sezione Catania; ordinanza 21 maggio 1998, n. 1195; Pres. Zingales, Rel. Anastasi; Treccarichi(Avv. Vaccaro) c. Assessorato reg. sic. agli enti locali (Avv. dello Stato Adorno) ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 379/380-385/386Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193170 .
Accessed: 25/06/2014 07:06
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.77.25 on Wed, 25 Jun 2014 07:06:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sezione Catania; ordinanza 21 maggio 1998, n. 1195; Pres. Zingales, Rei. Anastasi; Treccarichi (Avv. Vaccaro) c. Assessorato reg. sic. agli enti locali (Avv. dello Stato Ador
no) ed altri.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sezione Catania; ordinanza 21 maggio 1998, n. 1195;
Sicilia — Elezioni comunali — Votazioni — Data anteriore alla
scadenza naturale del precedente consiglio — Illiceità (Cost.,
art. 1, 51, 60, 61; d.leg.pres.reg.sic. 20 agosto 1960 n. 3, t.u.
per le elezioni dei consigli comunali nella regione siciliana, art. 169; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autono
mie locali, art. 31; 1. reg. sic. 26 agosto 1992 n. 7, norme
per l'elezione con suffragio popolare del sindaco; nuove nor
me per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione
degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli
organi provinciali e comunali e per l'introduzione della prefe renza unica, art. 1; 1. reg. sic. 1° settembre 1993 n. 26, nuove
norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della
provincia regionale; norme per l'elezione dei consigli delle pro vince regionali, per la composizione ed il funzionamento de
gli organi di amministrazione di detti enti; norme modificati
ve ed integrative al t.u. approvato con d.leg. pres. reg. sic.
20 agosto 1960 n. 3; 1. reg. sic. 15 settembre 1997 n. 35, nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provin
ciale, art. 18).
È illecito il decreto dell'assessorato agli enti locali della regione siciliana, nella parte in cui stabilisce, per l'elezione del sinda
co e del consiglio del comune di Castel di Judica, una data
anteriore alla scadenza naturale dei quattro anni prevista per la durata in carica del sindaco e del consiglio comunale pre cedenti. (1)
1. - Ritenuto di dover, innanzitutto, riaffermare il principio secondo cui il potere (attribuito al presidente del Tar ed ai pre sidenti delle singole sezioni del Tar) di abbreviazione dei termi
ni nella fase cautelare del processo amministrativo può essere
esercitato senza alcuna limitazione temporale, dato che a tale
risultato interpretativo concorrono, oltre a ragioni attinenti al
l'elemento letterale, argomentazioni concernenti l'elemento lo
gico e teleologico, nonché quello logico-sistematico del procedi mento ermeneutico, che possono riassumersi nei seguenti enun
ciati motivatori:
A) In ordine all'elemento letterale dell'interpretazione, occorre
rilevare che l'art. 36, 3° comma, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, nel prescrivere che «il presidente può abbreviare il termine» di
dieci giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dal precedente 2° comma dello stesso articolo ai fini del deposito, da parte delle amministrazioni e dei controinteressati intimati, di memo rie difensive od istanze, e quindi, sostanzialmente, al fine della
(1) Il tribunale amministrativo regionale siciliano ha ritenuto che la fissazione della data delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consi glio comunale prima della scadenza naturale dei precedenti (la data fis sata era stata quella del 24 maggio 1998, mentre la precedente elezione si era tenuta il 12 giugno 1994) viola il diritto politico dello ius in offi cio e, nel bilanciare le conseguenze negative derivanti da uno slittamen to delle elezioni già indette rispetto a quelle che deriverebbero dall'an nullamento successivo delle elezioni, ha considerato le seconde incom
parabilmente più gravi (anche per le finanze regionali). In via preliminare, il tribunale ha affermato che il potere del presi
dente di abbreviare, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, r.d. 642/1907, il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso per il deposito di memorie difensive o istanze, non prevede alcuna limitazione di caratte re temporale, vale a dire alcun ulteriore termine minimo, computabile a ritroso alla data dell'udienza camerale, entro il quale debba essere esercitato tale potere e debba essere notificato il decreto presidenziale di abbreviazione. È stata inoltre ribadita la giurisprudenza, assoluta mente pacifica, secondo cui sono autonomamente ed immediatamente
impugnabili ancor prima della proclamazione degli eletti, in quanto su scettibili di ledere immediatamente la sfera giuridica degli interessati, il decreto di indizione delle elezioni ed i provvedimenti di esclusione di candidati o di liste.
