+ All Categories
Home > Documents > sezione controllo; deliberazione 28 ottobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rel. Monaco;...

sezione controllo; deliberazione 28 ottobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rel. Monaco;...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: phamtuyen
View: 216 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
sezione controllo; deliberazione 28 ottobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rel. Monaco; Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 2 (FEBBRAIO 1985), pp. 63/64-65/66 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177751 . Accessed: 28/06/2014 08:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.104.65 on Sat, 28 Jun 2014 08:03:01 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione controllo; deliberazione 28 ottobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rel. Monaco; Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria

sezione controllo; deliberazione 28 ottobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rel. Monaco;Provveditorato alle opere pubbliche per la LiguriaSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 2 (FEBBRAIO 1985), pp. 63/64-65/66Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177751 .

Accessed: 28/06/2014 08:03

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 92.63.104.65 on Sat, 28 Jun 2014 08:03:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione controllo; deliberazione 28 ottobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rel. Monaco; Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria

PARTE TERZA

Diritto. — In applicazione dei principi generali relativi allo ius

superveniens, ritiene anzitutto la sezione di dover accogliere la

deduzione difensiva secondo la quale deve trovare applicazione la

norma da cui il rapporto controverso è regolato al momento della

decisione.

In tesi generale, pertanto, nulla osta a che l'art. 61 1. 11 luglio 1980 n. 312, che limita ai soli casi di dolo o colpa grave la

responsabilità del personale della scuola verso la p.a. per danni

prodotti a terzi nell'esercizio dei doveri di sorveglianza sugli

alunni, spieghi i propri effetti anche sui rapporti che siano ancora

pendenti ala data di entrata in vigore della citata 1. n. 312 (v. in termini sez. I 22 ottobre 1982, n. 118, Foro it., Rep. 1983, voce Responsabilità contabile, n. 203).

Né la particolarità della fattispecie, in cui trattasi di danno

derivante da risarcimento effettuato dall'amministrazione scolastica

in favore di uno stesso alunno infortunato, può essere ritenuta

elemento di estraneità rispetto all'ipotesi normativa, formulata con

riferimento al risarcimento del « terzo » danneggiato da comporta menti degli alunni. Tale riferimento, contenuto nel 2° comma di

detta disposizione, appare fatto per estendere la stessa disciplina limitativa delle responsabilità in discorso, dettata al comma prece dente per il danno direttamente arrecalo all'amministrazione, a

tutte le altre ipotesi di danno indiretto, quello cioè sopportato dalla stessa amministrazione per effetto del risarcimento dovuto ad

altri soggetti lesi da quei comportamenti. Del resto secondo la nuova disciplina dettata per la « responsa

bilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente» da detto art. 61, la quale ha come suo presupposto le violazioni degli pbblighi di servizio, relativi alla vigilanza sugli alunni, derivanti dal rapporto interno (di impiego) intercorrente tra detto personale e l'amministrazione, sono giuridicamente terzi tutti gli estranei a detto rapporto, in essi compresi gli alunni, risarciti dall'amministrazione, la quale si surroga al personale stesso nei giudizi civili promossi da detti danneggiati.

Ciò posto, ritiene la sezione che la condotta ascritta alla

convenuta non soltanto non integra gli estremi della colpa grave, ma, riguardata nella sua obiettività, in relazione ai dati offerti

dalla comune esperienza, diligenza e prudenza, resta connotata da

un grado cosi attenuato di colpevolezza da sfiorare appena, senza

superarla, la soglia dell'ordinaria colpa giuridicamente imputabile. Deve riconoscersi che l'infortunio occorso e specialmente la

gravità delle relative conseguenze hanno avuto modo di verificarsi

per una serie di circosanze che, pur non rivestendo il carattere

dell'assoluta imponderabilità ed imprevedibilità che contraddistin

gue l'esimente del caso fortuito, restano caratterizzate nel loro de

terminismo da una non trascurabile componente di fatalità, che ha

certamente enfatizzato il modesto rischio insito nell'atteggiamento

dell'insegnante d'aver consentito che un piccolo gruppo di alunni

uscisse dall'aula per recarsi in un'altra, posta nello stesso corridoio

e neia quale v'era altra insegnante. In sede penale è stata ritenuta la responsabilità della convenuta,

identificandola nel mancato accompagnamento dei bambini o

quanto meno nel non aver chiamato un bidello perché a ciò

provvedesse. In disparte la considerazione che non risulta dagli atti inequivo

cabile se un'effettiva disponibilità dei bidelli effettivamente vi

fosse al momento dei fatti (la sentenza di primo grado, che ciò

afferma, ;è contraddetta sul punto da quella resa in sede di

appello) è da rilevare che il dovere di sorveglianza che certamente

sussisteva (indipendentemente dal fatto che gli alunni stessero

voce cit., n. 99, restringe il dovere di vigilanza all'insegnante, con

esclusione del preside della scuola, Corte conti, sez. I, 22 ottobre 1982,

n. 118, id., Rep. 1983, voce cit., n. 123, lo estende anche alle attività

integrative dell'azione educatrice svolta dal personale docente, rilevan

do la colpa grave nel comportamento di un maestro elementare che

abbia fatto praticare ai propri alunni il gioco con la « palla a volo »

in luogo pericoloso per l'altrui incolumità: tale decisione che, come

rilevato, applica la disciplina limitativa della responsabilità prevista dall'art. 61 1. 11 luglio 1980 n. 312, diverge da Corte conti, sez. II 9

luglio 1976, n. 54, id., 1977, III, 263, con nota di richiami, che

applica un criterio di rilevazione della colpa assai più rigoroso; sulla

nozione di colpa grave in generale, v. Corte conti, sez. giur. reg. sic.

20 ottobre 1983, n. 1359, Riv. Corte conti, 1983, 940; riferita alla

circolazione stradale, v. Corte conti, sez. II, 23 aprile 1981, n. 74, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 142. Oltre la colpa, anche lieve, vi è

il caso fortuito, per cui la responsabilità dell'insegnante non sussiste:

v. Corte conti, sez. I, 3 maggio 1979, n. 37, id., Rep. 1980, voce cit., n. 152.

Sul tema v. S. De Simone, Vigilanza a scuola e responsabilità per

danni, in Riv. giur. scuola, 1983, 1144; F. Staderini, La responsabilità di insegnanti e dirigenti scolastici nella legislazione regionale e secondo

l'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312, in Riv. Corte conti, 1981, 739.

Il Foro Italiano — 1985.

usufruendo o meno in quel momento di una pausa di ricreazione)

giacché — come esattamente ritenuto anche dalla Cassazione — il

costante e generalizzato obbligo di custodia incombente sulla

maestra non è limitato a quelle determinate attività della vita

scolastica cui fa riferimento l'art. 150 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297,

non può essere inteso avere una portata ed una intensità tale da

non consentire alcuna sia pur momentanea uscita degli alunni

dall'area del diretto ed immediato controllo dell'insegnante.

Affermare, in altri termini, che l'insegnante è tenuto alla

sorveglianza in ogni momento in cui l'alunno è a lui affidato non

implica altro che tale dovere debba essere soddisfatto con i mezzi

ragionevolmente più idonei, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo ed alle attività in corso di espletamento, senza inutili

rigorismi o soffocanti limitazioni che interferirebbero negativamen te con i moderni metodi educativi, che tanta parte assegnano al

promovimento dell'autodisciplina dei fanciulli.

Valutata in questa ottica la condotta della convenuta non

appare improntata ad incuranza od imprevidenza; anche la previ sione che la bambina, per la presenza di coetanei e per la

particolare contingenza per cui le era stato consentito di uscire

dall'aula (per portare un regalo ad un bambino di altra classe) si

potesse lasciare andare ad atteggiamenti di giuoco e di gioia,

appariva evenienza in sé accettabile e comunque non tale da

esporla, nel breve tratto che la separava dalla vicina classe, a seri

pericoli. Alla sua corsa nel corridoio si sovrappose invece una

serie di sfavorevoli circostanze (l'apertura della porta, spalancata da altra insegnante non in grado di avvertire il sopraggiungere della bambina per il vociare che all'interno si faceva da parte degli alunni ed il cozzare della maniglia con una parte cosi

delicata del corpo umano qual'è l'occhio, con esiti tanto disastrosi) le quali certamente esulano dalla normalità degli accadimenti, pur non essendo, ripetesi, assolutamente imprevedibili.

In definitiva, non ravvisandosi a carico della convenuta concreti elementi di colpa, tanto meno di colpa grave, sotto il profilo di difetto di vigilanza, il collegio ritiene di doverla mandare assolta da ogni addebito.

CORTE DEI CONTI; sezione controllo; deliberazione 28 ot tobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rei. Monaco; Provve ditorato alile opere pubbliche per la Liguria.

Corte dei conti — Controllo successivo — Rilievi istruttori —

Difetto di risposta — Conseguenze (R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, art. 15, 21, 33; r.d. 23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'esecuzio ne della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi tà generale dello Stato, art. 610).

