+ All Categories
Home > Documents > Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della...

Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della...

Date post: 16-Feb-2019
Category:
Upload: donhan
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
69
Gabriele Casoni Separazioni e divorzi secondo il Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 D.L. n. 132/2014 Comune di Erba – 14 aprile 2015 1
Transcript
Page 1: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Gabrie le Casoni

Separazioni e divorzi secondo il Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014D.L. n. 132/2014

Comune di Erba – 14 aprile 2015

1

Page 2: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Fonti normativeFonti normative

D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito in Legge 10/11/2014, n. 162D.M. 09/12/2015 (modifica del Formulario D.M. 05/04/2002)

D.P.R. 03/11/2000, n. 396, Regolamento dello stato civile

Legge 01/12/1970, n. 898, Disciplina scioglimento del matrimonio

Riferimenti operativiRiferimenti operativiCircolare Ministero dell’Interno 01/10/14 , n. 16

Circolare Ministero dell’Interno 28/11/14 , n. 19

Legge 31/05/1985, n. 218, Diritto internazionale privato

Regolamento CE 27/11/2003, n. 2201Regolamento CE 20/12/2010, n. 1259

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, T.U. documentazione amministrativa

Notizia Ministero dell’Interno 24/03/15 , moduli di rilevazione stat.

2

Page 3: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

L’entrata in vigore della nuova disciplina dei casi di separazione

personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili, non

preclude la possibilità per i coniugi di avvalersi delle procedure

dall’ordinamento previste con ricorso al giudice.

Entrata in vigoreEntrata in vigore

Decreto Legge 12/09/2014, n. 132: 13/09/2014

Legge 10/11/2014, n. 162: 11/11/2014

Art. 12, D.L. n. 132/2014 conv. L. n. 162/2014: 11/12/2014

3

Page 4: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge

Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra

coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di

cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,

n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di

divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori,

di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non

autosufficienti […].

Sono validi gli atti eventualmente trascritti dal 13 settembre all'11 novembre, data di entrata in vigore dell'art. 6 della legge di conversione.

4

Page 5: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132, dopo la conversione in legge

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

«1.  La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di

separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento

del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),

della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle

condizioni di separazione o di divorzio».

«… da almeno un avvocato per parte …», significa che ciascuna parte può essere rappresentata anche da più di un avvocato.

Formula n. 193-ter (D.M. del 09/12/14) recita: «… avendo ricevuto dall'avvocato ... quale avvocato di ... in data ... protocollo ... e dall'avvocato... quale avvocato di... in data... protocollo... la copia autenticata dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di...».

5

Page 6: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Comma 2. Primo periodo.«In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3 […]».

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Non è indicato un termine entro il quale gli avvocati trasmettano l'accordo al Procuratore. Si ritiene applicabile il termine di 10 giorni, come previsto per la ipotesi della presenza di figli minori.

In mancanza di nulla osta l'ufficiale dello stato civile non può accettare l'accordo di negoziazione assistita pur in presenza delle altre condizioni. Il nullaosta rappresenta, quindi, una condicio sine qua non per procedere.

Gli avvocati, in possesso del nullaosta, trasmetteranno, entro 10 giorni - dalla ricezione dello stesso - all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, l'accordo raggiunto in copia conforme unitamente al nullaosta e corredato dal certificato di autografie delle firme e attestante la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico di cui all'art. 5 del D.L. n. 132; quest'ultima certificazione potrà essere inserita nella stessa convenzione.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

6

Page 7: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Comma 2. Secondo periodo. «[…] In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3».

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Gli avvocati trasmettano l'accordo al Procuratore entro dieci giorni. Se l'accordo risponda all'interesse dei figli il Procuratore lo autorizza. Diversamente lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.A seguito del ricevimento dell'autorizzazione, gli avvocati trasmetteranno, nei 10 giorni dalla suddetta data di ricezione, l'accordo medesimo al Comune.Allorquando, invece, non venga rilasciata l'autorizzazione, si instaura un procedimento davanti al Presidente del Tribunale.L'accordo autorizzato produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari in materia di separazione e di divorzi e di modifiche delle condizioni.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

7

Page 8: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Differenza tra autorizzazione e nulla osta.

L'autorizzazione è quel provvedimento attraverso il quale l'autorità pubblica nell'esercizio di un'attività discrezionale provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. Si tratta di provvedimento discrezionale che incide su diritti, condizionandone l'esercizio, a carattere ampliativi della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l'esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto.

Il nullaosta, invece, è l'atto con cui un'autorità dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità o soggetto.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

8

Page 9: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita.Adempimenti a carico dell’Ufficiale dello stato civile

L’accordo trasmesso dagli avvocati deve essere trascritto, senza indugio, in parte II

serie C dei registri di matrimonio, utilizzando la Formula n. 193- ter.

Separazione Divorzio

Atto di matrimonio

AnnotazioneForm. 175-quater

AnnotazioneForm. 138-bis

Atto di nascita Atto di matrimonio

AnnotazioneForm. 175-sexies

Anagrafe

Comunicazione

Si noti che mentre le sentenze di separazione (giudiziale) e divorzio (non consensuale) che continueranno ad essere pronunciate dall'A.G. in Italia non verranno trascritte, ma solo annotate [art. 69, comma 1, lett. d) del D.P.R. 396/2000], le convenzioni di separazione consensuale o di divorzio davanti agli avvocati, per effetto della modifica dell'art. 63 del D.P.R. n. 396/2000, andranno trascritte, oltre che annotate.

9

Page 10: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Legge 01/12/1970, n. 898Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Art. 3, comma 1, lett. b), 2° capoverso.

«[…] In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi

protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta

comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura

di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in

consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione

raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un

avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione

concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (*) […]».

(*) parole aggiunte dall’art. 12, comma 4 del D.L. n. 132/2014

DecorrenzaDecorrenza degli accordi di separazione ai fini del divorzio (tre anni)in virtù del modificato art. 3, comma 1, lett. b), 2° capoverso.

10

Page 11: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Decorrenza degli accordi di separazione ai fini del divorzio (tre anni)in virtù del modificato art. 3, comma 1, lett. b), 2° capoverso.

