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sezione distaccata di Castellammare di Stabia; sentenza 6 marzo 1998; Giud. Marano; Guerriero (Avv....

Date post: 31-Jan-2017
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sezione distaccata di Castellammare di Stabia; sentenza 6 marzo 1998; Giud. Marano; Guerriero (Avv. Amodio) c. Vitiello (Avv. Bartolomeo, Ricciardi), Tartaglione (Avv. Cesarano) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2307/2308-2311/2312 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193151 . Accessed: 25/06/2014 06:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.101 on Wed, 25 Jun 2014 06:47:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione distaccata di Castellammare di Stabia; sentenza 6 marzo 1998; Giud. Marano; Guerriero(Avv. Amodio) c. Vitiello (Avv. Bartolomeo, Ricciardi), Tartaglione (Avv. Cesarano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2307/2308-2311/2312Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193151 .

Accessed: 25/06/2014 06:47

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2307 PARTE PRIMA 2308

consista in un mero dato logico, sebbene insinuante e rivolto

a sollecitare l'ulteriore attenzione del lettore, si è fuori dell'ef

fetto denigratorio; se l'oggetto dell'espansione, invece, si con

cretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi

di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità e solo in

caso di risposta negativa tale effetto potrà essere considerato

come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione».

(Cass. 21 febbraio 1995, Scalfari, id., Rep. 1995, voce Ingiuria, n. 21).

In tale ottica, la mancata individuazione non soltanto delle

notizie che si assumono non vere, ma anche delle espressioni usate nel contesto dell'articolo, atto ad integrare un effetto dif

famatorio, rendono quindi del tutto indeterminato l'oggetto della

domanda.

La nullità dell'atto di citazione comporta l'inammissibilità della

domanda.

PRETURA DI TORRE ANNUNZIATA, sezione distaccata di

Castellammare di Stabia; sentenza 6 marzo 1998; Giud. Ma

rano; Guerriero (Avv. Amodio) c. Vitiello (Avv. Bartolo

meo, Ricciardi), Tartaglione (Aw. Cesarano).

PRETURA DI TORRE ANNUNZIATA,

Provvedimenti di urgenza — Procura alle liti rilasciata per atto

pubblico — Successiva procura per il giudizio di merito —

Esclusione (Cod. proc. civ., art. 83). Provvedimenti di urgenza — Concessione — Fase di merito —

Domande eccedenti da quelle prospettate in sede cautelare —

Improponibilità (Cod. proc. civ., art. 669 ter, 700).

La parte che rilascia procura per atto pubblico per il procedi mento d'urgenza, manifesta inequivocabilmente la volontà di

estendere il mandato anche al successivo giudizio di cognizio

ne, sicché non è necessario per quest'ultimo il rilascio di suc

cessiva distinta procura. (1)

Proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ritenuta competente la

domanda ex art. 700 c.p.c., nel successivo giudizio di merito — che deve proporsi e svolgersi necessariamente di fronte al

lo stesso giudice — sono improponibili domande nuove ido

nee a determinare uno spostamento di competenza per valore

del giudicante. (2)

(1) La massima pare in linea con l'orientamento giurisprudenziale assolutamente dominante in seguito alla riforma del processo civile, che ha configurato la tutela cautelare come fase strumentale a quella di merito e non più come procedimento autonomo rispetto ad essa: nello stesso senso, v., da ultimo, Cass. 22 ottobre 1997, n. 10363 (Foro it., Mass., 1029) per la quale la procura speciale in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. conferita al difensore «per tutti i gradi di giudizio», deve intendersi estesa, in base al disposto dell'art. 83, 4° comma, c.p.c., al processo di merito da instaurare dopo l'adozione di tale provvedi mento, stante la stretta interdipendenza e connessione tra questo ed il precedente procedimento cautelare, avente funzione meramente stru mentale; App. Roma 20 marzo 1997, Guida al diritto, 1997, fase. 21, 66, per la quale la procura speciale conferita al difensore, in sede di ricorso per ottenere provvedimenti d'urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c. con la formula «per il presente giudizio» o «nel giudizio di cui al pre sente», deve ritenersi estesa, in base al disposto dell'art. 84, 4° comma, c.p.c., al processo di merito instauratosi dopo l'adozione di detti prov vedimenti in considerazione della stretta interdipendenza e connessione fra questo e il precedente procedimento cautelare, e dei riferimenti even tualmente contenuti nel ricorso d'urgenza al giudizio di merito che il ricorrente dimostra comunque di voler promuovere; nonché in prece

II Foro Italiano — 1998.

Motivi della decisione. — Osserva, preliminarmente, il preto

re che risulta prodotta agli atti regolare procura rilasciata per

atto pubblico, in virtù della quale il Vitiello Domenico ha con

ferito ai suoi attuali difensori il mandato di costituirsi in nome

e suo conto e di rappresentarlo nella procedura ex art. 700 c.p.c.

per cui è causa di merito; «con tutte le facoltà di legge per

l'espletamento del presente mandato, con promessa di rato e

fermo del suo operato anche in sede di eventuale appello». Or

bene, non vi e dubbio che nel caso di specie il convenuto Vitiel

lo rilasciando la procura per il procedimento di urgenza ha,

inequivocabilmente, manifestato la volontà di estendere il man

denza, Cass. 28 marzo 1995, n. 3662, Fo*o it., Rep. 1995, voce Seque stro conservativo, n. 32, che ha ritenuto che la procura conferita al

difensore per la richiesta di provvedimento cautelare, in mancanza di

un'espressa limitazione, debba intendersi conferita anche per il giudizio relativo al merito; 17 aprile 1996, n. 3646, id., Rep. 1996, voce Proce

dimento civile, n. Ili, subordinatamente alla condizione che «la procu ra sia riferita in modo certo e non equivoco anche al giudizio di merito

e che quest'ultimo giudizio verta sullo stesso procedimento di cui al

l'art. 700 c.p.c.», nonché Trib. Cagliari 10 marzo 1994, id., Rep. 1995, voce cit-, n. 150, che ha peraltro richiesto che l'istanza cautelare sia

stata richiamata nella citazione e venga depositata al momento della

costituzione in giudizio di merito senza contestazione della controparte. Nel regime anteriore alla riforma, la giurisprudenza, sebbene oscil

lante, era comunque ispirata ad un regime di maggior rigore, perché il procedimento di merito era configurato come totalmente autonomo

rispetto a quello cautelare; in senso opposto alla pronuncia in epigrafe, v., da ultimo, Cass. 4 marzo 1993, n. 2642, id., Rep. 1993, voce Prov

vedimenti d'urgenza, n. 62, e Giust. civ. 1993, I, 1825; Trib. Torino 30 settembre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 64.

Altre pronunce manifestavano qualche apertura ritenendo sufficiente la procura a margine del ricorso cautelare subordinatamente al fatto che tale atto venisse richiamato nella citazione del giudizio di merito e poi depositato al momento della costituzione nello stesso senza conte stazione della controparte: in tal senso, Cass. 17 ottobre 1987, n. 7700, id., Rep. 1988, voce Procedimento civile, n. 66; App. Cagliari 16 mar zo 1988, id., Rep. 1989, voce Provvedimenti d'urgeuza, n. 83.

D'altra parte, anche prima della riforma non manca qualche sporadi ca pronuncia in senso conforme alla massima in epigrafe: così, da ulti

mo, Cass. 6 settembre 1985, n. 4642, id., Rep. 1985, voce cit., n. 70. In dottrina, v. per tutti R. Murra, Cavilli e procure, in Giust. civ.,

1993, I, 1827; Bianco, Osservazioni sulla procura alle liti, in Giur. me

rito, 1991, 781; Corp ino, in Riv. giur. sarda, 1995, 114.

(2) La massima rende opportuna una sintesi di quella che, per quanto è possibile ricostruire dalla pronuncia in oggetto, è la fattispecie in esa me: l'attrice — acquirente di un immobile occupato da terzi senza titolo — trovatasi nell'impellente necessità di effettuare riparazioni di straor dinaria manutenzione nell'immobile stesso, aveva chiesto ante causam il riconoscimento in via d'urgenza del proprio diritto di eseguire i lavori e la condanna dell'occupante al rilascio del bene; instaurato il giudizio di merito, la stessa, oltre alla conferma del provvedimento cautelare, chiede anche la condanna dell'occupante al risarcimento dei danni: con l'effetto di rendere incompetente per valore il giudice che essa stessa aveva adito in sede cautelare.

Il pretore adito per il merito, ritiene inammissibile un simile sposta mento di competenza a seguito della riforma dei procedimenti cautela

ri, e dichiara l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni. Non constano precedenti in termini. La decisione, tuttavia, si pone

almeno in parte in linea con i principi affermati a seguito della 1. 353/90 in tema di procedimento cautelare richiesto ante causam.

Invero, è opinione maggioritaria che la natura cautelare e strumenta le della domanda di tutela interinale — e la conseguente necessità che il giudice del cautelare coincida con il giudice del merito — impongano che il ricorso in sede cautelare proposto ante causam, oltre agli elementi

previsti in generale dell'art. 125 c.p.c., debba indicare con sufficiente

precisione l'azione sostanziale che si intende tutelare, anzitutto per con sentire al giudice di verificare la propria giurisdizione e competenza, che dipendono dalla giurisdizione e competenza a decidere il merito: cfr. Commentario breve aI codice di procedura civile a cura di Carpi, Colesanti, Taruffo, Padova, 1994, 1326; e, nello stesso senso, Com mentario alla riforma del processo civile a cura di Consolo, Luiso, Sassani, Varese, 1996, 577 ss.; I provvedimenti cautelari a cura di G.

D'Aietti, R. Frasca, E. Manzi, C. Miele, Milano, 1991, 8 ss., nonché Le riforme del processo civile a cura di S. Chlarloni, Bologna, 1992, 613 ss.

In giurisprudenza, nello stesso senso, v., da ultimo, Trib. Nocera Inferiore 1° agosto 1995, Foro it., Rep. 1996, voce Procedimenti caute

lari, n. 69, e Giur. it., 1996, I, 2, 238 che ha ritenuto che la domanda cautelare proposta ante causam debba unicamente contenere «un'ido nea descrizione della posizione di diritto sostanziale cautelanda, allo

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dato anche al successivo giudizio di cognizione, per cui non

era necessario il rilascio di una distinta procura al difensore

in conformità di un consolidato orientamento giurisprudenziale

(Cass. 4 marzo 1993 n. 2642, Rep. 1993, voce Provvedimenti

di urgenza, n. 62).

Sempre, preliminarmente, rileva questo pretore che va dichia

rata improponibile la domanda di risarcimento dei danni, che

nel presente giudizio di merito l'attrice ha proposto nei con

fronti del convenuto Vitiello.

Ed invero, prima della novella del processo civile non poteva dubitarsi che il procedimento per i provvedimenti d'urgenza ex

scopo di individuare il giudice competente per la cautela»; Pret. Vigevano Mortara 1° agosto 1995, Foro it., 1996, I, 1864, con nota di B. Gambi

neri, che ha deciso che deve essere rigettato il ricorso cautelare non

contenente l'indicazione della relativa domanda di merito; Trib. Cata nia 6 aprile 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 90, e Giur. it., 1995,

I, 2, 28, con nota di Ratti; Pret. Rieti 20 agosto 1994, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n 93.

