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Sentenza n. 227/2017 pubbl. il 16/02/2017 RG n. 749/2014 ... · Cinzia Casanova Consigliere rel....

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1 R.G. n. 749 del 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti magistrati: Maria Teresa Bonavia Presidente Cinzia Casanova Consigliere rel. Maria Margherita Zuccolini Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile promossa da: CONSORZIO ARTIGIANO CASTEL GOVONE, IN PERSONA LEG. RAPPR. PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in Genova presso l’avv. E.Peruzzini , rappresentato e difeso dall'avv.M.Berton di Finale L. per mandato a margine dell'atto di citazione in appello APPELLANTE co n t r o VENTURI FRANCO elettivamente domiciliato presso l’avv. S.Panzeri di Albenga che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO **** CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE “Piaccia alla Corte d'Appello ill.ma, -rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; -previe le pronunce e declaratorie tutte del caso; Firmato Da: BARTOLUCCI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d59ecfaa3779f8e0f55c0c3f6ba8d04 - Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Firmato Da: CASANOVA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccec1 Sentenza n. 227/2017 pubbl. il 16/02/2017 RG n. 749/2014 Repert. n. 230/2017 del 16/02/2017 http://bit.ly/2EjTYrC
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1

R.G. n. 749 del 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa Bonavia Presidente

Cinzia Casanova Consigliere rel.

Maria Margherita Zuccolini Consigliere

riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

CONSORZIO ARTIGIANO CASTEL GOVONE, IN PERSONA LEG.

RAPPR. PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in Genova presso

l’avv.E.Peruzzini , rappresentato e difeso dall'avv.M.Berton di Finale L.

per mandato a margine dell'atto di citazione in appello

APPELLANTE

co n t r o

VENTURI FRANCO elettivamente domiciliato presso l’avv.S.Panzeri di

Albenga che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa

di costituzione in appello

APPELLATO

****

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE

“Piaccia alla Corte d'Appello ill.ma,

-rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

-previe le pronunce e declaratorie tutte del caso;

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-previa, se ritenuta l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria

ex art.183 co.vI c.p.c., n.2) del 10 febbraio 2011 depositata per la

Tipografia, Litografia. Consorzio Artigiano Castel Govone, in persona del

suo legale rapp.te pro tempore;

-in accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza

impugnata n.473/2014, emessa dal Tribunale di Savona, nella persona del

giudice dott.F.Pelosi, in data 26 marzo 2014,depositata il 7 aprile 2014 e

non notificata laddove la stessa ha rigettato le domande proposte

dall'esponente, dichiarando integralmente compensate le spese tra le parti;

-dichiarare tenuto e quindi condannare il convenuto Franco Venturi a

risarcire tutti i danni subiti e subendi dall'attore Consorzio Artigiano Castel

Govone, a causa della condotta da egli tenuta e per la violazione da parte

del medesimo dei doveri che a lui incombevano nella sua qualità di

amministratore unico della Editrice del Cigno Società Cooperativa di

Albenga, somme così determinate:

In via principale:

-€.11.230,00 relativa al capitale di cui al decreto ingiuntivo in atti, oltre ad

interessi dalla data di messa in mora (25 maggio 2007) al saldo, oltre alle

spese della procedura del decreto ingiuntivo pari ad €812,00;

In via subordinata:

-somme da determinarsi in corso di causa e che il Giudice riterra' di

giustizia determinare, nei limiti di competenza e valore di causa.

Il tutto oltre interessi legali, interessi moratori su fattura, interessi dal

dovuto al saldo e costi sostenuti per spese legali, vinte le spese di

giudizio."

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:

Piaccia all'ecc.Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza;

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in via principale ritenere fondati i motivi su esposti, e per l'effetto rigettare

il gravame avversariamente proposto;

in ogni caso con vittoria delle spese di lite e comptenze del presente grado.

****

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

Nel settembre 2009 il Consorzio Artigiano Castel Govone chiedeva ed

otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori di stampa eseguiti

per incarico della Editrice del Cigno soc.Cooperativa; non avendo avuto

soddisfazione del credito, il Consorzio ha poi chiesto ed ottenuto un

provvedimento di sequestro conservativo ante causam nei confronti del

Venturi, amministratore unico della "Editrice del Cigno", censurandone i

gravi inadempimenti nella gestione della Cooperativa.

Il Consorzio ha quindi citato il Venturi nanti il Tribunale di Savona-

sez.distaccata di Albenga, riferendo di essere titolare del credito verso la

"Editrice del Cigno" portato dalle fatture azionate monitoriamente, e che il

Venturi doveva risponderne per non avere assunto i provvedimenti

necessari a porre in liquidazione la cooperativa ed avere continuato ad

operare, quando ormai il capitale sociale era completamente eroso, e, anzi,

il bilancio sociale presentava un saldo fortemente negativo.

Il Venturi si è costituito ed ha riferito di avere affidato la contabilità ad un

commercialista, cui avrebbero dovuto ricondursi gli inadempimenti

lamentati da controparte.

Con sentenza n.473 del 7.4.2014 il Tribunale di Savona, in composizione

collegiale, ha respinto la domanda, compensando le spese di lite.

*****

Propone appello il Consorzio per i seguenti motivi:

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1) PRIMO MOTIVO DI APPELLO – COLLOCAZIONE TEMPORALE

DEL COMPORTAMENTO INADEMPIENTE DEL VENTURI E SUA

VIOLAZIONE DI LEGGE

L'appellante si duole del fatto che il primo Giudice, dopo avere ritenuta

la responsabilità del Venturi ex art.2545 duodecies cc e riconosciuto che

egli era responsabile per non essersi attivato ex art. 2484 c.3 cc, non ha

però saputo individuare correttamente l'epoca in cui si sarebbe verificato

tale inadempimento, erroneamente ritenendo che la grave situazione della

cooperativa fosse collocabile al momento della presentazione del bilancio

2006, sicchè del debito verso il Consorzio non sarebbe stato responsabile il

Venturi non essendo certo che tale debito fosse sorto entro il dicembre

2006.

Secondo l'appellante, invece, era logico ritenere che il deficit resosi palese

con il bilancio 2006 si fosse prodotto nel tempo, e , quindi , ben prima

dell'approvazione del bilancio.

2) SECONDO MOTIVO D'APPELLO – MOMENTO DEL

COMPIMENTO DELL'ORDINE - ERRORE

Ancora lamenta il Consorzio che, pur avendo il Giudice riconosciuto

l'inadempimento dell'Amministratore della Coperativa, abbia poi respinto

la domanda non esaminando adeguatamente il materiale versato dal

Consorzio e così ritenendo che non vi fosse prova che le lavorazioni poste

in essere dall'appellante, di cui agli ordini prodotti in causa, fossero

relative al periodo di mala gestio.

Contesta l'appellante tale decisione che non terrebbe conto del fatto che la

responsabilità deriva dal comportamento tenuto dal Venturi nei mesi

precedenti il dicembre 2006, come indicato nel primo motivo di appello, e

che tale situazione non era momentanea e transitoria, ma ormai patologica

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e tale da non consentire di onorare le obbligazioni assunte con mezzi

ordinari.

Ciò avrebbe potuto agevolmente ricavarsi dagli ordinativi che erano stati

prodotti in corso di causa, versandoli fin dalla memoria ex art. 183 co.VI

n.2) ma di cui non aveva tenuto conto,invece, il primo Giudice, che, dopo

avere ritenuto la causa documentalmente istruita ,aveva respinto la

domanda senza esaminare questi documenti.

Anche a voler ritenere,poi, la responsabilità del Venturi solo per i lavori di

cui agli ordinativi successivi al dicembre 2006, sarebbe stato possibile

escludere solo le prime tre fatture; tuttavia, evidenzia ancora l'appellante,

tale documentazione è stata minimamente contestata da controparte, donde

il suo pieno valore probatorio.

***

Si è costituito in giudizio l'appellato che , circa il primo motivo d'appello,

ha affermato che l'unico dato rilevante per evidenziare eventuali

inadempimenti avrebbe potuto essere solo il bilancio, sicchè correttamente

il primo Giudice aveva valorizzato l'epoca a cui esso risaliva; circa il

secondo motivo di appello ha rilevato come non fosse possibile ricavare

dalle fatture prodotte da controparte quando il rapporto si fosse

perfezionato, essendo noto che le fatture , spesso, vengono emesse anche

molto tempo dopo rispetto al momento in cui viene effettivamente eseguito

l'ordinativo; neppure poteva ritenersi, secondo il Venturi, che la mancata

contestazione delle fatture potesse dare alle stesse forza di prova

documentale; ancora, ha negato il Venturi di avere emesso gli ordinativi,

riferibili, invece, ad altri soci che illegittimamente avevano speso il nome

della società senza averne i poteri necessari.

Ha , quindi, reiterato le difese svolte in primo grado e chiesto confermarsi

la sentenza appellata.

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All'udienza del 14.9.2016 , l'appellante ha precisato le conclusioni come in

epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei

termini per il deposito delle difese conclusive, ed allo spirare dei termini,

giunge ora all'esame del Collegio.

****

Osserva la Corte:

I motivi d'appello possono essere valutati congiuntamente.

Deve preliminarmente rilevarsi che il primo Giudice ha espressamente

riconosciuto l'inadempimento del Venturi in quanto: " il Venturi fu due

volte inadempiente sia sul piano omissivo in quanto non si attivò come

prescrito dall'art. 2484 co.3 c.c., sia sul piano commissivo in quanto

continuò ad operare come se nulla fosse assumendo debiti senza

preoccuparsi di recuperare risorse necessarie per poi farvi fronte".

Tale affermazione, che presuppone la riconosciuta applicabilità anche alle

cooperative delle norme sulla responsabilità degli amministratori, è

condivisa dall'appellante, e non è stata oggetto d'appello da parte del

Venturi che, pur ripetendo le difese svolte in primo grado (sulle differenze

sussistenti tra società per azioni e cooperative), si è , comunque , limitato

a chiedere il rigetto dell'appello.

Pertanto, conformemente a quanto affermato da Cassazione civile, sez. I,

08/07/2015, n. 14262, secondo cui : "In virtù dell'art. 2545-duodecies c.c.,

il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa è

tenuto a promuovere lo scioglimento della società nel caso di perdita del

capitale sociale." , certamente il Venturi, siccome Amministratore unico

della "Editrice del Cigno", al verificarsi della perdita del capitale avrebbe

dovuto procedere alle sole attività dirette alla liquidazione della

cooperativa, evitando nuove operazioni.

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Non è, poi , dubbio che, ex art. 2485 c.2 c.c., l'appellante, affermatasi

creditrice della Cooperativa, possa, in base all'attuale disciplina esperire

azione di responsabilità verso il Venturi per i danni direttamente provocati.

Deve ancora premettersi che il Consorzio appellante ha valorizzato il fatto

che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Cooperativa Editrice

del Cigno non sia stato opposto, sicchè da ciò deriverebbe la sicura

esistenza del credito portato dalle fatture qui fatte valere, e mai onorate.

Questa circostanza, tuttavia, non è dirimente, atteso che la notifica del

decreto è stata effettuata senza esito alla cooperativa (cfr.il plico con la

dicitura "trasferito") sicchè il decreto non risulta affatto notificato.

Però , circa la sussistenza dei rapporti contrattuali intercorsi tra l'appellante

e l'Editrice del Cigno vengono in luce le stesse affermazioni

dell'appellato che, costituendosi in primo grado, così ha dichiarato: "la

Cooperativa editoriale del Cigno tra l'agosto 2006 ed il giugno del 2007

intratteneva intensi rapporti commerciali con la parte attrice ed in tale

ambito venivano commissionati alla stessa numerosi ordinativi (tra cui

quelli relativi alle fatture oggetto della presente citazione, espressione di

minima parte del volume d'affari derivante dai rapporti commerciali

intrattenuti con parte attrice) mai firmati però dall'amministratore

Venturi.... i crediti corrispondenti alle fatture in oggetto , vantati dalla

società attrice, .... non venivano regolarmente onorati per mancanza di

liquidità .." (cfr comparsa di costituzione, p.2/3).

Questa situazione si inquadra perfettamente nell'art.115 c.c. per cui:"Ai

sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un

comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il

giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del

fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò,

ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento

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difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli

accertamenti richiesti “(Cass.Civ. 21 agosto 2012).

Ed allora, non può esservi alcun dubbio circa l'effettività del credito

vantato dall'appellante nei confronti della Cooperativa per il complessivo

importo di €.11.230,00 ( cfr. fatture in atti , doc.3).

***

Ciò posto, ritiene il Collegio che non possa condividersi, invece, quanto

affermato dal primo Giudice che ha escluso che vi fosse la prova che il

credito fosse collocabile nel periodo in cui il Venturi avrebbe già dovuto

astenersi dall'assumere nuovi debiti, dovendo limitarsi ad operazioni

meramente liquidatorie della cooperativa.

Infatti, deve ritenersi che per individuare il momento da cui far decorrere la

responsabilità dell'amministratore non sia rilevante la data del bilancio che

ha evidenziato la situazione di deficit (ancor più nel caso in esame , in cui

il bilancio risulta depositato addirittura nel dicembre del 2007, e non nel

termine statutario previsto di due mesi dalla chiusura dell'esercizio) ma

rilevi, invece, l'epoca in cui l'Amministratore sia divenuto consapevole (o

non avrebbe potuto non esserlo) della situazione di insolvenza in cui versa

l'Ente ed abbia omesso di convocare l'assemblea così consentendo una

dannosa prosecuzione dell'attività d'impresa, causando l'aggravamento

della situazione debitoria.

Nel caso in esame, risulta dalla visura camerale prodotta, che la

Cooperativa è stata iscritta nel registro delle Imprese il 23.12.2005 (cfr

doc.10), ed il Venturi ne è stato l'Amministratore unico da allora al

2.2.2009, ma ha provveduto a predisporre il solo bilancio dell'anno 2006,

depositato solamente , appunto, in data 27.12.2007 (cfr doc.10 p.6), e,

quindi , con un ritardo di parecchi mesi.

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Dalle indagini della Guardia di Finanza versate da parte attrice in primo

grado, risulta anche che la documentazione contabile della cooperativa è

stata tenuta in maniera molto negligente, risultando a mani della nuova

amministratrice soltanto il Libro giornale redatto fino al 31.12.2006, così

come solo fino a tale data sono stati compilati i registri iva , attivi e

passivi, ed il libro degli inventari; in quella sede la nuova Amministratrice ,

già in precedenza socia della cooperativa (cfr. p.v. 2 marzo 2010, doc.5) ha

riferito che la documentazione contabile e amministrativa della

cooperativa, relativa al periodo in cui era stato amministratore il Venturi,

non era stata mai resa disponibile ai soci, nonostante le loro reiterate

richieste, sicchè, alla fine del mandato, il Venturi era stato sostituito

(cfr.anche verbale della Cooperativa in data 3.2.2009, doc.13).

Rispondendo alla Guardia di Finanza, il Venturi, poi, (cfr. p.v. 3.3.2010

doc.4) ha confermato il deposito del solo bilancio 2006 e l'omessa

redazione per gli anni successivi, così come le omesse dichiarazioni dei

redditi 2007-2008 per la cooperativa.

Come ha reiteratamente affermato il Supremo Collegio la violazione degli

obblighi previsti dalla legge a carico degli amministratori di una società,

innanzitutto quello di una regolare e completa tenuta delle scritture

contabili secondo principi di chiarezza e veridicità, rende possibile operare

una valutazione di responsabilità dell'amministratore anche in via

presuntiva, soprattutto qualora l'incompletezza contabile sia tale da

assurgere a vera e propria omissione, rendendo di fatto impossibile fornire

la prova del nesso di causalità tra il danno e la condotta dell'amministratore

(Cass. 4 aprile 2011, n. 7606), sicchè la esiguità delle scritture contabili, o

il loro mancato reperimento, lungi dal costituire per il Venturi una comoda

scusa , non potendosi con chiarezza individuare la situazione, rappresenta

una ulteriore violazione a suo carico.

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Deve, poi, tenersi presente che in questo caso il bilancio al 31.12.2006, e

quindi soltanto alcuni mesi dopo l'inizio dell'attività (cfr.doc.10, visura

reg.Imprese, p.5, sub data d'inizio, i.e. 23 maggio 2006) , esponeva una

perdita di esercizio di ben - €.40.124,00, a fronte di un capitale di soli

€.750,00.

La nota integrativa, redatta in modo molto sintetico, non offre alcuna

indicazione per capire come si sia formato un così pesante deficit in un

tempo così contenuto.

Dal raffronto, poi, tra le fatture qui versate, e gli ordinativi emessi, il cui

schema riassuntivo è stato prodotto con la memoria ex art. 183 n.2 del

febbraio 2012 , sub a) situazione ordini 2006; sub b) situazione ordini

2007, si ricava che gli ordini sono stati emessi tra il fine agosto 2006

ed il Giugno 2007 ( e fanno riferimento alle stampe di cui alle rispettive

fatture emesse in quell'arco di tempo, a far data dalla fatt.805/06 , cui

corrisponde l'ordine del 29.8.06, e così fino all'ultima fattura n. 438/07 ,

il cui oggetto coincide con l'ordine del 1.06.07, per 1200 giornali Il

ponente n.36).

Considerata la modestia del capitale sociale, in assenza di elementi di

segno contrario che facciano ritenere che la situazione deficitaria si sia

verificata solo nell'imminenza della scadenza dell'esercizio, ritiene pertanto

il Collegio che già dai primi ordinativi per cui è causa (collocabili,

appunto, a fine estate 2006, e che , come affermato dallo stesso

appellato,erano solo una minima parte del giro d'affari tra le parti) il

capitale fosse completamente azzerato.

***

Da ciò consegue l'accoglimento dell'appello, dovendo ritenersi non solo il

comportamento gravemente inadempiente del Venturi , ma anche che da

ciò sia conseguito il danno del Consorzio Artigiano Castel Govone da

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Sentenza n. 227/2017 pubbl. il 16/02/2017RG n. 749/2014

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indicarsi nella misura del debito contratto dalla Cooperativa Editrice del

Cigno in epoca in cui quest'ultima non avrebbe dovuto più svolgere alcuna

attività.

Deve quindi condannarsi Venturi al pagamento della somma di

€.11.230,00 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo (cfr. lettera

25.5.2007, doc.17); non possono invece riconoscersi le spese relative alla

procedura monitoria stante, come detto, la mancata notifica del

provvedimento ingiuntivo.

***

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi a carico

dell'appellato, e vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e

ss. d.m. 10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., come

segue:

Primo grado:

fase di studio € 875,00

fase introduttiva € 740,00

fase istruttoria € 1600,00

fase decisoria € 1620,00

TOTALE € 4.835,00

Secondo grado:

fase di studio € 1080,00

fase introduttiva € 877,00

fase decisoria € 1820,00

TOTALE €. 3777,00

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, sull'appello proposto nei confronti della

sentenza n.473/2014 del 7.4.2014 emessa dal Tribunale di Savona, ogni

contraria istanza, azione ed eccezione respinte così decide:

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accoglie l'appello di CONSORZIO ARTIGIANO CASTEL GOVONE, IN

PERSONA LEG. RAPPR. PRO TEMPORE e per l'effetto dichiara tenuto e

condanna FRANCO VENTURI al pagamento a favore di parte appellante

della somma di €.11.230,00 oltre interessi legali dal 25.5.2007 al saldo;

pone a carico di FRANCO VENTURI le spese di lite che liquida a favore

del CONSORZIO ARTIGIANO CASTEL GOVONE in € 4.835,00 per

compensi , oltre €.150,00 per esborsi oltre oneri di legge quanto al primo

grado, nonchè in €. 3777,00 per compensi , oltre €.309,00 per esborsi

oltre oneri di legge , quanto al secondo grado.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio

2017

Il Consigliere rel.

Cinzia Casanova

Il Presidente

Maria Teresa Bonavia

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