sezione controllo; deliberazione 15 gennaio 1996, n. 5; Pres. G. Caianiello, Est. Baldanza; Min.difesaSource: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 469/470-475/476Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191642 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
non più in termini di promozione di un'attività apprezzata ma — per la rilevata associazione tra la figura dello sponsor e quel la dello sponsee — in termini di «avversario» o quanto meno
di «parte», in ispecie in occasione di incontri sportivi di grande presa emotiva sui sostenitori delle rispettive squadre; e così per da — quanto meno formalmente — quei caratteri di imparziali tà e di equidistanza che devono ispirare ogni suo comportamen to e che sono presupposto essenziale della legittimità del suo
operato. Ora è appunto la mancanza di tale presupposto che ha inteso
censurare la commissione provinciale di controllo, quando ha
rilevato che l'amministrazione provinciale può sponsorizzare solo
attività obiettivamente considerate (le «manifestazioni», a ca
rattere episodico e limitato nel tempo, e le «iniziative», a carat
tere sistematico e protratto nel tempo, alle quali fa riferimento
il citato art. 13) e non anche le attività di squadre sportive; censura che pertanto doveva ritenersi pienamente legittima.
Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la
stessa commissione provinciale di controllo avesse in preceden za vistato positivamente il bilancio di assestamento della pro vincia regionale, che prevedeva il cap. 2931 denominato «Pro
mozione e valorizzazione della nuova provincia regionale anche
attraverso la sponsorizzazione di sodalizi sportivi militanti nei
campionati nazionali». È noto infatti che l'esistenza di un capi tolo di bilancio che preveda una determinata spesa non legitti ma ex se la spesa stessa; e quindi, qualora quest'ultima risulti
successivamente non conforme a legge, non impedisce né al
l'amministrazione né all'organo di controllo di annullare i prov vedimenti che l'abbiano disposta, senza alcuna preclusione deri
vante, rispettivamente, dall'adozione o dal riscontro positivo del
bilancio. L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento
della sentenza impugnata.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo; deliberazione 15 gen naio 1996, n. 5; Pres. G. Caianiello, Est. Baldanza; Min.
difesa.
CORTE DEI CONTI;
Opere pubbliche — Realizzazione di infrastrutture multinazio
nali Nato — Esecuzione dei lavori in economia — Illegittimi tà (R.d. 17 marzo 1932 n. 365, approvazione del regolamento sui lavori del genio militare, art. 50; d.leg. 19 dicembre 1991
n. 406, attuazione della direttiva 89/440/Cee in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, art. 6; d.l. 3 aprile 1995 n. 101, norme urgenti in materia
di lavori pubblici, art. 24; 1. 2 giugno 1995 n. 216, conversio
ne in legge, con modificazioni, del d.l. 3 aprile 1995 n. 101, art. 1).
Per la realizzazione di infrastrutture multinazionali finanziate dalla Nato non si applicano le statuizioni del d.leg. 19 dicem
bre 1991 n. 406, così come prescrive l'art. 6, punto 3, lett.
a) e c), dello stesso decreto, bensì la normativa Nato che non
fa alcun riferimento ai lavori in economia consentiti dall'art.
50 del regolamento per i lavori del genio militare approvato
con r.d. 17 marzo 1932 n. 365. (1)
(1) Non constano specifici precedenti. La Corte dei conti, facendo puntuale applicazione del principio di
Il Foro Italiano — 1996.
Diritto. — 1. - Con i decreti ministeriali indicati in epigrafe, l'amministrazione della difesa (direzione generale dei lavori, del
demanio e dei materiali del genio) è stata autorizzata ad esegui re in economia, previo esperimento di gara informale, i lavori
sopra descrìtti per i quali il ministero del tesoro (ragioneria ge nerale dello Stato) ha consentito l'impegno pluriennale dei fon
di da porre a carico dei capitoli 4005 (rubrica 12: ammoderna
mento e rinnovamento della difesa) e 7231 (spesa in c/capitale rubrica 5: assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni).
I provvedimenti di cui trattasi hanno formato oggetto di in
dagine specifica al fine di determinare la legittimità del compor tamento dell'amministrazione in ordine alle procedure di finan
ziamento delle infrastrutture multinazionali Nato, indagine resa
di maggiore attualità a seguito della legislazione attuativa delle
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406) e della recente emanazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici (1. 11 febbraio 1994 n. 109),
in ordine alla quale non si è ancora delineato uno stabile assetto
normativo.