La data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della «data certificata» dagli avvocati negli accordi stessi.

Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica degli interessati.

Detta regola è tradotta in termini pratici nelle formule: 138-bis (divorzio annotato sull'atto di nascita); formula n. 175-quater (separazione annotata sull'atto di matrimonio); formula n. 175-sexies (divorzio annotato sull'atto di matrimonio).

Il divorzio è dunque proponibile trascorsi tre anni ininterrotti a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (art. 6), ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12).

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

11

Page 12: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

La trasmissione dell’accordo da parte degli avvocatinon necessita di istanza

(Circolare Ministero dell’Interno 01/10/2014, n. 16)

«[…] Si ritiene utile, al riguardo, precisare che non è previsto che l'avvocato, in sede

di trasmissione, formuli apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore

seguito.

Pertanto, sulla base della disposizione in commento, compete all'ufficiale di stato

civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, secondo le indicazione

che seguono, curare l'esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal

ricevimento dell'accordo, nei sensi della normativa illustrata. […]»

Se non vi è istanza, non vi è neppure applicazione dell’imposta di bollo come, in presenza della stessa, è previsto dall'art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

12

Page 13: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Comma 3. Secondo periodo.

«Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno

informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno

informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con

ciascuno dei genitori.»

Se non vi è tale menzione, l’accordo non potrà essere trascritto ….

ma se l’accordo risulta munito dell’autorizzazione o del nullaosta del Procuratore della Repubblica, l’atto dovrà essere trascritto e l’ufficiale dello stato civile segnalerà l’omissione al Procuratore.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

13

Page 14: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Comma 3. Terzo periodo.

«L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni,

all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto,

copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui

all'articolo 5.»

… ma entro dieci giorni da quando?

Entro dieci giorni da quando all’avvocato è pervenuta l’autorizzazione o il nullaosta da parte del procuratore della Repubblica o il provvedimento del Presidente del Tribunale.Sarà a carico dell’avvocato dimostrare tale data (dalla norma non è chiaro come gli avvocati debbano trasmettere l’accordo – ciò significando che possono trasmetterlo con ogni mezzo).

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Trasmettere, non pervenire!!! Come facciamo a sapere la data di trasmissione?

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

14

Page 15: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Comma 3. Terzo periodo.

«L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni,

all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o

trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di

cui all'articolo 5.»

… Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto?

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 16/2014 recita: «Ai fini della corretta individuazione dell'ufficiale di stato civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel Comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel Comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel Comune di residenza o di iscrizione Aire».

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

15

Page 16: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Irrogazione della sanzione all’avvocato ritardatarioComma 4.

«All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione

della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui

devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.»… qual è il Comune competente presso il quale devono essere eseguite le annotazioni?

Il dettato normativo potrebbe trarre in inganno perché più d’uno potrebbero essere i Comuni che devono apporre le annotazioni.Ma sembra logico che il Comune competente ad irrogare la sanzione debba essere il Comune che ha proceduto alla trascrizione e annotazione dell'accordo, per avere quest’ultimo la data certa in cui l’accordo è pervenuto [soluzione funzionale al ‘processo’ (processo? o procedimento?)].

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

16

Page 17: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Irrogazione della sanzione all’avvocato ritardatario

Chi è l’organo competente

Il dirigente o responsabile di settore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 a cui compete il procedimento attinente l'attività sanzionata, salva diversa disposizione nello specifico decreto sindacale.

In mancanza di regolamentazione interna, e in via residuale, se altrimenti non determinato o determinabile, spetterebbe al segretario comunale, specie nei piccoli Comuni.

Considerando che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 28 novembre 2014, afferma che «… da tale innovazione discende che l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci gironi, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che ...», sarà il dirigente del servizio dello stato civile a comminare la sanzione.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

17

Page 18: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Irrogazione della sanzione all’avvocato ritardatarioDeterminazione dell’entità della sanzione

In mancanza di apposito regolamento comunale, è da farsi riferimento all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge sulla depenalizzazione), che statuisce quanto segue: «E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

Un criterio logico ed equo potrebbe essere quello di graduare l'entità della sanzione in rapporto al ritardo dell'invio, partendo dal minimo della sanzione, ad esempio, per un ritardo di qualche giorno, per arrivare al massimo nel caso di ritardo di vari mesi.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

18

Page 19: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

L’esiguo ambito discrezionale dell’ufficiale dello stato civilein sede di ricevimento e trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita

L’Ufficiale dello stato civile non è un organo di controllosull'operato delle parti e dei legali.

L’Ufficiale dello stato civile, se l’accordo è munito del nullaosta o dell’autorizzazione, procede alla trascrizione ed alle annotazioni anche se:-l’accordo è trasmesso oltre i dieci giorni;-l’accordo è privo della menzione del tentativo di conciliazione;-l’accordo è privo dell’informazione circa la possibilità della mediazione famigliare;-la situazione famigliare è diversa da quella attestata nell’accordo;-l’accordo riporta il nulla osta anziché l’autorizzazione del P.M.;-la richiesta di trascrizione perviene da parte di un solo avvocato;-per il divorzio non risulti trascorso il periodo di tre anni dalla data della separazione.

Successivamente alla trascrizione l’ufficiale dello stato civile darà comunicazione dell’evenienza al P.M.

Rimane ovviamente opzione dell’ufficiale dello stato civile richiedere ai legali eventuale documentazione integrativa.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

19

Page 20: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

L’esiguo ambito discrezionale dell’ufficiale dello stato civilein sede di ricevimento e trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita

Ipotesi di intrascrivibilità

- incompetenza;- assenza delle sottoscrizioni delle parti;- assenza delle sottoscrizioni dei legali;- assenza del nulla osta del P.M.;- assenza dell’autorizzazione del P.M.;- assenza del provvedimento del Presidente del Tribunale.

