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sezione giurisdizionale per la regione Veneto; sentenza 22 febbraio 2005, n. 459; Pres. Zambardi,...

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sezione giurisdizionale per la regione Veneto; sentenza 22 febbraio 2005, n. 459; Pres. Zambardi, Est. Scivoletto; Soc. Uniriscossioni (Avv. Viezzi, Missoni) c. Direzione regionale del Veneto dell'agenzia delle entrate Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 659/660-663/664 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201836 . Accessed: 28/06/2014 13:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.44 on Sat, 28 Jun 2014 13:28:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione giurisdizionale per la regione Veneto; sentenza 22 febbraio 2005, n. 459; Pres. Zambardi, Est. Scivoletto; Soc. Uniriscossioni (Avv. Viezzi, Missoni) c. Direzione regionale

sezione giurisdizionale per la regione Veneto; sentenza 22 febbraio 2005, n. 459; Pres.Zambardi, Est. Scivoletto; Soc. Uniriscossioni (Avv. Viezzi, Missoni) c. Direzione regionale delVeneto dell'agenzia delle entrateSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 659/660-663/664Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201836 .

Accessed: 28/06/2014 13:28

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PARTE TERZA 660

mento degli incarichi loro affidati. Pertanto è erroneo quanto ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui l'ufficiale giudi ziario sarebbe comunque sottoposto ad un orario lavorativo di

trentasei ore settimanali. La stessa giurisprudenza sul punto è

molto chiara; la Corte di cassazione a sezioni unite ha ribadito

con sentenza 6 febbraio 1979, n. 782 (Foro it., Rep. 1979, voce

Ufficiale giudiziario, n. 2), l'autonomia dell'ufficiale giudizia rio nella esplicazione delle sue prestazioni e soprattutto il Con

siglio di Stato, con sentenza 11 maggio 1982, n. 282 (id., Rep. 1982, voce cit., n. 16), precisa che mentre gli impiegati sono

obbligati a stare a disposizione dell'ufficio nei giorni e nelle ore

prefisse con la conseguenza che non possono assentarsi dallo

stesso, l'attività dell'ufficiale giudiziario, di contro, si svolge senza limitazioni d'orario; ovverosia, l'ufficiale giudiziario

svolge il suo servizio senza limiti di tempo perché deve assolve

re a doveri particolarmente gravosi che richiedono una disponi bilità illimitata; da qui anche la diversa retribuzione perché, mentre per l'impiegato questa è commisurata al tempo, la retri

buzione dell'ufficiale giudiziario è rapportata al numero ed alla

qualità degli atti. Peraltro, sia dalla domanda attrice che dalla stessa sentenza

impugnata risulta evidente che l'addebito è stato rapportato al

l'arbitraria assenza dall'ufficio durante il pubblico orario, men

tre, da ultimo, non può sfuggire che sussiste anche una generi cità della contestazione allorquando si collega l'addebito al fatto

di essere stato il Ramoser assente dall'ufficio per due volte la

settimana.

Non sussistendo quindi la ragion d'essere della responsabilità amministrativa del Ramoser, perché lo stesso non era tenuto ad

osservare alcun orario d'ufficio, né risultando dagli atti una

contestazione attrice relativa ad eventuali mancate prestazioni

professionali cui era tenuto il Ramoser in relazione al suo parti colare stato giuridico, così come sopra spiegato, l'appello me

rita l'accoglimento con la conseguente riforma della sentenza

impugnata e l'assoluzione del Ramoser da ogni addebito.

Infine, tutte le eccezioni preliminari vengono assorbite dal

l'accoglimento nel merito del gravame.

CORTE DEI CONTI; sezione giurisdizionale per la regione Veneto; sentenza 22 febbraio 2005, n. 459; Pres. Zambardi, Est. Scivoletto; Soc. Uniriscossioni (Avv. Viezzi, Missoni) c. Direzione regionale del Veneto dell'agenzia delle entrate.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Quote inesigibili d'imposta — Rimborso ai concessionari della riscossione — Condizioni (D.p.r. 28

gennaio 1988 n. 43, istituzione del servizio di riscossione dei

tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai

sensi dell'art. 1, 1° comma. 1. 4 ottobre 1986 n. 657, art. 74,

75, 79, 80, 82).

