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REPUBBLICA ITALIANA N 3212/01 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2527-2845-2972 REG.RIC
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione . ANNO 2001
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello, riuniti:
A)- n. 2527/2001, proposto dal signor Franco Capone,
rappresentato e difeso dall’avv.Ennio Mazzocco, con domicilio
eletto in Roma, presso lo studio del medesimo, in Roma , via
Ugo Bassi n.3;
contro
- il signor Michele Simiele, appellante incidentale, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Antonio Martino, Aldo De Benedittis e
Giovanni De Notariis, con domicilio eletto in Roma via
Albalonga n.7, presso lo studio dell'avv.Palmiero Clementino;
- il signor Angelo Michele Iorio, appellante incidentale,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Enrico
Follieri , Vincenzo Colalillo, e Angelo Farinacci con domicilio
eletto in Roma via G.Paisiello n.55, presso lo studio
dell'avv.Scoca;
e nei confronti
-della Regione Molise, dell'Ufficio centrale elettorale
circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, dell'Ufficio
centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia e
RA
dell'Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte d'appello
di Campobasso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, con domicilio ex lege presso la medesima, in Roma,
via Portoghesi, n.12;
- del signor Giuseppe Gallo, non costituito in giudizio;
con la costituzione in giudizio
del signor Quintino Pallante, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonio Martino, Aldo De Benedittis e Giovanni De Notariis,
con domicilio eletto in Roma via Albalonga n.7,presso lo studio
dell'avv.Palmiero Clementino;
e con l'intervento ad opponendum
dei signori Filippo Testa, Edoardo Falcione, Stefano Sabatini e
Giuseppe Valletta, rappresentati e difesi, dall'avv.Demetrio
Rivellino, con domicilio eletto in Roma, via Modena n.5, presso
lo studio dell'avv.Maria Grazia Leuci;
B) n.2845/2001, proposto dai signori Giovanni Di Stasi, Rosanna
Di Pilla, Tullio Farina, Pasquale Di Lena, Candido Paglione,
Antonietta Caccia, Francesco Cocco, Nicolino D'Ascanio,
Francesco Totaro, Giuseppe Astore, Marcello Palmieri, Italo Di
Sabato, Roberto Ruta, Antonio D'Ambrosio e Luigi Di
Bartolomeo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo
Acquarone, Giuseppe Abbamonte e Orazio Abbamonte, con
domicilio eletto in Roma via G.G. Porro n.8, presso lo studio
Abbamonte;
RA
contro
- il signor Michele Simiele, appellante incidentale, come sopra
rappresentato, difeso e domiciliato;
- i signori Carmelo Tamburi, Angelo Pio Romano, Filoteo Di
Sandro, Angela Fusco Parrella, Rosario De Matteis, Carlo
Scassera, Remo Di Giandomenico, Angelo Michele Iorio,
Antonio Di Brino e Sabrina De Camillis, appellanti incidentali,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Enrico
Follieri, Alda Colesanti e Vincenzo Colalillo, con domicilio
eletto in Roma via G.Paisiello n.55, presso lo studio
dell'avv.Scoca;
- il signor Giuseppe Gallo, non costituito in giudizio;
e nei confronti
- della Regione Molise, dell'Ufficio centrale elettorale
circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, dell'Ufficio
centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia e
dell'Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte d'appello
di Campobasso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, con domicilio presso la medesima, in Roma, via
Portoghesi, n.12;
- dei signori Franco Capone, Angelo Colaneri, Aldo Patriciello,
Enrico Santoro e Alfredo D'Ambrosio, non costituiti in giudizio;
- del Sig. Giuseppe Gallo, non costituito in giudizio;
- del signor Giuseppe Scarano, in qualità di rappresentante legale
RA
del partito SDI, non costituito in giudizio,
- del Partito popolare italiano, sede provinciale di Isernia, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in
giudizio;
- del Partito dei Verdi, sede provinciale di Campobasso, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in
giudizio;
- del Partito della Rifondazione comunista, sede provinciale di
Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito in giudizio;
- dei Socialisti democratici italiani, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- dell'Udeur, sede provinciale di Isernia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
con la costituzione in giudizio
del signor Quintino Pallante, come sopra
rappresentato, difeso e domiciliato;
e con l'intervento ad
opponendum
dei signori Filippo Testa, Edoardo Falcione, Stefano Sabatini e
Giuseppe Valletta, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
- c) n. 2972/2001 proposto dal signor Nicola Macoretta, nella
qualità di Segretario del Comitato regionale del Molise del
Partito dei Comunisti italiani, nonchè dal signor Roberto Ferraris,
RA
nella qualità di delegato di lista del Partito dei Comunisti italiani,
rappresentati e difesi dall'avv. Osvaldo Fassari, con domicilio
eletto nello studio degli avv.ti Silvio Crapolicchio e Pietro
Marsili in Roma, via dei Due Macelli, n.60;
contro
- il signor Michele Simiele, non costituito in relazione all'appello
di cui trattasi;
- il signor Angelo Michele Iorio, come sopra rappresentato,
difeso e domiciliato;
e nei confronti
della Regione Molise, dell'Ufficio centrale elettorale
circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, dell'Ufficio
centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia e
dell'Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte d'appello
di Campobasso, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 58, in data 7 marzo 2001, del Tribunale
Amministrativo Regionale del Molise;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli appelli incidentali e gli atti di costituzione in
giudizio sopra indicati;
Viste le ordinanze nn. 1956, 1985 e 1986 del 2001 con le
quali sono state accolte le richieste di sospensione della
esecuzione della sentenza appellata;
RA
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere P.G. Trovato ; uditi, alla pubblica
udienza del 5 giugno 2001, gli avv.ti G. Abbamonte, Acquarone,
Mazzocco, Scoca. Follieri, Colalillo, De Notariis, Martino, De
Benedittis, Colesanti, l’avvocato dello Stato Cesaroni ed ancora
l’avv- Colalillo, in sostituzione dell’avv. Rivellino e l’avv.
