+ All Categories
Home > Documents > sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3; Pres. ed est. Orrei; A. Grisi (Avv. G. Grisi) c....

sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3; Pres. ed est. Orrei; A. Grisi (Avv. G. Grisi) c....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: phungdien
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3; Pres. ed est. Orrei; A. Grisi (Avv. G. Grisi) c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Santulli), Sovrano militare ordine di Malta (Avv. Caterina) e Galantino Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 541/542-543/544 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187677 . Accessed: 28/06/2014 09:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.175 on Sat, 28 Jun 2014 09:21:29 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3; Pres. ed est. Orrei; A. Grisi (Avv. G. Grisi)c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Santulli), Sovrano militare ordine di Malta (Avv.Caterina) e GalantinoSource: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 541/542-543/544Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187677 .

Accessed: 28/06/2014 09:21

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 46.243.173.175 on Sat, 28 Jun 2014 09:21:29 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

pensionistiche in questione perché avrebbe violato il segreto d'uf

ficio cui era legato nello svolgimento dei compiti di liquidatore. Nella specie, infatti, considerate la natura delle pratiche e le

sollecitazioni provenienti dagli stessi interessati ad ottenere defi

nizione della propria posizione previdenziale, il ricorrente non

avrebbe potuto svelare alcunché di segreto o di riservato che

non fosse già noto né avrebbe potuto cagionare danno all'am

ministrazione od a terzi, com'è noto, unica remora imposta dalla

legge — art. 15 d.p.r. 3/57 — alla divulgazione di notizie di

cui il dipendente sia venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Il fatto è, come ben osserva l'amministrazione resistente nel

provvedimento impugnato, che al di là delle capziose ragioni addotte dal ricorrente, tutto il comportamento tenuto da que st'ultimo nella circostanza è censurabile.

In primo luogo perché si è rifiutato caparbiamente di colla

borare con un collega addetto a svolgere le proprie mansioni

in un organo istituzionale deputato a curare gli esclusivi interes

si dei cittadini, in secondo luogo perché con la sua condotta

ha denotato scarsa diligenza e poco buon senso.

Alla luce delle esposte considerazioni la sanzione irrogata dal

l'amministrazione appare giustificata. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto sotto tutti i profili

di illegittimità denunciati.

smistamento delle «pratiche» e promuovendola al rango di organo de

stinatario delle istanze di tutela non giurisdizionale dei diritti e interessi dei singoli cittadini o di gruppi sociali, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità nell'attività am

ministrativa regionale. In questa prospettiva si propone sia la potestà di intervento d'ufficio

sia la facilitazione dell'accesso all'istituto da parte del cittadino attra

verso la soppressione di ogni onere formale e adempimento procedurale sia l'estensione della legittimazione attiva anche alle formazioni sociali ed agli stranieri (come già da alcune regioni operato mediante l'esten

sione della tutela del difensore civico in favore degli immigrati extraco

munitari: v. 1. reg. Toscana 22/90, su cui G. Mannoni, Per un approc cio internazionale alta tutela dei diritti degli immigrati, in Pace, diritti

dell'uomo, diritti dei popoli, 1990, n. 2, 91).

Inoltre, essenziale alla realizzazione degli scopi proposti è l'affina

mento degli strumenti di intervento del difensore civico sia con la pre fissazione di termini entro i quali i pubblici funzionari devono dare

riscontro alle sue richieste sia con la possibilità di suggerire soluzioni

che informino positivamente l'attività degli uffici nel contemperamento

degli interessi generali con quelli particolari dell'istante sia con la facol

tà di proporre agli organi competenti l'applicazione di sanzioni discipli nari a carico dei funzionari inadempienti ai propri doveri.

Non essendo questa la sede per esaminare in dettaglio il progetto di riforma curato dalla conferenza dei difensori civici regionali, basta

aver accennato ai principi essenziali ispiratori dello stesso, cosi da poter concludere con l'auspicio che gli sforzi che da più parti vengono com

piuti per adeguare alle esigenze reali del cittadino quel formidabile stru

mento di civiltà che è costituito dall'istituto del difensore civico, in sin

tonia con i precetti posti dalla Costituzione per l'esercizio dell'attività

amministrativa, non vengano più ignorati dal legislatore e che si possa pervenire alla formulazione di un progetto organico di riforma dell'isti

tuto che valga a superare tutte le frammentazioni, le contrapposizioni, le limitazioni oggi esistenti, nell'interesse unico e fondamentale del cit

tadino.

Giuseppe Albenzio

Il Foro Italiano — 1993.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA; sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3; Pres. ed est. Orrei; A. Grisi (Avv. G. Grisi) c. Min.

grazia e giustizia (Avv. dello Stato Santulli), Sovrano mili

tare ordine di Malta (Avv. Caterina) e Galantino.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA; sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992,

Esecuzione forzata in genere — Beni del Sovrano militare ordi

ne di Malta in Italia — Scambio di note diplomatiche — Con

dizione di reciprocità — Esclusione (R.d.l. 30 agosto 1925

n. 1621, atti costitutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,

art. unico).

Esecuzione forzata in genere — Beni del Sovrano militare ordi

ne di Malta in Italia — Autorizzazione del ministero di grazia e giustizia — Credito di lavoro — Diniego — Sospensione

del provvedimento amministrativo (Cost., art. 35, 36; r.d.l.

30 agosto 1925 n. 1621, art. unico).

È inapplicabile nei confronti del Sovrano militare ordine di Malta

la normativa di cui all'art, unico r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621,

concernente atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,

convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1623, poiché il semplice

scambio di note diplomatiche non appare sufficiente ad inte

grare la condizione di reciprocità ivi richiesta. (1) È fondato, a livello di fumus boni iuris, il ricorso avverso il

decreto del ministero di grazia e giustizia 17 ottobre 1991,

col quale è stata negata l'autorizzazione a procedere esecuti

vamente su beni del Sovrano militare ordine di Malta per ra

gioni di inopportunità, in quanto esso non tiene in alcuna

considerazione che il credito in oggetto concerne retribuzioni

di lavoro subordinato, attinenti ad un bene della vita costitu

zionalmente protetto, non meno di quello dei rapporti di con

venienza fra Stato italiano ed organizzazioni interna

zionali. (2)

Il ricorso, pur nella sommaria delibazione consentita in que sta sede, appare assistito dal fumus boni iuris in relazione ai

seguenti profili:

a) la mancanza della «reciprocità», rende inapplicabile al ca

so di specie il r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621;

b) il semplice scambio di note diplomatiche non appare suffi

ciente per la materia in questione, trattandosi di «regolamento

giudiziario che importa modificazioni di legge» (art. 80 Cost.);

c) l'impugnato d.m. 17 ottobre 1991, nella valutazione di

«inopportunità», non tiene alcun conto che i crediti in questio

ne concernono retribuzioni di lavoro subordinato e quindi at

tengono ad un bene della vita costituzionalmente protetto (art.

35, 2° comma, e art. 36, 1° comma, Cost.), non meno di quello dei rapporti di convenienza dello Stato italiano con le organiz

zazioni internazionali;

d) quanto alla assunta «litigiosità tutt'ora in atto» dei detti

crediti, occorre ovviamente che la loro esigibilità sia giudizial

(1-2) La materia degli atti esecutivi o conservativi su beni di Stati

stranieri è stata riscritta da Corte cost. 15 luglio 1992, n. 329, in questo fascicolo, parte prima, con nota di Monnini; essa ha abolito (per i

beni destinati all'esercizio di attività iure privatorum) la preventiva au

torizzazione ministeriale all'esperimento di tali procedimenti, già richie

sta dalla 1. n. 1623 del 1926.

A prescindere dai dubbi, preesistenti, sulla applicabilità al Sovrano

ordine di Malta di tale normativa nel sistema previgente, dopo Corte

cost. n. 329 del 1992 non si pongono più tali problemi e pertanto l'ese

cuzione su beni del Sovrano militare ordine di Malta in Italia destinati

ad attività di stampo privatistico dovrebbe poter essere iniziata libera

mente, al di là ed oltre ragioni di dubbia opportunità politica, quali

quelle che hanno dato luogo a suo tempo al d.m. 17 ottobre 1991,

sospeso in via cautelare dall'ordinanza in epigrafe, ed ormai destinato

a rivestire il mero ruolo di residuato storico in materia.

