sezione controllo Stato; deliberazione 24 aprile 1998, n. 35; Pres. Delfini, Est. Schreiber; Min.difesaSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 299/300-303/304Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193520 .
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PARTE TERZA
rare tale valore al parametro fissato per l'applicazione della nor
mativa comunitaria; ciò nella considerazione che i lavori assog
gettati a tale disciplina sono, senza dubbio, quelli di importo
più rilevante.
Tuttavia, il collegamento tra i due diversi ordinamenti si fer
ma qui, in quanto gli scopi perseguiti dalle norme comunitarie
nel settore degli appalti di opera sono diversi da quelli dettati
per il controllo.
La differenza è resa palese dalla terminologia usata. La nor
ma di recepimento della direttiva comunitaria in materia di ap
palti pubblici usa l'espressione «lavori» (v. art. 1 d.leg. 19 di
cembre 1991 n. 406) e fa esplicito riferimento alle procedure di affidamento. L'art. 3 1. 20/94 usa sempre e soltanto l'espres sione «contratti».
Per cui quando si deve individuare l'importo da prendere a
base ai fini che qui rilevano, occorre far riferimento esclusiva
mente all'importo del contratto; che è, appunto, solo quello dei lavori al netto del ribasso d'asta.
La diversa interpretazione, che volesse prendere a base l'im
porto lordo dei lavori, non avrebbe sufficienti argomentazioni a suo sostegno, in quanto si fonderebbe su una interpretazione estensiva della norma che non pare essere consentita nel caso
in esame.
È noto, infatti, che nell'applicazione della legge occorre pri
vilegiare l'interpretazione letterale della norma quando il signi ficato delle parole non lascia alcun dubbio (art. 12, 1° comma, delle disposizioni sulla legge in generale).
Nel caso in esame l'uso dell'espressione «contratti» denota
chiaramente l'intenzione di prendere a riferimento soltanto l'im
porto del contratto. Se il legislatore avesse voluto indicare l'im
porto lordo dei lavori ben avrebbe potuto far ricorso ad altre
espressioni (quali ad esempio approvazione del progetto; lavori
a base d'appalto, ecc.). D'altra parte già in precedenza è stato affermato da questa
corte che l'interpretazione strettamente letterale va preferita «an
che in ragione dell'impostazione ampiamente riduttiva del con
trollo su atti che caratterizza tutta la 1. n. 20, nonché per il
fatto che il controllo preventivo di legittimità viene limitato esclu
sivamente agli atti espressamente indicati» (cfr. sezione del con
trollo regione Sicilia n. 20 del 19 aprile 1995). Tale orientamento va pienamente condiviso.
La sezione ritiene, quindi, che debba essere preso in conside
razione, ai fini dell'assoggettabilità dei decreti di approvazione dei contratti, l'importo netto contrattuale e non quello lordo
dei lavori.
Essendo l'importo del contratto in esame inferiore alla soglia comunitaria il decreto di approvazione del contratto stesso non va assoggettato al controllo preventivo di legittimità.
Ciò non consente né l'esame dell'altra pregiudiziale — la sciandosi perciò irrisolto il quesito con essa prospettato — né di affrontare le questioni di merito.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; deliberazione 24
aprile 1998, n. 35; Pres. Delfini, Est. Schreiber; Min. difesa.
Carabinieri — Sottufficiali — Trattamento economico — Equi
parazione ai pari grado della polizia (L. 12 agosto 1982 n.
569, disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della
polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 1. 1° aprile 1981 n. 121; d.l.
7 gennaio 1992 n. 5, autorizzazione di spesa per la perequa zione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituziona
le n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al per sonale delle corrispondenti categorie delle altre forze di poli
zia; 1. 6 marzo 1992 n. 216, conversione in legge, con modifi
cazioni, del d.l. 7 gennaio 1992 n. 5).
L'equiparazione dei trattamenti economici dei sottufficiali dei
carabinieri con le corrispondenti categorie delle altre forze di
polizia sorge esclusivamente per effetto della I. 6 marzo 1992
n. 216 e non della precedente 1.1° aprile 1981 n. 121 e non
riguarda il personale collocato a riposo. (1) La riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del
ricalcolo della base pensionabile a seguito della perequazione
fra gli appartenenti all'arma dei carabinieri e le altre forze di polizia, ai sensi della l. 6 marzo 1992 n. 216 spetta solo
a coloro che abbiano effettivamente percepito gli arretrati e siano stati collocati a riposo nel quinquennio antecedente alla
data del 20 giugno 1991 (per i carabinieri) e del 1° gennaio 1992 (per la guardia di finanza). (2)
Diritto. — Con i provvedimenti indicati nella parte in fatto si è provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di alcuni sottufficiali dell'arma dei carabinieri e del corpo della
guardia di finanza sulla base dei benefici introdotti dal d.l. 7
gennaio 1992 n. 5, convertito dalla 1. 6 marzo 1992 n. 216.
Questa, autorizzando all'art. 1 la spesa per l'equiparazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinie ri e della guardia di finanza a quello degli ispettori della polizia di Stato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 (Foro it., 1993, I, 361), nonché alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre 1991, n. 986 (id., Rep. 1992, voce Carabinieri, nn. 4-6), e del Tar Lazio 9 luglio 1991, n. 1219 (id., Rep. 1991, voce cit., nn. 8-12), pre vedeva (art. 2, 2° comma) il pagamento delle competenze arre trate derivanti dall'esecuzione delle citate sentenze in tre tran ches e (art. 2, 1° comma) la corresponsione del trattamento economico dei livelli retributivi indicati per ciascun grado delle citate sentenze a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Il problema che la sezione deve preliminarmente risolvere con siste nello stabilire se tali norme siano state correttamente ap plicate nei decreti esaminati che hanno disposto le riliquidazioni
(1-2) Con la decisione in epigrafe la Corte dei conti indica i criteri che regolano la perequazione dei trattamenti economici del personale delle varie forze di polizia dopo le richiamate pronunzie della Corte costituzionale ed i conseguenti interventi del legislatore; la complessità della problematica emersa nella materia e che aveva dato luogo a con trastanti pronunzie delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, viene risolta sulla base del principio enunciato nella prima massima e conforme, da un lato, alla ratio legis emergente dal testo normativo e, dall'altro lato, agli enunciati della Corte costituzionale sull'insussi stenza di un necessario ed automatico legame fra i miglioramenti eco nomici delle retribuzioni di servizio e quelli dei trattamenti di quiescenza.
Per ogni riferimento in materia, v. Corte cost. 9 luglio 1996, n. 241, Foro it., 1996, I, 3816, con nota di richiami; nonché Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 1997, n. 137, id., Rep. 1997, voce Carabinieri, n. 7 (che limita il diritto agli arretrati a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del d.l. 5/92 avevano già ottenuto una sentenza favo revole); Corte cost. 21 marzo 1997, n. 65, ibid., voce Pubblica sicurez za (amministrazione della), n. 5 (che ha respinto altre questioni di costi tuzionalità connesse al differente trattamento economico dei sottote nenti della guardia di finanza rispetto a quello dei vice commissari della polizia di Stato). Sulla posizione della Corte costituzionale in materia di collegamento fra trattamento pensionistico e retribuzioni di servizio, v., da ultimo, Corte cost. 5 marzo 1999, n. 62, in questo fascicolo, I, 1390, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
a favore dei sottufficiali non ricorrenti collocati in quiescenza
prima del 1° gennaio 1992.
A tal fine è opportuno ripercorrere, sia pur brevemente, le
vicende giurisprudenziali e legislative che hanno accompagnato 10 svolgersi della tormentata questione della equiparazione eco
nomica dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri ai membri del
la polizia di Stato conseguente alla 1. 1° aprile 1981 n. 121.
Com'è noto questa, introducendo il nuovo ordinamento del
l'amministrazione della pubblica sicurezza, prevedeva all'art. 43, 16° e 17° comma, l'estensione del trattamento economico della
polizia di Stato all'arma dei carabinieri sulla base di una tabella
allegata alla legge stessa.
Peraltro tale tabella, nello stabilire l'equiparazione tra le qua
lifiche e i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quel
li del personale delle altre forze di polizia, non includeva le
qualifiche di ispettori in quanto, come si leggeva nella nota in
calce alla tabella stessa, non vi sarebbe stata «corrispondenza
con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della p.s.
né con i gradi del personale di polizia». Aveva così inizio, su iniziativa di un folto gruppo di apparte
nenti all'arma dei carabinieri, un lungo contenzioso giudiziario
al termine del quale la Corte costituzionale, adita dalla sez. IV
del Consiglio di Stato nel corso del giudizio di appello per l'an
nullamento della sentenza n. 1614 del 1989 del Tar Lazio, id.,
Rep. 1990, voce cit., n. 9 (che nei confronti di sottufficiali del
l'arma dei carabinieri in servizio si era pronunciato per l'inqua
dramento degli stessi nelle qualifiche degli ispettori di polizia), con sentenza 3-12 giugno 1991, n. 277, cit., dichiarava l'illegit
timità costituzionale dell'art. 43, 17° comma, 1. n. 121, della
tabella C allegata a detta legge nonché della nota in calce alla
tabella nella parte in cui non includevano anche le qualifiche
degli ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della
corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficia
li dell'arma dei carabinieri. La corte peraltro giudicava inammissibile l'intervento additi
vo richiesto dal giudice rimettente e consistente nel riconoscere
immediata operatività alle corrispondenze tra qualifiche omoge
nee, in quanto, a suo avviso, occorreva necessariamente un in
tervento ulteriore del legislatore al fine di operare specifiche
e nuove valutazioni relative alla comparazione delle mansioni
dei sottufficiali dei carabinieri e di quelle dei sovrintendenti e
degli ispettori di polizia. Come è noto, tuttavia, il giudice amministrativo (Cons. Sta
to, sez. IV, 25 novembre 1991, n. 986, cit.; Tar Lazio 9 luglio
1991, n. 1219, cit.) considerava immediatamente applicabile la
sentenza della Corte costituzionale citata, ritenendo che la de
claratoria di incostituzionalità avesse determinato il riespander
si del principio di equiparazione secondo l'omogeneità di fun
zioni tra gli appartenenti alle due forze di polizia, con effetto
immediato sul trattamento economico del personale inquadrato
nei rispettivi apparati. Successivamente il governo adottava il d.l. 7 gennaio 1992
n. 5 per dare copertura finanziaria agli oneri di spesa derivanti
dalle sentenze di Tar Lazio 9 luglio 1991, n. 1219; Cons. Stato
25 novembre 1991, n. 986, e Corte cost. 3-12 giugno 1991, n.
277, citate, stabilendo (art. 2) l'estensione della perequazione
economica a tutti i sottufficiali dell'arma dei carabinieri a de
correre dal 1° gennaio 1992 ma (apparentemente) prevedendo
11 pagamento degli arretrati solo a favore dei ricorrenti a decor
rere dalle date stabilite dalle sentenze che li riguardavano, men
tre per tutti gli altri la decorrenza del nuovo trattamento econo
mico sarebbe stata appunto dal 1° gennaio 1992. Il decreto leg
ge veniva convertito dalla 1. 6 marzo 1992 n. 216, con modifica
zioni, consistenti principalmente nell'ulteriore estensione del prin
cipio di equiparazione economica anche nei confronti dei sot
tufficiali della guardia di finanza. Con la legge citata il legislatore, recependo l'orientamento
espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 277, cit.,
ha ritenuto dunque che la perequazione dei trattamenti econo
mici dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri con quelli attri buiti alle corrispondenti qualifiche di polizia di Stato richiedes se l'intermediazione di una norma di legge. Veniva introdotta
tuttavia nella lettera della legge — come si è detto — un'appa
rente disparità di trattamento fra sottufficiali ricorrenti e non
ricorrenti.
Il Foro Italiano — 1999.
La Corte costituzionale, investita del problema in relazione
agli arretrati del personale in servizio, riteneva (sentenza n. 455
del 15-23 dicembre 1993, id., 1994, I, 2299) che «la scelta del
legislatore di introdurre una disciplina differenziata fra la posi zione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attie
ne al computo delle competenze arretrate, non è affetta da cen
sure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilie
vo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione
degli interessi riservato al legislatore». Il problema fu invece riproposto nei suoi aspetti pensionistici
dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte con ordinanza 8 febbraio 1995 la quale pose la que stione di legittimità della 1. n. 216 del 1992 nella parte in cui
non prevedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione per il personale in servizio alla data di entrata
in vigore della 1. 1° aprile 1981 n. 121 (che conteneva la prima
equiparazione tra sottufficiali dell'arma dei carabinieri ed ispet tori della polizia di Stato), ma collocato a riposo prima dell'e
manazione del d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito dalla 1. 6
marzo 1992 n. 216.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 9 luglio 1996 (id., 1996, I, 3816) ribadiva che la precedente sentenza
n. 277 del 1991, cit., non aveva inteso determinare la diretta
equiparazione, anche economica, fra le qualifiche di ispettore di polizia e di sottufficiale dei carabinieri, ma aveva lasciato
invece il legislatore libero di determinare modalità di pagamen to e decorrenze delle nuove retribuzioni e degli arretrati diffe
renziando la posizione dei ricorrenti e dei non ricorrenti. Sog
giungeva inoltre, sul problema della riferibilità delle norme an
che ai pensionati: «il fatto che, nel disporre l'equiparazione economica degli stipendi tra appartenenti alla polizia di Stato
ed appartenenti all'arma dei carabinieri, il legislatore non abbia
ritenuto di modificare anche il trattamento di quiescenza, non
implica di per sé la violazione dei precetti costituzionali. Come
la corte ha più volte ribadito, infatti, la scelta in concreto del
meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato
ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro del
la politica economica generale e della concreta disponibilità fi
nanziaria (sent. n. 226 del 1993, id., Rep. 1993, voce Pensione,
n. 326)». A seguito di queste pronunce anche la giurisdizione ammini
strativa pervenne a ritenere che «le disposizioni del d.l. 7 gen
naio 1992 n. 5, convertito dalla 1. 6 marzo 1992 n. 216, con
le quali, nel disciplinare gli effetti della sentenza della Corte
costituzionale 12 giugno 1991, n. 277, cit. (. . .) si è disposta
l'applicazione ai carabinieri del più favorevole trattamento re
tributivo, hanno anche espressamente stabilito, senza alcuna pos
sibilità di diversa interpretazione, che il diritto al percepimento
degli arretrati sussiste solo in favore di coloro che, alla data
della sua entrata in vigore, avevano già ottenuto una sentenza
favorevole» (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994, n. 809, id.,
Rep. 1994, voce Carabinieri, n. 10). La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sarde
gna, utilizzando tali precedenti, ritenne che non spettasse la rili
quidazione del trattamento in quiescenza ad un dipendente che,
cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1992, non rientrava
nel novero dei destinatari di sentenza favorevole quale ricorren
te e perciò non solo non aveva mai percepito in servizio il mag
gior trattamento stipendiale derivante dall'equiparazione alla po
lizia, ma non aveva mai neanche acquisito di diritto a percepir lo (sent. 18 marzo 1996, n. 168).
A risolvere il problema degli arretrati interveniva infine il d.l.
16 maggio 1994 n. 290, convertito dalla 1. 15 luglio 1994 n.
443 disponendo all'art. 4 che «l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 d.l. n. 5 del 1992 convertito dalla 1. n. 216 del 1992,
deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, rife
rita a tutti i sottufficiali dell'arma dei carabinieri e del corpo
della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competen
ze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'art. 2, 2°
comma, del decreto stesso».
Dai lavori preparatori sia della 1. n. 443 del 1994 sia della
1. n. 216 del 1992 emergeva chiaramente la volontà del legislato
re non solo di assicurare gli arretrati anche ai non ricorrenti,
ma di fissare per questi ultimi la decorrenza del quinquennio
a ritroso dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
12 giugno 1991, n. 277.
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PARTE TERZA
Dalla normativa e dalla giurisprudenza riportate possono ri
cavarsi, ad avviso del collegio, i seguenti principi:
a) il diritto all'equiparazione economica fra appartenenti ai
carabinieri ed alla guardia di finanza e quelli della polizia di Stato non sorge per effetto della 1. n. 121 del 1981, ma, per
quanto riguarda la concreta individuazione della corrisponden za fra gradi e qualifiche ed i connessi effetti retributivi, solo
ed esclusivamente ad opera della 1. n. 216 del 1992, nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad attribuire relativi benefi
ci con esatta determinazione anche degli aspetti cronologici;
b) i benefici in questione non riguardano il personale colloca
to a riposo in quanto la legge non ha qualità perequative: la
Corte costituzionale (sentenza n. 178 del 1995, id., 1995,1, 3378) ha ritenuto infatti che nella 1. n. 216 del 1992 il legislatore ab
bia previsto «esclusivamente miglioramenti economici in favore
del personale in servizio, ma non (abbia) fatto alcun riferimen
to ai trattamenti pensionistici goduti dal personale collocato a
riposo», e che (sent. n. 241 del 1996, cit.), «nel disporre l'equi
parazione economica degli stipendi fra appartenenti alla polizia di Stato ed appartenenti all'arma dei carabinieri, il legislatore non abbia ritenuto di modificare anche il trattamento di quie scenza».
Secondo la corte dunque il legislatore non ha inteso in alcun
modo aumentare, in conseguenza degli incrementi stipendiali con
cessi al personale in servizio, le pensioni del personale già collo
cato in quiescenza;
c) gli arretrati della perequazione spettano esclusivamente ai
ricorrenti dalla data indicata nelle relative sentenze, ed ai non
ricorrenti limitatamente al quinquennio precedente la data del
20 giugno 1991, giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza di Corte cost. n. 277 del 1991, cit.: tale conclu
sione si ricava agevolmente, come si è detto, dalla lettura dei
lavori preparatori della 1. n. 216 e dal disposto dell'art. 4 1.
n. 443 del 1994. L'ulteriore problema rappresentato dal fatto che la guardia
di finanza ha fatto decorrere invece il termine quinquennale dal
1° gennaio 1992, data prevista dall'art. 2, 1° comma, 1. n. 216, non può essere risolto in questa sede afferendo al trattamento
di attività non soggetto al controllo puntuale della Corte dei conti;
d) la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto
del ricalcolo della base pensionabile spetta solo a coloro che
abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepi
ti, in quanto collocati a riposo nel quinquennio antecedente la
data del 20 giugno 1991 (per i carabinieri) e del 1° gennaio 1992 (per la guardia di finanza);
e) non hanno diritto a tale riliquidazione coloro che sono
stati collocati a riposo in date antecedenti, senza quindi aver
percepito gli arretrati in questione. Chiarito quanto sopra ed occorrendo accertare in concreto
se ai destinatari dei decreti in esame fossero stati effettivamente
liquidati gli arretrati in questione, essendo stati collocati tutti
a riposo in date successive al 20 giugno 1986, a seguito di appo sita ordinanza istruttoria della sezione n. 156 del 30 dicembre
1997 l'amministrazione ha accertato che:
a) quanto ai sottufficiali dei carabinieri, erano stati effettiva
mente liquidati e percepiti gli arretrati relativi al quinquennio
precedente la data di pubblicazione della sentenza di Corte cost.
20 giugno 1991, n. 277, cit., salvo un caso in cui la liquidazione era stata fatta risalire dalla data di una precedente istanza inter
ruttiva della prescrizione;
b) quanto ai sottufficiali della guardia di finanza, gli arretrati
effettivamente liquidati e percepiti riguardavano il quinquennio
precedente al 1° gennaio 1992, termine di decorrenza dei bene
fici previsti dall'art. 2, 1° comma, 1. n. 216 del 1992, in quanto il termine del 20 giugno 1991 si collegava strettamente alla sen
tenza n. 277 del 1991, cit., che riguardava esclusivamente i ca
rabinieri. Stabilito quindi che i benefici in questione (sull'esattezza del
la cui decorrenza non è possibile — come si è detto — estendere
il controllo in quanto trattasi di atti di attività non soggetti al
l'esame puntuale della corte) sono stati effettivamente percepiti
quali componenti del trattamento economico di attività, essi non
possono non essere riconosciuti nel correlativo e conseguente trattamento di pensione.
Poiché essi spettano — lo si ripete — solo a coloro che sono
li Foro Italiano — 1999.
stati posti in quiescenza dopo la data di decorrenza degli arre
trati, e quindi dopo averli percepiti nel trattamento di attività, e non a coloro che non li hanno effettivamente percepiti perché collocati a riposo in date antecedenti, non si condivide l'orien
tamento di varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (sez. Marche 20 febbraio 1995, n. 184, id., Rep. 1995, voce Pensio
ne, n. 224; sez. Liguria 28 novembre 1995, n. 137; sez. Veneto
14 settembre 1994, n. 181, e 22 maggio 1997, n. 396; sez. Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 1995, n. 76, id., Rep. 1996, voce
cit., n. 665, e 22 gennaio 1996, n. 8) le quali hanno riconosciu
to tale diritto a soggetti collocati a riposo in date ben antece
denti a quelle sopra indicate (risalenti addirittura al 1981) come
se tali assegni spettassero ai pensionati in virtù di una perequa zione derivante direttamente dalla 1. n. 216 del 1992, anziché
dal fatto di averli effettivamente percepiti nel trattamento di
attività. Tutte queste decisioni muovono dal comune presupposto che
il diritto all'equiparazione fosse sorto (e fosse pertanto aziona
bile) in base alla 1. n. 121 del 1981, sicché, come aveva ritenuto
la giurisprudenza amministrativa, bastasse a dare ad essa attua
zione un atto amministrativo generale che operasse il concreto
riconoscimento della corrispondenza di funzioni connessa con
i vari gradi delle forze di polizia (v., fra altre, sez. giur. Veneto
22 maggio 1997, n. 396, cit.). La declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.
277 del 1991 avrebbe così «determinato il riespandersi del prin
cipio di equiparazione secondo l'omogeneità di funzioni fra le
varie qualifiche . . . rendendo — in base al criterio funzionale — omogeneo il trattamento economico del personale inquadra to nei rispettivi apparati» (sez. giur. Liguria 137/DM/95 del
28 novembre 1995). Si osservava ancora (sez. giur. Friuli-Venezia Giulia 243/M/96
dell'11 settembre 1996) che «la pensione come espressione di
un diritto attuale va riliquidata ogni qualvolta subentrino nor
me che stabiliscono l'applicazione di benefici con carattere ge nerale con effetti sia per il futuro sia, come nel caso di specie,
per il passato», senza tener conto che la 1. n. 216 non aveva
disposto alcuna riliquidazione in favore dei pensionati in quan to tali.
Ne deriverebbe dunque — secondo tale giurisprudenza — che, essendo il diritto a pensione imprescrittibile, la prescrizione quin
quennale non avrebbe investito il diritto alla riliquidazione, bensì
esclusivamente i ratei arretrati antecedenti al quinquennio, che
talune decisioni facevano risalire a ritroso dal 20 giugno 1991
e talune altre da un atto interruttivo anche di data precedente. In tale maniera si cadeva nell'equivoco di confondere l'ecce
zione — proposta in giudizio dall'amministrazione — circa la
non debenza degli assegni a chi fosse collocato a riposo prima del 20 giugno 1986 con una comune eccezione di prescrizione, mentre il suo significato era invece quello di contestare in radi
ce il diritto dei ricorrenti in quanto non destinatari dei benefici
di cui alla 1. n. 216 del 1992.
Veniva cioè a mancare, nei casi risolti con le citate sentenze, il requisito stesso che esse davano per presupposto, cioè l'esi
stenza di una norma che legittimasse l'attribuzione patrimoniale ai pensionati in quanto tali.
Il collegio non può che dissentire da tale indirizzo per i moti
vi sopra esposti, che trovano puntuale fondamento nella giuris
prudenza costituzionale.
In conclusione, poiché i decreti in esame si sono limitati a
considerare nella base pensionabile gli arretrati derivanti dal
l'applicazione della 1. n. 216 del 1992, che risultano effettiva
mente liquidati e percepiti dagli interessati, e non essendo tali
atti affetti da altri autonomi vizi, essi appaiono legittimi.
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