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Sezione controllo; decisione 1° febbraio 1962, n. 247; Pres. Carbone P., Est. Petrocelli;Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Appr. progetti Ispettorati ripartimentali di Torino eCampobasso)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 337/338-339/340Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150947 .
Accessed: 28/06/2014 16:00
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
fettamente identificabile nella sua concretezza, ehe in ma niera violenta e diretta, oltre che con immediatezza di nesso causale, costituisca la causa determinante delta ac certata menomazione fisica.
In tale nozione del fatto di guerra non possono, come e
evidente, farsi rientrare i disagi generici sofferti dal ricor
rente che, insieme alia maggior parte delta popolazione di un piccolo Comune (San Nicola Arcella, in provincia di
Cosenza) ed in seguito ad un cannoneggiamento navale
praticato nella notte dal 14 at 15 agosto 1943 senza pro vocare vittime, ma lievi danni a due fabbricati, e ad incur -
sioni aeree compiute nei giorni successivi con lancio di
bombe e spezzoni nelle campagne circostanti, avrebbe ab
bandonato volontariamente l'abitato per portarsi a vivere
sino at 9 settembre 1943 nelle vicine gallerie ferroviarie
alquanto umide, sia perche si tratta di disagi comuni a
buona parte delta popolazione civile collegati alio stato di
guerra, ma non provocati da un fatto di guerra, sia perche l'esodo di tale popolazione, se effettivamente ci fu, ebbe
carattere volontario e precauzionale e non fu imposto dalle
autorita no legittimato dalle operazioni di guerra, come
viene comprovato dal fatto che nessuna vittima si ebbe
neH'ambito del territorio comunale.
Vero 6 che talvolta questa Corte ha preso in considera
zione ai fini della individuazione di un fatto di guerra, oltre lo sfollamento imposto dalle autorita, anche l'esodo
volontario della popolazione da cittadine come Frascati, Marino e Velletri, in cui o per la vicinanza del fronte di com
battimento o per le massicce e disastrose incursioni aeree
come quella di Frascati del luglio 1943, per la conseguente distruzione o inabitabilita della maggior parte dei fabbricati,
per l'inquinamento dell'acqua potabile ogni traccia di vita
civile era necessariamente spenta e l'allontanamento della
popolazione fu inevitabile e giustificato dalla convinzione
di non poter altrimenti sopravvivere ad un sicuro e indiscri
minato annientamento (decisioni 16 febbraio 1950, ric.
Risi, Foro it., Eep. 1950, voce cit., n. 128 ; 10 novembre
1952, ric. Favale, id,, Eep. 1953, voce cit., n. 213 ; 27 no
vembre 1952, ric. Buzi, ibid., n. 215). Ma perche lo sfollamento abbia rilevanza giuridica ai
fini del riconoscimento del diritto a pensione deve sempre trattarsi di uno sfollamento imposto dalle autorita (decisione 27 gennaio 1951, ric. Loreti, Foro it., Rep. 1951, voce cit., n. 285) o di un esodo volontario non perõ di natura sempli cemente precauzionale, ma dettato dalla pressante neces
sitä di sottrarsi ai gravissimi pericoli che accompagnano l'ulteriore permanenza nel luogo della propria residenza o
la rendono assolutamente impossibile per mancanza delle
cose indispensabili ai piu rudimentale tenore di vita (deci sione 22 gennaio 1951, ric. Sgroi, ibid., nn. 288, 289).
Come fatto violento neH'accezione richiesta dalla legge lo sfollamento, sia coatto sia volontario, si esaurisce perõ col ricovero, anche di fortuna, in qualche posto e tutto ciõ
che avviene successivamente non puõ dirsi causato ma
solo indirettamente occasionato dallo sfollamento compiuto, a meno che non intervenga un altro autonomo fatto di
guerra (dec. 25 settembre 1961, ric. Grieco, Foro it., 1962,
III, 32), fosse pure un secondo sfollamento, o non si tratti
deH'aggravarsi di una infermita che preesista alio sfolla
mento o che trovi propri in questo la causa violenta della
sua manifestazione o insorgenza. Cosi per es. vanno inden
nizzati con pensione di guerra i congiunti di persona morta
per infarto durante lo sfollamento o chi ha subito l'infarto
e lo ha superato pur restando menomato nella salute, anche
se il male si sia ripresentato alcun tempo dopol'eseguito sfol
lamento ; ma nessun indennizzo puõ esser concesso alia
persona colpita da infarto successivamente all'attuazione
dello sfollamento e nel luogo in cui ormai risiede da sfollato.
