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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Silvia Russo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11000061/2013 R.G. promossa da:
MARIA FERNANDA BRAVI (C.F. BRVMFR61S42I441X), con il patrocinio dell’avv. Luca
Mezzadri e con elezione di domicilio presso il suo studio in Bergamo via Partigiani n.5, come da
procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
contro
IMPLANTOLOGIA E PROTESI S.R.L. (P.IVA 03094540162), con il patrocinio dell’avv. Bartolomeo
Falcone e con elezione di domicilio presso il suo studio in Treviglio, viale Oriano n. 18, come da
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
e
ANTONIO ROMEO (C.F. RMONTN65D06G082D), con il patrocinio dell’avv. Ignazio Paris e con
elezione di domicilio presso il suo studio in Bergamo, via G. d’Alzano n. 6/b, come da procura allegata
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 31 luglio 2015;
e
LEONE RIGO (RGILNE62D17L840P), con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Mecenero del foro di
Vicenza e con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Guido Stoppani in Bergamo, via Tasca n.
3, come da procura a margine della comparsa di risposta;
e
GIORGIO BRUNELLI (BRNGRG57M13B249E), con il patrocinio dell’avv. Daniele Martinelli e
dell’avv. Giovanni Valtulini e con elezione di domicilio presso il loro studio in Trescore Balneario, via
Locatelli n. 82, come da procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio;
CONVENUTI
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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e con la chiamata in causa di
SARA ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
dell’avv. Luigistelio Becheri e con elezione di domicilio presso il suo studio in Brescia, via Solferino n.
28, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata di terzo;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 15 febbraio 2017.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2013 ex art. 702 bis c.p.c., Maria Fernanda Bravi adiva il
Tribunale di Bergamo, deducendo che:
- nel settembre 2008, si era rivolta al centro di odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale
Implantologia e Protesi S.r.l. di Verdellino, al fine di risolvere le proprie problematiche di
natura odontoiatrica;
- nell’ottobre 2008, previa sottoscrizione di un preventivo recante l’importo di euro 19.705,00,
comprensivo di tutte le cure valutate opportune dallo staff medico del suddetto centro, subiva
un primo intervento di rialzo bilaterale del seno mascellare mediante innesto osseo;
- a far tempo dal gennaio 2009, veniva sottoposta a otto visite/interventi per l’approntamento e
l’esecuzione dell’implantologia concordata;
- nel marzo 2009, cominciava a soffrire di forti sinusiti, per le quali i medici del centro
Implantologia e Protesi S.r.l. prescrivevano antibiotici e antinfiammatori e sospendevano
qualsiasi trattamento;
- nel luglio 2009, non riuscendo a risolvere la sinusite, su indicazione dei sanitari di
Implantologia e Protesi S.r.l., si rivolgeva al dott. Antonio Romeo, il quale effettuava un
intervento chirurgico specialistico;
- nel luglio 2010, stante il perdurare delle sinusiti acute, si sottoponeva a un nuovo intervento
presso l’Ospedale S. Anna di Brescia;
- nell’aprile 2011, essendosi nuovamente manifestati i dolori e i sintomi della sinusite, si
rivolgeva al dott. Alessandro Caboni, il quale riteneva di ricondurre la patologia riscontrata ai
pregressi interventi di implantologia.
Ciò premesso, Maria Fernanda Bravi precisava di avere corrisposto in favore della società
Implantologia e Protesi S.r.l. la somma complessiva di euro 13.505,70.
L’attrice faceva quindi rilevare di avere instaurato un procedimento per accertamento tecnico
preventivo nei confronti di Implantologia e Protesi S.r.l., la quale aveva chiamato in causa i dottori
Leone Rigo, Antonio Romeo e Giorgio Brunelli. Evidenziava inoltre che la relazione di perizia
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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depositata dal CTU nominato nell’ambito di tale procedimento di istruzione preventiva aveva fatto
emergere la sussistenza di profili di negligenza e imperizia nella condotta tenuta dai medici che la
avevano presa in cura a far tempo dall’ottobre 2008 e fino al luglio 2010. Pertanto, concludeva
chiedendo al Tribunale di condannare Implantologia e Protesi S.r.l., Antonio Romeo, Giorgio Brunelli
e Leone Rigo al risarcimento dei danni cagionati, quantificati complessivamente in euro 42.720,52,
oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Implantologia e Protesi S.r.l. si costituiva depositando memoria ex art. 702 ter c.p.c. in data 29 giugno
2013, con la quale contestava le risultanze della CTU, in quanto fondate sulla versione dei fatti fornita
dalla ricorrente e non sulle obiettive risultanze cliniche e documentali, e chiedeva il rigetto delle pretese
avversarie; in via subordinata, formulava domanda di manleva nei confronti dei medici convenuti che
avevano in concreto operato sulla paziente.
Anche Leone Rigo si costituiva in data 29 giugno 2013, negando qualsiasi responsabilità con
riferimento ai danni lamentati da Maria Fernanda Bravi e chiedendo il rigetto delle domande proposte
nei propri confronti o, in subordine, l’accertamento dell’apporto causale di ciascuno dei convenuti ai
fini della eventuale futura azione di regresso.
Giorgio Brunelli si costituiva depositando memoria in data 28 giugno 2013, con la quale deduceva la
correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente.
Antonio Romeo depositava memoria di costituzione in data 20 giugno 2013, con la quale escludeva il
proprio coinvolgimento nella causazione dei danni lamentati da Maria Fernanda Bravi e chiedeva
comunque di poter chiamare in causa Sara Assicurazioni S.p.a., al fine di essere manlevato.
Infine, si costituiva la compagnia di assicurazioni terza chiamata con memoria depositata il 14 gennaio
2014, con la quale si associava alle difese di merito del proprio assicurato ed eccepiva la inoperatività
della polizza.
Con ordinanza in data 5 febbraio 2014, il Giudice precedente assegnatario del giudizio disponeva il
mutamento del rito e il processo proseguiva nelle forme del rito ordinario.
Assunte le deposizioni di alcuni testimoni ed interrogati formalmente i convenuti, all’udienza del 2
febbraio 2016, i procuratori delle parti venivano invitati a precisare le conclusioni e, concessi i termini
di cui all’art. 190 c.p.c., la causa passava in decisione.
