sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere; sentenza 27 novembre 1996; Giud. Bortolato;Negrisoli (Avv. Oppio, Truzzi) c. Usl n. 45 - Associazione dei comuni del Chiese (Avv. Binelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 1 (GENNAIO 1998), pp. 301/302-303/304Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192244 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mente depositata il 30 giugno 1995 come da annotazione appo sta sul fascicolo dello studio dalla segreteria;
— nel verbale relativo all'udienza dell'11 luglio 1995 il prece dente istruttore non attestava l'avvenuta costituzione in giudi zio della resistente all'udienza medesima né attestava la non men
zione della memoria di costituzione nella facciata interna del
fascicolo di cancelleria; — è astrattamente ipotizzabile che venga a difettare l'attesta
zione di avvenuto deposito di un atto processuale da parte del
cancelliere, nel qual caso si pone il problema di stabilire attra
verso quali mezzi l'interessato possa eventualmente dimostrare
la rituale e tempestiva produzione dell'atto; — a questo proposito la Corte di cassazione ha stabilito che
la ritualità e tempestività degli atti necessari per la costituzione
in giudizio può desumersi — in mancanza di prova contraria
ad opera della parte interessata o, comunque, di opposte risul
tanze processuali — anche presuntivamente, caso per caso, da
qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli
atti di causa e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussi
stenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle
parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive
al riguardo, né esige che i requisiti stessi risultino da atti forma
li ed insostituibili. Pertanto, pur in difetto di sottoscrizione del
l'indice dei documenti da parte del cancelliere e di certificazione
del medesimo circa la data di deposito della memoria difensiva
di cui all'art. 416 c.p.c., la costituzione del convenuto (nel caso
di specie in una controversia individuale di lavoro) può presu
mersi ritualmente e tempestivamente avvenuta qualora dagli atti
di causa risulti la presenza di entrambe le parti (con i rispettivi
procuratori) all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., un contegno
difensivo del ricorrente che necessariamente presupponga la co
noscenza del contenuto di detta memoria e dei documenti ad
essa allegati, la mancanza, durante l'intero corso del giudizio
di primo grado, di qualsiasi contestazione relativa alla regolari
tà della costituzione, l'inesistenza di rilievi del cancelliere ai sensi
dell'art. 74, ultimo comma, disp. att. c.p.c. (elencazione esem
plificativa): così Cass. 29 giugno 1981, n. 4225 (Foro it., Rep. 1981, voce Procedimento civile, n. 139);
— nel caso di specie, se da un lato manca la prova positiva
dell'esatto giorno del deposito della memoria di costituzione e
dei documenti allegati, dall'altro lato difettano completamente
risultanze processuali di segno opposto alla tempestività della
costituzione della resistente;
ritenuto che proprio la considerazione della mancanza di op
poste risultanze processuali induce a ritenere ammissibile la prova
testimoniale sull'avvenuto deposito della memoria di costituzio
ne entro i termini di legge, salva la valutazione dell'attendibilità
della prova stessa;
ritenuto che va pertanto confermata la precedente ordinanza
del 2 maggio 1996 sia nella parte relativa all'ammissione delle
prove testimoniali richieste dalla resistente sia nella parte relati
va alla dichiarazione di decadenza della ricorrente dalla prova
contraria in quanto, pur corrispondendo al vero che la necessità
di introdurre tale prova è sorta in seguito alle istanze istruttorie
formulate da controparte, la ricorrente non ha provveduto al
l'indicazione dei testi nei termini ad essa assegnati (dovendo
considerarsi l'udienza dell'8 marzo 1996 come quella destinata
alla formulazione definitiva delle istanze istruttorie).
Il Foro Italiano — 1998.
PRETURA DI MANTOVA, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere; sentenza 27 novembre 1996; Giud. Bortolato;
Negrisoli (Avv. Oppio, Truzzi) c. Usi n. 45 - Associazione
dei comuni del Chiese (Avv. Binelli).
PRETURA DI MANTOVA,
Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Somministrazione
di sostanze ad azione anabolizzante — Fattispecie (D.leg. 27
gennaio 1992 n. 118, attuazione delle direttive n. 81/602/Cee, n. 85/358/Cee, n. 86/469/Cee, n. 88/146/Cee e n. 88/299/Cee
relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali,
nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fre
sche, art. 3; d.leg. 27 gennaio 1992 n. 119, attuazione delle
direttive 81/851/Cee, 81/852/Cee, 87/20/Cee e 90/676/Cee relative ai medicinali veterinari, art. 36).
Dal combinato disposto degli art. 3 e 6 d.leg. n. 118 del 1992
emerge che è sempre vietata, e quindi anche a scopo di tratta
mento terapeutico, la somministrazione ad animali da azien
da destinati all'ingrasso di sostanze ad azione anabolizzante
(nella specie, eclenbuterolo contenuto nel farmaco denomina
to « Ventipulmin»; nel caso in oggetto, è stata altresì esclusa
l'applicabilità dell'art. 36 d.leg. n. 119 del 1992 sui medicinali veterinari). (1)
Motivi della decisione. — (Omissis). Nel merito della questio ne si osserva quanto segue.
Sul fatto non sono emersi contrasti significativi. È certo che
solo su quattro dei ventitre campioni esaminati vi fossero tracce
di clenbuterolo. Non è verificabile invece quanto affermato dal
l'opposta in ordine alla presumibile redazione «compiacente»
della prescrizione veterinaria retrodatata rispetto all'epoca del
l'ispezione, ma ciò, per quanto si dirà, è ininfluente ai fini del
decidere.
Dal combinato disposto degli art. 3 e 6 d.leg. 27 gennaio 1992 n. 118 emerge inconfutabilmente che è vietata in ogni caso
la somministrazione di sostanze ad effetto anabolizzante ad ani
mali da azienda destinati all'ingresso. La norma di cui al 2° comma, dell'art. 3 fa salva infatti la
sola ipotesi in cui siano somministrati ad animali da azienda,
esclusi in ogni caso quelli destinati all'ingrasso (v. art. 6, 1°
comma), le sostanze «ad azione estrogena, diverse dagli stilbe
nici, androgena o gestagena» contenute in specialità medicinali
registrate ed a fine di trattamento terapeutico.
Sono necessarie alcune precisazioni terminologiche. L'azione
estrogena consiste nell'induzione alla fertilità (es. beta estradio
lo), l'androgena nella mascolinizzazione (es. testoterone) e la
gestagena nel favorire il mantenimento della gravidanza (es. pro
gesterone). Gli ormoni aventi tali effetti si chiamano endogeni
perché secreti da ghiandole interne dell'organismo animale.
Gli stilbenici, la cui somministrazione è sanzionata penalmen
te (art. 3, 1° comma), sono invece ormoni sintetici, c.d. esogeni
(perché non prodotti dall'organismo) e tra essi si può ricordare
il d.e.s. (dietilstilbestrolo). Per sostanze anabolizzanti, secondo la definizione della Fao
e dell'Oms, si intendono le sostanze che portano alla formazio
ne di nuovi tessuti tramite la sintesi di proteine.
Orbene, non sono fatte salve dal tassativo divieto di cui al
2° comma dell'art. 3 le sostanze ad effetto anabolizzante non
comprese tra quelle specificamente elencate dall'art. 6 (estroge ni diversi dagli stilbenici, androgeni e gestageni, e sempre a fine
di trattamento terapeutico) nonché la somministrazione ad ani
mali destinati all'ingrasso (espressamente esclusi dall'art. 6).
Invero la dizione del 1° comma dell'art. 6 (che doppiamente
deroga al disposto dell'art. 3) non ricomprende anche le sostan
ze comunque «ad effetto anabolizzante» (di cui al 2° comma
dell'art. 3) con ciò ribadendo il divieto di somministrare «sotto
qualunque forma» sostanze ad effetto anabolizzante (in senso
lato) agli animali da ingrasso. In altre parole, la norma intende
(1) Sulla problematica dell'illecito impiego delle sostanze ad azione
anabolizzante nei bovini e sul rapporto tra il reato di cui all'art. 36
d.leg. 119/92 e l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 d.leg. 118/92, v. Cass. 8 novembre 1996, Isaia, in questo fascicolo, II, 20, con nota
di richiami.
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PARTE PRIMA
vietare in modo assoluto la somministrazione agli animali desti
nati all'ingrasso di sostanze tendenti ad accrescere le «perfor mances» degli animali allevati, migliorando la loro velocità di
accrescimento. Essa viceversa consente la somministrazione a
scopi terapeutici (ma comunque non ad animali destinati all'in
grasso) di sostanze ad azione «estrogena, diverse dagli stilbeni
ci, androgena o gestagena» se contenute in specialità medicinali
debitamente registrate. In altre parole possono essere sommini
strati agli animali da azienda (cioè destinati all'alimentazione
umana ma non destinati all'ingrasso) ormoni endogeni allo sco
po di indurre fertilità, di mantenere la gestazione, di mascoliz
zare, di interrompere gestazioni indesiderate, di sincronizzare
il ciclo estrale, di preparare i donatori o le ricettrici per l'im
pianto di embrioni, il tutto sotto forma di specialità medicinali
(quindi previa prescrizione veterinaria). Si osservi che per «trattamento terapeutico» ai fini del d.leg.
118/92 deve intendersi solo quello volto «a curare un disturbo
della fertilità» (art. 1, lett. b). Deve concludersi che è vietata in ogni caso la somministra
zione di sostanze ad effetto anabolizzante diverse da quelle elen
cate, anche se sotto forma di medicinali.
È chiara la ratio normativa: si vuole evitare che comunque, ad animali d'azienda (cioè «destinati all'alimentazione umana»:
v. art. 1, lett. a, d.leg. 118/92) e da ingrasso, quindi espressa mente allevati allo scopo di incrementarne progressivamente il
peso, vengano somministrate sostanze anabolizzanti, favorenti
tale effetto accrescitivo, di qualsiasi tipo. Il fatto, nei casi più gravi come gli stilbenichi (di cui sopra
si è detto) o i tierostatici (questi ultimi sono sostanze ad azione
antiormonale cioè bloccano o rallentano l'attività della tiroide
provocando ritenzione idrica) è punito con la sanzione penale
(art. 3, 1° comma), mentre nei casi meno gravi è punito con
la sanzione amministrativa (art. 3, 2° e 3° comma). È viceversa permesso l'uso terapeutico di specifiche sostanze
ad azione estrogena (ma mai stilbenici e tierostatici), androgena o gestagena attraverso la somministrazione di specialità medici
nali autorizzate ad animali da azienda non destinati all'ingras
so, poiché in questo caso manca l'effetto accrescitivo (animali non destinati ad aumentare di peso.
In altre parole è consentito curare un disturbo della fertilità
o comunque attuare un trattamento attinente il ciclo riprodutti vo dell'animale somministrandogli, sotto forma di medicinali
autorizzati, ormoni endogeni (estrogeni, androgeni e gestageni)
purché si tratti di animale, ancorché destinato all'alimentazione
umana, tuttavia non allevato all'ingrasso. Ciò chiarito e venendo al «Ventipulmin», va osservato che
sicuramente esso è un medicinale registrato regolarmente in ven
dita e tuttavia, per il suo effetto «anabolizzante», non può esse
re somministrato, nemmeno a scopi terapeutici, agli animali de
stinati all'ingrasso (e nemmeno, per quanto detto, a quelli a
ciò non destinati: non ha infatti azione estrogena, androgena o gestagena né è curativo della infertilità).
Dal doppio divieto dell'art. 6 deriva che detto medicinale non
può essere somministrato agli animali salvo a quelli non da azien
da e cioè, per la definizione dell'art. 1 d.leg. 118/92, agli ani
mali non destinati all'alimentazione umana.
Che il «Ventipulmin» sia ad effetto anabolizzante e non sia un estrogeno è provato dalla c.t.u.: il dott. Nigrelli ha concluso
infatti, rispondendo al quesito sub 2, che il clenbuterolo (prin
cipio attivo contenuto nel farmaco) non è sostanza estrogena ma agisce come ripartitore di energia e, quindi, determinando
un aumento delle sintesi proteiche muscolari ed una riduzione
dei depositi adiposi, è da considerarsi sostanza ad azione ana
bolizzante.
Come tale, quindi, e per quanto detto più sopra, non poteva essere somministrato ad animali da ingrasso nemmeno a scopi
terapeutici. Si noti, come già ricordato, che per «trattamento terapeuti
co» ai fini della norma citata si intende solo quello rivolto alla cura dell'infertilità (art. 1, lett. b) e non, come nel caso di spe cie, per la cura di un disturbo respiratorio.
A questa conclusione è giunta altresì, sebbene in epoca suc
cessiva ai fatti di cui è causa, la regione Lombardia (settore sanità e igiene, servizio veterinario) che in una nota prodotta da parte opposta e datata 9 luglio 1993 esprime il parere che
Il Foro Italiano — 1998.
il «Ventipulmin» vada limitato ad animali non destinati all'in
grasso. Si sottolinea infine che il tassativo divieto di cui all'art. 3
comprende la somministrazione di dette sostanze «sotto qua
lunque forma» e quindi anche sotto forma di medicinale a sco
pi terapeutici in senso lato.
In proposito, l'argomento del ricorrente secondo cui, trattan
dosi nel caso di specie di un medicinale autorizzato sebbene
contenente un anabolizzante (clenburolo) si dovrebbe applicare la disciplina del d.leg. 27 gennaio 1992 n. 119 appunto sui me
dicinali veterinari e non già sulle sostanze ad azione ormonica
(d.leg. 118/92), è inconferente.
La legge richiamata infatti regolamenta la produzione, pre
scrizione, somministrazione e utilizzo dei medicinali veterinari
e non l'uso delle sostanze anabolizzanti sotto forma di medicinali.
Inoltre, non esiste una norma che potrebbe applicarsi al caso
in esame in quanto quella richiamata da parte opponente (art.
36, sanzionata penalmente dal 1° comma dell'art. 38) riguarda il caso della somministrazione agli animali di «sostanze farma
cologicamente attive» non attraverso medicinali autorizzati.
Nel caso di specie si trattava di un medicinale autorizzato, asseritamente prescritto da un veterinario.
Inoltre, si osserva che, ove la sostanza farmacologicamente attiva sia una di quelle espressamente previste dal d.leg. 118/92
(ad effetto anabolizzante, estrogeno, tierostatico, ecc.), essa rien
tra automaticamente sotto la sua disciplina. Sul punto basterà
richiamare la disposizione di cui all'art. 9 1. 689/81.
È ben vero, infine, che il «Ventipulmin», contenendo sostan
za «betaagonista» (cfr. c.t.u.) può essere utilizzato per tratta
menti con specialità medicinali (v. d.m. 28 maggio 1992, in G.U.
27 giugno 1992) e tuttavia esso, nello stesso tempo, contiene
sostanza ad effetto anabolizzante e quindi cade sotto il tassati
vo divieto di cui all'art. 3 d.leg. 118/92.
Nessun rilievo può avere il fatto che il clenbuterolo sia stato
rinvenuto solo in quattro animali posto che il trattamento auxi
nico ben poteva riguardare alcuni capi e non l'intera stalla. An
zi, come rileva il c.t.u., è poco spiegabile che a due giorni dalla
fine del presunto trattamento col farmaco (19.09) su settanta
cinque bovini, solo quattro (su ventitre campionati) siano risul
tati positivi al clenbuterolo posto che sono necessari fino a due
tre giorni per assorbire e metabolizzare la molecola.
Per questi motivi, va respinta l'opposizione proposta dal ri
corrente avverso l'ordinanza de qua che va dunque confermata
con revoca del provvedimento di sospensione 1° ottobre 1993.
Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile
I
Edilizia e urbanistica — Reati edilizi — Sanatoria delle costru zioni abusive — Riapertura dei termini — Questione manife stamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 79; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 39).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costi tuzionale dell'art. 39 1. 23 dicembre 1994 n. 724, nella parte in cui, nel prevedere la riapertura dei termini per la concessione del condono edilizio, costituirebbe esercizio della potestà di cle menza in assenza della procedura garantista prevista dall'art.
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