L’Ufficiale dello stato civile opporrà rifiuto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 396/2000 e ne darà comunicazione al Procuratore della Repubblica.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

20

Page 21: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Trascrizione per intero o per sunto?Secondo il D.P.R. n. 396/2000 si trascrivono per intero soltanto le ipotesi di cui all'art. 19, comma 1°, e quelle di cui all'art. 63, comma 2°, lettere a)-b), (atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune davanti ai ministri di culto e atti dei matrimoni celebrati ai sensi dell'art. 109 c.c. su delega) mentre tutti gli altri atti si trascrivono per sunto ex art. 12, comma 10°.Il D.L. 132 ha modificato l'art. 63, commi 1° e 2° del D.P.R. 396/2000 ma non il comma 3°. La legge di conversione a sua volta, non è intervenuta a integrare il suddetto comma 3° dell'art. 63 del D.P.R. n. 396/2000,.Quindi, dal punto di vista strettamente giuridico, la registrazione della convenzione di negoziazione assistita da avvocati deve essere trascritta per sunto.In ogni caso la copia presentata al Comune è destinata a fare parte del fascicolo degli allegati all'atto di trascrizione in p. II. s. C. e depositata nell'archivio della Prefettura. Di conseguenza, gli interessati potrebbero sempre richiederne una copia.L'ufficiale dello stato civile deve limitarsi alla trascrizione per sunto della parte dell'accordo di natura personale.Sarebbe veramente extra ordinem che i registri di stato civile riportassero, ad esempio, l'elenco e la descrizione degli immobili oggetto di trasferimento, con i dati catastali, la partita, le particelle, subalterno, l'indicazione del Comune nel cui territorio insiste l'immobile, ecc.

Si abbia presente che qualsiasi patto di trasferimento patrimoniale relativo a beni immobili dovrà comunque essere registrato presso altri organi pubblici

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

21

Page 22: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

La norma non prevede un tempo massimo entro il quale l’accordo deve essere trascritto.

Quindi la trascrizione deve avvenire secondo ordinaria diligenza.

Secondo ordinaria diligenza, considerata la natura dell’atto e gli effetti che ne derivano, significa senza indugio.

E’ evidente che l’ufficiale dello stato civile dovrà pertanto valutare le priorità istruttorie secondo l’urgenza di ciascuna.

Trascrizione … entro quando?

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

22

Page 23: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Si deve procedere alle annotazioni? NO!

La norma è apertamente silente. Nulla è detto circa le annotazioni di questa natura, né il D.P.R. n. 396/2000 (art. 69) è stato modificato in questo senso.

Il D.M. del 09/12/2014, di approvazione delle nuove formule, non ha previsto alcunché per quanto riguarda le annotazioni degli accordi di modifiche ai patti di separazione e di divorzio.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

23

Page 24: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Rilascio di copia integrale dell’accordo trascritto

In relazione al rilascio ai soggetti legittimati di un estratto per copia integrale dell'atto di stato civile trascritto non si intravedono impedimenti ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 396/2000, come integrato dall'art. 177, comma 3, del D.Lgs. n. 196 del 20 giugno 2003.Stante la particolare natura dell'atto trascritto, è da escludersi, invece, il rilascio di estratto per riassunto di cui all'art. 106 del D.P.R. 396/2000.Resta ferma la competenza degli avvocati a rilasciarne agli interessati una copia conforme all'originale deposito presso di loro.Ciò lo si ricava dal fatto che, a norma dell'art. 11 del D.L. n. 132, i difensori devono trasmettere una "copia" al Consiglio dell'Ordine circondariale e non "l'originale" che, si presume, debba rimanere presso l'avvocato medesimo.In considerazione del fatto che la copia dell'accordo trascritto risulti in un atto di stato civile, sull'estratto rilasciato per intero dovrebbe essere riportata la dizione, quando è rilasciata a privati, imposta dall'art. 40, comma 01, del D.P.R. 445/2000, come riformulato dal D.Lgs. n. 183 del 12-11-13: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Già la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 2-3-12 equiparava i "certificati" agli "estratti" ivi compresi gli estratti per copia integrale.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

24

Page 25: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 11 – Raccolta di datiComma 1. «I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.».

Ministero dell’Interno (sito)

Settore: Stato Civile - Data: 24/03/2015E’ stato predisposto, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’ISTAT, il modulo standard, disponibile in formato pdf,per la trasmissione ai Comuni della Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 (link sulla legge).

Sono stati altresì predisposti dall’ISTAT di concerto con il Ministero dell’interno e condivisi con il Ministero di Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense i formulari -SC.6sd e SC.12sd – disponibili in formato pdf (link sul tipo di modulo) da utilizzare dagli ufficiali di stato civile, come modelli di rilevazione statistica, ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 6, 11 e 12 del summenzionato decreto legge 132/2014. 25

Page 26: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civileComma 1. «I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Organo competente a ricevere l’accordo: Ufficiale dello stato civile.

Per ricevere l’accordo, non serve alcun atto suppletivo rispetto alla delega ordinaria.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

26

Page 27: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Comma 1. «I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Comune competente a ricevere l’accordo:-Comune di residenza degli sposi (se risiedono nello stesso Comune);-Comune di residenza di uno degli sposi (se risiedono in Comuni diversi);-Comune ove è iscritto l’atto di matrimonio;-Comune ove è trascritto l’atto di matrimonio religioso o acattolico;-Comune ove è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.

Non è competente a ricevere l’accordo:-il Comune che ha trascritto l’atto per residenza degli sposi che hanno contratto matrimonio in Italia.

Competenza

D.L. 12/09/2014, n. 132.

27

Page 28: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Competenza

Il Console è competente?

La competenza del Console è circoscritta ai casi previsti dalla legge. La normativa di cui al D.L. n. 132/2014, affida la procedura al sindaco (ufficiale dello stato civile) come previsto dall'art. 1 dello stesso D.P.R. 396/2000, e non ad atre figure. Né può rinvenirsi nel D.Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, sull'Ordinamento degli uffici consolari prevede una competenza in materia di separazione o di divorzio all'Autorità consolare.Quindi, la mancata contemplazione di altre figure istituzionali comporta che il Console non possa essere adito - per difetto assoluto di competenza funzionale - dalle parti per rendere le dichiarazioni di separazione o di divorzio.Per le stesse ragioni non potranno essere competenti a ricevere le dichiarazioni di separazione consensuale o di divorzio congiunto i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, e (a maggior ragione) i direttori sanitari.

28

Page 29: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Cambiamento di residenza tra la data dell'accordo e quella di conferma.

Competenza

Comune competente rimane il Comune che per primo ha ricevuto la dichiarazioni di separazione o divorzio.Ciò che è richiesto dalla norma è che il criterio della competenza correlata alla residenza debba sussistere al momento in cui si formi l'accordo di separazione o di divorzio.

E se la conferma dell’accordo viene resa in un secondo Comune diverso da quello che per primo ha ricevuto la dichiarazione?

Non succede nullaNon succede nulla. La separazione o il divorzio rimarranno efficaci … almeno fino a che l’atto non verrà impugnato ed il giudice si esprimerà.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

29

Page 30: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

I coniugi non possono farsi rappresentare (!?)

L'art. 12, comma 3, prevede il ricevimento da parte dell'ufficiale di stato civile della dichiarazione delle parti di volersi separare, o di volersi divorziare, personalmente.La dichiarazione è negozio giuridico di natura personale ed esclude la rappresentanza volontaria e quella legale.La dichiarazione si configura alla stregua di atto c.d. "personalissimo".Non sarà possibile ricevere la dichiarazione dal procuratore, anche se munito di procura speciale notarile, o dal tutore.

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 28 novembre 2014 precisa al riguardo: «In ordine all'iter procedurale, il comma 3 dell'art. 12 del D.L. n. 132/2014 prevede che l'ufficiale dello stato civile riceva da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà" e poi "deve, inoltre, porsi in rilievo che l'opera professionale dell'avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascun dei coniugi, l'avvocato non può sostituire davanti all'ufficiale dello stato civile la parte assistita». Tuttavia ./..Tuttavia ./..

D.L. 12/09/2014, n. 132.

30

Page 31: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

I coniugi possono farsi rappresentare

In giurisprudenza è stato ammesso il "divorzio per procura" sulla base dell'applicazione analogica delle disposizioni che consentono il matrimonio per procura.Tribunale di Verona: «Qualora i coniugi intendano proporre ricorso congiunto di divorzio e uno dei due sia impossibilitato a comparire, il tribunale, stante l'essenzialità della comparizione personale di entrambi i coniugi nel procedimento camerale, può autorizzare il coniuge impedito a farsi rappresentare da un procuratore speciale all'udienza dell'instaurando procedimento, in applicazione analogica di quanto previsto per il matrimonio per procura (nella specie, l'autorizzazione è stata chiesta dal marito e accordata alla moglie, che viveva in America con tre figli da accudire)» (Trib. Verona, 02/04/1988, in Foro It., 1988, I, 2390).Sarà dunque possibile che, qualora venisse presentata richiesta congiunta di separazione consensuale o di divorzio da parte di una coppia tramite un procuratore di uno dei coniugi munito di procura speciale notarile e dell'autorizzazione dall'Autorità giudiziaria, ben possa procedere l'ufficiale dello stato civile agli adempimenti di sua competenza.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

31

Page 32: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Il coniuge interdettoCorte di Cassazione: «In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell'art. 4, comma 5, della Legge n. 898 del 1970 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli artt. 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore» (Cassazione civile, Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato si potrebbe sostenere che ove uno dei coniugi fosse interdetto, lo stesso non potrà essere ammesso all'accordo di separazione o di divorzio per mancanza proprio della capacità di agire; nemmeno potrà essere sostituito dal tutore nella procedura di separazione consensuale o di richiesta congiunta di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile perché l'atto da compiersi è un atto personalissimo che esclude la rappresentanza legale.

Tuttavia, qualora si presentasse il curatore speciale appositamente nominato dall'Autorità giudiziaria per tale procedura amministrativa, l'ufficiale dello stato civile potrebbe ricevere le dichiarazioni di cui si sta discutendo.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

32

Page 33: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno

Tutto dipende dal provvedimento del giudice in ordine alla capacità o meno del

soggetto a porre in essere tale atto di separazione consensuale o richiesta congiunta

di divorzio.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

33

Page 34: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

L’inabilitato

La questione è dubbia !

Qualora l'ufficiale dello stato civile dovesse essere a conoscenza di tale stato di incapacità totale o parziale (atteso che la interdizione, l'amministrazione di sostegno e la inabilitazione sono annotate sull'atto di nascita) dovrebbe rifiutarsi di procedere e dichiarare la richiesta irricevibile salva diversa statuizione dell'A.G.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

34

Page 35: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Impossibilità di uno e entrambi i coniugi di recarsi in Comune

La norma non prevede il caso (la possibilità) dell’uscita dalla sede comunale per ricevere la dichiarazione e la conferma dell’accordo e non è possibile applicare per analogia le previsioni di legge per il matrimonio fuori dalla casa comunale.

Possibili soluzioni: •espressa autorizzazione del Prefetto all'ufficiale dello stato civile a recarsi, col seguito, in una sede diversa dal Comune, per ricevere le dichiarazioni dei coniugi con conseguente adattamento delle relative formule; •presentazione, in luogo del coniuge impedito, di un procuratore speciale munito di procura notarile e di autorizzazione del Tribunale.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

35

Page 36: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

La presenza facoltativafacoltativa degli avvocati

Comma 3«L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate».

Si rammenti che nella procedura di cui all'art. 12 l'avvocato non deve redigere o produrre all’ufficiale dello stato civile alcun provvedimento scritto, in quanto le dichiarazioni delle parti sono recepite dall'ufficiale dello stato civile e racchiuse nel verbale predisposto con D.M. del 09/12/2014.

Si suggerisce, nella ipotesi di assenza dell’avvocato, di opportunamente menzionare tale circostanza nel verbale; la mancata menzione potrebbe ingenerare il sospetto che l'avvocato fosse stato presente di fatto, ma che non fosse stato indicato per errore dell'ufficiale dello stato civile rogante.

Le parti possono anche farsi assistere dallo stesso avvocato; in questo caso le generalità dell’avvocato dovranno essere ripetute in corrispondenza di entrambi i coniugi

D.L. 12/09/2014, n. 132.

36

Page 37: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Figlio di uno solo dei due coniugi

Ministero dell'Interno, Circolare n. 19 del 28 novembre 2014:

«È di immediata evidenza ... la necessità che l'ufficiale dello stato civile acquisisca da

ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli - anche di una

sola parte - ricadenti nelle predette condizioni...».

