Sezione I civile; sentenza 10 agosto 1962, n. 2524; Pres. Lonardo P., Est. Giannattasio, P. M.Trotta (concl. diff.); S.a.m.e. (Avv. Di Roberto, Clerici, Frigerio) c. Credito commerciale (Avv.Silvestri, Segrè)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1873/1874-1875/1876Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150809 .
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1873 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1874
S.i.f.a.c. (che del resto nel giudizio concluso in detta sen tenza chiedeva essa stessa la condanna del Comune, e non era convenuta) pote far valere detta causa estintiva del suo debito. Essendosi verificata la compensazione solo
dopo il prooesso di eognizione (e precisamente con il for marsi del giudicato), e chiaro clie essa non avrebbe potuto essere dedotta in quella sede, e non era preclusa dal giudi cato medesimo ; onde ritualmente la S.i.f.a.c. poteva ecce
pire la compensazione quale opponente all'esecuzione.
(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTB SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile; sentenza 10 agostoT1962, 11. 2524; Pres. Lonabdo P., Est. Giannattasio, P. M. Trotta (oonol. diff.); S.a.m.e. (Aw. Di Roberto, Clerici, Frigerio) c. Credito commerciale (Aw. Silvestri, Segre).
(Gonferma App. Milano 11 marzo 1960)
l'ascismo (sanzioni contro il) — Proiitti di regime — Soeietä — Sequestro del pacchetto azionario e dei beni mobili ed immobili — Amministra tori — Poteri di gcstione — Limili — Fattispeeie (D. 1. 1. 26 marzo 1946 n. 134, avocazione dei profitti di regime, art. 32).
II sequestro, attuato ai sensi delVart. 32 del decreto legisl. 26 marzo 1946 n. 134, per I'avocazione dei profitti di regime, sui beni mobili ed immobili di una soeietä oltreche sull'in tero pacchetto azionario, non vieta agli organi ammi nistrativi di eompiere tutti gli atti che rientrano nelVog getto soeiale e che non siano incompatibili con la gestione, da parte del sequestratario, dei beni assoggettati a seque stro (nella specie, e stato riconosciuto all'amministratore il potere di obbligare cambiariamente la soeietä). (1)
La Corte, ecc. — Con il primo motivo la Soeietä. ricor rente denuncia la violazione dell'art. 32, 5° comma, del decreto legisl. luog. 26 marzo 1946 n. 134 e leggi connesse, in relazione agli art. 670 cod. proc. civ., 2905, 2912 cod.
civ., 671 cod. proc. civ. e 922 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia errato : a) nel ritenere che il seque stro specialissimo di cui all'art. 32 citato fosse identico al
sequestro conservative del codice civile e che, pertanto, esso potesse cadere sui singoli beni dei quali l'azienda b costituita e non giä nel loro complesso organizzato e cioe sull'azienda ; b) nel ritenere che la funzione del sequestro per profitti di regime sia quella di garantire un credito dello Stato. In realtä, secondo la ricorrente : A) il seque stro in questione e assimilabile al sequestro giudiziario, che puõ cadere su un'azienda o su altra universalitä di
beni; B) tale sequestro tende, non giä a garantire un cre dito dello Stato, bensl a realizzare, attraverso la confisca, un modo di acquisto della proprietä da parte dello Stato. La ricorrente assume, poi, che l'ammettere che il seque strate possa assumere obbligazioni passive a suo piaci mento e un assurdo, perche rimarrebbe cosi elusa la fina litä del sequestro, giacche, a norma del 5° comma del ricor dato art. 32 del decreto legisl. luog. n. 134 del 1946, i poteri di gestione dell'azienda sequestrata entro i limiti di ordi naria amministrazione spettano esclusivamente al seque stratario. Con il terzo motivo, che si esamina congiunta
(1) Non ci risultano precedenti specifici editi. Nel senso che il
sequestro di cui trattasi non ha i caratteri del sequestro conser vativo o giudiziario e costituisce una forma di sequestro sui ge neris avente finalitä di conservazione, cfr. Trib. Macerata 2
luglio 1949, Foro it., Rep. 1950, voce Fascismo, n. 140. Sulla natura di detto sequestro e sui poteri conferiti al sequestratario, cons. Vocino, I poteri del sequestratario di azienda ecc., in Riv. dir. proc., 1946, I, 137.
mente al primo, del quale riprende e sviluppa le censure, la Society ricorrente, lamentando la violazione degli art.
