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Sezione I civile; sentenza 10 agosto 1962, n. 2527; Pres. Verzì P., Est. Iannuzzi, P. M. Trotta...

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Sezione I civile; sentenza 10 agosto 1962, n. 2527; Pres. Verzì P., Est. Iannuzzi, P. M. Trotta (concl. conf.); Franchino (Avv. Tabet) c. Finanze Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 777/778-781/782 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152439 . Accessed: 25/06/2014 02:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.49 on Wed, 25 Jun 2014 02:23:34 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 10 agosto 1962, n. 2527; Pres. Verzì P., Est. Iannuzzi, P. M. Trotta(concl. conf.); Franchino (Avv. Tabet) c. FinanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 777/778-781/782Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152439 .

Accessed: 25/06/2014 02:23

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

da parte dei genitori — Esclusione (Cod. civ., art.

278, 279, 780).

Il divieto di indagini sulla paternitä o sulla maternitä natu

rale, sancito nelVart. 278 cod. civ., salve le eccezionipreviste nel successivo art. 279, opera anche nel caso in cui Vac

certamento della paternitä o della maternitä naturale e

chiesto in via incidentale per far valere la nullitä della

donazione ai sensi delVart. 780 cod. civile. (1) La dichiarazione scritta non equivoca di paternitä o mater

nitä naturale previsti dalVart. 279, n. 3, cod. civ. non

pud essere fatta valere contro il preteso figlio (nella spe

cie, per far dichiarare la nullitä della donazione ai sensi

delVart. 780 cod. civ.) ne dal dichiarante ne dalValtro

preteso genitore. (2)

La Corte, ecc. — Con il primo mezzo, il ricorrente la

menta omessa motivazione sul punto decisivo concernente

la sussistenza della sinmlazione in ordine ai predetti con

tratti di compravendita che dissimulavano una donazione

vietata dall'art. 780 cod. civile.

La doglianza e infondata. Lo stesso ricorrente, invero,

ebbe in sede di merito a precisare, come posto in rilievo

dalla denunciata sentenza, che la sua domanda era propria mente diretta a far valere la nullitä della donazione in

oggetto, siccome fatta alia figlia'adulterina Eiccarda Quero,

per l'interposta persona della madre naturale, attraverso i

cennati apparenti atti di compravendita. Quindi la que stione sottoposta all'esame della Corte milanese rifletteva

essenzialmente, non la simulazione in Be di quelle com

pravendite, ma la donazione ebe esse dissimulavano e che

l'odierno ricorrente deduceva dovesse ritenersi nulla ai

sensi della succitata norma dell'art. 780, cioe in quanto fatta dal genitore al figlio naturale non riconoscibile come

nel caso. E procedendo a tale disamina, la stessa Corte

osservõ, anzitutto, che codesta azione di nullitä presup

pone il rapporto di filiazione non riconoscibile in quanto dimostrato nei soli modi consentiti dalla legge, ossia dal

l'art. 279 cod. civ. (per via indiretta, da sentenza civile

o penale, o in dipendenza di matrimonio dichiarato nullo

o per dichiarazione scritta non equivoca dei genitori), norma

applicabile non solo per l'ipotesi prevista di un'azione per alimenti da parte del figlio naturale, ma anche in ogni altro

caso in cui, dalla prova di tale rapporto, figli, genitori e

terzi siano legittimati a derivare conseguenze giuridiche.

E poiche, nella specie, la dedotta filiazione adulterina non

risultava provata in nessuno dei cennati modi, non po tendo all'uopo valere ne la lettera 5 febbraio 1955 con la

quale Isabella Quero, rivolgendosi alia propria madre, in

dicava, nel Lazzarini, il padre della piccola Eiccarda, trat

tandosi di dichiarazione non invocabile contro il figlio, ne

l'allegazione fatta in giudizio dal Lazzarini di essere padre naturale di detta Eiccarda, per il principio che a nessuno

e consentito di costituirsi da se la prova del proprio diritto,

ne conseguiva cbe la domanda dell'attore doveva essere

respinta.

