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sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; deliberazione 22gennaio 2002, n. 1/G; Pres. Staderini, Rel. Mazzillo, CarosiSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 619/620-635/636Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197091 .
Accessed: 28/06/2014 08:57
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PARTE TERZA
I
CORTE DEI CONTI; sezione centrale di controllo sulla ge stione delle amministrazioni dello Stato; deliberazione 22
gennaio 2002, n. 1/G; Pres. Staderini. Rei. Mazzillo, Caro
si.
CORTE DEI CONTI;
Corte dei conti — Controllo successivo sulla gestione delle
amministrazioni statali per il 2002 — Programma delle at tività di controllo (L. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3).
La Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha deliberato il programma delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2002. ( 1 )
II
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; deliberazione 9 gennaio 2002. n. 1; Pres. Staderini, Rei. Carabba.
Corte dei conti — Sezioni riunite — Rendiconto generale dello Stato per il 2001 — Esame — Programma di lavoro
per il 2002 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).
La Corte dei conti, a sezioni riunite in sede di controllo, ha de
liberato il programma di lavoro per il 2002 per la decisione e
per la relazione sul rendiconto generale dello Stato relativo
all'esercizio finanziario 2001. (2)
III
CORTE DEI CONTI; sezione autonomie; deliberazione 4
gennaio 2002, n. 8; Pres. Balsamo, Rei. Marotta.
Corte dei conti — Sezione autonomie — Controllo successi
vo sulla gestione degli enti locali per il 2002 — Modalità, criteri e termini (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).
La Corte dei conti, sezione autonomie, ha deliberato il pro
gramma e i criteri di riferimento del controllo successivo
sulla gestione degli enti locali da valere per l'anno 2002. (3)
(1-6) Con la deliberazione sub VI, le sezioni riunite della Corte dei conti hanno approvato i criteri generali e gli indirizzi di coordinamento del controllo sulla gestione, da valere per l'attività di tutte le sezioni di controllo nel 2002.
Rispetto all'anno precedente, viene confermato che le attività di
«auditing finanziario-contabile» debbono costituire per tutte le sezioni una prima fase necessaria del controllo. A questa attività, finalizzata ad attestare l'affidabilità e l'attendibilità della contabilità delle ammini strazioni e la regolarità delle procedure amministrative e contabili, si
collega l'attività diretta alla valutazione dell'efficienza, dell'economi cità e dell'efficacia delle gestioni.
Per quanto attiene agli indirizzi di coordinamento, le sezioni riunite, sulla base delle priorità imposte dallo stato della finanza pubblica, identificano alcune indagini da completare o da avviare. Vengono ri chiamate, in primo luogo, le relazioni «doverose per legge»: quelle sul costo del lavoro pubblico, sul sistema universitario, sull'informatica
pubblica, sui fondi di rotazione e sulle gestioni fuori bilancio, sulla scuola elementare, sulle c.d. opere segretate. In secondo luogo, sono incluse nel programma alcune analisi su comparti di grande rilievo per la finanza pubblica, quali la sanità, le aree depresse, l'utilizzo dei fondi
europei, la finanza previdenziale. Infine, la deliberazione fissa una serie di direttive da seguire nel pro
cedimento di controllo: adozione del metodo del confronto, in sede di formulazione dei programmi e di istruttoria; adozione del metodo del contraddittorio nella fase di svolgimento delle analisi ed in quella di valutazione dei risultati ai fini della relazione finale; definizione di un
«cronoprogramma» delle attività di controllo da sviluppare nell'anno. Con la deliberazione sub I. la sezione centrale di controllo sulle am
ministrazioni dello Stato ha approvato i principi e i criteri di riferi mento della propria attività di controllo per il 2002.
In particolare, la sezione pone l'accento sull'importanza del monito
raggio in ordine alle attività amministrative di maggior rilievo finanzia rio e valore strategico, in modo da acquisire la miglior possibile cono scenza dei più importanti piani, programmi, fatti e andamenti di gestio ne (anche per comprendere se e quali azioni siano state intraprese dalle
Il Foro Italiano — 2002.
IV
CORTE DEI CONTI; sezione controllo affari comunitari e
internazionali; deliberazione 6 dicembre 2001, n. 3; Pres. ed
est. Lucente.
Corte dei conti — Sezione controllo affari comunitari e in
ternazionali — Fondi comunitari — Programma di con
trollo per il 2002 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).
La Corte dei conti, sezione di controllo per gli affari comunitari
ed internazionali, ha deliberato il programma di controllo sui
fondi di provenienza comunitaria, da valere per l'anno
'2002. (4)
V
CORTE DEI CONTI; sezione controllo enti; deliberazione 3
dicembre 2001, n. 65; Pres. Schiavello, Rei. Ferrara.
Corte dei conti — Sezione controllo enti — Programma di
attività per il 2002 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).
La Corte dei conti, sezione di controllo sugli enti, ha deliberato
il programma di attività per l'anno 2002. (5)
VI
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; deliberazione 5 novem
bre 2001, n. 38; Pres. Staderini, Rei. Carabba.
Corte dei conti — Controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni — Criteri generali e indirizzi di coordi namento — Esercizio finanziario 2002 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).
La Corte dei conti, a sezioni riunite in sede di controllo, ha ap
provato i criteri generali e gli indirizzi di coordinamento per lo svolgimento, nel 2002, del controllo successivo sulla ge stione delle pubbliche amministrazioni ad opera delle diverse
sezioni di controllo. (6)
amministrazioni per dar seguito alle pronunce della corte conclusive delle indagini di controllo).
Quanto ai principi ed ai criteri di riferimento del controllo, la delibe razione indica come imprescindibili i seguenti: l'adozione di un crono
programma delle attività di controllo; la valorizzazione del principio di
collegialità nelle fasi dell'impostazione del programma, della defini zione degli obiettivi delle indagini, dell'articolazione del referto e della valutazione delle osservazioni presentate dalle amministrazioni con trollate; l'economia e la flessibilità dei mezzi istruttori; l'utilizzazione del metodo del campionamento; la valorizzazione del contraddittorio con le amministrazioni sia nella fase istruttoria, sia in quella deliberati va.
Con la deliberazione sub II, concernente il programma di lavoro per la decisione e la relazione sul rendiconto generale dello Stato dell'anno 2001. le sezioni riunite adottano, in via sperimentale, un'ipotesi di la voro che prevede la correlazione tra le «funzioni obiettivo», le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, le risultanze complessive esposte dal «conto della pubblica amministrazione», gli indicatori di
prodotto e di impatto riferibili alle diverse funzioni. In particolare, l'ipotesi di lavoro dovrà essere sviluppata elaborando,
sulla base degli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri, «ta belle sintetiche» dalle quali risultino l'aggregazione dei dati finanziari relativi a ciascuna funzione obiettivo e un primo insieme di indicatori
specifici di attività o di prodotto (output) e di risultato o di impatto (outcome).
Con la deliberazione sub III, la sezione autonomie ha approvato il
programma di controllo da svolgere nell'anno 2002. La sezione ha deciso di proseguire alcune indagini di controllo sulla
gestione degli enti locali avviate con il programma 2001 e tuttora in corso, sia in considerazione della persistente importanza e attualità dei temi oggetto di analisi, sia allo scopo di sviluppare queste analisi con il metodo comparativo, in termini sia spaziali che temporali.
Con la deliberazione sub IV, la sezione di controllo per gli affari co munitari e internazionali ha adottato una programmazione che prevede, anzitutto, la conclusione delle indagini già avviate nel corso dell'anno 2001 (riguardanti: gli interventi nelle «aree depresse»; lo stato di rea lizzazione dei progetti approvati nell'ambito del programma operativo multiregionale «risorse idriche», per l'adeguamento delle dotazioni
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
I
1. - Attività di programmazione del controllo. Viene istituita
annualmente, in seno alla sezione, una commissione per la pro
grammazione, composta dai consiglieri assegnati a ciascun uffi
cio di controllo, di norma con la maggiore anzianità di qualifica e presieduta dal presidente della sezione.
La programmazione delle attività di controllo sulla gestione è
effettuata in raccordo con i magistrati assegnati alle cinque aree
di cui all'art. 8, 1° comma, del regolamento 14/00 e deve ri
guardare tutte le aree medesime, individuando — per ciascuna
di esse — i temi di maggiore interesse e rilevanza, avuto riguar do alle linee complessive dell'azione amministrativa deliberate
dal governo in sede di presentazione dei documenti di bilancio e
approvate dal parlamento. In particolare si terrà conto di programmi di spesa gestiti di
rettamente dall'amministrazione statale, del grado di comples sità delle gestioni, dell'importanza strategica attribuita dal go verno alla realizzazione di alcuni programmi, di elementi di
sfunzionali accertati nel corso di precedenti attività di controllo, di elementi sintomatici di rischio emergenti dalla gestione con
tabile e da altri pertinenti documenti amministrativi.
A questo scopo la commissione si riunisce almeno ogni tri
mestre, avvalendosi dell'attività di monitoraggio e documenta
zione effettuata in maniera continua, nonché delle proposte dei
magistrati assegnati al controllo.
2. - Attività di monitoraggio. Le attività di monitoraggio sono
essenzialmente rivolte ad acquisire una più compiuta conoscen
za dell'amministrazione e ad individuare le azioni amministrati
ve suscettibili di inserimento nei programmi di controllo.
Rientra, in particolare, nell'attività di monitoraggio e docu
mentazione di cui al paragrafo precedente: — effettuare una puntuale ricognizione della legislazione
inerente ai programmi di maggiore dimensione e valore strate
gico delle amministrazioni rientranti nell'area di competenza, evidenziandone obiettivi di fondo e scadenze principali;
— esaminare il bilancio di previsione ed il rendiconto di cia
scuna amministrazione, identificando le unità previsionali di ba
se e i centri di costo più importanti, e tenendo, altresì, conto
delle classificazioni funzionali ed economiche, nonché del giu dizio di parificazione e della relazione al parlamento sul rendi
conto generale dello Stato; — individuare le gestioni di maggiore rilevanza strategica e
caratterizzate dall'impiego di fondi cospicui; —
acquisire ed analizzare gli atti generali e le direttive an
nuali dei ministri, individuando le poste di bilancio e i centri di
responsabilità corrispondenti agli obiettivi programmatici; —
acquisire, altresì, rapporti e relazioni periodiche dei ser
vizi di controllo interno (Se.c.in.), nonché altri atti specifica mente individuati e ritenuti utili ai fini in discorso;
— focalizzare particolari attività, caratterizzate da rischio di
disfunzioni, sulla base di valutazioni inerenti alla natura intrin
seca delle stesse oppure a precedenti esperienze. Costituisce, inoltre, precipuo compito del monitoraggio l'ac
quisizione di notizie in ordine alle azioni intraprese e ai provve dimenti adottati dalle competenti amministrazioni a seguito delle deliberazioni conclusive delle indagini di controllo.
idriche e delle reti acquedottistiche del Mezzogiorno; la gestione delle
«quote latte» e la connessa percezione dei c.d. «prelievi supplementa ri»); in secondo luogo, due analisi: una sull'utilizzazione dei fondi co
munitari nel settore della pesca; l'altra sullo stato di applicazione in
Italia del regolamento comunitario 1681/94, concernente la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea e la lotta contro le frodi.
Con la deliberazione sub V, la sezione controllo enti ha approvato il
programma di attività per il 2002. La sezione ribadisce l'importanza che le relazioni sulla gestione de
gli enti ex 1. 259/58 siano tempestive e aggiornate, in modo da offrire al
parlamento il quadro completo delle gestioni pubbliche realizzate attra
verso 1'«amministrazione per enti».
Quanto al controllo per programmi esercitato ai sensi della 1. 20/94 e
sinora circoscritto a quaranta enti, la sezione ha deciso la predisposi zione di una prima relazione sulla gestione degli ordini e dei collegi
professionali (sulla cui sottoposizione al controllo della Corte dei conti
v. Trib. Roma 8 marzo 2001, Foro it., 2001, I, 2744, con nota di ri
chiami), nonché la prosecuzione del controllo sulle stazioni sperimen tali per l'industria e sulle istituzioni culturali di rilievo nazionale, aven
do riguardo, altresì, alla loro prevista trasformazione in enti pubblici economici e in enti privati. [M. Lancia]
Il Foro Italiano — 2002.
Una specifica attività di monitoraggio riguarda il comparto entrate, che, in coerenza con le prescrizioni contenute nella de
liberazione 11/01 (Foro it., 2001, III, 563), tenderà progressi vamente a configurarsi come un vero e proprio osservatorio.
Tale monitoraggio — avvalendosi dei necessari collegamenti
con i sistemi informativi della ragioneria generale dello Stato, della Banca d'Italia e del ministero dell'economia e delle finan
ze — oltre all'analisi sistematica del bilancio consuntivo, dei
conti periodici e dei versamenti, dovrà essere gradualmente esteso, in proporzione alle risorse di personale disponibili, an
che alle attività di: 1) accertamento (programmi annuali dei
controlli e statistiche sui controlli); 2) riscossione (evoluzione nelle modalità e nei tempi di adempimento delle obbligazioni
tributarie); 3) programmazione e controllo (Dpef, bilancio e
manovre finanziarie, direttive annuali per l'azione amministra
tiva e la gestione, referti dei servizi di controllo interno); 4) le
gislazione di entrata (compresi i correlati regolamenti, decreti
attuativi e circolari). In ordine al monitoraggio dell'attività di accertamento, appa
re, peraltro, indispensabile il collegamento on line con il sistema
informativo del ministero dell'economia e delle finanze, con il
quale andrebbe sottoscritto un apposito protocollo d'accordo.
Per quanto riguarda, poi, lo specifico monitoraggio dell'ese
cuzione delle sentenze di condanna per danno erariale emesse
dalla Corte dei conti, andrà modificata e integrata l'attuale pro cedura automatizzata di acquisizione dei dati, in modo da potere — come già indicato lo scorso anno — non solo operare il ri
scontro del grado di esecuzione delle sentenze (dal 2001 facili
tato dall'istituzione di specifici e distinti capitoli di bilancio per ciascuna amministrazione, in sostituzione dell'unico capitolo «sommatoria» prima imputato al ministero del tesoro), ma an
che acquisire dati relativi all'evoluzione temporale e territoriale
delle condanne per danni erariali e comunitari, con riguardo sia
al numero delle sentenze, sia agli importi decisi ed a quelli cor
rispondentemente riscossi e sia, infine, alle tipologie dei danni
accertati in sede giurisdizionale. Ciò ai fini tanto della decisione
di parifica delle corrispondenti poste del conto del patrimonio,
quanto dello svolgimento — anche da parte delle sezioni regio
nali — di controlli sulla gestione, tesi a valutare la diversa inci
denza dei fenomeni di danno erariale per le varie amministra
zioni e l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto adot
tate dalle stesse.
Per quel che attiene alle gestioni dei magazzini dello Stato,
l'attività di monitoraggio — nel passato limitata ai magazzini
della difesa e dal 2000 estesa a quelli della pubblica sicurezza e
della guardia di finanza — dovrà riguardare anche gli altri ma
gazzini dello Stato, generalizzando la modalità di acquisizione dei dati per via telematica. Siffatta attività di monitoraggio do
vrà, anch'essa, consentire la rendicontazione — in sede di re
ferto annuale al parlamento — sull'evoluzione del numero e
della consistenza dei magazzini dello Stato ed i riscontri neces
sari ai fini della decisione di parifica del conto del patrimonio. Ulteriore monitoraggio riguarda la capacità di rappresenta
zione — nelle risultanze di bilancio — degli andamenti e degli
esiti delle principali leggi di spesa. Obiettivo di questa attività è
la verifica del progressivo adattamento della gestione contabile
ai principi della legge di riforma di bilancio, al fine di colmare
l'indubbio deficit informativo che, ancora oggi — a quattro anni
di distanza dalla 1. 94/97 — si riscontra.
Occorrerà dunque; a) analizzare il grado di aggiornamento del «nomenclatore degli atti» in cui sono indicati i capitoli di
bilancio e le corrispondenti autorizzazioni legislative di entrata
e di spesa cui i primi fanno riferimento; b) verificare il livello di
corrispondenza tra i c.d. piani di formazione (nei quali è artico
lato il capitolo di bilancio in sede, di previsione) e i c.d. piani
gestionali, e cioè il dettaglio dei flussi di spesa che «sotto» il
capitolo sono (o sarebbero) disponibili a livello informatico; c)
valutare se, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, sia possibile pervenire ad una classificazione delle risultanze di
bilancio per leggi di entrata o di spesa allo scopo di consentire,
ovvero migliorare, la valutazione gestionale delle politiche pub
bliche settoriali. Va in proposito evidenziato che, a seguito della 1. 208/99 (di
modifica della 1. 468/78), con apposito ordine del giorno appro vato in occasione del varo della predetta legge (9/4354 quin
quies B3), il governo è stato impegnato, tra l'altro, a «prospetta
re, a fronte dell'andamento a legislazione vigente dei principali
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PARTE TERZA 624
indicatori della finanza pubblica, commentati con informazioni
verificabili, l'andamento a legislazione vigente delle politiche che si considerano strategiche ai fini della stabilità e dello svi
luppo, che deve comprendere i dati fondamentali circa lo stato
di attuazione e i problemi per il loro ulteriore svolgimento di ca
rattere gestionale ed eventualmente di aggiustamento normati
vo».
Viene altresì confermato — rispetto al programma dell'anno
precedente — il monitoraggio sull'esercizio della funzione di
sciplinare da parte delle amministrazioni dello Stato, il quale
prevede — tra l'altro —
l'aggiornamento della banca dati (che contiene sintetiche notizie dal 1989 ad oggi), gestita su software elaborato attraverso la collaborazione dell'ufficio di controllo
con il servizio informatica. Le risultanze del monitoraggio
espletato nell'esercizio 2001 hanno dato luogo, peraltro, alla
deliberazione dell'indagine di controllo per l'esercizio 2002 in
dividuata con l'identificativo 2.4.
Proseguirà, infine, l'aggiornamento della banca dati sui lavori
pubblici delle amministrazioni dello Stato, che parte dall'eserci
zio 1994 e contiene notizie riferibili a circa novecento stazioni
appaltanti sparse sul territorio nazionale. Le risultanze del mo
nitoraggio svolto nell'esercizio 2001 hanno dato, tra l'altro,
luogo alla deliberazione dell'indagine di controllo per l'eserci
zio 2002 individuata con l'identificativo 7.3. 3. - Attuazione delle indagini programmate. L'attuazione
delle indagini programmate è rimessa a collegi e/o singoli magi strati istruttori individuati dal presidente, sulla base di criteri
obiettivi, tenendo conto, preferibilmente, dell'appartenenza agli uffici e della professionalità specifica.
Analogamente, e nello stesso contesto, viene assegnato il per sonale amministrativo di supporto a ciascuna indagine da parte del dirigente della sezione su direttiva del presidente, sentita la
commissione della programmazione. Detto personale dovrà es
sere utilizzato di preferenza nell'ambito dell'ufficio cui è appli cato, salvo che siano programmate indagini trasversali a più uf
fici o debbasi far fronte all'esigenza di particolari specializza zioni professionali.
4. - Principi e criteri di riferimento per l'attività di controllo.