D.L. 12/09/2014, n. 132.

37

Page 38: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione o divorzio tra coniugi senza figli: tra la data della dichiarazione e quella di conferma la moglie mette alla luce un bambino.

Può l’ufficiale dello stato civile ricevere la conferma dell’accordo?

SI

Perché:

•è rilevante la data della dichiarazione.•a quella data tra i coniugi non sussisteva alcun impedimento.•a quella data non esistevano figli della coppia o anche di una sola parte.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

38

Page 39: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Divorzio da parte di coniugi separati in casa.

Gli effetti della separazione non cessano perché non risulta essere avvenuta né la riconciliazione espressa che oggi viene resa davanti all'ufficiale dello stato civile, né per fatti concludenti. Infatti, è vero che gli effetti della separazione possano farsi cessare con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, ma il semplice fatto che i coniugi separati risultino iscritti anagraficamente nella stessa abitazione non esclude che essi abbiano voluto rimanere separati in casa.La iscrizione anagrafica dei due coniugi separati non è causa sufficiente a dare luogo alla riconciliazione e quindi alla interruzione dello status di separati.Il fatto che oggi i coniugi richiedano il divorzio e il fatto che non si siano attivati per manifestare una riconciliazione espressa davanti all'ufficiale dello stato civile o far constatare dal giudice l'eventuale ripresa della vita coniugale derivante da fatti concludenti sono circostanze tutte che depongono nel senso di ritenere non verificatasi la cessazione dello stato di separazione.Tuttavia, la tacita riconciliazione potrebbe avere valore se risultante da un accertamento giudiziario annotato sull'atto di matrimonio.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

39

Page 40: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Divieto di patti patrimoniali

Ministero dell'Interno, Circolare n. 19 del 28 novembre 2014:

«Per quanto concerne, altresì, la esclusione dei patti di trasferimento patrimoniale , si richiama l'attenzione sulla ratio della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile.In assenza di specifiche indicazioni normative, va, pertanto, esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale dello stato civile qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti».

D.L. 12/09/2014, n. 132.

40

Page 41: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

La prassi: il ricevimento della dichiarazione

L’Ufficiale dello stato civile si trova a dover contemperare diverse necessità:

•organizzazione e gestione del processo•rispetto della norma;•velocità di esecuzione;•verifica della propria competenza e di quanto dichiarato.

PreliminarmenteIl ricevimento della dichiarazione è un ‘procedimento’? NO!

41

Page 42: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132

Il processo di ricevimento della dichiarazione

Art. 12, comma 3

«L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma».

Ciò tuttavia non significa che l’ufficiale dello stato civile debba ricevere senza alcun preavviso i coniugi, che questi ultimi rendano la dichiarazione verbale e che si debba procedere nello stesso momento alla redazione dell’atto.

Le prassi sono dissimili a seconda che la pratica riguardi una separazione o un divorzio.

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

42

Page 43: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132

Il processo di ricevimento della dichiarazione

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Si ritiene che i coniugi debbano comunque produrre una dichiarazione sostitutiva,

necessaria alle verifica di quanto dichiarato e per l’accertamento di eventuali

elementi che impediscono il buon fine della pratica.

Infatti i contenuti della dichiarazione che verrà messa a verbale secondo le formule

121-ter e 121-quater non sono sufficienti allo scopo di verificare l’inesistenza di

elementi ostativi.

43

Page 44: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132Art. 12 – Separazione davanti all’ufficiale dello stato civile

Il processo di ricevimento della dichiarazione

1/4 La dichiarazione sostitutiva (Form. 121-ter)

• di avere contratto matrimonio in data ..., in ..., dinanzi a ..., di cui all'atto iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ..., n. ... parte ... serie ... anno ...); (si rammenti l’art. 108, comma 3, D.P.R. n. 396/2000)

• di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l'autorità giudiziaria); 

• di non essere genitori di figli minori; • di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci; • di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi

dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; • di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; • di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale; • di volersi separare consensualmente.

• ma necessita di sapere anche dell’eventuale esistenza di figli maggiorenni capaci, autosufficienti e privi di handicap grave.

44

Page 45: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132.

2/4 Successivamente o contestualmente all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva

L’ufficiale dello stato civile provvede:

•alla redazione dell’atto;•alla fissazione della data di comparizione per la conferma dell’accordo;•alla sottoscrizione dell’atto unitamente alle parti ed agli avvocati se presenti;•alla consegna dell’invito a comparire con firma di una copia per ricevuta.

3/4 Verifica del contenuto della dichiarazione

4/4 Redazione della conferma dell’accordo (o rifiuto espresso)

Art. 12 – Separazione davanti all’ufficiale dello stato civile

45

Page 46: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 12 – Divorzio davanti all’ufficiale dello stato civileIl processo di ricevimento della dichiarazione

1/4 La dichiarazione sostitutiva (Form. 121-quater)• di avere contratto matrimonio in data …, in …, dinanzi a …, di cui all’atto iscritto/trascritto nei

registri dello stato civile del Comune di …, n. … parte … serie … anno …);• di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente lo scioglimento (o la cessazione

degli effetti civili) del matrimonio tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l’autorità giudiziaria);

• di essere legalmente separati a seguito di … (indicare il provvedimento/la convenzione di negoziazione assistita/l’accordo che ha determinato la separazione, con tutti i dati per identificarlo) e di trovarsi in uno dei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), legge 10 dicembre 1970, n. 898;

• di non essere genitori di figli minori;• di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;• di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;• di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;• di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;• di volere lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio.

• ma necessita di sapere anche la data certa della separazione e dell’eventuale esistenza di figli maggiorenni capaci, autosufficienti e privi di handicap grave.

46

Page 47: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132.

2/4 Successivamente o contestualmente all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva

L’ufficiale dello stato civile provvede:

•alla redazione dell’atto;•alla fissazione della data di comparizione per la conferma dell’accordo;•alla sottoscrizione dell’atto unitamente alle parti ed agli avvocati se presenti;•alla consegna dell’invito a comparire con firma di una copia per ricevuta.

