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Sentenza Fiom Fiat Ciocchetti 15 Settembre 2011

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020/201 l-Giudice V Ciocchetti

.~

REPUBBLICA ITALiANA

IN NOME DEL POPOlO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO 01 TORINO

IN FUNZIONE 01 GIUDICE DEL LAVORO

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4020 R.G.L. 2011,

promossa da :

FIOM-CGIL NAZIONALEcon sede in Roma, in persona del suo Segretario Generale pro-tempore, sig.

Maurizio Landini,

rappresentata e difesa dagH avv.ti Piergiovanni Alleva, Emilia Recchi, Pierluigi

Panici, Franco Focareta, Alberto Piccinini, Raffaele Ferrara, Vincenzo Martino

noncne dall'avv. Elena Poti del Foro di Torino (domiciliataria)

PARTE RICORRENTE

contro

FIAT spacon sede in Torino, in persona del procuratore spectate dr. Paolo Raimondi,

rappresentata e difesa dagli aw.ti Raffaele De Luea Tamajo, Germano Dondi,

Giuseppe Olivieri, Giacinta Favalli nonche daU'avv. Diego Dirutigliano del Foro

Torino (domiciliatario)

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Tribunale Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. -1020/201 I-Giudice V Ciocchetti

FIAT GROUP AUTOMOBILES spa

can sede in Torino, in persona del procuratore speciale dr. Paolo Rebaudengo,rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo, Germano Dondi,

Giuseppe Olivieri, Giacinta Favalli nonche dall'avv. Diego Dirutigliano del Foro di

Torino (domiciliatario)

FABBRICA ITALIA POMIGUANOspacon sede in Torino, in persona del suo procuratore speciale, dr. Paolo Rebaudengo,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo, Germano Dondi,

Giuseppe Olivieri, Giacinta Favalfi nonche dall'avv. Diego Dirutigliano del Foro di

Torino (domicillatario)

PARTI CONVENUTE

e c o n t r o

FIM - CISL NAZIONALEcan sede in Roma, in persona del suo Segretario generale e legale rapp.te pro-

tempore, sig. Giuseppe Farina,

rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Baldoni e dam.ta presso 1 0 studio dell'avv.

Roberto Lamacchia, del Foro dl Torino

UILM - UIL NAZIONAlEcon sede in Roma, in persona del suo Segretario e legale rapp, te pro-tempore, sig.

Rocco Palombella,

rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Giorgi nonche daU'avv. Massimo

Pozza, del Foro di Torino (domiciliatario)

FISMICcan sede in Torino, in persona del suo Segretario Generale e legale rapp.te pro-

tempore, sig. Roberto Di Maulo,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo B. Scalenghe, Tiziana Anna D'Amato

nonche dall'avv. Maria Irma Ciaramella, del Foro di Torino (domiciliataria)

UGlMETALMECCANICIcon sede in Roma, in persona del suo Segretario e legale rapp.te pro-tempore, sig.

Antonio Anolfo,

rappresentata e difesa daU'avv. Roberto Roggero, del Foro di Torino (domiciliatario)

PART' INTERVENUTE VOLONTARIAMENTE

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. ./020120/ l-Giudice V . Ciocchetti

SO M MAR 10*

1. Domande, eccezionl, difese, istanze. Pag. 4

2. Inquadramento giuridico delle domande. Pag. 7

3. L'art. 28 Stat. Lav. : norma sostanziale

e norma processuale. Pag. 9

4. Le eccezioni pregiudiziaJi. Pag. 15

5. Le richieste istruttorie. Pag. 19

6. Art. 392Cost., principio di effettivita;

ordinamento slndacale. Pag. 19

7. Art. 391Cost. e pluralismo sindacale. Pag. 25

8. I fatti rilevanti ai fini di causa. Pag. 26

TABELLA 1 (Referendum 22 GIUGNO 2010 tra ilavoratori

del site produttivo di Pomigliano d'Arco sull' Accardo

15 giugno 2010 sottoscritto da Fiat Group Automobiles spae Fim, UiJm, Fismic nazionali e territoriali di Napoli). Pag. 29

9. La domanda afferente i contratti relativi

a Pomigliano d' Arco. Pag. 32

10. La domanda afferente la rappresentanza

Fiom-Cgil in azienda. Pag. 39

11. Abuso del diritto, dlrltto cornunltario, closed shop. Pag. 48

12. La rimozione degli effetti della condotta antisindacaJe. Pag. 58

.. \. 13. Conclusione. Pag. 62

Dispositivo. Pag. 70

*Si segnala fin d'ora che, in conform ita can la prescrizione di cui al 3° comma

dell'art, 118 disp. att, c.p.c., nella sentenza sana omessi i nomi degH autori delle

opere giuridiche ivi citate. Tale prescrizione non e invece ritenuta applicabile alle

opere extra-giuridiche, a quelle di carattere filosofico-giuridlco (ove gli autori godano

a Ilvelio internazionale, oltre ehe di particolare autorevolezza, di generale consenso

e rlconoscimento) e aile opere di storia del diritto e della cultura giuridica.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020/20/ l-Giudice V Ciocchetti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Domande, eccezioni, difese, lstanze.

Con rieorso promosso ai sensi dell'art, 414 c.p.c, I'organizzazione sindacale

Florn-Cqll nazlonale agisee nei confronti di Fiat spa, Fiat Group Automobiles spa,

Fabbriea Italiana Pomigliano spa e chiede al Tribunale di aecogliere Ie seguenti

conclusioni :

A) Accertare e dichiarare, nei confronti di Fiat spa, Fiat Group AutomoblJes spa, Faborica

Italia Pomigliano spa, l'iIlegittimita e nullita - per contrasto can 1 1 disposto deWart. 2112f&:., 0 frode al medesimo - degli accordi Fiat spa/OO,S8. 29 dlcernbre 2010 e Fabbnca

Jtalia Pomigfiano spa/OO,SS. 17 febbraio 2011, nella parte in cui prevedono la costitu-

zione dl nuovi rapporti di lavoro tra i dipendenti di Fiat Group Automobiles spa occupatipresso 10 stabil imento "Glanbattista Vico" di PomigJiano d'Arco (Napoli) e Fabbrica ltalia

Pomigliano spa, nuovo gestore del complesso aziendale, nonche dl ogni altro accordo,

dai suddetti implicata a presupposto, tra Fiat spa, Fiat Group Automobiles spa e

Fabbrica Italia PomigJiano spa, che preveda l'assunzione ex novo del dipendenti della

prima da parte della seconda.

Accertare e dichiarare illegitt imo iI comportamento deJJe societa resistenti descritto in

narrativa, in quanta determinato da un motivo iIIecito, attuato in frode aHa legge, e con

finalita antisindacali, e per f'effetto :

a) ordinare aile societa resistenti, ed in particolare a Fabbrica ltalla Pomj~

gliano spa, di dare applicazione neJfo stabilimento "Giambattista Vico" di

Pomigliana d'Arco a tutti i contratti e accord! collettivi gia vigenti ed ap-

plicati in epoca precedente al trasferimento d'azienda ed al subentro

nella gestione delle stabilimento della medesima Fabbrica Italia Pomi-

gliano spa ( i V ! inclusi l'Accardo Interconfederale 20.12,93 stipulato traCgil, Cisl e Uil e Confindustria, l'Accordo Nazionale di Categoria 2.02.94ed il CCNL 20,01.2008 stipulati da Flom-Ullm-Flm e Federmeccanica);

b) dichlarare iI diritto di Fiom-Cgil, in tutte Ie sue artieolazioni organizzative,

di fruire nello stabiJimento "Giambattista Vice" di Pomigliano d'Arco di

tutte Ie prerogative ed i diritti previsti dalle feggi (ed in parncolare dagli

artt. da 19 a 27 della Statuto dei Lavoratori), dagll Accordi lnterconfede-

rali e dai Contratti Collettlvi dl categoria;

c) dichiarare il diritto de; Iavoratori 9 1 1 3 addetti allo stabilimento "Giambatti-

sta Vlco", ed in ogni caso degH iscritti e aderenti a Fiom~Cgil, alla prose-

cuzions del rapporto di lavoro con Fabbrica ltatia Pomigliano spa, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c.;

d) ordinare alJe societa resistenti la pubbllcaziona a lora spese della sen-

tenza sui quotidiani "La Stampa", "II Sale 24 Ore", "fj Corriere della

Sera", "La Repubblica", "II Mattino", "II Manifesto",

A sostegno di tali domande producono numerosi documenti sulla vicenda

oggetto di causa; chiedono nel eontempo aJ Tribunale di ordinare a Fiat Group

Automobiles spa e Fabbrica ItaJiana PomigJiano spa di produrre in giudizio tutta la

documentazione, collettiva e individuale, refativa alia risoluzione e alia riaccensione

dei rapporti di lavoro; dedueono infine 28 capitoli di prova, di cui chiedono l'amrnis-

sione per interrogatorio e testimoni.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezlone Lavoro-Rgl n. ';02012011-Gfudice V Ctocchetri

Le secreta convenute si costituiscono a lora volta in giudizio can un'unica me-

moria e formulano, in via pregiudiziale, le seguenti eccezioni :

1. in via principale, ove i'azlone proposta vada inquadrata nell'art. 28, 1° comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300, tenuto canto. nelle conclusion; del ricorso, della richiesta dj

cessazione del comportamento ritenuto antisindacale, sia pure con articoJazione della

pretesa in due diverse domande, quella sub A) e sub B),

B l 'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi deu'art.

28 cit. e degll artt. 413 e 428, 10 comma, c.p.c., per essere competente il

Tribunale di Nola, in funztons di giudice del lavoro, fuogo della condotta

denunciata come antisindacale, 0 in subordine quelli di Roma e di Napoli,

luoghi di rispettiva sottoscrizione dei due accord! collettivi impugnati in

causa e ritenuti "matrice" della condotta antisindacale;

2. in subordine, ove I'azione proposta fuorlesca dal perimetro dell'art. 28 della legge 20 mag-

gio 1970, n. 300,

• l'eccezione di estraneita al rita di cui aU'art. 409 e S5. C.P.c. di tutte Iedomande azionate, per essere Ie stesse conoscibiJi solo neU'ambito di

queUo dlscipllnato dall 'art, 163 e ss. c.p.c., con conseguente pronuncia del-

I'ordinanza prevista dall'art. 427, 10 comma, c.p.c., di mutamento del rita

stesso,

3. in via di ulteriore subordine, ove la domanda di cui al capo A) delle conclusioni del ricorso

vada tenuta distinta da quella di cui al capo B),

• I'eccezione di incompetenza territorjale del Tribunate adito, quanto alia do-

manda di cui al capo B), per essere competente il Tribunale di Nola in

funzione di giudice del Javoro (ovvsro, subordinatamente, quello di Roma 0

di Napoli), davanti al quaJe Ie parti dovranno essere rimesse, con con-

testuale separazione del giudizio relativo alta domanda di cui al capo A), in

riferimento aUaquale vien chiesta la pronuncia dell 'ordinanza di mutamento

del rita prevista dall'art, 427, 1

0

comma, c.p.c.;4. I'eccezione di inammissibilita di tutte Ie domande proposte ai sensi deu'art. 28 della legge

20 maggio 1970, n. 300, per difetto di legittimazione ad agire di Fiom-CgiJ nazionale,

essendo I'azione riservata agli organism! locali delle assodazioni sindacali nazionali;

5. J'eccezione di inammisslbilita delle domande (e in particolare di quella contenuta nella

lettera A) deJle conclusion i), per carenza di interesse ad a9ire, essendo Fiom-CgiJ "terzo"

rispetto aglJaccord! impugnati.

Quanto poi al merito, Ie societa resistenti chiedono if rigetto delle domande con-

tenute in ricorso, in quanta lnfondate in fatto e dlritto.

In giudizio intervengono volontariamente Fim-Cisl Nazionale e Uilm-Uil Nazio-

nale ed eccepiscono in via pregiudiziale :

1. l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, per essere Ia causa alternativamente di

competenza del Tribunale ordinario di Roma 0 di queilo di Napoli 0 infine del Tribunale di

Nola;

2. la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire deIl'O.S. ricorrente,

relativamente aile domande dalla medesima formulate.

Quanta pOI al merita, chiedona iI rigetto delle domande praposte, perche infan-

date e nan provate.

Interviene inoftre valontariamente in giudizio Fismic ed eccepisce in via pregiu-

diziale :

1. !'incompetenza territoriale del Tribunals di Torino, essendo competente queUo di Naja,

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Gtudice V Ciocchetti

2. 18carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire di Fiom-Cgil Nazio-

nate, in relazione aile domande proposte.

Quanto al merito, chiede il rigetto di tali domande, giacche infondate in fatto e

diritto.

Interviene altresl volontariamente in giudizio UglMetalmeccanici ed eccepisce in

via pregiudiziale :

1. l'incompetenza territoriale del Tribunate di Torino, essen do competente quello di Roma a

di Napoli a di Nola,

2. la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire di Fiom-Cgil Nazio-

nale, in relazione aile domande proposte.

Quanto poi aJ merito, chiede iI rigetto delle domande, in quanto infondate in

fatto ed in diritto e non provate.

All'udienza di discussione il giudice esperisce il tentativo di concifiazione, senza

esito alcuno.

La causa viene quindi discussa in riferimento a tutte Ie questioni pregiudiziali

prospettate negli atti delle parti convenute e negli atti di intervento volontario e,

all'esito, il TribunaJe riserva al deflrntivo ogni valutazione e determinazione in punto'.

Dopo un breve interrogatorio del rappresentante delle societa resistenti, su

richiesta dell'organizzazione sindacale ricorrente", la vertenza viene poi discussa

con riferimento all'opportunita 0 meno di dar corso ad approfondimenti istruttori e di

acquisire 0 meno documentazione relativa a91i interventi di trasformazione effet-

tuati nel sito produttivo di Pomigllano d'Arco; su tali questioni S l registrano posizioni

contrastanti delle parti e reciproche opposizioni, onde all'esito della discussione il

giudice, nel riservare al deflnitivo ogni valutazione e determinazione in punto, pro-

nuncia la seguente ordlnanza":

"invita Ie parti ad lllustrsre, in sede di discussione finale della causa, i/ rispettivo punta di

vista sull'intera vicende oggetto della vertenza, come delineata in ricorso e nelle comparse,

anche con riferimento alia possibile sussistenze del profilo di antisindacalita dedotto in ricorso

in presenza, in via di ipotes;, di accordi sindacafi, se del caso Jegiftimi, (come pare, in via disubordine, emergere dalfe pagg. 34 e 44 del ricorso), e tuttavia idonee a reelizzere un

obiettivo pregiudizio aHeprerogative del sindacato".

In prosieguo vengono acquislti agli atti alcunl documenti, tra cui l'Accordo

sindacale 6 lugllo 2011 stipulate da Fiat Group Automobiles spa, Fim, UHm, Fismic

e UglMetalmeccanici, l'Accordo fnterconfederale 28 giugno 2011 sottoscritto da

IProc. verb., pp. 4-5.

2 Proc. verb., pp . 5-6.

3 Proc. verb., pp . 6-8.

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Tribunale Ordinaria di Tonno-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020!2011-Giudfce V. Ciocchetti

Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, l'Accordo sindacale 29 giugno 2011 sottoscritto da

lerna e dalle OO_SS. territoriali Fiorn, Firn, Uilm, Fismic e UgJMetalmeccanicj 4.

In prosieguo fa difesa delle societa resistenti chiede che I'O.S. ricorrente voglia

chiarire il seguente punto 5 :

se if procedimento azionato e qualificato ai sensl dell'art 414 c.p.c., costituisca modo

per far valere, con il giudizio ordinaria, gli element! sostanziali e la disciplina di cui all'art. 28

Stat t.av, ovvero se si tratti invece di azione ordinaria ex art 414 c.p.c, la quale si colloca

quindi nell'ambito delle controversie di cui all'art. 409 c. p.c, e ha quindi quale norma di

riferimento per la competenza territoriale l'art. 413 c.p.c. 0 altra norma del codice di rita,

La difesa dl Fiom-Cgil, rispendendo al quesito posto, sl richiama al tenore del

ricorso introduttivo e agHelement; illustrati in sede di discussione orale 6.

La causa viene quindi approfonditamente discussa dai legaJi di tufte Ie parti in

causa, j quali richiamane Ie rispettive conclusioni, come in attl riportate.

AJI'esito della successiva camera di consiglio it Tribunale definisce poi il giudi-

zlo, dando lettura aile parti del dispositive riportato al termine della presente senten-

za.

* '* ' * ' * *

2. Inguadramento giuridico delle domande.

Le socleta convenute e Ie parti intervenute volontariamente in causa prospet-

tano in giudizio varie eccezioni di carattere pregiudiziale_Prima di affrontare specificamente ciascuna dl esse e verificarne cosl, partita-

mente, la fondatezza 0 rneno, e perc necessaria dare conto della tipologia delle do-

mande proposte dall'organizzazione sindacale ricorrente e inquadrare dal punto di

vista giuridico Ie doglianze da cui esse muovono, costituenti I'elemente per cos! dire

unificatere delle stesse; questione, questa, che (come si e detto sopra) forma

oggetto di discussione, in apertura dell'udienza finale del giudizio, senza peraltro

trovare uniformita di vedute tra le parti e concreta soluzione", onde va affrontata in

questa sede.

I f tema centrale deJia causa - quale puo essere inteso analizzande non solo Ie

conclusion; del rlcorso, ma anche Ie singele parti di esso e cioe la narrativa e

I'esposizione in diritto, in conforrnita con un criterio comunemente applicate daJla

~ Proc. verb., pp . 10 - t I.

5 Proc. verb., p. 11.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

7

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020/20ll-Giudice V Cioccheui

giurisprudenza8

- e rappresentato da una den uncia dl antisindacallta datoriale, fatta

perc valere con 1 0 strumento del procedimento a cognizione plena, introdotto con Ie

forme proprie del processo di lavoro (art. 414 c.p.c.) e proposto da organizzazione

sindacale nazionale e non gia da articolazione territoriale e clce periferica della

stessa.

Questo ultimo rilievo, relative allo strumento processuale utilizzato, concerne

pertanto tutte Ie domande azionate e cioe non solo Ie concfusioni contrassegnate

dalla Jettera B), ma anche queJle di cui alla Iettera A} 9.

Senonche queste ultime sernbrano poi configurare un'azione ol accertamento

di natura ordinaria, separata e distinta dalle questioni di antisindacatita che formano

il contenuto della seconda domanda, contrassegnata dal punto B).

Questa !ettura pero non puc rftenersi corretta per due ordini di ragioni.

La prima e rappresentata da quanto si legge in apertura del punto 8) e cioe

deJfa seconda domanda, in cui si chiede al giudice di dichiarare illegittimo il com-

portamento delle societa resistenti descritto in narrativa, in quanta determinata da

motive lllecito. attuato in frode alia legge e con finalita antisindacali.

E' allora del tutto evidente che Ie conclusioni sub 8) S f riferlscono anche alia

questione che forma oggetto della domanda sub A), costituita dalla richiesta di de-

cJaratoria di Hlegittimita degli accordi 29 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011, in quan-

to contrastanti con iI disposto dell'art, 2112 c.c., 0 posti in esser in frode al mece-

sirno disposto dl legge.

Cia significa, pertanto, che anche fa prima domanda S f muove in un quadro di

denuncia di antislndacafita, quadro che si presenta articolata in due punti (A e 8) e

che trae fondamento dalla supposta viotazione den'art. 2112 c.c.

La seconda ragione e rappresentata da alcuni fuoghi qualificanti dell'atto intro-

duttivo della vertenza'", da cui emerge che anche Ia questione della supposta vic-lazione deJl'art. 2112 c.c. rientra, in reaita, nelJ'ambito della denuncia di antlsinda-

calita : la tesi da cui muove il ricorso e infatti che J'avere pretermesso e negato

t'operativita dell 'art. 2112 C.C., in un contesto di ritenuta dovuta applicazione,

s CIT.• tra le numerose, Cass., 3 giugno 2002, n. 8032, ove si legge che "La domanda giudiziale deve

essere interpretata dal giudice con riferimento alla sostanza della pretesa" e, in particolare, tenendo

conto di quanto contenuto "nella parte espositiva del ricorso ". SuI punto e in ta l sensa eIT. altresi

Cass., 12 agosto 2005, n. 16888; 18 luglio 2007, n. 15966; 9 settembre 2008, n. 22893.

9 Ricorso, pp. 50-51 .

10 Rieorso, pp. 13 e 55., 21,27 e 29.

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020120} l-Giudice V Ciocchett i

avrebbe avuto come scopo quello di recidere ogni vincolo con 11C.C.N.L. industria

metalmeccanica sottoscritto da Fiorn nel 2008 nonche can gli Accordi Interconfede-

rali e categoriali sulla RSU.

Questa interpretazione delle domande de! ricorso, che di per se si ricava da

una lettura sistematica di esso, e del resto anche quella accolta neJlamemoria delle

societa resistenti, in prima battuta e doe in via principale 11.

Quanta ora esposto evidenzia pertanto che tutte le domande azionate in giudi-

zio hanna come centro ed elemento propulsore una questione di antlsindacalita, la

quale peraltro viene proposta con un percorso che si connette all'art. 28 della Sta-

tuto dei Lavoratori, rna nel contempo se ne distacca e se ne differenzia.

L'elemento di connesslone e rappresentato dall'aspetto sostanziale della de-

nuncia, che concerne la violazione della liberta slndacale.

Quanto poi agli aspetti di alterita e differenziazione, essi sono rappresentati dal

rite utillzzato (queUo di lavoro a cognizione piena e non gia quello sommario) e, nel

contempo, dal partlcolare soggette che assume l'iniziatlva sui piano processuale

nazionale e non gl<3organismo locale di essa).

'* * * 'It *

3. L'art. 28 Stat. Lav. ; norma sostanziale e norma processuale.

Per affrontare adeguatamente questi nodi problematic; e, nel contempo, Ie

questioni sollevate in via pregiudiziale dalle parti resistenti e da quelle intervenute, e

senza dubbio doveroso cercare di cogliere la portata della norma contenuta nell'art.

28 della Statuto dei Lavoratori e la sua cornplessita.

Questa disposizione e stata acutamente qualificata da autorevole dottrina quale

norma-pivot 12 e cioe come norma-cerniera, in quanta sl connette alJ'evidenza,

quanto agJi aspetti sostanziall e cioe aile violazioni di legge cui la denuncia si

riferisce, can iI 10

comma deU'art. 39 Cost., can varie disposizioni della stesso

Statuto, con altre fonti normative di range legale e convenzionaJe, che riconoscono

diritt i e prerogative a favore del sindacato.

L'esame ulteriore delJ'enunciato normativo in questione pone poi in luce una

particolare fisionomia di esso, rappresentata dal suo essere al tempo stesso norma

procedimentafe e norma sostanziaJe : delinea e richiama infatti, per un verso, un

insieme tipologico di condotte ritenute illegittime, in quanto lesive della liberta sinda-

IIMemoria p. conv., pp . 24-29.

1 2 Diritto sindacale. Bologna, Zanichelli, 1982, p. 314.

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Tribunate Ordinario di Torino-Sezione l.avoro-Rgi n. 4()201201 l-Giudice V Ciocchetti

cale e del suo libero dispiegarsi e, per a!tro verso, un particolare procedimento di

tutela, con indicazione nel contempo del soggetto che puc ad esso accedere.Tall condotte sono definite nell'art. 28 Stat. Lav. in rapporto con la finalita che

obiettivamente perseguono, quella cioe di arrecare offesa al libero dispiegarsi della

dinamica sindacale; sull'altro versante, quello procedimentale, la norma definisce

poi tern; qua Ii la competenza terntoriale, Ia legittimazione e 1 0 svolgimento del rite,

individuato in forma particolarmente accelerata, senza dubbio mutuata dalla proce-

dura d'urgenza.

La giurisprudenza ha da lunge tempo affrontato la questione relativa ai vincoli

della norma e dee afferenti il possibile utillzzo di strumenti processuaH in qualchemodo diversi rispetto a quefli delineati in forma paradigmatica dall'articolo 28 Stat

Lav.

Si e infatti osservato che anche se la norma delinea due fasi, una urgente e

una successiva, quella di opposizione, rnodellata sui procedimento dl lavoro a co-

gnizione piena, nulla impedisce comunque che, per situazioni 0 contingenze parti-

colari, il soqqetto legittimato possa saltare la fase sommaria, prospettando la pro-

pria denuncia direttamente con II procedimento a cognizione piena 13.

Questo tipo dJ soluzione segnala gia di per se una particolartta della norma, lacui funzione non e certamente quella di descrivere una forma procedimentaJe

vincolata ed esclusiva, bensl di rendere disponlbile uno strumento particolare, onde

ottenere la rimozione in via di urgenza e con una cognizione sommaria delle

situazioni di antlsindacalita ritenute dal legislatore piu gravi e, come tali, richiedenti

un intervento immediato, cos) da sanzionare I'illegittima condotta datoriale e, in pari

tempo, porvi adeguato rimedio, eHdendo gil effetti di essa.

Un esame a fondo della norma, in grado di cogliere le due parti di cui e

costituita, ci consente aHora di evidenziare che siamo in presenza, a ben vedere, di

un paradigma processuale limitato e circoscritto, giustapposto ad una problematica

invece di portata senza dubbio generale, essendo del tutto pacifico che una

condotta antisindacale, intendendosi per tale quelJa !esiva della uberta sindacale e

del suo concreto esercizio, possa recar offesa ad una molteplicita di soggetti, da

IJ COS1Cass., 26 gennaio 1982, n. 515; S maggio 1995 , n. 950 3 ; 3 maggio 2003 , n. 6723.

10

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. ",0201201l-Giudice V Ciocchetu

vere e propria organizzazioni sindacali, da gruppi di lavoratori variamente orqa-

nizzati e, allimite, anche da una collettlvita di sempllci prestatori".

II che, senza dubbio, ci consente poi df fissare i seguenti tre punti.

II primo e rappresentato dal fatto che, se quel particoJare strumento e azio-

nabiJe unicamente dalle articolazioni territoriafi deJte organizzazioni sindacaJi aventi

portata nazionale, cia non significa che la legge abbia volute ritener immeritevole di

tutela, totalmente priva di rimedi giurisdizionali e quindi esposta, senza possibile ri-

parazione, all'eventuale azione lesiva dell'impresa, ogni altra offesa alia liberta

sindacale, ave coinvolga soggetti diversi da queJli citati; offesa che, ad esempio,

" c:":~"",~,:;",.p0trebbeoncernere sia Ie organizzazioni territorial! che non hanno accesso all'art.

Lav., in quanto mancanti de; requisiti Ivi previsti, sia Ie stesse orqanizza-

slndacaf nazionali, Ie cui articolazioni territoriali sono invece legittimate a dar

al procedirnento in questione.

II secondo e che la paradossale conclusione dl escludere dalla tutela questi

soggettl sf porrebbe in insanabile contrasto non solo con il 10

comma defJ'art. 39

Cost., rna anche con f principi sulfa liberta sindacaJe espressamente riconosciuti

dalfe Convenzioni internazionali OIL nn. 87/1948 e 98/1949 e dallo stesso Statuto

dei Lavoratori, a favore di tutti i soggetti che intendono svolgere 0 svolgono attivita

sindaca/e, al dl fa della loro consistenza organizzativa.

II terzo e infine rappresentato dafl'essere I'interpretazione restrittiva oell'art. 28

dello Statuto dei Lavoratori, circoscritta doe al soli soggetti ivi indicati, fondata

sulJ'argomento a contretio e cice sull'esegesi letterale della legge, quale espressa

nel prlncipio ubi lex votuii, dixit, ubi noluit, tacuit.

Ma, come e nato, sf tratta di criterio ermeneutico da utilizzare con avvedutezza,

per le rigidita interpretative che determina ed i risultati paradossali cui puo taJora

condurre". tant'e che 1 0 stesso art. 12 (/nterpretazione della /egge) delle Disposi-

zioni sulla /egge in genera/e, premesse al codice civile, impone all'interprete dl

verificare comunque I'interpretazione letterale can la mens legis e doe con jj fine

che la regolamentazione legale intende perseguire, cui in certo modo da preva-

lenza.

14 S u cio cfr, La rappresentativita delle associazioni sindacali ne/lo Statuto dei Lavoratori, in Giur.

Cost., 1 974, I, p. 592.

15 Sul l 'a rgomento a contrario cfr. L'interpretazione della legge, M ilano, G iuffre E d., 1 980 , pp. 346-

350.

II

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012()I I-Giudice V Ciocchett i

Nel casa in esame e assolutamente da escludere che la portata deIJa norma in

esame e la sua ratio possano essere quelle di circoscrivere l'amblto della possibiletutela giuridica e giudiziaria, di fronte alia condotta antisindacale datoriale, cosl da

negaria nel easo in cui il soggetto che la den uncia non presenti i requisiti previsti

dalla norma stessa.

Per evitare una simile eonseguenza la norma in questione deve allora essere

intesa in modo da separare la parte dr tipo procedimentale ivi prevista, la quale

delinea Ie condizioni - esse sl lnvallcabili e non estensiblli - per il suo utilizzo, e la

parte di natura sostanziale, la quale rimanda aile diverse ipotesi, qui slntetlcamente

riassunte can Ja loeuzione di "condotte antisindaca/e", di lesions della liberta

sindacale, tutte azionabili con 1 0 strumento del procedimento ordinario, il quale,

corn'e nato, si affianca sempre e quale regola generale, a quello cautelare, su cui s!

innesta e ehe presuppone.

Questa rieostruzione della fattlspecie normativa trova esplicito riconoscimento

nella sentenza 6 marzo 1974, n. 54, delia Corte Costituzionale.

La Corte viene investita da diversi giudici remittenti, tra I'altro, della questions di

legittimita eostituzionale dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in riferimento agli

artt. 2 e 3 Cost.

Nel respingere Ie censure di iJlegittimita il Giudice delle Leggi fomisee il

seguente inquadramento giuridico deWart. 28 in questione, al fine di renderlo

compatibile con i parametri costituzionali coinvoltl e richiamati nelJ'incidente dl

leqittimita costituzionale :

• I'art. 28 Stat. Lav. introduce uno specials procedimento sommario di competenza del

pretore, diretto in via d'urgenza a reprimere comportamenti lesivi dell'attivlta e della

liberta sindacale, a tutela di interessi che trascendono queJli del singolo lavoratore,

• tale specials procedimento non modifica ne restringe ne lirnita in alcun modo le tutele

assicurate dalle !eggi e dallo stesso Statuto dei Lavoratori a beneficia delle associazioni

sindacall,

• ne ha inteso sopprimere 0 limitare i rnezzi di tutela assicurati ad altre associazioni

slndacali diverse da queffe contemplate neff'art. 28 Stat. Lav., per la difesa del propri

diritti ed interessi legittimi,

• cos t intesa ed interpretata, la norma in questione non incorre in alcuna violazione degli

artt. 2 e 3 Cost.

La ricostruzione della fattispeeie normativa ex art. 28 della Statuto dei

Lavoratori, dellneata dalla Corte Costituzionale, ha eonsentito allora alia dottrina di

affermare quanto segue:

12

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012011-Giudice V Cioccheui

"secontio la Corte Cost., la norma dell'art. 28 non impedisce af sindacati non fegittimati

di esperire ezionl [ordinarie]per ottenere una tutela processuale e sostanzia/e de; loro diritti,

ma appresta per Ie essociezioni sindacali dotate di una certa qua/ificazione, un u I t e rio restrumento di tutela, da considerarsi, ouindi, di carattere privilegiato" 16;

"te limitazione della legittimazione ad agire ex art. 28 non e idonea a ledere i beni da

essa tute/ati, in quanta non sattrae ei soggetti esclusi nessuno strumento di garanzia,

sostanziale 0 processuale [... ], rna aggiunge ad essi, per soggetti colletiivi partico/armente

quaJificati, un nuovo e diverse strumento di tute/a" 17 .

In tal senso sl e del resto successivamente espressa sia la Corte Costituzionale

con sentenza 17 marzo 1995, n. 89, in un caso in cui ad essere ritenuto mancante e

il requisite della nazlonalita detl'assoclazlone. sia la Corte di Cassazione, can

-, sentenza 24 gennaio 2006, n. 1307, in un'ipotesi riguardante la legittimazione della"

\RSA.

I Nella prima declsione si statulsce quanta segue:7

/ "II p rocedimento dl repressione della condotta entisindecete si aggiunge aile tutele gi a

assicurate al/e associazioni sindacali, e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo

partico/armente rapido ed efficace i diritti del sindscsto".

Nella seconda cos] si legge :

"La L . n. 300 de/1970, art. 28 - com'e nato - non ricanosce la legittirnazione ad agire atutte Ie associazioni sindacali, ma la Jimita agli «oxqen ismi locali delle e ssoc ie=

zioni sindacali nazionali che v:i. abbiano interesse», dettando cost una

disciplina differenziata che opera una distinzione tra associazioni sindaca/i che hanna

accesso (anche) a questo strumento processua/e dl rafforzata ed incisiv« tutela dell'attivitflsindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione pena/e) ed altre associazioni

sindaca/i che hanna I'accesso (solo) aI/a tutela ordinaria di un giudizia promosso ex art. 414

c.p.c."

Merita a questa punto osservare, al fine di meglio e pill a fondo delineare la

fattispecie normativa di causa, la partlcolare forrnulazione che compare nella norma

in esame ("... su ricorso degli organismi local! de! sindeceii nezioneli che vi abbiano

interesse ... ") e, come e stato rilevato 18, la stretta carrelazione che vi e tra essa e

quella di cui all'art. 100 c.p.c, ("Per proporre una domanda ... e necessario avervt

interesse '').

16 I comportamenti antisindacali del datore di favoro, Milano, G iuffre , 1 983 , pp. 47-48. Ta le teste

in dic a, q ua li organismi che possono accedere a ll 'a rt. 28 S.L., inteso come norma sostanzia le , ma non

a l l 'a rt. 28 S .L ., inte so come norma proce ssua le , e quind i a l g iud izio ord ina rio per tu te la re la Iibe rta

sindaca le e reprim ere la condotta antisindaca le , iseguenti organism i : sinda ca to privo de l requisite

de l la na ziona l ita , sindaca to naziona le sprovvisto di organism i naziona li, F .L .M ., R SA , C om missioni

In te rn e (p p. 47-50).

17 Interess! collettivi e comportamento antisindacafe dell'imprenditore, Na po li, J ov en e, t 979, p . 200,

In ta l senso cfr. da ul t imo Conflitto, concertazione e partecipazione, P adova , C ed am , 2 0 II, pp . 722-

723 , ove si ritiene che il procedim ento ex art. 28 S ta t. L ay. costitu isca "mezzo di tutela che sf

aggiunge ai mezzi ordinari", facendolo discendere da Corte C ost. n. 5 41 74.

13

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'Iribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Giudice V Ctocchetti

Tale formulazione e correlazione evidenziano, innanzitutto, che I'interesse ad

agire ex art. 28 Stat. Lav. fa capo, oltre che agli organismi loeali, anche al sindacatonazionale: iI quale ultimo non si vede come possa essere escluso dalla tutela

giudiziaria, ave sf ritenga leso dalla condotta antisindacafe del datore di lavoro, che

ne metta in causa il ruolo ed il prestigio, in modo diretto e prlmario, e la questione

esorbiti dal pili ristretto perimetro ehe interessi invece ipropri organismi local I.

A cia aggiungasi che nell'art. 28 Stat. Lav. fa valutazione del bisogno di tutela

giurisdizionale e gia compiuta in via astratta e generale dal legislatore, direttamente

con Ie norme dell'ordinamento ehe ne costltuiscono Hpresupposto 19, Ie quali qulndi

sono gia azionabiJi in via ordinaria, di per se.Conseguentemente appare senza dubbio fegittimato all'art. 28 Stat. Lav., nella

forma del procedimento a cognizione plena, if soggetto che ha un interesse ad agire

tramite il proprio organismo locale, in quanta titolare di un interesse implicata in

quelle norme poste a presidio della liberta e detl'attivlta sindacale.

A conclusions di questa excursus S I puo quindi delineare la fattispecie ex art.

28 delle Statuto dei Lavoratori nei termini che seguono.

Siamo in presenza, innanzitutto, di enunciate normativo che contiene aspetti

sostanziali, che rimandano ad altre norme, e aspetti di carattere processuale, che

definiscono una procedura d'urgenza.

Le due situazioni non sono necessariamente connesse, con la conseguenza

che puc essere ammesso alia tutela sostanziale anche un soggetto che non ha

viceversa accesso all'art. 28 Stat. Lav., inteso come procedimento specials; la

normativa di carattere sostanziale quindi offre una tutela, anche in ragione del rinvio

da essa operato ad aftre norme, ad una pluralita di soggetti, iquail, se lesi, avranno

a disposizione unieamente il procedimento ordinario e doe a cognizione plena.

In sostanza sl puc dire che la tecnica normativa utilizzata dal legislatore

statutario con I'art. 28 Stat. Lav. e, propriamente, queUa del "case particolare=", il

quale peraltro contiene elementi espressivi di problematiehe che trascendono quel

caso particolare. II caso particoJare e dl per se insuscettibiJe di essere ampfiato

dall'interprete oltre I'orizzonte delimitato daHa norma, non essendo consentita

18 Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore cit., p. 190; 1 comportamenti

antisindacali de! datore di lavoro cit., p, 53.

19 lnteressi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore cit., p. 191.

20 Ibidem, p. 190.

14

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Tribunale Ordinaria dt Torino-Sezione Lavoro-Rgl Me 4020120I I-Giudice V Ciocchetti

alcuna interpretazione estensiva. Viceversa la parte di essa, che e espressione di

prob!ematiche che trascendono if caso partico!are, trova iI luogo della sua

definizione in altre parti de!I'ordinamento (nelle norme costituztonali, in quelle statu-

tarie, in altre norme di rango legislativo e financo nelle norme di carattere collettivo);

e sono queste parti che consentono il coliegamento con il giudizia ordinaria, cosl da

rendere configurabile un procedimento ex art. 28 Stat. Lav., inteso come denuncia

di condotta antisindacale, in tutti j cas! in cui difettino Ie condizioni per dare corso al

pracedimento ex art. 28 Stat. Lav., inteso came insieme delle particalari candizioni

che consentona I'aecesso aJlatute sommaria.

In questo quadro, conelusivamente, potra allora azionare il procedimento ordi-

naria ex art. 28 Stat. Lav. il soggetta ehe non si trova nelle candizioni per utilizzare

il procedimenta speciale previsto dall'art. 28 Stat. Lav., come ad es. pub avvenire

ove faccia difetto l'attualita della condotta, la nazlonalita deH'associazione, la natura

di organismo locale del denunciante a altro.

'" '" '" '" '"4. Le eccezioni pregiudiziali.

Le parti convenute e volontariamente intervenute prospettano neUe rispettive

memorie Ie seguenti eccezicni pregiudiziali :

[aJ in vi a principale, ave l'azione proposta vada inquadrata - nonostante l'articolazlone della

pretesa in due diverse domande, queJ!a sub A) e sub 8) - nell'art. 28, 1Q comma, della

legge 20 maggio 1970, n. 300, I'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale

adito, ai sensi deWart . 28 cit e degli artt. 413 e 428, 1° comma, c.p.c., per essere

competente if Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, luogo deJla condotta

denunciata come antlslndacale, 0 in subordine queJli di Roma e di Napoli, luoghi di

rispettiva sottoscrizione dei due accordi colfettivi impugnati in causa e ritenuti "matrice"

della condotta antisindacale;

[ 1 3 ] in subordine, ave I'azione proposta fuoriesca dal perimetro dell'art. 28 della legge 20

maggio 1970, n. 300, I'eccezione di estraneita al rito di cui aWar t . 409 e S5. c.p.c. dj tutte

Ie domande azionate, per essere Ie stesse conoscibili solo nell'ambito di quello

disclplinato dall'art. 163 e ss. c.p.c., can conseguente pronuncia dell'ordinanza prevista

dall'art. 427,1

0

comma, c.p.c., di mutamento del rita stesso,[ y ] in via di ulteriore subordine, ave la domanda di cui al capo A) del ricorso vada tenuta

distinta da queUa dl cui al capo B), l'eccezlone di incompetenza territoriale del Tribunate

adito quanta alla domanda di cui al capo B), per essere competente II Tribunale di NoJa

in funzione di giudice dellavoro (ovvero, subordinatamente, queUo di Roma 0 di Napoli),

davanti al quale Ie partl dovranno essere rimesse, can contestuale separazione del

giudizio relativo alta domanda di cui al capo A), per il quale si chiede ta pronuncia

delf'ordinanza di mutamento del rito prevista dall'art, 427, 10 comma, c.p.c.;

[0] di inammissibilita di tutte Ie domande proposte ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio

1970, n. 300, per difetto dl legittimaziene ad agire di Fiom-Cgil nazionale, essendo

I'azione riservata agli organismi locaf delle associazioni sindacaf nazionali;

[ 5

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Trtbunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012011·Gludice V Ciocchetti

[6 } di inammissibHita delle damande (e particolarmente di queHa cantenuta nel la !ettera A)

delle ccnclusioni), per carenza dl interesse ad agire, essen do Flom-Cgil "terzo" rispetto

a 9 1 i accordi impugnati.

In riferimento a tali eccezioni pregiudiziali IITribunale osserva do che segue.

Quanta esposto nel paragrafo 2. (lnquadramento giuridico de/fe domande) ci

permette di chiarire che Ie stesse - considerate sia nel loro complesso che in tutte

Ie loro articolazioni - devono essere ricomprese nell' ambito dell'art. 28 della legge

20 maggio 1970, n. 300; i! fila conduttore che Ie lega inscindibilmente e infatti

rappresentato da una denuncia di antisindacalita che sarebbe stata posta in essere

dane societa resistenti, ai danni dell'organizzazione sindacale ricorrente.

Quanto evidenziato oel paragrafo 3. (L'art. 28 Stat. Lav. : norma sostanziale enorma processuale) C t consente inoltre di mettere a fuoco e chiarire le peculiarita

dell'enunciato normativo contenuto nell'art. 28 della !egge 20 maggie 1970, n. 300,

che possono essere rappresentate nei termini che seguono :

[1] tale norma ha un contenuto sostanziale e un contenuto processuale,

[2] gli aspetti sostanziaf della norma non sono definiti dalla norma stessa, se non

in rapporto al bene giuridico leso e doe alia finalita che la condotta oggetto dl

den uncia obbiettivamente persegue e comporta,

[3] la reale definizione degli aspetti sostanziali, che concernono la !esione della

llberta sindacale, trova Ia propria specifica definizione in altre norme, contenute

nella Costituzione, nella Statuto dei Lavoratori, in altre leggl e infine negli

accordi sindacali,

[4] questo insieme di norme costituisce if presupposto della tutela offerta dall'art.

28 cit., trattandosi di norme che autonomamente definiscono beni giuridici e

regole di condotta e cioe situazioni ritenute dalla legge meritevoli di tutela e,

come tali, idonee dl per se a formare oggetto di possibili doglianze e di richieste

di intervento da parte del giudice,

[5] in tale contesto la parte processuale deU'art. 28 cit. descrive e delinea un "caso

particolare" e doe una procedura sornrnarta e urgente, ancorata a speciali

condzioni, insuscettibile come tale di interpretazione ed estensione analogica,

[6] Ie organizzazioni sindacali (ed enti assimilati 0 assimHabili), che non sono in

condizione dl poter accedere alia strumente gell'art. 28 cit., inteso quale

particolare procedimento sommarlo e urgente, non avendone j requisiti, posso-

no utilizzare strumento processuale diverso e cice queUo ordinario, al fine di ot-

J 6

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n, ",02D/2011-Giudice V Ciocchetti

tenere una tutela ex art. 28 cit., inteso quale norma sostanziale, denunciando

condotte datoriali antisindacali e richiedendo gli adeguati provvedimenti delcaso.

Tenuto conto di quanta esposto nei paragrafi precedenti e ora slntetlzzato,

veniamo ora all'esame delle specifiche sccezioni saHevate daUe part! resistenti ed

intervenute.

La prima questione riguarda la competenza territoriale.

Le societa convenute e Ie intervenute sostengona che l'art. 28 cit. contiene una

norma di competenza territoriale inderogabile, quella del Pretore (oggi Tribunale)

del luogo in cui

estata posta in essere la condotta datoriale denunciata,

competenza ritenuta non derogabile anche nel caso di azione propasta con iI proce-

\ dimento a cognizione plena,

'\ Viene segnalato a tale propasito che in tal sensa sj sona espresse due

I sentenze della Corte di Cassazione, quella 8 settembre 1995, n. 9503, e quella 3

/ novembre 1995, n. 11444.

Sui punto si deve pero osservare che, come emerge daf tenore di tali pronunce,

tale competenza inderogabile ha valore solo nell'ipotesi in cui l'azione sia proposta

da organismo locale del sindacato e non nefl'ipotesi in cui venga invece intrapresa

da organizzazione sindacale che, come nel caso di specie, non ha accesso al

procedimento delineate dall'art. 28 delle Statuto dei Lavoratori.

In tal caso fa competenza va definita sufla base delle regole ordinarfe e, in

particoJare, sulla base della previsione di cui all'art. 413, comma Y" , c.p.c.

Tale norma stabilisce che, ove non possano trovare applicazione

definite nei cammi precedentl, si debba fare riferimento aile regole ordinarie I

competenza per territorio.

/I comma 70 deWar t . 413 c.p.c. indica, tra Ie norme cui fare riferimento per

definire Ja competenza territoriaJe, unicamente I'art. 18 c.p.c., che definisce il foro

generale delle persone fislche.

Peraltro la giurisprudenza che si e occupata deJl'argomento ha ritenuto che tale

riferimento debba essere fnteso correlandolo non solo all'art, 18 del c.p.c., rna

anche afl'art. 19, che definisce if foro generale delle persone giurrdiche.

SuI punto e in tal sensa v. Cass., sentenze 21 maggio 1998, n. 5098; 23 Juglio

2001, n. 10006; 17 aprile 2003, n. 6218.

17

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Tribunale Ordinarto di Torino-Sezione l.avoro-Rgl n. ,,020120! l-Giudice V . Ciocchetti

Nel casa in esame la competenza per territario spetta senza dubbio a questo

Tribunale, dal momento che le tre societa qui convenute hanno tutte la sede legale

a Torino; pertanto J'eccezione di incompetenza terntoriale va ritenuta destituita di

fondamento e, come tale, respinta.

La second a eccezione da esaminare concerne il difetto di legittimazione ad

agjre dj Fiom-CgH nazionale, essendo l'azione ex art. 28 cit. riservata unicamente

agli orqanisrni locali delle associazioni sindacali nazionali.

Anche tale eccezione e infondata.

L'art. 28 cit. e infatti accessibiJe anche a organismi divers; de quelli che

possono azionare la tutela sommaria ed urgente, dal momenta che, come si

edetto, configura un'ipotesi speciale di mecito, che puc avere come soggetto lese

dafla condotta antlsindacale qualsiasi collettlvita, ancorche diversa da quella che

invece puc avvalersi della tutela d'urgenza.

La terza eccezione concerne la carenza dl interesse ad agire di Fiom Cgil,

essendo soggetto terzo rispetto agli accordi sindacali qui impugnati in causa.

Anche tale eccezione e destituita di fondamento.

Non esiste lnfatti afcuna preclusione neff'ordinamento giuridieo a ehe, in ipotesi

di eondotta i!leeita altrui, il terzo da essa leso possa agire in giudizio, ancorche

estraneo alia situazione giuridica e ai protagonisti della stessa.

1 casi pill noti sono quelJi dell'opposizione di terzo al giudicato, disciplinato

dall'art. 404 c.p.c., nonche della Jegittimazione all'azione di nullita del contratto da

parte di chiunque vi abbia interesse, regolata datl'art. 1421 c.c.

Si tratta di norme che, se mai, consentono di rlcavare it principle opposto a

quello qui Invocate dalle parti resistenti e intervenute.

Tali enunciati normativi evidenziano infatti che qualsiasi soggetto leso puo

dolersi della condotta altrui, ancorche non ne sia protagonista e doe risulti estraneo

alia vicenda nell'ambito della quale la lesione si e prodotta, al punto da pater

travolgere, se del caso, anche la sentenza passata in giudicato.

Nel caso in esame, peraltro, non sussiste neppure una situazione di reale

estraneita di Fiom-Cgil rispetto alia vicenda in esame, in quanto, pur non avendo

sottoscritto gli accord; impugnati in causa, risulta comunque protagonista di essa,

avendo fatto parte fin dalfinizlo della delegazione sindacale trattante.

Tale circostanza rende pertanto del tutta infondata !'eccezione di carenza di

interesse ad agire ora in esame.

I S

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Tribunate Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Giudice V. Ciocchetti

'* * * " * 'It

5. Le richieste istruttorie.

Si tratta a questo punto di esaminare Ie richieste formulate daHe parti nel corso

del giudizio e aventi ad oggetto l'opportunita a meno di dar corso ad appro-

fondimenti istruttori e di acquisire a meno documentazlone relative agli interventi di

trastorrnazlone effettuati nel site produttivo di Pomigliano d'Arca; questioni, queste,

reJativamente aile quali si registrana pasiziani cantrastanti delle parti e reciproche

opposizioni.

Ad avviso del Tribunale tutte Ie questioni 09getto della vertenza possono esse-

re affrontate e definite allo stato degli atti, senza che si renda necessaria effettuare

gli apprafondimenti istruttori domandati e disporre Ie acquisizioni documentali

richieste.

II tutto risultera piu chiaro nel seguito, cui si rinvia, in ragiane del particalare iter

che verra seguito nell'affrontare gli speciflci temi di causa.

* * * * *

S.Art. 392Cost.. principio di effettivita.

ordinamento sindacale.

E' canvinzione consolidata tra gfi studiosi di diritto del lavoro e di diritto sinda-

cale, da quanto meno trent'anni, che, pur nella persistente inattuazione della

seconda parte dell'art. 39 Cost., essa abbia nei fatti travato un sua radicamento,

che ha consentito dl attrlouire al Contratto Collettivo, nel corso del tempo, la posizio-

ne dl reale fonte del diritto.

Questa comune convinzione ruota intorno a due capisaldi, il prima dei quali e

rappresentato daJ principia di ettettivlt«, che governa Ie relazioni industriali, ed iI

secondo e costituito dall'autonomia (seppur relativa) dell'ordinamento sindacale

rispetto aWordinamento statale.

Iniziarno dal principia di effettivita, che com'e nato 5i e venuto formando

nell'ambito degli studi giuridici alia fine del Settecento in Francia e ha poi trovato

"" una precisa e definitiva formulazione negli anni '30 del Navecento da parte di Hans

~\elsen 21.

I' :

21 S ul la storia de l principio di effettivita cfr, P . Piovani, /1 significate del principio di effettlvita,

M il an o, G iu ffre E d ., 1 9 53 , p p. 17-34,40 e 4 7- 48 .

L a te oriz za zio ne d el principia di eJfettivita da pa rte d i H . Ke lsen e c on te nu ta in Reine Rechtslehre.

Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, L eip zig - W ie n, Fra nz D e uticke V erla g, 1 93 4,

c ap. IX, p a r. 50, l e tt . g ), t ra d . it . La dottrina pura del diritto, T orin o, E in au di E d., 1 95 3, p p, 1 36· I 3 7.

1 9

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. ,f02012011-Giudice V Ciocchetti

Tale principle pUGcosl essere formulato/" :

se l'istituzione di un patere capace di porre norme, il cui ardinamento e di efficaciadurevole in un ambito determinato, rappresenta dal punta di vista del diritto positive

un'autorita che pone iI diritto, cia e dovuto al fatto che questa quanta gli e conferita dal

generale riconoscimento 0 anche, cio che 10 stesso, dal fatto che questa riconoscimento /0

eutorizze a porre if dtntto.

Si tratta di un principle che in certo modo tempera la visione tradizionaJe del

diritto inteso come struttura formale costruita a gradi23, in cui la fonte superiore

Jegittima quella inferiore e COS! via.

La realta degli ordinamenti giuridici contemporanei, infatti, ha evidenziato e

fatto emergere, nel corso del Novecento e nella complesslta della societa industria-

Ie avanzata, I'esistenza dl ambiti di produzione normativa autonomi rispetto aile

tradizionali font! statali di produzione del diritto, governate dal principio di ettettivit« e

fondate sullo stabile riconoscimento da parte delle categorie professionali dl riferi-

mento.

In sostanza si tratta dl considerazioni ricavate dall'esperienza concreta, la quale

in linea di fatto segnala I'esistenza di corpl normativi diversi da queJJitradlzlonali, di

origine statuale, che e possoile rilevare attraverso strumenti diversi da quelJi

strettamente giuridici e che rlrnandano all'osservazione socioloqica del diritto.

S u ta le teorizzazione , proposta con rife rim ento a i rapporti tra S ta to naziona le e diritto inte rnaziona le ,

eft. Prospettive difilosofia del diritto del nostro tempo, Torino, Giappichelli Ed., 2010, pp. 237-240.

S ui principia di effettivita c fr, a lt re sl II principia di effettivita, in Lineamenti di uno studio sui

principi istituzionali, M ilano, G iuffre E d., 1 957, pp. 87-91 ; V oce "Effettivita (principia di)", in Enc.

dlr., Vol. X IV , M ila no, G iuffre E d., 1 965, pp. 42 0-43 1; V oce "Effettivita (principio di) ", in Ene. giur.

Treccani, Roma , 1 989; Lefonti del diritto e l'interpretazione, M ilano , G iuffre E d., 1993, p. 257; !l

principia di effettivita, in Alle fonti del diritto. Mito, scienza, filosofia, T orin o, G ia pp iche ll i E d., 2002,

cap. 1 4, pp 1 36-1 43 ; Due declinazionl del principia di effettivita, in Sociologia filosofica del diritto,

Torino, G iappiche l l i E d., 20 11 , ca p. 8, pp. 87-92 .

22 L a fonnu laz ione de l principia di effettivita qui riporta ta e cornunem ente acco l ta e que l la ado tta ta da

Kelsen nel lo scritto cita to a l ia no ta che precede ; con Ie seguenti due va ria nti : l a p rim a scaturisce

da l l 'e sigenza di svincola rla da l ca so specifico in cu i si p re senta teorizza to, che conce rne ira pp orti tra

ordinamento sta ta le e ordinamento in te rnaziona le , a l fine di fom ire a l p rincip io ste sso una porta ta eva lenza d i ca ra tte re gene ra le ; la seconda e d i a ttribuire a l princip io una formulazione l ibe ra ta da l

form a l ism o proprio de l la dottrina pura de l diritto e che recupe ri inve ce , con l 'uso de l la locuzione

"generale riconoscimento" 0 sim il are , a s pe tri d i ca ra tte re sociologico e fa tru al e, co me a uto re vo lm en te

sugge rito da Norbe rta Bobbio in Giusnaturalismo e positivismo giuridico, M ilano, E d izion i d i

Cornuni ta , 1977, pp, 122 - 123 , e in Dalla struttura alia funzione. Nuovi studi di teoria del diritto,

Rorna -Ba ri, L a te rza E d., 20 07 , p. 3 8 e 5S.

Va in fine ricorda to che I'e sistenza d i norme giurid iche fonda te su i "generale riconoscimento " eammessa e da ta pe r presupposta da l la Costituzione , come em erge da l 1 0 comm a de l suo a rt. 1 0 , che

ta le locu zion e u til izza , sia pu re co n rife rirn ento a ile norm e d i diritto in te rna zio na le .

23 S ul la costruz ione a grad i de l l 'ord inam ento g iurid ico e fr. H . K else n, Reine Rechtsiehre cit., cap . V ,

pa r. 31 , trad . it . cit ., pp . 80 -91 . S u clo cfr. N . Bobbio , Teoria generate del diritto, To ri no , G ia p pi ch e ll i

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Tribunale Ordinaria di Tormo-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020120/ l-Giudice V Ciocchetti

II prime autore che all'inizio del Novecento ha dato corpo e fondamento a que-

sta tipo di osservazione e Eugen Ehrlich, fondatore della sodologia del diritto, al

quale si deve la locuzione "Jebendes Recht" e doe "tiiriito vivente",in contrappo-

sizione a "geltendes Recht", vale a dire "diritto vigente", espressione cioe - in senso .

posinvistico - della statuallta delle norme giuridiche24

.

Oa quella prima intuizione molte case sono mutate, con iI trascorrere del

tempo, e possono essere oggi rappresentate richiamando iI seguente passo dovuto

a uno dei piu acuti osservatori contemporanei delle trasformazioni degli assetti giuri-

dici, Norberto Bobble, il quale cosi scrive 25 :

"non c'e dubbio che uno degli aspetti piO interessanti della discussione intorno a/ diritto

in questi anni e la messa in questione delle fonti tradiziona/i delle norme giuridiche, anche neipaesi continenta/i. Questa messa in questione va di pari passo can if rilievo sempre maggiore

dato alfe cosiddette fonti extralegis/alive (0 addirittura extrastatuallj . Che la fonte principale dl

diritto fosse nello Stato modemo /a legge, cioe /a norma tendenzialmente generale e astratta

posta da un organa a cia specifleamente e in modo escJusivo delegato da/la costituztone, estato uno del dogmi del positivismo giuridieo in senso stretto: uno deg/i aspetti attraverso cui

si manifesta /a crisi de/ positivistno giuridico e /a crescente consapevolezza delJ'emergere di

altre tonti del diritto che minano if monopotio della produzione giuridica detenuto dalla Jegge in

una societe in rapida trasformazione e intensamente conflittua/e, come /a societe capitalistica

nell'attuate fase dl sviluppo. Le regioni in cui i i fenomeno della produzione giuridica extralegi-

sleiive slmanifesta con maggiore evidenza sono appunto quelJe che caratterizzano la societe

tnoustnete, cioe if diritto de/l'impresa e i/ diritto del/avoro e sindecete".

Tornando a questa punta al principia di effettivita va detto che il suo utnlzzo,

nell'ambito del djritto sindacale, ha avuto un momenta di indubbio riscontro e

impulse intorno alia meta degli ann; '80 del Novecento, allorche sulle riviste giu-

ridiche specializzate S f sviluppa it dibattito sui c.d. "trentanovismo", can riferimento

alia seconda parte de!'art. 39 Cost., alia sua perdurante inattuazione formale, rna

E d., 1 993 , pp. 1 82-1 86; nonche N . Bobbie , Contributi ad un dizionario giuridico, T orin o, G ia pp i-

\ che lli E d., 1 994, pp. 20 6-20 7 .

• 24 E . Ehr l ich, Grundlegung der Soziologie das Rechts, Munchen u. L e ip zig , D u nk er & Hum blot, 1 91 3,

}trad . it . / fondamenti della sociologia del diritto, M ilano, G iuffre E d., 1 976, in p artico la re ca p. XXI (I

}metodi della sociologia del diritto : 1 0 studio del diritto viventei, par . J (II documento negoziale come

;/ testimonianza del diritto viventet, p p. 5 94 -5 98 .

. S ui fondamenta le contribute forniro 1 0 studio del diritto da E hrlich, cfr. R_ T re ve s., introduzione a l ia

sociologia del d iritto, Torino, E inaudi E d., 1 980 , pp. 66-70 ; nonche A . C arrino, Eugen Ehrlich e Hans

Kelsen : una controversia sulfa soc/alogia del diritto, U niversita di Napol i , J993, Working Pape r n.

79 .

L a n ozio ne di "diritto vivente" e labora ta da E . Ehr l ich ha avuto, ne l corso del tempo, diffusione e

irnpiego assa i va sti e ad essa ha senza dubbio a ttinto la stessa Corte Costituziona ie ita l iana in

nurne rose pronunce ; sul la corre la zione tra 1 0 scritto di E hrl ich e la dottrina ita liana del ..diritto

vivente" util izza ta da l la C orte C ostituziona le cfr. La dottrina de! diritto vivente, in Giur. cost., 1 986, I,

pp, 1i59-1160 ; v. inolrre Sindacato di costituzionalita e "diritto vivente ". Genesi, usa, implicazioni,

M ilano, G iuffre E d., 1 994.

25 N . B ob bio , Dalla struttura allafunzione cit., p. 38.

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n, -I020/2DII-Giudice V Ciocchetti

anche alia presenza di C,C,N.L. stipulati da sindacati mag-gioritari, come previsto

dal 3° comma di tale articolo.

Tale dibattito, introdotto da un articolo dal titolo " /J Trentanovismo e nelle

case" 26, cui sana poi seguiti interventi e repHca27

, contribuisce in certa modo a

consofidare una nuove prospettiva, senza dubbio da un'angolatura ernpirica e

sociologica, da cui cansiderare I'ardinamento sindacale e delineare COS t Jesue reali

regale di funzionamenta.

La prospettiva nuova porta, in progresso di tempo, a ritenere, per comune e

consolidata convinzione,

[a] J'ordinamento sindacale come originarlo, in quanta prescinde dal riconoscimen-

to di quello statale, fondandosi esso sulla reciproca legittimazione e cioe sui

reciproco riconoscimento tra organizzazioni sindacali dei prestatori e del datori

dl lavoro, costituente la Grundnorm del medesimo 28,

[b] II Contratto Collettivo e Ie sue norme quali vere e proprie fonti del diritto, come

tali dotate, al pari della legge, di efficacia obollqatoria per Ie categorie di riferi-

menta.

Oi tale ultima situazione, indicata sub [b], fa fede la testimonianza autorevole dl

Norberto Bobbio, che COS t scrive 29:

"In una societe industn'ale di tipo conffittualistico, il contratto coltettivo diventa per un'e-

norme massa oi persone una fonte di regole d'importanza assai pili vitale che non la maggior

parte delle leggi e leggine emanate dag!; organi /egis/ativi".

Questa stato di case in ordine alia portata del Contratto Coflettiva e altresJ ri-

scontrabile, seppur sotto traccia, attraverso un attento esame delia camplessiva

giurisprudenza della Corte Costituzionale, come dimostrato da un'autorevole

relazione tenuta il 24 maggio 2006 in un canvegno organizzata congiuntamente

dalJ'Accademia del Lincei e dalla Corte Costituzlonale'".

26 In Pol. dir., n, 3, 1985, pp. 503-513.

27 CfT, Lav. dir. n. 3, 1987, pp. 405-428. Su I d ib a tt it o relativo a l "trentanovismo" efr. Effettivita e

giuridificazione. II diritto sindacale negli anni '80, M ilano, F , Ange l i, 1990, pp . 62-71; nonche

I'intervista all'autore che tale dibattito ha introdorto, in R iv . it, d ir.L av . 2006, I, p. 10 7 e 5S.

23 Cosi Governo dell'economia e azione sindacale, Padova, Cedam, 2006, p. 140~La funzione nego-

ziale nell'oztone sindacale, Torino, G iappiche l li E d., 2010, pp . 112-113; Diritto sindacale, Torino,

2010, Giappichelli E d"p. 77,

29 N, Bobbie, Dalla struttura allafunzione cit., p. 39,

30 Si tra tta de lla re la zione intitola ta Conflitto industriale e conflitto generazionale (Cinquant'anni di

giurisprudenza costttuzionale), riporta ta ora in Diritto e liberia, Torino, G iappichel l i E d., 2008, vol .

II, p . 1205 e ss.

22

/I

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Tribunale Ordinaria di Torino-Seztone Lavoro-Rgl n, 4020120 J J -C iudice V C tocchetti

Quanta poi aile regole di funzionamento dell 'ordinamento sindacale, va detto

che la lora peculiare caratteristica e di essere completamente diverse da quelle

statuali, !e quail ultirne, come e nota, si fondano sulJa distinzione tra norme erie

regolano la produzione del diritto e norme oggetto di produzione normativa, talche

queste ultime trovano Ja lora legittimazione neUe prime e non sono concepibili se

non attraverso un procedimento controllato e definite, destinato a renderle valide

solo in quanto rispettano \ I previsto sistema di produzione normativa.

Le norme che contrassegnano e costituiscono I'ordinamento sindacale, lnvece,

scaturiscono propriamente dalle relazioni industriafi e cioe dal conflltto socia Ie e dai

rapporti di forza che questo genera; questa stato di case fa sl che tali regale

debbano essere inquadrate e sussunte nella categoria che nella teoria generale del

diritto e conosciuta e definita come "tetto normetivo" 31 0 "norma extra ordinem" 32,

fa cui caratteristica e di autoqualificarsi come normative, neJ mentre vengono

prodotte; in sostanza Ie regale cost venute ad esistenza esprimono al tempo stesso,

per cosi dire, la norma prodotta e fa norma sulla produzione".

La conseguenza di clo non sono di non poco momenta, nel sensa che a dar

conto del funzionamento deJl'ordinamento sindacale e doe della sua capacita di

assicurare la reqolarita dell'osservanza delle sue regale altro non pUGessere che if

Tale relazione pone in luce il fondamentale contributo fomito dal Giudice delle Leggi al diritto sin-

dacale, pur nell 'Inattuazione della seconda parte dell 'art, 39 Cost., attraverso il sapiente utilizzo del 1°

comma di tale art., contribute contrassegnato:

1)dal riconoscirnento dell'autonornia delle parti sociali (sent. n. 1/63),

2) dall 'assegnazione alia contrattazione collettiva di un proprio ambito di cornpetenza (sent. n, 106/62

e 120/63),

3) dall'afferrnazione secondo cui non e ipotizzabile, ove la Iegge e il contratto collertivo rimangano

ciascuno nel proprio ambito, un "conflitto tra attivita norm ativa dei sindacati e attivita legis/at iva "

(sent. n. 141/80),

4) dal riconoscirnento alla contrattazione colletti va della "funzione di fonte regolatrice dei modi di

attuazione della garanzia del salario sufficiente" (sent. n. 124/91).3) Cfr, N. Bobbio, "Fatto normativo'', in Ene. dir., Milano, Giuffre, 1967, vol. XVI, pp. 988-995. La

nozione di "[atto normativo" e dovuta, come noto, a Georges Gurvitch, che l'ha elaborata in L'idee du

droit social, Paris, Sirey, 1932, e in Le temp present et l'idee du droit social, Paris, L i br , p hil os , Vrin,

1932.

J2 Lefonti del diriuo e I'interpretazione cit., pp . 255-256.

33 Lineamenti di teoria del diritto oggettivo, Torino, Giappichelli Ed., 2009 pp. 115 e 121, ove si Jegge

quanta segue: nel "fatto normativa.: fa norma sulla produzione e espressa a posteriori, dallo stesso

fatto normativo ali 'atto del suo affermarsi, 0 meglio del suo riconoscimento. Il fatto normativo extra

ordinem si autoqualifica come normativo mentre produce fa norma: e normogeno bivalente, in

quanto esprime, ad una, fa norma prodotta e fa norma sulfa produzione "; in tal caso "fa normativita

del fatto risultera a posteriori, ex post factum. e sara data dal suo riconoscimento, ch e presuppone la

semplice idoneita del fatto a proporsi a a porsi come narmogeno ".

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n . c f.0 20 12 01 - Gi ud ic e V Clocchetti

riconoscimento che i scqqettl interessati e destinatari delle stesse le attribuiscono

nel tempo.

Questo tipo di situazione non e percepibile allorche jJ riconoscimento rtsulta

stabile nel tempo; mentre, viceversa, net case in cui accadimenti estern; tendano ad

alterare la permanenza di esso, ci si approssima allora a contesti in cui - e a

decidere Ie cose non possono che essere ancora una volta i rapporti di forza che

contrassegnano Ie relazloni industrial! - e possibile un mutamento delle norme in

vigore fino a quel momento, sol che esse trovino in un nuovo riconoscimento la lore

fonte di legittimazione.

Anche 1 0 stesso principle di gerarchia delle fonti normative, che e indub-

biarnente riscontrabiie all'interno dell'ordinamento sindacale (si pensi, ad esempio,

ai rapporti tra Accordo Governo-Parti Sociali, contenente Ie regole sulla contratta-

zione nazionale, e contrattazione subordinata a tali regole 0 tra Accordo Interconfe-

derate che dtsciplina la contrattazione collettiva e Contratto Collettivo 0 tra Contratto

Collettivo Nazionate di settore e Contratto Aziendale interne allo stesso), presenta

peraltro portata ed efficacia durevole net tempo, sino a che Ie parti soclall. ai divers;

livelli, si riconoscono in questo sistema di regale.

La situazione ora descritta e sicuramente riconducibile ad un sistema normativo

che presenta una struttura dl tipo scalare, in cui la fonte superiore legittima quella

inferiore e cosi via; peraltro 5 1 tratta di principio di gerarchia delle fonti che ha una

sua validita fondata esclusivamente suI riconcsctmemo ad opera delle parti sociali.

Con la conseguenza che, ove tale riconoscimenta venga mena, per essere la

pregressa regolamentazione sostituita dalle parti contrapposte che avevano peste

in essere quella precedente, la situazione normativa sara allora destinata ad

assestarsi su equilibri, se del caso, anche assai diversi rispetto a quelli per !'innanzi

esistenti.

Ed e ovvio che solo iI principia di effettivita potra poi dar conto della capacita di

quelle nuove norme di regolare i rapporti sociali; solo alla prova dei fatti e invero

possibile stabilire ed inferire se un. mutamento normativo intervenuto nell'ambito

dell'ordinamento sindacate sia 0 meno legittimo, essendo iI criterio di legittimazione

un criteria di ordine meramente fattuale.

* .. '* * *

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. "02012011-Giudice V Ciocchett t

7. Art. 391Cost. e pluraJismo sindacale.

E indiscutlbile che l'art. 39, 1°comma, Cost., net sancire la liberta sindacale,

abbia sostanzialmente inteso delineare un modello plurafistico, in conformita del

resto con II riconoscimento delle formazioni intermedie cui si ispira J'art. 2 della

Costituzione e in contrapposizicne con il modello corporative monistico sperimen-

tato durante la dittatura fascista.

In conseguenza di questa chlarlssirna scelta de; costituenti" in favore della

liberta dl associazione sindacale e quindi di una situazicne concorrenziale tra Ie

stesse, ne consegue che ciascuna di esse e tendenzialmente titotata a svolgere

quella che poi e una delle piu importanti prerogative del sindacato e cioe dl agente

della contrattazione, di tito!are in altri tennini del potere negoziale con la controparte

datoriale.

II nostro Paese ha vissuto stagioni diverse nel corso del tempo, quanto all'arco

ternporale compreso tra I'approvazione della Carta Costituzionale e I'oggi, che

registrano situazioni alterne dl !acerazione sindacale, dl riccmposizione unitaria, di

nuove !acerazioni. Ed e senza dubbio opportuno richiamare jj principio costituziona-

Ie che fa da sfondo ad esse, che per I'appunto e queUo del pluralismo sindacale.

Allorche vicende che contengono scenari contrassegnati da contrapposizloni

tra Ie organizzazioni sindacali vengono ad investire ji Tribunals, non e certamente

inopportuno rammentare che non compete al giudice intervenire sui merito di tali

contrapposizioni, essendo esse governate dai principio di Ilberta sindacale e quindi

dal pluralismo sindacale.

In tali casi il Tribunale altro non puo fare se non prendere atto della situazione

di lacerazione verificatasi.

Va peraltro aggiunto che compete invece al giudice verificare che, in tali

situazionl di lacerazione, non vengano seguiti percorsi 0 non s'accompagnino

condotte che possano comunque costituire, per il datore, violazione di legge 0 che

34 S i veda in proposito il d ib attito svo ltosi in se no a lia T erza S ottocorn mission e pe r la Costituzione

ne l le sedute II e 1 7 ottobre 1 946, in La Cost ituzione della Repubblica nei lavori preparatori

deil'Assemblea Costituente, Rorna, Camera dei Deputar i , 1971, voi, VIII, p. 2249 e SS. e p. 2301 e 5S.;

in p art ic ol are Ie p aro le p ro nu nc ia te , c on riferimento a ll 'a rt . 3 9 e a fa vore d el p lu ra lisrno sind aca le , d al

relatore G iu se pp e d i V it to rio (ivi, p. 2305): "il concetto del sindacato unico ," e contrario alla liberta

sindacale", S u i p un ta cfr, a lt re si fa Costituzione italiana illustrata can ifavor; preparatori, Milano,

Mo nd a do ri, 1 9 76 , p. J 34; La liberta sindacale, Padova, C ed am , 1 97 9, pp. 177~178; Diritto sindacale,

T orin o, G ia pp ic he ll i E d ., 1 99 5. p p. 7 0-7 1.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rg! n. ';020!2011-Giudice V.Ciocchetti

in qualche modo possano costituire lesione di diritti 0 di prerogative di alcune

organizzazioni sindacali.

Allo stesso modo compete al Tribunals accertare - allorche si verlficano

vicende che pongono in discussione i sisterni di contrattazione consolidati e la

stessa autorevoiezza del contratto col!ettivo di settore, per sostituire alia

contrattazione collettiva da ann! in vigore contratti di portata aziendale - che il tutto

avvenga seguendo procedure corrette e soprattutto abbia come protagoniste

organizzazioni sindacali di riconosciuta e consolidata rappresentativita e non invece

sindacati di comodo, vietati daH'art. 17 dello Statuto dei Lavoratorl.

Indipendentemente dalla presenza nella vicenda da esaminare di sindacati

gialli, dovra comunque essere verificato da parte del Tribunale se non S l reaHzzino

effetti che costituiscono comunque leslone di diritti sindacati e, in particolare, se if

datore di lavoro nell'operare le proprie scelte, sia pure condivise da altre

organizzazioni sindacafi, non abbia varcato il confine delimitato dall'art. 28 delle

Statuto dei Lavoratori, intromettendosi indebitamente neJladialettica intersindacale,

cosl da offendere prerogative sindacall.

* .. * " * ' I t t

8. I fatti rilevanti ai fini di causa.

Prima di passare all'esame delle specifiche domande formulate in giudizio dal-

I 'organizzazione sindacale ricorrente, e necessario dare conto dei fatti da considera-

re nlevanti ai fini della decisione delta causa.

In particolare vanno qui richiamate - sulla scorta deJIadocumentazione ag/i atti

del giudizio - Ie varie tappe che portano alia sottoscrizione del contratti 29 dicembre

2010 e 17 febbraio 2011 impugnati in causa e di cui al punto A) delle conclusioni

del ricorso ", tappe che COSt possono essere sintetizzate :

[a] il 22 dicembre 2009 l'Amministratore Delegato del Gruppo Fiat presenta al

Governo, al rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e ai Presidenti delle

Region; interessate jl piano d; rilancio degJi stabilimenti italian; del gruppo36,

[b] il documento, per quello che qui interessa, evidenzia le gray; criticita esistenti

all'interno dello stabilimento "Giambattista Vi co" di Pomigfiano d'Arco, rappre-

sentate dal rifevante divario tra capacita produttiva e produzione effettiva, e

35 Ricorso, pp. 50-51 .

36 Doc. n. 5 prod. soc. cony.

26

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020!2011-Giudice V Cioccheui

prevede il SUO rilancio, con destinazione alia produzione della Nueva Panda,

per volumi decisamente elevati",

[el successivamente il 9 aprile 2010 si svolge presso la sede dell'Unione degli

Industriali della Provincia dl Napoli un incontro cui partecipano Fiat Group Auto-

mobiles spa, le segreterie nazionali di Fim, Fiom, UlIm, Fismic nonche Ie RSU

dello stabilimento "Giambattista Vice" di Pomigliano d'Arco, nel corso del Quale

viene presentato da parte dell'azienda iI piano per jJ rllanclo di tale site produt-

tivo ed ilfustrata la scelta di coJlocare presso di esso la produzione delta vettura

Nuova Panda",

[d] in tale occasione Fim, Uilm e Fismic manifestano adesione a tale piano,

evldenziando la cisponibulta ad avviare un confronto suJle rnodalita applicative

del maggior utilizzo degli impianti (18 turni) e delle flessfbilita derivanti dalla

nuova organizzazione del lavoro'",

[e] per parte sua Fiom, pur valutando positivamente il piano di rilancio delle

stabiHmento di Pomigliano, chiede perc Japrosecuzione della trattativa per scio-

gliere alcuni nodi di esso (quail ad es. i 18 turni, 10straordinario e Ie pause),

evidenziando comunque la necesslta del coinvolgimento e del consenso dei

tavoratorr",

[t] 1127aprife 2010 Fiat Group Automobiles spa da disdetta agli accordi sindacaJi 4

maggio 1987, 28 maggio 1998, 24 aprile 2003, 17 gennaio 2001, 12 marzo

2001, 19 febbraio 2002, 18 marzo 2003, relativi ad ora rio di lavoro, cottimo,

paghe di posta, indennita disagia linea e altro, con effetto dal 10 gennaio 2011,

ritenendoli nan compatlbiJi rispetto al piano di produzlone della Nuova Panda

illustrato dall'azienda nel citato incontro 9 aprife 201041,

[g) sempre il 27 aprile 2010 From diffonde un comunicato in cui esprime dissenso

in ordine aile modifiche deU'organizzazione del lavoro previste dar piano azien-

dale, evidenziando j rischi che potrebbero derivarne aJJasalute de; lavoratorr",

[h) seguono quindi nel maggio 2010 vari incontri tra Fiat Group Automobiles spa,

Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UgJ sui pragetto dj produzione della Nuava Panda

37 D oc. n. 5 p ro d. so c. co nv ., pp. 31-33.

38 D oc. nn , 7 e 8 prod . soc. conv .; doc. n. 1 6 p ro d. p . rico rr,

39 Doc . n. 7 prod. s oc. c on v.

~o D oc. n. 8 prod. soc. conv.; doc. n. 16 prod. p. ricorr,

41 D oc. n. 1 0 prod. soc. conv.; doc. n. 1 8 prod. p, ricorr,

n D oc. n. 20 prod. p. ricorr,

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020!2011-Giudice V Ciocchett i

presso 1 0 stabllimento "Giambattista Vico" di Pomiqliano, in cui emergono

posizioni differenziate tra Ie varie organizzazioni sindacali'",

[i] il 21 maggio 2010 Fiom diffonde un comunicato di dissenso rispetto aile propo-

ste aziendali, evldenziando che spettera comunque ai lavoratcri, nelle assem-

blee e con iI voto referendario, decidere sugli esiti della trattativa'",

[ 1 1 in data 8 giugno 2010 si tiene un incontro tra Fim, Fiom, UiIm, Fismic, Ugl e

Fiat Group Automobiles, nel corso del quaJe ]'azienda formula un'ipotesi di

accordo'",

[m} in data 11 giugno 2010 Fiorn manifesta la propria indisponibilita a sottoscrivere

tale ipotesi, ritenendo che essa cantenga deroghe al CCNL di categoria e a

norme di legge, mettendo anche in discussione diritti individuaJi, compreso if

diritto di sciopero",

[n] il 15 giugno 2010 Fim, Uilm, Fismic nazionali e territoriali di Napoli sottoscri-

vono con Fiat Group Automobiles spa t'lpotesl dl accordo formulata dall'azienda

au'esito del citato incontro 8 giugno 2010, integrato da previsione relative alia

Commissione di conciliazione'",

[0] tale accordo si articola in 16 punti, aventi tra l'aJtro ad oggetto l'orario di iavoro

(con prevlsione di utilizzo degfi impianti per 24 ore giornaliere e 6 grorni la

settimana, compreso it sabato), il sistema di turnazione (articofato su 18 turni

settimanali), le pause (che registrano una diversa durata e scansione rispetto a

quells in atto), il lavoro straordinario (che potra essere richiesto fino a 80 ore

annue pro capite e viene svincolato dal nulla osta sindacaJe), I'assenteismo

anomalo (con escluslone della copertura retributiva a carico dell'azienda), la

previsione di clausola di responsabillta per OO.SS_ e RSU (in ipatesi dj

mancato rispetto degli impegni assunti); materie, queste, in cui introduce specl-

fiche deroghe rispetto aile previsioni del C.C.N.L industria metafmeccanica,

[p] il 22 giugno 2010 si tiene poi una consultazione referendaria tra tutti j lavoratori

del sito di Pomigliano, con I'esito emergente dalla Tabella 1 riportata nella

pagina che segue,

43 Doc. n. 12 prod, soc. cony.

44 Doc. n, 24 prod. p. riCOIT.

45 Doc. n. 14 prod. soc. conv., sub 8.62010; doc. nn, 26 e 27 prod. p, ricorr., sub 8.6.20 [0_

.6Doc. n. 13 prod. soc. cony.

47 Doc. n. 14 prod. soc. conv., sub 15.6.2010 e all.; Doc. n. 27 prod. p. ricorr., sub 15.6.2010.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020120 l i-Giudtce V Ciocchett i

TABELLA 1REFERENDUM 22 GIUGNO 2010

tra ilavoratori del slto produttivo di Pomigliano d' Areo

sutl'Accordo 15 giugno 2010 sottoscritto da Fiat Group Automobiles spa eFlrn, Uilm, Flsrnic nazionali e territoriali di Napoli (*)

Dipendenti 5.010 (a)

aventi diritto al voto 4.881 (b)

Votanti4.644 (a) 93% (a)

4.642 (b) 95% (b)

Favorevoli at SI 2.888 63,3% (c]

Favorevoii at NO 1.613 36,7% (C)

Schede nulle 59

Schede blanche241 a

)

22 (b)

(*) Fonti : Fiom-Cgi/ (doc, n. 29 prod, p. ricorr.) e Fiat Group Automobiles spa (doc, n. 15 prod, soc, conv.)

Note: [1] l! dato contrassegnato da (a) e di fonte Fiom-Cgif, queUo contrassegnato da (b) e di fonte Fiat Group

Automobile spa, queUo senza esponente 0 con esponete (e) e invece identico nel le due fonti. La dlscordanza

rilevante tra Ie due fonti concerne unicamente iI numero del dipendenti (e cioe degli aventi diritto al vote) e si

ritrette sulla percentuale dei votann; tutti gli allri dati, in particolare quelli dei votl Iavorevoti al 81 e dei voti

favorevoli al NO e Ie relative percentuali, sono invece sostanzialmente colncidenti, essendo il diva rio tra Ie due

fonti, relative al n. dei votant i e al n. del le schede blanche, clrcoscri tto a poche uruta e quindi de! tutto inintruente

sui risultato finale,

[2] II dato contrassegnato da (c) - identico nelle due fonti utiliua!e - e ottenuto daUe fonf stesse prendendo

in considerazione escJusivamente i voti validi , escluss cloe Ie schede nul le e quelle blanche.

29

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Tribunate Ordinarto di Torino-Seztone l.avoro-Rgl n ';0201]() 1/ -Giudice V Ciocchett i

[ql in data 29 settembre 2010 Federmeccanica, Assistal, Firn-Clsl, Uilrn-Uil - che H

15 ottobre 2009 rlnnovano con accordo separato (dissenziente Fiom) il

C.C.N.L. industria rnetalmeccanica'", in attuazione dei principi contenuti net-

t'Accordo Interconfederale 15 aprile 200949

sottoscritto da Confindustria, Cisl,

Uil (dissenziente Cgit), per I'attuazione deU'Accordo-Quadro sulla riforma degJi

assetti contrattuali, a sua volta stipulato il 22 gennaio 2009 da Governo,

Confindustria, Cisl, Uil (dissenziente Cgil), a modifica del Protocoifo Governo-

Parti Sociali (tra cui Cgil) del 23 lugJio 1993 - sottoscrivono I'art. 4-bis (lntese

moditicetive del C.G.N.L.) del C.C.N.L. industria metalmeccanica, che introduce

la posslbilita di"realizzare specifiche intese modificative ... di uno 0pili Ist ifutl discipfinati daf CeNL", "a/

fine di tevorire /0 svi/uppo economico ed occupazionale mediante la creezione di

conaiziont utili a nuovi investimenti 0 eli 'evvio di nuove iniziative ovvero Rcercon tenere gIl

ettett; economic! occupazionali denvenii da siiueziont di crisi eziendele" 0,

[r] a seguito dl ulterior! trattative in sede slndacale vengono poi sottoscritti i

seguenti contratti refativi al site produttivo di Pomigllano d'Arco :

(1) contratto collettivo dl !avoro di primo !ivello stipulato il 29 dicern-

bre 2010 da Fiat spa can Ie Organizzazionl sindacalJ nazlonaf e

territoriali di Napoli dl Firn-Cisl, Uilrn-Uil, Fismic, UglMetaleccanici

e da'l'Assoclazione quadri e capi Fiat51,

(2) contratto collettivo aziendale di secondo live!lo stipulato il 17 feb-

braio 2011 da Fabbrica ltalla Pomlgllano spa con le Organiz-

zazioni sindacali nazionali e territoriaf dl Napoli dl Flm-CisJ, Uifm-

Uil, Fisrnic, UglMetaleccanici e dall'Associazlone qua-dri e capi

Fiat52,

[s] iI contratto indicate sub (1) si autoqualifica come contratto di primo llvello e

dichiara che sara applicato ai lavoratori di Fabbrica ltalia Pomigliano, la quale,

non aderendo al sistema confindustriale, non applica fa contrattualistica definita

ne!1'ambito dl tale sistema,

[t] tale contratto si articola in Tre Titoli : iI Tltolo Primo e costituito da 11 artlcoli,

dedicati al sistema delle relazioni sindacali, ai diritti sindacall e al sistema di

48 Doc. n. 12 prod. p. ricorr,

49 Doc. n. 17 prod. soc. cony. L'accordo Interconfederale 15 aprile 2009 prevede, sia pure in via

sperimentale e per 4 anni, la durata triennale del C.C.N.L., tanto per la parte economica che per quella

nonnativa, modificando in tal modo la diversa periodicita prevista dal Patio Governo-Parti Sociali del

23 lugJio 1993, che prevedeva la durata quadriennale del C.C.N.L., con una scadenza della sola parte

economica al termine del primo biennia.

50 Doc. n. 31 prod. p. ricorr.; doc. n. 17 prod. soc. cony.

51 Doc. n. 3 prod. p. ricorr.; doc. n. 18 prod. soc. cony.

30

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Tribunate Ordinaria di Torino-Seztone Lavoro-Rgl n. 402()12011-Gtudice V . Ciocchetti

regale contrattuali; il Titolo Secondo e formato da 6 articoli e concerne I'orga-

nizzazione del lavoro, i bilanciamenti produttivi, l'arnbiente di lavoro e l'orario di

lavoro; il Tltolo Terzo e costituito da 30 articofi e riguarda la disciplina del

rapporto individuale dl lavoro, la classificazione del personale, la retribuzione e

altr! istituti economici, Ie assenze, i permessi, Ie tutele, i rapporti in azienda, la

risoluzione del rapporto di lavora; infine if Titolo Quarto concerne la normativa

specifica di Fabbrica ltalia Pomigliano e prevede I'assunzione del personale

proveniente da Fiat Group Automobiles spa, stabilimento Giambattista Vice dj

PomigHano, tramite cessione individuale del contratto di lavoro, con riconosci-

mento dell'anzianlta pregressa e salvaguardia del trattamento economico corn-plessivo, senza applicazione dell'art. 2112 c.c., non configurandosi nell'opera-

zione societaria trasferimenti di rami o'azienda,

[u] il contratto in questione prevede inoltre, nella parte relativa ai diritti sindacali,

che essi vengano regolati secondo Ie previsioni della legge 20 maggio 1970, n.

300, e che la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale (RSA) sia

riconosciuta at sensi dell'art. 19 di tale !egge e riservata aHeorganizzazioni sin-

dacaJi dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo di primo livello,

[v] tale contratto contiene e assorbe, in varle sue parti, la specifica disciplinacontenuta nelJ'accordo 15 giugno 2010 a suo tempo stipulate da Fiat Group

Automobiles spa, Flm, Uilrn, Flsmic nazionali e di Napoli, gia 09getto di referen-

dum tra i lavoratori di Pomigliano,

[w] it contratto indicate sub (2) si autoqualifica a sua volta come contratto collettivo

aziendale di secondo livelle e richiama in premessa il contratto collettivo dl

primo livello del 29 dicembre 2010 che sara applicato ai !avoratori di Fabbrica

Italia Pomigliano spa,

[z] tale contratto prevede, tra I'altro, che it personale praveniente da Fiat GroupAutomobiles spa, stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano, venga assunto

con ricanoscimento dell'anzianita pregressa, con salvaguardia del trattamento

economico compJessivo e senza I'applicazione dell'art, 2112 c.c. in quanta

nell'operaziane societaria non si configurano trasferimenti di rami d'azienda.

'It '* * * " *

52 Doc. n. 40 prod, p. ricorr.; doc. n, 19 prod, soc, cony.

3 1

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020!20//-Giudice V Ciocchettt

9. La domanda afferente ieontratti

relativi a Pomigliano d'Areo.

Quanto esposto al paragrafo 6. (Art. 392

Cost, principio di etteitivite, ordina-

mento sindaca/e) evidenzia che I'attuale ordinamenta sindacate, pur dovendo

rispettare Ie norme inderopabif dl legge, aile quail si deve pertanto conformare, e

perc totalmente privo di regole legislative cogenti, per cio che concerne la discipline

delle fonti di produziane delle sue norme; tale ordinamenta, infatti, si regge unica-

mente su intese tra Ie parti scclali, prive a monte di discipline legali che impongano

procedure, durata, ambiti di appllcazione ece.

Si tratta doe di un sistema che in tanto si regge, in quanta e condiviso.

Conseguentemente, in assenza di regale legali sulle fonti di produzione, Ie

norme di volta in volta adottate in questo ordinamento passono e debbano ritenersi

valide, sulfa base del menzionato princtpto di effettivita, solo per il tempo in cui Ie

stesse parti sociah che Ie hanno adottate si riconoscono in esse.

II principle di condivisione vale anche quanto ai rapport! tra Accordo Interconfe-

derate sugli assetti contrattuali e singoli contratti collettivi, nel sense che il rispetto di

queUe regole puc essere messo in discussione delle parti sociali rappresentative,

come in effetti e avvenuto talora in passato e avviene anche oggL

Quanto esposto al paragrafo 7. (Art. 391 Cost. e plurelismo sindaca/e) consente

inoltre di chiarire che iI principio costituzionale che regola I'ordinamento sindacale e

quello del pluralismo: conseguentemente dascuna orqanizzazione sindacale ha

piena autonomia d'azione, garantita daf 10

comma delJ'art. 39 Cost., e nel cantempo

ha la rappresentanza degJi interessi dei lavoratorL

Le vicende illustrate poi al paragrafo 8. (I fatti titeventi el fini di causa)

evidenziano I'esistenza, nella specie, di un percorso negoziaJe destinate, in un

primo tempo, ad intradurre nef sito produttivo di Pomigliano d'Arco alcune regole

derogatorie rispetto al C.C.N.l. industria metalmeceanica e agli spazi dal medesimo

riservati ai contratti integrativi aziendali: per pervenire poi, dopo I'approvazione di

tali regale derogatorie da parte della stragrande maggioranza dei Javoratori del sito,

ad una disciplina contrattuale del tutto scollegata dal C.C.N.L. industria metalmec-

canica applicabife per I'innanzi e che, anzi, 1 0 sastituisce integralmente.

II nuevo contratto posto in essere 51 autodefinisce di prime livello e contiene

una regalamentazione compiuta del rapporto di lavoro, cos] da coprire tutte Ie

32

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Tribunate Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020120/1-Giudice V Ciocchett i

materie e tutti gli arnbiti che tradizionalmente contraddistinguono if contratto di

primo livello.Cia premesso, si tratta a questo punto di prendere in esame la domanda

contenuta al punto A) delle conclusioni del rlcorso", con cui I'organizzazione

sindacale ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l'i lJegittimita, per contrasto con

il disposto dell'art. 2112 c.c. 0 frode al medesimo, dei seguenti due contratti , relativi

al sito produttivo di Pomigliano d'Arco :

(1) del contratto cellettivo di lavoro di prime fivello stipulate i t 29 dicembre 2010 da

Fiat spa can Ie Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Napoli dl Fim-

Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglMetaleccanici e dall'Associazione quadri e capi Fiat,

(2) del contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulate il 17 febbraio 2011

da Fabbrica Italia Pomigliano spa con Ie Organizzazioni sindacali nazionali e

territoriali di Napoli dl Fim-Cisl, Uilm-UII, Fismic, UglMeta!eccanici e daU'Asso-

ciazione quadri e capi Fiat.

Come e state chiarito in antecedenza, nel paragrafo 2. (Inquadramento

giuridico delle demande), anche la richiesta in oggetto si muove in un quadro di

den uncia dl antisindacalita, la quale prende avvio ed ha come proprio caposaldo la

supposta violazlone dell'art. 2112 c.c.

Si tratta pertanto di acdarare la fondatezza 0 meno dl tale domanda, verifican-

do cioe se la stipula di tali contratti integri 0 rneno gli estremi della condotta antisin-

dacale,

In ordine a cia il Tribunals osserva quanto segue.

La vicenda come in antecedenza deJineata pone in luce, innanzitutto, una situa-

zione di dissenso tra Ie organizzazioni sindacali storiche dei lavoratori, appartenenti

al gruppo di quelle maggiormente rappresentative, Ie quali sulla stessa effettuano

valutazioni contrastanti e assumono posizioni divergenti.

Fim e UHm, organizzazioni di categoria del settore metalmeccanico affiliate

rispettivamente a Cisl e UlI, accettano dl scollegarsi dal tradzionate C.C.N.L.

dell'industria metalmeccanica e di sottoscrivere contratto autonomo, che regoJa ex

novo l'interezza del rapporto di lavoro dei lavoratori che opereranno ne! nuovo site

di Pomigliano d'Arco, aile dipendenze di Fabbrica ItaJia Pomigliano spa.

53 Ricorso, pp . 5 0 -5 1 .

33

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Tribunale Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. .f02D/2011-Giudice V Ciocchetti

Fiom, anch'essa orqanizzazione di categoria del settere metalmeccanico, al

pari delle precedenti e affiliata alia piu lmportante centrale sindacale italiana, la Cgil,

esprime invece pieno dfssenso all'operazione, riconoscendosi totalmente nel

C.C,N.L. industria metaimeccanica e ritenendo di avere in Federmeccanica ta

propria controparte per la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La vicenda si caratterizza pertanto per la rottura dell'unlta sindacale tra le

organizzazloni maggiormente rappresentative del paese e, nel contempo, per la

stipula di accordo separate da parte dl due di esse, dissenziente la terza.

Si tratta di evento che non e nuovo nella storia del sindacalismo italiano e che

anzi nel corso del tempo periodicamente sl ripresenta.

Oi recente, del resto, si registrano accordi separati sia in ambito interconfe-

derale che in ambito federate : sf tratta di quelli gi8 menzionati sopra al paragrafo

8., punto [q], e cioe :

[A] dell'Accordo-Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, stipulate il 22 gen-

naio 2009 da Governo, Confindustria, Cisl, Uil (dlssenziente Cgil), a modifica

del Protocollo Governo-Parti Sociali (tra cui Cgil) del 23 luglio 1993,

[8] dell'Accordo Interconfederale 15 aprile 2009 stipulato da Confindustria, Cisl, UiJ

(dissenziente Cgil), per I'attuazione dell'Accordo-Quadro indicate sub [A],

[C] dell'accordo di rinnova del C.C.N.L. industria metalmeccanica stipulato iI 15

ottobre 2009 da Federmeccanica, Assistal, Firn-Cisl, UilmwUil (dissenziente

Fiorn), in attuazione del principi contenuti nell 'Accorde InterconfederaJe indicate

sub [8],

[D] dell'accordo stipulate II 29 settembre 2010 da Federmeccanica, Assistal, Fim-

Cisl, Uilm-Uil (dissenziente Fiam), che introduce l'art. 4-bis (Intese modificative

del C.C.N.L.) nel C.C.N.L industria metalmeccanica indicate sub [e], conte-

nente la possibilita di modificare "uno 0 piiJ istitutf'da esso cisciplinati, "a/ finedl favorire 10 sviluppo economico ed occupazionaJe mediante /a creazione di

conoizioni util i a nuovi invesiimenti 0 eli'evvio dl nuove imzieiive ovvero per

contenere gli effetti economici occupazionaJi derivanti da situezion! di crisi

aziendale",

Va peraltro segnalato che in corso di causa si registra una inversione dj

tendenza, con la stipula dell'Accordo Interconfederale in artj54 sottoscritto il 28

54 In Fascicolo Ufficio.

34

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201/ -Giudice V . Ciocchetu

giugno 2011 da Confindustria, Cgil, Cisl, UB, avente ad oggetto la definizione

pattizia delle regale in materia di rappresentativita delle organizzazioni sindacali del

tavoratori, della funzione del Contratto Collettivo Nazionale dl Lavoro e, infine, delle

condizioni di efficacia del Contratti Collettivi Aziendali in riferimento a tutto il perso-

nale.

Orbene, a fronte di una certa disorqanicita tra Ie intese sopra citate, rlspetto

anche ad intese precedenti, per l'assenza di una chiara vicenda abrogativa dl esse,

nonche per I'assenza di una sicura gerarchia tra Ie fonti contrattuall richiamate, con

portata vincolante e da tutti accettata, la conclusione non puc certamente essere

quella auspicata dall'organizzazione sindacale ricorrente, di veder caducati icontrat-

ti stiputati da parti sociaf sicuramente rappresentative.

Del resto il Tribunale, quando 5i verifica [a rottura detl'unita sindacale, non puo

far altro che prenderne atto, Ilmitandosi nel contempo a verificare che iI nuovo

assetto contrattuale promani da parti socia Ii reaJmente rappresentative e non da

organizzazioni meramente di comodo.

Nel caso di specie non v'e dubbio che Fim e Uilm, Ie due principali organiz-

zazloru firmatarie del contratti in questione, siano sicuramente organizzazioni

rappresentative de; lavoratori; inoltre, se e vero che, suJl'altro versante, non vi e

un'organizzazione di categoria datoriale, rna una grande impress, e anche vero che

non esiste alcun dlvieto legale alia stipula di simiti tipi di contratto.

Grandi enti nazionali, operanti in regime di quasi monopolio, hanno del resto

contrattato con Ie OO.SS., in modo diretto, i regimi giuridici applicabili ai loro

dipendenti e regolato i relativi rapporti : cosi e avvenuto con II C.C.N.L Poste

Italiane e can iI C.C.N.L FS, entrambi assai risalenti ne! tempo.

La seconda parte deJl'art. 39 Cost., non avendo avuto attuazione suI piano

formaJe, fascia del resto net fatti la pill am pia liberta sui punto.

Alia luce di quanto esposto e ritenuta la legittlmita - in se - dei due contratti

impugnati in causa, va a questo punto escfuso che fa lore stipula possa essere

considerata come espressione di antisindacalita a comunque comportare 0 dare

Juogo ad essa.

Quanta poi alJa doglianza formulata daIJ'O.S. ricorrente, secondo cui risulte-

rebbe nella specie violate ['art. 2112 c.c., circostanza questa da cui discenderebbe,

ad avviso di tale organizzazione, l'antisindacalita dedotta nella prima domanda

proposta in giudizio, iI TribunaJe csserva cia che segue.

35

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. -10201201 J -Giudice V Ciocchett i

Nel caso in esame siamo in presenza - effettivamente e non solo

nominalmente - di contratto di primo livello, dal momenta che esso sf svincola darC.C.N.L industria metalmeccanica e che definisce ogni aspetto dei rapporti di

lavoro con i propri dipendenti, can un'ampiezza ed un'esaustivita del tutto simile a

qualsiasl altro C.C.N.L di pari live!fo; conseguentemente, ove anche dovesse risul-

tare accfarata, in via di ipotesi, la sussistenza di un trasferimento d'azienda, peraltro

escluso dalle parti sociali in apertura delto stesso Contratto 29 dicembre 2010, cio

non potrebbe comportare I'applicazione dl tale pregresso C.C.N.l., a norma del 3°

comma dell 'art. 2112 c.c.

Tale disposizione stabilisce infatti che ;1 cessionario

etenuto ad applicare j

trattamento economic: e normativi previsti dar contratti collettivi nazionali e locaf

vigenti alia data del trasferimento, rna solo nell'ipotesi in cui il medesimo non utl'lzzi

diverse contratto coUettivo di pari livello.

Ed e questa che si verifica nel caso in esame, contrassegnato appunto calla

presenza, in Juogo del C.C.N.L. industria metalmeccanica, di un nuovo contratto

sottoscritto dalle parti sociali iI 29 dicembre 2010; contratto senza dubbio idoneo,

per t'arnpiezza della sua regoiamentazione, a definire e regolare j rapporti di lavoro

di tutti I dipendenti che operano e in prospettiva opereranno aJle dipendenze oi

Fabbrica ltatia PomigJiano spa.

A cio aggiungasi che un'eventuale v io lazione deU'art. 2112 C.C., ove in via dl

ipotesi sussistente, non sarebbe comunque idonea ad integrare gli estremi

dell'antisindacalita, potendo infatti avere incidenza esclusivamente suI piano dei

diritti del singoli lavoratori gia operanti nel site, ove esclusi dalla nuova societa.

Ma anche tale circostanza non pare sussistente, suUa base delle conoscenze a

disposiziane del Tribunate, dar momento che con Accardo sindacale 6 luglio 2011

sottoscritto da Fiat Group Automobiles spa, Fim-Cisl e Uilm-UiI, Fismic, UglMetal-

meccanici nazionali, unitamente aile rispettive strutture territoriali e alia RSU dello

stabilimento di Pomigliano, viene prevista la "ricoltocezione, presso fa societe

Fabbrica Italia Pomigliano spa, di tutto if personate in torze al/'unita produttiva di

Pomigliano d'Arco" 55.

Per tutte Ie ragioni ora esposte, sia singolarmente considerate sia valutate nel

loro complesso, la domanda in esame - diretta ad ottenere Ja declaratoria di

55 Doc. acquisito all'udienza del 16 luglio 2011 (proc. verb., p.ll).

36

"

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione l .avoro-Rgl n. 40201201 I-Giudice V Cioccheui

illeglttimita (1) del contratta callettivo di lavoro di primo Jivello stipulate il 29

dicembre 2010 da Flat spa con le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di

Napoli di Fim-Cisl, Uifm-Uil, Fismic, UglMetaleccanici e dall'Associazione quadri e

capi Fiat, e (2) del contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato iI 17

febbraio 2011 da Fabbrica Italia Pomigliano spa con Ie Organizzazioni sindacali

nazionali e territoriali di Napoli di Fim-Cisl, Uilm-UiI, Fismic, UglMetaleccanici e

dall'Associazione quadri e capi Fiat - deve pertanto essere ritenuta infondata e,

come tale, va respinta.

La soluzione qui delineata appare inoltre doverosa, nel caso di specie, per una

ulteriore rilevante ragione.

II 22 giugno 2010 si tiene a PomigJiano d'Arco il referendum del lavoratori del

sito suJl'Accordo 15 giugno 2010 sottoscritto da Fiat Group Automobiles spa, Fim,

Uilm, Fismic nazionali e territoriali di Napoli, il cui risultato, come evidenziato nella

Tabella 1 sopra riportata, e di 2.888 voti a favore dell'accordo, pari al 63,3% del

voti validi, e di 1.673 contrari a tale accordo, pari al 36,7% dei voti validi, registran-

dosi net contempo una percentuale di votanti, rispetto agJi aventi diritto e cioe ai

dipendenti, pari quantomena al 93%, ed un numero di schede nulle e blanche del

tutta trascurabile (pari all'1, 7% delle schede utilizzate e cioe dei votanti).

Questo risultato referenda rio - come evidenziato nella memoria di interventa

volontario di Fim/Cis] nazionale e Uilm/UiI nazlonale'" - risuJta "vincoiente" per

Fiam-Cgil, a norma dei commi 5", r e 9" dell'art. 15 (Referendum) deJl'Accordo

unltario di regoJamentazione sulJa costituzlone e iI funzionamento deJle rappre-

sentanze sindacali unitarie e la democrazia nei luoghi di lavoro, sottoscritto iI 14

dicembre 1993 da Fim, Fiom, UiJm 57, essendosi verificate Ie condizloni ivi previste,

rappresentate rispettivarnente (a) dalJa partecipazione al voto del 50% +1 dei

lavoratori presenti nella stabiJimento e (b) dalla prevalenza dei SI rispetto ai NO.

56 Memoria di intervento volontario Fim/Cisl nazionale e UilmlUil nazionale, p. 35.

57 Doc. n. 44 prod. Firn/Cisl nazionale e UilmlUil nazionale, p. 5. II 5" comma dell'art, IS stabilisce

che "il referendum e valido nel caso in cui partecipino al voto if 50% +1 dei lavoratori presenti nellastabilimento", il 7° comma deil'art. 15 sancisce che "l'esito del referendum e determinato dalla

prevalenza di una delle due opzioni previste sull'altra "; infine il 9° comma dell'art, 15 stabilisce che

"le conseguenze e i vincoli relativi all'esito del voto avranno efficacia trascorsi ]5 giorni

dall 'offissione del verbale della Commissione elettorale. Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire alla

Commissione efettorale entro e nan oltre isuddetti 15 glomi altrimenti non avranno comunque

esito ".

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione l.avoro-Hgl n. -I02D/2011·Giudice V Ciocchett i

Anche se la richiesta formulata in questa sede da Fiom-Cgil, dl dec!aratoria di

illegittimita, non concerne tale accordo ma i due successivi di cui si

edetto, non v'e

dubbio che I'esito referendario sia destinate ad esplicare i propri effetti, sia pure in

modo indiretto, anche in riferimento ai contratti 29 dicernbre 2010 (Fiat spa/Fim-

Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ug!MetaL, Assoc. quadri e capi Fiat) e 17 febbraio 2011

(Fabbrica !talia Pomigliano spa/Fim-Cisl, Ullm-Uil, Fismic, UgIMetaJ., Assoc. quadri

e capi Fiat).

Tali contratti infatti, come gia si e evidenziato sopra, recepiscono Ie clausole

deroqatorie del C.C.N.L industria metalmeccanica contenute nell'Accordo 15 giu-

gno 2010 sottoscritto da Fiat Group Automobiles spa/Fim, Uilm, Fismic: dal momen-

to che sussiste un continuum tra J'accordo oggetto dl referendum e i due succes-

sivi contratti relativi al sito dl Pomigliano d'Arco, non puc non discenderne I'implicita

adesione della stragrande maggioranza dei lavoratori del site anche ai due nuovi

contratti.

A cio aggiungasi che con Accordo Interconfederale sottoscritto iI 28 giugno

2011 da Confindustria, Cgil, Cisl, UiJS8Ie parti social! riconoscono ora - sia pure con

riferimento ad un assetto dl relazioni negoziaJi diverso rispetto a quello che

contrassegna la presente vicenda" - quanto segue60

:

H i contretti collettivi aziendali conctusi con fe rappresentanze sindecsti operanti in

azienda d'intesa con Ie organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo

intercanfederale, a/ fine di gesiire sliueziont di crisi 0 in presenza di investimenti significativi

per favorire 10 sviluppo economico ed occupazionale detl'imprese, possono definire intese

modificative con riferimento ag/I istiiuti del contratto collettivo nazionale che disciplinano /a

prestazione lavorativa, gIl orari e torqenizzezione de/lavoro. Le intese mooiticetive cost defi-

nite esplicano t'etticecis generale come dfsciplinata net presente eccordo".

Tale Accordo InterconfederaJe prevede inoltre, in punto efficacia degli stessi,

cio che segue 61 :

H i contratti calleWv; aziendali per Ie part; economiche e normative sono efficaci per tutto i/

personate in forza e vinco/ano tutte Ie sssociezioni sindacali firmafarie del presente eccordo

interconfederale operanti all 'interno del/'azienda se approvati dalla maggioranza de; compo-

nent; delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo fe regole interconfederali viqent!",

58 Doc. acquisito all'udienza del 16 luglio 20 II (proc. verb., p. 11).

59 La diversita deJla vicenda negoziale di Pomigliano rispetto a quella delineata dall' Accardo

Interconfederale 28 giugno 2011 e rappresentata dal fatto che quest' ultimo riconosce la persistente

validita del C.C.N.L., avente "la funzione di garantire fa certezza dei trattamerui economici e

normativi comuni per tutti ilavoratori del settore ovunque impiegati net territorio nazionale" (cost

art. 2), e stabilisce che "fa contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in

tutto 0 inparte, dal contralto collettivo nazionale di lavoro di categoria 0 dalla legge' (art. 3).

60 Accordo Interconfederafe, art. 7.

6] Accordo lnterconfederale 28 giugno 2011, artt. 7, 4 e 5.

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Tribunate Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. . /020120! l-Giudice V Ciocchet ti

"; confratti coliettivi aziendali approvati delle rappresentanze sindacali aziendali ... tievo-

no essere sottoposfi al voto de; lavoratori ... Per la validifa della consuitezione e necessaria

la partecipazione del 50% piu uno degJi aventi diritto a/ voto. L'intesa e respinfa con il votoespresso dalla maggioranza semplice dei votenti".

Le pattuizioni ora riportate legittimano, senza dubbio, deroghe alia contratta-

zione collettiva introdotte dal contratto aziendale in materia di prestazione lavora-

tiva, orari e organizzazione del lavoro di settere, ove cia si renda necessario per

gestire situazioni di crisi 0 ci si trovi in presenza di investimenti significativi per

favorire svlluppe economico ed occupazione; e cic con previsione non dissimile da

quella contenuta nell'art. 4-bis (lnlese modificafive del C.C.NL) del C.C.N.L. indu-

stria metalmeccanica, introdotto if 29 settembre 2010 con Accordo sottoscritto da

Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Uilm-Uil, di cui si e detto sopra.

Ancorche Ie previsioni contenute nell'Accardo Interconfederale 28 giugne 2011

- al pari di quelle di cui all'art. 4-bis del C.C.N.L. industria metalmeccanica 2009,

introdotto dall'Accorde 29 settembre 2010 cit. - siano inapplicabili alia fattispecie

oggetto di causa, per il diverse assetto di relazioni negoziali che sottendono,

rispetto a quello implicate nella presente vicenda'", costituiscono comunque riprova

indiretta della validlta della soluzione qui adottata; attestano infatti che tale

soluzione e in linea con gli orientamenti delle parti sociali e, in particolare, con quelli

delle organizzazioni confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative, ivi

compresa la confederazione dl appartenenza del slndacato ricorrente.

* * * * *10. La domanda afferente la rappresentanza

Fiom-Cgil in azienda.

L'organizzazione sindacale ricorrente chiede al Tribunale, con la domanda di

cui al punto 8) delle conclusioni del ncorso'", di accertare l'iileqittimfta del cornpor-

tamento delle societa resistenti, in quanto determinate da finalita antisindacali e, in

particolare, destinato di fatto a privare Fiom-Cgil, gia titolare nel sito industriale diPomigliano d'Arco di proprie RSU, della rappresentanza sindacale azienda.e'".

E at fine di comprovare il proprio assunto richiama un articolo pubblicato il 12

. novembre 2010 su "La Repubblica", dal titolo "A Pomig/iano nasce /a fabbrica senza

62 SuI punta v. sopra, nota n. 59.

63 Ricorso, pp. 51-52.

64 Ricorso, pp. 13-14,21-22,33,37,44,49.

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione l.avoro-Rgl n. 402012()I l-Giudtce V Ciocchetu

Fiotn", che sostiene non essere state mai smentito dalle societa resistenti, in cui si

preconizza un dato in quel momento non ancora noto e cioe che 65

"nella nuova fabbrica di Pomigliano /a Fiom [ ... J non evre rappresentanti in fabbrica. I

meta/meccanici della CgiJ potrebbero invocare I'accordo del '93 che istituisce Ie RSU, rna

quell 'accordo non e valido nella nuova Pomigliano perche /a newco non fa parte di Con-

findustria. "

In riferimento a tale domanda va osservato, innanzitutto, che nel ricorso

introduttivo essa appare prospettata ponendola in correlazione con quella sub A),

relativa all'itleqittimfta degli Accordi 29 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011 di

Pomigliano d'Arco; peraltro Jo stessa ricorso, in alcuni luoghi66

, ammette la

possibilita che gli Accordi di Pomigliano, ove ritenuti legittimi, possano comunque

determinare un effetto anttsindacale.

Tenuto conto di cio, il Tribunale invita Ie parti in causa - adempiendo in tal

modo alla prescrizione di cui al 2° comma delJ'art 101 (Principio del comreddit toriov

c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma 13°, della legge 18 giugno 2009, n. 69 - ad

illustrare, in sede di discussione finale, il rispettivo punto di vista, anche con

riferimento alla possibile sussistenza del dedotto profile di antisindacalita, in

presenza, in via di ipotesi, di Accardi slndacali 5e del caso legittimi67

.

Orbene, dal momento che gil Accordi in questione sono qui ritenuti Jegittimi, per

Jeragioni sopra esposte, Ia domanda in questione deve essere esaminata in questa

sede esc!usivamente con riferimento al profilo subordinato ora indicato.

SuI punta iI Tribunale osserva quanta segue.

Dalla carte processuali emerge che :

(a) if Contratto di primo livelle stipulate il 29 dicembre 2010 da Fiat spa/Fim-Cisl,

Uilm-Uil, Fismic, UglMetal., Assoc. quadri e cap; Fiat - la cui funzione, come si

fegge nel suo frontespizio, e di regolare i rapporti di lavoro de; prestatori aile

dipendenze dl Fabbrica JtaJiaPomigliano spa - prevede aJ1Q comma dell'art. 1

(Costituzione e tutela delle Rappresentanze sindacali aziendall), del Titolo

Primo, che "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ei

sensi dell'art. 19 della /egge 20 maggio n. 300, dalle Organizzazioni sindacali

del lavoratori firmatarie del presente contralto colletiivo",

65 Ricorso, pp. l3-14, none he doc. n. 38 prod. p. ric orr.

66 Ricorso, pp. 34 e 44.

67 Proc, verb., p. 8.

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Tribunate Ordinario di Torino-Sezione l.avoro-Rgl n. .J02012011-Giudice V Cioccheut

(b) Fabbrica ltalia Pomigliano spa, come e indicate nel frontespizio di tale Contrat-

to, non aderisce al sistema confindustriale e pertanto non applica la contrattua-

listica definita nell'ambito dello stesso,

(c) da cia discende che non sussiste aJcun vincolo di tipo negoziale, oltre che con

Federmeccanica e con il C.C.N.L. industria metalmeccanica, anehe con

l'Accordo Interconfederale sottoscritto il 20 dicembre 1993 da Confindustria,

Cgil, Cisl, Uil, avente ad oggetto la costituzione delle rappresentanze sindacali

unitarie (RSU),

(d) per quanto concerne poi Ie rappresentanze sindacali aziendali (RSA), discipli-

nate dall'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oceorre ricordare che

I'originario testo prevedeva la ocssibillta della lore costituzione "ad intzietiv» del

lavoratori in ogni unifa proauttive, netl'emblto: a) delle associazioni aderenti aile

confederazioni maggiormente rappresentative suI piano nazionale, b) delle

essocieziom sindacali non affiliate aJ/e predette confederazioni, che siano

firmafarie di contreiti collettivi nazionali 0 provincial; di levoro applicati nen'unit«

produttiva",

(e) a seguito di referendum abroqativo 11 giugno 1995, II testo deJl'art. 19 risulta

essere ora il seguente : " rappresentanze sindacali aziendali possono essere

costituite ad inizistive dei lavoratori in ogni u n n « produttiva, nell'ambito delle

essociezioni sindaca/i che sieno firmatarie di contratti col/ettivi di !avora applicati

nef/'unda produttiva",

(f) non essendo Fiom-Cgil firmataria dei Contratti Collettivi di Lavoro 29 dicembre

2010 e 17 febbraio 2011, appiicati nel sito industria Ie di Pomigliane d'Arco

gestito da Fabbrica ItaJia Pomigliane spa, non puo costituire aJcuna RSA ne

esercitare i diritti previsti dal Titolo III delle Statuto dei Lavoratori, dail'art. 19

all'art. 27.

Ouesti i fatti.

Prima di esaminare perc la legittimita 0 rneno di questa risultato, sotto il profile

del possibile effetto antisindacaJe che esse segnala, va osservate ehe tale risultato

- in se considerate - e senza dubbio paradossale.

Fiom-Cgil faceva infatti parte, a pieno ti t 0 lo , della delegazione sindacafe trat-

tante, all'inizio della vicenda oggetto di causa, senonche a conclusione di essa ne

risulta totalmente esclusa ed esee di scena.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. -10201201l-Giudice V Ciocchett i

II sistema di rappresentanza dei lavoratori in azienda, fondato sulle RSU e di-

scipllnato dall'Accordo Interconfederale sottoscritto iI 20 dicembre 1993 da Confin-

dustria, Cgil, Cisl, Uil, e quello universalmente applicate nel comparto industriale del

Paese e viene anzi riconfermato dal recente Accordo Interconfederale sottescritto iI

28 giugno 2011 da Confindustria, Cgil, Cisl, UiL

Oltre ad essere riconosciuto come decisamente pill democratico rispetto al

sistema della RSA di cui all'art. 19 dello Statuto del Lavoratori, in quanto fondato

sull'e!ezione diretta dei rappresentanti da parte del lavoratori e non invece sulla

designazione da parte delle 00.88., non risulta nella concreta esperienza applica-

tiva avere data luogo a inconvenienti ne a disfunzionl di sorta.

Non si vede pertanto per quale apprezzabile ragione esso sia stato abbando-

nato, nel case specitico.

Contrarlamente a quanta adombrano Ie societa convenute in memoria", non

esiste infatti alcun coUegamento tra il mantenimento delle sue regole e I'esistenza 0

meno di prassi unitarie tra Ie organizzazioni sindacali; le R8U continuano del resto,

pacificamente, ad essere operant! nel comparto del-I'industria metalmeccanica

anche dopa che in esso si registra la presenza di un accordo di rinnovo separato,

stipulato doe da Federmeccanica, Cis], u r I , ma non da Fiom-Cgil, come ad es.

avvenuto in antecedenza, a seguito della stipula del C.C.N.lo 2003, anch'esso

separato e che anzi prevede espressamente la conferma deJle RSU.

Ne risulta probante it fatto che la discrplina deUe RSU sia stata adottata in un

clima di unita sindacale che oggi, quantomeno nel comparto dell'industria metal-

meccanica, non sussiste: sl tratta infatti di dati contingenti, sia per quanta riguarda

la genesi dell'istituto sia per quanto concerne la situazione attuale, suscettiblJi

sempre di mutamento nel tempo, come attestato ripetutamente daU'assetto delle

relazioni industria Ii e dalla sua evoluzione, nel eomparto specifico.

Nella presente vicenda viene d'altra parte invocate, da a/cune 00.S8. interve-

nute in causa", l'Accordo unitario di regolamentazione sulla costituzione e 11unzio-

namento deJle rappresentanze sindacali unitarie e ta democrazia nei luoghi di lavoro

sottoscritto il 14 dicembre 1993 da Fim, Fiorn, UHm70, costituente I'antecedente de!

citato Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 sottoscritto da Confindustria,

68 Memoria soc. conv., pp. 101, lett, b), e 107, n.3.

69 Memoria di intervento volontario Fim/Cisl nazionale eUilm/Uil nazionale, p. 35.

70 Doc. n. 44 prod. Fim/Cisl nazionale eUilm/Uil nazionale,

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Tribunale Ordinario di Torino-Sezione l.avoro-Rgl n. 40201201 l-Giudice V Ciocchetti

Cgil, Cisl, Uil, e avente ad oggetto la costituzione delle RSU; e cia al fine di

evidenziare I'obbligo per Fiom-Cgil di rispettare l'esito del referendum a Pomiqnano,

Ma cia comporta - oltre all'obbligo, ineludibile per Fiom-Cgil, di accettare l'esito

referendario, democraticamente - anche I'obbligo, esso pure inefudibile per Ie

00.S8, che invocano il rispetto del primo, a mantenere il sistema di rappresentanza

delle RSU definito con il citato Accardo 14 dicembre 1993, qui invece, senza

apprezzabile ragione, abbandonato.

E anche questo e , senza dubbio, un altro risultato paradossale della vicenda in

esame.

Come che sia la questione ora affrontata e la si voglia vaiutare, e comunque

certo che il sistema di regole delineate dagJi Accordi 29 dicembre 2010 e 17

febbraio 2011 e J'unico esistente a Pomigliano - che Flam 10 riconosca 0 meno -

dal momento che non ve n'e un altro e che il rap porto di forza tra tutte Ie parti

protagoniste della vicenda porta a questa risuitato, convalidato anche daJ

referendum; risultato rispetto al quale appare del tutto inlnfluente I'adesione a meno

di Flam.

Con la conseguenza, discendente dal principia di ettettiviie vigente nell'ordina-

mento sindacale, che tutti j lavoratori che operano e opereranna nelJa nuova so-

cieta, aile dipendenze di Fabbrica Italia Pamigliano spa, saranno a tali regole as-

soggettati.

""'"~''''''''''''' E questo risultato non muta anche se, domani, si dovesse riscontrare, in via di

ip~fe\si, che alcune specifiche disposizioni pattizie, nella lora concreta esecuzione,

,,,,/'/",' hannb data luogo a situaztorn illegittime, per contrarieta con norme imperative di\ ~ ~ : . ; - : : ' : ' - . ' : - ~ ', , : , ' : j

:,~\ legge, ccsl da risultare esse stesse illegittime; si tratterebbe lnfatti, ove sussistente.' ,i/

"',""';,c,~"",,,pin,,vconcreto,i ilJegittimita parziale, come tale inidonea a travalgere I'intero assetto

contrattuale, come dimostrano i cas! di parziale ilfegittimita affrontati di recente dalla

giurisprudenza, anche del Supremo Collegio71.

Ma e proprio questo dato dl fatto - di essere doe le regole adottate nella

fabbrica di Pomigliano vincolanti per tutti i soggetti che qui vi operano, siano essi

semplici lavoratori, gruppi organizzati di essi 0 organizzazioni sindacali - che rende

ancor pill paradossale e ingiustificata I'esctusione di Fiom daHa rappresentanza.

71 Si veda, a titolo di esernpio, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di

scatti di anzianita nel contrarto di fonnazione lavoro ne! C.C.N.L. autoferrotranvieri.

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402 ()120I l-Giudtce V Ciocchett i

Delineato in tal modo il contesto della vicenda in esame e Ie criticita che da

esse scaturiscono, si tratta a questa punto di prendere in considerazione la diversa

situazione in cui versano Ie organizzaziani sindacali che hanna dato if loro assenso

alia regolamentazione che sancisce 11passaggio dalla RSU alia RSA, rispetto alia

situazione e all'adesione da parte del datore di lavoro; e cio in riferimento ai

rispettivi dirittl ed obblighi.

Appartiene senza dubbio alia logica dei rapporti tra i divers; sindacati - logica

discendente dal plurallsrno sindacale garantito dal 1Q comma delJ'art. 39 Cost. - che

ciascuno d'essi sviluppi la propria azione sindacale in coerenza con Ie opzioni

ideali da cui muove, con la visione delle relazioni lndustriali in cui S I riconosce e con

le concrete valutazioni effettuate sufla realta imprenditoriale in cui si trova ad

operare; ed e pure rispondente alia stessa logica nonche all 'autonomia di ciascuna

organizzazione sindaeale, che essa si adoperi, nelle azioni di proselitismo poste in

essere tra i lavoratori, per far prevaJere iI proprio punta di vista rispetto a quello

diverse e alternativo delle altre organizzazioni e che spinga H proprio agire a tal

segno da aequisire un ruolo egemonico nelte varie vicende in cui e protagonista,

cost da contenere e limitare it livello di eonsenso di esse.

Si tratta di situazioni che rientrano nell'ambito de!i'esereizio democratico del

diritti sindacali, senza dubbio contrassegnato da condotte dl tipo concorrenziate,

onde far prevalere tra i lavoratori la strategia di cui ogni O.S. e portatrice, in ordlne

agli assetti della contrattazione e ai contenuti di essa,

Del tutto diversa e invece la posizione in cui versa I'impresa e doe il datore dl

lavoro, caratterlzzata - oltre ehe dall'esereizio dei diritti di negoziazione - anche dar

rispetto degli obblighi in materia dl liberta sindacale presidiati dall'art. 28 della

Statuto del lavoratori.

L'impresa non puc infatti escludere un'organizzazione sindaeale che per

I'innanzi dispone di propria rappresentanza, sulla base sia degti Accordi Interconfe-

derail in atto ehe della legge, in quanta firmataria di C.C.N.L. da sempre applicate

nefl'unita produttiva di interesse per la causa, per il solo fatto dj stipulare con altri

sindacati una convenzione sulfa rappresentanza, avente quale effetto conseguente

di estromettere tale organizzazione da essa.

In questo ambito risultano infatti operanti, nei confront; del datore, alcuni precisi

obblighi e ilmiti comportamentali, che gli inibiseono possibili interventi - posti in

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Tribunale Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n 402Dl20l l-Giudice V Ciocchetti

essere non solo in modo unifaterale, ma anche sui piano negoziaJe - destinati ad

integrare, in linea di fatto, gli estremi della collaborazione prestata per favorire 0,

ali'opposto, per danneggiare una delle organizzazioni che partecipano alia dialettica

intersindacale; costituendo tali interventi aJterazione di tale diaJettica, vietata daJl'art.

28 delle Statuto dei Lavoratori.

Venendo ora al caso qui in esame, va detto che la normativa oggl esistente

registra bensi la compresenza sia della disciplina della rappresentanza dei lavora-

tori voluta dal legislatore con la legge n. 300/70, nota come RSA, modificata dal

referendum del 1995, sia di quella delle RSU, dellneata per contro dall'Accordo

InterconfederaJe del '93, posta in essere per perseguire finaJita di maggior

dernocraticita della rappresentanza, condivise anche di recente dalle parti soc1ali.

Cia nonostante, non puc ritenersi lecita - dal lato del datore di lavoro e avuto

riguardo agli obblighi da cui per legge e gravato - un'intesa negoziale ehe sancisca

il ritorno alia RSA post-referendum abrogative, in quanto cia reafizza un intervento

nei rapporti tra i sindacati, COS! da squiJibrare la lora rispettiva presenza e forza

negoziale, materia rispetta alia quale iI datore deve invece mantenersi rigorosamen-

te estraneo e neutrals.

Gif accordi in questione, attesa I'attuale discipllna della RSA, determinano infatti

un aiuto a favore di alcune organizzazioni sindaeali e in danno dell'organizzazione

sindacale ricorrente, la quale, pur avendo espresso posizioni ehe hanno ottenuto

nella competizione referendaria il consenso di apprezzabile (ancorche minoritaria)

percentuale di lavoratori, si trova ora nella condizione di non poterli rappresentare 0

assistere a nessun livello.

E vero che in materia di rapporti sindacali, come si e chiarito sopra al paragrafo

6., vale ed e operante il pttncipio ai ettettivlie, fondato sulla forza negoziale reci-

proca e sulfa risultante di essa; senonche neUe condizioni date - rappresentate al

tempo stesso sia dagli antefatti della neqozlazlone ehe dagli esiti di essa - non

appare possibile considerare indifferente I'operato delle societa convenute, neppure

alia luee del fatto ehe I'organizzazione sindacale ricorrente patrebbe fare ricorso ai

tradizionali sistemi di lotta per affermare la propria posizione, oggi minoritaria.