(1-2) In senso conforme su entrambe le mässime, v. Cass. 22 giugno 1957, n. 2385, Foro it., 1957, I, 1955, con nota di

richiami, cui adde (per la prima massima) Trib. Firenze 25

giugno 1958, id., Rep. 1958, voce Filiazione, n. 89.

In dottrina, in senso conforme sulla prima massima, v.

Torrente, La donazione, 1956, pag. 383 ; Biondi, Le donazioni,

1961, pag. 282 ; Salvi, in Giur. it., 1957, I, 1, 1349 ; Sgroi, in Oiust, civ., 1957, I, 352 ; D'Orsi, in Mon. trib., 1960, 801.

Per qualche riferimento, nel senso cbe le elargizioni a favore

dei figli naturali non riconosciuti ne riconoscibili sono da consi

derare donazioni anzicbe adempimento di obbligazione natu

rale, v. Cass. 26 gennaio 1960, n. 68, Foro it., 1961, I, 2017, con

nota di richiami. Per la configurability, della donazione indiretta nel caso

di acquisto di un bene da parte del padre a farore del figlio adul

terino, v. Trib. Alba 6 maggio 1959, Foro it., Rep. 1960, voce

Donazione, n. 12, secondo cui, dichiarata la nullitä, il donante

ha diritto alia restituzione dell'immobile e non del danaro

La sentenza confermata, App. Milano 28 aprile 1960, si

legge in Mon. trib., 1960, 801, e Giust. civ., 1960, I, 1498, ed

e riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce Filiazione, n. 56.

Contro questa statuizione e le ragioni ehe 1a. sorreggono, sono diretti il secondo e terzo mezzo del ricorso. Si sostiene

cite dalla predetta lettera della Quero poteva ben trarsi

la prova della filiazione in contesto, essendo stata tale

lettera invocata, non contro la figlia adulterina, ma nei

confronti della stessa Quero, sua ex amante, per farne

derivare la di lei incapacity a ricevere perche mfdre di

una figlia adulterina del donante, ai sensi dell'art. 599 cod.

civ. ; d'altro canto (si aggiunge), la legge consente o l'ac

certamento del rapporto di filiazione an die quando l'azione di stato ad esso relativa risulti preclusa, al fine di

far valere le incapacitä die sono connesse al fatto della

filiazione.

Neppure queste censure sono fondate.

Infatti, in ordine al primo punto, bene la Corte di me

rito osservõ, in via generale, con richiamo alia giurispru denza di questo Supremo collegio (Cass. 22 giugno 1957, n. 2385, Foro it., 1957, I, 1956) die il divieto relativo alle

indagini sulla paternitä o maternitä, stabilito dall'art. 278, ha carattere assoluto ossia opera non solo quando l'azione

e diretta «al riconoscimento di uno stato», cioe all'accer

tamento fine a se stesso della filiazione adulterina o in

cestuosa, ma an die quando il presupposto della domanda

e pur sempre il disconoscimento di uno stato o di una

qualitä gia acquisiti dal figlio e, quindi, pure quando si

voglia opporre detta filiazione quale presupposto all'azione

di nullita di una donazione ai sensi dell'art. 780 cod. civ., ricorrendo anche in questa ipotesi le ragioni che la prece dente norma dell'art. 278 ha assunto per porre il divieto

d'indagine anzidetto : ciofe la tutela dell'ordine della fa

miglia e l'esigenza di salvaguardare la dignitä morale dei

suoi componenti. Circa il problema particolare se la prova ex art. 279,

n. 3 (paternitä o maternitä risultante da una non equivoca dichiarazione scritta dai genitori), põssa essere invocata, contro il figlio, dal genitore ehe sia autore della dichiara