Quando la Corte dei conti esercita su singoli provvedimenti amministrativi un controllo solo successivo, se l'amministrazione non risponde ai suoi rilievi istruttori, non sono applicabili le norme previste per inadempimenti agli obblighi di rendiconta

zione, ma i magistrati delegati debbono deferire la questione alla sezione del controllo, con avviso al ministro competente e trasmis sione degli atti al procuratore generale della Corte dei conti, per l'adozione degli atti di loro competenza. (1)

(1) La carenza di norme specifiche sul procedimento e sugli effetti del controllo successivo su atti induce la Corte dei conti ad una serie di precisazioni sulla natura e sulla funzione del controllo successivo, in relazione ad una pronuncia di illegittimità dell'atto soggetto a control lo: in primo luogo la previsione di atti soggetti a controllo preventivo dalla Corte dei conti è tassativa: v. Corte conti, sez. contr., 20 di embre 1982, n. 1300, Foro it., Rep. 1983, voce Corte conti, n. 17; mentre l'estensione dell'esercizio del controllo ad atti non espressamen te previsti dall'art. 18 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, trova la sua

giustificazione e il suo limite nel principio della economia dei mezzi

giuridici: v. sez. contr. 20 dicembre 1982, n. 1305, ibid., n. 16. In secondo luogo, il visto di legittimità, quale atto tipico del

procedimento di controllo, è condizione di efficacia dell'atto, in sede di controllo preventivo: v. Corte conti, sez. contr., 25 febbraio 1983, n. 1319, ibid., voce Atto amministrativo, n. 53; invece, in sede di controllo successivo, agisce sull'efficacia dell'atto, ora come condizione

integrativa (ammissione al visto), ora come condizione estintiva ex nunc di tale efficacia (ricusazione del visto).

Mentre il controllo consuntivo si esercita su rendiconti, ovvero su atti riepilogativi di una gestione finanziaria, concludendosi con la pronun cia dichiarativa sulla regolarità o meno dell'attività: v. Corte conti, sez. contr. 11 giugno 1981, n. 1167, id., Rep. 1982, voce Contabilità dello Stato, n. 25; il controllo successivo ha per oggetto atti, e si esaurisce in una pronuncia che, dichiarando la legittimità o meno dell'atto soggetto a controllo, ammette o ricusa il visto: v. Corte conti, sez. contr., 22 gennaio 1981, n. 1125, id., Rep. 1981, voce Atto

amministrativo, n. 59; nell'esercizio delle attribuzioni di controllo

This content downloaded from 92.63.104.65 on Sat, 28 Jun 2014 08:03:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione controllo; deliberazione 28 ottobre 1983, n. 1380; Pres. Terranova, Rel. Monaco; Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — Rileva la sezione che mancano nell'ordinamento

norme specifiche sul procedimento e sugli effetti del controllo

successivo della Corte dei conti, per cui appare necessaria una

preliminare puntualizzazione dei peculiari caratteri di detto tipo di

controllo.

Il controllo successivo ha in comune con il controllo preventivo la natura di controllo sui singoli atti, ma dal medesimo si

differenzia per la eseguibilità degli atti stessi che non è condizio

nata alla loro registrazione; con il controllo consuntivo ha in

comune la natura di controllo a posteriori, ma dallo stesso si

differenzia per il fatto di essere un controllo sui singoli atti e non

su « conti » o « rendiconti » riepilogativi di un complesso di atti

già portati ad esecuzione e costituenti una gestione esaurita da

riconoscere o no regolare (e quindi senza influenza sul bilancio da

parificare o parificato). Da tali premesse discende — come ha già chiarito questo

collegio in altre occasioni — che sono applicabili al controllo

successivo, nei limiti della compatibilità, tutte le norme regolatrici del controllo preventivo su atti. Conseguentemente per ogni singo lo atto soggetto al menzionato tipo di controllo deve intervenire o

l'ammissione al visto (e conseguente registrazione) o la ricusazione

del visto. E va al riguardo precisato che non muta la natura del

visto, che opera in ogni caso sull'efficacia dei provvedimenti: nel

controllo preventivo quale condicio iuris dell'efficacia; nel control

lo successivo come consolidamento dell'efficacia interinale del

provvedimento (ammissione al visto) o come cessazione ex nunc

di tale efficacia interinale (ricusazione del visto), impregiudicata

ogni responsabilità amministrativa e contabile per gli effetti già prodotti.

Sono invece estranee al controllo successivo quelle norme che hanno specifica attinenza al controllo consuntivo. In particolare la

circostanza che l'oggetto del controllo successivo (atti) sia total

mente diverso dall'oggetto del controllo consuntivo (rendiconti)

porta a concludere che, nei casi in cui i competenti organi dell'amministrazione trascurano di rispondere ai rilievi istruttori

formulati su atti sottoposti a controllo successivo, non trovi

possibilità di applicazione l'ultimo comma dell'art. 610 del rego lamento di contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23

maggio 1924 n. 827, la cui sfera di incidenza risulta circoscritta

alle attività dei funzionari delegati ed in genere di tutti coloro che

sono tenuti alla presentazione di un conto. E per i medesimi

motivi non sono neppure applicabili l'art. 1 r.d. 26 ottobre 1933

n. 1454 e l'art. 33, 2° comma, t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, che si

riferiscono specificamente alle inadempienze dei funzionari delegati sull'assorbimento dei loro obblighi di rendicontazione.

A parte le eventuali implicazioni di natura penale sotto il

profilo dell'omissione di atti d'ufficio (che potrebbero delinearsi

solo in presenza di situazioni di particolare gravità, stante l'attuale

successivo, la Corte dei conti, qualora accerti la illegittimità di atti o

di comportamenti di pubblici funzionari, può avvisare il ministro

competente o il presidente del consiglio dei ministri, affinché provve dano all'annullamento d'ufficio o all'annullamento governativo ex art.

6 r.d. 3 marzo 1934 n. 383: v. Corte conti, sez. contr., 7 dicembre

1978, n. 927, id., Rep. 1979, voce cit., n. 36; ovvero può trasmettere

gli atti al procuratore generale presso la Corte dei conti, affinché

provveda all'accertamento delle eventuali responsabilità: v. Corte conti, sez. contr. enti, 1° dicembre 1981, n. 1635, id., Rep. 1983, voce Amministrazione dello Stato, n. 134; 8 marzo 1977, n. 1340, id., Rep.

1979, voce cit., n. Ili; circa la rilevanza penale della condotta del

pubblico funzionario in ordine al reato di omissione di atti d'ufficio, v. in generale Cass. 19 ottobre 1982, Maffei, id., Rep. 1983, voce Abuso di poteri, n. 47.

11 contraddittorio instaurato tra Corte dei conti e amministrazione interessata circa i rilievi di illegittimità inerisce all'istruzione del

procedimento di controllo successivo: v. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 7

maggio 1980, n. 123, id., Rep. 1981, voce Corte conti, n. 24; concluso il procedimento con una pronuncia ammissiva o ricusatoria del visto di legittimità, la funzione del controllo è definitivamente esaurita e

ogni ulteriore profilo, compresa la rimozione dell'eventuale illegittimità, ricade nel diverso ambito funzionale della giurisdizione e quindi dell'accertamento della responsabilità: v. Corte conti, sez. contr., 18

marzo 1980, n. 1116, ibid., n. 21, annotata da D. Marchetta, Notazioni intorno agli effetti della pronuncia della Corte dei conti in

materia di controllo successivo, in Riv. Corte conti, 1981, 787; ovvero nell'ambito dell'autotutela, con conseguente annullamento d'ufficio sia

dell'atto controllato e riscontrato illegittimo: v. Corte conti, sez. contr.

15 marzo 1979, n. 954, Foro it., Rep. 1979, voce Atto amministrativo, n. 57, sia dell'atto ancora soggetto a controllo, per il quale la Corte

dei conti, in sede istruttoria, abbia rilevato profili di illegittimità: v. Corte conti, sez. contr., 23 marzo 1978, n. 913, id., 1979, III, 660, con

nota di richiami. Gli atti di controllo della Corte dei conti sono sottratti al sindacato

giurisdizionale del giudice amministrativo: v. Cass. 8 ottobre 1979, n.

5186, id., Rep. 1980, voce Corte conti, n. 21.

Il Foro Italiano — 1985 — Parte III- 5.

oarenza di una idonea base normativa), ritiene la sezione che il

prospettato problema vada risolto distinguendo i casi in cui il

rilievo istruttorio si estrinseca in una richiesta di mera integrazio ne documentale degli atti già trasmessi, dai casi in cui esso è

indirizzato a contestare illegittimità fermali o sostanziali del

provvedimento. Nella prima ipotesi (rilievi attinenti alla documentazione) i

magistrati della Corte dei conti delegati al controllo devono

attivare le procedure di deferimento della questione alla sezione

del controllo per il formale accertamento dell'irregolare comporta mento dell'amministrazione interessata, con conseguente avviso al

ministro competente ai sensi degli art. 15, 21, 3° comma, t.u. n.

1214/34 per i possibili provvedimenti amministrativi, e contempo ranea trasmissione degli atti al procuratore generale della Corte

dei conti per quanto eventualmente di competenza. È d'uopo precisare che lo stesso procedimento deve essere

seguito allorché l'ufficio di controllo venga a conoscenza, attraver

so la competente ragioneria, del mancato invio alla Corte dei

conti di provvedimenti soggetti a controllo successivo.

Nella seconda ipotesi (rilievi contestativi di illegittimità) i

magistrati delegati al controllo devono attivare le procedure per il

deferimento alla sezione del controllo della pronuncia sui provve dimenti oggetto dei rilievi stessi, e la sezione deciderà allo stato

degli atti.

È evidente che un siffatto iter presuppone che gli atti non

siano restituiti all'amministrazione in sede di rilievo (come avviene

invece allorché il controllo è preventivo). È necessario pertanto che gli atti in parola siano conservati presso gli uffici di

controllo.

Con riguardo alla fattispecie in esame, la sezione — accertata

la mancata risposta del provveditorato regionale alle opere pubbli che per la Liguria ai rilievi istruttori citati in epigrafe, nonostante

il formale invito e la fissazione di un termine per la risposta stessa, e pur prendendo atto dei chiarimenti contenuti nel fono

gramma fatto pervenire alla adunanza odierna — dichiara non

regolare il comportamento del provveditorato predetto e dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della

segreteria, al ministro per i lavori pubblici ai sensi degli art. 15 e

21, 3° comma, t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, ed al procuratore

generale della corte per quanto eventualmente di competenza.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOM

BARDIA; sezione I; sentenza 9 maggio 1984, n. 445; Pres. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOM

BARDIA; sezione i; sentenza 9 maggio 1984, n. 445; Pres.

Vaiano, Est. Giambartolomei; Soc. Eoomet (Avv. Sardo, Gre

co) c. Sindaco di Brugherio (Aw. Pucci).

Sanità pubblica — Inquinamento atmosferico — Ordinanza sinda

cale contingibile e urgente — Illegittimità — Fattispecie (R.d. 4

febbraio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 152, 153; r.d. 27 luglio 1934 n 1265, t.u. delle leggi

sanitarie, art. 216, 217; 1. 13 luglio 1966 n. 615, provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, art. 5, 20; d.p.r. 15 aprile 1971 n. 322, regolamento per l'esecuzione della 1. 13 luglio 1966

n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie, art. 6, 7; d.p.r. 24 luglio 1577 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 102; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione

del servizio sanitario nazionale, art. 13, 32).

È illegìttima per difetto dei suoi presupposti, anche se non viziata

per incompetenza, l'ordinanza contingibile e urgente che il

sindaco abbia emesso a tutela della pubblica salute, minacciata

dall'inquinamento atmosferico prodotto da uno stabilimento in

dustriale, sulla base di accertamenti ormai risalenti nel tempo, invece di esercitare i suoi poteri di vigilanza e di provocare il

provvedimento di chiusura dello stabilimento stesso da parte della giunta regionale. (1)

(1) La sentenza che si riporta ricostruisce, seppure per sommi capi —

e, talora, con una certa confusione — la disciplina in materia di inquina mento atmosferico. Opera, questa, invero non semplice, e sempre in cer to modo approssimativa, in quanto la stratificazione incredibile di norma tive ha prodotto un coacervo di testi di difficile coordinamento ed orga nizzazione e, soprattutto, sembra aver mancato l'obiettivo (addirittura pregiudiziale e comunque irrinunciabile) di individuare con sufficinete chiarezza quale sia l'autorità (o il complesso di autorità) amministrativa

competente ad intervenire sul territorio a tutela della salute pubblica. Si ha infatti — volendo qui ricordare solo alcune tappe del progressivo af fastellarsi dei testi normativi che regolano la materia — che la 1. 13 lu

glio 1966 n. 615 (c.d. legge anti-smog) è stata per cosi dire «doppiata» dal successivo d.p.r. n. 616/77, sul completamento dell'ordinamento regio nale, art. 101 e ss., la cui prospettiva risulta, infine, in parte rovesciata dalla 1. n. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

This content downloaded from 92.63.104.65 on Sat, 28 Jun 2014 08:03:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended