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sezione distaccata di Pomigliano d'Arco; sentenza 1° giugno 1996; Giud. Perrino; Silvestri (Avv....

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sezione distaccata di Pomigliano d'Arco; sentenza 1° giugno 1996; Giud. Perrino; Silvestri (Avv. Fele, Sodano) c. Soc. Fiat auto (Avv. De Luca Tamajo) Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2929/2930-2935/2936 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191618 . Accessed: 24/06/2014 22:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.156 on Tue, 24 Jun 2014 22:29:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione distaccata di Pomigliano d'Arco; sentenza 1° giugno 1996; Giud. Perrino; Silvestri (Avv.Fele, Sodano) c. Soc. Fiat auto (Avv. De Luca Tamajo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2929/2930-2935/2936Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191618 .

Accessed: 24/06/2014 22:29

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

l'esonero dall'adempimento alle formalità di cui agli art. 2501 bis, 1° comma, nn. 3, 4, 5, 2501 quater e 2501 quinquies-,

ritenuto che la disciplina dell'art. 2504 quinquies, contraria

mente a quanto sostenuto da altri giudici (v. Trib. Paola 7 giu

gno 1994, Foro it., 1995, voce Società, n. 953) non ha carattere

eccezionale, come del resto viene chiarito nella relazione mini

steriale sub art. 16 d.leg. 16 gennaio 1991 n. 22, atteso che

la incorporazione di una società in cui le azioni o quote sono

interamente possedute dalla incorporante non è «una nuova fat

tispecie o forma di fusione, che si aggiunge a quelle previste dal 1° comma dell'art. 2501 c.c.», ma comporta l'inapplicabili tà di talune delle regole che disciplinano in generale la fusione

mediante incorporazione, non essendoci la necessità di determi

nare il rapporto di concambio delle azioni o quote delle società

partecipanti alla fusione dal momento che nessuna azione o quota

dell'incorporata, posseduta dall'incorporante, ha diritto al cambio

in azioni o quote dell'incorporante (art. 2504 ter, 2° comma,

c.c.); ritenuta conseguentemente la legittimità dell'applicazione in

via analogica delle norme di cui all'art. 2504 quinquies c.c. quan do l'incorporazione abbia luogo senza fissazione del rapporto di cambio, come avviene, appunto, allorché i soci partecipanti alla fusione siano gli stessi e partecipino, al capitale sociale nel

la stessa misura, non solo al momento dell'assunzione della de

liberazione di approvazione delle operazioni di fusione (circo stanza questa verificabile in sede di omologa) ma anche al mo

mento di attuazione della fusione (il controllo sarà effettuato

in sede di iscrizione nell'ufficio del registro); Per questi motjvi, ordina l'iscrizione nel registro delle impre

se della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci as

sunta il 14 dicembre 1994.

PRETURA DI NOLA, sezione distaccata di Pomigliano d'Ar

co; sentenza 1° giugno 1996; Giud. Perrino; Silvestri (Avv.

Fele, Sodano) c. Soc. Fiat auto (Avv. De Luca Tamajo).

PRETURA DI NOLA,

Lavoro (rapporto di) — C.i.g.s. — Criteri di scelta — Possesso

dei requisiti per il prepensionamento — Illegittimità (L. 23

luglio 1991 n. 223, norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di diretti

ve della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre di

sposizioni in materia di mercato del lavoro, art. 1).

È illegittima la scelta del datore di lavoro di sospendere in c.i.g.s. un dipendente in applicazione del criterio, stabilito da accor

do aziendale (da ritenersi quindi nullo), del possesso da parte del dipendente medesimo delle condizioni di prepensiona bilità. (1)

(1) La sentenza si pone in consapevole contrasto con Cass., sez. un. 13 ottobre 1993, n. 10112, Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 1169, e Riv. it. dir. lav., 1994, II, 376, con nota di O. Bonardi, Sull'età pensionabile quale criterio di scelta dei lavoratori da collocare in c.i.g. (anche, ma con riferimento a diverso principio di diritto e a diversa parte della motivazione, Foro it., 1994, I, 3498), pronunciatasi prima della 1. n. 223 del 1991, la quale legge, però, secondo quanto è detto nella sentenza stessa, non ha introdotto innovazioni in punto; cfr., inoltre, Pret. Milano 4 novembre 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1211, per la quale è illegittima la sospensione in violazione dei criteri di scelta concordati con la r.s.a. ex art. 1, 7° comma, 1. n. 223 cit.

(tra cui, nella specie, era quello dei prepensionamenti); contra, Pret.

Milano, ord. 17 novembre 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 1377; Pret. Roma 26 maggio 1987, id., 1988, I, 2204, con nota di M. D'An

tona, M. T. Salimbeni, Glossario giurisprudenziale della cassa integra zione guadagni, entrambe richiamate nella sentenza sopra riportata, ed entrambe in fattispecie in cui il criterio in questione non era oggetto di accordo collettivo, affermando, però, le pronunce, che anche in tal caso la soluzione deve essere la stessa; cfr., inoltre, per un obiter dic tum non chiarissimo sempre in senso contrario, Trib. Napoli 9 settem bre 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 1437, e Lavoro 80, 1989, 933.