zione ricognitiva o se possa, al medesimo fine, essere utiliz

zata dal genitore, che intenda trarne vantaggio, la dichia

razione dell'altro genitore ohe gli attribuisce la paternitä o la maternitä del figlio ron riconoscibile, egualmente bene

la stessa Corte osservõ ehe a tale problema dovesse darsi

soluzione negativa, conformemente alia succitata sentenza

del Supremo collegio. Ed invero, come esso ebbe appunto a rilevare nel primo caso, ove si attribuisse valore proba torio alia dichiarazione, si andrebbe contro il principio secondo cui a nessuno e dato costituirsi da se la prova del

proprio diritto, mentre, nel secondo, l'altro genitore, la

cui dichiarazione si vorrebbe utilizzare, va considerato

«terzo» per cui come questa dichiarazione non potrebbe essere invocata dal figlio di cui si discute la paternitä o

la maternitä, cost quella stessa dichiarazione non puõ essere

invocata da quest'ultimo genitore contro il figlio, ai sensi

del sucitato art. 279, n. 3. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

I

CDRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 10 agosto 1962, n. 2527 ; Pres.

Verzi P., Est. Iannuzzi, P. M. Tkotta (concl. conf.) ;

Francliino (Aw. Tabet) c. Finanze.

(Gonferma App. Torino 3 giugno 1960)

Tassa sulle succession! —- Debiti ammessi in detra

zione — Assegni in conto corrente — Indeduci

bilitä — Fattispecie (R. d. 30 dicembre 1923 n. 3270,

legge tributaria sulle successioni, art. 45).

L'assegno bancario, emesso dal de cuius e pagato dalla banca

traltaria, non e sufficients a provare la sussistenza di un

debito del de cuius, deducibile ai fini della imposta di

successione, se e accompagnato dall'estratto conto della

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PARTE PRIMA

banca, dal saldo finale del conto corrente e dalla dichiara

zione äi persistenza del debito, e non anche dalla scrit

tura di apertura di credito. (1)

II

TRIBUNALE DI BRESCIA.

Sentenza 26 gennaio 1963 ; Pres. Barzellotti P., Est.

Schizzerotto ; Rota (Aw. Ahelli) c. Finanze.

Tassa sulle successioni — Debiti ammessi in detra

zione — Assegni in conto eorrente — Deducibility — Fattispecie (R. d. 30 dicembre 1923 n. 3270, art. 45).

Vassegno banoario, consegnato dal de cuius a una banca

ordinataria e annotato su registro della banca trattaria, e insufficiente a provare la sussistenza di un debito del

de cuius, deducibile ai fini della imposta di successione, anche se non viene esibita dagli eredi la scrittura di

a-pertura di credito. (2)

I

La Corte ecc. — II ricorrente deduce che l'art. 45, 5° comma, del t. u. 30 dicembre 1923 11. 3270, disponendo che sono ammessi in detrazione dall'asse ereditario i debiti risultanti da cambiali o da altri effetti all'ordine, non ha avuto riguardo alia natura cartolare di tali debiti, come ha ritenuto la sentenza impugnata, bensi alia efficacia

(1-2) Con la pronuncia riportata, la Corte suprema scioglie il dubbio, prospettato nella sua precedente sentenza (richiamata nella motivazione) 14 ottobre 1961, n. 2142 (Foro it., Rep. 1961, voce Tassa sulle successioni, n. 70), nel senso che l'assegno bancario, emesso per la utilizzazione di un'apertura di credito, non costituisce sufficiente prova di debito del de cuius verso la banca trattaria, detraibile ai fini della imposta di successione, se non sia integrato con la esibizione della scrittura di apertura di credito : dubbio che e, invece, risolto in opposto senso dal Tribunale di Brescia nella sentenza che pure si riporta. In tal guisa decidendo, la Cassazione si e richiamata al principio, pur corrente nella sua giurisprudenza, che 1'emissione dell'assegno bancario non da luogo a rapporto di natura cambiaria tra il traente e la banca trattaria (sent. 28 settembre I960, n. 2524 [id., 1961, I, 1170, con nota critica di G. Ferri], che, perõ, si riferisce ad un assegno emesso sull'Italcasse ; sent. 7 marzo 1958, n. 766, id., Rep. 1958, voce Titoli di credito, n. 91, entrambe richiamate nella motivazione della presence).

Sill l'art. 45, 5° comma, della legge tributaria sulle successioni, per il quale i debiti di commercio esercitato nel Regno e quelli risultanti da cambiali od altri effetti all'ordine, quando non si trovino nelle condizioni previste nei precedenti capoversi, possono egualmente essere dedotti dall'asse ereditario, se, per i debiti commerciali, la loro esistenza sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore, regolarmente tenuti a norma di legge, e per le cambiali od altri effetti, questi siano annotati nei libri di commercio del pari regolarmente tenuti dal debi tore o dal creditore, v., in vario senso, C. centrale 8 maggio 1961, n. 3548, 20 maggio 1959, n. 16965, 14 aprile 1961, n. 41569, id., Rep. 1961, voce Tassa sulle successioni, nn. 71-75, 76-78 bis ; App. Brescia 22 giugno 1960 (Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1960, 675, con nota di Longo), Trib. Brescia 18 febbraio 1959, Foro it., Rep. 1960, voce cit., nn. 70-72 ; App. Lecce 21 giugno 1957, Trib. Lecce 10 gennaio 1956, C. centrale 7 marzo 1957, n. 90776, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 40-47 ; App. Catania 11 febbraio 1955, C. centrale 14 giugno 1956, n. 83299, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 41-43 ; Comm. prov. imp. Mantova 9 febbraio 1954, id.. Rep. 1955, voce cit., n. 49; C. centrale 12 dicembre, 1949, n. 8133, id., Rep. 1952, voce cit., nn. 39-41 ; Comm. prov. imp. Bergamo 2 luglio 1948, id., Rep. 1949, voce cit., n. 20 ; C. cen trale 24 luglio 1946, n. 83980, Cass. 2 agosto 1947, n. 1396, C. centrale 8 luglio 1946, n. 83489, id., Rep. 1947, voce cit., nn. 20-24 ; C. centrale 12 dicembre 1941, n. 48786, id., Rep. 1943-45, voce cit., nn. 24, 25 ; Trib. Torino 22 aprile 1940, id., Rep. 1940, voce cit., n. 31 ; App. Bologna 3 maggio 1935, id., Rep. 1935, voce cit., nn. 19-22 ; Cass. 14 aprile 1931, App. Genova 11 maggio 1931, App. Firenze 18 aprile 1931, id., B.ep. 1931, voce1 cit., nn. 3, 4, 8, 11, 12.

In dottrina, cons. Serrano, Imposte sulle successioni, n. 107.

probatoria dei dooumenti, tanto e vero che la legge ha richiesto una ulteriore prova ai fini della detrazione, cioe l'annotazione nei libri di commercio del debitore e del creditore.

Ciõ premesso, il rioorrente rileva ehe l'emissione di un

assegno in eonto eorrente pagato da una banca eostituisee

sempre la proya di una partita debitoria dell'emittente

verso il trattario, sia ehe trattisi di una apertura di credito, nel qual easo l'emissione dell'assegno & un atto di utiliz zazione della somma disponibile presso il bancbiere e quindi concreta un debito, sia nel caso opposto in cui vi sia stata una provvista, iseritta a eredito del correntista, nel quale caso i singoli prelievi mediante l'emissione degli assegni costituiscono altrettanti debiti. Pertanto, la esibizione dei

predetti assegni nonche dell'estratto eonto desunti dai

libri di commercio del creditore e del saldo finale del eonto eorrente e della dichiarazione di persistenza del debito

costituiscono la prova sufficiente ed idonea ai fini della

detrazione, senza che sia necessario esibire la scrittura di

apertura di credito, ehe, di per se stessa, non prova ancora il debito.

La censura non 6 fondata.

L'espressione letterale della eitata disposizione tribu

taria, la quale pone sullo stesso piano, ai fini della disci

plina della detrazione dall'asse ereditario, i debiti risul tanti da cambiali e da altri effetti all'ordine, fa intend ere

che il legislatore ha avuto riguardo, per questi ultimi, a

quelle caratteristiche che consentono di annoverarli al pari della cambiale fra i titoli all'ordine.

Infatti, la legge parla di eambiali e di «altri » effetti

all'ordine e pertanto si riferisce a quegli altri titoli che, come la cambiale, contengono una dichiarazione di debito dell'emittente verso il creditore e verso tutti coloro ai quali il titolo verrä successivamente girato e fanno sorgere altresi una obbligazione cambiaria dei giratari fra loro.

Non ha carattere risolutivo della questione la distin zione fatta dal ricorrente fra debiti « risultanti » dal titolo e debiti « nascenti » dalle scritture private, secondo le varie

ipotesi previste dal citato art. 45 per sostenere che la legge non ha potuto avere riguardo alia natura cartolare del titolo di credito nel dettare norme circa la detrazione dei debiti « risultanti » dagli effetti all'ordine. Invero, la stessa

espressione & stata usata anche per le cambiali, la cui natura di titoli di credito e fuori discussione in ogni caso, onde si deve ritenere che il legislatore del 1923, senza affatto badare ad una precisazione di natura teorica, ha inteso riferirsi proprio alle obbligazioni cartolari, di natura cambia

ria, ai fini suindicati. Ciõ posto, ešattamente la sentenza impugnata ha deciso

che l'emissione di assegno in eonto eorrente non rientra nella previsione legislativa di cui all'art. 45, 5° comma, della eitata legge 30 dieembre 1923 n. 3270 ai fini della detrazione dell'importo relativo dall'asse ereditario in

quanto non genera un rapporto cambiario fra il traente ed il trattario, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema (sent. n. 2524 del 29 settembre 1960, Foro

it., 1961, I, 1170 ; n. 766 del 7 marzo 1958, id., Eep. 1958, voce Titoli di credito, n. 91).

Ma in realtä,, l'emissione dell'assegno bancario in eonto eorrente ed il suocessivo pagamento da parte del trattario non costituiscono, di per se stessi, neanche la prova di un debito del traente verso il trattario. Se l'emissione dell'asse

gno, che contiene l'ordine del traente al banchiere di pagare una somma determinata a favore di un terzo, trova giustifi cazione in una precedente provvista la quale eostituisee una

ragione di credito del traente verso il trattario, in tal caso il banchiere, effettuändo il pagamento al creditore stesso o alia persona da lui indieata, adempie ad una propria obbligazione e non diviene affatto creditore del traente, anche se iscrive il pagamento nella partita «dare» del cliente. Se, poi, l'emissione dell'assegno b collegata ad

un'apertura di credito, 6 vero ehe, conferendo questa al l'accreditato soltanto la disponibilitä di una somma deter minata presso una banea, solo la emissione dell'assegno, che e un atto di utilizzazione di quella disponibilita, ed il successivo pagamento sono atti idonei a provare il debito

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 782

del traente verso il trattario, ma, per tale ragione, affinchõ

questo pagamento sia, opponibile al terzo come fonte di una

obbligazione del traente, e non sia inteso come atto estin

tivo di un debito del bancbiere dipendente dalla proyvista,

non e sufficiente produrre l'assegno quietanzato, ma occorre

esibire anche il contratto di apertura di credito.

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente,

in nessun caso l'iscrizione dell'assegno a debito del traente

nel conto del trattario costituisce, di per se sola, la prova

ebe puõ essere data dal saldo passivo di un conto corrente,

il quale, come ba esattamente rilevato la sentenza impu

gnata, b costituito dallo sbilancio tra accreditamenti ed

addebitamenti deriyanti da operazioni di varia natura

(prelievi, depositi, emissione di assegai bancari, incassi,

giro conti, ecc.), sicche si deve avere rigiiardo a rapporti

molteplici e di varia natura per la giustificazione del saldo

e per la dimostrazione del debito del correntista. Conse

guentemente tutte le operazioni compiute in utilizzazione

dell'apertura di credito non si possono ricondurre nella

nozione di debiti risultanti da effetti all'ordine, bensi in

quella piu generale di debiti di commercio, come ha giä

deciso questa Corte suprema con la sentenza 14 ottobre.

1961, n. 2142 (Foro it., Rep. 1961, voce Tassa sulle succes

sioni, n. 70), onde ai fini della detrazione sarebbe necessario

che essi risultino annotati nei libri di commercio del debi

tore a norma del 5° comma dell'art. 45 citato.

Pertanto il ricorso deve essere respinto, con la condanna

del ricorrente alle spese. Per questi motivi, ecc.

II

Il Tribunale, ecc. — Si ripresenta, all'attenzione del

Tribunale, il problema se possano considerarsi debiti risul

tanti da effetti all'ordine e, per tanto, deducibili dall'asse

ereditario, in conformity a quanto stabilito dall'art. 45,

5° comma, legge sulle imposte di successione, i saldi passivi

dei contratti bancari intestati al defunto ed utilizzati

esclusivamente con l'emissione di assegni. Non crede, il Tribunale, nonostante tutto, dover mutare,

in proposito, il proprio pensiero. La norma in esame, disposto che i debiti contratti dal

de cuius sono ammessi in detrazione dall'asse ereditario,

ai fini della individuazione della base imponibile, in quanto

risultanti da documenti aventi data certa anteriore all'aper

tura della successione, soggiunge che la detrazione e altresi

ammessa per i debiti risultanti da cambiali o da altri effetti

all'ordine, a condizione che siano annotati nei libri di com

mercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore.

Ora, non v'e dubbio, come assume l'Amministrazione,

che l'assegno bancario, il quale presuppone l'esistenza di

una provvista, costituita da una qualche ragione di credito

del traente verso il trattario o da una apertura di credito

fatta dal secondo al primo, sia un mezzo di pagamento.

Ciõ non esclude, per altro, che esso sia un effetto (cosl

dice, genericamente, la legge) all'ordine : cioe uno di quei

documenti capaci di produrre gli effetti di cui alia norma

sopra riassuntivamente riportata, con che sia annotate

nei registri, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore.

II che va detto nonostante l'osservazione, prospettata

dall'Amministrazione, secondo la quale, essendosi l'utiliz

zazione dell'apertura di credito esaurita con l'unico assegno

bancario in questione e consegnato al Credito agrario

bresciano dal de cuius, rimane provato piuttosto un debito

di questo ultimo verso il prenditore, che un debito verso

la trattaria Banca S. Paolo, debito che, invece, nasce dalla

esecuzione del contratto di apertura di credito. Nel mentre,

invero, l'art. 45, 5° comma, della legge sull'imposta di

successione esige, nella specie, che il debito risulti da una

cambiale od altro effetto aH'ordine, senza alcun riferi

mento alia funzione cui tali titoli adempiono nella variety

dei casi concreti, e, ciõ, in omaggio ai principi dell'astrat

tezza e della letteralitä che li caratterizza, cioš, in definitiva

come mezzi di prova dell'esistenza di un debito ; d'altra

parte, non e vero che basti il titolo a fornire la prova del

l'esistenza del debito. Va notato, infatti, che, assieme a

titoli, occorre fornire la prova clie essi siano stati annotati

nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore

0 del creditore. Il ehe significa che, quando un assegno

emesso dal de cuius risulti segnato sui registri della banca

trattaria come debito del traente, le condizioni volute dälla

norma in questione debbono aversi per soddisfatte.

Ad avviso del Collegio, invero, quando l'Amministrazione

convenuta si sofferma troppo a discutere circa la natura

e la funzione dell'assegno bancario e dei vari effetti all'ordine

in genere, perde di vista quello che 6 lo scopo ed il fine

della norma.

L'art. 45 della legge sull'imposta di successione, invero,

detta rigidi criteri circa la possibility di deduzione di debiti

dall'asse ereditario ai fini di garantirsi contro le troppo

facili frodi. Perciö pone il principio generale che i debiti,

in tanto possono dedursi dall'asse erditario, in quanto

risultino da atto pubblico o da sentenza aventi data ante

riore alia apertura della successione o da scrittura privata

che abbia acquistato data certa, pure anteriormente alia

apertura della successione. In via eccezionale, tuttavia,

il 5° comma della norma consente che i debiti di commercio

possano essere provati anche con la produzione dei libri

di commercio del debitore, purche regolarmente tenuti. E

la ragione dell'eccezione al principio generale e quanto mai

palese. Nessun commerciaute si indurržk mai ad iscrivere

nei propri libri, tenuti regolarmente, un debito inesistente,

dato che trattasi di libri che possono far prova contro di lui,

sicche l'Amministrazione, proprio per questo, si trova in

posizione di sicurezza rispetto ai tentativi di frode. Con gli

stessi criteri si giustifica l'altra eccezione, quella della detrai

bilitä dei debiti che risultino da cambiali o da altri effetti

all'ordine con che siano annotati nei libri di commercio,

pure regolarmente tenuti, del debitore o del creditore.

Per quanto attiene, invero, ai debiti risultanti da uno de

gli effetti menzionati, posto che non sempre essi sono indice

di debito (basti pensare alle cosiddette cambiali di favore),

il fatto che siano annotati nei registri del debitore tranquil

lizza l'Amministrazione per le ragioni giä vedute : i registri

tenuti regolarmente facendo prova contro il debitore che li

tiene, nessuno si indurrä a segnare su di essi un debito

inesistente. L'altra piu benevola ipotesi, invece, effetti

annotati sui registri del creditore, trova la sua giustifica zione nei fatto non solo che gli effetti sono annotati in

registri regolarmente tenuti, ma, in piü, in quello che il

credito trova rispondenza in una prova documentale pro

veniente dal debitore. II che vale non soltanto per la cam

biale ed altri consimili titoli, ma anche per l'assegno ban

cario. Poiche questo, invero, presuppone una provvista,

1 casi sono due : o la provvista e stata costituita dal traente,

ed allora l'assegno viene annotate nei registri del trattario

o della trattaria a decurtazione della provvista ; o questa

risulta da una apertura di credito, come e nella fattispecie,

ed allora l'assegno risulta annotate a debito del traente.

In quest'ultimo caso, l'effetto, assegno bancario emesso

dal traente senza che esista una provvista, ed il registro del trattario, che porta l'annotazione del debito, soddisfano

le esigenze dell'esistenza del detto debito, richieste dalla

legge, senza che occorra scendere a considerare il contratto

di apertura di credito, elemento valido a giustificare l'emis

sione dell'assegno, non giä l'esistenza del debito.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 10 agosto 1962, n. 2517 ; Pres.

Di Pilato P., Est. Rapisarda, P. M. Maccarone

(concl. diff.) ; Valeri e Batani (Aw. Ristori, Ferranti) c. Baldi (Aw. Massart).

(Oassa App. Firenze 16 maggio 1960)

Distanze legali — Costruzione a m. 2,50 dal confine — iVIuro costruito successivamcnte dal vicino

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