Tale rilievo rischia infatti di essere 0 di risultare meramente astratto, stante l' in-

dubbia disparita delie parti nella loro ccntrappcsizione, per essere Ie esigenze eco-

nomiche del lavoratori notorie e pressanti, come tali destinate a condizionare illoro

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione I.avoro-Rgl n, .f020120}}-Giudice V Ciocchetti

operato. Senza considerare che non appare plausibile, con if richiamo all'effettivita

delle relazioni industria li, pretermettere un grave effetto sui piano della dialettica

intersindacale che la vicenda in esame comporta; talche, mentre sarebbe certarnen-

te incongruo e improprio un intervento del Tribunals su accordi sindacaf che,

seppur separati e non unitari, risultano comunque sottoscritti da parti sicuramente

rappresentative, al tempo stesso non sarebbe senza dubbio conforme ai doveri che

incombono sul Tribunale, di rendere giustizia e di porre rimedio au a lesione della

noerta sindacale perpetrata ai danni dell'organizzazione ricorrente, obllterare un

effetto della negoziazione oggetto di causa, destinate a costituire, dal Jato dell'im-

presa e cice del datore di lavoro, una conventio ad excludendum irrispettosa del-

l'art. 28 delle Statuto dei Lavoratori.

In sostanza siamo in presenza dl condotta qualificabile come antisindacale, per

via dell'illegittimo squilibrio che il contratto contestato in causa e venuto a

determinare sui piano della rappresentanza sindacale.

Un'ulteriore considerazione si impone questo punto : ed e che Ie pattuizioni

relative alia disciplina del rapporto di lavoro non eslgevano ne richiedevano, nelle

condizloni date, che fosse anche affrontato il problema della presenza dei sindacati

nell'unita produttiva in questione.

La nuova ed lnnovativa discipJina contrattuale - del tutto comprensibile e

legittima in un'ottica di condivisa, maggior efficienza produttiva nel sito industrale di

Pomigliano, perseguita attraverso una diverse assetto di turni, straordinario, pause

e di un piu attento controllo suH'assenteismo - non richiedeva infatti, nel modo piu

assoluto, un intervento anche sulfa rappresentanza dei sindacaf in azienda e la

modifica poi attuata.

La previsione negoziale, non strettamente funzionaJe aJla nuova reqolarnenta-

zione del rapporti lavorativi, integra pertanto, per il datore, gli estremi della condotta

antisindacaJe.

Le convenute avrebbero d'altra parte dovuto dimostrare che la nuova disciplina

della rappresentanza sindacale era necessitata daH'esigenza di incidere sull'assetto,

in concreto, dei rapporti di lavoro; ma questa dimostrazione dell'inscindibilita delle

due tematiche non e stata n e allegata ne comunque fornita in causa.

Indubbiamente I'esclusione di Fiom-Cgil da Fabbrica ltana Pomigliano spa ren-

de piu semplice la gestione dei nuovi rapporti con i dipendenti, elidendo un lnterlo-

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012011-Giudice V . Ciocchetti

cutore dissenziente, ma etlmina quel valore dialettico che e considerato dt speciale

rilevanza ed imprescindibile nel nostro ordinamento, con la previsione dl cui al 10

comma dell'art. 39 Cost. e con iprincipi fnformatori dell'intera legge n. 300/70,

Quanto poi al rilievo formulato dane convenute", secondo cui I'istituto delle

RSU sarebbe nella specie venuto rneno in conseguenza della rottura cell'unita

sindacale e della fine della prassi unitaria, quantomeno con riferimente ai sindacati

rappresentatlvl della grande maggieranza del lavoratori, cosl da rendere in certo

medo ebbligata l'cpzione per la RSA, si deve qui osservare che, ove cio fosse vero,

si tratterebbe di questione dl esclusiva pertinenza delle organizzazioni sindacali e

che Ie stesse sone chiamate a gestire, in relazione alia quale II datore dl lavoro e

tenuto a mantenersi assalutamente estraneo e neutrale.

Se si dovesse infatti ritenere che, con il venir mena della rappresentanza

sindacale unitaria, l'unico istituto legislative e allora quello della RSA, ai sensi

dell'art. 19 Stat. Lav., nel testo risultante dalle modifiche consequenti al referendum

abroqativo del 1995, cia comporterebbe a carico delle societa resistenti - per la

neutraiita che deve irnprontare la loro condotta nei confronti dl tutte le

organizzazioni sindacali e della dialettica intersindacale in generale, soprattutto

nell'attualita del venir rneno dell'unitarteta della prassi sindacale - il dovere dit

astenersi dal prestare il proprio consenso alia conclusione di una nuova

regolamentazione pattizla, cosl da escfudere dalla rappresentanza una forza

sindacale di indiscutibile presenza, quale Fiem-Cgil.

Le convenute avrebbero cioe dovute attendere iniziative sulla rappresentanza

da parte di una 0 di tutte Ie organizzazioni sindacali, valutando ex post la corret-

tezza delle posizioni assunte, in ferza non solo della legge, rna anche dei pregressi

accordi cui I'azienda era vincolata,

L'essere andate oltre la discipfina del rapporto di lavoro, regofamentando la

materia in modo da prlvilegiare una delle possibili scelte tra modelle RSU e modello

RSA, determina e comporta uno squilibrio nelle relazioni industriali, che la neutralita

a cui il datere di !avoro deve attenersl non rende legittimo.

Va esservato a questo punta che ~ allorche si verificano sltuazioni, come quelle

descritte, di lacerazione dell'unita sindacale ~ e senza dubbio preciso dovere del

datore, pur neJ rispetto de; vincoli associativi che ha contratto, di rispettare Ie scelte

72 Memoria soc, conv., p, ]07.

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Tribunate Ordinaria di Tortno-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020!2011-Giudtce V Ciocchetti

effettuate dalfe varie organizzazioni sindacali, senza schierarsi in favore di alcuna di

esse, e quindi di assumere non solo un atteggiamento oi neutralita rispetto alia

contrapposizione in corso, rna di tenere altresi una condotta che comunque non

costituisca lesione (anche solo) della funzione, della credibilita e dell'immagine73

dell'organizzazione sindacaJe dissenziente; sotto pena, in difetto, di dover rispon-

dere del propria operato, ai sensi dell 'art. 28 Statuto Lavoratori.

Alia luce di quanta esposto, va quindi dichiarata la sussistenza di condotte

antisindacali poste in essere dalle societa resistenti, giacche aventi come conse-

guenza obiettiva I'estromissione della rappresentanza Fiom-Cgil dal sito industrials

di Pomigliano d'Arco.

* * * * *

11. Abuso del diritto, diritto com unitario, closed shop.

Quanto esposto aJ paragrafo 10. (La domanda afferente la rappresentanza

Fiom-Cgl1 in azienda) e dl per se suffieiente a Jegittimare e giustifieare Jaconclusio-

ne di cui al punto 2. del dispositive trascritto in calee alia presente sentenza.

Indipendentemente ed autonomamente dall'iter motivazionale ivi svolto, deve

essere ora affrontata - sempre nel quadro della possibile sussistenza dl una

condotta dl portata antisindacale, pur se in astratto Jegittima - la questione afferente

fa presenza 0 meno, nella fattispecie conereta, di una ipotesi di "abuse del diritto",

con Ie relative conseguenze ave esso venga riconosciuto.

Prima di affrontare esplicitamente la questione in esame e perc opportuno

richiamare qui brevemente la storia di tale istituto e 1Ipunto terminals e d'approdo

cui esso e oggi pervenuto, sia nel diritto italiano che in quello comunitario.

Come e noto, if diritto romano sembra escludere, in linea dl principle, che

l'esercizio del dlrltto possa dar Juogo a situazioni inquadrabHi nell'ambito dell'attivita

abusiva ed iiJecita, anche se perc conosee e definisee specifiehe e limitate ipotesi di

condotta abusiva, nell'ambito dei rapporti di vicinato, specie in materia dl acque,

contrassegnate dalla finalita del proprietario di nuoeere e cioe dall'essere sine

utilitate; iI diritto intermedio conferma tale principia, individuando peraltro, attraverso

I'opera dei gJassatori, I'ipotesi coslddetta deglj "attl emulativi", can riferimento

all'esercizio del diritto dl proprieta".

7J Su tali profili e la loro tutela giuridica ex art. 28 Stat. Lav., cfr. Cass., 8 ottobre 1998, n. 999 J ; 9

gennaio 2008, n. 2 [2.

74 M. Messina, L 'abuso de! diritto. Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2004, pp. 35-44.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgi n. 4()201201 l-Giudice V Ctocchett i

E questultima I'ipotesi ehe poi transita - dope il silenzio, in punta, sia dell'art.

544 del Code Napoleon del 1804 sia dell'art. 436 del codlce civile del Regno d'italia

del 1865, ehe si limitano a proibire unieamente "t'uso vietato daJla /egge e dei

reqotementt" - neU'art. 833 c.c. (Atti d'emufazione) attualmente in vigore in ltalia.

Un fondamentale punta di svolta nella questione in esame si verifica con if

eodice civile tedesco, entrato in vigore if 10

gennaie 1900, il quale contiene

un'apposita norma sui divieto di condotta avente come unieo fine queUo di nuocere

ad altri, rappresentato daf § 226 (Divieto di azione molesta), che cosl recitalS:

" I'esercizio di un dfritto e inammissibile quando non abbia altro scopo da que/lo dl

arrecar nocumento ad eitri".

A cio fa poi seguito I'art. 2 del Codiee civile svizzero del 10 dicembre 1907, if

quale dopo aver richiamato I'obbligo di osservare if principle di buona fede sia nel-

l'esercizio dei propri diritti ehe neif'adempimento dei propri obblighi, stabilisee che :

"l! manifesto abuso del proprio diritto non e protetta dalla /eggen

.

Va segnalato a questa punto che in quel torno di tempo si registra sia in

Francia ehe in ltalla un vasto interesse per queste nuove norme e per il nuovo tema

ehe evoeano, al quale vengono dedicate, oltre ehe tesi di laurea neffe universita,

anche approfondite rnonoqrafie". nelle quali 51 avverte I'eslgenza di limitare J'eser-

cizio dei diritti in nome di una visione piu complessa e solldaristica di esso.

Nell'ambito dell'ordinamento italiano sl registrano poi, nel corso del tempo, due

important! tentativi di eodifieazione normativa dell'abuso del diritto, peraltro non

andati a buon fine.

II primo con l'art, 74 del Progetto italo-francese del Codice delle obbligazione

del 1926, il quale prevede I'obbligo del risarcimento del danno in ipotesl di esercizio

del diritto oltre i limiti posti daUa buona fede 0 dallo scopo per if quale 11dlritto viene

riconosciuto al suo titolare; il secondo, nel 1936, con l'art. 7 delle Dlsposizioni

relative aHa pubblicazione e applicazione della legge in generale, premesse al

Progetto di nuovo cod ice civile, il quale esclude il possibile esercizio del diritto in

contrasto can 1 0 scopo con cui il medesimo viene rlconosctuto".

Nonostante questo stato di cose, si registra a partire dagJi anni '50 un tentative,

da parte della giuri5prudenza italiana, di uti lizzare !a problematiea dottrinale relativa

75 Ibidem, pp.52-55.

76 Vedi Ie une e le a l tre cita te in P. Grossi, Nobiita del diritto : profili di giuristi, M il an o, G iu ffre ,

2008, p. 259.

77 Su queste vicende e r r . M. Messina, L'abuso de! diritto cit., pp. 55-59.

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Tribunate Ordinario di Tortno-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 i-Giudice V Ciocchetti

all'abuso del diritto, come parallelarnente avviene anche in Francia, e come avverra

pure nei paesi dl common law 78, per affrontare e sanzionare situaziom dl danno

inferto a terzi, frutto di escamotage e destinate pertanto a colfocarsi al di fuori dei

limiti segnati daUa norma attributiva del diritto.

II primo caso si ha con la sentenza della Corte di Cassazione 27 febbraio 1953,

n. 476, relativa allo scioglimento di una secreta senza mess a in liquidazione, in cui

si verifica una azzeramento mascherato dell'attivo e del passive, in danno del terzi.

Si tratta, senza dubbio, di un primo timido inizto, che nel tempo porters poi,

anche grazie all'opera della dottrina, la quale reglstra corposi contributi, specie nelle

enciclopedie giuridiche via via pubblicate e aggiornate79

, ad influenzare la giuri-

sprudenza, trovando poi favorevofe, crescente e definitivo accoglimento negli anni

'80 e '90 da parte della Corte dl Cassazione.

In questo periodo si registrano inoltre pubblicazlonl dedicate ai principi generali

de! diritto, in cui trova collocazione e compare anche l'istituto dell'abuso del diritto80.

La tecnica utilizzata dalla giurisprudenza per riscontrare Ie situazioni abusive si

fonda, come suggerito daJla dottrina, su due importanti referenti normativi, rappre-

sentati dall'art. 1175 c.c, (Comportamento secondo correttezza) e daJl'art. 1375 c.c.

(Esecuzione di buona fede)81.

II principio in esame viene riconosciuto ripetutamente anche dalla Sezlone

Lavoro della Corte di Cassazione in numerose sentenze e vanne qU I richiamate

quelle concernenti direttamente iJ tema in discussione, relative alia sussistenza di

78 Voce "Abuse a/right" (0 Liability/or lawful acts), in Law Dictionary, Milano, Giuffre Ed., 1984,

pp. 282-284.79 Voce "Abuso del diritto", in Enc. dir., Milano, Giuffre Ed., 1958, vol. I, pp. 166-170; in Noviss.

Dig., Torino, Utet, 1968, vol. I!, pp.95-96; in Enc. Treccani, Rorna, 1979; in Dig. Disc. Priv. , Sez.

Civ., Torino, Utet, 1987, vol. I, pp . 1-8; in Ene. dir., Aggiorn., vol. II, Milano, Giuffre Ed., 1998,

pp.I-22;

80!rincipi generali del diritto, Milano, Giuffre Ed., 1993, pp . 410-415.

8! Cass., 31 maggio 2010, n. 13208; j 8 settembre 2009, n. 20106; 18 settembre 2009, n. 20085; 5

febbraio 2009, n. 2740; 10 apri le 2008, n. 8449; 17 luglio 2007, n. 15942; 12 dicernbre 2005, n.

27387; 28 agosto 2004, n. 17205; 23 luglio 1997, n_ 6900.

SuI contribute fornito dalla dottrina a questa orientamento giurisprudenziale e r r . M. Messina,

L'abuso del diritto cit., pp . 137-148.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020!2011-Giudice V. Ciocchetti

condetta antisindacale posta in essere attraverso atti astrattamente legittimi82, ma

che costituiscono abuse del diritto83.

E opportune a questa punta rammentare che a cavallo tra gli ann; '80 e '90 s;

registra un contrasto nella giurisprudenza deJla Sezione Lavoro della Corte di

Cassazione, quanto alia presenza a rneno nell'illecito disciplinato dall'art. 28 Stat.

Lav. del requisite dell'lntenzionallta della condotta rispetto allo scopo perseguito e,

in riferimento a tale requisite, alia possibilita di differenziare l'ipotesi della viotazlone

di norme imperative da quella in cui si sia invece in presenza di atti astrattamente

leciti, ma castituenti abuse del diritto.

Su questa complessa di question; la Corte interviene a Sezioni Unite con sen-

tenza 12 giugno 1997, n. 5295, nelJa quale si legge quanto segue 84 :

Le partieolarita di questa tipo di azione [ex art. 28 Stat. Lav.J sono state riassunte [ ... J

nell'uso di una partieolare tecniea normativa per l'identiticezione delfa fattispecie.

A tale ... riguardo e stato osservato che la norma fomisee una definizione non analit iea,

ma teleo/ogiea della nozione di condotta sindaeale. In altri termini qualifiea entlsindecete non

una determinata eondotta in base aile sue modalita esteriori, ma qualsiasi eondotta diretta a

un determinato risultato, diretta cioe a impedire 0 limitare I'esereizio della liberta e de/l'attivita

sindaca/e, nonctie del diritto di sciopero.

La descrizlone delfa condolta in termini cosi empl, a mag/ie larghe come e sieto anche

detto, risponde a una see/fa tecniea del/egis/atore, consapevole del fatto ctie, nella realta del

conflitto industriale a liveI/o dl azienda, la tiberte sindacale e il diritto di sciooero possono

essere violet! in una veriets di modi diff icilmente tipizzabili a priori in un testa di /egge. Ha

determinato, persttro, piu di una incertezzs applicativa circa i limiti della qualifieazione della

condotta sindaeale; e strettamente connesso can tale problema, circa la necessits 0 meno di

un e/ementa soggett ivo da parte dell'imprenditore, I'intento di impedire 0 l imitare la liberta

sindacale e if diritto dl seiopero.

L'ampia tettera della legge deve, tuttavia, far ritenere che qualsiasi eondotta idonea aledere ibeni indieati debba essere considerata antisindacale: e pertanto non so/tanto Ie

condotte dirette esclusivamente a fmpedire J'attivita sindaeale, come I'impedire /0 svolgimento

di un'assemblea sindaeale 0 minaeciare sanzioni disciplinari contro eoloro che avessero

scioperato, ma anche eondotte cbe in astratto potrebbero anche essere legittime, ma che in

concreto sono state adottate per motivi antisindacali. Cost, ad esemoio, net caso di lieenzia-

mento 0 di trasferimento di un lavoratore a causa del suo impegno sindaeale.

Per quanta riguarda /a necessits dl un elemento intenzionale [... ] , oecorre prendere atto

di un eontrasto giurisprudenziale molto vasto e ormai risalente nel tempo.DifaW etcune decisioni di questa Corte henno affermato che, at fin; della configurabilita di

una condotta antisindacale del dalore di lavoro, e neeessario non solo che sussista un

comportamento oggettivamente idoneo ad ostaeoJare 0 limitare {'aftivita sindeceie, ma anehe

che questo sia intenzionaJmente diretto a conseguire tale scopo (Cass. 6 maggio 1977 n.

1739; Casso 22 settembre 1978 n. 4270; Casso 5 giugno 1981 n. 3635; Cass. 20lug/io 1982

82 La possibile sussistenza di condotta antisindacale posta in essere attraverso atti astrattamente

legittimi e riconosciuta da Cass., 22 aprile 2004, n, 7706; 5 febbraio 2003, n. 1684; 17ottobre 1998 n.

10324; 12 giugno 1997, n. 5295.

83 L'uti l izzo della categoria dell'abuso del diritto i n r if er im en to al profile di su ss is t enz a de l l 'a n t is inda -

ca lita e con te nuto in C ass., 8 m ag gie 1987, n, 4277; 7 luglio 1987, n. 5922; 8 settembre 1995, n. 9501;

8 settembre 1995, n, 9501; 12 giugno 1997, n. 5295; 26 novembre 2007, n, 24581.

84 Le sottolineature nel testa della sentenza della Corte sono del redattore della presente decisione.

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Tribunale Ordinaria dt Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4Q2(}/2011-Giudice V Ciocchetti

n. 4281; Casso 8 febbraia 1985 n. 1005; Casso 17 febbraio 1987 n. 1713; Casso 271uglio

1990 n. 7589; Casso 8 maggio 1992 n. 5454; Casso 30luglio 1993 n. 8518; Casso 12 agosto

1993 n. 8673).

Altre deeisioni, invece, ritengono che per /a configurabilita di una candatta emistndecete

sis sufficiente il solo requisito dell 'oggettiva taoneite del comportamento del datore di lavora a/edere /a tibert« e /'att/vita sindacale e If diritto di sciopero e che, pertanto, non rilevi che

I'Imprenditare abbia inteso perseguire 0mena uno scopo antisindacaJe (Cass. 6 giugno 1984

n. 3409; Casso 3 giugno 1987 n. 4871; Casso 19 gennaio 1990 n. 295; Casso 161uglio 1992 n.

8610).

Tra i due opposti orientamenti un recente fifone giurisprudenziaJe che ritiene I'e/emento

peicotoaico dell'intenzlonalita non rilev i nei casi in cui la condotta del datore di favoro sia in

contrasto con una norma imperetive; deve, invece, sussistere quando if comportamento del

datore di levoro integri g/i estremi dell'abuso del diritto (Cass. 13 febbraio 1987 n. 1598;

Casso 7/ug/io 1987 n. 5922; Casso 3lug/lo 1992 n. 8143; Casso 221uglio 1992 n. 8815; Casso

19/uglio 1995 n. 7833; Casso 13 gennaio 1996 n. 232).AlIa base delle decisioni che ritengono necessario I'elemento intenzionale sono stati

posti tre divers; argomenti, uno letterale, uno sistematico e uno teleotoaico.

Con I'argomento letterale si sostiene che I'espressione « di re t t a a» attesta chiere-

mente /a necessite di una finalizzazione cosciente e vo{ontaria della condotta del datore di

ievoro; con I'argomento teleologieo si afferma erie la disposizione tende ad assicurare un

corretto svo/gimento delle relazioni sindacali nei tuoqn! dl /avoro attraverso una severa

pena/izzazione del/'intenzione del datore di lavoro dl non rispettare tali regole; con

I'argomento sistematico si osserva che una opinione che non tenesse conto della necessiie

che /a condotta antisindacale sia essistiis da un substrato psico{ogico, « fini rebbe per

introdurre nel nostre ordinamento e contro i1 date normative una fi-

qura di illecito civi.le concretizzante una specifica ed estremamente

ampia forma di c.d. respensabilita eggettiva la cui area di ope re=

tivita e sottoposta nel nostre ordinamento ad una proqressiva opera

di riduzione si da confiqurarsi come istituto di natura eccezionale».

Nessuno di questi tre argomentf appare del tuito con vincente.

Difatti, per quanto riguarda I'argomento lettera/e, si deve osservare che I'espressione

«comportamenti diretti a impedire o lim.i.tare» significa che la condotta posta

in essere dal datore di lavora deve essere «obiettivamente» diretta a impedire 0 al imitare la liberta sindacale 0 If diritto di sciopero, rna non imp/ica necessariamente che if

datore di lavoro debba avere anche l'intenzione dl produrre quale determinato risutteto.

Potrebbe, enzi, sostenersi il eontrario; se if legis/afore avesse vo/uto la sussistenza di un

requisito cosi importente, come /'elemento soggettivo, 1 0 avrebbe espressamente indica to,

come del res to ha faUo I'art. 2043 cod. civ., in tema dl fatto il/ecito. Difatti, se nonostante un

cost autorevole precedente legislativo, if teqistetore de/ 1970 non ha espressamente indicato

fa necessite del requisite soggettivo, e segno evidente che tale necessits non sussisieve.

Per quanto riguarda I'argomento ieteotoqico va, invece, osservato che it fine di

assicurare la liberta sindacale e meglio perseguito con una tuteta di tipo ob/ettivo, noncondizionata dalla sussistenza dl un intenzionale cornportamento del datore di levoro; che

tutta te disciplina deltart. 28 tende non tanto a punire il datore di tsvoro e ad assicurare it

risarcimento del denno, quanto a garantire in ogni caso tinioizton« e la repressione di ogni

attivita les/va deJla liberta sindacale 0 del airitto di sciopero; che tale tinelite, in questa come

in tutte Ie ezion! civilistiche dl t ipo inibitorio, e meglio perseguita con una tutela di carattere

obiettlvo, non condizionata da/la sussistenza di una intenziona/e comportamento del datore di

lavora; che /a sussistenza 0 meno di tale reouistto soggettivo finirebbe per determinare una

ingiustificata disparita dl trattamento di cas; che presentano uguali necessita di tutela, in

quanta eguale e I 'interesse giuridicamente rile vente, l' inlbizione della condotla lesiva della Ii-

bette sindacale.

Per quanto riguarda, poi, I'argomento sistematico va in primo luoqo osservato che fa c.d.

responsabilita oggettlva non soltanto non e un istltuto eecezionate e soggetto a continua ero-

stone, rna, al contrario, e in continuo sviluppo, tanto da essere considerato un principio gene-

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012()I l-Giudice V Ciocchett i

rete nell 'attivita imprendiforiale con la nota, e ormai sempre pit) recepita dottrina, del coski-

detto tiscttio di imprese.In reett« vi e una certa tendenza a ritenere che la principale, se non tunica, reazione

all' il/ecito civile sis /'azione risercitorie, condizionata ai due estremi, quello, obieitivo, della

sussistenza di un danno patrimoniale e queI/o, soggettivo, della co/pa 0 del dolo da parte del-

I'autore delf'i/fecito.

La tesi, basata sul/ 'importanza paradigmatica dell 'art. 2043 del codice civile, non tiene

conic del fatto che in tal modo una gran parte degli ilfeciti civili sarebbe del tutto priva di

senzione: cos! quel/i che non hanno prodotto, 0 non henno prodotto encore, un danno petri-

moniale; avvero quem in cui I'eutore ha causato un danno patrimoniale senza dolo 0 co/pa.

In tal modo tuttavia non sf tfene presente che, nel caso in cui la condotta il/ecila sia di

natura tale che possa continuare a ripetersi nel futuro, una reazione efficace non pua essere

costituue da/la sola azione risercitone. Questa, intetii, non potrebbe essere esperita nei casi

in cui non sussista il recuisito oggettivo del danno patrimoniale, 0que//o soggettivo del dolo 0

della colpa dell'autore del/'illecito; e comunque anche in tali cas; porrebbe !'autore del/'il/ecitonella possibilita dl scegliere tra il risarcimento dei danni e /a persistenza nella commissione 0

nella ripetizione di un atto 0dl una etttvit« tuecite.

In reene quando /'jlJecito pua continuare 0 ripetersi nel futuro, /'unica reazione efficace ecostituita solo daff'azione inibitoria: un'ezione diretta ad ottenere non fa condanna del con-

venuto al risarcimento del danno che ha ceuseto, ma I'ordine dei giudice rivolto aI/a parte

soccombente dl in/bire /a continuazione della condatta iffecita (come si esprime l'eri. 2599 del

cod. civ.) 0di cessazione del fatto lesivo (come negli erti. 7 e 10 del codice civile). L'ordine

puo avere come contenuto un non fare (jnibitoria negativa nei casi di il/ecito commissive

espressamente prevista dal legis/atore in verie norme come gli srticoli 7, 10, 949, 1079 e

2599 cod. civ.) 0 anche un fare (inibitoria positiva, nei casi di itlecito omissivo, non

espressamente prevista dal legis/atore, ma applicata dalla giurisprudenza in tema di

immissioni (art. 844 cod. civ.), dl modificazioni della ditta (art. 2564 cod. civ.), dl diritto di

autore (art. 156 I. 22 aprile 1941 n. 633) e, in generale, di pro vvedimen ti di urgenza (art 700cod. proc. civ.).

L'emanazione dell'ordine da parte del giudice non costituisce una mera rlpetizione di cia

che e gia prescritto dalla legge, ma produce ettetti dl carattere civile e pena/e. j primi sono

previsii ad esempio ne/l'art. 66 della legge sui brevetti per marchi d'impresa, e ne/l'art. 86

della /egge sui brevetti per invenzioni industrial; ove si dispone che if gludice possa tissere

nella sentenza di condanna una somma dovute per ogni ritardo nella esecuzione dei prov-

vedimenti contenuti nella stessa; e una norma analoga sf trova nelf'art 18 comma 7 dello

statuto dei tevoreton che dispone che If datore dl favoro, che non ottempera aI/a sentenza, etenuto anche, per ogni qiorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento

pension; di una somma pari al/ 'importo della retribuzione dovuta allavoratore.

Gli ettettt penali sono invece previstt dett 'ert. 388 del codiee penale per icasi di mancata

esecuzione ootos« di un provvedimento del giudice.

Si tratta di effetti previsti in cas; perticoten, ma che per la loro funzione sono stati ritenuti

app/icabili in ogni caso di azione inibitoria. Peraltro, per quanto riguarda la condotta entisin-daca/e, il legislatore ha specificamente previsto una sanzione pena/e dell 'ordlnanza inibitoria.

La natura inibilona del/'azione a tutela della liberta sindaca/e induce a ritenere cne, ei fin;

def/a configurabilita di un comportamento antisindacafe, sie irrilevante I'elementa psicologico

del datore di lavoro. Cia che if Giudice deve dccenare, e I'obiettiva idoneita della condotta

denunciata a produrre if risultato che la legge intende impedire e, cloe, la lesione del/a Iiberta

sindacale e del diritto di sciopero.

La sussistenza 0 meno di un intento del dalore dl lavora dl ledere tali dlritti non eneeessan'a ne sufficiente.

Non e necessaria percM un errore dl valutazione del datore dl {avoro che non sf e reso

conto della portala causate della sua condotta non fa venir meno I'esigenza dl una tutela

della /iberta sindacale e della inibizione del/'attivita oggettivamente Iesiva di tale libette.

Non e sufficiente in quanto I'intento del datare di lavoro non ouo far considerare

antisindaca/e un'ettiviie che non appare obiettivamente diretta a limitare la /iberfa sindacafe.

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Tribunale Ordinaria di Tortno-Sezione Lavoro-Rgl n. ';02012011-Giudice V Ciocchetti

L'esistenza di un elemento intenzionale e ceriamente irrilevante nelle condotte previste

espressamente dalla legge come antisindacale, ossie in tutte quelle condotte del datore dilavoro che contrastano con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta e immediata,

l'esercizio della liberta e deJl'attivita sindacale: cosi, ad esempio, nel caso del diniego del

datore di lavoro di consentire 1 0 svolgimento delJ'assemb/ea sindacale ai sensi deltart. 20 del-

1 0 statuto dei lavoratori; del rifiuto di mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali

aziendali locaJi idonei per I'esercizio delle Ioro tunzioni (art. 27 dello statuto); del discono-

scimento dei permessi previsti dagli arit. 23 e 24 della statuto dei lavoratori.

L'elemento intenzionale e pera/fro irrilevante anche nei cas; in cui ruso dj strumenti, in

astratto leGiti, appare, nelJe circostanze concrete, oggettivamenfe idoneo, nel risulfato, a

limitare la liberta sindacale. H

Can tale pronuncia la Corte statulsce quindi quanta segue:

[1] la fattispecie ex art. 28 Stat. Lav non richiede la presenza dl specifiee intente

lesivo da parte del datore di lavoro, quale elemento costitutivo dell'illecito,

[2] e infatti sufficiente ad integrare l'antisindacalita il solo requisite deU'oggettiva

iooneita della eondotta datoriale a ledere la liberta e l'attivita sindaeale 0 il diritto

di seiopero,

[3] tale requisite oggettivo e sufficlente anche nell'ipotesi di eondotta non con-

trastante con norma imperativa e cioe non tipizzata ed in astratto leeita, come

quella ehe integra gli estremi dell'abuso del diritte,

[4] tale situazione si verifica anche ove si versi in ipotesl di "errata va/utazione"

datoriale in ordine alia portata e agli effetti della propria condotta.

Suceessivamente alia pronuncia in esame jj Supremo Collegio ha modo di

ribadire sia il principio formulate sub [3], relative all'abuso del diritt085

, sia quello sub

[4], afferente I'errore di valutazione'".I

Va da ultimo osservato ehe I'istituto delJ'abuso del diritto trova ora esplicito

riconoscimento anehe da parte delf'ordinamento europeo, con I'art. 54 (Divieto

dell'abuso di diritto) della Carta del diritti fondamentali dell'Unione Europea, ehe cosl

stabilises :

"Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata net senso di

comportare i/ diritto di esercitare un'attivlta 0compiere un atto che min alfa distruzione dei

diritti ° delle liberia riconosciuti nella presente Carta 0 di imporre a tall diritti e liberta

limitezioni pili ample di quelfe prevlste da/la presente Carta."

Le norme ehe vanna prese in eonsiderazione, ai fini del presente giudizio, onde

verifieare Ia sussistenza nella vicenda qui in esame di una eondotta abusiva, sono

poi l'art. 12 di tale Carta, ehe sancisee tra J'aJtrola liberta di associazicne in ambito

35 Cass.; 5 febbraio 2003, n. 168422 aprile 2004, n. 7706; 18 !uglio 2006, n. 16383; 18 aprile 2007,

n.9250.86 Cass., 18 aprile 2007, n. 9250.

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012011 -Giudice V Ciocchetti

sindacale, nonche I'art. 28, che riconosce II diritto di negoziazione sia a favore dei

!avoratori e delle rispettive organizzazioni sia a favore dei datori dl lavoro.

Cia premesso sui complessivo piano giuridico relative alia questione ora in

esame, passiamo ora a considerare la fattispecie concreta.

Nella vicenda qui in discussione sana riscontrabili, come gia sl e detto sopra, Ie

seguenti circostanze :

.. ilpassaggio del sistema di rappresentanza sindacale dalla RSU alia RSA,

sancito dal Contratto di primo livello relativo alia fabbrica di Pomigliano, non puc

essere considerato un effetto necessario e conseguente alia stipula di contratto

separato e non unitario, sottoscritto cice senza I'adesione di Fiom-CgiJ,

.. si tratta infatti di opzione che sl pone in contrasto can il sistema di rappresen-

tanza delle RSU, in cui si riconosce I'intero comparto industria Ie, confermato del

resto dalle parti socia Ii con l'Accordo Interconfederale del 2011, piu volte citato,

.. non risulta neppure effetto necessitato e conseguente aile nuove pattuizioni

approvate dal referendum 22 giugno 2010, poi trasfuse nel Contratto di secondo

!ivello e dirette ad ottenere un assetto produttivo capace di porre rimedio aile

lamentate, gravi disfunzioni della fabbrica di Pomigliano, segnaJate dai datore di

lavora e condivise da Cisl e da UiJ, con una diversa disciplina dl turni, pause,

straordinario e regole per scoraggiare I'assenteismo,

• tale innovativa disciplina negoziafe puc infatti ritenersi operativa ed efficace

anche in presenza dl rappresentanza delle RSU, essendo del tutto indipendente

dal sistema specifico di rappresentanza dei lavoratori,

• l'effetto oggettivo determinato dar passaggio alia rappresentanza RSA e quello

di privare un'organizzazlone sindacale, come Fiom-Cgil, collocatasi in posizione

di dissenso rispetto aile nuove pattuizioni, nella condizione dl non poter fruire dl

propria rappresentanza nella nuova fabbrica, non reaHzzando la condizlone dl

cui all'art. 19 Stat. Lav., nella versione successiva aJreferendum del 1995,

.. la consequenza di cia e indubbiamente paradossale, ed e di escludere tale

organizzazione - ehe all'inizio della vicenda dispone e si vede riconoscluto un

potere negoziale, facendo parte a pieno titolo dena delegazione trattante - dalla

rappresentanza aziendaIe,

• questa avviene non gia per la scarsa raporesentanvita suI piano nazionaJe e

all'interno del sito praduttivo in questione di Fiorn, che anzi nel referendum

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020120JI-Giudice V Cioccheui

riscuote significative adeslonl, ancorche minoritarie, ma esclusivamente per

avere manifestato il proprio dissenso anche dopo il risultato referendario,

• I'ulteriore conseguenza - anch'essa paradossale - e poi quella di rendere una

parte de; lavoratori che opereranno nel sito produttivo in questione e che prima

avevano come punto di riferimento Fiom-Cgil, privi del tutto di rappresentanza

sindacale.

II Tribunale ritiene che questa stato di cose integri, dal punto di vista giuridico,

gli estremi della condotta costituente abuso del diritto di negoziazione, daJ lato del

datore di lavoro, dal momento che da essa dlscende un effetto gravemente lesivo

per Fiorn-Cqil della propria llberta e agibilita sindacale, quello appunto di venir

privata di quella rappresentanza che per I'innanzi e per anni Ie era rlconosciuta.

Questa valutazione discende dalla violazlone, riscontrabile in modo del tutto

evidente nella vicenda, degli obblighi di correttezza e buona fede, sanciti dall'art.

1175 C.c. e dall 'art. 1375 c.c.

Allo stesso tipo di condusione sl deve pervenire prendendo in considerazione

l'art. 54 della Carta del dlritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione agU artt.

12 e 28 di essa.

Con I'esercizio del diritto di negoziazione, effettuato su un punta che in realta

non esige alcun intervento in tal sense, quantomeno nel quadro delle innovazioni

adottate per conseguire una maggior produttivita ed efficienza in sede aziendale, la

parte datoriale tiene infatti una condotta diretta ad estremettere Florn-Cqil dal site

produttivo, inibendoJe cosl di esercitare i pregressi diritt i e prerogative sindacall

In sostanza la grave situazione che viene a determinarsi e in certe modo quella

preconizzata e rappresentata nell'articolo pubblicato su "La Repubblica" del 12

novembre 2010, can il titolo "A Pomigiiano nasce /a fabbrica senza Fiom" 87, ave si

Jegge quanto segue:

"Una fabbrica senza la Fiom. Questa sara la nuova Pomigliano {... J .Natura/mente non si potra impedire ai dipendenti della newco di iscriversi a/ sindacato

che preferiscono, ma si potre impedire a quel sindacato [Flom] di avere delegati in fabbrica.

E questa, terse, e uno del motivi principaJi per cui e stata immaginata la newco cne non fara

parte di Confindustria. La presenza de; delegati e infatti rego/ata daflo Statuto de! Lsvorston e

dall'Accordo del 23 lug/io 1993 ire Confindustria, Cgil, Cis/ e Uil. Lo statuto de; t.evoreton dice

a/I'art. 19 che «r a p p r e sen tan z e sin d a c a Ii a z iend a Ii p 0s son 0 e sse r ec o s t it u i t e ad iniziativa de! lavoratori in ogni u n it e produttiva,ne/J'ambito delle e s so c i e z i o n i sindacali che s i e n o tirm et srt e di

c o n t r e t t i co/Jettivi di lavoro applicati n e il iu n it e p r o d utt iv s ».

87 Ricorso, pp. 13-14, nonche doc. n. 38 prod. p. ricorr,

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n, J02012011-Giudice V . Ciocchetti

[ . . . J nella nuove fabbrica di Pomigliano fa Fiom non sara firmataria di a/cun contratto

cal/etavo di levoro. Per questa non evre diritto a presentare liste all'elezione dei delegati edunque non avra rappresentanti in fabbrica. I meta/meccanici della Cgil potrebbero invocare

/'accordo del '9 3 che istituisce Ie RSU, ma quell 'accordo non e valido nella nuova Pomigfiano

perche fa newco non fa parte di Confindustria. "

Un effetto, questo, senza dubbio assai diverse e antitetico rispetto a queilo -

improntato invece, corn'e stato scritto in un'autorevole rivista giuridica, a fair play 88

e cioe al rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede - emergente dal

C.C.N.l. industria metalmeccanica stipulate il 7 maggio 2003 da Federmeccanica,

Assistal, Firn e Uilm, in cui e presente una clausola che assicura a Fiorn il pieno

esercizio dei diritti sindacali in azienda, ivi compreso il mantenimento della

rappresentanza aziendale, pur non avendo sottoscritto tale Contratto e, quindi, pur

trattandosi di Contratto separate".

II Contratto relative a Pomigliano, oltre a privare Fiom della propria rappresen-

tanza, contiene inoltre la seguente ciausola 90 :

"L'edesione aJpresente cantratto di terze parti e condizianata al consenso di tutte Ie parti

firmatarie",

la quale pare completare e connotare il quadro di tale esdusione, aprendo in una

direzione che ricorda, in certo modo, la pratica pattizia del "closed shop" - oggj

peraltro decisamente in decline 91, in quanto ritenuta in contrasto con la "liberia

negativa di associazione" 92 - che negli Stati Uniti ed in Inghilterra e pervenuta, nel

suo punto estremo, a consentire nell'impresa I'assunzione solo di lavoratori iscritf a

determinati sindacati 93.

38 Glom. dir. lav rei. ind., 2011, n, 2, p. 335,

89 C.eN.L. indo rnetalm. 7 rnaggio 2003, applicato dal I giugno 2003 al 31 dicembre 2006, Disc.

Gen." Sez. II (Diritti sindacali), Premessa,

90 Tale clausola e riportata nel frontespizio del Contratto 29 dicernbre 20 I0, subito dopo l'indicazione

delle parti stipulanti, la qualificazione del contratto come contratto di primo livello e la dichiarazionedi non aderire Fabbrica Italia Pomigliano spa ne al sistema confindustriale ne al1a contrattualistica de-

fin ita da tale organizzazione imprenditoriale,

91 A seguito del divieti contenuti nella legge federale USA Taft-Hartley Act (1947) e nell' Employment

Act del Regno Unito (1990).

n E ' questa la posizione assunta dalla Corte europea del diritti dell'uomo con Ie sentenze 13 agosto

1981 (Young e al. c. Regno Unito), 30 giugno 1993 (Sigurdur C. lslanda), 11 gennaio 2006 (Sorensen

e a l. C. Danimarca), per eontrasto con I'art. II della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che

riconosce la liberta di associazione.

La prima delle sentenze citate e integralmente riportata in Riv. it. dir. lav., 1983, II, pp, 3·22.

Su tale argomento cfr, G. Venturini, Accardi di closed shop e diritti dell'uomo, in R iv . it. dir. lav.

1983, Il, pp. 3·22; S, Varva, Liberia sindacale negativa ed implicazioni di democrazia sindacale nella

giurisprudenza della Corte europe a del diritti dell'uomo, in Dir. ref. ind., 2008, 1077·1096.

93 Sui closed shop cfr. L . Micco, Aspetti generali della disciplina degii accordi di closed shop e diunion shop net diriuo nordamericano del Iavoro, in Dir. econom., 1960, n. 3, pp. 457-474; M. Grandi,

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Tnbunale Ordinaria di Tonno-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Giudice V . Ciocchetti

Ma si tratta di un effetto, per if datore di lavora, ancorche mediato da accordi

sindacali, che 51pone in insanabile contrasto con gli obblighi di non dlscriminazione

per ragioni sindacali, sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unio-

ne Europea, daJl'art. 2 della direttiva dell'Unione Europea 27 novembre 2000, n.

2000/78, dall'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dl attuazione di tale

direttiva e, infine, deWart. 15 deIto Statuto dei lavoratori.

* * * * *

12. La rimozione degli effetti della condotta antisindacale.

Accertata in base a quanto precede l'antisindacalita della condotta posta in

essere dalle societa resistenti, per determinare essa, quale effetto conseguente,

restrorntssione dl Fiom-CgiJ daf sito produttlvo di Pomigliano d'Arco, si tratta a

questo punto di individuare e definire Ie statuizioni conseguenti, per porre rimedio

agli effetti della condotta datoriale Hlegittima.

Sui punta II Tribunals osserva cio che segue.

L'organizzazione sindacale ricorrente chiede in ricorso, con domanda da

ritenere proposta in via prtncipate'", che if Tribunale voglia ordinare a Fabbrica ItaJia

"", Pomigliano spa di applicare l'Accordo Interconfederale del dicembre 1993 suite

RSU; chiede, in subordine, che voglia riconoscere a proprio favore ed a favore delle

proprie articolazicni organizzative, tutte Ie prerogative ed idiritti previsti negH artt. da

19 a 27 dello Statuto del Lavoratori'".

La richlesta avanzata in via principale non puc ritenersi accogllbile, dal

momento che il citato Accordo Interconfederale non risulta recepito dalla discipllna

sulla rappresentanza sindacale contenuta neU'Accorda dl primo livelJo.

Questa conclusione appare doverosa, nel caso in esame, tenuto conto del fatto

che le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto tale Accordo non possono

ritenersi, neppure indirettamente, concorrenti nell'attivita antisindacale, per Ie

ragioni sopra esposte, versandosi in ipotesi di antlsindacallta esclusivamente dal

lato dell'impresa e cice del datore dl lavoro; conseguentemente la pattuizione in

oggetto, nella parte in cui dispone il passaggio del sistema di rappresentanza dalla

RSU alia RSA, deve essere rispettata e conservata pienamente.

La pratica de! "closed shop" ed if licenziamento de! lavoratore non iscritti a! sindacato, in Foro it.,

1970, IV, cc. 212-217; M. Papaleoni, Liberta sindacale e closed shop nef diritto de! lavoro britan-

nica, Milano, Giuffre Ed., 1981.

94 Ricorso, p, 51, conclusione sub B)-a).

9S Ricorso, p. 51, conclusione sub B)-b).

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Tribunate Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Giudice V . Ciocchetti

O'altro canto il sistema delle RSU esige, per iI suo mantenimento, che non

siano posti in essere, anche solo da alcune organizzazioni sindacall, atti diversi e

contrari aile RSU, come avvenuto nel caso qui in esame; tatche, in presenza di cia,

non puc certo il giudice forzosamente imporre e ripristinare le RSU.

Oovendosi pertanto riconoscere una rappresentanza al sindacato ricorrente,

per porre rimedio all'acclarata antisindacalita, la statuizione idonea non puc essere

altra da quella di parificare idiritti deil'organizzazione sindacale ricorrente con queJli

delle altre organizzazioni sindacali, legittimando cosl fa presenza della RSA Fiom-

Cgil in azienda.

Questa conclusione e in particolare solie citata daJ fatto che, pur non essendo

Fiom firmataria dei Contratti in questione e, quindi, Jegittimata a norma dell'art, 19

Stat. Lav., richiamato da tali Accordi, ad esercitare i diritti di cui al Titolo III dello

Statuto, gli stessi devono comunque essere in questa sede riconosciuti a favore di

tale O.S.

Cio discende dall'essere Fiom, che all'inizio della vieenda faceva parte a pieno

titolo della delegazione negoziale, stata privata, all'eslto della trattativa, della rappre-

sentanza in azienda, non per carenza di tale requisito rappresentativo (del resto

confermato dal referendum), bensl per essere in posizione di dissenso rispetto aile

nuove pattuizioni che regolano it rapporto di Iavoro,

Con la conseguenza - che sicuramente non e tollerata ne daJl'art. 19 Stat. Lav.,

inteso in base alia sua ratio, che e queJla di elidere le OO.SS. ehe nell'unita

produttiva abbiano unieamente una "rappresentanza presume" e non invece un

ruolo sui piano della "etteitivite dell'azione stnaecete/", ne dall'art. 28 Stat. Lav, iI

quale inibisce, dal lato del datore, qualsiasi condotta, ancorche dl natura negoziale,

destinata net fatti a determinare la lesione della liberta sindacale - di vanificare,

senza plausibile 0 apprezzabile ragione, la possibile rappresentanza in azienda di

organizzazione sicuramente rappresentativa sia a livello nazionale che nel sito

produttivo dl PomigJiano d'Arco.

Tale vanificazione della rappresentanza in azienda risulta d'altra parte inarn-

missibile e nei fatti discriminatoria sui piano sindacale, ove sol si consideri che

Florn, al pari di tutti i suoi aderenti che entreranno a far parte delle stabilimento di

96 Cfr., in tal sense, Corte Cost., sent. l2 Juglio 1996, n. 244, relativa all'art, 19, comma 1°, Stat. Lav.,

nel testa risultante dalJ'abrogazione parziale disposta a seguito de! referendum abrogative II giugno

1995 ,

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Tribunale Ordinaria dt Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. -I0201201! -Giudice V Ciocchetti

Pomigliano, e vincolata aJrispetto delle nuove pattuizioni contrattuali, pur non aven-

do dato formalmente il proprio assenso ad esse e pur essendo contraria ancor oggi

a darlo, come constatato dal Tribunale nell'ambito del tentativo di ccnciliazione'": e

cio in forza del piu volte richiamato principie di ettettivn».

Si evidenzia per tal modo che il riconoscimento all'O.S. ricorrente del diritti di

cui al Titolo III Stat. Lav. e segnatamente di quelle alia costituzione della RSA ex

art. 19 Stat. Lav., costitulsce I'unico strumento, nella fattispecie, idoneo a rimuovere

gli effetti della condotta antisindacafe come sopra accertata.

Va a questa punta dato atto che Ie societa resistenti e Ie 00S8 intervenute in

causa ribadiscono in sede di discussione finale Ie eccezioni dl inammissibWta gi<3

formulate nelle rispettive memorie, con riferimento alia seconda domanda azionata

in giudizio, nella parte in cui essa e diretta, otten uta la declaratoria di antlsindacahta

della condotta datoriale, a conseguire la rimozione degli effetti della condatta

stessa; e cio in quanta nella specie farebbe difetta i requisiti procedimentali definiti

dail'art. 28 Stat. Lav., rappresentati :

[I] dall'attualita della condotta denunciata come antisindacale,

[II] daU'urgenza de! provvedere,

[III] dal provenire la richiesta da terza non legittimato ad esercitare i diritti vantati,II rilievo sub [I] non puo ritenersi fondata.

E' infatti pacifico in causa che Fabbrica ltalla Pomigliano spa ha oggi oltre 100

dipendenti, cosicche rlsulta ipotizzabite t'esercizio del diritti sindacali previsti dal

Titolo III della Statuto dei Laveratori, rivendicati da Fiom; ma tale esercizio non e nei

fatti passibile, per le ragiani sopra esposte.

Quanto poi al rilievo sub [II] il Tribunale osserva cie che segue.

l.'art. 28 delle Statuto del Lavoratori configura, nella parte in cui contiene la

regolamentazione di ordine sostanziale, un'ipatesi speciale di illecito civile, correda-

to dalle relative conseguenze, che non sono solo quelle classiche, conosciute dal

diritto civile (risarcimento e adempimento), rna che riguardano anche la rirnozicne

degli effetti.

In questa quadro di specialita dell'iJlecito e del rimedi giudiziali per riparare ad

esso, la rirnozione deglf effetti prevista dalt'art. 28 della Stat. Lav. appare elemento

97 Proc. verb., p. 4.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012011-Gilldice V . Cioccheui

azionabile non solo nell'ambito della procedura speciale, ma anche della procedura

ordinaria.

Va in ogni caso osservato che la rimozione degli effetti costituisce comunque, a

ben vedere, un rimedio in forma specifica, ehe come tale rientra comunque net

principi generali delineati dar eodiee civile; onde non appare plausibile la sua

esclusione per essere la domanda azionata in forma ordinaria.

In riferimento poi aJprofile sub [III] il Tribunale osserva che i diritti regolati dal

Titolo III dello Statuto dei Lavoratori e di cui agti artt. da 19 a 27, concernono, oltre

ai lavoratori sindacalmente attivi, anehe Ie OO.SS., in tutte Ie loro artlcolazioni, sia

nazionali che locali.

Basti pensare all'art. 19 delle Statuto, afferente la costltuzione della RSA da

parte del sindacato, che 10legittima ai sensi dell'art, 20 dello Statuto a partecipare

aJl'assemblea attraverso i propri dirigenti.

Si pensi inoltre aile norme relative ai contributi sindacaJi, che affluiscono

all'organizzazione nazionale ai sensi deJl'art. 26 delle Statuto de; Lavoratori, ai

permessi non retribuiti per poter partecipare a eonvegni e congressi sindacali (art.

24), aU'affissione (art. 25); questioni, tutte, che concernono prerogative sindacali di

portata non solo locale, ma di respire generale, in assenza di qualsivoglia

limitazione da parte delle norme citate.

Orbene, queste disposlzioni pongono in luee I'esistenza di un "interesse"

implicate nelle norme del Titolo III dello Statuto del Lavoratori, destinato a

coinvolgere a! tempo stesso sia j singoD lavoratori sindacalmente attivi che le

OO.SS. cui appartengono, nei diversi l ivelli in cui si artlcolano.

Non siamo conseguentemente in presenza di diritto azionato a nome d'aitri,

rna di diritto proprio, in ragione della sua estensione e portata e cioe dell'idoneita a

coinvolgere i differenti livelli organizzativi del sindacato e talora anche i singoli

lavoratori che militano in esso, in posizione di particolare rilievo.

Passando a questo punta ad esam inare infine la residua domanda di cui al

punto B)~c) del ricorso 98, il Tribunale osserva quanta segue.

Con essa I'O.S. ricorrente chiede che iI giudice voglia dichiarare il diritto del

lavoratori gia addetti allo stabilimento "Gianbattista Vico" ed in ogni caso degli iscritt i

98 Ricorso, pp. 51-52.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. "02a/2ail·Giudice v . Ciocchetu

ed aderenti a Fiom-Cgil, alia prosecuzione del rapporta di Iavoro can Fabbrica ltalia

Pomigliano spa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c.

Sui merito di tale domanda il Tribunate richiama quanto gia esposto sopra al

paragrafo 9. (La domanda afferente i contretti re/ativi a Pomig/iano d'Arco) e cioe

che un'eventuale violazione dell'art 2112 c.c., ove in via di ipotesi sussistente, non

sarebbe comunque idonea ad integrare gIl estremi dell'antlsindacauta, potendo

infatti avere incidenza esclusivamente suI piano dei dirltti del slnqof lavoratori gia

operant; nel site, ove escJusi dalla nuova societa; I'ordine richiesto non potrebbe

d'altra parte costituire mezzo per rimediare all'antisindacalita quale accertata in

causa, afferente la rappresentanza sindacale in azienda.

A cio aggiungasi ehe, come gia si e detto nel citato paragrafo, Ja eircostanza

oggetto di doglianza da parte dFiom-Cgil pare aile state sussistente, sulla base

delle conoscenze a disposizione del Tribunale.

Con Accardo sindacale 6 lugJio 2011, sottoscritto da Flat Group Automobiles

spa, Firn-Cisi e Uilrn-Uil, Fismic, UglMetafmeccanicl nazionali, unitamente aile

rispettive strutture terrltoriaf e aila RSU dello stabilimento dl Pomigliano, viene

infatti prevista Ja "ticotlocezione, presso fa societe Fabbrica Italia Pomigliano spa, di

tutio i l personale in forza all'unita produttiva di Pomigliano d'Arco" 99.

A do agglungasi che 1aquestione relativa al passaggio dej dipendenti da Fiat

Group Automobiles spa a Fabbrica ltalla Pomigliano spa risulta comunque

questione, alia stato, pacificamente in itinere.

Conseguentemente richiede atti aziendaf e verlfiche che in questo momento

appaiona entrambi prematuri.

In questo quadro dl riferimento tale domanda va allo stato respinta.

"It * :Ii * *

13. Conclusione.

Le damande azionate in causa da parte dl Fiom-Cgil nazionale hanno ad

oggetto:

[a] Ja !egittjmlta 0 meno dei Contratti CoHettivi di lavoro di primo e secondo livello

29 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011, relativi al sito produttivo di Pomigliano

d'Arco (Napoli), per supposto contrasto eon ;1disposto dell'art. 2112 c.c. (Man-

lenimento del diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) 0 frode al

medesimo, laddove [1] prevedono j'assunzione ex novo del dipendenti di Fiat

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Tribunale Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. <1020/201I-Giudice V . Ciocchetti

Group Automobiles spa, in tale sito operanti, da parte di Fabbrica ltalia Pomi-

gliano spa, nonche [2] determinano la cessazione della vigenza deWAccordo

Interconfederale 20 dicembre 1993 sulla RSU e del C.C.N.L. industria metal-

meccanica, ivi in antecedenza applicati,

[b] la legittimita 0 meno delJa condotta posta in essere dalle societa convenute, per

determinare essa, quale effetto conseguente, l'estrornissione della rappresen-

tanza di Fiom-Cgil daJsito produttivo di PomigJiane d'Arco.

Quante esposto in antecedenza al paragrafo 2. (lnquadramento giuridico delle

demande) ci consente di chiarire che tali richieste presentano un elemento di

unificazione, costituente H tema centrale della vertenza, rappresentato da una de-

nunda di antisindacalita datoriaJe, fatta perc valere con 1 0 strumento del procedi-

mento ordinario dj cognizione, introdotto con Ie forme del processo di lavoro a

cognizione piena e proposto da organizzaziene sindacale nazionale e non gia da

articolazione territoriale e cioe periferica della stessa; in tal sense, del resto, tali

domande risultano intese, in via principale, daJle stesse societa resistenti.

L'esame della fattispecie normativa delineata nell'art. 28 (Repressione della

condotta antisindacaJe) deJla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori),

condotto nel paragrafo 3. (L'art 28 Stat. Lav. .-norma sostanziaJe e norma proces-

sua/e), aI/a luce dell 'insegnamento contenuto nella sentenza della Corte Costituzio-

nale 6 marza 1974, n. 54, evidenzia quanta segue:

• tale articolo contiene enunciati normativi sestanziali, che rimandano aile norme

costituzianaJi e di leggi ordinarie sulla tutela della liberta sindacale, ed enunclati

di carattere processuale, che definiscono e regolano un processo contrasse-

gnato da cognizlone sommaria e dall'urgenza del provvedere,

• Ia tecnica normativa utilizzata per la bisogna daJ legislatore e quella c.d. del

"case particolare", iI quafe peraltro contiene elementi espressivi dl problematiche

che trascendono quel caso particolare,

• iI caso particolare, definite dalla parte processuale dell'enunciato, e di per S6

insusceUibile di essere arnpliato dail'interprete oltre I'orizzonte delimitato dalla

norma, la quale non consente pertanto alcuna interpretazione estensiva,

• la parte sostanziale della norma, che rimanda a regale che trascendono il caso

particolare, consente di configurare una denuncia di condotta antisindacale ex

99 D oc. a cquisito a l l 'udie nza de l 1 6 Iuglio 2 01 1 (proc, verb., p.II)_

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Tribunale Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl 11.40201201 l-Giudice V Ciocchettt

art. 28 Stat. Lav. con riferimento a tutti i casi in cui difettino Ie condlzioni di legge

per dar corso al procedimento a cognlzione sommaria ex art. 28 Stat. Lav.,

• il soggetto collettivo lese da condotta datoriale ritenuta costituire vlolazione della

liberta sindacale, ma che non S I trova nelle condizioni per accedere al proce-

dimento speciale previsto dall'art, 28 Stat. Lav., puc pertanto azionare la propria

den uncia util izzando il procedimento ordinaria a cognizione piena.

Quanto ora esposto consente pertanto di ritenere infondate Ie eccezioni

pregiudiziali prospettate dalJe societa convenute e dalle organizzazioni sindacali

intervenute volontariamente in causa, relativamente a competenza territoriale, rita

applicabile, legittimazione attiva e carenza di interesse, come meglio chiarito nel

paragrafo 4. (Le eccezioni pregiudiziali).

Trattandosi neJJa specie di domanda ex art. 28 Stat. Lav. azionata con

procedimento ordinaria di lavoro da Fiom-CgJl nazionale e cioe da O.S. che non ha

accesso al procedimento speciale ex art. 28 Stat. Lav., il Tribunale territorialmente

competente e quello di Torino, sede legale delle societa resistenti, ai sensi del rcomma defl'art. 413 c.p.c., in relazione al disposto di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.

Nel contempo il rita applicabile e , a norma del citato art. 28 Stat. Lav., quello di

lavoro, definito daU'art. 409 e ss. c. p.C., come confermato del resto daJJa

giurisprudenza della Corte di Cassazione in riferimento alia denuncia di

annsindacalita azionata non con il procedlrnento speciale, ma con quello ordinaria

(sent. 26 gennaio 1982, n. 515; 8 settembre 1995, n. 9503; 3 maggio 2003, n.

6723).

L'O.S. ricorrente deve infine ritenersi legittimata all'azione proposta e, nel con-

tempo, munita di interesse ex art. 100 c.p. c.; risulta infatti ad ogni effetto prota-

gonista della vicenda, cosa che discende dall'aver fatto parte della delegazione

sindacale trattante, ancorche in posizione di dissenso rispetto aJle altre OO.SS. e

alla risultante negoziale della trattativa,

La controversia, come evidenziato at paragrafo 5. (Le richieste istruttorie), puo

poi essere decisa alia stato degli atti, non richiedendo essa alcuna acquisizione

docu-mentale, ulteriore rispetto a quanta gia prodotto daUe parti originarie del

giudizio e da quelle volontariamente intervenute in causa, ne esigendo afcuna

indagine istruttoria.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n -/02012011-Giudice V Ciocchet ti

Come chiarito ai paragrafi 6. (Art. 392Cosi., principia di effettivita, ordinamenta

sindacale) e 7. (Art. 391

Cost. e pluralismo sindacale) J'ordinamento sindacale at-

tualmente vigente e contrassegnato dei seguenti principi :

.. Ie norme pattizie di tale ordinamento sono generate nel conflitto e nella

contrapposizione sociale,

.. la stabitita di esse nel tempo suppone il permanere del riconoscimento da parte

delle categorie professionali dl riferimento, competendo ai soggetti che Ie hanno

adottate di modificarle,

.. la mancata attuazione della seconda parte dell'art. 39 Cost. non ha storicamen-

te impedito ai Contratti Collettivi di assumere, col tempo, autorevolezza tale da

diventare reali fonti del dlritto, idonee a regolare Ie relazloni industriali ed i

rapporti di lavoro,

.. in rapporto a cio puc ritenersi consolidata - sui piano soda le , tra gil operatori

del diritto, nella giurisprudenza di merito, di legittimita e costituzionale - la

convinzione che si e venuta creando, in linea di fatto, una situazione di efficacia

generalizzata ed erga omnes dei contratti collettivi,

.. Ie relazioni industria Ii risultano contrassegnate, a norma del 10 comma dell'art.

39 Cost., dar pluraJismo sindacale e doe dall'autonomia di ogni sinqota organiz-

zazione sindacale,

.. ciascuna di esse deve pertanto ritenersi tendenzialmente autorizzata a svolgere

jj compito di agente della contrattazione, in quanto titolare del potere negoziale

can la contra parte datoriale,

.. in caso di rottura dell'unita sindacaJe e dl stipula di accordi sindacali separati

cornpito del Tribunale e unicamente queUo di verificare che non ci si trovi in

presenza dl regolamentazione adottata da sindacati di comedo 0, comunque,

che non siano state poste in essere da parte datoriale condotte costituenti

lesione di diritti e prerogative delle organizzazioni sindacali in posizione di

dissenso,

• non compete infatti aJdatore di lavoro intromettersi nella dialettica intersindacale

ne di porre in essere condotte che, in linea di fatto, favoriscano 0, all'opposto,

danneqqino una delle organizzazioni in lizza, costituendo tali inter-venti

alterazione di tale diafettica, vietata daJJ'art. 28 Stat. Lav.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. -1020;201 I-Giudice V . Ciocchetti

Alia luce di tali principi viene poi affrantata, nef paragrafo 9. (La domanda affe-

rente i comretti relativi a Pomigfiano d'Arco), la questione relative alia legittimita a

meno dei Contrattl Callettivi di lavara di primo e secondo livello 29 dicembre 2010 e

17 febbraio 2011, relativi al site produttivo di Pomigliano d'Arco (Napoli), per

supposto contrasto con il disposto dell'art. 2112 c.c. (Mantenimento dei diritti de;

tevoretot i in caso di trasferimento d'azienda) a frode al medesimo, laddove [1]

prevedono l'assunzione ex novo del dipendenti di Fiat Group Automobiles spa, in

tale sito operanti, da parte di Fabbrica ltalla Pomigliano spa nonche [2] determinano

la cessazione della vigenza dell'Accordo lntercanfederale 20 dicembre 1993 sulla

RSU e del C.C.N.L industria metalmeccanica, in antecedenza iv! applicati,

In riferimento a tale domanda if Tribunale accerta quanta segue:

• tali Contratti risultano sottoscritti da organizzazioni sindacaii, tra cui Fim e Uilm,

nazionali e locali, di indubbia rappresentativita,

• il primo Contratto, che Ie part; stipulanti definiscono di primo livello, contiene una

regolamentazione negoziale completa ed esaustiva dei rapport] di lavero, del

tutto sovrapponibiJe, quanta ad ampiezza di aspetti definiti, ai similar; C_C,N.L di

pari llvello,

• i Contratti in oggetto presentano pertanto le caratteristiche di fegittimi Contrattl

separati e, come tali, devono ritenersi idonei a regolare j rapport; di lavoro di tutti

coloro che entreranno a far parte di Fabbrica ltaiia Pomigliano spa, siano essi

aderenti aile organizzazioni stipulanti, non aderenti a nessuna organizzazlone

sindacale 0 aderenti a Fiorn-Cqil,

• non ha d'altra parte alcuna rilevanza if fatto che tali Contratti siano stati stipulati,

dal lato datoriale, non gia da crqanizzazione di categoria degli imprenditori, ma

direttamente dal datore di lavora, non registrandosi afcuna disposizione che

vieta tale stipula e, d'altra parte, attestando la prassi in atto l'esistenza di

C.C.N.L. negoziati direttamente dall'impresa, ove questa sia dj grosse dimensio-

n; a in situazicne di quasi monopolio,

., vanno richiamati a tale proposito, quali esempi di tale situazione, i C.C.N.L. delle

Poste Italiane e delle Ferrovie dello Stato,

., cio discende dalle regale di funzionamento, come sopra descritte, dell'ordina-

mento sindacale e, in particoiare, dal principia di effettivita che governa Ie

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Tribunate Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. H)20/201 J -Giudtce V Ciocchett i

relazioni industriali, da cui discende la piena idoneita del Contratto Collettivo

scaturito dal conflitto sociale a regolare i rapporti di lavoro,

+ l'autorevolezza che i Contratti Collettivi hanno da ultimo assunto nella concreta

prassi delle relazioni industriali, confermata anche dalla giurisprudenza di

Tribunali e Corti, non consente dj pervenire a difforme soluzione,

+ ' ulteriore argomento in tal senso discende anche dall'esito del referendum tenuto

a Pomigliano d'Arco tra i lavoratori in data 22 giugno 2010, relative a Contratto

Aziendale costituente ad ogni effetto I'antecedente normative di quelli ora in

esame, referendum che registra un'adesione di voti favorevo!i, pari al 63,3% de;

voti validamente espressl.

Alia luce di tale accertamento la domanda in esame deve pertanto essere

respinta, versandosi in ipotesi di avvicendamento di centratti coUettivi di pari livello,

cosicche non e configurabile alcuna vielaziene delt'art. 2112 c.c. ne la stlpula di tali

accordi separati puc essere considerata, di per se, lesiva della liberta sindacale,

Nel paragrafo 10. (La domanda afferente la rappresentanza Fiom-Cgil in

azienda) viene poi affrontata la questione relativa alia legittimita 0 mene della con-

dotta posta in essere dalle societa convenute, per determinare essa, quale effetto

conseguente, I'estromissione di Fiom-Cgil dal sito produttivo di Pomigliano d'Arco.

II Tribunale esserva in proposito quanto segue:

+ Fiom-CgH fa parte, a pieno titolo della delegazione sindacale trattante alt'lnrzio

della vicenda oggetto di causa, ma a conclusione di essa ne risulta totalmente

esclusa ed esce di scena,

• tale effetto discende daHa pattuizione contenuta nel Contratto di prime livello,

che sostituisce al sistema di rappresentanza fondato sulle RSU, definito dall'Ac-

cordo Interconfederale 20 dicembre 1993, quello della RSA, prevista dall'art. 19

Stat. Lav., il quale, a seguite del referendum abroqativo parziale 11 giugno

1995, prevede unicamente la rappresentanza a favore di organizzazione sinda-

cale firmataria di Contratto Collettivo appticato nell'unita produttiva,

+ ' tale non puc ritenersi Fiom-Cgil, risultando in posizione di dissenso rispetto sia

alia svincoio dal C.C.N.L. industria metalmeccanica sia alla formazione di un

nuovo Contratto di prime livello, in sostituzione del precedente, applicato net sito

di Pomigliano,

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Tribunate Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Giudice V Ciocchetti

.. in tal modo I'O.S. ricorrente, pur aderendo alia maggiore delle Confederazioni

sindacali dei lavoratori e pur avendo sia nel comparto metaimeccanico che nella

stessa fabbrica dj Pomigliano una significativa e indubbia capacita rappresen-

tativa, viene totaimente privata del potere di costituire una propria rappresen-

tanza in tale impresa,

.. la discipllna delle RSU e unlversalmente applicata nel comparto industriaie, non

ha dato luogo nel corso del tempo a rilievi di sorta e, infine, risulta recentemente

confermata dalle parti sociafi, con l'Accordo Interconfederale 28 giugno 2011

sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil,

.. non sussiste alcun colfegamento tra I'operazione di svincolo dal contratto del

metalmeccanici e la definiziene di regale dirette ad ettenere un piu consono

livello di produttivita rispetto a quello, assai modesto, riscontrato nel sito di

Pomigliano, e !'abbandono del sistema delle RSU, oltretutto piu democratico

nella scelta del rappresentanti dei lavoratori,

.. non e neppure possibile stabllire un diretto collegamento tra il sistema di

rappresentanza delle RSU con j'esistenza di una prassl sindacale unitaria, dal

momenta che si registra la presenza di tale sistema anche 1 0 3 dove risultano

stipulati accordi separati.

Fatte queste considerazioni il Tribunale evidenzia la differenza, sui piano dei

diritti e degli obblighi, tra OO.SS. ed impresa.

Le prime, infatti, godono di piena autonomia sui piano sindacale e pertanto 11

lora agire, tutelato dal 1°comma dell'art, 39 Cost., puo legitiimamente assumere

connotazioni concorrenziali e spingersi al punto da cercare di acquisire ruolo

egemonico e ampliamento del propri consensi tra i lavoratori.

La seconda, invece, pur fruendo della facolta di esercitare i dirltf di negozia-

zione, e comunque tenuta a rispettare gli obbfighi in materia di liberta sindacale

presidiati dall'art. 28 Stat. Lav.

Non puo conseguentemente tenere condotte, anche sui piano negoziale, desti-

nate ad integrare, in linea di fatto, gil estremi della collaborazione prestata per

favorire 0, all'opposto, per danneggiare un'organizzazione che partecipa alia dia-

lettica intersindacale, costituendo tali interventi alterazione del confronto, vietata

dall 'art, 28 Stat. Lav.

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sczione Lavoro-Rgl n. ~020/2011-Gitjdice V Ciocchettt

Nel caso in esame si registra che Ie pattuizioni in oggetto hanna - quale effetto

concreto ed oggettivo - quello di privare Fiorn-Cqil, al termine della vicenda, di

quelta rappresentanza, che per l'innanzl aveva e di cui si avvareva per esercitare i

propri diritti e prerogative; ande deve ritenersi accertata I'esistenza di una condotta

antisindacale da parte delle societa resistentL

11quale effetto appare del tutto paradassale se si considera che tale orqaniz-

zazione, al pari del suoi aderenti, e vincolata, per il principia df ettettivite, al rispetto

delle nuove pattuizioni; impanendosi esse a tutti coloro che, come singoli 0 quail

gruppi organizzati, opereranno nella nuova realta produttiva.

La conclusione ora delineata, come chiarito nel paragrafo 11. (Abuso del dfritto,

diritto comunifario, closed shop) appare neJla specie doverosa, in quanta siamo in

presenza, dallato del datore di lavoro, di condotta che integra gli estremi deU'abusa

del dlritto e cioe della violazione delle regole sancite dall'art. 1175 c.c. e daU'art.

1375 c.C., i quali impongono ai soggetti giuridid if rispetto dell'obbligo di correttezza

e di buona fede.

Ipotesi, questa, che come chiarito darla Corte di Cassazione a Sezioni Unite,

con sentenza 12 giugno 1997, n. 5295, prescinde completamente daJla sussistenza

omena di un intento del datore di Iavoro dj ledere i dirittj sindacali, potendo sussi-

stere anche in lpotesl di errore di vafutazione del medesimo, che non si sia reso

canto dena portata causale della propria condotta.

La violazione dei citati obblighi di correttezza e buona fede e in particolare resa

palese daJ ben diverse comportamento delle parti stipulanti ii C,C.N.L. industria

metalmeccanica 7 maggio 2003, in cui e invece presente clausola che assicura a

Fiom la rappresentanza sindacale aziendale, pur non avendo sottoscritto tale

Contratto e, quindi, pur trattandosi dl Contratto separato; clausoJa che all'evidenza

tende ad evitare f'effetto dl closed shop, incornpatlbile con la liberta sindacale ed il

suo corretto dispiegamento.

Come infine evidenziato nef paragrafo 12. (La rimozione degli effetti della con-

dotta antisindacale), il modo per porre rimedia aJl'accertata antlslndacalita non puc

essere quelto, richiesto daH'O.S. ricorrente in via principale, di ripristinare I'opera-

tivita nella faobrica di PomigHano dell'Accorda Interconfederale sufle RSU, dal

momenta che iI Contratto Collettivo sottoscritto daJfe organizzazioni sindacali inter-

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Tribunate Ordinar io di Tor ino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012011-Giudice V Ciocchett i

venute in causa prevede il sistema della rappresentanza della RSA di cui all'art. 19

Stat. Lav. e dovendo esso venir conservato in punto.

La rimozione, conseguentemente, non puc essere altra da quella di estendere i

diritti del Titolo !II Stat. Lav. anche aU'O.S. rlcorrente.

Tale conclusione appare doverosa, ne! case di specie, ove Sl consider; quanto

segue:

.. all'inizio della vicenda Fiom-Cgil fa parte a pieno titolo della de!egazione

trattante, mentre all'esito della trattativa risulta privata della rappresentanza in

azienda,

.. cio awiene non per carenza di requisite rappresentativo, bensl dall'essere essa

in posizlone di dissenso rispetto aile nuove pattuizioni che reg olano it rapporto di

lavoro, che ncn ritiene di sottoscrivere,

+ la ratio dell'art. 19 8tat. Lav. e d'altra parte queUa dl elidere Ie 00.S8. che

neli'unlta produttiva abbiano unicamente una rappresentanza presunta e non

invece un ruolo sui piano defl'effettivita dell'azione sindacale,

+ tale ruolo risulta senza dubbio sussistente, nel caso in esame. in capo a Fiom-'

Cgil, come emerge del resto dall'eslto referendario ..

Alia Iuce di quanto precede, la domanda afferente fa rappresentanza sindacalein azienda va quindi accolta nei termini di cui al dispositive sotto riportato.

Vanna net contempo rigettate tutte Ie restanti domande.

Le spese di lite vengono compensate tra tutte Ie parti del giudizia, tenuto canto

della cornplessita delle questioni esaminate, della loro novita e comunque della

reciproca soccombenza.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO 01 TORINO

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

}; > Visto l'art.28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto de; lavoratori),

nell'interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale con sentenza 6

maggio 1974, n. 54,

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Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020/201 l-Giudice V Ciocchett i

);- Ritenuta la competenza per territorio di questa Tribunale, in riferimento a tutte

Ie domande formulate da Fjom.~Cgil in ricorso, ai sensi del combinate disposto

dell'art. 413, r comma, e dell'art. 19 del eodice di pracedura civile,

);- Ritenuta l'aoolicaoil'ta del rito di cui agli artt. 409 e seguenti del eodiee di

procedura civile (rito del lavoro) in riferimento a tutte Ie domande formulate da

Fiom-Cgil in ricorso,

);- Visto I'art. 429 del eodice di procedura civile,

cos; provvede :

1. RESPINGE le demande formulate da Fiom-Cqil in ncorso, dirette ad ottenere la

declaratoria di iilegittimita dei seguenti contratti collett ivi relativi al sito produttivo

di Pomigliano d'Arco (Napoli):

a) contratto collettivo di lavoro di prime livello stipulato il 29 dicembre

2010 da Fiat S.p.A. con Ie Organizzazioni sindacali nazionali e

territoriali di Napoli di Flm-Clsl, Uitrn-Ui l , Fismic,

UglMetalmeccanici, Associazione quadri e capi Fiat,

b) contratto collettlvo aziendale di secondo livello stipulate if 17

febbraio 2011 da Fabbrica Itafia Pomigliano S.p.A. con Ie

Organizzazioni slndacali territoriali di Napoli dl Fim-Cisl, Uilm-Uil,Fismic, UglMetalmeccanici, Associazione quadri e cap; Fiat,

2. DICHIARA antisindacale la eondotta posta in essere da Fiat S.p.A., Fiat Group

Automobiles S.p.A., Fabbrica ItaHa Pomigliano S.p.A., poiche determina, quale

effetto conseguente, I'estromissione di Fiom-Cgil dal sito produttivo di

Pomigliano d'Arco (Napoli),

3. ORDINA a Fabbrica Italia Pomigllano S.p.A. di riconoscere, in favore di Fiorn-

Cgil, la disciplina giuridica come regolata dal Titolo Terzo (Dell'attivifa

sindacale), artt. da 19 a 27, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto del

lavoratori),

4. RESPINGE ogni diversa ed ulteriore richiesta formulata da Fiom-Cgil in ricorso,

5. DICHIARA interamente compensate Ie spese di lite tra tutte Ie parti (originarie e

intervenute) de! giudizio.

La motivazione della presente sentenza verra depositata in Cancelleria entre 60

giorni da oggi, in conforrnita con quanto previsto dall'art. 429 del cod ice di

procedura civile.

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Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. ",0201201 l-Giudice V_Ciocchetti

Cos] deciso in Torino, all'udienza conclusiva del giudizlo, tenuta il 16 lugllo 2011.

IL GIUDICEdr. Vincenzo CIOCCHETTI

U : k C W t r J . ' j 'LCANCElL lEAF. :

'U.lGla MASCOLO

c' ('I\aJ~(/v f l i

DEPOSITATO IN GANGELLERfA

TOR!NO.

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