sezione controllo; deliberazione 28 ottobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rel. Monaco;Provveditorato alle opere pubbliche per la LiguriaSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 2 (FEBBRAIO 1985), pp. 63/64-65/66Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177751 .
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PARTE TERZA
Diritto. — In applicazione dei principi generali relativi allo ius
superveniens, ritiene anzitutto la sezione di dover accogliere la
deduzione difensiva secondo la quale deve trovare applicazione la
norma da cui il rapporto controverso è regolato al momento della
decisione.
In tesi generale, pertanto, nulla osta a che l'art. 61 1. 11 luglio 1980 n. 312, che limita ai soli casi di dolo o colpa grave la
responsabilità del personale della scuola verso la p.a. per danni
prodotti a terzi nell'esercizio dei doveri di sorveglianza sugli
alunni, spieghi i propri effetti anche sui rapporti che siano ancora
pendenti ala data di entrata in vigore della citata 1. n. 312 (v. in termini sez. I 22 ottobre 1982, n. 118, Foro it., Rep. 1983, voce Responsabilità contabile, n. 203).
Né la particolarità della fattispecie, in cui trattasi di danno
derivante da risarcimento effettuato dall'amministrazione scolastica
in favore di uno stesso alunno infortunato, può essere ritenuta
elemento di estraneità rispetto all'ipotesi normativa, formulata con
riferimento al risarcimento del « terzo » danneggiato da comporta menti degli alunni. Tale riferimento, contenuto nel 2° comma di
detta disposizione, appare fatto per estendere la stessa disciplina limitativa delle responsabilità in discorso, dettata al comma prece dente per il danno direttamente arrecalo all'amministrazione, a
tutte le altre ipotesi di danno indiretto, quello cioè sopportato dalla stessa amministrazione per effetto del risarcimento dovuto ad
altri soggetti lesi da quei comportamenti. Del resto secondo la nuova disciplina dettata per la « responsa
bilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente» da detto art. 61, la quale ha come suo presupposto le violazioni degli pbblighi di servizio, relativi alla vigilanza sugli alunni, derivanti dal rapporto interno (di impiego) intercorrente tra detto personale e l'amministrazione, sono giuridicamente terzi tutti gli estranei a detto rapporto, in essi compresi gli alunni, risarciti dall'amministrazione, la quale si surroga al personale stesso nei giudizi civili promossi da detti danneggiati.
Ciò posto, ritiene la sezione che la condotta ascritta alla
convenuta non soltanto non integra gli estremi della colpa grave, ma, riguardata nella sua obiettività, in relazione ai dati offerti
dalla comune esperienza, diligenza e prudenza, resta connotata da
un grado cosi attenuato di colpevolezza da sfiorare appena, senza
superarla, la soglia dell'ordinaria colpa giuridicamente imputabile. Deve riconoscersi che l'infortunio occorso e specialmente la
gravità delle relative conseguenze hanno avuto modo di verificarsi
per una serie di circosanze che, pur non rivestendo il carattere
dell'assoluta imponderabilità ed imprevedibilità che contraddistin
gue l'esimente del caso fortuito, restano caratterizzate nel loro de
terminismo da una non trascurabile componente di fatalità, che ha
certamente enfatizzato il modesto rischio insito nell'atteggiamento
dell'insegnante d'aver consentito che un piccolo gruppo di alunni
uscisse dall'aula per recarsi in un'altra, posta nello stesso corridoio
e neia quale v'era altra insegnante. In sede penale è stata ritenuta la responsabilità della convenuta,
identificandola nel mancato accompagnamento dei bambini o
quanto meno nel non aver chiamato un bidello perché a ciò
provvedesse. In disparte la considerazione che non risulta dagli atti inequivo
cabile se un'effettiva disponibilità dei bidelli effettivamente vi
fosse al momento dei fatti (la sentenza di primo grado, che ciò
afferma, ;è contraddetta sul punto da quella resa in sede di
appello) è da rilevare che il dovere di sorveglianza che certamente
sussisteva (indipendentemente dal fatto che gli alunni stessero
voce cit., n. 99, restringe il dovere di vigilanza all'insegnante, con
esclusione del preside della scuola, Corte conti, sez. I, 22 ottobre 1982,
n. 118, id., Rep. 1983, voce cit., n. 123, lo estende anche alle attività
integrative dell'azione educatrice svolta dal personale docente, rilevan
do la colpa grave nel comportamento di un maestro elementare che
abbia fatto praticare ai propri alunni il gioco con la « palla a volo »
in luogo pericoloso per l'altrui incolumità: tale decisione che, come
rilevato, applica la disciplina limitativa della responsabilità prevista dall'art. 61 1. 11 luglio 1980 n. 312, diverge da Corte conti, sez. II 9
luglio 1976, n. 54, id., 1977, III, 263, con nota di richiami, che
applica un criterio di rilevazione della colpa assai più rigoroso; sulla
nozione di colpa grave in generale, v. Corte conti, sez. giur. reg. sic.
20 ottobre 1983, n. 1359, Riv. Corte conti, 1983, 940; riferita alla
circolazione stradale, v. Corte conti, sez. II, 23 aprile 1981, n. 74, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 142. Oltre la colpa, anche lieve, vi è
il caso fortuito, per cui la responsabilità dell'insegnante non sussiste:
v. Corte conti, sez. I, 3 maggio 1979, n. 37, id., Rep. 1980, voce cit., n. 152.
Sul tema v. S. De Simone, Vigilanza a scuola e responsabilità per
danni, in Riv. giur. scuola, 1983, 1144; F. Staderini, La responsabilità di insegnanti e dirigenti scolastici nella legislazione regionale e secondo
l'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312, in Riv. Corte conti, 1981, 739.
Il Foro Italiano — 1985.
usufruendo o meno in quel momento di una pausa di ricreazione)
giacché — come esattamente ritenuto anche dalla Cassazione — il
costante e generalizzato obbligo di custodia incombente sulla
maestra non è limitato a quelle determinate attività della vita
scolastica cui fa riferimento l'art. 150 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297,
non può essere inteso avere una portata ed una intensità tale da
non consentire alcuna sia pur momentanea uscita degli alunni
dall'area del diretto ed immediato controllo dell'insegnante.
Affermare, in altri termini, che l'insegnante è tenuto alla
sorveglianza in ogni momento in cui l'alunno è a lui affidato non
implica altro che tale dovere debba essere soddisfatto con i mezzi
ragionevolmente più idonei, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo ed alle attività in corso di espletamento, senza inutili
rigorismi o soffocanti limitazioni che interferirebbero negativamen te con i moderni metodi educativi, che tanta parte assegnano al
promovimento dell'autodisciplina dei fanciulli.
Valutata in questa ottica la condotta della convenuta non
appare improntata ad incuranza od imprevidenza; anche la previ sione che la bambina, per la presenza di coetanei e per la
particolare contingenza per cui le era stato consentito di uscire
dall'aula (per portare un regalo ad un bambino di altra classe) si
potesse lasciare andare ad atteggiamenti di giuoco e di gioia,
appariva evenienza in sé accettabile e comunque non tale da
esporla, nel breve tratto che la separava dalla vicina classe, a seri
pericoli. Alla sua corsa nel corridoio si sovrappose invece una
serie di sfavorevoli circostanze (l'apertura della porta, spalancata da altra insegnante non in grado di avvertire il sopraggiungere della bambina per il vociare che all'interno si faceva da parte degli alunni ed il cozzare della maniglia con una parte cosi
delicata del corpo umano qual'è l'occhio, con esiti tanto disastrosi) le quali certamente esulano dalla normalità degli accadimenti, pur non essendo, ripetesi, assolutamente imprevedibili.
In definitiva, non ravvisandosi a carico della convenuta concreti elementi di colpa, tanto meno di colpa grave, sotto il profilo di difetto di vigilanza, il collegio ritiene di doverla mandare assolta da ogni addebito.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo; deliberazione 28 ot tobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rei. Monaco; Provve ditorato alile opere pubbliche per la Liguria.
Corte dei conti — Controllo successivo — Rilievi istruttori —
Difetto di risposta — Conseguenze (R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, art. 15, 21, 33; r.d. 23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'esecuzio ne della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi tà generale dello Stato, art. 610).
Quando la Corte dei conti esercita su singoli provvedimenti amministrativi un controllo solo successivo, se l'amministrazione non risponde ai suoi rilievi istruttori, non sono applicabili le norme previste per inadempimenti agli obblighi di rendiconta
zione, ma i magistrati delegati debbono deferire la questione alla sezione del controllo, con avviso al ministro competente e trasmis sione degli atti al procuratore generale della Corte dei conti, per l'adozione degli atti di loro competenza. (1)
(1) La carenza di norme specifiche sul procedimento e sugli effetti del controllo successivo su atti induce la Corte dei conti ad una serie di precisazioni sulla natura e sulla funzione del controllo successivo, in relazione ad una pronuncia di illegittimità dell'atto soggetto a control lo: in primo luogo la previsione di atti soggetti a controllo preventivo dalla Corte dei conti è tassativa: v. Corte conti, sez. contr., 20 di embre 1982, n. 1300, Foro it., Rep. 1983, voce Corte conti, n. 17; mentre l'estensione dell'esercizio del controllo ad atti non espressamen te previsti dall'art. 18 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, trova la sua
giustificazione e il suo limite nel principio della economia dei mezzi
giuridici: v. sez. contr. 20 dicembre 1982, n. 1305, ibid., n. 16. In secondo luogo, il visto di legittimità, quale atto tipico del
procedimento di controllo, è condizione di efficacia dell'atto, in sede di controllo preventivo: v. Corte conti, sez. contr., 25 febbraio 1983, n. 1319, ibid., voce Atto amministrativo, n. 53; invece, in sede di controllo successivo, agisce sull'efficacia dell'atto, ora come condizione
integrativa (ammissione al visto), ora come condizione estintiva ex nunc di tale efficacia (ricusazione del visto).
Mentre il controllo consuntivo si esercita su rendiconti, ovvero su atti riepilogativi di una gestione finanziaria, concludendosi con la pronun cia dichiarativa sulla regolarità o meno dell'attività: v. Corte conti, sez. contr. 11 giugno 1981, n. 1167, id., Rep. 1982, voce Contabilità dello Stato, n. 25; il controllo successivo ha per oggetto atti, e si esaurisce in una pronuncia che, dichiarando la legittimità o meno dell'atto soggetto a controllo, ammette o ricusa il visto: v. Corte conti, sez. contr., 22 gennaio 1981, n. 1125, id., Rep. 1981, voce Atto
amministrativo, n. 59; nell'esercizio delle attribuzioni di controllo
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Diritto. — Rileva la sezione che mancano nell'ordinamento
norme specifiche sul procedimento e sugli effetti del controllo
successivo della Corte dei conti, per cui appare necessaria una
preliminare puntualizzazione dei peculiari caratteri di detto tipo di
controllo.
Il controllo successivo ha in comune con il controllo preventivo la natura di controllo sui singoli atti, ma dal medesimo si
differenzia per la eseguibilità degli atti stessi che non è condizio
nata alla loro registrazione; con il controllo consuntivo ha in
comune la natura di controllo a posteriori, ma dallo stesso si
differenzia per il fatto di essere un controllo sui singoli atti e non
su « conti » o « rendiconti » riepilogativi di un complesso di atti
già portati ad esecuzione e costituenti una gestione esaurita da
riconoscere o no regolare (e quindi senza influenza sul bilancio da
parificare o parificato). Da tali premesse discende — come ha già chiarito questo
collegio in altre occasioni — che sono applicabili al controllo
successivo, nei limiti della compatibilità, tutte le norme regolatrici del controllo preventivo su atti. Conseguentemente per ogni singo lo atto soggetto al menzionato tipo di controllo deve intervenire o
l'ammissione al visto (e conseguente registrazione) o la ricusazione
del visto. E va al riguardo precisato che non muta la natura del
visto, che opera in ogni caso sull'efficacia dei provvedimenti: nel
controllo preventivo quale condicio iuris dell'efficacia; nel control
lo successivo come consolidamento dell'efficacia interinale del
provvedimento (ammissione al visto) o come cessazione ex nunc
di tale efficacia interinale (ricusazione del visto), impregiudicata
ogni responsabilità amministrativa e contabile per gli effetti già prodotti.
Sono invece estranee al controllo successivo quelle norme che hanno specifica attinenza al controllo consuntivo. In particolare la
circostanza che l'oggetto del controllo successivo (atti) sia total
mente diverso dall'oggetto del controllo consuntivo (rendiconti)
porta a concludere che, nei casi in cui i competenti organi dell'amministrazione trascurano di rispondere ai rilievi istruttori
formulati su atti sottoposti a controllo successivo, non trovi
possibilità di applicazione l'ultimo comma dell'art. 610 del rego lamento di contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23
maggio 1924 n. 827, la cui sfera di incidenza risulta circoscritta
alle attività dei funzionari delegati ed in genere di tutti coloro che
sono tenuti alla presentazione di un conto. E per i medesimi
motivi non sono neppure applicabili l'art. 1 r.d. 26 ottobre 1933
n. 1454 e l'art. 33, 2° comma, t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, che si
riferiscono specificamente alle inadempienze dei funzionari delegati sull'assorbimento dei loro obblighi di rendicontazione.
A parte le eventuali implicazioni di natura penale sotto il
profilo dell'omissione di atti d'ufficio (che potrebbero delinearsi
solo in presenza di situazioni di particolare gravità, stante l'attuale
successivo, la Corte dei conti, qualora accerti la illegittimità di atti o
di comportamenti di pubblici funzionari, può avvisare il ministro
competente o il presidente del consiglio dei ministri, affinché provve dano all'annullamento d'ufficio o all'annullamento governativo ex art.
6 r.d. 3 marzo 1934 n. 383: v. Corte conti, sez. contr., 7 dicembre
1978, n. 927, id., Rep. 1979, voce cit., n. 36; ovvero può trasmettere
gli atti al procuratore generale presso la Corte dei conti, affinché
provveda all'accertamento delle eventuali responsabilità: v. Corte conti, sez. contr. enti, 1° dicembre 1981, n. 1635, id., Rep. 1983, voce Amministrazione dello Stato, n. 134; 8 marzo 1977, n. 1340, id., Rep.
1979, voce cit., n. Ili; circa la rilevanza penale della condotta del
pubblico funzionario in ordine al reato di omissione di atti d'ufficio, v. in generale Cass. 19 ottobre 1982, Maffei, id., Rep. 1983, voce Abuso di poteri, n. 47.
11 contraddittorio instaurato tra Corte dei conti e amministrazione interessata circa i rilievi di illegittimità inerisce all'istruzione del
procedimento di controllo successivo: v. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 7
maggio 1980, n. 123, id., Rep. 1981, voce Corte conti, n. 24; concluso il procedimento con una pronuncia ammissiva o ricusatoria del visto di legittimità, la funzione del controllo è definitivamente esaurita e
ogni ulteriore profilo, compresa la rimozione dell'eventuale illegittimità, ricade nel diverso ambito funzionale della giurisdizione e quindi dell'accertamento della responsabilità: v. Corte conti, sez. contr., 18
marzo 1980, n. 1116, ibid., n. 21, annotata da D. Marchetta, Notazioni intorno agli effetti della pronuncia della Corte dei conti in
materia di controllo successivo, in Riv. Corte conti, 1981, 787; ovvero nell'ambito dell'autotutela, con conseguente annullamento d'ufficio sia
dell'atto controllato e riscontrato illegittimo: v. Corte conti, sez. contr.
15 marzo 1979, n. 954, Foro it., Rep. 1979, voce Atto amministrativo, n. 57, sia dell'atto ancora soggetto a controllo, per il quale la Corte
dei conti, in sede istruttoria, abbia rilevato profili di illegittimità: v. Corte conti, sez. contr., 23 marzo 1978, n. 913, id., 1979, III, 660, con
nota di richiami. Gli atti di controllo della Corte dei conti sono sottratti al sindacato
giurisdizionale del giudice amministrativo: v. Cass. 8 ottobre 1979, n.
5186, id., Rep. 1980, voce Corte conti, n. 21.
Il Foro Italiano — 1985 — Parte III- 5.
oarenza di una idonea base normativa), ritiene la sezione che il
prospettato problema vada risolto distinguendo i casi in cui il
rilievo istruttorio si estrinseca in una richiesta di mera integrazio ne documentale degli atti già trasmessi, dai casi in cui esso è
indirizzato a contestare illegittimità fermali o sostanziali del
provvedimento. Nella prima ipotesi (rilievi attinenti alla documentazione) i
magistrati della Corte dei conti delegati al controllo devono
attivare le procedure di deferimento della questione alla sezione
del controllo per il formale accertamento dell'irregolare comporta mento dell'amministrazione interessata, con conseguente avviso al
ministro competente ai sensi degli art. 15, 21, 3° comma, t.u. n.
1214/34 per i possibili provvedimenti amministrativi, e contempo ranea trasmissione degli atti al procuratore generale della Corte
dei conti per quanto eventualmente di competenza. È d'uopo precisare che lo stesso procedimento deve essere
seguito allorché l'ufficio di controllo venga a conoscenza, attraver
so la competente ragioneria, del mancato invio alla Corte dei
conti di provvedimenti soggetti a controllo successivo.
Nella seconda ipotesi (rilievi contestativi di illegittimità) i
magistrati delegati al controllo devono attivare le procedure per il
deferimento alla sezione del controllo della pronuncia sui provve dimenti oggetto dei rilievi stessi, e la sezione deciderà allo stato
degli atti.
È evidente che un siffatto iter presuppone che gli atti non
siano restituiti all'amministrazione in sede di rilievo (come avviene
invece allorché il controllo è preventivo). È necessario pertanto che gli atti in parola siano conservati presso gli uffici di
controllo.
Con riguardo alla fattispecie in esame, la sezione — accertata
la mancata risposta del provveditorato regionale alle opere pubbli che per la Liguria ai rilievi istruttori citati in epigrafe, nonostante
il formale invito e la fissazione di un termine per la risposta stessa, e pur prendendo atto dei chiarimenti contenuti nel fono
gramma fatto pervenire alla adunanza odierna — dichiara non
regolare il comportamento del provveditorato predetto e dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della
segreteria, al ministro per i lavori pubblici ai sensi degli art. 15 e
21, 3° comma, t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, ed al procuratore
generale della corte per quanto eventualmente di competenza.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOM
BARDIA; sezione I; sentenza 9 maggio 1984, n. 445; Pres. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOM
BARDIA; sezione i; sentenza 9 maggio 1984, n. 445; Pres.
Vaiano, Est. Giambartolomei; Soc. Eoomet (Avv. Sardo, Gre
co) c. Sindaco di Brugherio (Aw. Pucci).
Sanità pubblica — Inquinamento atmosferico — Ordinanza sinda
cale contingibile e urgente — Illegittimità — Fattispecie (R.d. 4
febbraio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 152, 153; r.d. 27 luglio 1934 n 1265, t.u. delle leggi
sanitarie, art. 216, 217; 1. 13 luglio 1966 n. 615, provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, art. 5, 20; d.p.r. 15 aprile 1971 n. 322, regolamento per l'esecuzione della 1. 13 luglio 1966
n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie, art. 6, 7; d.p.r. 24 luglio 1577 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 102; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione
del servizio sanitario nazionale, art. 13, 32).
È illegìttima per difetto dei suoi presupposti, anche se non viziata
per incompetenza, l'ordinanza contingibile e urgente che il
sindaco abbia emesso a tutela della pubblica salute, minacciata
dall'inquinamento atmosferico prodotto da uno stabilimento in
dustriale, sulla base di accertamenti ormai risalenti nel tempo, invece di esercitare i suoi poteri di vigilanza e di provocare il
provvedimento di chiusura dello stabilimento stesso da parte della giunta regionale. (1)
(1) La sentenza che si riporta ricostruisce, seppure per sommi capi —
e, talora, con una certa confusione — la disciplina in materia di inquina mento atmosferico. Opera, questa, invero non semplice, e sempre in cer to modo approssimativa, in quanto la stratificazione incredibile di norma tive ha prodotto un coacervo di testi di difficile coordinamento ed orga nizzazione e, soprattutto, sembra aver mancato l'obiettivo (addirittura pregiudiziale e comunque irrinunciabile) di individuare con sufficinete chiarezza quale sia l'autorità (o il complesso di autorità) amministrativa
competente ad intervenire sul territorio a tutela della salute pubblica. Si ha infatti — volendo qui ricordare solo alcune tappe del progressivo af fastellarsi dei testi normativi che regolano la materia — che la 1. 13 lu
glio 1966 n. 615 (c.d. legge anti-smog) è stata per cosi dire «doppiata» dal successivo d.p.r. n. 616/77, sul completamento dell'ordinamento regio nale, art. 101 e ss., la cui prospettiva risulta, infine, in parte rovesciata dalla 1. n. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale.
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