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sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; deliberazione 22...

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sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; deliberazione 22 gennaio 2002, n. 1/G; Pres. Staderini, Rel. Mazzillo, Carosi Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 619/620-635/636 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197091 . Accessed: 28/06/2014 08:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.146 on Sat, 28 Jun 2014 08:57:15 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; deliberazione 22 gennaio 2002, n. 1/G; Pres. Staderini, Rel. Mazzillo, Carosi

sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; deliberazione 22gennaio 2002, n. 1/G; Pres. Staderini, Rel. Mazzillo, CarosiSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 619/620-635/636Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197091 .

Accessed: 28/06/2014 08:57

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PARTE TERZA

I

CORTE DEI CONTI; sezione centrale di controllo sulla ge stione delle amministrazioni dello Stato; deliberazione 22

gennaio 2002, n. 1/G; Pres. Staderini. Rei. Mazzillo, Caro

si.

CORTE DEI CONTI;

Corte dei conti — Controllo successivo sulla gestione delle

amministrazioni statali per il 2002 — Programma delle at tività di controllo (L. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3).

La Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha deliberato il programma delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2002. ( 1 )

II

CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; deliberazione 9 gennaio 2002. n. 1; Pres. Staderini, Rei. Carabba.

Corte dei conti — Sezioni riunite — Rendiconto generale dello Stato per il 2001 — Esame — Programma di lavoro

per il 2002 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).

La Corte dei conti, a sezioni riunite in sede di controllo, ha de

liberato il programma di lavoro per il 2002 per la decisione e

per la relazione sul rendiconto generale dello Stato relativo

all'esercizio finanziario 2001. (2)

III

CORTE DEI CONTI; sezione autonomie; deliberazione 4

gennaio 2002, n. 8; Pres. Balsamo, Rei. Marotta.

Corte dei conti — Sezione autonomie — Controllo successi

vo sulla gestione degli enti locali per il 2002 — Modalità, criteri e termini (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).

La Corte dei conti, sezione autonomie, ha deliberato il pro

gramma e i criteri di riferimento del controllo successivo

sulla gestione degli enti locali da valere per l'anno 2002. (3)

(1-6) Con la deliberazione sub VI, le sezioni riunite della Corte dei conti hanno approvato i criteri generali e gli indirizzi di coordinamento del controllo sulla gestione, da valere per l'attività di tutte le sezioni di controllo nel 2002.

Rispetto all'anno precedente, viene confermato che le attività di

«auditing finanziario-contabile» debbono costituire per tutte le sezioni una prima fase necessaria del controllo. A questa attività, finalizzata ad attestare l'affidabilità e l'attendibilità della contabilità delle ammini strazioni e la regolarità delle procedure amministrative e contabili, si

collega l'attività diretta alla valutazione dell'efficienza, dell'economi cità e dell'efficacia delle gestioni.

Per quanto attiene agli indirizzi di coordinamento, le sezioni riunite, sulla base delle priorità imposte dallo stato della finanza pubblica, identificano alcune indagini da completare o da avviare. Vengono ri chiamate, in primo luogo, le relazioni «doverose per legge»: quelle sul costo del lavoro pubblico, sul sistema universitario, sull'informatica

pubblica, sui fondi di rotazione e sulle gestioni fuori bilancio, sulla scuola elementare, sulle c.d. opere segretate. In secondo luogo, sono incluse nel programma alcune analisi su comparti di grande rilievo per la finanza pubblica, quali la sanità, le aree depresse, l'utilizzo dei fondi

europei, la finanza previdenziale. Infine, la deliberazione fissa una serie di direttive da seguire nel pro

cedimento di controllo: adozione del metodo del confronto, in sede di formulazione dei programmi e di istruttoria; adozione del metodo del contraddittorio nella fase di svolgimento delle analisi ed in quella di valutazione dei risultati ai fini della relazione finale; definizione di un

«cronoprogramma» delle attività di controllo da sviluppare nell'anno. Con la deliberazione sub I. la sezione centrale di controllo sulle am

ministrazioni dello Stato ha approvato i principi e i criteri di riferi mento della propria attività di controllo per il 2002.

In particolare, la sezione pone l'accento sull'importanza del monito

raggio in ordine alle attività amministrative di maggior rilievo finanzia rio e valore strategico, in modo da acquisire la miglior possibile cono scenza dei più importanti piani, programmi, fatti e andamenti di gestio ne (anche per comprendere se e quali azioni siano state intraprese dalle

Il Foro Italiano — 2002.

IV

CORTE DEI CONTI; sezione controllo affari comunitari e

internazionali; deliberazione 6 dicembre 2001, n. 3; Pres. ed

est. Lucente.

Corte dei conti — Sezione controllo affari comunitari e in

ternazionali — Fondi comunitari — Programma di con

trollo per il 2002 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).

La Corte dei conti, sezione di controllo per gli affari comunitari

ed internazionali, ha deliberato il programma di controllo sui

fondi di provenienza comunitaria, da valere per l'anno

'2002. (4)

V

CORTE DEI CONTI; sezione controllo enti; deliberazione 3

dicembre 2001, n. 65; Pres. Schiavello, Rei. Ferrara.

Corte dei conti — Sezione controllo enti — Programma di

attività per il 2002 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).

La Corte dei conti, sezione di controllo sugli enti, ha deliberato

il programma di attività per l'anno 2002. (5)

VI

CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; deliberazione 5 novem

bre 2001, n. 38; Pres. Staderini, Rei. Carabba.

Corte dei conti — Controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni — Criteri generali e indirizzi di coordi namento — Esercizio finanziario 2002 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).

La Corte dei conti, a sezioni riunite in sede di controllo, ha ap

provato i criteri generali e gli indirizzi di coordinamento per lo svolgimento, nel 2002, del controllo successivo sulla ge stione delle pubbliche amministrazioni ad opera delle diverse

sezioni di controllo. (6)

amministrazioni per dar seguito alle pronunce della corte conclusive delle indagini di controllo).

Quanto ai principi ed ai criteri di riferimento del controllo, la delibe razione indica come imprescindibili i seguenti: l'adozione di un crono

programma delle attività di controllo; la valorizzazione del principio di

collegialità nelle fasi dell'impostazione del programma, della defini zione degli obiettivi delle indagini, dell'articolazione del referto e della valutazione delle osservazioni presentate dalle amministrazioni con trollate; l'economia e la flessibilità dei mezzi istruttori; l'utilizzazione del metodo del campionamento; la valorizzazione del contraddittorio con le amministrazioni sia nella fase istruttoria, sia in quella deliberati va.

Con la deliberazione sub II, concernente il programma di lavoro per la decisione e la relazione sul rendiconto generale dello Stato dell'anno 2001. le sezioni riunite adottano, in via sperimentale, un'ipotesi di la voro che prevede la correlazione tra le «funzioni obiettivo», le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, le risultanze complessive esposte dal «conto della pubblica amministrazione», gli indicatori di

prodotto e di impatto riferibili alle diverse funzioni. In particolare, l'ipotesi di lavoro dovrà essere sviluppata elaborando,

sulla base degli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri, «ta belle sintetiche» dalle quali risultino l'aggregazione dei dati finanziari relativi a ciascuna funzione obiettivo e un primo insieme di indicatori

specifici di attività o di prodotto (output) e di risultato o di impatto (outcome).

Con la deliberazione sub III, la sezione autonomie ha approvato il

programma di controllo da svolgere nell'anno 2002. La sezione ha deciso di proseguire alcune indagini di controllo sulla

gestione degli enti locali avviate con il programma 2001 e tuttora in corso, sia in considerazione della persistente importanza e attualità dei temi oggetto di analisi, sia allo scopo di sviluppare queste analisi con il metodo comparativo, in termini sia spaziali che temporali.

Con la deliberazione sub IV, la sezione di controllo per gli affari co munitari e internazionali ha adottato una programmazione che prevede, anzitutto, la conclusione delle indagini già avviate nel corso dell'anno 2001 (riguardanti: gli interventi nelle «aree depresse»; lo stato di rea lizzazione dei progetti approvati nell'ambito del programma operativo multiregionale «risorse idriche», per l'adeguamento delle dotazioni

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

1. - Attività di programmazione del controllo. Viene istituita

annualmente, in seno alla sezione, una commissione per la pro

grammazione, composta dai consiglieri assegnati a ciascun uffi

cio di controllo, di norma con la maggiore anzianità di qualifica e presieduta dal presidente della sezione.

La programmazione delle attività di controllo sulla gestione è

effettuata in raccordo con i magistrati assegnati alle cinque aree

di cui all'art. 8, 1° comma, del regolamento 14/00 e deve ri

guardare tutte le aree medesime, individuando — per ciascuna

di esse — i temi di maggiore interesse e rilevanza, avuto riguar do alle linee complessive dell'azione amministrativa deliberate

dal governo in sede di presentazione dei documenti di bilancio e

approvate dal parlamento. In particolare si terrà conto di programmi di spesa gestiti di

rettamente dall'amministrazione statale, del grado di comples sità delle gestioni, dell'importanza strategica attribuita dal go verno alla realizzazione di alcuni programmi, di elementi di

sfunzionali accertati nel corso di precedenti attività di controllo, di elementi sintomatici di rischio emergenti dalla gestione con

tabile e da altri pertinenti documenti amministrativi.

A questo scopo la commissione si riunisce almeno ogni tri

mestre, avvalendosi dell'attività di monitoraggio e documenta

zione effettuata in maniera continua, nonché delle proposte dei

magistrati assegnati al controllo.

2. - Attività di monitoraggio. Le attività di monitoraggio sono

essenzialmente rivolte ad acquisire una più compiuta conoscen

za dell'amministrazione e ad individuare le azioni amministrati

ve suscettibili di inserimento nei programmi di controllo.

