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SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 29 Circolare n. 6 GLP/cg 3 febbraio 2012 DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N.1 RECANTE “DISPOSI- ZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ” (CD. DECRETO “CRE- SCI ITALIA”) – PUB- BLICAZIONE IN GAZ- ZETTA UFFICIALE TRASMISSIONE IN SE- NATO. Si informa che, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, è stato pubblicato il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrut- ture e la competitività”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U., è stato già trasmesso al Senato per l’inizio dell’iter di conversione in legge. E’ opportuno, quindi, evidenziare con riguardo agli aspetti legali, di competenza della scrivente Direzione, le principali disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI 1. Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli o- neri amministrativi sulle imprese (art. 1) L’articolo prevede l’abrogazione, dall’entrata in vigore dei regolamenti che il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventi- vi atti di assenso dell’amministrazione, comunque denominati, per l’avvio di un’attività economica, con esclusione delle norme che disciplinano i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione e delle attività specificamente sottoposte a re- golazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. Per quanto concerne i regimi preventivi di autorizzazione o nulla osta viene ribadito che gli stessi sono giustificati unicamente sulla base dell’esistenza di un interesse generale (ad esempio evitare danni alla salute, all’ambiente) costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. Con i regolamenti, che il Governo dovrà adottare tenendo conto dei criteri di cui all’art. 34 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, (per il quale si rinvia alla circolare n. 1 del 2 gennaio 2012) e previa acquisizione del parere obbligatorio dell’Autorità Garante della concorrenza e del merca- to, verranno individuate le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, disciplinati i requisiti per l’esercizio delle atti- vità economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, con contestuale indicazione delle disposi- zioni che verranno abrogate. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni dovranno adeguarsi entro il 31 dicem- bre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ex art. 120 della Co- stituzione, ai sensi del quale:” Il Governo può sostituirsi ad organi delle Re- gioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comuni- taria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovve- ro quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.
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SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 29

Circolare n. 6 GLP/cg 3 febbraio 2012 DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N.1 RECANTE “DISPOSI-ZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ” (CD. DECRETO “CRE-SCI ITALIA”) – PUB-BLICAZIONE IN GAZ-ZETTA UFFICIALE – TRASMISSIONE IN SE-NATO.

Si informa che, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, è stato pubblicato il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrut-ture e la competitività”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U., è stato già trasmesso al Senato per l’inizio dell’iter di conversione in legge. E’ opportuno, quindi, evidenziare con riguardo agli aspetti legali, di competenza della scrivente Direzione, le principali disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPL IFICAZIONI

1. Liberalizzazioni delle attività economiche e rid uzione degli o-neri amministrativi sulle imprese (art. 1)

L’articolo prevede l’abrogazione, dall’entrata in vigore dei regolamenti che il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventi-vi atti di assenso dell’amministrazione, comunque denominati, per l’avvio di un’attività economica, con esclusione delle norme che disciplinano i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione e delle attività specificamente sottoposte a re-golazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. Per quanto concerne i regimi preventivi di autorizzazione o nulla osta viene ribadito che gli stessi sono giustificati unicamente sulla base dell’esistenza di un interesse generale (ad esempio evitare danni alla salute, all’ambiente) costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. Con i regolamenti, che il Governo dovrà adottare tenendo conto dei criteri di cui all’art. 34 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, (per il quale si rinvia alla circolare n. 1 del 2 gennaio 2012) e previa acquisizione del parere obbligatorio dell’Autorità Garante della concorrenza e del merca-to, verranno individuate le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, disciplinati i requisiti per l’esercizio delle atti-vità economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, con contestuale indicazione delle disposi-zioni che verranno abrogate. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni dovranno adeguarsi entro il 31 dicem-bre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ex art. 120 della Co-stituzione, ai sensi del quale:” Il Governo può sostituirsi ad organi delle Re-gioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comuni-taria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovve-ro quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

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E’, inoltre, disposto che entro il 31 gennaio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli enti che hanno provveduto agli adempimenti di cui sopra; a decorrere dal 2013, l’adeguamento diventa elemento di valutazione della virtuosità degli enti stessi. 2. Tribunale delle imprese (art. 2) L’articolo sostituisce le sezioni specializzate in materia di proprietà indu-striale ed intellettuale istituite con il D.lgs. n. 168/2003 con le “Sezioni spe-cializzate in materia di imprese” aventi competenza in materia di:

a) procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale (art. 134 D.Lgs. n. 30/2005); b) nelle controversie in materia di diritto d’autore; c) nelle azioni di classe di cui all’art. 140 bis del D. lgs. n. 206/2005 (d’ora innanzi solo Codice del Consumo).

