sezione controllo Stato; ordinanza 15 aprile 1999, n. 1; Pres. ed est. Sernia; Min. tesoroSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 291/292-295/296Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193518 .
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PARTE TERZA
data in cui il candidato ha sostenuto la prova orale».
Non avendo il ricorrente ottemperato a tale tassativa disposi zione contenuta nel bando, costituente lex specialis della proce dura concorsuale e non avendo quindi assolto all'onere di do
cumentare i titoli che avrebbero dovuto comprovare il diritto
alla riserva di posti, nulla poteva essere chiesto all'amministra
zione in ordine ad eventuali ulteriori attività istruttorie concer
nenti il reperimento di siffatta documentazione, non potendo essa disapplicare le norme della lex specialis.
Né può giovare in alcun modo al ricorrente — in presenza di siffatta tassativa disposizione del bando di concorso — il
richiamo ai principi dottrinali e giurisprudenziali secondo i qua li l'amministrazione non deve richiedere al cittadino documen
tazione certificativa di cui essa è già in possesso o che essa stes
sa è tenuta ad attestare, stante il loro carattere recessivo rispet to alle disposizioni contenute nella lex specialis del concorso, dalle quali ultime l'amministrazione non poteva legittimamente
prescindere. L'infondatezza del motivo ora esaminato rende infondati an
che gli ulteriori motivi di doglianza che risultano sostanzialmen
te sintetizzabili nel rilevato difetto di motivazione degli atti im
pugnati. Il collegio deve peraltro puntualizzare, al riguardo, che essen
do legittima l'esclusione del ricorrente tra i candidati aventi ti
tolo alla riserva, diventa del tutto irrilevante la poziore posizio ne in graduatoria vantata da questi rispetto al candidato Carlo
Rulfi, dato che quest'ultimo, in quanto avente titolo alla riser
va ex art. 38 1. n. 270 del 1982, legittimamente è stato nominato
in ruolo al posto del ricorrente, che — evidentemente — doveva
la precedente sua nomina in ruolo (poi revocata) esclusivamente
alla sua posizione in graduatoria.
Pertanto, la nomina del Rulfi, in luogo del ricorrente, non
doveva avere diversa e ulteriore motivazione rispetto a quella che si sostanzia nel fatto che solo il primo beneficiava del dirit
to alla riserva di posti ai sensi dell'art. 38 1. n. 270 del 1982.
Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
auspicabile che gli interessi procedimentali (sui quali v. M. Occhiena, Prime riflessioni sugli interessi procedimentali dopo la legge sul proce dimento amministrativo, in Dir. proc. ammin., 1997, 728) del privato a che la pubblica amministrazione accetti le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni, acquisisca d'ufficio i documenti necessari all'istrut toria, chieda la regolarizzazione o rettifica, non aggravi il procedimen to, ecc. trovassero garanzia più che sul piano giurisdizionale, su quello amministrativo.
Uno dei passi decisivi verso l'effettività della riforma potrebbe infatti essere di prevedere forme giustiziali di tutela per gli interessi procedi mentali de quibus (ad es., seguendo recenti spunti normativi di amplia mento delle rispettive competenze, consentendo di ricorrere ad organi istituiti, per gli appalti, presso le camere di commercio; per i concorsi a pubblico impiego, presso le direzioni provinciali del lavoro): infatti, questi interessi richiedono comportamenti ed atti positivi da parte del l'amministrazione, che il giudice amministrativo non può sempre assi curare, neppure dopo il d.leg. 80/98, e, soprattutto, postulano «l'esi
genza sostanziale di assicurare comunque una qualche forma di tutela al cittadino-utente, al di fuori e prima dei tempi del processo ... al fine di pervenire, a costo zero, all'effettiva e soprattutto tempestiva soddisfazione» (R. Ferrara-P.M. Vipiana, op. cit., 221) dell'interesse procedimentale ad intervenire durante il concreto esercizio del potere amministrativo, ossia durante il «farsi» della decisione amministrativa, e non dopo.
Massimo Occhiena
Il Foro Italiano — 1999.