Il concessionario della riscossione ha diritto al rimborso delle

quote inesigibili d'imposta quando dimostri di aver esperito

tempestivamente ma infruttuosamente le procedure esecutive

mobiliari e immobiliari, al fine di recuperare le somme a lui

dovute dal contribuente. (1)

(1) I. - Ai sensi dell'art. 74 d.p.r. 43/88, il concessionario al quale vengano consegnati i ruoli per provvedere alla riscossione coattiva dei tributi erariali ha diritto al rimborso delle somme divenute inesigibili e

già anticipate (per effetto del c.d. «obbligo del non riscosso per riscos

so»), ovvero al discarico delle somme divenute inesigibili e non antici

pate. qualora sia in grado di dimostrare, nei modi e termini previsti dallo stesso decreto, di non averle potute riscuotere (peraltro, l'art. 2

Il Foro Italiano — 2006.

Fatto. — Il concessionario del servizio riscossione tributi

della provincia di Treviso, Uniriscossioni s.p.a. (già Esamarca) ha impugnato davanti a questa sezione giurisdizionale il decreto

della direzione regionale del Veneto dell'agenzia delle entrate n.

39559/03 del 22 dicembre 2003, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento dell'ufficio delle entrate di Vittorio

Veneto n. 516 del 22 gennaio 2003, di rigetto della domanda n.

3870 del 29 marzo 1999, presentata in data 30 aprile 1999, di

rimborso, per inesigibilità, della somma di lire 628.000, pari ad

d.leg. 37/99 ha soppresso l'istituto del «non riscosso per riscosso», tal

ché, da una parte, è venuto meno l'obbligo del concessionario di antici

pare l'ammontare del tributo e, dall'altra, il concessionario ha titolo

unicamente al discarico per inesigibilità). Le controversie fra il concessionario e l'amministrazione finanziaria

aventi ad oggetto il diritto al rimborso delle quote inesigibili rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti (Cass. 1° ottobre 2002, n.

14080, Foro it.. Rep. 2003, voce Riscossione delle imposte, n. 160; 14

dicembre 1999, n. 896/SU, id.. Rep. 2000, voce cit.. n. 227; 7 dicembre

1999, n. 862/SU, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 231; 10 aprile 1999, n.

235/SU, ibid., n. 224). come — più in generale — quelle relative ai

rapporti di dare e avere tra esattore delle imposte ed ente impositore ed al risultato contabile finale di tale rapporto (Cass. 29 maggio 2003, n.

8580. id.. 2004, I, 134; di conseguenza, nel senso che spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei

conti, la controversia che attenga non al rapporto di esattoria, bensì al

l'estensione della concessione, vale a dire all'accertamento del se ap partenga al cessato titolare del servizio di esattoria, o a quelli soprav venuti, il carico delle rate di imposte, scadute prima della cessazione del rapporto, il cui pagamento sia stato dilazionato ad epoche posteriori alla successione tra i concessionari, v. Cass. 8 marzo 1996, n. 1830, id.,

1996, I, 3163, con nota di richiami). In dottrina, su tali controversie, v.

Oricchio, La giustizia contabile, Napoli, 2001, 367; Garrì. 1 giudizi in

nanzi alla Corte dei conti. Milano, 2000, 464; Sepe, La giurisdizione contabile, Padova, 1997, 322.

I procedimenti di cui si parla sono compresi nella più ampia catego ria dei c.d. «giudizi a istanza di parte» (e, cioè, non ad istanza del pub blico ministero, come i giudizi di responsabilità contabile e ammini

strativa), che rientrano fra «gli altri giudizi in materia contabile» (sui

quali, anche per ulteriori riferimenti, v. Garrì, op. cit., 463 ss.), attri buiti alla giurisdizione della Corte dei conti dal capo V, sezione II, r.d. 1214/34 (t.u. Corte conti).

Nella specie, la sezione regionale della Corte dei conti ha negato il discarico al concessionario, per non aver questi esperito, con la diligen za propria del creditore, tutte le possibili procedure esecutive nei termi ni stabiliti dall'art. 75 d.p.r. cit., anche sulla base delle indicazioni for nite dall'ufficio finanziario. Nello stesso senso, di recente, Corte conti, sez. giur. reg. Campania, 11 aprile 2005, n. 288, Foro it.. Rep. 2005, voce Responsabilità contabile, n. 712.