Le medesime sezioni sono altresì competenti con riguardo alle società per azioni e società in accomandita per azioni ovvero società da queste con-trollate o che le controllano per le cause:

a) tra soci delle società; b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, c) in materia di impugnazione di delibere e decisioni di organi socia-li, d) tra soci e società, e) in materia di patti parasociali, f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il li-quidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla re-dazione dei documenti contabili societari; g) relative ad azioni di responsabilità promosse da creditori delle società controllate contro le società controllanti; h) riguardo ai rapporti di cui all’art. 2359, comma 1, n.3, all’art. 2497-septies e all’art. 2545-septies c.c.; i) relative a contratti pubblici d’appalto di lavori, servizi, o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società per azioni e in ac-comandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

La norma in commento prevede, inoltre, che le nuove disposizioni si appli-cano ai giudizi instaurati dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. 3. Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità li-mitata (art. 3) La disposizione introduce nel Codice civile l’articolo 2463-bis che disciplina la nuova fattispecie di società a responsabilità limitata, denominata “Socie-tà semplificata a responsabilità limitata”. Siffatta fattispecie, che nella denominazione sociale deve riportare sempre la specificazione di “Società semplificata a responsabilità limitata”, presenta delle particolarità rispetto a quella più generale - di cui agli articoli 2462 c.c. e ss. che si applicano comunque, in quanto compatibili – in relazione

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all’ammontare del capitale sociale, che non deve essere inferiore ad un eu-ro ed alle modalità di costituzione che risultano più semplici e meno onero-se. Questa forma societaria, infatti, è riservata alle sole persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età e la sua costituzione non necessita di atto pubblico - al pari di eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo - essendo sufficiente una comunicazione ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese (la cui procedura è altresì semplifi-cata), esente da diritti di bollo e di segreteria, ed il deposito dell’atto costitu-tivo (redatto con la forma della scrittura privata) con allegati i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la costituzio-ne stessa. Fermo restando la possibilità di trasformare la società il requisito dell’ età deve sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società, pena l’esclusione di diritto del singolo socio che lo perde ov-vero lo scioglimento della società nel caso in cui il requisito venga meno in capo a tutti i soci. Viene, infine, previsto che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Mi-nistri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, tipizzerà lo statuto standard per tale forma societaria nonchè i criteri di accertamen-to delle qualità soggettive dei soci. 4. Norme a tutela e promozione della concorrenza ne lle Regioni e ne-gli enti locali (art. 4) Al fine di assicurare il rispetto della normativa europea e la tutela dell’unità giuridica ed economica del paese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le seguenti funzioni:

a) monitora la normativa locale e regionale per individuare le disposi-zioni in contrasto con la tutela della concorrenza, anche su segna-lazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato;

b) assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i li-miti alla concorrenza;

c) decorso inutilmente detto termine, propone al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giu-gno 2003, n. 131.

Nell’esercizio di tali funzioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri può an-che formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici. 5. Tutela amministrativa contro le clausole vessato rie (art. 5) Con tale disposizione viene introdotto l’articolo 37-bis “Tutela amministrati-va contro le clausole vessatorie” nel Codice del consumo. Detto nuovo articolo attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, la competenza a dichiarare, d’ufficio o su denuncia dei consumatori, la vessatorietà delle

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clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si conclu-dono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sotto-scrizione di moduli, modelli o formulari. Nell’esigenza di informare i consumatori, il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo utile per informare i consumatori. Alle imprese interessate viene, comunque, riconosciuta la facoltà di avva-lersi di una procedura di interpello preventivo della stessa Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori (le clausole che in seguito all’interpello non sono state ritenute vessatorie non sono più valutabili dall’Autorità). In ogni caso resta ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. E’ opportuno, infine, osservare che contro i provvedimenti adottati dall’Autorità è competente il giudice amministrativo, fermo restando la giu-risdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sull’eventuale risarcimento del danno. 6. Norme per rendere efficace l’azione di classe (a rt. 6) Intervenendo sull’articolo 140 bis del Codice del consumo, la disposizione ridefinisce l’ambito oggettivo dell’azione di classe che, dunque, a seguito della modifica tutela: - i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione del tutto omogenea; - i diritti del tutto omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un di-retto rapporto contrattuale; - i diritti del tutto omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 7. Tutela delle microimprese da pratiche commercial i ingannevoli e aggressive (art. 7) La disposizione, introduce nel Codice del Consumo e precisamente, nell’articolo 18, la definizione di “microimpresa” che viene riservata alla en-tità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuri-dica esercitano un’attività economica artigianale e altre attività a titolo indi-viduale o familiare. Dopo aver definito le microimprese l’articolo amplia l’ambito di applicazione delle disposizioni all’uopo previste dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette anche ai rapporti tra professionisti e mi-croimprese.

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Lo stesso articolo, inoltre, precisa che per le microimprese la tutela in ma-teria di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicu-rata in via esclusiva dal D.Lgs. n. 145/2007. 8. Disposizioni sulle professioni regolamentate (ar t. 9) Con la norma in commento vengono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, cosi come le disposizioni che ad es-se fanno riferimento ai fini della determinazione dei compensi dei profes-sionisti. In caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, devono, inoltre, essere stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati, in precedenza, sulle tariffe. L’uso di tali parametri nei contratti individuali tra professionisti e consuma-tori o microimprese, rende, però, la clausola relativa alla determinazione del compenso nulla ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo. La disposizione prevede, inoltre, che il compenso è pattuito al momento del conferimento dell’incarico e, in ogni caso, previamente comunicato al clien-te anche in forma scritta se da questi richiesto. Lo stesso professionista deve, inoltre, rendere edotto il cliente in ordine al grado di complessità dell'incarico ed ai dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Quanto al tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate, (eccezion fatta per le professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente) l’articolo ne stabilisce una durata che non potrà superare i diciotto mesi, i primi sei mesi dei quali potranno svolgersi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea. Possibilità, quest’ultima, subordinata alla stipulazione di un'apposita con-venzione quadro tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istru-zione, università e ricerca. E’ previsto che analoga convenzione potrà essere stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica con riferimento allo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni all’esito del corso di Laurea. 9. Potenziamento del servizio di distribuzione farm aceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della s omministrazione dei farmaci generici (art. 11) Con l’articolo in esame viene previsto che le Regioni, sentiti l’Unita Sanita-ria Locale e l’ordine dei farmacisti territorialmente competente, possono i-stituire una farmacia anche nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 mq, purché non sia già aperta