L'esame dei due provvedimenti indicati in epigrafe, in rela
zione ai quali, nel corso dell'attività istruttoria della corte, sono
state formulate osservazioni varie (nota n. 113 del 23 dicembre
1992, nota n. 202 del 22 dicembre 1993, nota.n. 48 del 9 feb
braio 1994) alle quali l'amministrazione ha opposto le proprie
deduzioni, ha comportato l'approfondimento di tematiche di
generale rilevanza in ordine all'applicazione delle procedure Nato
di esecuzione delle gare internazionali.
In connessione con tale problematica è stata posta in discus
sione la legittimità del ricorso al sistema in economia nei casi
di asserita urgenza e di riservatezza delle opere sicché, ove tale
procedura non dovesse più ritenersi compatibile con le direttive
comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici (d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406) e con le procedure Nato inerenti alle
gare internazionali, l'amministrazione sarà tenuta ad operare in base alle forme ordinarie di contrattazione.
2. - Ai fini dell'indagine sono da precisare alcuni aspetti, di
valenza generale, in ordine al tema in discussione.
In primo luogo, è da stabilire se, nei casi di specie e ad essi
similari, sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 50,
lett. c), del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con r.d. 17 marzo 1932 n. 365, il quale indica, tra i lavori che
per loro natura possono eseguirsi in economia, ai sensi dell'art.
8 d.leg. 408/91 «i lavori di miglioramento o di nuove costruzio
ni quando ragioni di urgenza o di riservatezza non consentano
l'indugio e la pubblicità delle contrattazioni nelle forme ordina
rie di legge». Devesi rilevare che i lavori da eseguire in base alla norma
suindicata non sono soggetti a limiti di somma, non comporta no i preventivi pareri degli organi consultivi, spostano a con
suntivo l'esame della documentazione di spesa che trae origine da scritura privata con impresa di fiducia (= cottimo fiducia
rio, art. 51, 1° comma, lett. b), atteso che il pagamento degli stati di avanzamento avviene con i fondi delle anticipazioni, di guisa che il controllo preventivo, già prima dell'emanazione
dei decreti-legge limitativi dello stesso e della 1. n. 20 del 1994,
riguardava soltanto l'esame del decreto autorizzativo compren dente la documentazione dell'esperimento di gara non formale
prevalenza della normativa sovranazionale (Cee o Nato) ed in base alle
statuizioni contenute nel d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406, mette in rilie
vo che per la realizzazione di infrastrutture multinazionali finanziate
dalla Nato si debbono integralmente applicare le norme stabilite dalla
stessa Nato per le gare internazionali.
Con la medesima pronuncia la corte precisa, peraltro, che, pur trat
tandosi di materia ancora in via di evoluzione, a decorrere dal 1° gen naio 1995, in applicazione dell'art. 24 1. 2 giugno 1995 n. 216 di conver
sione del d.l. 3 aprile 1995 n. 101, l'amministrazione non può più far
luogo alla esecuzione dei lavori con il sistema ad economia tranne che
per lavori di importo inferiore ai 200.000 Ecu.
Sull'argomento, con riferimento alle pubbliche forniture, v. Corte
conti, sez. contr. 9 giugno 1993, n. 93, Foro it., Rep. 1994, voce Stra
de, n. 20; 21 dicembre 1993, n. 163, ibid., voce Contratti della p.a., n. 190.
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PARTE TERZA
(spesso a livello internazionale) e taluni elaborati progettuali.
3. - Ciò posto, procedendo per approssimazioni successive,
occorre stabilire se la norma regolamentare innanzi citata sia
compatibile con la normativa che ha dato attuazione (dubbi po
tevano sussistere anche nei confronti di quella prima vigente)
alla direttiva Cee 89/440 in materia di aggiudicazione degli ap palti di ll.pp. (d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406).
La compatibilità, lato sensu, non sembra sia venuta meno
perché tutta la disciplina regolamentare sulla conduzione in eco
nomia deriva dall'art. 8 d.leg. 408/91, al quale può ricondursi
anche la recente normativa (d.p.r. 20 aprile 1994 n. 367) recan
te semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e con
tabili. Né, d'altro canto, può sussistere alcuna preclusione «al
l'economia» quando i lavori, i servizi o le forniture, previsti
dagli appositi regolamenti, siano di importo inferiore ai limiti della soglia comunitaria (5 milioni di Ecu per i lavori e 200.000 unità di conto europeo o valori diversi stabiliti per le pubbliche forniture).