Mazzocco, su delega dell’avv. Fassari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
I
1. A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale del Molise, svoltesi in data 16 aprile 2000, l'Ufficio
regionale del Molise individuava nella lista regionale "Molise
democratico" la lista con la maggior cifra elettorale regionale,
proclamando eletto presidente il capolista prof. Giovanni Di
Stasi.
Lo stesso Ufficio proclamava eletto consigliere regionale
il capolista della lista regionale "Per il Molise", dott. Angelo
Michele Iorio, quale candidato presidente che aveva conseguito
un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto presidente.
Il divario tra le due liste era quantificato in 930 voti
(Molise democratico, voti 101.295 e Per il Molise voti 100.365).
Il risultato elettorale era impugnato avanti al TAR Molise da un
RA
cittadino elettore (signor Michele Simiele, con ricorso
n.289/2000) e dal dott.Iorio (ricorso n.293/2000).
Con sentenza n.58, in data 7 marzo 2001, il TAR, :
- riuniva i ricorsi;
- dava atto della rinuncia da parte del dott.Iorio ad alcune censure
del suo ricorso e della conseguente improcedibilità dei ricorsi
incidentali proposti da alcuni resistenti;
- respingeva tutte le eccezioni pregiudiziali;
- in accoglimento dei ricorsi principali, dichiarava la illegittimità
dell'ammissione alla consultazione elettorale delle liste
dell'Udeur (nella circoscrizione di Isernia), del Partito dei Verdi
(nella circoscrizione di Campobasso) , del partito SDI (nella
circoscrizione di Campobasso) e del Partito dei Comunisti
Italiani (nella circoscrizione di Campobasso), rilevando:
a) quanto alle prime due liste, che esse erano state regolarmente
sottoscritte da un numero insufficiente di elettori,
b) quanto alla terza lista che le sottoscrizioni erano state apposte
su moduli indicanti soggetti che non avevano accettato la
candidatura;
c) quanto alla quarta lista, che era stato depositato il contrassegno
con il simbolo del Partito, senza la previa autorizzazione del
Segretario nazionale;
- di conseguenza annullava i verbali degli Uffici centrali
circoscrizionali di Campobasso e di Isernia, limitatamente
RA
all'ammissione delle liste di candidati testè citate;
- annullava in via derivata e come da motivazione, tutti gli atti e
tutte le operazioni del procedimento elettorale e in particolare i
verbali di proclamazione degli eletti nella suddetta consultazione
elettorale.
2. La sentenza è stata appellata in parte qua con ricorso n.
2527/2001, dal signor Franco Capone, consigliere regionale
eletto, che ha dedotto:
- la irricevibilità dei ricorsi in primo grado, sul rilievo che
l'ammissione delle liste avrebbe dovuto essere impugnata
immediatamente (entro 30 giorni dalla loro pubblicazione) ,
senza attendere la proclamazione degli eletti; sono stati
prospettati altresì profili di incostituzionalità dell'art.83/11 del
d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 (aggiunto dall'art.2 della legge 23
dicembre 1966, n.1147 e richiamato dall'art.19 della legge 17
febbraio 1968, n.108) nella parte in cui non prevede, in
violazione degli articoli 49, 48, 3 e 97 Cost. che contro l'atto di
ammissione o esclusione di una o più liste il ricorso deve essere
depositato nella segreteria entro il termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione delle liste ammesse;
- la inammissibilità dei ricorsi in primo grado perchè non
notificati al Ministero dell'interno,in persona del Ministro pro
tempore , ma alle commissioni elettorali;
RA
- la inammissibilità dei motivi aggiunti in primo grado per
tardività;
- il difetto di istruttoria in ordine alla incidenza dei vizi rilevati
dal TAR sulla validità delle consultazioni e comunque la
insussistenza dei vizi medesimi.
Con due ricorsi in appello "integrativi" il signor Capone
ha svolto ulteriori deduzione nel merito, eccependo altresì:
- la inammissibilità di entrambi i ricorsi in primo grado, in quanto
non notificati ai partiti di cui si contestava l'ammissione alla
competizione elettorale, presso la sede legale nazionale;
- la nullità della sentenza appellata, in quanto la decisione è stata
adottata dal TAR in più camere di consiglio e il dispositivo è
stato pubblicato e non anche letto in pubblica udienza.
Si è costituito in giudizio il signor Angelo Michele Iorio,
che con appello incidentale, ha riproposto le seguenti doglianze
di primo grado, disattese dal TAR:
-1) alcune sottoscrizioni della lista dell'Udeur, nella
circoscrizione di Isernia, ritenute valide dal TAR, non potevano
essere computate, in quanto corredate da certificati elettorali con
firma stampigliata apposta con timbro a secco e non con
meccanizzazione elettronica;
2) alcune sottoscrizioni della lista del Partito SDI, nella
circoscrizione di Isernia, ritenute valide dal TAR, non potevano
essere conteggiate, con la conseguenza che il numero
RA
complessivo delle sottoscrizioni risultava inferiore a quello
prescritto; si tratta di oltre 300 sottoscrizioni corredate
tardivamente da certificato elettorale; inoltre erano state illegit
timamente conteggiate 59 sottoscrizioni dell'elenco n.6, ancorchè
i relativi certificati elettorali recassero la data modificata da un
impiegato comunale non meglio identificato;
3) le illegittimità rilevate comportavano non già il rinnovo dlle
consultazioni, ma la proclamazione ad eletto alla carica di
Presidente della Giunta regionale dell'odierno appellato.
Si sono costituiti in giudizio, anche la Regione Molise,
l'Ufficio centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di
Campobasso, l'Ufficio centrale elettorale circoscrizionale presso
il Tribunale di Isernia e l'Ufficio centrale elettorale regionale
presso la Corte d'appello di Campobasso, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La sentenza è stata appellata con ricorso n.2845/2001,
anche dai signori Giovanni Di Stasi, Rosanna Di Pilla, Tutllio
Farina, Pasquale Di Lene, Candido Paglione, Antonietta Caccia,
Francesco Cocco, Nicolino D'Ascanio, Francesco Totaro,
Giuseppe Astore, Marcello Palmieri, Italo Di Sabato, Roberto
Ruta, Antonio D'Ambrosio e Luigi Di Bartolomeo, che hanno
dedotto:
- la nullità della sentenza appellata, in quanto la pronuncia non è
RA
intervenuta immediatamente dopo l'udienza di discussione ;
- la tardività dei ricorsi in primo grado;
- la inammissibilità dei motivi aggiunti;
- la inammissibilità di alcuni profili di censura dei ricorsi al
T.A.R.;
- l'infondatezza nel merito delle argomentazioni del TAR.