Per l'esercizio 2002 restano fermi i principi e i criteri di riferi
mento contenuti nelle precedenti delibere di programmazione annuale ed in primo luogo nella deliberazione 11/01, cit., non
ché quelli elencati nella deliberazione delle sezioni riunite
38/CONTR/PRG/01, che segue. Tra questi mette conto, in particolare, ricordare:
a) l'adozione di un cronoprogramma delle procedure di con
trollo. Il cronoprogramma può essere flessibile e soggetto a va
riazioni in base alle caratteristiche dell'indagine e dei fatti og
getto di accertamento, ma deve comunque costituire un costante
punto di riferimento per il magistrato istruttore. Qualora non sia
previsto un diverso termine nel cronoprogramma, le attività di
controllo deliberate dovranno essere portate a compimento con
il deposito della relazione conclusiva entro il 30 dicembre 2002
o entro un diverso termine stabilito dal presidente; b) il principio della collegialità. La valorizzazione della col
legialità riguarda, in particolare, l'impostazione del programma, la definizione degli obiettivi delle indagini, l'articolazione del
referto e la valutazione delle osservazioni presentate dall'ammi
nistrazione controllata;
c) l'economia e la flessibilità dei mezzi istruttori.
Il magistrato avrà cura di privilegiare quelli meno onerosi, ri
servando il ricorso ad accertamenti diretti ed ispezioni a specifi che situazioni, quali la mancata collaborazione del controllato, il rischio che quest'ultimo trasmetta dati e notizie non esatti, in
grado di fuorviare le risultanze dell'indagine, l'esigenza di pro cedere a verifiche a campione;
d) l'adozione tendenzialmente generalizzata del metodo
comparativo della valutazione, sia in rapporto alle risultanze di
gestioni parallele di diversi centri di spesa, sia con riguardo a
serie storiche di attività, sia con riferimento a parametri conte
nuti nelle regole deontologiche delle diverse attività soggette a
controllo;
e) l'utilizzazione del metodo del campionamento, esaminan
do in modo analitico e circostanziato almeno una parte signifi cativa della gestione assoggettata al controllo;
f) la valorizzazione del contraddittorio con l'amministrazio
ne, sia nella fase istruttoria che in quella deliberativa;
g) l'estensione dell'attività conoscitiva e delle pertinenti va
II Foro Italiano — 2002.
lutazioni fino ai risultati finali dei programmi e delle gestioni
oggetto del controllo.
5. - Metodologie di valutazione dei servizi di controllo inter
no. Ferma restando l'apposita indagine prevista dal programma di controllo approvato con delibera 49/01 — la quale riguarda il
complesso organizzativo della riforma dei controlli interni, di
pertinenza di ciascuna delle amministrazioni dello Stato — vie
ne confermato l'indirizzo seguito a far data dall'emanazione
della 1. 20/94, secondo cui la valutazione dei servizi di controllo
interno si esercita, di regola, con modalità incidentali, circo
scritte all'oggetto dei singoli programmi di controllo.
Nella buona sostanza la valutazione dei controlli interni av
viene limitatamente alle attività effettivamente assoggettate a
verifica.
L'esame dei servizi di controllo interno deputati al controllo
di gestione si compone di tre momenti sequenzialmente distinti:
a) il primo consiste in una valutazione astratta inerente all'i
doneità dei procedimenti di controllo adottati, all'estensione de
gli stessi e alle metodologie impiegate; b) il secondo riguarda l'effettivo e preciso svolgimento delle
procedure di controllo sub a);
c) il terzo si concreta in un giudizio di attendibilità dei fatti
accertati e rappresentati nei rapporti di controllo interno, attra
verso una comparazione dei referti interni con gli accertamenti
direttamente realizzati dall'organo di controllo esterno.
Le valutazioni di tipo astratto riguardano la struttura organiz zativa del controllo di gestione, i livelli di responsabilità nel
l'acquisizione degli elementi notiziali sui quali sono fondati i
referti, le procedure pianificate. Fermo restando che non esiste un modello precostituito di
giudizio, scontando tale forma di controllo la peculiarità del
soggetto amministrativo analizzato, dei particolari settori ope rativi e delle singole attività che lo caratterizzano, è indubbio
che la valutazione astratta debba tener conto:
a) della quantità e dell'estensione delle rilevazioni organiz zate dall'amministrazione: di regola ogni attività rivolta ad
obiettivi primari dovrebbe essere assoggettata a monitoraggio
adeguato, attraverso procedure standardizzate e documentate;
b) della capacità di formalizzare e organizzare in modo si
stematico — anche attraverso regolamenti o manuali — tempi,
modi e dimensioni delle rilevazioni;
c) della capacità di predeterminare il livello minimo delle
operazioni e dei documenti probatori;
d) della capacità del programma di controllo interno di ab
bracciare tutte le attività oggetto delle direttive politiche annuali
emanate dal ministro, di definire una mappa dettagliata e com
pleta delle attività esercitate dall'amministrazione e di sintetiz
zare i rapporti intercorrenti tra le diverse strutture impegnate nell'amministrazione attiva;
e) del riferimento aggiornato alle procedure impiegate dagli uffici e dai servizi dell'amministrazione nello svolgimento delle
pertinenti attività;
f) della ricognizione degli standard qualitativi e degli indi
catori, di cui l'amministrazione siasi eventualmente dotata al fi
ne di misurare e valutare la propria attività;
g) della capacità di programmare il calendario delle verifiche
e degli accertamenti ritenuti necessari per procedere alle perti nenti valutazioni.
Per le valutazioni inerenti all'effettività e all'attendibilità
delle procedure di controllo, si conferma quanto previsto ai par. 3.2 e 3.3 della deliberazione 11/2001/G, adottata — in data 15
febbraio 2001 — dall'adunanza congiunta della sezione centrale
di controllo.
II
Premessa. Il programma di lavoro finalizzato alla decisione
ed alla relazione sul rendiconto generale dello Stato 2001 si
fonda sulle considerazioni istituzionali poste a base della rela
zione sul rendiconto 2000 (sez. riun. in sede di controllo
14/2001/PRG, Foro it., 2001, HI, 562) in attuazione degli art.
39-41 t.u. delle leggi sulla Corte dei conti e della 1. 20/94. I cri
teri metodologici e gli indirizzi di questo programma di lavoro
sono inseriti entro il quadro definito dal programma del con
trollo sulla gestione approvato dalle sezioni riunite in sede di
controllo ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del regolamento per
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti
(14/00). Il presente documento programmatico integra i criteri e
gli indirizzi fissati per il rendiconto 2000. 1. -
«Parificazione» del rendiconto. Ai sensi dell'art. 607 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, come modifi
cato dal d.p.r. 20 aprile 1994 n. 367, la corte, ai fini del giudizio di regolarità sui dati iscritti sul rendiconto generale dello Stato, accerta l'esattezza e la veridicità dei dati stessi. Tale attività si
concretizza nell'accertamento della regolarità dei dati, relativi
alle poste di entrata e di spesa, iscritti nel rendiconto stesso, e
nell'esame dei decreti di accertamento dei residui passivi. L'attività di riscontro dei pagamenti effettuati dalle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato e dei dati relativi ai conti cor
renti di tesoreria è svolta dall'ufficio di riscontro; quella di ri
scontro dei pagamenti disposti dalle amministrazioni periferiche dello Stato è svolta dalle sezioni regionali di controllo; quella relativa alle entrate dall'ufficio di controllo sulla gestione.
La Corte costituzionale con la sentenza 14 giugno 1995, n.
244 (id., Rep. 1995, voce Contabilità dello Stato, n. 30) ha riba
dito che, in vigenza della 1. n. 20 del 1994, compito della Corte
dei conti in sede di giudizio di parificazione «è quello di verifi care se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da
versare, risultanti dal rendiconto redatto dal governo, siano con
formi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti dai singoli ministeri e se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture
tenute o controllate dalla stessa corte, nonché nell'accertare i re
sidui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti mini
steriali di impegno e alle scritture tenute dalla Corte dei conti».
Per le entrate il competente ufficio di vigilanza (sezione di
controllo sulla gestione) accerta se le entrate riscosse e versate
siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti
generali trasmessi alla corte dalle singole amministrazioni.
Per il conto del patrimonio la verifica della regolarità delle
schede patrimoniali di tutte le amministrazioni statali, redatte
dal dipartimento ragioneria generale dello Stato, è coordinata
dagli uffici delle sezioni riunite in sede di controllo.
Il riscontro effettuato ha, pertanto, natura essenzialmente
contabile ed è finalizzato a consentire, con la validazione men
sile dei dati, la rendicontazione del conto finale che il ministero
dell'economia e delle finanze presenta, entro il 31 maggio di
ogni anno alla corte, per il «giudizio di parificazione». Accanto a questo riscontro contabile sono da programmare
analisi ulteriori di verifica a campione dell'attendibilità e affi
dabilità dei dati secondo le metodologie consolidate presso la
Corte dei conti dell'Unione europea e presso altri organi supe riori di controllo esterno. Un programma specifico di auditing finanziario sarà sottoposto a queste sezioni riunite in sede di
controllo entro il mese di gennaio 2002, sulla base dell'opera di
un gruppo di lavoro ad hoc.
2. - Analisi generali sulla finanza pubblica. 2.1. - Nelle rela
zioni sul rendiconto degli ultimi anni è stato rappresentato con
insistenza il disagio di un'analisi sul consuntivo dello Stato
condotta sulla base di risultanze finanziarie classificate e defi
nite secondo gli obblighi di legge, ma sostanzialmente diver
genti dai consuntivi di finanza pubblica utilizzati nei documenti
governativi, anche in funzione degli impegni europei. Una prima ragione di inadeguatezza è connessa al sempre
minore grado di rappresentatività del bilancio statale rispetto al
l'incidenza crescente nei conti pubblici dell'attività degli enti
decentrati. Proprio alla luce di tale tendenza inarrestabile, la
corte ha, da anni, assunto la decisione di aprire la relazione an
nuale con l'analisi dei risultati di finanza pubblica espressi an
che in termini di conto delle amministrazioni pubbliche. Una lacuna che non è stata ancora colmata — e che costitui
sce il secondo e più grave motivo d'insufficienza del quadro in
formativo — è costituita dalla circostanza che non sono rese di
sponibili le informazioni necessarie per un chiaro raccordo tra le
risultanze del rendiconto e il conto delle amministrazioni pub bliche. Ciò è, a sua volta, riconducibile a due principali ordini di motivi.
In primo luogo, l'adozione del nuovo sistema di contabilità
nazionale (Sec 95) ha inevitabilmente complicato il passaggio dai dati di bilancio (espressi secondo le categorie della contabi
lità pubblica, vale a dire cassa e competenza giuridica) ai dati
rielaborati secondo il criterio della competenza economica.
È noto, infatti, che nel regime Sec 79, e quindi fino a tutto il
Il Foro Italiano — 2002.
1999, il raccordo tra consuntivo dello Stato e contabilità nazio
nale — pur complesso e impegnativo
— avveniva nell'ambito
della gestione di cassa, adottata sia per l'una che per l'altra ren
dicontazione.
L'introduzione del criterio contabile della competenza eco
nomica, richiesto dal Sec 95, si traduce, invece, in motivo di
maggiore scostamento — rispetto al passato
— tra i consuntivi
(di cassa o di competenza giuridica) e i conti elaborati dall'Istat.
Il raccordo tra rendiconto dello Stato e contabilità nazionale, in
fatti, mentre mantiene la lunga lista di correzioni da apportare al
consuntivo di cassa, impone anche ampie correzioni per la tra
sformazione delle principali grandezze della spesa e dell'entrata
secondo definizioni in grado di approssimare ex post il criterio
di registrazione per competenza economica. D'altra parte, il
progresso conseguito in questi ultimi anni, certamente non tra
scurabile, attiene soltanto all'adozione in sede di bilancio statale
della classificazione economica e funzionale utilizzata in sede di
contabilità nazionale. La gestione del bilancio seguita invece, ad
operare secondo i principi della contabilità di Stato, alla quale restano estranei i criteri della competenza economica.
In secondo luogo, si va accentuando la tendenza a predisporre consuntivi dello Stato difformi, per importi assai rilevanti, dal
rendiconto disposto per la parifica e caratterizzati, essenzial
mente, da una rappresentazione delle risultanze al netto di tran
sazioni di entrata e di spesa (escluse perché ritenute in grado di
alterare impropriamente i risultati di gestione dell'anno di rife
rimento). Si tratta della massa rapidamente crescente delle c.d.
regolazioni contabili e, debitorie, per le quali resta non percepi bile non la ragione generale dell'esclusione dai consuntivi, ma
piuttosto il criterio alla base dell'inserimento tra tali partite di
singole voci di bilancio. In ogni caso, ciò che non appare accet
tabile è che il rendiconto parificato dalla corte non sia imme
diatamente raccordabile con i consuntivi elaborati dalla ragione ria generale dello Stato (Rgs) sia per i principali documenti
pubblici (relazione generale sulla situazione economica del pae se, relazioni trimestrali di cassa) sia per consentire all'Istat la
costruzione dei dati di contabilità nazionale. A tal fine è neces
sario che il rendiconto 2001 sia predisposto con una specifica e
videnziazione dell'elenco delle operazioni di rettifica adottate
dal tesoro in termini di regolazioni debitorie e partite affini.
Tale integrazione di informazioni potrà assumere la natura di un
allegato tecnico al rendiconto, nel quale dovranno essere indi
cati tutti i capitoli di entrata e di spesa interessati da dette retti
fiche, con una dettagliata esposizione dei criteri alla base del
l'inclusione delle operazioni in questione tra le regolazioni contabili e debitorie. In tal modo sarà consentito alla corte non
solo di pervenire ad un opportuno collegamento tra le diverse
definizioni di consuntivo finanziario, ma anche di esprimersi sulla stessa attendibilità delle scelte adottate per depurare tali
consuntivi di ingenti transazioni di entrata e di spesa. Un ulteriore passaggio consiste, poi, nell'esplicitazione del
raccordo tra il rendiconto rielaborato come sopra indicato e il
conto economico dello Stato, che rappresenta la versione del
consuntivo statale necessaria per l'elaborazione, da parte dell'I
stat, del conto delle amministrazioni pubbliche. Un'iniziativa della corte intesa ad ottenere sui punti indicati
una sollecita collaborazione della Rgs e dell'Istat ha dato luogo alla costituzione dì un gruppo di lavoro che dovrebbe consentire
di pervenire ai risultati attesi in tempi utili per la relazione sul
rendiconto 2001. Il capitolo I dovrebbe, pertanto, offrire un
elemento di informazione innovativo e di notevole interesse, in
ragione dell'utilità di una puntuale ricollegabilità dei dati del
rendiconto al più generale quadro di controllo della finanza
pubblica. 2.2. - Nella prima parte della redazione sul rendiconto si as
sumono, come base di partenza, le valutazioni governative, fatte
proprie dal parlamento nel corso della sessione di bilancio, circa
gli effetti finanziari prospettate ex ante, richiamando i rilievi
metodologici e di merito, prospettati dalla corte nelle occasioni
istituzionali di esame della manovra (audizioni sul Dpef e sul
disegno di legge finanziaria, relazione quadrimestrale sulle leggi di spesa avente ad oggetto la «copertura» della decisione di bi
lancio). Si deve rilevare come alla pluralità di valutazioni ex ante, di
sponibili per il parlamento attraverso molteplici strumenti (au
dizioni presso le commissioni bilancio riunite camera e senato,
analisi dei servizi bilancio delle due camere) faccia riscontro
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627 PARTE TERZA 628
una grave carenza di analisi ex post, in grado di misurare l'ef
fettivo grado di realizzazione delle misure adottate.
Nella relazione sul rendiconto 2001 la corte svolgerà una ve
rifica ex post degli effetti, nell'anno di riferimento (2001) della
manovra di bilancio e dei principali provvedimenti ad essa con
nessi. Si procederà, a tal fine, alla messa a punto di una specifi ca metodologia di analisi ed alla costruzione di una prima banca
dati di parametri economici, demografici e finanziari, av
valendosi anche di contributi da programmare nella sede del
gruppo di lavoro corte-Istat-Rgs. 3. - Analisi delle politiche pubbliche di settore. Come ricor
dato nel programma presentato lo scorso anno, nella definizione
del controllo si deve considerare che la struttura del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche è
costruita per funzioni obiettivo e per centri di responsabilità ed
è ispirata al principio di una programmazione di bilancio dise
gnata dal Dpef e dalle note preliminari a ciascuno stato di previ sione.
L'intero processo politico-amministrativo si basa sulla deter
minazione dei presupposti programmatici della gestione, in ter
mini di definizione delle politiche pubbliche, di ripartizione delle risorse, di indicazione delle linee guida di gestione, di pre
figurazione degli indicatori per la misurazione e valutazione dei
risultati della gestione finanziaria e dell'attività amministrativa
attraverso parametri di economicità, efficienza ed efficacia e
con riferimento ai servizi finali prestati ai cittadini.
Il sistema normativo è chiuso dalla norma generale posta in
materia di rendiconto generale dello Stato in virtù della quale il
rendiconto «è costruito, ai fini della valutazione delle politiche
pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata
per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, suddivise
per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e
finanziaria delle risultante di entrata e spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa» (art. 13 d.leg. 279/97). Il conto del patrimonio è costruito in modo da consentire «l'a
nalisi economica della gestione dei beni dello Stato», anche con
l'utilizzazione di «indici di redditività» (art. 14 d.leg. 279/97). La Corte costituzionale ritiene necessaria una chiara prefigura zione periodica dei criteri del controllo sulla gestione in rap
porto ai parametri di legalità ma anche con riferimento ai risul
tati effettivamente conseguiti dall'attività dei pubblici poteri utilizzando «i modelli operativi nascenti dalle discipline eco
nomiche, aziendaliste e statistiche ... in vista dell'accertamento
della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, come pure dalla valutazione com
parativa dei costi, modi e tempi dello svolgimento dell'attività
stessa». «In questo contesto il compito di determinare annual
mente detti criteri si pone come auto-limite inteso a razionaliz zare ex ante l'opera di controllo sulla gestione» (Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 470, id., 1998,1, 1766).
Il controllo strategico sui risultati delle politiche pubbliche di settore deve avere ad oggetto la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle leggi di programma e nei program mi, nelle direttive e negli atti di indirizzo politico degli organi di
governo. I termini di riferimento programmatici per l'imposta zione dei controlli strategici sono, in linea teorica, offerti: dalle
leggi di programma, dai programmi approvati dal consiglio dei ministri o dal Cipe; dal Dpef; dalle note preliminari premesse agli stati di previsione dei ministeri; dalle direttive dei ministri
previste dagli art. 3 e 14 d.leg. 29/93; dall'esame del bilancio
politico secondo la classificazione per funzioni obiettivo e per centri di responsabilità.
Nella relazione dello scorso anno si precisa che uno stru mento di importanza preliminare per la valutazione delle politi che pubbliche è costituito dalla costruzione di un sistema di in formazioni finanziarie, contabili, di statistica economica e di contabilità economica nazionale. A partire dal sistema Rgs Corte dei conti devono essere impostate le seguenti operazioni: integrazione delle classificazioni e delle informazioni fra ge stione di bilancio, gestione di tesoreria, settore pubblico; costru zione dei parametri di misurazione del prodotto del settore pub blico nei conti economici nazionali secondo la metodologia fis sata dall'Unione europea (Sec 95); utilizzazione e adattamento alla struttura di bilancio per funzioni del sistema delle statistiche
sull'organizzazione, i procedimenti, la gestione del personale, le attività delle pubbliche amministrazioni.
Il Foro Italiano — 2002.
Un primo livello di analisi «macro» dovrebbe consentire di
valutare le condizioni relative del comparto agganciandosi ai
parametri di valutazione definiti a livello di Unione europea (vertice di Lisbona). Sono state individuate quattro aree di in
tervento considerate cruciali per incidere sul processo di cre
scita dell'Unione: le politiche per l'occupazione, quelle per l'innovazione, le politiche di riforma strutturale e le politiche di
coesione.
Si tratta di definire un set di indicatori strutturali (comparati) utili alla valutazione delle scelte operate e delle priorità indivi
duate come necessario presupposto per la valutazione dell'effi
cacia delle iniziative intraprese. Per quanto attiene alla valutazione delle politiche pubbliche
di settore la costruzione di un sistema informativo e la struttura
zione di una rete di indicatori per la valutazione dell'efficacia
dell'azione svolta dalle amministrazioni richiede l'esecuzione
di tre distinte attività:
1) l'individuazione di un primo set di parametri relativi ai
macro obiettivi dell'azione dell'amministrazione pubblica (par tendo dalle indicazioni dell'Unione europea sopra citate);
2) la creazione di indicatori di realizzazione di natura finan
ziaria a partire dai dati di bilancio; a fianco di questi sarà op
portuno prevedere l'introduzione di indicatori di realizzazione
«normativa», dato il crescente ruolo della regolazione soprat tutto tra le amministrazioni centrali e regionali;
3) l'esame e la scelta di indicatori di attività e/o di prodotto
(output): di realizzazione, di risultato e di impatto (outcome). Le sezioni riunite in sede di controllo intendono proseguire il
lavoro avviato a partire dall'esame del rendiconto 1995 (e ap
profondito nella relazione sul 2000) di studio ed elaborazione
delle metodologie idonee a consentire la verifica e la valutazio
ne delle politiche pubbliche con riferimento ai dati desunti dal
rendiconto generale dello Stato (come previsto dall'art. 13
d.leg. 7 agosto 1997 n. 279). Le sezioni riunite intendono, per l'esame del rendiconto
2001, adottare in via sperimentale, un'ipotesi di lavoro che pre vede la correlazione tra le funzioni obiettivo, le risorse finanzia
rie iscritte nel bilancio dello Stato e le risultanze complessive
esposte dal conto delle pubbliche amministrazioni, e gli indica
tori di prodotto e di impatto ad esse riferibili.
In particolare l'ipotesi di lavoro sarà sviluppata per gli stati di
previsione della spesa di tutti i ministeri elaborando tabelle sin
tetiche dalle quali risultino l'aggregazione dei dati finanziari
relativi a ciascuna funzione obiettivo e un primo «insieme» di
indicatori specifici di attività e di prodotto (output) e di risultato
o di impatto (outcome). La metodologia sperimentale prevede la verifica delle tabelle
recanti le classificazioni contabili/finanziarie per funzioni
obiettivo e gli indicatori prescelti con le delegazioni designate dai ministri (su richiesta della corte) come «interfaccia» per le
analisi sul rendiconto, con gli uffici centrali del bilancio presso i
singoli ministeri, con i servizi di controllo interno e con i re
sponsabili degli uffici Sistan di ciascuna amministrazione.
4. - Procedimento. Restano ferme le indicazioni sul procedi mento per le analisi e per le attività istruttorie finalizzate alla
decisione ed alla relazione sul rendiconto generale dello Stato
definite dai precedenti programmi approvati dalle sezioni riunite in sede di controllo e dall'ord. 78/96 delle sezioni riunite in sede
referente, annessa alla presente delibera.
Gli incarichi ai magistrati relatori e istruttori sono affidati se condo la tavola annessa alla presente delibera.
Ili
1. - Con la predetta delibera n. 38 (che segue) le sezioni ri
unite, unitamente al programma di controllo sulle gestioni per l'anno 2002, hanno indicato gli indirizzi di coordinamento e le direttive sul procedimento da seguire, evidenziando per quanto di interesse nella presente sede i punti qui di seguito riportati:
— è prevista l'inclusione nel programma di referti specifici su grandi comparti di rilievo per l'intera finanza pubblica, tra i
quali l'utilizzo dei fondi europei; —
vengono indicati come temi generali, interessanti più se
zioni, quelli delle politiche ambientali e dei beni culturali.
In collegamento con tali criteri questa sezione deve stabilire il
proprio programma di controllo da svolgere nell'anno 2002.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
2. - Si premette che la sezione ritiene di dover proseguire al
cune indagini di controllo avviate col programma dell'anno
2001 tuttora in corso, in considerazione della rilevanza dei temi trattati nonché allo scopo di ampliare ed approfondire l'esame
degli specifici aspetti economico-finanziari e gestionali, ren
dendo così più significative le comparazioni e le valutazioni
condotte nell'arco temporale di due anni.
Pertanto vengono esaminate ed approvate nell'adunanza
odierna le seguenti indagini di controllo selettivo su gestioni di
enti locali:
a) Indagine sulla costruzione ed il funzionamento degli im
pianti di depurazione delle acque reflue.
Si tratta di un tema di particolare interesse nel quadro delle
politiche ambientali, in quanto — in base al d.l. n. 79 del 1995,
convertito con la 1. n. 172 del 1995 — i comuni non ancora do
tati di depuratori o dotati di impianti insufficienti sono tenuti a
predisporre entro termini precisi i progetti esecutivi dei nuovi
depuratori nell'ambito di piani regionali d'intervento. Poiché
alle provincie compete la tenuta del catasto di tali impianti,
l'indagine in prima fase è intesa a consentire l'acquisizione dei
dati posseduti da detti enti sull'esistenza, il funzionamento, la
tipologia dei depuratori nonché sui relativi costi di realizzazione
e di gestione, per proseguire poi, ove necessario, gli approfon dimenti presso i comuni o i loro consorzi.
L'indagine, che sarà svolta su un campione di comuni situati
nelle regioni Lombardia, Lazio e Campania, ha per obiettivo la
rappresentazione attuale dello stato di depurazione delle acque nonché della salvaguardia dei fiumi e del mare, anche con rife
rimento alle risorse finanziarie impiegate, ai modi e ai tempi dell'azione amministrativa. In proposito si precisa che la pun tuale individuazione degli enti da sottoporre a controllo potrà avvenire solo dopo aver acquisito la conoscenza dello stato di
fatto.
b) Prosecuzione dell'indagine sugli interventi finanziati nel
quadro dell'iniziativa comunitaria «Piano Urban 1» (1994
1999). L'esame della situazione dei sedici comuni beneficiari dei
contributi comunitari, tuttora in corso nell'ambito del program ma di controllo per il 2001, ha evidenziato ovunque una note
vole serie di progetti ed interventi di varia complessità e tipolo
gia, generalmente articolati e diversificati. Poiché il termine dei
pagamenti a valere sui fondi Urban scade il prossimo 31 dicem
bre 2001, la sezione ritiene che nell'anno 2002 sarà possibile rilevare il quadro completo degli interventi effettivamente con
cretizzati nonché delle anomalie verificatesi in corso d'opera,
comparando e valutando di conseguenza più proficuamente i
benefici ricavati dalla cittadinanza in termini di realizzazioni
funzionanti, efficienza, efficacia, impatto positivo sull'occupa zione e stimolo agli investimenti privati.
L'indagine avrà per oggetto tutti i sedici enti locali interessati
al Piano Urban nazionale (v. all. 1 ).
c) Prosecuzione dell'indagine sul funzionamento dei con
trolli interni, con particolare riferimento a quelli di gestione. L'art. 3, 7° comma, 1. n. 20 del 1994 fa obbligo alla Corte dei
conti, e per essa a questa sezione, di valutare annualmente il
funzionamento degli organi di controllo interno degli enti locali.
A sua volta l'art. 1 d.leg. n. 286 del 1999 ha disciplinato per la
prima volta in via generale il sistema dei controlli interni nelle
pubbliche amministrazioni, mentre l'art. 147 del successivo
d.leg. n. 267 del 2000 ha emanato specifiche disposizioni per gli enti locali.
La sezione, pertanto, ritiene di dover proseguire ed approfon dire l'indagine avviata in materia col precedente programma di
controllo.
La libertà organizzativa riconosciuta agli enti locali nell'ado
zione del sistema dei controlli interni impone l'utilizzo di una
metodologia di analisi sufficientemente flessibile e graduale per
un'adeguata valutazione del funzionamento dei medesimi, in
modo da contemperare il rispetto dell'autonomia degli enti con
l'esigenza di verificare se le scelte organizzative compiute siano
comunque riconducibili ad un quadro di regole coerenti con
l'attività di controllo da svolgere.
L'indagine continuerà a fornire il quadro complessivo del si
stema dei controlli intemi ed inoltre riguarderà, per la valuta
zione ente per ente, un campione notevolmente più ampio di
quello utilizzato nell'anno precedente, e cioè 82 province, escluse le 18 analizzate nel corso del 2001, ed 80 comuni con
Il Foro Italiano — 2002.
popolazione superiore a 60.000 abitanti, esclusi i 20 parimenti considerati nel corso di quest'anno (v. ali. 2).
Sarà verificato come gli enti stanno adeguandosi alla discipli na di controllo prevista dai citati d.leg. n. 286 e n. 267. I dati rile
vati per ciascun ente saranno raccolti in apposite schede, per e
videnziare anzitutto la «filosofia» del controllo adottata nonché
le interazioni tra i vari controlli e se, in particolare, il modulo di
controllo di gestione utilizzato risponda ad un'effettiva riquali ficazione della gestione ovvero ad un mero adempimento for
male.
A tal fine sarà esaminato, per ciascun ente, il contesto orga nizzativo-amministrativo in cui il controllo di gestione deve
operare, ponendo attenzione ad alcuni aspetti, quali quelli se
siano stati o meno individuati centri di responsabilità e/o di co
sto e come siano strutturati e se sia stato realizzato un sistema
informativo integrato. La conseguente valutazione del funzio
namento del controllo di gestione sarà effettuata verificando va
ri elementi, tra i quali la dotazione di risorse strumentali e fi
nanziarie, il grado di utilizzazione dell'informatica nel quadro del sistema di funzionamento dell'ente, il rapporto con gli altri
controlli interni e la produzione di referti.
ci) Prosecuzione dell'indagine sulla gestione dei teatri comu
nali. È prevista un'analisi più ampia e approfondita dei vari aspetti
economico-finanziari e gestionali di un significativo campione di enti allo scopo di effettuare valutazioni e comparazioni tra
situazioni omogenee nelle diverse zone geografiche. Tale cam
pione sarà individuato sulla base delle risultanze dell'indagine tuttora in corso.
Verrà inoltre esaminata la gestione dei fondi statali erogati
per il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed
adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a
teatro previsti dal d.l. n. 67 del 1997, convertito, con modifica
zioni, nella 1. n. 135 del 1997, dalla 1. n. 444 del 1998 e dalla 1.
n. 513 del 1999. 3. - A prescindere dalla specifica analisi di cui al punto c),
sub 2), anche nel corso delle altre indagini saranno accertati l'e
sistenza degli organi di controllo interno ed il loro funziona
mento; per tutte, infine, saranno impiegati indicatori sia finan
ziari che riferiti a profili di gestione idonei a consentire la valu
tazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle attività
esaminate. (Omissis)
IV
La programmazione dell'attività di controllo della sezione per l'anno 2002 comprenderà, in primo luogo, oltre al referto an
nuale sulla gestione dei fondi strutturali comunitari con riferi
mento all'attuazione degli interventi nell'ambito dei quadri co
munitari di sostegno, la conclusione delle indagini già avviate
nel corso dell'anno 2001 e, segnatamente, l'analisi degli inter
venti nelle «aree depresse»; lo stato di realizzazione dei progetti
approvati nell'ambito del programma operativo multiregionale «risorse idriche», finalizzato ad adeguare le dotazioni idriche e
le reti acquedottistiche del Mezzogiorno; la gestione delle c.d.
«quote latte» e la connessa percezione di «prelievi supplementa ri».
In secondo luogo, verrà avviata un'indagine sull'utilizzazione
dei fondi comunitari nel settore della «pesca» e un'altra sullo
«stato di applicazione in Italia del regolamento 1681/94 con
cernente la tutela degli interessi finanziari della Comunità euro
pea e lotta contro le frodi».
Infine, la sezione sottoporrà alle sezioni regionali di controllo
uno studio di fattibilità per un'indagine di controllo coordinata,
ai sensi dell'art. 10, 4° comma, del regolamento 14/00, sull'uti
lizzazione dei cofinanziamenti europei nel settore «turismo».
Ordina la trasmissione della deliberazione stessa al presidente della camera dei deputati ed al presidente del senato della re
pubblica.
V
1. - Il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti (in G.U. 6 luglio 2000, n. 256) —
deliberato nell'esercizio del potere normativo attribuito in mate
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PARTE TERZA 632
ria alla Corte dei conti dall'art. 3, 2° comma, d.leg. 30 luglio 1999 n. 286 —
prevede che le sezioni della corte preposte allo
svolgimento, in sede centrale, del controllo sulla gestione disci
plinato dalla 1. 14 gennaio 1994 n. 20 e tra esse la sezione del
controllo sugli enti, comunichino il proprio programma annuale
di attività ai presidenti delle due camere.
Come è noto, questa sezione — istituita dalla 1. 21 marzo
1958 n. 259 — esercita in via preponderante, con obbligo di re
ferto al parlamento, il controllo sulla gestione degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria, quale previsto dall'art. 100
Cost, e disciplinato, nei modi di esercizio, dalla medesima 1. n.
259, che del dettato costituzionale pone la normativa di attua
zione.
A questa stessa sezione è altresì demandato il controllo sulle
pubbliche amministrazioni, introdotto dalla già menzionata 1. 14
gennaio 1994 n. 20.
2. - Il controllo esercitato ai sensi della 1. 259/58, svolto dalla
sezione ormai da più di un quarantennio, concerne attualmente
trecentosedici enti di diversa natura e configurazione, raggrup
pabili nelle seguenti tipologie: enti previdenziali; enti di assi
stenza e protezione sociale; enti che svolgono attività di impre sa; enti di studio, insegnamento e prestazioni d'arte; enti di in
centivazione e regolazione; enti di ricerca; enti operanti sul ter
ritorio; enti portuali. I risultati del controllo eseguito hanno formato oggetto
—- nel
2001 e sino alla data odierna — di relazioni al parlamento con
cernenti ottantuno enti, per complessivi centotredici esercizi fi
nanziari.
Anche nella presente occasione, conviene tuttavia ribadire
che restano peraltro esclusi dal controllo ex 1. n. 259 e quindi dal conseguente referto al parlamento altri enti sovvenzionati fra
cui alcune importanti «imprese pubbliche», che conoscono un
crescente sviluppo, nella forma di società istituite o partecipate (in tutto e in parte o comunque in posizione dominante) dai mi
nisteri. Ne deriva l'esigenza — che si prospetta nuovamente al
l'attenzione del parlamento — dell'effettuazione di un'aggior
nata e compiuta ricognizione da parte del governo, ai fini del
l'assoggettamento al controllo degli enti sovvenzionati, al mo
mento esclusi, la cui gestione determina un significativo impatto sulla finanza pubblica. Analoga segnalazione è stata rappresen tata al parlamento, dalle sezioni riunite di questa corte, nel re
ferto sugli enti ed istituti nazionali cui lo Stato contribuisce ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in adempimento di ob
blighi internazionali (del. 3/01 - RF, in data 26 gennaio 2001). In una panoramica globale l'attività di controllo e referto —
svolta anche in coerenza con le linee programmatiche e con gli indirizzi generali indicati alle sezioni riunite della Corte dei
conti per il controllo sulla gestione — continua a dislocarsi in
un quadro istituzionale e di finanza pubblica in ulteriore evolu
zione, anche in senso autonomistico, sottolineato nella nuova
conformazione del titolo V, parte II, Cost. Essa trova comunque ancora principali punti di riferimento: nelle regole europee sulla
stabilità degli equilibri di bilancio e sulla concorrenza; nei do
cumenti programmatici governativi volti ad incidere sull'inde
bitamento ed a riqualificare la spesa pubblica; nelle norme di ri
ordino degli enti pubblici e di miglioramento qualitativo di pro dotti e servizi, nonché in quelle sulla generalizzata adozione
della contabilità economico-analitica. Entro tali coordinate, le
indagini di controllo privilegiano l'accertamento della rispon denza dei risultati agli obiettivi posti dall'ordinamento e dai
programmi e quindi le verifiche sul grado di realizzazione delle
«missioni» assegnate a ciascun ente, mirandole sui profili di
maggiore criticità, con riguardo all'organizzazione, al funzio
namento, ai costi (in particolare di personale e strutture), alle
procedure contrattuali, agli effetti dell'azione svolta, in termini
di soddisfazione dei destinatari. Ampi capitoli dei referti sui principali enti (Enel, Iri, Poste, Anas, Inps, Inpdap, Inail, Istat,
Agea) effettuano analisi economico-finanziarie e, in particolare,
esprimono, valutazioni su tematiche rilevanti: grado di confor
mazione alla normativa comunitaria; adeguamento alla libera
lizzazione del mercato e dismissione delle partecipazioni; situa
zioni di dissesto e realizzazione dei piani di risanamento azien
dale; generalizzate difficoltà di compressione dei costi di lavo
ro.
Delineato il quadro generale in cui si inseriscono i contenuti,
pure illustrati, del controllo ex 1. n. 259, conviene aggiungere che per esso è stato ripristinato l'incisivo strumento — ai fini
Il Foro Italiano — 2002.
del tempestivo controllo sui più importanti fatti di gestione —
previsto dall'art. 8 della legge medesima (secondo il quale: «La
Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al parlamento, for
mula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella
gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno i
suoi rilievi al ministro del tesoro ed al ministro competente»). La norma abrogatrice di questa disposizione (art. 3, 1° comma,
del già citato d.leg. 286/99) è stata infatti annullata dalla Corte
costituzionale — con sentenza 139/01, Foro it., 2001,1, 2742 —
a seguito di conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte dei
conti. In particolare nella citata sentenza vengono sottolineate,
sia la disciplina distinta, sia la peculiare caratterizzazione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, i quali «non fanno
di per sé parte della pubblica amministrazione e costituiscono
un genus che comprende le più svariate tipologie». Tutto ciò premesso, si ribadisce che per attività di controllo e
referto da svolgere nel 2002, nei modi previsti dalla 1. n. 259 ed
in adempimento del dettato costituzionale, rimane obiettivo
prioritario un referto sempre più aggiornato, per tutti gli enti e
soprattutto per i più rilevanti, di contenuto compendioso ed inci
sivo, ricco di analisi sui profili gestionali di maggiore attualità
(estesi ai dati di pre-consuntivo dell'esercizio in corso) e signi ficatività e di giudizi sui risultati conseguiti (anche con riferi
mento agli strumenti governativi di programmazione), e sui co
sti (in particolare di strutture e di personale, con ogni possibile
comparazione al settore privato), nonché sul funzionamento dei
controlli interni e le misure consequenziali comunicate e adot
tate in esito alle osservazioni della corte.
3. - Oltre al controllo esercitato a norma della 1. n. 259, questa sezione svolge altresì il controllo generale e per programmi, re
golato dalla 1. n. 20 del 1994, sinora circoscritto a quaranta enti,
previamente individuati con apposite determinazioni. La con
ferma della legittimità costituzionale del controllo sulla gestione nei confronti delle pubbliche amministrazioni (sentenze 29/95,
id., 1996, I, 1157, e 470/97, id., 1998, I, 1766), lascia tuttavia aperta, nei casi di assenza di specifiche norme di richiamo della
predetta 1. n. 20, la problematica dell'ambito soggettivo del
controllo stesso. In particolare per gli ordini e collegi professio nali, dopo la pronuncia della Cassazione che ha rimesso la com
petenza in materia al giudice ordinario, sono sopravvenute le
prime sentenze di merito sulla legittimità del disposto assog
gettamento al controllo della sezione, per le quali peraltro non
sono decorsi i termini per l'impugnazione.
Riguardo agli enti controllati ai sensi della 1. 20/94, il pro
gramma di attività della sezione per il 2002 — oltre a svolgersi in consonanza con i criteri, quali sopra delineati, per l'esercizio, nell'anno medesimo, del controllo sulla gestione ex 1. n. 259 —
perseguirà i seguenti obiettivi: —
primo referto di generale e compiuta panoramica compa rativa su assetti ordinativi e complessivi andamenti gestionali
degli ordini e collegi professionali, sempreché assumano defini
tività in tempo utile, le pronunce giudiziali dichiarative della
soggezione di tali enti al controllo della sezione; —
prosecuzione dei referti sulle stazioni sperimentali e le
istituzioni culturali pubbliche di rilievo nazionale, privilegiando
peculiari aspetti gestori da analizzare eventualmente su campio ne (ritenuto significativo per verificare variazioni nell'impiego delle risorse e nel conseguimento dei risultati) ovvero valuta
zioni differite, anche comparative delle attività di tutti gli enti; —
per le citate «stazioni» e «istituzioni culturali», va dedi
cata particolare attenzione ai previsti processi di trasformazione,
rispettivamente in enti pubblici economici (d.leg. 540/99) ed in
enti privati (d.leg. 419/99), con fuoriuscita dal novero delle
pubbliche amministrazioni e quindi dall'area del controllo della
1. n. 20 del 1994. Ordina che copia della presente deliberazione sia trasmessa,
ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del regolamento per l'organizza zione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, al presi dente del senato della repubblica ed al presidente della camera
dei deputati.
VI
Premessa. Il presente programma del controllo sulla gestione, fondato sulle norme poste dall'art. 3, 4° comma, 1. 20/94 e dal
regolamento sull'organizzazione delle funzioni di controllo
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
della corte (reg. 14/00), è costruito come documento integrativo del programma approvato dalle sezioni riunite in sede di con
trollo con delibera 4/00 (Foro it., 2001, I, 563) le cui premesse, definizioni, criteri metodologici, sono da considerare come
punti di partenza (in coerenza, del resto, con il carattere plu riennale «scorrevole» di questo metodo di programmazione del
controllo sulla gestione). Sono, invece, riformulati e sottoposti all'esame collegiale, gli «indirizzi di coordinamento» e le «di
rettive sul procedimento di controllo».
1. - Criteri metodologici. 1.1. - Controllo di regolarità ammi
nistrativa e contabile. Le attività di «auditing finanziario
contabile» costituiscono, per tutte le sezioni che svolgono con
trollo sulla gestione, una prima fase necessaria. I parametri di ri
ferimento per questa funzione sono identificabili con chiarezza
nell'esperienza della Corte dei conti europea, nella manualistica
degli organi superiori di controllo, nei principi della revisione
aziendale.
Occorre distinguere fra attività di referto a contenuto finan
ziario e attività di referto a contenuto gestionale, garantendo
l'impiego di metodi attraverso i quali collegare le conclusioni
raggiunte in termini di affidabilità ed attendibilità delle risultan
ze contabili e di regolarità e conformità a legge delle procedure amministrative e contabili con le indagini sui risultati della ge stione. Le attività di controllo sono condotte distintamente sulla
regolarità ed affidabilità della gestione di bilancio e sull' effi
cienza-economicità-efficacia delle gestioni (sia nella loro ag
gregazione per «politiche pubbliche», sia in quanto oggetto di
analisi «micro»). Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato
ha ancora ad oggetto, secondo l'art. 607 del regolamento di con
tabilità dello Stato, l'esattezza e la veridicità delle risultanze
contabili esposte dal conto del bilancio e dal conto del patrimo nio. Le attività di controllo contabile svolte dalla corte sono
svolte in sede di controllo preventivo sui decreti di accerta
mento dei residui passivi e, in sede di controllo successivo, at
traverso le attività di riscontro effettuate sulla spesa (contabilità di tesoreria, conti correnti di tesoreria, ruoli di spesa fissa, spese di giustizia) e sull'entrata. Gli accertamenti ex post così svolti, sulla base della vigente disciplina contabile, sono finalizzati di
rettamente al giudizio di parificazione, attraverso il quale la cor
te è chiamata a «verificare se le entrate riscosse e versate ed i
resti da riscuotere e da versare, risultanti dal rendiconto redatto
dal governo, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e
nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti dai singoli ministeri e se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio con
cordino con le scritture tenute o controllate dalla stessa corte, nonché nell'accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni
allegate ai decreti ministeriali di impegno e alle scritture tenute
dalla Corte dei conti» (art. 39 legge sulla contabilità generale dello Stato; sentenza 244/95 della Corte costituzionale, id.,
Rep. 1995, voce Contabilità dello Stato, n. 30). Accanto a questo riscontro contabile relativo alla totalità delle
operazioni iscritte nel rendiconto, sono da programmare analisi
di verifica a campione dell'attendibilità e affidabilità dei dati
esposti secondo le metodologie consolidate presso la Corte dei
conti dell'Unione europea e presso altri organi superiori di con
trollo esterno. Resta aperto il tema dell'opportunità di promuo vere, partendo dalla generalizzata adozione dei sistemi informa
tizzati all'interno dei sistemi contabili pubblici, una modifica
zione della disciplina della contabilità di Stato, per disciplinare in modo più adeguato le attività di riscontro da svolgere attra
verso meccanismi informatici e per porre le basi per un'attività
di auditing finanziario-contabile selettiva, orientata, come si è
detto, verso la verifica dell'attendibilità e affidabilità dei conti
della gestione e patrimoniali. 1.2. - Sistemi di informazione. Restano ferme le considerazio
ni critiche sulla situazione attuale e le linee di attività finalizzate
al miglioramento, completamento, integrazione e confrontabilità
dei sistemi di informazione di finanza pubblica e di contabilità economica dello Stato esposte nel precedente programma dei
controlli sulla gestione. I temi di maggior rilievo emersi nel corso del 2001 riguarda
no: il raccordo fra gestione di bilancio, settore statale, conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni; l'integrazione dei
sistemi informativi di finanza pubblica (a partire da quello Rgs
corte) con quelli di contabilità economica nazionale concernenti
il prodotto delle pubbliche amministrazioni; la coerenza interna
Il Foro Italiano — 2002.
e l'integrazione dei sistemi informativi pubblici in materia di
entrata. Questi argomenti saranno oggetto di analisi condotte
anche attraverso un confronto-collaborazione con l'Istat e con il
dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
1.3. - Indicatori economici di prodotto («output») e di impatto («outcome»). Per le valutazioni complessive sugli andamenti di
finanza pubblica è rilevante, come già segnalato nel programma
precedente, il rilievo da assegnare agli indicatori macroecono
mici elaborati in sede europea dalla commissione, in rapporto alle finalità di coesione e sviluppo poste dal trattato e sulla base
delle deliberazioni assunte dal consiglio europeo (Lisbona,
Stoccolma) (Communication de la Commission. 7 febbraio
2001). Per gli indicatori relativi alla valutazione delle politiche pub
bliche (analisi di sistema per settori o comparti orizzontali di fi
nanza pubblica), in armonia con l'adozione in Italia e nei mag
giori paesi occidentali di bilanci programmatici (da ultimo, in Francia, loi organique 1° agosto 2001), è necessario collegare la
classificazione finanziaria per funzioni obiettivo (adottata sia
dal bilancio dello Stato, sia dai bilanci regionali) con indicatori
di prodotto e di impatto ricavabili dalla contabilità economica
nazionale. Questo metodo sarà adottato nella relazione sul ren
diconto 2001, partendo dalla gestione statale, con riguardo ad
una classificazione per funzioni obiettivo del conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni.
Gli indicatori di efficienza ed economicità adottati nelle ana
lisi di controllo «micro», elaborati con criteri propri della con
tabilità economica e aziendalistici, richiedono un'opera di sti
molo e coordinamento nei confronti della rete dei controlli in
terni.
2. - Indirizzi di coordinamento e analisi generali di finanza
pubblica. 2.1. - Allo stato attuale del processo di elaborazione
programmatica delle diverse sezioni di controllo sulla gestione, e sulla base di priorità che sembrano emergere da una ricogni zione dello stato della finanza pubblica sono identificabili alcu
ne «indagini intersettoriali» (art. 5 regolamento 14/00) da com
pletare o da avviare.
Vengono in primo luogo in rilievo i referti doverosi per leg
ge: costo del lavoro del personale delle pubbliche amministra
zioni; sistema universitario; informatica pubblica; fondi di rota
zione e gestioni fuori bilancio; scuola elementare; opere segre tate.
In considerazione del rilievo oggettivo dei temi per l'intera
finanza pubblica è prevista l'inclusione nel presente programma di referti specifici sui seguenti grandi comparti: sanità; aree de
presse e utilizzo dei fondi europei; finanza previdenziale. Sono stati indicati come temi generali, interessanti più sezio
ni, quelli delle politiche ambientali e dei beni culturali.
Si conferma il criterio, già fissato nel precedente programma, in base al quale l'indicazione della sezione competente in via
principale per ciascuna delle analisi generali di finanza pubblica è compiuta sulla base di «criteri di prevalenza» delle competen ze per materia. La competenza può essere anche attribuita alle
sezioni riunite in sede di controllo.
Sulla base di questo criterio sono attribuiti alla competenza delle sezioni riunite in sede di controllo i seguenti referti: costo
del lavoro; sistema universitario; informatica pubblica; fondi di
rotazione e gestioni fuori bilancio; scuola elementare; finanza
previdenziale. La sezione di controllo sulla gestione delle am
ministrazioni dello Stato è competente per il referto sulle opere
segretate. La sezione di controllo per gli affari comunitari ed
internazionali è competente per il referto sugli interventi per le
aree depresse e impiego dei fondi comunitari. La sezione auto
nomie è competente per il referto sulla sanità.
Il presidente della corte stabilisce le modalità di coordina
mento per lo svolgimento delle indagini sopra indicate, avva
lendosi anche dello strumento della conferenza dei presidenti di
sezione disciplinato dall'art. 5, 4° comma, del regolamento per
l'organizzazione delle funzioni di controllo 14/00.
2.2. - L'esperienza avviata dalle sezioni regionali di controllo
si colloca all'interno dell'evoluzione dell'ordinamento in senso
autonomistico sottolineata dalla nuova conformazione del titolo
V, parte II, Cost.
La conferenza dei presidenti delle sezioni regionali di con
trollo (convocata dal presidente della corte ai sensi dell'art. 5,
4° comma, del regolamento 14/00) ha intrapreso un'opera indi
spensabile di coordinamento, sulla cui base è possibile identifi
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PARTE TERZA 636
care alcuni criteri-guida (che la stessa conferenza preciserà in
continuo confronto con le sezioni competenti). È confermata la scelta in base alla quale ciascuna sezione re
gionale approverà ogni anno, un referto sulla gestione regionale, volto a verificare l'attuazione delle leggi regionali di principio e
di programma, anche sulla base del bilancio e del rendiconto
della regione (costruiti secondo lo schema programmatico dise
gnato dal d.leg. 76/00). Il controllo successivo, sia che verta sulla gestione comples
sivamente considerata (quale emerge dal rendiconto), sia che si
articoli nella programmazione di verifiche settoriali, riveste ca
rattere «collaborativo», secondo la fondamentale sentenza 29/95
della Corte costituzionale (id., 1996, I, 1157), in quanto finaliz
zato, da un lato, a supportare il controllo politico dell'organo
rappresentativo e, dall'altro, a suggerire all'organo di governo l'introduzione di correttivi volti a garantire, in futuro, la regola rità e l'economicità della gestione. Le diverse forme con cui si
applica, all'esame del rendiconto ed alle indagini settoriali, il
principio del contraddittorio, derivano dalla prevalente finaliz
zazione del referto generale sul rendiconto in funzione ausiliaria
dell'organo assembleare.
La sinergia fra controllo «macro» e controlli di settore («mi
cro») deve essere assicurata sia nella fase di programmazione dei controlli, sia nelle fasi istruttorie.
La conferenza dei presidenti delle sezioni regionali di con
trollo valuterà l'opportunità di proseguire le indagini coordina
te, già avviate, in materia di sanità e di trasporti regionali e lo
cali.
Al di fuori delle linee-guida comuni precisate dalla conferen
za di coordinamento sembra necessario ridurre al minimo o
evitare ogni forma di assegnazione di compiti specifici alle se
zioni regionali da parte di sezioni centrali per il controllo suc
cessivo sulla gestione. L'esigenza di garantire piena autonomia
alle sezioni regionali di controllo è accentuata dalla nuova con
formazione del titolo V, parte II. Cost.
3. - Direttive sul procedimento di controllo. Sotto il profilo di
controllo possono essere fissati, ferme restando ovviamente le
indicazioni legislative, alcuni indirizzi: — adozione del metodo del confronto, in sede di formulazio
ne dei programmi e di istruttoria, e adozione del metodo del
contraddittorio, sino alle fasi che precedono le deliberazioni
collegiali, con le amministrazioni pubbliche; per le sezioni re
gionali è auspicabile un dialogo, sin dalla fase preliminare al
l'approvazione dei programmi di controllo sulla gestione, con i
consigli regionali, di questi raccogliendo le indicazioni compa tibilmente con le altre priorità di controllo individuate dalla se
zione; — necessità che gli specifici programmi di controllo sulla
gestione siano sempre legati alla determinazione di un «crono
programma», con l'indicazione di tempi definiti; in particolare i
controlli contabili-finanziari dovrebbero aver riguardo sempre all'esercizio finanziario precedente all'anno in cui si approva il
referto conclusivo; i controlli gestionali riferiti all'esercizio più
prossimo possibile, potranno far riferimento a serie storiche plu riennali. sia per gli indicatori contabili, sia per gli indicatori di
prodotto e di impatto; — adozione di modalità collegiali di esercizio del controllo
sin dalla fase di definizione (necessariamente da decidersi col
legialmente) dei programmi con l'affidamento delle indagini istruttorie, ove possibile, a più di un magistrato;
— adozione di strumenti di indagine aventi ad oggetto il se
guito dato dalle amministrazioni alle osservazioni formulate
dalla corte (art. 3, 6° comma, I. 20/94), per le opportune infor
mazioni alle assemblee elettive ed all'opinione pubblica; — necessità di evitare duplicazioni, interferenze e sovrappo
sizioni nella fase di impostazione dei programmi e nell'eserci
zio delle attività istruttorie; — necessità che i presidenti delle singole sezioni centrali e
regionali, qualora nell'attività finalizzata ai referti si determini
no coincidenze di fasi istruttorie e di valutazione, assumano ini
ziative idonee a stabilire, d'intesa con il presidente della corte, l'ambito delle attività di ciascuna sezione ed il suo raccordo con
gli ambiti propri delle altre sezioni; — necessità che le sezioni riunite in sede di controllo, nella
predisposizione della relazione sul rendiconto generale dello
Stato, tengano conto dei referti deliberati dalle sezioni; a questo fine il presidente della corte, con apposita circolare di indirizzo,
Il Foro Italiano — 2002.
potrà individuare gli adeguati strumenti di informazione reci
proca; fissare, se necessario, tempi anche per rapporti intermedi
(aventi ad oggetto Io stato di avanzamento delle analisi); defini
re le modalità di collaborazione fra sezioni riunite ad altre se
zioni. Per quanto attiene ai collegamenti e ai momenti di confronto
fra le diverse analisi e i loro risultati essi verranno stabiliti in
sede di coordinamento fra i presidenti delle sezioni, in apposite conferenze di servizio convocate dal presidente della corte (se
opportuno anche con la creazione di un gruppo di lavoro stabile
per il coordinamento operativo dei tempi e delle metodologie di
controllo); nelle stesse sedi di coordinamento saranno indivi
duate le misure necessarie ad evitare duplicazioni, interferenze e
sovrapposizioni fra le attività di controllo programmate nelle
diverse sedi.
La necessità di evitare duplicazioni e quella di consentire a
ciascuna sezione la fruizione dei risultati conclusivi del con
trollo esercitato da altre sezioni, impone la precisa individua
zione: dell'arco temporale al quale si riferisce ciascuna analisi
di controllo inserita nei programmi annuali delle sezioni; del
termine finale entro il quale ciascuna analisi sarà conclusa. Tali
elementi dovranno risultare dai programmi di controllo che cia
scuna sezione approverà per il 2002.
La relazione annuale al parlamento sul rendiconto generale dello Stato, che è la sede «generale» di referto della corte,
esporrà, partendo dalle analisi dei conti consuntivi delle ammi
nistrazioni statali, valutazioni sulle politiche pubbliche riferite
all'intero settore pubblico (conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni) tenendo conto di tutti i referti deliberati dalle
altre sezioni (nell'ambito del programma specifico finalizzato
alla relazione annuale deliberato dalle sezioni riunite in sede di
controllo).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione II; sentenza 12 marzo 2002. n. 1897; Pres.
Marzano, Est. Calveri; Soc. Rai - Radiotelevisione italiana
(Avv. Sorrentino) c. Min. comunicazioni e altri.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO: sezione II; sentenza 12 marzo 2002. n. 1897; Pres.
Atto amministrativo — Diniego di autorizzazione ministe
riale — Natura — Fattispecie (D.p.r. 28 marzo 1994, ap
provazione della convenzione tra il ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana
s.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di
diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'inte
ro territorio nazionale, art. 1). Giustizia amministrativa — Giurisdizione esclusiva — Ser
vizio pubblico — Telecomunicazioni — Rai — Società di interesse nazionale (Cod. civ., art. 2461: d.leg. 31 marzo
1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giu risdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione am
ministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4° comma. 1.
15 marzo 1997 n. 59, art. 33; 1. 21 luglio 2000 n. 205, dispo sizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 7).
Atto amministrativo — Diniego di autorizzazione ministe riale — Atto politico — Esclusione (Cost., art. 113; r.d. 26
giugno 1924 n. 1054, approvazione del t.u. delle leggi sul
Consiglio di Stato, art. 31 ). Atto amministrativo — Atto di alta amministrazione — Sin
dacabilità in sede giurisdizionale (Cost., art. 113). Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere
— Ministri — Poteri di indirizzo politico-amministrativo — Diniego di autorizzazione — Potestà di vigilanza e con trollo — Legittimità (D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, raziona lizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli
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