Il problema, quindi, si pone in particolare per i lavori di im
porto superiore e soprattutto per i casi in cui il ricorso all'eco
nomia si giustifica con motivi di urgenza. Con riferimento alla prima fattispecie indicata in epigrafe,
l'amministrazione, per l'appunto, ha addotto l'urgenza al fine
di realizzare l'opera che rientrava, negli intendimenti dello stato
maggiore aeronautica, in un programma operativo da compiersi
entro la fine del 1992.
L'urgenza è stata contestata dalla corte nella fase istruttoria,
avendo riguardo al tempo intercorso fra l'inizio della procedura di gara «informale» (dicembre 1991) e la data del decreto auto
rizzativo all'economia (ottobre 1992) nonché ai prevedibili lun
ghi tempi tecnici occorrenti per la progettazione e l'esecuzione
delle opere. Gli elementi giustificativi addotti dall'amministrazione (i tempi
burocratici, il rallentamento della spesa imposta dal d.l. n. 333
del luglio 1992, ecc.) non hanno fugato i dubbi circa l'asserita
urgenza dell'opera che, spesse volte, l'amministrazione ritiene
insita, per antica consuetudine, in tutto ciò che attiene alle esi
genze militari. A ben vedere, l'urgenza rappresentata dall'amministrazione
per giustificare il ricorso all'economia non ha affatto portato ad una contrazione dei tempi nell'iter procedimentale, conside
rato che essa ha indetto una gara (informale) internazionale,
alla quale sono state invitate (lettera dell'8 novembre 1991) 25
ditte italiane ed estere, 18 delle quali hanno presentato la loro
offerta in diminuzione, secondo le modalità previste da un pro cedimento (formale) e cioè dall'art. 1, lett. a), 1. 2 febbraio
1973 n. 14 e dall'art. 2 bis 1. 26 aprile 1989 n. 155. La gara, tenutasi alla fine del 1991, si è conclusa con l'aggiudicazione
(in senso atecnico) all'associazione temporanea di imprese indi
cata nel decreto approvativo, ma poi sono occorsi ancora vari
mesi perché tale decreto fosse sottoposto alla firma del ministro
(9 ottobre 1992). È molto probabile che, stante l'urgenza invocata dall'ammi
nistrazione, i tempi sarebbero stati più stringati se si fosse fatto
ricorso ad una delle ordinarie forme di contrattazione previste dall'ordinamento contabile o a quelle procedure semplificate che, in caso di urgenza, sono consentite dal d.leg. n. 406 del 1991, il quale non contempla la procedura in economia, ma prevede, a seconda delle specifiche esigenze dell'amministrazione, le pro cedure ristrette o quella negoziata (art. 8) ovvero la trattativa
privata (art. 9). 4. - Le argomentazioni sostenute dall'amministrazione in ri
sposta ai rilievi della corte inducono ad un breve esame del regi me delle esclusioni, di cui all'art. 6 d.leg. 406/91.
È da premettere, in tesi generale, che sono eslusi dalla norma
ora indicata (1° comma, lett. c) i lavori «dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige la tutela
di interessi nazionali essenziali».
In buona sostanza la norma ha inteso escludere dalla discipli na attuativa della direttiva Cee i lavori che implicano una di
chiarazione di segretazione o che comunque attengano alla tute
la di interessi nazionali essenziali, specificando che in tali ipote
II Foro Italiano — 1996.
si, nel presupposto che i lavori siano interamente realizzati con
fondi del bilancio nazionale, continuerebbero ad applicarsi le
vigenti disposizioni legislative, regolamentari, ecc.
Nei due casi in esame, però, l'amministrazione, poiché si tratta
di lavori di interesse Nato, da eseguire con la compartecipazio
ne finanziaria degli altri paesi aderenti, ha invocato l'applica
zione dell'art. 6, punto 3, lett. a) e c), d.leg. 406 che esclude
dall'area applicativa dello stesso «gli appalti dei lavori pubblici
disciplinati da norme di procedure diverse e aggiudicati in virtù
di un accordo internazionale» nonché gli appalti aggiudicati in
base alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale.
