+ All Categories
Home > Documents > Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016 RG n. 52692/2011 · 2016-03-31 · 5 autorizzazione a...

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016 RG n. 52692/2011 · 2016-03-31 · 5 autorizzazione a...

Date post: 04-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 25 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello Presidente Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore Dott. Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52692/2011 R.G. promossa da: WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Sgarlata, Enrico Bazzano, Mario Ortu, e Paolo Bertoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via dei Giardini n. 7, come da procura in autentica notaio in calce all’atto di citazione ATTRICE CONTRO MARCO BENATTI (CF. BNTMRC53L29L781Y), rappresentato e difeso dagli avv. Elena Carpani del foro di Milano e Giuseppe Mercanti del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Fratelli Gabba n. 6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; MARCO GIRELLI (CF. GRLMRC56R17L781J), rappresentato e difeso dagli avv. Elena Carpani del foro di Milano e Giuseppe Mercanti del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Fratelli Gabba n. 6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; MARCO TINELLI (CF. TNLMRC69M23Z110B), rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Palomba, Francesco Paolo Ruggeri Laderchi e Giovanni Gomez Paloma ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Corso Magenta n. 84, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51 Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016 RG n. 52692/2011 http://bit.ly/1QRABFW
Transcript

1

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Vincenzo Perozziello Presidente

Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore

Dott. Guido Vannicelli Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52692/2011 R.G. promossa da:

WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Sgarlata,

Enrico Bazzano, Mario Ortu, e Paolo Bertoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in

Milano, via dei Giardini n. 7, come da procura in autentica notaio in calce all’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

MARCO BENATTI (CF. BNTMRC53L29L781Y), rappresentato e difeso dagli avv. Elena Carpani

del foro di Milano e Giuseppe Mercanti del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Milano, via Fratelli Gabba n. 6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e

risposta;

MARCO GIRELLI (CF. GRLMRC56R17L781J), rappresentato e difeso dagli avv. Elena Carpani del

foro di Milano e Giuseppe Mercanti del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Milano, via Fratelli Gabba n. 6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e

risposta;

MARCO TINELLI (CF. TNLMRC69M23Z110B), rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe

Palomba, Francesco Paolo Ruggeri Laderchi e Giovanni Gomez Paloma ed elettivamente domiciliato

presso il loro studio in Milano, Corso Magenta n. 84, come da procura in calce alla comparsa di

costituzione e risposta;

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

2

CARLO FRANCESCO JACOPO MAFFEI FACCIOLI (CF. MFFCLF60R22L781J), rappresentato

e difeso dall’avv. Vittoria Caruso ed elettivamente domiciliato presso il lo studio dell’avv. Pasquale

Picciariello in Milano, via Andrea Costa n. 33, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e

risposta;

GIORGIO DEL MARE (CF. DLMGRG48P25F205K) e STEFANO ZORZOLI (CF.

ZRZSFN59P15F205N), rappresentati e difesi dall’ avv. Marianna Elisabetta Gurrado ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio in Milano, via Podgora 12/A, come da procure in calce agli atti di

citazione notificati da parte attrice

FULLSIX SPA, rappresentata e difesa dall’avv. De Vita Galeone Alessandra ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Milano, Via S. Pietro In Gessate n. 2, come da procura allegata alla

comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15.05.2015

CONVENUTI

ENRICO ROBBIATI

CONVENUTO CONTUMACE

E CONTRO

ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), rappresentata e difesa dall’avv.. Pintus Lorenzo ed elettivamente

domiciliata in Miano P.zza Borromeo n. 8, come da procura in calce all’atto di chiamata di terzo

notificato da Marco Tinelli in data 31.07.2012

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

All’udienza del 19.05.2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che si

intendono integralmente richiamati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

* Con atto di citazione ritualmente notificato la società WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN)

LLC (di seguito “WPP”), in qualità di socio di minoranza della società Fullsix S.p.A. (di seguito

“Fullsix” o “la Società” o “la Capogruppo”), conveniva in giudizio ai sensi dell’art. 2393 bis c.c. Marco

Benatti, Marco Girelli, Marco Tinelli, Carlo Francesco Jacopo Maffei Faccioli, Giorgio Del Mare,

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

3

Stefano Zorzoli ed Enrico Robbiati (di seguito anche solo “gli Amministratori”), quali componenti del

Consiglio di Amministrazione della Società all’epoca dei fatti contestati, e con essi la Fullsix

medesima, chiedendo l’accertamento della loro responsabilità in ordine ad una serie di atti di mala

gestio e, per l’effetto, la condanna al risarcimento del danno subito da Fullsix, quantificato in misura

non inferiore ad € 2.500.000,00.

Parte attrice deduceva che la gestione operata dagli amministratori convenuti, ritenuta del tutto

contraria al canone di diligenza richiesto dall’art. 2392 c.c., non solo non aveva contribuito ad arginare

le progressive difficoltà finanziarie di Fullsix, ma le aveva piuttosto fortemente incrementate,

determinando la scomparsa di tutte le attività estere del Gruppo Fullsix e generando ingenti danni per la

Società.

In particolare WPP lamentava la violazione dei doveri gestori da parte degli odierni convenuti con

riferimento ad una pluralità di operazioni:

a) Vicende relative alla controllata inglese

WPP deduceva che gli Amministratori avevano omesso di rilevare tempestivamente le ingenti perdite

della controllata Fullsix Ltd (di seguito “Fullsix UK”), tali da determinare in data 21 novembre 2007 la

sottoposizione della stessa alla procedura di Administration, nonché di offrire adeguata informativa in

ordine alle stesse. A detta dell’attrice risulterebbe infatti del tutto inspiegabile che tali rilevanti perdite

(per complessivi 3,7 milioni nel corso del 2007) siano emerse solo nel secondo semestre del 2007 e che

non siano state menzionate nella relazione semestrale del Cda di Fullsix al 30.06.2007 (doc. 22 att.).

Con riferimento a questa vicenda, pertanto, WPP contestava agli Amministratori di aver colposamente

omesso tanto di riferire sull’andamento di Fullsix UK, in violazione dell’art. 2381 comma 5 c.c.,

quanto di attivarsi prontamente per porre in essere i provvedimenti necessari ad arginare la critica

situazione della controllata, condannandola di fatto all’insolvenza o alla liquidazione con conseguente

grave pregiudizio per Fullsix, che si trovava a perdere uno dei propri asset internazionali.

b) Vicende relative alle controllate francesi

L’attrice contestava altresì l’irragionevolezza dell’operazione risalente all’ottobre del 2007 (di seguito

l’ “Operazione”) con cui la Fullsix International s.a.s. (di seguito “Fullsix International”) – società

controllata al 99,95% da Fullsix ed alla quale erano riferibili le attività operative internazionali (cfr.

doc. 3 att.) – aveva ceduto la propria attività operativa alla società interamente controllata Seven S.a.s.

(che a seguito dell’Operazione assumeva la denominazione Fullsix France s.a.s., di seguito solo

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

4

“Fullsix France”). Allegava in particolare WPP, in relazione a detta Operazione – la quale realizzava

un allungamento della catena di controllo e determinava il trasferimento delle attività operative

internazionali ad una sub-holding - che il Collegio sindacale aveva espresso alcune critiche (doc. 14

att.). L’incomprensibilità di tale operazione, a detta di parte attrice, risultava ancor più accentuata se si

considerava che, nel medesimo lasso temporale in cui concedeva i propri asset a Fullsix France, Fullsix

International ricorreva ad un finanziamento da parte di BNP Paribas (di seguito “BNP” o “la Banca”)

per l’importo di € 11.500.000 in quattro tranche, di cui le prime due, per l’importo complessivo di €

6.500.000,00, destinate a corrispondere il prezzo dell’opzione di vendita esercitata dai soci della

controllata portoghese Fullsix Portugal e per il rimborso del finanziamento ottenuto per un’altra

acquisizione, mentre le ulteriori due destinate a finanziare future acquisizioni (doc. 24 att.). A garanzia

del finanziamento venivano costituite in pegno le quote di Fullsix France e di Fullsix Portugal. Nel

dicembre 2007 BNP comunicava la presenza di inadempimenti alle condizioni contrattuali e nel

febbraio 2008 notificava alla Fullsix International che l’avvio della procedura di Administration della

Fullsix UK le dava diritto di richiedere l’immediato rimborso del finanziamento effettivamente erogato,

pari a € 3.200.000 (doc. 9 att.).

WPP lamentava dunque che all’esito dell’Operazione, complessivamente intesa, di riorganizzazione

degli asset francesi, il Gruppo Fullsix si era messo nelle condizioni di farsi imputare un inadempimento

tale che, da un lato, veniva ottenuto un finanziamento solo in parte modesta, dall’altro veniva

pregiudicata la disponibilità di importanti asset internazionali, che generavano il 70% del business del

Gruppo.

c) Costi ingiustificatamente sostenuti

WPP deduceva inoltre l’illegittimità di alcuni costi sostenuti dal Gruppo Fullsix nel corso del 2007 per

complessivi € 1.513.000,00 (cfr. bilancio al 31.12.2007, doc. 8 att.), ed in particolare: i) € 1.010.000,00

relativi ad una possibile IPO mai realizzata da parte della Fullsix International, che nel contempo

realizzava l’operazione di cui al punto sub b); ii) € 503.000,00 per spese consulenziali per valutazioni

richieste nell’ambito di un “progetto di valutazione degli asset internazionali” che prevedeva tra le

diverse opzioni un’eventuale cessione, anche parziale, della partecipazione nella Fullsix International,

che invece aveva richiesto il finanziamento di cui sopra sulla base di prospettive del tutto diverse e

incompatibili con la preannunciata cessione (ad esempio possibili nuove acquisizioni). Di qui l’attrice

lamentava l’assenza di giustificazione alla base di detti costi, nonché la mancanza della previa

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

5

autorizzazione a sostenerli da parte del Cda di Fullsix, vizio rilevato anche dal Collegio Sindacale della

Società (doc. 14 att.).

d) Redazione del bilancio al 31.12.2007

WPP addebitava ai convenuti la violazione dei principi di corretta redazione del bilancio di esercizio e

del Bilancio Consolidato al 31.12.2007 (doc. 8 att.), in quanto alla voce “Avviamento” erano stati

inseriti, poiché ritenuti recuperabili, dei valori relativi alle controllate Fullsix Intenational e Fullsix

Portugal (rispettivamente € 3.370.000,00 ed € 4.826.000,00 milioni ) sulla base di valutazioni definite

dalla società di revisione Mazars & Guèrard fondate su presupposti “fortemente opinabili” (docc. 13).

Adduceva inoltre che grazie a tale artificio contabile erano state occultate perdite che, se rilevate,

avrebbero integrato le condizioni di cui all’art. 2446 c.c.

e) Mancato perfezionamento dell’aumento di capitale deliberato in data 22.11.2007

L’attrice rilevava che in data 22.11.2007 l’assemblea straordinaria Fullsix aveva deliberato un aumento

di capitale attraverso emissione di nuove azioni per un controvalore compreso tra 10 e 20 milioni di

euro, con termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni fissato al 30.06.2008 (doc. 25 att.). Lo stesso

Presidente del Cda Marco Benatti e il direttore finanziario di Fullsix avevano sottolineato l’importanza

strategica di detto aumento, deliberato a fronte della situazione finanziaria al 30.06.2007 in cui

emergeva un risultato netto negativo per circa 4 milioni. Con un comunicato datato 13.03.2008, Fullsix

precisava che la redazione del prospetto informativo relativo alla offerta in opzione agli azionisti di

azioni ordinarie di Fullsix era in fase di completamento (doc. 9 att.); tuttavia alcuna ulteriore

informazione in proposito veniva fornita e l’aumento di capitale non si concretizzava.

WPP addebitava dunque agli Amministratori l’omissione di tempestivi aggiornamenti circa l’iter che

avrebbe dovuto portare all’aumento di capitale, nonché la negligenza sottesa al fallimento di

quest’iniziativa, stante l’importanza decisiva che essa rivestiva in considerazione della situazione in cui

versava la Società. Parte attrice deduceva altresì che la mancata concretizzazione dell’aumento di

capitale aveva portato il management a reperire mezzi alternativi di finanziamento tramite la vendita di

asset strategici, risultata pregiudizievole per il Gruppo: in data 07.08.2008 l’asset costituito dalla

società Fullsix International veniva infatti asseritamente “svenduto” alla Freedom Holding s.a.s.,

società indirettamente partecipata dal convenuto Tinelli.

f) Propalazione di informazioni ingannevoli

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

6

L’attrice deduceva inoltre che in alcune occasioni gli amministratori avevano rappresentato ai soci e al

mercato un quadro ottimistico sull’andamento della Società del tutto erroneo e fuorviante, come nel

caso dell’intervista del 07.11.2007 rilasciata ad ADV Express dal Presidente del Cda Benatti e delle

dichiarazioni rese nel corso dell’assemblea degli azionisti del 22.11.2007 (doc. 25 att.). La condotta del

Benatti, secondo la prospettazione attorea, integrava una violazione del dovere di diligenza, soprattutto

in considerazione del fatto che la diffusione di siffatte informazioni potrebbe tutt’ora costituire illecito

amministrativo ex art. 187 ter TUF che, se accertato da Consob, potrebbe esporre la società al

pagamento di sanzioni ex art. 187 quinquies e aveva generato un danno alla reputazione di Fullsix.

Infine WPP rilevava come, a fronte del peggioramento della situazione finanziaria di Fullsix e del

Gruppo ed anche alla luce delle perplessità manifestate in ordine ad alcune delle vicende sopra

richiamate – ed in particolare le vicende sub d) e e) -, la società di revisione Mazars & Guèrard si era

espressa nel senso di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul

bilancio consolidato di Fullsix al 31.12.2007 (docc. 12 e 13 att.) e che anche il Collegio Sindacale,

nella sua relazione del 31.03.2008 (doc. 14 att.) aveva condiviso le motivazioni che avevano condotto

la società di revisione a sospendere il giudizio; evidenziava che sulla scia delle medesime osservazioni,

in data 09.04.2008 la CONSOB aveva richiesto a Fullsix un’estesa serie di chiarimenti e le aveva

imposto l’obbligo di fornire, con cadenza mensile, i dati relativi alla situazione finanziaria e

all’evoluzione del piano di ristrutturazione del debito (docc. 15 e 16 att.); deduceva che tali vicende

avevano comportato un danno reputazionale per Fullsix.

Alla luce di quanto sopra, WPP allegava che il pregiudizio derivato alla Società ascrivibile agli

Amministratori poteva quantificarsi in misura non inferiore ad € 2.500.000,00, di cui: - € 1.503.000,00

a titolo di diminuzione patrimoniale diretta per esborsi ingiustificati (di cui € 503.0000 sostenuti

direttamente, mentre € 1.010.000 indirettamente, in quanto sostenuti da Fullsix International, ma

incidenti sul bilancio consolidato); - il restante importo a titolo di danno da reputazione e da perdita

indiretta di valore della società a causa del sostanziale azzeramento delle controllate straniere (valore

quantificabile, in base alle risultanze di bilancio e con riferimento alla sola Fullsix UK, in non meno di

€ 700.000,00).

* Si costituivano i convenuti Benatti, Girelli, Tinelli, Maffei Faccioli, Del Mare, Zorzoli e Fullisix,

contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

7

In accoglimento dell’istanza dei convenuti Benatti, Girelli, Tinelli, Del Mare e Zorzoli, il Giudice

differiva la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa di Allianz S.p.A. (di seguito

“Allianz”), la quale si costituiva in data 28.11.2012.

All’udienza di data 29.01.2013 il Giudice, controllata la regolarità della notificazione, dichiarava la

contumacia del convenuto Robbiati ed assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

All’udienza di data 19.05.2015, cui il processo era stato rinviato senza ammissione di prove

costituende, le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione.

* Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.

In primo luogo occorre premettere brevi cenni sulla composizione del Gruppo Fullsix e sull’azione

spiegata in questa sede da WPP (in seguito: “Premessa”).

Fullsix S.p.a. è una società quotata nel mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, a capo,

all’epoca dei fatti, di un gruppo esteso a livello internazionale nel settore del marketing relazionale e

interattivo (di seguito: “Gruppo Fullsix” o “il Gruppo”). Il controllo veniva esercitato attraverso Fullsix

International S.a.s., partecipata da Fullsix al 99,95%, che a sua volta controllava direttamente un

significativo numero di società estere, tra le quali Fullsix UK e Fullsix Portugal (cfr. doc. 3 att.).

L’odierna attrice WPP, quale socio di minoranza della Capogruppo Fullsix, ha esercitato l’azione

sociale di responsabilità ex art. 2393 bis c.c. contro coloro che rivestivano la carica di consiglieri di

amministrazione di Fullsix alla data di approvazione del bilancio relativo al 31.12.2007 (assemblea di

data 15.04.2008, doc. 8 att.), ascrivendo loro gli atti di mala gestio sopra descritti.

Tuttavia parte attrice, ai fini della ricostruzione degli addebiti mossi nei confronti dei convenuti, ha

richiamato indifferentemente fatti relativi alla Capogruppo e fatti relativi alle controllate, quasi che la

responsabilità degli amministratori della controllante si configuri tout court in caso di atti di mala

gestio posti in essere nell’ambito delle controllate.

L’oggetto del presente giudizio – che, si ribadisce, si configura come un’azione sociale di

responsabilità, promossa ex art. 2393 bis dal socio di minoranza di Fullsix contro gli amministratori

della stessa – non può che essere circoscritto all’attività di gestione posta in essere dai convenuti nella

loro qualità di amministratori di Fullsix medesima, potendosi estendere all’attività di gestione delle

controllate solo a precise condizioni.

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

8

In particolare, un profilo di responsabilità per atti dannosi compiuti dagli amministratori della

controllata avrebbe potuto essere riconosciuto in capo agli amministratori della controllante, ed

invocato ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., soltanto in presenza dei seguenti requisiti: - specifica

individuazione delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante incidenti sulla

sfera delle controllate (i.e. direttive e/o attività di influenza); - puntuale indicazione dei doveri gestori

violati da tali condotte e del loro preciso fondamento; - individuazione del danno subito dalle

controllate per effetto delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante e soprattutto

puntuale ricostruzione e specificazione degli effetti pregiudizievoli che si sono riprodotti sul patrimonio

della controllante in conseguenza del danno patito dalle controllate, posto che l’azione sociale di

responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. richiede la sussistenza di un danno diretto per la

società nell’interesse della quale si agisce; - nesso di causalità tra inadempimento, danno per la

controllata e danno per la controllante.

Orbene, nessuno di questi fattori è stato compiutamente provato né, in molti casi, neppure

minimamente allegato da WPP, la quale, al contrario: con riferimento a gran parte degli addebiti ha

contestato l’operato degli Amministratori di Fullsix estendendo tout court nei loro confronti la

responsabilità per asseriti atti di mala gestio realizzati nell’ambito di Fullsix International e Fullsix UK,

senza individuare alcuna direttiva od influenza da loro indirizzata agli organi gestori delle controllate

od ipotizzare qualche obbligo di controllo – peraltro dal titolo inespresso – rimasto inadempiuto; non

ha allegato la violazione di specifici obblighi ma ha solo del tutto genericamente richiamato il dovere di

diligenza di cui all’art. 2392 c.c.; non ha precisato in che modo i lamentati danni verificatisi

nell’ambito delle società controllate si siano in tesi riprodotti direttamente nella sfera patrimoniale di

Fullsix, né a maggior ragione ha provato il nesso di causalità tra condotta negligente, danno per le

controllate e danno per la capogruppo. A tale drammatica carenza di allegazioni si aggiunge il fatto che

l’attrice ha rivolto addebiti nei confronti dei vari convenuti in maniera del tutto indifferenziata,

muovendo le censure di cui sopra senza tenere da conto della diversa natura delle cariche rivestite e

senza pertanto specificare i precisi doveri gestori violati con riferimento a ciascuna posizione.

* Ciò posto, con riferimento alle singole vicende richiamate da parte attrice, si deve osservare quanto

segue.

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

9

Con riferimento al punto sub a) - vicende relative alla controllata inglese Fullsix UK - le contestazioni

attoree sono generiche e infondate.

Come già sopra detto, parte attrice in primo luogo addebita agli Amministratori l’omessa tempestiva

rilevazione delle perdite di Fullsix UK.

Tuttavia la prospettazione attorea sul punto è del tutto generica, in quanto WPP non ha dedotto alcun

elemento idoneo quantomeno ad indicare che sussistesse la possibilità per i convenuti di rilevare

l’andamento negativo di Fullsix UK fin dal primo semestre 2007.

Per quel che risulta dagli atti di causa, al contrario, l’addebito è infondato, in quanto nessun ritardo

risulta imputabile ai convenuti nella rilevazione delle perdite di Fullsix UK. Invero il verbale del Cda di

Fullsix del 14 novembre 2007 riporta che solo nell’ottobre del 2007 la situazione di difficoltà della

controllata inglese è emersa chiaramente, quando si è accertato un EBITDA negativo per 1,8 milioni di

euro (doc. 19 Benatti), talché la relazione semestrale del Cda di Fullsix, datata 30 giugno 2007, non

avrebbe potuto riportare la predetta situazione. Inoltre, la stessa società di revisione Mazars & Guerard,

nella sua relazione relativa alla relazione semestrale di Fullsix, non aveva sollevato alcuna perplessità

sulla posizione della controllata inglese (doc. 6 Tinelli). Infine, anche il Collegio Sindacale di Fullsix,

nella sua relazione di data 31.03.2008, affermava che le “rilevantissime perdite di Fullsix UK Ltd sono

emerse nel secondo semestre del 2007” e che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo aveva

avviato le opportune indagini e verifiche per l’accertamento di eventuali responsabilità (doc. 14 att.).

Quanto al secondo addebito omissivo rivolto agli Amministratori (mancata adozione dei provvedimenti

necessari per risanare la situazione della controllata) difetta altresì totalmente la specificazione delle

condotte asseritamente doverose per i convenuti e delle precise regole gestorie violate, a mente del fatto

che le criticità di Fullsix UK sono addebitabili immediatamente ai suoi amministratori e non già agli

amministratori della Capogruppo, in assenza di elementi idonei a ricostruire una responsabilità in capo

agli stessi nei termini già illustrati in Premessa.

Inoltre, con riferimento ad entrambi gli addebiti, difetta totalmente il requisito del pregiudizio di

Fullsix. L’attrice, in linea con l’atteggiamento sopra descritto, da un lato ha genericamente lamentato

che gli Amministratori avrebbero “condannato la controllata inglese all’insolvenza o alla liquidazione”,

equiparando tout court la posizione degli amministratori della Capogruppo a quella degli

amministratori della controllata; dall’altro ha dedotto, anche qui del tutto genericamente, che il

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

10

pregiudizio derivato da tale vicenda per Fullsix sarebbe consistito nella perdita dell’asset internazionale

costituito dal braccio operativo nel Regno Unito.

Orbene, si deve precisare che l’asset costituito dalla controllata inglese non è stato affatto “perso” da

Fullsix: invero in data 7 agosto 2008 la Società ha perfezionato la cessione a Cognetas SA– per mezzo

della new-co Freedom Holding S.a.s. (partecipata dal Tinelli) (di seguito “la Cessione”, cfr. doc. 1

Tinelli e relativo Documento Informativo, doc. 4 Tinelli) - della propria partecipazione in Fullsix

International e di tutte le società operative facenti capo a questa, compresa Fullsix UK, per un

controvalore di € 25.000.000,00, incassato contestualmente al trasferimento delle quote (1), superiore al

valore al quale la medesima partecipazione era stata appostata a bilancio di Fullsix (€ 19.146.000,00,

doc. 8 att., p. 137).

Nello stesso tempo la cessionaria ha preso in carico tutte le posizioni debitorie delle società del

comparto internazionale cedute preesistenti alla Cessione stessa. Risulta pertanto di tutta evidenza che

situazione di insolvenza di Fullsix UK – in ordine alla quale, si ripete, non risultano elementi di sorta

che ne consentano l’ addebito agli amministratori della Capogruppo e comunque superata (va detto che

Fullsix UK usciva dalla procedura di Administration nel febbraio 2008 e veniva posta in liquidazione

volontaria, doc. 21 Benatti) - non ha inciso negativamente sul patrimonio di Fullsix, la quale ha al

contrario concluso un’operazione di cessione ricomprendente anche tale asset a condizioni decisamente

favorevoli, tali da consentirle di superare la propria situazione di criticità (cfr. infra punto sub e).

* Con riferimento al punto sub b) - vicende relative alle controllate francesi - le contestazioni attoree

sono, di nuovo, del tutto generiche, nonché infondate.

WPP contestava infatti l’irragionevolezza dell’Operazione descritta al punto sub b) censurandone, da

un lato, l’esito, costituito dall’allungamento della catena di controllo, dall’altro il finanziamento

richiesto e in parte ottenuto da Fullsix International, asseritamente pregiudizievole per alcuni asset del

Gruppo.

In primo luogo si deve osservare che l’intera Operazione è stata realizzata da Fullsix International, che

è altra rispetto alla società nell’interesse della quale WPP agisce e di cui gli odierni convenuti erano

amministratori. Orbene, WPP ha solo genericamente invocato un presunto principio per cui gli

(

1) Oltre ad un eventuale earn-out pari ad un massimo di € 5.500.00,00 condizionato al raggiungimento di determinati livelli

di EBITDA del Gruppo Fullsix International S.a.s. negli esercizi 2008-2009.

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

11

amministratori della controllante sono responsabili per gli effetti pregiudizievoli sul patrimonio della

controllante derivanti della cattiva gestione della controllata, senza tuttavia allegare compiutamente gli

elementi che, nel caso concreto, sarebbero stati idonei a fondare una responsabilità degli amministratori

della Capogruppo, in linea con quanto già richiamato in Premessa.

Invero l’allungamento della catena di controllo per effetto della cessione degli asset francesi a Seven

S.a.s. è operazione neutra, ed in relazione alla stessa l’attrice non ha allegato alcun profilo di estraneità

alla discrezionalità gestoria, talché non risulta censurabile.

In particolare, in relazione al finanziamento, parte attrice ha unicamente richiamato un comunicato

stampa del 08.10.2007, dal quale risulta che Cda di Fullsix ha espresso un parere favorevole rispetto al

predetto finanziamento proposto da BNP a Fullsix International (doc. 24 att.).

Con riferimento alla cessione degli asset francesi da Fullsix International alla sub-holding Seven S.a.s.

(in seguito Fullsix France), solo in memoria di replica ex art. 190 c.p.c. l’attrice ha individuato in un

documento, prodotto da Tinelli con la propria comparsa di costituzione, la prova dell’esistenza di una

direttiva da parte dell’organo gestorio di Fullsix (verbale Cda del 09.08.2007, doc. 7 Tinelli). Questa

allegazione è evidentemente tardiva, in quanto dedotta solo con l’ultima memoria ex art. 190 c.p.c. a

fronte di una produzione documentale del convenuto allegata già alla comparsa di costituzione e

risposta.

Con riferimento in generale all’ Operazione, parte attrice ha altresì espresso un giudizio di

incomprensibilità e contraddittorietà.

Tale giudizio risulta tuttavia del tutto apodittico, cioè totalmente carente dell’esposizione della regola

gestoria o comunque di diligenza la cui violazione genererebbe tale conclusione. Poiché, in realtà, non

risulta una particolare contraddittorietà nell’operato di una società (Fullsix International) che da un lato

cede le attività operative ad una società sub holding facente parte del gruppo – così divenendo essa

stessa holding pura - e, dall’altro, ottiene un finanziamento per acquistare partecipazioni di altre società

del gruppo ed estinguere precedenti finanziamenti, la suddetta allegazione risulta essenziale. La sua

mancanza determina per ciò solo una valutazione di infondatezza della domanda, per questa parte.

In ogni caso si deve osservare, e ciò risulta dirimente, che difetta totalmente l’allegazione e la prova

dell’esistenza di un danno subito sia dalle controllate coinvolte sia, soprattutto, da Fullsix in

conseguenza dell’ Operazione.

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

12

Invero, quanto all’allungamento della catena di controllo per effetto della cessione degli asset francesi

a Fullsix France (già Seven s.a.s.), non se ne apprezza la portata pregiudizievole, in sé, rispetto alla

società Capogruppo.

WPP, invero, si è limitata ad allegare, in proposito, che il Collegio Sindacale nella sua relazione di

data 31.03.2008 aveva mosso alcune censure: tuttavia le richiamate osservazioni del Collegio

riguardavano unicamente l’eventuale pregiudizio per i creditori della cedente e per i creditori della

Capogruppo (doc. 14 par. 1 att.) e non già per la cedente stessa o addirittura per Fullsix. A ciò si

aggiunga che la cessione dell’attività operativa è stata valutata positivamente dal Tribunal de

Commerce de Nanterre (ordinanza 12.07.2007, doc. 22 Benatti).

Ne deriva la totale carenza di allegazione, e a maggior ragione di prova, in punto di danno per Fullsix.

Del pari non può individuarsi, né è stato minimanete allegato da parte attrice, alcun pregiudizio

derivato alla Capogruppo per effetto del successivo ricorso al finanziamento bancario da parte di

Fullsix International per l’importo complessivo di € 11.500.00,00, con contestuale costituzione in

pegno delle quote della medesima Fullsix France (già Seven S.a.s.) e di Fullsix Portugal.

Invero, pur essendo pacifico che in data 28 febbraio 2008 BNP comunicava a Fullsix International che

non sarebbero più state erogate le ulteriori tranche del finanziamento e fissava il termine di rimborso

della somma già finanziata nel 31 maggio 2008 (doc. 25 Benatti), la stessa Banca non ha poi preteso il

pagamento dell’importo finanziato, ma si è limitata a richiedere l’invio del bilancio consolidato

corredato della relazione dei revisori, come si legge nell’informativa richiesta dalla CONSOB in data

30.05.2008 (doc. 26 Benatti). Né BNP ha escusso il pegno costituito sulle quote delle controllate, talché

detti asset non sono stati in alcun modo pregiudicati. In ogni caso l’eventuale danno per la Capogruppo

sarebbe stato solo riflesso, in quanto la società esposta ad eventuali azioni esecutive da parte della

Banca sarebbe stata la controllata francese che ha ottenuto il finanziamento, Fullsix International.

Ma soprattutto, e ciò è dirimente, le superiori osservazioni risultano comunque assorbite dal fatto che a

partire dal 07.08.2008 anche i debiti di Fullsix International relativi al finanziamento in questione sono

rientrati nelle passività cedute a Freedom Holding S.a.s. per effetto della richiamata Cessione, talché è

esclusa ogni eventuale ripercussione su Fullsix, in quanto eventuali vicende relative alle controllate

francesi non possono più coinvolgere nemmeno in via indiretta il patrimonio della holding.

Ne deriva l’infondatezza delle deduzioni attoree in merito alle vicende di cui al punto sub b).

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

13

* Né un danno conseguente a tale Operazione può essere individuato nel fatto che, nel corso del

medesimo esercizio (2007), il Gruppo Fullsix abbia sostenuto i costi di cui al punto sub c) per un totale

di € 1.513.000,00 (cfr. bilancio al 31.12.2007, doc. 8 att.), ed in particolare: - € 1.010.000,00 relativi ad

una possibile operazione di IPO da parte di Fullsix International; - € 503.000,00 per spese di

consulenza nell’ambito di un progetto di valorizzazione degli asset internazionali.

Le deduzioni attoree in ordine alla natura asseritamente ingiustificata di detti costi sono infatti

infondate.

In primo luogo si deve rilevare come questi non siano stati sostenuti, per la maggior parte, da Fullsix,

bensì da Fullsix International. Invero l’intero ammontare era stato ripartito quanto ad € 415.000,00 su

Fullsix, mentre i restanti € 1.098.000,00 su Fullsix International (cfr. pag. 154 Bilancio Consolidato

Fullsix al 31.12.2007, doc. 31 Benatti) e la stessa WPP ha allegato, nel suo atto introduttivo del

giudizio, che la spesa di € 1.010.000,00 era stata sostenuta direttamente dalla controllata francese,

senza tuttavia ricondurla ad alcuna iniziativa dell’organo gestorio della Capogruppo. Ancora una volta,

dunque, si deve rilevare come l’attrice abbia del tutto sovrapposto le posizioni delle diverse società

facenti parte del Gruppo, arrivando a censurare esborsi sostenuti dalla controllata come se fossero

direttamente riconducibili tout court all’attività degli Amministratori di Fullsix.

In secondo luogo, si deve rilevare che il Collegio Sindacale non ha sollevato alcuna censura in merito

all’opportunità dei richiamati costi, bensì il solo vizio procedurale della mancanza della loro previa

autorizzazione del Cda di Fullsix (doc. 14 att. par. 2), aspetto questo totalmente estraneo alle deduzioni

attoree se non per quel che è stato osservato, del tutto tardivamente, in memoria di replica

conclusionale. Comunque è appena il caso di aggiungere che, anche ammettendo l’eventuale

inadempimento degli amministratori per avere agito senza autorizzazione, il tema della causazione del

danno rimane intatto e, con riferimento ad esso, valgono le considerazioni che si svolgono appresso.

Invero, con riferimento a detti costi, vi è assoluta carenza di prova della loro non congruità o non

inerenza all’attività sociale ed al contrario essi non risultano manifestamente irrazionali ed

ingiustificati, in quanto:

- la spesa di € 503.000,00 (di cui, si ribadisce, solo € 415.000,00 sostenuti da Fullsix) è stata sostenuta

per consulenze nell’ambito del progetto di valorizzazione del comparto estero e può ritenersi del tutto

congrua se si considera che nel 2008 gli asset internazionali sono stati ceduti ad un prezzo di 25 milioni

di euro (cfr. la “Cessione” a Freedom Holding S.a.s.);

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

14

- la spesa di € 1.010.000,00 era relativa ad una possibile quotazione della controllata francese che,

anche se non perfezionatasi, costituiva un’alternativa percorribile e razionale sul piano gestorio rispetto

alla vendita del comparto internazionale e, in ogni caso, non è stata sostenuta da Fullsix.

* Sono altresì infondate le doglianze relative al bilancio al 31.12.2007 (punto sub d).

Anzitutto si deve osservare che parte attrice, pur avendo mosso in questa sede le richiamate censure,

non ha impugnato il bilancio di Fullsix.

Ciò posto, il contestato ripristino nel Bilancio Consolidato del valore di Avviamento delle due

controllate Fullsix International e Fullsix Portugal (rispettivamente, come già sopra descritto, €

3.370.000,00 ed € 4.826.000,00) ha determinato il riallineamento, nel Bilancio di Fullsix, del valore

della propria partecipazione in Fullsix International – in precedenza svalutata - al valore iniziale di €

19.146.000,00 (doc. 8 att., p. 137). Orbene, le perplessità avanzate in proposito dalla società di

revisione Mazars & Guèrard, che aveva definito tale operazione di ripristino basata su presupposti

“fortemente opinabili” (doc. 13 att.), risultano del tutto superate a fronte della cessione (cfr. la

“Cessione” si cui sopra), a pochi mesi di distanza (agosto 2008), della medesima partecipazione di

Fullsix in Fullsix International ad un prezzo ben superiore a quello di libro, ovvero sia € 25.000.000,00

(oltre ad un eventuale earn-out pari ad un massimo di € 5.500.00,00 condizionato al raggiungimento di

determinati livelli di EBITDA del Gruppo Fullsix International S.a.s. negli esercizi 2008-2009). Ne

deriva la correttezza delle valutazioni operate dagli Amministratori in sede di redazione del Bilancio

relativo al 2007 e la conseguente infondatezza delle contestazioni attoree, basate sulle medesime

osservazioni della società di revisione. È appena il caso di osservare che deriva altresì la totale

infondatezza dell’addebito di omessa rilevazione di perdite tali da integrare le condizioni di cui all’art.

2446 c.c.

In aggiunta alle superiori considerazioni, già dirimenti, si deve aggiungere che in ogni caso WPP non

ha neppure specificamente allegato, né a maggior ragione provato, i danni patrimoniali asseritamente

subiti da Fullsix per effetto della presunta irregolarità contabile. Parte attrice ha infatti solo

genericamente lamentato un danno “a livello di reputazione” e “in termini di accesso di Fullsix al

credito” derivante dalla mancata certificazione del Bilancio da parte della società di revisione Mazars

& Guèrard (dovuta inter alia anche ai dubbi manifestati in relazione al ripristino del valore di

avviamento delle due controllate, docc. 12 e 13 att.) e dalla successiva sottoposizione della Società agli

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

15

obblighi informativi da parte della CONSOB ex art. 114 D.Lgs. 58/98 (docc.15 e 16 att.), senza

tuttavia fornire ulteriori specificazioni in merito all’effettivo pregiudizio subito in concreto da Fullsix.

Ne deriva che difetta di ogni elemento utile per un apprezzamento da parte del Tribunale di

qualsivoglia pregiudizio per la Società.

* Con riferimento al punto sub e) - mancato perfezionamento del deliberato aumento di capitale - le

contestazioni attoree sono infondate.

È un fatto pacifico e non contestato da parti convenute che l’aumento di capitale deliberato in data

22.11.2007 dall’assemblea straordinaria di Fullsix – che prevedeva, come già sopra descritto,

l’emissione di nuove azioni per un controvalore compreso tra 10 e 20 milioni di euro, (doc. 25 att.) –

non è stato perfezionato nel termine fissato per la sottoscrizione delle azioni (30 giugno 2008).

Tuttavia gli addebiti rivolti contro gli odierni convenuti – omissione di tempestiva informativa in

relazione all’iter che avrebbe dovuto seguire l’aumento e fallimento stesso dell’iniziativa, stante la sua

importanza decisiva – sono infondati.

Infatti emerge, e ciò risulta dirimente, che la successiva vendita del comparto internazionale per un

controvalore di 25 milioni di euro (cfr. la “Cessione” di cui sopra) ha fatto venir meno la necessità di

portare a compimento la procedura di aumento di capitale, peraltro per importo inferiore, la quale

costituiva solo una delle alternative percorribili ai fini del risanamento della situazione di squilibrio di

Fullsix.

Pertanto difetta totalmente la prova di un pregiudizio subito dalla Società in conseguenza del mancato

aumento posto che, a seguito della Cessione della partecipazione in Fullsix International, la Società,

pur senza aver perfezionato la procedura di aumento di capitale, si è di nuovo collocata in una

prospettiva di continuità aziendale. Di ciò era stato dato atto già nell’informativa mensile del

28.08.2008 (doc. 2 Tinelli) e trova conferma nel fatto che i successivi bilanci consolidati e di esercizio

di Fullsix sono stati certificati dalla società di revisione senza rilievi (dato non contestato). La stessa

CONSOB nella nota di data 21.02.2011, con la quale comunicava la revoca degli obblighi di

informativa ex art 114 D.Lgs. 58/98, osservava che, pur protraendosi risultati di periodo negativi, “la

Società non versa più nella suddetta situazione di conclamata crisi gestionale” (doc. 37 Benatti).

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

16

Nè un danno può essere individuato, come prospetta parte attrice, nella circostanza che la mancata

esecuzione dell’aumento di capitale avrebbe condotto alla Cessione degli asset francesi, definita in

termini di “svendita”.

Anzitutto la stessa attrice ha più volte precisato che la questione dell’adeguatezza del corrispettivo della

Cessione non è oggetto del presente giudizio (cfr. memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 e n.3 c.p.c.).

La congruità del prezzo della Cessione di data 07.08.2008 – che, si ribadisce, è risultato ben superiore

al valore della partecipazione in Fullsix International iscritto a bilancio - è infatti già stata oggetto di

separato giudizio, definito con la sentenza n. 12382/2011 del 18.10.2011 (doc. 14 Benatti) con la quale

il Tribunale di Milano, rigettando le domande di WPP, ha accertato che il corrispettivo della Cessione

risultava per Fullsix economicamente più vantaggioso di quello offerto dalla stessa WPP e ha concluso

per l’assenza di prova in merito all’incongruità dello stesso. La sentenza di primo grado è stata

impugnata, ma il giudizio di appello non è ancora stato definito sicché, sul punto, può essere preso in

considerazione soltanto l’arresto di prime cure. Ne deriva altresì che in questa sede non possono essere

svolte ulteriori valutazioni in merito alla congruità di quel corrispettivo.

Dalle superiori considerazioni consegue che non residua alcuna valida deduzione in punto di danno

prospettata da WPP con riferimento alla contestazione che ne occupa.

Per completezza si deve osservare che l’attrice nel corpo del proprio atto introduttivo ha lamentato che

il mancato perfezionamento della procedura di aumento di capitale era stato alla base, insieme ad altri

fattori, della mancata certificazione del bilancio al 31.12.2007 da parte della società di revisione

Mazars & Guèrard (doc. 13 att.): tuttavia dette osservazioni venivano formulate solo nella parte

generale della ricostruzione in fatto e non venivano riproposte, con le adeguate puntualizzazioni anche

in punto di danno, nei paragrafi dedicati alle contestazioni relative al mancato perfezionamento

dell’aumento di capitale. Valgono pertanto in tal caso tutte le considerazioni di cui al paragrafo

precedente in punto di carenza di allegazione in ordine ai presupposti di un eventuale danno alla

reputazione, difettando addirittura la contestualizzazione del pregiudizio nell’ambito della vicenda

contestata.

* Infine, risultano infondate anche le contestazioni di cui al punto sub f) - propalazione di informazioni

ingannevoli: parte attrice ha riportato a fondamento delle proprie deduzioni, in maniera alquanto

generica, due episodi riferibili unicamente a Benatti, lamentando da un lato il rischio che la CONSOB

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

17

possa applicare a Fullsix delle sanzioni a causa della diffusione di informazioni asseritamente

ingannevoli, dall’altro un “danno reputazionale di difficile quantificazione” (cfr. pag. 35 atto di

citazione).

Orbene, quanto al primo aspetto, poiché allo stato risulta che nessuna sanzione è stata applicata dalla

CONSOB, nonostante il fatto risalga ormai ad otto anni fa, il pregiudizio paventato da WPP non

sussiste, talché non è possibile configurare alcuna responsabilità in capo al convenuto Benatti.

Con riferimento al danno da reputazione, valgono anche in questo caso le superiori considerazioni circa

la totale genericità delle deduzioni attoree e l’assoluta carenza di allegazione, ancor prima che di prova

dello stesso.

* Alla luce delle superiori considerazioni le domande attoree devono essere rigettate.

Sono assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da parti convenute.

* Deve essere inoltre accolta la domanda di parti convenute di condanna dell’attrice al risarcimento dei

danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Anzitutto dalle superiori considerazioni si evince in modo evidente che le prospettazioni attoree sono il

frutto di una grave confusione in punto di individuazione del piano di responsabilità degli

amministratori della società controllante per danni alla società stessa rispetto a quello della

responsabilità degli amministratori della società controllata per danni alla società controllata stessa. Il

presunto principio dell’automatica trasposizione della responsabilità dei primi per danni provocati dai

secondi alle società controllate rispettivamente amministrate non ha fondamento giuridico alcuno, nella

versione proposta dall’attrice. Viceversa, tradotta la problematica in questione in termini

giuridicamente corretti, le domande attoree sono risultate caratterizzate da evidentissimi vuoti sinanco

di allegazione, e, a maiori, di prova. Si tratta di un vizio di impostazione dell’azione evitabile con

l’ordinaria diligenza e che, se preventivamente emendato, avrebbe consentito all’attore di valutare con

maggior consapevolezza il suo fondamento nella prospettiva dell’applicazione dei corretti parametri di

individuazione della responsabilità degli amministratori della società controllante per danni al

patrimonio della società amministrata, rispetto a presunti atti di mala gestio compiuti dagli

amministratori delle società controllate. Peraltro anche questi atti pregiudizievoli nei confronti delle

società controllate sono stati dedotti in modo inaccettabilmente generico e superficiale. Infine non sono

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

18

mancate deduzioni circa operazioni che nemmeno in astratto paiono determinare danni alla società

controllata (es.: c.d. “allungamento della catena di controllo” con cessione dell’attività operativa da una

sub-holding ad altra società del gruppo) o del tutto infondate e valutabili come tali anche prima della

notificazione dell’atto di citazione.

Va altresì sottolineato che il presente giudizio si colloca in una più ampia vicenda giudiziaria che ha

visto WPP radicare già diversi giudizi avverso gli odierni convenuti all’esito dei quali, allo stato,

nessuna delle domande dell’odierna attrice è stata accolta.

Invero, con la già richiamata sentenza n. 12382/2011 – in seguito impugnata da WPP - il Tribunale di

Milano ha concluso di non ravvisare alcuna violazione dei doveri gestori con riferimento alla Cessione

delle attività operative di data 07.08.2008 e ha condannato WPP, rispetto alla posizione di alcuni

convenuti (non parti dell’odierno giudizio), al pagamento dei danni per lite temeraria (doc. 14 Benatti).

Si deve altresì segnalare il giudizio intentato da altre società del Gruppo WPP contro Girelli, Fullsix e

Pierpaolo Salvaderi, conclusosi con una pronuncia di nullità della citazione (Tribunale Milano,

sentenza n. 10968 del 15.09.2008) accompagnata da un giudizio di estrema genericità e fumosità

dell’azione spiegata da parti attrici (doc. 12 Benatti). La decisione del giudice di prime cure non è stata

riformata in sede di appello - posto che con sentenza n.716/2012 la Corte di Appello di Milano ha

dichiarato l’inammissibilità un motivo di gravame e rigettato gli altri (doc. 13 Benatti) – ed è ora

pendente il giudizio presso la Corte di Cassazione.

Infine va osservato che il presente giudizio costituisce la riproposizione di altro dichiarato estinto con

sentenza n. 9826/2011 del Tribunale di Milano del 05.05.2011 per tardiva notifica da parte dell’attrice

dell’istanza di fissazione dell’udienza (doc. 14 Benatti). Invero con atto di citazione in data 28.05.2008

WPP aveva convenuto i medesimi Benatti, Girelli, Tinelli, Faccioli, Del Mare, Zorzoli, Robbiati,

Fullsix, nonché Eduardo Giliberti ascrivendo loro una serie di atti di mala gestio pressoché negli stessi

termini di cui all’atto di citazione introduttivo del presente giudizio e chiedendo la loro condanna al

risarcimento di un danno quantificato in misura non inferiore a 2,5 milioni (doc. 38 Benatti).

Orbene, alla luce di un contenzioso di notevoli dimensioni già in essere tra le parti - nell’ambito del

quale, allo stato, nessuna delle domande formulate da WPP o da altre società del gruppo è stata accolta

- l’introduzione di un nuovo giudizio contro taluni degli amministratori di Fullsix e contro Fullsix

medesima, nei termini sopra descritti di assoluta genericità e lacunosità, ancor prima che di

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

19

infondatezza, delle domande, ha comportato un aggravio del tutto ingiustificato della posizione delle

parti convenute.

In particolare, questo Tribunale individua costantemente il danno da lite temeraria sia nel tempo e

mezzi impiegati dalla parte per la ricerca del materiale probatorio e, in generale, per la approntamento

della difesa - anche a mente della complessità della causa –, sia nel disagio costituito dal dover resistere

in giudizio ad un'iniziativa destituita di ogni fondamento. Quest’ultimo danno, nel caso di specie, è

particolarmente significativo, perché la presente iniziativa processuale coinvolge i convenuti a livello

di immagine professionale, perché è stata preceduta da altre comunque coinvolgenti anche gli odierni

convenuti e parimenti fallite, ed in ragione della riproposizione di un giudizio estinto.

Per giurisprudenza costante di questo Tribunale il danno da lite temeraria è liquidato in misura pari

all'ammontare delle spese processuali liquidate alla parte vittoriosa.

* Il regime delle spese processuali deve seguire il principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.,

talché parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano:

- in favore dei convenuti Benatti e Girelli – difesi dallo stesso procuratore e aventi posizioni

processuali del tutto simili - in € 46.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%),

IVA e CPA come per legge;

- in favore del convenuto Tinelli in € 40.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie

(15%), IVA e CPA come per legge;

- in favore del convenuto Faccioli in € 40.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie

(15%), IVA e CPA come per legge;

- in favore dei convenuti Del Mare e Zorzoli – difesi dallo stesso procuratore e aventi posizioni

processuali del tutto simili - in € 46.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%),

IVA e CPA come per legge;

- in favore del convenuto Fullsix in € 40.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie

(15%), IVA e CPA come per legge;

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

20

* Quanto alla posizione del terzo chiamato Allianz s.p.a., ogni domanda di manleva e indennizzo

rivolta nei suoi confronti dai convenuti chiamanti Benatti, Girelli, Tinelli, Del Mare e Zorzoli deve

essere ritenuta assorbita dal rigetto delle domande attoree rivolte nei loro confronti.

Il regime delle spese è regolato dal principio di soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. nel rapporto

tra attore e convenuti, ma esso va necessariamente integrato con l’applicazione della regola di

imputazione della causazione della chiamata, in forza del quale l’attore soccombente verso il convenuto

deve altresì rifondere le spese di giudizio al soggetto terzo chiamato, salvo che la chiamata in causa del

terzo sia “palesemente arbitraria” (2).

Nel caso di specie, il Tribunale considera senz’altro giustificate le chiamate in garanzia della società

assicuratrice, sicché le relative spese processuali devono essere poste a carico dell’attore soccombente.

Esse vanno liquidate in € 37.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), Iva e cpa

come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale,

definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o

contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) RIGETTA le domande proposte da parte attrice WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC

nei confronti di parti convenute.

II) CONDANNA parte attrice WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC a rifondere a parti

convenute le spese di lite, che si liquidano: - in favore dei convenuti MARCO BENATTI e MARCO

GIRELLI, in € 46.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come

per legge; - in favore del convenuto MARCO TINELLI in € 40.000,00 per compensi professionali,

oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge; - in favore del convenuto CARLO

FRANCESCO JACOPO MAFFEI FACCIOLI in € 40.000,00 per compensi professionali, oltre spese

forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge; - in favore dei convenuti GIORGIO DEL MARE e

STEFANO ZORZOLI in € 46.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e

2) Cfr., tra le tante: Cass., n. 7431 del 2012; Cass., n. 12301 del 2005.

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW

21

CPA come per legge; - in favore del convenuto FULLSIX S.P.A in 40.000,00 per compensi

professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

III) CONDANNA parte attrice WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC, ex art. 96 c.p.c., a

risarcire a parti convenute MARCO BENATTI, MARCO GIRELLI, MARCO TINELLI, CARLO

FRANCESCO JACOPO MAFFEI FACCIOLI, GIORGIO DEL MARE, STEFANO ZORZOLI e

FULLSIX S.P.A il danno da lite temeraria, danno che si liquida in € 40.000,00 per ciascuna di esse.

IV) CONDANNA parte attrice WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC a rifondere a parte

terza chiamata ALLIANZ s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in 37.000,00 per compensi

professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2015.

Il Giudice estensore Il Presidente

Angelo Mambriani Vincenzo Perozziello

Firm

ato

Da

: P

RIM

AV

ER

A R

OB

ER

TO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

3 S

eria

l#:

98

68

4 -

Firm

ato

Da

: P

ER

OZ

ZIE

LL

O V

INC

EN

ZO

Em

ess

o D

a:

PO

ST

EC

OM

CA

2 S

eria

l#:

ee

6b

1F

irm

ato

Da

: M

AM

BR

IAN

I A

NG

EL

O E

me

sso

Da

: A

RU

BA

PE

C S

.P.A

. N

G C

A 3

Se

ria

l#:

1c6

c4a

db

dcd

7f4

87

98

c77

2e

34

22

2d

d5

1

Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016RG n. 52692/2011

http://bit.ly/1QRABFW


Recommended