Per l'affermazione del diritto all'espletamento del mandato per l'in tero periodo «naturale» dello stesso, v. Tar Sicilia, sez. I, 16 agosto
Il Foro Italiano — 1998.
legittimità delle pronunzie cautelari (che, a norma del successi
vo 4° comma, non possono essere emanate antecedentemente
alla prima udienza camerale successiva allo spirare del predetto termine di dieci giorni o di quello più breve stabilito con decre
to del presidente ai sensi del menzionato 3° comma), non pre vede alcuna limitazione di carattere temporale, vale a dire alcun
ulteriore termine minimo, computabile a ritroso rispetto alla data
dell'udienza camerale, entro il quale debba essere esercitato tale
potere e debba essere notificato il decreto presidenziale di ab
breviazione;
B) Del resto — e con ciò si passa alla considerazione dell'ele
mento logico e teleologico del procedimento ermeneutico — l'as
senza di ogni limite temporale, che emerga nitidamente già dal
la stessa formulazione lessicale del 3° comma dell'art. 36 in
esame, è chiaramente e coerentemente finalizzata all'esigenza
insopprimibile di consentire al giudice amministrativo di emet
tere con la massima tempestività, anche nei casi di estrema ed
eccezionale urgenza, le pronunzie cautelari volte ad evitare al
ricorrente (e sempre che sussista, ovviamente, l'altro indefetti
bile presupposto del fumus boni iuris) i «danni gravi e irrepara bili derivanti dall'esecuzione dell'atto», così come previsto dal
l'art. 21, ultimo comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr. l'ordi
nanza cautelare di questa sezione III n. 929 del 29 settembre
1993, punto 5, lett. B, della motivazione; si veda ancora, sul
l'incidenza a volte drammatica del fattore tempo sul processo, e sulla conseguente esigenza di una tempestiva tutela cautelare
idonea ad eliminare, o quantomeno attenuare, il progressivo de
terioramento della posizione sostanziale del ricorrente destinata
a subire modifiche sempre più gravi, e spesso irreversibili, per effetto del solo decorso del tempo, l'ordinanza di questa stessa
sezione n. 35 del 1° febbraio 1996 (Foro it., Rep. 1996, voce
Giustizia amministrativa, n. 586) — punto 6.3, in fine, della
motivazione — pubblicata sulla G.U., la s.s., n. 34 del 21 ago sto 1996, pag. 83 ss., qui pag. 93);
C) Tale interpretazione, emersa già dalla considerazione del
l'elemento letterale e precisata e ribadita sotto il profilo logico e teleologico, resta ulteriormente suffragata da un rilievo di ca
rattere logico-sistematico. Ed invero, ritiene il collegio che l'am
bito previsionale dell'art. 669 quaterdecies c.p.c. (introdotto nel
codice di rito dall'art. 74 1. 26 novembre 1990 n. 353) — in
base al quale le disposizioni contenute nei precedenti articoli
da 669 bis a 669 terdecies (inserite con la stessa novella legislati
va), che dettano la nuova disciplina unitaria od uniforme dei
procedimenti cautelari in generale, si applicano anche, in quan to compatibili, «agli altri provvedimenti cautelari previsti dal
codice civile e dalle leggi speciali» — si estenda sino a ricom
prendere il processo cautelare ammininistrativo. Sicché, in par ticolare, deve ritenersi applicabile pure in tal processo (anche
perché costituisce espressione di un principio generale proces suale) l'art. 669 sexies c.p.c. che, da un lato (1° comma), con
1988, n. 511, Foro it., Rep. 1989, voce Elezioni, n. 91, secondo cui, nell'ipotesi che le operazioni per l'elezione del consiglio comunale siano state annullate limitatamente ad una sezione, la proclamazione dei nuo vi eletti, dopo la rinnovazione delle operazioni, costituisce il titolo di
legittimazione per i «nuovi» consiglieri comunali, come anche per gli altri, e tutti hanno, di conseguenza, diritto di espletare per un quin quennio il mandato da quest'ultima data.
Nel senso che, conformemente al carattere speciale del procedimen to elettorale, allo spirare delle ore ventiquattro del quarantesimo gior no antecedente alla data delle elezioni il consiglio comunale non può più adottare provvedimenti avendo consumato il potere deliberativo in relazione alla cessazione del proprio ciclo operativo e, pertanto, è illegittima la delibera il cui procedimento di formazione si sia con cluso dopo le ore ventiquattro del predetto ultimo giorno, v. Tar
Puglia 27 agosto 1981, n. 194, id., Rep. 1982, voce Comune, n. 109. In ordine alla stessa problematica, con riguardo al consiglio regionale, v. Corte cost. 22 dicembre 1995, n. 515, id., 1996, I, 3304, con nota di richiami ed osservazioni di Romboli, la quale ha ritenuto che l'iter legislativo, una volta che i lavori del consiglio regionale siano stati tempestivamente iniziati, può essere concluso an che oltre la scadenza temporale prevista dall'art. 3, 2° comma, 1. 17 febbraio 1968 n. 108 (quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio) allorché la seduta non subisca interruzioni.