In effetti l'amministrazione ha sostenuto la tesi secondo cui
il d.leg. 406/91 non si applica alle fattispecie in esame (e a quel
le similari) in quanto la loro disciplina, trattandosi della realiz
zazione di installazioni militari Nato, ricade nell'ambito delle
procedure per le gare internazionali riguardanti lavori di infra
strutture finanziati con fondi comuni Nato, di cui al documen
to AC/4-D/2261 (ediz. 1987). Tale asserzione appare corretta, tanto più che trova corri
spondenza in una disposizione annualmente riportata nella leg
ge di bilancio (per l'esercizio 1993 trattasi dell'art. 13, 2° com
ma, 1. 23 dicembre 1992 n. 501) che così dispone: «alle spese
per infrastrutture multinazionali Nato sostenute a carico degli
stanziamenti del cap. 4001 dello stato di previsione del ministe
ro della difesa, si applicano le procedure Nato di esecuzione
delle gare internazionali emanate dal consiglio atlantico. Deve
essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di
appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
1. 13 settembre 1982 n. 646».
In merito ai lavori concernenti le infrastrutture indicate in
epigrafe, l'amministrazione ha inviato, su richiesta della corte,
una copiosa documentazione volta a chiarire: a) l'applicabilità della procedura Nato relativa ai lavori prefinanziati, come de
vono considerarsi quelli di cui trattasi, e, di conseguenza, la
esclusione, in virtù dell'art. 6, punto 3, lett. a) e c), delle statui
zioni contenute nel d.leg. n. 406; b) la legittimità del ricorso
alla procedura in economia, di cui all'art. 50 del regolamento
per i lavori del genio militare sopra indicato.
5. - La «memoria tecnica» inviata dalla direzione generale del genio militare analizza in modo approfondito i criteri e le
procedure di finanziamento dei lavori di interesse Nato.
Gli aspetti significativi che più direttamente si riferiscono alle
fattispecie in esame e, in genere, agli appalti di lavoro aventi
le medesime caratteristiche possono prospettarsi nei termini se
guenti: — I progetti Nato, che traggono origine dalle esigenze rap
presentate dagli Stati maggiori, sono a volte prefinanziati dal
paese ospite (Host Nation, cioè dal paese nel cui territorio le
opere saranno realizzate) che, ritenendoli urgenti, anticipa la
loro realizzazione rispetto al programma Nato, accollandosi il
relativo onere che viene assunto sul cap. 4005 (analogo discorso
può valere per il cap. 7231 su cui incide la spesa per la base
aerea di Villafranca). Solo dopo che il progetto è stato inserito
nel programma annuale Nato ed è stata chiesta l'autorizzazione
dei fondi, il ministero della difesa (Bilandife) provvede a reinte grare le somme tratte dal cap. 4005 (o dal cap. 7231) prelevan dole dal cap. 4001 (cui si riferisce la disposizione contenuta nel
la legge di bilancio sopra riportata) che specificamente ha per
oggetto «spese e concorso in spese inerenti a lavori di infra
strutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949» (trattato Nato ratificato con 1. 1° agosto 1949 n. 465).
I progetti prefinanziati devono comunque rispondere ai crite
ri di eleggibilità e agli standards Nato e devono realizzarsi se
guendo le procedure prescritte da tale organizzazione in sede
di appalto, di esecuzione e di autorizzazione finale. In modo
particolare il paese ospite (cioè l'Italia) deve impegnarsi ad at
tuare il progetto esperendo gara internazionale di appalto aper ta a tutti (e soli) i paesi membri dell'alleanza: la relativa disci
plina da applicare è contenuta nel documento AC/4-D/2261 in
nanzi indicato. Solo in casi eccezionali il competente comitato
pagamenti e progressi della Nato potrebbe autorizzare l'esen
zione da gara internazionale. — Per quanto riguarda i tempi, ha rappresentato l'ammini
strazione nella «memoria tecnica» che la nazione ospite, una
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
volta incluso il progetto nel programma annuale (slice) ed effet
tuata la richiesta dei fondi, dispone di un periodo di tempo ristretto (12 mesi) per la stipula del contratto, dopo avere rice
vuto notizia dell'avvenuto finanziamento.
Il mancato rispetto di tali tempi rimette in discussione, in
seno al comitato pagamenti e progressi, il mantenimento dei
lavori progettati nel programma con elevata probabilità di can
cellazione.
In considerazione dei tempi ristretti, l'amministrazione della
difesa ha da molti anni fatto ricorso all'art. 50 del regolamento
dei lavori del genio militare per l'esecuzione delle opere finan
ziate dalla Nato, atteso che queste rientrano sia nel comma c)
che nel comma d) perché tutti i lavori infrastrutturali Nato inte
ressano la difesa della Comunità e del paese ove vengono ese
guiti, essendo ogni progetto finalizzato a sostegno di un'opera
zione militare e dovendo rispondere ad un «minimo requisito
militare» (minimum military requirement). I lavori in questione
rientrano anche nel comma c) che si richiama a ragioni di ur
genza e di riservatezza che non consentono l'indugio o la pub
blicazione delle contrattazioni nella forma ordinaria di legge,
posto che i progetti Nato traggono la loro origine dalla «slice
approved» che è un documento «riservato o riservatissimo» e
tenuto conto che l'urgenza, ad avviso dell'amministrazione, de
riva dai tempi ristretti della procedura cui consegue la possibile
cancellazione del progetto dalla slice ove si superino i 12 mesi
dall'awenuto finanziamento per la stipula del contratto. — L'amministrazione della difesa ha posto altresì in eviden
za che il ricorso all'art. 50 del regolamento dei lavori del genio
militare non deroga ai fondamentali principi della concorrenza
e della trasparenza affermati dal documento AC/4-D/2261 per
ché alla scelta del contraente si addiviene in seduta pubblica,
con ampia partecipazione delle ditte (italiane e dei paesi della
Nato) idonee sotto i profili tecnico-economici e della sicurezza
(in possesso del Nos = nulla osta di sicurezza), attraverso un'in
dagine esplorativa (gara informale) che non obbliga l'ammini
strazione fino a quando il decreto di impegno della spesa non
sia stato registrato dagli organi di controllo (in base alla nuova
normativa sui controlli sarà sufficiente il visto della ragioneria)
e solo successivamente a tali adempimenti si procederà alla sot
toscrizione dell'atto negoziale e alla consegna dei lavori.
— Per quanto concerne, infine, la mancata acquisizione dei
pareri (consiglio superiore delle forze armate e Consiglio di Sta
to) dovuta al ricorso alla procedura in economia sostiene l'am
ministrazione che essi trovano un contrappeso nella complessa
e severa attività preliminare di vaglio e verifica, sotto tutti i
profili, compiuta dai vari organi della Nato, che si conclude
con l'accettazione dell'esigenza e con l'ammissione al finanzia
mento. Ad avviso dell'amministrazione militare (nota dall'uffi
cio del segretario generale n. 1456/coord. del 28 novembre 1989),
l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, nell'ambito dei
progetti dei contratti attinenti alle infrastrutture Nato, finanzia
ti ad hoc sul cap. 4001, non appare necessaria, nella considera
zione che le connesse valutazioni di merito e di legittimità com
petano, in via esclusiva, ai medesimi organi Nato. Queste consi
derazioni sono ritenute valide dall'amministrazione anche nei
casi in cui i progetti di contratto siano prefinanziati con fondi
tratti dal cap. 4005 e dal cap. 7231 (come nelle due fattispecie
in esame), salvo poi ad essere reintegrati, se nessuna eccezione
venga mossa dagli organi Nato, con le somme trasferite, ap
punto, dal cap. 4001.
6. - Ad avviso del collegio, siffatta impostazione del proble
ma, pur presentando aspetti interessanti, non sembra condivisi
bile sul piano giuridico, proprio facendo riferimento al già cita to documento (AC/4-D/2261) concernente le procedure per le
gare internazionali da esperire per i lavori infrastrutturali finan
ziati con fondi Nato.
In tale documento sono richiamate le disposizioni per la sicu
rezza e la classificazione delle informazioni, sono indicate le
prescrizioni che si riconducono al principio di non discrimina zione al fine di assicurare, con pari opportunità, la partecipa
zione alle gare internazionali delle ditte dei vari paesi aderenti
alla Nato, aventi i necessari requisiti tecnici, finanziari e profes
sionali. Disposizioni dettagliate, per quanto riguarda la notifica
degli inviti a gara, si riferiscono inoltre sia alla procedura stan
II Foro Italiano — 1996.
dard e sia alla procedura accelerata da adottare, su richiesta
della nazione ospite, previo assenso del comitato progressi e
pagamenti. Nella valutazione della offerta è specificato, in mo
do particolare (§ 12, pag. 14) che le «nazioni ospiti sono solleci
tate a redigere ed attenersi a procedure formali per assicurare
una piena obiettività e non discriminazione».
