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sezione distaccata di Castellammare di Stabia; ordinanza 13 luglio 1994; Giud. Marano; Usl n. 35Napoli c. MascoloSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 713/714-717/718Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188870 .
Accessed: 25/06/2014 03:52
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
giugno 1976, n. 2291, cit.; 13 ottobre 1959, n. 2809, id., Rep.
1959, voce Esecuzione forzata in genere, n. 107; 5 aprile 1957, n. 1177, id., Rep. 1957, voce Appello civile, n. 310) e pertanto l'accertamento sull'integrità del contraddittorio è pregiudiziale a qualsiasi pronunzia giacché ogni questione, per essere valida
mente decisa, deve esserlo nei confronti di tutti i soggetti di cui la legge richiede in via necessaria la partecipazione al giudi zio (Cass. 20 gennaio 1964, n. 125, id., Rep. 1964, voce Proce
dimento civile, n. 32; 27 giugno 1958, n. 2293, id., Rep. 1958, voce cit., n. 84; 24 settembre 1954, n. 3103, id., Rep. 1954, voce cit., n. 106).
Tornando all'esame diretto della fattispecie che ci occupa, va rilevato che, sebbene sia stata ordinata da questo pretore
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario
liquidatore, nessuna delle parti ha provveduto ad integrare il
contraddittorio entro il termine perentorio stabilito ai sensi del
2° comma dell'art. 102 c.p.c., né è stata eccepita, ai sensi del
l'art. 307, 3° e 4° comma, c.p.c. la estinzione del giudizio, che
non può quindi essere pronunciata d'ufficio dal giudice (Cass. 18 maggio 1984, n. 3065, id., Rep. 1984, voce cit., n. 199; 27
gennaio 1984, n. 658, ibid., n. 200; 10 marzo 1980, n. 1594,
id., Rep. 1980, voce cit., n. 229). Poiché, come si è già detto sopra, l'eventuale sentenza pro
nunziata, senza l'integrazione del contraddittorio, sarebbe inu
tiliter data, non resta che, come in casi simili è stato sostenuto
in giurisprudenza con argomentazioni pienamente condivise da
questo pretore, dichiarare l'improcedibilità della opposizione do
vendosi prendere atto dell'impossibilità di pronunciare un'utile
sentenza nel merito (Trib. Vicenza 26 ottobre 1989, id., 1990,
I, 2993; Trib. Monza 10 gennaio 1983, id., Rep. 1983, voce Assicurazione (contratto), n. 306).
Deve aggiungersi per completezza, e con preciso riferimento
alla decisione 19 maggio 1988, n. 3524 della Suprema corte (id.,
Rep. 1988, voce Riscossione delle imposte, n. 141) segnalata
diligentemente dalla Siad a pag. 1 e 2 della comparsa conclusio
nale, che se è vero che tale sentenza ha ritenuto che non è utiliz
zabile dalle regioni, per il recupero delle spese ospedaliere nei
confronti di chi debba rispondere per fatto illecito di queste
spese, la speciale procedura per la riscossione delle entrate pa
trimoniali, di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, è pur vero che
proprio la indicata sentenza della Cassazione 19 maggio 1988, n. 3524 chiarisce testualmente che l'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta ai sensi dell'art. 3 r.d. 639/10 introduce co
munque un ordinario giuridizio di cognizione «che non può esau
rirsi nell'indagine sulla validità formale del provvedimento im
pugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a
detta particolare procedura, ma deve necessariamente estendersi
all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa credi
toria con essa fatta valere». Ciò significa evidentemente che il
giudice «deve» pronunziarsi sul merito, ma, come si è già preci sato sopra, una tale decisione non è possibile, nel caso in esa
me, giacché sarebbe nulla non essendosi provveduto all'integra zione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giu dice a norma dell'art 102, 2° comma, c.p.c.
I
PRETURA DI TORRE ANNUNZIATA, sezione distaccata di Castellammare di Stabia; ordinanza 13 luglio 1994; Giud. Ma
rano; Usi n. 35 Napoli c. Mascolo.
PRETURA DI TORRE ANNUNZIATA
Sanità pubblica — Esecuzione forzata a danno di Usi — Vin
coli di destinazione — Accantonamento delle somme in con
tabilità speciali — Delibere interne — Natura programmati ca — Inopponibilità al creditore procedente — Pignorabilità
(Cod. civ., art. 2740, 2910; cod. proc. civ., art. 543, 547,
615, 624; 1. 18 marzo 1993 n. 67, conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, recante
Il Foro Italiano — 1995.
disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, art. 1; d.m. 15 ottobre 1993, individuazione dei servizi sanita
ri per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati
essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento).
Va disposta l'assegnazione dei crediti pignorati in danno di una
Usi, nonostante l'approvazione, dopo la notifica del pignora mento, di una deliberazione con la quale si disponga l'emis
sione di mandati di pagamento per stipendi ed «essenzialità», avendo tale atto efficacia meramente interna e non essendo
quindi opponibile ai creditori. (1)
II
PRETURA DI TORRE ANNUNZIATA, sezione distaccata di
Castellammare di Stabia; ordinanza 11 luglio 1994; Giud. Ma
rano; Usi n. 35 Napoli c. Alfani.
Sanità pubblica — Esecuzione forzata a danno di Usi — Vinco
li di destinazione — Accantonamento delle somme in conta
bilità speciali — Pignorabilità (Cod. civ., art. 2740, 2910; cod. proc. civ., art. 543, 547, 615, 624; 1. 11 marzo 1988 n. 67,
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien nale dello Stato (legge finanziaria 1988), art. 20; d.m. 29 ago sto 1989 n. 321, regolamento recante criteri generali per la
programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti
competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al
piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, 2° e
3° comma, della legge finanziaria 11 marzo 1988 n. 67; 1.
18 marzo 1993 n. 67, art. 1; d.m. 15 ottobre 1993).
Va disposta l'assegnazione dei crediti pignorati in danno di una
Usi, nonostante l'accantonamento delle relative somme in con
tabilità speciali, non essendo sufficiente a sottrarre le stesse
alla esecuzione forzata la mera previsione legislativa, né l'e
manazione di delibere, che non consistano in speciali atti di
destinazione anteriori non solo al pignoramento, ma anche
alla acquisizione delle stesse somme nel patrimonio dell'ente. (2)
I
Rilevato che la dichiarazione del terzo, in rapporto ai crediti
del creditore principale e degli interventori Cosentini Giovanni
e Centro di medicina psicosomatica coop, a.r.l., va ritenuta po sitiva in relazione alle somme giacenti sulla prima contabilità, non apparendo condivisibile la tesi prospettata dalla Usi 35 in
merito alla loro impignorabilità, osserva che la regola generale contenuta nell'art. 2740 c.c. secondo la quale il debitore rispon de delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e fu
turi trova, per quanto riguarda gli enti pubblici, una significati va limitazione — art. 2740, ultimo comma, c.c. — nella natura
dei beni concretamente assoggettabili ad esecuzione, posto che
i beni demaniali sono inalienabili e non possono formare ogget to di diritti a favore dei terzi, mentre per i beni patrimoniali
(1-2) Sulle specifiche questioni non risultano precedenti. Per l'inefficacia delle disposizioni che sottraggono all'esecuzione for
zata le somme destinate dalla Usi al pagamento degli stipendi, nonché
quelle destinate alla erogazione di servizi sanitari indispensabili, v. Pret.
Cassino-Sora, ord. 18 febbraio 1994, Pret. Napoli-Castellammare di Sta
bia, ord. 5 aprile 1993, 4 marzo 1993, Foro it., 1994, I, 1254; Pret.
Taranto-Martina Franca, ord. 18 gennaio 1993 e Pret. Taranto, ord.
23 novembre 1992, id., 1993, I, 2048, con nota di G. Costantino, Le
unità sanitarie locali nel processo esecutivo-, Id., L'espropriazione for zata in danno delle Usi e dei comuni (un altro capitolo di una storia
infinita), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, 671 ss.
Per la rilevabilità d'ufficio dei vincoli di destinazione, v. Pret. Taranto
Manduria, ord. 19 novembre 1993, Foro it., 1994,1, 1255 e, in relazione
alla 1. 19 novembre 1993 n. 68, che ha dettato per i comuni, le province e le comunità montane una disciplina analoga a quella prevista per le Usi
della 1. n. 67 del 1993, Pret. Bari, ord. 19 luglio 1993, ibid., 292. V. anche, in senso conforme agli ultimi due provvedimenti, sul d.l.
18 settembre 1992 n. 382, preceduto dal d.l. 20 luglio 1992 n. 343,
seguito dal d.l. n. 441 del 1992 e dal d.l. n. 9 del 1993, quest'ultimo convertito, con modificazioni, nella 1. n. 67 del 1993, Pret. Pistoia, ord. 12 ottobre 1992, inedita.
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PARTE PRIMA
indisponibili vale il principio stabilito dall'art. 828 c.c. per il
quale essi non possono essere sottratti alla loro destinazione
se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Rileva, altresì', che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, se
condo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubbli co servizio e per quanto attiene specificamente alle somme di
denaro ed ai crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio non deriva
ovviamente dalla loro intrinseca natura, ma può discendere o
da una disposizione di legge o da un provvedimento ammini
strativo che siano tali da creare un vincolo specifico e concreto
«che abbia la forza di destinare immediatamente i predetti cre
diti ad un fine pubblico, creando un diretto collegamento tra
determinate entrate e determinati servizi pubblici» (cfr. Cass.
10 luglio 1986, n. 4496, Foro it., 1987, I, 2470). Tanto premesso, Va osservato che il debitore ha proposto op
posizione alla esecuzione, eccependo l'impignorabilità delle som
me assoggettate ad esecuzione, perché destinate al pagamento
degli stipendi e delle competenze del personale dipendente o con
venzionato, nonché all'erogazione dei servizi sanitari essenziali.
Orbene, se è vero che la 1. 67/93, all'art. 5, ha individuato
nella destinazione al pagamento degli stipendi e competenze del
personale convezionato, nonché all'erogazione dei servizi essen
ziali, un limite alla pignorabilità dei fondi assegnati alle unità
sanitarie locali, occorre, però, non solo che l'ente provveda ad
adottare la relativa delibera, ma, anche che siffatta delibera non
si limiti ad esprimere programmaticamente la necessità di spesa dell'ente nei settori interessati — con riferimento ad un deter
minato periodo di tempo — ma, provveda a collegare specifica mente le disponibilità esistenti presso il tesoriere e le singole uscite individuate all'art. 5 1. 67/93.
Nel caso di specie la Usi 35 ha adottato e prodotto la delibera
n. 752 del 31 maggio 1994 che ha, però, un mero contenuto
di intenti. Essa, invero, testualmente cosi recita «. . . delibera
di dover accendere presso il banco tesoriere un ulteriore conto
corrente speciale in cui far affluire mensilmente le quote di fi
nanziamento di parte corrente assegnata dalla regione Campa nia fino alla concorrenza di lire 17.981.512.774, dichiarata im
pignorabile ai sensi della 1. 67/93 e d.m. 15 ottobre 1993 . . .».
Orbene, a parte il carattere semplicemente ed eminentemente
programmatico di detta delibera, va subito evidenziato che essa
non può spiegare alcun effetto pregiudizievole in danno dei cre
ditori in executivis soprattutto perché è stata adottata in data
successiva alla notifica dei pignoramenti. Lo stesso discorso vale per la delibera n. 754 del 31 maggio
1994 che dispone la emissione di mandati di pagamento per sti
pendi e per essenzialità indicati dal d.m. 15 ottobre 1993, anche
essi prodotti e recanti la data del 1° giugno 1994.
Sia la delibera che i mandati, a prescindere da una approfon dita analisi circa l'afferenza ai servizi previsti dall'art. 5 1. 67/93
(da un esame sommario, per la verità, si rileva che diversi man
dati di pagamento si riferiscono a prestazioni fornite da terzi certamente non rientranti fra le essenzialità di cui al d.m. 15
ottobre 1993, e, pertanto, inidonei a costituire e comprovare 11 vincolo di destinazione), sono di gran lunga successivi alla data di notifica dei pignoramenti ed anche degli atti di estensio
ne, per cui non vi è dubbio che essi siano, in realtà, inopponibi li ai creditori, i quali hanno aggredito somme fungibili giacenti nella contabilità del tesoriere, allorquando non avevano una lo
ro individuata specifica destinazione.
Discorso ben diverso, viceversa, si sarebbe fatto se i mandati
o gli ordini di pagamento fossero stati precedenti al pignora mento, in quanto, in tal caso, sul piano probatorio si sarebbe
dimostrato che le somme pignorate corrispondevano, in realtà, a quelle rientranti nel novero delle somme ritenute impignorabi li per legge.
II
Letti gli atti per sciogliere la riserva, rilevato che la dichiara
zione del terzo Banco di Napoli va ritenuta positiva in relazione
alle somme giacenti sulla seconda contabilità, indicate come vin
colate a specifica destinazione dalla 1. 11 marzo 1988 n. 67, art. 20 e d.m. n. 321 del 29 agosto 1989, osserva che la tesi
Il Foro Italiano — 1995.
prospettata dalla Usi n. 35 nell'atto di opposizione alla esecu
zione, relativamente ad una presunta impignorabilità per la sus
sistenza di un vincolo specifico di destinazione, e quindi d'indi
sponibilità derivante dalla normativa di cui sopra, non appare condivisibile.
Invero, la Corte suprema di cassazione più volte (cfr. senten
ze del 14 gennaio 1981, n. 323, Foro it., 1991, I, 2354, e 10
luglio 1986, n. 4496, id., 1987, I, 2470) ha statuito che il regime di indisponibilità, quindi, di impignorabilità delle entrate pub bliche di diritto privato, spettanti agli enti pubblici, può essere
stabilito soltanto direttamente dalla legge o da un provvedimen to amministrativo che nella legge trovi fondamento, per cui so
lo in questi casi si può rinvenire la fonte di un vincolo di desti
nazione in senso tecnico di particolari somme, tali da sottrarle
all'azione espropriativa dei creditori dell'ente pubblico. Anche la giurisprudenza di merito si è uniformata a tale indi
rizzo precisando, in alcuni casi, che la non assoggettabilità ad
esecuzione forzata di somme di denaro dello Stato o degli enti
pubblici può discendere unicamente dal fatto che esse ne con
corrono a formare il patrimonio indisponibile, per esempio quan do le stesse siano vincolate ad un pubblico servizio oppure na
scano dall'esercizio di una potestà pubblica. Tanto premesso, giova subito sottolineare che, conformemente
al precedente indirizzo in merito, già espresso da questo preto
re, la normativa di cui alla 1. 11 marzo 1988 n. 67, art. 20, ed integrata dal d.m. 29 agosto 1989 n. 321 ha un contenuto
esclusivamente programmatico avente ad oggetto la individua
zione degli obiettivi di massima per la destinazione e la devolu
zione delle risorse economiche assegnate ai vari enti, con parti colari finalità da raggiungere sulla base di programmi plurien nali nell'ambito dell'edilizia sanitaria (ristrutturazione edilizia
e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico). Da ciò deriva conseguentemente che la normativa in esame,
proprio per la sua particolare natura eminentemente program matica non contiene quei requisiti di specificità, concretezza ed
univocità idonei a rendere impignorabili le somme destinate e
stanziate per la realizzazione di quegli interventi edilizi soprari
portati, di tal ché non può essere ritenuta la fonte di un vincolo
di destinazione in senso tecnico delle somme destinate a tali opere. A conferma di ciò, giova altresì' sottolineare il carattere emi
nentemente programmatico anche della delibera Usi n. 35 del 1° luglio 1993, dalla quale emerge che l'ente ha impostato sem
plicemente un programma di utilizzo del contributo regionale in conto capitale da sottoporre all'esame della giunta regionale
per la necessaria autorizzazione.
La normativa in esame, in altre parole, non crea alcun vinco
lo di indisponibilità nei confronti dei terzi creditori e, in parti colare, nei confronti «dei pagamenti forzati» limitandosi vice
versa a prevedere una programmazione dell'utilizzo delle som
me stanziate ed erogate a cui l'ente pure è tenuto ad uniformarsi
non potendo disporre pagamenti spontanei per causali diverse
dalle voci di spesa di cui alla delibera interna dell'ente, e perciò, non potendo in concreto stornare somme dalla richiamata se conda contabilità.
Si tratta perciò di un vincolo che vale al più all'interno della
gestione contabile dei flussi di spesa dell'ente sanitario, ma, per tutto quanto si è detto, esso non è idoneo a rendere impignora bili le somme giacenti sulla seconda contabilità.
Vi sono infine altri due argomenti che ad avviso del giudican te, rafforzano la conclusione a cui si è pervenuti.
Il primo si basa su quanto previsto nella 1. reg. 25 agosto 1987 n. 36, con la quale sono state approvate norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale fi
nalizzate al raggiungimento in Campania di una maggiore pro duttività dei servizi sanitari nel quadro di un controllo raziona lizzato della spesa sanitaria.
L'art. 10 di tale legge regionale suddivide il fondo sanitario
regionale, iscritto nel bilancio della regione ai sensi dell'art. 25 1. 27 dicembre 1983 n. 730 e successive modifiche ed integrazio ni, in:
— fondo per spese correnti a destinazione indistinta; — fondo per spese correnti a destinazione vincolata; — fondo per spese in conto capitale. Ebbene la somma indicata nella seconda contabilità come sal
do creditore rientra non nei fondi a destinazione vincolata indi
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
cati nell'art. 11 della predetta legge regionale e che attengono alle azioni programmate e progetti - obiettivo di cui alla 1. 23
ottobre 1985 n. 595 (lotta alle malattie neoplastiche, tutela della
salute mentale, tutela dei nefropatici cronici, tutela della salute
dei lavoratori, tutela della salute delle donne, prevenzione delle
tossicomanie, ecc.), bensì nei fondi in conto capitale previsti nell'art. 12 della legge regionale soprarichiamata in base al qua le le spese in conto capitale devono essere impiegate in manu
tenzione straordinaria ed innovazioni ed ammordenamenti tec
nologici, ivi comprese opere di trasformazione di strutture esi
stenti per renderle più idonee agli scopi della salute, sulla scorta
di progetti esecutivi redatti da parte delle Usi ed approvati dalla
giunta regionale con il necessario finanziamento.
La 1. 11 marzo 1988 n. 67 va letta dunque in piena armonia
con il dettato della 1. reg. 25 agosto 1987 n. 36 a cui fornisce
in buona sostanza le risorse finanziarie per la realizzazione di
alcuni programmi individuati nel piano sanitario regionale. L'altro argomento del quale altro giudice dell'esecuzione di
questa sezione, nell'ordinanza 4 marzo 1993 non ha potuto te
ner conto, è, invece, rinvenibile nella 1. 18 marzo 1993 n. 67
e soprattutto nel d.m. 15 ottobre 1993 emesso dal ministro della
sanità di concerto con il ministero del tesoro.
Come è noto, la normativa sopra richiamata ha fissato i pre cisi limiti di impignorabilità delle somme dovute a qualsiasi ti
tolo alle Usi ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scienti
fico, stabilendo che le predette somme non sono sottoposte ad
esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli
stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale di
pendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a de
stinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi
sanitari, che sono stati individuati nei seguenti:
a) assistenza medico generica e pediatrica di base;
b) assistema medico specialistica convenzionata interna;
c) assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbli
gatoria;
d) assistenza farmaceutica.
Ciò posto, si impongono subito due considerazioni.
La prima è che da tale recente impianto normativo l'interpre te potrebbe far discendere tout court la conseguenza che le somme
dovute alle Usi ed agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico sono impignorabili solo ed esclusivamente nei limiti
e nella misura espressamente previsti e specificati dalla suddetta
normativa, con esclusione, dunque, di tutte quelle altre somme
che, pur dovute alle Usi, non rientrano nella previsione della
norma.
Ragionamento, questo, che valorizzerebbe, al massimo, la por tata innovativa della 1. 18 marzo 1993 n. 67 e nel contempo farebbe emergere anche una tassatività delle ipotesi di impigno rabilità delle somme dovute alle Usi previste nella legge.
La seconda considerazione, viceversa, potrebbe sminuire i ca
ratteri del novum introdotto dalla legge in esame, che, in realtà,
si limiterebbe a recepire i principi già elaborati dalla giurispru denza in tema di esecuzione forzata contro la pubblica ammini
strazione, specificando, però, altre possibili finalità giustifica trici di vincoli di destinazione in senso tecnico da apporre alle
somme di denaro, in modo da farle ricomprendere nell'ambito
del patrimonio indisponibile dell'ente.
Ad avviso di questo giudice la soluzione del problema relati
vo alla pignorabilità o meno dei fondi giacenti sulla seconda
contabilità della Usi n. 35 è identica sia volendo seguire il pri mo ragionamento sia volendo seguire il secondo.
Ed invero, preso atto che i progetti di ristrutturazione indica
ti nella delibera n. 613 del 1° luglio 1993 ed i programmi di
manutenzione e di ammodernamento edilizio di cui alla 1. 88/67
e 1. reg. 87/36 art. 12, non rientrano tra le essenzialità di cui
alla 1. 93/67 e successivo d.m. 15 ottobre 1993, non può dubi
tarsi, volendo seguire la prima impostazione, che le somme del
la seconda contabilità non siano impignorabili non essendo esse
destinate a quei servizi essenziali cosi come indicati dalla nor
mativa sovrarichiamata.
Ma, anche volendo seguire il secondo ragionamento, la con
clusione a cui si perviene è identica, non potendo comunque,
l'interprete trascurare che i fondi sulla seconda contabilità, per
quanto si è detto in precedenza, non sono fondi a destinazione
vincolata, bensì fondi in conto capitale ed in ogni caso pur se
si volesse considerarli fondi a destinazione vincolata, dovrebbe
ro pur sempre essere essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi
li Foro Italiano — 1995.
sanitari, il ché è quantomeno incerto laddove si consideri che
il legislatore, intervenendo successivamente alla 1. 88/67, non
ha inteso fare una valutazione di essenzialità di essi.
Né tanto meno questa essenzialità può essere dedotta e rite
nuta esclusivamente nella deliberazione dell'ente stesso sopra ri
chiamata, perché, se cosi fosse, si lascerebbe alla mera discre
zione dell'ente debitore le volontà di individuare a suo piaci mento una essenzialità di spesa per paralizzare i creditori in
executivis, laddove, invece, proprio la particolare formulazione
della norma contenuta nella 1. 93/67 fa chiaramente emergere che la impignorabilità delle somme dovute alle Usi (diversamen te da quanto è stato invece previsto per le regioni e comuni
dalla 1. 19 marzo 1993 n. 68) dipende da un vincolo esclusiva
mente imposto con legge prima che le somme entrino nel patri monio degli enti.
Alla luce di tutto quanto precede, non si può prognosticare come probabile l'accoglimento della presente opposizione e quin
di, non sussistono i giusti motivi per sospendere ex art. 624
c.p.c. la relativa esecuzione.
PRETURA DI MONZA; sentenza 30 aprile 1994; Giud. Fra
sca; Soc. Breda Energie c. Soc. O.t.m.
PRETURA DI MONZA;
Ingiunzione (procedimento per) — Efim — Sospensione dei pa
gamenti — Effetti (Cod. civ., art. 1183, 1184, 1185, 1186,
1218, 1256, 2818; cod. proc. civ., art. 282, 645, 653, 655; d.l. 19 dicembre 1992 n. 487, soppressione delPEfim, art. 6;
1. 17 febbraio 1993 n. 33, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 19 dicembre 1992 n. 487).
La sospensione dei pagamenti dei debiti dell'Efim e delle socie
tà controllate da tale ente non determina improcedibilità delle
azioni di condanna, ma inammissibilità di azioni esecutive. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 10 marzo 1993 la s.p.a. Breda energia di Milano proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 615 del 6 febbraio
1993, con il quale il Pretore di Monza, in accoglimento del ri
corso presentato dalla O.t.m. s.r.l. di Burago, le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 2.726.746 (oltre interessi legali e spese di procedimento), siccome dovute quale corrispettivo
per la fornitura di merce, rappresentata nella fattura n. 570
del 10 aprile 1992 e nella relativa bolla di consegna. A sostegno dell'opposizione la Breda, premesso il rilievo che
era notorio che essa fosse controllata al c.d. gruppo Efim e che
(1) Non constano precedenti specifici in termini.
Nel senso che la disposizione in questione costituisce «una forma di
prededuzione, a favore dei creditori per causa successiva all'apertura della procedura», F. Corsi, Soppressione dell'Efim: la sorte delle socie
tà controllate, in Giur. comm., 1993, I, 657. V. anche G. Alessi, Il
caso Efim, in Fallimento, 1993, 953; G. Reggiani Stotler, Brevi note
sulla soppressione dell'Efim, in Dir. fallim., 1993, I, 51; G. Alessi,
Soppressione dell'Efìm: una nuova procedura concorsuale?, in Società,
1993, 445. V. d.l. 19 settembre 1994 n. 445, preceduto dai d.l. 22 luglio 1994
n. 462, 23 maggio 1994 n. 306, 23 marzo 1994 n. 191, 21 gennaio 1994
n. 45, 23 novembre 1993 n. 471, e contenente norme di interpretazione e di modificazione del d.l. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito dalla
1. 17 febbraio 1993 n. 33; 1. 27 ottobre 1994 n. 598, conversione, con
modificazioni, del d.l. 29 agosto 1994 n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni
interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concer
nenti l'Efim ed altri organismi; da ultimo, d.l. 22 novembre 1994 n.
643, interventi a sostegno dell'economia, convertito in 1. 27 dicembre
1994 n. 738, in Le leggi, 1995, I, 20 e testo coordinato, ibid., II, 7.
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