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R.G. n. 2469/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati
Dott. ssa Maria Mura Presidente
Dott. Antonio Dessì Giudice
Dott. Andrea Bernardino Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2469 del ruolo generale degli affari civili
contenziosi dell’anno 2009
Promossa dalla
DIEM S.R.L., con sede in Cagliari, via della Pineta n. 69, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura speciale conferita a margine dell’atto di
citazione, dall’avvocato Michele Atzeni, presso il quale è elettivamente domiciliata
Attrice
Contro
BITTI STEFANO, nato a Cagliari il 25.5.1969 (c.f. BTT SFN 69E25 B354R), rappresentato e
difeso, in virtù della procura speciale conferita a margine della comparsa di costituzione e
risposta, dall’avvocato Mario Bitti, presso il quale è elettivamente domiciliato
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Convenuto
Oggetto: Altri istituti di diritto societario soggetti al D. L.vo n. 5/2003.
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’attrice: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
1) in via principale, accertare la responsabilità del sig. Stefano Bitti ai sensi dell’art. 2476 c.c.
per le circostanze dedotte in narrativa e, per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma
di € 73.962,00 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patiti e
patiendi dalla società attrice in virtù della condotta dolosa o colposa del sig. Stefano Bitti, nella
sua qualità di amministratore delegato, che qui si quantificano in € 180.000,00 o nella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e dei giudizi cautelari distinti ai nn.
7068/08/ e 7920/08”.
Nell’interesse del convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) assolvere il concludente da ogni avversa domanda;
2) revocare il praticato sequestro conservativo con spese di cancellazione ipotecaria a carico
dell’attrice.
3) Con vittoria di spese, comprese quelle generali di Studio, diritti ed onorari del giudizio, oltre
contributo Cassa Avvocati ed I.V.A. nelle misure di legge.
4) In subordine e salvo gravame, si insiste sulla Riserva di impugnativa 12.12.2009 avverso le
Ordinanze del 20.11/2.12.2009 del Signor G.R. e del 26.10/10.11.2011 del Collegio da intendersi
qui riportate e, sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, ammettere gli incombenti istruttori
dedotti all'udienza del 26.06.2015 (nomina di un Esperto per la trascrizione della registrazione
della riunione 11.09.2007 del C.d.A. della Diem s.r.l. e prova per testi)”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
- In fatto -
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società Diem s.r.l. ha convenuto in giudizio il
signor Stefano Bitti dinanzi a questo Tribunale, proponendo nei suoi confronti l’azione di
responsabilità di cui all’art. 2476 primo comma c.c., e, conseguentemente, chiedendo la condanna
del medesimo convenuto al risarcimento dei danni, come riportato nelle conclusioni trascritte in
epigrafe.
1.1. Premessa.
A fondamento delle proprie domande la società attrice ha innanzitutto esposto:
che con atto del 5 dicembre 2006, a rogito del notaio dott. Giovanni Gorini, il signor Gianluigi
Meloni aveva acquistato una quota di partecipazione della società Diem s.r.l., con sede in
Cagliari, pari al 90%;
che i signori Piergiorgio Basciu e Stefano Bitti avevano acquistato, rispettivamente, le quote
sociali di valore pari al 3% e del 7%;
che la predetta società aveva ad oggetto la commercializzazione di schede per servizi telefonici e
di cartoline premio: nello specifico acquistava i prodotti da commercializzare da grossisti
nazionali, pagando la merce attraverso bonifici bancari e rivendendola su piazza mediante agenti,
i quali incassavano, generalmente in contanti, dai commercianti al minuto;
che nella medesima data del 5.12.2016 l’assemblea dei soci aveva nominato amministratore
delegato il signor Stefano Bitti, al quale era stata affidata la gestione operativa, amministrativa e
finanziaria della società, oltre a tutte le altre attribuzioni previste nel verbale assembleare;
che lo stesso Bitti operava altresì quale agente, trattando direttamente con i clienti, e si occupava
di tutte le operazioni relative alla fatturazione della merce venduta;
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che tale situazione era durata sino al dicembre 2007, posto che, viste le modalità non corrette con
le quali il Bitti aveva amministrato la società, in data 21.12.2007 il Meloni aveva acquistato la
titolarità dell’intera società, rilevando le quote degli altri soci, per poi, in data 14.1.2008, revocare
l’incarico di amministratore delegato al Bitti.
Svolta tale premessa in fatto, parte attrice ha mosso due ordini di contestazioni, il primo
riguardante gli ammanchi contabili riscontrati, ed il secondo riguardante vari aspetti inerenti le
modalità di gestione della società.
Ha inoltre rilevato che nei confronti del convenuto era stato promosso un procedimento cautelare
ante causam, con il quale era stato richiesto il sequestro conservativo dei beni facenti capo al
Bitti.
Tale richiesta cautelare, rigettata dal giudice di prime cure, era stata accolta dal Collegio in sede
di reclamo con l’ordinanza del 28.12.2008, che aveva autorizzato essa attrice “a sottoporre a
sequestro conservativo beni immobili, mobili e crediti di Stefano Bitti, fino alla concorrenza di €
73.962,00”.
Il predetto sequestro era stato eseguito, in particolare, su un appartamento sito in Assemini, via
Venezia n. 21/A.
Si riportano ora le doglianze di parte attrice, seguendo il medesimo ordine di cui all’atto di
citazione.
1.2. Gli ammanchi contabili.
Parte attrice ha affermato di aver avuto conoscenza dei predetti ammanchi in seguito alle
difficoltà di contabilizzazione incontrate dal commercialista della società, dottor Giuseppe Seu.
Dalla deposizione del predetto commercialista, sentito quale sommario informatore in sede di
reclamo, era emerso che il Bitti aveva costantemente omesso di documentare, nonostante le
puntuali richieste in tal senso, le operazioni economiche intraprese dalla Diem s.r.l. sotto la sua
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gestione, omettendo la resa di ogni documentazione in grado di attestare il reale stato
patrimoniale della società.
Tale condotta omissiva aveva condotto alla chiara emersione degli ammanchi solo a conclusione
dell’esercizio 2007, ed in particolare in data 1° aprile 2008, allorquando la società si accingeva
alla redazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2007.
Più nello specifico, in sede di redazione del predetto bilancio, dopo numerose verifiche, il dottor
Seu aveva accertato la mancanza di ricavi per euro 73.962,00.
Nel dettaglio, tale somma era stata determinata dalla divergenza tra le fatture emesse nell’anno
2007 e il quantitativo di merci compravendute nello stesso periodo, tenuto conto del magazzino
al 1.1.2007, e tenuto conto che le merci venivano rivendute con un ricarico predeterminato e
fisso.
Nello specifico la società attrice ha poi operato una distinzione tra le schede telefoniche e le c.d.
cartoline premio.
Quanto alla commercializzazione delle schede telefoniche, il Seu aveva evidenziato come, a
fronte di acquisti per euro 7.210.616,11, viste le rimanenze di magazzino pari ad euro 14.025,50,
sarebbero dovuti risultare ricavi per euro 7.297.025,17, mentre invece risultavano ricavi dichiarati
per euro 7.241.344,17.
Era pertanto emerso un ammanco pari ad euro 55.681,00.
Quanto alla commercializzazione delle cartoline premio, in base alla medesima procedura di cui
al punto che precede il Seu aveva riscontrato un ammanco pari ad euro 18.281,00.
Per un totale di euro 73.962,00.
Tale situazione aveva costretto la società a non approvare nei termini il bilancio d'esercizio,
rinviandolo alla scadenza del 30 giugno.
Dallo stesso bilancio al 31.12.2007, poi regolarmente approvato, risultavano confermati gli
ammanchi di cui sopra.
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Della mancanza di ricavi per la citata somma di euro 73.962,00 era certamente responsabile il
Bitti, in qualità di amministratore delegato.
Inoltre, avendo egli materialmente provveduto alla vendita e alla fatturazione dei beni in
questione, tali mancanze non potevano che essergli direttamente imputate.
A titolo meramente esemplificativo, la società attrice ha evidenziato alcune tra le molteplici
incongruenze nelle fatture e nei documenti di trasporto relativi alle seguenti operazioni,
evidenziando che le merci venivano rivendute con un ricarico predeterminato e fisso:
a) fattura 247 del 6.2.2007 relativa alla vendita di schede telefoniche alla rivendita tabacchi
Pollero Bruna, via Roma 3A, Sestu, il cui importo risulta pari a € 2.813,18, mentre dai documenti
di trasporto risultano consegnate merci per € 3.964,55; la stessa rivendita di tabacchi aveva
richiesto nel mese di luglio 2008 un’integrazione della fattura suddetta;
b) quanto alle cartoline premio, sono state prese in considerazione le fatture 76 e 77, emesse in
data 5.3.2007: a confronto con la fattura 76 nella quale risultano vendute una confezione di "Perla
Nera" ed una confezione di "Magic Number" al prezzo di € 290,00, la fattura 77 presenta due
incongruenze: la prima riguarda il fatto che appaiono vendute due confezioni di "Perla Nera" ed
una confezione di "Magic Number" al prezzo di € 560,00, evidentemente sproporzionato rispetto
alla somma precedentemente indicata; la seconda incongruenza attiene al fatto che viene
comunque esposta la quantità di 2 prodotti a fronte delle tre confezioni indicate;
c) nella fattura 94 dell’11.3.2007 risultano vendute una confezione di "Segno Zodiacale" ed una
confezione di "Perla Nera" mentre viene esposta una quantità di 3 prodotti;
d) nella fattura 135 del 23.4.2007 appaiono vendute 5 confezioni di "Play Games", 5 confezioni
di "Dominus" e 10 confezioni di "Magic Number", mentre viene esposta una quantità di soli 10
prodotti;
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e) nella fattura 156 risultano vendute una confezione di "Segno Zodiacale", una confezione di
"Magic Number" e due confezioni di "Old World", contro un D.D.T. dal quale si evince che siano
state consegnate 7 confezioni di "American Games" e una confezione di "Surprise";
f) nella fattura 157 del 31.5.2007 risultano vendute due confezioni di "Perla Nera", una
confezione di "Segno Vincente" e una di "Old World", mentre dal DDT risultano consegnate una
confezione di "Scacco Matto" e una di "American Games";
g) nella fattura 158 del 31.5.2007 appaiono vendute una confezione di "Segno Zodiacale" e una
di "Old World", mentre viene esposta in fattura una sola confezione, e dai D.D.T. risulta
consegnata una confezione di "American Games";
h) nella fattura 159 del 31.5.2007 risultano vendute una confezione di "Magic Number", mentre
dal D.D.T. risulta consegnata una confezione di "American Games";
i) nella fattura 160 del 31.5.2007 vengono vendute una confezione di "Segno Vincente" e una di
"Old World", è esposta una sola confezione venduta, mentre dal D.D.T. risulta consegnata una
sola confezione di "American Games".
Tali documenti comprovavano le irregolarità compiute dal Bitti, che come detto, oltre ad esser
stato amministratore delegato della Diem s.r.l. nel periodo in cui si erano verificati gli ammanchi,
si occupava specificatamente della vendita e della relativa fatturazione inerente le operazioni
esposte.
Il rappresentante legale della Diem s.r.l. aveva richiesto delucidazioni ed aveva descritto la
situazione di fatto, cosi come rappresentata, con una serie di raccomandate indirizzate sia al Bitti
che al suo avvocato, senza tuttavia ottenere risposte soddisfacenti.
1.3. Gli altri addebiti mossi nei confronti del convenuto.
Oltre agli ammanchi di cui si è detto, la società attrice ha mosso altri quattro addebiti di
responsabilità nei confronti del convenuto, che si espongono seguendo il medesimo ordine di cui
all’atto di citazione.
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a) Il contratto di commercializzazione in esclusiva tra la Nilma S.p.A. e la Diem s.r.l..
La Nilma S.p.A., società avente sede a Parma e leader nel settore della commercializzazione di
impianti per l’industria alimentare, aveva concluso un contratto di esclusiva con la Diem s.r.l.
prima che il signor Gianlugi Meloni acquistasse la maggioranza delle quote sociali.
Tale contratto aveva ad oggetto la commercializzazione in esclusiva dei prodotti Nilma per tutto
il territorio sardo e si presentava particolarmente conveniente sotto molteplici aspetti: infatti la
Nilma non solo aveva concesso alla Diem l’esclusiva su tutto il territorio regionale, ma aveva
altresì trasferito a quest’ultima i clienti già acquisiti.
L’attività di gestione e commercializzazione di tali prodotti, poiché basata su una rete di vendita
già esistente, si presentava da subito in grado di generare dei profitti, che, vista la posizione di
leader mondiale del settore occupata dalla Nilma, non potevano che essere consistenti.
Nonostante le raccomandazioni del Meloni, il Bitti non si era mai occupato di dare esecuzione al
predetto contratto, in tal modo trascurando la certa e cospicua fonte di reddito derivante dalla
vendita dei prodotti in oggetto e costringendo infine la Nilma a revocare l’incarico alla Diem alla
fine dell’anno 2007.
b) L’accettazione di assegni postdatati a pagamento dei crediti della Diem.
Durante il 2007 era emerso come nelle casse della Diem fossero presenti assegni postdatati, a
pagamento di crediti vantati dalla società per un totale complessivo di circa euro 30.000,00.
Tale situazione, della quale il Bitti doveva rispondere, se non altro per culpa in vigilando, aveva
privato la società di una fonte di liquidità immediata, andando ad incidere in maniera consistente
sulle capacità operative della stessa.
c) Il finanziamento regionale.
Ulteriore motivo di doglianza riguardava il finanziamento regionale accordato alla Diem ex L.R.
n. 9/2002, le cui somme, tuttavia, non erano state mai riscosse a causa della trascuratezza del
Bitti.
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Infatti con lettera del 17.9.2007 l’Artigiancassa, istituto delegato all’istruttoria del finanziamento,
per erogare le somme già concesse, aveva richiesto alla Diem s.r.l. di presentare opportuna
documentazione relativa ai soci: proprio tale semplice adempimento burocratico non era stato
curato dal sig. Bitti, con conseguente perdita del beneficio.
d) Il numero di clienti prospettato dal sig. Stefano Bitti in fase di acquisto della Diem.
In fase di acquisto della società da parte del Meloni il Bitti aveva sostenuto di poter far conto su
una rete di acquirenti (con contratti già stipulati) per i prodotti della Diem (schede telefoniche e
cartoline premio), comprensiva di circa 1200 tabaccai e 370 attività del Gruppo Sigma
(supermercati e negozi di generi alimentari).
Una tale situazione aveva spinto il Meloni a movimentare una somma iniziale di 200.000,00 euro
da immettere nella società, con possibilità di destinare alla Diem altri 500.000,00 euro.
Tuttavia, prima di concludere il trasferimento dei capitali, a febbraio 2007 il Meloni aveva
richiesto al Bitti che gli venissero mostrati i contratti che quest’ultimo sosteneva di aver già
stipulato.
A quel punto il Bitti, reticente, si era rifiutato di mostrare i contratti, pur continuando a sostenere
che tutto fosse in regola.
Ciò fino a quando, nell’aprile 2007, il Bitti aveva affermato per la prima volta che i contratti non
erano stati mai stati stipulati.
1.4. La quantificazione del danno.
Dopo aver descritto gli addebiti, la società attrice ha affermato che la situazione venutasi a creare
per effetto delle condotte poste in essere dal Bitti aveva minato in maniera determinate la capacità
imprenditoriale della Diem.
Ed, infatti, se da un lato era venuta a mancare la somma di circa 70.000,00 euro, che costituiva, di
fatto, l’intero utile netto della predetta società, e che assumeva rilevanza quale autonoma voce di
danno, dall’altro era necessario valutare l’incidenza di tale mancanza sulle capacità
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imprenditoriali, presenti e future, della società, posto che un ammanco pari all’utile netto, specie
se comparato con la limitata liquidità della società, incideva direttamente ed in maniera
determinante sulle potenzialità reddituali della stessa, determinando, nello specifico, una crisi
finanziaria di tale gravità da impedire alla società di operare proficuamente sul mercato.
Occorreva inoltre valutare la condotta complessiva del Bitti in qualità di amministratore e le
conseguenze del suo operato.
In tal senso rilevavano sia le ingenti perdite patrimoniali patite dalla società per le occasioni
mancate (v. la vicenda Nilma), sia le conseguenze della condotta omissiva e reticente del Bitti in
termini di danno all’immagine o da perdita dei clienti, da liquidarsi anche in via equitativa.
Occorreva infine considerare che, per evitare che la mancanza di liquidità determinasse il
fallimento della società, il Meloni aveva immesso nelle casse sociali la somma di euro 50.000,00,
come già attestato dal dott. Seu in sede di audizione durante il procedimento cautelare: tale
somma costituiva, evidentemente, un credito che il Meloni vantava nei confronti della Diem, e,
pertanto, un’ulteriore voce di danno determinato alla stessa società.