L'espressione «procedure formali» (così integralmente tradotta
dal testo inglese) è da ritenere debba riferirsi a forme di con
trattazioni tipizzate, in particolare a procedure in cui vi sia con
correnza e pari opportunità tra le ditte appartenenti ai paesi
della Nato.
Tale assunto trova conferma nel successivo § 13 (pag. 16)
riguardante l'aggiudicazione dei contratti che, di norma, spette
rà alla ditta che abbia presentato l'offerta più bassa nell'osser
vanza dei requisiti richiesti. Anche a questo riguardo il termine
«aggiudicazione», che mai ricorre nelle procedure ad economia
(nemmeno in quella prevista per i lavori del genio militare),
non può che riferirsi, in senso tecnico, alle forme ordinarie di
contrattazione del nostro ordinamento.
Per quanto poi riguarda i tempi ristretti stabiliti dalle proce
dure Nato, ad evitare che dagli organi competenti venga dispo
sto lo slittamento o la cancellazione del programma, va tenuto
conto che lo stesso documento sopra indicato consente il ricor
so, oltre che alla procedura standard anche a quella accelerata
in virtù della quale è lo stesso comitato progressi e pagamenti
che comunica, entro 20 giorni dalla decisione in tal senso assun
ta, alla delegazione della nazione ospite i nominativi delle ditte
interessate a partecipare alla gara. Del resto, le modalità per
il ricorso a procedure accelerate sono stabilite anche dall'art.
15 d.leg. 406/91 che ricalca, perfino nelle espressioni terminolo
giche, le indicazioni contenute nel documento Nato.
In sostanza, può con buon fondamento ritenersi che per gli
appalti in questione si debbano integralmente applicare le nor
me stabilite per le gare internazionali dal già citato documento
Nato, trattandosi di lavori di infrastrutture finanziate con i fondi
comuni dell'organizzazione internazionale. L'applicabilità della
normativa Nato (nella quale non v'è spazio né riferimento alcu
no allo strumentario dei lavori ad economia previsti dall'art.
50 ss. del regolamento sui lavori del genio militare, approvato
con r.d. 17 marzo 1932 n. 365) deriva esplicitamente, come in
nanzi detto, dall'art. 6 d.leg. n. 406 del 1991 che, in pratica,
esclude dalla disciplina in esso contenuta le procedure di aggiu
dicazione dei contratti che attengano a lavori destinati alla rea
lizzazione o utilizzazione di opere finanziate da Stati firmatari
di un accordo internazionale. L'obbligo dell'amministrazione mi
litare di applicare le procedure Nato nelle spese per infrastrut
ture multinazionali trova altresì conferma nelle statuizioni an
nuali di bilancio (con riferimento agli stanziamenti del cap. 4001)
sicché emerge, dall'insieme delle considerazioni esposte, che le
varie fasi contrattuali devono integralmente conformarsi a tale
procedura, la quale fa rinvio ad altro documento Nato per quanto
attiene ai requisiti di sicurezza e alla classificazione degli atti
riguardanti i progetti infrastrutturali.
In definitiva, non sembrano esservi valide giustificazioni per
continuare, in un sistema giuridico come il nostro che afferma
la prevalenza delle norme comunitarie (siano esse Cee o Nato),
ad operare sulla base delle scarne disposizioni del regolamento
per i lavori del genio militare, emanato in un'epoca (anno 1932)
in cui non esistevano né le organizzazioni internazionali suindi
cate né le esigenze di ricorrere, per la difesa comune, a proce
dure e gare (formali) internazionali.
Su questa linea ragionativa, reputa il collegio che non può
da un lato adottarsi la procedura ad economia per la quale si
indicono gare informali (benché, in base alla lettera d'invito,
18 ditte italiane e straniere hanno presentato offerte) e dall'al
tro porre in essere procedimenti formali, tipici, come quello pre
visto dall'art. 1, lett. a), 1. n. 14 del 1973 e dall'art. 2 bis 1.
155/89. Nei casi in esame, in sostanza, si è fatto ricorso ad una gara
informale, complessa, modulata sulla disciplina della licitazione
privata che, quanto ai tempi di attuazione, non poteva certa
mente soddisfare le esigenze della conclamata urgenza.
7. - Da ultimo, la recente legge quadro sugli appalti, tenuto
conto delle rilevanti modificazioni apportate dalla 1. 2 giugno
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PARTE TERZA
1995 n. 216, di conversione al d.l. 3 aprile 1995, n. 101, ha
stabilito che:
a) i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di
200.000 Ecu (art. 24, lett. d); ti) le opere destinate ad attività
delle forze armate per la difesa della nazione o per compiti di
istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza
e di segretezza o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed
urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni rela
tive alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici. In tali ipotesi, le norme regolamentari determineranno
i casi nei quali debbano svolgersi gare informali e le modalità
delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti
idonei all'esecuzione dei lavori, nonché le relative procedure. I lavori di cui sopra saranno sottoposti esclusivamente al con
trollo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncerà altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della ge
stione, dandone conto entro il 30 giugno di ciascun anno in
una relazione al parlamento (art. 33, 1°, 2° e 3° comma). 8. - Nell'ambito degli argomenti trattati s'inquadra l'ulteriore
attività istruttoria volta a meglio specificare la procedura di pre
finanziamento, che comporta l'impegno di spesa su capitali na
zionali, in ordine a lavori per infrastrutture multinazionali Nato
da realizzare sul territorio italiano.
A tale riguardo l'amministrazione ha fatto riferimento ad al
tri documenti Nato che autorizzano la procedura di prefinan
ziamento, in conseguenza della quale la nazione interessata pro
cede, nell'ambito delle proprie specifiche esigenze, all'esecuzio
ne dei lavori c.d. prefinanziati, avendo cura di tenere informata
la stessa Nato dell'andamento dei lavori per il futuro ristoro
dei fondi. In tale ipotesi si applicano parimenti le procedure Nato di
esecuzione di gare internazionali (in particolare per quanto ri
guarda la ricerca dei contraenti) ed i lavori «prefinanziati» tro
vano imputazione su capitoli nazionali, attesa la circostanza che
il ristoro finale non può considerarsi preventivamente assicurato.
Trattasi di procedura del tutto svincolata dal d.leg. 406/91
le cui disposizioni non si applicano, dal momento che essa è
«specifica di una organizzazione internazionale» (art. 6, 3° com
ma, punto c). La direzione del genio militare ha infine confermato la tesi,
almeno fino alla nota 15 giugno 1994, n. 511533, sulla legittimi tà dell'utilizzo della procedura in economia (art. 50 del regola mento del genio) per la maggiore speditezza che essa comporta,
soggiungendo che l'espressione in lingua inglese formalized pro cedures adoperata nel documento sopra citato non sembra deb
ba riferirsi alle «procedure formali di aggiudicazione» quali pre viste dal nostro ordinamento contabile bensì indichi ai paesi membri della Nato una linea direttiva affinché vengano adotta
te, nell'ambito della loro legislazione, soluzioni che soddisfano le esigenze di trasparenza e di celerità nella ricerca della ditta
affidataria dei lavori e ciò a tutela delle necessità operative del
la Nato e dei diritti dei paesi alleati.
Per quanto poi attiene alla legge quadro in materia di lavori
pubblici l'amministrazione della difesa ha fatto presente che il
problema della procedura in economia andrà rivisto in un'otti ca diversa, considerato che l'art. 33 demanda ad apposito rego lamento le procedure contrattuali da seguire nei casi in cui ri
corrano misure speciali di sicurezza e di segretezza o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza
dello Stato.
Sono state anche precisate dall'amministrazione le modalità
contabili che consentono la reintegrazione di fondi (parziale o
totale) dal cap. 4001 ad altri «nazionali» (in particolare cap.
4005) che sono stati incisi ex ante dall'esigenza di avviare pro
grammi infrastrutturali «prefinanziati». 9. - Nel corso dell'adunanza odierna, il rappresentante del
l'amministrazione ha illustrato il contenuto di una «memoria
scritta» dalla quale risulta che i lavori riguardanti la realizzazio ne del deposito carburanti e l'impianto per il rifornimento rapi do degli aerei schierati nella base aerea di Pratica di Mare (de creto n. 3478) hanno avuto inizio dal gennaio 1995 e sono in
corso di esecuzione.
