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sentenza 9 ottobre 1998, n. 352 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41);...

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sentenza 9 ottobre 1998, n. 352 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41); Pres. Granata, Est. Contri; Prov. Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri. Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 53/54-55/56 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193013 . Accessed: 28/06/2014 17:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.174 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:22 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 9 ottobre 1998, n. 352 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41); Pres. Granata, Est. Contri; Prov. Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri. Conflitto

sentenza 9 ottobre 1998, n. 352 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41);Pres. Granata, Est. Contri; Prov. Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri. Conflitto diattribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 53/54-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193013 .

Accessed: 28/06/2014 17:37

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 ottobre 1998, n. 352

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41); Pres. Granata, Est. Contri; Prov. Bolzano (Aw. Panun

zio) c. Pres. cons, ministri. Conflitto di attribuzione.

Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Personale sani

tario direttivo — Esami di idoneità — Regolamento ministe

riale — Annullamento (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, appro vazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statu

to speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 2, 9, 16, 99, 100,

107; d.p.r. 28 marzo 1975 n. 474, norme di attuazione dello

statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igie ne e sanità, art. 3; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione

del servizio sanitario nazionale, art. 80; d.p.r. 26 gennaio 1980

n. 197, norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di

attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.p.r. 28 marzo 1975 n. 474, art. 5; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266,

norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e

leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indi

rizzo e coordinamento, art. 2; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502,

riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del

l'art. 1 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 17).

Non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del ministro del

la sanità, gli esami di idoneità nazionale del personale sanita

rio direttivo nell'ambito della provincia autonoma di Bolza

no; va pertanto annullato l'art. 28 d.m. sanità 16 maggio 1996

n. 413. (1)

Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Bolzano ha solleva

to conflitto di attribuzione nei confronti del presidente del con

siglio dei ministri, in relazione all'art. 28 d.m. sanità 16 maggio

1996 n. 413 (regolamento concernente la disciplina degli esami

di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione),

chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta

al ministro della sanità disciplinare con proprio regolamento gli

esami di idoneità del personale sanitario direttivo organizzati

nella provincia di Bolzano e di annullare l'art. 28 del citato

regolamento. La provincia lamenta la violazione degli art. 2, 9, n. 10, 16,

99, 100 e 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige

(d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670); delle norme di attuazione di

cui agli art. 5 d.p.r. 26 febbraio 1980 n. 197, e 2 d.leg. 16

marzo 1992 n. 266; nonché dei principi costituzionali relativi

ai rapporti tra atti normativi statali e provinciali.

Più precisamente, l'art. 28 del regolamento emesso con d.m.

sanità 16 maggio 1996 n. 413, è ritenuto dalla ricorrente lesivo

della sfera di attribuzioni ad essa costituzionalmente assegnate,

per i motivi di seguito elencati.

(1) La Corte costituzionale accoglie il ricorso della provincia di Bol

zano e procede quindi all'annullamento dell'art. 28 d.m. sanità 16 mag

gio 1996 n. 413, per la parte in cui prevedeva che la legge provinciale

potesse disciplinare gli esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di

direzione nelle strutture sanitarie dislocate sul territorio provinciale «nel

rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento», in relazione al

l'art. 5 d.p.r. 197/80 che prevede, a garanzia della minoranza di lingua

tedesca, la possibilità che gli esami suddetti siano disciplinati con legge

provinciale «nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali». Nel

motivare la decisione la corte si richiama al principio, più volte affer

mato nella propria giurisprudenza, secondo cui norme dirette a limitare

l'esercizio delle competenze regionali o provinciali non possono essere

poste attraverso un regolamento ministeriale (Corte cost. 13 maggio 1991,

n. 204, Foro it., Rep. 1991, voce Trentino-Alto Adige, n. 16). In precedente occasione la disciplina, dettata ai sensi dell'art. 5 d.p.r.

197/80 dalla provincia di Bolzano, degli esami provinciali di idoneità

per il personale sanitario è stata oggetto d'impugnazione diretta davanti

alla Corte costituzionale da parte del presidente del consiglio dei mini

stri; la questione si è risolta con una dichiarazione di cessata materia

del contendere avendo la provincia provveduto, nel frattempo, a modi

ficare le disposizioni impugnate: v. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 774,

id., Rep. 1989, voce cit., n. 62.

In ordine agli esami di idoneità nazionale per il personale sanitario,

v. pure Cass. 26 aprile 1993, n. 4908, id., Rep. 1993, voce cit., n. 26.