3/4 Verifica del contenuto della dichiarazione

4/4 Redazione della conferma dell’accordo (o rifiuto espresso)

Art. 12 – Divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

47

Page 48: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 12 – Separazione e divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Elementi di criticità in fase di verifica della dichiarazione

La determinazione dell’autosufficienza dei figli maggiorenni

Nei casi dubbi si suggerisce di rivolgersi all’Autorità giudiziaria

48

Page 49: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Il rifiuto espresso

Nel caso in cui:

-prima della dichiarazione di separazione o divorzio, l’ufficiale dello stato civile accerti la propria incompetenza territoriale;-prima della dichiarazione di separazione o divorzio, l’ufficiale dello stato civile accerti la sussistenza di elementi ostativi con riguardo all’esistenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti;-tra la prima dichiarazione e la conferma dell’accordo, l’ufficiale dello stato civile accerti la sussistenza di elementi ostativi con riguardo all’esistenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti:

l’ufficiale dello stato civile opporrà rifiuto espresso alla redazione dell’atto, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 396/2000.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

49

Page 50: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Gli effetti della separazione o del divorzio decorrono dalla data dell'accordo raggiunto in sede di primo appuntamento.

E' consigliabile che, nonostante sia stata fissata nell'accordo la data della conferma, e che la stessa si presuma conosciuta dalle parti in quanto contenuta nell'atto dalle stesse sottoscritto, venga rilasciato dall'ufficiale dello stato civile un invito scritto a comparire per la conferma dell'accordo.

L'ufficio dello stato civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, è tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione od il divorzio, ovvero a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica. A tali fini l'ufficiale dello stato civile acquisirà dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la descritta comunicazione.

Effetti della separazione o del divorzio

D.L. 12/09/2014, n. 132.

50

Page 51: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Accertamento del periodo di tre anni di separazione.

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Requisito propedeutico per poter avanzare richiesta di divorzio consensuale è che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge sul divorzio n. 898 del 1970, come integrata dall'art. 12, 4 comma, del D.L. n. 132/2014, ci sia il decorso di tre anni di separazione ininterrotta protratta a far tempo:•dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (sia giudiziale e sia consensuale omologata);•dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati;•dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile.I coniugi separati che richiedano il divorzio consensuale dovrebbero esibire, in questa prima fase, il provvedimento da cui emerga la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale. Nel futuro, a seconda dei casi, sarà l'ufficiale dello stato civile ad acquisire d’ufficio copia dell'accordo con l'assistenza degli avvocati (ex art. 6 del D.L.) trascritto nei registri di stato civile ovvero dell'accordo reso dalle parti davanti all'ufficiale dello stato civile ed iscritto nei registri di matrimonio di un Comune italiano (ex art. 12 del D.L.).

1/2

D.L. 12/09/2014, n. 132.

51

Page 52: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

La circostanza dell'avvenuta separazione potrà essere anche dichiarata dalle parti ma dimostrata, nella fase istruttoria, dall'esibizione del provvedimento.Quanto alla richiesta di ufficio da parte dell'ufficiale di stato civile procedente di copia del provvedimento di separazione alla cancelleria del tribunale competente vi sono forti dubbi atteso che la normativa di cui al D.P.R. 445/2000 concerne, tra l'altro, la trasmissione e richiesta di atti e documenti da parte degli organi della pubblica amministrazione tra loro, ossia l'acquisizione di atti amministrativi; nel caso in esame, invece, si tratterebbe di acquisizione di una sentenza di separazione o di una omologazione di separazione consensuale, atti tipicamente non amministrativi. Per tali ragioni, saranno le parti a presentare il provvedimento.Non appare sufficiente acquisire la copia integrale dell'atto di matrimonio su cui è riportata, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d) del D.P.R. 396/2000, l'annotazione della separazione giudiziale o di quella consensuale omologata, perché in detta annotazione è riportata la data del provvedimento finale, ma non della data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, nella fase del tentativo di riconciliazione come previsto dagli artt. 708 (separazione giudiziale) e 711 (separazione consensuale) del c.p.c.Ciò che interessa all'ufficiale dello stato civile, al fine del calcolo dei tre anni, è la data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale come richiede l'art. 3, lett. b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898 del 1° dicembre 1970. L'accertamento si pone obbligatorio specie quando il periodo di separazione oscilli intorno ai tre anni, a seconda della data (termine a quo) da cui si parte per il computo.

2/2

Accertamento del periodo di tre anni di separazione.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

52

Page 53: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civileComputo dei 30 giorni.

Comma 3. Ultimo periodo.«Nei soli casi di separazione personale […] l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo […]».Art. 2963 Codice CivileI termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Quindi:- Non si conta il giorno della dichiarazione.- Si inizia a contare dal giorno successivo alla dichiarazione.- Dal trentesimo giorno è possibile rendere la conferma dell’accordo.

Il legislatore non è intervenuto a precisare il termine finale.Ciò non significa tuttavia che il procedimento possa essere protratto con l'indicazione di un termine di anni, in contrasto con i principi di economia procedurale e di efficacia e di snellimento dell'attività della pubblica amministrazione. Questa problematica, insieme ad altre, è stata sottoposta al Ministero, con l'auspicio di conoscere il proprio orientamento.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

53

Page 54: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Differimento del termine fissatodall’ufficiale dello stato civile?

SISI

La presenza di una giusta causa (lutto, incidente, malattia, viaggio all'estero, ecc.) comunicata dalle parti o da una di esse prima della data di formazione del secondo atto può rappresentare un motivo di differimento giustificato della data di conferma. Tale circostanza verrà riportata nell'atto da redigersi. 

D.L. 12/09/2014, n. 132.

54

Page 55: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Atto di mancata conferma dell’accordo

Deve essere iscritto nello stesso giorno fissato per la comparizione.Non può essere iscritto il giorno e nei giorni successivi

Suggerimenti … ovvi!! ….

La mancata conferma non da seguito ad alcuna annotazione.

I coniugi si rifanno vivi dopo la mancata conferma?

Niente da fare. Si ricomincia da capo con altro e distinto procedimento.Tale assunto deriva dal fatto che il primo procedimento si è concluso con la redazione dell'atto di mancata conferma.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

55

Page 56: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Ricorso avverso l’atto di mancata conferma dell’accordo

Nulla è previsto dalla nuova normativa circa i mezzi di impugnazione o di ricorso in caso di mancata conferma risultante dall'atto di stato civile formato con la formula n. 121- sexies.Trattandosi di atti di stato civile, privi del carattere della discrezionalità, si ritiene che con il ricorso debba essere adita l'Autorità giudiziaria ordinaria, in omaggio al principio che oggetto di valutazione sono i diritti soggettivi e gli status delle persone.Pertanto, si è dell'avviso che il ricorso debba essere presentato al Tribunale ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, anche se il verbale di mancata conferma non si configuri esattamente con il "rifiuto".Tutto lascia pensare che sia preferibile procedere all'avvio di un separato e distinto procedimento ex novo, sempre che ci siano i presupposti, che esperire un ricorso giudiziario. Però, nell'eventualità che fosse emesso un provvedimento dell'Autorità giudiziaria di accoglimento del ricorso, l'ufficiale dello stato civile ne darebbe esecuzione procedendo alla conferma e gli effetti dell'accordo, in questo caso, si farebbero decorrere dalla data del primo accordo.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

56

Page 57: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Rilascio copia di accordo alle parti prima della conferma? NO!!

E' stata posta la domanda se, su richiesta anche di una sola parte, si possa rilasciare copia del verbale dell'accordo raggiunto prima della conferma e iscritto nel registro di matrimonio in P.II.S.C.Al riguardo, si è dell'avviso che - a differenza della convenzione di negoziazione assistita da avvocati di cui all'art. 6 del D.L. n. 132 (vedi paragrafo 2.23) - non sia possibile tale rilascio per il semplice fatto che l'accordo in esame non è ancora efficace e produttivo di effetti, e rappresenta un atto endoprocedimentale. Sin tanto che la fattispecie progressiva non si sia completata, non appare ragionevole rilasciare copia di un atto di accordo potendosi pure verificare che quell'accordo non produca effetti, ad esempio, per mancata conferma.Solo a seguito dell'atto di conferma, l'accordo dispiegherà retroattivamente i suoi effetti e solo allora, a parere personale, potrà essere rilasciato all'interessato; alla stessa stregua potrà essere rilasciata la copia dell'atto di conferma. Stante la particolare natura dell'atto iscritto, è da escludersi, invece, il rilascio di estratto per riassunto di cui all'art. 106 del D.P.R. 396/2000.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

57

Page 58: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Gli accordi devono essere annotati negli atti di matrimonio trascritti ex art. 19, D.P.R. n. 396/2000?

Non è chiaro se l'ufficiale dello stato civile possa procedere anche all'annotazione dell'accordo stesso sull'atto di matrimonio trascritto in virtù dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000. 

Che l'ufficiale dello stato civile possa procedere alla annotazione sull'atto di matrimonio dell'accordo si desumerebbe dal fatto che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 03/08/2011, facendo proprio il parere del Consiglio di Stato emesso in data 12/07/2011, ha consentito che sugli atti di matrimonio trascritti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000 potesse essere annotata la convenzione notarile di separazione dei beni come causa di scioglimento della eventuale comunione, in ragione degli aspetti patrimoniali che ne derivano.

Ora, non essendovi dubbi che le sentenze di separazione e di divorzio determinino, tra l'altro, lo scioglimento della comunione legale e considerato che gli accordi di separazione o di divorzio producano gli stessi effetti e tengano luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e di divorzio, ne deriva che come si annotavano i provvedimenti giurisdizionali di separazione e di divorzio, così dovrebbero essere annotati gli accordi in parola.

In mancanza di trascrizione del matrimonio, è evidente che nessuna annotazione potrà essere eseguita, salvo che le parti ci accingano a farne richiesta di trascrizione a norma del menzionato art. 19 del D.P.R. 396/2000.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Art. 6 e 12. Il cittadino straniero!!

58

Page 59: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civileAccordi sulle modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.

Rispetto all'accordo di separazione o di divorzio, l'accordo di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio si esaurisce in un unico atto ed è immediatamente produttivo di effetti. Per esso non è ammesso il ripensamento.E', comunque, dovuto il diritto fisso di almeno 16 euro.

Afferma la Circolare n. 19 del 28 novembre 2014: " L'ultimo periodo del comma 3, introdotto in sede di conversione, prevede il diritto di ripensamento dei coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi, diritto che resta escluso solo per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio".

Quanto alle annotazioni di tali accordi di modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, la novella legislativa è silente.Infatti, le disposizioni introdotte dall'art. 12, 5° comma, del D.L. n. 132, sulle modifiche apportate al D.P.R. 396/2000, non hanno subìto modifiche in sede di conversione, per cui si procederà alle annotazioni sull'atto di nascita (art. 49, comma 1, lett. g- ter) e sull'atto di matrimonio (art. 69, comma 1, lett. d- ter) dei soli accordi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, e non anche degli accordi relativi alle modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.

Conferma tale linea il fatto che il D.M. del 9-12-2014, di approvazione delle nuove formule, non abbia previsto alcunché per quanto riguarda le annotazioni degli accordi di modifiche ai patti di separazione e di divorzio.

Per altro, per il passato, l'art. 69, comma 1, del D.P.R. 396/2000, nella sua versione originaria, non aveva previsto alcuna annotazione per le modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio concluse davanti all'Autorità giudiziaria.Un addentellato normativo, in materia di separazione, è dato dall'art. 710 del c.p.c. che

1/2

D.L. 12/09/2014, n. 132.

59

Page 60: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civilePossibili patti non patrimoniali.

Dalla considerazione che gli accordi di separazione e di divorzio non possano essere posti in essere in presenza di figli minori, ecc. e non possano contenere patti di trasferimenti patrimoniali, come precisato dalla Circolare n. 19 del 28 novembre 2014, ne discende che nemmeno gli accordi di modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio non potranno comprendere aspetti patrimoniali e non potranno essere conclusi davanti all'ufficiale dello stato civile.

E allora, in che cosa consisterebbero queste modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile non potendosi intervenire sul terreno patrimoniale/obbligatorio tra coniugi o di mantenimento o affidamento dei figli?

Un esempio, potrebbe essere la modifica all'affidamento del cagnolino o dell'animale di affezione, o il cambio dell'affidamento dell'urna cineraria del congiunto (figlio); oppure l'assunzione dell'impegno morale a darsi reciproco avviso a mezzo di lettera raccomandata in caso di cambiamento di residenza e di dimora; il rafforzamento dell'impegno morale di reciproco rispetto e lealtà, o il contegno da tenere da ciascuna delle parti; la disciplina delle eventuali visitazioni tra loro quando il rapporto affievolito o sciolto sia rimasto privo di astio e rancore; offerta di ospitalità al coniuge separato o divorziato nell'abitazione dell'altro (i c.d. coniugi separati in casa).

Comunque, sono aspetti, questi, che la giurisprudenza avrà modo di affrontare e risolvere. Difficile, ora, affermare, in modo asettico, in mancanza di precedenti, e risolvere con cognizione di causa, ipotesi limiti, poste sul filo del rasoio.

2/2

D.L. 12/09/2014, n. 132.

60

Page 61: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Il costo

Il D.L. n. 132/2014, con l'art. 12, comma 6, ha apportato delle modifiche alla Tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 che disciplina l'entità e la riscossione dei diritti di segreteria.Il costo a carico dei coniugi che si rivolgono all'ufficiale dello stato civile per rendere le dichiarazioni di separazione, di divorzio e di modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio in una cifra - chiamata "diritto fisso" - che non può essere superiore all'importo dell'imposta di bollo vigente al momento in cui si effettuano le pubblicazione di matrimonio: l'importo, oggi, è pari a euro 16,00.Il dettato della norma in esame fa anche intendere che il diritto fisso di cui si discute debba essere stabilito dal Comune in misura pari o anche inferiore all'imposta fissa del bollo.Nulla è detto in ordine alla utilizzazione di tale introito che potrebbe essere destinato, anche in parte, dai Comuni per compensare le spese (anche di formazione e aggiornamento professionale) derivanti dai nuovi adempimenti connessi all'art. 12 del D.L. n. 132/2014.Competente a decidere in materia de qua è la Giunta comunale, salvo apposito regolamento comunale di competenza del Consiglio.Si suggerisce di proporre l'aggiornamento dei Diritti di segreteria alle nuove tipologie.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

61

Page 62: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Fonti normative

Legge n. 218/1995, applicabile in via residualeRegolamento comunitario n. 1259/2010, per la legge applicabile

Regolamento comunitario n. 2201/2003, per la competenza

Trattato istitutivo della CE«Articolo 249. Per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.»

62

Page 63: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Regolamento comunitario n. 2201/2003

«Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio; […]»

«Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 1. ‘autorità giurisdizionale’: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1» […]

L’Ufficiale dello stato civile è competente? SI!!

Dunque, l’Ufficiale dello stato civile è competente proprio in virtù dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014

63

Page 64: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Regolamento comunitario n. 2201/2003, art. 3:

La competenza

64

Page 65: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

In assenza di uno dei requisiti di cui al reg. Com. 2201/2003 si applica l’art. 31 della Legge n. 218/1995 in combinato disposto con

il D.L. n. 132/2014

Sostanzialmente, la competenza si determina in base a:

•Cittadinanza degli sposi;•Residenza degli sposi;•Luogo della celebrazione del matrimonio.

La competenza

65

Page 66: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

La competenza

1. matrimonio di uno straniero con cittadino italiano contratto in Italia.Competenza: Comune italiano perché uno degli sposi è cittadino italiano (art. 32, legge n. 218/95) ed in particolare il Comune in cui trovasi iscritto il matrimonio (art.12, D.L. n. 132/14);2. matrimonio di uno straniero con cittadino italiano contratto all'estero e coniugi residenti all'estero.Competenza: Comune italiano in cui trovasi trascritto il matrimonio e perché uno degli sposi possiede la cittadinanza italiana (art. 3 Regol. CE n. 2201/2003, art.32 Legge n. 218/95 e art. 12, comma 1, D.L. n. 132/14);3. matrimonio di uno straniero con cittadino italiano contratto all'estero ma residenti in Italia.Competenza: Comune in cui risiedono entrambi o uno dei coniugi oppure il Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio, ed anche perché uno dei coniugi è cittadino italiano (art. 3, Regolamento CE n. 2201/03, art. 32, Legge n. 218/95 e art. 12, comma 1, D.L. n. 219/95).4. matrimonio celebrato in Italia da cittadini stranieri residenti in Italia.Competenza: Comune in cui risiedono entrambi i coniugi o uno di loro oppure il Comune in cui trovasi iscritto il matrimonio (art. 3 Reg. n. 2201/03, art. 3 e 32, Legge n. 218/95 e art.12, comma 1, D.L. n. 132/14);

./... 66

Page 67: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

5. matrimonio celebrato in Italia tra cittadini stranieri residenti all'esteroCompetenza: Comune in cui è iscritto il matrimonio (art. 32, Legge n. 218/95 e art. 12, comma 1, D.L. n. 132/14).

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

La competenza

6. matrimonio di stranieri celebrato all'estero e residenti in Italia con trascrizione dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000.Competenza: Comune di residenza o Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio (art. 3 Reg. CE n. 2201/03, art. 3, Legge n. 218/95, art. 12, comma 1, D.L. n. 132/2014).

7. matrimonio di stranieri celebrato all'estero e residenti in Italia senza trascrizione del matrimonio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000.Competenza: Comune di residenza (art. 3, Reg. CE n. 2201/03, art. 3, Legge n. 218/95, art. 12, comma 1, D.L. n. 132/2014.

Non esiste competenza dell’ufficiale dello stato civile nel caso di cittadini stranieri non residenti e matrimonio celebrato all'estero.

67

Page 68: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

Regolamento comunitario n. 1259/2010, art. 5:

La legge applicabile

1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:a)la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; ob)la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo (scelta);c)la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo (scelta); od)la legge del foro.

68

Page 69: Separazioni e divorzi secondo il D.L. n. 132/2014 · D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato 1. La convenzione di

Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.

D.L. 12/09/2014, n. 132.

La legge applicabile

La domanda è:

come può l’ufficiale dello stato civile conoscere le leggi applicabili dagli Stati esteri?

69


Recommended