Per gli approdi giurisprudenziali in tema di criteri di scelta dei lavo ratori da sospendere in c.i.g., dei quali Pret. Nola in epigrafe dà del resto ampio conto, cfr. Corte cost. 23 giugno 1988 n. 694, Foro it.,

Il Foro Italiano — 1996.

Motivi della decisione. — Il dibattito sui criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in cassa integrazione si è sviluppato fittissimo ed è approdato, al momento dell'entrata in vigore della 1. n. 223 del 1991, a risultati abbastanza uniformi.

Per un verso, si è riconosciuta la sindacabilità giudiziale della

scelta, sia con riferimento al limite interno della coerenza tra

esigenze aziendali, che l'intervento dell'integrazione salariale è

teso ad agevolare, e singole sospensioni, sia relativamente ai limiti esterni della non discriminazione e dei principi di corret tezza e buona fede, sia circa il rispetto di obblighi fissati con

trattualmente (cfr. Corte cost. 23 giugno 1988, n. 694, Foro

it., 1988, I, 2077; Cass. 19 maggio 1995, n. 5517, id., 1995, I, 2843; sez. un. 13 ottobre 1993, n. 10112, id., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 1169; 27 dicembre 1991, n. 13941,

id., Rep. 1991, voce cit., n. 1193; 18 marzo 1986, n. 1876, id., 1986, I, 1871; nella giurisprudenza di merito, cfr., tra le recen

ti, Pret. Milano 3 novembre 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 1181).

Per altro verso, si è esclusa l'applicabilità in via analogica dei criteri previsti per i licenziamenti collettivi (tra le tante, cfr.

Cass., sez. un., 10112/93, cit.; 8 gennaio 1993, n. 114, id., Rep. 1993, voce cit., n. 1172; 4 maggio 1990, n. 3689, id., Rep. 1990, voce cit., n. 1365).

La nuova normativa della 1. n. 223 del 1991 — segnatamente il 7° e l'8° comma del suo art. 1 — non è indirizzata diretta

mente alla disciplina del rapporto di lavoro e quindi alla so

spensione dei lavoratori cassintegrati. Tale disinteresse legislativo comporta che la disciplina gene

rale, quale individuata dalla faticosa, precedente elaborazione, debba tuttora trovare applicazione, sia circa i limiti interni, sia

relativamente ai limiti esterni all'esercizio del potere datoriale di sospensione. Del resto, e autorevoli commentatori lo hanno

più volte rimarcato, l'attenzione della legge è stata indirizzata

1988, I, 2077, con nota di richiami; Cass. 18 marzo 1986, n. 1876, id., 1986, I, 1871, con nota di richiami; più di recente, Cass. 19 maggio 1995, n. 5517, id., 1995, I, 2843, in via di obiter dictum, con nota di richiami; sez. un. 13 ottobre 1993, n. 10112, cit.; 27 dicembre 1991, n. 13941, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1193; cfr., inoltre, Cass. 1° feb braio 1993, n. 1178, id., Rep. 1993, voce cit., n. 1187, e Riv. critica dir. lav., 1993, 855, con nota di F. Mazzone, e Giust. civ., 1993, I, 2443, con nota di R. Del Punta, secondo la quale il datore di lavoro ha l'obbligo di applicare i criteri concordati in sede sindacale; nella

giurisprudenza di merito, cfr., tra le tante, Pret. Milano 3 novembre

1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 1181, e Riv. it. dir. lav., 1993, II, 825, con nota di Bonardi, Sui limiti del controllo giudiziale sulla scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione; più di recente, Trib. Milano 18 ottobre 1995, Orient, giur. lav., 1995, 1046, secondo cui è ragionevole il criterio di scelta costituito dall'apporto meno signi ficativo del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali. Sulla diversa te matica dei profili procedimentali legati ai criteri di scelta, cfr. L. de

Angelis, Cassa integrazione guadagni straordinaria e scelta dei dipen denti: profili formali, in particolare, in nota a Trib. Milano 26 marzo

1994, Pret. Milano 16 agosto 1994, e 5 luglio 1994, Foro it., 1994, I, 2895, ed ivi, al par. 1, spunto e riferimenti, dottrinali e giurispruden ziali (v. note 1-5), circa i profili sostanziali della tematica stessa.

