sezione giurisdizionale per la regione Piemonte; sentenza 13 novembre 2003, n. 1856; Pres. DeFilippis, Est. Parisi; Proc. reg. Corte dei conti per il Piemonte c. M. Regis Milano (Avv. A.Regis Milano, Sandretto)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 1 (GENNAIO 2005), pp. 27/28-33/34Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200419 .
Accessed: 28/06/2014 16:20
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
CORTE DEI CONTI; sezione giurisdizionale per la regione Piemonte; sentenza 13 novembre 2003, n. 1856; Pres. De Fi
lippis. Est. Parisi; Proc. reg. Corte dei conti per il Piemonte e.
M. Regis Milano (Avv. A. Regis Milano, Sandretto).
CORTE DEI CONTI;
Responsabilità contabile e amministrativa — Atto di cita zione — Termine di emissione (D.l. 15 novembre 1993 n. 453, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 5; 1. 14 gennaio 1994 n. 19, conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453;
d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, art. 1; 1. 20 dicembre 1996
n. 639, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23
ottobre 1996 n. 543).
Responsabilità contabile e amministrativa — Dirigente —
Uso del computer di ufficio — Ripetuti collegamenti a siti Internet non istituzionali — Danno patrimoniale.
Responsabilità contabile e amministrativa — Comporta menti dannosi — Divulgazione ad opera dell'amministra
zione — Danno all'immagine dell'amministrazione —
Esclusione.
Nel giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte
dei conti, l'atto di citazione dev'essere emanato entro qua
rantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive conseguenti all'invito a dedurre, ovvero,
nel caso in cui la sezione giurisdizionale abbia rigettato l'i
stanza del procuratore regionale intesa ad ottenere la proro
ga del termine per l'emissione dell'atto di citazione, entro i
quarantacinque giorni successivi al deposito dell'ordinanza
che respinge la domanda di proroga avanzata dal procurato re, in ogni caso con applicazione della sospensione feriale dei
termini. (1) Risponde di danno patrimoniale nei confronti dell'amministra
(1) Non constano precedenti negli esatti termini. Nel senso che la mancata emissione della citazione nel termine di
centoventi giorni stabilito dall'art. 5, 1° comma, 1. 19/94 comporta la nullità della citazione e non già la sua inammissibilità, né, a maggior ragione, la decadenza dell'azione, di talché il pubblico ministero conta bile può emettere una nuova citazione, previa ripetizione della sequen za procedimentale stabilita dalla legge, v. Corte conti, sez. II giur. centr. app., 26 giugno 2002, n. 211, Foro it., Rep. 2002, voce Respon sabilità contabile, n. 85; sez. I giur. centr. app. 17 maggio 2001, n.
124/A, ibid., n. 71.
Peraltro, in ipotesi di fattispecie soggettivamente complesse o pluri me, caratterizzate dalla presenza di più coautori dell'evento dannoso, il termine iniziale per l'emissione della citazione da parte del procuratore regionale è quello della data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre
degli incolpati, atteso che la funzione garantista dell'invito impone una visione unitaria della fattispecie e che una compiuta valutazione delle
singole posizioni e delle responsabilità di ognuno può emergere solo a
seguito delle deduzioni di tutti, cosicché le esigenze di garanzia di ogni singolo deducente trovano la massima salvaguardia proprio nella com
pletezza dell'istruttoria e del giusto procedimento, v. Corte conti, sez.
giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 2 aprile 2001, n. 127, id., Rep. 2001, voce cit., n. 707.
Nel senso che, nel procedimento camerale per la concessione della
proroga del termine per emettere l'atto di citazione, dopo la notifica
zione, dell'invito a dedurre, non è necessario il rispetto del principio del
contraddittorio, in quanto l'invitato non può assumere la posizione di
parte, né svolgere alcuna attività processuale, trattandosi di uno stru mento offerto alla pubblica accusa al fine di costruire o meno l'azione
erariale, cosicché di fronte ad esso non sussistono diritti, bensì solo si tuazioni giuridiche prive di tutela specifica, v. Corte conti, sez. Ili giur. centr. app., 4 settembre 2000, n. 227/A, ibid., n. 700; sez. giur. reg. Lombardia 4 aprile 2003, n. 393, id., Rep. 2003, voce cit., n. 935; 24
gennaio 2002, n. 90, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1069; sez. giur. reg. Lazio 22 giugno 1999, n. 682, id., Rep. 2000, voce cit., n. 921.