This content downloaded from 185.44.77.25 on Wed, 25 Jun 2014 07:06:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sente al giudice di sentire le parti «omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio», e, dall'altro (2° comma), prevede la possibilità di provvedere anche con decreto motivato inaudita
altera parte, fissando però con lo stesso decreto l'udienza di
comparizione successiva delle parti (cfr. al riguardo, più ampia
mente, il decreto 6/98 del presidente di questa sezione III). 2. - Considerato preliminarmente, che il ricorso è ammissibi
le, posto che, alla stregua dell'ormai pacifico orientamento giu
risprudenziale, sono autonomamente ed immediatamente impu
gnabili ancor prima della proclamazione degli eletti, in quanto suscettibili di ledere immediatamente la sfera giuridica degli in teressati, il decreto di indizione delle elezioni ed i provvedimenti di esclusione,di candidati o di liste (cfr., fra le più recenti riaf
fermazioni di tale principio: ad. plen. 24 luglio 1997, n. 15,
punto 6.5 della motivazione, Foro it., 1997, III, 574; Cons.
Stato, sez. V, 15 febbraio 1994, n. 92, id., Rep. 1994, voce
Elezioni, n. 212, per quanto concerne i provvedimenti di esclu
sione; Tar Sicilia, sez. Catania, 20 ottobre 1995, n. 2350, id.,
Rep. 1996, voce cit., n. 80, con particolare riferimento alle pre dette esclusioni successivamente alla sentenza della Corte costi
tuzionale 8 maggio 1995, n. 154, id., 1996, I, 1579, che ha di
chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo com
ma, d.p. reg. sic. 20 agosto 1960 n. 3; cfr. ancora sulla stessa
materia, in senso affermativo nonostante la vigenza del predet to art. 18, ultimo comma, d.p. reg. sic. 3/60 prima della sua
espunzione dall'ordinamento. Tar Sicilia, sez. Catania, 10 lu
glio 1980, n. 875, punto 1 della motivazione, che ha affrontato
ed approfondito inizialmente la problematica dell'impugnabilità autonoma ed immediata degli atti iniziali ed intermedi lesivi del procedimento elettorale, ed in particolare delle esclusioni, non
ché, successivamente, Tar Sicilia, sez. Catania, 6 dicembre 1993, n. 867, id., Rep. 1994, voce cit., n. 217; si veda inoltre, relati
vamente all'impugnabilità autonoma ed immediata dal decreto
con cui vengono indette le elezioni, Cons. Stato, sez. V, 3 aprile
1990, n. 322, id., Rep. 1990, voce cit., n. 160); e ciò essenzial
mente perché, in estrema sintesi, in base all'art. 83/11, 1° com
ma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali), inserito dall'art. 2 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, l'og
getto del giudizio in materia di contenzioso sulle operazioni elet
torali è, in realtà, la fase o il sub-procedimento del procedimen to elettorale avverso il quale viene rivolta l'impugnativa: fase
che è normalmente costituita dal provvedimento conclusivo e
finale del procedimento elettorale e cioè dell'atto di proclama zione degli eletti, se i vizi di legittimità inficiano soltanto que st'atto, ma che può anche essere costituita da sequenze procedi mentali e provvedimenti precedenti (immediatamente lesivi) ove
sussistano e si denunzino vizi propri di tali fasi precedenti (per tali ordini di argomentazioni, si veda soprattutto Tar Sicilia,
sez. Catania, 875/80, cit.; nonché, fra altre, Cons. Stato, sez.
V, 322/90, cit.; Tar Lazio, sez. II, 4 maggio 1985, n. 1159,
id., Rep. 1985, voce cit., n. 45; Tar Piemonte 401/80; Tar La
zio - Latina 11 luglio 1980, n. 155, id., Rep. 1981, voce cit., n. 287; Tar Toscana 370/80, ibid., n. 264; Tar Friuli-Venezia
Giulia 322/80; Tar Campania 453/80; Tar Marche 38/79; Tar
Lombardia, sez. Brescia, 408/79; e ord. Tar Sicilia, sez. Cata
nia, nn. 441, 442 e 443 del 26 maggio 1993, id., Rep. 1993, voce cit., n. 139).
3. - Considerato che l'eccezione preliminare — sollevata dal
l'avvocatura dello Stato per il resistente assessorato regionale — di «incompletezza del contraddittorio che andrebbe integrato nei confronti di tutti gli altri candidati alla carica di consigliere comunale nonché nei confronti di tutti i consiglieri comunali
uscenti», deve essere disattesa per i seguenti motivi:
A) perché in base al costante ed antico principio giurispru denziale secondo cui, ai fini della individuazione dei controinte
ressati (così come previsti ed individuati dall'art. 21, 1° com
ma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, e cioè coloro «ai quali l'atto
direttamente si riferisce») e della regolare costituzione del con
traddittorio, l'interesse alla conservazione del provvedimento im
pugnato deve essere accertato con riferimento esclusivo al mo
mento della sua emanazione (cfr., fra altre, Cons, giust. amai,
sic. 18 dicembre 1986, n. 269, id., Rep. 1987, voce Giustizia
amministrativa, n. 605; ad. plen. 21 giugno 1996, n. 9, punto
6 della motivazione, id., 1996, III, 429, e ad. plen. 24 luglio
Il Foro Italiano — 1998.
