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sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere; sentenza 27 novembre 1996; Giud. Bortolato;...

Date post: 30-Jan-2017
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sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere; sentenza 27 novembre 1996; Giud. Bortolato; Negrisoli (Avv. Oppio, Truzzi) c. Usl n. 45 - Associazione dei comuni del Chiese (Avv. Binelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 1 (GENNAIO 1998), pp. 301/302-303/304 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192244 . Accessed: 28/06/2014 08:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.46 on Sat, 28 Jun 2014 08:06:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere; sentenza 27 novembre 1996; Giud. Bortolato;Negrisoli (Avv. Oppio, Truzzi) c. Usl n. 45 - Associazione dei comuni del Chiese (Avv. Binelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 1 (GENNAIO 1998), pp. 301/302-303/304Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192244 .

Accessed: 28/06/2014 08:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mente depositata il 30 giugno 1995 come da annotazione appo sta sul fascicolo dello studio dalla segreteria;

— nel verbale relativo all'udienza dell'11 luglio 1995 il prece dente istruttore non attestava l'avvenuta costituzione in giudi zio della resistente all'udienza medesima né attestava la non men

zione della memoria di costituzione nella facciata interna del

fascicolo di cancelleria; — è astrattamente ipotizzabile che venga a difettare l'attesta

zione di avvenuto deposito di un atto processuale da parte del

cancelliere, nel qual caso si pone il problema di stabilire attra

verso quali mezzi l'interessato possa eventualmente dimostrare

la rituale e tempestiva produzione dell'atto; — a questo proposito la Corte di cassazione ha stabilito che

la ritualità e tempestività degli atti necessari per la costituzione

in giudizio può desumersi — in mancanza di prova contraria

ad opera della parte interessata o, comunque, di opposte risul

tanze processuali — anche presuntivamente, caso per caso, da

qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli

atti di causa e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussi

stenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle

parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive

al riguardo, né esige che i requisiti stessi risultino da atti forma

li ed insostituibili. Pertanto, pur in difetto di sottoscrizione del

l'indice dei documenti da parte del cancelliere e di certificazione

del medesimo circa la data di deposito della memoria difensiva

di cui all'art. 416 c.p.c., la costituzione del convenuto (nel caso

di specie in una controversia individuale di lavoro) può presu

mersi ritualmente e tempestivamente avvenuta qualora dagli atti

di causa risulti la presenza di entrambe le parti (con i rispettivi

procuratori) all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., un contegno

difensivo del ricorrente che necessariamente presupponga la co

noscenza del contenuto di detta memoria e dei documenti ad

essa allegati, la mancanza, durante l'intero corso del giudizio

di primo grado, di qualsiasi contestazione relativa alla regolari

tà della costituzione, l'inesistenza di rilievi del cancelliere ai sensi

dell'art. 74, ultimo comma, disp. att. c.p.c. (elencazione esem

plificativa): così Cass. 29 giugno 1981, n. 4225 (Foro it., Rep. 1981, voce Procedimento civile, n. 139);

— nel caso di specie, se da un lato manca la prova positiva

dell'esatto giorno del deposito della memoria di costituzione e

dei documenti allegati, dall'altro lato difettano completamente

risultanze processuali di segno opposto alla tempestività della

costituzione della resistente;

ritenuto che proprio la considerazione della mancanza di op

poste risultanze processuali induce a ritenere ammissibile la prova

testimoniale sull'avvenuto deposito della memoria di costituzio

ne entro i termini di legge, salva la valutazione dell'attendibilità

della prova stessa;

ritenuto che va pertanto confermata la precedente ordinanza

del 2 maggio 1996 sia nella parte relativa all'ammissione delle

prove testimoniali richieste dalla resistente sia nella parte relati

va alla dichiarazione di decadenza della ricorrente dalla prova

contraria in quanto, pur corrispondendo al vero che la necessità

di introdurre tale prova è sorta in seguito alle istanze istruttorie

formulate da controparte, la ricorrente non ha provveduto al

l'indicazione dei testi nei termini ad essa assegnati (dovendo

considerarsi l'udienza dell'8 marzo 1996 come quella destinata

alla formulazione definitiva delle istanze istruttorie).

Il Foro Italiano — 1998.

PRETURA DI MANTOVA, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere; sentenza 27 novembre 1996; Giud. Bortolato;

Negrisoli (Avv. Oppio, Truzzi) c. Usi n. 45 - Associazione

dei comuni del Chiese (Avv. Binelli).

PRETURA DI MANTOVA,

Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Somministrazione

di sostanze ad azione anabolizzante — Fattispecie (D.leg. 27

gennaio 1992 n. 118, attuazione delle direttive n. 81/602/Cee, n. 85/358/Cee, n. 86/469/Cee, n. 88/146/Cee e n. 88/299/Cee

relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione

ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali,

nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fre

sche, art. 3; d.leg. 27 gennaio 1992 n. 119, attuazione delle

direttive 81/851/Cee, 81/852/Cee, 87/20/Cee e 90/676/Cee relative ai medicinali veterinari, art. 36).

Dal combinato disposto degli art. 3 e 6 d.leg. n. 118 del 1992

emerge che è sempre vietata, e quindi anche a scopo di tratta

mento terapeutico, la somministrazione ad animali da azien

da destinati all'ingrasso di sostanze ad azione anabolizzante

(nella specie, eclenbuterolo contenuto nel farmaco denomina

to « Ventipulmin»; nel caso in oggetto, è stata altresì esclusa

l'applicabilità dell'art. 36 d.leg. n. 119 del 1992 sui medicinali veterinari). (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). Nel merito della questio ne si osserva quanto segue.

Sul fatto non sono emersi contrasti significativi. È certo che

solo su quattro dei ventitre campioni esaminati vi fossero tracce

di clenbuterolo. Non è verificabile invece quanto affermato dal

l'opposta in ordine alla presumibile redazione «compiacente»

della prescrizione veterinaria retrodatata rispetto all'epoca del

l'ispezione, ma ciò, per quanto si dirà, è ininfluente ai fini del

decidere.

Dal combinato disposto degli art. 3 e 6 d.leg. 27 gennaio 1992 n. 118 emerge inconfutabilmente che è vietata in ogni caso

la somministrazione di sostanze ad effetto anabolizzante ad ani

mali da azienda destinati all'ingresso. La norma di cui al 2° comma, dell'art. 3 fa salva infatti la

sola ipotesi in cui siano somministrati ad animali da azienda,

esclusi in ogni caso quelli destinati all'ingrasso (v. art. 6, 1°

comma), le sostanze «ad azione estrogena, diverse dagli stilbe

nici, androgena o gestagena» contenute in specialità medicinali

registrate ed a fine di trattamento terapeutico.

Sono necessarie alcune precisazioni terminologiche. L'azione

estrogena consiste nell'induzione alla fertilità (es. beta estradio

lo), l'androgena nella mascolinizzazione (es. testoterone) e la

gestagena nel favorire il mantenimento della gravidanza (es. pro

gesterone). Gli ormoni aventi tali effetti si chiamano endogeni

perché secreti da ghiandole interne dell'organismo animale.

Gli stilbenici, la cui somministrazione è sanzionata penalmen

te (art. 3, 1° comma), sono invece ormoni sintetici, c.d. esogeni

(perché non prodotti dall'organismo) e tra essi si può ricordare

il d.e.s. (dietilstilbestrolo). Per sostanze anabolizzanti, secondo la definizione della Fao

e dell'Oms, si intendono le sostanze che portano alla formazio

ne di nuovi tessuti tramite la sintesi di proteine.

Orbene, non sono fatte salve dal tassativo divieto di cui al

2° comma dell'art. 3 le sostanze ad effetto anabolizzante non

comprese tra quelle specificamente elencate dall'art. 6 (estroge ni diversi dagli stilbenici, androgeni e gestageni, e sempre a fine

di trattamento terapeutico) nonché la somministrazione ad ani

mali destinati all'ingrasso (espressamente esclusi dall'art. 6).

Invero la dizione del 1° comma dell'art. 6 (che doppiamente

deroga al disposto dell'art. 3) non ricomprende anche le sostan

ze comunque «ad effetto anabolizzante» (di cui al 2° comma

dell'art. 3) con ciò ribadendo il divieto di somministrare «sotto

qualunque forma» sostanze ad effetto anabolizzante (in senso

lato) agli animali da ingrasso. In altre parole, la norma intende

(1) Sulla problematica dell'illecito impiego delle sostanze ad azione

anabolizzante nei bovini e sul rapporto tra il reato di cui all'art. 36

d.leg. 119/92 e l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 d.leg. 118/92, v. Cass. 8 novembre 1996, Isaia, in questo fascicolo, II, 20, con nota

di richiami.

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PARTE PRIMA

vietare in modo assoluto la somministrazione agli animali desti

nati all'ingrasso di sostanze tendenti ad accrescere le «perfor mances» degli animali allevati, migliorando la loro velocità di

accrescimento. Essa viceversa consente la somministrazione a

scopi terapeutici (ma comunque non ad animali destinati all'in

grasso) di sostanze ad azione «estrogena, diverse dagli stilbeni

ci, androgena o gestagena» se contenute in specialità medicinali

debitamente registrate. In altre parole possono essere sommini

strati agli animali da azienda (cioè destinati all'alimentazione

umana ma non destinati all'ingrasso) ormoni endogeni allo sco

po di indurre fertilità, di mantenere la gestazione, di mascoliz

zare, di interrompere gestazioni indesiderate, di sincronizzare

il ciclo estrale, di preparare i donatori o le ricettrici per l'im

pianto di embrioni, il tutto sotto forma di specialità medicinali

(quindi previa prescrizione veterinaria). Si osservi che per «trattamento terapeutico» ai fini del d.leg.

118/92 deve intendersi solo quello volto «a curare un disturbo

della fertilità» (art. 1, lett. b). Deve concludersi che è vietata in ogni caso la somministra

zione di sostanze ad effetto anabolizzante diverse da quelle elen

cate, anche se sotto forma di medicinali.

È chiara la ratio normativa: si vuole evitare che comunque, ad animali d'azienda (cioè «destinati all'alimentazione umana»:

v. art. 1, lett. a, d.leg. 118/92) e da ingrasso, quindi espressa mente allevati allo scopo di incrementarne progressivamente il

peso, vengano somministrate sostanze anabolizzanti, favorenti

tale effetto accrescitivo, di qualsiasi tipo. Il fatto, nei casi più gravi come gli stilbenichi (di cui sopra

si è detto) o i tierostatici (questi ultimi sono sostanze ad azione

antiormonale cioè bloccano o rallentano l'attività della tiroide

provocando ritenzione idrica) è punito con la sanzione penale

(art. 3, 1° comma), mentre nei casi meno gravi è punito con

la sanzione amministrativa (art. 3, 2° e 3° comma). È viceversa permesso l'uso terapeutico di specifiche sostanze

ad azione estrogena (ma mai stilbenici e tierostatici), androgena o gestagena attraverso la somministrazione di specialità medici

nali autorizzate ad animali da azienda non destinati all'ingras

so, poiché in questo caso manca l'effetto accrescitivo (animali non destinati ad aumentare di peso.

In altre parole è consentito curare un disturbo della fertilità

o comunque attuare un trattamento attinente il ciclo riprodutti vo dell'animale somministrandogli, sotto forma di medicinali

autorizzati, ormoni endogeni (estrogeni, androgeni e gestageni)

purché si tratti di animale, ancorché destinato all'alimentazione

umana, tuttavia non allevato all'ingrasso. Ciò chiarito e venendo al «Ventipulmin», va osservato che

sicuramente esso è un medicinale registrato regolarmente in ven

dita e tuttavia, per il suo effetto «anabolizzante», non può esse

re somministrato, nemmeno a scopi terapeutici, agli animali de

stinati all'ingrasso (e nemmeno, per quanto detto, a quelli a

ciò non destinati: non ha infatti azione estrogena, androgena o gestagena né è curativo della infertilità).

Dal doppio divieto dell'art. 6 deriva che detto medicinale non

può essere somministrato agli animali salvo a quelli non da azien

da e cioè, per la definizione dell'art. 1 d.leg. 118/92, agli ani

mali non destinati all'alimentazione umana.

Che il «Ventipulmin» sia ad effetto anabolizzante e non sia un estrogeno è provato dalla c.t.u.: il dott. Nigrelli ha concluso

infatti, rispondendo al quesito sub 2, che il clenbuterolo (prin

cipio attivo contenuto nel farmaco) non è sostanza estrogena ma agisce come ripartitore di energia e, quindi, determinando

un aumento delle sintesi proteiche muscolari ed una riduzione

dei depositi adiposi, è da considerarsi sostanza ad azione ana

bolizzante.

Come tale, quindi, e per quanto detto più sopra, non poteva essere somministrato ad animali da ingrasso nemmeno a scopi

terapeutici. Si noti, come già ricordato, che per «trattamento terapeuti

co» ai fini della norma citata si intende solo quello rivolto alla cura dell'infertilità (art. 1, lett. b) e non, come nel caso di spe cie, per la cura di un disturbo respiratorio.

A questa conclusione è giunta altresì, sebbene in epoca suc

cessiva ai fatti di cui è causa, la regione Lombardia (settore sanità e igiene, servizio veterinario) che in una nota prodotta da parte opposta e datata 9 luglio 1993 esprime il parere che

Il Foro Italiano — 1998.

il «Ventipulmin» vada limitato ad animali non destinati all'in

grasso. Si sottolinea infine che il tassativo divieto di cui all'art. 3

comprende la somministrazione di dette sostanze «sotto qua

lunque forma» e quindi anche sotto forma di medicinale a sco

pi terapeutici in senso lato.

In proposito, l'argomento del ricorrente secondo cui, trattan

dosi nel caso di specie di un medicinale autorizzato sebbene

contenente un anabolizzante (clenburolo) si dovrebbe applicare la disciplina del d.leg. 27 gennaio 1992 n. 119 appunto sui me

dicinali veterinari e non già sulle sostanze ad azione ormonica

(d.leg. 118/92), è inconferente.

La legge richiamata infatti regolamenta la produzione, pre

scrizione, somministrazione e utilizzo dei medicinali veterinari

e non l'uso delle sostanze anabolizzanti sotto forma di medicinali.

Inoltre, non esiste una norma che potrebbe applicarsi al caso

in esame in quanto quella richiamata da parte opponente (art.

36, sanzionata penalmente dal 1° comma dell'art. 38) riguarda il caso della somministrazione agli animali di «sostanze farma

cologicamente attive» non attraverso medicinali autorizzati.

Nel caso di specie si trattava di un medicinale autorizzato, asseritamente prescritto da un veterinario.

Inoltre, si osserva che, ove la sostanza farmacologicamente attiva sia una di quelle espressamente previste dal d.leg. 118/92

(ad effetto anabolizzante, estrogeno, tierostatico, ecc.), essa rien

tra automaticamente sotto la sua disciplina. Sul punto basterà

richiamare la disposizione di cui all'art. 9 1. 689/81.

È ben vero, infine, che il «Ventipulmin», contenendo sostan

za «betaagonista» (cfr. c.t.u.) può essere utilizzato per tratta

menti con specialità medicinali (v. d.m. 28 maggio 1992, in G.U.

27 giugno 1992) e tuttavia esso, nello stesso tempo, contiene

sostanza ad effetto anabolizzante e quindi cade sotto il tassati

vo divieto di cui all'art. 3 d.leg. 118/92.

Nessun rilievo può avere il fatto che il clenbuterolo sia stato

rinvenuto solo in quattro animali posto che il trattamento auxi

nico ben poteva riguardare alcuni capi e non l'intera stalla. An

zi, come rileva il c.t.u., è poco spiegabile che a due giorni dalla

fine del presunto trattamento col farmaco (19.09) su settanta

cinque bovini, solo quattro (su ventitre campionati) siano risul

tati positivi al clenbuterolo posto che sono necessari fino a due

tre giorni per assorbire e metabolizzare la molecola.

Per questi motivi, va respinta l'opposizione proposta dal ri

corrente avverso l'ordinanza de qua che va dunque confermata

con revoca del provvedimento di sospensione 1° ottobre 1993.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

I

Edilizia e urbanistica — Reati edilizi — Sanatoria delle costru zioni abusive — Riapertura dei termini — Questione manife stamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 79; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 39).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costi tuzionale dell'art. 39 1. 23 dicembre 1994 n. 724, nella parte in cui, nel prevedere la riapertura dei termini per la concessione del condono edilizio, costituirebbe esercizio della potestà di cle menza in assenza della procedura garantista prevista dall'art.

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