Nel senso, peraltro, che è soggetta a reclamo al collegio (ex art. 739
c.p.c.) l'ordinanza che provvede sull'istanza di proroga del termine per l'emissione della citazione, v. Corte conti, sez. I giur. centr. app., 26 marzo 2003, n. 109/A, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1110, e 8 luglio 2002, n. 224/A, ibid., n. 811. Su tale presupposto, Corte cost. 4 dicem bre 2002, n. 513, ibid., n. 755 (sulla quale, v. la nota di Fares, Prime
applicazioni dei principi del giusto processo al giudizio di responsabi lità amministrativa, in Giur. costit., 2003, 1083 ss.), ha dichiarato in fondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, 1° comma, 1. n. 19
cit., nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga per l'emis sione dell'atto di citazione debba essere notificata al presunto respon sabile, in quanto l'atto in questione si colloca in una fase preproces
II Foro Italiano — 2005.
zìo ne il dirigente che, secondo le risultanze di verifiche a po steriori sugli accessi ad Internet dalla sua postazione di lavo
ro, abbia effettuato per lungo tempo collegamenti a siti non
istituzionali o abbia comunque consentito, lasciando incusto
dita la propria postazione di lavoro, tali collegamenti. (2) Non sussiste il danno all'immagine dell'amministrazione da
parte del dipendente che abbia usato il computer in dotazione
all'ufficio per effettuare collegamenti a siti non istituzionali,
ove l'informazione su tale comportamento del dipendente sia
stata divulgata dalla stessa amministrazione che dovrebbe es
sere risarcita. (3)
Fatto. — In data 8 gennaio 2002, perveniva presso la procura
regionale di questa corte per la regione Piemonte denuncia da
parte del comune di Arona, in merito all'asserita condotta tra
sgressiva serbata dall'odierno convenuto, all'epoca dei fatti in
servizio nel citato ente locale in qualità di dirigente del primo settore «gestione e sviluppo risorse».
Per quanto concerne la dinamica degli avvenimenti, giova e
videnziare che, secondo quanto riferito nella menzionata se
gnalazione di danno, il centro di elaborazione dati del comune
in parola aveva appurato, già da qualche tempo, che la rete in
formatica era stata oggetto di incursioni di virus provenienti da
collegamenti Internet su siti non istituzionali.
Le registrazioni disponibili consentivano di individuare non
soltanto la postazione lavorativa incriminata, quella del dott.
Regis Milano, ma anche il dettaglio di tutti gli accessi ad Inter
net nel periodo compreso tra il 1° giugno 2001 ed il 30 novem
bre 2001, con approfondita e specifica descrizione del tipo di
sito visitato; i dati elaborati indicavano che il funzionario in nar
rativa si sarebbe collegato, ripetutamente e con sistematicità, a
siti non istituzionali.
La verifica in argomento veniva ulteriormente approfondita nelle competenti sedi giudiziarie con il sequestro, operato dal
comando carabinieri di Arona in data 3 dicembre 2002, del se
guente materiale: — contratto stipulato tra il comune di Arona e la società Te
lecom per l'utilizzo della rete Internet-Intercom;
suale che precede la notifica dell'atto di citazione, talché il presunto re
sponsabile, al quale precedentemente è stato notificato l'invito a dedur
re, non è da considerare parte processuale, a cui. conseguentemente, non è applicabile l'art. 111 Cost.
(2) Non constano precedenti. Nel senso che costituisce giusta causa di licenziamento il comporta
mento del lavoratore (privato) consistente nel compiere, durante l'ora rio di lavoro e per un lungo periodo di tempo, lunghe connessioni ad Internet per necessità non connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa, v. Trib. Milano 14 giugno 2001, Foro it.. Rep. 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 1430 (e Notiziario giurisprudenza lav., 2001, 470).
Circa i poteri di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni di la voro dei dipendenti ex art. 3 e 4 1. 300/70, v., di recente, Cass. 12 giu gno 2002, n. 8388, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 852; 3 aprile 2002, n. 4746, ibid., n. 854; 2 marzo 2002, n. 3039, ibid., n. 856 (e Riv. it. dir.
lav., 2002, II, 873, con nota di Passerini, Ancora sul controllo in inco
gnito della prestazione lavorativa)', 14 luglio 2001, n. 9576, Foro it.,
Rep. 2001, voce cit., n. 866 (nonché Dir. lav., 2002, II, 163, con nota di
Guerriero, Potere di controllo del datore di lavoro sui dipendenti, e
[con la data 8 maggio 2001] Riv. giur. lav., 2002, II, 514, con nota di
Scillieri, L'esercizio del potere di vigilanza e controllo del datore di
lavoro)-, 3 luglio 2001, n. 8998, Foro it., 2002,1, 2793; 17 giugno 2000, n. 8250, id., Rep. 2000, voce cit., n. 944; 17 ottobre 1998, n. 10313, id.,
Rep. 1999, voce cit., n. 1048; 3 maggio 1997, n. 3837, id., Rep. 1997, voce cit., n. 895; 16 settembre 1997, n. 9211, ibid., voce Sindacati, n. 139 (e Riv. giur. lav., 1998, II, 58, con nota di Veraldi, I limiti ai pote ri di vigilanza del datore di lavoro: il divieto de! controllo a distanza dei lavoratori). V. pure, in dottrina, Frediani, Abuso di accesso ad In ternet e potere di controllo datoriale, in Lavoro giur., 2002, 947; Ric
cardi, Internet e controllo del personale, in Dir. e pratica lav., 2001, 191 ss.