Massimo Occhiena
CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; ordinanza 15 apri le 1999, n. 1; Pres. ed est. Sernia; Min. tesoro.
CORTE DEI CONTI;
Ferrovie, tramvie e filovie — Società Ferrovie dello Stato —
Apporto al capitale sociale — Inadeguata copertura finanzia
ria — Questione non manifestamente infondata di costituzio
nalità (Cost., art. 81; 1. 8 ottobre 1998 n. 354, piano triennale
per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie
dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari
di particolare rilevanza, art. 1, 3).
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co
stituzionale degli art. 1, 3° e 4° comma, e 3, 1° e 4° comma, /. 8 ottobre 1998 n. 354, nella parte in cui, nel prevedere un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello
sulle linee delle ferrovie dello Stato e interventi per il poten ziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza, stabi
liscono un apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Sta
to s.p.a. i cui oneri, da ripartire in dieci anni a decorrere
dal 1998, non sono muniti, fin dal primo esercizio finanziario successivo a quelli compresi nel bilancio pluriennale 1998-2000, di adeguata copertura finanziaria, in riferimento all'art. 81, 4° comma, Cost. (1)
Fatto. — Con decreto in data 31 dicembre 1998, il ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha
apportato variazioni, in termini di competenza, negli stati di
previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della program mazione economica e del ministero dei trasporti e della naviga
zione, per l'anno finanziario 1998.
In particolare, viene ridotto di lire 38,305 miliardi lo stanzia
mento del capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
corrispondente aumento della dotazione della pertinente unità
previsionale di base del ministero dei trasporti e della navigazione. Le menzionate variazioni, per quanto attiene l'importo di lire
35 miliardi, trovano fondamento nell'art. 1, 3° e 4° comma, e nell'art. 3, 1° e 4° comma, 1. 8 ottobre 1998 n. 354, concer
nenti un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livel
lo sulle linee ferroviarie dello Stato, nonché misure per il poten ziamento di itinerari di particolare rilevanza.
Tale legge prevede infatti (art. 1, 3° comma) l'attuazione del
piano triennale di cui sopra attraverso l'apporto al capitale so
ciale delle Ferrovie dello Stato dell'importo di lire 1.100 miliar
di da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire
30 miliardi nel 1998, lire 60 miliardi nel 1999 e lire 110 miliardi nel 2000. Prevede inoltre (art. 3, 1° comma) l'apporto allo stes
so capitale sociale, per il potenziamento di itinerari di particola re rilevanza, dell'importo di lire 2.500 miliardi, da ripartire an
ch'esso in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi nel 2000.
All'onere che precede si provvede (art. 1, 4° comma, ed art.
3, 4° comma) mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'am bito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo spe ciale» dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bi lancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dei trasporti e della navigazione.
È sembrato al competente ufficio di controllo che le disposi zioni citate, non prevedendo la copertura delle spese ricadenti
(1) L'ordinanza della Corte dei conti ripercorre, in buona sostanza, le argomentazioni con le quali una analoga questione di legittimità co stituzionale fu sollevata da sez. contr. Stato, ord. 31 maggio 1991, n. 1, Foro it., Rep. 1992, voce Contabilità e bilancio dello Stato, n. 25
(cui fece riscontro, citata nell'ordinanza in epigrafe, Corte cost. 17 ot tobre 1991, n. 384, id., 1991, I, 2960, con nota di richiami, e id., 1992, 1, 1705, con nota di Perna, La copertura delle spese pluriennali: veri e falsi problemi).
L'assenza di copertura finanziaria delle disposizioni ora denunciate era stata rilevata anche dalla terza relazione quadrimestrale della Corte dei conti al parlamento sulle leggi di spesa approvate nel 1998: v. Corte conti, sez. riun., 9 marzo 1999, n. 16, che sarà riportata in un prossimo fascicolo.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sugli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio plurienna le 1998-2000, non fossero conformi alla prescrizione dell'art.
81, 4° comma, Cost.
In particolare, ha ricordato l'ufficio di controllo che la Corte
costituzionale, dopo l'introduzione del bilancio pluriennale ad
opera delle 1. 5 agosto 1978 n. 468 e 23 agosto 1988 n. 362, ha riaffermato la validità del principio secondo cui, relativa
mente alle leggi pluriennali di spesa, l'obbligo di indicazione
dei mezzi di copertura riguarda anche gli esercizi successivi a
quelli compresi nel bilancio triennale. Ha peraltro precisato la
stessa corte che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio
è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie
disponibili, per quelli successivi è sufficiente che la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, risulti in
modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza
si realizza quando le quote a carico degli esercizi successivi non
assumono andamenti marcatamente crescenti e richiedono per ciò un fabbisogno ulteriore rispetto a quello previsto per l'ulti
mo anno del triennio.
In sintesi, l'elemento formale da prendersi a riferimento per valutare la ragionevolezza della copertura è costituito dall'equi librio tra onere coperto nell'anno di massima esposizione com
preso nel bilancio triennale ed onere a regime (sentenze 384/91,
Foro it., 1991, I, 2960, e 25/93, id., 1993, I, 1030). Un tale equilibrio non è stato rinvenuto dall'ufficio di con
trollo, con riferimento al meccanismo di copertura recato dalla
legge in esame; viene osservato al riguardo che, a partire dal
quarto esercizio, dovrà aversi un onere superiore a quello del
l'ultimo esercizio del triennio: per la prima tipologia di spesa
residuano infatti, dopo il triennio, 900 miliardi complessivi, da
ripartire in sette esercizi, con un onere medio annuo di 128,6
miliardi a fronte di 110 miliardi a carico dell'esercizio 2000;
per la seconda tipologia, residuano, sempre dopo il triennio,
2.240 miliardi complessivi, da ripartire anch'essi in sette eserci
zi, con un onere medio annuo di 320 miliardi a fronte dei 250
a carico dell'esercizio 2000.
Conseguentemente, è stato espresso l'avviso che il rilevato sco
stamento sia tale da poter far ritenere non conformi all'art.
81, 4° comma, Cost., le disposizioni che contemplano la spesa
ed i relativi mezzi di copertura (art. 1, 3° e 4° comma, ed art.
3, 1° e 4° comma, 1. 8 ottobre 1998 n. 354).
Ha ricordato infine l'ufficio, per quanto riguarda la rilevanza
della questione ai fini dell'ammissibilità del giudizio di costitu zionalità, che non avrebbe valore l'obiezione secondo la quale
11 provvedimento di variazione di bilancio si riferisce al solo
esercizio 1998, in ordine al quale non vengono mossi rilievi sul
l'effettività della copertura di spesa.
Si è fatto notare al riguardo che analoghe obiezioni sono già
state disattese dalla Corte costituzionale nelle menzionate sen
tenze n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993; ciò in considerazione
del carattere unitario delle leggi di spesa pluriennali quando so
no riferite ad interventi per loro natura finanziariamente inscin
dibili, per cui, anche se i decreti di variazione sottoposti al visto
della Corte dei conti riguardano il bilancio annuale o quello
triennale in corso, detta inscindibilità determina la rilevanza delle
questioni pur se il difetto di copertura riguardi gli esercizi suc
cessivi.
Per un esame della questione così delineata, il consigliere de
legato al controllo sugli atti del ministero del tesoro, del bilan
cio e della programmazione economica, con relazione in data
12 marzo 1999, ha segnalato il provvedimento al presidente del
la Corte dei conti, che, con ordinanza in data 17 marzo 1999,
ne ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conse
guente registrazione alla sezione del controllo, convocandola per
l'adunanza odierna.
Nel corso di questa, il rappresentante della ragioneria genera
le dello Stato ha fatto presente di non avere motivi per dissenti
re, in punto di fatto, dalla prospettazione effettuata dall'ufficio
di controllo, mentre nel merito ha rilevato che non spetta ad
essa il sindacato di legittimità costituzionale delle disposizioni
concernenti la copertura finanziaria delle leggi di spesa, essen
dole assegnato l'esclusivo compito della puntuale attuazione delle
disposizioni stesse.
Il rappresentante della ragioneria generale dello Stato ha co
II Foro Italiano — 1999.
munque ritenuto di formulare un'ipotesi per porre rimedio alla
delineata situazione che, in sostanza, si richiama alla facoltà
di rimodulazione annuale delle leggi pluriennali di spesa ai sensi
dell'art. 11 quater, 1° comma, 1. 468/78; in tale sede, si sostie
ne, potrebbe essere dilazionata in più annualità la residua spesa
per gli interventi in argomento. Diritto. — Nel corso dell'esame, da parte del competente uf
ficio di controllo della Corte dei conti, del provvedimento di
variazioni nel bilancio dello Stato, adottato dal ministro del te
soro ai sensi dell'art. 1, 3° e 4° comma, e dell'art. 3, 1° e
4° comma, 1. 8 ottobre 1998 n. 354, è emersa una questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni della 1. n.
354 del 1998 in relazione all'art. 81, 4° comma, Cost., questio ne che è stata rimessa alle valutazioni di questa sezione, legitti mata a sollevarla ai sensi dell'art. 1 1. cost. 9 febbraio 1948
n. 1, e dell'art. 23 1. 11 marzo 1953 n. 87 (Corte cost. 18 no
vembre 1976, n. 226, id., 1977, I, 18). La sezione condivide i dubbi di costituzionalità espressi dal
l'ufficio di controllo sotto il duplice profilo della rilevanza e
della non manifesta infondatezza.
Preliminarmente, la sezione ritiene opportuno chiarire che l'e
spediente prospettato dall'amministrazione in ordine ad un pos sibile ricorso ad una rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa da parte della legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11 quater, 1°
comma, 1. 468/78, non è idoneo a dare una soluzione giuridica della questione.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la disposizione di cui all'art. 11 quater, inserita in un contesto normativo posto in attuazione dell'art. 81, 4° comma, Cost., non ha di certo
la finalità di rinviare a manovre finanziarie future il reperimen to delle risorse occorrenti a far fronte a leggi pluriennali di spe
sa, le quali debbono essere provviste, in origine, di adeguata
copertura finanziaria.
È noto, invece, che la disposizione in parola ha la diversa
finalità di adeguare, di anno in anno, gli stanziamenti contem
plati dalle leggi autorizzative delle spese pluriennali alle effetti
ve esigenze di spesa, calcolate in relazione allo stato di realizza
zione delle opere o degli interventi in generale. Ciò premesso, si osserva, sotto l'aspetto della rilevanza della
questione, che la 1. 8 ottobre 1998 n. 354, in vista della realizza
zione da parte della «Ferrovie dello Stato s.p.a.» del piano trien
nale per la soppressione dei passaggi a livello e degli interventi
di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferrovia
ri, assume a carico dello Stato, attraverso l'apporto al capitale sociale della predetta società, l'onere per i due interventi, da
ripartire in dieci anni a partire dal 1998, rispettivamente, di 1.100
miliardi di lire e di 2.500 miliardi di lire (art. 1, 3° comma; art. 3, 1° comma).
Ad avviso della sezione, la legge in argomento configura in
terventi finanziari con caratteristiche di unitarietà ed inscindibi
lità, dato che sono preordinati rispettivamente alla realizzazione
di un unico obiettivo; pertanto, la decisione di dare attuazione
agli interventi medesimi determina a carico dell'esercizio in cor
so e di quelli successivi oneri sostanzialmente inderogabili; ciò,
anche perché la società destinataria del finanziamento ha il di
ritto, alle scadenze stabilite dalla legge, agli apporti al proprio
capitale sociale necessari per far fronte all'esposizione finanzia
ria derivante dalla realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge.
Poiché, dunque, gli interventi finanziari sono concepiti in modo
unitario, uno solo è il problema della ragionevolezza della co
pertura finanziaria che, per essere sufficiente, non può limitar
si, come nella fattispecie, agli esercizi compresi nel bilancio trien
nale, ma deve estendersi anche agli esercizi successivi.
Esattamente quindi l'ufficio di controllo, richiamandosi an
che alle sentenze n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993 della Corte
costituzionale, cit., ha sostenuto la rilevanza della questione an
che se il decreto sottoposto al proprio esame concerne variazio
ni relative all'esercizio 1998, per il quale non vengono mossi
rilievi, in quanto, come si è detto, l'indicazione della copertura,
per essere adeguata, deve riguardare l'operazione nella sua glo
balità, proprio perché concepita in modo unitario.
Passando alla fondatezza della questione, osserva la sezione
che la 1. n. 354 del 1998, per la copertura degli interventi finan
ziari in argomento, da ripartire in dieci anni a decorrere dal
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PARTE TERZA
1998, prevede il ricorso agli accontonamenti del «fondo specia le» di parte capitale soltanto per gli esercizi compresi nel bilan
cio triennale 1998-2000, mentre nulla prevede in ordine agli oneri
ricadenti sugli esercizi successivi.
Peraltro, per questi ultimi esercizi, secondo l'orientamento
della Corte costituzionale, più diffusamente richiamato in nar
rativa, non sarebbe necessaria una puntuale indicazione dei mezzi
di copertura, purché, in un'ottica di equilibrio tendenziale della
finanza pubblica, sussista una coerenza tra gli oneri ricadenti
nel bilancio pluriennale e quelli gravanti sugli esercizi successivi
(sentenza n. 384 del 1991, cit.). A tal proposito, come ha dettagliatamente rilevato l'ufficio
di controllo, pur a voler prescindere dal fatto che nel triennio
1998-2000 esiste un marcato sbilancio tra le quote poste a cari
co dei primi due esercizi del bilancio triennale rispetto a quella a carico dell'ultimo esercizio, si osserva che, a partire dal quar to esercizio, dovrà comunque aversi un onere superiore a quello dell'ultimo esercizio di massima esposizione del triennio.
In sostanza, per la copertura dell'intera spesa di 3.600 miliar
di è richiesto un onere aggiuntivo di 620 miliardi che non si
ritiene assistito da adeguata copertura.
Peraltro, la sezione è consapevole che la Corte costituzionale
ha affermato che scostamenti tra previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione del triennio ed oneri posti a
carico degli esercizi successivi, debbano essere apprezzabili (sen tenza n. 25 del 1993, cit.); pertanto, si è data carico di valutare
la questione anche sotto questo aspetto. Al riguardo, ed in linea più generale, è sembrato che, in pre
senza di leggi pluriennali di spesa, la valutazione del grado di
sopportabilità di squilibri tra onere coperto ed onere a regime, nell'attuale contesto di grave disavanzo del bilancio dello Stato, non possa non tenere conto della costante linea di tendenza del
la finanza pubblica alla riduzione di tale disavanzo, che in vista
del rispetto degli impegni comunitari assunti con il trattato di
Maastricht; ciò trova puntuale conferma nelle annuali manovre
finanziarie e nei documenti governativi di programmazione economico-finanziaria.
In tale contesto, la sezione ritiene che, tranne ipotesi di squi libri oggettivamente trascurabili, il giudizio sulla copertura delle
leggi pluriennali di spesa debba attenersi alla verifica della sus
sistenza dell'equilibrio contabile tra onere coperto ed onere a
regime che, secondo le indicazioni della stessa Corte costituzio
nale, «deve costituire l'elemento formale da prendersi a riferi
mento per valutare — senza invadere il campo dell'indirizzo
politico in materia di bilancio — la ragionevolezza della coper tura . . .» (sentenza n. 25 del 1993, cit.).
Tanto è sufficiente per un giudizio di non manifesta infonda
tezza della questione. Merita di essere segnalato, infine, che analoghe perplessità
sono state manifestate nel corso della discussione del disegno di legge, divenuto poi 1. n. 354 del 1998 (camera dei deputati V commissione permanente-bilancio, tesoro e programmazione).
Per i motivi che precedono, la questione di costituzionalità
sopra esaminata è, ad avviso della sezione, rilevante e non ma
nifestamente infondata.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; deliberazione 21
gennaio 1999, n. 3; Pres. Lazzaro, Est. Coscioni; Magistra to per il Po.
Opere pubbliche — Appalto — Decreto di approvazione del
contratto — Controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti — Presupposti (Disp. sulla legge in generale, art.
12; d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406, attuazione della direttiva
89/440/Cee, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, art. 1; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti, art. 3).
Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti i decreti che approvano contratti di appalto, il cui
valore, considerato al netto del ribasso d'asta, superi il limite
di soglia ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria
in materia di appalti per lavori pubblici. (1)
Fatto. — Il presidente del Magistrato per il Po con proprio decreto n. 12932 in data 30 ottobre 1997, non trasmesso alla
Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di legittimità, ma pervenuto in data 2 dicembre 1997 assieme ad altri atti nel
l'ambito delle procedure attivate per l'esercizio del controllo suc
cessivo sulla gestione, ha approvato il progetto dei lavori di
rialzo e ringrosso arginatura in destra e sinistra torrente Crosto
lo a monte della confluenza in Po nei comuni di Gualtieri e
Guastalla dell'importo di lorde lire 15.363.545.543 di cui lire 11.466.761.110 per lavori e lire 3.896.784.433 per somme a di
sposizione dell'amministrazione.
Con lo stesso decreto è stato approvato il verbale di asta pub blica (che tiene luogo del contratto d'appalto) n. 10563 di re
pertorio in data 12 agosto 1997, in base al quale è risultata
aggiudicataria dei lavori l'impresa Co.Ge. s.p.a. con il ribasso
del 46,02 per cento per l'importo netto di lire 6.189.757.647.
L'impegno di spesa assunto col predetto decreto sul cap. 9087
del bilancio passivo del ministero dei lavori pubblici è stato di
lire 9.145.808.998. Sul provvedimento l'ufficio speciale della ragioneria generale
dello Stato presso il Magistrato per il Po ha apposto, in data
13 novembre 1997, il visto di legalità e regolarità della spesa e lo ha restituito all'amministrazione, non ritenendolo assogget tabile al controllo preventivo di legittimità.
(1) A norma dell'art. 3, 1° comma, lett. g), 1. 20/94, il controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita, tra l'altro, sui decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato «di importo superiore al valore in Ecu stabilito dalla normativa comu nitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi».
Tale importo, con riguardo ai contratti di appalto di lavori pubblici, è stato fissato dall'art. 1 d.leg. 401/91 (recante «attuazione della diret tiva 89/440/Cee in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici»), in cinque milioni di Ecu, pari, per il periodo 1998-1999, a lire 9.861.664.583 (v. il comunicato del ministero del teso
ro, senza data, in G.U. 30 dicembre 1997, n. 302). Nel caso di specie, l'importo dei lavori compresi nell'appalto era su
periore a undici miliardi di lire, mentre l'importo del contratto sottopo sto al controllo della corte era di circa sei miliardi; superiore, quindi, il primo, al valore fissato dalla normativa comunitaria, inferiore il secondo.
La sezione di controllo, dopo aver ricostruito l'itinerario normativo
che, nel contesto della riforma dei controlli amministrativi, è approda to, dopo una serie di decreti legge emanati nel 1993, all'attuale formu lazione dell'art. 3, 1° comma, cit., rileva come questa norma persegua lo scopo di limitare al massimo il controllo preventivo di legittimità, circoscrivendolo ad ipotesi tassativamente determinate, e, ad un tempo, quello di rendere effettiva, con riguardo alla materia degli appalti pub blici, l'osservanza della disciplina comunitaria nell'ordinamento interno
(negli stessi termini, Corte conti 22 novembre 1993, n. 152, Foro it., Rep. 1994, voce Contratti della p.a., n. 214; 18 settembre 1998, n. 108, Riv. Corte conti, 1998, fase. 5, in corso di pubblicazione).
È a dire, peraltro, che, mentre l'art. 1 d.leg. 406/91, cit., fa riferi mento all'importo dei «lavori», l'art. 3 1. 20/94, cit., ha riguardo al
l'importo dei «contratti», a prescindere dal valore complessivo dei la vori per i quali i contratti sono stati stipulati. Ebbene, la sezione, privi legiando l'interpretazione letterale dell'art. 3, 1° comma, 1. 20/94 (laddove
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