Rientra, in particolare, nell'attività di monitoraggio e docu

mentazione di cui al paragrafo precedente: — effettuare una puntuale ricognizione della legislazione

inerente ai programmi di maggiore dimensione e valore strate

gico delle amministrazioni rientranti nell'area di competenza, evidenziandone obiettivi di fondo e scadenze principali;

— esaminare il bilancio di previsione ed il rendiconto di cia

scuna amministrazione, identificando le unità previsionali di ba

se e i centri di costo più importanti, e tenendo, altresì, conto

delle classificazioni funzionali ed economiche, nonché del giu dizio di parificazione e della relazione al parlamento sul rendi

conto generale dello Stato; — individuare le gestioni di maggiore rilevanza strategica e

caratterizzate dall'impiego di fondi cospicui; —

acquisire ed analizzare gli atti generali e le direttive an

nuali dei ministri, individuando le poste di bilancio e i centri di

responsabilità corrispondenti agli obiettivi programmatici; —

acquisire, altresì, rapporti e relazioni periodiche dei ser

vizi di controllo interno (Se.c.in.), nonché altri atti specifica mente individuati e ritenuti utili ai fini in discorso;

— focalizzare particolari attività, caratterizzate da rischio di

disfunzioni, sulla base di valutazioni inerenti alla natura intrin

seca delle stesse oppure a precedenti esperienze. Costituisce, inoltre, precipuo compito del monitoraggio l'ac

quisizione di notizie in ordine alle azioni intraprese e ai provve dimenti adottati dalle competenti amministrazioni a seguito delle deliberazioni conclusive delle indagini di controllo.

idriche e delle reti acquedottistiche del Mezzogiorno; la gestione delle

«quote latte» e la connessa percezione dei c.d. «prelievi supplementa ri»); in secondo luogo, due analisi: una sull'utilizzazione dei fondi co

munitari nel settore della pesca; l'altra sullo stato di applicazione in

Italia del regolamento comunitario 1681/94, concernente la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea e la lotta contro le frodi.

Con la deliberazione sub V, la sezione controllo enti ha approvato il

programma di attività per il 2002. La sezione ribadisce l'importanza che le relazioni sulla gestione de

gli enti ex 1. 259/58 siano tempestive e aggiornate, in modo da offrire al

parlamento il quadro completo delle gestioni pubbliche realizzate attra

verso 1'«amministrazione per enti».

Quanto al controllo per programmi esercitato ai sensi della 1. 20/94 e

sinora circoscritto a quaranta enti, la sezione ha deciso la predisposi zione di una prima relazione sulla gestione degli ordini e dei collegi

professionali (sulla cui sottoposizione al controllo della Corte dei conti

v. Trib. Roma 8 marzo 2001, Foro it., 2001, I, 2744, con nota di ri

chiami), nonché la prosecuzione del controllo sulle stazioni sperimen tali per l'industria e sulle istituzioni culturali di rilievo nazionale, aven

do riguardo, altresì, alla loro prevista trasformazione in enti pubblici economici e in enti privati. [M. Lancia]

Il Foro Italiano — 2002.

Una specifica attività di monitoraggio riguarda il comparto entrate, che, in coerenza con le prescrizioni contenute nella de

liberazione 11/01 (Foro it., 2001, III, 563), tenderà progressi vamente a configurarsi come un vero e proprio osservatorio.

Tale monitoraggio — avvalendosi dei necessari collegamenti

con i sistemi informativi della ragioneria generale dello Stato, della Banca d'Italia e del ministero dell'economia e delle finan

ze — oltre all'analisi sistematica del bilancio consuntivo, dei

conti periodici e dei versamenti, dovrà essere gradualmente esteso, in proporzione alle risorse di personale disponibili, an

che alle attività di: 1) accertamento (programmi annuali dei

controlli e statistiche sui controlli); 2) riscossione (evoluzione nelle modalità e nei tempi di adempimento delle obbligazioni

tributarie); 3) programmazione e controllo (Dpef, bilancio e

manovre finanziarie, direttive annuali per l'azione amministra

tiva e la gestione, referti dei servizi di controllo interno); 4) le

gislazione di entrata (compresi i correlati regolamenti, decreti

attuativi e circolari). In ordine al monitoraggio dell'attività di accertamento, appa

re, peraltro, indispensabile il collegamento on line con il sistema

informativo del ministero dell'economia e delle finanze, con il

quale andrebbe sottoscritto un apposito protocollo d'accordo.

Per quanto riguarda, poi, lo specifico monitoraggio dell'ese

cuzione delle sentenze di condanna per danno erariale emesse

dalla Corte dei conti, andrà modificata e integrata l'attuale pro cedura automatizzata di acquisizione dei dati, in modo da potere — come già indicato lo scorso anno — non solo operare il ri

scontro del grado di esecuzione delle sentenze (dal 2001 facili

tato dall'istituzione di specifici e distinti capitoli di bilancio per ciascuna amministrazione, in sostituzione dell'unico capitolo «sommatoria» prima imputato al ministero del tesoro), ma an

che acquisire dati relativi all'evoluzione temporale e territoriale

delle condanne per danni erariali e comunitari, con riguardo sia

al numero delle sentenze, sia agli importi decisi ed a quelli cor

rispondentemente riscossi e sia, infine, alle tipologie dei danni

accertati in sede giurisdizionale. Ciò ai fini tanto della decisione

di parifica delle corrispondenti poste del conto del patrimonio,

quanto dello svolgimento — anche da parte delle sezioni regio

nali — di controlli sulla gestione, tesi a valutare la diversa inci

denza dei fenomeni di danno erariale per le varie amministra

zioni e l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto adot

tate dalle stesse.

Per quel che attiene alle gestioni dei magazzini dello Stato,

l'attività di monitoraggio — nel passato limitata ai magazzini

della difesa e dal 2000 estesa a quelli della pubblica sicurezza e

della guardia di finanza — dovrà riguardare anche gli altri ma

gazzini dello Stato, generalizzando la modalità di acquisizione dei dati per via telematica. Siffatta attività di monitoraggio do

vrà, anch'essa, consentire la rendicontazione — in sede di re

ferto annuale al parlamento — sull'evoluzione del numero e

della consistenza dei magazzini dello Stato ed i riscontri neces

sari ai fini della decisione di parifica del conto del patrimonio. Ulteriore monitoraggio riguarda la capacità di rappresenta

zione — nelle risultanze di bilancio — degli andamenti e degli

esiti delle principali leggi di spesa. Obiettivo di questa attività è

la verifica del progressivo adattamento della gestione contabile

ai principi della legge di riforma di bilancio, al fine di colmare

l'indubbio deficit informativo che, ancora oggi — a quattro anni

di distanza dalla 1. 94/97 — si riscontra.

Occorrerà dunque; a) analizzare il grado di aggiornamento del «nomenclatore degli atti» in cui sono indicati i capitoli di

bilancio e le corrispondenti autorizzazioni legislative di entrata

e di spesa cui i primi fanno riferimento; b) verificare il livello di

corrispondenza tra i c.d. piani di formazione (nei quali è artico

lato il capitolo di bilancio in sede, di previsione) e i c.d. piani

gestionali, e cioè il dettaglio dei flussi di spesa che «sotto» il

capitolo sono (o sarebbero) disponibili a livello informatico; c)

valutare se, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, sia possibile pervenire ad una classificazione delle risultanze di

bilancio per leggi di entrata o di spesa allo scopo di consentire,

ovvero migliorare, la valutazione gestionale delle politiche pub

bliche settoriali. Va in proposito evidenziato che, a seguito della 1. 208/99 (di

modifica della 1. 468/78), con apposito ordine del giorno appro vato in occasione del varo della predetta legge (9/4354 quin

quies B3), il governo è stato impegnato, tra l'altro, a «prospetta

re, a fronte dell'andamento a legislazione vigente dei principali

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PARTE TERZA 624

indicatori della finanza pubblica, commentati con informazioni

verificabili, l'andamento a legislazione vigente delle politiche che si considerano strategiche ai fini della stabilità e dello svi

luppo, che deve comprendere i dati fondamentali circa lo stato

di attuazione e i problemi per il loro ulteriore svolgimento di ca

rattere gestionale ed eventualmente di aggiustamento normati

vo».

Viene altresì confermato — rispetto al programma dell'anno

precedente — il monitoraggio sull'esercizio della funzione di

sciplinare da parte delle amministrazioni dello Stato, il quale

prevede — tra l'altro —

l'aggiornamento della banca dati (che contiene sintetiche notizie dal 1989 ad oggi), gestita su software elaborato attraverso la collaborazione dell'ufficio di controllo

con il servizio informatica. Le risultanze del monitoraggio

espletato nell'esercizio 2001 hanno dato luogo, peraltro, alla

deliberazione dell'indagine di controllo per l'esercizio 2002 in

dividuata con l'identificativo 2.4.

Proseguirà, infine, l'aggiornamento della banca dati sui lavori

pubblici delle amministrazioni dello Stato, che parte dall'eserci

zio 1994 e contiene notizie riferibili a circa novecento stazioni

appaltanti sparse sul territorio nazionale. Le risultanze del mo

nitoraggio svolto nell'esercizio 2001 hanno dato, tra l'altro,

luogo alla deliberazione dell'indagine di controllo per l'eserci

zio 2002 individuata con l'identificativo 7.3. 3. - Attuazione delle indagini programmate. L'attuazione

delle indagini programmate è rimessa a collegi e/o singoli magi strati istruttori individuati dal presidente, sulla base di criteri

obiettivi, tenendo conto, preferibilmente, dell'appartenenza agli uffici e della professionalità specifica.

Analogamente, e nello stesso contesto, viene assegnato il per sonale amministrativo di supporto a ciascuna indagine da parte del dirigente della sezione su direttiva del presidente, sentita la

commissione della programmazione. Detto personale dovrà es

sere utilizzato di preferenza nell'ambito dell'ufficio cui è appli cato, salvo che siano programmate indagini trasversali a più uf

fici o debbasi far fronte all'esigenza di particolari specializza zioni professionali.

4. - Principi e criteri di riferimento per l'attività di controllo.

Per l'esercizio 2002 restano fermi i principi e i criteri di riferi

mento contenuti nelle precedenti delibere di programmazione annuale ed in primo luogo nella deliberazione 11/01, cit., non

ché quelli elencati nella deliberazione delle sezioni riunite

38/CONTR/PRG/01, che segue. Tra questi mette conto, in particolare, ricordare:

a) l'adozione di un cronoprogramma delle procedure di con

trollo. Il cronoprogramma può essere flessibile e soggetto a va

riazioni in base alle caratteristiche dell'indagine e dei fatti og

getto di accertamento, ma deve comunque costituire un costante

punto di riferimento per il magistrato istruttore. Qualora non sia

previsto un diverso termine nel cronoprogramma, le attività di

controllo deliberate dovranno essere portate a compimento con

il deposito della relazione conclusiva entro il 30 dicembre 2002

o entro un diverso termine stabilito dal presidente; b) il principio della collegialità. La valorizzazione della col

legialità riguarda, in particolare, l'impostazione del programma, la definizione degli obiettivi delle indagini, l'articolazione del

referto e la valutazione delle osservazioni presentate dall'ammi

nistrazione controllata;

c) l'economia e la flessibilità dei mezzi istruttori.

Il magistrato avrà cura di privilegiare quelli meno onerosi, ri

servando il ricorso ad accertamenti diretti ed ispezioni a specifi che situazioni, quali la mancata collaborazione del controllato, il rischio che quest'ultimo trasmetta dati e notizie non esatti, in

grado di fuorviare le risultanze dell'indagine, l'esigenza di pro cedere a verifiche a campione;

d) l'adozione tendenzialmente generalizzata del metodo

comparativo della valutazione, sia in rapporto alle risultanze di

gestioni parallele di diversi centri di spesa, sia con riguardo a

serie storiche di attività, sia con riferimento a parametri conte

nuti nelle regole deontologiche delle diverse attività soggette a

controllo;

e) l'utilizzazione del metodo del campionamento, esaminan

do in modo analitico e circostanziato almeno una parte signifi cativa della gestione assoggettata al controllo;

f) la valorizzazione del contraddittorio con l'amministrazio

ne, sia nella fase istruttoria che in quella deliberativa;

g) l'estensione dell'attività conoscitiva e delle pertinenti va

II Foro Italiano — 2002.

lutazioni fino ai risultati finali dei programmi e delle gestioni

oggetto del controllo.

5. - Metodologie di valutazione dei servizi di controllo inter

no. Ferma restando l'apposita indagine prevista dal programma di controllo approvato con delibera 49/01 — la quale riguarda il

complesso organizzativo della riforma dei controlli interni, di

pertinenza di ciascuna delle amministrazioni dello Stato — vie

ne confermato l'indirizzo seguito a far data dall'emanazione

della 1. 20/94, secondo cui la valutazione dei servizi di controllo

interno si esercita, di regola, con modalità incidentali, circo

scritte all'oggetto dei singoli programmi di controllo.

Nella buona sostanza la valutazione dei controlli interni av

viene limitatamente alle attività effettivamente assoggettate a

verifica.

L'esame dei servizi di controllo interno deputati al controllo

di gestione si compone di tre momenti sequenzialmente distinti:

a) il primo consiste in una valutazione astratta inerente all'i

doneità dei procedimenti di controllo adottati, all'estensione de

gli stessi e alle metodologie impiegate; b) il secondo riguarda l'effettivo e preciso svolgimento delle

procedure di controllo sub a);

c) il terzo si concreta in un giudizio di attendibilità dei fatti

accertati e rappresentati nei rapporti di controllo interno, attra

verso una comparazione dei referti interni con gli accertamenti

direttamente realizzati dall'organo di controllo esterno.

Le valutazioni di tipo astratto riguardano la struttura organiz zativa del controllo di gestione, i livelli di responsabilità nel

l'acquisizione degli elementi notiziali sui quali sono fondati i

referti, le procedure pianificate. Fermo restando che non esiste un modello precostituito di

giudizio, scontando tale forma di controllo la peculiarità del

soggetto amministrativo analizzato, dei particolari settori ope rativi e delle singole attività che lo caratterizzano, è indubbio

che la valutazione astratta debba tener conto:

a) della quantità e dell'estensione delle rilevazioni organiz zate dall'amministrazione: di regola ogni attività rivolta ad

obiettivi primari dovrebbe essere assoggettata a monitoraggio

adeguato, attraverso procedure standardizzate e documentate;

b) della capacità di formalizzare e organizzare in modo si

stematico — anche attraverso regolamenti o manuali — tempi,

modi e dimensioni delle rilevazioni;

c) della capacità di predeterminare il livello minimo delle

operazioni e dei documenti probatori;

d) della capacità del programma di controllo interno di ab

bracciare tutte le attività oggetto delle direttive politiche annuali

emanate dal ministro, di definire una mappa dettagliata e com

pleta delle attività esercitate dall'amministrazione e di sintetiz

zare i rapporti intercorrenti tra le diverse strutture impegnate nell'amministrazione attiva;

e) del riferimento aggiornato alle procedure impiegate dagli uffici e dai servizi dell'amministrazione nello svolgimento delle

pertinenti attività;

f) della ricognizione degli standard qualitativi e degli indi

catori, di cui l'amministrazione siasi eventualmente dotata al fi

ne di misurare e valutare la propria attività;

g) della capacità di programmare il calendario delle verifiche

e degli accertamenti ritenuti necessari per procedere alle perti nenti valutazioni.

Per le valutazioni inerenti all'effettività e all'attendibilità

delle procedure di controllo, si conferma quanto previsto ai par. 3.2 e 3.3 della deliberazione 11/2001/G, adottata — in data 15

febbraio 2001 — dall'adunanza congiunta della sezione centrale

di controllo.

II

Premessa. Il programma di lavoro finalizzato alla decisione

ed alla relazione sul rendiconto generale dello Stato 2001 si

fonda sulle considerazioni istituzionali poste a base della rela

zione sul rendiconto 2000 (sez. riun. in sede di controllo

14/2001/PRG, Foro it., 2001, HI, 562) in attuazione degli art.

39-41 t.u. delle leggi sulla Corte dei conti e della 1. 20/94. I cri

teri metodologici e gli indirizzi di questo programma di lavoro

sono inseriti entro il quadro definito dal programma del con

trollo sulla gestione approvato dalle sezioni riunite in sede di

controllo ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del regolamento per

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti

(14/00). Il presente documento programmatico integra i criteri e

gli indirizzi fissati per il rendiconto 2000. 1. -

«Parificazione» del rendiconto. Ai sensi dell'art. 607 del

regolamento di contabilità generale dello Stato, come modifi

cato dal d.p.r. 20 aprile 1994 n. 367, la corte, ai fini del giudizio di regolarità sui dati iscritti sul rendiconto generale dello Stato, accerta l'esattezza e la veridicità dei dati stessi. Tale attività si

concretizza nell'accertamento della regolarità dei dati, relativi

alle poste di entrata e di spesa, iscritti nel rendiconto stesso, e

nell'esame dei decreti di accertamento dei residui passivi. L'attività di riscontro dei pagamenti effettuati dalle sezioni di

tesoreria provinciale dello Stato e dei dati relativi ai conti cor

renti di tesoreria è svolta dall'ufficio di riscontro; quella di ri

scontro dei pagamenti disposti dalle amministrazioni periferiche dello Stato è svolta dalle sezioni regionali di controllo; quella relativa alle entrate dall'ufficio di controllo sulla gestione.

La Corte costituzionale con la sentenza 14 giugno 1995, n.

244 (id., Rep. 1995, voce Contabilità dello Stato, n. 30) ha riba

dito che, in vigenza della 1. n. 20 del 1994, compito della Corte

dei conti in sede di giudizio di parificazione «è quello di verifi care se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da

versare, risultanti dal rendiconto redatto dal governo, siano con

formi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti dai singoli ministeri e se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture

tenute o controllate dalla stessa corte, nonché nell'accertare i re

sidui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti mini

steriali di impegno e alle scritture tenute dalla Corte dei conti».

Per le entrate il competente ufficio di vigilanza (sezione di

controllo sulla gestione) accerta se le entrate riscosse e versate

siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti

generali trasmessi alla corte dalle singole amministrazioni.

Per il conto del patrimonio la verifica della regolarità delle

schede patrimoniali di tutte le amministrazioni statali, redatte

dal dipartimento ragioneria generale dello Stato, è coordinata

dagli uffici delle sezioni riunite in sede di controllo.

Il riscontro effettuato ha, pertanto, natura essenzialmente

contabile ed è finalizzato a consentire, con la validazione men

sile dei dati, la rendicontazione del conto finale che il ministero

dell'economia e delle finanze presenta, entro il 31 maggio di

ogni anno alla corte, per il «giudizio di parificazione». Accanto a questo riscontro contabile sono da programmare

analisi ulteriori di verifica a campione dell'attendibilità e affi

dabilità dei dati secondo le metodologie consolidate presso la

Corte dei conti dell'Unione europea e presso altri organi supe riori di controllo esterno. Un programma specifico di auditing finanziario sarà sottoposto a queste sezioni riunite in sede di

controllo entro il mese di gennaio 2002, sulla base dell'opera di

un gruppo di lavoro ad hoc.

2. - Analisi generali sulla finanza pubblica. 2.1. - Nelle rela

zioni sul rendiconto degli ultimi anni è stato rappresentato con

insistenza il disagio di un'analisi sul consuntivo dello Stato

condotta sulla base di risultanze finanziarie classificate e defi

nite secondo gli obblighi di legge, ma sostanzialmente diver

genti dai consuntivi di finanza pubblica utilizzati nei documenti

governativi, anche in funzione degli impegni europei. Una prima ragione di inadeguatezza è connessa al sempre

minore grado di rappresentatività del bilancio statale rispetto al

l'incidenza crescente nei conti pubblici dell'attività degli enti

decentrati. Proprio alla luce di tale tendenza inarrestabile, la

corte ha, da anni, assunto la decisione di aprire la relazione an

nuale con l'analisi dei risultati di finanza pubblica espressi an

che in termini di conto delle amministrazioni pubbliche. Una lacuna che non è stata ancora colmata — e che costitui

sce il secondo e più grave motivo d'insufficienza del quadro in

formativo — è costituita dalla circostanza che non sono rese di

sponibili le informazioni necessarie per un chiaro raccordo tra le

risultanze del rendiconto e il conto delle amministrazioni pub bliche. Ciò è, a sua volta, riconducibile a due principali ordini di motivi.

In primo luogo, l'adozione del nuovo sistema di contabilità

nazionale (Sec 95) ha inevitabilmente complicato il passaggio dai dati di bilancio (espressi secondo le categorie della contabi

lità pubblica, vale a dire cassa e competenza giuridica) ai dati

rielaborati secondo il criterio della competenza economica.

È noto, infatti, che nel regime Sec 79, e quindi fino a tutto il

Il Foro Italiano — 2002.

1999, il raccordo tra consuntivo dello Stato e contabilità nazio

nale — pur complesso e impegnativo

— avveniva nell'ambito

della gestione di cassa, adottata sia per l'una che per l'altra ren

dicontazione.

L'introduzione del criterio contabile della competenza eco

nomica, richiesto dal Sec 95, si traduce, invece, in motivo di

maggiore scostamento — rispetto al passato

— tra i consuntivi

(di cassa o di competenza giuridica) e i conti elaborati dall'Istat.

Il raccordo tra rendiconto dello Stato e contabilità nazionale, in

fatti, mentre mantiene la lunga lista di correzioni da apportare al

consuntivo di cassa, impone anche ampie correzioni per la tra

sformazione delle principali grandezze della spesa e dell'entrata

secondo definizioni in grado di approssimare ex post il criterio

di registrazione per competenza economica. D'altra parte, il

progresso conseguito in questi ultimi anni, certamente non tra

scurabile, attiene soltanto all'adozione in sede di bilancio statale

della classificazione economica e funzionale utilizzata in sede di

contabilità nazionale. La gestione del bilancio seguita invece, ad

operare secondo i principi della contabilità di Stato, alla quale restano estranei i criteri della competenza economica.

In secondo luogo, si va accentuando la tendenza a predisporre consuntivi dello Stato difformi, per importi assai rilevanti, dal

rendiconto disposto per la parifica e caratterizzati, essenzial

mente, da una rappresentazione delle risultanze al netto di tran

sazioni di entrata e di spesa (escluse perché ritenute in grado di

alterare impropriamente i risultati di gestione dell'anno di rife

rimento). Si tratta della massa rapidamente crescente delle c.d.

regolazioni contabili e, debitorie, per le quali resta non percepi bile non la ragione generale dell'esclusione dai consuntivi, ma

piuttosto il criterio alla base dell'inserimento tra tali partite di

singole voci di bilancio. In ogni caso, ciò che non appare accet

tabile è che il rendiconto parificato dalla corte non sia imme

diatamente raccordabile con i consuntivi elaborati dalla ragione ria generale dello Stato (Rgs) sia per i principali documenti

pubblici (relazione generale sulla situazione economica del pae se, relazioni trimestrali di cassa) sia per consentire all'Istat la

costruzione dei dati di contabilità nazionale. A tal fine è neces

sario che il rendiconto 2001 sia predisposto con una specifica e

videnziazione dell'elenco delle operazioni di rettifica adottate

dal tesoro in termini di regolazioni debitorie e partite affini.

Tale integrazione di informazioni potrà assumere la natura di un

allegato tecnico al rendiconto, nel quale dovranno essere indi

cati tutti i capitoli di entrata e di spesa interessati da dette retti

fiche, con una dettagliata esposizione dei criteri alla base del

l'inclusione delle operazioni in questione tra le regolazioni contabili e debitorie. In tal modo sarà consentito alla corte non

solo di pervenire ad un opportuno collegamento tra le diverse

definizioni di consuntivo finanziario, ma anche di esprimersi sulla stessa attendibilità delle scelte adottate per depurare tali

consuntivi di ingenti transazioni di entrata e di spesa. Un ulteriore passaggio consiste, poi, nell'esplicitazione del

raccordo tra il rendiconto rielaborato come sopra indicato e il

conto economico dello Stato, che rappresenta la versione del

consuntivo statale necessaria per l'elaborazione, da parte dell'I

stat, del conto delle amministrazioni pubbliche. Un'iniziativa della corte intesa ad ottenere sui punti indicati

una sollecita collaborazione della Rgs e dell'Istat ha dato luogo alla costituzione dì un gruppo di lavoro che dovrebbe consentire

di pervenire ai risultati attesi in tempi utili per la relazione sul

rendiconto 2001. Il capitolo I dovrebbe, pertanto, offrire un

elemento di informazione innovativo e di notevole interesse, in

ragione dell'utilità di una puntuale ricollegabilità dei dati del

rendiconto al più generale quadro di controllo della finanza

pubblica. 2.2. - Nella prima parte della redazione sul rendiconto si as

sumono, come base di partenza, le valutazioni governative, fatte

proprie dal parlamento nel corso della sessione di bilancio, circa

gli effetti finanziari prospettate ex ante, richiamando i rilievi

metodologici e di merito, prospettati dalla corte nelle occasioni

istituzionali di esame della manovra (audizioni sul Dpef e sul

disegno di legge finanziaria, relazione quadrimestrale sulle leggi di spesa avente ad oggetto la «copertura» della decisione di bi

lancio). Si deve rilevare come alla pluralità di valutazioni ex ante, di

sponibili per il parlamento attraverso molteplici strumenti (au

dizioni presso le commissioni bilancio riunite camera e senato,

analisi dei servizi bilancio delle due camere) faccia riscontro

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627 PARTE TERZA 628

una grave carenza di analisi ex post, in grado di misurare l'ef

fettivo grado di realizzazione delle misure adottate.

Nella relazione sul rendiconto 2001 la corte svolgerà una ve

rifica ex post degli effetti, nell'anno di riferimento (2001) della

manovra di bilancio e dei principali provvedimenti ad essa con

nessi. Si procederà, a tal fine, alla messa a punto di una specifi ca metodologia di analisi ed alla costruzione di una prima banca

dati di parametri economici, demografici e finanziari, av

valendosi anche di contributi da programmare nella sede del

gruppo di lavoro corte-Istat-Rgs. 3. - Analisi delle politiche pubbliche di settore. Come ricor

dato nel programma presentato lo scorso anno, nella definizione

del controllo si deve considerare che la struttura del bilancio

dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche è

costruita per funzioni obiettivo e per centri di responsabilità ed

è ispirata al principio di una programmazione di bilancio dise

gnata dal Dpef e dalle note preliminari a ciascuno stato di previ sione.

L'intero processo politico-amministrativo si basa sulla deter

minazione dei presupposti programmatici della gestione, in ter

mini di definizione delle politiche pubbliche, di ripartizione delle risorse, di indicazione delle linee guida di gestione, di pre

figurazione degli indicatori per la misurazione e valutazione dei

risultati della gestione finanziaria e dell'attività amministrativa

attraverso parametri di economicità, efficienza ed efficacia e

con riferimento ai servizi finali prestati ai cittadini.

Il sistema normativo è chiuso dalla norma generale posta in

materia di rendiconto generale dello Stato in virtù della quale il

rendiconto «è costruito, ai fini della valutazione delle politiche

pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata

per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, suddivise

per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e

finanziaria delle risultante di entrata e spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa» (art. 13 d.leg. 279/97). Il conto del patrimonio è costruito in modo da consentire «l'a

nalisi economica della gestione dei beni dello Stato», anche con

l'utilizzazione di «indici di redditività» (art. 14 d.leg. 279/97). La Corte costituzionale ritiene necessaria una chiara prefigura zione periodica dei criteri del controllo sulla gestione in rap

porto ai parametri di legalità ma anche con riferimento ai risul

tati effettivamente conseguiti dall'attività dei pubblici poteri utilizzando «i modelli operativi nascenti dalle discipline eco

nomiche, aziendaliste e statistiche ... in vista dell'accertamento

della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, come pure dalla valutazione com

parativa dei costi, modi e tempi dello svolgimento dell'attività

stessa». «In questo contesto il compito di determinare annual

mente detti criteri si pone come auto-limite inteso a razionaliz zare ex ante l'opera di controllo sulla gestione» (Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 470, id., 1998,1, 1766).

Il controllo strategico sui risultati delle politiche pubbliche di settore deve avere ad oggetto la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle leggi di programma e nei program mi, nelle direttive e negli atti di indirizzo politico degli organi di

governo. I termini di riferimento programmatici per l'imposta zione dei controlli strategici sono, in linea teorica, offerti: dalle

leggi di programma, dai programmi approvati dal consiglio dei ministri o dal Cipe; dal Dpef; dalle note preliminari premesse agli stati di previsione dei ministeri; dalle direttive dei ministri

previste dagli art. 3 e 14 d.leg. 29/93; dall'esame del bilancio

politico secondo la classificazione per funzioni obiettivo e per centri di responsabilità.

Nella relazione dello scorso anno si precisa che uno stru mento di importanza preliminare per la valutazione delle politi che pubbliche è costituito dalla costruzione di un sistema di in formazioni finanziarie, contabili, di statistica economica e di contabilità economica nazionale. A partire dal sistema Rgs Corte dei conti devono essere impostate le seguenti operazioni: integrazione delle classificazioni e delle informazioni fra ge stione di bilancio, gestione di tesoreria, settore pubblico; costru zione dei parametri di misurazione del prodotto del settore pub blico nei conti economici nazionali secondo la metodologia fis sata dall'Unione europea (Sec 95); utilizzazione e adattamento alla struttura di bilancio per funzioni del sistema delle statistiche

sull'organizzazione, i procedimenti, la gestione del personale, le attività delle pubbliche amministrazioni.

Il Foro Italiano — 2002.

Un primo livello di analisi «macro» dovrebbe consentire di

valutare le condizioni relative del comparto agganciandosi ai

parametri di valutazione definiti a livello di Unione europea (vertice di Lisbona). Sono state individuate quattro aree di in

tervento considerate cruciali per incidere sul processo di cre

scita dell'Unione: le politiche per l'occupazione, quelle per l'innovazione, le politiche di riforma strutturale e le politiche di

coesione.

Si tratta di definire un set di indicatori strutturali (comparati) utili alla valutazione delle scelte operate e delle priorità indivi

duate come necessario presupposto per la valutazione dell'effi

cacia delle iniziative intraprese. Per quanto attiene alla valutazione delle politiche pubbliche

di settore la costruzione di un sistema informativo e la struttura

zione di una rete di indicatori per la valutazione dell'efficacia

dell'azione svolta dalle amministrazioni richiede l'esecuzione

di tre distinte attività:

1) l'individuazione di un primo set di parametri relativi ai

macro obiettivi dell'azione dell'amministrazione pubblica (par tendo dalle indicazioni dell'Unione europea sopra citate);

2) la creazione di indicatori di realizzazione di natura finan

ziaria a partire dai dati di bilancio; a fianco di questi sarà op

portuno prevedere l'introduzione di indicatori di realizzazione

«normativa», dato il crescente ruolo della regolazione soprat tutto tra le amministrazioni centrali e regionali;

3) l'esame e la scelta di indicatori di attività e/o di prodotto

(output): di realizzazione, di risultato e di impatto (outcome). Le sezioni riunite in sede di controllo intendono proseguire il

lavoro avviato a partire dall'esame del rendiconto 1995 (e ap

profondito nella relazione sul 2000) di studio ed elaborazione

delle metodologie idonee a consentire la verifica e la valutazio

ne delle politiche pubbliche con riferimento ai dati desunti dal

rendiconto generale dello Stato (come previsto dall'art. 13

d.leg. 7 agosto 1997 n. 279). Le sezioni riunite intendono, per l'esame del rendiconto

2001, adottare in via sperimentale, un'ipotesi di lavoro che pre vede la correlazione tra le funzioni obiettivo, le risorse finanzia

rie iscritte nel bilancio dello Stato e le risultanze complessive

esposte dal conto delle pubbliche amministrazioni, e gli indica

tori di prodotto e di impatto ad esse riferibili.

In particolare l'ipotesi di lavoro sarà sviluppata per gli stati di

previsione della spesa di tutti i ministeri elaborando tabelle sin

tetiche dalle quali risultino l'aggregazione dei dati finanziari

relativi a ciascuna funzione obiettivo e un primo «insieme» di

indicatori specifici di attività e di prodotto (output) e di risultato

o di impatto (outcome). La metodologia sperimentale prevede la verifica delle tabelle

recanti le classificazioni contabili/finanziarie per funzioni

obiettivo e gli indicatori prescelti con le delegazioni designate dai ministri (su richiesta della corte) come «interfaccia» per le

analisi sul rendiconto, con gli uffici centrali del bilancio presso i

singoli ministeri, con i servizi di controllo interno e con i re

sponsabili degli uffici Sistan di ciascuna amministrazione.

4. - Procedimento. Restano ferme le indicazioni sul procedi mento per le analisi e per le attività istruttorie finalizzate alla

decisione ed alla relazione sul rendiconto generale dello Stato

definite dai precedenti programmi approvati dalle sezioni riunite in sede di controllo e dall'ord. 78/96 delle sezioni riunite in sede

referente, annessa alla presente delibera.

Gli incarichi ai magistrati relatori e istruttori sono affidati se condo la tavola annessa alla presente delibera.

Ili

1. - Con la predetta delibera n. 38 (che segue) le sezioni ri

unite, unitamente al programma di controllo sulle gestioni per l'anno 2002, hanno indicato gli indirizzi di coordinamento e le direttive sul procedimento da seguire, evidenziando per quanto di interesse nella presente sede i punti qui di seguito riportati:

— è prevista l'inclusione nel programma di referti specifici su grandi comparti di rilievo per l'intera finanza pubblica, tra i

quali l'utilizzo dei fondi europei; —

vengono indicati come temi generali, interessanti più se

zioni, quelli delle politiche ambientali e dei beni culturali.

In collegamento con tali criteri questa sezione deve stabilire il

proprio programma di controllo da svolgere nell'anno 2002.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

2. - Si premette che la sezione ritiene di dover proseguire al

cune indagini di controllo avviate col programma dell'anno

2001 tuttora in corso, in considerazione della rilevanza dei temi trattati nonché allo scopo di ampliare ed approfondire l'esame

degli specifici aspetti economico-finanziari e gestionali, ren

dendo così più significative le comparazioni e le valutazioni

condotte nell'arco temporale di due anni.

Pertanto vengono esaminate ed approvate nell'adunanza

odierna le seguenti indagini di controllo selettivo su gestioni di

enti locali:

a) Indagine sulla costruzione ed il funzionamento degli im

pianti di depurazione delle acque reflue.

Si tratta di un tema di particolare interesse nel quadro delle

politiche ambientali, in quanto — in base al d.l. n. 79 del 1995,

convertito con la 1. n. 172 del 1995 — i comuni non ancora do

tati di depuratori o dotati di impianti insufficienti sono tenuti a

predisporre entro termini precisi i progetti esecutivi dei nuovi

depuratori nell'ambito di piani regionali d'intervento. Poiché

alle provincie compete la tenuta del catasto di tali impianti,

l'indagine in prima fase è intesa a consentire l'acquisizione dei

dati posseduti da detti enti sull'esistenza, il funzionamento, la

tipologia dei depuratori nonché sui relativi costi di realizzazione

e di gestione, per proseguire poi, ove necessario, gli approfon dimenti presso i comuni o i loro consorzi.

L'indagine, che sarà svolta su un campione di comuni situati

nelle regioni Lombardia, Lazio e Campania, ha per obiettivo la

rappresentazione attuale dello stato di depurazione delle acque nonché della salvaguardia dei fiumi e del mare, anche con rife

rimento alle risorse finanziarie impiegate, ai modi e ai tempi dell'azione amministrativa. In proposito si precisa che la pun tuale individuazione degli enti da sottoporre a controllo potrà avvenire solo dopo aver acquisito la conoscenza dello stato di

fatto.

b) Prosecuzione dell'indagine sugli interventi finanziati nel

quadro dell'iniziativa comunitaria «Piano Urban 1» (1994

1999). L'esame della situazione dei sedici comuni beneficiari dei

contributi comunitari, tuttora in corso nell'ambito del program ma di controllo per il 2001, ha evidenziato ovunque una note

vole serie di progetti ed interventi di varia complessità e tipolo

gia, generalmente articolati e diversificati. Poiché il termine dei

pagamenti a valere sui fondi Urban scade il prossimo 31 dicem

bre 2001, la sezione ritiene che nell'anno 2002 sarà possibile rilevare il quadro completo degli interventi effettivamente con

cretizzati nonché delle anomalie verificatesi in corso d'opera,

comparando e valutando di conseguenza più proficuamente i

benefici ricavati dalla cittadinanza in termini di realizzazioni

funzionanti, efficienza, efficacia, impatto positivo sull'occupa zione e stimolo agli investimenti privati.

L'indagine avrà per oggetto tutti i sedici enti locali interessati

al Piano Urban nazionale (v. all. 1 ).

c) Prosecuzione dell'indagine sul funzionamento dei con

trolli interni, con particolare riferimento a quelli di gestione. L'art. 3, 7° comma, 1. n. 20 del 1994 fa obbligo alla Corte dei

conti, e per essa a questa sezione, di valutare annualmente il

funzionamento degli organi di controllo interno degli enti locali.

A sua volta l'art. 1 d.leg. n. 286 del 1999 ha disciplinato per la

prima volta in via generale il sistema dei controlli interni nelle

pubbliche amministrazioni, mentre l'art. 147 del successivo

d.leg. n. 267 del 2000 ha emanato specifiche disposizioni per gli enti locali.

La sezione, pertanto, ritiene di dover proseguire ed approfon dire l'indagine avviata in materia col precedente programma di

controllo.

La libertà organizzativa riconosciuta agli enti locali nell'ado

zione del sistema dei controlli interni impone l'utilizzo di una

metodologia di analisi sufficientemente flessibile e graduale per

un'adeguata valutazione del funzionamento dei medesimi, in

modo da contemperare il rispetto dell'autonomia degli enti con

l'esigenza di verificare se le scelte organizzative compiute siano

comunque riconducibili ad un quadro di regole coerenti con

l'attività di controllo da svolgere.

L'indagine continuerà a fornire il quadro complessivo del si

stema dei controlli intemi ed inoltre riguarderà, per la valuta

zione ente per ente, un campione notevolmente più ampio di

quello utilizzato nell'anno precedente, e cioè 82 province, escluse le 18 analizzate nel corso del 2001, ed 80 comuni con

Il Foro Italiano — 2002.

popolazione superiore a 60.000 abitanti, esclusi i 20 parimenti considerati nel corso di quest'anno (v. ali. 2).

Sarà verificato come gli enti stanno adeguandosi alla discipli na di controllo prevista dai citati d.leg. n. 286 e n. 267. I dati rile

vati per ciascun ente saranno raccolti in apposite schede, per e

videnziare anzitutto la «filosofia» del controllo adottata nonché

le interazioni tra i vari controlli e se, in particolare, il modulo di

controllo di gestione utilizzato risponda ad un'effettiva riquali ficazione della gestione ovvero ad un mero adempimento for

male.

A tal fine sarà esaminato, per ciascun ente, il contesto orga nizzativo-amministrativo in cui il controllo di gestione deve

operare, ponendo attenzione ad alcuni aspetti, quali quelli se

siano stati o meno individuati centri di responsabilità e/o di co

sto e come siano strutturati e se sia stato realizzato un sistema

informativo integrato. La conseguente valutazione del funzio

namento del controllo di gestione sarà effettuata verificando va

ri elementi, tra i quali la dotazione di risorse strumentali e fi

nanziarie, il grado di utilizzazione dell'informatica nel quadro del sistema di funzionamento dell'ente, il rapporto con gli altri

controlli interni e la produzione di referti.

ci) Prosecuzione dell'indagine sulla gestione dei teatri comu

nali. È prevista un'analisi più ampia e approfondita dei vari aspetti

economico-finanziari e gestionali di un significativo campione di enti allo scopo di effettuare valutazioni e comparazioni tra

situazioni omogenee nelle diverse zone geografiche. Tale cam

pione sarà individuato sulla base delle risultanze dell'indagine tuttora in corso.

Verrà inoltre esaminata la gestione dei fondi statali erogati

per il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed

adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a

teatro previsti dal d.l. n. 67 del 1997, convertito, con modifica

zioni, nella 1. n. 135 del 1997, dalla 1. n. 444 del 1998 e dalla 1.

n. 513 del 1999. 3. - A prescindere dalla specifica analisi di cui al punto c),

sub 2), anche nel corso delle altre indagini saranno accertati l'e

sistenza degli organi di controllo interno ed il loro funziona

mento; per tutte, infine, saranno impiegati indicatori sia finan

ziari che riferiti a profili di gestione idonei a consentire la valu

tazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle attività

esaminate. (Omissis)

IV

La programmazione dell'attività di controllo della sezione per l'anno 2002 comprenderà, in primo luogo, oltre al referto an

nuale sulla gestione dei fondi strutturali comunitari con riferi

mento all'attuazione degli interventi nell'ambito dei quadri co

munitari di sostegno, la conclusione delle indagini già avviate

nel corso dell'anno 2001 e, segnatamente, l'analisi degli inter

venti nelle «aree depresse»; lo stato di realizzazione dei progetti

approvati nell'ambito del programma operativo multiregionale «risorse idriche», finalizzato ad adeguare le dotazioni idriche e

le reti acquedottistiche del Mezzogiorno; la gestione delle c.d.

«quote latte» e la connessa percezione di «prelievi supplementa ri».

In secondo luogo, verrà avviata un'indagine sull'utilizzazione

dei fondi comunitari nel settore della «pesca» e un'altra sullo

«stato di applicazione in Italia del regolamento 1681/94 con

cernente la tutela degli interessi finanziari della Comunità euro

pea e lotta contro le frodi».

Infine, la sezione sottoporrà alle sezioni regionali di controllo

uno studio di fattibilità per un'indagine di controllo coordinata,

ai sensi dell'art. 10, 4° comma, del regolamento 14/00, sull'uti

lizzazione dei cofinanziamenti europei nel settore «turismo».

Ordina la trasmissione della deliberazione stessa al presidente della camera dei deputati ed al presidente del senato della re

pubblica.

V

1. - Il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti (in G.U. 6 luglio 2000, n. 256) —

deliberato nell'esercizio del potere normativo attribuito in mate

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PARTE TERZA 632

ria alla Corte dei conti dall'art. 3, 2° comma, d.leg. 30 luglio 1999 n. 286 —

prevede che le sezioni della corte preposte allo

svolgimento, in sede centrale, del controllo sulla gestione disci

plinato dalla 1. 14 gennaio 1994 n. 20 e tra esse la sezione del

controllo sugli enti, comunichino il proprio programma annuale

di attività ai presidenti delle due camere.

Come è noto, questa sezione — istituita dalla 1. 21 marzo

1958 n. 259 — esercita in via preponderante, con obbligo di re

ferto al parlamento, il controllo sulla gestione degli enti a cui lo

Stato contribuisce in via ordinaria, quale previsto dall'art. 100

Cost, e disciplinato, nei modi di esercizio, dalla medesima 1. n.

259, che del dettato costituzionale pone la normativa di attua

zione.

A questa stessa sezione è altresì demandato il controllo sulle

pubbliche amministrazioni, introdotto dalla già menzionata 1. 14

gennaio 1994 n. 20.

2. - Il controllo esercitato ai sensi della 1. 259/58, svolto dalla

sezione ormai da più di un quarantennio, concerne attualmente

trecentosedici enti di diversa natura e configurazione, raggrup

pabili nelle seguenti tipologie: enti previdenziali; enti di assi

stenza e protezione sociale; enti che svolgono attività di impre sa; enti di studio, insegnamento e prestazioni d'arte; enti di in

centivazione e regolazione; enti di ricerca; enti operanti sul ter

ritorio; enti portuali. I risultati del controllo eseguito hanno formato oggetto

—- nel

2001 e sino alla data odierna — di relazioni al parlamento con

cernenti ottantuno enti, per complessivi centotredici esercizi fi

nanziari.

Anche nella presente occasione, conviene tuttavia ribadire

che restano peraltro esclusi dal controllo ex 1. n. 259 e quindi dal conseguente referto al parlamento altri enti sovvenzionati fra

cui alcune importanti «imprese pubbliche», che conoscono un

crescente sviluppo, nella forma di società istituite o partecipate (in tutto e in parte o comunque in posizione dominante) dai mi

nisteri. Ne deriva l'esigenza — che si prospetta nuovamente al

l'attenzione del parlamento — dell'effettuazione di un'aggior

nata e compiuta ricognizione da parte del governo, ai fini del

l'assoggettamento al controllo degli enti sovvenzionati, al mo

mento esclusi, la cui gestione determina un significativo impatto sulla finanza pubblica. Analoga segnalazione è stata rappresen tata al parlamento, dalle sezioni riunite di questa corte, nel re

ferto sugli enti ed istituti nazionali cui lo Stato contribuisce ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge in adempimento di ob

blighi internazionali (del. 3/01 - RF, in data 26 gennaio 2001). In una panoramica globale l'attività di controllo e referto —

svolta anche in coerenza con le linee programmatiche e con gli indirizzi generali indicati alle sezioni riunite della Corte dei

conti per il controllo sulla gestione — continua a dislocarsi in

un quadro istituzionale e di finanza pubblica in ulteriore evolu

zione, anche in senso autonomistico, sottolineato nella nuova

conformazione del titolo V, parte II, Cost. Essa trova comunque ancora principali punti di riferimento: nelle regole europee sulla

stabilità degli equilibri di bilancio e sulla concorrenza; nei do

cumenti programmatici governativi volti ad incidere sull'inde

bitamento ed a riqualificare la spesa pubblica; nelle norme di ri

ordino degli enti pubblici e di miglioramento qualitativo di pro dotti e servizi, nonché in quelle sulla generalizzata adozione

della contabilità economico-analitica. Entro tali coordinate, le

indagini di controllo privilegiano l'accertamento della rispon denza dei risultati agli obiettivi posti dall'ordinamento e dai

programmi e quindi le verifiche sul grado di realizzazione delle

«missioni» assegnate a ciascun ente, mirandole sui profili di

maggiore criticità, con riguardo all'organizzazione, al funzio

namento, ai costi (in particolare di personale e strutture), alle

procedure contrattuali, agli effetti dell'azione svolta, in termini

di soddisfazione dei destinatari. Ampi capitoli dei referti sui principali enti (Enel, Iri, Poste, Anas, Inps, Inpdap, Inail, Istat,

Agea) effettuano analisi economico-finanziarie e, in particolare,

esprimono, valutazioni su tematiche rilevanti: grado di confor

mazione alla normativa comunitaria; adeguamento alla libera

lizzazione del mercato e dismissione delle partecipazioni; situa

zioni di dissesto e realizzazione dei piani di risanamento azien

dale; generalizzate difficoltà di compressione dei costi di lavo

ro.

Delineato il quadro generale in cui si inseriscono i contenuti,

pure illustrati, del controllo ex 1. n. 259, conviene aggiungere che per esso è stato ripristinato l'incisivo strumento — ai fini

Il Foro Italiano — 2002.

del tempestivo controllo sui più importanti fatti di gestione —

previsto dall'art. 8 della legge medesima (secondo il quale: «La

Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al parlamento, for

mula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella

gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno i

suoi rilievi al ministro del tesoro ed al ministro competente»). La norma abrogatrice di questa disposizione (art. 3, 1° comma,

del già citato d.leg. 286/99) è stata infatti annullata dalla Corte

costituzionale — con sentenza 139/01, Foro it., 2001,1, 2742 —

a seguito di conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte dei

conti. In particolare nella citata sentenza vengono sottolineate,

sia la disciplina distinta, sia la peculiare caratterizzazione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, i quali «non fanno

di per sé parte della pubblica amministrazione e costituiscono

un genus che comprende le più svariate tipologie». Tutto ciò premesso, si ribadisce che per attività di controllo e

referto da svolgere nel 2002, nei modi previsti dalla 1. n. 259 ed

in adempimento del dettato costituzionale, rimane obiettivo

prioritario un referto sempre più aggiornato, per tutti gli enti e

soprattutto per i più rilevanti, di contenuto compendioso ed inci

sivo, ricco di analisi sui profili gestionali di maggiore attualità

(estesi ai dati di pre-consuntivo dell'esercizio in corso) e signi ficatività e di giudizi sui risultati conseguiti (anche con riferi

mento agli strumenti governativi di programmazione), e sui co

sti (in particolare di strutture e di personale, con ogni possibile

comparazione al settore privato), nonché sul funzionamento dei

controlli interni e le misure consequenziali comunicate e adot

tate in esito alle osservazioni della corte.

3. - Oltre al controllo esercitato a norma della 1. n. 259, questa sezione svolge altresì il controllo generale e per programmi, re

golato dalla 1. n. 20 del 1994, sinora circoscritto a quaranta enti,

previamente individuati con apposite determinazioni. La con

ferma della legittimità costituzionale del controllo sulla gestione nei confronti delle pubbliche amministrazioni (sentenze 29/95,

id., 1996, I, 1157, e 470/97, id., 1998, I, 1766), lascia tuttavia aperta, nei casi di assenza di specifiche norme di richiamo della

predetta 1. n. 20, la problematica dell'ambito soggettivo del

controllo stesso. In particolare per gli ordini e collegi professio nali, dopo la pronuncia della Cassazione che ha rimesso la com

petenza in materia al giudice ordinario, sono sopravvenute le

prime sentenze di merito sulla legittimità del disposto assog

gettamento al controllo della sezione, per le quali peraltro non

sono decorsi i termini per l'impugnazione.

Riguardo agli enti controllati ai sensi della 1. 20/94, il pro

gramma di attività della sezione per il 2002 — oltre a svolgersi in consonanza con i criteri, quali sopra delineati, per l'esercizio, nell'anno medesimo, del controllo sulla gestione ex 1. n. 259 —

perseguirà i seguenti obiettivi: —

primo referto di generale e compiuta panoramica compa rativa su assetti ordinativi e complessivi andamenti gestionali

degli ordini e collegi professionali, sempreché assumano defini

tività in tempo utile, le pronunce giudiziali dichiarative della

soggezione di tali enti al controllo della sezione; —

prosecuzione dei referti sulle stazioni sperimentali e le

istituzioni culturali pubbliche di rilievo nazionale, privilegiando

peculiari aspetti gestori da analizzare eventualmente su campio ne (ritenuto significativo per verificare variazioni nell'impiego delle risorse e nel conseguimento dei risultati) ovvero valuta

zioni differite, anche comparative delle attività di tutti gli enti; —

per le citate «stazioni» e «istituzioni culturali», va dedi

cata particolare attenzione ai previsti processi di trasformazione,

rispettivamente in enti pubblici economici (d.leg. 540/99) ed in

enti privati (d.leg. 419/99), con fuoriuscita dal novero delle

pubbliche amministrazioni e quindi dall'area del controllo della

1. n. 20 del 1994. Ordina che copia della presente deliberazione sia trasmessa,

ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del regolamento per l'organizza zione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, al presi dente del senato della repubblica ed al presidente della camera

dei deputati.

VI

Premessa. Il presente programma del controllo sulla gestione, fondato sulle norme poste dall'art. 3, 4° comma, 1. 20/94 e dal

regolamento sull'organizzazione delle funzioni di controllo

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

della corte (reg. 14/00), è costruito come documento integrativo del programma approvato dalle sezioni riunite in sede di con

trollo con delibera 4/00 (Foro it., 2001, I, 563) le cui premesse, definizioni, criteri metodologici, sono da considerare come

punti di partenza (in coerenza, del resto, con il carattere plu riennale «scorrevole» di questo metodo di programmazione del

controllo sulla gestione). Sono, invece, riformulati e sottoposti all'esame collegiale, gli «indirizzi di coordinamento» e le «di

rettive sul procedimento di controllo».

1. - Criteri metodologici. 1.1. - Controllo di regolarità ammi

nistrativa e contabile. Le attività di «auditing finanziario

contabile» costituiscono, per tutte le sezioni che svolgono con

trollo sulla gestione, una prima fase necessaria. I parametri di ri

ferimento per questa funzione sono identificabili con chiarezza

nell'esperienza della Corte dei conti europea, nella manualistica

degli organi superiori di controllo, nei principi della revisione

aziendale.

Occorre distinguere fra attività di referto a contenuto finan

ziario e attività di referto a contenuto gestionale, garantendo

l'impiego di metodi attraverso i quali collegare le conclusioni

raggiunte in termini di affidabilità ed attendibilità delle risultan

ze contabili e di regolarità e conformità a legge delle procedure amministrative e contabili con le indagini sui risultati della ge stione. Le attività di controllo sono condotte distintamente sulla

regolarità ed affidabilità della gestione di bilancio e sull' effi

cienza-economicità-efficacia delle gestioni (sia nella loro ag

gregazione per «politiche pubbliche», sia in quanto oggetto di

analisi «micro»). Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato

ha ancora ad oggetto, secondo l'art. 607 del regolamento di con

tabilità dello Stato, l'esattezza e la veridicità delle risultanze

contabili esposte dal conto del bilancio e dal conto del patrimo nio. Le attività di controllo contabile svolte dalla corte sono

svolte in sede di controllo preventivo sui decreti di accerta

mento dei residui passivi e, in sede di controllo successivo, at

traverso le attività di riscontro effettuate sulla spesa (contabilità di tesoreria, conti correnti di tesoreria, ruoli di spesa fissa, spese di giustizia) e sull'entrata. Gli accertamenti ex post così svolti, sulla base della vigente disciplina contabile, sono finalizzati di

rettamente al giudizio di parificazione, attraverso il quale la cor

te è chiamata a «verificare se le entrate riscosse e versate ed i

resti da riscuotere e da versare, risultanti dal rendiconto redatto

dal governo, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e

nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti dai singoli ministeri e se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio con

cordino con le scritture tenute o controllate dalla stessa corte, nonché nell'accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni

allegate ai decreti ministeriali di impegno e alle scritture tenute

dalla Corte dei conti» (art. 39 legge sulla contabilità generale dello Stato; sentenza 244/95 della Corte costituzionale, id.,

Rep. 1995, voce Contabilità dello Stato, n. 30). Accanto a questo riscontro contabile relativo alla totalità delle

operazioni iscritte nel rendiconto, sono da programmare analisi

di verifica a campione dell'attendibilità e affidabilità dei dati

esposti secondo le metodologie consolidate presso la Corte dei

conti dell'Unione europea e presso altri organi superiori di con

trollo esterno. Resta aperto il tema dell'opportunità di promuo vere, partendo dalla generalizzata adozione dei sistemi informa

tizzati all'interno dei sistemi contabili pubblici, una modifica

zione della disciplina della contabilità di Stato, per disciplinare in modo più adeguato le attività di riscontro da svolgere attra

verso meccanismi informatici e per porre le basi per un'attività

di auditing finanziario-contabile selettiva, orientata, come si è

detto, verso la verifica dell'attendibilità e affidabilità dei conti

della gestione e patrimoniali. 1.2. - Sistemi di informazione. Restano ferme le considerazio

ni critiche sulla situazione attuale e le linee di attività finalizzate

al miglioramento, completamento, integrazione e confrontabilità

dei sistemi di informazione di finanza pubblica e di contabilità economica dello Stato esposte nel precedente programma dei

controlli sulla gestione. I temi di maggior rilievo emersi nel corso del 2001 riguarda

no: il raccordo fra gestione di bilancio, settore statale, conto

consolidato delle pubbliche amministrazioni; l'integrazione dei

sistemi informativi di finanza pubblica (a partire da quello Rgs

corte) con quelli di contabilità economica nazionale concernenti

il prodotto delle pubbliche amministrazioni; la coerenza interna

Il Foro Italiano — 2002.

e l'integrazione dei sistemi informativi pubblici in materia di

entrata. Questi argomenti saranno oggetto di analisi condotte

anche attraverso un confronto-collaborazione con l'Istat e con il

dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

1.3. - Indicatori economici di prodotto («output») e di impatto («outcome»). Per le valutazioni complessive sugli andamenti di

finanza pubblica è rilevante, come già segnalato nel programma

precedente, il rilievo da assegnare agli indicatori macroecono

mici elaborati in sede europea dalla commissione, in rapporto alle finalità di coesione e sviluppo poste dal trattato e sulla base

delle deliberazioni assunte dal consiglio europeo (Lisbona,

Stoccolma) (Communication de la Commission. 7 febbraio

2001). Per gli indicatori relativi alla valutazione delle politiche pub

bliche (analisi di sistema per settori o comparti orizzontali di fi

nanza pubblica), in armonia con l'adozione in Italia e nei mag

giori paesi occidentali di bilanci programmatici (da ultimo, in Francia, loi organique 1° agosto 2001), è necessario collegare la

classificazione finanziaria per funzioni obiettivo (adottata sia

dal bilancio dello Stato, sia dai bilanci regionali) con indicatori

di prodotto e di impatto ricavabili dalla contabilità economica

nazionale. Questo metodo sarà adottato nella relazione sul ren

diconto 2001, partendo dalla gestione statale, con riguardo ad

una classificazione per funzioni obiettivo del conto consolidato

delle pubbliche amministrazioni.

Gli indicatori di efficienza ed economicità adottati nelle ana

lisi di controllo «micro», elaborati con criteri propri della con

tabilità economica e aziendalistici, richiedono un'opera di sti

molo e coordinamento nei confronti della rete dei controlli in

terni.

2. - Indirizzi di coordinamento e analisi generali di finanza

pubblica. 2.1. - Allo stato attuale del processo di elaborazione

programmatica delle diverse sezioni di controllo sulla gestione, e sulla base di priorità che sembrano emergere da una ricogni zione dello stato della finanza pubblica sono identificabili alcu

ne «indagini intersettoriali» (art. 5 regolamento 14/00) da com

pletare o da avviare.

Vengono in primo luogo in rilievo i referti doverosi per leg

ge: costo del lavoro del personale delle pubbliche amministra

zioni; sistema universitario; informatica pubblica; fondi di rota

zione e gestioni fuori bilancio; scuola elementare; opere segre tate.

In considerazione del rilievo oggettivo dei temi per l'intera

finanza pubblica è prevista l'inclusione nel presente programma di referti specifici sui seguenti grandi comparti: sanità; aree de

presse e utilizzo dei fondi europei; finanza previdenziale. Sono stati indicati come temi generali, interessanti più sezio

ni, quelli delle politiche ambientali e dei beni culturali.

Si conferma il criterio, già fissato nel precedente programma, in base al quale l'indicazione della sezione competente in via

principale per ciascuna delle analisi generali di finanza pubblica è compiuta sulla base di «criteri di prevalenza» delle competen ze per materia. La competenza può essere anche attribuita alle

sezioni riunite in sede di controllo.

Sulla base di questo criterio sono attribuiti alla competenza delle sezioni riunite in sede di controllo i seguenti referti: costo

del lavoro; sistema universitario; informatica pubblica; fondi di

rotazione e gestioni fuori bilancio; scuola elementare; finanza

previdenziale. La sezione di controllo sulla gestione delle am

ministrazioni dello Stato è competente per il referto sulle opere

segretate. La sezione di controllo per gli affari comunitari ed

internazionali è competente per il referto sugli interventi per le

aree depresse e impiego dei fondi comunitari. La sezione auto

nomie è competente per il referto sulla sanità.

Il presidente della corte stabilisce le modalità di coordina

mento per lo svolgimento delle indagini sopra indicate, avva

lendosi anche dello strumento della conferenza dei presidenti di

sezione disciplinato dall'art. 5, 4° comma, del regolamento per

l'organizzazione delle funzioni di controllo 14/00.

2.2. - L'esperienza avviata dalle sezioni regionali di controllo

si colloca all'interno dell'evoluzione dell'ordinamento in senso

autonomistico sottolineata dalla nuova conformazione del titolo

V, parte II, Cost.

La conferenza dei presidenti delle sezioni regionali di con

trollo (convocata dal presidente della corte ai sensi dell'art. 5,

4° comma, del regolamento 14/00) ha intrapreso un'opera indi

spensabile di coordinamento, sulla cui base è possibile identifi

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PARTE TERZA 636

care alcuni criteri-guida (che la stessa conferenza preciserà in

continuo confronto con le sezioni competenti). È confermata la scelta in base alla quale ciascuna sezione re

gionale approverà ogni anno, un referto sulla gestione regionale, volto a verificare l'attuazione delle leggi regionali di principio e

di programma, anche sulla base del bilancio e del rendiconto

della regione (costruiti secondo lo schema programmatico dise

gnato dal d.leg. 76/00). Il controllo successivo, sia che verta sulla gestione comples

sivamente considerata (quale emerge dal rendiconto), sia che si

articoli nella programmazione di verifiche settoriali, riveste ca

rattere «collaborativo», secondo la fondamentale sentenza 29/95

della Corte costituzionale (id., 1996, I, 1157), in quanto finaliz

zato, da un lato, a supportare il controllo politico dell'organo

rappresentativo e, dall'altro, a suggerire all'organo di governo l'introduzione di correttivi volti a garantire, in futuro, la regola rità e l'economicità della gestione. Le diverse forme con cui si

applica, all'esame del rendiconto ed alle indagini settoriali, il

principio del contraddittorio, derivano dalla prevalente finaliz

zazione del referto generale sul rendiconto in funzione ausiliaria

dell'organo assembleare.

La sinergia fra controllo «macro» e controlli di settore («mi

cro») deve essere assicurata sia nella fase di programmazione dei controlli, sia nelle fasi istruttorie.

La conferenza dei presidenti delle sezioni regionali di con

trollo valuterà l'opportunità di proseguire le indagini coordina

te, già avviate, in materia di sanità e di trasporti regionali e lo

cali.

Al di fuori delle linee-guida comuni precisate dalla conferen

za di coordinamento sembra necessario ridurre al minimo o

evitare ogni forma di assegnazione di compiti specifici alle se

zioni regionali da parte di sezioni centrali per il controllo suc

cessivo sulla gestione. L'esigenza di garantire piena autonomia

alle sezioni regionali di controllo è accentuata dalla nuova con

formazione del titolo V, parte II. Cost.

3. - Direttive sul procedimento di controllo. Sotto il profilo di

controllo possono essere fissati, ferme restando ovviamente le

indicazioni legislative, alcuni indirizzi: — adozione del metodo del confronto, in sede di formulazio

ne dei programmi e di istruttoria, e adozione del metodo del

contraddittorio, sino alle fasi che precedono le deliberazioni

collegiali, con le amministrazioni pubbliche; per le sezioni re

gionali è auspicabile un dialogo, sin dalla fase preliminare al

l'approvazione dei programmi di controllo sulla gestione, con i

consigli regionali, di questi raccogliendo le indicazioni compa tibilmente con le altre priorità di controllo individuate dalla se

zione; — necessità che gli specifici programmi di controllo sulla

gestione siano sempre legati alla determinazione di un «crono

programma», con l'indicazione di tempi definiti; in particolare i

controlli contabili-finanziari dovrebbero aver riguardo sempre all'esercizio finanziario precedente all'anno in cui si approva il

referto conclusivo; i controlli gestionali riferiti all'esercizio più

prossimo possibile, potranno far riferimento a serie storiche plu riennali. sia per gli indicatori contabili, sia per gli indicatori di

prodotto e di impatto; — adozione di modalità collegiali di esercizio del controllo

sin dalla fase di definizione (necessariamente da decidersi col

legialmente) dei programmi con l'affidamento delle indagini istruttorie, ove possibile, a più di un magistrato;

— adozione di strumenti di indagine aventi ad oggetto il se

guito dato dalle amministrazioni alle osservazioni formulate

dalla corte (art. 3, 6° comma, I. 20/94), per le opportune infor

mazioni alle assemblee elettive ed all'opinione pubblica; — necessità di evitare duplicazioni, interferenze e sovrappo

sizioni nella fase di impostazione dei programmi e nell'eserci

zio delle attività istruttorie; — necessità che i presidenti delle singole sezioni centrali e

regionali, qualora nell'attività finalizzata ai referti si determini

no coincidenze di fasi istruttorie e di valutazione, assumano ini

ziative idonee a stabilire, d'intesa con il presidente della corte, l'ambito delle attività di ciascuna sezione ed il suo raccordo con

gli ambiti propri delle altre sezioni; — necessità che le sezioni riunite in sede di controllo, nella

predisposizione della relazione sul rendiconto generale dello

Stato, tengano conto dei referti deliberati dalle sezioni; a questo fine il presidente della corte, con apposita circolare di indirizzo,

Il Foro Italiano — 2002.

potrà individuare gli adeguati strumenti di informazione reci

proca; fissare, se necessario, tempi anche per rapporti intermedi

(aventi ad oggetto Io stato di avanzamento delle analisi); defini

re le modalità di collaborazione fra sezioni riunite ad altre se

zioni. Per quanto attiene ai collegamenti e ai momenti di confronto

fra le diverse analisi e i loro risultati essi verranno stabiliti in

sede di coordinamento fra i presidenti delle sezioni, in apposite conferenze di servizio convocate dal presidente della corte (se

opportuno anche con la creazione di un gruppo di lavoro stabile

per il coordinamento operativo dei tempi e delle metodologie di

controllo); nelle stesse sedi di coordinamento saranno indivi

duate le misure necessarie ad evitare duplicazioni, interferenze e

sovrapposizioni fra le attività di controllo programmate nelle

diverse sedi.

La necessità di evitare duplicazioni e quella di consentire a

ciascuna sezione la fruizione dei risultati conclusivi del con

trollo esercitato da altre sezioni, impone la precisa individua

zione: dell'arco temporale al quale si riferisce ciascuna analisi

di controllo inserita nei programmi annuali delle sezioni; del

termine finale entro il quale ciascuna analisi sarà conclusa. Tali

elementi dovranno risultare dai programmi di controllo che cia

scuna sezione approverà per il 2002.

La relazione annuale al parlamento sul rendiconto generale dello Stato, che è la sede «generale» di referto della corte,

esporrà, partendo dalle analisi dei conti consuntivi delle ammi

nistrazioni statali, valutazioni sulle politiche pubbliche riferite

all'intero settore pubblico (conto consolidato delle pubbliche

amministrazioni) tenendo conto di tutti i referti deliberati dalle

altre sezioni (nell'ambito del programma specifico finalizzato

alla relazione annuale deliberato dalle sezioni riunite in sede di

controllo).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione II; sentenza 12 marzo 2002. n. 1897; Pres.

Marzano, Est. Calveri; Soc. Rai - Radiotelevisione italiana

(Avv. Sorrentino) c. Min. comunicazioni e altri.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO: sezione II; sentenza 12 marzo 2002. n. 1897; Pres.

Atto amministrativo — Diniego di autorizzazione ministe

riale — Natura — Fattispecie (D.p.r. 28 marzo 1994, ap

provazione della convenzione tra il ministero delle poste e

delle telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana

s.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di

diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'inte

ro territorio nazionale, art. 1). Giustizia amministrativa — Giurisdizione esclusiva — Ser

vizio pubblico — Telecomunicazioni — Rai — Società di interesse nazionale (Cod. civ., art. 2461: d.leg. 31 marzo

1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e

di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giu risdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione am

ministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4° comma. 1.

15 marzo 1997 n. 59, art. 33; 1. 21 luglio 2000 n. 205, dispo sizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 7).

Atto amministrativo — Diniego di autorizzazione ministe riale — Atto politico — Esclusione (Cost., art. 113; r.d. 26

giugno 1924 n. 1054, approvazione del t.u. delle leggi sul

Consiglio di Stato, art. 31 ). Atto amministrativo — Atto di alta amministrazione — Sin

dacabilità in sede giurisdizionale (Cost., art. 113). Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere

— Ministri — Poteri di indirizzo politico-amministrativo — Diniego di autorizzazione — Potestà di vigilanza e con trollo — Legittimità (D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, raziona lizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli

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