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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19043/2017 R.G.
promossa da:
DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio, rappresentati e difesi dall’Avv. SCOLA Michele ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, in forza di procura speciale in calce al
ricorso introduttivo;
-PARTI ATTRICI RICORRENTI-
contro:
SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., in persona delle socie e legali rappresentanti pro tempore
signore GASTONE Ottavia, GASTONE Lorenza, POZZALLO Cosetta e POZZALLO Giovanna,
rappresentata e difesa dall’Avv. DOMINICI Flavio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Avigliana (TO), Via G. B. Nicol n. 15, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di
costituzione e risposta ;
-PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: opposizione avverso deliberazione di esclusione di soci da società semplice, ai
sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici ricorrenti signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio (a verbale di udienza in data
21.11.2018 e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente):
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“In via cautelare, sospendere ex art. 2287, comma 2 c.c., ovvero in subordine ex art. 700 c.p.c.,
l’esecuzione della delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei ricorrenti nella società,
nonché sospendere l’esecuzione di ogni altra delibera da essa presupposta e/o conseguente e/o
successiva adottata senza il consenso dei ricorrenti medesimi.
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola arbitrale ex art. 12 del contratto
sociale oggetto di causa e, per l’effetto, accertare e dichiarare la propria competenza, ovvero in
subordine sottoporre all’Eccellentissima Corte Costituzionale la questione di illegittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 per eccesso di delega, ovvero in via di ulteriore
subordine accertare e dichiarare la competenza della Camera Arbitrale del Piemonte e, per l’effetto,
fissare il termine per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c., in ogni caso previa concessione
della sospensione cautelare della delibera impugnata.
Nel merito, in via principale, annullare la delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei
ricorrenti nella società, nonché annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace ogni altra delibera da
essa presupposta e/o conseguente e/o successiva adottata senza il consenso dei ricorrenti medesimi.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la delibera impugnata non
fosse annullata, previa esibizione in giudizio del bilancio straordinario aggiornato della società, da
redigersi a cura degli amministratori, con indicazione del valore dei singoli beni, del valore
dell’avviamento e delle operazioni in corso, accertare la situazione patrimoniale della società
convenuta al momento dello scioglimento del
rapporto sociale nella misura non inferiore ad € 300.000,00 ovvero pari ad altra somma da
determinarsi in corso di procedimento, anche in via equitativa, e comunque non inferiore ad euro
300.000,00.
In via istruttoria:
- ordinare, ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 2261 c.c., alla Società ed agli amministratori l’esibizione
dell’estratto conto bancario scalare della Società e/o del libretto di risparmio e in ogni caso di
qualunque documento relativo ai rapporti intrattenuti dalla Società con Istituti di credito;
- nominare un consulente tecnico d’ufficio che valuti l’esatto ammontare delle quote dei soci esclusi.
Si chiede, inoltre, l’ammissione dei capi di prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti
capitoli:
1. Vero che nel maggio del 1972 il geom. Lorenzo Gastone consegnava a mani dell’avv. Fulvio Davì il
rendiconto di cui al documento 47 e 48 (da rammostrarsi al teste), nonché il preventivo di cui al
documento 49?
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Si indica a teste sul capo sopra riportato la signora Lina Vairo, residente in Bussoleno (TO), via
Giuseppe Mazzini n. 4.
2. Vero che nei giorni immediatamente successivi al 18/07/2012, data di sostituzione degli
amministratori della San Giorgio Laghi Paradiso S.S., la sig.ra Annalisa Torre consegnava, per il sig.
Flavio Davì, la documentazione in originale della predetta società degli ultimi dieci anni dal 2001 al
2012 e prodotta in giudizio in copia sub docc. da 30 a 44 (da rammostrarsi al teste), all’impiegata
dello Studio Esse di Sibille Wilma,
in Bussoleno, via Traforo 17?
3. Vero che la dott.ssa Ottavia Gastone alla fine del mese di luglio 2012 incaricava per iscritto la
copisteria Periscopio S.n.c. di Bussoleno, via Traforo n. 56, di fotocopiare la documentazione sociale
ricevuta dal sig. Flavio Davì di cui al capo 2 e per tali copie la copisteria emetteva lo scontrino in data
02/08/2012 di euro 34,00, di cui al doc. 7 (da rammostrarsi al teste)?