Per quanto attiene invece alla ristrutturazione della rete di
distribuzione elettrica nella base aerea di Villafranca (decreto
Tl Foro Italiano — 1996.
n. 3493) i lavori, pur essendo stati consegnati, non hanno avuto
inizio a causa della messa in liquidazione della ditta appaltatrice. In entrambi i casi l'amministrazione ha ribadito che il ricorso
alla esecuzione in economia, in base all'art. 50 del regolamento dei lavori del genio, è stato determinato dalla necessità di conci
liare le esigenze della Nato in materia di urgenza e riservatezza
con la normativa nazionale.
Nel quadro della recente evoluzione della legislazione in ma
teria di lavori pubblici che limita i lavori in economia fino al l'importo di 200.000 Ecu (art. 24 1. 11 febbraio 1994 n. 209 nel testo modificato dalla 1. 216/95 di conversione del d.l. 101/95) l'amministrazione ha fatto presente nella suindicata memoria
che nella legge di bilancio 1995 (art. 13, 11° comma, 1. 726/94) è stata introdotta una importante novità, nel senso che alle spe se del bilancio della difesa che comportano l'applicazione delle
procedure Nato di esecuzione delle gare internazionali emanate
dal consiglio atlantico «sono applicabili le disposizioni dell'art.
23 1. 18 agosto 1978 n. 497, integrate dalle disposizioni dell'ulti
mo comma dell'art. 3 1. 16 giugno 1977 n. 372».
10. - Nel suo linguaggio criptico, la norma inserita nella legge di bilancio 1995 ha statuito che i progetti di contratto riguar danti lavori per infrastruture Nato, da stipulare nelle forme or
dinarie e non più con il sistema «ad economia», devono essere
sottoposti al previo parere del preesistente comitato previsto dalla
1. 497/78 in materia di costruzioni di alloggi di servizio per le
forze armate, composto dal ministro o da un sottosegretario della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti, dal presidente del consiglio superiore delle for
ze armate e da altri membri dell'amministrazione militare ovve
ro designati in rappresentanza di altre pubbliche amministrazio
ni. I pareri del comitato, che sostituiscono quello del Consiglio di Stato, e copia dei verbali di ogni seduta sono trasmessi alle
commissioni competenti del parlamento, prima che i singoli pro
getti o contratti siano resi esecutivi o stipulati. Per effetto della normativa ora indicata, l'amministrazione
della difesa è tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 1995, ad adot
tare le procedure contrattuali ordinarie e, di conseguenza, non
può più farsi luogo, tranne per gli importi inferiori ai 200.000 Ecu alla esecuzione dei lavori per infrastrutture Nato con il si
stema ad economia, di cui all'art. 50 del regolamento sui lavori
del genio. Devesi tuttavia rilevare che il quadro normativo è ancora in
via di evoluzione, dato che, in virtù dell'art. 33 1. 11 febbraio
1994 n. 109, le opere destinate ad attività delle forze armate
per le quali sono richieste misure speciali di sicurezza e di segre tezza o che comunque coinvolgono interessi essenziali della si
curezza dello Stato possono essere eseguite, in conformità a nor
me regolamentari non ancora emanate, mediante ricorso a gare
informali, le cui modalità ed i criteri di individuazione dei con correnti saranno stabiliti dal regolamento stesso.
L'art. 33 della legge predetta prevede altresì che i lavori in
questione saranno sottoposti al controllo successivo della Corte
dei conti, la quale dovrà pronunciarsi sulla regolarità, sulla cor
rettezza e sull'efficacia della gestione e ne darà conto entro il
30 giugno di ciascun anno in una relazione al parlamento. In attesa della evoluzione del quadro normativo in materia
di lavori pubblici e dei riflessi che potranno aversi sulla discipli na delle opere per infrastrutture multinazionali Nato, l'ammini
strazione della difesa, sulla base delle osservazioni innanzi for
mulate, è tenuta a compiere, in osservanza del disposto dell'art.
3, 6° comma, 1. 14 gennaio 1994 n. 20, un riesame delle due
fattispecie contrattuali indicate in epigrafe sotto i profili della
legittimità nonché della efficacia ed economicità gestionale e a
far conoscere, in tempi ravvicinati, le misure conseguenzialmen te adottate, anche in riferimento ad altre fattispecie della stessa
tipologia per le quali, nel biennio anteriore all'intervento legis lativo contenuto nella legge di bilancio 1995, si è ritenuto di fare ricorso all'art. 50 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con r.d. 17 marzo 1932 n. 365.
Nei termini suindicati è la pronuncia della Corte dei conti in sezione del controllo.
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