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una farmacia e una distanza inferiore a 1.500 metri. I farmaci non appartenenti alla classe dei farmaci essenziali, dei farmaci per malattie croniche e dei farmaci di rilevante interesse terapeutico, della cosiddetta fascia C potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali a conclusione della procedura amministrativa prevista dall’art. 32 del D.L. n. 201/2011 purchè sia garantita l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto. 10. Incremento del numero dei notai e concorrenza n ei distretti (art. 12)

L’articolo in commento dispone che la tabella notarile, che fissa il numero e la residenza dei notai, è aumentata di 500 posti. La norma statuisce, inoltre, il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede, amplia l’ambito territoriale entro il quale è possibile attualmente esercitare la funzione notarile, prevedendo che il notaro possa recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui si trova la sua sede, nonché aprire una sede secon-daria nello stesso distretto. 11. Misure per la tempestività dei pagamenti, per l ’estinzione dei debi-ti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in ma-teria di tesoreria unica (art. 35) Le disposizioni contenute nella norma in esame sono finalizzate ad accele-rare il pagamento da parte della Pubblica amministrazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture. Tra le modalità di pagamento viene introdotta la possibilità che i debiti ma-turati alla data del 31 dicembre 2011, vengano, estinti su richiesta dei sog-getti creditori, mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. Sarà un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a stabilire le modalità di attuazione della disposizione, nonchè le caratteristiche dei titoli. 12. Liberalizzazione del sistema di vendita della s tampa quotidiana e periodica (art. 39, comma 1) Le disposizioni contenute nel primo comma della norma in oggetto, modifi-cando l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 170/2001, intervengono sul sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica introducendo la previsione e-spressa della possibilità per gli edicolanti di:

- rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e vendere qualunque altro prodotto secondo la vi-gente normativa;

- praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del mate-

riale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle suc-cessive anticipazioni al distributore.

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Viene, inoltre, previsto che, fermi restando gli obblighi volti a garantire il pluralismo dell’informazione posti a carico dei medesimi edicolanti, una in-giustificata mancata fornitura, ovvero una fornitura ingiustificata per ecces-so o per difetto rispetto alla domanda da parte del distributore, costituisce pratica commerciale sleale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Alle suddette disposizioni viene, inoltre, espressamente attribuito carattere di norme imperative, ne consegue la nullità delle clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti in contrasto con le medesime che, però, non vizia-no il contratto cui accedono. 13. Diritti connessi al diritto d’autore (art. 39, commi 2, 3 e 4) Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma della norma in e-same liberalizzano l’attività di amministrazione e intermediazione, svolta in qualunque forma, dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla L. n. 633/1941. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ad individuare i re-quisiti tecnici minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mer-cato degli intermediari di tali diritti connessi. Vengono fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). 14. Contratto di disponibilità (art. 44) L’articolo introduce, nell’ambito del D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora innanzi solo Codice appalti) una nuova fattispecie contrat-tuale denominata “contratto di disponibilità”, disciplinandone i vari aspetti. Trattasi del contratto mediante il quale vengono affidate, a rischio e spesa dell’affidatario, la costruzione di un’opera (la cui proprietà è privata) desti-nata all’esercizio di un pubblico servizio, e la messa a disposizione della stessa a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, a fronte di un corri-spettivo. Viene, altresì, precisato che tale messa a disposizione consiste nell’onere di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice “la costante fruibilità dell'o-pera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garan-tendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli even-tuali vizi, anche sopravvenuti”. La disposizione in commento, inoltre, precisa che i corrispettivi spettanti all’affidatario consistono in un canone di disponibilità, in un eventuale con-tributo in corso d’opera non superiore al 50% del valore dell’opera, nonché in un eventuale prezzo finale di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati ed all’eventuale contributo in corso d’opera, al valore di mercato residuo dell’opera da corrispondere nel caso in cui la proprietà dell’opera venga trasferita all’amministrazione aggiudicatrice. Le richiamate norme, infine, disciplinano le procedure di gara nonché tutti gli altri aspetti relativi all’esecuzione del contratto di questa specifica fatti-specie applicabile anche alle infrastrutture strategiche e insediamenti pro-

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duttivi; in tale ultimo caso l’approvazione dei progetti avviene secondo le procedure all’uopo previste dagli articoli 165 e ss. del medesimo Codice appalti. 15. Disposizioni attuative del dialogo competitivo (art. 46) Al fine di agevolare l’utilizzo della procedura del dialogo competitivo nell’ affidamento degli appalti pubblici, viene previsto un rinvio al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici anche per la definizione delle ul-teriori modalità attuative della disciplina in materia. 16. Disposizioni in materia di concessioni di costr uzione e gestione di opere pubbliche (art. 50) La disposizione, incidendo ancora sul Codice appalti, ne modifica gli articoli 144 e 159 al fine, rispettivamente, di assicurare adeguate condizioni di bancabilità dell’opera fin dalla predisposizione degli atti di gara (quali i ban-di e i relativi allegati, lo schema di contratto e il piano economico finanzia-rio), e di fare in modo che, in caso di subentro concessorio, la coincidenza di caratteristiche richieste al soggetto subentrante rispetto al concessiona-rio originario non rappresenti un limite troppo stringente alle necessità del progetto. A tal fine, viene previsto che il subentrante dovrà possedere caratteristiche corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situa-zione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro. 17. Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni (art. 51)

La norma, modificando l’art. 253, comma 25, del Codice appalti, innalza dal 40% al 50% la quota dei lavori che il concessionario di lavori pubblici, titola-re di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva- è tenuto ad affidare a terzi. La disposizione troverà, comunque, applicazione, a decorrere dal 1° gen-naio 2015. 18. Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti (art. 52) Le disposizioni in esame modificano gli articoli 93, 97 e 128 del Codice ap-palti nonché l’articolo 15 del regolamento di esecuzione del medesimo, al fine di semplificare e rendere più rapide le procedure d’approvazione dei progetti. Nello specifico un progetto può essere adeguatamente sviluppato pur in mancanza di uno dei primi due livelli di progettazione, a condizione che il livello successivo ne contenga tutti gli elementi e vengano, comunque, ga-rantite la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la confor-mità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

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19. Disciplina delle relazioni commerciali in mater ia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62) La norma individua, anzitutto, una disciplina specifica per i contratti conclu-si tra operatori economici (ad esclusione, dunque, dei contratti stipulati con il consumatore finale) ed aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari (si sottolinea che la rubrica dell’articolo parla, invece, di “a-groalimentari”). Tali contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, e devono, obbli-gatoriamente rivestire la forma scritta ed indicare, a pena di nullità (rilevabi-le anche d’ufficio dal Giudice) la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, oltre che il prezzo e le modalità di consegna e di paga-mento.

A carico del contraente (diverso dal consumatore finale) che contravviene a tali obblighi, viene prevista, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzio-ne amministrativa pecuniaria la cui entità, compresa tra € 516 ed € 20.000, viene determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessio-ne.

In relazione ai suddetti contratti, inoltre, viene disposto che il pagamento del corrispettivo per le merci deteriorabili deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti mede-simi o delle relative fatture, mentre, per tutte le altre merci dovrà avvenire entro sessanta giorni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla sca-denza del suddetto termine. In questi casi il saggio degli interessi è mag-giorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. Anche, il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è, però, compreso tra € 500 ed €500.000, e de-terminato in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misu-ra dei ritardi.

La disposizione, inoltre, riporta la stessa definizione di “prodotti alimentari deteriorabili” di cui al D.M. 13 maggio 2003 (del quale, peraltro viene di-sposta l’abrogazione) e che comprende i seguenti prodotti:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a ses-santa giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromati-che, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo supe-riore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure - aW superiore a 0,91 oppure

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- pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. Occorre, inoltre, evidenziare, che il comma 2 della disposizione in com-mento introduce taluni divieti espressi, che, sembrano, in considerazione dell’utilizzazione del termine “ivi compresi” assumere valenza generale, os-sia, valida per tutti i contratti tra operatori economici. Nello specifico è previsto che nell’ambito delle relazioni commerciali tra o-peratori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessio-ne dei beni di cui sopra, è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equiva-lenti;

c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla na-tura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Il contraente che non rispetti tali divieti (eccezione fatta per il consumatore finale, e salvo che il fatto costituisca reato) è punito con una specifica san-zione amministrativa pecuniaria la cui misura, da € 516 ad € 3.000, è de-terminata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti. La competenza in materia di vigilanza sull’applicazione delle presenti di-sposizioni, con il potere di irrogare le relative sanzioni, viene attribuita all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che può procedere d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato, e che a tal fine può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando i poteri di accertamento di cui all’art. 13 della L. n. 689/1981 degli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della disciplina in esame, anche ove promosse dalle asso-ciazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, le quali sono altresì legittimate a richiedere l’inibitoria, ai sensi dell’art. 669-bis e ss. c.c. dei comportamenti in contrasto della disposizione in commento a tutela de-gli interessi collettivi. In chiusura viene disposta l’abrogazione del D.M. 13 maggio 2003 (Indivi-

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duazione dei prodotti alimentari deteriorabili ai fini dell'applicazione del ter-mine di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) e dei commi 3 e 4 dell’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 20. Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca (art. 67) La norma, riformulando l’art.5 del D.lgs 226/2001, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare convenzioni con le associazioni nazionali di categoria ovvero con i loro consorzi per:

a) promuovere, attraverso l’uso di tecnologie ecosostenibili, attività produttive nell’ambito degli ecosistemi acquatici;

b) promuovere azioni mirate alla tutela dell’ambiente marino e costie-ro;

c) tutelare e valorizzare le tradizioni alimentari locali, i prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l’ istituzione di consorzi vo-lontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di organiz-zazioni di produttori;

d) attuare sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimen-tare ittiche;

e) agevolare l’ accesso al credito per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;

f) ridurre i tempi procedurali e le attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e la pubblica amministrazione, conformemente ai principi della legislazione vigente;

g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca e degli affari marittimi.

21. Repertorio nazionale dei dispositivi medici (ar t.68) Al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4516, vengono apportate talune modifiche alla legge finanziaria 2006, innalzando dal 5% al 5,50 % il contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura e sopprimendo la tariffa di euro 100 cui era assoggettato l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria ad istituire e gestire il repertorio dei dispositivi medici. 22. Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 20 05, n. 30 - (art.83) La norma sopprime il comma 1-bis dell’art. 68 del D.lgs. n. 30/2005 (Codi-ce della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273) che prevedeva che le aziende che intendevano produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale potevano av-viare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementa-re o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto

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conto anche di ogni eventuale proroga. 23. Prestazione transfrontaliera di servizi in Ital ia dei consulenti in materia di brevetti (art.87) Incidendo ancora sul sopramenzionato Codice della proprietà industriale si dispone che i cittadini dell’Unione Europea abilitati all’esercizio della mede-sima professione in un altro stato membro possono iscriversi all’Albo. Viene, inoltre, disposto che qualora i suddetti cittadini U.E. intendano eser-citare l’attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo, si considerano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell’autorità competente della di-chiarazione preventiva in caso si spostamento del prestatore. Trattasi, comunque, di un’iscrizione che rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere legale o amministrativo direttamente connesse alla qualifica. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, LOGISTICA ED INFRA-STRUTTURE. 1. Efficienza risarcimento diretto e risarcimento i n forma specifica (art. 29) La disposizione incide sulle modalità con cui vengono definite le compen-sazioni tra compagnie nell’ambito del sistema di risarcimento diretto di cui al D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Viene, inoltre, previsto che, in alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie, in caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. 2. Repressioni delle frodi (art. 30) Viene previsto l’obbligo, per le compagnie di assicurazione RC Auto di invi-are annualmente, all’ Isvap una relazione con informazioni dettagliate sul numero di sinistri per i quali hanno svolto approfondimenti in relazione al rischio di frodi, sul numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, sull’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché sulle mi-sure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Le medesime compagnie dovranno, inoltre, dare idonea diffusione alla sti-ma circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi au-tonomamente svolta. 3. Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i danni de-rivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada (art. 31) L’articolo prevede l’emanazione, da parte del Ministro dello Sviluppo Eco-nomico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sen-tito l’Isvap, di un regolamento finalizzato alla progressiva dematerializza-

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zione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inoltre, formerà periodica-mente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione RC auto, comunicando, ai rispettivi proprietari, l’inserimento del veicolo nell’elenco e le conseguenze previste a loro cari-co, nel caso i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pub-blico, o su aree a queste equiparate. E’, inoltre, previsto che la violazione dell’obbligo di assicurazione RC auto potrà essere rilevata anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, attraverso i dispositivi e le apparec-chiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. L’uso di tali dispositivi fa venir meno l’obbligo della contestazione immedia-ta 4. Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato d i rischio e liquidazio-ne dei danni (art. 32) La norma, modificando taluni articoli del Codice delle Assicurazioni Private, prevede riduzioni dei premi assicurativi per coloro che accetteranno volon-tariamente, prima della stipula del contratto relativo all’assicurazione obbli-gatoria, di far sottoporre ad ispezione, da parte delle compagnie assicurati-ve, il veicolo, nonché per gli assicurati che acconsentiranno all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (denominati scatola nera o equivalenti), il cui costo rimarrò a carico delle compagnie. In merito, inoltre, all’attestato di rischio, è previsto che debba comprendere anche la specificazione della tipologia del danno liquidato, che possa esse-re consegnato anche per via telematica e che venga direttamente acquisito dall’impresa assicuratrice nel momento della stipula di un nuovo contratto relativo al medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato. Vengono, inoltre, dettate nuove disposizioni per prevenire e contrastare le frodi, prevedendo, anche, la facoltà per le compagnie, di non procedere con l’offerta di risarcimento, nell’esigenza di compiere ulteriori approfondi-menti in relazione al sinistro, qualora, dalla consultazione della banca dati dei sinistri, dovessero emergere almeno due dei parametri di significatività previsti nell’art. 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010. 5. Sanzioni per frodi nell’attestazione delle inval idità derivanti da inci-denti (art. 33) La norma, modificando l’art. 10 bis del D.l. n. 78/2010, rafforza le sanzioni per i medici che attestino falsamente invalidità derivanti da incidenti strada-li, e le estende ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose derivanti da sinistri stradali. 6. Obbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto (ar t.34)

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La disposizione in commento prevede l’obbligo, a carico degli intermediari di prodotti e servizi assicurativi del ramo assicurativo danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, di informare i clienti, prima della sottoscri-zione del contratto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compa-gnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi. Viene, inoltre, statuita la nullità (rilevabile solo in favore dell’assicurato) del contratto stipulato senza la dichiarazione con cui il cliente conferma di ave-re ricevuto tali informazioni, nonché l’irrogazione da parte dell’ISVAP di una sanzione alla compagnia assicurativa che ha conferito incarico all’agente, che, peraltro, risponde in solido con questo. 7. Autorità di regolazione dei trasporti (art.36) Con alcune modifiche all’art.37 del D.L. 201/2011, in attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenterà, entro tre mesi dalla conversione in legge del Decreto, apposito disegno di legge, viene previsto che a partire dal 30 giu-gno 2012, alla all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas,vengono affidate anche le seguenti funzioni:

• Garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle in-frastrutture e alle reti autostradali, ferroviarie, aeroportuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni aeroporti e porti;

• Definire, se necessario, i criteri per la fissazione da parte dei sog-getti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubbli-co, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri;

• Stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto sov-venzionati;

• Definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere dai gestori;

• Definire gli schemi di bandi di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva. Con riferimento al trasporto ferroviario regio-nale, l’Autorità verificherà, inoltre, che nei relativi bandi di gara, la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione, ovvero un fattore di discriminazione tra imprese. Nei bandi dovrà essere, invece, con-cesso all’impresa aggiudicataria, un tempo massimo di 18 mesi per l’acquisizione del materiale rotabile necessario per il servizio;

• Stabilire per le nuove concessioni autostradali e progressivamente per quelle esistenti, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, finalizzato a ridurre gli incrementi consentiti nel tempo in funzione dell’aumento di produttività conseguibile dal concessio-nario,definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali, definire gli ambiti ottimali di gestione del-le tratte autostradali allo scopo di promuovere una gestione plurale delle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

• Definire, con particolare riferimento all’accesso alla infrastruttura ferroviaria, le tariffe di pedaggio e i criteri di assegnazione delle tracce e vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore della rete;

• Con particolare riferimento al servizio taxi, adeguare i livelli di offer-

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ta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esi-genze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel rispetto dei seguenti principi:

- Incrementare il numero delle licenze, se necessario, con adeguate compensazioni per i già titolari, (assegnazione di quota degli introiti delle nuove aste o assegnazione di ulteriori licenze o altro);

- Consentire ad un medesimo soggetto di avere più licen-ze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chi-unque abbia i prescritti requisiti di professionalità e mo-ralità;

- Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time; - Consentire ai possessori di licenza di esercitare la pro-

pria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate;

- Consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio per sviluppare nuovi servizi integrativi quali il taxi collettivo o altro;

- Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle ta-riffe, ferma restando la determinazione autoritativa di quelle massime.

8. Liberalizzazione delle pertinenze stradali (art. 38) Viene attribuito all’autorità di regolazione dei trasporti anche il compito di prevedere le modalità relativa alla realizzazione delle pertinenze stradali nelle autostrade (aree di servizio e sosta). 9. Emissioni di obbligazioni da parte di società di progetto- project bond (art. 41) Con la modifica dell’art. 157 del Codice degli Appalti, viene prevista la pos-sibilità, per le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola in-frastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, di emettere obbligazioni a condizione che siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. Viene, inoltre, previsto che tali obbligazioni devono essere solo nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualifi-cati. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARBURANTI 1. Liberalizzazione della distribuzione dei carbura nti (art. 17) L’articolo prevede, in riferimento ai gestori degli impianti titolari della relati-va autorizzazione petrolifera, la rimozione del vincolo di esclusiva sui con-tratti di approvvigionamento. A partire dal 30 giugno 2012, infatti, le clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell’approvvigionamento cesseranno di avere effetto per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e, in ogni caso, per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nell’anno pre-cedente dal singolo punto vendita.

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Viene prevista, però, la possibilità che nei suddetti casi le parti rinegozino le condizioni economiche e l’uso del marchio. La norma precisa, inoltre, che è consentita l’aggregazione tra gestori di im-pianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di ac-quisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi anche in deroga alle clausole negoziali che ne vietino la realizza-zione. Nell’esigenza, poi, di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato anche attraverso la diversificazione delle relazioni contrattuali tra titolari dell’autorizzazione o concessione e gestori degli impianti di distribu-zione dei carburanti, il comma 2 della disposizione in esame interviene sull’art. 28 del D.l. n. 98/2011 modificandone i commi da 12 a 14 (esaminati nella circolare n. 24 del 18 luglio 2011 alla quale si rimanda). Alla luce di tale modifica, e fermo restando quanto disposto dal D.lgs. n. 32/1998, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione, possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre il comma 2 riconosce, inoltre, ai titolari degli impianti ed ai gestori, da soli o in società o cooperative, la possibilità di accordarsi per l’effettuazione del riscatto, ad opera del gestore, individuando un indenniz-zo che rispetti i criteri stabiliti con Decreto del Ministero dello sviluppo eco-nomico. Il comma 4, modificando l’art. 28 del D.L. 98/2011 incide, anzitutto sul comma 8 (anch’esso esaminato nella circolare n. 24 del 18 luglio 2011 alla quale si rimanda) prevedendo che in tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti è consentito: a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa re-lativa al bene e al servizio posto in vendita. Viene, inoltre, specificato che le suddette attività di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai titolari della li-cenza rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette. L’articolo prevede, inoltre, che l’adeguamento degli impianti esistenti con la dotazione di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012. Rimane confermata la specifica sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adeguamento nei termini sopramenzionati da commisurare in

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rapporto all’erogato dell’anno precedente (da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 5000 euro per ogni mese di ritardo), con la precisazione che il mancato adeguamento costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 32/1998 per gli impianti incompatibili. Nel quadro della normativa di competenza degli enti locali viene previsto che l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non potrà essere subordinata al rispetto di vincoli inerenti la presenza con-testuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, qualora tale ultimo obbligo comporta degli ostacoli tecnici o oneri economi-ci eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerente-mente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno stabilite misure affinché siano ac-celerati i tempi di allacciamento e gli stessi oneri dei nuovi impianti di distri-buzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribu-zione di gas, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti. 2. Liberalizzazione degli impianti completamente au tomatizzati fuori dei centri abitati (art. 18) L’articolo integra il comma 7 (commentato sempre nella circolare n. circola-re n. 24 del 18 luglio 2011) dell’articolo 28 del D.L. 98/2011 prevedendo che, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possano essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Inoltre viene aggiunto, sempre nel comma 7, il termine “collaboratori” ai fini di garantire la presenza nell’impianto. 3. Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti (art. 19) L’articolo prevede che un apposito decreto ministeriale provvederà alla de-finizione di una nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì, rilevante ai fini del confronto internazionale. Nel comma 2, inoltre, è previsto che con successivi provvedimenti ministe-riali verranno definite nuove modalità di indicazione per ciascun prodotto dei prezzi in modalità non servito, nonché che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo delle modalità servito debbono essere ripor-tati su cartelloni separati con indicazione di quest’ultimo prezzo come diffe-renza in aumento rispetto al prezzo senza servito, se presente. 4. Fondo per la razionalizzazione della rete di dis tribuzione dei carburanti (art. 20) L’articolo modifica i meccanismi di funzionamento del fondo per la raziona-

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lizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, prevedendo la rimozio-ne del limite del 25% dell’ammontare complessivo del fondo da destinare all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti. In aggiunta, viene prevista l’estensione su base triennale, del diritto a go-dere del contributo. Con successivo decreto ministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2012, verrà determinata sia l’entità dei contributi che l’entità della nuova contribu-zione al fondo, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipolo-gia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo baci-no di utenza. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 1. Promozione della concorrenza nei servizi pubblic i locali (art. 25) L’articolo introduce una serie di disposizioni a carattere generale in riferi-mento alla disciplina dei servizi pubblici locali. Tra le modifiche introdotte si riportano, di seguito, le più rilevanti:

• viene imposto alle Regioni, ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano di organizzare, entro il 30 giugno 2012, lo svolgimen-to dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali di dimensioni comunque non inferiori al territorio provinciale e tali da consentire economie di scala atte a massimizzazione dell’efficienza del servizio. Decorso tale termine, sarà il Governo ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della L. n. 131/2003;

• a decorrere dal 2013 l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi ad evidenza pubblica costituirà elemento di valutazio-ne nell’ambito dei parametri di virtuosità;

• viene previsto il criterio di attribuzione prioritaria di eventuali ri-sorse pubbliche statali in favore degli enti di governo degli ambi-ti o dei bacini territoriali ottimali ovvero in favore dei relativi ge-stori selezionati anche tramite procedure ad evidenza pubblica;

• le società affidatarie in house vengono assoggettate al patto di stabilità interno, viene, inoltre, previsto l’obbligo per le stesse di acquisizione di beni e servizi secondo le disposizioni del Codice degli Appalti.

In aggiunta l’articolo integra l’attuale disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all’articolo 4 del D.L. 138/2011, prevedendo:

• l’obbligatorietà – solo per gli enti territoriali con popolazione su-periore a 10.000 abitanti - di richiedere all’Autorità garante del-la concorrenza e del mercato il parere preventivo ai fini dell’adozione, da parte dell’ente locale, della delibera di verifica delle ragioni poste a fondamento del mantenimento di un regime di esclusiva, nonché della realizzabilità di una gestione concor-

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renziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; • l’abbassamento della soglia di cui al comma 13 dell’articolo 4

del D.L. 138/2011 che per i servizi con valore inferiore a 900.000 euro consentiva, in deroga alla procedura ad evidenza pubblica, l’affidamento diretto. Tale soglia è ridotta a 200.000;

• l’inclusione del trasporto ferroviario regionale tra i servizi pubblici locali oggetto di riforma, sottoponendolo quindi tale settore alle procedure di affidamento basate sulla scelta del soggetto affida-tario in base a gara e prevedendo un apposito regime transitorio che fa salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di va-lidità, gli affidamenti e i contratti già deliberati o sottoscritti in conformità sia del Regolamento CE 1370/2007 che dell’articolo 61 della legge 99/2009;

• ulteriori modifiche al regime transitorio di cui al comma 32 dell’articolo 4 del D.L 138/2011 prevedendo la cessione degli af-fidamenti diretti non conformi alla nuova disciplina entro la data del 31 dicembre 2012 anziché quella prevista del 31 marzo 2012 ed entro il 31 marzo 2013 per le gestioni affidate a società a partecipazione mista pubblica e privata di cui alla lettera b) del comma 32 dell’articolo 4 del D.L 138/2011. Viene inoltre prevista un’ulteriore deroga alla regola generale del ricorso alla gara prevedendo che la gestione di un servizio affidato in house può essere consentita per un periodo massimo di 3 anni solo nel caso in cui l’azienda affidataria del servizio, comporti, come esi-to di fusione aziendale, un processo di riduzione del numero di aziende dirette presenti nell’ambito ottimale di riferimento;

• previsione di specifici obblighi di natura informativa in capo ai concessionari e agli affidatari di servizi pubblici locali che sono tenuti a fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l’affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di ga-ra. Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette in-formazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano in-formazioni false, il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

2. Contenuto delle carte di servizio (art. 8) La norma prevede che le carte di servizio debbano indicare in modo speci-fico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura. Saranno le autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici a definire tali speci-fici diritti. Sono, comunque, fatte salve eventuali ulteriori garanzie definite in autono-mia dalle imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E SISTEMI DI PAG AMENTO