4. Vero che nei primi giorni di agosto 2012, poco prima di partire per le ferie estive, il sig. Flavio Davì
ritirava dallo Studio Esse di Sibille Wilma le fotocopie di cui al capo 3?
5. Vero che con comunicazione del 04/07/2013 di cui al doc. 7 (da rammostrarsi al teste) la dott.ssa
Ottavia Gastone richiedeva il rimborso delle spese per le fotocopie di cui al capo 3?
6. Vero che in occasione delle visite mediche tenutesi, sino al 2012, presso il laboratorio dentistico del
sig. Giovanni Amprimo, in Bussoleno (TO), via della Bocciofila 8, il sig. Flavio Davì, quando
interrogato, informava lo stesso delle incombenze, delle entrate e delle spese di gestione della Società,
quali ad esempio il pagamento dell’ICI, delle spese del commercialista e dei premi per l’assicurazione
contro il rischio incendi?
Si indica a teste sui capi sopra riportati la signora Annalisa Torre, residente in Bussoleno (TO), via
Cesare Battisti n. 4.
Si chiede, infine, sin d’ora l’ammissione a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla
controparte con i testi già indicati e con riserva di indicarne in sede di terza memoria ex art. 183, VI
comma c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, oltre
rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014,
CPA e IVA come per legge.”
Per la parte convenuta società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. (a verbale di udienza in
data in data 21.11.2018 e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in forma cartacea):
“Voglia l’Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
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In via pregiudiziale
In via pregiudiziale principale.
Dichiarare, per i motivi tutti di cui in premessa, l’inammissibilità del ricorso DAVÌ del 3.8.2017
notificato in data 9.8.2017, per incompetenza del Tribunale adito (Sezione specializzata in materia di
impresa anziché Sezione ordinaria del Tribunale Ordinario di Torino), nonché, accertata la tardività
della notifica 28.9.17 del ricorso DAVÌ per inosservanza del termine ex art. 2287 c.c., dichiarare
l’inammissibilità dell’opposizione e per l’effetto decaduti i ricorrenti dall’impugnare la delibera di
esclusione SAN GIORGIO LAGHI PARADISO SS del 3.7.17 oggetto di causa, respingendo tutte le
domande avversarie con consequenziale revoca del provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa
ORLANDO datato 28.9.2017.
In via pregiudiziale subordinata I
Accertare, per i motivi tutti di cui in premessa, che l’opposizione avverso la delibera di esclusione SAN
GIORGIO LAGHI PARADISO SS del 3.7.17, oggetto di causa, è stata tardivamente proposta dai
sigg.ri DAVÌ con la notifica in data 28.9.17 del ricorso del 3.8.17, per inosservanza del termine ex art.
2287 c.c., e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione e decaduti i ricorrenti
dall’impugnare la delibera del 3.7.17, respingendo tutte le domande avversarie con consequenziale
revoca del provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa ORLANDO e datato 28.9.2017.
In via pregiudiziale subordinata II
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito volesse ritenere introdotto il giudizio
di merito avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale Ordinario di Torino con
la notifica in data 9.8.2017 di ricorso 3.8.17, dichiarare l’opposizione inammissibile per il mancato
rispetto delle forme previste dal codice di rito per le cause di competenza della Sezione specializzata,
da introdursi con citazione anziché con ricorso, con consequenziale revoca del provvedimento
cautelare emesso dalla Dott.ssa ORLANDO datata 28.9.2017.
In via pregiudiziale subordinata III
Nel deplorato caso in cui si volesse ritenere ammissibile, ai fini dell’introduzione dell’opposizione ex
art. 2287 c.c., la notifica del 9.8.2017 e riqualificare come atto di citazione il ricorso del 3.8.17,
dichiararne la nullità ex art. 164 c.p.c. per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a
quello di legge ovvero per mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163 con conseguente
pregiudizio per l’attività difensiva per tutti i motivi di cui in premessa, nonché comunque tardiva la
notifica del 29.8.17 e per l’effetto revocare il provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa
ORLANDO datato 28.9.2017.
In via pregiudiziale subordinata IV
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Nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni che precedono e, in forza della clausola
compromissoria statuaria, fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’arbitrato societario, si chiede
che l’Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la propria incompetenza in ragione della convenzione di
arbitrato di cui all’art. 12 dello Statuto societario 18.7.2012.
In via pregiudiziale subordinata V
Nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni che precedono né fosse ritenuta
applicabile la disciplina dell’arbitrato societario, si chiede che sia comunque dichiarata efficace la
clausola di cui all’art. 12 di Statuto 18.7.2012 nella parte in cui devolve la presente controversia ad
arbitrato di diritto comune secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, dichiarando
nullo il solo richiamo alla disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 D.lgs. n. 5/03 con declaratoria
di incompetenza del Tribunale.
Nel merito.
Dichiarare inammissibile, infondata, ovvero, respingere l’opposizione e le domande ex adverso
proposte per i motivi tutti di cui in narrativa, confermandosi la delibera di esclusione 3.7.2017 per cui
è causa, con conseguente revoca del provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa Silvia ORLANDO
datato 28.9.2017.
In via istruttoria.
Ci si oppone all’ammissione delle prove dedotte da controparte in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. del 3.4.2018, in quanto irrilevanti e generiche e in particolare il capo n. 2 (pag. 11 di memoria)
contiene una richiesta di valutazione “in originale” non demandabile al teste.
Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, si chiede di essere ammessi alle
medesime in materia contraria ed inoltre si chiede l’ammissione dei seguenti capi di prova per
interpello e testi:
1) Vero che, nel mese di settembre 2012, lo Studio Sibille di Bussoleno venne incaricato di gestire la
contabilità della Società SAN GIORGIO Laghi Paradiso ss dalla socia Ottavia Gastone;
2) Vero che sino al giorno 27.5.2013 lo Studio Sibille aveva ricevuto documentazione inerente la
contabilità della Società SAN GIORGIO Laghi Paradiso ss esclusivamente dalla socia Ottavia
Gastone.
Si indica a teste in materia contraria sulle prove dedotte dai ricorrenti, nonché sui sopraccitati capitoli
di prova la sig.ra SIBILLE Wilma presso “Studio Sibille” in Bussoleno, Via Traforo n. 17.
In ogni caso.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e
non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella
succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti
ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso datato 3.08.2017, depositato presso il Tribunale di Torino in data 3.08.2017, i signori
DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c.,
avverso la deliberazione assunta in data 3.07.2017 dalla maggioranza dei soci della società SAN
GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., di esclusione dei soci signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio,
comunicata in data 13.07.2017, in quanto ritenuta illegittima, chiedendo l’accoglimento delle
conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con decreto datato 08.08.2017 il Presidente della Sezione Feriale Civile ha fissato udienza relativa
all’istanza cautelare di sospensione avanti al Giudice Designato dott.ssa Silvia ORLANDO al
28.08.2017, con termine alle parti ricorrente per notificare ricorso e decreto alla controparte fino al
20.08.2017.
All’esito dell’udienza così fissata il Giudice Designato si è riservato e, con Ordinanza 28.9.2017, a
scioglimento della riserva:
ha sospeso l’esecuzione della delibera di esclusione dei soci DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio
adottata in data 3.7.2017 dalla maggioranza dei soci della SAN GIORGIO LAGHI PARADISO
S.S.;
ha disposto l’immediata reintegrazione dei ricorrenti DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio quali soci
della SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S.;
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ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per l’assegnazione
concernente il giudizio di merito.
1.4. Con decreto datato 11.09.2017 il Presidente di Sezione dr.ssa Silvia VITRO’ ha assegnato la causa
di merito al Giudice dott. Edoardo DI CAPUA che, con decreto datato 13.09.2017, “rilevato che la
causa di merito è stata introdotta con ricorso anziché con atto di citazione, ma che appare comunque
opportuno fissare udienza avanti a sé”, ha fissato udienza avanti a sé in data 31.01.2018, con termine
alla parte ricorrente per notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 30.10.2017, “riservando
all’esito ogni ulteriore provvedimento, anche in punto ammissibilità o meno”.
1.5. Si è costituita la parte convenuta società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., in persona
delle socie e legali rappresentanti pro tempore signore GASTONE Ottavia, GASTONE Lorenza,
POZZALLO Cosetta e POZZALLO Giovanna, depositando comparsa di costituzione e risposta,
contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di
cui in epigrafe, con l’aggiunta di una domanda proposta “in via pregiudiziale subordinata VI”, peraltro
non riproposta nelle conclusioni definitive e, dunque, da intendersi rinunciata1.
1.6. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha
concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o
modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle
eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.7. All’esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie
proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 14.05.2018, sciogliendo la predetta riserva, ritenuto che la
decisione su una delle questioni preliminari e/o pregiudiziali proposte dalla parte convenuta in
1 Precisamente, si tratta della seguente domanda:
“In via pregiudiziale subordinata VI Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni già
proposte in via pregiudiziale né ritenuta la presente vertenza di competenza arbitrale, si chiede all’Ill.mo Giudice di voler
sospendere il presente Giudizio ordinando a controparte l’introduzione del procedimento di mediazione, ex art. 12 di
Statuto 18.7.2017, entro un termine perentorio.”
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comparsa di costituzione e risposta avrebbe potuto definire il giudizio, ai sensi dell’art. 187, 2° o 3°
comma, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
1.8. Infine, all’udienza in data 21.11.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le
conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle
comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il
successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-
quinquies 1° comma c.p.c..
2. Sull’eccezione proposta dalla parte convenuta “in via pregiudiziale principale”.
2.1. Come si è accennato, “in via pregiudiziale principale”, la parte convenuta ha eccepito
“l’inammissibilità del ricorso DAVÌ del 3.8.2017 notificato in data 9.8.2017, per incompetenza del
Tribunale adito (Sezione specializzata in materia di impresa anziché Sezione ordinaria del Tribunale
Ordinario di Torino)”.
L’eccezione non risulta fondata.
2.2. Invero, secondo l’orientamento in una parte della Cassazione, attualmente condiviso dalla Sezione
Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni
specializzate in materia di imprese e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica
l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo alla mera ripartizione degli affari, poiché, ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 168 del 2003, ai giudici che appartengono a dette sezioni
specializzate può essere demandata anche la trattazione di processi non rientranti nelle materie
attribuite alle medesime (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7227, in Giustizia
Civile Massimario 2017 che, nell’affermare il predetto principio di diritto, ha ritenuto inammissibile il
regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il giudice abbia declinato la propria
“competenza” in favore della Sezione Specializzata; in senso conforme cfr. altresì Cass. civile, sez. VI,
27 ottobre 2016, n. 21774).
2.3. Pertanto, la suddetta eccezione dev’essere rigettata.
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3. Sull’eccezione e relativa domanda proposte dalla parte convenuta “in via pregiudiziale
subordinata I”.
3.1. La parte convenuta ha quindi eccepito, “in via pregiudiziale subordinata I”, che l’opposizione
avverso la delibera di esclusione SAN GIORGIO LAGHI PARADISO SS del 3.7.17, oggetto di causa,
è stata tardivamente proposta dai signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio con la notifica in data
28.09.2017 del ricorso del 3.08.2017, per inosservanza del termine ex art. 2287 c.c. chiedendo, per
l’effetto, di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione e decaduti i ricorrenti dall’impugnare la
delibera del 3.07.2017, respingendo tutte le domande avversarie con consequenziale revoca del
provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa ORLANDO e datato 28.9.2017.
La suddetta eccezione e la relativa domanda risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
3.2. Invero, come si è detto, con il ricorso datato 3.08.2017, depositato presso il Tribunale di Torino in
data 3.08.2017, i signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt.
2286 e 2287 c.c., avverso la deliberazione assunta in data 3.07.2017 dalla maggioranza dei soci della
società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., di esclusione dei soci signori DAVÌ Flavio e DAVÌ
Giorgio, comunicata in data 13.07.2017, in quanto ritenuta illegittima, chiedendo l’accoglimento delle
seguenti conclusioni:
“In via cautelare, sospendere ex art. 2287, comma 2 c.c., ovvero in subordine ex art. 700 c.p.c.,
l’esecuzione della delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei ricorrenti nella società,
nonché sospendere l’esecuzione di ogni altra delibera da essa presupposta e/o conseguente e/o
successiva adottata senza il consenso dei ricorrenti medesimi.
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola arbitrale ex art. 12 del contratto
sociale oggetto di causa e, per l’effetto, accertare e dichiarare la propria competenza, ovvero in
subordine sottoporre all’Eccellentissima Corte Costituzionale la questione di illegittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 per eccesso di delega, ovvero in via di ulteriore
subordine accertare e dichiarare la competenza della Camera Arbitrale del Piemonte e, per l’effetto,
fissare il termine per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c., in ogni caso previa concessione
della sospensione cautelare della delibera impugnata.
Nel merito, in via principale, annullare la delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei
ricorrenti nella società, nonché annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace ogni altra delibera da
essa presupposta e/o conseguente e/o successiva adottata senza il consenso dei ricorrenti medesimi.
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Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la delibera impugnata non
fosse annullata, previa esibizione in giudizio del bilancio straordinario aggiornato della società, da
redigersi a cura degli amministratori, con indicazione del valore dei singoli beni, del valore
dell’avviamento e delle operazioni in corso, accertare la situazione patrimoniale della società
convenuta al momento dello scioglimento del
rapporto sociale nella misura non inferiore ad € 300.000,00 ovvero pari ad altra somma da
determinarsi in corso di procedimento, anche in via equitativa, e comunque non inferiore ad euro
300.000,00.”
3.3. L’art. 2287 c.c. disciplina il procedimento di esclusione del socio della società semplice,
prevedendo testualmente quanto segue:
“La esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il
socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può
sospendere l’esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su
domanda dell’altro.”
L’opposizione prevista dall’art. 2287 c.c. deve proporsi con atto di citazione, che introduce un
procedimento di cognizione ordinario, da notificarsi entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla
data della comunicazione al socio escluso.
La norma prevede la proponibilità dell’istanza cautelare di sospensione incidentalmente “in
corso di causa”, ossia soltanto previa instaurazione del giudizio di merito, al fine di ancorare
l’eventuale provvedimento cautelare ad un pendente giudizio di merito (cfr. in tal senso: Tribunale
Napoli 3.04.2013 in www.ilcaso.it). Pertanto, come ben chiarito in giurisprudenza, deve ritenersi
infondata l’istanza cautelare diretta ad ottenere la sospensione della deliberazione di esclusione di un
socio di una società di persone qualora non sia stato proposto il giudizio ai sensi dell’art. 2287 c.c. (cfr.
in tal senso: Tribunale Trento, 11/02/2004 in Giur. merito 2004, 1699).
In particolare, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere
condiviso, stante il carattere residuale del rimedio ex art. 700 c.p.c., è inammissibile il ricorso col quale
si chieda in via d’urgenza un provvedimento di sospensione della delibera assembleare di una società di
persone circa l’esclusione della qualità di socio, in presenza del rimedio tipico previsto
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dall’opposizione ex art. 2286 e 2287 c.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Avezzano, 17/06/2004 in Giur.
merito 2004, 19892; Tribunale Torre Annunziata, 17/05/1994 in Giur. merito 1999, 74
3).
3.4. Nel caso di specie, i signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio avrebbero dunque dovuto introdurre la
causa di opposizione con atto di citazione, da notificarsi alla società SAN GIORGIO LAGHI
PARADISO S.S. entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della
delibera di esclusione, notificata ai soci in data 13.7.2017 (cfr. docc. 28 e 29 delle parti attrici ricorrenti
e doc. 1 della parte convenuta) e, dunque, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, entro e
non oltre il giorno 12.09.2017.
3.5. Peraltro, i soci signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio hanno introdotto il presente giudizio con
ricorso depositato in data 03.08.2017, titolato “Ricorso ex art. 2287 c.c. con domanda di sospensione
cautelare ex artt. 2287 co. 2 c.c. e 700 c.p.c.” che, conseguentemente, è stato ricevuto dal Tribunale
come ricorso cautelare “ante causam” (cfr. doc. 3 della parte convenuta).
Come si è detto in precedenza, con decreto datato 08.08.2017 il Presidente della Sezione Feriale
Civile ha fissato l’udienza relativa all’istanza cautelare di sospensione avanti al Giudice Designato
dott.ssa Silvia ORLANDO al 28.08.2017, con termine alle parti ricorrente per notificare ricorso e
decreto alla controparte fino al 20.08.2017. Ricorso e decreto sono stati notificati dal difensore delle
parti ricorrenti alla società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. a mezzo pec in data 9.08.2017.
Senonché, tale notifica del ricorso e del decreto avvenuta in data 09.08.2017 non costituisce
idonea proposizione del giudizio di merito e, dunque, dell’opposizione prevista dal citato art. 2287 c.c.,
essendo relativa ad un procedimento cautelare svincolato da qualsivoglia pendente giudizio di merito e,
pertanto, privo di autonomia. Precisamente, il procedimento così instaurato attiene inequivocabilmente
ad un procedimento cautelare, senza alcuna attinenza con il giudizio ordinario di opposizione, tenuto
conto che, come si è detto, avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, con assegnazione di
un termine a comparire non inferiore a novanta giorni ex art. 163 bis c.p.c. e contenere l’avvertimento
previsto dal dall’art. 163 n. 7) c.p.c.
2 Tribunale Avezzano, 17/06/2004 in Giur. merito 2004, 1989: “Stante il carattere residuale del rimedio ex art. 700 c.p.c., è
inammissibile il ricorso col quale si chieda in via d’urgenza provvedimento di sospensione della delibera assembleare di
società in accomandita semplice circa l’esclusione della qualità di socio, in presenza del rimedio tipico previsto
dall’opposizione ex art. 2286 e 2287 c.c. (nella specie, l’interessato ne era decaduto per scadenza del termine di trenta
giorni fissato dall’art. 2287 c.c.)”.
3 Tribunale Torre Annunziata, 17/05/1994 in Giur. merito 1999, 74: “Il socio escluso da una società di persone non può
ottenere con misure d’urgenza “innominate” ex art. 700 c.p.c. la sospensione della delibera di esclusione in presenza del
rimedio specifico apprestato dall’art. 2287 comma 2 c.c.”
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All’esito dell’udienza così fissata il Giudice Designato si è riservato e, con Ordinanza
28.9.2017, a scioglimento della riserva:
ha sospeso l’esecuzione della delibera di esclusione dei soci DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio
adottata in data 3.7.2017 dalla maggioranza dei soci della SAN GIORGIO LAGHI PARADISO
S.S.;
ha disposto l’immediata reintegrazione dei ricorrenti DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio quali soci
della SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S.;
ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per l’assegnazione
concernente il giudizio di merito.
Senonché, come si è detto, l’art. 2287 c.c. prevede la proponibilità dell’istanza cautelare di sospensione
incidentalmente “in corso di causa”, ossia soltanto previa instaurazione del giudizio di merito, al fine di
ancorare l’eventuale provvedimento cautelare ad un pendente giudizio di merito (cfr. in tal senso:
Tribunale Napoli 3.04.2013 in www.ilcaso.it). Pertanto, l’istanza cautelare proposta dai signori DAVÌ
Flavio e DAVÌ Giorgio diretta ad ottenere la sospensione della deliberazione di esclusione dalla società
SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. avrebbe dovuto ritenersi infondata, non essendo stato
proposto il giudizio ai sensi dell’art. 2287 c.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Trento, 11/02/2004 in Giur.
merito 2004, 1699). Del resto, come si è osservato in precedenza, secondo l’orientamento della
giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, stante il carattere residuale del rimedio ex
art. 700 c.p.c., è inammissibile il ricorso col quale si chieda in via d’urgenza provvedimento di
sospensione della delibera assembleare di una società di persone circa l’esclusione della qualità di
socio, in presenza del rimedio tipico previsto dall’opposizione ex art. 2286 e 2287 c.c. (cfr. in tal senso:
Tribunale Avezzano, 17/06/2004 in Giur. merito 2004, 1989; Tribunale Torre Annunziata, 17/05/1994
in Giur. merito 1999, 74).
3.6. Ciò chiarito, con successivo decreto datato 11.09.2017 il Presidente di Sezione dr.ssa Silvia
VITRO’ ha assegnato la causa di merito al Giudice dott. Edoardo DI CAPUA che, con decreto datato
13.09.2017, “rilevato che la causa di merito è stata introdotta con ricorso anziché con atto di
citazione”, ha comunque ritenuto opportuno fissare udienza avanti a sé in data 31.01.2018, con termine
alla parte ricorrente per notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 30.10.2017, “riservando
all’esito ogni ulteriore provvedimento, anche in punto ammissibilità o meno”.
Ricorso e decreto sono stati notificati dal difensore delle parti ricorrenti alla società SAN
GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. a mezzo pec soltanto in data 28.09.2017 (cfr. la nota di deposito
delle parti attrici ricorrenti, nonché i docc. 8 e 9 della parte convenuta) e, dunque, successivamente alla
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scadenza del termine di decadenza di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della delibera di
esclusione, notificata ai soci in data 13.7.2017 (cfr. docc. 28 e 29 delle parti attrici ricorrenti e doc. 1
della parte convenuta) ed al periodo di sospensione feriale dei termini previsto dalla legge.
In sintesi, il termine di trenta giorni per la notifica della citazione in opposizione oppure (in
applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo) del ricorso e
pedissequo decreto di fissazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. scadeva in data 12.09.2017 e,
dunque, alla data della notifica (avvenuta in data 28.09.2017) era già decorso.
3.7. Pertanto, in accoglimento dell’eccezione e della relativa domanda proposte dalla parte convenuta
“in via pregiudiziale subordinata I”:
-deve accertarsi e dichiararsi che l’opposizione avverso la delibera di esclusione dei soci assunta dalla
società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. in data 3.07.2017, oggetto di causa, è stata
tardivamente proposta dai signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio con la notifica in data 28.09.2017 del
ricorso datato 3.08.2017 e pedissequo decreto, per inosservanza del termine previsto dall’art. 2287 c.c.
e, per l’effetto
-deve accertarsi l’inammissibilità dell’opposizione proposta dai ricorrenti signori DAVÌ Flavio e DAVÌ
Giorgio e la decadenza di questi ultimi dall’impugnare la predetta delibera di esclusione dei soci
assunta dalla società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. in data 3.07.2017;
-infine, deve conseguentemente revocarsi l’Ordinanza cautelare emessa dal Giudice Designato del
Tribunale di Torino Dott.ssa ORLANDO datata 28.09.2017.
4. Sulle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio
al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di
un’unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass.
Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n.
26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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5. Sulle spese processuali del presente giudizio.
5.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex
art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti4.”
5.2. Nel caso di specie, deve innanzitutto ravvisarsi una parziale soccombenza reciproca in quanto, da
una parte, viene rigettata l’eccezione proposta dalla parte convenuta “in via pregiudiziale principale” e,
dall’altra parte, vengono accolte l’eccezione e la relativa domanda proposte dalla parte convenuta “in
via pregiudiziale subordinata I”.
5.3. In secondo luogo, di deve osservare che la Corte Costituzionale, con Sentenza in data 19 aprile
2018 n. 77, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di
procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in
materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella
parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”5
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili sia nella
particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico sia nel
limitato numero di precedenti specifici in materia.
4 L’art. 92, 2° comma, c.p.c. è stato così modificato dal Decreto Legge 10 settembre 2014, n. 132, recante «misure urgenti
di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito,
con modificazioni, in Legge 10 novembre 2014, n. 162
5 In motivazione, la Corte Costituzionale affermato, in particolare, quanto segue:
“Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per
sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del
quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle
parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della
controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più
in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa
Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione
nel diritto dell’Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente”
al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in
un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della
controversia.
Ciò può predicarsi anche per l’altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l’assoluta novità della questione – che è
riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In
simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti
riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
19043/2017 R.G. promossa dai signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio (parti attrici ricorrenti) contro la
società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., in persona delle legali rappresentanti e socie
amministratrici pro tempore signore GASTONE Ottavia, GASTONE Lorenza, POZZALLO Cosetta e
POZZALLO Giovanna (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l’eccezione proposta dalla parte convenuta “in via pregiudiziale principale”.
2) Accerta e dichiara che l’opposizione avverso la delibera di esclusione dei soci assunta dalla società
SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. in data 3.07.2017 oggetto di causa, è stata tardivamente
proposta dai signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio con la notifica in data 28.09.2017 del ricorso datato
3.08.2017 e pedissequo decreto, per inosservanza del termine previsto dall’art. 2287 c.c. e, per l’effetto
3) Dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta dai ricorrenti signori DAVÌ Flavio e DAVÌ
Giorgio e la decadenza di questi ultimi dall’impugnare la predetta delibera di esclusione dei soci
assunta dalla società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. in data 3.07.2017.
4) Revoca l’Ordinanza cautelare emessa dal Giudice Designato del Tribunale di Torino Dott.ssa
ORLANDO datata 28.09.2017.
5) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi
dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. .
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di
riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 20 febbraio 2019.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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