In quest'ultima ipotesi infatti viene a mancare il fatto
di guerra cui ricollegare il sinistro, mentre con la sistema
zione raggiunta, anche se precaria, lo sfollamento come
fatto di guerra ha cessato di essere contraddistinto dal
requisito della violenza.
Nei pochi casi favorevolmente risolti da questa Corte
(vedi le su eitate decisioni sui ricorsi Risi, Favele, Buzi e
Sgroi) si trattava infatti di infermitä preesistenti alio sfol
lamento, rapidamente aggravatesi in conseguenza del mede
simo, per cui direttamente e immediatamente ricollega bili ad un tale fatto di guerra, che, essendo caratterizzäto sin dall'origine dalla violenza, intesa sia come obbligo di
agire in un determinato modo, sia come mancanza della liberty di agire in un modo diverso, non poteva conside rarsi esaurito o modificato nella sua struttura sino a quando non venivano ad esserne eliminati gli effetti gih prodotti o in corso di sviluppo.
Ma nessuna rilevanza giuridica ai fini del riconoscimento del diritto a pensione puõ avere lo sfollamento nei casi della specie di quello in esame, trattandosi di una misura
volontaria, di carattere assolutamente precauzionale non
imposta ne dalle autoritä ne da una pressante situazione di fatto, e cioö di uno sfollamento non giustificato ne resosi necessario e quindi privo del requisito della violenza.
A questo punto la Sezione b portata ancora a conside rare che nella specie, anche se si fosse trattato di sfolla mento imposto dalle autoritä, mai le gravi infermitä denun ziate dal ricorrente avrebbero potuto essere risarcite come danni di guerra, perche si tratta di infermitä insorte a no tevole distanza di tempo dall'allegato ricovero nelle gal lerie ferroviarie effettuato del resto in piena estate e di durata inferiore a un mese.
In mancanza di collegamento con uno specifico fatto di
guerra nell'accezione voluta dalla legge non possono in fatti indennizzarsi le malattie insorte o favorite dalla per manenza in grotte naturali, in gallerie artificiali o in altri
luoglii umidi o malsani, come non possono indennizzarsi
le malattie insorte o aggravate a causa dei disagi e delle
privazioni imposte dallo stato di guerra (decisioni 21 luglio 1951, ric. Vassallo, Foro it., Rep. 1952, voce cit., n. 251 ; 4 dicembre 1954, ric. Lanzi, id., Rep. 1955, voce cit., nn. 137, 138).
A rassicurare la Sezione che nella specie non si tratti
di malattie sulla cui insorgenza abbia potuto spiegare una
qualche efficacia neppure lo stato di guerra sta poi la cir
costanza che si tratta di gravi malattie tubercolari (adeniti cervicali, osteoartrite tubercolare al polso della mano si
nistra), che trovano la loro causa in una predisposizione co
stituzionale rivelata anche dall'ambiente familiare (sorella deceduta per peritonite tubercolare), assolutamente non
influenzabili dalla permanenza di alcuni giorni in una
galleria ferroviaria e nel piano dell'estate, avvenuta circa
due anni prima. Per le suesposte considerazioni il ricorso in esame si
manifesta privo di giuridico fondamento e, come tale, va
respinto. Per questi motivi, respinge, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Sezione controllo ; decisione 1° febbraio 1962, n. 247 ; Pres.
Carbone P., Est. Petkocelli ; Ministero dell'agricol tura e delle foreste (Appr. progetti Ispettorati riparti mentali di Torino e Campobasso).
Impicgato dello Stato e pubblieo — Esccuzione di Ia
vori in economia — Assunzione di manodopcra « extra ordinem » — Illegittimita (L. 26 febbraio
1952 n. 67, nuove norme sullo stato giuridioo dei sala
riati dello Stato, art. 3 ; 1. 27 maggio 1959 n. 324, miglio ramenti eoonomiei ai personale statale in attivita ed
in quiescenza, art. 14 ; 1. 5 marzo 1961 n. 90, stato giu ridico degli operai dello Stato, art. 4, 6, 65, 66, 76).