Sulla tutela delle minoranze linguistiche in Trentino-Alto Adige, v.,

di recente, Corte cost. 19 giugno 1998, n. 213, id., 1998, I, 2652, con

nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1999.

In primo luogo, la provincia ricorrente denuncia la violazio

ne, ad opera dell'impugnato art. 28, dell'art. 5 d.p.r. n. 197

del 1980 (norme di attuazione per il Trentino-Alto Adige con

cernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia d'igie ne e sanità approvate con d.p.r. 28 maggio 1975 n. 474): l'art.

28 dell'impugnato regolamento ministeriale prevede infatti che

la legge provinciale possa disciplinare gli esami di idoneità all'e

sercizio delle funzioni di direzione nelle strutture sanitarie dislo

cate sul territorio provinciale «nel rispetto dei principi stabiliti

dal presente regolamento», mentre la norma di attuazione di

cui all'art. 5 d.p.r. n. 197 del 1980 prevede la possibilità che

gli esami in questione siano disciplinati con legge provinciale «nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali» (fermi re

stando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove di

esame fissati nell'ordinamento statale). Sotto questo primo pro

filo, la ricorrente lamenta altresì il contrasto con l'art. 9, n.

10, dello statuto, come attuato dall'art. 5 d.p.r. n. 197 del 1980,

e l'art. 2 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, che configurano una

competenza legislativa di tipo concorrente in materia di orga nizzazione degli esami di idoneità effettuati nell'ambito provin

ciale, suscettibile di essere limitata solo dai principi della legi slazione statale. A questo proposito, la provincia autonoma di

Bolzano invoca altresì i principi costituzionali in materia di rap

porti tra fonti regolamentari statali e fonti regionali o provin

ciali, come risultanti dalla giurisprudenza costituzionale e come

esplicitati dalla 1. n. 400 del 1988, art. 17, 1° comma, lett. b), che sottrae alla fonte regolamentare governativa e, implicita

mente, ministeriale (art. 17, 3° comma), l'attuazione e l'inte

grazione delle disposizioni legislative di principio nelle materie

assegnate alla competenza legislativa delle regioni e delle pro vince autonome.

In secondo luogo, nell'atto introduttivo del presente giudizio si lamenta la violazione, da parte dell'art. 28 d.m. n. 413 del

1996, del già citato art. 5 d.p.r. n. 197 del 1980 e degli art.

2, 99, 100 e 9, n. 10, dello statuto speciale, che nel loro insieme

attribuiscono alla provincia di Bolzano la competenza ad orga nizzare le strutture sanitarie, anche in funzione delle esigenze di tutela delle minoranze linguistiche. A questo riguardo, l'ente

territoriale ricorrente assume altresì violato l'art. 80, 1° com

ma, 1. 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario

nazionale), secondo il quale nella materia dell'organizzazione delle strutture sanitarie restano ferme le competenze spettanti alle province autonome secondo le norme e le condizioni parti colari di autonomia definite dal d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,

e relative norme di attuazione «nel rispetto, per quanto attiene

alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative

alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla pa

rificazione della lingua italiana e tedesca».

In terzo luogo, la provincia ricorrente ipotizza il contrasto

con l'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

giacché le norme di attuazione emanate a seguito del procedi

mento «collaborativo» previsto dall'invocata disposizione statu

taria non possono essere derogate se non da successivi atti adot

tati in base a quel medesimo procedimento. 2. - Sotto il primo dei profili sopra elencati, il ricorso è

fondato.

Secondo l'art. 3, n. 9, d.p.r. 28 marzo 1975 n. 474 (norme

di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige

in materia di igiene e sanità), restano ferme le competenze degli

organi statali «in ordine alle professioni sanitarie, agli ordini

e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio

della professione medica negli ospedali».

Tuttavia, la medesima disposizione — come modificata dal

l'art. 1 d.leg. 16 marzo 1992 n. 267 (norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifi

che a norme di attuazione già emanate) — prevede che nella

provincia di Bolzano, ai fini di tutela della minoranza di lingua

tedesca, tali esami possano essere effettuati osservandosi l'art.

5 d.p.r. n. 197 del 1980. Tale disposizione attribuisce alla pro

vincia una potestà legislativa nella materia dell'organizzazione

degli esami in questione, da esercitarsi — «per garantire ai can

didati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in

lingua italiana o in lingua tedesca, nonché la loro valutazione

da parte dei componenti la commissione esaminatrice che ab

biano adeguata conoscenza delle due lingue» — «nel rispetto

dei principi stabiliti dalle leggi statali». Nel disporre che gli esami di idoneità di cui si tratta «posso

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PARTE PRIMA

no essere organizzati in provincia di Bolzano ... nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento», l'art. 28 del

l'impugnato d.m. 16 maggio 1996 n. 413 — oltre a concretare

una palese violazione dell'invocata norma di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recata dal 1° comma

dell'art. 5 d.p.r. n. 197 del 1980 — si pone in contrasto con

il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa corte, se

condo il quale non è ammissibile che norme dirette a limitare

l'esercizio delle competenze regionali o provinciali siano poste attraverso un regolamento ministeriale (v., explurimis, la sen

tenza n. 204 del 1991, Foro it., Rep. 1991, voce Trentino-Alto

Adige, n. 16). L'art. 28 del regolamento ministeriale adottato con d.m. 16

maggio 1996 n. 413, risulta pertanto lesivo delle attribuzioni

costituzionalmente garantite alla provincia ricorrente.

Resta assorbito ogni ulteriore profilo di asserita lesione delle

attribuzioni proprie della provincia autonoma di Bolzano.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non

spetta allo Stato disciplinare, con decreto del ministro della sa

nità, gli esami di idoneità di cui al d.m. 16 maggio 1996 n. 413 (regolamento concernente la disciplina degli esami di ido

neità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione) nell'am

bito della provincia autonoma di Bolzano, e conseguentemente annulla l'art. 28 dello stesso regolamento ministeriale.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 24 luglio 1998, n. 344

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres. Granata, Est. Vari; Di Bella e Casil (Aw. D'Asaro), Montalto ed altri (Aw. Mangano); interv. Pres. giunta reg. Sicilia (Aw. Castaldi, Torre). Ord. Corte conti, sez. contr.

reg. sic., 19 dicembre 1996 (due) (G.U., la s.s., nn. 36 e

39 del 1997).

Sicilia — Pensionamenti anticipati — Sospensione — Disciplina statale — Inapplicabilità — Questione manifestamente inam

missibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 5; 1. reg. Sicilia 23 febbraio 1962 n. 2, norme per il trattamento di quiescen

za, previdenza ed assistenza del personale della regione, art.

36; d.l. 19 settembre 1992 n. 384, misure urgenti in materia

di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché dispo sizioni fiscali, art. 1; 1. 14 novembre 1992 n. 438, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, art. 1; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, interventi correttivi di fi

nanza pubblica, art. 11; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure

di razionalizzazione della finanza pubblica; 1. reg. Sicilia 25

maggio 1995 n. 46, disposizioni concernenti il personale re

gionale. Sospensione del trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti

locali ed il relativo personale, art. 1; d.l. 30 giugno 1995 n.

262, differimento di termini in materia di interventi in campo

previdenziale e disciplina della soppressione dello Scau; 1. 8

agosto 1995 n. 335, riforma del sistema pensionistico obbli

gatorio e complementare).

È manifestamente inammissibile, in quanto volta a suffragare tesi interpretative e non a risolvere effettivi dubbi di costitu

zionalità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36

l. reg. Sicilia 23 febbraio 1962 n. 2, e, in subordine, dell'art.

1 I. reg. Sicilia 25 maggio 1995 n. 46, nella parte in cui con

sentirebbero di non applicare nella regione siciliana la disci

plina nazionale relativa alla sospensione dei pensionamenti an

ticipati, in riferimento agli art. 3 e 5 Cost. (1)

(1) Nella specie, il giudice a quo aveva sollevato la questione di costi

tuzionalità, pur ritenendo che la disciplina nazionale sul c.d. blocco dei pensionamenti doveva applicarsi immediatamente anche al persona le della regione siciliana, in quanto contenente norme qualificabili come

Il Foro Italiano — 1999.

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 5 maggio 1998, senza

numero, allegata all'ordinanza 24 luglio 1998, n. 344 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 2 settembre 1998, n. 35); Pres.

ed est. Granata; Di Bella, Casil, Montalto ed altri.

Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Intervento

di terzi — Ammissione con riserva e inammissibilità — Fatti

specie (L. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e

sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 25).

È ammesso, con riserva, l'intervento del titolare del trattamen

to pensionistico nel giudizio costituzionale sulle leggi, solleva

to in via incidentale dalla Corte dei conti, in sede di riscontro

successivo di legittimità sul decreto di liquidazione del tratta

mento di pensione stesso. (2) Sono inammissibili gli interventi nel giudizio costituzionale del

la Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori e di

soggetti aventi la stessa posizione sostanziale dei titolari di

trattamenti pensionistici, nel riscontro successivo della legitti mità dei decreti di liquidazione dei quali la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale. (3)

«fondamentali delle riforme economico-sociali» della repubblica. La Corte costituzionale quindi, riallacciandosi alla sua più recente giurispruden za, ha ribadito che il giudizio costituzionale serve a risolvere dubbi di

costituzionalità e non meri problemi interpretativi, i quali debbono es sere risolti dal giudice attraverso i propri poteri, non rientrando tra i compiti della corte quello di far prevalere un'interpretazione rispetto ad un'altra. Questa posizione della Corte costituzionale conferma il ri trarsi della stessa rispetto alla funzione interpretativa della legge da par te del giudice, il quale deve, in ogni caso, procedere preliminarmente a verificare la possibilità di interpretazioni «adeguatici» che valgano a salvare la disposizione dalla dichiarazione di incostituzionalità. Unica eccezione è rappresentata dall'esistenza di un «diritto vivente», anche se non è stato ritenuto sufficiente un «diritto vivente locale». Per riferi menti a tale giurisprudenza, v. Corte cost., ord. 20 marzo 1998, n.

70, Foro it., 1998, I, 2322, con nota di richiami, che ha appunto esclu so che l'esistenza di un «diritto vivente locale» possa legittimare la pro posizione di una questione di costituzionalità allorché il giudice a quo sia convinto della possibilità di un'interpretazione «adeguatrice» della

disposizione impugnata. In dottrina, sui poteri interpretativi del giudice in rapporto a quelli della Corte costituzionale, v. Granata, Corte di

cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra controllo ermeneu tico e controllo di legittimità. Linee evolutive della giurisprudenza co

stituzionale, id., 1998, I, 14, e Amoroso, L'interpretazione «adeguatri ce» nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutico e tecnica di sindacato di costituzionalità, ibid., V, 89, mentre, in ordine alla giu risprudenza costituzionale sul «diritto vivente» v. Pugiotto, ibid., 366 ss.

Sul blocco del pensionamento anticipato, v. Corte cost. 23 dicembre

1994, n. 439, id., 1996, I, 836, con nota di richiami, la quale ha dichia rato l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 1 e 2 quinquies, d.l. 19 set tembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella 1. 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui differiva fino al 1° gennaio 1994 la

corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a

riposo per dimissioni dal 1° settembre 1993. In ordine al rinvio di cui all'art. 36 1. reg. Sicilia 2/62 alle norme

concernenti l'ordinamento pensionistico del personale civile dello Stato, v. Corte conti, sez. giur. reg. Sicilia, 16 novembre 1988, n. 66, e 10 novembre 1988, n. 54, id., Rep. 1989, voci Sicilia, n. 62, e Pensione, n. 179; Corte cost. 19 giugno 1981, n. 105, id., 1982, I, 23, con nota di richiami.

(2-3) L'ordinanza senza numero — come pure l'ord. 344/98, per la

parte in cui, sciogliendo la riserva formulata nella prima, dichiara inam missibile l'intervento ammesso con riserva — lasciano invero molto a desiderare per la sostanziale inesistenza di motivazione a conforto delle conclusioni cui la corte giunge in ordine all'ammissibilità dell'interven to dei soggetti che lo avevano richiesto. In una prima fase la Corte costituzionale aveva seguito una linea di chiusura totale e si limitava a rilevare, nei pochi casi presentatisi, che l'intervento era inammissibile in quanto il soggetto non rientrava tra le uniche due categorie legittima te a costituirsi nel giudizio costituzionale sulle leggi: parti formalmente costituitesi nel giudizio principale o presidente del consiglio dei ministri o della giunta regionale.

Successivamente, si è avuta un'apertura attraverso l'affermazione di alcuni principi cui poi la corte si è attenuta, anche se non sempre in maniera assolutamente coerente. In particolare, è stato affermato che, mentre un generico interesse di fatto non è sufficiente per fondare il diritto di costituzione o di intervento, quest'ultimo deve essere ricono sciuto allorché sia configurabile una situazione giuridica soggettiva di retta ed individualizzata, riconoscibile quando l'esito del giudizio di co stituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione

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