Successivamente, previa rimessione del processo sul ruolo, il Tribunale disponeva l’espletamento di
una CTU medico legale.
All’udienza del 15 febbraio 2017, le parti precisavano nuovamente le conclusioni e, concessi una
seconda volta i termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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Motivi della decisione
Preliminarmente, si svolgono alcune brevi considerazioni in tema di inquadramento della fattispecie di
causa.
La L. n. 24/2017, entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha preso posizione su alcuni dei temi più
controversi in giurisprudenza in materia di responsabilità professionale del medico e della struttura
sanitaria.
In particolare, in continuità con un orientamento del tutto consolidato della Corte di Cassazione, la
suddetta legge ha stabilito (all’art. 7) che la struttura sanitaria pubblica o privata, la quale,
nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria,
anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli
articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose.
Di contro, per l’esercente la professione sanitaria è stato previsto che lo stesso risponda del proprio
operato ai sensi dell’articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di una obbligazione
contrattuale assunta con il paziente.
La norma di cui all’art. 7 della L. n. 24/2017 ha chiarito la posizione del Legislatore in ordine alla
natura della responsabilità del medico, superando le incertezze interpretative emerse a seguito della
entrata in vigore della Legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi).
La nuova disciplina normativa, intervenendo a regolare una materia precedentemente affidata alla
interpretazione giurisprudenziale, non pone in ambito civile un problema di successione di leggi e va
conseguentemente ritenuta applicabile anche ai processi pendenti al momento della sua entrata in
vigore.
Per quanto considerato, nei soli rapporti fra danneggiato e struttura sanitaria, va confermata la validità
ermeneutica dell’orientamento secondo il quale ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve
limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno
lamentato, rimanendo a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è
stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. SU n. 577/2008).
Diversamente, il paziente che non abbia intrattenuto rapporti contrattuali diretti con il medico
convenuto in giudizio è tenuto a provare anche la condotta colposa della controparte.
Ulteriori differenze di trattamento fra medico e struttura sanitaria si riscontrano con riguardo al regime
della prescrizione, essendo applicabile al medico il termine di cinque anni stabilito dall’art. 2947 c.c. e
alla struttura il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c..
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1218
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Venendo al caso di specie, occorre ricostruire in fatto la vicenda clinica e terapeutica che ha interessato
Maria Fernanda Bravi a far data dal primo contatto con il centro odontostomatologico Implantologia e
Protesi S.r.l. di Verdellino.
In questa prospettiva, poiché sussiste contrasto fra le parti in relazione ad alcune situazioni rilevanti ai
fini del vaglio della responsabilità dei singoli convenuti, è opportuno dare conto separatamente dei fatti
pacifici e di quelli controversi.
***
Sono dunque sostanzialmente incontestate, o comunque provate documentalmente, le seguenti
circostanze.
Maria Fernanda Bravi ha effettuato una prima visita presso il centro gestito dalla società Implantologia
e Protesi S.r.l. nel settembre 2008 con il dott. Trapani; in tale occasione, la paziente ha espresso la
volontà di ottenere una dentatura fissa e completa e il dott. Trapani ha prospettato la necessità di
effettuare un intervento di doppio rialzo del seno mascellare e, successivamente, di applicare n. 8
impianti (v. interrogatorio formale di Maria Fernanda Bravi).
In data 22 settembre 2008, il dott. Trapani ha eseguito l’estrazione di alcuni denti dell’arcata superiore
e ha applicato una protesi totale provvisoria (v. Diario Clinico relativo alla paziente, depositato dal
convenuto Rigo sub doc. 2).
In data 11 ottobre 2008, Maria Fernanda Bravi (previa sottoscrizione del modulo di consenso
informato), è stata sottoposta al programmato intervento di doppio rialzo del seno mascellare, eseguito
dal dott. Leone Rigo.
In data 30 gennaio 2009, il dott. Giorgio Brunelli ha applicato n. 8 impianti sulla paziente.
A partire dal mese di febbraio 2009 e fino a luglio 2009, tutti i controlli presso la sede di Implantologia
e Protesi S.r.l. sono stati effettuati dal dott. Trapani, il quale in nessuna delle cinque visite eseguite (27
febbraio, 28 aprile, 15 maggio, 12 giugno, 30 giugno e 31 luglio) ha ritenuto di segnalare nel Diario
Clinico di Maria Fernanda Bravi alcuna anomalia, certificando anzi la regolarità del decorso clinico e
procedendo il 15 maggio 2009 alla applicazione “dei perni implantari e del provvisorio fisso arcata
superiore” (v. il citato Diario Clinico).
Nondimeno, dalle dichiarazioni testimoniali dello stesso dott. Trapani (oltre che dalle allegazioni
dell’attrice) emerge che a partire dal mese di marzo 2009, Maria Fernanda Bravi ha iniziato a lamentare
dolori e fastidi, per far fronte ai quali il dott. Trapani ha prescritto antiinfiammatori e antibiotici.
In data 29 giugno 2009, il dott. Flavio Scaburri, otorinolaringoiatra, ha diagnosticato a Maria Fernanda
Bravi una “sinusite max dx in esito implantologia” e ha rilevato, all’esame obiettivo uno scolo di muco
purulento a livello del meato medio della fossa nasale di destra. All’esito della visita, il dott. Scaburri
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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ha prescritto “ennesima terapia antibiotica” e ha consigliato l’esecuzione di un intervento chirurgico di
estrazione del perno e pulizia diretta del seno mascellare (doc. 26 di parte attrice).
Nel mese di agosto 2009, il dott. Romeo ha eseguito presso il centro Ego di Villongo un intervento di
curettaggio del seno mascellare dell’attrice e ha estratto gli impianti in zona 1.5 e 1.6.
Nel mese di gennaio 2010, lo stesso dott. Romeo ha riposizionato gli impianti che aveva
precedentemente estratto, operando la paziente presso la sede di Implantologia e Protesi S.r.l. a
Verdellino (v. il citato Diario Clinico).
Successivamente a tale intervento, Maria Fernanda Bravi è stata sottoposta a controlli presso il centro
medico di Verdellino in data 10 febbraio 2010, 24 febbraio 2010 e 12 aprile 2010.