Si sono costituiti in giudizio i signori Carmelo Tamburi,
Angelo Pio Romano, Filoteo Di Sandro, Angela Fusco Parrella,
Rosario De Matteis, Carlo Scassera, Remo Di Giandomenico,
Angelo Michele Iorio, Antonio Di Brino e Sabrina De
Camillis,che con appello incidentale hanno impugnato la
sentenza del TAR per le stesse ragioni già evidenziate
nell'appello proposto dal dott.Iorio, in via incidentale all'appello
n.2527/2001 ed hanno altresì sostenuto che il TAR avrebbe
dovuto disporre la permanenza nella competizione elettorale delle
sole liste ritenute regolari, con ripetizione delle elezioni senza le
liste illegittimamente ammesse.
4. In relazione ad entrambi gli appelli sopracitati
n.2527/2001 e n.2845/2001, si sono costituiti in giudizio il
signor Simiele, ricorrente in primo grado con il ricorso n.
289/2000 deciso con la sentenza appellata e il signor Quintino
Pallante, ricorrente avanti al TAR contro le elezioni per cui è
causa ma con ricorso non deciso con l'appellata sentenza.
RA
I predetti (il sig.Simiele anche con appello incidentale)
hanno dedotto:
- l'inammissibilità dell'appello n.2527/2001 del signor Capone, in
quanto non notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado e
in particolare all'interventore signor Giuseppe Gallo;
- l'infondatezza delle argomentazioni degli appellanti;
- la erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata disposta la
rinnovazione delle consultazioni, anzichè la correzione del
risultato elettorale.
5. In relazione ad entrambi gli appelli sono intervenuti ad
opponendum i signori Filippo Testa, Edoardo Falcione, Stefano
Sabatini e Giuseppe Valletta, candidati alle elezioni di cui
trattasi, svolgendo tesi adesive a quelle dei resistenti.
6. Con un terzo appello, n. 2972/2001 la sentenza n.58/2001 è
stata appellata anche dal signor Nicola Macoretta, nella qualità di
Segretario del Comitato regionale del Molise del Partito dei
Comunisti italiani, nonchè dal signor Roberto Ferraris, nella
qualità di delegato di lista del Partito dei Comunisti italiani, che
hanno dedotto:
- la mancata notifica nei loro confronti dei ricorsi in primo grado;
- la infondatezza delle argomentazioni attraverso le quali il TAR
ha ritenuto illegittima l'ammissione alla competizione elettorale
RA
della lista del Partito dei Comunisti italiani.
Si è costituito in giudizio il dott.Iorio, svolgendo puntuali
controdeduzioni.
7. Con ordinanze del 30 marzo 2001, n.1956, 1985 e n. 1986
la Sezione ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata ed ha
fissato per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 5
giugno 2001.
All' udienza il difensore dell'appellante signor Capone ha
chiesto il rinvio della trattazione per consentire la riunione degli
appelli con altro appello (n.3124/2001) del signor Quintino
Pallante contro la stessa sentenza.
Le difese avversarie si sono opposte al rinvio, facendo tra
l'altro presente che nel giudizio introdotto con il cennato appello
non è stata presentata istanza di fissazione d'udienza.
E' seguita un ‘ ampia e approfondita discussione nel merito
degli appelli.
In tale sede il difensore del signor Capone ha fatto presente
di avere provveduto dopo i preliminari d'udienza a presentare
istanza di fissazione d'udienza relativamente all'appello
n.3124/2001, in qualità di resistente, ed ha insistito nella
domanda di rinvio.
Dalla difesa di alcuni resistenti è stata eccepita la irritualità
dell'appello del signor Capone, per le modalità di proposizione
RA
(appello e due appelli integrativi).
Gli appelli sono passati quindi in decisione.
DIRITTO
I
1. Gli appelli in epigrafe (n.2527/2001, n.2845/2001 e
n.2972/2001) vanno riuniti ex art.335 cod.proc. civ., perchè
diretti contro la medesima sentenza (n.58, in data 7 marzo 2001
del TAR Molise).
2. In via pregiudiziale va esaminata l'istanza presentata dalla
difesa del signor Franco Capone (appellante nel ricorso
n.2527/200199) alla pubblica udienza del 5 giugno 2001 e diretta
ad ottenere il rinvio della trattazione degli appelli, al fine di
consentire la riunione dei medesimi anche con altro appello
proposto contro la medesima sentenza dal signor Quintino
Pallante (n.3124/2001) e non iscritto a ruolo.
L'istanza, alla quale le parti resistenti (ivi compresi i legali
del signor Pallante costituito negli odierni giudizi n. 2527/2001 e
n.2845/2000) hanno fatto opposizione, non può essere accolta, in
quanto, al momento dei preliminari dell’odierna udienza, nel
giudizio attivato con il ricorso n.3124/2001 non era stata
depositata istanza di fissazione d'udienza e quindi non vi erano i
presupposti di procedibilità della impugnativa.
Solo dopo l'inizio della discussione nel merito degli odierni
appelli, la difesa del signor Franco Capone ha provveduto a
RA
presentare istanza di fissazione d'udienza nel giudizio
n.3124/2001, ove si è costituito come parte resistente.
D’altra parte il signor Pallante, con la sua inerzia e anzi
con la sua opposizione alla riunione, ha dimostrato per
concludentia di non aver piu' interesse alla decisione del
proprio gravame, facendo così venir meno un presupposto per
l'esame dell'appello stesso e per l'eventuale abbinamento di
quest'ultimo con altri ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ( cfr.