Da segnalare che il d.leg. 30 giugno 2003 n. 196, «codice in materia di protezione dei dati personali», non affronta espressamente il proble ma oggetto della sentenza in epigrafe, limitandosi (art. 114) a rinviare alla disciplina dell'art. 4 1. n. 300 cit.
(3) Sul danno all'immagine della pubblica amministrazione, v., da
ultimo, Corte conti, sez. I centr. app., 18 giugno 2004, n. 222/A, e sez. riun. 12 marzo 2003, n. 10/QM, che saranno riportate in un prossimo fa
scicolo; sez. giur. reg. Lazio 29 ottobre 1998, n. 2246, Foro it., 2000, III, 263, con nota di Giracca, Esiste il danno erariale all'immagine di un ente pubblico?
This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
— copia dell'ultima bolletta telefonica relativa al sesto bi
mestre 2001, inerente al traffico dal 1° agosto 2001 al 30 set
tembre 2001 ; —
riepilogo mensile delle giornate di presenza ed orari di
entrata ed uscita dal posto di lavoro dell'odierno convenuto, at
tinente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed
ottobre 2001; —
prospetto a campione del 13 novembre 2001, con l'indi
cazione dei collegamenti effettuati alla rete dal nominato Regis Milano.
In data 17 dicembre 2002 l'ufficio personale del comune di
Arona, competente per i provvedimenti disciplinari, comunicava
al sindaco di avere aperto istruttoria e di aver dato avvio al pro cedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile; il predetto ufficio inviava successivamente all'interessato, di
concerto con il sindaco, contestazione di addebito ai sensi del
c.c.n.l. relativo ai dirigenti enti locali del 10 aprile 1996, con
contestuale sospensione dal servizio.
In tale ottica, non è superfluo precisare che le contestazioni
elevate all'odierno convenuto nell'ambito del menzionato pro cedimento disciplinare, si richiamano ai risultati delle rilevazio
ni svolte dal Ced dell'ente locale, le quali portano a quantificare il tempo utilizzato per navigare sui siti non istituzionali in circa
due ore e mezza per ciascun giorno, periodo che raffrontato con
la presenza media in servizio del dott. Regis Milano di circa
trentasei-trentasette ore settimanali, al netto delle pause pasto,
rappresenta una quota di incidenza oraria superiore al trenta per cento; l'entità del danno patrimoniale veniva conseguentemente stimata dall'amministrazione, con calcolo di natura forfetaria, in
euro 13.427,88. In data 24 luglio 2002 la procura della repubblica presso il
Tribunale di Verbania adottava richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti dell'odierno convenuto, per i fatti esposti in rassegna,
contestandogli i reati di cui agli art. 314, 323 e 640, 2° comma,
c.p. Con riferimento al prefato procedimento penale, appare utile
rammentare che le apparecchiature elettroniche, come quella in
dotazione all'odierno convenuto, conservano la memoria delle
operazioni digitate e, pertanto, garantiscono la possibilità di
eseguire la ricognizione analitica in merito alla tipologia ed alla
durata dei collegamenti effettuati; in tale ottica, con relazione di
perizia tecnica affidata dalla procura della repubblica di Verba
nia al prof. Enzo Menegazzo, è stata compiuta l'analisi dei files di «Log» generati dal programma in uso nel comune di Arona,
giungendo alla conclusione secondo cui la durata dell'utilizzo
illecito del servizio Internet sulla postazione del dott. Regis
Milano, nel periodo di tempo compreso tra giugno e novembre
2001, ammonterebbe a circa duecentocinquanta ore.
In relazione a quanto sopra descritto, l'ufficio requirente di
questa corte, ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità a
carico del dirigente in parola per il danno patrimoniale cagio nato all'amministrazione, consistente nel mancato svolgimento della prestazione lavorativa durante le citate ore di connessione,
ha emesso nei confronti dell'interessato l'invito a dedurre pre visto dall'art. 5, 1° comma, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, con
vertito, con modificazioni, dalla 1. 14 gennaio 1994 n. 19; suc
cessivamente parte pubblica, ritenuta, altresì, la sussistenza
nella presente fattispecie di un danno all'immagine del comune
di Arona, atteso il clamore suscitato dai fatti in questione, ha
provveduto a contestare al convenuto, con atto integrativo, tale
ulteriore voce dannosa.
A seguito della notifica dell'invito, il presunto responsabile ha fatto pervenire deduzioni scritte, rispettivamente in data 8
maggio e 13 agosto 2002, senza contestuale richiesta di audi
zione personale; le giustificazioni addotte, tuttavia, non sono
apparse idonee a superare il contestato addebito secondo la pro cura regionale procedente.
In tale contesto, si stima utile sottolineare che l'ufficio requi rente ha richiesto, con istanza in data 30 agosto 2002, ai sensi
dell'art. 5, 1° comma, 1. 14 gennaio 1994 n. 19, come modifi
cato dall'art. 1, comma 3 bis, 1. 20 dicembre 1996 n. 639, la
proroga del termine per emettere l'atto di citazione; questa se
zione giurisdizionale, con ordinanza n. 791/R/02, depositata in
data 25 settembre 2002, ha rigettato l'istanza.
La procura regionale ha, quindi, emesso l'atto di citazione in
giudizio dell'odierno convenuto in data 5 novembre 2002, noti
ficato al destinatario in data 25 novembre 2002, con cui è stato
Il Foro Italiano — 2005.
contestato al dott. Regis Milano un danno complessivo di euro
15.751,94, di cui euro 7.875,97 per danno patrimoniale ed euro
7.875,97 per danno all'immagine, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
Nel corso dell'odierna udienza le parti hanno sostanzialmente
ribadito quanto prospettato negli atti scritti; il sostituto procu ratore regionale ha chiesto che venga respinta l'eccezione sul
l'asserita decadenza dell'azione di responsabilità, precisando, inoltre, che il danno patrimoniale indicato abbraccia due sotto
voci: la retribuzione indebitamente percepita ed il costo delle
connessioni ai siti non istituzionali.
L'avv. Sandretto, nel contestare in radice la fondatezza della
domanda attrice, ha eccepito in via pregiudiziale, sul crinale
processuale, la predetta decadenza dell'azione, sul rilievo che,
nel caso di mancata concessione della proroga del termine pe rentorio fissato dalla legge per l'emanazione dell'atto di cita
zione, quest'ultimo deve essere adottato dall'ufficio requirente entro quarantacinque giorni decorrenti, secondo l'avviso della
difesa, non dal deposito dell'ordinanza della sezione giurisdi zionale che rigetta l'istanza, bensì dalla scadenza dei centoventi
giorni previsti dall'art. 5 1. n. 19 cit.
In ordine al merito della vicenda, infine, l'avv. Regis Milano
ha insistito sul disconoscimento, inutilizzabilità ed inefficacia
probatoria dei documenti e dei dati posti a base della domanda
di risarcimento della procura regionale, sottolineando, inoltre,
l'estraneità ai fatti del proprio assistito, l'arbitrarietà del criterio
con il quale è stata quantificata la somma afferente al danno pa
trimoniale, nonché la carenza di prova circa il contestato danno
all'immagine. Il legale ha chiesto, in via istruttoria, l'ammissio
ne della prova testimoniale inerente ad alcuni dipendenti del
comune di Arona, precisando, al riguardo, i vari capitoli, non
ché l'esibizione, da parte della citata amministrazione comuna
le, del Peg 2001 e di tutti gli atti concernenti il raggiungimento
degli obiettivi assegnati al proprio assistito.
Diritto. — Relativamente alla contestazione effettuata dalla
procura regionale nei confronti del convenuto, la prima questio ne di cui questo collegio deve farsi carico è quella relativa al
l'eccezione circa l'asserita decadenza della presente azione di
responsabilità, sollevata dalla difesa del Regis Milano sia nel
l'atto scritto che nel corso dell'odierna udienza.
L'eccezione in parola non ha pregio e deve essere respinta. In particolare, il presunto responsabile sostiene che l'atto di
citazione datato 5 novembre 2002 sarebbe stato emesso ben ol
tre il termine perentorio fissato dalla legge in materia, identifi
cato nel 25 ottobre 2002, calcolando i centoventi giorni dal 13
maggio 2002, -data di scadenza del termine per il deposito delle
deduzioni difensive conseguenti all'invito a dedurre, ed aggiun
gendo i quarantacinque giorni previsti nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di proroga, senza tener conto, in quanto considerato
inapplicabile, del periodo di sospensione feriale.
Sul punto, tuttavia, in disparte la considerazione, già di per sé
sufficiente a confutare l'eccezione di decadenza prospettata dalla parte privata, secondo la quale al citato termine di cento
venti giorni si rende applicabile, come chiarito dalle stesse se
zioni riunite di questa corte (sentenza n. 7/QM/03, Foro it., Rep.
2003, voce Responsabilità contabile, n. 888), il periodo di so
spensione feriale, è sufficiente osservare che la giurisprudenza assolutamente prevalente, condivisa dal collegio, ha da tempo affermato il principio per cui, nel caso di rigetto della suddetta
istanza di proroga, il termine di quarantacinque giorni attribuito
dalla legge per l'emissione dell'atto di citazione, decorre dal
deposito della relativa ordinanza della sezione che respinge la
domanda avanzata dalla procura regionale; nella fattispecie in
esame, il deposito dell'ordinanza è avvenuto in data 25 settem
bre 2002, mentre la citazione, come in precedenza indicato, è
stata emessa in data 5 novembre 2002. Ne discende che il citato
termine di quarantacinque giorni per l'emissione dell'atto di
citazione risulta pienamente rispettato. Passando alla disamina delle motivate argomentazioni di me
rito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da parte dell'ufficio requirente, e delle correlate controdeduzioni for
mulate dai difensori dell'odierno convenuto, il collegio deve fo
calizzare la propria attenzione sulle considerazioni addotte dalla
difesa circa il disconoscimento, l'inutilizzabilità e l'inefficacia
probatoria dei documenti e dei dati posti a base della domanda
di risarcimento della procura regionale, l'estraneità del proprio assistito ai fatti che gli vengono addebitati, nonché l'arbitrarietà
This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
del criterio con il quale è stata quantificata la somma afferente
al danno patrimoniale e la carenza di prova circa il contestato
danno all'immagine. Per quanto concerne la prima censura, incentrata sul divieto
di utilizzare, da parte del datore di lavoro, impianti audiovisivi
ed altre apparecchiature finalizzate a svolgere un controllo a di
stanza dei lavoratori, con conseguente violazione della normati
va a tutela della privacy, questi giudici ritengono che la stessa
debba essere disattesa.
Il collegio, infatti, non ravvisa nell'operato del comune di
Arona alcun comportamento invasivo preordinato al controllo
recondito dell'attività del proprio dipendente, ma semplice mente l'impiego, con verifiche svolte ex post, di un tipo di
software in uso a molte pubbliche amministrazioni in grado di
registrare i dati inerenti agli accessi degli utenti collegati alla
rete, non solo per finalità di repressione di comportamenti ille
citi, ma anche per esigenze statistiche e di controllo della spesa. Del resto, non risulta che i controlli siano stati concomitanti
all'attività lavorativa dell'odierno convenuto, ma sono stati di
sposti soltanto a posteriori, in funzione di significative e ripe tute anomalie rappresentate da incursioni di virus provenienti da
siti non istituzionali; l'utilizzabilità e l'efficacia nel presente
giudizio dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi, non
può essere, ad avviso di questi giudici, posta in discussione.
Relativamente alla seconda censura, quella concernente l'as
serito difetto di responsabilità del proprio assistito, la difesa
propugna la tesi secondo la quale altre persone ignote diverse
dal convenuto avrebbero potuto avere facile accesso al personal
computer in dotazione a quest'ultimo; il dott. Regis Milano, ri
percorrendo quanto esposto analiticamente nell'atto defensio
nale, era solito accendere il personal computer al mattino, per
approntare subito tutti gli strumenti di lavoro, con spegnimento del medesimo alla sera, prima di lasciare l'ufficio. Durante la
giornata, il dirigente in parola era costretto, per motivi di servi
zio, ad assentarsi dalla postazione di lavoro, anche per diverse
ore, allo scopo di recarsi in altri uffici o partecipare a riunioni,
lasciando conseguentemente il personal computer in funzione ed
abilitato al collegamento alla rete di Internet, essendo la pass word personale già inserita.
Le richiamate considerazioni si appalesano infondate e non
possono trovare accoglimento. Sulla specifica questione, il collegio non condivide le conclu
sioni prospettate dalla difesa, relativamente all'asserita possibi lità per la quale chiunque avrebbe potuto navigare in Internet
con il personal computer in dotazione all'odierno convenuto e la
password avrebbe potuto essere conosciuta da altri soggetti,
quali gli addetti al Ced, sul rilievo che, se ciò non si può certa
mente escludere in via di fatto, residua, tuttavia, un comporta mento negligente, inescusabile e gravemente colposo del dott.
Regis Milano, il quale, per sua espressa ammissione, si allonta
nava dal proprio ufficio per diverse ore al giorno lasciando il lo
cale aperto ed il personal computer acceso, incustodito e con la
parola chiave inserita. Il contegno serbato con sistematicità dal
citato dirigente, connotato dal mancato esercizio di quelle mi
nime, possibili e semplici cautele procedimentali che la situa
zione richiedeva, da considerarsi oltremodo censurabile, poiché
posto in essere da una figura lavorativa che r'copriva un ruolo di
vertice nell'organigramma dell'ente locale, aepone a favore di
una diretta imputabilità del danno, sotto il profilo eziologico, all'odierno convenuto.
Tale assunto appare suffragato anche da un ulteriore partico lare, non scevro di un elevato valore sintomatico: se, infatti, gli accessi ai siti non istituzionali effettuati dalla postazione del
prefato dirigente non fossero stati dal medesimo compiuti, egli, in qualità di legittimo possessore del personal computer, avreb
be dovuto, verosimilmente, avvedersi dell'uso improprio da
parte di ignoti dell'apparecchio in dotazione, comunicando le
anomalie riscontrate ai competenti servizi dell'ente di apparte nenza, considerato che l'utilizzo illecito si è protratto costante
mente per alcuni mesi; risulta, al contrario, che i primi accerta
menti sono stati avviati a seguito delle rilevazioni e delle conse
guenti segnalazioni del Ced del comune di Arona.
Venendo all'esame della terza censura afferente alla presunta inattendibilità dei criteri utilizzati per la quantificazione del
danno patrimoniale, occorre precisare che la procura regionale,
partendo dal dato richiamato in narrativa, che individua, alla lu
ce della perizia tecnica del prof. Menegazzo e degli accertamenti
Il Foro Italiano — 2005.
compiuti dal Ced del comune di Arona, in circa duecentocin
quanta ore il tempo di utilizzo non istituzionale di Internet da
parte del dott. Regis Milano, ha inteso avvalersi per la menzio
nata attività volta alla determinazione del danno, sebbene in
forma stimata e forfetaria, di elementi obiettivi, quali l'am
montare della retribuzione in godimento ed il numero delle ore
di navigazione sui vari siti non istituzionali. Atteso che lo sti
pendio mensile lordo del convenuto ammontava a lire 8.500.000
e che lo stesso risulta aver effettuato nel periodo considerato, in
media, trentasei ore settimanali, con una retribuzione oraria pari a lire 59.000, l'ufficio requirente ha quantificato il danno patri moniale, ottenuto moltiplicando la predetta misura oraria per il
totale delle ore trascorse collegandosi a siti non istituzionali
(duecentocinquanta), in lire 14.750.000, cui sono state aggiunte,
applicando sempre un procedimento induttivo, lire 500.000 a
titolo di costo del servizio telefonico pro quota. Ribatte la difesa che le rilevazioni dei files di «Log», se da un
lato consentono di verificare l'esistenza e la durata di un colle
gamento alla rete, non sono ovviamente in grado di dimostrare
che il soggetto connesso sia, in quel determinato intervallo tem
porale, dedito esclusivamente alla consultazione del sito ricer
cato, ben potendo dedicarsi ad ogni altra attività lavorativa
rientrante nelle proprie mansioni, pur se il personal computer rimane, durante le ore medesime, collegato ad Internet; in altre
parole, non sarebbe in alcun modo possibile ritenere accertata e
provata la precisa coincidenza tra ore di collegamento e ore pri ve di qualsivoglia prestazione lavorativa, per trarre l'esistenza e
l'entità di un danno che, in base soltanto ai suddetti elementi, non è determinato, né logicamente determinabile.
In merito al profilo della determinazione del danno patrimo niale, il collegio muove da un dato oggettivo, nonostante le os
servazioni critiche inerenti al grado di sicurezza della rete for
mulate nella perizia di parte privata stilata da Ferrentino Paolo, da reputarsi sufficientemente preciso, acclarato con dovizia di
argomentazioni tecniche dalla relazione del prof. Menegazzo e
dai rilevamenti elaborati dal Ced del comune di Arona: dal per sonal computer in uso all'odierno convenuto sono stati effettuati
accessi a siti non istituzionali della rete Internet pari a circa
duecentocinquanta ore di collegamento nel periodo interessato; tali connessioni, in ragione di quanto precedentemente esposto circa il comportamento gravemente polposo del dott. Regis Mi
lano, associato alla circostanza corroborante attinente all'esame
incrociato del riepilogo delle giornate di presenza e degli orari
di entrata e di uscita dello stesso, sono da ritenersi direttamente
imputabili al dirigente in parola. In tale quadro complessivo, inoltre, il collegio intende dis
sentire con forza dall'affermazione della difesa secondo la quale non sarebbe rilevante, ai fini del danno, il tempo trascorso da un
dirigente in attività non attinenti al proprio servizio, in quanto le
figure in parola negli enti locali, a differenza degli altri dipen denti, non devono rendere una prestazione lavorativa quantifi cabile con orario minimo, ma sono tenuti esclusivamente ad
un'obbligazione di risultato. Se è vero, infatti, che la funzione
del dirigente è improntata ad una certa flessibilità nell'orario di
lavoro, non può sottacersi la circostanza che l'attività di tali
soggetti comporta, indubbiamente, una maggiore responsabilità che si riflette in modo diretto sulla stessa durata ed articolazione
delle prestazioni lavorative, diversamente dagli altri dipendenti che agiscono, in linea di massima, sulla base di una program mazione lavorativa predefinita; il riferimento all'espletamento di un'obbligazione di risultato non affranca certamente il diri
gente dall'obbligo giuridico di utilizzare il tempo trascorso in
ufficio per il conseguimento dei fini istituzionali, anche in virtù
della posizione di vertice ricoperta che deve fungere da esempio
per i propri collaboratori.
In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, questi
giudici reputano non rispondente ai canoni dell'efficienza e del
l'efficacia della prestazione lavorativa, da rendere a fronte della
retribuzione percepita, lo svolgimento del lavoro di ufficio che
presenti continue parentesi temporali dedicate alla connessione
a siti non istituzionali della rete Internet, quantomeno in rela
zione alle ore interessate dall'attività in rassegna. Ciò premesso, partendo dai cennati presupposti emersi nel
l'ambito della evocata cornice ricostruttiva, il collegio, pur va
lutando corretto il parametro dedotto dalla procura regionale,
poiché appare quello che più di ogni altro conserva nel suo al
veo un fondamento di natura oggettiva, laddove si richiama alla
This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
retribuzione oraria del soggetto, non condivide, tuttavia, la
quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla correlata
operazione di calcolo matematico effettuata dalla parte pubbli ca, in quanto il criterio prescelto non è idoneo a provare in
modo inoppugnabile, come prospettato dalla difesa del conve
nuto, la perfetta corrispondenza tra le ore di collegamento alla
rete Internet rilevate, il cui numero può considerarsi pressoché certo, e le ore prive di prestazione lavorativa; la stessa procura
regionale definisce tale valutazione stimata e forfetaria. A tal
proposito, infatti, non si può escludere che alcune connessioni ai
siti non istituzionali siano rimaste attive per diversi minuti nel
corso di ciascuna giornata, anche per mera dimenticanza, nel pe riodo in cui il predetto dirigente svolgeva le proprie funzioni
istituzionali in ufficio o presso altri luoghi, lasciando il personal
computer sempre acceso sin dalla mattina come evidenziato
nell'atto defensionale.
In relazione alle delineate osservazioni in ordine alla quanti ficazione del danno, il collegio ravvisa la necessità di ricorrere, nella fattispecie in esame, al potere equitativo demandato dal
l'art. 1226 c.c., riducendo l'importo contestato dalla procura re
gionale a tale titolo e ritenendo raggiunta la prova a carico del
l'odierno convenuto di un danno patrimoniale per l'importo di
euro 5.000, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi, in base alle risultanze del procedimento penale, della perizia tecnica redatta dal prof. Menegazzo e dei rilevamenti elaborati
dal Ced del comune di Arona.
Alla luce di quanto sopra tratteggiato, in ordine alle risultanze
di fatto del presente giudizio, il collegio è dell'avviso che non
possano trovare ingresso le richieste istruttorie avanzate dalla
difesa, atteso che le stesse si manifestano, nel contesto della
menzionata cornice ricostruttiva, chiaramente inconferenti.
Quanto alla contestazione afferente al supposto danno al
l'immagine, prescindendo dal vaglio relativo alla prova dello
stesso, individuabile nei noti criteri oggettivi, soggettivi e so
ciali e nei canoni di carattere generale contenuti nella recente
decisione delle sezioni riunite di questa corte n. 10/QM/03
(ibid., n. 577), il collegio valuta la pretesa avanzata dalla parte
pubblica infondata, sul rilievo assorbente che le notizie dell'epi sodio concernente la connessione a siti non istituzionali da parte dell'odierno convenuto sono state divulgate agli organi di stam
pa dal comune danneggiato, per cui difetta, a monte, una delle
stesse condizioni per promuovere l'azione di responsabilità per tale voce di danno, atteso che la diffusione delle informazioni
potenzialmente pregiudizievoli è riconducibile esclusivamente
all'ente locale che dovrebbe essere risarcito.
Per quanto esposto in narrativa, il collegio condanna l'odier
no convenuto al pagamento in favore dell'erario della somma di
euro 5.000, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi.
Il Foro Italiano — 2005.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione I; ordinanza 13 ottobre 2004, n. 175; Pres. Barbieri, Rei. Monferrante; Associazione azionariato
diffuso Aem e altri (Avv. Nespor, De Cesaris, Civitelli) c.