La pronuncia odierna peraltro si contraddistingue — ed è appunto sotto tale profilo che non si riscontrano precedenti in termini — nella

parte in cui deduce, come ulteriore e grave conseguenza del principio della necessaria coincidenza del giudice del cautelare con il giudice del

merito, l'improponibilità delle domande volte ad ottenere tutela ulterio

re (nella specie: risarcimento dei danni) rispetto alla prospettazione del

merito effettuata dall'istante in sede cautelare, allorché in tal modo

si determini spostamento di competenza per valore. In tal caso, come evidentemente sottinteso dalla pronuncia in epigra

fe, la parte che intenda ottenere tutela di pretese ulteriori rispetto a

quelle prospettate in sede cautelare, ha l'onere di proporre un'autono

ma domanda in altra sede.

La decisione sembra volersi riferire alle sole ipotesi in cui la nuova

domanda determinerebbe un problema di spostamento di competenza

per valore (nel caso di specie, dal pretore al tribunale): se così fosse, è chiaro che il problema è destinato a scomparire una volta attuata

la riforma del giudice unico.

Peraltro, anche in una situazione del genere, il pretore — pur volen

do salvare l'efficacia del provvedimento cautelare concesso ante causam — avrebbe forse potuto adottare la diversa soluzione di rimettere tutta

la causa al giudice competente per valore, mantenendo il provvedimen to cautelare, e lasciando quindi al giudice di merito la decisione circa

l'opportunità di confermare, modificare o revocare il provvedimento cautelare.

Una simile pronuncia, d'altra parte, sarebbe stata in linea con quella

parte della dottrina che esclude che le pronunce di rito abbiano come

effetto la caducazione del provvedimento cautelare eventualmente con

cesso: così, Carpi, Colesanti, Taruffo, in Commentario breve al c.p.c.

Appendice di aggiornamento a cura di Carpi e Taruffo, Padova 1991,

227, Frus, in Le riforme del processo civile a cura di S. Chiarloni, sub art. 669 novies, 714 ss; contra, A. Proto Pisani, Procedimenti

cautelari, voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, XXIV,

23; Id., La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 350.

D'altra parte, accogliendo tale soluzione, sembra che la pronuncia — oltre che più conforme alle esigenze della parte istante — sarebbe

stata anche in linea con gran parte della dottrina che, nell'affrontare

la problematica della domanda di merito non perfettamente conforme

a quella cautelare, ha accolto soluzioni piuttosto elastiche: così, è stato ritenuto che la prospettazione della causa di merito, che deve essere

contenuta nel ricorso anche ai fini dell'individuazione del giudice com

petente, «è strumentale ai fini dell'attuazione della tutela cautelare, ma

non è vincolante nella successiva determinazione dell'oggetto della cau

sa di merito, il quale può tenere conto delle modificazioni della realtà

sostanziale e delle vicende stesse del procedimento cautelare, soprattut to laddove quest'ultimo venga instaurato in funzione preventiva rispet to ad una situazione pregiudizievole solo imminente»: così L. Monte

sano, G. Arieta, Il nuovo processo civile, Napoli, 1991, 121.

Mentre, sotto il diverso profilo della eventuale inefficacia del provve dimento cautelare concesso ante causam qualora il giudizio di merito

venga tempestivamente instaurato ma la domanda in esso proposta non

coincida perfettamente con quella prospettata in sede cautelare, si è

ritenuta l'inefficacia del provvedimento interinale solo laddove tale dif

ferenza determini una «totale assenza di relazione funzionale» tra il

provvedimento cautelare e gli effetti della pronuncia di merito. Negli altri casi, invece, si è ritenuto «più prudente, anche in considerazione

dei termini elastici in cui dovrebbe intendersi l'onere del ricorrente di

indicare, in sede cautelare, la domanda di merito che verrà successiva

mente a proporre, lasciare aperta la possibilità di una soluzione salvifi

ca dell'efficacia della misura cautelare concessa»: così espressamente G. Tarzia, Il nuovo processo cautelare, Padova, 1993, 299-302. Nello

stesso senso, v. anche Carpi-Tarotpo, Commentario al codice di pro cedura civile, Padova, 1994, 1344. [G. Giovannoni]

Il Foro Italiano — 1998.

ex art. 700 c.p.c. ed il successivo procedimento di merito non

costituissero fasi distinte di un unico processo, bensì fossero

due processi formalmente autonomi e indipendenti (in tal senso

era orientata, in maniera costante, la giurisprudenza della Corte

suprema), con la conseguenza che le parti nel giudizio di merito

potevano proporre, anche, domande nuove, eventualmente, di

natura accessoria a quella principale, direttamente collegate al

diritto fatto valere in giudizio. Ciò era anche naturale e logico, in quanto, prima dell'inizio

della causa di merito, a pronunciarsi sulla domanda di un prov vedimento di urgenza era necessariamente soltanto il pretore del

luogo dove l'istante temeva che stesse per verificarsi il fatto

dannoso, mentre successivamente l'istante iniziava il giudizio di merito innanzi al giudice competente, che la parte stessa de

terminava a secondo delle domande che riteneva di dover for

mulare in tale giudizio.

Dopo la novella del processo civile, che, com'è noto, ha abro

gato gli art. 701 e 702 c.p.c., non è più possibile considerare

il giudizio di merito ex art. 700 un processo del tutto autonomo

e indipendente dal procedimento d'urgenza che lo precede, in

quanto ai provvedimenti d'urgenza, dopo la riforma, si applica, tra le altre, la norma prevista per i procedimenti cautelari di

cui all'art. 669 ter, secondo cui prima dell'inizio della causa

di merito la domanda si propone al giudice competente a cono

scere del merito. La parte, dunque, una volta individuato tale

giudice innanzi al quale ha ritenuto di proporre il ricorso ex

art. 700, nel successivo giudizio di merito, necessariamente pro

posto innanzi allo stesso giudice, dovrà, per forza, circoscrivere

la domanda strettamente al riconoscimento del diritto fatto va

lere in via d'urgenza, dovendo, sicuramente, astenersi dal pro

porre nel giudizio di merito domande nuove idonee a determi

nare uno spostamento della competenza per valore del giudi cante. Se così non fosse, si vanificherebbe la portata della norma

di cui all'art. 669 ter c.p.c., lasciando alla mera volontà della

parte il potere di modificare il proprio giudice naturale.

Venendo al caso di specie, l'attrice nel giudizio di merito per

cui vi è causa ha proposto una domanda accessoria di risarci

mento dei danni nella misura di lire cinquanta milioni (misura massima della competenza di questo pretore), per cui, in virtù

della norma dell'art. 10 c.p.c., si determinerebbe l'incompeten

za del giudice adito e la competenza del tribunale, organo giu diziario non adito in sede di art. 700. Per quanto si è detto

sopra, ciò non è possibile e va, pertanto, dichiarata improponi bile la domanda in tal senso formulata dall'attrice.

Fatte queste premesse, passiamo ad esaminare le eccezioni d'in

competenza per valore formulate dal convenuto Vitiello.

Quella imperniata sul cumulo della domanda di risarcimento

dei danni con le altre domande, pure formulate dall'attrice, non

ha più significato dopo la dichiarazione di improponibilità di essa, restando, perciò, assorbita in tale pronuncia.

Quanto, invece, all'ulteriore profilo d'incompetenza per va

lore sollevato dal convenuto, anch'esso è infondato.

Ed invero, in buona sostanza, l'attrice nel presente giudizio ha chiesto il riconoscimento definitivo del suo diritto alla esecu

zione dei lavori di straordinaria manutenzione e a mantenere

il vano da lei comprato, in occasione dell'acquisto di tutto l'im

mobile, libero e vuoto da persone e da cose. Ha, anche, poi chiesto la dichiarazione dell'inesistenza di ogni diritto del Vitiel

lo ad occupare il detto vano per l'inesistenza di rapporto di

locazione o altra concessione in uso.

A ben vedere, però, non ci si trova di fronte a diverse do

mande di valore indeterminabile, come il convenuto Vitiello so

stiene, bensì di fronte ad un'unica domanda (quella volta ad

ottenere il rilascio definitivo del vano in questione, direttamente

collegata al diritto fatto valere in via d'urgenza), che assorbe

in sé, necessariamente, le altre due domande, come il più assor

be il meno.

Detto ciò, va subito sottolineato che l'adito pretore è, certa

mente, competente per valore a pronunciarsi sulla domanda del

l'attrice, come sopra definita, atteso che il valore del vano in

contestazione non può non rientrare nei limiti della competenza

pretorile. Depongono in tal senso, innanzi tutto, la considera

zione che, così come emerge dall'atto di compravendita a favo

re dell'attrice in atti, il prezzo della vendita era stato convenuto

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2311 PARTE PRIMA 2312

in lire 125 milioni per tutto il comprensorio immobiliare da lei

acquistato, di cui fa parte il vano in contestazione, che già,

per questo, non potrebbe avere da solo un valore superiore a

50 milioni di lire. In secondo luogo, non va trascurato che dal

l'esame dell'atto di vendita di cui sopra tutto l'immobile risulta

accatastato e che, pertanto, la causa avente per oggetto un solo

vano di tale immobile non può mai ritenersi di valore indeter

minabile. Nel merito la domanda proposta dall'attrice è fondata e va,

pertanto, accolta.

Già dall'esame dell'accertamento tecnico preventivo, in atti,

eseguito dall'arch. Santoro erano emersi gravi dissesti statici ai

solai e al tetto di copertura del locale occupato dal Vitiello, che presentavano una struttura portante in legno con evidenti

segni di degrado e al limite del collasso. Ricorrevano, dunque, i presupposti per l'emanazione del provvedimento ex art. 700

c.p.c. per l'assoluta urgenza dell'esecuzione dei lavori, che la

proprietaria doveva realizzare nel vano in questione per evitare

gravissimi danni all'immobile, a sé, allo stesso Vitiello. Nel corso del giudizio di merito è stata provata, poi, l'inesi

stenza di qualsiasi diritto del Vitiello all'occupazione del vano

di proprietà della attrice. È stata, infatti, esibita dal Tartaglione una dichiarazione sottoscritta dal Vitiello e non disconosciuta

da quest'ultimo, nella quale il convenuto riconosce di non aver

mai avuto in locazione o in concessione d'uso a qualsiasi titolo

il vano sito al primo piano della proprietà Guerriero.

A fronte di questa chiara e documentata circostanza, Vitiello

Domenico ha insistito di essere locatario del vano de quo e ha

chiesto di provare con testimoni il suo assunto. Ma la richiesta

di questa prova è senz'altro inammissibile perché contrastante

con la dichiarazione da lui stesso resa e non disconosciuta di

cui sopra.

Va, pertanto, riconosciuto il diritto dell'attrice, proprietaria del vano in questione (v. atto per notaio Sbriziolo in atti), ad

ottenere da Vitiello Domenico il rilascio di tale immobile dete

nuto senza alcun titolo. La domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo, conseguentemente, va rigettata.

GIUDICE DI PACE DI SORA; sentenza 5 gennaio 1998; Giud.

Costantini; Gemmiti (Avv. Menga) c. Pubblico registro au

tomobilistico della provincia di Frosinone.

GIUDICE DI PACE DI SORA;

Autoveicolo — Pubblico registro automobilistico — Capacità

processuale — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 75; r.d.I. 15

marzo 1927 n 436, disciplina dei contratti di compravendita

degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automo

bilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia, art. 11,

25; r.d. 29 luglio 1927 n. 1814, disposizioni di attuazione e transitorie del r.d.I. 15 marzo 1927 n. 436, art. 40; d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, norme concernenti l'Automobile club

d'Italia ed approvazione del nuovo statuto, art. 21).

Il pubblico registro automobilistico è un ufficio gestito dall'Au tomobile club d'Italia, privo di soggettività giuridica e quindi incapace di assumere la qualità di parte nel processo. (1)

(1) Negli esatti termini, Cass. 4 maggio 1994, n. 4322, Foro it., 1994, 1, 3048, citata in motivazione. Di recente, v. anche Cass. 30 maggio 1996, n. 5041, id., Rep. 1996, voce Autoveicolo, n. 4, che, nel ribadire la legittimazione passiva dell'Aci in ordine alle azioni nelle quali si di scuta dell'obbligo del Pra di provvedere all'annotazione della perdita di possesso del veicolo, ha escluso la legittimazione del ministero delle finanze. In dottrina, Molfese e Misri, Capacità processuale del pubbli co registro automobilistico - Risarcimento del danno, in Riv. giur. cir colaz. e trasp., 1996, 153.

Il Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

in data 24 ottobre 1997 l'attore conveniva il Pra di Frosinone

presso l'Aci, in persona del conservatore pro tempore, dinanzi

a questo giudice, per l'udienza del 2 dicembre 1997, esponendo:

1) che l'istante, proprietario del veicolo Fiat 127 targato FR

138203, nel mese di febbraio dell'anno 1986 provvedeva a di

sfarsene affidandolo alla ditta Coppola di Isola del Liri per la

sua rottamazione;

2) che, non avendo esso istante provveduto alla rituale resti

tuzione della carta di circolazione e delle targhe all'ufficio del

Pra, si era visto intimare il pagamento della dovuta tassa di

possesso con cartella esattoriale, avvisi di mora ed atti esecutivi;

3) che ha interesse a dimostrare la partita di possesso del ri

morchio predetto, onde evitare ulteriori imposizioni previste dalla

1. 53/83 per la così detta tassa di circolazione e/o di possesso,

per effetto della mera titolarità del diritto di proprietà sul vei

colo iscritto nel Pra, a prescindere dall'effettivo possesso e uti

lizzazione dello stesso;

4) che, non risultando più, neppure «virtualmente», nella ma

teriale disponibilità del bene essendo questo, ormai, inesistente

in quanto distrutto, intendeva ottenere un provvedimento giuris dizionale di perdita di possesso onde far cessare la pretesa tri

butaria dell'amministrazione finanziaria.

Produceva documentazione, concludendo come in epigrafe.

(Omissis) Motivi della decisione. — Il presupposto fondamentale, po

sto a fondamento della presente decisione, concerne la qualifi cazione giuridica del pubblico registro automobilistico.

A riguardo va osservato che dottrina e giurisprudenza con

cordano nel ritenere che il Pra sia un ufficio gestito dall'Auto

mobile club d'Italia (art. 11 e 25 r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436,

convertito nella 1. 19 febbraio 1928 n. 510, recante la «istituzio

ne del Pra presso le sedi dell'Aci» e r.d. 29 luglio 1927 n. 1814,

recante disposizioni di attuazione del r.d.l. predetto), privo di

soggettività giuridica e quindi incapace di assumere la qualità di parte nel processo (cfr. Cass. 4 maggio 1994, n. 4322, Foro

it., 1994, I, 3048). In particolare, la dottrina precisa che la tenuta del Pra da

parte dell'Aci, sia da inquadrarsi tra i non molti casi di ente

pubblico che è titolare di un ufficio statale (su delega del mini

stero delle finanze).

Consegue, quindi, che ogni azione giudiziaria inerente all'at

tività del Pra deve avere come destinatario l'Aci (cfr., in parti

colare, l'art. 40 r.d. 1844/27 e, per riferimenti al riguardo, Cass.

23 marzo 1992, n. 3576, id., Rep. 1992, voce Amministrazione

dello Stato (rappresentanza), n. 7), in persona del presidente che ne ha la legale rappresentanza.

Pertanto, la domanda proposta va rigettata per la rilevata

incapacità processuale del Pra, la cui evocazione in giudizio non

raggiunge lo scopo della instaurazione di un rituale processo in quanto manca, appunto, il presupposto processuale costitui

to dalla legitimatio ad processum di una delle parti tra le quali esso deve svolgersi.

A seguito di ciò, resta anche assorbita la questione relativa

alla sussistenza o meno della legittimazione passiva del conve

nuto sollevata d'ufficio.

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