sezione distaccata di Paternò; decreto 7 novembre 2002; Giud. FicheraSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 3203/3204-3205/3206Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197902 .
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3203 PARTE PRIMA 3204
fessionale e l'equilibrio mostrati nell'espletamento dell'incarico — assicura un'adeguata capacità di adempiere agli obblighi de
rivanti all'amministratore dall'atto costitutivo; attività che do
vrà svolgere con l'altro trustee nominato avv. Giovanna
Ghielmetti del foro di Milano ed appartenente al medesimo stu
dio legale. I nuovi trustees dovranno agire congiuntamente per raggiun
gere lo scopo del Rosnati Trust nell'interesse delle beneficiarie
e con particolare riferimento alle posizioni delle minori così
esercitando tutti i poteri desumibili dal negozio costitutivo (e successivo atto) nonché dai principi normativi e di common law
che disciplinano la materia.
Appare superfluo prescrivere alle parti in causa, non solo
nella loro qualità di trustees rimossi ma soprattutto di genitori esercenti la potestà sulle beneficiarie minori, di collaborare con
i nuovi amministratori in modo da consentire loro una proficua e celere amministrazione fiduciaria.
I trustees nominati in sostituzione, pur non essendo profes sionali (lay) hanno, giusta previsione di questo giudice, diritto
ad un compenso per l'attività che andranno a svolgere, in base
alle tariffe forensi previste per l'attività stragiudiziale, oltre al
rimborso delle spese debitamente documentate {properly e
quindi non originate da comportamenti dolosi o colposi); rim
borso che potrà essere prelevato direttamente dal capitale del
trust il cui patrimonio comprende non solo l'immobile di Lon
dra ma anche gli investimenti e la liquidità che di volta in volta
ne formano parte. Al riguardo si osserva che con la relazione
dell'ausiliario è stato indicato un saldo al dicembre 2001 del
conto corrente presso la Barclays Bank n. 30958786 intestato al
Rosnati Trust pari a 71.118,82 euro.
La regola tradizionale dell'onerosità per l'attività svolta dal
trustee solo in ipotesi specifiche (se il trustee rientra in partico lari categorie
— quali public trustee, Judicial trustee e trust
companies —, se il trust fund si trova in uno Stato estero in cui
è previsto l'incarico oneroso, se ciò è previsto dall'atto costitu
tivo, se sono stati stipulati accordi in tal senso tra gli ammini
stratori ed i beneficiari e, infine, se lo prevede l'autorità giudi
ziaria) non è stata superata dal Trustee Act del 2000 (entrato in
vigore il 1° febbraio 2001) le cui sections 28-33 hanno modifi
cato solo il regime relativo ai professional trustees, cui compete
sempre un compenso salva contraria disposizione del negozio costitutivo.
TRIBUNALE DI CATANIA; sezione distaccata di Paterno; decreto 7 novembre 2002; Giud. Fichera.
TRIBUNALE DI CATANIA;
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza — Inter
ruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni —
Minore — Autorizzazione del giudice tutelare — Necessità — Esclusione (Cost., art. 30, 31, 32; 1. 22 maggio 1978 n.
194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interru
zione volontaria della gravidanza, art. 6, 7, 12).
Nel caso di interruzione volontaria della gravidanza dopo i
primi novanta giorni, consentita solo se sussista un grave pe ricolo per la vita o per la salute fisica o psichica della donna,
competendo anche alla minore piena autonomia nelle scelte
dirette a tutelare la propria salute, non necessita autorizza
zione del giudice tutelare all'esercizio del diritto da parte della gestante di età inferiore ai diciotto anni. (1)
(1) L'ipotesi riguardata è quella prevista dal 4° comma dell'art. 12 1. 22 maggio 1978 n. 194, la cui lettera tace sul giudice tutelare, laddove nel 3° comma invece l'intervento dello stesso è esplicitamente escluso con riferimento all'ipotesi di interruzione dettata da urgenza terapeutica nei primi novanta giorni di gravidanza.
Per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costitu zionale dell'art. 12 cit. laddove, nel disciplinare il caso in cui la ge
II Foro Italiano — 2003.
L'interruzione della gravidanza da effettuarsi dopo il novan
tesimo giorno dal concepimento, in considerazione delle ipotesi
per le quali l'art. 6 1. 194/78 la consente, non può che essere
considerato un intervento a scopo terapeutico, finalizzato all'e
sclusiva tutela della salute fisica e/o psichica della donna.
Fatta tale premessa, occorre stabilire se, nel caso in esame, vi
sia spazio per un intervento del giudice tutelare.
Nella 1. 194/78 l'intervento del giudice tutelare è previsto solo quando, a fronte di una richiesta formulata nei primi no
vanta giorni della gestazione, da donna minore di anni diciotto, «vi siano seri motivi che impediscono o sconsigliano la consul
tazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure,
queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi» (art. 12). In tal caso, il giudice tutelare, lungi
dall'esprimere un parere codecisionale, si limita ad autorizzare
la minore a decidere l'interruzione della gravidanza, adempien do ad una funzione sostanzialmente sostitutiva della volontà dei
soggetti esercenti la potestà. Le richieste di interruzione della gravidanza formulate dopo i
primi novanta giorni da donna minore sono disciplinate, in
modo indubbiamente lacunoso, dall'ultimo comma dell'art. 12.
La norma non prevede un intervento del giudice tutelare e tale
stante che promuove la procedura per l'interruzione della gravidanza sia di età inferiore ai diciotto anni, richiede l'assenso di chi esercita la
potestà o la tutela, o in casi particolari l'intervento del giudice tutelare, v. Corte cost., ord. 20 novembre 1985, n. 297, Foro it., Rep. 1986, voce
Aborto, n. 5, e ord. 20 marzo 1985, n. 80, id., Rep. 1985, voce cit., n. 8.
Mentre, per i dubbi che avevano fatto sollevare la questione, v. Trib. Torino 12 settembre 1984, id., 1985,1, 2825, con nota di richiami.
Ulteriore questione di legittimità è stata sollevata da Pret. La Spezia 25 maggio 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 8, sugli art. 4, 5 e 12 1.
cit., nella parte in cui consentono alla donna minorenne di decidere e al
giudice tutelare di autorizzare l'interruzione volontaria della gravidanza fuori dei casi di danno o pericolo grave ed attuale per la salute della madre. Ma Corte cost., ord. 15 marzo 1996, n. 76, id.. Rep. 1997, voce
cit., n. 11, l'ha dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. Sulla piena capacità nei rapporti personali e la conseguente non ne
cessità di autorizzazione del giudice tutelare per l'interruzione della
gravidanza da parte della minore emancipata, v. Giudice tutelare Pret. Cosenza 20 dicembre 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 2, e Pret. Mon za 9 maggio 1987, id., 1987,1, 2875, con nota di richiami.
Circa la mancata previsione dell'obiezione di coscienza del giudice tutelare nel procedimento di autorizzazione della minore all'interruzio ne volontaria della gravidanza, cfr. Corte cost. 25 maggio 1987, n. 196, id., 1988, I, 758, con nota di E. Rossi, L'obiezione di coscienza del
giudice. Sulla manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 12, 2° comma, 1. cit., nella parte in cui prevede che il giu dice tutelare territorialmente competente debba identificarsi in quello del luogo in cui opera la struttura socio-sanitaria alla quale si sia rivolta la minore che intenda interrompere volontariamente la gravidanza nei
primi novanta giorni, v. Corte cost., ord. 16 marzo 1990, n. 133, id., Rep. 1990, voce cit., n. 6, e ord. 14 aprile 1988, n. 463, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 12, 2° comma, anche nella parte in cui non prevede al cuna rappresentanza del concepito nel procedimento dinanzi al giudice tutelare per l'interruzione della gravidanza di donna minorenne, ed in sieme alle ord. 14 aprile 1988, n. 462, e 31 marzo 1988, n. 389, è ri
portata id., 1988, I, 2109, con nota di Romboli, Il consenso del non avente diritto, riferita particolarmente all'ord. 389/88, cit., che ha rite nuto inammissibile, perché riservata a scelte discrezionali del legislato re, la questione sollevata sull'art. 5 1. cit., nella parte in cui esclude il marito dalla decisione della donna coniugata. Nel senso che ove la donna coniugata si trovi in stato d'incapacità naturale competa al giu dice tutelare, su richiesta del marito, adottare una vera e propria auto noma decisione e non dare un'autorizzazione, v. Giudice tutelare Pret. Nicosia 23 gennaio 1997, id., Rep. 1999, voce cit., n. 7.
In merito alle condizioni che legittimano l'esercizio del diritto all'a borto dopo il novantesimo giorno di gravidanza e i connessi profili di
responsabilità civile, cfr. Cass. 1° dicembre 1998, n. 12195, id., 1999,1, 77, con nota di A. Palmieri. E, per ulteriori riferimenti sui profili pena listici in relazione ad interventi abortivi su donne minorenni effettuati
dopo il novantesimo giorno, Trib. Milano 22 giugno 1993, id., 1994, II, 377, con nota di richiami. Mentre, per profili comparatistici, v. Conseil constitutionnel de France 27 giugno 2001, n. 2001-446 DC, id., 2001, IV, 445, con nota di P. Passaglia.
Sull'inammissibilità di referendum abrogativo della 1. 194/78, in
quanto avente ad oggetto disposizioni di legge a contenuto costituzio nalmente vincolato, v. Corte cost. 10 febbraio 1997, n. 35, id., 1997, I, 653. con nota di R. Romboli.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
omissione, in vero, appare logica. Se, come detto, il giudice tu
telare, nei primi novanta giorni, interviene nei casi previsti dal
l'art. 12, 2° comma, in funzione sostanzialmente sostitutiva
della volontà dei soggetti esercenti la potestà, dopo i primi no
vanta giorni l'intervento del giudice tutelare diviene sostan
zialmente superfluo, dal momento che non essendo più richiesto
il consenso di chi esercita sulla donna la potestà o tutela e,
quindi, non potendo neppure verificarsi il caso della mancanza
del consenso (perché rifiutato ovvero perché non consultato chi
esercita la potestà) o dei pareri contrastanti, non può neppure rendersi necessario che qualcuno (il giudice tutelare) intervenga in funzione sostitutiva.
Quanto affermato trova riscontro anche nel confronto tra il 3°
e 4° comma dell'art. 12.
Il 3° comma dell'art. 12 prevede che, nei primi novanta gior ni di gestazione, nel caso in cui «... il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della
minore, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la pote stà o la tutela senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza
delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidan za ...». Viene quindi configurata un'ipotesi in cui, ricorrendo
una situazione d'urgenza per un accertato grave pericolo per la
salute della minore, non solo non è necessario l'assenso di chi
esercita la potestà ma neppure l'intervento del giudice tutelare
in funzione sostitutiva.
Il 4° comma dell'art. 12, riferendosi alla minore di età che
desidera interrompere la gravidanza dopo i novanta giorni, ri
chiama implicitamente ma necessariamente l'art. 6 della legge sull'interruzione della gravidanza che si riferisce, sia alla lett. a) che alla lett. b), a situazioni di grave pericolo per la salute della
donna. L'accertamento dell'esistenza di una delle dette situa
zioni di grave pericolo non può non implicare anche l'esistenza
di una situazione d'urgenza, tanto più che si è in presenza di
una gravidanza giunta oltre i novanta giorni con grave, e quindi
immediato, pericolo per la salute o persino per la vita della don
na.
Se si condividono queste considerazioni, l'ipotesi prevista dall'art. 12, 4° comma, non può che essere equiparata a quella
prevista dallo stesso articolo, al 3° comma. Sul piano procedu rale deve quindi ritenersi che accertata, con la procedura previ sta dall'art. 7, la sussistenza in una delle situazioni previste dal
l'art. 6, l'interruzione della gravidanza può avvenire «indipen dentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela» e
senza che si renda necessario l'intervento del giudice tutelare.
Una volta accertata, seguendo il procedimento dettato dal
l'art. 7 citata legge, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.
6, nulla può interferire con la volontà manifestata dalla minore
di interrompere la gravidanza (eccezione fatta per l'ipotesi pre vista dall'art. 7, ultimo comma).
Ed in tal senso è chiaro il disposto dell'ultimo comma del
l'art. 12 che fa eccezione alla regola generale posta dallo stesso
articolo, al 2° comma, ove si richiede l'assenso di chi esercita la
potestà (o la tutela). In conclusione sembra doversi affermare che a fronte della
preminente esigenza di tutela della salute della donna (art. 32
Cost.) il legislatore ha, per così dire, «accantonato» le altre esi
genze, pur costituzionalmente rilevanti, previste dagli art. 30 e
31 Cost., legittimando la minore ad esercitare direttamente ed in
piena autonomia il proprio diritto alla salute (non a caso l'unico
limite è quello posto dall'art. 7, ultimo comma, in quanto, in
tale ipotesi, a fronte della volontà della minore di tutelare la
propria salute sta il diritto alla vita di un feto per il quale sussi
ste già una possibilità di vita autonoma).
Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile
Corte costituzionale — Parlamentare — Perquisizione del
domicilio — Assenza della preventiva autorizzazione della
camera — Conflitto tra poteri dello Stato — Ammissibili tà (Cost., art. 1, 14, 67, 68; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzio
nale, art. 37).
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 1. 11 marzo 1953 n. 87, il
conflitto di attribuzione proposto dalla camera dei deputati nei confronti dei decreti di perquisizione del domicilio di un
parlamentare, emessi dalla procura della repubblica presso il
Tribunale di Verona il 17 e 18 settembre 1996, senza la pre ventiva autorizzazione della camera di appartenenza. (1)
Corte costituzionale; ordinanza 4 luglio 2003, n. 232 (Gazzetta
ufficiale, la serie speciale, 9 luglio 2003, n. 27); Pres. Chiep pa, Est. Bile; Camera dei deputati c. Procura della repubblica
presso il Tribunale di Verona. Conflitto di attribuzione.
(1) La camera, a distanza di quasi sette anni dall'emanazione dei
provvedimenti impugnati, solleva conflitto di attribuzione denunciando
la violazione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, dell'art. 68, 2° comma, Cost., il quale richiede l'autorizzazione della camera di ap
partenenza per sottoporre a perquisizione il domicilio di un parlamenta re. Il problema sembrerebbe, nel caso, risolversi nella qualificabilità o
meno del luogo in questione come domicilio del parlamentare Roberto
Maroni. In ordine all'applicazione della garanzia di cui all'art. 68, 2° comma.
Cost., v. Proc. rep. Pret. Napoli 28 ottobre 1992, Foro it., 1992, II, 727, con nota di richiami, che ha ritenuto che deve essere disposto il seque stro dell'archivio elettorale di un parlamentare indagato per reati eletto
rali anche in difetto di preventiva autorizzazione a procedere. La recente 1. 20 giugno 2003 n. 140 (Le leggi, 2003, I, 2037), conte
nente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost., ha previsto all'art.
4 che quando occorre eseguire nei confronti di un membro del parla mento perquisizioni domiciliari, «l'autorità competente richiede diret
tamente l'autorizzazione della camera alla quale il soggetto appartiene» e che «l'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il prov vedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del
provvedimento rimane sospesa». Assai più frequenti sono nella giurisprudenza costituzionale i con
flitti di attribuzione tra autorità giudiziaria e camere in ordine all'appli cazione dell'immunità di cui al 1° comma dell'art. 68 Cost, (voti dati e
opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni); in
proposito, v. Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 157, sent. 10 aprile 2003, n. 116, e 1° aprile 2003, n. Ili, Foro it., 2003, I, 2525, con nota
di richiami. Per la dichiarazione d'ammissibilità di conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, sollevati in ordine all'art. 68, 1° comma. Cost., v.
Corte cost., ord. 15 luglio 2003. nn. 252 e 249, G.U., la s.s., n. 29 del
2003; 24 giugno 2003, n. 224, id., n. 26 del 2003; 11 giugno 2003, n.
210, id., n. 24 del 2003; 4 giugno 2003, n. 194, id., n. 23 del 2003; 23
maggio 2003, n. 180, id., n. 21 del 2003; 9 maggio 2003, nn. 156 e 154,
id., n. 19 del 2003; 27 marzo 2003, n. 86, id., n. 13 del 2003; 28 feb
braio 2003, nn. 59 e 58, id., n. 9 del 2003; 4 febbraio 2003, nn. 35 e 31,
id., 11 febbraio 2003, edizione straordinaria; 30 gennaio 2003, n. 23,
id., n. 5 del 2003; 15 gennaio 2003, nn. 5 e 4, id., n. 3 del 2003.
Il Foro Italiano — 2003.
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