Dopo avere ha eseguito due ulteriori visite nel mese di maggio 2010, l’attrice ha quindi interrotto i
rapporti con Implantologia e Protesi S.r.l. (v. il citato Diario Clinico).
Nel giugno 2010, a seguito di una nuova visita otorinolaringoiatrica, il dott. Scaburri ha constatato la
presenza di una piccola fistola a livello gengivale con evidente secrezione purulenta e ha dato atto della
permanenza dell’infezione sinusale già rilevata l’anno precedente a carico dell’attrice (v. doc. 27 di
parte attrice).
Nel luglio 2010, Maria Fernanda Bravi è stata operata presso la Clinica Sant’Anna di Brescia dal dott.
Donati, il quale ha eseguito “FESS, meatomia dx e plastica della fistola”.
In data 15 aprile 2011, il dott. Caboni ha verificato la persistenza della fistola (doc. 8 di parte attrice).
In data 29 luglio 2013, il prof. Giannì ha diagnosticato alla paziente una infezione ossea mascellare
destra in corrispondenza degli impianti dentari precedentemente inseriti e ha segnalato la necessità di
un nuovo intervento chirurgico (v. doc. 33 di parte attrice).
In data 10 luglio 2014, Maria Fernanda Bravi è stata infine ricoverata presso gli Spedali Civili di
Brescia con diagnosi di “fistola orosinusale destra in esiti di implantologia” ed ha subito un nuovo
intervento chirurgico in anestesia totale (doc. 34 di parte attrice).
***
I fatti salienti sui quali sussiste una radicale divergenza fra le parti sono invece essenzialmente tre:
1) estrazione da parte di Giuseppe Trapani dell’impianto in posizione 1.6 e immediato
riposizionamento di un nuovo impianto di dimensioni maggiori nel periodo compreso fra
febbraio e maggio 2009;
2) riferibilità al dott. Trapani dell’iniziativa di rivolgersi al dott. Romeo nell’estate dell’anno 2009;
3) comunicazione da parte di Maria Fernanda Bravi al dott. Trapani dell’esito della prima visita
eseguita presso il dott. Scaburri nel giugno 2009.
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La prima circostanza, la quale è stata presa in considerazione sia dalla dott.ssa Acerboni, nominata
CTU in sede di ATP, sia dal dott. Calvo, nominato CTU nella presente causa di merito, è stata riferita
ai suddetti periti dalla stessa attrice nel corso delle visite eseguite nell’ambito delle consulenze
tecniche, ma non trova riscontro nella documentazione in atti.
La società convenuta, nelle difese svolte sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha contestato
espressamente che il dott. Giuseppe Trapani avesse eseguito l’estrazione e l’immediato
riposizionamento dell’impianto in zona 1.6, richiamando a tal fine le risultanze del Diario Clinico.
A fronte di tale deduzione, la difesa attorea non ha ritenuto di formulare capitoli di prova volti a
provare quanto da Maria Fernanda Bravi dichiarato alla dott.ssa Acerboni e da quest’ultima riportato
nella relazione peritale alla pag. 13.
Conseguentemente, l’estrazione dell’impianto in posizione 1.6 e la immediata sostituzione con altro
impianto da parte del dott. Trapani sono fatti rimasti indimostrati e di essi non può tenersi conto nel
processo.
Al contrario, all’esito dell’analisi delle emergenze documentali e testimoniali, si reputa raggiunta la
prova di entrambe le ulteriori circostanze controverse.
La legale rappresentante di Implantologia e Protesi S.r.l., in sede di interrogatorio formale, e il dott.
Giuseppe Trapani, in sede di deposizione testimoniale, hanno negato di avere messo in contatto l’attrice
con il dott. Romeo.
Il ruolo attivo del dott. Trapani nella vicenda è stato invece sostenuto dall’attrice e da Antonio Romeo
negli atti di causa ed è stato confermato dalla teste Lorna Bellini, segretaria presso lo studio medico
Ego di Villongo.
Lorna Bellini ha in particolare dichiarato che il dott. Trapani aveva accompagnato presso il centro Ego
Maria Fernanda Bravi e si era confrontato con il dott. Romeo; ha inoltre dato conto di alcune telefonate
intercorse fra Antonio Romeo e Giuseppe Trapani a proposito della paziente Maria Fernanda Bravi.
Il Tribunale ritiene maggiormente attendibile la deposizione della teste Bellini rispetto a quella del teste
Trapani (convivente della l.r. della società convenuta e all’epoca dei fatti direttore sanitario del centro
medico da essa gestito), in quanto resa da soggetto indifferente e corroborata dalle allegazioni di più
parti e da elementi di valenza indiziaria, quali, per esempio, la successiva prosecuzione delle cure da
parte di Maria Fernanda Bravi presso il centro medico di Implantologia e Protesi S.r.l. e la qualità di
collaboratore del suddetto centro del dott. Antonio Romeo, attestata dall’intervento dal medesimo
eseguito nel gennaio 2010 proprio sulla paziente Maria Fernanda Bravi.
Una volta accertato il coinvolgimento del dott. Trapani nelle cure prestate all’attrice nell’estate 2009,
può ritenersi dimostrato, in via logica e presuntiva, che l’attrice avesse informato il direttore sanitario
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di Implantologia e Protesi S.r.l. dell’esito della visita otorinolaringoiatrica eseguita dal dott. Flavio
Scaburri il 29 giugno 2009. Del resto, in assenza di problemi specifici manifestati dalla paziente non vi
sarebbe stata ragione per Giuseppe Trapani di consultare il dott. Romeo.
In ogni caso, sia il dott. Romeo che il dottor Trapani hanno (o avrebbero) potuto prendere diretta
cognizione della situazione dell’attrice, indipendentemente dal referto del dott. Scaburri.
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Fatte queste premesse, il Tribunale procede all’esame delle conclusioni rassegnate dai CTU dott.ssa
Acerboni e dott. Calvo, con la precisazione che di esse potrà tenersi conto nei limiti in cui trovino
fondamento nell’analisi di circostanze di fatto risultate effettivamente provate, nei termini sopra
chiariti.
Va dunque rilevato che entrambi i CTU hanno ravvisato profili di negligenza nella gestione della
paziente nella fase successiva all’intervento di posizionamento degli impianti, eseguito dal dott.
Brunelli in data 30 gennaio 2009 (pagg. 12-13 e pag. 16 della relazione della dott.sa Acerboni;
paragrafo di risposta alle osservazioni del CTP di parte Implantologia e Protesi S.r.l. della relazione
del dott. Calvo).
Più precisamente, nonostante abbiano valutato statisticamente fisiologica la perdita di un impianto su
otto, i due periti hanno ritenuto inadeguati i trattamenti effettuati sulla attrice e comunque carente la
vigilanza delle accertate complicanze postoperatorie.
In questa prospettiva, è stata segnalata la incompletezza e la insufficienza delle indicazioni annotate sul
diario clinico tenuto presso Implantologia e Protesi S.r.l. e depositato in atti dal dott. Rigo.
Il dott. Calvo ha in particolare incentrato la propria censura del trattamento postoperatorio dell’attrice
da parte del personale del centro medico Implantologia e Protesi S.r.l., per un verso, sulla applicazione
di una protesi totale ad appoggio mucoso sopra gli impianti ancora in fase di osteointegrazione e, per
altro verso, sulla estrazione dell’impianto in zona 1.6 e sull’immediato ricollocamento di altro impianto
sostitutivo.
La prima di tali condotte è sostanzialmente incontestata (v. comparsa conclusionale della società
convenuta); la seconda è invece risultata priva di riscontro probatorio adeguato.
Sotto altro profilo, il dott. Calvo ha ritenuto la sussistenza di profili di colpa a carico del dott. Romeo,
per avere eseguito nel gennaio 2010, presso la sede della società convenuta in Verdellino, due nuovi
impianti nonostante fosse ancora presente la fistola oro antrale che aveva determinato la necessità di
intervenire in via di urgenza il precedente mese di agosto. Tale condotta, secondo le considerazioni del
CTU, ha contribuito ad aggravare il quadro clinico della paziente.
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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La dott.ssa Acerboni ha invece ravvisato la responsabilità del dott. Romeo per avere, in occasione
dell’intervento di curettaggio dell’agosto 2009, perforato la membrana sinusiale e determinato la
formazione della fistola oro antrale, con ciò aggravando il quadro clinico della paziente.
***
Le riferite risultanze peritali consentono innanzitutto di escludere la responsabilità dei convenuti Rigo e
Brunelli, il cui operato può ritenersi immune da colpa.
Entrambi i CTU hanno dato atto della corretta esecuzione degli interventi di rialzo bilaterale del
pavimento del seno mascellare da parte del dott. Rigo e di inserimento di otto impianti da parte del dott.
Brunelli (v. pag. 12 della relazione della dott.ssa Acerboni e paragrafo denominato “considerazioni
medico legali della relazione del dott. Calvo).
La sola dott.ssa Acerboni ha attribuito ai due medici profili di negligenza per non avere seguito il
decorso della paziente nella fase post-operatoria.
Il Tribunale osserva a questo proposito che la paziente era all’epoca in cura presso il centro medico di
Implantologia e Protesi S.r.l. (di cui il dott. Rigo e il dott. Brunelli erano collaboratori esterni senza
vincolo di dipendenza) e che la gestione dei controlli post-operatori era affidata al centro stesso, il
quale evidentemente non ha ritenuto di convocare i due professionisti in occasione degli appuntamenti
concordati con l’attrice.
Pertanto, al dott. Rigo e al dott. Brunelli, i quali non hanno assunto impegni contrattuali direttamente
con la paziente, non può essere imputato di non avere seguito personalmente il decorso clinico di Maria
Fernanda Bravi successivamente ai rispettivi interventi operatori.
Osservazioni più articolate richiedono invece le posizioni della struttura sanitaria, da un lato, e del dott.
Antonio Romeo, dall’altro.
Quanto a Implantologia e Protesi S.r.l., si reputa significativa la circostanza che il diario clinico tenuto
presso il centro medico sia gravemente carente di informazioni specifiche sul decorso clinico della
paziente Maria Fernanda Bravi e, comunque, anche nella parte compilata, risulti del tutto inattendibile
(si richiamano al riguardo le osservazioni già svolte in merito alla mancata evidenziazione
dell’infezione riportata dall’attrice dopo l’intervento del dott. Brunelli).
In particolare, è necessario partire dal dato di fatto, positivamente accertato in causa, che l’attrice
successivamente all’intervento eseguito dal dott. Brunelli il 30 gennaio 2009, ha riportato una infezione
sinusiale che ha determinato, in un primo tempo, la perdita di uno degli otto impianti posizionati dal
dott. Brunelli e, nei mesi a seguire, la formazione di una fistola oro antrale e la sequela di complicanze
già puntualmente descritte, risoltesi solo dopo l’intervento eseguito nel mese di luglio dell’anno 2014.
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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L’evoluzione finale dell’infezione originaria è stata valutata anomala da entrambi i CTU, i quali, senza
essere in grado di indicare il momento preciso della sua insorgenza e del suo anomalo aggravamento,
hanno tuttavia evidenziato l’inidoneità del trattamento e delle iniziative assunte dal personale di
Implantologia e Protesi S.r.l. (nella specie dal dott. Giuseppe Trapani) nelle settimane successive al
manifestarsi dei primi sintomi.
In questo contesto, il Tribunale, richiamate le considerazioni sopra svolte sulla natura contrattuale della
responsabilità della struttura sanitaria, ritiene configurabile una presunzione di sussistenza sia della
connotazione colposa della condotta del personale sanitario del centro medico sia del nesso causale di
tale condotta con l’aggravamento del quadro clinico della paziente.
Deve rammentarsi in proposito che “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non
può tradursi, sul piano processuale, in un pregiudizio per il paziente (cfr. Cass. n. 1538/2010) e che è
anzi consentito il ricorso alle presunzioni in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un
comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere
invocato (Cass. n. 11316/2003; cfr. Cass. n. 10060/2010); tali principi, che costituiscono espressione
del criterio della vicinanza alla prova nel più ampio quadro della distribuzione degli oneri probatori,
assumono speciale pregnanza in quanto sono destinati ad operare non soltanto ai fini della valutazione
della condotta del sanitario (ossia dell'accertamento della colpa), ma anche in relazione alla stessa
individuazione del nesso eziologico fra la condotta medica e le conseguenze dannose subite dal
paziente” (Cass. n. 6209/2016 e ulteriori pronunce ivi citate: Cass. n. 11316/2003, Cass. n. 10060/2009
e Cass. n. 12218/2015).
In altri termini, le omissioni nella tenuta della cartella clinica imputabili al personale sanitario rilevano
sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla
previsione generale dell'art. 1176, secondo comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova
presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un
danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.
Gli orientamenti giurisprudenziali da ultimo richiamati sono applicabili al caso di specie, essendo la
relativa ratio fondata non tanto sulla natura di atto pubblico della cartella clinica, quanto piuttosto sulla
nozione di vicinanza della prova, per la quale è priva di senso la differenziazione dello status giuridico
della struttura sanitaria (privata o pubblica) coinvolta nella fattispecie concreta.
Pertanto, in assenza di deduzioni specifiche della società convenuta in merito alle terapie in concreto
prescritte alla paziente per far fronte alle complicanze dalla stessa manifestate (con ciò rendendo
impossibile verificarne al conformità alle linee guida), deve senz’altro essere affermata la
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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responsabilità di Implantologia e Protesi S.r.l. per i danni subiti da Maria Fernanda Bravi in
conseguenza della vicenda di cui è giudizio.
Passando invece alla valutazione della posizione del dott. Antonio Romeo, si ritiene innanzitutto di
escludere la addebitabilità allo stesso della lesione della membrana sinusiale e della conseguente
formazione della fistola oro antrale riscontrata sulla paziente.
Le osservazioni svolte sul punto dalla dott.sa Acerboni (pag. 17 della relazione di ATP) appaiono da
disattendere, non essendovi traccia documentale dell’ipotesi dalla medesima formulata ed essendo
invece del tutto coerente con la ricostruzione clinica effettuata dal dott. Calvo e dalla stessa dott.ssa
Acerboni la riconduzione della formazione della fistola in discussione alla evoluzione peggiorativa
dell’infezione originaria.
Di contro, risulta adeguatamente supportata da elementi di riscontro la tesi sostenuta dal dott. Calvo in
merito alla colpa del dott. Romeo per avere riposizionato nel gennaio 2010 i due impianti
precedentemente rimossi, senza attendere il completo riassorbimento della suddetta fistola.
Il fatto che alla data dell’intervento eseguito nel mese di gennaio 2010 la fistola oro antrale fosse
ancora presente emerge inequivocabilmente dalla circostanza che la stessa è stata riscontrata dal dott.
Scaburri all’esito della visita eseguita nel successivo mese di giugno 2010. Assumono inoltre in tal
senso valenza indiziaria le considerazioni svolte sia dal CTP di Antonio Romeo a commento della
relazione della dott.ssa Acerboni sia dal difensore del medesimo convenuto, scritti entrambi recanti la
tesi della presenza della fistola al momento dell’intervento del dott. Romeo nel gennaio 2010.
Ciò posto, si reputano condivisibili e si richiamano integralmente le valutazioni formulate dal CTU
dott. Calvo in ordine alla imprudenza della decisione di riposizionare gli impianti senza accertarsi della
completa risoluzione dell’infezione (attestata dalla persistenza della fistola) e alla incidenza causale
dell’operato del dott. Antonio Romeo sulla evoluzione del successivo decorso della patologia
dell’attrice.
In forza di tutte le argomentazioni che precedono, Implantologia e Protesi S.r.l. e il dott. Antonio
Romeo vanno dichiarati responsabili in solido dei danni patiti dall’attrice a seguito dei trattamenti
terapeutici ricevuti presso il centro medico di Verdellino.
In particolare, la struttura sanitaria è tenuta a rispondere ex art. 1218 e 1228 c.c. (come espressamente
previsto dall’art. 7 della L. n. 24/2017) nei confronti di Maria Fernanda Bravi, oltre che dell’operato del
dott. Trapani, anche della condotta negligente del dott. Romeo, essendo l’intervento di
riposizionamento degli impianti stato eseguito presso la sede della società.
La responsabilità solidale dei convenuti trova invece fondamento nella norma di cui all’art. 2055 c.c..
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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E’ altresì necessario determinare l’apporto causale della condotta di Antonio Romeo, avendo la
struttura sanitaria esercitato azione trasversale di regresso nei confronti di quest’ultimo (e degli altri
medici convenuti, per i quali si è tuttavia accertata l’assenza di profili di colpa causalmente ricollegabili
ai fatti di causa).
In questa prospettiva, è utile rammentare che in materia di responsabilità civile, la parte evocata in
giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il
regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato.
Nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria adita dal paziente danneggiato, chiami in causa a titolo di
regresso il medico (libero professionista) che in concreto ha svolto la prestazione medica, la pretesa
della medesima è disciplinata dall’art. 2055 commi 2 e 3 c.c.. L’azione della struttura convenuta non si
fonda sul rapporto negoziale intercorso con il professionista, bensì sul diritto riconosciuto
dall’ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti
degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle
conseguenze dannose che ne sono derivate (art. 2055 comma 2 c.c.). Il soggetto che agisce in regresso
ex art. 2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al
medico, sul quale pretende di riversare in tutto o in parte le conseguenze risarcitorie (v. Trib. Milano 31
gennaio 2015).
Venendo al caso di specie, richiamate le considerazioni già svolte in merito a colpa e nesso di causa a
carico del dott. Antonio Romeo, si reputano significative le seguenti circostanze emerse all’esito del
giudizio:
- accertamento di carenze organizzative addebitabili direttamente alla struttura sanitaria (quali la tenuta
lacunosa del Diario Clinico o comunque l’assenza di vigilanza sulla sua compilazione da parte dei
singoli collaboratori del centro medico);
- ascrivibilità della iniziale degenerazione della infezione diagnosticata all’attrice alla inadeguatezza
delle cure prestatele dal dott. Trapani, estraneo al presente giudizio;
- qualificazione da parte del dott. Calvo dell’incidenza della condotta di Antonio Romeo in termini
mero di aggravamento del danno già derivato all’attrice dalle precedenti condotte colpose.