I danni erano stati fatti oggetto di valutazione contenuta in una perizia di parte allegata.
2. Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto Stefano Bitti si è difeso nel modo che segue.
2.1. Ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità delle avverse domande, in conseguenza della
“liberatoria” deliberata dall’assemblea dei soci in data 12.12.2007.
Il Meloni, infatti, aveva esercitato forti pressioni sugli altri due soci amministratori, esso
convenuto ed il signor Piergiorgio Basciu, per indurli a cedergli le rispettive quote societarie,
rappresentando, in particolare, che in caso di mancata cessione delle quote in suo favore egli
avrebbe richiesto l’immediata restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati.
A fronte di tali pressioni i due soci, che non disponevano delle risorse economiche del Meloni,
avevano acconsentito alla cessione, richiedendo tuttavia, quale contropartita, sia che il Meloni
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non pretendesse più la restituzione immediata dei finanziamenti, sia che costui ponesse fine alle
contestate pretese nei loro confronti.
Per tali ragioni, nella delibera del 12.12.2007 l’assemblea aveva espressamente esonerato esso
convenuto ed il signor Basciu da qualsiasi responsabilità.
Nel verbale assembleare si legge infatti che “i sig.ri soci sig. Bitti Stefano e sig. Basciu
Piergiorgio sono sollevati da ogni obbligo giuridico e amministrativo nei confronti della Diem
s.r.l., salvo per quanto concerne i crediti attualmente in essere”.
Posto che nelle società a responsabilità limitata i soci non sono mai responsabili in quanto tali, la
predetta clausola liberatoria si riferiva ai soci in quanto amministratori, che sollevava da qualsiasi
responsabilità.
Per ciò soltanto tutte le avverse domande erano inammissibili.
2.2. Ferma restando tale eccezione, il convenuto ha dedotto ed eccepito l’infondatezza delle
avverse domande nel merito.
Innanzitutto il convenuto ha svolto una lunga premessa in ordine a quanto verificatosi nel corso
del 2007, affermando che, nonostante esso convenuto ed il Basciu ricoprissero formalmente la
carica di amministratori delegati, da quando il Meloni aveva acquistato la maggioranza delle
quote la società era stata di fatto gestita unicamente da quest’ultimo.
Ed infatti, come risultava dalla semplice lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del
5.12.2006, al Meloni, quale Presidente del predetto Consiglio, erano stati attribuiti poteri che si
sovrapponevano in toto a quelli degli amministratori delegati.
Il Meloni aveva infatti in esclusiva il potere di assumere il personale, oltre che
dell’organizzazione degli uffici.
Nel maggio 2007 il Meloni aveva assunto una collaboratrice amministrativa, la signora Maria
Virginia Loi.
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La situazione era poi radicalmente mutata nel settembre del 2007: ed infatti il giorno 11.9.2007 si
era svolta una riunione del Consiglio di Amministrazione nel corso della quale era stato
comunicato ad esso convenuto che, sulla base di una decisione già presa dal Meloni, d’accordo
con la Loi, egli doveva occuparsi delle sole cartoline premio, sotto la supervisione della
medesima Loi.
Da quel momento in poi, pur mantenendo formalmente la carica di amministratore delegato, di
fatto esso convenuto era divenuto un semplice collaboratore, per giunta del tutto privo di alcun
potere gestionale, limitandosi a svolgere il compito di agente in relazione alle sole cartoline
premio.
Ed infatti dopo l’11.9.2007 la Loi gestiva in modo autonomo la cassa aziendale e provvedeva,
contestualmente agli ordinativi di merce, all’invio del relativo saldo mediante bonifici on line
ovvero mediante banca, e sempre costei incassava il denaro proveniente dalle vendite ai clienti.
Inoltre la Loi aveva il compito di redigere le fatture, che, prima, gravava su esso convenuto.
Prova ne era il fatto che soltanto tale impiegata possedeva la password del programma gestionale
Ipsoa, che era stato utilizzato da quel momento in poi.
Dopo l’11.9.2007 esso convenuto doveva giornalmente presentare alla Loi una richiesta scritta
per la consegna della merce destinata alla vendita dei clienti e non poteva neppure accedere agli
uffici amministrativi ove lavorava la Loi.
Era poi accaduto che in data 10.9.2007, in vita del passaggio di consegne dipendente dalla nuova
organizzazione aziendale, era stato eseguito da esso convenuto e dalla Loi un inventario delle
giacenze di magazzino, prodotto da esso convenuto, dal quale risultava un quantitativo effettivo
di merce per un valore nominale di euro 67.491,00, al quale si doveva aggiungere la merce
consegnata agli agenti, e più precisamente quella consegnata al Barrella per un valore di euro
8.205,00, e quella consegnata al Basciu per un valore di euro 6.620,00, per un totale di euro
82.316,00.
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Da quanto esposto era quindi evidente che nessun addebito di responsabilità poteva essere mosso
ad esso convenuto per il periodo dall’11.9.2007 in poi.
Svolta tale premessa, il convenuto ha altresì contestato i presunti ammanchi.
Ha in particolare rilevato che, per quanto concerneva il periodo antecedente all’11.9.2007, egli si
era assentato dall’azienda, per congedo matrimoniale, per 20 giorni, a partire dal 30.5.2007.
Parimenti egli si era assentato per ferie per 10 giorni nel mese di agosto.
Ne conseguiva che le irregolarità verificatesi in quei periodi non erano a lui imputabili.
Inoltre lo stesso commercialista della società attrice aveva riferito di non aver rilevato alcuna
irregolarità riferita alla chiusura dei conti al 20.4.2007.
Il convenuto ha quindi affermato che non tutte le fatture indicate nell’atto di citazione erano state
da lui compilate.
Ed infatti non erano state certamente da lui compilate quelle dalla n. 156 alla 160, in quanto
recanti la data del 31.5.2007, allorquando egli era già in congedo matrimoniale.
La fattura n. 247 del 6.2.2007 era da considerarsi postdatata, in quanto essa faceva riferimento ad
un D.D.T. che recava l’indicazione di schede Vodafone da euro 15, che a quella data non erano in
commercio; inoltre gli sconti ivi riportati non erano quelli praticati a quella data, ma quelli
successivi al Decreto Bersani del marzo 2007 (D.L. n. 7/2007, convertito nella Legge n.
40/2007), che aveva ridotto notevolmente gli aggi riconosciuti ai grossisti.
Per quanto concerneva le altre fatture indicate nell’atto di citazione, vi erano soltanto degli errori
materiali di battitura, peraltro facilmente riscontrabili.
Parte attrice non aveva poi considerato il fatto che lo stesso dottor Giuseppe Seu, sentito in data
18.11.2008 quale sommario informatore nell’ambito del procedimento di reclamo, aveva
ammesso di aver dimenticato di scalare dai pretesi ammanchi gli sconti che venivano praticati
dalla Diem s.r.l. a tutti i negozianti.
Il convenuto ha altresì preso posizione in merito alle altre censure addebitategli.
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Per quanto riguarda il contratto con la Nilma S.p.A., ha rilevato come non vi fosse alcun contratto
opponibile alla società attrice.
Ed infatti il contratto al quale parte attrice aveva fatto riferimento era costituito dalla scrittura
privata recante la data del 3.11.2006, tra la Nilma S.p.A. ed altra società, la “Diem Consulting”
s.r.l., che nel contratto figurava essere rappresentata dal signor Marcello Spano.
In realtà non esisteva alcuna società avente la predetta denominazione “Diem Consulting”, né lo
Spano era mai stato rappresentante, legale o negoziale, della Diem s.r.l..
Per quanto concerneva gli assegni postdatati, ha innanzitutto eccepito la genericità delle avverse
censure, in quanto non erano stati indicati il numero degli assegni in contestazione, il singolo
importo e soprattutto il periodo in cui erano stati emessi.
Ha altresì rilevato che la prassi di accettare assegni postdatati era ben conosciuta e da sempre
accettata dallo stesso Meloni.
Per quanto concerneva la perdita del finanziamento regionale, ha rilevato come la relativa
vicenda fosse stata curata fin dall’inizio dal dottor Seu, unica persona in possesso dei dati
richiesti dall’Artigiancassa.
Ha inoltre evidenziato come la lettera con la quale l’Artigiancassa aveva richiesto la trasmissione
dei documenti necessari per potersi addivenire all’erogazione era stata inviata alla Diem s.r.l. in
data 17.9.2007, e quindi in un momento successivo a quando ad esso convenuto era stato
impedito l’accesso ai documenti contabili dell’azienda.
Per quanto concerneva l’avversa censura in ordine ai contratti che esso convenuto avrebbe
millantato, oltre a contestarne la corrispondenza al vero, ha rilevato come i motivi che avevano
spinto il Meloni ad acquistare la società erano costituiti dalla prospettiva di notevoli ricavi dalla
vendita di schede telefoniche e cartoline premio, e che il Meloni medesimo seguiva da mesi
l’andamento della Diem s.r.l., essendone informato dal precedente socio e suo compaesano Livio
Moi.
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Per quanto concerneva la quantificazione del danno, ha innanzitutto eccepito la carenza di
legittimazione passiva della società in ordine ai finanziamenti erogati dal Meloni, indicati in atto
di citazione e nella perizia di parte quali fonte di danno per la società, trattandosi di pregiudizi
che, se del caso, soltanto il Meloni aveva subito.
Non corrispondeva poi al vero il fatto che la Diem avesse perduto l’avviamento commerciale,
posto che la medesima società aveva chiuso l’esercizio 2007 con un utile di euro 19.971,53,
tutt’altro che trascurabile, posto che proprio nel 2007 si erano verificati i tagli degli aggi disposti
dal c.d. Decreto Bersani.
Inoltre la Diem, sempre nell’esercizio 2007, aveva movimentato merci per oltre un milione di
euro in più rispetto all’esercizio precedente.
Era poi accaduto che la Diem s.r.l., amministrata dal Meloni, a partire dal 1.1.2009, per libera
scelta imprenditoriale aveva deciso di mutare la propria attività, non commerciando più schede
telefoniche e cartoline premio, ma gestendo una sala giochi e biliardi.
In definitiva la società non aveva subito alcun danno, né tantomeno alcun evento dannoso era
riconducibile al esso convenuto.
3. Con la successiva memoria di replica di cui all’art. 6 del D. Lgs. 17.1.2003, n. 5 l’attore ha a
sua volta contestato le affermazioni contenute nell’avversa comparsa di risposta, affermando in
particolare che la società non aveva rilasciato alcuna liberatoria in favore del convenuto, e
ribadendo tutte le sue censure.
4. Successivamente allo scambio delle memorie di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 17.1.2003, n. 5
ed al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, la causa è stata istruita con produzioni
documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale.
5. All’udienza del 26.6.2015 il convenuto Stefano Bitti ha formulato nuove istanze istruttorie, e
precisamente:
a) la richiesta di essere autorizzato alla produzione dell’originale del verbale della delibera
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assembleare dell’11.9.2007;
b) la richiesta di essere autorizzato alla produzione dell’originale dell’inventario delle giacenze di
magazzino al 10.9.2007, redatto congiuntamente dalla Loi e da esso convenuto;
c) la richiesta di audizione del teste Loi Maria Virginia su fatti e circostanze che il convenuto ha
dichiarato di aver appreso tardivamente, formulando quattro capitoli di prova che di seguito si
riportano testualmente:
“1) Vero è che a seguito di invasione di acque nel magazzino della DIEM S.R.L. ove era
custodita la documentazione della predetta Società, gran parte di detti documenti sono stati
danneggiati e resi illeggibili;
2) Vero è che detti documenti sono stati ricostruiti dalla LOI Virginia quando la medesima non
faceva più parte della Società e che alla stessa LOI venne dato il “computer” di proprietà della
S.R.L: DIEM, anche perché essa era l’unica a possedere la relativa “password”, come risulta
dalle testimonianze del Dott. Giuseppe SEU e del Sig. Pier Giorgio BASCIU, e che la medesima
vi lavorò per circa un anno a casa sua;
3) Vero è che tali notizie vennero date al Convenuto quando erano scaduti i termini per la
formulazione della prova testimoniale”;
d) la richiesta di informazioni al locale Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
avente il seguente oggetto: “se la S.R.L. DIEM abbia – come per legge – denunziato alla stessa
la distruzione dei documenti più sopra indicati”; in caso di risposta affermativa il convenuto ha
altresì richiesto al Tribunale di voler ordinare l’esibizione ed il deposito del verbale di accesso e
controllo da parte dello stesso Nucleo di Polizia Tributaria.
Parte attrice si è opposta a tutte le predette istanze, in quanto tardive e irrilevanti.
6. Con ordinanza del 26.1.2016 è stata fissata l’udienza per la discussione della causa e la sua
tenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di memorie
conclusionali di cui all’art. 12, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 17.1.2005, n. 5.
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All’udienza del 5.5.2016 la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in
epigrafe.
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- In diritto -
1. Preliminarmente osserva il Tribunale che non meritano di essere accolte le istanze istruttorie di
cui si è fatta menzione al paragrafo 5. dell’espositiva in fatto che precede.
Per quanto attiene alle prime due, la produzione dell’originale dei documenti ivi indicati è da
ritenersi superflua, non avendone parte attrice contestato la conformità all’originale.
Pertanto anche la nomina di un esperto per la trascrizione del C.D. audio prodotto dal convenuto
si rivela del tutto superflua, anche alla luce degli esiti della prova testimoniale (v. infra).
Per quanto attiene alla richiesta di prova testimoniale, si osserva che la capitolazione della prova
è generica, in particolare sui tempi, non precisando quando si sarebbero verificati gli eventi ivi
dedotti, né esattamente quando ed in che occasione il convenuto avrebbe appreso tali eventi dal
testimone di cui si richiede l’audizione.
Il che rende inammissibile l’istanza, sia in considerazione della sua genericità, sia in
considerazione del fatto che non viene data sufficiente prova dei presupposti necessari per la
rimessione in termini, posto che trattasi di istanze istruttorie successive allo spirare dei termini
processuali per le deduzioni istruttorie.
Lo stesso discorso vale per la richiesta di informazioni alla Guardia di Finanza.
2. Sempre in via preliminare osserva il Tribunale come la dichiarazione liberatoria indicata dalla
difesa del convenuto non possa essere interpretata nel senso indicato.
Innanzitutto osserva il Tribunale come la delibera del 12.12.2007 si riferisce non agli
amministratori ma ai “soci” in quanto tali, i quali, contestualmente alla cessione delle quote
sociali, e quale evidente conseguenza della predetta cessione, vengono liberati da ogni
responsabilità connessa allo status di socio.
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Osserva altresì il Tribunale, a riprova dell’infondatezza dell’eccezione del convenuto, che
attraverso la citata delibera assembleare la società non ha espresso in alcun modo la volontà di
rinunciare o transigere in via preventiva l’azione di responsabilità nei confronti
dell’amministratore.
Ciò infatti non risulta affatto dal tenore letterale della medesima delibera.
Appare quindi una forzatura interpretativa ritenere che in detta delibera sia contenuta una
rinunzia preventiva all’azione di responsabilità.
Come è noto, infatti, nelle società a responsabilità limitata (art. 2476 quinto comma c.c.), tanto la
rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quanto la transazione della
predetta azione debbono essere deliberate espressamente dalla maggioranza qualificata prevista
per legge, e non possono giammai essere desunte da espressioni generiche contenute in verbali
aventi altro oggetto, o, ancora, da fatti concludenti.
3. Venendo al merito della causa, per comodità espositiva si esaminano in primo luogo le
condotte imputate al convenuto diverse dagli ammanchi (sui quali v. infra al paragrafo 5.).
Tali censure sono tutte infondate.
Si segue il medesimo ordine del paragrafo 1.3. dell’espositiva in fatto che precede.
a) Il contratto con la Nilma S.p.A.
Per quanto attiene a tale vicenda, osserva il Tribunale che il contratto, di cui alla scrittura privata
recante la data del 3.11.2006, è stato sottoscritto da un falsus procurator, tale essendo il signor
Marcello Spano, e reca l’indicazione della Diem Consulting s.r.l., società con denominazione
evidentemente diversa dalla Diem s.r.l..
In ordine alla posizione del soggetto che ha sottoscritto il contratto, signor Marcello Spano, non
risulta conferita a costui alcuna procura dalla Diem s.r.l..
Sul punto lo Spano, sentito quale testimone all’udienza del 4.10.2013, ha affermato di aver agito
su incarico del socio di maggioranza della Diem s.r.l. in quella data, tale Livio Moi.
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Senonché lo stesso Moi, anch’egli sentito quale testimone, all’udienza del 26.6.2015, ha
nettamente smentito tale circostanza, avendo dichiarato che “sino a quando non ho venduto
l’azienda non sapevo nemmeno dell’esistenza della Nilma spa e non ho mai dato alcuna
autorizzazione”.
Alla luce di tali dichiarazioni appare del tutto inattendibile la deposizione del teste Spano.
Così come, peraltro, è del tutto indimostrata la circostanza secondo la quale l’indicazione della
denominazione Diem Consulting s.r.l. in luogo di Diem s.r.l. sarebbe dipesa da un mero errore
nella compilazione del contratto.
Posto che lo stesso Spano era amministratore di una società denominata Consulting s.r.l., l’uso
della denominazione Diem Consulting s.r.l. finisce per ingenerare ulteriore incertezza e
confusione su chi, nelle reali intenzioni del falsus procurator, fosse la reale controparte della
Nilma.
Il contratto deve pertanto ritenersi improduttivo di effetti per la Diem s.r.l. sia in quanto concluso
da un rappresentante senza poteri, sia in quanto non è stato neppure speso il nome della Diem
s.r.l., bensì quello della Diem Consulting s.r.l..
Pur volendo prescindere da tali rilevi, invero assorbenti, osserva il Tribunale che la domanda
risarcitoria in parte qua non merita di essere accolta, stante la sua estrema genericità, avendo
parte attrice fatto riferimento a dei guadagni indicati come “consistenti” (v. pag. 9, secondo
periodo, dell’atto di citazione) senza tuttavia indicare, neppure in via approssimativa, l’entità dei
possibili profitti.
b) Gli assegni postdatati.
Anche in questo caso la deduzione di parte attrice è generica, posto che, come ha correttamente
osservato il convenuto, si è fatto un indefinito riferimento ad una somma di euro 30.000,00, senza
indicare il numero degli assegni contestati e i periodi esatti in cui sarebbe avvenuta tale
emissione.
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Non è stata poi dimostrata l’insorgenza di un danno, che, semmai, potrebbe essersi verificato
soltanto se gli assegni postdatati fossero rimasti impagati.
c) La vicenda del finanziamento regionale.
Anche in questo caso la deduzione è generica, non essendo stata indicata la somma che la Diem
si sarebbe vista erogare.
L’indicazione della predetta somma non vi è neppure nell’unico documento prodotto a sostegno
della domanda, ovverosia la lettera dell’Artigiancassa del 17.9.2007.
Tale documento, che pure indica che la Diem s.r.l. è stata ammessa ai contributi regionali, non fa
menzione di alcuna somma.
Anche in questo caso, quindi, non è stata dimostrata l’insorgenza di un danno.
d) Il numero dei clienti prospettato dal convenuto in sede di acquisto della Diem s.r.l. da parte
del Meloni.
Osserva il Tribunale che in questo caso non vi è un danno direttamente riconducibile alla società,
quanto, semmai, al Meloni, che si assume raggirato dalla condotta del convenuto.
Ed infatti l’acquisto delle quota societarie da parte del Meloni – indipendentemente dai motivi
che hanno spinto tale acquirente – non ha di certo costituito fonte di danno per la società, essendo
per contro un fatto di per sé neutro.
4. Per quanto sinora esposto, l’unico danno eventualmente riconducibile al convenuto, quale
conseguenza immediata e diretta della sua condotta, è quello relativo agli ammanchi.
Non è stato dimostrato che il danno conseguente agli ammanchi, anche nell’ipotesi esso venisse
accertato (v. infra al paragrafo 5.), abbia generato la crisi di liquidità indicata dall’attore o la
denunciata perdita di avviamento commerciale.
Risulta infatti che la Diem s.r.l., anche dopo il 2007, ha continuato ad operare, seppure
cambiando genere di attività (gestione di una sala giochi).
Ne consegue che non può essere liquidato nessun danno ulteriore rispetto ai mancati incassi
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conseguenti agli ammanchi, se accertati, neppure in via equitativa, non ricorrendo i presupposti
per addivenire ad una siffatta liquidazione.
Come è noto, infatti, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa,
conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone pur sempre che sia provata
l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile,
per la parte interessata, la sola quantificazione del danno nel suo preciso ammontare (v. da ultimo
Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 127 dell’8.1.2016).
5. Si esamina ora l’azione di responsabilità con riferimento ai lamentati ammanchi.
La scoperta degli ammanchi è stata denunciata dal dottor Seu, come si è già detto nell’espositiva
in fatto che precede.
Il procedimento seguito dal Seu per la ricostruzione della situazione contabile della società è stato
da lui spiegato all’udienza del 19.11.2008, allorquando è stato sentito nell’ambito del
procedimento di reclamo.
Il Seu ha operato in questo modo, per quanto attiene alla schede telefoniche:
- è partito dal magazzino iniziale all’1.1.2007, come risultante dal bilancio dell’esercizio 2006;
- alle rimanenze finali ha aggiunto gli acquisti al 31.10.2007 ed al 31.12.2007;
- ha poi dedotto le giacenze al 31.10.2007 ed al 31.12.2007, ottenendo il c.d. costo del venduto;
- dai dati delle fatture attive ha conteggiato il ricavo;
- ha quindi detratto il costo del venduto ed ha ottenuto l’aggio spettante alla Diem s.r.l..
Nell’eseguire tali operazioni il Seu ha constato che l’aggio percepito dagli agenti risultava
superiore a quello ad essi contrattualmente spettante e che la media dei ricavi risultava essere
inferiore.
Per quanto atteneva alle cartoline premio, il teste Seu ha precisato di aver proceduto allo stesso
modo, anche se, mancando la giacenza iniziale, ha contato le cartoline acquistate, le ha divise per
tipologia in base alle fatture d’acquisto ed ha confrontato gli acquisti e le vendite per categoria di
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cartoline.
Anche in questo caso, tenuto conto delle rimanenza, finali, il teste ha affermato che vi era una
sensibile discordanza tra le cartoline acquistate e quelle vendute.
Gli esiti dell’attività compiuta dal Seu sono riassunti nei prospetti prodotti da parte attrice (docc.
ti nn. 5 e 6).
Ciò posto, il convenuto, nella sua qualità di amministratore delegato della Diem s.r.l. ed in virtù
tanto dei doveri derivanti dalla legge, quanto dei compiti espressamente attribuiti dalla delega a
lui conferita, era tenuto a verificare la correttezza delle fatture e della documentazione contabile
attinente alle schede telefoniche ed alle cartoline premio.
Tanto più che nel caso di specie il Bitti ha ammesso che le fatture oggetto di causa sono state da
lui redatte fino all’11.9.2007.
In questa sede si deve dare conto dei rilievi e delle eccezioni del convenuto.
Innanzitutto non è fondato il rilievo secondo cui il Seu avrebbe affermato la mancanza di
ammanchi al 30.4.2007.
Se infatti si legge attentamente la deposizione resa dal Seu all’udienza del 19.11.2008, costui ha
semplicemente affermato che nel corso di una verifica preliminare al 30 aprile 2007 non erano
emerse irregolarità: irregolarità che, a dire dello stesso Seu, tuttavia sono emerse successivamente
e che hanno riguardato tutto l’esercizio 2007.
Per quanto poi attiene agli sconti, che il Seu non avrebbe conteggiato, posto che era onere del
convenuto dimostrare tale fatto ai sensi dell’art. 2697 secondo comma c.c., tale onere non è stato
assolto nel caso di specie, non essendo emerso che la Diem s.r.l. praticasse sconti generalizzati,
come indicato dal convenuto.
Pertanto nella ricostruzione contabile che verrà demandata al C.T.U. si dovrà tener conto soltanto
degli sconti eventualmente risultanti dalle fatture.
Osserva ancora il Tribunale che il documento n. 25) delle produzioni di parte convenuta, con il
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quale il Meloni dichiara di esonerare il Bitti da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla
fornitura di ricariche telefoniche al signor Antonio Porcu, non può essere evidentemente
interpretato nel senso di legittimare il Bitti a porre in essere eventuali ammanchi di cassa in
dipendenza dalla predetta fornitura.
L’esonero di responsabilità è evidentemente dovuto al fatto che la consegna doveva avvenire non
a mani, bensì a mezzo di corriere privato, ragion per cui l’esonero aveva la funzione di non far
ricadere sul convenuto la mancata consegna della merce.
Per quanto attiene al periodo dal 30 maggio fino al 20 giugno 2007, nel quale il convenuto è stato
assente per congedo matrimoniale, tale assenza non può costituire una scusante, posto che, per
quanto sopra osservato, egli era comunque tenuto alla verifica della situazione contabile una volta
rientrato dal congedo.
Analogo discorso vale per quanto attiene al periodo di ferie estive godute durante il mese di
agosto 2007, in relazione al quale, peraltro, non sono stati neppure indicati i giorni esatti.
È invece fondato il rilievo circa l’esenzione da responsabilità del Bitti per il periodo
dall’11.9.2007 in poi.
Sul punto si osserva che il teste Basciu ha confermato la versione dei fatti fornita dal convenuto,
secondo cui egli non ha più avuto libero accesso agli uffici amministrativi della società, nei quali
operava l’impiegata Maria Virginia Loi.
Sulla situazione creatasi a partire dall’11.9.2007 il predetto testimone ha così risposto (verbale
ud. del 26.6.2015): “rispetto a prima quando potevamo entrare liberamente avendo le chiavi
dovevamo aspettare in una stanza dell’ufficio, compilare l’ordine delle schede da distribuire,
consegnarlo alla segretaria o al collaboratore e ci davano le schede; questo valeva per me e per
Stefano Bitti (…)”.
Lo stesso testimone ha confermato che lui ed il Bitti dovevano stare fuori dalla stanza e non
potevano entrare liberamente come facevano prima, e ancora che “per la consegna del denaro
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doveva essere presente la Loi, altrimenti non si entrava nell’ufficio”.
Il predetto testimone ha altresì confermato che la predetta impiegata era la sola ad usare il nuovo
software di contabilità di cui era l’unica a possedere la password.
Per quanto sopra esposto, il Bitti deve ritenersi responsabile degli eventuali ammanchi di cassa
per il periodo dal 1.1.2007 al 10.9.2007, posto che a partire dall’11.9.2007 in poi al medesimo
convenuto è stato impedito di poter esercitare i propri compiti di gestione.
La causa dovrà pertanto essere riportata sul ruolo istruttorio, dovendosi disporre C.T.U. al fine di
accertare la sussistenza dei denunciati ammanchi relativamente al periodo di tempo sopra
indicato.
A ciò si provvede come da separata ordinanza.
6. Trattandosi di sentenza non definitiva, ogni decisione in ordine alle spese processuali viene
rimessa all’esito definitivo del giudizio.
Parimenti, deve essere rimessa all’esito definitivo del giudizio ogni decisione in merito all’istanza
di revoca del sequestro conservativo disposto sui beni del convenuto con l’ordinanza del
28.12.2008, depositata in data 30.12.2008, emessa a conclusione del procedimento di reclamo n.
7920/2008 R.G..
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così decide:
1) – non ammette i mezzi istruttori richiesti dal convenuto Stefano Bitti all’udienza del
26.6.2015;
2) – rigetta l’azione di responsabilità e la conseguente domanda di risarcimento del danno nei
confronti di Stefano Bitti con riferimento a tutte le condotte, a costui imputate, diverse dagli
ammanchi contabili;
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3) – riporta la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza, per la successiva trattazione
di essa dinanzi al giudice designato, dottor Andrea Bernardino;
4) – rimette all’esito definitivo del giudizio ogni decisione in merito alle spese di lite ed al
sequestro conservativo.
Così deciso in Cagliari il 22.6.2016.
La Presidente
Dott. ssa Maria Mura
Il giudice estensore
Dott. Andrea Bernardino
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