Consiglio Stato sez. V, 17 febbraio 1999, n. 166).
La reiezione dell’istanza di rinvio trova infine fondamento
in evidenti ragioni di economia processuale.
3. In ordine logico, va quindi esaminata la eccezione di
l'inammissibilità dell'appello n.2527/2001 (Capone), sollevata dai
resistenti signori Simiele e Pallante, sul rilievo che l'appello
medesimo non è stato notificato a tutte le parti del giudizio di
primo grado e in particolare all' interventore in primo grado
dott.Giuseppe Gallo.
L'eccezione non è fondata.
L'appello n.2527/2001 è stato notificato infatti ai ricorrenti
vincitori in primo grado, nonchè alle Amministrazioni
interessate.
Le altre parti necessarie evocate in primo grado (candidati
eletti) devono considerarsi soccombenti avanti al TAR, essendo
RA
stata annullata la loro elezione a consigliere regionale e pertanto
non sono parti necessarie rispetto all'appello n.2527/2001.
E' stato affermato in giurisprudenza che quando vi sono
piu' soccombenti in primo grado e solo alcuni hanno impugnato
la sentenza, i restanti soccombenti non sono parti necessarie
del giudizio di appello in quanto essi non possono integrare il
"thema decidendum" una volta decorsi i termini per proporre
autonomo gravame (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 5 ottobre 1998,
n. 1272; sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1189 ).
Non è quindi necessario disporre l'integrazione del
contraddittorio nei loro confronti ( cfr. Cons.giust.amm. Sicilia
sez. giurisd., 21 novembre 1997, n. 517).
Per quanto consta agli atti, il dottor Gallo è stato poi
destinatario di notifica di appello per integrazione del
contraddittorio da parte del sig.Capone.
4. Altra questione pregiudiziale, riguardante l'appello
n.2527/2001, è stata sollevata alla pubblica udienza dalla difesa
di alcuni resistenti, per evidenziarne l'inammissibilità per le
modalità della sua proposizione, che concreterebbero una
sostanziale elusione dei termini per l'impugnazione.
Più esattamente il signor Capone ha notificato:
- il ricorso in appello il 14 marzo 2001 ai vincitori in primo grado
e alle Amministrazioni interessate;
RA
- un primo ricorso integrativo il 19 marzo 2001 alle medesime
parti;
- un secondo ricorso integrativo il 26 marzo 2001 alle medesime
parti.
Gli atti sono intervenuti nel termine di decadenza per la
proposizione dell'appello e quindi possono considerarsi
tempestivi e ammissibili.
5. A questo punto va esaminata la eccezione di nullità della
sentenza appellata, sollevata da gli appellanti signori Capone
(appello n.2527/2001) e Di Stasi e litisconsorti (appello
n.2845/2001), sui rilievi che la decisione è stata adottata dal TAR
in più camere di consiglio, distanti tra loro anche una settimana, e
(cfr. 2° appello integrativo del signor Capone) il dispositivo è
stato pubblicato e non anche letto in pubblica udienza.
La tesi degli appellanti principali si fonda sull'art.83/11 del
t.u. 16 maggio 1960 n.570 (applicabile ai giudizi concernenti le
elezioni regionali ex art. 19 della legge n.108/1968), secondo cui
all'udienza stabilita, il tribunale, "udita la relazione del
componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché
i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte
dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal
presidente".
Risulta dalla documentazione depositata in giudizio che.
RA
nella specie, il Tribunale:
- per la particolare complessità della causa e la necessità di
riordinare la imponente documentazione non è stato in grado di
assumere una decisione nelle sedute di camera di consiglio del
21, 23 e 27 febbraio 2001;
- è pervenuto alla decisione nella seduta del 1° marzo 2001 e
nella medesima data ha provveduto a dare lettura del dispositivo
in udienza pubblica (errata in punto di fatto risulta l'affermazione
dell'appellante signor Capone, secondo cui il dispositivo sarebbe
stata pubblicato mediante deposito e non mediante lettura).
Tale procedura non appare incompatibile con il citato
art.83/11, che fissa un principio generale di celerità e di
concentrazione del giudizio elettorale (immediatezza della
decisione e della lettura del dispositivo), principio che
logicamente può essere derogato, ove, come nel caso di specie,
la particolare complessità della vertenza imponga al giudice una
articolata riflessione sui temi oggetto di decisione.
6. Ulteriori argomentazioni di tutti e tre gli appellanti sono
dirette ad evidenziare la irricevibilità e la inammissibilità dei
ricorsi in primo grado .
Le eccezioni non sono condivisibili.
Ed invero:
a) Con una prima eccezione (appelli n. n.2527/2001 e
RA
n.2845/2001) si sostiene che l'ammissione delle liste si sarebbe
dovuta impugnare immediatamente, senza attendere la
proclamazione degli eletti.
Osserva il Collegio che, in forza dell'art.83/11 t.u.
n.570/1960, come detto applicabile anche alle elezioni regionali,
contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali,
successive alla emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro
vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al
Tribunale amministrativo regionale, "con ricorso che deve essere
depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla
proclamazione degli eletti".
La disposizione trova fondamento nel fatto che il
procedimento elettorale, in quanto preordinato a realizzare
l'interesse pubblico primario a che la consultazione si svolga
nella data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi,
presenta struttura peculiare articolata in momenti legati l'uno
all'altro da cadenze cronologiche ravvicinate e fusi in un
rapporto funzionale che non tollera di regola segmentazioni ed
interruzioni.
Al di la' di alcuni atti immediatamente impugnabili, per
la loro attitudine a ledere in via immediata interessi (quali il
decreto di indizione della consultazione o l'esclusione di una
lista o di un candidato), vige dunque il principio secondo il quale
RA
ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli
eletti, e comunque il termine per la proposizione del ricorso -
qualunque sia l'oggetto dell'impugnativa - inizia a decorrere
dalla data della proclamazione ( Consiglio Stato sez. V, 31 luglio
1998, n. 1149 e 10 marzo 1998, n. 282 ).
E' pur vero poi che in materia si registrano anche indirizzi
giurisprudenziali difformi, che configurano un onere di
impugnazione immediata in capo ai cittadini elettori. E ciò nella
considerazione che essi sono titolari di azione a tutela del
corretto svolgimento della consultazione elettorale, posizione che
va tutelata con l'immediata e tempestiva impugnazione degli atti
ritenuti lesivi di detto interesse (ivi compresa l'ammissione delle
liste cfr.C.S.,V, 15 marzo 2001, n.1521), in termini decorrenti
dalla data di pubblicazione delle liste ammesse o al più tardi dalla
data delle votazioni.
Rileva il Collegio che detto onere non può anzitutto
riguardare i candidati alla consultazione. Il loro interesse non è
infatti leso in via attuale e immediata dalla ammissione di liste o
candidati concorrenti, ma solo dalla proclamazione degli eletti.
Nella specie è quindi comunque ammissibile il ricorso in primo
grado del dott.Iorio, che solo con la proclamazione del candidato
concorrente alla carica di presidente della Regione Molise ha
subito la lesione del proprio interesse.
Ritiene poi il Collegio che anche quanto al cittadino
RA
elettore l'interesse al regolare svolgimento della elezione possa
valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione
del procedimento, allorchè gli eventuali effetti pregiudizievoli del
singolo segmento procedimentale vengono a concretarsi nel
risultato finale.
Sembrano in questa prospettiva condivisibili gli
orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali l'impugnazione
contro l'ammissione è sempre facoltativa , ferma restando quella
comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli
eletti (cfr CS, V, 3 febbraio 1999, n.116).
E’ vero, poi, che nell’ambito del complesso procedimento
elettorale la fase della presentazione delle liste ha caratteri di
autonomia rispetto alla fase della votazione e della
proclamazione degli eletti, in particolare quanto ai soggetti
operanti (rispettivamente le formazioni politiche e il corpo
elettorale); ma è altrettanto vero che da ciò non deriva
necessariamente un onere di impugnativa dell’atto conclusivo
della fase di cui trattasi anche a prescindere da un interesse
attuale (ipotizzabile solo per gli atti di esclusione).
Nel giudizio elettorale, sotto questo profilo, non vengono
in rilievo principi diversi da quelli propri di ogni altro giudizio
amministrativo avente ad oggetto procedure complesse della P.A.
(es. procedure concorsuali).
Manifestamente infondata appare, quindi, l’eccezione di
RA
incostituzionalità per violazione degli artt. 49, 48, 3 e 97 Cost.
sollevata dal Sig. Capone con riferimento all’art. 83/11 D.P.R. n.
570/1960.
B) Con una seconda serie di eccezioni si deduce la
inammissibilità dei ricorsi in primo grado perchè non notificati al
Ministero dell'interno (così nell'appello n.2527/2001,) ovvero ai
partiti politici presso le sedi nazionali (ancora appello
n.2527/2001) e in particolare al Partito Comunisti d'Italia
(appello n.2972/2001).
Le eccezioni non hanno pregio.
Nè il Ministero dell'interno né i partiti politici sono parti
necessarie del giudizio elettorale (cfr.CS, V, 31 dicembre 1993,
n.1408; 28 giugno 1985, n.246)
Tali sono solo i candidati eletti e l'ente ai quali la
consultazione si riferisce, nonchè gli uffici cui è demandata
l'ammissione delle liste (ove vengano in rilievo atti di esclusione
e ammissione delle liste dagli stessi disposta) e che sono organi
con propria legittimazione processuale.
7. Negli appelli n.2527/2001 e n.2845/2001 si contesta poi
l'ammissibilità della proposizione dei motivi aggiunti notificati in
primo grado da entrambi i ricorrenti all'esito dell'istruttoria
disposta dal TAR.
La tesi degli appellanti è infondata.
RA
Per principio giurisprudenziale che il Collegio condivide,
nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che
non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte,
ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a
seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in
relazione alle originarie censure ( Consiglio Stato sez. V, 2 aprile
2001, n.1895 e 2 marzo 1999, n. 225).
Nella specie i motivi aggiunti in primo grado si muovono
nell'ambito delle censure già dedotte nel ricorso introduttivo e
dirette ad evidenziare un ampio quadro di irritualità nella fase di
presentazione delle liste.
In questo contesto i motivi aggiunti, per quel che qui
rileva, sono diretti a precisare, a integrare, a quantificare le dette
irritualità, alla stregua dell'istruttoria, che era stata disposta dal
TAR e che ha consentito un più completo approfondimento dei
dati emergenti dalla documentazione elettorale.
II
1. Nel merito, gli appelli n.2527/2001 e n.2845/2001
propongono, anzitutto, la questione relativa all'esclusione dalla
competizione elettorale delle liste dell'Udeur nella circoscrizione
di Isernia e del partito dei Verdi nella circoscrizione di
Campobasso, esclusione disposta dal TAR per l'insufficiente
numero di sottoscrizioni regolari delle liste medesime da parte di
elettori.
RA
Dispone l'art.9 della legge 17 febbraio 1968, n.108 e
successive modifiche, che :
- "le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000
abitanti “(tale è il caso di Isernia);
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti “(tale è il caso di
Campobasso)..(comma 2°).
-"la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante
il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di
nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei
soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve
essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di
essere iscritto" (comma 3°);
- "nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati"
(commma 4°).
- con la lista dei candidati devono essere presentati tra l'altro "
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai
quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di
presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel
RA
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta,
rilasciare tali certificati" (comma 8°).
Il successivo art.10 stabilisce poi che l'Ufficio centrale
circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste dei candidati verifica, tra
l'altro, se le liste siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito
e dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste
condizioni.
In punto di fatto, nella specie, quanto all'Udeur, risulta che
l'Ufficio centrale circoscrizionale di Isernia, dopo avere
inizialmente dichiarato non valida la lista (per rilevate carenze
nella autenticazione delle firme dei sottoscrittori, connesse alla
qualità dei soggetti che avevano autenticato le firme medesime),
ha successivamente provveduto ad ammetterla (seduta del 20
marzo 2000), essendo state sanate le carenze rilevate.
A seguito di istruttoria il TAR ha accertato che le firme dei
sottoscrittori erano complessivamente 829, di cui però solo 740
valide o validamente autenticate.
In particolare, non potevano ritenersi valide le seguenti
autenticazioni (78):
- 6 non recanti le modalità di identificazione del sottoscrittore;
- 45 che non specificavano il tipo di documento esibito per
l'identificazione ma solo numeri talora preceduti da due lettere;
- 6 recanti solo il codice fiscale dell'elettore;
RA
- 18 in cui l'identificazione era intervenuta sulla base di
documento attestante il titolo alla pensione;
- 1 per contrasto di date tra il certificato elettorale e i dati
identificativi riportati nell'autenticazione;
- 2 in cui non era riportata la data di nascita del sottoscrittore
Inoltre, non potevano ritenersi valide 10 altre
sottoscrizioni non corredate dal certificato di iscrizione del
sottoscrittore alle liste elettorali in uno dei comuni appartenenti
alla circoscrizione d'Isernia ed 1 in cui il sottoscrittore era iscritto
nelle liste elettorali di comune non appartenente alla
circoscrizione di Isernia.
Ad avviso del Collegio, la pronuncia del TAR è corretta.
Quanto alle autenticazioni, va ricordato che l'art.20 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 stabilisce che:
-"l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che
sottoscrive";
- "il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di
identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".
Sotto il profilo sostanziale è dunque essenziale il corretto
RA
accertamento della identità della persona che sottoscrive (fase
accertativa). Il che può avvenire o per conoscenza diretta o sulla
base di un documento identificativo del sottoscrittore (documento
che, ovviamente, per consentire una effettiva identificazione deve
essere munito di fotografia, arg. da 292 r.d.6 maggio 1940,
n.635).
Sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza
del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione
sintetica di modalità identificative utili ad evidenziare il rispetto
di dette garanzie.
In questa prospettiva l'autenticazione non costituisce un semplice
mezzo di prova, ma e' un requisito prescritto ad substantiam,
per garantire, nell'interesse pubblico con il vincolo della fede
privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione
della lista da parte di chi figura averla sottoscritta.
Appare evidente poi che la regolarità delle operazioni di
autenticazione costituisce un momento essenziale della
presentazione della lista, inteso a garantire che la sottoscrizione
della stessa corrisponda effettivamente alla volontà della
frazione di elettorato, stabilita dalla legge.
Nella specie, come esattamente osservato dal TAR con
ampie argomentazioni condivise dal Collegio,:
- le garanzie sostanziali non sono adeguatamente assicurate dalla
identificazione su documento non munito di fotografia o che si
RA
presume non corredato da fotografia e non utile a concretare un
documento d’identità personale (codice fiscale e documenti di
specie attestanti il titolo alla pensione);
- quelle formali non sono assicurate nei casi in cui non sono
indicate in alcun modo le modalità di identificazione del
sottoscrittore o non è indicato il tipo di documento esibito per
l'identificazione (ma solo numeri talora preceduti da due lettere).
Esigenze di celerità e di snellezza procedimentale
impongono d'altra parte un rigore formale, indispensabile ad
assicurare la tempestività del riscontro sulla regolarità delle liste.
La carenza di completezza dell’autenticazione è, quindi,di
per sè elemento di invalidità della stessa senza che rilevi, nella
specie, un onere di querela di falso come eccepito dal Sig. Di
Stasi e litisconsorti.
Quanto ai 10 casi, in cui non è stato depositato il certificato
elettorale del sottoscrittore e al caso in cui il sottoscrittore risulta
elettore in comune di altra circoscrizione, appare violato il
precetto dell'art.9, comma 4° della legge n.108/1968 , in forza del
quale, come detto, con la lista dei candidati devono essere
presentati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli
comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione
di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della circoscrizione.
Non emergono poi cause di forza maggiore o inerzie
RA
amministrative, che possano giustificare la mancata
presentazione dei certificati (cfr. Consiglio Stato sez. V, 28 aprile
1999, n. 505 ).
Né, alla stregua del cennato principio di rigore formale
caratterizzante l’ordinamento elettorale, i ricorrenti –
contrariamente a quanto eccepito dal Sig. Di Stasi e litisconsorti
– possono ritenersi carenti di interesse per non aver dedotto, oltre
alla mancanza del certificato, anche il difetto sostanziale della
qualità di eletttori nella Circoscrizione da parte dei sottoscrittori.
Nè infine per contestare la mancata produzione dei
certificati eletttorali era richiesta la querela di falso, secondo la
tesi dell'appellante signor Capone, fondata sul rilievo che
l'Ufficio elettorale ha quantificato il numero di certificati
elettorali depositati.
Osserva il Collegio che l'efficacia probatoria che l'art.
2700 c.c. riconosce all'atto pubblico "fino a querela di falso"
riguarda la provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formato, nonche' le dichiarazioni e gli altri fatti che
il pubblico ufficiale dichiari avvenuti in sua presenza, ma non si
estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni, che puo'
essere contestato senza ricorrere alla querela di falso ( Consiglio
Stato sez. IV, 10 luglio 1996, n. 833 e IV, 4 settembre 1996, n.
1009 ).
Le irregolarità di cui sopra sono di per sé
RA
quantitativamente tali da impedire alla lista dell'Udeur di Isernia
di raggiungere il numero minimo di sottoscrizioni valide (750).
Per completezza di analisi, il Collegio rileva che appaiono
corrette anche le argomentazioni del TAR, nella parte in cui
vengono ritenute non valide anche le ulteriori sottoscrizioni ( 1
per contrasto di date tra il certificato elettorale e i dati
identificativi riportati nell'autenticazione e altre 2 in cui non era
riportata la data di nascita del sottoscrittore).Tali carenze rendono
infatti incerta la identificazione del sottoscrittore
Il divario (10) tra sottoscrizioni richieste e sottoscrizioni
regolari rende superfluo l'approfondimento di alcuni profili di
doglianza contenuti nell'appello del sig. Capone (appello
integrativo) diretti ad evidenziare i seguenti vizi;
- ultrapetizione, in quanto pur in difetto di specifica censura il
TAR aveva accertato che le sottoscrizioni effettive (regolari e
non) erano 829 e non 830 come dichiarato dall'Ufficio elettorale;
- errata esclusione di due sottoscrizioni (Caranci e Zarli) che pure
non erano stati oggetto di contestazione;
- detrazione del nominativo di Caccia Vincenzo per due volte
( pg.119 lett. d) e pag.121 lett. g) della sentenza appellata).
2. Per le medesime considerazioni svolte nel precedente
paragrafo, il Collegio condivide le argomentazioni svolte dal
TAR, anche relativamente alla invalidità della presentazione
RA
della lista dei Verdi.
Il Tribunale in proposito ha accertato che già l'Ufficio
elettorale aveva ritenuto valide solo 1062 delle 1251 firme di
presentatori della lista.
Ha ritenuto a sua volta irrituali altre 107 sottoscrizioni e
precisamente:
- 9 non recanti, nell'autenticazione della firma, la indicazione
delle modalità di identificazione, (spazio bianco);
- 23 relative ad elettori identificati solo con il codice fiscale;
- 50 in quanto non corredate da certificato elettorale;
- 6 con significative discordanze tra dati anagrafici riportati
nell'elenco dei sottoscrittori e quelli risultanti dal certificato
elettorale;
- 5 per dato di nascita o luogo di nascita indeterminato o
mancante;
- 10 relative ad elettori identificati sulla base di documento di
pensione o sulla base di un documento del quale vengono
indicati solo gli estremi numerici o con tesserino universitario
- 4 relative a sottoscrittori che avevano però sottoscritto anche
altra lista.
Per quest'ultima fattispecie, la invalidità è sancita in modo
espresso dall'art.9, comma 4° della legge n.108/1968.
Per gli altri casi si richiamano le osservazioni già svolte
con riferimento alla lista dell'Udeur di Isernia.
RA
In totale vanno quindi ritenute valide 955 sottoscrizioni, in
luogo delle 1000 richieste.
In ordine al conteggio delle sottoscrizioni non valide, il
signor Capone (appello integrativo) deduce che in 47 casi il TAR
ha ritenuto invalida una sottoscrizione peraltro già non computata
dall'Ufficio elettorale; in altri 12 casi ha contestato in punto di
fatto le ragioni o i presupposti della esclusione.
Osserva il Collegio che la prima deduzione appare generica
e quindi inammissibile, a fronte dello scrupoloso accertamento
del TAR, che sul punto ha affermato che le sottoscrizioni
eliminate in sede giurisdizionale, non rientrano sicuramente tra
quelle già eliminate dall'Ufficio centrale circoscrizionale
"attesochè, riguardo a tali nominativi, l'Ufficio non ha precisato
in alcun modo, né con alcuna annotazione, che essi erano validi e
che pertanto dovevano essere scartati".
La puntualità dell'accertamento da parte del TAR è
completata da riflessioni sulla mancata condivisione sul punto
delle indagini istruttorie.
A fronte di un siffatto dettaglio decisorio, l’appellante ha
dedotto con generico richiamo agli elenchi esaminati dall’Ufficio
elettorale il già avvenuto computo e solo per una sottoscrizione
(Frezza) ha precisato che l'Ufficio elettorale aveva manifestato la
sua volontà di non computare la sottoscrizione, con l'annotazione
"manca certif." nell'elenco n.24. Difettano però le necessarie
RA
puntuali argomentazioni impugnatorie in ordine al cennato
accertamento autonomo del T.A.R..
L’approfondimento degli altri 12 casi in cui vengono
contestati i presupposti e le ragioni della esclusione si appalesa
inutile, in quanto l'aggiunta di tali sottoscrizioni non
consentirebbe comunque alla lista dei Verdi di raggiungere il
prescritto numero minimo di 1000 sottoscrizioni.
3. La sentenza appellata non è invece condivisibile nella parte
in cui ha ritenuto che dovesse essere esclusa la lista del Partito
SDI, nella circoscrizione di Campobasso, sul rilievo che in alcuni
elenchi di sottoscrittori erano indicati come candidati tre soggetti
che non avevano accettato la candidatura.
Si osserva al riguardo che, in forza dei richiamati articoli 9
e 10 della legge n.108/1968 la dichiarazione di accettazione
della candidatura di ogni candidato deve essere presentata
contestualmente alla presentazione della lista.
Il difetto di accettazione non comporta però la esclusione
della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei
candidati (cfr.C.S., V, 28 aprile 1999, n.505).
4. La sentenza appellata neppure è condivisibile nella parte
in cui ha ritenuto che dovesse essere esclusa la lista del Partito
dei Comunisti italiani, in quanto l'utilizzazione del simbolo del
RA
partito era stata assentita dal Segretario regionale anzichè da
quello nazionale.
La legge n.108/1968, art.9, al riguardo stabilisce che:
- con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno,
anche figurato, in triplice esemplare;
- non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli
notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
- non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha
titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.
Come esattamente dedotto in tutti gli appelli
l'autorizzazione del Segretario regionale era consentita alla
stregua dei principi emergenti dall’art.2 del d.P.R. 28 aprile 1993,
n.132, dall’ art.1, comma 2°, del decreto legge 30 maggio 1976,
n.161 e dall’art.37 dello Statuto del Partito.
Da tali norme emerge che il Segretario regionale da un lato
è abilitato a presentare le liste per le elezioni regionali e dall’altro
ha titolo alla presentazione con esse del contrassegno del partito.
A questo riguardo va rilevato che l’art.9 della legge
n.108/1968 non ammette la presentazione del simbolo da parte di
non vi ha titolo, non fornendo però alcuna indicazione in termini
positivi sul soggetto avente titolo.
RA
Questo va quindi individuato in via indiretta dall’art.2 del
d.P.R. n.132/1993, che, pur riguardano le elezioni comunali,
sembra applicabile anche alle elezioni regionali, in virtù del
rinvio operato (con contenuti sostanziali di carattere generale)
dall’art. 1 della legge n.108/1968.
E nella specie il Partito dei Comunisti Italiani sembra
essersi concretamente attenuto a detta disposizione, dal momento
che il Segretario regionale, nel depositare il contrassegno, ha
documentato la sua qualità con un’attestazione del Segretario
nazionale (come prescritto dall’art.2 citato).
Ad ulteriore sostegno della tesi qui seguita va richiamato
l’art. 37 dello Statuto del Partito che demanda agli organi
regionali l’approvazione definitiva delle liste per il Consiglio
regionale, con previsione che sembra assumere un carattere
generale, comprensivo di ogni adempimento relativo alla
presentazione delle liste medesime.
III
1. Quanto agli appelli incidentali, il Collegio rileva che in
tutti si sostiene che le illegittimità rilevate dal TAR
comportavano non già il rinnovo delle consultazioni, ma una
correzione del risultato medesimo e in particolare la
proclamazione ad eletto alla carica di Presidente della Giunta
regionale dell'odierno appellato, dott.Iorio.
L'assunto non è condivisibile
RA
La partecipazione di liste, che avrebbero dovuto essere
escluse, ha inciso infatti sull'esito elettorale in termini che non
sono esattamente individuabili . Si rende quindi necessaria la
rinnovazione del procedimento elettorale (cfr. Consiglio Stato
sez. V, 10 maggio 1999, n. 535).
Esattamente il TAR ha osservato che, nella specie, la
partecipazione delle liste ha determinato uno squilibrio ed una
turbativa, anche in considerazione del fatto che lo scarto dei voti
tra i due raggruppamenti è inferiore a mille voti e che una diversa
configurazione dello scenario politico elettorale avrebbe potuto
determinare esiti diversi da quelli registrati.
Il discorso vale anche considerando che in appello sono
state ritenute corrette due ammissioni di liste (dichiarate invece
invalide dal TAR). Il numero dei voti andati alle due liste, che
dovevano essere escluse, ammonta infatti a 5025 (2838 all'Udeur
e 2187 ai Verdi) ed è quindi potenzialmente tale da prospettare
diversi (ma non esattamente individuabili con conseguente
inutilità di ulteriori istruttorie processuali) esiti elettorali in caso
di mancata partecipazione di ciascuna delle due liste e a maggior
ragione di entrambe le liste.
E' stato affermato in recenti orientamenti giurisprudenziali
che "nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre
affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di
due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente alla
RA
conservazione - nei limiti del possibile - degli atti giuridici ed alla
massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla
salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali
cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza
numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente
ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante
la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse,
piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e
disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il potere di
correzione"( C.S., V, 7 marzo 2001, n.1343).
Nel caso di specie, per quanto detto, la potenziale rilevanza
dei voti andati alle liste dei Verdi e dell'Udeur esclude però la
soluzione favorevole alla conservazione del risultato elettorale.
2- Infondato è anche il motivo dell'appello incidentale dei
signori Carmelo Tamburi e litisconsorti, laddove si sostiene che,
quanto meno, il TAR avrebbe dovuto disporre la permanenza
nella competizione elettorale delle sole liste ritenute regolari, con
ripetizione delle elezioni senza le liste illegittimamente ammesse.
Osserva il Collegio che in caso di rinnovazione delle
operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento
giurisdizionale della consultazione precedente a causa
dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, , non è
configurabile una “cristallizzazione” della situazione
RA
partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione
alle precedenti consultazioni annullate. Vanno quindi ammesse
alla nuova consultazione, sia le liste in precedenza
illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.
In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia,
escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di
elettorato, si determinerebbe nella sostanza un distacco tra corpo
elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento
dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella
possibilita' di esprimere un voto, ma postula soprattutto la facolta'
di scelta fra candidati e liste (cfr Consiglio Stato sez. V, 19
maggio 1998, n. 636 ).
3. Alla stregua delle suesposte conclusioni non appare
sussistente l'interesse degli appellanti incidentali dott.Iorio e
signor Tamburri e liticonsorti alla pronuncia su ulteriori profili
attinenti alla legittimità delle liste ammesse nella consultazione
dell'aprile 2000.
Ciò è a dirsi, anzitutto, per la censura diretta ad evidenziare
la irritualità di altre sottoscrizioni della lista dell'Udeur nella
circoscrizione di Isernia, tanto più se si considera che
l'ammissione di detta lista è già stata ritenuta illegittima per
difetto nel numero dei sottoscrittori.
Ma altrettanto è a dirsi per le censure dirette alla esclusione
della lista del Partito SDI sempre per la circoscrizione d'Isernia.
RA
L'approfondimento, anche istruttorio di tali doglianze, non ha
infatti conseguenze sui contenuti sostanziali della presente
pronuncia (la conferma dell'annullamento delle elezioni
regionali).
4. Per le ragioni che precedono - assorbita ogni ulteriore
questione in rito e nel merito - l’appello va accolto, con riforma
della sentenza appellata limitatamente alla parte in cui il TAR ha
dichiarato l'illegittimità dell'ammissione alle consultazioni
regionali delle liste del partito SDI e del Partito dei Comunisti
italiani nella circoscrizione di Campobasso ed ha annullato i
verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Campobasso
relativamente all'ammissione delle dette liste.
In reiezione, per la parte residua, dell'appello principale e,
integralmente, degli appelli incidentali in epigrafe, conferma le
altre statuizioni del TAR Molise, oggetto dell'odierno grado di
giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese dei due di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
V):
- riunisce gli appelli in epigrafe;
- accoglie nei limiti di cui in motivazione gli appelli principali,
confermando per il resto la sentenza appellata;
RA
- respinge gli appelli incidentali;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 5 giugno 2001 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (sez.V) riunito in camera di
consiglio con l'intervento dei signori:
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Pier Giorgio Trovato Consigliere, est.
Aldo Fera Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....................18/06/2001............................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
RA
RA