Alla struttura sanitaria va pertanto attribuita una quota decisamente maggioritaria di responsabilità, che
il Tribunale ritiene congruo determinare in misura pari all’80%, circoscrivendo conseguentemente la
quota imputabile al dott. Antonio Romeo al restante 20%.
Da ciò deriva che l’azione di regresso esercitata da Implantologia e Protesi S.r.l. è parzialmente
fondata, avendo la struttura sanitaria diritto al rimborso delle sole somme che avrà pagato all’attrice,
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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secondo quanto verrà statuito nel prosieguo della presente decisione, in eccedenza rispetto alla propria
quota di responsabilità, stabilita nell’80%.
***
Deve dunque procedersi alla liquidazione del danno.
A tal fine, con riguardo al danno non patrimoniale, il Tribunale fa proprie le conclusioni rassegnate dal
dott. Calvo, il quale ha visitato la paziente oltre tre anni dopo la conclusione del procedimento per ATP
e ha potuto meglio valutare il pregiudizio dalla stessa subito a seguito della vicenda di cui è giudizio.
Il suddetto CTU ha in particolare stimato in una percentuale pari al 6-7% la misura della invalidità
permanente riportata da Maria Fernanda Bravi (di cui, il 4% per gli esiti della sinusite e il 2-3% per la
perdita di sensibilità dell’emilabbro superiore destro e per il calo del visus).
La incapacità temporanea di attendere alle ordinarie occupazioni è stata invece determinata come
segue: 6 giorni di inabilità al 100%, per i due ricoveri ospedalieri; 20 giorni di inabilità al 50%, 30
giorni di inabilità al 50%, 30 giorni di inabilità al 25% e 30 giorni di inabilità al 10%, per le
conseguenze degli interventi di cui si è sopra dato conto.
Resta da chiarire il parametro da utilizzare per la liquidazione del danno non patrimoniale in
discussione.
L’art. 7 della legge n. 24/2017, conformemente a quanto già previsto dall’art. 3 della L. 8 novembre
2012, n. 189, ha stabilito che “il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria,
pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli
articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base
dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività
di cui al presente articolo 5".
Anche in questo caso, come per la qualificazione della responsabilità civile del medico e della struttura
sanitaria, non si pone una questione di successione di leggi, poiché i criteri di liquidazione seguiti
precedentemente alla entrata in vigore dell’art. 3 della legge Balduzzi (del quale la disposizione da
ultimo citata costituisce pedissequa riproduzione) non trovavano riscontro in alcuna norma.
Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano costituiscono un “parametro di conformità della
valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” e
le statuizioni della Giurisprudenza di legittimità ad esse riferite, per un verso, presuppongono l’assenza
di criteri legali di liquidazione e, per altro verso, trovano espressamente fondamento nell’esigenza di
“garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi”
(Cass. n.20895/2015).
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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Le Tabelle del Tribunale di Milano non sono dunque classificabili alla stregua di norme sostanziali da
applicarsi, secondo la loro formulazione, in relazione al principio di cui all'art. 11 delle preleggi,
costituendo, appunto, un parametro orientativo per la pronuncia risarcitoria.
Ciò posto, non può affermarsi che il danneggiato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge
Balduzzi e, successivamente, della L. n. 24/2017, avesse acquisito un diritto alla liquidazione del danno
secondo dette tabelle.
L'attività di liquidazione del danno non attiene, in realtà, alla disciplina giuridica del fatto generatore
del danno stesso, né alla dimensione ontologica del pregiudizio, afferendo invece alla sua
monetizzazione (Cass. n. 16620/2013).
Per quanto argomentato, la liquidazione del danno non patrimoniale patito da Maria Fernanda Bravi in
conseguenza dell’evento per cui è causa deve essere effettuata secondo i criteri di cui all’art. 139 del
Codice delle Assicurazioni.
L’attrice ha dunque in primo luogo diritto al pagamento di € 1221,65 quale risarcimento per invalidità
temporanea, espressa in moneta attuale.
Con riguardo, invece, alla invalidità permanente, i suddetti criteri consentono di determinare nella
somma di € 7.522,16 l’importo dovuto in caso di postumi pari al 6,5% riscontrati su un soggetto di 48
anni all’epoca dei fatti.
Si ritiene altresì di riconoscere a Maria Fernanda Bravi, in applicazione dell’art. 139 comma 3 della
normativa sopra richiamata e dell’elaborazione giurisprudenziale da ultimo affermatasi in tema di
danno non patrimoniale, il diritto ad una maggiorazione della somma risultante per effetto
dell’applicazione dei criteri di legge come sopra individuati e di stabilire equitativamente in € 8.274,38
(i.e. aumento pari a 1/10) il complessivo danno non patrimoniale, espresso in moneta attuale; ciò in
considerazione della peculiarità della sofferenza soggettiva derivante dalla compromissione della
funzione masticatoria, dal calo della vista e dalla parziale perdita di sensibilità delle labbra.
Passando ai danni patrimoniali richiesti dall’attrice, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
Innanzitutto si fa rilevare che Maria Fernanda Bravi non ha proposto domanda di risoluzione del
contratto stipulato con Implantologia e Protesi S.r.l., limitandosi ad avanzare pretese risarcitorie.
A questo proposito, il Tribunale aderisce all’orientamento elaborato dalla Corte di Appello di Milano,
secondo il quale “nel caso di contratto di opera professionale i danni cagionati dalla prestazione
dannosa comprendono anche gli esborsi per acconti e corrispettivi richiesti dal professionista e
anticipati dal cliente e il risarcimento dovuto si estende anche alla restituzione al cliente dei
corrispettivi e dei fondi che questi ha dato, il cui pagamento diviene privo di causa in ragione della
difformità di esecuzione dell'opera professionale rispetto alle regole della materia e nella
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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considerazione della inutilità dell'opera e anzi della sua contrarietà all'interesse del cliente” (v. Corte
Appello di Milano, 9 febbraio 2015 n. 643).
Se la prestazione professionale sia rimasta solo parzialmente inadempiuta, come nel caso in esame, il
compenso è dovuto nei limiti in cui l’opera del professionista abbia prodotto conseguenze positive sul
paziente; per la restante parte integra una componente di danno che deve essere risarcito.
Nel caso concreto, è stato accertato il versamento da parte dell’attrice della somma complessiva di euro
13.505,73 in favore della società convenuta.
Maria Fernanda Bravi ha infatti depositato la fattura n.298/2008 recante l’importo di euro 6.505,73,
emessa dalla controparte e dalla stessa quietanzata per l’intero ammontare in data 3 ottobre 2008. La
legale rappresentante della società convenuta ha inoltre ammesso in sede di interrogatorio formale
ulteriori pagamenti in contanti, successivi al 3 ottobre 2008, per complessivi euro 7000,00 (v.
dichiarazione affermativa di Irina Cotoman relativa al cap. n. 21 di parte attrice).
Alla luce delle considerazioni svolte dal CTU dott. Calvo in risposta alle osservazioni del CTP di parte
convenuta, risultano utilmente eseguite e quindi giustamente pagate, a termini di preventivo, le seguenti
prestazioni: euro 560,00 per le sette estrazioni a livello della arcata superiore; euro 1.500,00 per i due
interventi di grande rialzo del seno mascellare, euro 3.500,00 per i 5 impianti rimasti, euro 105,00 per
le sette rimozioni di corone, euro 90,00 (e non 45,00 come scritto dal CTU per errore materiale) per le
due ortopantomografie.
Conseguentemente, Maria Fernanda Bravi ha diritto di vedersi corrispondere per il titolo in discussione
la somma di euro 7.750,73 (i.e. euro 13.505,73 – euro 5.755,00).
Vanno a questo punto prese in esame le domande che la parte attrice ha qualificato in termini di
risarcimento delle spese mediche future.
Tenuto conto dell’intervento subito da Maria Fernanda Bravi nel mese di luglio dell’anno 2014 presso
gli Spedali Civili di Brescia, nonché dei postumi permanenti accertati dal dott. Calvo, le spese da
sostenersi per il futuro correlate causalmente all’esigenza di emendare gli effetti delle accertate
condotte colpose dei medici che hanno preso in cura l’attrice presso il centro medico della società
convenuta sono limitate al rifacimento dell’innesto osseo sul lato destro, i cui esiti inizialmente positivi
sono andati persi in conseguenza dell’infezione. Per tale intervento si stima congruo liquidare, al valore
attuale, la somma di euro 1.500,00.
Le spese riferite alle prestazioni indicate nel preventivo originario predisposto da Implantologia e
Protesi S.r.l. e rimaste ineseguite non sono invece risarcibili, trattandosi di costi che sarebbero stati
sostenuti anche in caso di esito positivo dell’operato della società convenuta e dei suoi collaboratori.
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Deve infine liquidarsi in favore dell’attrice, a titolo di danno emergente, l’importo complessivo di euro
5.103,65, pari alla sommatoria degli esborsi riconducibili alle visite specialistiche e all’intervento
effettuato presso gli Spedali Civili di Brescia (docc.26,27,28,30,31,32,33,34).
Il danno patrimoniale derivato all’attrice in conseguenza della vicenda di cui è giudizio ammonta
pertanto a euro 14.354,38, espresso al valore corrispondente all’epoca dei singoli esborsi, fatta
eccezione per l’importo liquidato a titolo di danno futuro, indicato invece all’attualità.
Applicata la rivalutazione sugli importi sopra indicati, la somma complessivamente dovuta all’attrice a
titolo di danno patrimoniale va determinata in euro 15.140,27.
Addizionando le voci di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, il ristoro monetario
complessivamente spettante a Maria Fernanda Bravi corrisponde alla somma di euro 23.414,65.
Trattandosi di importo dovuto per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un
debito pecuniario liquido ed esigibile, lo stesso rappresenta debito di valore, sul quale devono essere
calcolati non solo la rivalutazione, ma anche gli interessi c.d. compensativi nella misura del tasso legale
(cfr. Cass. n. 1622/2000).
Al riguardo, si tiene ovviamente in considerazione la sentenza della Cassazione S.U. n. 1712/1995,
secondo la quale il tasso degli interessi non può essere computato sulla somma integralmente rivalutata
– realizzandosi in detta ipotesi una ingiustificata locupletazione – ma può essere calcolato:
o, previa devalutazione della somma liquidata in moneta attuale, sulla somma così ottenuta e
progressivamente rivalutata dalla data dell’illecito sino alla data della sentenza;
o liquidando la somma in moneta dell’epoca dell’illecito e computando distintamente la rivalutazione
ed il calcolo degli interessi sulla somma progressivamente rivalutata.
Nel caso di specie, per quanto riguarda il pregiudizio non patrimoniale, l’epoca di verificazione
dell’evento dannoso – da considerarsi unitariamente, quantomeno ai fini della liquidazione equitativa –
va indicata nel 27 gennaio 2010, data di esecuzione dell’intervento di ricollocazione dei due impianti in
posizione 1.5 e 1.6 (precedentemente rimossi) da parte del dott. Romeo. Con l’esecuzione di tale
intervento la fattispecie generatrice del danno è infatti venuta a compimento, dovendo escludersi che le
terapie e le operazioni effettuate successivamente sulla paziente abbiano inciso sui postumi permanenti
accertati dal CTU.
Diversamente, la decorrenza degli interessi compensativi per i danni patrimoniali va fissata nelle date
dei singoli esborsi, fatta eccezione per gli acconti versati indebitamente, per i quali la decorrenza è
indicata nella data di maturazione dell’evento dannoso (27 gennaio 2010), atteso che la qualificazione
dei pagamenti in termini di pregiudizio è correlata alla sopravvenuta inutilità della prestazione
remunerata con tali pagamenti.
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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Grazie a supporto informatico è possibile stabilire che gli interessi compensativi spettanti all’attrice
ammontano a euro 1.591,52.
***
In forza di tutte le considerazioni che precedono, Implantologia e Protesi S.r.l. e il dott. Antonio Romeo
devono essere condannati a corrispondere in favore di Maria Fernanda Bravi la somma complessiva di
euro 25.006,17, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al
saldo effettivo.
Il dott. Antonio Romeo va inoltre condannato a rimborsare a Implantologia e Protesi S.r.l. le somme
che quest’ultima avrà pagato in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese legali, in
eccedenza rispetto alla quota di sua responsabilità (accertata nell’80%).
***
Rimane infine da esaminare la domanda di manleva formulata da Antonio Romeo nei confronti di Sara
Assicurazioni S.p.a..
Quest’ultima ha eccepito la inoperatività della polizza richiamata dal proprio assicurato nella comparsa
di costituzione risposta, richiamando la clausola n. 7.12 delle condizioni generali allegate al contratto,
depositato in atti dalla stessa assicurazione.
Antonio Romeo nulla ha controdedotto al riguardo, provvedendo a depositare solo contestualmente alla
prima comparsa conclusionale in data 1 aprile 2016 (prima della rimessione sul ruolo) un contratto
diverso da quello prodotto da Sara Assicurazioni S.p.a., contemplante la copertura per l’attività di
implantologia.
La produzione documentale da ultimo effettuata da parte di Antonio Romeo va dichiarata
inammissibile, in applicazione del regime di preclusioni di cui agli artt. 153 e 183 c.p.c..
Fatte queste premesse, si rammenta che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per
l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone
un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono,
risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo
della domanda (Cass. n.16831/2003).
In applicazione del principio sopra richiamato, la domanda di manleva deve essere respinta, non
avendo Antonio Romeo assolto l’onere probatorio del quale era gravato.
***
Le spese di lite sono regolate come segue.
Implantologia e Protesi S.r.l. e Antonio Romeo sono tenuti in solido a rifondere le spese di causa in
favore dell’attrice. Tra di esse sono ricompresi gli esborsi sostenuti in favore del CTP nominato da
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
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Maria Fernanda Bravi in entrambe le fasi del processo (ATP e causa di merito), pari complessivamente
a euro 1700,00, e i costi della procedura di mediazione, pari a euro 529,00. Deve invece precisarsi che
non si ritiene di liquidare un compenso autonomo per l’attività difensiva svolta in relazione alla istanza
depositata dalla società convenuta ex art. 196 c.p.c. nella fase di ATP (in quanto attività rientrante nella
fase istruttoria del procedimento) e in relazione alla procedura di mediazione (trattandosi di attività
stragiudiziale che non assume autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, ai sensi dell’art. 20 del
DM n.55/2014).
Nei rapporti fra Implantologia e Protesi S.r.l. e Antonio Romeo, le spese di lite sono compensate per
2/3 e poste a carico di quest’ultimo, maggiormente soccombente, per la restante quota.
Nei rapporti fra l’attrice e i convenuti Rigo e Brunelli le spese di causa sono integralmente compensate,
in ragione delle conclusioni rassegnate dalla dott.ssa Acerboni all’esito dell’accertamento tecnico
preventivo, che giustificavano la chiamata in giudizio anche dei suddetti medici, la cui responsabilità è
stata esclusa solo all’esito e in forza della CTU del dott. Calvo.
Il dott. Romeo, in ossequio al criterio della soccombenza, deve altresì rifondere le spese di causa in
favore di Sara Assicurazioni S.p.a..
Le spese della CTU eseguita in sede di ATP, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge, e quelle
della CTU eseguita nel corso del presente processo, liquidate come da decreto del 21 febbraio 2017,
sono definitivamente poste a carico dei convenuti Implantologia e Protesi S.r.l. e Antonio Romeo, i
quali devono quindi essere condannati a rimborsare i costi a tale titolo sostenuti dall’attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) accertata la responsabilità di Implantologia e Protesi S.r.l. e di Antonio Romeo per i danni subiti
da Maria Fernanda Bravi in conseguenza della vicenda di cui è giudizio, condanna i suddetti
convenuti, in solido fra loro, a corrispondere all’attrice la somma complessiva di euro
25.006,17, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al
saldo effettivo;
2) condanna Implantologia e Protesi S.r.l. e Antonio Romeo, in solido fra loro, a rifondere in
favore dell’attrice le spese di lite sia della fase di istruzione preventiva sia della presente causa
di merito, liquidate complessivamente:
- in euro 7.870 per compensi, di cui euro 2.225,00 per la fase di ATP e euro 5.645,00 per la
fase di merito, oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali al 15%;
- in euro 2729,00 per spese, di cui euro 1450 per la fase di ATP (C.U. + esborsi in favore
del CTP dott. Cavalli) e euro 1254,00 per la fase di merito (C.U. + esborsi in favore del
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Sentenza n. 1934/2017 pubbl. il 13/07/2017RG n. 11000061/2013
Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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CTP dott. Cavalli + esborsi per la procedura di mediazione).
3) pone le spese delle CTU eseguite in sede di ATP e nella presente causa di merito, liquidate
come in motivazione, definitivamente a carico solidale di Implantologia e Protesi S.r.l. e di
Antonio Romeo e condanna questi ultimi a rifondere in favore dell’attrice la somme da essa
corrisposte a tale titolo;
4) condanna Antonio Romeo, in parziale accoglimento della domanda di regresso proposta da
Implantologia e Protesi S.r.l., a rimborsare le somme che quest’ultima avrà pagato in
esecuzione dei capi 1, 2 e 3 della presente sentenza in eccedenza rispetto alla quota di sua
responsabilità, accertata nell’80%;
5) compensa per 2/3 le spese di lite nei rapporti fra Implantologia e Protesi S.r.l. e Antonio Romeo
e condanna quest’ultimo a rimborsare in favore della società convenuta la restante parte,
liquidata per la quota di 1/3 in euro 1.611,67 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al
15%;
6) rigetta le domande proposte dall’attrice nei confronti di Leone Rigo e Giorgio Brunelli;
7) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra l’attrice e i convenuti Leone Rigo e
Giorgio Brunelli;
8) Rigetta la domanda di manleva proposta da Antonio Romeo nei confronti di Sara Assicurazioni
S.p.a.;
9) Condanna Antonio Romeo a rifondere in favore della compagnia di assicurazioni terza chiamata
le spese di lite, liquidate in euro 4835,00 per compensi, oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali al
15%.
Cosi' deciso in Bergamo il 13 luglio 2017
il Giudice
dott.ssa Silvia Russo
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Repert. n. 4263/2017 del 13/07/2017
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