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1. Partecipazione dei professionisti al patrimonio dei confidi (art. 10) La normativa quadro sui confidi, così come modificata dall’articolo 8, com-ma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 (Prime disposizioni urgenti per l’economia), consente l’ingresso nel loro capitale sociale, oltre che alle P.M.I., anche ai professio-nisti. La nuova disposizione modifica l’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) il quale, con l’obiettivo di favorire il grado di patrimonializzazione dei confidi vigilati, subordina l’ingresso nel capitale sociale degli stessi, delle imprese di grandi dimensioni, di enti pubblici e privati ad alcune condizioni. Queste ultime prevedono, a seguito delle modifiche introdotte, che le P.M.I. socie, e i professionisti soci di-spongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. 2. Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conti di pagamento base (art. 27) Con la lettera b) del primo comma, viene modificato l’art. 12, comma 9 del D.l. n. 201/2011; in base alla nuova formulazione l’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono cir-cuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significa-tive a livello nazionale definiscono, entro il 1° g iugno 2012 e applicano, en-tro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della ne-cessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuo-vere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. La lett. c) dello stesso comma stabilisce che, entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui sopra, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovrà valutarne l’efficacia. In caso di mancata definizione e applicazione di dette misure, le stesse verranno fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con la lett. d) viene sospesa l’applicazione del comma 7 dell’art. 34 della L. n. 183/2011, (Legge di stabilità 2012) che prevede che le transazioni rego-late con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai 100 euro siano gratuite sia per l’acquirente che per il venditore. Ciò, fino alla avvenuta valutazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo e-conomico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle misure finalizzate ad assicurare una riduzione delle commissioni bancarie a carico degli esercenti. In caso di valutazione positi-va di tali misure, il citato comma 7 verrà definitivamente abrogato. In caso, invece, di valutazione non positiva, la questione verrà disciplinata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

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Il secondo comma della disposizione in commento prevede che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati, entro no-vanta giorni, alle disposizioni di cui all’art. 117-bis del D. lgs. n. 385/1993, (Testo unico bancario). Poiché, tale articolo è stato introdotto dal comma 1, dell’art. 6-bis, della L. n. 214/201 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha trovato commento nella circolare n. 1 del 2 gennaio 2012, alla quale si ri-manda per un approfondimento. Il terzo comma abroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 2-bis del D.l. n.185/2009 in materia di clausole aventi ad oggetto le commissioni di massimo scoperto. 3. Assicurazioni connesse all’erogazione dei mutui immobiliari (art. 28) La norma prevede che qualora le banche, gli istituti di credito e gli interme-diari finanziari, condizionino l'erogazione di un mutuo alla stipula di un con-tratto di assicurazione sulla vita, siano tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi. 4. Disposizioni in materia di gestione e distribuzi one al pubblico di banconote e monete (art. 97) Al fine di dare attuazione a una serie di provvedimenti adottati a livello co-munitario, viene modificato il D.l. n. 350/2001. In particolare, con la sostituzione dell’art. 8 del sopramenzionato decreto legge, vengono individuati quali soggetti gestori del contante le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri in-termediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operato-ri economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o mo-nete metalliche di altre valute;

b) i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di dena-ro contante di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 231/2007 limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;

c) gli operatori economici, quali i commercianti ed i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banco-note nei limiti di dette attività accessorie.

Tali gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circo-lare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimet-tere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete

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metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indu-gio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca del-lo Stato. I gestori del contante, ritirano dalla circolazione, altresì, le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla cir-colazione, ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle banconote che risultino inidonee è subordinata al rispetto della Decisione della BCE 2003/4 del 2003 e al Regolamento CE n. 1210/2010. Le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate non possono essere rimborsate. Viene, inoltre, previsto che la Banca d'Italia possa effettuare ispezioni presso i gestori del contante, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla BCE con decisione del 16 settembre 2010. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze emanano di-sposizioni attuative, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere. In caso di violazione delle disposizioni, la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze applicano, nei confronti dei gestori del con-tante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inos-servanza delle disposizioni richiede al gestore del contante di adottare mi-sure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non viene posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al sogget-to in questione di rimettere in circolazione i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante, nei confronti della Banca d'Italia in relazione ad un'ispezione costituisce, di per sé, inosservanza ai sensi delle relative disposizioni attuative. Nel ca-so in cui la violazione sia dovuta ad un difetto del tipo di apparecchiatu-ra per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancella-zione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea. Le violazioni delle disposizioni da parte di banche o di altri intermediari fi-nanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'I-talia per i profili di rilievo che possono avere per l'attività di vigilanza. In caso di violazioni delle disposizioni da parte di gestori del contante, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze informano l'auto-rità di controllo competente, perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

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La Banca d'Italia pubblica, sul proprio sito internet, i provvedimenti adottati nei confronti dei gestori del contante, per l'inosservanza delle previste di-sposizioni. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1. Disposizioni in materia di Carta di identità e i n materia di anagrafe della popolazione residente all’estero e l’attribuz ione del codice fisca-le ai cittadini iscritti (art. 40) La disposizione modificando la normativa previgente, prevede che le im-pronte digitali devono essere apposte sulle carte di identità elettroniche. Sarà un successivo decreto ministeriale a definire un piano per il graduale rilascio della carta di identità elettronica, a partire dallo specifico gruppo di Comuni identificati con lo stesso decreto. Il testo del D.l. è disponibile presso la segreteria.


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