Nel senso che spetta al concessionario di provare la fondatezza e la

legittimità, sia procedurale che sostanziale, della domanda di discarico, v. Corte conti, sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 7 maggio 2003, n. 1214, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 832; sez. giur. reg. Toscana 27 ottobre

2003, n. 766, <www.corteconti.it>. Sulla decadenza del concessionario dal diritto al rimborso quando gli

atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarità, a meno che egli non dimostri l'ininfluenza dell'irregolarità sull'esito della pro cedura, v. Corte conti, sez. giur. reg. Calabria, 28 novembre 2002, n. 1, ibid.

Nel senso, invece, che spetta il rimborso nel caso in cui l'irregolarità nell'esperimento della procedura non abbia determinato l'omissione di atti dovuti e il concessionario della riscossione abbia svolto attività di

recupero del credito addirittura più intensa di quella imposta dalla leg ge, v. Corte conti, sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 15 maggio 1997, n. 181, Foro it.. Rep. 1998, voce Riscossione delle imposte, n. 271; ugualmente, spetta il rimborso sia nel caso in cui le irregolarità procedurali non avrebbero influito sull'esito dell'esecuzione, sia nel caso di notevole difficoltà nell'individuazione di beni da aggredire ese cutivamente: v., rispettivamente. Corte conti, sez. II, 1° dicembre 1989, n. 317, id., Rep. 1990, voce Responsabilità contabile, n. 425, e sez.

giur. reg. Sardegna, 24 febbraio 1999, n. 104/QI, id., Rep. 1999, voce Riscossione delle imposte, n. 228.

Sussiste, altresì, il diritto al rimborso nell'ipotesi in cui il concessio nario della riscossione abbia prodotto in giudizio la prova della tempe stiva insinuazione della partita contabile nel passivo fallimentare del contribuente-debitore; v. Corte conti, sez. giur. reg. Sicilia, 25 novem bre 2003, n. 2580. id., Rep. 2004, voce Responsabilità contabile, n. 826.

II. - Il d.leg. 112/99, sul riordino del servizio nazionale della riscos sione, ha semplificato (art. 19 e 20, poi ulteriormente modificati, ri

spettivamente, dall'art. 3 1. 178/02 e dall'art. 4 1. 265/02), la procedura del discarico per inesigibilità, confermando, comunque, che costitui scono «causa di perdita del diritto al discarico» il mancato svolgimento

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

euro 324,33, iscritta a ruolo a carico della Cuisines D'Elite

s.p.a. di Follina (TV), posta in riscossione nelle due rate di feb

braio e di aprile 1997, a titolo di Irpeg e interessi/anno 1991.

Motivi del rigetto della suddetta domanda: 1) invio al visto

dell'ufficio finanziario oltre il termine di novanta giorni, del

l'avviso di mora notificato a mezzo deposito nella casa comu

nale dal 1° al 9 settembre 1998, ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 600/73, per irreperibilità della società morosa; b) notifica tardi

va dell'avviso di mora al legale rappresentante e liquidatore della società stessa.

La direzione regionale del Veneto dell'agenzia delle entrate, con l'impugnato decreto n. 39559/03 del 22 dicembre 2003, in

sede di decisione del ricorso gerarchico, confermava il provve dimento negativo del dipendente ufficio di Vittorio Veneto, ma

solo perché tardiva la notifica dell'avviso di mora, effettuata al

legale rappresentante della società oltre il termine di diciotto

mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo; mentre riteneva

tempestivo l'invio al visto dell'avviso di mora e del contestuale

verbale di pignoramento negativo e certificato d'irreperibilità redatti in data 20 ottobre 1998 —

quindi in termini — non po tendosi attribuire valore giuridico al precedente verbale d'irre

peribilità notificato all'albo comunale — come appena detto —

in quanto privo della registrazione al cronologico dell'ufficiale

di riscossione.

Il concessionario, con il ricorso in esame, ha chiesto che ven

ga accertato il diritto al rimborso per i seguenti motivi:

1 ) la procedura esecutiva è stata regolarmente conclusa entro

il termine del 31 ottobre 1998, con la dichiarazione d'irreperi bilità ed il pignoramento negativo, ai sensi dell'art. 74 d.p.r.

43/88; 2) l'avviso di mora è stato notificato in termini presso la sede

della società riportata nel ruolo, senza l'indicazione del legale

rappresentante, esibito al visto tempestivamente in data 30 di

cembre 1998. Solo dopo l'apposizione del visto, in data 19 gen naio 1999, è stato possibile indirizzare gli atti di mora in data 4

maggio 1999 nei confronti del legale rappresentante e liquidato re della società e proseguire con l'esecuzione del verbale d'in

terpellanza in data 17 settembre 1999.

La società ricorrente afferma avere rispettato i termini legali decorrenti dalla data del visto, dovendosi utilizzare le indicazio

ni dell'ente che ha apposto il visto, mentre non era possibile utilizzare i dati contenuti nella visura camerale, acquisita il 1°

giugno 1998, sia per l'inattendibilità dell'informazione ivi con

tenuta, non avendo la visura valore di certificazione storica, e

sia perché la procedura esecutiva era stata correttamente conclu

sa in base ai dati risultanti dal ruolo;

3) correttezza del comportamento del concessionario, mentre

l'esito dell'esecuzione esattoriale alternativa, ipotizzata dall'uf

ficio, sarebbe stato travolto dal fallimento della società dichia

rato nel mese di ottobre 1999, neanche un anno dopo la scaden

za del primo termine di diciotto mesi (ottobre 1998);

4) nullità, invalidità, illegittimità ed inopportunità del prov vedimento decisorio del ricorso gerarchico, per illogicità, con

traddittorietà e violazione o falsa applicazione degli art. 74, 75,

77, 79, 80, 81 citato d.p.r. 43/88. Conclusivamente, la società ricorrente ha chiesto:

a) in via principale, l'accertamento e la declaratoria del di

ritto al rimborso, per inesigibilità, della somma iscritta nel ruolo

1514, per l'importo di lire 628.000, pari a euro 324,33; —

conseguentemente, annullare la decisione della direzione

di azioni esecutive sui beni del contribuente la cui esistenza risulti dal

sistema informativo del ministero dell'economia e delle finanze e sui

nuovi beni eventualmente segnalati al concessionario dall'ufficio fi

nanziario. Da segnalare, infine, che l'art. 3 d.l. 30 settembre 2005 n. 203, con

vertito dalla 1. 2 dicembre 2005 n. 248 (recante «misure di contrasto al

l'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanzia

ria»), ha soppresso, a partire dal 1° ottobre 2006, l'affidamento in con

cessione del servizio nazionale della riscossione, attribuendo le relative

funzioni all'agenzia delle entrate, che le eserciterà mediante una società — Riscossione s.p.a. — partecipata, per il cinquantuno per cento, dalla

stessa agenzia e, per il quarantanove per cento, dall'Inps. Riscossione

s.p.a. effettuerà, direttamente o attraverso le preesistenti società con

cessionarie, che saranno in suo comando (dopo l'acquisto di almeno il

cinquantuno per cento del loro capitale), le attività inerenti alla riscos

sione — ordinaria, mediante ruolo, coattiva — in precedenza svolte dai

concessionari, dagli istituti di credito e da Poste italiane s.p.a.

Il Foro Italiano — 2006.

regionale del Veneto dell'agenzia delle entrate, nella parte in

cui respinge il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del

l'ufficio entrate di Vittorio Veneto; —

disporre il rimborso per inesigibilità della suindicata

somma;

b) in via subordinata, accertare e dichiarare che le irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura esecutiva.

Con lettera n. 37096 del 16 dicembre 2004, acquisita da que sta sezione il successivo 20 dicembre, la direzione regionale ha

controdedotto al ricorso, richiamando la circolare ministeriale

77/25, secondo cui l'esattore deve dimostrare di avere infruttuo

samente proceduto nei confronti degli amministratori e legali

rappresentanti inadempienti all'obbligo tributario. Ha richia

mato altresì la decisione della Corte dei conti del 4 maggio 1949, secondo cui le indagini rivolte a rintracciare la sede e

l'attività dell'ente debitore devono essere svolte anche prima

dell'apposizione del visto. La direzione regionale contesta l'as

sunto della società ricorrente, secondo cui era inutilizzabile la

visura camerale, in quanto questa conteneva i dati e le notizie

che avrebbero consentito di reperire elementi riguardanti cespiti o ulteriori attività per procedere alla loro esecuzione. Oltre tutto, la visura acquisita il 1° giugno 1998 avrebbe permesso l'osser

vanza del termine di diciotto mesi dalla scadenza del ruolo per la notifica al legale rappresentante e liquidatore della società

debitrice, mentre, in realtà, tale notifica è avvenuta ben oltre

detto termine, decadenziale e perentorio, ai sensi dell'art. 75

d.p.r. 43/88. La procura regionale ha depositato in data 13 dicembre 2004

le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la società concessionaria avrebbe dovuto acquisire tempestiva mente tutti i dati rilevanti per l'escussione. Ed a tal fine, sarebbe

stata necessaria l'utilizzazione delle risultanze della visura ca

merale.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2004, l'avv. Viezzi ha

evidenziato che la procedura esecutiva è stata conclusa entro il

mese di ottobre del 1998, cioè nei termini. Era necessario chie

dere il visto dell'ufficio entrate per conoscere elementi utili per ulteriori accertamenti.

Il p.m. nel richiamarsi alle conclusioni scritte, ha precisato che occorre rifarsi al dato testuale della norma. Bisognava usare

quel minimo di diligenza per l'esecuzione tempestiva degli

adempimenti previsti dalla legge. L'interpello del legale rappre sentante della società era importante per l'acquisizione di noti

zie. Il difensore della società ha replicato che nel caso concreto

non si sarebbe acquisito alcun utile elemento.

Diritto. — Si premette che la normativa di riferimento, nella

fattispecie de qua, in materia di rimborso di quote inesigibili e

del relativo contenzioso è contenuta nel titolo IV d.p.r. 28 gen naio 1988 n. 43, art. 74-90.

La domanda di rimborso va presentata entro ventiquattro mesi

dal mese di scadenza dell'ultima rata. L'art. 74, 1° comma, sta

bilisce che il diritto al rimborso delle somme versate spetta

quando il concessionario dimostri «nei modi e termini previsti

dagli articoli seguenti di non averle potute riscuotere». Il termi

ne per l'espletamento della procedura esecutiva è fissato dal

successivo art. 75; il concessionario deve dimostrare di aver

proceduto (lett. a) con l'espropriazione mobiliare entro diciotto

mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo

non pagata. L'art. 82 sancisce la decadenza dal diritto al rimborso quando

il concessionario (1° comma, lett. a) «ha proceduto in via ese

cutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti»; e quan do (1° comma, lett. b) «gli atti della procedura risultano viziati

da irregolarità salvo che ... non dimostri che l'irregolarità non

ha influito sull'esito della stessa procedura». Dall'esame degli atti processuali e della documentazione

prodotta il collegio rileva — come già riferito nella parte in

fatto — che l'avviso di mora ed il pedissequo verbale di pigno ramento negativo e certificato d'irreperibilità redatto in data 20

ottobre 1998 è stato ritenuto tempestivo dalla direzione regio nale del Veneto dell'agenzia delle entrate, in relazione al termi

ne di diciotto mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo

(aprile 1997). Conseguentemente, ne è risultata in termini la

comunicazione all'ufficio di Vittorio Veneto in data 30 dicem

bre 1998 della irreperibilità e dell'incapienza, per il visto di

competenza. La visura camerale richiesta dal concessionario era stata rila

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PARTE TERZA 664

sciata il 1° giugno 1998, cioè ampiamente entro il ripetuto ter

mine di diciotto mesi. Tale adempimento era necessario perché si potessero acquisire le informazioni non rilevabili dal ruolo:

sede legale della società contribuente morosa, il nominativo e la

residenza del legale rappresentante della società stessa.

Sennonché, una volta acquisita la visura camerale, il conces

sionario non vi dava seguito con la sollecitudine imposta dall'e

sigenza dell'osservanza dei termini procedimentali. Esso, nel ri

corso, afferma 1" inaffidabilità della visura camerale, dichiarata

mente sprovvista di valore di certificazione storica, talché sa

rebbe potuta incorrere in errori. Tale motivazione è da disatten

dere, potendosi opporre che il documento ha fornito notizie non

in possesso del concessionario stesso; e che, comunque, even

tuali inesattezze avrebbero potuto essere verificate per tempo. D'altra parte, non si vede la ragione per cui la visura fu richie

sta, se si era consapevoli (e non poteva essere altrimenti) della

sua inutilizzabilità in quanto non valida come certificato storico,

dato, questo, inerente alla tipologia dell'atto e non già alla sin

gola posizione attestata.

Ma v'è di più. Dall'annotazione dell'ufficio finanziario di

Vittorio Veneto in calce al visto si rileva che i dati ivi indicati

coincidono con quelli contenuti nella visura camerale, e nul

l'altro; e che — circostanza che smentisce quanto dedotto in se

de difensiva — l'avviso di mora notificato al legale rappresen tante e liquidatore della società morosa a mezzo raccomandata

A.R. il 14 maggio 1999 cita espressamente, appunto, la visura

camerale in data 1° giugno 1998.

Emerge da quanto sopra che il concessionario (rimasto inerte

dopo la sentenza della seconda rata del ruolo, aprile 1997) non

si è attivato appena acquisita la ripetuta visura camerale, come

avrebbe dovuto, ancor prima dell'invio al visto dell'avviso di

mora, giusta anche le istruzioni ministeriali citate dalla direzio

ne regionale dell'agenzia delle entrate e dalla pure citata deci

sione della Corte dei conti. L'espletamento della procedura ese

cutiva nel più volte precisato termine di diciotto mesi risponde ad un preciso obbligo di legge (art. 75 d.p.r. 43/88, già richia

mato), e la perentorietà di esso deriva dalla sanzione della deca

denza prevista dall'art. 82 detto d.p.r. (sent, sezione Calabria

1201/01). L'indirizzo della giurisprudenza conferma che l'inesigibilità

delle quote di tributi non riscosse è subordinata all'uso da parte dell'esattore della diligenza propria del creditore nell'espleta mento di ogni possibile indagine sulla consistenza patrimoniale del contribuente; e che il diritto dell'esattore al rimborso di

quote inesigibili è subordinato alla dimostrazione che si sia pro ceduto alla esecuzione in via sia mobiliare che immobiliare

(sent, sezione Campania 44/98). La difesa sostiene che il termine di diciotto mesi, decorrereb

be, dalla data di apposizione del visto da parte dell'ufficio fi

nanziario con l'indicazione delle generalità del legale rappre sentante e liquidatore della società Cousines, richiamandosi al

riguardo all'art. 80 d.p.r. n. 43/88 dal titolo «nuove procedure», che prevede appunto l'esperimento di procedure esecutive an

che sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dall'uffi

cio finanziario.

L'argomento non è condivisibile, poiché, nel caso che ne oc

cupa. s'è visto che l'indicazione dell'ufficio impositore di Vit

torio Veneto è coincisa con quella contenuta nella visura came

rale; si conferma dunque la lunga inazione della concessionaria

fino alla trasmissione dell'avviso di mora e del certificato d'ir

reperibilità all'ufficio medesimo. Solo se questo avesse fornito

ulteriori indicazioni si sarebbe concretata l'ipotesi di cui al ci

tato art. 80 d.p.r. n. 43, cioè l'esperimento di nuove procedure (su questa fattispecie v. sent. sez. Sicilia 1265/04). Appare chia

ro, in altri termini, dal combinato disposto dell'art. 79, 3° com

ma, e dell'art. 80, 1° comma, che l'esperimento di ulteriori pro cedure esecutive dopo l'apposizione del visto è eventuale, cioè

se ed in quanto l'ufficio abbia fornito informazioni utili allo

scopo; non a caso, infatti, si parla di ulteriori procedure e di

eventuali informazioni.

La difesa ha inoltre richiamato, in via subordinata, l'art. 82, lett. b), d.p.r. 43/88, perché, ove si riscontrasse l'irregolarità della procedura, si riconosca che questa non ha influito sull'e

sito della procedura stessa, stante che dall'interpello del legale

rappresentante e liquidatore della società morosa (v. verbale di

pignoramento insufficiente in data 17 settembre 1999) risulta

che nessun cespite era disponibile e che, nel mese di maggio

Il Foro Italiano — 2006.

1999, il concessionario aveva proceduto a pignoramento di ce

spiti (somme di modesta entità) per altri tributi non riscossi.

Anche questo argomento non ha pregio, non potendosi consi

derare mera irregolarità sanabile l'omesso espletamento della

procedura mobiliare, nei termini previsti dall'art. 75, 1° comma,

lett. a), d.p.r. 43/88.

Invero, la sollecita attivazione sulla base della visura came

rale avrebbe potuto portare all'apprensione dei cespiti, prima che questi venissero pignorati per altri tributi nel maggio 1999.

Né, comunque, si può dare per scontato l'esito infruttuoso del

l'anticipato interpello. In ogni caso, il concessionario avrebbe potuto dimostrare di

avere agito in qualsiasi modo e con tempestività per adempiere alle incombenze di legge, ai fini del recupero delle somme di

cui era creditore.

Per le considerazioni suesposte, il ricorso de quo non merita

accoglimento.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione I; sentenza 17 ottobre 2006, n. 2022; Pres. Piacentini, Est. Altavista; Società Line servizi per la

mobilità (Avv. Tedeschini, Barila) c. Inps (Avv. Guerrera,

Omodei Zorini), Soc. Sila Pavia (Avv. Losa) e altri.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione I; sentenza 17 ottobre 2006, n. 2022;

Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Richiesta

connessa a indagini difensive — Diniego — Ricorso al giu

dice amministrativo — Inammissibilità (Cod. proc. pen., art. 391 bis, 391 quater:; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac

cesso ai documenti amministrativi, art. 22, 25).

Il giudice amministrativo non ha giurisdizione per la vertenza

concernente il rifiuto di accesso a documenti amministrativi, di cui sia stata richiesta copia nelle indagini difensive previ ste dall'art. 391 bis c.p.p. (la sentenza precisa che nei con

fronti del rifiuto sono esperibili solo i rimedi richiamati dal

l'art. 391 quater c.p.p.). (1)

(1) Conforme, Tar Lombardia, sez. I, 17 ottobre 2006, n. 2013,

<www.giustizia-amministrativa.it>; non constano altri precedenti giuris prudenziali.

Nel senso che dall'art. 391 quater c.p.p. si ricavi la disciplina speci fica per l'acquisizione di documentazione amministrativa nelle indagini difensive, Cass., ord. 12 ottobre 2005, Giambra, Ced Cass., rv. 232609.

La giurisprudenza amministrativa è ferma nel riconoscere che la pos sibilità di acquisire, dal documento amministrativo, elementi di prova utili per la propria posizione in un procedimento penale sia sufficiente

per legittimare l'accesso al documento ai sensi della 1. 7 luglio 1990 n.

241; anche in questo caso le vertenze in tema di accesso sono devolute al giudice amministrativo. Così, con riferimento a richiesta di accesso della parte offesa in un procedimento penale. Cons. Stato, sez. IV, 13

aprile 2005, n. 1745. Foro it., Rep. 2005, voce Atto amministrativo, n.

391; con riferimento a richiesta dell'imputato, Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2001, n. 4955, id., Rep. 2001, voce cit., n. 239; Tar Molise 23 luglio 1997. n. 160, id.. Rep. 1998, voce cit.. n. 368; Tar Puglia, se de Lecce, sez. I, 9 marzo 1998, n. 164. ibid., n. 377; in generale. Cons.

Stato, sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 6284, id.. Rep. 2002, voce cit., n.

237; 18 gennaio 1999, n. 22, id., Rep. 1999, voce cit., n. 265 (riconosce la legittimazione del denunciato a conoscere la documentazione ammi nistrativa allegata alla denuncia penale); sez. IV 10 settembre 1996. n.

1024, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 252; Tar Lazio, sez. 1, 18 maggio 1993, n. 760, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 232. Di conseguenza, alla luce della sentenza del Tar Lombardia in epigrafe, il diritto d'accesso non

potrebbe essere tutelato dal giudice amministrativo solo nelle ipotesi in cui il difensore dell'interessato agisca nell'ambito delle indagini difen sive previste dall'art. 391 bis.

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