua
tedesca, tali esami possano essere effettuati osservandosi l'art.
5 d.p.r. n. 197 del 1980. Tale disposizione attribuisce alla pro
vincia una potestà legislativa nella materia dell'organizzazione
degli esami in questione, da esercitarsi — «per garantire ai can
didati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in
lingua italiana o in lingua tedesca, nonché la loro valutazione
da parte dei componenti la commissione esaminatrice che ab
biano adeguata conoscenza delle due lingue» — «nel rispetto
dei principi stabiliti dalle leggi statali». Nel disporre che gli esami di idoneità di cui si tratta «posso
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PARTE PRIMA
no essere organizzati in provincia di Bolzano ... nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento», l'art. 28 del
l'impugnato d.m. 16 maggio 1996 n. 413 — oltre a concretare
una palese violazione dell'invocata norma di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recata dal 1° comma
dell'art. 5 d.p.r. n. 197 del 1980 — si pone in contrasto con
il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa corte, se
condo il quale non è ammissibile che norme dirette a limitare
l'esercizio delle competenze regionali o provinciali siano poste attraverso un regolamento ministeriale (v., explurimis, la sen
tenza n. 204 del 1991, Foro it., Rep. 1991, voce Trentino-Alto
Adige, n. 16). L'art. 28 del regolamento ministeriale adottato con d.m. 16
maggio 1996 n. 413, risulta pertanto lesivo delle attribuzioni
costituzionalmente garantite alla provincia ricorrente.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo di asserita lesione delle
attribuzioni proprie della provincia autonoma di Bolzano.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
spetta allo Stato disciplinare, con decreto del ministro della sa
nità, gli esami di idoneità di cui al d.m. 16 maggio 1996 n. 413 (regolamento concernente la disciplina degli esami di ido
neità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione) nell'am
bito della provincia autonoma di Bolzano, e conseguentemente annulla l'art. 28 dello stesso regolamento ministeriale.
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 24 luglio 1998, n. 344
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Granata, Est. Vari; Di Bella e Casil (Aw. D'Asaro), Montalto ed altri (Aw. Mangano); interv. Pres. giunta reg. Sicilia (Aw. Castaldi, Torre). Ord. Corte conti, sez. contr.
reg. sic., 19 dicembre 1996 (due) (G.U., la s.s., nn. 36 e
39 del 1997).
Sicilia — Pensionamenti anticipati — Sospensione — Disciplina statale — Inapplicabilità — Questione manifestamente inam
missibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 5; 1. reg. Sicilia 23 febbraio 1962 n. 2, norme per il trattamento di quiescen
za, previdenza ed assistenza del personale della regione, art.
36; d.l. 19 settembre 1992 n. 384, misure urgenti in materia
di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché dispo sizioni fiscali, art. 1; 1. 14 novembre 1992 n. 438, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, art. 1; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, interventi correttivi di fi
nanza pubblica, art. 11; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure
di razionalizzazione della finanza pubblica; 1. reg. Sicilia 25
maggio 1995 n. 46, disposizioni concernenti il personale re
gionale. Sospensione del trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti
locali ed il relativo personale, art. 1; d.l. 30 giugno 1995 n.
262, differimento di termini in materia di interventi in campo
previdenziale e disciplina della soppressione dello Scau; 1. 8
agosto 1995 n. 335, riforma del sistema pensionistico obbli
gatorio e complementare).
È manifestamente inammissibile, in quanto volta a suffragare tesi interpretative e non a risolvere effettivi dubbi di costitu
zionalità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36
l. reg. Sicilia 23 febbraio 1962 n. 2, e, in subordine, dell'art.
1 I. reg. Sicilia 25 maggio 1995 n. 46, nella parte in cui con
sentirebbero di non applicare nella regione siciliana la disci
plina nazionale relativa alla sospensione dei pensionamenti an
ticipati, in riferimento agli art. 3 e 5 Cost. (1)
(1) Nella specie, il giudice a quo aveva sollevato la questione di costi
tuzionalità, pur ritenendo che la disciplina nazionale sul c.d. blocco dei pensionamenti doveva applicarsi immediatamente anche al persona le della regione siciliana, in quanto contenente norme qualificabili come
Il Foro Italiano — 1999.
II
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 5 maggio 1998, senza
numero, allegata all'ordinanza 24 luglio 1998, n. 344 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres.
ed est. Granata; Di Bella, Casil, Montalto ed altri.
Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Intervento
di terzi — Ammissione con riserva e inammissibilità — Fatti
specie (L. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 25).
È ammesso, con riserva, l'intervento del titolare del trattamen
to pensionistico nel giudizio costituzionale sulle leggi, solleva
to in via incidentale dalla Corte dei conti, in sede di riscontro
successivo di legittimità sul decreto di liquidazione del tratta
mento di pensione stesso. (2) Sono inammissibili gli interventi nel giudizio costituzionale del
la Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori e di
soggetti aventi la stessa posizione sostanziale dei titolari di
trattamenti pensionistici, nel riscontro successivo della legitti mità dei decreti di liquidazione dei quali la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale. (3)
«fondamentali delle riforme economico-sociali» della repubblica. La Corte costituzionale quindi, riallacciandosi alla sua più recente giurispruden za, ha ribadito che il giudizio costituzionale serve a risolvere dubbi di
costituzionalità e non meri problemi interpretativi, i quali debbono es sere risolti dal giudice attraverso i propri poteri, non rientrando tra i compiti della corte quello di far prevalere un'interpretazione rispetto ad un'altra. Questa posizione della Corte costituzionale conferma il ri trarsi della stessa rispetto alla funzione interpretativa della legge da par te del giudice, il quale deve, in ogni caso, procedere preliminarmente a verificare la possibilità di interpretazioni «adeguatici» che valgano a salvare la disposizione dalla dichiarazione di incostituzionalità. Unica eccezione è rappresentata dall'esistenza di un «diritto vivente», anche se non è stato ritenuto sufficiente un «diritto vivente locale». Per riferi menti a tale giurisprudenza, v. Corte cost., ord. 20 marzo 1998, n.
70, Foro it., 1998, I, 2322, con nota di richiami, che ha appunto esclu so che l'esistenza di un «diritto vivente locale» possa legittimare la pro posizione di una questione di costituzionalità allorché il giudice a quo sia convinto della possibilità di un'interpretazione «adeguatrice» della
disposizione impugnata. In dottrina, sui poteri interpretativi del giudice in rapporto a quelli della Corte costituzionale, v. Granata, Corte di
cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra controllo ermeneu tico e controllo di legittimità. Linee evolutive della giurisprudenza co
stituzionale, id., 1998, I, 14, e Amoroso, L'interpretazione «adeguatri ce» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutico e tecnica di sindacato di costituzionalità, ibid., V, 89, mentre, in ordine alla giu risprudenza costituzionale sul «diritto vivente» v. Pugiotto, ibid., 366 ss.
Sul blocco del pensionamento anticipato, v. Corte cost. 23 dicembre
1994, n. 439, id., 1996, I, 836, con nota di richiami, la quale ha dichia rato l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 1 e 2 quinquies, d.l. 19 set tembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella 1. 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui differiva fino al 1° gennaio 1994 la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a
riposo per dimissioni dal 1° settembre 1993. In ordine al rinvio di cui all'art. 36 1. reg. Sicilia 2/62 alle norme
concernenti l'ordinamento pensionistico del personale civile dello Stato, v. Corte conti, sez. giur. reg. Sicilia, 16 novembre 1988, n. 66, e 10 novembre 1988, n. 54, id., Rep. 1989, voci Sicilia, n. 62, e Pensione, n. 179; Corte cost. 19 giugno 1981, n. 105, id., 1982, I, 23, con nota di richiami.
(2-3) L'ordinanza senza numero — come pure l'ord. 344/98, per la
parte in cui, sciogliendo la riserva formulata nella prima, dichiara inam missibile l'intervento ammesso con riserva — lasciano invero molto a desiderare per la sostanziale inesistenza di motivazione a conforto delle conclusioni cui la corte giunge in ordine all'ammissibilità dell'interven to dei soggetti che lo avevano richiesto. In una prima fase la Corte costituzionale aveva seguito una linea di chiusura totale e si limitava a rilevare, nei pochi casi presentatisi, che l'intervento era inammissibile in quanto il soggetto non rientrava tra le uniche due categorie legittima te a costituirsi nel giudizio costituzionale sulle leggi: parti formalmente costituitesi nel giudizio principale o presidente del consiglio dei ministri o della giunta regionale.
Successivamente, si è avuta un'apertura attraverso l'affermazione di alcuni principi cui poi la corte si è attenuta, anche se non sempre in maniera assolutamente coerente. In particolare, è stato affermato che, mentre un generico interesse di fatto non è sufficiente per fondare il diritto di costituzione o di intervento, quest'ultimo deve essere ricono sciuto allorché sia configurabile una situazione giuridica soggettiva di retta ed individualizzata, riconoscibile quando l'esito del giudizio di co stituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione
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