1997, n. 15, punto 6.4 della motivazione, id., 1997, III, 574), non potendosi riconoscere alcun rilievo a fatti o circostanze ve
rificatisi in epoca successiva (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez.
VI, 6 febbraio 1981, n. 35, id., Rep. 1981, voce cit., n. 541), ancorché acquisiti nel corso della causa o addirittura desumibili
dal merito della controversia (in tal senso, fra altre, Cons. Sta
to, sez. IV, 30 ottobre 1979, n. 872, id., Rep. 1980, voce cit., n. 755, e sez. VI 8 luglio 1980, n. 721, ibid., n. 663), quali (per quanto qui rileva) le presentazioni delle candidature eletto
rali che sono fatti necessariamente successivi al decreto di con
vocazione dei comizi elettorali, di guisa che i candidati non pos sono in alcun modo considerarsi controinteressati in senso tec
nico rispetto all'impugnazione di tale decreto (cfr. ad. plen.
15/97, cit., punto 6.4 della motivazione);
B) perché, inoltre, i consiglieri comunali uscenti — contra
riamente a quanto affermato dall'avvocatura dello Stato — non
possono considerarsi in alcun modo controinteressati, essendo
invece, ovviamente, dei semplici «cointeressati» del ricorrente, con il quale subiscono egualmente la cessazione anticipata della
durata naturale del consiglio comunale.
4. - Ritenuto che, nel merito, il ricorso si appalesa già ad
un primo esame fondato in relazione ad entrambi i motivi de
dotti (violazione per falsa applicazione ed interpretazione del
l'art. 1 1. reg. 26 agosto 1992 n. 7, dell'art. 18 1. reg. 15 settem
bre 1997 n. 35, e dell'art. 169 Orel, nonché eccesso di potere; eccesso di potere per sviamento dell'interesse pubblico), e ciò,
essenzialmente, per le seguenti ragioni.
A) L'art. 1, 2° comma, 1. reg. 7/92 stabilisce che «la durata
in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in quat tro anni».
L'art. 169, 1° comma, Orel, nel testo sostituito con l'art.
50, 1° comma, 1. reg. 1° settembre 1993 n. 26, prescrive che, «verificandosi le condizioni per le nuove elezioni, esse si svolge ranno in un'unica tornata elettorale da tenersi in domeniche
comprese tra il 15 aprile e il 30 giugno o in domeniche compre se tra il 15 ottobre e il 15 dicembre».
L'art. 18 1. reg. 35/97 stabilisce che le nuove norme dettate
in materia di elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia, nonché dei consigli comunali e provinciali, «si ap
plicano in ciascun comune e ciascuna provincia regionale a
decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi».
Inoltre, l'art. 8, 2° comma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 (te sto unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali), stabilisce che (nel re
sto d'Italia) le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali
«potranno aver luogo a decorere dalla prima domenica succes
siva al compimento del periodo» di quattro anni prescritto dal
precedente 1° comma (ora cinque anni: art. 1, 1° comma, 1. 7 giugno 1991 n. 182).
Da tale quadro di riferimento normativo emerge quindi con
chiarezza che il legislatore (sia regionale che nazionale) — pro babilmente ispirandosi anche (più o meno consapevolmente) al principio della massima tutela della tipica figura di diritto politico consistente nello ius in officio (e cioè il diritto pubbli co soggettivo di mantenere l'ufficio e di esercitare le funzioni
inerenti all'ufficio stesso; diritto affine ma diverso rispetto a
quello dello ius ad officium, afferente alla pretesa ad essere
investito delle funzioni connesse alla nomina), genericamente valorizzato a livello costituzionale dall'art. 51 della Carta fon
damentale, nonché alla disciplina dettata dall'art. 61, 1° com
ma, Cost, che consente le elezioni per il rinnovo delle camere
soltanto dopo la «fine delle precedenti» (e precisamente entro
settanta giorni da tale fine) ha prescelto, per la soluzione del
problema della successione dei titolari degli organi elettivi co
munali e provinciali, il sistema di elezione dei nuvoi titolari dopo la scadenza degli uscenti, con brevissima prorogatio dei
loro poteri, fondamentalmente modellato sul predetto art. 61,
1° comma, Cost, (in combinato disposto col precedente art.
60, 1° comma, Cost.). Ne consegue, sul filo dei principi generali dell'ordinamento
in tema di estinzione dei diritti, l'assoluta illegittimità (ed anzi, più esattamente, illiceità, trattandosi di lesione della durata di
diritti soggettivi perfetti) dei decreti di indizione di elezioni am ministrative nelle parti in cui, stabilendo per la consultazione
elettorale una data anteriore rispetto alla scadenza naturale del
This content downloaded from 185.44.77.25 on Wed, 25 Jun 2014 07:06:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
la durata in carica dell'organo elettivo, limitano e riducono ar
bitrariamente, per uno o più comuni e province (o addirittura
per tutti), e sia pure per pochi giorni, il periodo di tempo stabi
lito dalla legge per l'esercizio del «mandato elettorale» e quindi del diritto politico dello ius in officio, così come riconosciuto
ed attribuito dalla stessa legge attraverso l'adozione del predet to sistema di elezione dopo la scadenza degli uscenti (si veda,
per l'affermazione — sia pure generica — di tale principio, Tar
Sicilia, sez. I, 16 agosto 1988, n. 511, id., Rep. 1989, voce Ele
zioni, n. 91). È appena il caso, invero, di ricordare in proposito (ed in estre
ma sintesi), che la scienza giuridica individua essenzialmente il
fenomeno della estinzione del diritto soggettivo nella sua c.d.
«consumazione» per il sopraggiungere del momento fissato dal
la legge per la cessazione della sua esistenza, o per esaurimento
della sua ragion d'essere, o per mancanza dell'oggetto, ecc., e che, nell'ambito delle molteplici classificazioni dottrinarie del
le vicende o fattispecie estintive dei diritti, la teoria generale del diritto distingue nettamente la figura «fisiologica» della estin
zione o cessazione di vari diritti soggettivi (privati o pubblici)
per scadenza del termine finale, specificamente previsto ed in
derogabilmente stabilito dalla legge per il loro esercizio da parte dei titolari, dalle altre figure o cause «patologiche», spesso di
natura sanzionatoria, che determinano una anticipata estinzio
ne dei diritti stessi (basti pensare appunto, per limitarsi stretta
mente a quanto rileva in questa sede, alla cessazione della cari
ca dei consiglieri comunali e provinciali per la normale scaden
za del periodo di tempo previsto per l'esercizio del mandato
elettorale, che costituisce la figura normale dell'estinzione del
relativo diritto politico, ed alle ben diverse figure di decadenza
e/o di scioglimento anticipato dei consigli comunali o provin ciali nel loro complesso, per cause «patologiche» tassativamen
te previste dalla legislazione in materia.
B) Nella specie, l'impugnato decreto assessoriale di convoca
zione dei comizi ha fissato la data del 24 maggio 1998 per le
elezioni amministrative provinciali e comunali senza tener conto
che la precedente consultazione elettorale per l'elezione del sin
daco e per il rinnovo del consiglio comunale di Castel di ludica
(così come quella di altri numerosi comuni) si è svolta il 12
giugno 1994 (come risulta dal certificato rilasciato dal segreta rio comunale, prodotto in giudizio dal difensore del ricorrente
all'odierna camera di consiglio), e che conseguentemente la pre scritta durata quadriennale di tale consiglio comunale (e, come
si è detto, di altri numerosi comuni, anche se, ovviamente, tale
circostanza, non assume alcuna rilevanza giuridica in questa se
de nella quale viene contestata soltanto l'anticipata elezione del
consiglio comunale di Castel di ludica) è stata inopinatamente abbreviata di diciannove giorni rispetto al compimento naturale
del quadriennio che verrà a scadere il prossimo 12 giugno 1998.
C) Né, ovviamente, si potrebbe in alcun modo affermare la
legittimità dell'indizione delle consultazioni elettorali per la pre detta data del 24 maggio 1998 sulla base dell'art. 2, 2° comma, 1. 10 agosto 1964 n. 663, che, fra l'altro, consentiva lo svolgi mento delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e pro vinciali «a decorrere dalla quarta domenica precedente il com
pimento del prescritto periodo di durata, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
C.l) Innanzi tutto per la semplice quanto decisiva ed assor
bente ragione che il predetto art. 2 1. 663/64 è stato espressa mente abrogato dall'art. 5 1. 7 giugno 1991 n. 182.
C.2) E comunque, prima della sua abrogazione, tale disposi zione non poteva certamente trovare legittima applicazione in
Sicilia, tenuto conto della competenza legislativa esclusiva della
regione siciliana in materia di «regime degli enti locali», e quin di anche nella relativa materia elettorale (art. 14, lett. o, e art.
15 dello statuto). In proposito, occorre appena rilevare, innanzi tutto, che nelle
materie devolute alla competenza o potestà legislativa esclusiva
delle regioni a statuto speciale, come la Sicilia, la normativa
statale è applicabile nell'ordinamento regionale solo se da esso
richiamata ovvero se attinente a submaterie che non abbiano
mai formato oggetto di un'organica disciplina regionale (cfr.
ampiamente sul punto, fra le tante: Corte cost. 21/59, id., 1959,
I, 513; Tar Sicilia, sez. Catania, 12 ir^.izo 1983, n. 175, id.,
Rep. 1983, voce Tributi locali, n. 67; 14 novembre 1987, n.
Il Foro Italiano — 1998.
1381; sez. I 17 ottobre 1994, n. 2272; Cons, giust. amm. sic.
30 marzo 1990, n. 59, id., Rep. 1992, voce Edilizia popolare, n. 39; ord. Tar. Sicilia, sez. Catania, n. 1294 del 18 maggio
1996, id., Rep. 1996, voce Elezioni, n. 62). Ciò posto, occorre poi rilevare che, se è vero che, come ripe
tutamente affermato dalla Corte costituzionale (cfr., fra altre,
le sentenze 45/67, id., 1967, I, 1125, e 166/90, id., 1991,1, 2942), il d. pres. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (testo unico delle leggi
per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana), mo
dificato con d. pres. reg. sic. 15 aprile 1970 n. 1, non ha forza
di legge, trattandosi di semplice compilazione o riproduzione, non innovativa né recettiva, delle disposizioni in materia di ele
zioni comunali contenute nelle leggi dello Stato o della regione, da ciò tuttavia discende semplicemente che la reale forza di leg
ge della normativa elettorale della regione deriva non già dal
predetto testo unico 3/60, ma dalle precedenti norme statali e
regionali in esso indicate, e non anche che tale testo unico venga automaticamente modificato da successive modifiche delle nor
me statali in esso richiamate; e ciò perché il rinvio operato dal
legislatore regionale ha carattere meramente recettizio e non di
namico, tenuto conto che il rinvio dinamico, per il sostanziale
esautoramento della potestà legislativa esclusiva a cui dà luogo, deve essere necessariamente limitato ai soli casi in cui risulti un'i
nequivoca volontà in tal senso del legislatore regionale (Cons,
giust. amm. sic. 27 febbraio 1992, n. 48, id., Rep. 1992, voce
cit., n. 59). Volontà che, nella specie, non emergeva né emerge in alcun modo, avendo il legislatore regionale, oltretutto, disci
plinato compiutamente il procedimento elettorale preparatorio. 5. - Ritenuto che, oltre al fumus boni iuris, nella fattispecie
sussiste ovviamente, ed in re ipsa, il presupposto del danno gra ve ed irreparabile richiesto dall'art. 21, ultimo comma, 1. 6 di
cembre 1971 n. 1034, per l'immediatezza ed irreversibilità (ove non eliminato con la misura inibitoria) della lesione al diritto
politico dello ius in officio tutelato dall'art. 51 Cost., che viene
ad essere menomato o vulnerato nella sua durata e, conseguen
temente, nella pienezza del suo contenuto che va ovviamente
individuato in relazione alla integrale esplicazione (anche sotto
il profilo temporale) del mandato elettorale; tenuto conto, al
tresì, della sostanziale coincidenza del diritto politico dei consi
glieri comunali con il diritto politico dei comuni e delle provin ce all'integrità (anche temporale) delle attribuzioni dei propri
organi consiliari, e della conseguente lesione (gravissima ed inam
missibile sotto il profilo qualitativo, anche se non tale, ma pur
sempre grave, sotto l'aspetto quantitativo) all'interesse pubbli co della collettività — inscindibilmente riconosciuto e fissato
nella stessa normativa che attribuisce per un periodo di tempo, ovviamente non riducibile ad libitum e quindi inderogabile, i singoli diritti politici — alla piena esplicazione del mandato elet
torale attraverso il completo decorso del termine quadriennale dello stesso, che non può essere arbitrariamente ridotto dall'au
torità amministrativa (o, se si vuole, politica) senza ledere gra vemente anche il principio della sovranità popolare codificato
dall'art. 1, 2° comma, Cost., a nulla rilevando in contrario che, a norma dell'art. 31, 3° comma, l. 8 giugno 1990 n. 142 (ordi namento delle autonomie locali), recepito in Sicilia dall'art. 1, lett. e), 1. reg. 11 dicembre 1991 n. 48, che i consigli comunali
e provinciali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettoriali, devono limitarsi «ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili», dato che i consigli uscenti, come stabilito nella prima parte dello stesso art. 31, 3° comma, «durano in
carica sino all'elezione dei nuovi» (e quindi, nella specie, sino al 24 maggio 1998, anziché, come avrebbe dovuto essere, sino
al 12 giugno 1998), sicché l'attuale consiglio comunale di Castel
di ludica viene a subire arbitrariamente, per effetto dell'impu
gnato decreto di fissazione anticipata delle elezioni, la sottrazio
ne od eliminazione delle predette facoltà (di adozione di atti
urgenti ed improrogabili) insite nel contenuto del diritto politi co in questione.
Considerato ancora, in proposito, che l'accertamento che in
veste il periculum in mora ai fini della concessione della misura
cautelare, comporta necessariamente, con riferimento alla con
notazione della gravità che rende tale periculum giuridicamente
rilevante, una valutazione discrezionale condotta dal giudice am
ministrativo alla stregua di criteri o regole desumibili dalla co
mune esperienza, con apprezzamento che concerne anche la com
This content downloaded from 185.44.77.25 on Wed, 25 Jun 2014 07:06:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
parazione, in concreto, del danno che il permanere dell'effica
cia del provvedimento impugnato produrrebbe al ricorrente con
il danno che, in caso di accoglimento della domanda cautelare, riceverebbe l'amministrazione (e, ove ve ne siano, i privati con
trointeressati), cosicché si pervenga ad un bilanciamento (o coor
dinamento) in sede cautelare degli interessi pubblici e privati coinvolti nella controversia (cfr. fra altre, su questa problemati
ca, ad. plen. 1/78, punto 3 della motivazione, Cons. Stato, sez.
IV, ord. 240/87, Tar Sicilia, sez. Catania, ord. 14 maggio 1992, n. 240, 35/96, cit., e ord. 25 febbraio 1997, n. 572); e che tale
comparazione conduce indubbiamente a tutelare cautelarmente
la posizione soggettiva dedotta in giudizio con l'azione popola re elettorale proposta dal ricorrente, dato che l'amministrazione
regionale viene soltanto a subire — con la concessione della
misura cautelare — soltanto lo slittamento di poche settimane
del turno elettorale da svolgersi nel comune di Castel di ludica,
e che, comunque, l'unica alternativa configurabile sarebbe quella,
incomparabilmente più grave (anche per le finanze regionali), dell'annullamento successivo delle elezioni con la sentenza di
merito.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 20 aprile 1998, n. 1329; Pres. Schi
naia, Est. Monticelli; Cordova (Avv. Minieri) c. Consiglio
superiore della magistratura e Min. grazia e giustizia (Avv.
dello Stato Basile).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 20 aprile 1998, n. 1329; Pres. Schi
Ordinamento giudiziario — Consiglio superiore della magistra
tura — Attribuzioni — Difesa della credibilità e del prestigio
del magistrato — Esclusione — Fattispecie (Cost., art. 3, 24,
97, 101, 104, 105, 107; 1. 24 marzo 1958 n. 195, norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore del
la magistratura, art. 10).
Non rientra nelle attribuzioni del Consiglio superiore della ma
gistratura la difesa dei singoli magistrati da attacchi volti a
ledere il prestigio e la credibilità degli stessi (nella specie, il
Consiglio superiore ha deliberato di non provvedere sulla ri
chiesta avanzata dal procuratore della repubblica presso il Tri
bunale di Napoli di essere adeguatamente e tempestivamente
tutelato da numerosi attacchi rivolti alla sua persona ed alla
procura da lui diretta da parte di parlamentari, avvocati e
organi di stampa). (1)
(1) Nella fattispecie, il procuratore della repubblica presso il Tribu
nale di Napoli con ripetute richieste, aveva sollecitato una tutela istitu
zionale della sua immagine contro reiterate campagne di stampa, di
chiarazioni critiche di esponenti della magistratura, di avvocati e di or
gani forensi ed affermazioni dell'on. Violante, all'epoca vice-presidente della camera dei deputati, che assumeva essere lesive della sua persona e della sua attività di magistrato e dirigente della procura partenopea.
Il Consiglio superiore, con motivato provvedimento, aveva deliberato
di non esservi luogo per un intervento specifico facendo applicazione della sua risoluzione del 1° dicembre 1994 e delle sue più generali attri
buzioni in materia, pur se, nel merito, in maniera non completamente esaustiva secondo la interpretazione del procuratore di Napoli.
Ricorre al giudice amministrativo il procuratore richiamando la se
guente risoluzione generale dello stesso consiglio del 1° dicembre 1994:
«1. - Un corretto rapporto tra le istituzioni postula il rispetto recipro
co di quel principio di divisione dei poteri che costituisce il fondamento
dello Stato moderno; ma richiede anche la leale e rigorosa fedeltà di
ciascuna di esse al compito che la Costituzione le assegna.
Compito primario del Consiglio superiore è — come ha più volte
ricordato il presidente della repubblica — tutelare l'indipendenza e l'au
Ii Foro Italiano — 1998.
Fatto. — Il dott. Cordova, procuratore della repubblica pres so il Tribunale di Napoli, con note del 9 e 10 novembre 1995
9, 10, 15 e 19 gennaio 1996, ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura, al ministero di grazia e giustizia, al presi dente della commissione parlamentare antimafia, al procurato re generale presso la Corte di cassazione, al procuratore genera le della repubblica di Napoli e p.c. al presidente della repubbli ca «di essere adeguatamente e tempestivamente tutelato» dai
numerosi attacchi alla sua persona in qualità di magistrato e
alla procura da lui diretta.
tonomia della magistratura ed in particolar modo di ciascun magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni, contro attacchi e condiziona menti indebiti, da qualunque parte essi provengano ed in qualunque modo essi vengano attuati.
Fa parte di questo compito di garanzia la tutela del prestigio e della
credibilità dell'istituzione giudiziaria tenendo presente anche il fatto che
singoli magistrati vengono fatti bersaglio non già di critiche sempre le
gittime — ma di denigrazioni diffamatorie. La tutela contro attacchi
di tal genere è un dovere istituzionale al quale non si può abdicare,
poiché la credibilità della funzione giudiziaria e la fiducia dei cittadini
nella sua imparzialità sono "una garanzia assoluta ed indispensabile della vita democratica". Ed anche tale difesa, che pure è un diritto
per ciascun magistrato, deve essere assunta dal consiglio come funzione
propria, ogni qual volta ciò sia possibile, per evitare che chi esercita
funzioni giudiziarie si trovi costretto ad esporsi in modo non consono
alla sua posizione istituzionale. Il magistrato che sia ingiustamente at
taccato, aggredito o vilipeso deve trovare nel consiglio l'organo che
autorevolmente e pubblicamente ristabilisca la sua immagine. 2. - È del tutto fisiologico — come dimostra la storia delle democra
zie — che, nella difesa della propria indipendenza e della propria auto
nomia, la magistratura, quale istituzione di garanzia, possa venire a
trovarsi in momenti di rapporto dialettico o addirittura conflittuale con
altri poteri: è, questo, un portato naturale del sistema dei "pesi e con
trappesi" che caratterizza una moderna democrazia pluralista. E, d'al
tro canto, la funzione di difesa e garanzia dell'indipendenza e dell'auto
nomia della magistratura sarebbero principi vuoti se dovessero arrestar
si di fronte a comportamenti di soggetti politici che tentino di pregiudicare tali valori o cedere in ragione della loro provenienza da parte di scorret
ti interventi interni alla magistratura. In tali ipotesi, ciò che il consiglio ed i magistrati possono e debbono
fare è, esclusivamente, garantire l'indipendente esercizio della funzione
giudiziaria e specialmente giurisdizionale e la legittimazione di queste
ultime, evitando, peraltro, qualunque ingerenza nel circuito della re
sponsabilità politica al quale essi sono e debbono rimanere estranei.
Ciò non significa soltanto che al Csm è precluso esprimere una qualsia si forma di sfiducia nei confronti del governo, del presidente del consi
glio o di titolari di altre cariche politiche: deve essere evitata ogni mani
festazione che possa apparire quale coinvolgimento nella contrapposi zione tra gli schieramenti politici presenti nel paese, così come deve
essere evitata da parte del consiglio ogni censura o approvazione che
rappresenti un'interferenza nel rapporto processuale. Dal consiglio ci
si aspetta che offra un contributo di razionalità e di equilibrio al dibat
tito sui temi generali e particolari della giustizia, non che alimenti risse
0 che concorra alle degenerazioni della competizione politica. 3. - Nel considerare gli ordini del giorno presentati, il consiglio sente
come primo dovere quello di impegnare tutta l'autorevolezza morale
che gli deriva, non già dalle persone che lo compongono, ma dai grandi meriti che la magistratura italiana ha acquisito nei confronti del nostro
paese, per ricordare a tutti coloro che sono investiti di responsabilità
pubbliche il dovere di correttezza istituzionale che impone di calibrare
1 propri comportamenti e l'esercizio del generale diritto di libera mani
festazione del pensiero in modo da non indurre turbative al fisiologico confronto tra le diverse realtà istituzionali. Il recupero di una misura
di civiltà e di rispetto reciproci nel confronto delle altre istituzioni con
la giurisdizione non può non essere avvertito come una condizione im
prescindibile per la legittimazione dell'intero assetto politico-istituzionale,
dopo le gravi vicende degenerative che gli ultimi anni hanno messo in luce.
I magistrati abbiano per certo che in nessuno dei suoi provvedimenti il consiglio subirà influenze o condizionamenti esterni di alcun genere e che nessuna influenza o condizionamento esterni impediranno al con
siglio di adottare quei provvedimenti di sua competenza che risultassero
necessari per ristabilire le condizioni normali di esercizio indipendente della funzione giudiziaria. La consapevolezza del rigore con cui il consi
glio intende assolvere a questo ruolo di garanzia costituisce il miglior
presidio per lo svolgimento sereno ed imparziale delle funzioni da parte di ciascun magistrato. La magistratura italiana ha subito, nella storia
recente, attacchi di ogni tipo, ed ogni volta, grazie anche al suo sistema
di autogoverno, ne sono usciti rafforzati il senso ed il valore della sua
indipendenza e la sua capacità di praticarla anche nelle condizioni più difficili.
È dovere del consiglio dire una parola a difesa del prestigio e della
This content downloaded from 185.44.77.25 on Wed, 25 Jun 2014 07:06:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions