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sezione distaccata di Castellammare di Stabia; ordinanza 13 luglio 1994; Giud. Marano; Usl n. 35...

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Page 1: sezione distaccata di Castellammare di Stabia; ordinanza 13 luglio 1994; Giud. Marano; Usl n. 35 Napoli c. Mascolo

sezione distaccata di Castellammare di Stabia; ordinanza 13 luglio 1994; Giud. Marano; Usl n. 35Napoli c. MascoloSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 713/714-717/718Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188870 .

Accessed: 25/06/2014 03:52

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giugno 1976, n. 2291, cit.; 13 ottobre 1959, n. 2809, id., Rep.

1959, voce Esecuzione forzata in genere, n. 107; 5 aprile 1957, n. 1177, id., Rep. 1957, voce Appello civile, n. 310) e pertanto l'accertamento sull'integrità del contraddittorio è pregiudiziale a qualsiasi pronunzia giacché ogni questione, per essere valida

mente decisa, deve esserlo nei confronti di tutti i soggetti di cui la legge richiede in via necessaria la partecipazione al giudi zio (Cass. 20 gennaio 1964, n. 125, id., Rep. 1964, voce Proce

dimento civile, n. 32; 27 giugno 1958, n. 2293, id., Rep. 1958, voce cit., n. 84; 24 settembre 1954, n. 3103, id., Rep. 1954, voce cit., n. 106).

Tornando all'esame diretto della fattispecie che ci occupa, va rilevato che, sebbene sia stata ordinata da questo pretore

l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario

liquidatore, nessuna delle parti ha provveduto ad integrare il

contraddittorio entro il termine perentorio stabilito ai sensi del

2° comma dell'art. 102 c.p.c., né è stata eccepita, ai sensi del

l'art. 307, 3° e 4° comma, c.p.c. la estinzione del giudizio, che

non può quindi essere pronunciata d'ufficio dal giudice (Cass. 18 maggio 1984, n. 3065, id., Rep. 1984, voce cit., n. 199; 27

gennaio 1984, n. 658, ibid., n. 200; 10 marzo 1980, n. 1594,

id., Rep. 1980, voce cit., n. 229). Poiché, come si è già detto sopra, l'eventuale sentenza pro

nunziata, senza l'integrazione del contraddittorio, sarebbe inu

tiliter data, non resta che, come in casi simili è stato sostenuto

in giurisprudenza con argomentazioni pienamente condivise da

questo pretore, dichiarare l'improcedibilità della opposizione do

vendosi prendere atto dell'impossibilità di pronunciare un'utile

sentenza nel merito (Trib. Vicenza 26 ottobre 1989, id., 1990,

I, 2993; Trib. Monza 10 gennaio 1983, id., Rep. 1983, voce Assicurazione (contratto), n. 306).

Deve aggiungersi per completezza, e con preciso riferimento

alla decisione 19 maggio 1988, n. 3524 della Suprema corte (id.,

Rep. 1988, voce Riscossione delle imposte, n. 141) segnalata

diligentemente dalla Siad a pag. 1 e 2 della comparsa conclusio

nale, che se è vero che tale sentenza ha ritenuto che non è utiliz

zabile dalle regioni, per il recupero delle spese ospedaliere nei

confronti di chi debba rispondere per fatto illecito di queste

spese, la speciale procedura per la riscossione delle entrate pa

trimoniali, di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, è pur vero che

proprio la indicata sentenza della Cassazione 19 maggio 1988, n. 3524 chiarisce testualmente che l'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta ai sensi dell'art. 3 r.d. 639/10 introduce co

munque un ordinario giuridizio di cognizione «che non può esau

rirsi nell'indagine sulla validità formale del provvedimento im

pugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a

detta particolare procedura, ma deve necessariamente estendersi

all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa credi

toria con essa fatta valere». Ciò significa evidentemente che il

giudice «deve» pronunziarsi sul merito, ma, come si è già preci sato sopra, una tale decisione non è possibile, nel caso in esa

me, giacché sarebbe nulla non essendosi provveduto all'integra zione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giu dice a norma dell'art 102, 2° comma, c.p.c.

I

PRETURA DI TORRE ANNUNZIATA, sezione distaccata di Castellammare di Stabia; ordinanza 13 luglio 1994; Giud. Ma

rano; Usi n. 35 Napoli c. Mascolo.

PRETURA DI TORRE ANNUNZIATA

Sanità pubblica — Esecuzione forzata a danno di Usi — Vin

coli di destinazione — Accantonamento delle somme in con

tabilità speciali — Delibere interne — Natura programmati ca — Inopponibilità al creditore procedente — Pignorabilità

(Cod. civ., art. 2740, 2910; cod. proc. civ., art. 543, 547,

615, 624; 1. 18 marzo 1993 n. 67, conversione in legge,

con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993 n. 9, recante

Il Foro Italiano — 1995.

disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, art. 1; d.m. 15 ottobre 1993, individuazione dei servizi sanita

ri per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati

essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento).

Va disposta l'assegnazione dei crediti pignorati in danno di una

Usi, nonostante l'approvazione, dopo la notifica del pignora mento, di una deliberazione con la quale si disponga l'emis

sione di mandati di pagamento per stipendi ed «essenzialità», avendo tale atto efficacia meramente interna e non essendo

quindi opponibile ai creditori. (1)

II

PRETURA DI TORRE ANNUNZIATA, sezione distaccata di

Castellammare di Stabia; ordinanza 11 luglio 1994; Giud. Ma

rano; Usi n. 35 Napoli c. Alfani.

Sanità pubblica — Esecuzione forzata a danno di Usi — Vinco

li di destinazione — Accantonamento delle somme in conta

bilità speciali — Pignorabilità (Cod. civ., art. 2740, 2910; cod. proc. civ., art. 543, 547, 615, 624; 1. 11 marzo 1988 n. 67,

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien nale dello Stato (legge finanziaria 1988), art. 20; d.m. 29 ago sto 1989 n. 321, regolamento recante criteri generali per la

programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti

competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al

piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, 2° e

3° comma, della legge finanziaria 11 marzo 1988 n. 67; 1.

18 marzo 1993 n. 67, art. 1; d.m. 15 ottobre 1993).

Va disposta l'assegnazione dei crediti pignorati in danno di una

Usi, nonostante l'accantonamento delle relative somme in con

tabilità speciali, non essendo sufficiente a sottrarre le stesse

alla esecuzione forzata la mera previsione legislativa, né l'e

manazione di delibere, che non consistano in speciali atti di

destinazione anteriori non solo al pignoramento, ma anche

alla acquisizione delle stesse somme nel patrimonio dell'ente. (2)

I

Rilevato che la dichiarazione del terzo, in rapporto ai crediti

del creditore principale e degli interventori Cosentini Giovanni

e Centro di medicina psicosomatica coop, a.r.l., va ritenuta po sitiva in relazione alle somme giacenti sulla prima contabilità, non apparendo condivisibile la tesi prospettata dalla Usi 35 in

merito alla loro impignorabilità, osserva che la regola generale contenuta nell'art. 2740 c.c. secondo la quale il debitore rispon de delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e fu

turi trova, per quanto riguarda gli enti pubblici, una significati va limitazione — art. 2740, ultimo comma, c.c. — nella natura

dei beni concretamente assoggettabili ad esecuzione, posto che

i beni demaniali sono inalienabili e non possono formare ogget to di diritti a favore dei terzi, mentre per i beni patrimoniali

(1-2) Sulle specifiche questioni non risultano precedenti. Per l'inefficacia delle disposizioni che sottraggono all'esecuzione for

zata le somme destinate dalla Usi al pagamento degli stipendi, nonché

quelle destinate alla erogazione di servizi sanitari indispensabili, v. Pret.

Cassino-Sora, ord. 18 febbraio 1994, Pret. Napoli-Castellammare di Sta

bia, ord. 5 aprile 1993, 4 marzo 1993, Foro it., 1994, I, 1254; Pret.

Taranto-Martina Franca, ord. 18 gennaio 1993 e Pret. Taranto, ord.

23 novembre 1992, id., 1993, I, 2048, con nota di G. Costantino, Le

unità sanitarie locali nel processo esecutivo-, Id., L'espropriazione for zata in danno delle Usi e dei comuni (un altro capitolo di una storia

infinita), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, 671 ss.

Per la rilevabilità d'ufficio dei vincoli di destinazione, v. Pret. Taranto

Manduria, ord. 19 novembre 1993, Foro it., 1994,1, 1255 e, in relazione

alla 1. 19 novembre 1993 n. 68, che ha dettato per i comuni, le province e le comunità montane una disciplina analoga a quella prevista per le Usi

della 1. n. 67 del 1993, Pret. Bari, ord. 19 luglio 1993, ibid., 292. V. anche, in senso conforme agli ultimi due provvedimenti, sul d.l.

18 settembre 1992 n. 382, preceduto dal d.l. 20 luglio 1992 n. 343,

seguito dal d.l. n. 441 del 1992 e dal d.l. n. 9 del 1993, quest'ultimo convertito, con modificazioni, nella 1. n. 67 del 1993, Pret. Pistoia, ord. 12 ottobre 1992, inedita.

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PARTE PRIMA

indisponibili vale il principio stabilito dall'art. 828 c.c. per il

quale essi non possono essere sottratti alla loro destinazione

se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Rileva, altresì', che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, se

condo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici

pubblici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubbli co servizio e per quanto attiene specificamente alle somme di

denaro ed ai crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio non deriva

ovviamente dalla loro intrinseca natura, ma può discendere o

da una disposizione di legge o da un provvedimento ammini

strativo che siano tali da creare un vincolo specifico e concreto

«che abbia la forza di destinare immediatamente i predetti cre

diti ad un fine pubblico, creando un diretto collegamento tra

determinate entrate e determinati servizi pubblici» (cfr. Cass.

10 luglio 1986, n. 4496, Foro it., 1987, I, 2470). Tanto premesso, Va osservato che il debitore ha proposto op

posizione alla esecuzione, eccependo l'impignorabilità delle som

me assoggettate ad esecuzione, perché destinate al pagamento

degli stipendi e delle competenze del personale dipendente o con

venzionato, nonché all'erogazione dei servizi sanitari essenziali.

Orbene, se è vero che la 1. 67/93, all'art. 5, ha individuato

nella destinazione al pagamento degli stipendi e competenze del

personale convezionato, nonché all'erogazione dei servizi essen

ziali, un limite alla pignorabilità dei fondi assegnati alle unità

sanitarie locali, occorre, però, non solo che l'ente provveda ad

adottare la relativa delibera, ma, anche che siffatta delibera non

si limiti ad esprimere programmaticamente la necessità di spesa dell'ente nei settori interessati — con riferimento ad un deter

minato periodo di tempo — ma, provveda a collegare specifica mente le disponibilità esistenti presso il tesoriere e le singole uscite individuate all'art. 5 1. 67/93.

Nel caso di specie la Usi 35 ha adottato e prodotto la delibera

n. 752 del 31 maggio 1994 che ha, però, un mero contenuto

di intenti. Essa, invero, testualmente cosi recita «. . . delibera

di dover accendere presso il banco tesoriere un ulteriore conto

corrente speciale in cui far affluire mensilmente le quote di fi

nanziamento di parte corrente assegnata dalla regione Campa nia fino alla concorrenza di lire 17.981.512.774, dichiarata im

pignorabile ai sensi della 1. 67/93 e d.m. 15 ottobre 1993 . . .».

Orbene, a parte il carattere semplicemente ed eminentemente

programmatico di detta delibera, va subito evidenziato che essa

non può spiegare alcun effetto pregiudizievole in danno dei cre

ditori in executivis soprattutto perché è stata adottata in data

successiva alla notifica dei pignoramenti. Lo stesso discorso vale per la delibera n. 754 del 31 maggio

1994 che dispone la emissione di mandati di pagamento per sti

pendi e per essenzialità indicati dal d.m. 15 ottobre 1993, anche

essi prodotti e recanti la data del 1° giugno 1994.

Sia la delibera che i mandati, a prescindere da una approfon dita analisi circa l'afferenza ai servizi previsti dall'art. 5 1. 67/93

(da un esame sommario, per la verità, si rileva che diversi man

dati di pagamento si riferiscono a prestazioni fornite da terzi certamente non rientranti fra le essenzialità di cui al d.m. 15

ottobre 1993, e, pertanto, inidonei a costituire e comprovare 11 vincolo di destinazione), sono di gran lunga successivi alla data di notifica dei pignoramenti ed anche degli atti di estensio

ne, per cui non vi è dubbio che essi siano, in realtà, inopponibi li ai creditori, i quali hanno aggredito somme fungibili giacenti nella contabilità del tesoriere, allorquando non avevano una lo

ro individuata specifica destinazione.

Discorso ben diverso, viceversa, si sarebbe fatto se i mandati

o gli ordini di pagamento fossero stati precedenti al pignora mento, in quanto, in tal caso, sul piano probatorio si sarebbe

dimostrato che le somme pignorate corrispondevano, in realtà, a quelle rientranti nel novero delle somme ritenute impignorabi li per legge.

II

Letti gli atti per sciogliere la riserva, rilevato che la dichiara

zione del terzo Banco di Napoli va ritenuta positiva in relazione

alle somme giacenti sulla seconda contabilità, indicate come vin

colate a specifica destinazione dalla 1. 11 marzo 1988 n. 67, art. 20 e d.m. n. 321 del 29 agosto 1989, osserva che la tesi

Il Foro Italiano — 1995.

prospettata dalla Usi n. 35 nell'atto di opposizione alla esecu

zione, relativamente ad una presunta impignorabilità per la sus

sistenza di un vincolo specifico di destinazione, e quindi d'indi

sponibilità derivante dalla normativa di cui sopra, non appare condivisibile.

Invero, la Corte suprema di cassazione più volte (cfr. senten

ze del 14 gennaio 1981, n. 323, Foro it., 1991, I, 2354, e 10

luglio 1986, n. 4496, id., 1987, I, 2470) ha statuito che il regime di indisponibilità, quindi, di impignorabilità delle entrate pub bliche di diritto privato, spettanti agli enti pubblici, può essere

stabilito soltanto direttamente dalla legge o da un provvedimen to amministrativo che nella legge trovi fondamento, per cui so

lo in questi casi si può rinvenire la fonte di un vincolo di desti

nazione in senso tecnico di particolari somme, tali da sottrarle

all'azione espropriativa dei creditori dell'ente pubblico. Anche la giurisprudenza di merito si è uniformata a tale indi

rizzo precisando, in alcuni casi, che la non assoggettabilità ad

esecuzione forzata di somme di denaro dello Stato o degli enti

pubblici può discendere unicamente dal fatto che esse ne con

corrono a formare il patrimonio indisponibile, per esempio quan do le stesse siano vincolate ad un pubblico servizio oppure na

scano dall'esercizio di una potestà pubblica. Tanto premesso, giova subito sottolineare che, conformemente

al precedente indirizzo in merito, già espresso da questo preto

re, la normativa di cui alla 1. 11 marzo 1988 n. 67, art. 20, ed integrata dal d.m. 29 agosto 1989 n. 321 ha un contenuto

esclusivamente programmatico avente ad oggetto la individua

zione degli obiettivi di massima per la destinazione e la devolu

zione delle risorse economiche assegnate ai vari enti, con parti colari finalità da raggiungere sulla base di programmi plurien nali nell'ambito dell'edilizia sanitaria (ristrutturazione edilizia

e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario

pubblico). Da ciò deriva conseguentemente che la normativa in esame,

proprio per la sua particolare natura eminentemente program matica non contiene quei requisiti di specificità, concretezza ed

univocità idonei a rendere impignorabili le somme destinate e

stanziate per la realizzazione di quegli interventi edilizi soprari

portati, di tal ché non può essere ritenuta la fonte di un vincolo

di destinazione in senso tecnico delle somme destinate a tali opere. A conferma di ciò, giova altresì' sottolineare il carattere emi

nentemente programmatico anche della delibera Usi n. 35 del 1° luglio 1993, dalla quale emerge che l'ente ha impostato sem

plicemente un programma di utilizzo del contributo regionale in conto capitale da sottoporre all'esame della giunta regionale

per la necessaria autorizzazione.

La normativa in esame, in altre parole, non crea alcun vinco

lo di indisponibilità nei confronti dei terzi creditori e, in parti colare, nei confronti «dei pagamenti forzati» limitandosi vice

versa a prevedere una programmazione dell'utilizzo delle som

me stanziate ed erogate a cui l'ente pure è tenuto ad uniformarsi

non potendo disporre pagamenti spontanei per causali diverse

dalle voci di spesa di cui alla delibera interna dell'ente, e perciò, non potendo in concreto stornare somme dalla richiamata se conda contabilità.

Si tratta perciò di un vincolo che vale al più all'interno della

gestione contabile dei flussi di spesa dell'ente sanitario, ma, per tutto quanto si è detto, esso non è idoneo a rendere impignora bili le somme giacenti sulla seconda contabilità.

Vi sono infine altri due argomenti che ad avviso del giudican te, rafforzano la conclusione a cui si è pervenuti.

Il primo si basa su quanto previsto nella 1. reg. 25 agosto 1987 n. 36, con la quale sono state approvate norme per la

programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale fi

nalizzate al raggiungimento in Campania di una maggiore pro duttività dei servizi sanitari nel quadro di un controllo raziona lizzato della spesa sanitaria.

L'art. 10 di tale legge regionale suddivide il fondo sanitario

regionale, iscritto nel bilancio della regione ai sensi dell'art. 25 1. 27 dicembre 1983 n. 730 e successive modifiche ed integrazio ni, in:

— fondo per spese correnti a destinazione indistinta; — fondo per spese correnti a destinazione vincolata; — fondo per spese in conto capitale. Ebbene la somma indicata nella seconda contabilità come sal

do creditore rientra non nei fondi a destinazione vincolata indi

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

cati nell'art. 11 della predetta legge regionale e che attengono alle azioni programmate e progetti - obiettivo di cui alla 1. 23

ottobre 1985 n. 595 (lotta alle malattie neoplastiche, tutela della

salute mentale, tutela dei nefropatici cronici, tutela della salute

dei lavoratori, tutela della salute delle donne, prevenzione delle

tossicomanie, ecc.), bensì nei fondi in conto capitale previsti nell'art. 12 della legge regionale soprarichiamata in base al qua le le spese in conto capitale devono essere impiegate in manu

tenzione straordinaria ed innovazioni ed ammordenamenti tec

nologici, ivi comprese opere di trasformazione di strutture esi

stenti per renderle più idonee agli scopi della salute, sulla scorta

di progetti esecutivi redatti da parte delle Usi ed approvati dalla

giunta regionale con il necessario finanziamento.

La 1. 11 marzo 1988 n. 67 va letta dunque in piena armonia

con il dettato della 1. reg. 25 agosto 1987 n. 36 a cui fornisce

in buona sostanza le risorse finanziarie per la realizzazione di

alcuni programmi individuati nel piano sanitario regionale. L'altro argomento del quale altro giudice dell'esecuzione di

questa sezione, nell'ordinanza 4 marzo 1993 non ha potuto te

ner conto, è, invece, rinvenibile nella 1. 18 marzo 1993 n. 67

e soprattutto nel d.m. 15 ottobre 1993 emesso dal ministro della

sanità di concerto con il ministero del tesoro.

Come è noto, la normativa sopra richiamata ha fissato i pre cisi limiti di impignorabilità delle somme dovute a qualsiasi ti

tolo alle Usi ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scienti

fico, stabilendo che le predette somme non sono sottoposte ad

esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli

stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale di

pendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a de

stinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi

sanitari, che sono stati individuati nei seguenti:

a) assistenza medico generica e pediatrica di base;

b) assistema medico specialistica convenzionata interna;

c) assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbli

gatoria;

d) assistenza farmaceutica.

Ciò posto, si impongono subito due considerazioni.

La prima è che da tale recente impianto normativo l'interpre te potrebbe far discendere tout court la conseguenza che le somme

dovute alle Usi ed agli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico sono impignorabili solo ed esclusivamente nei limiti

e nella misura espressamente previsti e specificati dalla suddetta

normativa, con esclusione, dunque, di tutte quelle altre somme

che, pur dovute alle Usi, non rientrano nella previsione della

norma.

Ragionamento, questo, che valorizzerebbe, al massimo, la por tata innovativa della 1. 18 marzo 1993 n. 67 e nel contempo farebbe emergere anche una tassatività delle ipotesi di impigno rabilità delle somme dovute alle Usi previste nella legge.

La seconda considerazione, viceversa, potrebbe sminuire i ca

ratteri del novum introdotto dalla legge in esame, che, in realtà,

si limiterebbe a recepire i principi già elaborati dalla giurispru denza in tema di esecuzione forzata contro la pubblica ammini

strazione, specificando, però, altre possibili finalità giustifica trici di vincoli di destinazione in senso tecnico da apporre alle

somme di denaro, in modo da farle ricomprendere nell'ambito

del patrimonio indisponibile dell'ente.

Ad avviso di questo giudice la soluzione del problema relati

vo alla pignorabilità o meno dei fondi giacenti sulla seconda

contabilità della Usi n. 35 è identica sia volendo seguire il pri mo ragionamento sia volendo seguire il secondo.

Ed invero, preso atto che i progetti di ristrutturazione indica

ti nella delibera n. 613 del 1° luglio 1993 ed i programmi di

manutenzione e di ammodernamento edilizio di cui alla 1. 88/67

e 1. reg. 87/36 art. 12, non rientrano tra le essenzialità di cui

alla 1. 93/67 e successivo d.m. 15 ottobre 1993, non può dubi

tarsi, volendo seguire la prima impostazione, che le somme del

la seconda contabilità non siano impignorabili non essendo esse

destinate a quei servizi essenziali cosi come indicati dalla nor

mativa sovrarichiamata.

Ma, anche volendo seguire il secondo ragionamento, la con

clusione a cui si perviene è identica, non potendo comunque,

l'interprete trascurare che i fondi sulla seconda contabilità, per

quanto si è detto in precedenza, non sono fondi a destinazione

vincolata, bensì fondi in conto capitale ed in ogni caso pur se

si volesse considerarli fondi a destinazione vincolata, dovrebbe

ro pur sempre essere essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi

li Foro Italiano — 1995.

sanitari, il ché è quantomeno incerto laddove si consideri che

il legislatore, intervenendo successivamente alla 1. 88/67, non

ha inteso fare una valutazione di essenzialità di essi.

Né tanto meno questa essenzialità può essere dedotta e rite

nuta esclusivamente nella deliberazione dell'ente stesso sopra ri

chiamata, perché, se cosi fosse, si lascerebbe alla mera discre

zione dell'ente debitore le volontà di individuare a suo piaci mento una essenzialità di spesa per paralizzare i creditori in

executivis, laddove, invece, proprio la particolare formulazione

della norma contenuta nella 1. 93/67 fa chiaramente emergere che la impignorabilità delle somme dovute alle Usi (diversamen te da quanto è stato invece previsto per le regioni e comuni

dalla 1. 19 marzo 1993 n. 68) dipende da un vincolo esclusiva

mente imposto con legge prima che le somme entrino nel patri monio degli enti.

Alla luce di tutto quanto precede, non si può prognosticare come probabile l'accoglimento della presente opposizione e quin

di, non sussistono i giusti motivi per sospendere ex art. 624

c.p.c. la relativa esecuzione.

PRETURA DI MONZA; sentenza 30 aprile 1994; Giud. Fra

sca; Soc. Breda Energie c. Soc. O.t.m.

PRETURA DI MONZA;

Ingiunzione (procedimento per) — Efim — Sospensione dei pa

gamenti — Effetti (Cod. civ., art. 1183, 1184, 1185, 1186,

1218, 1256, 2818; cod. proc. civ., art. 282, 645, 653, 655; d.l. 19 dicembre 1992 n. 487, soppressione delPEfim, art. 6;

1. 17 febbraio 1993 n. 33, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 19 dicembre 1992 n. 487).

La sospensione dei pagamenti dei debiti dell'Efim e delle socie

tà controllate da tale ente non determina improcedibilità delle

azioni di condanna, ma inammissibilità di azioni esecutive. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 10 marzo 1993 la s.p.a. Breda energia di Milano proponeva

opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 615 del 6 febbraio

1993, con il quale il Pretore di Monza, in accoglimento del ri

corso presentato dalla O.t.m. s.r.l. di Burago, le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 2.726.746 (oltre interessi legali e spese di procedimento), siccome dovute quale corrispettivo

per la fornitura di merce, rappresentata nella fattura n. 570

del 10 aprile 1992 e nella relativa bolla di consegna. A sostegno dell'opposizione la Breda, premesso il rilievo che

era notorio che essa fosse controllata al c.d. gruppo Efim e che

(1) Non constano precedenti specifici in termini.

Nel senso che la disposizione in questione costituisce «una forma di

prededuzione, a favore dei creditori per causa successiva all'apertura della procedura», F. Corsi, Soppressione dell'Efim: la sorte delle socie

tà controllate, in Giur. comm., 1993, I, 657. V. anche G. Alessi, Il

caso Efim, in Fallimento, 1993, 953; G. Reggiani Stotler, Brevi note

sulla soppressione dell'Efim, in Dir. fallim., 1993, I, 51; G. Alessi,

Soppressione dell'Efìm: una nuova procedura concorsuale?, in Società,

1993, 445. V. d.l. 19 settembre 1994 n. 445, preceduto dai d.l. 22 luglio 1994

n. 462, 23 maggio 1994 n. 306, 23 marzo 1994 n. 191, 21 gennaio 1994

n. 45, 23 novembre 1993 n. 471, e contenente norme di interpretazione e di modificazione del d.l. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito dalla

1. 17 febbraio 1993 n. 33; 1. 27 ottobre 1994 n. 598, conversione, con

modificazioni, del d.l. 29 agosto 1994 n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni

interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concer

nenti l'Efim ed altri organismi; da ultimo, d.l. 22 novembre 1994 n.

643, interventi a sostegno dell'economia, convertito in 1. 27 dicembre

1994 n. 738, in Le leggi, 1995, I, 20 e testo coordinato, ibid., II, 7.

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