2298 e 2384 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., assume clie la Corte di merito nel ritenere elie,
malgrado il sequestro in questione, il Cella avesse conser
vato la rappresentanza della Societä ed il potere di porre in essere tutti gli atti ohe rientrano nell'oggetto sociale,
avrebbe, oltretutto, mancato di considerare che, a norma
dell'art. 32, 5° comma, del decreto legisl. luog. n. 134 del
1946, la normale amministrazione dell'azienda rimane affi
data al sequestratario, onde la rappresentanza del Cella
doveva essere considerata inoperante e sospesa. Questa Suprema corte osserva che il dibattito si im
pernia sulla interpretazione del 5° comma dell'art. 32
del decreto legisl. 26 marzo 1946 n. 134, che e del seguente tenore : « Quando il sequestro (per avocazione di profitti di regime) cada su aziende, spettano al sequestratario,
indipendentemente dall'espletamento delle operazioni di
inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria
amministrazione, con la facolta di assumere, previa auto
rizzazione del Ministro delle finanze, i finanziamenti neces sari per la ripresa e per l'esercizio dell'attivita dell'azienda ».
Si tratta di stabilire che cosa debba intendersi per gestione del sequestratario entro i limiti dell'ordinaria amministra
zione e, qualora, i beni eolpiti dal sequestro siano, come
nel caso deciso, quelli che costituiscono la organizzazione aziendale di una societa per azioni, se alia nomina del
sequestratario sopravvivano ed in quali limiti i normali
organi sociali, vale a dire l'assemblea, gli amministratori
e il collegio sindacale, dal momento che i quattro «pagherõ cambiari», di cui e causa, furono sottoscritti, per avallo, dal
l'amministratore della S.a.m.e., Cella, allorquando si pro traeva ancora il sequestro.
Le censure mosse dalla ricorrente alia denunciata
sentenza non appaiono fondate. II decreto legisl. n. 134
del 1946, che inquadra, nel sistema tributario, l'avoca
zione dei profitti di regime, non diversamente dalla pre cedente legislazione (decreti legisl. luog. 27 luglio 1944
n. 159 e 31 maggio 1945 n. 364), la quale inquadrava, invece, la detta avocazione nel sistema punitivo delle
sanzioni contro il fascismo, mira a colpire determinate
persone fisiche che, durante il regime fascista o durante
l'occupazione tedesca, hanno coperto particolari cariche
od hanno compiuto specifici atti, per cui prende in consi
derazione, quali soggetti sottoposti all'avocazione, persone condannate per alcuni delitti (art. 1, 2). contro le quali sia stata iniziata, relativamente a tali delitti, 1'azione
penale (art. 4), che abbiano assunto appalti con il tedesco
invasore (art. 6) e cosi via. Al fine, poi, di assicurare l'Am
ministrazione finanziaria contro il pericolo che il contri
buente (vale a dire una delle persone fisiche anzidette)
possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, l'art.
32 prevede un sistema di garanzia, che eomprende, fra
l'altro, il sequestro conservativo (tale denominazione si
legge, oltre che nell'art. 32, anche nel precedente art. 4) :
di tutte le somme e dei beni, immobili e mobili, di perti nenza del contribuente, anche se dati in cauzione. II 5° com
ma, dianzi ricordato, prevede anche che il sequestro possa
colpire un'azienda, ma mentre puõ dissentirsi, in astratto, se il sequestro d'azienda previsto dalla legge sull'avoca
zione dei profitti di regime debba intendersi nel significato
proprio della parola « azienda », cioe come un sequestro che
colpisce il complesso dei beni organizzati dalPimpfenditore
(soggetto ad avocazione) per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 cod. civ.), ovvero nel significato di sequestro di tutti
i singoli beni, da cui l'azienda e formata ; quello, invece, di
cui non sembra possa discutersi e che : a) nel caso di specie, il sequestro sia caduto sui singoli beni e cioe sul pacchetto azionario e sui beni immobili e mobili della S.a.d.e., per che ciõ e stato accertato e ritenuto dalla Corte di merito
con insindacabile apprezzamento di fatto, sorretto da con
grua motivazione ; b) il legislatore abbia potuto trascurare
la distinzione tra imprenditore ed impresa da un lato
(art. 2082 cod. civ.) ed azienda dell'altro (art. 2555 cod.
civ.). Mentre l'impresa e l'estrinsecazione deU'attivita
professionale dell'imprenditore, l'azienda e Porganizza
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1875 PARTE PRIMA 1876
zione di beni potenzialmente produttiva, di cui l'impren ditore si serve normalmente, nell'esplicazione della sua
attivita; l'impresa rappresenta 1'atti vita economica del
l'imprenditore ed ha contenuto soggettivo, l'azienda come
organizzazione di beni <; anche essa un bene ed ha conte
nuto oggettivo. £ bensi vero che nella nostra legislazione la parola
« azienda » e talora usata per intendere un soggetto di diritti
(gli art. 2 e segg. del decreto legge 12 marzo 1936 n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione
creditizia, parlano ad es. di <« aziende di credito » nel signifi cato di istituti baneari, le quali, di regola, sono costituite
da society munite di personalita giuridica), ma una siffatta
improprieta di linguaggio giuridico, se õ comprensibile nelle leggi anteriori alia eodificazione del 1942, non trova
piu giustificazione nella legislazione suecessiva, che non
puõ ignorare la netta distinzione operata dal codice.
La legge contempla, e vero, accanto all'imprenditore
singolo anche l'impresa collettiva, ma il provvedimento
legislativo, che colpisce i profittatori del regime fascista, anche ora che e ricondotta la sanzione nell'ambito del
sistema tributario, ö diretto, come giä si e accennato, contro determinate persone fisiche e nulla autorizza a
ritenere che abbia inteso colpire gli enti collettivi, ai quali non e dato attribuire una qualificazione politica.
Anche nell'ipotesi estrema di una societä cosi detta
« di comodo », nella quale il pacchetto azionario venga a
trovarsi nelle mani di un unico soggetto, si avrä la respon sabilitä personale per il caso di insolvenza (art. 2362 cod.
civ.), ma la societä, persona giuridica, rimane distinta dal
socio titolare di tutte le azioni. E se quest'ultimo e profit tatore del regime fascista, il sequestro conservativo a
tutela delle ragioni dell'Erario poträ colpire, fra l'altro, l'intero pacchetto azionario, oltre a tutti i beni di spettanza del socio, ma non poträ certo colpire la societä, che e un
soggetto di diritto distinto dal contribuente.
Ma se il sequestro colpisce determinati beni, e alia
gestione di questi beni che attende il sequestratario, mentre
la societä continua a vivere, compatibilmente con la misura
cautelare, a mezzo dei suoi organi. Ciõ e stato giä intuito, anche se non esplicitamente affermato, da questo Supremo collegio quando ha sostenuto che Pamministratore e l'or
gano dell'ente e, come tale, estrinseca la volontä di questo in tutti i campi, mentre il sequestratario, nominato dal
giudice e dal giudice ausiliario, ripete da questo l'inve stitura e i poteri-doveri inerenti alle sue funzioni (Cass. 22 maggio 1958, n. 1722, Foro it., Rep. 1958, voce Usuca
pione, n. 8), con la conseguenza che non possono equipa rarsi i poteri deII'amministratore privato ed organo della
persona giuridica con quell i del sequestratario nominato
dal giudice e, si aggiunge, non puõ contestarsi il potere dell'amministratore di compiere tutti gli atti che rientrano
nell'oggetto sociale e che non siano impediti dalla presenza del sequestro.
Ma nel potere di rappresentanza degli amministratori della societä, che importa il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, cioe l'intera gestione della societä, e compreso anche il potere di obbligarsi cam
biariamente, salve le limitazioni esistenti nell'atto costi tutivo della societä e nella procura, le quali sono oppo nibili ai terzi, solo ove siano state rese pubbliche (Cass. 9 ottobre 1959, n. 2740, Foro it., 1960, I, 1368 ; 21 luglio 1950, n. '2027, id., Rep. 1950, voce Societä, n. 232). La Corte di merito ha, comunque, con apprezzamento di fatto esauriente ritenuto che l'obbligazione cambiaria
(avallo), assunta dal Cella, non avesse relazione di mezzo a fine con l'oggetto sociale.
Ne a diversa conseguenza puõ indurre la circostanza che nel decreto di sequestro sia data autorizzazione al
sequestratario di assumere la gestione ordinaria della
Societä, perche la dizione impropria del decreto di sequestro o anche l'attribuzione, da parte del giudice, di poteri ecce denti quelli che la legge riconosce al sequestratario, non
puõ modificare la realtä legislativa. E neppure b dato attribuire soverchio valore alia dizione
dell'art. 32 del ricordato decreto n. 134 del 1946, che parla
di «ripresa ed eseroizio dell'attivita dell'azienda», ehe
semhrerebbe adattarsi piu ehe ai concetto di azienda, consi
derata in fase statica, alla nozione di impresa, ohe e appunto l'azienda in movimento (e nemmeno deve impressionare la possibility ehe il sequestratario si renda promotore della
raccoltä di finanziamenti, ehe mai si concilia con la sem
plice cura e conservazione dei beni scquestrati e con la
raccolta dei frutti), perche questa insolita ed anzi eccezio
nale attribuzione di poteri ai sequestratario non deve inten
dersi diretta alla attivitä produttiva dell'impresa proiet tata nell'avvenire, ma piuttosto circoscritta nei limiti della
migliore gestione contingente dei beni sottoposti a sequestro, a tutela delle ragioni dell'Erario.
Con ciõ resta assorbito anche il quarto mezzo, con il
quale si assume ehe sarebbe stata omessa la motivazione
sul punto della difesa della ricorrente, seeondo il quale l'avallo sarebbe stato dato dal Cella a favore di debiti
personali. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ece.
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.
I
Sezione I civile ; sentenza 9 agosto 1962, n. 2504 ; Pres.
Lonardo P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Siloc
chi (concl. conf.) ; Pastore (Avv. Babbebio Cobsetti) c. Luna (Avv. Mibenghi).
(Istanza di regolamento di competenza avverso Trib. Roma
29 aprile 1960)
Riconvenzione — Domanda rieonvcnzionale — Com
petenza per territorio inderogabile — Prevalenza
della causa principale (Cod. proc. civ., art. 28, 36 ; r. d. 21 giugno 1942 n. 929, sui brevetti per marchi
d'impresa, art. 56, 59).
II giudice competente per la causa principale conosce delle
domaiide riconvenzionali, anche se queste rientrano nella
competenza per territorio inderogabile di altro giudice (nella specie, la domanda principale aveva per oggetto il risarcimento di danni dipendenti da violazione del
diritto relativo a brevetto per marchio d'impresa, mentre
la domanda riconvenzionale era diretta a far dichiarare
la nullita del brevetto medesimo). (1)
II
Sezione I civile ; sentenza 27 gennaio 1962, n. 167 ; Pres. Celentano P., Est. Fresa, P. M. Caldarera (concl.
conf.) ; Soc. Mimmi (Avv. Ferioli, Becca) c. Soc.
Maglificio di Maderna (Avv. Battistini, Pellegrino,
Naldi).
(Istanza di regolamento di competenza avverso Trib. Milano
5 ottobre 1959)
Marchio — Domande di nullita c di contrallazionc o concorrenza slealc — Competenza territorialc — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 28 ; r. d. 21 giugno 1942 n. 929, art. 56, 57).
La domanda, jondata su jatti ehe si assumono lesivi del
diritto dell'attore (contraffazione di marchio o concor
renza sleale), se proposta eongiuntamente con la domanda
diretta a far dichiarare la nullita di un brevetto per marchio
d'impresa, e attratta nella competenza per territorio inde
rogabile del foro generate del convenuto. (2)
(1-2) Sulla prima massima, cons., in senso conforme, Cass. 16 luglio 1953 n. 2309, Foro it., Rep. 1953, voce Competenza civ., n. 380 (Foro pad., 1954, I, 633, con nota critica di Garba
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