Click here to load reader
Click here to load reader
sezione di Brescia; sentenza 30 marzo 1987, n. 318; Pres. Ingrassia, Est. Mariuzzo; Soc. Garden(Avv. Setti, Ribolzi, Ciriello) c. Comune di Villanuova sul Clisi (Avv. Bonomi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 9 (SETTEMBRE 1987), pp. 459/460-465/466Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179056 .
Accessed: 25/06/2014 01:35
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:35:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici, opera fino al termine ultimo del 31 dicembre 1986. (1)
Considerato che l'atto impugnato, sotto le forme di una diffi
da, mira in realtà ad impedire l'inizio di lavori edilizi assentiti con la concessione edilizia n. 10331 del 21 novembre 1986;
Ritenuto che l'istituto della sospensione dell'efficacia della con
cessione edilizia è del tutto sconosciuto nella vigente normativa
urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 883 del 24 ottobre 1980, Foro it., Rep. 1981, voce Edilizia e urbanistica, n. 580);
Considerato che ai sensi dell'art. 1 quinquies 1. n. 431 dell'8
agosto 1985 di conversione in legge con modificazioni del d. 27
giugno 1985 n. 312 le aree ed i beni individuati ai sensi dell'art.
2 d.m. 21 settembre 1984, pubblicato nella G.U. n. 265 del 26
settembre 1984, sono inclusi fra quelli in cui è vietata, fino all'a
dozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edili
zia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; Rilevato che ai sensi dell'art. 1 bis di detta legge l'approvazio
ne dei piani paesistici deve intervenire entro il 31 dicembre 1986; Atteso che con il provvedimento impugnato — adottato il 4
febbraio 1987 (e quindi in data successiva al 31 dicembre 1986) — si fa divieto ai sensi della legge suindicata n. 431 dell'8 agosto
1985, in riferimento alla comunicazione di inizio dei lavori della
cooperativa interessata, di intraprendere opere relative alla realiz
zazione di alloggi e per le quali, peraltro, erano state rilasciate
tutte le autorizzazioni necessarie (concessione edilizia, pareri fa
vorevoli della concessione edilizia comunale e di quella integrata
per i beni ambientali); Considerato che dal combinato disposto delle norme richiama
te (1 bis e 1 quinquies) si evince che il divieto opera fino alla
data del 31 dicembre 1986 per cui l'autorità comunale successiva
mente a tale data sarebbe sprovvista del relativo potere inibitorio
di cui alla suindicata 1. n. 431/85 come, peraltro, confermato
dalla circolare del ministero per i beni culturali ed ambientali n.
8 del 31 agosto 1985 part. Ill B. secondo la quale «. . . poiché, come precisato, tali piani devono essere adottati dalle regioni en
tro il 31 dicembre 1986» ed il legislatore, trattando del divieto
in parola, fa espresso riferimento ai piani regionali e non a quelli che dopo tale data saranno redatti a cura di questo ministero, la inibizione di qualsiasi opera edilizia e di quanto comporti mo
dificazioni dell'assetto del territorio deve ritenersi vigente fino al
termine ultimo del 31 dicembre 1986; Atteso pertanto che, essendo venuto meno per quanto sopra
detto divieto, riprende vigore nella fattispecie in esame lo ius ae
dificandi della cooperativa ricorrente (diritto collegato nella spe cie in concreto all'esaurirsi del procedimento di rilascio delle
autorizzazioni richieste) con conseguente assoluto difetto di pote re del divieto di edificare, salvo eventuali altri provvedimenti del l'autorità comunale;
Ritenuto, inoltre, che dall'esecuzione dell'atto impugnato deri
va per la cooperativa ricorrente un danno grave ed irreparabile consistente nella perdurante impossibilità di dar inizio ai lavori
autorizzati e già appaltati, mentre, per converso, non si ravvisa
alcun pregiudizio per l'interesse pubblico dalla concessione della
invocata misura cautelare; Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 1.
6 dicembre 1971 n. 1034;
per questi motivi, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
(1) L'ordinanza, alla quale si allinea altra successiva, 12 maggio 1987, n. 320, del medesimo collegio, prende posizione in ordine alla durata del regime interdittivo introdotto dall'art. 1 quinquies d.l. n. 317/85, con vertito in 1. 431/85, optando per la tesi, già indicata nella circolare del ministero per i beni culturali e ambientali n. 8 del 31 agosto 1985 (richia mata in motivazione) e seguita da T.A.R. Lazio, sez. II, 27 ottobre 1986, n. 2158 e 24 novembre 1986, n. 2323, Trib. amm. reg., 1986, I, 2158 e 3964, che collega alla data del 31 dicembre 1986 la scadenza dei vincoli di inedificabilità. Di contrario avviso è T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Par ma, 16 luglio 1986, n. 221, ibid., 2918, che si è pronunziato per l'operati vità delle misure di salvaguardia fino all'attuazione, anche in via sostitutiva da parte dello Stato, della parificazione paesistica. Su questa problemati ca si rinvia a Cozzuto Quadri, Piano paesistico e assetto del territorio, in questo fascicolo, III, 423, spec, nota 54.