Forti critiche a tale provvedimento ministeriale erano state espresse da B. Conforti, in Corriere giur., 1992, 552, laddove è possibile legge re il testo del decreto governativo.

Sui temi della soggettività internazionale dell'Ordine di Malta e dei

limiti all'immunità giurisdizionale dello stesso e di un ente pubblico

(Acismom) facente parte del suo ordinamento giuridico, v., da ultimo,

Cass., sez. un., 18 marzo 1992, n. 3360, Foro it., 1992, I, 1102, con

nota di richiami.

This content downloaded from 46.243.173.175 on Sat, 28 Jun 2014 09:21:29 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE TERZA

mente accertata nel procedimento giudiziario che il decreto im

pugnato tenderebbe a paralizzare; inoltre la fondatezza almeno

parziale della pretesa patrimoniale trova riscontro nella propo

sta di transazione proveniente dallo stesso ente debitore e della

quale vi è traccia nel fascicolo di parte resistente.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI NAPOLI; decisione 24 giugno 1993; Pres. Cancellieri, Est. Ingrosso;

Ufficio imposte dirette di Napoli c. Soc. Mec Dob.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI NAPOLI;

Tributi in genere — Dichiarazione Irpeg — Termine per la pre

sentazione (Cod. civ., art. 2963; d.p.r. 29 settembre 1973 n.

600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle im

poste sui redditi, art. 9).

Ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 la dichiara

zione dei redditi soggetti ad Irpeg (mod. 760) deve essere pre sentata entro un mese dall'approvazione del bilancio: poiché tale termine decorre — ai sensi del 2° comma dell'art. 2963

c.c. — dal primo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso che tale approvazione intervenga l'ulti

mo giorno del mese (nel caso di specie, il 30 aprile 1983),

il termine per la presentazione della dichiarazione andrà a

scadere l'ultimo giorno del mese successivo (nel caso di spe

cie, il 31 maggio 1983). (1)

(1) Quantunque possa sembrare strano, ancora si discute intorno alla

scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti soggetti a Irpeg.

Il problema nasce da ciò che l'art. 9, 2° comma, d.p.r. 29 settembre

1973 n. 600 — a tenore del quale i soggetti ad Irpeg tenuti all'approva zione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione «entro un me

se dall'approvazione del bilancio o rendiconto» — è da taluni interpre tato senza considerare la prescrizione di cui all'art. 2963 c.c. (pur ri chiamato dall'art. 66 d.p.r. 600/73) e, in particolare, il 4° comma sul

computo dei termini stabiliti a mesi, con la conseguenza di ritenere —

nel caso (che è poi statisticamente il più frequente, stante la previsione di cui all'art. 2364 c.c.) di bilancio approvato il 30 aprile — tempestiva la dichiarazione presentata il 31 maggio, sul rilievo che tale giorno con

clude il mese solare successivo al giorno di approvazione del bilancio.

Dichiarazione che invece l'amministrazione finanziaria è fermamente decisa — almeno negli ultimi anni — a considerare tardiva.

La decisione in epigrafe si segnala per ciò che pretende sostenere la

tesi della tempestività della dichiarazione, utilizzando proprio l'art. 2963

c.c., del quale viene posto in rilievo il 2° comma, giusta il quale non

si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del

termine; per la commissione napoletana l'applicazione di tale comma

porta a ritenere — nel caso di bilancio approvato l'ultimo giorno di

aprile — che il termine di un mese per la presentazione del mod. 760

decorra dal 1° maggio; il termine finale — sempre ad avviso della com missione tributaria — non potrà che scadere «al compimento del me

se», cioè il 31 maggio. Condividono la tesi della validità della dichiarazione presentata il 31

maggio, in giurisprudenza, Comm. trib. centrale 16 maggio 1986, n.

4245, Foro it., Rep. 1986, voce Ricchezza mobile (imposta), n. 76 (la massima è annotata adesivamente in Bollettino trib., 1987, 923); in dot

trina, M. Ingrosso, Il termine di presentazione del mod. 760, id., 1989,

1685, ad avviso del quale la regola (sancita nell'art. 2963, 4° comma,

c.c.) per cui il termine scade «il giorno corrispondente a quello del mese

iniziale» non opererebbe quando la decorrenza del termine ha avuto

inizio col primo giorno del mese; contra, Comm. trib. centrale 14 luglio 1983, n. 2078, Foro it., Rep. 1983, voce Tributi in genere, n. 394; in

dottrina, N. Chiechi, Dichiarazione dei redditi e contenzioso tributa

rio. Quando scade il termine per la presentazione del mod. 760?, in

Fisco, 1990, 2779.

Singolare è poi il fatto che anche quanti esattamente ritengono che

Il Foro Italiano — 1993.

Per l'esercizio 82, essendo stato prodotto il mod. 760/83 con

un giorno di ritardo, l'ufficio ha elevato il reddito imponibile

ai fini Irpeg e ai fini Ilor. La commissione di primo grado sul

punto ha respinto il ricorso della contribuente accogliendolo in

tegralmente sugli altri punti. Per ciò che attiene alla questione relativa alla tardività, rifacendosi al 2° comma dell'art. 9 d.p.r.

600/73, la commissione di primo grado ha osservato come tale

locuzione non possa non essere interpretata che nel senso volu

to dall'amministrazione, ossia che il termine di presentazione

della dichiarazione deve intendersi entro i trenta giorni successi

vi a quello di approvazione del bilancio e non certo entro il

mese solare successivo. In quest'ultimo caso, infatti, si potreb bero originare termini temporali di scadenza in funzione della

diversa durata dei mesi dell'anno, il che contrasterebbe con la

volontà del legislatore che quando ha voluto riconoscere un ter

mine alla scadenza del calendario civile lo ha espressamente pre

visto (1° comma dell'art. 9 cit.).

Nell'appello incidentale proposto innanzi a questa commis

sione, la società per contro fa presente che la data di presenta

zione del 31 maggio è senz'altro tempestiva, poiché il 2° com

ma del cit. art. 9 statuisce che la dichiarazione deve essere pre

sentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o

rendiconto. La norma dunque stabilisce «entro un mese» e non

fissa il termine di trenta giorni. A parere di questa commissione, il problema se il termine

statuito per la presentazione del mod. 760 possa dirsi osservato

col compimento dell'atto entro il 30 o il 31 di maggio dipende

dall'operazione di computo alla stregua delle regole stabilite dal

l'art. 2963 c.c., con riferimento al calcolo del tempo a mesi.

Si ritiene per lo più che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione scada il 30 maggio perché si deve calcolare

un mese dalla data del 30 aprile ossia dal giorno di approvazio ne del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale al 31 dicembre. Posto che il mese di scadenza è maggio, il giorno preciso di maggio sarebbe quello corrispondente a quello

del mese iniziale (4° comma dell'art. 2963). Secondo, questo

ragionamento il giorno finale corrispondente al 30 aprile è il

30 maggio. In verità, convenendo sulla necessità di computare il termine in questione secondo l'art. 2963 c.c., non si deve coe

rentemente tener conto del giorno nel corso del quale cade il

momento iniziale del termine.

Escludendosi pertanto il 30 aprile, il termine inizia a decorre

re dal 1° maggio e poiché il termine finale di un mese scade

al compimento del mese, la scadenza si avrà al 31 di maggio,

(iOmissis)

il termine ultimo di presentazione della dichiarazione cade il mese suc

cessivo «nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese inizia le» (e, quindi, nel caso in esame, il 30 e non il 31 maggio), assumono al contempo l'esistenza di una situazione di incertezza tale da giustifica re l'applicazione — nei confronti del contribuente che ha presentato il 760 il 31 maggio — dell'esimente di cui agli art. 55 d.p.r. 600/73

e 39 bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 (cosi, Comm. trib. I grado Como

9 settembre 1989, Corriere trib., 1989, 3400), ovvero da auspicare un

intervento chiarificatore in sede di emanazione dei testi unici (in tal

senso, Chiechi, cit., 2784).

This content downloaded from 46.243.173.175 on Sat, 28 Jun 2014 09:21:29 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended