sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3; Pres. ed est. Orrei; A. Grisi (Avv. G. Grisi)c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Santulli), Sovrano militare ordine di Malta (Avv.Caterina) e GalantinoSource: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 541/542-543/544Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187677 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
pensionistiche in questione perché avrebbe violato il segreto d'uf
ficio cui era legato nello svolgimento dei compiti di liquidatore. Nella specie, infatti, considerate la natura delle pratiche e le
sollecitazioni provenienti dagli stessi interessati ad ottenere defi
nizione della propria posizione previdenziale, il ricorrente non
avrebbe potuto svelare alcunché di segreto o di riservato che
non fosse già noto né avrebbe potuto cagionare danno all'am
ministrazione od a terzi, com'è noto, unica remora imposta dalla
legge — art. 15 d.p.r. 3/57 — alla divulgazione di notizie di
cui il dipendente sia venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio.
Il fatto è, come ben osserva l'amministrazione resistente nel
provvedimento impugnato, che al di là delle capziose ragioni addotte dal ricorrente, tutto il comportamento tenuto da que st'ultimo nella circostanza è censurabile.
In primo luogo perché si è rifiutato caparbiamente di colla
borare con un collega addetto a svolgere le proprie mansioni
in un organo istituzionale deputato a curare gli esclusivi interes
si dei cittadini, in secondo luogo perché con la sua condotta
ha denotato scarsa diligenza e poco buon senso.
Alla luce delle esposte considerazioni la sanzione irrogata dal
l'amministrazione appare giustificata. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto sotto tutti i profili
di illegittimità denunciati.
smistamento delle «pratiche» e promuovendola al rango di organo de
stinatario delle istanze di tutela non giurisdizionale dei diritti e interessi dei singoli cittadini o di gruppi sociali, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità nell'attività am
ministrativa regionale. In questa prospettiva si propone sia la potestà di intervento d'ufficio
sia la facilitazione dell'accesso all'istituto da parte del cittadino attra
verso la soppressione di ogni onere formale e adempimento procedurale sia l'estensione della legittimazione attiva anche alle formazioni sociali ed agli stranieri (come già da alcune regioni operato mediante l'esten
sione della tutela del difensore civico in favore degli immigrati extraco
munitari: v. 1. reg. Toscana 22/90, su cui G. Mannoni, Per un approc cio internazionale alta tutela dei diritti degli immigrati, in Pace, diritti
dell'uomo, diritti dei popoli, 1990, n. 2, 91).
Inoltre, essenziale alla realizzazione degli scopi proposti è l'affina
mento degli strumenti di intervento del difensore civico sia con la pre fissazione di termini entro i quali i pubblici funzionari devono dare
riscontro alle sue richieste sia con la possibilità di suggerire soluzioni
che informino positivamente l'attività degli uffici nel contemperamento
degli interessi generali con quelli particolari dell'istante sia con la facol
tà di proporre agli organi competenti l'applicazione di sanzioni discipli nari a carico dei funzionari inadempienti ai propri doveri.
Non essendo questa la sede per esaminare in dettaglio il progetto di riforma curato dalla conferenza dei difensori civici regionali, basta
aver accennato ai principi essenziali ispiratori dello stesso, cosi da poter concludere con l'auspicio che gli sforzi che da più parti vengono com
piuti per adeguare alle esigenze reali del cittadino quel formidabile stru
mento di civiltà che è costituito dall'istituto del difensore civico, in sin
tonia con i precetti posti dalla Costituzione per l'esercizio dell'attività
amministrativa, non vengano più ignorati dal legislatore e che si possa pervenire alla formulazione di un progetto organico di riforma dell'isti
tuto che valga a superare tutte le frammentazioni, le contrapposizioni, le limitazioni oggi esistenti, nell'interesse unico e fondamentale del cit
tadino.
Giuseppe Albenzio
Il Foro Italiano — 1993.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA; sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3; Pres. ed est. Orrei; A. Grisi (Avv. G. Grisi) c. Min.
grazia e giustizia (Avv. dello Stato Santulli), Sovrano mili
tare ordine di Malta (Avv. Caterina) e Galantino.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA; sezione di Salerno; ordinanza 8 gennaio 1992,
Esecuzione forzata in genere — Beni del Sovrano militare ordi
ne di Malta in Italia — Scambio di note diplomatiche — Con
dizione di reciprocità — Esclusione (R.d.l. 30 agosto 1925
n. 1621, atti costitutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,
art. unico).
Esecuzione forzata in genere — Beni del Sovrano militare ordi
ne di Malta in Italia — Autorizzazione del ministero di grazia e giustizia — Credito di lavoro — Diniego — Sospensione
del provvedimento amministrativo (Cost., art. 35, 36; r.d.l.
30 agosto 1925 n. 1621, art. unico).
È inapplicabile nei confronti del Sovrano militare ordine di Malta
la normativa di cui all'art, unico r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621,
concernente atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,
convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1623, poiché il semplice
scambio di note diplomatiche non appare sufficiente ad inte
grare la condizione di reciprocità ivi richiesta. (1) È fondato, a livello di fumus boni iuris, il ricorso avverso il
decreto del ministero di grazia e giustizia 17 ottobre 1991,
col quale è stata negata l'autorizzazione a procedere esecuti
vamente su beni del Sovrano militare ordine di Malta per ra
gioni di inopportunità, in quanto esso non tiene in alcuna
considerazione che il credito in oggetto concerne retribuzioni
di lavoro subordinato, attinenti ad un bene della vita costitu
zionalmente protetto, non meno di quello dei rapporti di con
venienza fra Stato italiano ed organizzazioni interna
zionali. (2)
Il ricorso, pur nella sommaria delibazione consentita in que sta sede, appare assistito dal fumus boni iuris in relazione ai
seguenti profili:
a) la mancanza della «reciprocità», rende inapplicabile al ca
so di specie il r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621;
b) il semplice scambio di note diplomatiche non appare suffi
ciente per la materia in questione, trattandosi di «regolamento
giudiziario che importa modificazioni di legge» (art. 80 Cost.);
c) l'impugnato d.m. 17 ottobre 1991, nella valutazione di
«inopportunità», non tiene alcun conto che i crediti in questio
ne concernono retribuzioni di lavoro subordinato e quindi at
tengono ad un bene della vita costituzionalmente protetto (art.
35, 2° comma, e art. 36, 1° comma, Cost.), non meno di quello dei rapporti di convenienza dello Stato italiano con le organiz
zazioni internazionali;
d) quanto alla assunta «litigiosità tutt'ora in atto» dei detti
crediti, occorre ovviamente che la loro esigibilità sia giudizial
(1-2) La materia degli atti esecutivi o conservativi su beni di Stati
stranieri è stata riscritta da Corte cost. 15 luglio 1992, n. 329, in questo fascicolo, parte prima, con nota di Monnini; essa ha abolito (per i
beni destinati all'esercizio di attività iure privatorum) la preventiva au
torizzazione ministeriale all'esperimento di tali procedimenti, già richie
sta dalla 1. n. 1623 del 1926.
A prescindere dai dubbi, preesistenti, sulla applicabilità al Sovrano
ordine di Malta di tale normativa nel sistema previgente, dopo Corte
cost. n. 329 del 1992 non si pongono più tali problemi e pertanto l'ese
cuzione su beni del Sovrano militare ordine di Malta in Italia destinati
ad attività di stampo privatistico dovrebbe poter essere iniziata libera
mente, al di là ed oltre ragioni di dubbia opportunità politica, quali
quelle che hanno dato luogo a suo tempo al d.m. 17 ottobre 1991,
sospeso in via cautelare dall'ordinanza in epigrafe, ed ormai destinato
a rivestire il mero ruolo di residuato storico in materia.
Forti critiche a tale provvedimento ministeriale erano state espresse da B. Conforti, in Corriere giur., 1992, 552, laddove è possibile legge re il testo del decreto governativo.
Sui temi della soggettività internazionale dell'Ordine di Malta e dei
limiti all'immunità giurisdizionale dello stesso e di un ente pubblico
(Acismom) facente parte del suo ordinamento giuridico, v., da ultimo,
Cass., sez. un., 18 marzo 1992, n. 3360, Foro it., 1992, I, 1102, con
nota di richiami.
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PARTE TERZA
mente accertata nel procedimento giudiziario che il decreto im
pugnato tenderebbe a paralizzare; inoltre la fondatezza almeno
parziale della pretesa patrimoniale trova riscontro nella propo
sta di transazione proveniente dallo stesso ente debitore e della
quale vi è traccia nel fascicolo di parte resistente.
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI NAPOLI; decisione 24 giugno 1993; Pres. Cancellieri, Est. Ingrosso;
Ufficio imposte dirette di Napoli c. Soc. Mec Dob.
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI NAPOLI;
Tributi in genere — Dichiarazione Irpeg — Termine per la pre
sentazione (Cod. civ., art. 2963; d.p.r. 29 settembre 1973 n.
600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle im
poste sui redditi, art. 9).
Ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 la dichiara
zione dei redditi soggetti ad Irpeg (mod. 760) deve essere pre sentata entro un mese dall'approvazione del bilancio: poiché tale termine decorre — ai sensi del 2° comma dell'art. 2963
c.c. — dal primo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso che tale approvazione intervenga l'ulti
mo giorno del mese (nel caso di specie, il 30 aprile 1983),
il termine per la presentazione della dichiarazione andrà a
scadere l'ultimo giorno del mese successivo (nel caso di spe
cie, il 31 maggio 1983). (1)
(1) Quantunque possa sembrare strano, ancora si discute intorno alla
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti soggetti a Irpeg.
Il problema nasce da ciò che l'art. 9, 2° comma, d.p.r. 29 settembre
1973 n. 600 — a tenore del quale i soggetti ad Irpeg tenuti all'approva zione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione «entro un me
se dall'approvazione del bilancio o rendiconto» — è da taluni interpre tato senza considerare la prescrizione di cui all'art. 2963 c.c. (pur ri chiamato dall'art. 66 d.p.r. 600/73) e, in particolare, il 4° comma sul
computo dei termini stabiliti a mesi, con la conseguenza di ritenere —
nel caso (che è poi statisticamente il più frequente, stante la previsione di cui all'art. 2364 c.c.) di bilancio approvato il 30 aprile — tempestiva la dichiarazione presentata il 31 maggio, sul rilievo che tale giorno con
clude il mese solare successivo al giorno di approvazione del bilancio.
Dichiarazione che invece l'amministrazione finanziaria è fermamente decisa — almeno negli ultimi anni — a considerare tardiva.
La decisione in epigrafe si segnala per ciò che pretende sostenere la
tesi della tempestività della dichiarazione, utilizzando proprio l'art. 2963
c.c., del quale viene posto in rilievo il 2° comma, giusta il quale non
si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine; per la commissione napoletana l'applicazione di tale comma
porta a ritenere — nel caso di bilancio approvato l'ultimo giorno di
aprile — che il termine di un mese per la presentazione del mod. 760
decorra dal 1° maggio; il termine finale — sempre ad avviso della com missione tributaria — non potrà che scadere «al compimento del me
se», cioè il 31 maggio. Condividono la tesi della validità della dichiarazione presentata il 31
maggio, in giurisprudenza, Comm. trib. centrale 16 maggio 1986, n.
4245, Foro it., Rep. 1986, voce Ricchezza mobile (imposta), n. 76 (la massima è annotata adesivamente in Bollettino trib., 1987, 923); in dot
trina, M. Ingrosso, Il termine di presentazione del mod. 760, id., 1989,
1685, ad avviso del quale la regola (sancita nell'art. 2963, 4° comma,
c.c.) per cui il termine scade «il giorno corrispondente a quello del mese
iniziale» non opererebbe quando la decorrenza del termine ha avuto
inizio col primo giorno del mese; contra, Comm. trib. centrale 14 luglio 1983, n. 2078, Foro it., Rep. 1983, voce Tributi in genere, n. 394; in
dottrina, N. Chiechi, Dichiarazione dei redditi e contenzioso tributa
rio. Quando scade il termine per la presentazione del mod. 760?, in
Fisco, 1990, 2779.
Singolare è poi il fatto che anche quanti esattamente ritengono che
Il Foro Italiano — 1993.
Per l'esercizio 82, essendo stato prodotto il mod. 760/83 con
un giorno di ritardo, l'ufficio ha elevato il reddito imponibile
ai fini Irpeg e ai fini Ilor. La commissione di primo grado sul
punto ha respinto il ricorso della contribuente accogliendolo in
tegralmente sugli altri punti. Per ciò che attiene alla questione relativa alla tardività, rifacendosi al 2° comma dell'art. 9 d.p.r.
600/73, la commissione di primo grado ha osservato come tale
locuzione non possa non essere interpretata che nel senso volu
to dall'amministrazione, ossia che il termine di presentazione
della dichiarazione deve intendersi entro i trenta giorni successi
vi a quello di approvazione del bilancio e non certo entro il
mese solare successivo. In quest'ultimo caso, infatti, si potreb bero originare termini temporali di scadenza in funzione della
diversa durata dei mesi dell'anno, il che contrasterebbe con la
volontà del legislatore che quando ha voluto riconoscere un ter
mine alla scadenza del calendario civile lo ha espressamente pre
visto (1° comma dell'art. 9 cit.).
Nell'appello incidentale proposto innanzi a questa commis
sione, la società per contro fa presente che la data di presenta
zione del 31 maggio è senz'altro tempestiva, poiché il 2° com
ma del cit. art. 9 statuisce che la dichiarazione deve essere pre
sentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto. La norma dunque stabilisce «entro un mese» e non
fissa il termine di trenta giorni. A parere di questa commissione, il problema se il termine
statuito per la presentazione del mod. 760 possa dirsi osservato
col compimento dell'atto entro il 30 o il 31 di maggio dipende
dall'operazione di computo alla stregua delle regole stabilite dal
l'art. 2963 c.c., con riferimento al calcolo del tempo a mesi.
Si ritiene per lo più che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione scada il 30 maggio perché si deve calcolare
un mese dalla data del 30 aprile ossia dal giorno di approvazio ne del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale al 31 dicembre. Posto che il mese di scadenza è maggio, il giorno preciso di maggio sarebbe quello corrispondente a quello
del mese iniziale (4° comma dell'art. 2963). Secondo, questo
ragionamento il giorno finale corrispondente al 30 aprile è il
30 maggio. In verità, convenendo sulla necessità di computare il termine in questione secondo l'art. 2963 c.c., non si deve coe
rentemente tener conto del giorno nel corso del quale cade il
momento iniziale del termine.
Escludendosi pertanto il 30 aprile, il termine inizia a decorre
re dal 1° maggio e poiché il termine finale di un mese scade
al compimento del mese, la scadenza si avrà al 31 di maggio,
(iOmissis)
il termine ultimo di presentazione della dichiarazione cade il mese suc
cessivo «nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese inizia le» (e, quindi, nel caso in esame, il 30 e non il 31 maggio), assumono al contempo l'esistenza di una situazione di incertezza tale da giustifica re l'applicazione — nei confronti del contribuente che ha presentato il 760 il 31 maggio — dell'esimente di cui agli art. 55 d.p.r. 600/73
e 39 bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 (cosi, Comm. trib. I grado Como
9 settembre 1989, Corriere trib., 1989, 3400), ovvero da auspicare un
intervento chiarificatore in sede di emanazione dei testi unici (in tal
senso, Chiechi, cit., 2784).
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