E illegittima I'assunzione di manodopera per lavori in eco
nomia effettuata dalVAmministrazione fuori dei limiti e
delle situazioni previsti dalle vigenti discipline. (1)
(1) Questione liuova, per quanto consta ; v. ora la legge 12
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339 PARTE TERZA 340
La Corte, ecc. — (Omissis). Ricorda la Sezione come la
legge 26 febbraio 1952 n. 67 abbia dettato una disciplina
organica e completa dello stato giuridico dei salariati dello
Stato, consentendo, in relazione alle esigenze impreviste e indilazionabili, a cui logicamente non si e voluto provve dere con gli operai permanenti o temporanei destinati a
sopperire ad esigenze organiclie e durature o quanto meno
periodicamente rinnovantisi, l'assunzione, con contratti di
diritto privato e per un termine non superiore a novanta
giorni, di operai giornalieri, i quali costituiscono cosi la
terza ed ultima categoria dei salariati dello Stato.
Ora, da tale sistema normativo chiaramente emerge la
intenzione di porre un freno agli abusi verificatisi in materia, di guisa ohe e da escludersi ehe da parte delle Ammini
strazioni dello Stato possa ulteriormente procedersi ad
assunzione di operai giornalieri per i lavori da eseguire in
economia. Non appare infatti sostenibile che in una nor
mativa d'ordine generale nella quale la possibilita di assun
zione di giornalieri limitata nel tempo trova posto solo in
via eccezionale per esigenze impreviste e indilazionabili, il
legislatore abbia implicitamente consentito l'impiego indiscri
minate d'una quarta categoria di salariati, che sarebbe oltre
tutto la piu. vasta, ove si pensi al frequente ricorso che, nei lavori di pertinenza statale, ha il sistema in economia.
Ne meritevole di considerazione appare l'assunto del
l'Amministrazione circa la necessitä di distinguere lo svol
gimento dei compiti d'istituto, che spetterebbe ai salariati
di ruolo, dalla esecuzione di opere pubbliche in economia,
per le quali ultimo non troverebbe applicazione la disciplina limitativa in materia di assunzione della mano d'opera.
E nemmeno sostenibile si appalesa la tesi, sviluppata dal rappresentante deH'Amministrazione in sede di discus
sione orale, per cui l'opera pubblica sia da considerarsi come
attivitä. straordinaria ed autonoma, regolata da apposita
disciplina, nonche, in concreto, dalle perizie preventive, nelle
quali la spesa globale, ivi compreso il costo della mano
d'opera occasionalmente ingaggiata, verrebbe a costituire
un tutto inscindibile, non suscettivo di decurtazioni.
A parte che tale assunto non trova riscontro nelle dispo sizioni che regolano la esecuzione delle opere pubbliche in
genere e di quelle pertinenti alPAmministrazione forestale
in particolare, ne tanto meno nei testi riguardanti l'assun zione di salariati, non puõ certo dirsi che il carattere glo bale e unitario dell'opera pubblica si perda o non si acquisti
per il solo fatto che la mano d'opera venga attinta dai con
tingent! in dotazione, anziche direttamente sul luogo del
fabbisogno, fuori da ogni limite ed ogni garanzia. Non v'ha invero dubbio che le leggi susseguitesi in mate
ria abbiano notevolmente ridotto il potere delle Amministra zioni dello Stato in ordine alle assunzioni di mano d'opera salariale, ma ciõ non deve ritenersi sia avvenuto senza uno
specifico intendimento, in quanto scopo del legislatore e stato appunto quello di stabilire nella materia criteri di
maggiore rigore. Difatti, se si tien conto che la legge del 1952 attribuisce
all'art. 3, 2° comma, ai singoli Ministri il potere di proposta per la determinazione del contingente dei salariati tempo ranei ; che quella del 1959 fa riferimento, ai fini della deter minazione dei limiti numerici e di spesa per l'assunzione di
operai giornalieri, all'onere delle Amministrazioni interes sate di giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie ; che inoltre la
legge n. 90 del 1961, nel disporre la nomina in ruolo dei
temporanei e giornalieri, fa obbligo alle Amministrazioni medesime di fissare il numero dei posti in tabella organica in base ad elementi, situazioni e valutazioni gia in atto alia data di entrata in vigore ; ed infine se si considera il divieto,
prima parziale e poi totale, di assunzione di personale sala riato non di ruolo, puõ concludersi che il legislatore e ov viamente partito dalla considerazione di tutte le esigenze
aprile 1962 n. 205, relativa all'assunzione di manodopera da parte del Min. agricoltura e deH'Azienda di Stato per le foreste demaniali (Le Leggi, 1902, 701).
delle varie Amministrazioni, senza alcuna discriminazione
tra aasunzioni per compiti normali d'istituto ed assunzioni
per la esecuzione di opere pubblicbe in economia, col risul
tato clie anclie per queste ultime la mano d'opera debba
trarsi necessariamente dalla disponibilitä dei contingenti o,
dopo la legge del 1961, dai ruoli organici in cui essi siano
stati eventualmente trasfusi.
Le suesposte considerazioni inducono pertanto la Sezione
a ritenere illegittima l'assunzione di mano d'opera per lavori
in economia operata fnori dei limiti e delle statnizioni previ ste dalle vigenti discipline, prescindendo cioe dai con
tingenti e dai ruoli organici, noncliö dalla preyisione di
spesa tassativamente individuale nel bilancio del Ministero
per l'agricoltura e le foreste per l'esercizio 1960-1961 e
in quello successivo.
Per questi motivi, ricusa il visto, ecc.
COMMISSIONS CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE.
Sezione III; decisione 10 novembre 1961, n. 49723.
Ricchezza mobile — Societä — Alienazione beni
sociali — Prezzo di acquis to risultante dal bi
lancio — Incontestability da parte del contri
bucnte (L. 8 giugno 1936 n. 1231, interpretazione e
modificazione alle leggi sulle impost© dirette, art. 20 ; 1. 11 febbraio 1952 n. 74, rivalutazione per conguaglio monetario, art. 1, 8).
Ricchezza mobile — Societä — Rivalutazione beni
sociali — Plusvalenze da svalutazione monetaria — Tassabilitä — Limiti (L. 11 febbraio 1952 n. 74, art. 1, 8).
L'ammontare del prezzo d'acquisto di un terreno, indicato
nel bilancio, non pud, at fini della imposta di ricchezza
mobile cat. B essere contestato dalla societä contribuente. (1) Vanno ricompresi nel reddito imponibile in ricchezza mobile
cat. B anche i plusvalori di cespiti patrimoniali, che, de
terminati dalla svalutazione monetaria prodottasi tra il
momento delVacquisto e quello della vendita, non siano
stati iscritti in bilancio con le modalitä e nei limiti e nei
termini di cui all'art. 1 della leqqe 11 febbraio 1952
n. 74. (2)
La Commissione, ecc. — (Omissis). Ya del ricorso stesso
riconosciuta la piena attendibilitk
Quanto al primo profilo, sotto cui esso e prospettato, esattamente il ricorrente rileva che l'art. 20 della legge del
1936, n. 1231, riconosce aU'Amministrazioiie finanziaria, e non anche al contribuente, la facoltä, di tener conto di tutti
gli elementi raccolti, anche al di fuori del bilancio, per ret tificare le risultanze di questo. II valore di costo del ter reno da contrapporre al prezzo di realizzo non puõ quindi desumersi, nella specie, nell'interesse della contribuente, da elementi estranei alle risultanze del bilancio sociale, ma deve stabilirsi in quello segnato in bilancio, non conte stato dall'ufficio in sede del relativo esame, e non conte
(1-2) Non constano precedenti specific! editi sulla prima massima.
II principio affermato nella seconda massima trova un pre cedente conforme nella motivazione di Comm. centrale 7 feb braio 1959, n. 13020, Foro it., Rep. 1959, voce Ricchezza mo bile, n. 76 : decisione commentata in senso adesivo da Croxatto, Intassabilitä in r. mo delle ■plusvalenze monetarie, in Dir. e prat, trib., 1962, I, 101, ed in senso eritico da ZappaiA, in Imp. dir. erar., 1960, 156 (il quale, peraltro, rileva che dopo l'entrata in vigore del nuovo t. u. delle imposte dirette tutte le rivalutazioni per svalutazione monetaria devono intendersi disciplinate dalla legge 1952 n. 74).
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