+ All Categories
Home > Documents > Sezione I civile; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250; Pres. Celentano P., Est. Arras, P. M....

Sezione I civile; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250; Pres. Celentano P., Est. Arras, P. M....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: haxuyen
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Sezione I civile; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250; Pres. Celentano P., Est. Arras, P. M. Criscuoli (concl. diff.); Romano (Avv. Zuccarino, Rizzo) c. Magaletti (Avv. Romualdi, Di Cagno) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1475/1476-1477/1478 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152356 . Accessed: 28/06/2014 13:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 13:01:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione I civile; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250; Pres. Celentano P., Est. Arras, P. M. Criscuoli (concl. diff.); Romano (Avv. Zuccarino, Rizzo) c. Magaletti (Avv. Romualdi, Di

Sezione I civile; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250; Pres. Celentano P., Est. Arras, P. M.Criscuoli (concl. diff.); Romano (Avv. Zuccarino, Rizzo) c. Magaletti (Avv. Romualdi, Di Cagno)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1475/1476-1477/1478Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152356 .

Accessed: 28/06/2014 13:01

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 13:01:26 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione I civile; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250; Pres. Celentano P., Est. Arras, P. M. Criscuoli (concl. diff.); Romano (Avv. Zuccarino, Rizzo) c. Magaletti (Avv. Romualdi, Di

1475 PARTE PRIMA 1476

civ., per il quale il discendente ehe succede ai de cuius deve

conferire ai coeredi tutto ciõ ohe ha ricevuto, direttamente

o indirettamente, per donazione dal de cuius, devono in

tendersi eomprese nell'oggetto della collazione, oltre alle

donazioni indirette, quelle palliate o mascherate, sotto

qualsiasi forma. Tuttavia, se la simulazione sia stata ado

perata ai fine esclusivo di porre le dette donazioni ai riparo della oollazione, opera la dispensa menzionata nella riserva

ehe si legge in fine del 1° comma dell'art. 737, con la limi

tazione per altro prevista dal 2° comma stesso articolo

(cfr., in tal senso, la sentenza 17 marzo 1955, n. 810, Foro

it., Rep. 1955, voce Successione, n. 187). A1 fine di stabilire se la dissimulazione di una donazione

importi, o non, dispensa tacita dall'ohbligo della collazione

(salva henintesi l'azione di riduzione), occorre, dunque, accertare se la simulazione sia stata adoperata al fine esclu

sivo di porre la donazione al riparo della collazione. L'ap

prezzamento, poi, del giudice di merito in ordine a tale

accertamento, concretandosi nella valutazione di circo

stanze di fatto, si sottrae alia censura di questa Corte.

Orbene, nel caso concreto, i Giudici del merito osserva

rono che era da escludere che la simulazione in controversia

avesse avuto uno scopo diverso (d'altronde neppure indi

cate dalle Solli e dalle Iannucci) da quello di sottrarre il

donatario all'obbligo della collazione e che anzi il ricorso

alia interposizione fittizia della Penna non poteva trovare

una spiegazione differente dal proposito di conservare l'ef

ficacia delle attribuzioni patrimoniali gratuite che il fu

Giuseppe Solli aveva fatto, evitando che esse potessero caducarsi per effetto della collazione, a cui il figlio, a dif

ferenza della nuora, era tenuto. Indi i Giudici del merito

affermarono che in ciõ non poteva non riscontrarsi un fatto

concludente, univocamente ed esclusivamente diretto alia

dispensa della collazione. E conseguentemente pervennero alia conclusione che per i beni, che avevano costituito

oggetto delle donazioni dissimulate in discussione, la detta

dispensa, in effetti, sussisteva.

Contro tale apprezzamento invano si profilano le cen

sure del ricorso, le quali, mediante la denunzia di pretese erroneitä. dei criteri della indagine, tendono, in realty, a rimuovere un giudizio di fatto, quale e quello espresso dalla Corte d'appello in ordine all'accertamento del fine

per il quale era stata adoperata la simulazione. E poichfe, come emerge dalla motivazione dianzi riportata, la ratio

decidendi risulta chiaramante delineata dalle ragioni addotte

dai Giudici di appello a presidio della decisione adottata, la censura non puõ ritenersi fondata neppure sotto l'aspetto del difetto di motivazione.

Consegue da quanto si e esposto che il secondo mezzo

di annullamento deve essere rigettato. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250 ; Pres. Celentano P., Est. Areas, P. M. Criscuoli (eoncl. diff.) ; Romano (Aw. Zuccaeino, Rizzo) c. Magaletti (aw. Romualdi, Di Cagno).

(öassa App. Bari 8 luglio 1960)

Vendita— Danni da adcmpimento inesatto — Ftespon

sabilitä per latto illecito — Eselusione (Cod. civ., art. 1218, 2043).

Vendita —- Promessa bilaterale — Garanzia per vizi — Eselusione (Cod. civ., art. 1490).

Vendita — Promessa bilaterale — Contratto deli nitivo — Discriminazione — Criteri.

Vendita — Vendita con riserva della proprietä — Ga ranzia per vizi— Applicability (Cod. civ., art. 1490).

Ove il fatto produttivo di danno consista nelVinadempimento della prestazione dovuta dal venditore, il compratore non

pud esperire Vazione di danno ex art. 2043 cod. civ.,

ehe spetta solo in ipotesi di violazioni eolpose di diritti assoluti. (1)

Nori si applieano alla promessa bilaterale di eompravendita le norme sulla garanzia per i vizi ed i difetti della eosa

oggetto del contratto. (2) La trasmissione della cosa ed il pagamento del prezzo sono

compatibili eon la promessa bilaterale di eompravendita, se fatti in eontemplazione di una vendita futura. (3)

L'wso della terminologia « prometto di vendere e di aequistare » non e automatieamente indicativo della promessa bilate rale di eompravendita. (4)

La garanzia per vizi della cosa venduta S applieabile alla vendita immobiliare eon riserva della proprietä. (5)

La Corte, eco. — Con i priini due rnotivi il ricorrente denuncia la violazione degli art. 1495 e segg., 1467 esegg., 1477, 2° comma, 2043 cod. civ. e 1'omessa motivazione

(art. 360, nn. 3, 5, cod. proc. civ.) e deduce :

a) ehe egli aveva svolto 1'azione generica di danno ex art. 2043 eod. civ. (sempre ammissibile ove non soccorra altra specifica e particolare azione), la quale non riehiedeva,

perchö fosse evitata la decadenza e la preserizione, la de nuncia entro breve termine dei vizi e dei difetti della cosa ;

b) ehe gli art. 1495 e segg., dettati per la vendita, non erano applicabili ai rapporto de quo, sia ehe esso si volesse

qualificare vendita di cosa futura, come ritenuto dal Tri

bunale, sia ehe si dovesse qualificare promessa bilaterale di eompravendita, come affermato dalla Corte giacche ne 1'uno nö 1'altro rapporto potevano dare luogo a quella « con

segna della cosa venduta » ehe & presupposto dell'art. 1495 ;

c) ehe il rapporto avrebbe dovuto piuttosto qualifi carsi come promessa di vendita di cosa futura, rispetto alla

quale poteva profilarsi un'azione di responsabilitä, ex art. 1467 ; eomiinque, mentre doveva essere esclusa 1'applicabi litä, ai caso dell'art. 1495, niente impediva ehe fosse ap plicato Part. 2043 ;

d) ehe la Corte non aveva motivato sul punto essen ziale se potesse aversi consegna della cosa in senso giuridico prima del collaudo e del certificato di abitabilitä. dell'ap partamento.

(1) Oonsulta, per riferlmenti, Cass. 17 novembre 1960, n. 3089, Foro it., Rep. 1960, voce Vendita, n. 92, la quale ha af fermato ehe il risarcimento dei danni, derivanti dai vizi della cosa venduta, non puõ chiedersi con azione fondata sulla colpa extracontrattuale.

(2) Oonformi, Cass. 9 maggio 1961, n. 1092, Foro it., Rep. 1961, voce Vendita, n. 27 e 25 ottobre 1957, n. 4113, id., Rep. 1957, voce cit., n. 35.

Sulla sussistenza di vizi o mancanza di quality nella cosa og getto della promessa di vendita, quale causa legittimante il ri fiuto di stipulare il contratto definitivo, v. Rubino, La eompra vendita, 1902, 2» ed., pag. 43.

(3) In ordine alia compatibility del pagamento del prezzo (parziale o totale) e della consegna della cosa col contratto preli minare di vendita, consulta, in senso conforme alia sentenza ri portata : App. Firenze 22 marzo 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Vendita, n. 24 ; App. Firenze 5 ottobre 1960, ibid., n. 25 ; Trib. Crotone 28 dicembre 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 37 ; App. Firenze 21 giugno 1958, ibid., n. 43 ; Trib. rG-enova 29 gennaio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 69 ; App. Bari 10 giugno 1952, id., Rep. 1954, voce cit., n. 52 ; Trib. Avellino 14 luglio 1952, id., Rep. 1953, voce cit., n. 104 ; App. Genova 30 gennaio 1952, id., Rep. 1952, voce cit., n. 71 ; Cass. 17 agosto 1951, id., Rep. 1951, voce cit., nn. 95, 96 ; Cass. 11 aprile 1949, n. 867, id., Rep. 1949, voce cit., n. 50 ; Cass. 6 giugno 1949, n. 1413, ibid., n. 52 (entrambe eitate nella motivazione della sentenza riportata) ; Cass. 19 luglio 1946, n. 926, id., Rep. 1946, voce cit., n. 34. Con tra : App. Roma 22 ottobre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 25 ; App. Firenze 2 agosto 1955, id., Rep. 1956, voce cit., n. 25 ; App. Catanzaro 23 dicembre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 32.

Sulla discriminazione fra contratto preliminare e contratto definitivo di vendita in base all'interpretazione della volontä, delle parti espressa nel contratto, v. Rubino, op. cit., pag. 34 segg.

(4) Conforme App. Palermo 24 febbraio 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Vendita, n. 102.

In dottrina, consulta in conformity Rubino, op. cit., pag. 34. (5) Non constano precedenti in termini.

This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 13:01:26 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione I civile; sentenza 1° dicembre 1962, n. 3250; Pres. Celentano P., Est. Arras, P. M. Criscuoli (concl. diff.); Romano (Avv. Zuccarino, Rizzo) c. Magaletti (Avv. Romualdi, Di

Ul1 GIURISPRUDEN2A COŠTITUZIONÄLE E CIVILE

Nun tutte le censure mosse con i suesposti motivi meri

tano di essere accolte.

Noa la prima, sub a) giacche, a parte il vizio logico che la iuficia (ehe se l'azione di danno ex art. 2043 dovesse

ammettersi solo quando non soccorre altra specifica azione, non potrebbe esserlo nella specie in cui altra specificazione soccorreva, se tempestivamente proposta), vi e che l'azione

di danno ex art, 2043 puõ profilarsi solo rispetto a diritti

assoluti, valevoli erga omnes, e cioe per la violazione colposa del dovere primario del neminem laedere, che trova appunto nell'art. 2043 cod. civ. la sua sanzione. Nella specie invece

il fatto produttivo del danno consisteva nel non esatto

adempimento della prestazione dovuta, ledeva quindi il

bene giuridico tutelato dalla norma da cui traeva forza il

vincolo obbligatorio (art. 1218) e quindi il diritto soggettivo che discendeva dal contratto. L'azione di condanna della

Magaletti ad eseguire le opere necessarie per eliminare le

deficienze riscontrate nell'appartamento, risolvendosi so

stanzialmente, siccome ha chiarito la Corte di merito, nella

quanti minoris e cioe nella richiesta di una congrua ridu

zione del prezzo, non poteva perciõ essere ricondotta nel

l'ambito dell'azione generica di danno ex art. 2043. (Omissis) Merita invece di essere accolta, almeno, in parte, la

seconda censura sub b). II principio che nella promessa bi

laterale di compravendita non possano trovare applica zione le norme sulla garanzia per i vizi ed i difetti della

cosa, oggetto della promessa, e stato affermato da questa Corte in ripetute sentenze (Cass. 8 maggio 1961, n. 1092, Foro it., Rep. 1961, voce Vendita, n. 27 ; 25 ottobre 1957, n. 4113, id., Rep. 1957, voce cit., n. 35), e merita conferma,

giacche trova la sua giustificazione nel fatto che i vizi, ri

guardando un bene non ancora venduto, iucidono sul diritto

di credito del promissario ad acquistare quel bene, e non

possono perciõ che legittimare un suo rifiuto a prestarsi alia

stipulazione del contratto definitivo ed una sua richiesta

di risoluzione del compromesso per inadempienza del ri

sarcimento degli eventuali danni. Finche si resta sul piano della mera promessa bilaterale, 11011 si poträ parlare di

garanzia per i vizi e difetti della cosa che dovrä formare, ma non ha ancora formato, oggetto di compravendita.

Quindi a ragione il ricorrente lamenta che la Corte

di merito abbia ritenuto operanti le norme degli art. 1490

e segg. nella ipotesi di promessa di vendita, quando la

cosa venga consegnata in contemplazione della vendita che

i contraenti hanno promesso di stipulare in avvenire, ed

abbia dalla data di tale consegna fatto decorrere il termine

di decadenza per la denuncia dei vizi e difetti ed il termine

di prescrizione per l'esercizio dell'azione redibitoria. La

consegna della cosa, fatta evidentemente ad altro titolo,

esclude la vendita e con la vendita l'obbligo di garantire che la cosa sia immune da vizi e difetti.

La sentenza della Corte di appello deve pertanto essere

sul punto annullata. Si intende che la soluzione poträ essere diversa ove nel riesame del rapporto intercorso tra

le parti invece risulti che vi e stata la vendita e che la cosa

e stata consegnata, non in contemplazione di una eventuale

vendita futura, ma in funzione di esecuzione di una vendita

attuale ed effeUiv). Si ha, con ciõ, riguardo al fatto che con

la scrittura privata del 14 settembre 1954 la Magaletti ed

il Romano non si sono limitati a promettere rispettiva mente di vendere ed acquistare l'appartamento, ma hanno

altresi convenuto che l'appartamento avrebbe dovuto essere

consegnato (e lo h stato) a fine anno 1954, che il prezzo di

lire 2 milioni avrebbe dovuto essere versato (e lo e stato)

per lire 1 milione il 17 settembre 1954 e per l'altro lire 1

milione con il rilascio di 25 cambiali di lire 40.000 cadauna

da pagarsi successivamente una al mese, che l'atto pubblico

avrebbe dovuto essere stipulato (e lo & stato) appena ul

timate il pagamento del prezzo e degli interessi, che prima

di effettuare la consegna dell'appartamento, il Romano

aveva richiesto e la Magaletti aveva eseguito lavori di

trasformazione del medesimo.

L'assunto della resistente che, ove si volesse ritenere

che per il fatto che la consegna fu eseguita prima della stipu

lazione dell'atto pubblico si e nel campo della vendita vera

e propria e non in quello della promessa di vendita (nella

quale ipotesi il differimento della stipulation© dell'atto

pubblico sarebbe un espediente per assicurare cbe la cosa 11 on fosse riveuduta ad altri fino al completo pagamento del prezzo soggetto a lunga rateazione), se si riesce ad in

tenderne il significato, pone un problerna non risolubile

in questa sede, giaccbe esso si risolve sul terreno della volontä

e del suo accertamento, in un campo quindi riservato ai

giudici di merito, e ad essi va rinviato. In relazione al

quale puõ osservarsi da un lato cbe la trasmissione della

cosa ed il pagamento del prezzo sono compatibili con la

promessa bilaterale, se fatti in contemplazioue di una ven

dita futura (Cass. 6 giugno 1949, n. 1413, Foro it., Rep. 1949, voce Vendita, nn. 52, 53 ; 11 aprile 1949, n. 867, ibid., nn. 50, 51) e dall'altro che la terminologia «prometto di

vendere e di acquistare » non e automaticamente indicativa

della promessa, e che la cosiddetta anticipazione degli ef

fetti della vendita, se il differimento della manifestazione

di volontä non risulti chiaramente dal contratto, puõ essere

indice dell'intento di porre in essere il contratto definitivo, ed infine cbe, nel quadro della vendita, cui consegue l'ob

bligo della garanzia per i vizi della cosa venduta, rientra

ancbe la vendita con riserva di propriety (art. 1523 e segg.) normalmente mobiliare ma di applicazione ancbe agli im

mobili, tipica delle vendite a rate od a credito, in cui l'ef

fetto traslativo della propriety viene differito al versamento

dell'ultima rata del prezzo. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE D APPELLO Dl ANCONA.

Sentenza 2 aprile 1963 ; Pres. Mazza P., Est. Menicucci ; Gabbi (Ayv. Tucci) c. Pangrazi (Aw. Emiliani) e

Pall. Gabbi.

Fallimcnto — Fallimento di minore emanoipalo —

Autorizzazionc dcl tribunale all'esercizio deU'im

presa — Irrecjolare comunicazione al P. m. —

Fattispecie (Cod. civ., art. 320, 397 ; cod. proo. civ., art. 136, 740 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del

fallimento, art. 1).

La comunicazione al P. to. dell'autorizzazione concessa al

minore emancipato dal tribunale all'esercizio deU'impresa, essenziale per I'efficacia dell'autorizzazione stessa e per la conseguenziale assunzione della capacitä passiva di

fallire, pud avvenire anche secondo modalita diverse da

quelle previste dall'art. 136 cod. proc. civ. (nella specie, la

conoscenza da parte del P. to. dell'autorizzazione del tri

bunale derivava dal visto apposto al successivo provvedi mento di autorizzazione relativa alla stipulazione di un

mutuo ipotecario, in allegato al quale era esibito in copia autentica il provvedimento di autorizzazione all'esercizio). (1)

La Corte, ecc. — Premesso eke, non avendovi provveduto l'istruttore, va dichiarata la contumacia dell'amministra

zione fallimentare legalmente eitata e non oomparsa, os

serva la Corte che con il primo motivo di gravame viene

proposta una questione nuova, perche non trattata af

fatto iu prime cure, e che tuttavia dev'essere in questa sede affrontata e risolta per la sua rilevabilitä d'ufficio, in

quanto attiene ad un presupposto inderogabile dell'esecu

(1) Non esistono precedenti in terminis; v., per qualche riferimento, App. Catanzaro 29 agosto 1959, Foro it., Rep. 1959, voce Fallimento, n. 169.

Nel senso della possibility, in genere, di effettuare le prescritte comunicazioni al P. m. secondo modality diverse da quelle pre viste dall'art. 136 cod. proc. civ., vedi, a proposito di comu

nicazione di dispositivo di sentenza al P. m. in materia matri

moniale, Cass. 13 marzo 1960, n. 605, id., 1960, I, 561, con nota

di richiami, cui adde Veixani, in Giur. it., 1961, I, 1, 1125.

Sul punto della inefficacia del decreto di autorizzazione

all'esercizio (o continuazione) deU'impresa in caso di omessa co

municazione al P. m., e sugli effetti derivanti dalla successiva

comunicazione, cfr. App. Milano 15 giugno 1962, retro, 371,

This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 13:01:26 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended