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Sentenza n. 525/2019 pubbl. il 21/01/2019 RG n. 40484/2016 · 2020. 2. 20. · 1 REPUBBLICA...

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Guido Vannicelli giudice relatore dr.ssaDaniela Marconi giudice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 40484/2016 R.g. promossa da TIVUITALIA S.R.L. a socio unico in liquidazione e concordato preventivo (c.f. 07171770584), elettivamente domiciliata in Milano, via degli Omenoni 2, presso il procuratore e difensore avv. Claudio TATOZZI attrice contro MARA ANNA RITA CAVERNI (c.f. CVRMNN62E63F205L), elettivamente domiciliata in Milano, piazza Belgioioso 2, presso il procuratore e difensore avv. Alberto NANNI BARBARA ADAMI LAMI (c.f. DMLBBR64E66D612K ), elettivamente domiciliata in Milano, via Borgonuovo 9, presso il procuratore e difensore avv. Alessandro PALMA, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Mario E. VERGANI Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e3e4bcd964a8e4a1b6099592a9cf32e Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Sentenza n. 525/2019 pubbl. il 21/01/2019 RG n. 40484/2016 http://bit.ly/2wAsbzF
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Angelo Mambriani Presidente

dott. Guido Vannicelli giudice relatore

dr.ssaDaniela Marconi giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 40484/2016 R.g. promossa da

TIVUITALIA S.R.L. a socio unico in liquidazione e concordato preventivo (c.f.

07171770584), elettivamente domiciliata in Milano, via degli Omenoni 2, presso il

procuratore e difensore avv. Claudio TATOZZI

attrice

contro

MARA ANNA RITA CAVERNI (c.f. CVRMNN62E63F205L), elettivamente

domiciliata in Milano, piazza Belgioioso 2, presso il procuratore e difensore avv.

Alberto NANNI

BARBARA ADAMI LAMI (c.f. DMLBBR64E66D612K ), elettivamente domiciliata

in Milano, via Borgonuovo 9, presso il procuratore e difensore avv. Alessandro

PALMA, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Mario E. VERGANI

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PAOLO COLOMBO (c.f. CLMPLA67B05A246I), elettivamente domiciliato in

Milano, corso di Porta Romana 120, presso l’avv. Francesca MOSCIATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Emilio MIDOLO

convenuti

e nei confronti di

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (C.F. 04124720964), elettivamente

domiciliata in Milano, corso di Porta Vittoria 9, presso l'avv. David M. MARINO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avv. Andrea L. PANTALEO

terza chiamata (da Paolo COLOMBO)

CONCLUSIONI

Per TIVUITALIA s.r.l. in liquidazione e c.p.: Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità, per violazione degli obblighi imposti dall’art. 2392 c.c. (ovvero dall’art. 2476 c.c., ove si ritenesse applicabile - al caso di specie - la disciplina delle società a responsabilità limitata), in capo agli ex amministratori di Tivuitalia, dottori Mara Anna Rita Caverni, Barbara Adami Lami e Paolo Colombo, in relazione ai fatti e ai titoli di cui in atti, e i conseguenti danni cagionati e cagionandi da costoro a Tivuitalia; per l’effetto - condannare gli ex amministratori di Tivuitalia, dottori Mara Anna Rita Caverni, Barbara Adami Lami e Paolo Colombo, in solido tra loro, a risarcire a Tivuitalia tutti i danni patiti e patendi, da quantificarsi - tenendo conto dell’appostazione, nell’ambito del Piano e della Proposta concordatari omologati, dell’I.V.A. al chirografo e della ripartizione tra privilegio e chirografo di cui all’art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c. - nella somma complessiva di euro 600.000,00, in relazione ai fatti e ai titoli di cui in atti, oltre interessi maturati e maturandi (anche ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., tenendo conto degli effetti dell’avvenuta presentazione da parte della Società della domanda di concordato) dal 29 luglio 2016 al saldo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi - se del caso - anche in via equitativa; in via istruttoria: - confermare l’ordinanza emessa dall’Ill.mo Giudice Istruttore in data 18 dicembre 2017, nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie avversarie e, laddove riproposte, respingerle in quanto inammissibili e/o irrilevanti, per i motivi di cui in atti; - dichiarare l’inammissibilità di tutte le produzioni documentali svolte dai convenuti successivamente al deposito della II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto tardive e, in ogni caso, irrilevanti; in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze difensive (ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 2 d.m. n. 55/2014), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge

Per MARA ANNA RITA CAVERNI:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

1. in via principale:

RIGETTARE, con ogni miglior formula, tutte le domande svolte dalla società attrice nei confronti della

Dott.ssa Mara Anna Rita Caverni in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in

atti e alle udienze;

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2. in via istruttoria:

A. Gli ordini di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.

1) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato a:

(i) Tivuitalia S.p.A.;

(ii) agli eredi dell’Avv. Fausto BERNABEI, Signori sigg.ri Alessia BERNABEI, residente in

Montecatini Terme, Corso Roma n. 105, Micaela BERNABEI, residente in Pieve Nievole, Via

Marconi n. 92/A, Edoardo BERNABEI, residente in Montecatini Terme, Via di Cerviano n. 22

interno 3 e Marina Sarti, residente in Prato, Viale Alcide De Gasperi n. 61, l’esibizione dei fascicoli

monitori relativi ai ricorsi per decreto ingiuntivo depositati avanti al Tribunale di Pistoia da parte

dell’Avv. Fausto

BERNABEI e relativi ai decreti ingiuntivi nn. 911 e 1139 del 2013;

2) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Teletevere S.r.l. (C.F: 02741270587) e

(ii) Tivuitalia S.p.A.;

nonché al

(iii) Notaio Enrico Lainati con Studio in Milano, Largo Donegani n. 2 e

(iv) all’Archivio Notarile di Milano;

l’esibizione del contratto di cessione di azienda del 1 marzo 2010 rep. 35289/15470, stipulato tra

Tivuitalia S.p.A. e Teletevere S.r.l. nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione di tale contratto,

ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

3) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Telegolfo Sardegna S.r.l. (C.F.: 02245900903) e

(ii) Tivuitalia S.p.A. nonché

(iii) al Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147;

l’esibizione della copia sottoscritta, nonché di tutta la documentazione relativa alle trattative

(corrispondenza a mezzo, posta, fax, email, bozze di contratti) che hanno portato alla conclusione del

contratto di cessione azienda del 5 marzo 2010 – rep. 90569/39340 stipulato tra Telegolfo S.r.l. e

Tivuitalia S.p.A., di cui si allega copia (cfr. ns. doc. n. 28), ivi comprese eventuali bozze e la relativa

corrispondenza.

* * *

4) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) New Media S.r.l. (C.F.: 02224860235) e

(ii) Tivuitalia S.p.A. nonché

(iii) al Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147,

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 15 aprile 2010 – rep. 90819/39504 stipulato tra New Media S.r.l. e Tivuitalia

S.p.A., di cui si allega copia (cfr. ns. doc. n. 29), ivi comprese eventuali bozze di contratto e

corrispondenza.

* * *

5) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Radiotelevisione di Campione S.r.l. (C.F. 95007460132) e

(ii) Tivuitalia S.p.A., nonché

(iii) al Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147,

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione di azienda del 27 gennaio 2011 - rep. 92156/40292 stipulato tra Radiotelevisione di

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Campione S.r.l. e Tivuitalia S.p.A., di cui si allega copia (cfr. ns. doc. n. 30), ivi comprese eventuali

bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

6) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Radiotelevisione di Campione S.r.l. (C.F.: 95007460132):

(ii) Tivuitalia S.p.A.,

l’esibizione della copia sottoscritta, nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 30 dicembre 2009 stipulato tra Radiotelevisione di Campione S.r.l. e Tivuitalia

S.p.A., ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

7) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Radiotelevisione di Campione S.r.l. (C.F.: 95007460132):

(ii) Tivuitalia S.p.A.,

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 17 maggio 2010 stipulato tra Radiotelevisione di Campione S.r.l. e Tivuitalia

S.p.A., ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

8) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Eurotelevision S.r.l. (C.F.: 02989910100);

(ii) Tivuitalia S.p.A. e al

(iii) Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147,

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 10 dicembre 2010 - rep. 92157/40293 stipulato tra Eurotelevision S.r.l. e

Tivuitalia S.p.A., che si produce in copia (cfr. ns.

doc. n. 31) , ivi comprese eventuali bozze di contratto e corrispondenza.

* * *

9) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Teleradioerre S.r.l. –T.R.E. (C.F.: 00356480715) e

(ii) Tivuitalia S.p.A. e al

(iii) Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147,

l’esibizione della copia sottoscritta, nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 27 gennaio 2012 - rep. 94176/41586 stipulato tra Teleradioerre S.r.l. e Tivuitalia

S.p.A., che si produce in copia (cfr. ns. doc. n. 32) , ivi comprese eventuali bozze e la relativa

corrispondenza.

* * *

10) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) T.V.S. Televideosiena S.r.l. – (C.F.: 00252470521);

(ii) Tivuitalia S.p.A. e al

(iii)Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147,

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 27 gennaio 2012 - rep. 94178/41588 stipulato tra T.V.S. Televideosiena S.r.l. e

Tivuitalia S.p.A., che si produce in copia (cfr. ns. doc. n. 33) , ivi comprese eventuali bozze e la

relativa corrispondenza.

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11) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) T.V.S. Televideosiena S.r.l. (C.F.: 00252470521);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 12 agosto 2011, ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

12) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Il Gelsomino S.r.l. (C.F.: 01214260489);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

(iii) Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147,

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione di azienda del 27 gennaio 2012 – rep. 94177/41587, stipulato tra Tivuitalia S.p.A. ed Il

Gelsomino S.r.l., che si produce in copia (cfr. ns. doc. n. 34) ivi comprese eventuali bozze e la relativa

corrispondenza.

* * *

13) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Il Gelsomino S.r.l. (C.F.: 01214260489);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione di azienda del 12 agosto 2012 stipulato tra Tivuitalia S.p.A. ed Il Gelsomino S.r.l., ivi

comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

14) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Autitalia S.r.l. (C.F.: 01063790685);

(ii) Tivuitalia S.p.A. e al

(iii) Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147;

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 10 febbraio 2012 – rep. 94225/41618 tra Tivuitalia S.p.A. ed Autitalia S.r.l. che

si produce (cfr. doc. n. 35), ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

15) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Radio Video Calabria 99 S.r.l. (C.F.: 01306900794);

(ii) Tivuitalia S.p.A. e al

(iii) Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147;

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda del 29 febbraio 2012 – rep. 94303/41657, stipulato tra Radio Video Calabria 99

S.r.l. e Tivuitalia S.p.A. che si produce (cfr. doc. n. 36), ivi comprese eventuali bozze e la relativa

corrispondenza.

* * *

16) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) T.V.T. S.r.l. (C.F: 05777280826);

(ii) Tivuitalia S.p.A. e al

(iii) Notaio Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147,

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6

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione di azienda del 19 marzo 2012 – rep. 94389/41700 tra T.V.T. S.r.l. e Tivuitalia e che si

produce (cfr. doc. n. 37), ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

17) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Arezzo TV S.r.l.;

(ii) Tivuitalia S.p.A.;

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione azienda tra tali società in data 30 dicembre 2009, ivi comprese eventuali bozze e la relativa

corrispondenza.

* * *

18) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) CTG S.r.l. (C.F.: 80000300162);

(ii) Tivuitalia S.p.A.;

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione, tra tali società,

del contratto di cessione azienda del 30 dicembre 2009, ivi comprese eventuali bozze e la relativa

corrispondenza.

* * *

19) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Telereporter S.r.l. (ora Primarete S.r.l. C.F.: 00675900088);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta, nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione, tra tali società,

dei contratti di cessione d’azienda rispettivamente in data, 30 dicembre 2009 e 9 marzo 2009, ivi

comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

20) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Diffusione Europea S.r.l. (C.F.: 01786870285)

(ii) Tivuitalia S.p.A.;

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione dei contratti di

cessione d’azienda tra tali società rispettivamente in data 27 febbraio 2010 e 13 luglio 2010, ivi

comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

21) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Videofirenze S.r.l. (C.F.: 01653020485)

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 5 marzo 2010, ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

22) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Antenna 40 S.r.l. (C.F.: 01009710474);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

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7

l’esibizione della copia sottoscritta, nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato tali società alla conclusione del

contratto di cessione d’azienda in data 5 marzo 2010, nonché del contratto di

permuta del 5 maggio 2010 ivi comprese eventuali bozze di contratto e la relativa corrispondenza.

* * *

23) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Quinta rete Pool Televisivo (C.F.: 00995240421);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato ali società alla conclusione del

contratto di cessione d’azienda in data 21 aprile 2010, ivi comprese eventuali

bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

24) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Rete 7 S.p.A. (C.F.: 03469390375)

(ii) Tivuitalia S.r.l.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato tali parti alla conclusione del

contratto di cessione d’azienda in data 30 aprile 2010, ivi comprese eventuali

bozze di contratto e la relativa corrispondenza.

* * *

25) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Canale 31 S.r.l. (C.F.: 00675900088)

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta, nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 29 luglio 2010, ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

26) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Televideo Sicilia soc. coop.

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 4 agosto 2010, ivi comprese eventuali bozze e la relativa corrispondenza.

* * *

27) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Teleradio Regione S.r.l. (C.F.: 00209070895);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 16 agosto 2010, ivi comprese eventuali bozze scambiate nel corso delle

trattative e la relativa corrispondenza.

* * *

28) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) TOT S.r.l. (C.F.: 05225600963);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

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8

cessione d’azienda in data 7 gennaio 2011, ivi comprese eventuali bozze di contratto e la relativa

corrispondenza.

* * *

29) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Telebari S.p.A. (C.F. 00412820722);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 27 aprile 2011, ivi comprese eventuali bozze scambiate nel corso delle

trattative e la relativa corrispondenza.

30) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Teleradio Center S.r.l. (C.F.: 00768840522);

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 28 aprile 2011, ivi comprese eventuali bozze scambiate nel corso delle

trattive e la relativa corrispondenza.

* * *

31) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Fin A S.r.l.

(iii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 29 febbraio 2012, ivi comprese eventuali bozze scambiate nel corso delle

trattative e la relativa corrispondenza.

* * *

32) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Coop di Informazione Televisiva Teleuno; (C.F.: 01442400766)

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 8 marzo 2012, ivi comprese eventuali bozze cambiate nel corso delle

trattative e la relativa corrispondenza.

* * *

33) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) Edivision S.p.A. (C.F.: 01145750723)

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 13 marzo 2012, ivi comprese eventuali bozze scambiate nel corso delle

trattative e la relativa corrispondenza.

* * *

34) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato alle Società:

(i) TVT S.r.l. (C.F.: 05777280826)

(ii) Tivuitalia S.p.A.

l’esibizione della copia sottoscritta nonché di tutta la documentazione (corrispondenza a mezzo, posta,

fax, email, bozze di contratti) relativa alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto di

cessione d’azienda in data 19 marzo 2012, ivi comprese eventuali bozze scambiate nel corso delle

trattative e la relativa corrispondenza.

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35) Ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si chiede che venga ordinato:

- all’Avv. Gaetano Giordano con Studio in Roma, Via Acqui n. 7.

- agli eredi dell’Avv. Fausto BERNABEI sigg.ri Alessia BERNABEI, residente in Montecatini Terme,

Corso Roma n. 105, Micaela BERNABEI, residente in Pieve Nievole, Via Marconi n. 92/A, Edoardo

BERNABEI, residente in Montecatini Terme, Via di Cerviano n. 22 interno 3 e Marina Sarti,

residente in Prato, Viale Alcide De Gasperi n. 61, copia dei fascicoli di parte Tivuitalia, nonché dei

fascicoli d’ufficio laddove disponibili, relativi ai seguenti procedimenti:

(i) T.A.R. Lazio – sez. I - RG 6002/2010;

(ii) T.A.R. Lazio – sez. III - RG 6331/2010;

(iii) T.A.R. Lazio – sez. I - RG 635/2012:

(iv) T.A.R. Lazio – sez. I - RG 272/2012;

(v) T.A.R. Lazio – sez. I - RG 1868/2012;

(vi) T.A.R. Lazio – sez. I - RG 2190/2012;

(vii) T.A.R. Lazio – sez. I - RG 2912/2012;

(viii) T.A.R. Lazio – sez. I - RG 3231/2012;

(ix) T.A.R: Lazio – sez. I - RG 3658/2012;

(x) T.A:R. Lazio – sez. I - RG 4892/2012;

(xi) T.A.R. Lazio – sez. I - RG 5436/2012.

(xii) T.A.R. Lazio – sez. II – RG 5780/2012;

(xiii) T.A.R. Lazio – sez. I – RG 7520/2012;

(xiv) T.A.R. Lazio – sez. I – RG 7692/2012;

(xv) T.A.R. Lazio – sez. I – RG 9767/2012;

(xvi) T.A.R. Lazio – sez. I – RG 582/2012;

(xvii) T.A.R. Lazio – sez. II – RG 7830/2012;

(xviii) T.A.R. Lazio – sez. II – RG 7906§/2012;

(xix) T.A.R: Lazio – sez. II - RG 8513/2011;

(xx) T.A.R. Lazio – sez. II – RG 8730/2011;

(xxi) T.A.R. Lazio – sez. III – RG 596/2011;

(xxii) T.A.R. Lazio – sez. III – RG 1041/2011.

B. La richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione ex art. 213 c.p.c.

1) Si chiede l’acquisizione presso la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di

Radiodiffusione e Postali del Ministero per lo Sviluppo Economico e presso la Direzione Direzione

Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e postali presso il Ministero

dello Sviluppo Economico di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. in merito alla istanza per il

rilascio dell’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisivo in ambito

nazionale, unitamente ai documenti allegati ed al relativo fascicolo, depositata dall’avv. Fausto

BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia S.p.A. in data 19 febbraio 2010.

2) Si chiede l’acquisizione presso la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di

Radiodiffusione e Postali del Ministero per lo Sviluppo Economico e presso la Direzione Direzione

Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e postali presso il Ministero

dello Sviluppo Economico di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. in merito alla integrazione

dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisivo in

ambito nazionale, unitamente ai documenti allegati ed al relativo fascicolo, depositata dall’avv. Fausto

BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia s.p.a. in data 26 marzo 2010.

3) Si chiede l’acquisizione presso la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di

Radiodiffusione e Postali del Ministero per lo Sviluppo Economico e presso la Direzione Direzione

Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e postali presso il Ministero

dello Sviluppo Economico di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. in merito a n. 3 istanze di

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10

attivazione della procedura di cui all’art. 14 del D. Lgs. 259/03, unitamente ai documenti allegati,

depositate dall’avv. Fausto BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia S.p.A. in data 18 maggio 2010.

4) Si chiede l’acquisizione presso la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di

Radiodiffusione e Postali del Ministero per lo Sviluppo Economico e presso la Direzione Direzione

Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e postali presso il Ministero

dello Sviluppo Economico di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. in merito alla integrazione

dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisivo in

ambito nazionale e della Dichiarazione integrativa di Inizio Attività, unitamente ai documenti allegati

ed la relativo fascicolo depositata dall’avv. Fausto BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia S.p.A. in

data 21 maggio 2010.

5) Si chiede l’acquisizione presso la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di

Radiodiffusione e Postali del Ministero per lo Sviluppo Economico e presso la Direzione Direzione

Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e postali presso il Ministero

dello Sviluppo Economico di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. in merito alla istanza di

assegnazione di una frequenza facente parte del dividendo digitale del beauty contest con restituzione

di frequenze e diritti d’uso, unitamente ai documenti allegati ed all’intero fascicolo, depositata dall’avv.

Fausto BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia S.p.A. in data 16 maggio 2011;

6) Si chiede l’acquisizione presso l’Autorità Garante per le Telecomunicazioni e presso l’Autorità

Garante per la Concorrenza ed il Mercato dell’istanza di accesso agli atti relativa al parere di AGCOM

e AGCM sul trasferimento dei diritti d’uso, unitamente ai documenti allegati ed al relativo fascicolo,

depositata dall’avv. Fausto BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia S.p.A. in data 28 giugno 2011;

7) Si chiede l’acquisizione di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. presso l’Autorità Garante per le

Telecomunicazioni, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e presso il Ministero dello

Sviluppo Economico in merito a n. 15 atti di “contestazione inadempimento. costituzione in mora,

diffida ad adempiere. riserva azioni anche per risarcimento danni” trasmesse dall’Avv. Fausto

BERNABEI nel giugno del 2011 per conto di Tivuitalia S.p.A. unitamente ai relativi eventuali fascicoli

e documenti allegati.

8) Si chiede l’acquisizione presso l’Autorità Garante per le Telecomunicazioni di informazioni ex art.

213 c.p.c. in merito all’istanza riepilogativa dei diritti d’uso rilasciati a Tivuitalia S.p.A. al 28 marzo

2012, unitamente ai documenti allegati, depositata mediante telefax dall’avv. BERNABEI

nell’interesse dei Tivuitalia S.p.A. in data 28 marzo 2012.

C. Le istanze di prova per testi.

Si chiede l’Ammissione dei seguenti capitoli di prova da intendersi articolati per testimoni:

1) Vero tra il 2010 ed il 2012, l’Avv. Fausto BERNABEI in qualità di legale d Tivuitalia S.p.A.

gestiva per conto di Tivuitalia S.p.A. i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico;

2) Vero che tra il 2010 ed il 2012 ha incontrato più volte nella sua qualità di Capo della Segreteria del

Ministro dello Sviluppo Economico l’Avv. BERNABEI nella sua qualità di legale di Tivuitalia S.p.A.

3) Vero che in data 18 maggio 2010 ha partecipato con l’Avv. Fausto BERNABEI ad una riunione

presso la Sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma.

4) Vero che in data 30 marzo 2011 ha incontrato l’Avv. Fausto BERNABEI ad una riunione a Roma.

5) Vero che in data 21 giugno 2011 ha partecipato a Roma ad una riunione con l’Avv. Fausto

BERNABEI.

6) Vero che in data 20 gennaio 2011 ha partecipato ad una riunione a Roma con l’Avv. Fausto

BERNABEI.

7) Vero che in data 9 settembre 2011 ha partecipato ad una riunione a Roma con l’Avv. Fausto

BERNABEI.

Si indica quale teste l’Avv. Stefano Selli presso Mediaset S.p.A.

8) Vero che tra il 2010 ed il 2012 nella sua qualità di membro della Commissione trasporti, poste e

telecomunicazioni presso la Camera dei Deputati ha incontrato pi volte l’avv. Fausto BERNABEI

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11

9) Vero che in data 28 aprile 2010 ha partecipato ad una riunione a Roma con l’Avv. Fausto

BERNABEI. nel corso della quale Le è stata sottoposta una relazione avente ad oggetto la situazione di

Tivuitalia S.p.A.

10) Vero che in data 14 luglio 2010 ha partecipato ad una riunione a Milano con l’Avv. Fausto

BERNABEI;

11) Vero che in data 7 luglio 2011 ha partecipato ad una riunione a Roma con l’Avv. Fausto

BERNABEI.

12) Vero che in data 30 agosto 2011 ha partecipato ad una riunione a Roma con l’Avv. Fausto

BERNABEI

Si indica come teste l’On. Davide Carparini presso la Camera dei Deputati.

13) Vero che tra il 2010 ed il 2012, nella Sua qualità di componente della Direzione Generale per le

Concessioni e le Autorizzazioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha incontrato l’Avv.

Fausto BERNABEI ed ha discusso con lui la situazione relativa a Tivuitalia S.p.A.

Si indica quale teste la dott.ssa Anna Maria Mineo presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

14) Vero che tra il 2010 ed il 2012 nella Sua qualità di componente della Direzione Generale per la

Pianificazione dei Servizi Radioelettrici presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha incontrato

l’Avv. Fausto BERNABEI ed ha discusso con lui di Tivuitalia S.p.A.

Si indicano quali testi l’Ing. Francesco Troisi e l’Ing. Riccardo De Leonardis presso la Direzione

Generale dei servizi Radioelettrici presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

15) Vero che tra il 2010 ed il 2012 ha intrattenuto rapporti con l’Avv. Fausto BERNABEI finalizzati

alla legittimazione da parte di Tivuitalia dell’acquisizione di impianti, rami d’azienda e diritti d’uso di

frequenze televisive.

Si indicano quali testi: l’Avv. Alfonso Contaldo, l’Avv. Arianna Novello e la dott.ssa Silvana Nouglian

tutti presso l’Autorità Garante per le Comunicazioni.

16) Vero che tra il 2010 ed il 2012 l’Avv. Fausto BERNABEI ha promosso, mediato e negoziato la

sottoscrizione per conto di Tivuitalia S.p.A. dei contratti di acquisto di azienda che si rammostrano al

teste.

17) Vero che l’organizzazione delle attività materiali necessarie ad arrivare alla sottoscrizione di tali

contratti è stata curata e promossa dall’Avv. Fausto BERNABEI.

Si indica a teste il Notaio dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147.

18) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto in data 29 aprile 2010 tra Tivuitalia S.p.A. e New Media S.r.l., che si rammostra al teste,

ivi

inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 ed il

dott. Sauro Vannini, residente in Fornaci di Barga (LU) in Via File 12

19) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con New Media S.r.l. in data 29 aprile 2010, che si rammostra al teste.

Si indica quale teste il Sig. Sauro Vannini residente in Fornaci di Barga (LU) in Via File 12 ed il Sig.

Riccardo Romano residente a Napoli (NA) in Via Tasso n. 59.

20) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto in data 10 dicembre 2010 tra Tivuitalia S.p.A. e Radiotelevisione di Campione S.p.A., ivi

inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 ed il

dott. Sauro Vannini, residente in Fornaci di Barga (LU) in Via File 12

21) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con Radiotelevisione di Campione S.p.A. in data 10 dicembre 2010,

che si rammostra la teste.

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Si indica quale teste il Sig. Sauro Vannini residente in Fornaci di Barga (LU) in Via File 12 e la

Signora Marina Sarti residente a Prato in Via Alcide De Gasperi n. 61.

22) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto in data 10 dicembre 2010 tra Tivuitalia S.p.A. e Eurotelevision S.r.l., che si rammostra al

teste, ivi inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 ed il

dott. Sauro Vannini, residente in Fornaci di Barga (LU) in Via File 12

23) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

di acquisto d’azienda poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con Eurotelevision S.r.l. in data 10 dicembre

2010.

Si indica quale teste il Sig. Sauro Vannini residente in Fornaci di Barga (LU) in Via File 12 e la

Signora Marina Sarti residente a Prato in Via Alcide De Gasperi n. 61.

24) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto di acquisto d’azienda in data 27 gennaio 2012 tra Tivuitalia S.p.A. e Teleradioerre T.R.E.

S.r.l. che si rammostra al teste, ivi inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 e il

Sig. Euclide Donato Della Vista, residente a Foggia in Via Dante Alighieri n. 28

25) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con Teleradioerre T.R.E. in data 27 gennaio 2012 che si rammostra al

teste.

Si indica quale teste il il Sig. Euclide Donato Della Vista, residente a Foggia in Via Dante Alighieri n.

28.

26) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto di acquisto d’azienda in data 27 febbraio 2012 tra Tivuitalia S.p.A. e TVS Televideosiena

S.r.l. .che si rammostra al teste ivi inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 e il

Sig. Oreste Poli, presso TVS Televideosiena S.r.l.

27) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con TVS Televideosiena S.r.l. in data 27 febbraio 2012.

Si indica quale teste il Sig. Oreste Poli, presso TVS Televideosiena S.r.l.

28) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto di cessione di ramo d’azienda in data 10 febbraio 2012 tra Tivuitalia S.p.A. e Il

Gelsomino S.r.l. . che si rammostra al teste ivi inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 e il

Sig. Stefano Poli, presso Il Gelsomino S.r.l.

29) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

ci cessione di ramo d’azienda poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con Il Gelsomino S.r.l. in data 27

febbraio 2012 che si rammostra al teste.

Si indica quale teste il Sig. Stefano Poli, presso Il Gelsomino S.r.l.

30) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto di cessione di ramo d’azienda in data 10 febbraio 2012 tra Tivuitalia S.p.A. e Autitalia

S.r.l. che si rammostra al teste ivi inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 e il

Sig. Vincenzo Gentile, presso Autitalia S.r.l.

31) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

ci cessione di ramo d’azienda poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con Autitalia S.r.l. in data 10 febbraio

2012 che si rammostra al teste.

Si indica quale teste il Sig. Vincenzo Gentile, presso Autitalia S.r.l.

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13

32) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto di cessione di ramo d’azienda in data 29 febbraio 2012 tra Tivuitalia S.p.A. e Radio Video

Calabria 99 S.r.l. che si rammostra al teste ivi inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 e il

Dott. Riga Aldo Gianfranco, presso Radio

Video Calabria 99 S.r.l.

33) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

ci cessione di ramo d’azienda poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con Radio Video Calabria 99 S.r.l. in

data 29 febbraio 2012 che si rammostra al teste.

Si indica quale teste il Dott. Riga Aldo Gianfranco presso Radio Video Calabria S.r.l.

34) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto di cessione di ramo d’azienda in data 28 marzo 2012 tra Tivuitalia S.p.A. e TVT S.r.l. che

si rammostra al teste ivi inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 e la

Sig.ra Stefania Kocijan, residente a Palermo in Via Eugnio L’Emiro n. 98

35) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

ci cessione di ramo d’azienda poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con TVT S.r.l.. in data 28 marzo 2012

che si rammostra al teste.

Si indica quale teste ila Sig.ra Stefania Kocijan, residente a Palermo in Via Eugenio L’Emiro n. 98.

36) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha svolto l’attività prodromica e necessaria alla conclusione

del contratto di cessione di ramo d’azienda in data 5 marzo 2012 tra Tivuitalia S.p.A. e Telegolfo

Sardegna S.r.l.. che si rammostra al teste ivi inclusa la gestione delle relazioni con il Notaio rogante.

Si indicano quali testi il dott. Giulio Cesare Cappellini con Studio in Pistoia, Corso Gramsci 147 e il

Sig, Piero Barbagli, residente a Grosseto in Via Mameli, 42.

37) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha curato la fase delle trattative e la negoziazione del contratto

ci cessione di ramo d’azienda poi stipulato da Tivuitalia S.p.A. con Telegolfo Sardegna S.r.l. in data 5

marzo 2012 che si rammostra al teste.

Si indicano quali testi il Sig. Piero Barbagli, residente a Grosseto in Via Mameli, 42 ed il Sig. Sauro

Vannini, residente in Fornaci di Barga (LU) in Via File 12.

38) Vero che l’Avv. Fausto BERNABEI ha condotto per conto di Tivuitalia le trattative per la

conclusione del contratto di permuta che si rammostra al teste.

39) Vero che l’avv. BERNABEI ha assistito Tivuitalia S.p.A. nella fase della sottoscrizione del

contratto di permuta poi sottoscritto con Teleoggi S.r.l.

40) Vero che in relazione al contratto di permuta che si rammostra al teste, l’avv. BERNABEI ha

ideato l’operazione, mediato tra le società e promosso la sottoscrizione dell’accordo nonché curato tutti

gli adempimenti propedeutici e necessari a tale sottoscrizione.

Si indica a teste la dott.ssa Carolina Visone presso Teleoggi S.r.l.

D. Istanza di consulenza tecnica d’ufficio

Si chiede che venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a confermare che gli importi

azionati dall’Avv. BERNABEI sono importo congrui alla luce delle tariffe pro tempore applicabili.

Si chiede dunque che, una volta ammessi i mezzi di prova articolati dai convenuti e, dunque, una volta

acquisita al Giudizio la documentazione necessaria per provare l’effettività delle prestazioni dell’Avv.

BERNABEI, al nominando CTU venga posto il seguente quesito:

“Dica e accerti il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita, se del caso ulteriore

documentazione che dovesse essere ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 198 c.p.c., se gli importi di cui

alle notule emesse dall’Avv. BERNABEI allegate ai ricorsi per decreto ingiuntivo per cui è causa

corrispondano a quanto effettivamente dovuto per tale attività facendo corretta e puntuale

applicazione delle tariffe pro tempore in vigore”.

3. in ogni caso:

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14

con vittoria di compensi professionali, ed esborsi oltre alle spese forfetarie (15% sui compensi

professionali), CPA (4% sui compensi professionali) ed IVA (22% sull’imponibile) come per legge.

Per BARBARA ADAMI LAMI:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e istanza, così giudicare:

* rigettare, per le ragioni illustrate nella parte narrativa dei nostri scritti difensivi, le domande

avversarie per essere le stesse destituite di qualsivoglia fondamento e, per la non creduta ipotesi di loro

accoglimento, accertare e dichiarare le ripartizioni e la graduazione della eventuale responsabilità dei

convenuti in relazione ai fatti per cui è causa.

* In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio.

* In via istruttoria: senza alcun inversione dell’onere probatorio gravante su parte attrice, si insiste per

l’ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., in

data 13 novembre 2017, che si riportano di seguito.

ORDINI DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C..

Si chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 210 c.p.c., a:

1. Teletevere s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 1° marzo 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

2. Telegolfo Sardegna s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere,

telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse

per la stipulazione, in data 5 marzo 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

3. New Media s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax,

mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 15 aprile 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

4. Radiotelevisione di Campione s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da

lettere, telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative

intercorse per la stipulazione, in data 30 dicembre 2009, in data 17 maggio 2010 e in data 27 gennaio

2011, dei contratti di cessione d’azienda con Tivuitalia;

5. Eurotelevision s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax,

mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 10 dicembre 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

6. T.V.S. Televideosiena s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere,

telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse

per la stipulazione, in data 27 gennaio 2012, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

7. Arezzo TV s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax,

mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 30 dicembre 2009, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

8. Diffusione Europea s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere,

telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse

per la stipulazione, in data 27 febbraio 2010 e in data 13 luglio 2010, dei contratti di cessione d’azienda

con Tivuitalia;

9. Videofirenze s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax,

mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 5 marzo 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

10. Antenna 40 s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax,

mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 5 marzo 2010 e in data 5 maggio 2010, del contratto di cessione d’azienda e del

contratto di permuta con Tivuitalia;

11. Quinta Rete Pool Televisivo, di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere,

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15

telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse

per la stipulazione, in data 21 aprile 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

12. Canale 31 s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax,

mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 29 luglio 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

13. Televideo Sicilia soc. coop., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere,

telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse

per la stipulazione, in data 4 agosto 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

14. Teleradio Regione s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere,

telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse

per la stipulazione, in data 16 agosto 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

15. TOT s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 7 gennaio 2011, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

16. Telebari s.p.a., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 27 aprile 2011, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

17. Teleradio Center s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere,

telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse

per la stipulazione, in data 28 aprile 2011, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

18. Fin. A. s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 29 febbraio 2012, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

19. Coop. di Informazione Televisiva Teleuno, di esibire in giudizio copia della documentazione

(costituita da lettere, telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle

trattative intercorse per la stipulazione, in data 8 marzo 2012, del contratto di cessione d’azienda con

Tivuitalia;

20. Il Gelsomino s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax,

mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione dei due distinti contratti aventi a oggetto, rispettivamente, la cessione di 4 impianti di

trasmissione in Toscana (contratto stipulato in data 12 agosto 2011) e la cessione del ramo d’azienda

“Civitavecchia” (contratto stipulato in data 27 gennaio 2012);

21. TVT s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 2 marzo 2012, del contratto di permuta e, in data 19 marzo 2012, del contratto di

cessione d’azienda con Tivuitalia;

22. Curci Communications s.r.l.s. (già Teleradioerre s.r.l.) di esibire in giudizio copia della

documentazione (costituita da lettere, telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente

sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la stipulazione, in data 27 gennaio 2012, del contratto

di cessione d’azienda con Tivuitalia;

23. Primarete s.p.a. (già Telereporter s.r.l.), di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita

da lettere, telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative

intercorse per la stipulazione, in data 30 dicembre 2009 e 9 marzo 2010, dei due contratti di cessione

d’azienda con Tivuitalia;

24. Teleoggi s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 2 marzo 2012, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

25. Rete Sette s.p.a., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax,

mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

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16

stipulazione, in data 30 aprile 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

26. Rete 7 s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 30 aprile 2010, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

27. Antennasud Edivision in liquidazione s.p.a., di esibire in giudizio copia della documentazione

(costituita da lettere, telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle

trattative intercorse per la stipulazione, in data 13 marzo 2012, del contratto di cessione d’azienda con

Tivuitalia;

28. C.T.G. s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 30 dicembre 2009, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

29. Radio Video Calabria 99 s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da

lettere, telefax, mail, bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative

intercorse per la stipulazione, in data 29 febbraio 2012, del contratto di cessione d’azienda con

Tivuitalia;

30. Tele Bari s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 27 aprile 2011, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

31. Autitalia s.r.l., di esibire in giudizio copia della documentazione (costituita da lettere, telefax, mail,

bozze di contratto e contratti effettivamente sottoscritti) relativa alle trattative intercorse per la

stipulazione, in data 10 febbraio 2012, del contratto di cessione d’azienda con Tivuitalia;

32. sigg.ri Alessia BERNABEI, residente in Montecatini Terme, Corso Roma n. 105, Micaela

BERNABEI, residente in Pieve Nievole, Via Guglielmo Marconi n. 92/A, Edoardo BERNABEI,

residente in Montecatini Terme, Via di Cerviano n. 22 interno 3 e Marina Sarti, residente in Prato,

Viale Alcide De Gasperi n. 61, di esibire in giudizio:

(A) copia della documentazione analiticamente indicata nelle superiori richieste di ordine di esibizione

(da 1 a 31), relativa ai contratti di cessione e di permuta specificamente indicati nell’allegato 2 del doc.

8 prodotto da Tivuitalia;

(B) copia della documentazione relativa alle istanze, agli atti di contestazione e alle note informative

specificamente indicate nell’allegato 1 allo stesso doc. 8 prodotto da Tivuitalia;

(C) copia degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte Tivuitalia relativi ai procedimenti: -

T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 6002/2010; - T.A.R. Lazio, sezione III, R.G. N. 6331/2010; - T.A.R.

Lazio, sezione I, R.G. N. 635/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 272/2012; - T.A.R. Lazio,

sezione I, R.G. N. 1868/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 2190/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I,

R.G. N. 2912/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 3231/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

3658/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 4892/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

5436/2012; - T.A.R. Lazio, sezione II, R.G. N. 5780/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

7520/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 7692/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

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8513/2011; - T.A.R. Lazio, sezione II, R.G. N. 8730/2011; - T.A.R. Lazio, sezione III, R.G. N.

596/2011; - T.A.R. Lazio, sezione III, R.G. N. 1041/2011;

(D) copia delle mail del 20 settembre 2011 e del 29 settembre 2011 inviate dall’avv. BERNABEI alla

società Tivuitalia per la richiesta dei pagamenti dovutigli, unitamente agli eventuali allegati alle

predette mail;

33. Tivuitalia s.r.l. in liquidazione a socio unico, di esibire in giudizio:

(A) copia della documentazione analiticamente indicata nelle superiori richieste di ordine di esibizione

(da 1 a 31), relativa ai contratti di cessione e di permuta specificamente indicati nell’allegato 2 del doc.

8 prodotto da Tivuitalia;

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17

(B) copia della documentazione relativa alle istanze, agli atti di contestazione e alle note informative

specificamente indicate nell’allegato 1 allo stesso doc. 8 prodotto da Tivuitalia;

(C) copia degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte Tivuitalia relativi ai procedimenti: -

T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 6002/2010; - T.A.R. Lazio, sezione III, R.G. N. 6331/2010; - T.A.R.

Lazio, sezione I, R.G. N. 635/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 272/2012; - T.A.R. Lazio,

sezione I, R.G. N. 1868/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 2190/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I,

R.G. N. 2912/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 3231/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

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596/2011; - T.A.R. Lazio, sezione III, R.G. N. 1041/2011;

(D) copia delle mail del 20 settembre 2011 e del 29 settembre 2011 inviate dall’avv. BERNABEI alla

società Tivuitalia per la richiesta dei pagamenti dovutigli, unitamente agli eventuali allegati alle

predette mail;

34. avv. Gaetano Giordano, con studio in Roma, Via Acqui n. 7, di esibire in giudizio:

(A) copia degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte Tivuitalia relativi ai procedimenti: -

T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 6002/2010; - T.A.R. Lazio, sezione III, R.G. N. 6331/2010; - T.A.R.

Lazio, sezione I, R.G. N. 635/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 272/2012; - T.A.R. Lazio,

sezione I, R.G. N. 1868/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 2190/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I,

R.G. N. 2912/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 3231/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

3658/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 4892/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

5436/2012; - T.A.R. Lazio, sezione II, R.G. N. 5780/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

7520/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 7692/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N.

9767/2012; - T.A.R. Lazio, sezione I, R.G. N. 582/2012; - T.A.R. Lazio, sezione II, R.G. N.

7830/2012; - T.A.R. Lazio, sezione II, R.G. N. 7906/2012; - T.A.R. Lazio, sezione II, R.G. N.

8513/2011; - T.A.R. Lazio, sezione II, R.G. N. 8730/2011; - T.A.R. Lazio, sezione III, R.G. N.

596/2011; - T.A.R. Lazio, sezione III, R.G. N. 1041/2011;

(B) copia delle mail del 20 settembre 2011 e del 29 settembre 2011 inviate dall’avv. BERNABEI alla

società Tivuitalia per la richiesta dei pagamenti dovutigli, unitamente agli eventuali allegati alle

predette mail.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 213 C.P.C..

Si insta affinché l’Ill.mo Tribunale voglia richiedere d’ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 213

c.p.c., a (i) Ministero dello Sviluppo Economico, (ii) Direzione Generale per i Servizi di

Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, (iii) Direzione Generale per la Pianificazione

e la Gestione dello Spettro Radiolettrico, (iv) Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e (v)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di rendere informazioni scritte relative all’avvenuto

deposito di:

A) istanza per il rilascio dell’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisivo in

ambito nazionale, unitamente ai documenti allegati, depositata dall’avv. Fausto BERNABEI

nell’interesse di Tivuitalia s.p.a. in data 19/2/2010;

B) integrazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete

televisivo in ambito nazionale, unitamente ai documenti allegati, depositata dall’avv. Fausto

BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia s.p.a. in data 26/3/2010;

C) n. 3 istanze di attivazione della procedura di cui all’art. 14 del D. Lgs. 259/03, unitamente ai

documenti allegati, depositate dall’avv. Fausto BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia s.p.a. in data

18/5/2010;

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D) integrazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete

televisivo in ambito nazionale e della Dichiarazione integrativa di Inizio Attività, unitamente ai

documenti allegati, depositata dall’avv. Fausto BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia s.p.a. in data

21/5/2010;

E) istanza di assegnazione di una frequenza facente parte del dividendo digitale del beauty contest con

restituzione di frequenze e diritti d’uso, unitamente ai documenti allegati, depositata dall’avv. Fausto

BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia s.p.a. in data 16/5/2011;

F) istanza di accesso agli atti relativa al parere di AGCOM e AGCM sul trasferimento dei diritti d’uso,

unitamente ai documenti allegati, depositata dall’avv. Fausto BERNABEI nell’interesse di Tivuitalia

s.p.a. in data 28/6/2011;

G) n. 15 atti di “contestazione inadempimento. costituzione in mora, diffida ad adempiere. riserva

azioni anche per risarcimento danni” trasmesse dall’avv. Fausto BERNABEI nel giugno del 2011 per

conto di Tivuitalia s.p.a. al Ministero per lo Sviluppo Economico, all’AGCOM e all’AGCM;

H) istanza riepilogativa dei diritti d’uso rilasciati a Tivuitalia s.p.a. al 28 marzo 2012, unitamente ai

documenti allegati, depositata mediante telefax dall’avv. BERNABEI nell’interesse della stessa

Tivuitalia s.p.a. in data 28/3/2012.

CAPITOLI DI PROVA ORALE.

Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova orale per testi:

1) vero che l’avv. Fausto BERNABEI, nel periodo che va dal 23 dicembre 2009 e sino al 16 maggio

2012, ha partecipato alle riunioni specificamente indicate nell’allegato 1 al doc. 8 prodotto da

Tivuitalia, che si mostra al teste, presso la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione

Elettronica, la Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radiolettrico e il

Ministero dello Sviluppo Economico;

* si indicano a teste: dott.ssa Anna Maria Mineo, presso la Direzione Generale per le Concessioni e le

Autorizzazioni; ing. Francesco Troisi e ing. Riccardo De Leonardis, presso la Direzione Generale per la

Pianificazione dei Servizi Radioelettrici; avv. Stefano Selli, presso la Direzione Istituzionale del

Ministero dello Sviluppo Economico; avv. Alfonso Contaldo, dott.ssa Silvana Nouglian e avv. Arianna

Novello, presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Onorevole Davide Caparini, presso la

Camera dei Deputati;

2) vero che l’avv. Fausto BERNABEI, nel periodo che va dal 23 dicembre 2009 e sino al 16 maggio

2012, ha depositato presso la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di

Radiodiffusione e Postali e la Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro

Radiolettrico, le istanze, gli atti di contestazione e le note informative specificamente indicate

nell’allegato 1 al doc. 8 prodotto da Tivuitalia, che si mostra al teste;

* si indicano a teste: dott.ssa Anna Maria Mineo, presso la Direzione Generale per le Concessioni e le

Autorizzazioni; ing. Francesco Troisi e ing. Riccardo De Leonardis, presso la Direzione Generale per la

Pianificazione dei Servizi Radioelettrici; avv. Stefano Selli, presso la Direzione Istituzionale del

Ministero dello Sviluppo Economico; avv. Alfonso Contaldo, dott.ssa Silvana Nouglian e avv. Arianna

Novello, presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Onorevole Davide Caparini, presso la

Camera dei Deputati;

3) vero che l’avv. Fausto BERNABEI, nel periodo che va dal 23 dicembre 2009 e sino al 16 maggio

2012, ha partecipato alle riunioni presso l’ufficio dell’Onorevole Davide Caparini specificamente

indicate nell’allegato 1 al doc. 8 prodotto da Tivuitalia, che si mostra al teste;

* si indicano a teste: dott.ssa Anna Maria Mineo, presso la Direzione Generale per le Concessioni e le

Autorizzazioni; ing. Francesco Troisi e ing. Riccardo De Leonardis, presso la Direzione Generale per la

Pianificazione dei Servizi Radioelettrici; avv. Stefano Selli, presso la Direzione Istituzionale del

Ministero dello Sviluppo Economico; avv. Alfonso Contaldo, dott.ssa Silvana Nouglian e avv. Arianna

Novello, presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Onorevole Davide Caparini, presso la

Camera dei Deputati;

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19

4) vero che l’avv. Fausto BERNABEI, nel periodo tra il novembre 2009 e il marzo 2012, ha instaurato

e proseguito trattative, predisposto bozze di accordi economici ed espletato le attività prodromiche alla

stipulazione dei contratti di cessione d’azienda tra Tivuitalia, nella qualità di cessionaria, e le società

TVT s.r.l., Teleoggi s.p.a., Video Calabria 99 s.r.l., Autitalia s.r.l., T.V.S. Televideosiena s.r.l., T.R.E.

Teleradioerre s.r.l., Il Gelsomino s.r.l., Radiotelevisione di Campione s.p.a., Eurotelevision s.r.l., New

Media s.r.l. e Telegolfo Sardegna s.r.l., nella qualità di cedenti;

* si indica a teste: Notaio Dott. Giulio Cesare Cappellini, con studio in Pistoia, Corso Antonio Gramsci

n. 147;

5) vero che l’avv. Fausto BERNABEI, nel periodo tra il novembre 2009 e il marzo 2012, ha instaurato

e proseguito le trattative, nell’interesse di Tivuitalia, che si sono concluse con la stipulazione dei

contratti di cessione d’azienda, di cessione di impianti e di permuta di impianti con le società

Radiotelevisione di Campione s.p.a., Arezzo TV s.r.l., C.T.G. s.r.l., Telereporter s.r.l., Diffusione

Europea s.r.l., Teletevere s.r.l., Videofirenze s.r.l., Antenna 40 s.r.l., Telegolfo Sardegna s.r.l., New

Media s.r.l., Quinta Rete Pool Televisivo, Rete Sette s.p.a., Rete 7 s.r.l., Videoemme s.r.l., Canale 33

s.r.l., Televideo Sicilia soc. coop., Tele Radio Regione s.r.l., Eurotelevision s.r.l., TOT s.r.l., Tele Bari

s.r.l., Teleradio Center s.r.l., Il Gelsomino s.r.l., T.V.S. Televideosiena s.r.l., Autitalia s.r.l., Radio

Video Calabria 99 s.r.l., Fin. A. s.r.l., Teleoggi s.r.l., Coop. di Informazione Televisiva Teleuno,

Edivision s.p.a. e T.V.T. s.r.l.; contratti, quelli sopra menzionati, specificamente indicati nell’allegato 2

al doc. 8 prodotto da Tivuitalia che si mostra al teste;

* si indicano a teste: dott. Sauro Vannini, residente in Fornaci di Barga (LU), Via File n. 12; dott.

Riccardo Romano, residente in Napoli (NA), Via Torquato Tasso n. 59; dott.ssa Marina Sarti, residente

in Prato (PO), Via Alcide De Gasperi n. 61; dott. Euclide Donato Della Vista, residente in Foggia (FG),

Via Dante Alighieri n. 28; dott. Oreste Poli, domiciliato presso T.V.S. Televideosiena s.r.l.; dott.

Stefano Poli, domiciliato presso Il Gelsomino s.r.l.; dott. Vincenzo Gentile, domiciliato presso Autitalia

s.r.l.; dott. Aldo Gianfranco Riga, domiciliato presso Radio Video Calabria 99 s.r.l.; dott.ssa Stefania

Kocijan, residente in Palermo (PA), Via Eugenio l’Emiro n. 98; dott. Piero Barbagli, residente in

Grosseto (GR), Via Goffredo Mameli n. 42; dott.ssa Carolina Visone, domiciliata presso Teleoggi s.r.l.

Per PAOLO COLOMBO:

“Adversis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, voglia il Tribunale di Milano: IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande formulate dall’attrice nei confronti del qui deducente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni illustrate in corso di causa e, per l’effetto, dichiarare che nessuna responsabilità è configurabile in capo all’ing. Paolo Colombo nei confronti della Società attrice, con condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese e del compenso di assistenza legale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cassa, nella misura che verrà liquidata dal Tribunale, incluse quella delle terze chiamate in caso di rigetto della domanda; IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande di parte attrice, accertare la quota di debito di ciascuno dei condebitori, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze derivatene, e condannare gli altri convenuti ex art.2055, 2° comma, c.c. a pagare all’ing. Paolo Colombo quanto quest’ultimo dovesse pagare in più alla parte attrice rispetto alla propria quota di debito; condannarsi la terza chiamata a pagare, secondo quanto di ragione e in relazione al vincolo assicurativo di cui al paragrafo 7), ciò che il qui convenuto dovesse eventualmente corrispondere all’attrice, tenendolo indenne e manlevandolo integralmente da ogni pronuncia; IN VIA SUBORDINATA E ISTRUTTORIA: (a) ammettere prova per testi sui capitoli di prova formulati con i nn. da 1 a 29 nella memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c. del 13.11.17, testi ivi indicati; (b) ordinare alla parte attrice l’esibizione ex art. 210 c.p.c.: (i) degli allegati contrassegnati con i nn. da 1 a 9 del verbale del CdA di Tivuitalia del 22.10.12 (doc. 9 di parte attrice), non prodotti

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con lo stesso verbale, nonché (ii) di tutti i documenti allegati dall’avv. BERNABEI a sostegno dei due ricorsi per decreto ingiuntivo di cui in atti; (c) una volta acquisita la documentazione di cui è richiesta l’esibizione, laddove ritenuto opportuno ai fini della decisione, disporre CTU per verificare la congruità degli importi esposti nelle menzionate note liquidate allegate a sostegno dei ricorsi per decreto ingiuntivo alla luce delle tariffe professionali in allora vigenti; IN OGNI CASO: previa declaratoria della tardività e dell’inammissibilità della eccezione di inoperatività della copertura formulata dalla terza chiamata solo nella sua comparsa di costituzione e risposta datata 09.11.17 e comunque, in subordine, della sua mancanza di giuridico fondamento condannarsi la terza chiamata Chubb Insurance Company of Europe SA, anche nell’ipotesi di rigetto delle domande attrici, a rimborsare al convenuto ing. Paolo Colombo ex art. 1917, terzo comma, c.c., le spese e il compenso di assistenza legale, sostenuti dai convenuti per resistere all’azione promossa nei loro confronti dall’attrice, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cassa; condannarsi inoltre la terza chiamata Chubb Insurance Company of Europe SA a rimborsare al convenuto ing. Paolo Colombo le spese e il compenso di assistenza legale, sostenute dal convenuto e relative alla controversia tra assicuratore e assicurato in ordine all’azione di garanzia, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cassa.”

Per CHUBB European Group Limited:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

In via principale

rigettare le domande tutte svolte nei confronti dell’Ing. Colombo perché infondate in fatto ed in diritto, sia

nell'an che nel quantum, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, rigettare la domanda di garanzia

avanzata dallo stesso nei confronti di Chubb European Group Limited per le ragioni esposte in atti;

In via subordinata

accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. 82177527 per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto,

rigettare la domanda di garanzia avanzata dall’Ing. Colombo nei confronti di Chubb European Group

Limited;

In via di ulteriore subordine

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell’Ing.

Colombo, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di Chubb European Group Limited in base alla

polizza n. Polizza n. 82177527:

- previo accertamento della quota di responsabilità direttamente imputabile all’Ing. Colombo rispetto alle

quote degli altri convenuti;

- entro il limite massimo di indennizzo di Euro 10.000.000,00 previsto per sinistro e comunque in aggregato

annuo;

In ogni caso

con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre spese generali nella misura del 15% oltre oneri di

Legge e competenze di causa.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A) L’attrice TIVUITALIA S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo1,

debitamente autorizzata dal giudice delegato alla sorveglianza della procedura, ha

convenuto in giudizio

Ø MARA ANNA RITA CAVERNI

1 Di seguito, più brevemente, anche TVI.

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Ø BARBARA ADAMI LAMI e

Ø PAOLO COLOMBO

in qualità di ex amministratori della società, per sentire dichiarare la loro responsabilità

ex artt. 2392 e 2393 c.c. e sentirli per l’effetto condannare in solido a risarcirle tutti i

danni arrecati con le condotte omissive di cui infra, quantificati nella complessiva

capitale di € 1.067.442,07 portata dai due decreti ingiuntivi di cui subito si dirà, oltre

interessi maturati e maturandi anche ai sensi dell’art. 1284 co. 4° c.c.

A).1 A sostegno della propria domanda, l’attrice ha dedotto che:

Ø a partire dal giugno 2012 l’avv. Fausto BERNABEI, consigliere di

amministrazione (con deleghe) di TVI dal 5 febbraio 2010 sino alle dimissioni

intervenute il 28/1/2013, aveva richiesto alla società ingenti somme a titolo di compensi

e di rimborsi spese (ulteriori rispetto ai pagamenti già ricevuti medio tempore a tale

titolo2) per alcune attività professionali giudiziali e stragiudiziali svolte nell’interesse

della società, richieste che non avevano trovato accoglimento da parte del consiglio di

amministrazione di cui BERNABEI era parte3 né della socia unica SCREEN SERVICE

BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.4;

Ø il 28 giugno 2013 era stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione,

composto da:

- Mara Anna Rita Caverni (già in carica dal 21/2/2013, presidente)

- Barbara Adami Lami (amministratrice delegata dal 2 luglio 2013)

- Paolo Colombo;

Ø il 4 novembre 2013 l'avv. BERNABEI aveva notificato a TVI i decreti ingiuntivi

nn. 911 e 1139/2013 emessi dal Tribunale di Pistoia il 19/8 e il 21/10/2013

i. portanti rispettivamente ingiunzione al pagamento di € 134.257 e € 646.540,94 in

linea capitale, per un totale al netto delle spese di procedura di € 1.020.316,99 (di cui

2 Per circa € 230.000,00.

3 Cfr. in particolare, per il dibattito al riguardo, il verbale consiliare del 22/10/2012 sub doc. 9 att.

4 In avanti, per acronimo, SSBT.

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22

€780.797,94 per imponibile, € 36.200,87 per le spese vive sostenute e il resto per la

rivalsa del C.p.A. e dell'I.v.a. oltre interessi dalla costituzione in mora)

ii. ed ottenuti sulla base di ricorsi monitori sostanzialmente ‘gemelli’5 contenenti

“una assai farraginosa ed opaca narrativa”

iii. il primo dei quali, spiccato (anche per la quota parte di € 2.000 del costo dei pareri

di congruità) in forma immediatamente esecutiva per esser l'importo capitale di €

134.257 appostato a nel bilancio 2012 di TVI;

Ø nei successivi consigli di amministrazione della società il tema dell’intervenuta

notificazione di tali ingiunzioni e della necessità / opportunità di opporli, pur risultando

nell’ordine del giorno della seduta consiliare del 2/12/2013 la voce “aggiornamento su

decreti ingiuntivi e istanza di fallimento, delibere inerenti e conseguenti”, non era mai

stato specificamente trattato6, onde le due ingiunzioni non erano state opposte ed erano

divenute definitive il 16 dicembre 2013;

Ø in data 2 dicembre 2013 era stata autorizzata la presentazione di domanda di

ammissione al concordato preventivo ex art. 161 co. 6° L.F. e il 26 febbraio 2014

l’assemblea di TVI aveva provveduto a sostituire anticipatamente il consiglio di

amministrazione, nominando amministratore unico il dott. Sabatini;

Ø in conseguenza della mancata opposizione ai decreti ingiuntivi, nel piano e nella

proposta concordatari erano stato ricompreso, col privilegio professionale di cui all’art.

2751-bis n. 2 c.c., il credito da essi portato;

Ø e il 3 aprile 2014 la società di revisione aveva inviato una comunicazione al

collegio sindacale proprio con riferimento ai decreti ingiuntivi, rilevando che non

risultava alcun mandato professionale formalizzato all’avv. BERNABEI e che nel

bilancio relativo al 2012 gli amministratori non avevano ritenuto di effettuare alcun

accantonamento per i crediti poi azionati dall’ex amministratore, salvo poi stanziare

nella bozza di bilancio 2013 l’intero ammontare del credito7.

5 Cfr. docc. 6 – 7 att.

6 Cfr. docc. 26 - 27 att.

7 Cfr. doc. 29 att.

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23

A).2 Secondo il liquidatore in carica, la pretesa dell’avv. BERNABEI presentava

anomalie e irregolarità le quali avrebbero legittimato l’opposizione ai due decreti

ingiuntivi, tra cui:

- la mancanza di accordi scritti (tantomeno con data certa)

- l’assenza di specifici riferimenti all’oggetto degli asseriti incarichi

- il mancato stanziamento di tali importi nei bilanci dal 2009 al 2012

- le contestazioni già opposte dai precedenti amministratori e dalla controllante

SSBT alle pretese del BERNABEI

- e l’evidente posizione di conflitto di interessi del BERNABEI, al tempo stesso

consulente e consigliere di amministrazione di TVI.

Alla luce di quanto precede, la tesi attorea è:

1. che gli amministratori in carica alla notifica delle ingiunzioni avrebbero dovuto,

agendo diligentemente:

- discutere l’argomento in sede di consiglio,

- affidare a un legale l’incarico di verificare la sussistenza dei presupposti per

proporre opposizione,

- proporre tempestiva opposizione

- e provvedere al deposito tempestivo di istanza di ammissione di Tivuitalia alla

procedura di concordato preventivo;

2. e che ciò non avendo fatto, poiché se avessero adempiuto agli obblighi di

diligenza su di loro incombenti nessuna somma sarebbe risultata dovuta, erano tenuti a

risarcire il danno cagionato dal loro inadempimento ai propri doveri, quantificato

nell’intero importo dei decreti ingiuntivi e degli atti di precetto notificati dall’avv.

BERNABEI (1.067.442,07 Euro).

B. Mara CAVERNI ha contrastato la domanda attorea allegando che la mancata

opposizione ai decreti ingiuntivi era stata invece il frutto di una precisa valutazione del

consiglio di amministrazione e sua in particolare, posto che:

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24

- l’avv. BERNABEI aveva svolto per TVI numerose attività, quali assistenza

stragiudiziale, estrazione ed esame di copiosa documentazione, negoziazione e stesura di

testi contrattuali, rappresentanza e assistenza in giudizio della società (in 22 giudizi

avanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato8);

- i ricorsi monitori presentavano una descrizione analitica delle attività per cui

BERNABEI richiedeva i compensi, risultando corredati da documentazione con pareri

di congruità del consiglio dell’ordine degli avvocati di Pistoia, riconoscimenti di debito

da Tivuitalia e giustificativi di spese relativi a trasferte;

- l’intero importo del primo decreto ingiuntivo (134.257,00 Euro) era stato

accantonato nel bilancio del 30 settembre 2012 come immobilizzazione immateriale;

- le somme precedentemente ricevute da BERNABEI costituivano un mero

acconto;

- il giorno dopo la notificazione dei decreti (il 5 novembre 2013) il secondo e più

ingente dei decreti ingiuntivi ‘gemelli’, non appena trasmessole (così come agli altri due

amministratori) dalla dipendente Carla SORA,

era stato inoltrato all’avv. Laura Fiordelisi (dello studio Lombardi-Molinari di

Milano) incaricata di occuparsi dei rapporti con i fornitori

ed era stato oggetto di interlocuzioni per posta elettronica fra gli amministratori9;

- nei giorni successivi si era tenuta fra gli amministratori (con esclusione del

COLOMBO) e l’avv. FIORDELISI una riunione informale “all’esito della quale si era

8 Come dimostrato dalle rispettive rinunce al mandato depositate al TAR del Lazio il 12/2/2013 sub doc 1 CAVERNI.

9 Cfr. i fondamentali docc. 4 – 5 CAVERNI, da cui in particolare risulta, oltre alla cennata trasmissione a tutti i

consiglieri di TVI in data 5/11/2013 del decreto ingiuntivo n. 1139/2013:

- messaggio in pari data della ADAMI LAMI alla CAVERNI (e al COLOMBO) del seguente tenore:

“credo che ci siano i presupposti per fare opposizione: ne parli tu con Laura? Facci sapere se

dobbiamo fare qualcosa”

- risposta in pari data della CAVERNI (inviata anche all’avv. FIORDELISI contenente la risposta “sì ne

parlo io” e la richiesta a Carla SORA “dei verbali del CDA di TVI dell’epoca di BERNABEI e del

verbale di CDA di Screen dove avevamo discusso la richiesta che era arrivata da BERNABEI e che

avevamo respinto” nonché del “totale degli onorari di BERNABEI pagati in tutto il periodo in cui lui è

stato in CDA”

- messaggio immediatamente successivo di inoltro dell’intera corrispondenza sin lì occorsa all’avv.

FIORDELISI per sua informazione, con il messaggio “poi ti spiego”

- messaggio del giorno successivo (6/11/2013) della SORA a tutti gli amministratori e all’avv.

FIORDELISI contenente la documentazione richiestale dalla CAVERNI.

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25

convenuto che fare un’opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe stato estremamente

pretestuoso in assenza di motivazioni sul merito”

- come risultava anche dalla relazione predisposta (per consentire alla CAVERNI di

rispondere a proprio nome alla contestazione sul punto rivoltale il 31/3/2014 dal nuovo

liquidatore di TVI) proprio dall’avv. FIORDELISI il 1°/4/201410

.

Quanto invece alle tempistiche di deposito della domanda di concordato preventivo, la

Caverni ha asserito di aver cominciato da subito a valutare l’opportunità di un

concordato preventivo, tentando però prima un accordo di ristrutturazione ex 182-bis

L.F. non andato a buon fine

C. Barbara ADAMI LAMI ha a sua volta resistito alla domanda attorea eccependo:

- che gli amministratori si erano tempestivamente attivati non appena avuta notizia

delle due ingiunzioni di causa, avendo in particolare essa ADAMI inviato subito via e-

mail il 5 novembre 2013 una comunicazione agli altri amministratori per elaborare la

strategia di risposta;

- che la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi era stata decisa solo dopo un

accurato studio della documentazione relativa alle pretese di BERNABEI, come

risultava dalla medesima relazione dell’avv. FIORDELISI inviata anche a lei il

31/3/2014;

- che le pretese di BERNABEI erano fondate, avendo egli:

effettivamente (e pacificamente) svolto numerose attività nell’interesse della

società

presentato sin dal giugno 2012 al consiglio di amministrazione un consuntivo

corredato di tabelle analitiche e di avvisi di notula nonché allegato ai ricorsi monitori i

pareri di congruità emessi dall’Ordine degli avvocati di Pistoia

ed essendo stata la somma di cui al primo decreto ingiuntivo (n. 911/2013) già

accantonata nel bilancio di TVI al 30 settembre 2012;

10

Cfr. doc. 6 CAVERNI.

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26

C).1 In relazione alle tempistiche di deposito della domanda di concordato preventivo,

l’ex amministratrice delegata ha asserito anch’essa di aver cominciato da subito a

valutare l’opportunità di un concordato preventivo; e che il preteso ritardo nel deposito

della domanda era conseguito della strategia della controllante SSBT (e quindi del socio

unico deliberante l’azione di responsabilità oggetto del presente giudizio), che aveva

interesse a che il valore del principale asset compreso nel proprio piano di

ristrutturazione del debito non venisse ridotto in conseguenza della presentazione della

domanda di ammissione al concordato di Tivuitalia;

C).2 In subordine, ha contestato la quantificazione del danno operata dall’attrice,

chiedendone la rideterminazione in base alla graduazione di responsabilità di tutti i

convenuti.

D. Paolo COLOMBO, previa chiamata in garanzia del proprio assicuratore per la

responsabilità professionale, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, atteso che:

- la nomina a consigliere di amministrazione di TVI gli era stata proposta nel

maggio 2013 dalla ADAMI LAMI sul presupposto che i ruoli all’interno del futuro

C.d.A. sarebbero stati ben definiti e ripartiti sulla scorta delle singole professionalità ed

esperienze lavorative;

- in particolare, rivestendo in quel momento la carica di direttore acquisti della

controllante SSBT ed occupandosi egli di logistica in dipendenza gerarchica e

funzionale dall’amministratore delegato, egli avrebbe assunto il ruolo -eminentemente

tecnico- di reperire acquirenti per la vendita delle singole concessioni delle frequenze

TV della Società, ricevendo ampie rassicurazioni dalla presidente CAVERNI in merito

al corretto adempimento di tutte le attività di natura finanziaria, giuridica e

amministrativa;

- egli aveva quindi, significativamente, accettato la carica senza previsione di alcun

compenso e con deleghe limitate a:

la firma di atti fino ad € 100.000,00;

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27

la facoltà di stipulare, modificare e risolvere contratti di forniture di servizi non

tecnologici, forniture di opera, appalti per la manutenzione di impianti, contratti di

trasporto, deposito o spedizione, contratti di acquisto di materiali di consumo

e il pagamento di fornitori fino al limite di € 50.000,00 (cinquantamila) per

ciascun contratto11

;

- conseguentemente non poteva che basarsi, per le decisioni assunte collegialmente,

sulle informazioni ricevute dagli organi delegati e in particolare, quanto al contenzioso,

dalla presidente CAVERNI, coadiuvata – almeno inizialmente– dalla dott.ssa Carla

Sora, all’epoca CFO e Dirigente Preposto di Gruppo12

;

- anche in TVI il convenuto si era effettivamente occupato unicamente di contattare

i fornitori di beni e di servizi, rimanendo (come in SSBT) gerarchicamente e

funzionalmente dall’A.d. ADAMI LAMI.

D).1 Ciò premesso, il COLOMBO ha affermato di aver appreso del potenziale

contenzioso con BERNABEI solo il 2/7/2013 (prima riunione del C.d.A. cui aveva

partecipato), venendo a conoscenza del fatto che in precedenza la questione era già stata

discussa nelle riunioni del 2012; dopo di che l’argomento non era stato più trattato ex

professo in sede consiliare.

Quanto al citato scambio di comunicazioni di posta elettronica avvenuto fra il 5 e il 6

novembre 2013, il convenuto aveva preso atto dell’impegno della CAVERNI ad

occuparsi personalmente del contenzioso con l’avv. BERNABEI e della disposizione

data all’avv. FIORDELISI; senza essere informato in alcuna occasione successiva della

decisione di non procedere più con l’opposizione.

Ne conseguiva che:

- da un lato, le normali procedure operative per la gestione della pretesa creditoria

del BERNABEI erano state immediatamente attivate

- e dall’altro, non vi era comunque alcun nesso di causalità tra la propria condotta e

l’asserito pregiudizio.

11

Cfr. doc. 2 COLOMBO. 12

Cfr. docc. 9 – 10 COLOMBO.

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28

D).2 In subordine, Paolo COLOMBO ha chiesto:

· rideterminarsi il quantum debeatur accertando la quota di debito di ciascuno dei

condebitori nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità

delle conseguenze (e tenendo conto, in particolare, delle sue funzioni eminentemente

tecniche e dell’assenza di deleghe)

· e condannarsi la terza chiamata a pagare, in relazione al vincolo assicurativo, ciò

che il convenuto dovesse corrispondere all’attrice nonché a rimborsargli le spese di

difesa in giudizio.

E. Chubb Insurance Company of Europe SA si è infine costituita aderendo -nei

confronti dell’attrice- alle difese del COLOMBO; ma eccependo altresì l’inoperatività

in concreto, anche ai sensi dell’art. 1917 c.c., della polizza invocata dal COLOMBO13

per assenza di inadempimento colposo e comunque per la natura volontaria/intenzionale

dei comportamenti contestati14

.

Ciò in quanto avendo il consiglio di amministrazione di Tivuitalia –nell’ambito della

discrezionalità propria dell’organo amministrativo e con il supporto della consulenza di

uno studio legale terzo- deliberatamente scelto di non opporre i decreti ingiuntivi

spiccati dall’avv. BERNABEI pur nella consapevolezza delle relative conseguenze,

“delle due l’una: o la scelta [era] stata corretta o comunque (…) insindacabile nel

merito in applicazione della business judgment rule ed allora non vi è inadempimento

colposo rilevante ai fini della Polizza; o la decisione [era] stata sbagliata o comunque è

sindacabile nel merito ma di nuovo la Polizza non potrebbe operare perché non di

inadempimento colposo si tratterebbe ma di comportamento volontario/intenzionale”.

In estremo subordine, la compagnia ha dedotto che l’eventuale indennizzo avrebbe

dovuto essere contenuto entro il limite massimo di polizza.

F. Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. il giudice istruttore, con

articolata ordinanza del 18/12/2017:

13

Vale a dire, la polizza D&O n. 82177527 a copertura della responsabilità civile degli amministratori e sindaci di SSBT

S.p.A. e delle società da questa controllate tra cui TVI stipulata per il periodo 30 settembre 2013 – 30 settembre 2014. 14

Si tratterebbe, in particolare, dell’Esclusione “a” di cui all’art. 3 della Polizza.

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29

- ha preso atto della transazione medio tempore intervenuta il 26/7/2016 fra TVI e

le eredi dell’avv. Fausto BERNABEI (deceduto il 19/8/2015) a seguito della quale erano

stati corrisposti alla controparte € 600.000,00 in unica soluzione15

- e della riduzione a tale importo del petitum originario,

- e ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare l’ampia

istruttoria richiesta dalle difese dei convenuti, e segnatamente dalla CAVERNI e dalla

ADAMI LAMI, relativa in particolare all’esibizione documentale e all’accertamento

testimoniale afferenti alle molteplici attività sottostanti i due decreti ingiuntivi.

Precisate le conclusioni come in epigrafe e depositate le difese illustrative, la causa è

pervenuta l’8/1/2019 al Collegio per la decisione.

G. Va subito evidenziato come all’udienza di trattazione (12/9/2017) il procuratore

dell’attrice, rispondendo ad una richiesta di chiarimento rivoltagli dal giudice ai sensi

dell’art. 183 co. 4° c.p.c. in relazione al secondo capo della domanda , abbia precisato

che “l'addebito relativo al ritardo con cui fu chiesto accesso a una procedura

concorsuale16

, va inteso nel senso che laddove i convenuti avessero operato

diligentemente depositando il ricorso al tribunale fallimentare prima dello spirare de

termini di esecutività dei decreti ingiuntivi dell'avv. BERNABEI, ciò ne avrebbe

impedito il passaggio in giudicato e nell'ambito della procedura concorsuale tali crediti

non sarebbero stati ammessi al passivo o lo sarebbero stati in misura molto inferiore;

anche tenendo conto della mancanza di data certa dei presunti incarichi professionali,

con riguardo soprattutto all'attività stragiudiziale”; difesa pertanto necessariamente

declinata, nelle difese scritte successive, nel senso che l’iniziativa che gli amministratori

avrebbero dovuto assumere per scongiurare la definitività ed opponibilità delle

ingiunzioni a TVI sarebbe dovuta necessariamente consistere nel ricorso per la

declaratoria del fallimento in proprio atteso che ex se il deposito della domanda di

concordato non avrebbe impedito la decorrenza del termine per fare opposizione ai

decreti di causa.

15

Cfr. docc. 39 e 40 att. 16

Id est, come chiarito nella memoria di cui subito infra, alla richiesta “in proprio” di fallimento.

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30

G).1 Sennonché tale capo di domanda suppone che fosse preciso obbligo di diligenza

degli amministratori di TVI, a fronte della crisi finanziaria in cui la società

pacificamente versava e dell’indisponibilità della controllante e socia unica a finanziarla

nella misura necessaria a porvi rimedio, chiedere addirittura il fallimento della società

anziché ricorrere -come fecero, negli stretti tempi tecnici necessari, in persona dalla

presidente Mara CAVERNI17

- alla procedura concorsuale minore.

L’assunto è però smentito dal fatto stesso che, agendo in giudizio, la liquidatela della

società in concordato non si è neppur per implicito, e neanche sotto il profilo di puro

merito (essendo stato nel frattempo il concordato ammesso, approvato dai creditori e

omologato dal Tribunale di Brescia), doluta del fatto che gli allora amministratori

abbiano deliberato di proporre domanda di concordato anziché di fallimento: poiché

evidentemente l’ipotesi concordataria, come la relazione ex art. 172 L.F. del

commissario giudiziale Valter SEDDIO esplicitamente dimostra18

e gli snodi successivi

hanno confermato, costituiva per i creditori una scelta ampiamente preferibile alla

dissoluzione e alla conseguente svalorizzazione aziendale; e ciò a prescindere dalla

sorte del credito professionale del BERNABEI (peraltro considerato dagli organi della

procedura privilegiato, attesi i limiti biennali della relativa causa di prelazione, per la

minor somma di € 577.970,0019

).

Per tale capo, la domanda attorea è quindi contraddittoria, e patentemente infondata nel

merito.

G).2 Quanto al merito dell’addebito principale, corrisponde anzitutto a verità che il

credito dell’avv. BERNABEI fosse stato, per la quota parte di € 134.257 oggetto del

primo e minore dei due decreti ingiuntivi, espressamente riconosciuto dalla debitrice

quale compenso riconosciuto al professionista per il semestre 30/3 – 30/9/2012:

17

Il 2/12/2013 fu infatti assunta la delibera consiliare in tal senso, e il 27/1/2014 depositata la domanda di concordato con

riserva di presentazione del piano. 18

Cfr. doc. 35 att., e in particolare le sue conclusioni alle pagg. 61 e segg. 19

Come risulta dalle premesse, in particolare alla lettera (o), dell’atto transattivo citato.

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31

avendolo TVI addirittura capitalizzato nel bilancio al 30/9/2012 fra le immobilizzazioni

immateriali capitalizzate20

.

Per il resto, un importante credito professionale per prestazioni giudiziali e

stragiudiziali ulteriori e diverse dalle mansioni ricadenti nell’incarico di consigliere di

amministrazione parallelamente svolto (per un certo periodo) da Fausto BERNABEI

certamente sussisteva.

Lo dimostrano documentalmente:

- anzitutto i numerosissimi documenti allegati dal BERNABEI ai due ricorsi, con

particolare riguardo

ai 30 avvisi di notula relativa all'attività prestata nei rispettivi contenziosi

giudiziali amministrativi di cui in generale al paragrafo i3), pagg. 5 - 6 del ricorso, avvisi

ivi prodotti come allegati 25/1 - 25/30,

all'avviso di notula per attività stragiudiziale relativo all'attività professionale

svolta nelle acquisizioni di impianti e rami di azienda di cui in generale al par. i2), pagg.

4 - 5 del ricorso, ivi prodotto come doc. 25/31

e all'avviso di notula sempre per attività stragiudiziale (di contatto e richiesta di

autorizzazioni ed altri adempimenti amministrativi col Ministero e l'autorità di settore,

funzionali all'iniziativa di cui alle pag. 2 -3) di cui al paragrafo i1) a pag. 4 del ricorso,

il tutto con espresso riferimento alla nota datata 25/6/2012 sottoposta al C.d.A

Tivuitalia del 26/6/2012, prodotta unitamente al ricorso quale allegato 3 (e alla citazione

attorea quale documento 8),

notulae tutte attentamente riviste e corrette nell’occasione dall’avv. BERNABEI

(cfr. parag. x - z dei ricorsi) e sottoposte ai pareri di congruità dell'Ordine degli Avvocati

di Pistoia prodotti in allegato alle note stesse,

ed attestanti quindi, in maniera tutt’altro che opaca, lo svolgimento di attività non solo

giudiziale ma anche di negoziazione, redazione e stipulazione contrattuale,

20

Come risulta dai documenti allegati sub 16 e 17 al ricorso monitorio.

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32

- per la quale ultima, trattandosi di acquisizione in tutta Italia di frequenze e rami

di azienda televisiva al fine della realizzazione di un network di rilievo nazionale, è del

tutto verosimile che fosse necessaria la continua interlocuzione stragiudiziale con il

Ministero delle telecomunicazioni e l’autorità amministrativa preposte alla loro

regolazione e concessione pure oggetto di richiesta di compenso,

- attività tutte che giustificavano le continue trasferte oggetto delle contestuali

richieste di rimborso;

- poi la stessa riconosciuta esistenza quantomeno dal 2011 (ma, senza contestazione

dell’attrice, i convenuti hanno fatto riferimento anche ad una precedente) di una procura

generale alle liti rilasciata da TVI al BERNABEI,

- le ben 22 dichiarazioni di dismissione di mandato difensivo in atti21

attestanti la

mole e il rilievo dell’attività professionale del BERNABEI in pro di TVI avanti al

giudice amministrativo

- nonché infine, quantomeno in termini di congruità degli importi richiesti rispetto

all’attività dichiarata ai sensi delle tariffe prima e dei parametri di legge vigenti poi, le

attestazioni del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di appartenenza del BERNABEI

da questi allegate ai due ricorsi.

G).3 Risulta inoltre con altrettanta documentale evidenza che, a fronte delle prime

richieste formulate da Fausto BERNABEI in sede consiliare e alla controllante SSBT

che ‘teneva i cordoni della borsa’, le contestazioni di TVI -così come accuratamente

ricostruite dalla stessa attrice da ultimo in comparsa conclusionale22

- non furono mai

nel senso di negare o anche solo mettere in discussione l’attività svolta, quanto piuttosto

il mancato appostamento in bilancio di una voce di debito al riguardo, soprattutto alla

luce dei cospicui acconti corrisposto nel tempo al professionista e alla sua

contemporanea veste di consigliere di amministrazione.

E infatti gli assunti dell’odierna liquidatela di TVI sul punto sono:

21

Cfr. docc. 3 – 24 ADAMI LAMI. 22

Alla pag. 6 e seg. e nelle relative note in calce.

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33

- che nel corso del c.d.a. del 22 ottobre 2012 l’allora amministratore delegato

Franco Ferri oppose eccezioni alla debenza degli importi pretesi dall’avv. Bernabei,

consistite tuttavia essenzialmente nel «non ritenere dovuti i compensi pretesi dall’avv.

Fausto Bernabei per le prestazioni concluse negli anni fiscali precedenti all’attuale

[30.09.2009 - 30.09.2011] in quanto non stanziati a bilancio nei precedenti esercizi»

oltre che mai richiesti prima di allora

- il che, oltre a non dimostrare in alcuno modo l’insussistenza del credito, non

impedì allo stesso consiglio (una volta abbandonata la seduta dal BERNABEI) di

decidere di sottoporre alla controllante SSBT, anche a fronte della disponibilità

manifestata dal professionista (consapevole della situazione di grave in cui versava TVI)

di non esigere nell’immediato il pagamento dei propri compensi, una soluzione

transattiva della vertenza comportante ampio riconoscimento delle ragioni dell’avv.

BERNABEI23

,

- e che nella successiva assemblea del 3/12/2012 il rappresentante della controllante

avv. MORTIRONI sollevò a sua volta obiezioni circa la debenza degli importi pretesi

dall’avv. BERNABEI, tuttavia ancora una volta inidonee a scalfire l’esistenza e la

consistenza del credito professionale escusso dal professionista, quanto piuttosto

motivate dal loro inatteso ammontare e dall’evidente impatto che tale richiesta di

pagamento aveva sui già malfermi equilibri finanziari di TVI

- essendo esse consistite negli assunti (i) che il piano di tesoreria funzionale al

finanziamento richiesto a SSBT non prevedeva anche il pagamento del compenso di

circa € 650.000 richiesto dall’avv. BERNABEI; (ii) che non si comprendeva donde

provenissero gli ulteriori compensi, obiezione alla quale l’avv. BERNABEI rispose

facendo riferimento agli avvisi di notula analitici rimessi al consiglio sin dal 26/6/2012 e

poi allegati, rivisti, ai due ricorsi monitori, (iii) che non vi era traccia di ciò nei bilanci

precedenti, al che l’interessato obiettò che si trattava evidentemente di un debito latente

risalente ad esercizi precedenti ma mai contabilizzato e infine (iv) che le spettanze del

23

Cfr. doc. 9 att.

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34

BERNABEI non avevano trovato riconoscimento nel corso del consiglio del 22 ottobre

2012, peraltro con le motivazioni già viste24

.

G).4 Resta per completezza da dire, avendo l’attrice -sia pur genericamente- insistito

su tale punto anche nelle difese illustrative, che Fausto BERNABEI versava sì in una

situazione sì di potenziale conflitto di interessi, ma dichiarata e pienamente nota al resto

del consiglio e all’unica socia; tanto che non consta agli atti alcuna specifica

lamentela sulle modalità di espletamento dell’uno e dell’altro mandato.

H. E’ alla luce di questo stato probatorio della causa che va riguardata l’azione di

responsabilità qui proposta, il cui oggetto non riguarda se non indirettamente la

determinazione del credito dell’avv. BERNABEI (già quantificato dallo stesso al

precedente organo amministrativo25

e relativo ad attività tutta svolta allorché Mara Anna

Rita CAVERNI, Barbara ADAMI LAMI e Paolo COLOMBO non erano ancora entrati

in carica26

), quanto le modalità con le quali i nuovi amministratori reagirono alla

notificazione dei decreti ingiuntivi su di esso fondati, e in particolare la pretesa

negligenza della decisione di non opporli.

H).1 E al riguardo, se è vero che non vi è prova:

24

Cfr. doc. 11 att; e v. anche la comunicazione della controllante di cui al doc. 15. 25

Cfr. doc. 8 att. 26

La prima è stata nominata il 21/2/2013 e confermata nella carica di presidente del consiglio di amministrazione il

28/6/2013, data di nomina degli altri due.

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35

a) del fatto che il parere richiesto all’avv. FIORDELISI

la quale peraltro è documentato si stesse occupando di fronteggiare le

posizioni dei fornitori27

in un momento in cui già pendeva un’istanza di

fallimento28

e che pure fu certamente e pienamente coinvolta nell’interlocuzione

telematica fra gli amministratori e la contabile dr.ssa SORA

nell’immediatezza della notificazione delle due ingiunzioni nonché

destinataria di tutti i documenti rilevanti richiesti dalla CAVERNI alla

contabile,

sia poi stato reso per iscritto

b) né che si svolse una riunione a tre ad hoc fra detta professionista, la presidente

CAVERNI (che espressamente aveva avocato a sé la questione) e

l’amministratrice delegata ADAMI LAMI (circostanza contestata e sulla quale le

predette convenute non hanno ritenuto di offrire prova orale)

1) da un lato, la questione non passò certamente inosservata, ma fu oggetto di una

esplicita e documentata discussione, per esser all’esito presa in carico della presidente

CAVERNI e da questa condivisa con l’avv. FIORDELISI

2) e dall’altro, la decisione di fatto adottata di non opporre i due decreti, rendendo

giudizialmente definitivo l’accertamento dell’ingente pretesa dell’avv. BERNABEI,

non pare possa considerarsi assunta né sconsideratamente né in difetto di tutta

l’informazione necessaria: costituendo essa un atto decisionale che certamente

presentava dei contra (la definitività dei decreti e la susseguente posizione che avrebbe

assunto il credito rivendicato dall’avv. BERNABEI nell’imminente concordato) ma

indubbiamente anche dei pro (il dubbio esito di un’eventuale opposizione alla luce del

fondamento documentale del credito e dell’inconsistenza delle obiezioni ad esso poste

ante causam da TVI / SSBT, nonché le spese che certe la società, già illiquida, avrebbe

27

Come si evince dal verbale consiliare di cui al doc. 25 att. 28

Di cui è menzione nel verbale sub doc. 26 att., cit.

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sopportato per proporla sia anticipando le proprie che dovendo probabilmente rifondere

quelle dell’avversario in caso di soccombenza),

3) senza trascurare che l’intervenuta definitività delle due ingiunzioni, se ha dato

maggior forza alla posizione creditoria del BERNABEI, non l’ha certo resa

inattaccabile o “intrattabile”, come dimostra il fatto che essa non ha impedito alla

liquidatela dapprima di operare già nel concordato una importante riduzione degli

importi ammessi al privilegio professionale, e poi di pervenire, durante concordatu, ad

una transazione che ha ridotto la complessiva richiesta degli eredi del BERNABEI nella

misura di oltre il 43%.

H).2 Ritiene pertanto il Tribunale:

1) di non poter ritenere accertato che la decisione presa sul punto -sentita l’avv.

FIORDELISI- dagli amministratori, e segnatamente di quelli che la avocarono a sé

(CAVERNI) o comunque delegati (ADAMI LAMI), sia stata negligente, bensì presa

comunque a sufficiente ragion veduta

2) e che la stessa non ha in concreto arrecato a TVI, con efficienza causale diretta,

un effettivo danno risarcibile, posta

i. la sicura spettanza all’avv. BERNABEI di una parte almeno di quanto preteso e

riconosciutogli dal Tribunale pistoiese

ii. tale per cui ove anche i decreti fossero stati opposti, certamente una parte rilevante

di tale credito avrebbe comunque dovuto trovare riconoscimento (e, data la sua natura

privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., capienza) in sede concordataria,

iii. essendo del resto del tutto difettata la prova, incombente sull’attrice, che in caso di

opposizione giudiziale ai decreti ingiuntivi notificati nel novembre 2013, TVI avrebbe

spuntato in sede transattiva –e in qual misura- un risultato migliore rispetto alla

notevole decurtazione seguita alla transazione (e conseguente pagamento di ‘soli’ €

600.000,00) intervenuta nel luglio 2016.

Il che al contempo impone di ritenere già allo stato degli atti, e senza quindi necessità

di alcuna ulteriore istruttoria, l’insussistenza

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(i) degli illeciti addebitati in causa ai convenuti, in quanto la decisione contestata

deve in definitiva ritenersi rientrante nella sfera di discrezionalità insindacabile

dell’organo gestorio,

nonché

(ii) alla luce della riduzione transattiva del credito dell’avv. BERNABEI che proprio

la proposizione della domanda di concordato ha reso possibile, dello stesso

danno asseritamente derivatone alla società,

con il conseguente integrale rigetto della domanda attorea.

I. L’attrice dovrà rifondere a tutte le altre parti le spese del processo, che possono

congruamente liquidarsi (tenuto conto del valore della domanda come ritualmente

ridotto in corso di causa nonché dei criteri pro tempore dettati dal d.m. 22/2014 e dal

d.m. 37/2018):

- quanto a Mara CAVERNI, nella misura di complessivi € 20.800,00

- quanto a Barbara ADAMI LAMI, in complessivi € 16.500,00

- quanto a Paolo COLOMBO, considerata la dubbia imputabilità a lui della stessa

decisione contestata ex post da TVI, nella maggior misura di € 26.052,00 (comprensiva

degli esborsi di chiamata in causa, pari ad € 3.372,00)

- e quanto all’assicuratore chiamato in causa dal COLOMBO in diretta

conseguenza dell’infondata domanda rivoltagli, in ulteriori € 14.200,00

oltre per tutti, sull’imponibile, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura

del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed alla

rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da TIVUITALIA

s.r.l. a socio unico in liquidazione e concordato preventivo con citazione notificata in

data 7 - 11/7/2016 a Mara Anna Rita CAVERNI, Barbara ADAMI LAMI e Paolo

COLOMBO, nonché sulla domanda di garanzia svolta da quest’ultimo nei confronti di

CHUBB EUROPEAN GROUP Limited, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

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1. rigetta le domande proposte da TIVUITALIA s.r.l. a socio unico in liquidazione e

concordato preventivo contro tutti i convenuti;

2. condanna la società attrice a rimborsare ai convenuti e alla terza chiamata le

spese processuali, che liquida

a) quanto a Mara Anna Rita CAVERNI, in € 20.800,00

b) quanto a Barbara ADAMI LAMI, in € 16.500,00

c) quanto a Paolo COLOMBO, in complessivi € 26.052,00

d) e quanto alla CHUBB EUROPEAN GROUP Limited, in € 14.200,00

oltre per ciascuno di essi al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del

15%, nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa

dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2019

il Presidente il Giudice estensore

Angelo Mambriani Guido Vannicelli

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