Quanto alla materia del collocamento in mobilità e dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale, che la sentenza in epigrafe ha tenu to a distinguere, ai fini di quella sottoposta al suo esame, Corte cost. 30 giugno 1994, n. 268, id., 1994, I, 2307, con nota di richiami; anche Riv. giur. lav., 1994, II, 661, con nota di C. De Marchis, Chi sceglie chi nei licenziamenti collettivi; Mass. giur. lav., 1994, 473, con nota di G. Mannacio, Legittimità costituzionale della normativa sui contrat ti collettivi che individuano i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità-, Riv. it. dir. lav., 1995, II, 237, con nota di E. Manganel

lo, Legge e autonomia collettiva nella disciplina dei criteri di scelta

per la riduzione del personale: la Consulta introduce il controllo di ra

gionevolezza, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli art. 3, 39 e 41, 1° comma, Cost., dell'art.

5, 1° comma, 1. n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa determinare criteri di scelta diversi da quelli stabiliti dalla legge in materia di lavoratori da collocare in mobilità, precisando, in via interpretativa, che l'accordo deve però osservare, a

pena di invalidità, i principi costituzionali e le norme imperative di leg ge, e quindi non solo il principio di non discriminazione ma anche il

principio di razionalità o di ragionevolezza, alla stregua del quale i cri teri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti con il fine dell'istituto della mobilità dei lavo ratori. In tale logica la corte ha considerato razionale, in una situazione di disoccupazione giovanile e di ristrutturazioni caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, la svalutazione dell'anzianità di servi zio nei confronti di lavoratori «prossimi al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione per fruire di un trattamento di quiescenza».

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2931 PARTE PRIMA 2932

quasi esclusivamente agli aspetti procedimentali, mentre la ela

borazione anteriore concerneva i profili sostanziali dei criteri

di scelta dei lavoratori da sospendere. Nella fattispecie in esame, con riguardo al limite interno dei

provvedimenti aziendali indicati in narrativa, è emerso in giudi zio che la sospensione dal lavoro del Silvestri abbia inteso ri

spondere dapprima alla «causa integrabile» della crisi aziendale

e, in particolare, alle esigenze aziendali individuate con l'accor

do sindacale del 22 giugno 1993, prodromico al provvedimento concessorio del ministero del lavoro del 5 aprile 1994 e del suc

cessivo datato 28 luglio 1994 e, in un secondo momento, alla

«causa integrabile» della ristrutturazione e, segnatamente, alle

esigenze aziendali risultanti dall'accordo sindacale del 20 feb

braio 1994, anch'esso prodromico al provvedimento concesso

rio del ministero del lavoro del 28 luglio 1994 per il periodo decorrente dal 28 giugno 1994.

Dunque, alle pagine 2 e 3, l'accordo del 22 giugno 1993 regi stra l'accordo del sindacato e del datore di lavoro di «ricorrere

alla sospensione dell'attività lavorativa per periodi settimanali

o plurisettimanali con intervento della cassa integrazione gua

dagni straordinaria . . .», «in relazione all'andamento di mer

cato dei singoli modelli in produzione e sulla base delle attuali

previsioni . . .»; l'accordo del 20 febbraio 1994, alla pagina 12, individua il nesso causale tra le sospensioni dal lavoro e la «causa

integrabile» della ristrutturazione nei «criteri che tengano conto

delle esigenze organizzative ed economiche aziendali connesse

al piano industriale — di ristrutturazione, appunto — condiviso

dalle parti nel corso del confronto».

L'istruttoria espletata non ha fornito suffragio probatorio in

ordine alla sussistenza del nesso di causalità e coerenza della

sospensione dal lavoro del ricorrente rispetto alla causa integra bile della crisi aziendale come specificata in relazione alle esi

genze aziendali individuate con l'accordo del 22 giugno 1993.

Nelle dichiarazioni di entrambi i testi escussi non vi è invero

alcun riferimento all'«andamento dei singoli modelli in produ zione» e tantomeno all'influenza di tale andamento sulla posi zione lavorativa del Silvestri; né vi è comunque alcun accenno

alla crisi del settore cui era adibito il ricorrente, poiché, secon

do quanto rilevato dalla resistente medesima, la contrazione di

attività riferita dal teste Pietrantonio è conseguita alla ristruttu

razione, integrante la seconda «causa integrabile». Ne consegue che la sospensione dal lavoro del ricorrente per

il periodo dal 18 gennaio al 27 giugno 1994, compiuta in attua

zione dell'accordo sindacale del 20 giugno 1993, deve ritenersi

illegittima, perché non rispondente alle finalità per le quali il

potere di sospensione è stato riconosciuto al datore per effetto

degli indicati decreti ministeriali. Tanto si spiega in ragione del fatto che il potere di sospensio

ne appartiene al novero di quei poteri privati che la legge confe

risce al datore di lavoro non ad nutum e ad libitum, ma in

connessione con determinate situazioni e per il perseguimento di specifiche finalità.

La prova espletata ha invece fornito riscontro della coerenza

tra la sospensione del lavoratore dal 28 giugno al 31 ottobre

1994 e la «causa integrabile» della risutrutturazione.

Ed infatti, il teste Pietrantonio ha riferito che «a seguito della

riorganizzazione dell'azienda e del settore si è migliorato il servi

zio informatico di gestione e, migliorando i materiali utilizzati, si è ridotto il numero di matierali da comprare con riferimento

ai codici in gestione, il che ha comportato la diminuzione del

volume di attività di quell'ufficio cui era addetto il Silvestri».

L'effettiva sussistenza del nesso di coerenza tra la sospensio ne del Silvestri e la «causa integrabile» esclude che la scelta

del ricorrente sia stata discriminatoria.

L'atto discriminatorio è sanzionato dall'art. 1345 c.c., che

costituisce lo schema generale di rilevanza del motivo illecito, del quale l'art. 15 dello stauto dei lavoratori costituisce specifi ca applicazione (per un'ampia disamina in argomento, cfr., per tutte, Cass. 9 luglio 1979, n. 3930, id., 1979, I, 2323).

Deve quindi ritenersi che, in conformità alla previsione del

l'art. 1345 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c. agli atti unilateriali, il motivo illecito in quanto discriminatorio, per assumere rile

vanza e comportare la nullità dell'atto da esso determinato, debba

essere esclusivo, cioè decisivo ai fini della manifestazione della

volontà dell'autore dell'atto.

La riscontrata sussistenza dell'indicato nesso di coerenza tra

la sospensione e la causa integrabile esclude che i motivi discri

minatori, qualora effettivamente esistenti, abbiano costituito le

esclusive ragioni che hanno determinato la condotta della società.

Il Foro Italiano — 1996.

La scelta del datore è peraltro ulteriormente sindacabile, se

condo quanto innanzi rilevato, per verificarne il rispetto dei do

veri di correttezza e buona fede.

A questo riguardo, la società ha giustificato la scelta di collo

care in cassa integrazione il Silvestri, e non un altro degli addet

ti alla medesima attività — il teste Pietrantonio ha chiarito che

«compreso il Silvestri vi erano sei persone addette» alla medesi

ma attività —, deducendo l'applicazione, derivante dal collega mento a suo dire sussistente tra l'istituto della cassa integrazio ne e quello della riduzione di personale, del criterio della mag

giore anzianità finalizzata al raggiungimento dell'età pensionabile. Tale criterio, rileva la società, è stato concordato dal sindaca

to e dal datore di lavoro, e si evince dalla pattuizione del richia

mato accordo del 20 febbraio 1994, con la quale si è convenuto

di far ricorso alla sospensione in c.i.g.s. continuativa e senza ro

tazione di 2598 impiegati «nel periodo intercorrente sino alla col

locazione in mobilità per fronteggiare l'eccedenza di personale

sopra individuato . . .» (così si legge a pag. 12 dell'accordo); evi

denzia infatti Fiat auto che il criterio dei lavoratori in esubero

da collocare in mobilità è appunto «... quello che consente, durante la mobilità, di accedere ad un trattamento di quiescenza».

Fiat auto deduce al riguardo che il legislatore non ha posto dei limiti all'esercizio della scelta dei lavoratori da porre in cas

sa integrazione; richiama in particolare la sentenza della Corte

costituzionale n. 268 del 1994 (id., 1994, I, 2307) che, con ri

guardo alla determinazione pattizia dei criteri di scelta per i

licenziamenti collettivi, ha ritenuto che, in ossequio al principio di razionalità, possa essere giustificata la «svalutazione del pri

vilegio tradizionale dell'anzianità di servizio».

Osserva il pretore che gli accordi collettivi che vertano sui

criteri di scelta nella materia in esame, in quanto schemi atipici, devono superare l'esame circa la meritevolezza degli interessi

perseguiti, esame previsto e quindi imposto dal 2° comma del

l'art. 1322 c.c.

La valutazione dei criteri convenuti e, quindi, l'individuazio

ne dell'ambito entro il quale può validamente esplicarsi l'auto

nomia collettiva delle parti sociali vanno dunque condotte assu

mendo come parametro la meritevolezza degli interessi perseguiti. Acceso è in dottrina il dibattito in ordine ai criteri da impie

gare ai fini del riscontro del connotato della meritevolezza degli interessi.

Pare al pretore convincente la tesi di chi rileva che il legisla tore àncora la meritevolezza all'ordinamento giuridico e, quin di, ai valori in esso racchiusi: il concetto di meritevolezza degli interessi appare riferibile al modo di sentire della collettività

in una determinata dimensione spaziale e temporale, volto alla

ricerca, appunto, dei valori racchiusi nell'ordinamento giuridico. In applicazione di tali parametri deve segnalarsi che, ove ven

ga in considerazione l'esercizio del potere privato imprendito riale e, in particolare, l'esigenza di procedere alla scelta dei sog

getti nei confronti dei quali esso va ad esplicarsi, meritevole

di tutela appare l'interesse di tali soggetti ad un equo procedi mento di selezione (in coerenza anche con l'esigenza, sempre più avvertita in dottrina, dell'«equa distribuzione» dei diritti

e degli obblighi individuali previsti dall'autonomia collettiva). Il potere di scelta non è nuovo al diritto civile, che prevede

ipotesi in cui determinati soggetti scelgano il beneficiario di al

cune prestazioni, prefissando i criteri della scelta (cfr. sul punto il 2° comma dell'art. 631 ed il 2° comma dell'art. 778 c.c.).

Peraltro, in riferimento alle scelte dell'imprenditore, si sono

venuti in maniera sempre più puntuale precisando specifici vin

coli all'esercizio del potere. Si consideri al riguardo l'evoluzione giurisprudenziale nel cam

po dei concorsi privati, in relazione al quale si è esplicitamente affermato che il lavoratore soggetto alla scelta vanta il diritto

al «rispetto, corretto e fedele, delle regole di selezione», alla

luce dei principi di coerenza e di non contraddizione (così Cass.

22 marzo 1989, n. 1441, id., Rep. 1989, voce cit., n. 823); in

materia di pensionamento anticipato, il legislatore, con la 1. n.

406 del 1992, ha fissato le regole della scelta dei lavoratori am

messi al beneficio, prefigurando anche in questo settore la ne

cessità di un procedimento selettivo; l'art. 5 1. n. 223 del 1991

sancisce che, una volta conclusa la procedura, l'individuazione dei lavoratori da porre in mobilità «deve avvenire nel rispetto dei criteri» (contrattuali o legali) ed in base ad esigenze tecnico

produttive ed organizzative «del complesso aziendale», anche

qui affermando il diritto del lavoratore ad un equo procedi mento di selezione (cfr. Pret. Campobasso 3 maggio 1993; Pret.

Pisa, sezione distaccata di S. Miniato 3 marzo 1993, Pret. Ve

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nezia 1° febbraio 1993, Pret. Ravenna 14 gennaio 1993, Pret.

Milano 29 giugno 1992, id., 1993, I, 2024 ss.). Dunque, anche nella materia in questione, il rispetto delle

regole di correttezza e di buona fede, individuate dalla giuris

prudenza quali limiti esterni all'esercizio del potere di sospen sione dal lavoro con collocazione in cassa integrazione, si espri me nell'esigenza di garantire ai lavoratori un equo procedimen to selettivo, coerente con la causa integrabile dedotta a

fondamento dell'intervento di integrazione salariale.

Ed infatti, la richiamata pronuncia della Corte costituzionale

del 1994 ha chiarito che la scelta deve rispettare non solo il

principio di non discriminazione fissato dall'art. 15 dello statu

to dei lavoratori, ma anche il principio di razionalità, alla stre

gua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'o

biettività e della generalità e devono essere coerenti col fine del

l'istituto della mobilità dei lavoratori, e, nella specie, con la

causa integrabile. Corte cost. n. 694 del 1988, proprio con ri

guardo alla sospensione in c.i.g.s., d'altronde, aveva già fatto

leva sull'esigenza dell'adozione di criteri idonei ad «assicurare

la razionale obiettività e l'equa ripartizione tra i lavoratori della

fabbrica dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa inte

grazione», che equamente contemperino gli interessi dei lavora

tori e l'interesse dell'imprenditore.

L'esigenza di ripartire equamente i sacrifici tra i lavortori tra

spare dal verbale di incontro del 28 febbraio 1994, in atti, tra

il datore e le organizzazioni sindacali Fismic e Firn Cisl, e se

gnatamente dall'impegno di Fiat auto di «. . . applicare la rota

zione prevista dall'8° comma dell'art. 1, 1. 223/91, laddove è

possibile . . .».

La selezione dei lavoratori da porre in c.i.g.s. è stata invece

operata in riferimento all'unico criterio c.d. soggettivo costitui

to dal possesso dei requisiti per accedere al pensionamento. Tale unico criterio soggettivo è necessariamente svincolato dalle

obiettive esigenze determinanti il ricorso all'integrazione sala

riale. Ed infatti, il criterio in oggetto non è collegato da alcuno

specifico nesso di oggettiva congruità causale con la causa inte

grabile costituita dalla ristrutturazione. Non vi è nulla nella de

scritta ristrutturazione aziendale che possa far ritenere che essa

potesse svolgersi più agevolmente sospendendo i prepensionabi li, anziché altri lavoratori.

Il che vale a dire che la condizione di prepensionabile non

ha alcun riferimento oggettivo alle condizioni produttive e or

ganizzative dell'azienda e non può quindi fondare un criterio

di scelta coerente col nesso di congruità causale.

Viene così ad essere vanificato il fine del procedimento di

selezione, poiché, risultando la scelta implicita nel criterio adot

tato, non è reso verificabile l'esercizio del potere imprenditoria le attraveso l'evidenziazione ed il raccordo degli interessi implicati.

Le osservazioni che precedono inducono il pretore a non con

dividere l'opinione sostenuta da Cass., sez. un., 13 ottobre 1993, n. 10112, che ha affermato la legittimità del criterio in oggetto.

Secondo la Corte di cassazione, il criterio del possesso dei

requisiti per il pensionamento anticipato risponde ad «effettive

esigenze di ordine sociale» perché è «preferibile limitare la pos sibilità di lavoro di chi, per motivi di età e di anzianità di servi zio, è ormai prossimo al trattamento pensionistico rispetto a

chi, essendo più giovane di età e con minore anzianità retributi

va, una tale possibilità non abbia nell'immediato futuro». A

sostegno di tale tesi la corte rileva che, proprio per considera

zioni di questo genere, il legislatore avrebbe introdotto nel no

stro ordinamento l'istituto del pensionamento anticipato. Giova rimarcare che le leggi che nel corso degli anni hanno

disciplinato il pensionamento anticipato hanno subordinato la

possibilità di ricorrervi alla libera scelta del lavoratore. Pertan

to, l'adozione del criterio della prepensionabilità ai fini della

scelta dei cassintegrandi appare in contrasto con la volontarietà

del prepensionamento (cfr. Pret. Roma 26 maggio 1987, id.,

1988, I, 2204, in termini, anche Pret. Milano 17 novembre 1989,

id., Rep. 1990, voce cit., n. 1377; Trib. Napoli 9 settembre 1989,

id., Rep. 1989, voce cit., n. 1437). La fruibilità del prepensionamento non trova alcun collega

mento con l'istituto della sospensione tale da far ritenere che

questa possa essere giustificata da quella. La possibilità di frui

re del prepensionamento, infatti, può rendere più vantaggiosa la situazione del lavoratore rispetto a quella degli altri a fronte

di un'ipotesi di risoluzione del rapporto, non a fronte della so

spensione in c.i.g. Chi è sospeso in c.i.g. gode del medesimo

trattamento, sia che si trovi nelle condizioni di prepensionabili

tà, sia che non ci si trovi.

Il Foro Italiano — 1996.

La Corte di cassazione ha anche sostenuto che il criterio in

questione sarebbe «oggettivamente garantistico ed impersonale» e perciò non potrebbe dare luogo ad «atti di disfavore verso

singoli lavoratori» (nello stesso senso v. Cass. 18 marzo 1986, n. 1876, cit.). Ma è facile rilevare che la scelta di collocare in

c.i.g. lavoratori prepensionabili, sebbene non basata esclusiva mente sull'anzianità anagrafica, comporta differenziazioni che

non trovano ragionevoli giustificazioni: basti pensare che so

spendere chi — per essere prepensionabile — è anche più vicino

all'età del pensionamento normale, significa danneggiarlo irre

versibilmente per quanto riguarda la determinazione della retri

buzione pensionabile da computare per il calcolo del futuro trat

tamento pensionistico. Alle medesime conclusioni conduce l'esame delle ulteriori os

servazioni della società, secondo cui la preventiva collocazione in c.i.g.s. di personale eccedentario e già destinato all'espulsione dall'azienda è conforme alla volontà del legislatore che in recen

ti interventi, successivi alla 1. n. 223 del 1991, avrebbe inteso ri

portare la c.i.g.s. anche ad una funzione meramente assistenzia

le e preparatoria all'esodo dei lavoratori, con o senza mobilità.

Secondo Fiat auto dunque, la scelta del Silvestri quale desti

natario del provvedimento di sospensione dal lavoro per la sua

qualità di lavoratore in esubero e destinato al prepensionamen to «sarebbe conforme alla legge con tutto ciò che ne consegue anche in ordine ai criteri di scelta adottati».

Il pretore intende invece ribadire che licenziamento collettivo

e pensionamento anticipato da un lato e cassa integrazione dal

l'altro hanno finalità diverse, comportando i primi la definitiva

cessazione del rapporto di lavoro e la seconda soltanto una sua

sospensione (cfr. in termini Cass. 15 giugno 1988, n. 4058, id.,

1988, I, 2200; 24 gennaio 1991, n. 670, id., Rep. 1991, voce

cit., n. 1194). Alla concessione dell'intervento straordinario accede l'inte

resse pubblico alla conservazione dell'occupazione nell'azienda

considerata: ed infatti, la concessione dell'intervento richiede

l'approvazione da parte del ministero del lavoro di un piano che garantisca il futuro rientro dei sospesi (art. 1, 2° comma, e art. 5, 6° comma, 1. n. 223 del 1991); non a caso, l'impresa

che, dopo aver ottenuto l'intervento straordinario, comunichi

un progetto di riduzione del personale, è «sanzionata» dalla

1. n. 223 del 1991.

L'affermazione della società secondo cui le integrazioni sala

riali sono utilizzabili «alla stregua di un'indennità speciale di

disoccupazione» poteva avere un senso solo sotto la disciplina

previgente, antecedente alla 1. n. 223 del 1991, e, segnatamente, sotto la vigenza dell'art. 25, penultimo comma, 1. n. 675 del

1977 e del 7° comma novellato del medesimo articolo, sub art.

2 1. n. 301 del 1979, esplicitamente abrogati dall'art. 4, 16°

comma, e dall'art. 3, 5° comma, 1. n. 223 del 1991, che consi

deravano come se fossero ancora pendenti, dunque fittiziamen

te, rapporti di lavoro per i quali si era già perfezionata la fatti

specie legittimante il licenziamento oppure, addirittura, ne era

già intervenuta l'intimazione, al solo fine di consentire l'accesso

alle integrazioni salariali straordinarie.

L'art. 8 1. n. 236 del 1993 citato dalla società ha comportato la reviviscenza di tale disciplina, ma in un limitato ambito tem

porale, tale da non incidere sulla fisionomia dell'istituto della

cassa integrazione guadagni straordinaria come disegnato dal

legislatore del 1991.

Anche gli ulteriori provvedimenti legislativi citati dalla socie

tà non appaiono idonei ad incidere sulle finalità, cui risponde l'intervento straordinario, di sostegno temporaneo all'impresa ed alle sue esigenze di trasformazione.

Va poi ulteriormente ribadito che l'equiparazione che la so

cietà opera tra messa in mobilità e prepensionamento è impro

ponibile, in quanto ignora che il prepensionamento si fonda

sull'espressione della volontà del lavoratore.

Le osservazioni che precedono, che assorbono le altre censure

proposte dal Silvestri, inducono a ritenere che la pattuizione dell'accordo del 20 febbraio 1994 innanzi richiamata non riesca

a superare il controllo di meritevolezza degli interessi perseguiti,

giusta l'art. 1322 c.c., apparendo pertanto affetta da nullità.

Si è innanzi chiarito che buona fede e correttezza costituisco

no limiti all'esercizio del potere discrezionale di sospensione, volti ad impedire il suo esercizio arbitrario, assumendo l'aspet to di doveri.

La violazione di siffatti doveri, realizzata dall'adozione del

criterio illustrato per scegliere il ricorrente tra gli addetti al set

tore cui egli era adibito, rende illegittimo il singolo atto di eser

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Page 5: sezione distaccata di Pomigliano d'Arco; sentenza 1° giugno 1996; Giud. Perrino; Silvestri (Avv. Fele, Sodano) c. Soc. Fiat auto (Avv. De Luca Tamajo)

2935 PARTE PRIMA 2936

cizio del potere, ossia, nella specie, la sospensione del Silvestri, ma anche responsabile il datore per i danni provocati.

In definitiva, l'attuata sospensione dal lavoro del ricorrente

dal 18 gennaio al 31 ottobre 1994 ha concretato inadempimento datoriale delle obbligazioni dal regolamento contrattuale deri

vanti a carico del datore, in quanto deve ritenersi inoperante,

per le motivazioni che precedono, il regime derogatorio del di

ritto comune conseguente all'integrazione salariale.

In applicazione dell'art. 1218 c.c., Fiat auto s.p.a. va con

dannata a risarcire al ricorrente i danni subiti, corrispondenti al valore delle prestazioni non conseguite e ragguagliati, quindi, alle differenze tra l'ammontare delle retribuzioni e l'importo del trattamento di integrazione salariale, maturate nel periodo

indicato, da liquidarsi in separata sede, oltre rivalutazione mo

netaria ed interessi legali come per legge. (Omissis)

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

I

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Rapporto di impiego — Copertura posti vacanti Iacp — Pro

cedure riservate — Incostituzionalità (Cost., art. 117; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in

materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre

1992 n. 421, art. 30, 31, 32).

È incostituzionale la legge reg. Marche, riapprovata il 24 gen naio 1995, che prevede la parziale copertura, attraverso proce dure riservate al personale dipendente, dei posti di organico ri

masti vacanti a seguito della ristrutturazione degli istituti auto

nomi per le case popolari, effettuata ai sensi dell'art. 66 1. reg. 4 novembre 1988 n. 42, senza il rispetto dei principi dettati da

gli art. 30, 31 e 32 d.leg. 29/93. (1)

Corte costituzionale; sentenza 29 dicembre 1995, n. 528 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 3 gennaio 1996, n. 1); Pres.

Ferri, Est. Vari; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione Marche (Avv. Onida).

II

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Veneto —

Rapporto di impiego — Divieto di assunzione — Concorsi

in deroga — Assistenti di biblioteca incaricati — Parificazio ne con il personale a tempo determinato — Incostituzionalità

(Cost., art. 117; 1. 29 dicembre 1988 n. 554, disposizioni in

materia di pubblico impiego, art. 7).

È incostituzionale la legge reg. Veneto, riapprovata il 7 mar

zo 1995, che equipara a tutti gli effetti gli assistenti di biblioteca

incaricati, con retribuzione forfetaria, nei comuni con popola zione inferiore a diecimila abitanti nei quali manca un respon sabile di biblioteca a titolo stabile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto per la realizzazione di

progetti-obiettivo, previsti dall'art. 7 1. 29 dicembre 1988 n. 554,

per il quale possono essere banditi concorsi in deroga al divieto

di assunzione stabilito per le amministrazioni pubbliche. (2)

Corte costituzionale; sentenza 29 dicembre 1995, n. 527 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 3 gennaio 1996, n. 1); Pres.

Ferri, Est. Mirabelli; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato La

porta) c. Regione Veneto.

Ili

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Abruzzo —

Rapporto di impiego — Veterinario dirigente — Graduatorie

Il Foro Italiano — 1996.

concorsuali regionali — Utilizzabilità — Incostituzionalità

(Cost., art. 117; 1. reg. Abruzzo 8 febbraio 1989 n. 13, inte

grazione della 1. reg. 9 settembre 1986 n. 47, recante modifi

che alla 1. reg. 14 agosto 1981 n. 33, organizzazione e funzio

namento dei servizi veterinari nelle unità sanitarie locali socio

sanitarie, art. 7).

È incostituzionale l'art. 1 1. reg. Abruzzo 8 febbraio 1989

n. 13, che stabilisce la utilizzabilità delle graduatorie concorsua

li regionali temporanee, di cui all'art. 69 d.p.r. 20 dicembre

1979 n. 761, per due anni dalla data di pubblicazione della leg

ge, per coprire tutti i posti vacanti di veterinario dirigente. (3)

Corte costituzionale; sentenza 22 dicembre 1995, n. 514 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 27 dicembre 1995, n. 53); Pres.

Ferri, Est. Chieppa; Borrelli (Avv. Bolognini) c. Usi 7 Lancia

no. Orci. Tar Abruzzo, sez. Pescara, 6 ottobre 1994 (G.U., la

s.s., n. 24 del 1995).

IV

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lombardia — Rapporto di impiego — Reinquadramento — Previa ride

terminazione della dotazione organica — Mancanza — Inco

stituzionalità (Cost., art. 117).

È incostituzionale la legge reg. Lombardia, riapprovata l'8

marzo 1995, che dispone il reinquadramento ope legis di deter

minate categorie di personale regionale in qualifica superiore, in mancanza di rideterminazione della dotazione organica del

ruolo regionale. (4)

Corte costituzionale; sentenza 31 ottobre 1995, n. 478 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 8 novembre 1995, n. 46); Pres.

Caianiello, Est. Chieppa; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato

Stipo) c. Regione Lombardia (Avv. Onida).

V

Regione in genere e regioni a statuto ordinario— Lombardia — Rapporto di impiego — Somme destinate al fondo per il miglioramento dell'efficienza di servizi — Incremento —

Incostituzionalità (Cost., art. 117).

È incostituzionale la legge reg. Lombardia, riapprovata il 26

ottobre 1994, che incrementa per il personale del ruolo consilia

re le somme destinate al fondo per il miglioramento dell'effi

cienza dei servizi a modifica di quanto previsto dalla normativa

contrattuale vigente. (5)

Corte costituzionale; sentenza 5 luglio 1995, n. 292 (Gazzetta

ufficiale, la serie speciale, 12 luglio 1995, n. 29); Pres. Baldas

sarre, Est. Ferri; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Linda) c. Regione Lombardia (Avv. Onida).

(1-5) La corte risolve i casi sottoposti al suo esame secondo principi ormai pacifici, sia in tema di riparto delle competenze fra Stato e regio ni per la disciplina del rapporto d'impiego e di salvaguardia delle esi

genze di uniformità sia in tema di procedure di assunzione e di premi nenza del concorso pubblico; per ogni riferimento si vedano le decisioni

puntualmente richiamate in motivazione (in particolare, Corte cost. 27

luglio 1995, n. 406, Foro it., Rep. 1995, voce Impiegato dello Stato, n. 146), nonché Corte cost. 28 luglio 1993, n. 355, id., 1995, I, 62, e, in relazione alle procedure di reinquadramento; 9 gennaio 1996, n.

1, id., 1996, I, 1. Sui concorsi riservati previsti per il personale sanitario dagli art. 17

e 69 d.p.r. 761/79 la giurisprudenza amministrativa si è più volte pro nunziata nel senso che trattasi di procedure eccezionali per le quali non è operante la facoltà di utilizzo degli idonei al fine di coprire i posti resisi vacanti, ai sensi dell'art. 13 stesso d.p.r.: Tar Sardegna 26 novem bre 1993, n. 1554, id., Rep. 1994, voce Sanitario, n. 309; Tar Sicilia, sez. II, 23 aprile 1991, n. 213, id., Rep. 1992, voce cit., n. 357; Cons.

Stato, sez. IV, 13 novembre 1990, n. 902, id., Rep. 1991, voce cit., n. 288; per riferimenti, sul conferimento dei posti ai sensi dell'art. 69

d.p.r. 761/79, v. la nota di richiami a Tar Abruzzo 23 settembre 1989, n. 430, id., 1990, III, 34. Sui concorsi pubblici in genere, v. i richiami in nota a Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 1994, n. 1638, id., 1996, III, 33.

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