Comune di Milano (Avv. Surano, Santa Maria, Croff, Per
fetti, Libonati), Soc. Aem (Avv. Bessi, Solci, Cavalli, Pe
trella).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione I; ordinanza 13 ottobre 2004, n. 175;
Società — Società con partecipazione pubblica — Privatiz
zazione — Poteri speciali di nomina degli amministratori —
Compatibilità con la normativa comunitaria — Rimes
sione alla Corte di giustizia (Trattato Ce, art. 56, 234; cod.
civ., art. 2449; d.l. 31 maggio 1994 n. 332, norme per l'ac
celerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, art. 2; 1.
30 luglio 1994 n. 474, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 31 maggio 1994 n. 332; 1. 24 dicembre 2003 n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), art. 4, commi
227, 228).
Vanno rimessi gli atti alla Corte di giustizia delle Comunità eu
ropee, ai sensi dell'art. 234 del trattato istitutivo, affinché si
pronunci, in via pregiudiziale, circa la compatibilità con
l'art. 56 del trattato dei poteri speciali di nomina degli am
ministratori di società con partecipazione pubblica previsti dall'art. 2449 c.c., applicato congiuntamente all'art. 2 d.l. 31
maggio 1994 n. 332, convertito nella l. 30 luglio 1994 n. 474,
allorquando ad avvalersene sia un ente pubblico che, pur avendo perso il controllo di diritto della società per azioni, conservi una partecipazione rilevante quale socio di maggio ranza relativa, così ottenendo uno sproporzionato potere di
controllo. (1)
(1)1. - L'ordinanza in epigrafe si inserisce in un contesto articolato, nell'ambito del quale si erano già pronunciati in sede cautelare sia lo stesso Tar Lombardia, sia il Consiglio di Stato.
Alla base vi è la decisione del comune di Milano di ridurre la propria partecipazione alla Aem s.p.a. at di sotto della quota di maggioranza; prima di provvedere alla cessione del pacchetto azionario, tuttavia, il comune decideva di intervenire sullo statuto della società, e provvedeva a definire le modifiche necessarie per mantenere comunque la maggio ranza nel consìglio di amministrazione. L'opzione prevedeva la nomina diretta di un numero di amministratori pari ad un quarto dei membri del
consiglio e l'elezione dei restanti secondo una competizione tra liste concorrenti. Il risultato combinato avrebbe garantito al comune di poter esprimere sempre un numero di amministratori pari alla metà più uno dei componenti del consiglio. In un primo progetto di delibera, il potere di nomina diretta era giustificato con il rinvio all'art. 2, 1° comma, lett.
d), d.l. 31 maggio 1994 n. 332, convertito in 1. 30 luglio 1994 n. 474; nella delibera definitiva approvata dal consiglio comunale, che stabiliva le proposte da sottoporre al voto dell'assemblea dei soci, tale potere è stato invece fondato sull'art. 2449 c.c., mentre il riferimento alla 1. 474/94 rimaneva solo nel preambolo e nel dispositivo (dove però era menzionato l'art. 2, 3° comma). Il cambiamento è stato verosimilmente dovuto alle modifiche nel frattempo introdotte alla 1. 474/94 dall'art. 4, comma 227, 1. 24 dicembre 2003 n. 350, che ha ridotto i poteri di no
mina diretta ad un solo amministratore, senza diritto di voto. Ciò ren
deva del tutto inutile l'applicazione della normativa sostanziale richia mata rispetto allo scopo perseguito dal comune e rendeva necessario individuare altrove i fondamenti del potere di nomina diretta: l'art. 2449 c.c. (il cui contenuto corrisponde a quello dell'art. 2458 c.c. nella numerazione precedente alla riforma del 2003) ha consentito di rag giungere comunque, per una via diversa rispetto all'applicazione della
disciplina sulle procedure di dismissione delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, il risultato voluto.
Successivamente la delibera del comune di Milano veniva impugnata con ricorso al Tar da parte di alcuni soci di Aem e dall'associazione
rappresentativa degli interessi dell'azionariato diffuso della stessa so
cietà, sul presupposto che la riserva di poteri a favore dell'ente pubblico avrebbe scoraggiato gli investimenti di soggetti interessati ad acquisire il
controllo della società, con ripercussioni negative sul valore economico
della partecipazione azionaria di chi era già socio. In sede cautelare il
giudice di primo grado accoglieva la domanda di sospensione, ritenendo
la scelta del comune di Milano di riservarsi dei poteri di controllo in
contrasto con il principio comunitario di libera circolazione dei capitali e
con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in
materia di privatizzazioni e golden share. In sede d'appello, tuttavia, il
Consiglio di Stato non condivideva le conclusioni del Tar e riformava
l'ordinanza cautelare. All'udienza di merito, preso atto del contrasto in
terpretativo, il Tar decideva di rimettere la questione alla Corte di giusti zia, alla quale domandava di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla
compatibilità dell'art. 2449 c.c. con l'art. 56 del trattato Ue.
This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions