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Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

Date post: 30-Mar-2016
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Sentenza del Consiglio di Stato - elezioni regionali Molise 2000
61
REPUBBLICA ITALIANA N 3212/01 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2527-2845-2972 REG Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione . ANNO 2001 ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sui ricorsi in appello, riuniti: A)- n. 2527/2001, proposto dal signor Franco Capone, rappresentato e difeso dall’avv.Ennio Mazzocco, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del medesimo, in Roma , via Ugo Bassi n.3; contro - il signor Michele Simiele, appellante incidentale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Martino, Aldo De Benedittis e Giovanni De Notariis, con domicilio eletto in Roma via Albalonga n.7, presso lo studio dell'avv.Palmiero Clementino; - il signor Angelo Michele Iorio, appellante incidentale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Enrico Follieri , Vincenzo Colalillo, e Angelo Farinacci con domicilio eletto in RA
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Page 1: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

REPUBBLICA ITALIANA N 3212/01 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2527-2845-2972 REG.RIC

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione . ANNO 2001

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sui ricorsi in appello, riuniti:

A)- n. 2527/2001, proposto dal signor Franco Capone,

rappresentato e difeso dall’avv.Ennio Mazzocco, con domicilio

eletto in Roma, presso lo studio del medesimo, in Roma , via

Ugo Bassi n.3;

contro

- il signor Michele Simiele, appellante incidentale, rappresentato

e difeso dagli avv.ti Antonio Martino, Aldo De Benedittis e

Giovanni De Notariis, con domicilio eletto in Roma via

Albalonga n.7, presso lo studio dell'avv.Palmiero Clementino;

- il signor Angelo Michele Iorio, appellante incidentale,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Enrico

Follieri , Vincenzo Colalillo, e Angelo Farinacci con domicilio

eletto in Roma via G.Paisiello n.55, presso lo studio

dell'avv.Scoca;

e nei confronti

-della Regione Molise, dell'Ufficio centrale elettorale

circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, dell'Ufficio

centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia e

RA

Page 2: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

dell'Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte d'appello

di Campobasso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio ex lege presso la medesima, in Roma,

via Portoghesi, n.12;

- del signor Giuseppe Gallo, non costituito in giudizio;

con la costituzione in giudizio

del signor Quintino Pallante, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Antonio Martino, Aldo De Benedittis e Giovanni De Notariis,

con domicilio eletto in Roma via Albalonga n.7,presso lo studio

dell'avv.Palmiero Clementino;

e con l'intervento ad opponendum

dei signori Filippo Testa, Edoardo Falcione, Stefano Sabatini e

Giuseppe Valletta, rappresentati e difesi, dall'avv.Demetrio

Rivellino, con domicilio eletto in Roma, via Modena n.5, presso

lo studio dell'avv.Maria Grazia Leuci;

B) n.2845/2001, proposto dai signori Giovanni Di Stasi, Rosanna

Di Pilla, Tullio Farina, Pasquale Di Lena, Candido Paglione,

Antonietta Caccia, Francesco Cocco, Nicolino D'Ascanio,

Francesco Totaro, Giuseppe Astore, Marcello Palmieri, Italo Di

Sabato, Roberto Ruta, Antonio D'Ambrosio e Luigi Di

Bartolomeo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo

Acquarone, Giuseppe Abbamonte e Orazio Abbamonte, con

domicilio eletto in Roma via G.G. Porro n.8, presso lo studio

Abbamonte;

RA

Page 3: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

contro

- il signor Michele Simiele, appellante incidentale, come sopra

rappresentato, difeso e domiciliato;

- i signori Carmelo Tamburi, Angelo Pio Romano, Filoteo Di

Sandro, Angela Fusco Parrella, Rosario De Matteis, Carlo

Scassera, Remo Di Giandomenico, Angelo Michele Iorio,

Antonio Di Brino e Sabrina De Camillis, appellanti incidentali,

rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Enrico

Follieri, Alda Colesanti e Vincenzo Colalillo, con domicilio

eletto in Roma via G.Paisiello n.55, presso lo studio

dell'avv.Scoca;

- il signor Giuseppe Gallo, non costituito in giudizio;

e nei confronti

- della Regione Molise, dell'Ufficio centrale elettorale

circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, dell'Ufficio

centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia e

dell'Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte d'appello

di Campobasso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio presso la medesima, in Roma, via

Portoghesi, n.12;

- dei signori Franco Capone, Angelo Colaneri, Aldo Patriciello,

Enrico Santoro e Alfredo D'Ambrosio, non costituiti in giudizio;

- del Sig. Giuseppe Gallo, non costituito in giudizio;

- del signor Giuseppe Scarano, in qualità di rappresentante legale

RA

Page 4: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

del partito SDI, non costituito in giudizio,

- del Partito popolare italiano, sede provinciale di Isernia, in

persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in

giudizio;

- del Partito dei Verdi, sede provinciale di Campobasso, in

persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in

giudizio;

- del Partito della Rifondazione comunista, sede provinciale di

Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore,

non costituito in giudizio;

- dei Socialisti democratici italiani, in persona del legale

rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

- dell'Udeur, sede provinciale di Isernia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

con la costituzione in giudizio

del signor Quintino Pallante, come sopra

rappresentato, difeso e domiciliato;

e con l'intervento ad

opponendum

dei signori Filippo Testa, Edoardo Falcione, Stefano Sabatini e

Giuseppe Valletta, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

- c) n. 2972/2001 proposto dal signor Nicola Macoretta, nella

qualità di Segretario del Comitato regionale del Molise del

Partito dei Comunisti italiani, nonchè dal signor Roberto Ferraris,

RA

Page 5: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

nella qualità di delegato di lista del Partito dei Comunisti italiani,

rappresentati e difesi dall'avv. Osvaldo Fassari, con domicilio

eletto nello studio degli avv.ti Silvio Crapolicchio e Pietro

Marsili in Roma, via dei Due Macelli, n.60;

contro

- il signor Michele Simiele, non costituito in relazione all'appello

di cui trattasi;

- il signor Angelo Michele Iorio, come sopra rappresentato,

difeso e domiciliato;

e nei confronti

della Regione Molise, dell'Ufficio centrale elettorale

circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, dell'Ufficio

centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia e

dell'Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte d'appello

di Campobasso, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 58, in data 7 marzo 2001, del Tribunale

Amministrativo Regionale del Molise;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli appelli incidentali e gli atti di costituzione in

giudizio sopra indicati;

Viste le ordinanze nn. 1956, 1985 e 1986 del 2001 con le

quali sono state accolte le richieste di sospensione della

esecuzione della sentenza appellata;

RA

Page 6: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere P.G. Trovato ; uditi, alla pubblica

udienza del 5 giugno 2001, gli avv.ti G. Abbamonte, Acquarone,

Mazzocco, Scoca. Follieri, Colalillo, De Notariis, Martino, De

Benedittis, Colesanti, l’avvocato dello Stato Cesaroni ed ancora

l’avv- Colalillo, in sostituzione dell’avv. Rivellino e l’avv.

Mazzocco, su delega dell’avv. Fassari;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I

1. A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio

regionale del Molise, svoltesi in data 16 aprile 2000, l'Ufficio

regionale del Molise individuava nella lista regionale "Molise

democratico" la lista con la maggior cifra elettorale regionale,

proclamando eletto presidente il capolista prof. Giovanni Di

Stasi.

Lo stesso Ufficio proclamava eletto consigliere regionale

il capolista della lista regionale "Per il Molise", dott. Angelo

Michele Iorio, quale candidato presidente che aveva conseguito

un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del

candidato proclamato eletto presidente.

Il divario tra le due liste era quantificato in 930 voti

(Molise democratico, voti 101.295 e Per il Molise voti 100.365).

Il risultato elettorale era impugnato avanti al TAR Molise da un

RA

Page 7: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

cittadino elettore (signor Michele Simiele, con ricorso

n.289/2000) e dal dott.Iorio (ricorso n.293/2000).

Con sentenza n.58, in data 7 marzo 2001, il TAR, :

- riuniva i ricorsi;

- dava atto della rinuncia da parte del dott.Iorio ad alcune censure

del suo ricorso e della conseguente improcedibilità dei ricorsi

incidentali proposti da alcuni resistenti;

- respingeva tutte le eccezioni pregiudiziali;

- in accoglimento dei ricorsi principali, dichiarava la illegittimità

dell'ammissione alla consultazione elettorale delle liste

dell'Udeur (nella circoscrizione di Isernia), del Partito dei Verdi

(nella circoscrizione di Campobasso) , del partito SDI (nella

circoscrizione di Campobasso) e del Partito dei Comunisti

Italiani (nella circoscrizione di Campobasso), rilevando:

a) quanto alle prime due liste, che esse erano state regolarmente

sottoscritte da un numero insufficiente di elettori,

b) quanto alla terza lista che le sottoscrizioni erano state apposte

su moduli indicanti soggetti che non avevano accettato la

candidatura;

c) quanto alla quarta lista, che era stato depositato il contrassegno

con il simbolo del Partito, senza la previa autorizzazione del

Segretario nazionale;

- di conseguenza annullava i verbali degli Uffici centrali

circoscrizionali di Campobasso e di Isernia, limitatamente

RA

Page 8: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

all'ammissione delle liste di candidati testè citate;

- annullava in via derivata e come da motivazione, tutti gli atti e

tutte le operazioni del procedimento elettorale e in particolare i

verbali di proclamazione degli eletti nella suddetta consultazione

elettorale.

2. La sentenza è stata appellata in parte qua con ricorso n.

2527/2001, dal signor Franco Capone, consigliere regionale

eletto, che ha dedotto:

- la irricevibilità dei ricorsi in primo grado, sul rilievo che

l'ammissione delle liste avrebbe dovuto essere impugnata

immediatamente (entro 30 giorni dalla loro pubblicazione) ,

senza attendere la proclamazione degli eletti; sono stati

prospettati altresì profili di incostituzionalità dell'art.83/11 del

d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 (aggiunto dall'art.2 della legge 23

dicembre 1966, n.1147 e richiamato dall'art.19 della legge 17

febbraio 1968, n.108) nella parte in cui non prevede, in

violazione degli articoli 49, 48, 3 e 97 Cost. che contro l'atto di

ammissione o esclusione di una o più liste il ricorso deve essere

depositato nella segreteria entro il termine di 30 giorni dalla data

di pubblicazione delle liste ammesse;

- la inammissibilità dei ricorsi in primo grado perchè non

notificati al Ministero dell'interno,in persona del Ministro pro

tempore , ma alle commissioni elettorali;

RA

Page 9: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

- la inammissibilità dei motivi aggiunti in primo grado per

tardività;

- il difetto di istruttoria in ordine alla incidenza dei vizi rilevati

dal TAR sulla validità delle consultazioni e comunque la

insussistenza dei vizi medesimi.

Con due ricorsi in appello "integrativi" il signor Capone

ha svolto ulteriori deduzione nel merito, eccependo altresì:

- la inammissibilità di entrambi i ricorsi in primo grado, in quanto

non notificati ai partiti di cui si contestava l'ammissione alla

competizione elettorale, presso la sede legale nazionale;

- la nullità della sentenza appellata, in quanto la decisione è stata

adottata dal TAR in più camere di consiglio e il dispositivo è

stato pubblicato e non anche letto in pubblica udienza.

Si è costituito in giudizio il signor Angelo Michele Iorio,

che con appello incidentale, ha riproposto le seguenti doglianze

di primo grado, disattese dal TAR:

-1) alcune sottoscrizioni della lista dell'Udeur, nella

circoscrizione di Isernia, ritenute valide dal TAR, non potevano

essere computate, in quanto corredate da certificati elettorali con

firma stampigliata apposta con timbro a secco e non con

meccanizzazione elettronica;

2) alcune sottoscrizioni della lista del Partito SDI, nella

circoscrizione di Isernia, ritenute valide dal TAR, non potevano

essere conteggiate, con la conseguenza che il numero

RA

Page 10: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

complessivo delle sottoscrizioni risultava inferiore a quello

prescritto; si tratta di oltre 300 sottoscrizioni corredate

tardivamente da certificato elettorale; inoltre erano state illegit

timamente conteggiate 59 sottoscrizioni dell'elenco n.6, ancorchè

i relativi certificati elettorali recassero la data modificata da un

impiegato comunale non meglio identificato;

3) le illegittimità rilevate comportavano non già il rinnovo dlle

consultazioni, ma la proclamazione ad eletto alla carica di

Presidente della Giunta regionale dell'odierno appellato.

Si sono costituiti in giudizio, anche la Regione Molise,

l'Ufficio centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di

Campobasso, l'Ufficio centrale elettorale circoscrizionale presso

il Tribunale di Isernia e l'Ufficio centrale elettorale regionale

presso la Corte d'appello di Campobasso, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La sentenza è stata appellata con ricorso n.2845/2001,

anche dai signori Giovanni Di Stasi, Rosanna Di Pilla, Tutllio

Farina, Pasquale Di Lene, Candido Paglione, Antonietta Caccia,

Francesco Cocco, Nicolino D'Ascanio, Francesco Totaro,

Giuseppe Astore, Marcello Palmieri, Italo Di Sabato, Roberto

Ruta, Antonio D'Ambrosio e Luigi Di Bartolomeo, che hanno

dedotto:

- la nullità della sentenza appellata, in quanto la pronuncia non è

RA

Page 11: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

intervenuta immediatamente dopo l'udienza di discussione ;

- la tardività dei ricorsi in primo grado;

- la inammissibilità dei motivi aggiunti;

- la inammissibilità di alcuni profili di censura dei ricorsi al

T.A.R.;

- l'infondatezza nel merito delle argomentazioni del TAR.

Si sono costituiti in giudizio i signori Carmelo Tamburi,

Angelo Pio Romano, Filoteo Di Sandro, Angela Fusco Parrella,

Rosario De Matteis, Carlo Scassera, Remo Di Giandomenico,

Angelo Michele Iorio, Antonio Di Brino e Sabrina De

Camillis,che con appello incidentale hanno impugnato la

sentenza del TAR per le stesse ragioni già evidenziate

nell'appello proposto dal dott.Iorio, in via incidentale all'appello

n.2527/2001 ed hanno altresì sostenuto che il TAR avrebbe

dovuto disporre la permanenza nella competizione elettorale delle

sole liste ritenute regolari, con ripetizione delle elezioni senza le

liste illegittimamente ammesse.

4. In relazione ad entrambi gli appelli sopracitati

n.2527/2001 e n.2845/2001, si sono costituiti in giudizio il

signor Simiele, ricorrente in primo grado con il ricorso n.

289/2000 deciso con la sentenza appellata e il signor Quintino

Pallante, ricorrente avanti al TAR contro le elezioni per cui è

causa ma con ricorso non deciso con l'appellata sentenza.

RA

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I predetti (il sig.Simiele anche con appello incidentale)

hanno dedotto:

- l'inammissibilità dell'appello n.2527/2001 del signor Capone, in

quanto non notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado e

in particolare all'interventore signor Giuseppe Gallo;

- l'infondatezza delle argomentazioni degli appellanti;

- la erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata disposta la

rinnovazione delle consultazioni, anzichè la correzione del

risultato elettorale.

5. In relazione ad entrambi gli appelli sono intervenuti ad

opponendum i signori Filippo Testa, Edoardo Falcione, Stefano

Sabatini e Giuseppe Valletta, candidati alle elezioni di cui

trattasi, svolgendo tesi adesive a quelle dei resistenti.

6. Con un terzo appello, n. 2972/2001 la sentenza n.58/2001 è

stata appellata anche dal signor Nicola Macoretta, nella qualità di

Segretario del Comitato regionale del Molise del Partito dei

Comunisti italiani, nonchè dal signor Roberto Ferraris, nella

qualità di delegato di lista del Partito dei Comunisti italiani, che

hanno dedotto:

- la mancata notifica nei loro confronti dei ricorsi in primo grado;

- la infondatezza delle argomentazioni attraverso le quali il TAR

ha ritenuto illegittima l'ammissione alla competizione elettorale

RA

Page 13: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

della lista del Partito dei Comunisti italiani.

Si è costituito in giudizio il dott.Iorio, svolgendo puntuali

controdeduzioni.

7. Con ordinanze del 30 marzo 2001, n.1956, 1985 e n. 1986

la Sezione ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata ed ha

fissato per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 5

giugno 2001.

All' udienza il difensore dell'appellante signor Capone ha

chiesto il rinvio della trattazione per consentire la riunione degli

appelli con altro appello (n.3124/2001) del signor Quintino

Pallante contro la stessa sentenza.

Le difese avversarie si sono opposte al rinvio, facendo tra

l'altro presente che nel giudizio introdotto con il cennato appello

non è stata presentata istanza di fissazione d'udienza.

E' seguita un ‘ ampia e approfondita discussione nel merito

degli appelli.

In tale sede il difensore del signor Capone ha fatto presente

di avere provveduto dopo i preliminari d'udienza a presentare

istanza di fissazione d'udienza relativamente all'appello

n.3124/2001, in qualità di resistente, ed ha insistito nella

domanda di rinvio.

Dalla difesa di alcuni resistenti è stata eccepita la irritualità

dell'appello del signor Capone, per le modalità di proposizione

RA

Page 14: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

(appello e due appelli integrativi).

Gli appelli sono passati quindi in decisione.

DIRITTO

I

1. Gli appelli in epigrafe (n.2527/2001, n.2845/2001 e

n.2972/2001) vanno riuniti ex art.335 cod.proc. civ., perchè

diretti contro la medesima sentenza (n.58, in data 7 marzo 2001

del TAR Molise).

2. In via pregiudiziale va esaminata l'istanza presentata dalla

difesa del signor Franco Capone (appellante nel ricorso

n.2527/200199) alla pubblica udienza del 5 giugno 2001 e diretta

ad ottenere il rinvio della trattazione degli appelli, al fine di

consentire la riunione dei medesimi anche con altro appello

proposto contro la medesima sentenza dal signor Quintino

Pallante (n.3124/2001) e non iscritto a ruolo.

L'istanza, alla quale le parti resistenti (ivi compresi i legali

del signor Pallante costituito negli odierni giudizi n. 2527/2001 e

n.2845/2000) hanno fatto opposizione, non può essere accolta, in

quanto, al momento dei preliminari dell’odierna udienza, nel

giudizio attivato con il ricorso n.3124/2001 non era stata

depositata istanza di fissazione d'udienza e quindi non vi erano i

presupposti di procedibilità della impugnativa.

Solo dopo l'inizio della discussione nel merito degli odierni

appelli, la difesa del signor Franco Capone ha provveduto a

RA

Page 15: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

presentare istanza di fissazione d'udienza nel giudizio

n.3124/2001, ove si è costituito come parte resistente.

D’altra parte il signor Pallante, con la sua inerzia e anzi

con la sua opposizione alla riunione, ha dimostrato per

concludentia di non aver piu' interesse alla decisione del

proprio gravame, facendo così venir meno un presupposto per

l'esame dell'appello stesso e per l'eventuale abbinamento di

quest'ultimo con altri ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ( cfr.

Consiglio Stato sez. V, 17 febbraio 1999, n. 166).

La reiezione dell’istanza di rinvio trova infine fondamento

in evidenti ragioni di economia processuale.

3. In ordine logico, va quindi esaminata la eccezione di

l'inammissibilità dell'appello n.2527/2001 (Capone), sollevata dai

resistenti signori Simiele e Pallante, sul rilievo che l'appello

medesimo non è stato notificato a tutte le parti del giudizio di

primo grado e in particolare all' interventore in primo grado

dott.Giuseppe Gallo.

L'eccezione non è fondata.

L'appello n.2527/2001 è stato notificato infatti ai ricorrenti

vincitori in primo grado, nonchè alle Amministrazioni

interessate.

Le altre parti necessarie evocate in primo grado (candidati

eletti) devono considerarsi soccombenti avanti al TAR, essendo

RA

Page 16: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

stata annullata la loro elezione a consigliere regionale e pertanto

non sono parti necessarie rispetto all'appello n.2527/2001.

E' stato affermato in giurisprudenza che quando vi sono

piu' soccombenti in primo grado e solo alcuni hanno impugnato

la sentenza, i restanti soccombenti non sono parti necessarie

del giudizio di appello in quanto essi non possono integrare il

"thema decidendum" una volta decorsi i termini per proporre

autonomo gravame (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 5 ottobre 1998,

n. 1272; sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1189 ).

Non è quindi necessario disporre l'integrazione del

contraddittorio nei loro confronti ( cfr. Cons.giust.amm. Sicilia

sez. giurisd., 21 novembre 1997, n. 517).

Per quanto consta agli atti, il dottor Gallo è stato poi

destinatario di notifica di appello per integrazione del

contraddittorio da parte del sig.Capone.

4. Altra questione pregiudiziale, riguardante l'appello

n.2527/2001, è stata sollevata alla pubblica udienza dalla difesa

di alcuni resistenti, per evidenziarne l'inammissibilità per le

modalità della sua proposizione, che concreterebbero una

sostanziale elusione dei termini per l'impugnazione.

Più esattamente il signor Capone ha notificato:

- il ricorso in appello il 14 marzo 2001 ai vincitori in primo grado

e alle Amministrazioni interessate;

RA

Page 17: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

- un primo ricorso integrativo il 19 marzo 2001 alle medesime

parti;

- un secondo ricorso integrativo il 26 marzo 2001 alle medesime

parti.

Gli atti sono intervenuti nel termine di decadenza per la

proposizione dell'appello e quindi possono considerarsi

tempestivi e ammissibili.

5. A questo punto va esaminata la eccezione di nullità della

sentenza appellata, sollevata da gli appellanti signori Capone

(appello n.2527/2001) e Di Stasi e litisconsorti (appello

n.2845/2001), sui rilievi che la decisione è stata adottata dal TAR

in più camere di consiglio, distanti tra loro anche una settimana, e

(cfr. 2° appello integrativo del signor Capone) il dispositivo è

stato pubblicato e non anche letto in pubblica udienza.

La tesi degli appellanti principali si fonda sull'art.83/11 del

t.u. 16 maggio 1960 n.570 (applicabile ai giudizi concernenti le

elezioni regionali ex art. 19 della legge n.108/1968), secondo cui

all'udienza stabilita, il tribunale, "udita la relazione del

componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché

i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte

dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal

presidente".

Risulta dalla documentazione depositata in giudizio che.

RA

Page 18: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

nella specie, il Tribunale:

- per la particolare complessità della causa e la necessità di

riordinare la imponente documentazione non è stato in grado di

assumere una decisione nelle sedute di camera di consiglio del

21, 23 e 27 febbraio 2001;

- è pervenuto alla decisione nella seduta del 1° marzo 2001 e

nella medesima data ha provveduto a dare lettura del dispositivo

in udienza pubblica (errata in punto di fatto risulta l'affermazione

dell'appellante signor Capone, secondo cui il dispositivo sarebbe

stata pubblicato mediante deposito e non mediante lettura).

Tale procedura non appare incompatibile con il citato

art.83/11, che fissa un principio generale di celerità e di

concentrazione del giudizio elettorale (immediatezza della

decisione e della lettura del dispositivo), principio che

logicamente può essere derogato, ove, come nel caso di specie,

la particolare complessità della vertenza imponga al giudice una

articolata riflessione sui temi oggetto di decisione.

6. Ulteriori argomentazioni di tutti e tre gli appellanti sono

dirette ad evidenziare la irricevibilità e la inammissibilità dei

ricorsi in primo grado .

Le eccezioni non sono condivisibili.

Ed invero:

a) Con una prima eccezione (appelli n. n.2527/2001 e

RA

Page 19: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

n.2845/2001) si sostiene che l'ammissione delle liste si sarebbe

dovuta impugnare immediatamente, senza attendere la

proclamazione degli eletti.

Osserva il Collegio che, in forza dell'art.83/11 t.u.

n.570/1960, come detto applicabile anche alle elezioni regionali,

contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali,

successive alla emanazione del decreto di convocazione dei

comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro

vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al

Tribunale amministrativo regionale, "con ricorso che deve essere

depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla

proclamazione degli eletti".

La disposizione trova fondamento nel fatto che il

procedimento elettorale, in quanto preordinato a realizzare

l'interesse pubblico primario a che la consultazione si svolga

nella data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi,

presenta struttura peculiare articolata in momenti legati l'uno

all'altro da cadenze cronologiche ravvicinate e fusi in un

rapporto funzionale che non tollera di regola segmentazioni ed

interruzioni.

Al di la' di alcuni atti immediatamente impugnabili, per

la loro attitudine a ledere in via immediata interessi (quali il

decreto di indizione della consultazione o l'esclusione di una

lista o di un candidato), vige dunque il principio secondo il quale

RA

Page 20: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli

eletti, e comunque il termine per la proposizione del ricorso -

qualunque sia l'oggetto dell'impugnativa - inizia a decorrere

dalla data della proclamazione ( Consiglio Stato sez. V, 31 luglio

1998, n. 1149 e 10 marzo 1998, n. 282 ).

E' pur vero poi che in materia si registrano anche indirizzi

giurisprudenziali difformi, che configurano un onere di

impugnazione immediata in capo ai cittadini elettori. E ciò nella

considerazione che essi sono titolari di azione a tutela del

corretto svolgimento della consultazione elettorale, posizione che

va tutelata con l'immediata e tempestiva impugnazione degli atti

ritenuti lesivi di detto interesse (ivi compresa l'ammissione delle

liste cfr.C.S.,V, 15 marzo 2001, n.1521), in termini decorrenti

dalla data di pubblicazione delle liste ammesse o al più tardi dalla

data delle votazioni.

Rileva il Collegio che detto onere non può anzitutto

riguardare i candidati alla consultazione. Il loro interesse non è

infatti leso in via attuale e immediata dalla ammissione di liste o

candidati concorrenti, ma solo dalla proclamazione degli eletti.

Nella specie è quindi comunque ammissibile il ricorso in primo

grado del dott.Iorio, che solo con la proclamazione del candidato

concorrente alla carica di presidente della Regione Molise ha

subito la lesione del proprio interesse.

Ritiene poi il Collegio che anche quanto al cittadino

RA

Page 21: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

elettore l'interesse al regolare svolgimento della elezione possa

valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione

del procedimento, allorchè gli eventuali effetti pregiudizievoli del

singolo segmento procedimentale vengono a concretarsi nel

risultato finale.

Sembrano in questa prospettiva condivisibili gli

orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali l'impugnazione

contro l'ammissione è sempre facoltativa , ferma restando quella

comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli

eletti (cfr CS, V, 3 febbraio 1999, n.116).

E’ vero, poi, che nell’ambito del complesso procedimento

elettorale la fase della presentazione delle liste ha caratteri di

autonomia rispetto alla fase della votazione e della

proclamazione degli eletti, in particolare quanto ai soggetti

operanti (rispettivamente le formazioni politiche e il corpo

elettorale); ma è altrettanto vero che da ciò non deriva

necessariamente un onere di impugnativa dell’atto conclusivo

della fase di cui trattasi anche a prescindere da un interesse

attuale (ipotizzabile solo per gli atti di esclusione).

Nel giudizio elettorale, sotto questo profilo, non vengono

in rilievo principi diversi da quelli propri di ogni altro giudizio

amministrativo avente ad oggetto procedure complesse della P.A.

(es. procedure concorsuali).

Manifestamente infondata appare, quindi, l’eccezione di

RA

Page 22: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

incostituzionalità per violazione degli artt. 49, 48, 3 e 97 Cost.

sollevata dal Sig. Capone con riferimento all’art. 83/11 D.P.R. n.

570/1960.

B) Con una seconda serie di eccezioni si deduce la

inammissibilità dei ricorsi in primo grado perchè non notificati al

Ministero dell'interno (così nell'appello n.2527/2001,) ovvero ai

partiti politici presso le sedi nazionali (ancora appello

n.2527/2001) e in particolare al Partito Comunisti d'Italia

(appello n.2972/2001).

Le eccezioni non hanno pregio.

Nè il Ministero dell'interno né i partiti politici sono parti

necessarie del giudizio elettorale (cfr.CS, V, 31 dicembre 1993,

n.1408; 28 giugno 1985, n.246)

Tali sono solo i candidati eletti e l'ente ai quali la

consultazione si riferisce, nonchè gli uffici cui è demandata

l'ammissione delle liste (ove vengano in rilievo atti di esclusione

e ammissione delle liste dagli stessi disposta) e che sono organi

con propria legittimazione processuale.

7. Negli appelli n.2527/2001 e n.2845/2001 si contesta poi

l'ammissibilità della proposizione dei motivi aggiunti notificati in

primo grado da entrambi i ricorrenti all'esito dell'istruttoria

disposta dal TAR.

La tesi degli appellanti è infondata.

RA

Page 23: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

Per principio giurisprudenziale che il Collegio condivide,

nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che

non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte,

ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a

seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in

relazione alle originarie censure ( Consiglio Stato sez. V, 2 aprile

2001, n.1895 e 2 marzo 1999, n. 225).

Nella specie i motivi aggiunti in primo grado si muovono

nell'ambito delle censure già dedotte nel ricorso introduttivo e

dirette ad evidenziare un ampio quadro di irritualità nella fase di

presentazione delle liste.

In questo contesto i motivi aggiunti, per quel che qui

rileva, sono diretti a precisare, a integrare, a quantificare le dette

irritualità, alla stregua dell'istruttoria, che era stata disposta dal

TAR e che ha consentito un più completo approfondimento dei

dati emergenti dalla documentazione elettorale.

II

1. Nel merito, gli appelli n.2527/2001 e n.2845/2001

propongono, anzitutto, la questione relativa all'esclusione dalla

competizione elettorale delle liste dell'Udeur nella circoscrizione

di Isernia e del partito dei Verdi nella circoscrizione di

Campobasso, esclusione disposta dal TAR per l'insufficiente

numero di sottoscrizioni regolari delle liste medesime da parte di

elettori.

RA

Page 24: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

Dispone l'art.9 della legge 17 febbraio 1968, n.108 e

successive modifiche, che :

- "le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste

elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000

abitanti “(tale è il caso di Isernia);

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle

liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di

100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti “(tale è il caso di

Campobasso)..(comma 2°).

-"la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante

il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di

nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di

nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei

soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve

essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di

essere iscritto" (comma 3°);

- "nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati"

(commma 4°).

- con la lista dei candidati devono essere presentati tra l'altro "

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai

quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di

presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste

elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel

RA

Page 25: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta,

rilasciare tali certificati" (comma 8°).

Il successivo art.10 stabilisce poi che l'Ufficio centrale

circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine

stabilito per la presentazione delle liste dei candidati verifica, tra

l'altro, se le liste siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito

e dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste

condizioni.

In punto di fatto, nella specie, quanto all'Udeur, risulta che

l'Ufficio centrale circoscrizionale di Isernia, dopo avere

inizialmente dichiarato non valida la lista (per rilevate carenze

nella autenticazione delle firme dei sottoscrittori, connesse alla

qualità dei soggetti che avevano autenticato le firme medesime),

ha successivamente provveduto ad ammetterla (seduta del 20

marzo 2000), essendo state sanate le carenze rilevate.

A seguito di istruttoria il TAR ha accertato che le firme dei

sottoscrittori erano complessivamente 829, di cui però solo 740

valide o validamente autenticate.

In particolare, non potevano ritenersi valide le seguenti

autenticazioni (78):

- 6 non recanti le modalità di identificazione del sottoscrittore;

- 45 che non specificavano il tipo di documento esibito per

l'identificazione ma solo numeri talora preceduti da due lettere;

- 6 recanti solo il codice fiscale dell'elettore;

RA

Page 26: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

- 18 in cui l'identificazione era intervenuta sulla base di

documento attestante il titolo alla pensione;

- 1 per contrasto di date tra il certificato elettorale e i dati

identificativi riportati nell'autenticazione;

- 2 in cui non era riportata la data di nascita del sottoscrittore

Inoltre, non potevano ritenersi valide 10 altre

sottoscrizioni non corredate dal certificato di iscrizione del

sottoscrittore alle liste elettorali in uno dei comuni appartenenti

alla circoscrizione d'Isernia ed 1 in cui il sottoscrittore era iscritto

nelle liste elettorali di comune non appartenente alla

circoscrizione di Isernia.

Ad avviso del Collegio, la pronuncia del TAR è corretta.

Quanto alle autenticazioni, va ricordato che l'art.20 della

legge 4 gennaio 1968, n. 15 stabilisce che:

-"l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla

sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico

ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua

presenza, previo accertamento dell'identità della persona che

sottoscrive";

- "il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di

identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio

nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria

firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

Sotto il profilo sostanziale è dunque essenziale il corretto

RA

Page 27: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

accertamento della identità della persona che sottoscrive (fase

accertativa). Il che può avvenire o per conoscenza diretta o sulla

base di un documento identificativo del sottoscrittore (documento

che, ovviamente, per consentire una effettiva identificazione deve

essere munito di fotografia, arg. da 292 r.d.6 maggio 1940,

n.635).

Sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza

del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione

sintetica di modalità identificative utili ad evidenziare il rispetto

di dette garanzie.

In questa prospettiva l'autenticazione non costituisce un semplice

mezzo di prova, ma e' un requisito prescritto ad substantiam,

per garantire, nell'interesse pubblico con il vincolo della fede

privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione

della lista da parte di chi figura averla sottoscritta.

Appare evidente poi che la regolarità delle operazioni di

autenticazione costituisce un momento essenziale della

presentazione della lista, inteso a garantire che la sottoscrizione

della stessa corrisponda effettivamente alla volontà della

frazione di elettorato, stabilita dalla legge.

Nella specie, come esattamente osservato dal TAR con

ampie argomentazioni condivise dal Collegio,:

- le garanzie sostanziali non sono adeguatamente assicurate dalla

identificazione su documento non munito di fotografia o che si

RA

Page 28: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

presume non corredato da fotografia e non utile a concretare un

documento d’identità personale (codice fiscale e documenti di

specie attestanti il titolo alla pensione);

- quelle formali non sono assicurate nei casi in cui non sono

indicate in alcun modo le modalità di identificazione del

sottoscrittore o non è indicato il tipo di documento esibito per

l'identificazione (ma solo numeri talora preceduti da due lettere).

Esigenze di celerità e di snellezza procedimentale

impongono d'altra parte un rigore formale, indispensabile ad

assicurare la tempestività del riscontro sulla regolarità delle liste.

La carenza di completezza dell’autenticazione è, quindi,di

per sè elemento di invalidità della stessa senza che rilevi, nella

specie, un onere di querela di falso come eccepito dal Sig. Di

Stasi e litisconsorti.

Quanto ai 10 casi, in cui non è stato depositato il certificato

elettorale del sottoscrittore e al caso in cui il sottoscrittore risulta

elettore in comune di altra circoscrizione, appare violato il

precetto dell'art.9, comma 4° della legge n.108/1968 , in forza del

quale, come detto, con la lista dei candidati devono essere

presentati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli

comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione

di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste

elettorali di un comune della circoscrizione.

Non emergono poi cause di forza maggiore o inerzie

RA

Page 29: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

amministrative, che possano giustificare la mancata

presentazione dei certificati (cfr. Consiglio Stato sez. V, 28 aprile

1999, n. 505 ).

Né, alla stregua del cennato principio di rigore formale

caratterizzante l’ordinamento elettorale, i ricorrenti –

contrariamente a quanto eccepito dal Sig. Di Stasi e litisconsorti

– possono ritenersi carenti di interesse per non aver dedotto, oltre

alla mancanza del certificato, anche il difetto sostanziale della

qualità di eletttori nella Circoscrizione da parte dei sottoscrittori.

Nè infine per contestare la mancata produzione dei

certificati eletttorali era richiesta la querela di falso, secondo la

tesi dell'appellante signor Capone, fondata sul rilievo che

l'Ufficio elettorale ha quantificato il numero di certificati

elettorali depositati.

Osserva il Collegio che l'efficacia probatoria che l'art.

2700 c.c. riconosce all'atto pubblico "fino a querela di falso"

riguarda la provenienza del documento dal pubblico ufficiale

che lo ha formato, nonche' le dichiarazioni e gli altri fatti che

il pubblico ufficiale dichiari avvenuti in sua presenza, ma non si

estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni, che puo'

essere contestato senza ricorrere alla querela di falso ( Consiglio

Stato sez. IV, 10 luglio 1996, n. 833 e IV, 4 settembre 1996, n.

1009 ).

Le irregolarità di cui sopra sono di per sé

RA

Page 30: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

quantitativamente tali da impedire alla lista dell'Udeur di Isernia

di raggiungere il numero minimo di sottoscrizioni valide (750).

Per completezza di analisi, il Collegio rileva che appaiono

corrette anche le argomentazioni del TAR, nella parte in cui

vengono ritenute non valide anche le ulteriori sottoscrizioni ( 1

per contrasto di date tra il certificato elettorale e i dati

identificativi riportati nell'autenticazione e altre 2 in cui non era

riportata la data di nascita del sottoscrittore).Tali carenze rendono

infatti incerta la identificazione del sottoscrittore

Il divario (10) tra sottoscrizioni richieste e sottoscrizioni

regolari rende superfluo l'approfondimento di alcuni profili di

doglianza contenuti nell'appello del sig. Capone (appello

integrativo) diretti ad evidenziare i seguenti vizi;

- ultrapetizione, in quanto pur in difetto di specifica censura il

TAR aveva accertato che le sottoscrizioni effettive (regolari e

non) erano 829 e non 830 come dichiarato dall'Ufficio elettorale;

- errata esclusione di due sottoscrizioni (Caranci e Zarli) che pure

non erano stati oggetto di contestazione;

- detrazione del nominativo di Caccia Vincenzo per due volte

( pg.119 lett. d) e pag.121 lett. g) della sentenza appellata).

2. Per le medesime considerazioni svolte nel precedente

paragrafo, il Collegio condivide le argomentazioni svolte dal

TAR, anche relativamente alla invalidità della presentazione

RA

Page 31: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

della lista dei Verdi.

Il Tribunale in proposito ha accertato che già l'Ufficio

elettorale aveva ritenuto valide solo 1062 delle 1251 firme di

presentatori della lista.

Ha ritenuto a sua volta irrituali altre 107 sottoscrizioni e

precisamente:

- 9 non recanti, nell'autenticazione della firma, la indicazione

delle modalità di identificazione, (spazio bianco);

- 23 relative ad elettori identificati solo con il codice fiscale;

- 50 in quanto non corredate da certificato elettorale;

- 6 con significative discordanze tra dati anagrafici riportati

nell'elenco dei sottoscrittori e quelli risultanti dal certificato

elettorale;

- 5 per dato di nascita o luogo di nascita indeterminato o

mancante;

- 10 relative ad elettori identificati sulla base di documento di

pensione o sulla base di un documento del quale vengono

indicati solo gli estremi numerici o con tesserino universitario

- 4 relative a sottoscrittori che avevano però sottoscritto anche

altra lista.

Per quest'ultima fattispecie, la invalidità è sancita in modo

espresso dall'art.9, comma 4° della legge n.108/1968.

Per gli altri casi si richiamano le osservazioni già svolte

con riferimento alla lista dell'Udeur di Isernia.

RA

Page 32: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

In totale vanno quindi ritenute valide 955 sottoscrizioni, in

luogo delle 1000 richieste.

In ordine al conteggio delle sottoscrizioni non valide, il

signor Capone (appello integrativo) deduce che in 47 casi il TAR

ha ritenuto invalida una sottoscrizione peraltro già non computata

dall'Ufficio elettorale; in altri 12 casi ha contestato in punto di

fatto le ragioni o i presupposti della esclusione.

Osserva il Collegio che la prima deduzione appare generica

e quindi inammissibile, a fronte dello scrupoloso accertamento

del TAR, che sul punto ha affermato che le sottoscrizioni

eliminate in sede giurisdizionale, non rientrano sicuramente tra

quelle già eliminate dall'Ufficio centrale circoscrizionale

"attesochè, riguardo a tali nominativi, l'Ufficio non ha precisato

in alcun modo, né con alcuna annotazione, che essi erano validi e

che pertanto dovevano essere scartati".

La puntualità dell'accertamento da parte del TAR è

completata da riflessioni sulla mancata condivisione sul punto

delle indagini istruttorie.

A fronte di un siffatto dettaglio decisorio, l’appellante ha

dedotto con generico richiamo agli elenchi esaminati dall’Ufficio

elettorale il già avvenuto computo e solo per una sottoscrizione

(Frezza) ha precisato che l'Ufficio elettorale aveva manifestato la

sua volontà di non computare la sottoscrizione, con l'annotazione

"manca certif." nell'elenco n.24. Difettano però le necessarie

RA

Page 33: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

puntuali argomentazioni impugnatorie in ordine al cennato

accertamento autonomo del T.A.R..

L’approfondimento degli altri 12 casi in cui vengono

contestati i presupposti e le ragioni della esclusione si appalesa

inutile, in quanto l'aggiunta di tali sottoscrizioni non

consentirebbe comunque alla lista dei Verdi di raggiungere il

prescritto numero minimo di 1000 sottoscrizioni.

3. La sentenza appellata non è invece condivisibile nella parte

in cui ha ritenuto che dovesse essere esclusa la lista del Partito

SDI, nella circoscrizione di Campobasso, sul rilievo che in alcuni

elenchi di sottoscrittori erano indicati come candidati tre soggetti

che non avevano accettato la candidatura.

Si osserva al riguardo che, in forza dei richiamati articoli 9

e 10 della legge n.108/1968 la dichiarazione di accettazione

della candidatura di ogni candidato deve essere presentata

contestualmente alla presentazione della lista.

Il difetto di accettazione non comporta però la esclusione

della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei

candidati (cfr.C.S., V, 28 aprile 1999, n.505).

4. La sentenza appellata neppure è condivisibile nella parte

in cui ha ritenuto che dovesse essere esclusa la lista del Partito

dei Comunisti italiani, in quanto l'utilizzazione del simbolo del

RA

Page 34: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

partito era stata assentita dal Segretario regionale anzichè da

quello nazionale.

La legge n.108/1968, art.9, al riguardo stabilisce che:

- con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno,

anche figurato, in triplice esemplare;

- non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o

confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli

notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;

- non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha

titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi

caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da

partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Come esattamente dedotto in tutti gli appelli

l'autorizzazione del Segretario regionale era consentita alla

stregua dei principi emergenti dall’art.2 del d.P.R. 28 aprile 1993,

n.132, dall’ art.1, comma 2°, del decreto legge 30 maggio 1976,

n.161 e dall’art.37 dello Statuto del Partito.

Da tali norme emerge che il Segretario regionale da un lato

è abilitato a presentare le liste per le elezioni regionali e dall’altro

ha titolo alla presentazione con esse del contrassegno del partito.

A questo riguardo va rilevato che l’art.9 della legge

n.108/1968 non ammette la presentazione del simbolo da parte di

non vi ha titolo, non fornendo però alcuna indicazione in termini

positivi sul soggetto avente titolo.

RA

Page 35: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

Questo va quindi individuato in via indiretta dall’art.2 del

d.P.R. n.132/1993, che, pur riguardano le elezioni comunali,

sembra applicabile anche alle elezioni regionali, in virtù del

rinvio operato (con contenuti sostanziali di carattere generale)

dall’art. 1 della legge n.108/1968.

E nella specie il Partito dei Comunisti Italiani sembra

essersi concretamente attenuto a detta disposizione, dal momento

che il Segretario regionale, nel depositare il contrassegno, ha

documentato la sua qualità con un’attestazione del Segretario

nazionale (come prescritto dall’art.2 citato).

Ad ulteriore sostegno della tesi qui seguita va richiamato

l’art. 37 dello Statuto del Partito che demanda agli organi

regionali l’approvazione definitiva delle liste per il Consiglio

regionale, con previsione che sembra assumere un carattere

generale, comprensivo di ogni adempimento relativo alla

presentazione delle liste medesime.

III

1. Quanto agli appelli incidentali, il Collegio rileva che in

tutti si sostiene che le illegittimità rilevate dal TAR

comportavano non già il rinnovo delle consultazioni, ma una

correzione del risultato medesimo e in particolare la

proclamazione ad eletto alla carica di Presidente della Giunta

regionale dell'odierno appellato, dott.Iorio.

L'assunto non è condivisibile

RA

Page 36: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

La partecipazione di liste, che avrebbero dovuto essere

escluse, ha inciso infatti sull'esito elettorale in termini che non

sono esattamente individuabili . Si rende quindi necessaria la

rinnovazione del procedimento elettorale (cfr. Consiglio Stato

sez. V, 10 maggio 1999, n. 535).

Esattamente il TAR ha osservato che, nella specie, la

partecipazione delle liste ha determinato uno squilibrio ed una

turbativa, anche in considerazione del fatto che lo scarto dei voti

tra i due raggruppamenti è inferiore a mille voti e che una diversa

configurazione dello scenario politico elettorale avrebbe potuto

determinare esiti diversi da quelli registrati.

Il discorso vale anche considerando che in appello sono

state ritenute corrette due ammissioni di liste (dichiarate invece

invalide dal TAR). Il numero dei voti andati alle due liste, che

dovevano essere escluse, ammonta infatti a 5025 (2838 all'Udeur

e 2187 ai Verdi) ed è quindi potenzialmente tale da prospettare

diversi (ma non esattamente individuabili con conseguente

inutilità di ulteriori istruttorie processuali) esiti elettorali in caso

di mancata partecipazione di ciascuna delle due liste e a maggior

ragione di entrambe le liste.

E' stato affermato in recenti orientamenti giurisprudenziali

che "nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre

affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di

due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente alla

RA

Page 37: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

conservazione - nei limiti del possibile - degli atti giuridici ed alla

massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla

salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali

cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza

numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente

ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante

la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse,

piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e

disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il potere di

correzione"( C.S., V, 7 marzo 2001, n.1343).

Nel caso di specie, per quanto detto, la potenziale rilevanza

dei voti andati alle liste dei Verdi e dell'Udeur esclude però la

soluzione favorevole alla conservazione del risultato elettorale.

2- Infondato è anche il motivo dell'appello incidentale dei

signori Carmelo Tamburi e litisconsorti, laddove si sostiene che,

quanto meno, il TAR avrebbe dovuto disporre la permanenza

nella competizione elettorale delle sole liste ritenute regolari, con

ripetizione delle elezioni senza le liste illegittimamente ammesse.

Osserva il Collegio che in caso di rinnovazione delle

operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento

giurisdizionale della consultazione precedente a causa

dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, , non è

configurabile una “cristallizzazione” della situazione

RA

Page 38: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione

alle precedenti consultazioni annullate. Vanno quindi ammesse

alla nuova consultazione, sia le liste in precedenza

illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia,

escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di

elettorato, si determinerebbe nella sostanza un distacco tra corpo

elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento

dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella

possibilita' di esprimere un voto, ma postula soprattutto la facolta'

di scelta fra candidati e liste (cfr Consiglio Stato sez. V, 19

maggio 1998, n. 636 ).

3. Alla stregua delle suesposte conclusioni non appare

sussistente l'interesse degli appellanti incidentali dott.Iorio e

signor Tamburri e liticonsorti alla pronuncia su ulteriori profili

attinenti alla legittimità delle liste ammesse nella consultazione

dell'aprile 2000.

Ciò è a dirsi, anzitutto, per la censura diretta ad evidenziare

la irritualità di altre sottoscrizioni della lista dell'Udeur nella

circoscrizione di Isernia, tanto più se si considera che

l'ammissione di detta lista è già stata ritenuta illegittima per

difetto nel numero dei sottoscrittori.

Ma altrettanto è a dirsi per le censure dirette alla esclusione

della lista del Partito SDI sempre per la circoscrizione d'Isernia.

RA

Page 39: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

L'approfondimento, anche istruttorio di tali doglianze, non ha

infatti conseguenze sui contenuti sostanziali della presente

pronuncia (la conferma dell'annullamento delle elezioni

regionali).

4. Per le ragioni che precedono - assorbita ogni ulteriore

questione in rito e nel merito - l’appello va accolto, con riforma

della sentenza appellata limitatamente alla parte in cui il TAR ha

dichiarato l'illegittimità dell'ammissione alle consultazioni

regionali delle liste del partito SDI e del Partito dei Comunisti

italiani nella circoscrizione di Campobasso ed ha annullato i

verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Campobasso

relativamente all'ammissione delle dette liste.

In reiezione, per la parte residua, dell'appello principale e,

integralmente, degli appelli incidentali in epigrafe, conferma le

altre statuizioni del TAR Molise, oggetto dell'odierno grado di

giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare

integralmente tra le parti le spese dei due di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

V):

- riunisce gli appelli in epigrafe;

- accoglie nei limiti di cui in motivazione gli appelli principali,

confermando per il resto la sentenza appellata;

RA

Page 40: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

- respinge gli appelli incidentali;

- compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 5 giugno 2001 dal Consiglio

di Stato in sede giurisdizionale (sez.V) riunito in camera di

consiglio con l'intervento dei signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Andrea Camera Consigliere

Pier Giorgio Trovato Consigliere, est.

Aldo Fera Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....................18/06/2001............................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

RA

Page 41: Sentenza Consiglio di Stato caso Molise

RA


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