Il Foro Italiano — 1987.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione di Brescia; sentenza 30 marzo 1987,
n. 318; Pres. Ingrassia, Est. Mariuzzo; Soc. Garden (Avv.
Setti, Ribolzi, Ciriello) c. Comune di Villanuova sul Clisi
(Avv. Bonomi).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione di Brescia; sentenza 30 marzo 1987,
Edilizia e urbanistica — Concessione di costruzione — Decaden
za — Accertamento del giudice amministrativo — Ammissibili
tà (L. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 31; 1.
6 agosto 1967 n. 765, modifiche e integrazioni alla legge urba
nistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10, 17; 1. 6 dicembre 1971
n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 16).
Il giudice amministrativo, adito dal titolare di concessione di co
struzione con ricorso contro l'annullamento di ufficio di essa,
ed eccepito dal comune che sono venuti in essere i presupposti della sua decadenza (nella specie, per mancato completamento nel triennio dei lavori iniziati prima dell'entrata in vigore di
nuove previsioni urbanistiche con le quali contrasta), può ac
certare che la decadenza si è effettivamente verificata, anche
in difetto della relativa pronuncia dell'amministrazione. (1)
(1) La giurisprudenza amministrativa relativa al valore dell'accertamento da parte dell'amministrazione della intervenuta decadenza della conces sione di costruzione per mancato tempestivo inizio o completamento dei
lavori si attesta su linee di coerenza almeno dubbia. Per un verso, infatti, varie pronunce sottolineano il suo carattere meramente dichiarativo di situazioni di fatto verificatesi ex lege: Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 1985, n. 260, Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia e urbanistica, n. 578; 16 aprile 1984, n. 300, id., Rep. 1984, voce cit., n. 529; 28 novembre 1980, n.
957, id., Rep. 1981, voce cit., n. 578. Per altro verso, viene talvolta nega to che il superamento dei termini per ciò prescritti abbia un effetto cadu cante automatico: sez. V 29 gennaio 1982, n. 63, id., Rep. 1982, voce
cit., n. 564; ossia la pronuncia esplicita dell'amministrazione sarebbe sempre necessaria, anche se vincolata: sez. V 23 aprile 1982, n. 295, ibid., n.
559; perciò, ad essa andrebbe riconosciuto carattere costitutivo: sez. V 24 ottobre 1980, n. 886, id., Rep. 1981, voce cit., n. 587; T.A.R. Lazio, sez. Latina, 22 aprile 1983, n. 137, id., Rep. 1984, voce cit., n. 530, annotata da Annunziata, in Riv. giur. edilizia, 1983, I, 667 (per la giuri sprudenza anteriore, v. la nota di richiami a sez. VII luglio 1980, n.
695, Foro it., 1981, III, 613; altre indicazioni nella nota di richiami a sez. V 30 luglio 1986, n. 374, id., 1987, III, 153).
Nel senso della automaticità dell'effetto di decadenza al verificarsi dei suoi presupposti di fatto, indipendentemente dal loro formale accerta mento da parte dell'amministrazione, è viceversa orientata la giurispru denza della Cassazione penale: sent. 14 marzo 1984, Chiaravallotti, id.,
Rep. 1985, voce cit., n. 573; 6 luglio 1983, Di Leo, id., Rep. 1984, voce
cit., n. 526; 25 maggio 1982, Ceci, ibid., n. 661; 24 maggio 1982, Ceci, id., Rep. 1983, voce cit., n. 643; 31 ottobre 1980, Amoroso, id., Rep. 1981, voce cit., n. 601. Meno significativa è Cass. 6 giugno 1985, n.
3365, id., Rep. 1985, voce cit., n. 572, pur con lo stesso orientamento, per la particolare situazione processuale e per la particolare rilevanza del l'accertamento compiuto in proposito.
La riportata sentenza del T.A.R. Lombardia, quanto agli effetti so stanziali dell'inutile decorso del tempo sull'efficacia della concessione di
costruzione, chiaramente si accosta alla tesi della automaticità della sua decadenza. Ma sarebbe riduttivo valutare la pronuncia solo in tale pro spettiva: perché essa mira soprattutto ad una diversa e più ampia impo stazione dei poteri del giudice amministrativo; più precisamente, tende a spostare la sua giurisdizione dal sindacato sui provvedimenti, all'accer tamento delle situazioni giuridiche soggettive, se si vuole dei rapporti, che ugualmente tende a ricostruire nella loro consistenza reale, e non attraverso il filtro di quel sindacato sulla legittimità di quei provvedimen ti. Certamente la sentenza si appoggia sul carattere esclusivo della giuris dizione che l'art. 16 1. 28 gennaio 1977 n. 10 attribuisce al giudice amministrativo su «. . . il provvedimento con il quale la concessione vie ne data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli art. 15 e 18. . . .»; perciò, va
inquadrata nella giurisprudenza in materia, e, più particolarmente, in quella relativa alle azioni di accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere quel contributo, e alle azioni di ripetizione di quanto per esso sia già stato indebitamente pagato: v., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 22 gen naio e 16 marzo 1987, nn. 24 e 198, nonché T.A.R. Lombardia, sez.
II, 31 gennaio 1986, n. 10, in questo fascicolo, III, 413, con nota di richiami. Però la sentenza estende la giurisdizione del giudice amministra tivo su situazioni e su rapporti, anziché su atti, a oggetti ulteriori rispetto a quelli elencati nel richiamato art. 16; e tende ad aumentare l'incisività dei suoi poteri; del resto, forse potrebbe essere considerato già un antici
po di questa linea la sentenza 7 giugno 1983, n. 292, Foro it., 1984, III, 256, con nota di richiami, con la quale la medesima sezione aveva dichiarato ammissibile il ricorso proposto dall'istante una concessione di costruzione per ottenere dal giudice amministrativo l'accertamento del l'avvenuto suo rilascio mediante il c.d. silenzio-assenso.
This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:35:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Diritto. — 1. - Ai fini di una piena comprensione della presen te vicenda, giova premettere che, in data 10 maggio 1966, il geom. Ferdinando Fittabile richiedeva licenza edilizia per la realizzazio
ne di un centro sportivo in Villanuova sul Clisi, indicando nell'i
stanza un'area coperta di mq. 500 ed una volumetria di me. 2000.
Nonostante il parere contrario della commissione edilizia del
23 maggio 1966, n. 477, che aveva posto in rilievo la mancanza
delle sezioni e della sottoscrizione degli elaborati da parte di un
tecnico laureato, il sindaco autorizzava il rilascio della licenza
edilizia in data 1° giugno 1966, rilevando che l'opera di progetto era principalmente costituita da corpi prefabbricati, con strutture
verticali in ferro, adibiti a spogliatoi, pensiline, un locale bar
ristorante e sale da gioco al coperto. In data 30 gennaio 1968, la s.p.a. Canneto del Garda inoltrava
istanza di variante al progetto già presentato. Dopo il parere fa
vorevole della commissione edilizia, condizionato alla realizzazio
ne di una strada di accesso di una ampiezza di m. 6, il sindaco
rendeva edotto di quanto sopra il geom. Fittabile, con nota 26
febbraio 1968, n. 584/RPE.
Con delibera 11 marzo 1971, n. 74, il consiglio comunale adot
tava un programma di fabbricazione, prevedente la destinazione
estensiva-turistica alla zona in discorso, con indice volumetrico
di me. 0,40 per mq., altezza massima degli edifici di m. 4,50,
e con obbligo di preventivo piano convenzionato.
In data 2 dicembre 1971, il sindaco, formalmente riscontrando
la suindicata istanza del 30 gennaio 1968, di cui alla propria pre
cedente nota del 26 febbraio 1968, n. 584/RPE, rilasciava al geom.
Fittabile, in rappresentanza della s.p.a. Canneto del Garda, la
richiesta licenza in variante, alla condizione enunciata dalla com
missione edilizia. Entrato in vigore il menzionato programma di fabbricazione
in data 10 febbraio 1973, il medesimo prefessionista richiedeva
un'ulteriore variante con istanza del 27 settembre 1974, indican
do una volumetria complessiva di me. 34.543. Il 24 ottobre 1974,
la commissione edilizia si esprimeva in linea generale positiva
mente, atteso lo sviluppo turistico della zona, autorizzando, tut
tavia, la costruzione del solo edificio contraddistinto col n. 22,
in attesa della stipula di una apposita convenzione, avente ad
oggetto gli oneri di urbanizzazione primaria (pavimentazione ed
allargamento della strada a nord del complesso, tombinatura del
la valletta demaniale, individuazione di spazi pubblici da destina
re a parcheggi, cessione delle aree da attrezzare a verde pubblico).
L'organo tecnico prescriveva, altresì', la presentazione di un com
plesso studio fognante prima dell'abitabilità del citato edificio,
nonché di una relazione indicante la graduale realizzazione delle
singole opere. In adesione ad una rinnovata istanza del 19 novembre 1974,
pervenuta dopo la formale comunicazione del ricordato parere
all'interessato, il sindaco autorizzava la costruzione, in variante
alla licenza edilizia n. 584, degli edifici nn. 20, 22 e 23, con atto
18 dicembre 1974. In allegato alla predetta sollecitazione era sta
ta trasmessa una sintetica relazione, nella quale si precisava l'in
tenzione del progettista di inserire nel complesso sportivo alcune
attrezzature per l'equitazione, con contestuale abbandono di ta
lune diverse volumetrie, attuato attraverso la concentrazione dei
servizi nella «club house»: nel complesso la minore cubatura as
sommava a me. 3.525, con un assunto notevole incremento delle
zone a verde.
Da ultimo, in data 16 aprile 1985, il Centro Milanino sul Gar
da di Fittabile Ferdinando e C s.a.s. avanzava istanza di variante
per la realizzazione di un edificio definito di ritrovo collettivo,
con una superficie di mq. 1.556 ed una volumetria di me. 11.674.
La commissione edilizia, dopo aver inizialmente sospeso l'esame,
esprimeva parere favorevole il 3 giugno 1985 ed il sindaco rila
sciava concessione gratuita n. 584 ter in data 3 giugno 1985.
2. - Come già in precedenza ricordato, il resistente comune,
nel riesaminare la lunga ed articolata vicenda edilizia in questio
ne, afferma che l'originaria licenza 1° giugno 1966 sarebbe deca
duta per effetto dell'art. 31 legge urbanistica, come modificato
dall'art. 10 1. 6 agosto 1967 n. 765, per non avere l'interessato
dato corso ad alcuna edificazione.
Analogo ordine di conclusioni, epperò fondato sull'omesso com
pletamento dell'opera del triennio, in presenza di un sopravvenu
to, difforme strumento urbanistico, viene svolto con riguardo alla
successiva licenza edilizia, assuntamente in variante, 2 febbraio
1971, n. 584: il nuovo programma di fabbricazione avrebbe —
in allora — introdotto un più limitato vincolo volumetrico e di
Il Foro Italiano — 1987 — Parte III-32.
superficie, nonché diverse altezze, oltre all'obbligo del preventivo
piano di lottizzazione.
Secondo l'amministrazione, l'anzidetto rilievo, pur non avendo
costituito oggetto di pronuncia ad hoc da parte del sindaco, ben
potrebbe essere introdotto nel presente giudizio, stante la natura
dichiarativa ed il contenuto obbligato di siffatta pronuncia. Alla
suddetta prospettazione resiste la soc. Garden, sottolineando l'e
straneità della questione al giudizio di stretta legittimità introdot
to con il ricorso, per cui troverebbe applicazione il consolidato
orientamento del giudice amministrativo in tema di impossibilità
di integrazione postuma dei provvedimenti amministrativi: nella
contraria ipotesi, solo tuzioristicamente adombrata, il potere di
pervenire a siffatta statuizione in danno del privato spetterebbe
solo all'amministrazione, restando interdetta la possibilità di ac
certamenti in via giurisdizionale sui presupposti dell'eventuale de
cadenza, che sarebbero egualmente propri della giurisdizione di
merito e non di quella di legittimità.
Su tale primo problema, che vede totalmente e rigidamente con
trapposte le tesi illustrate dalle parti, la sezione deve dunque pre
giudizialmente prendere posizione, attesa la rilevanza della relativa
statuizione nell'economia dell'intera controversia.
A tale stregua, giova prendere le mosse da quell'indirizzo giuris
prudenziale, cui si richiama il resistente, in base al quale la pro
nuncia della decadenza di una licenza o concessione edilizia,
seppure di ordinaria competenza dell'amministrazione, avrebbe
contenuto vincolato e valore esclusivamente dichiarativo, trattan
dosi di formalmente attestare la sussistenza di un effetto giuridi
co direttamente stabilito dalla legge, in presenza di una nominata
fattispecie a tal fine espressamente e compiutamente delineata
(Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 1985, n. 260, Foro it., Rep. 1985,
voce Edilizia e urbanistica, n. 578; sez. IV 26 maggio 1984, n.
378, id., Rep. 1984, voce cit., n. 543; sez. V 9 maggio 1983,
n. 141, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 639, 641; 10 luglio 1982,
id., Rep. 1982, voce cit., n. 560; 11 luglio 1980, id., Rep. 1980,
voce cit., n. 581). Come è noto, tuttavia, non sono mancate sullo
specifico punto all'esame decisioni di segno diverso, valorizzanti,
ai fini considerati, la necessità di un'esplicita pronuncia del sin
daco, avente valore costitutivo della decadenza (cfr. Cons. Stato,
sez. V, 24 ottobre 1980, n. 886, id., Rep. 1981, voce cit., n.
587; 16 novembre 1979, n. 691, id., Rep. 1980, voce cit., n. 576;
24 maggio 1974, n. 335, id., Rep. 1974, voce cit., n. 476).
Ad avviso della sezione, la soluzione della non agevole questio
ne va effettuata alla luce del primo orientamento giurispruden
ziale citato, dovendosi tener conto che l'accertamento da compiersi
ai sensi dell'art. 31 legge urbanistica, sia ai fini dell'inizio che
della ultimazione dei lavori, ha per oggetto una situazione di fat
to oggettiva, chiaramente delineata dalla norma, rispetto alla quale
l'amministrazione, in aggiunta alla scrupolosa verifica che a lei
è anzitutto connessa, non deve contestualmente apprezzare alcun
interesse pubblico, che possa e debba indicare la conclusione, in
un senso o nell'altro, della vicenda (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio
1980, n. 695, id., Rep. 1980, voce cit., n. 592; 27 gennaio 1978,
n. 126, id., Rep. 1978, voce cit., n. 523; 17 giugno 1977, n. 633,
id., Rep. 1977, voce cit., n. 628). D'altra parte, se si scorrono
i casi esaminati dalla giurisprudenza, non si tarda a scoprire che
il giudice amministrativo, a parte quelli di annullamento per di
fetto di motivazione, prende di regola in esame la fattispecie in
fatto già considerata dall'amministrazione, con una finale senten
za attestante l'idoneità o meno delle opere intraprese a concretare
un reale e non solo fittizio inizio dei lavori, ovvero il diverso
evento della loro ultimazione.
Da tali pronunce si evince, perciò, che il giudice non si limita
all'esercizio di un mero potere sindacatorio, rigorosamente astretto
all'atto impugnato ma procede ad un accertamento del fatto, con
conseguente effetto preclusivo di ogni diverso apprezzamento da
parte dell'amministrazione, che è indice specifico di un giudizio
di accertamento, e non già di quello di sola impugnazione del
provvedimento sindacale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1983,
n. 131, id., Rep. 1983, voce cit., n. 634; 28 ottobre 1983, n.
505, ibid., n. 637; 4 novembre 1983, n. 529, id., Rep. 1984, voce
cit., n. 540; 21 dicembre 1983, n. 768, ibid., n. 525; 28 dicembre
1983, n. 805, ibid., n. 527). Se dunque non valgono, nella sede
dell'accertamento del fatto, i limiti rigorosamente tracciati dalla
giurisprudenza con riguardo alla contestazione giudiziale dell'at
to, quale espressione di potestà di discrezionale valutazione riser
vata dalla legge all'amministrazione, nel quadro dell'istituzionale
This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:35:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
perseguimento del pubblico interesse, priva di giuridico pregio si rivela la duplice osservazione sottolineata dalla ricorrente, che
varrebbe, cioè, in concreto, il principio della non emendabilità
del provvedimento in occasione diversa da quella della sua assun
zione, mentre, per converso, il richiesto accertamento della de
dotta decadenza integrerebbe l'esercizio di un potere di stretto
merito amministrativo.
Del primo punto di vista, può rilevarsi, invero, che la proposta eccezione di decadenza si articola su un piano diverso ed assor
bente rispetto al pronunciato annullamento, rispetto al quale, se
resta valido il principio anzidetto, la conseguente preclusione non
giunge a coprire un'area diversa da quella all'interno della quale si è registrato l'apprezzamento del sindaco, e non è, quindi, ca
pace di impedire la verifica in sede giurisdizionale di un fatto, che rappresenta, anzi, il logico antecedente di un'eventuale pro nuncia del tipo più sopra ricordato.
In altri termini, cioè, l'accertamento della intervenuta decaden
za, da ragguagliarsi alla sussistenza di fatti e non di valutazioni
amministrative, definitivamente precluderebbe l'esercizio del po tere di annullamento per la semplice considerazione che a ciò può
pervenirsi con riguardo a concessioni o licenze assuntamente vi
ziate, epperò giuridicamente esistenti, e non dunque nei confronti
di un titolo ormai inefficace per l'intervenuta ricorrenza di una
situazione di fatto puntualmente corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 31 legge urbanistica.
In base a quanto suesposto, può, perciò, affermarsi che, anche
se normalmente compete all'amministrazione di procedere alla sud
detta verifica, non perciò solo può ritenersi interdetto l'accerta
mento nella sede giurisdizionale della indicata situazione, che non
vulnera, infatti, alcuna potestà riservata dell'amministrazione e
che non si concreta, vale, poi, soggiungere, in alcuna inammissi
bile valutazione di stretto merito amministrativo, esattamente cor
rispondendo alla sola esigenza di verifica della medesima situazione,
rispetto alla quale non può, infatti, darsi alcuna alternativa solu
zione nel segno dell'interesse pubblico, ma solo ed esclusivamen
te una statuizione coincidente con la persistenza o con la
sopravvenuta inefficacia del titolo concessorio.
Al suindicato ordine di idee, sul quale la sezione ha ritenuto
di doversi brevemente intrattenere, anche alla luce della novità
della questione trattata, va, infine, associato il concorrente rilie
vo che, in base all'ordinamento della Corte di cassazione, con
il rilascio della licenza o della concessione edilizia, si costituisce in ogni caso in capo al soggetto interessato un vero e proprio diritto soggettivo, della cui lesione, infatti, l'amministrazione è
chiamata a rispondere, a titolo di risarcimento del danno, nell'i
potesi di illegittimo esercizio del potere di annullamento da parte del sindaco (cfr. Cass., sez. un., 1° ottobre 1982, n. 5027, id.,
1982, I, 2433). A ben vedere, può, perciò, conclusivamente affermarsi che l'ac
certamento della intervenuta decadenza, richiesto dal resistente
comune, coincide, senza riserve con quello della persistenza o meno in capo alla soc. Garden del diritto conseguente ai titoli autoriz zatori medio tempore a lei rilasciati, nel quadro della competenza giurisdizionale tracciata dall'art. 16 1. 28 gennaio 1977 n. 10, che
assegna, come è noto, al giudice amministrativo tutte le contro versie inerenti il rilascio o il diniego di concessioni: fra queste ultime ben può essere ricompresa, ad avviso del collegio, quella relativa alla ritenuta decadenza del titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, penultimo comma, della legge urbanistica, in virtù, cioè, dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l'autorizzazione sia in contrasto, a meno che i relativi lavori non siano stati iniziati e non vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
3. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, può, dun
que, passarsi all'esame delle licenze rilasciate al geom. Ferdinan do Fittabile dal sindaco del comune di Villanuova sul Clisi, al fine di verificare, anzitutto, la loro reale natura, in variante o
meno, e successivamente se per esse possa essersi verificata, come
puntualmente insiste l'amministrazione, la invocata decadenza in
dipendenza della disposizione più sopra indicata.
Imprendendo l'esame della prima licenza 1° giugno 1966, avente ad oggetto un centro sportivo per una cubatura complessiva di me. 2000 ed un'area coperta di mq. 500 (indicati dal richiedente stesso nella sua istanza), deve osservarsi che la stessa è stata to talmente ed incontestabilmente superata dalla successiva licenza, allegata in variante alla prima, formalmente rilasciata il 2 dicem bre 1971, con il n. 584, in esito a domanda inoltrata dall'interes
II Foro Italiano — 1987.
sato il 29 gennaio 1968. A tale conclusione deve, infatti, perve
nirsi, ove si consideri che, come è incontroverso tra le parti, la
volumetria complessivamente autorizzata in variante assommava
in allora a me. 38.000 circa.
Può conseguentemente affermarsi che la detta licenza ha natu
ra autonoma e nuova rispetto a quella precedente, esprimendo un disegno edilizio del tutto diverso da quello precedente, assai
più modesto e contenuto, come agevolmente si evince anche dal
confronto del solo dato volumetrico.
Coerentemente con tale statuizione può, quindi, assorbirsi l'ec
cezione di decadenza ex art. 31 della legge urbanistica sollevata
dal comune anche con riguardo al detto titolo, potendosi prescin dere dal verificare se la norma in questione abbia o meno effetto
retroattivo, riferito, cioè, alle licenze anteriormente rilasciate, co
si come aveva sul punto replicato la ricorrente.
Passando, perciò, alla licenza 2 dicembre 1971, n. 584, va pre cisato che essa risulta rilasciata in esito a domanda in data 29
gennaio 1968, epperò successivamente alla formale comunicazio
ne da parte del sindaco del parere favorevole da parte della com
missione edilizia, di cui alla nota 26 febbraio 1968, n. 584/RPE.
In proposito, deve dunque riconoscersi che, come argomenta la ricorrente, la suddetta autorizzazione ha un valore meramente
formale, coincidente con il rilascio del documento, dovendo farsi
risalire al 26 febbraio 1968 il favorevole divisamento del sindaco, condizionato in effetti alla sola presentazione della denuncia del
le opere in cemento armato alla prefettura di Brescia, oltre che
all'allargamento della strada di accesso, come richiesto dalla com
missione edilizia.
Per questo verso, va comunque precisato che, essendo entrato
in vigore il nuovo programma di fabbricazione in data 10 feb
braio 1973, come le parti concordemente riferiscono, non solo
l'autorizzazione implicita del 1968, ma anche quella esplicita del
1971 non integravano alcun assunto contrasto con il predetto stru
mento, rispetto al quale era se del caso adottabile la sola misura
di salvaguardia, a decorrere dalla data della sua adozione, di cui
alla delibera consiliare 11 marzo 1971, n. 74.
Prima di passare alla diversa valutazione dell'incidenza del ri
chiamato programma di fabbricazione sull'autorizzazione citata, va preliminarmente risolta la questione attinente alla sussistenza
o meno di un contrasto tra quest'ultima e le nuove previsioni urbanistiche: solo in presenza di questo specifico presupposto di
viene, invero, operativo il precetto di cui all'art. 31, penultimo
comma, della legge urbanistica, in virtù dell'omesso completa mento delle opere assentite nel triennio dalla data di inizio.
Al detto interrogativo reputa il collegio di dare risposta affer
mativa, dovendosi ricordare che il nuovo indice volumetrico pre scritto per la zona, pari a me. 0,40 per mq., era più riduttivo
rispetto a quello in precedenza applicato: se, infatti, per un'area
della superficie di mq. 45.000 circa risultavano autorizzati me.
38.000 circa, il nuovo strumento urbanistico avrebbe consentito
il rilascio di una licenza per soli me. 18.000 (45.000 x 0,40 =
18.000). Alla detta considerazione, di per sé assorbente di ogni concorrente rilievo, può essere comunque aggiunto che il pro
gramma in questione innovativamente introduceva l'obbligo di
un previo piano di lottizzazione, indubbiamente integrante un mag
giore e più penetrante controllo dell'ente territoriale sullo svilup
po edilizio inerente una area di non esigua superficie, da ricondursi
a norma anche sotto il diverso aspetto degli standards e di ogni ulteriore opera idonea, a giudizio del comune, a consentirne una
migliore fruizione.
Chiarito quanto precede, va, quindi, conseguentemente affer
mato che, volendo considerare come reale autorizzazione la nota
sindacale 26 febbraio 1968, n. 584/RPE, il triennio prescritto dal
l'art. 31 legge urbanistica era già ampiamente decorso, anche com
putando il termine di un anno per l'inizio dei lavori, alla data
del 10 febbraio 1973, di entrata in vigore, cioè, del nuovo stru
mento urbanistico, con conseguente decadenza immediata del ti
tolo autorizzatorio.
E ciò, si badi bene, senza ritenere applicabile al riguardo la
più restrittiva disposizione dell'art. 17, 7° comma, 1. 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui stabilisce la non prorogabilità delle licenze edilizie rilasciate nell'anno di moratoria e l'obbligo di ul timazione dei relativi lavori entro due anni dalla data del loro
inizio. Identica conclusione dovrebbe essere assunta nella diversa ipo
tesi, più favorevole alla ricorrente, che il termine triennale avesse
This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:35:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
potuto decorrere dalla posteriore data del formale rilascio della
licenza edilizia «in variante» del 2 dicembre 1971.
Anche in questo caso, infatti, il termine suddetto sarebbe sca
duto, sempre computando l'anno previsto per l'inizio dei lavori,
il 2 dicembre 1975. Per conseguenza, al momento del rilascio della licenza 18 di
cembre 1974, n. 1113, con cui, secondo le dichiarazioni rese dal
progettista, la volumetria globale veniva ridotta a me. 34.543,
o la licenza originaria era già decaduta, considerando tale la de
terminazione sindacale 26 febbraio 1968, ovvero sarebbe divenu
ta in ogni caso inefficace in data successiva, a ciò non ostando
l'intervenuta variante.
Circa, poi, la natura di quest'ultima, è il caso di soggiungere
che essa, avendo contenuto, le volumetrie di progetto rispetto a
quelle in precedenza autorizzate, assumeva natura e funzione di
variante in senso proprio, a contenuto migliorativo quanto al rap
porto con il sopravvenuto programma di fabbricazione, e, quin
di, per questo verso era legittima, secondo l'orientamento già in
passato assunto dal tribunale (T.A.R. Lombardia 31 dicembre
1976, n. 750. id., Rep. 1977, voce cit., nn. 666, 670).
Ad onta della menzionata variante, resta, tuttavia, incontesta
bile che le opere avrebbero dovuto essere ultimate nel triennio,
nei sensi più sopra illustrati.
A conclusione della disamina ora espletata, vale, infine, sotto
lineare che, secondo il consolidato indirizzo del giudice ammini
strativo, la salvezza delle licenze rilasciate anteriormente alla 1.
28 gennaio 1977 n. 10, la cui efficacia è stata, poi, via via proro
gata dal legislatore sino a data pressoché corrente, non ricom
prende anche i titoli medio tempore già decaduti, dovendo
riconoscersi all'art. 18 della ridetta 1. 28 gennaio 1977 n. 10, il
solo ed esclusivo fine di preservare le dette licenze dal più onero
so regime innovativamente introdotto, senza alcuna abrogazione
della disciplina di cui all'art. 31 legge urbanistica, e al di fuori,
quindi, di ogni esplicita od implicita sanatoria di pregresse deca
denze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 1985, n. 260, id., Rep.
1985, voce cit., n. 578; 16 aprile 1984, n. 300, id., Rep. 1984,
voce cit., n. 544; 26 maggio 1984, n. 378, ibid., n. 543; 18 giugno
1984, n. 462, ibid., n. 534). In definitiva, emergendo irrefutabilmente dagli atti di causa che
le opere già autorizzate per una volumetria di me. 34.543 non
erano state ultimate nel prescritto periodo (cfr. verbale di sopral
luogo in contraddittorio in atti), non solo la relativa licenza va
dichiarata ad ogni effetto decaduta, ma la variante 3 giugno 1985,
n. 584 ter, risulta emessa in difetto del suo presupposto, assu
mendo conseguentemente natura di concessione edilizia nuova ri
spetto a quella cui solo apparentemente accedeva, e come tale
restava sotto ogni profilo sottoposta all'obbligatoria osservanza
delle prescrizioni del vigente strumento urbanistico.
4. - Chiarito quanto precede, il collegio potrebbe ritenere esau
rito il suo compito, essendo evidente che alcun ulteriore interesse
si configura in capo alla soc. Garden a veder annullata in sede
di legittimità la impugnata determinazione sindacale, cui non con
seguirebbe, invero, alcuna possibilità di persistenza in vita dell'o
riginario titolo autorizzatorio. Sotto questo profilo, va, tuttavia,
rilevato che, per costante indirizzo del Consiglio di Stato, il giu dice amministrativo ha il dovere di pronunciarsi su tutti i capi
della proposta domanda, esclusa la sola ipotesi di incompetenza
dell'organo emanante; e ciò anche considerando che, in mancan
za di ciò, resterebbe definitivamente vulnerato il principio del dop
pio grado di giudizio (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 1983, n.
150, id., Rep. 1983, voce Giustizia amministrativa, n. 726; ad.
plen. 30 giugno 1978, n. 18, id., 1978, III, 455). (Omissis)
Il Foro Italiano — 1987.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LI
GURIA; sentenza 14 marzo 1987, n. 140; Pres. Vivenzio, Est.
Vigotti; Dasso (Aw. Caniglia, Bastreri) c. Comune di La
vagna (Avv. Simonella).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LI
GURIA; sentenza 14 marzo 1987, n. 140; Pres. Vivenzio, Est.
Impiegato degli enti locali — Personale non di ruolo — Indenni
tà per cessazione dal servizio — Passaggio in ruolo — Calcolo
— Interessi e rivalutazione — Decorrenza (Cod. civ., art. 2119,
2120; d.l.c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207, trattamento giuridico ed
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
amministrazioni dello Stato, art. 9; d.l.c.p.s. 5 febbraio 1948
n. 61, trattamento giuridico ed economico del personale non
di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali, art. 7; 1. 8
marzo 1968 n. 152, nuove norme in materia previdenziale per
il personale degli enti locali, art. 1, 12, 13, 16).
In seguito alla pronunzia della Corte costituzionale n. 208/86,
all'impiegato non di ruolo del comune passato in ruolo, ed al
coniuge superstite, spetta l'indennità di anzianità ex art. 9, 4°
comma, d.l.c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207, calcolata sulla base del
l'ultima retribuzione goduta al momento della iscrizione al
l'I. n. a. d.e.l., con interessi e rivalutazione dalla data di cessazione
dal servizio. (1)
Motivi della decisione. — 1. - Con il provvedimento impugna
to il comune di Lavagna, rilevata l'inapplicabilità al caso rappre
sentato dalla sig. Dasso ved. Pizzi dell'art. 16 1. 8 marzo 1968
n. 152, respingeva l'istanza dalla stessa avanzata il 18 ottobre
1973 ai fini del riconoscimento del servizio fuori ruolo prestato
presso il comune stesso dal marito, Pizzi Giulio, deceduto in data
6 febbraio 1968.
In effetti solo la 1. 8 marzo 1968 n. 152 ha riconosciuto, ai
fini previdenziali, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze
degli enti locali, estendendo al relativo personale l'obbligatorietà
dell'iscrizione all'I.n.a.d.e.d.l.; e disponendo, quanto al servizio
già prestato, che il diritto all'indennità per cessazione dal servizio
«se spettante in base alle vigenti disposizioni, è conservato relati
vamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del consegui
mento dei benefici di cui alla presente legge» (art. 16). E, nella
specie, l'art. 9, 4° comma, d.l. 4 aprile 1947 n. 207 (le cui dispo
sizioni dettate per il personale statale, sono state estese dall'art.
7 d.l.c.p.s. 5 febbraio 1948 n. 61 al personale degli enti locali)
stabiliva che l'indennità, prevista dallo stesso art. 9 per il perso
nale non di ruolo all'atto della sua cessazione dal servizio, non
è dovuta nell'ipotesi di «passaggio in ruolo». Nel caso di decesso
del dipendente, secondo la suddetta norma, l'indennità deve esse
re corrisposta, oltre ad altri aventi diritto, al coniuge.
Non è dubbio quindi che il Pizzi Giulio, dipendente non di ruolo del comune di Lavagna dal 10 settembre 1939, essendo tran
sitato in ruolo in data 1° giugno 1955, anteriormente quindi all'e
stensione operata dalla 1. 152/68, non avrebbe diritto — ed ora
la di lui vedova — in base all'art. 16 della suddetta legge ed
all'art. 9, 4° comma, d.l. 207/47, alla corresponsione dell'inden
nità di cui è causa, essendo questa esclusa «nel caso di . . . pas
saggio di ruolo». Come narrata in fatto, tale limitazione normativa è stata peral
tro espunta dall'ordinamento per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 208/86 (Foro it., 1987, I, 9), la quale, rilevata
la natura retributiva e la «concorrente funzione previdenziale, nel
complessivo trattamento economico spettante al dipendente non
di ruolo», della indennità ex art. 9 cit. (e ricordate le numerose
pronunce che da tale premessa hanno derivato l'illegittimità co
stituzionale di disposizioni comportanti l'esclusione o la riduzio
ne dei relativi trattamenti), ha giudicato esistente il contrasto tra
la disposizione impugnata e l'art. 36 Cost.
Pertanto, per effetto di questa pronuncia della corte, l'art. 9,
(1) La sent. 24 luglio 1986, n. 208 della Corte costituzionale, richiama
ta in motivazione e della quale la decisione in epigrafe costituisce una
delle prime puntuali applicazioni, è riportata in Foro it., 1987, I, 9, con
nota di richiami, cui adde, per riferimenti in ordine alla spettanza di
altre indennità e/o assegni di fine servizio a carico dell'I.n.a.d.e.l., Corte
cost. 5 febbraio 1987, n. 31, ibid., 1359.
Sugli stessi interessi e sulla rivalutazione monetaria spettanti al pubbli
co dipendente per i crediti di lavoro verso la p.a., v. Cons. Stato, sez.
IV, 2 febbraio 1987, n. 70 e circ. 26 novembre 1986 della presidenza
del consiglio dei ministri, ibid., Ill, 182, con nota di richiami.
This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:35:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions