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sezione I civile; sentenza 10 aprile 2003, n. 5658; Pres. Olla, Est. Salvago, P.M. Ceniccola (concl....

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sezione I civile; sentenza 10 aprile 2003, n. 5658; Pres. Olla, Est. Salvago, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Redep Otis (Avv. Salerni) c. Prefetto di Parma. Conferma Trib. Parma, decr. 28 settembre 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 5 (MAGGIO 2004), pp. 1495/1496-1499/1500 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199320 . Accessed: 28/06/2014 09:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.144 on Sat, 28 Jun 2014 09:57:01 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 10 aprile 2003, n. 5658; Pres. Olla, Est. Salvago, P.M. Ceniccola (concl.conf.); Redep Otis (Avv. Salerni) c. Prefetto di Parma. Conferma Trib. Parma, decr. 28settembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 5 (MAGGIO 2004), pp. 1495/1496-1499/1500Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199320 .

Accessed: 28/06/2014 09:57

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PARTE PRIMA 1496

Svolgimento del processo. — Con decreto 11 settembre 2000

il prefetto di Torino disponeva l'espulsione dal territorio nazio

nale di Dibesse Dahou ai sensi dell'art. 13, 2° comma, lett. c),

d.leg. 286/98, in quanto persona ritenuta pericolosa per la sicu

rezza pubblica. Il Dibesse si opponeva con ricorso e l'adito Tri

bunale di Torino con decreto 26 settembre 2000 lo rigettava af

fermando che: A) l'adito giudice poteva conoscere del provve dimento impugnato sotto il solo profilo dei vizi d'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; B) la valutazione ope rata dall'amministrazione non si poteva ritenere viziata da ec

cesso di potere dato che erano state assunte a base del provve dimento le numerose pendenze del Dibesse anche per fatti gravi, idonee a farlo ritenere «contiguo al delitto»; C) il Dibesse, di

contro, non aveva fornito elementi di segno opposto; D) nean

che pareva coerente con le premesse ridurre il periodo quin

quennale di divieto di rientro. Per la cassazione di tale decreto il

Dibesse ha proposto ricorso il 2 ottobre 2001 con due motivi.

Prefetto intimato e ministero non si sono costituiti.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo il Dibesse de

nunzia violazione degli art. 13, 2° comma, lett. c), d.leg. 286/98,

3 1. 241/90, 1 1. 1423/56 con riguardo all'affermazione della in

differenza, in sede di controllo dell'espulsione dello straniero

pericoloso per la sicurezza pubblica, del profilo dell'attualità

della condotta di vita pericolosa; ad avviso del ricorrente il tri

bunale, muovendosi nell'indebita logica del controllo dell'ec

cesso di potere, non avrebbe sottoposto a scrutinio effettivo il

requisito dell'attualità della pretesa pericolosità sociale. Con il

secondo motivo si lamenta la violazione degli art. 13 e 14 t.u.

del 1998 per avere indebitamente negato l'ingresso alla richiesta

di riduzione del periodo di divieto di rientro in Italia.

Ritiene il collegio che entrambi i motivi siano infondati.

Con riguardo alle censure esposte con il primo motivo, devesi

rammentare che questa corte, con sentenza 12721/02 (Foro it.,

Rep. 2002, voce Straniero, n. 167), ha invero osservato che il

rinvio che l'art. 13, 2° comma, lett. c), d.leg. 286/98 opera —

quanto ad individuazione degli stranieri da espellere per la loro

appartenenza a determinate «categorie» — all'art. 1 1. 1423/56

come sostituito dall'art. 2 1. 327/88, appare improntato al soddi

sfacimento delle stesse esigenze: da un lato, la tutela dell'ordine

e della sicurezza pubblica, dall'altro il rispetto dei diritti sog

gettivi delle persone coinvolte nella misura. E di qui la conse

guenza per la quale il giudizio di «appartenenza» dell'espellen do alla indicata «categoria», operato da norma di rinvio priva di

alcuna delimitazione ed anzi improntata alla stessa ratio sottesa

a quella richiamata, non può assumere profili meramente proba bilistici nella materia delle espulsioni; deve, di contro, affermar

si che il controllo giurisdizionale — le volte in cui lo straniero

lo solleciti in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva — debba essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il

giudice applica le volte in cui venga in rilievo una proposta di

irrogazione di una misura di prevenzione (il carattere oggettivo

degli elementi fondanti i sospetti e le presunzioni — il requisito

reati in materia di stupefacenti, la sospensione condizionale della pena, non è direttamente applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, atteso che, riconosciuta la predetta sospensio ne, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favo revole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato.

IV. - Con riferimento ai rapporti tra l'espulsione decretata dall'auto rità giudiziaria e l'espulsione amministrativa, v. Tar Liguria, sez. II, 25

gennaio 2000, n. 50, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 145, con cui si è sotto lineato che, ove il giudice penale non abbia decretato l'espulsione dello straniero a seguito della sussistenza di un giudicato di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p., il prefetto non può provveder vi in sua sostituzione, fermo restando che, ove ne ricorrano gli estremi, 10 stesso prefetto può valorizzare la condanna al fine di delineare la

personalità del condannato in termini tali che emerga la pericolosità della sua ulteriore permanenza nello Stato.

Nel senso che non sussistono i presupposti per la sospensione caute lare del provvedimento che dispone l'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino extracomunitario condannato penalmente con sentenza

«patteggiata», ove il provvedimento in questione non si limiti a richia mare detta sentenza ma contenga anche un autonomo accertamento ed

un'adeguata valutazione dei fatti che rendono — ai sensi della 1. 1423/56 — pericolosa per la sicurezza pubblica la presenza dello stra niero nel nostro paese, v. Cons. Stato, sez. IV, ord. 29 luglio 1997, n.

1424, id., Rep. 1998, voce cit., n. 61.

11 Foro Italiano — 2004.

dell'attualità della pericolosità — la necessità di un esame glo

bale della personalità del soggetto). E la verifica al proposito condotta deve essere effettuata ab extrinseco e cioè scrutinando

la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni

fatte dall'amministrazione, come ripetutamente affermato da

questa corte, sezioni penali (cfr. Cass. 11 febbraio 1997, Alle

grini, id., Rep. 1997, voce Misure di prevenzione, n. 134; 3 giu

gno 1985, Bottigliero, id.. Rep. 1986, voce cit., n. 114; 29 gen naio 1986, Fontanarosa, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 46). Orbe

ne, e venendo al caso sottoposto, appare evidente che il Tribu

nale di Torino ha fatto corretta applicazione di tali principi,

scrutinando, nell'esame degli atti, la sussistenza di una logica e

non contraddittoria valutazione nella determinazione del questo

re, appuntando la sua indagine sugli indici idonei ad affermare

una pericolosità sociale del Dibesse (ritenuto contiguo al delit

to), rapportando all'attualità tale valutazione prognostica (al

punto da prendere in esame un contratto di lavoro con periodo di prova non ancora scaduto alla data della decisione): ed essen

do state tali valutazioni, conformi ai cennati principi, espresse con argomentare sintetico ma logico ed adeguato all'indagine

sottoposta, ritiene il collegio che le valutazioni stesse siano im

muni da censure in questa sede formulabili. Quanto alla pretesa

apoditticità della opinione di inopportunità di una riduzione del

periodo di divieto di rientro non si scorge quale altra valutazio

ne avrebbe dovuto il giudice formulare oltre a quella contenuta

nel sintetico ma chiaro richiamo alla immeritevolezza connessa

all'antisocialità del comportamento tenuto dal Dibesse durante

la sua permanenza in Italia.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10

aprile 2003, n. 5658; Pres. Olla, Est. Salvago, P.M. Cenic

cola (conci, conf.); Redep Otis (Avv. Salerni) c. Prefetto di

Parma. Conferma Trib. Parma, decr. 28 settembre 2000.

Straniero — Espulsione — Decreto prefettizio — Vizio di

mancata sottoscrizione — Sanatoria — Condizioni (L. 4

gennaio 1968 n. 15, norme sulla documentazione amministra

tiva e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, art. 14;

d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, t.u. delle disposizioni concer

nenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizio

ne dello straniero, art. 13). Straniero — Appartenente alla comunità rom — Assenza di

titoli di soggiorno — Espulsione — Legittimità (L. 28 ago sto 1997 n. 302, ratifica ed esecuzione della convenzione

quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a

Strasburgo il 1° febbraio 1995; d.leg. 25 luglio 1998 n. 286,

art. 13).

Il vizio della mancata sottoscrizione del decreto prefettizio di

espulsione notificato allo straniero è sanato allorché il pre

fetto trasmetta all'espulso nuova copia con corretta formula di sottoscrizione. (1)

E legittima l'espulsione disposta nei confronti dello straniero

(1) I. - La Corte di cassazione fa applicazione del consolidato orien tamento in base al quale il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero ben può essere comunicato all'interessato in copia con forme formata dal pubblico ufficiale autorizzato, atteso che l'autentica zione a norma dell'art. 14 1. 4 gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, dell'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente (cfr. Cass. 9 no vembre 2001, n. 13871, Foro it.. Rep. 2001, voce Straniero, n. 107).

Per l'affermazione secondo cui, nel processo di opposizione al de creto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, non è consentita la deduzione a verbale di ragioni di nullità del decreto espul

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

appartenente alla comunità nomade di etnia rom privo di ti

toli di soggiorno sul territorio nazionale (in motivazione, la

Corte di cassazione esclude che l'appartenenza ad una etnia

nomade costituisca, di per sé, eccezione alla disciplina gene rale in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri extra

comunitari). (2)

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Parma con prov

vedimento del 28 settembre 2000 ha respinto il ricorso del citta

dino macedone Redep Otis contro il decreto di espulsione emes

so il 13 settembre 2000 dal prefetto di Parma, osservando: a)

che, pur essendo detto provvedimento mancante di sottoscrizio

ne, lo stesso prefetto, operando in via di autotutela, aveva rinoti

ficato altro decreto conforme all'originale, così sanando il vizio

formale del primo; b) che la normativa regionale che individua

va le aree per il transito e sosta delle comunità nomadi non ave

va inteso derogare alle disposizioni della legge statale in materia

di ingresso e soggiorno; c) che non era certa l'appartenenza del

ricorrente alla comunità c.d. rom e d'altra parte egli era fornito

di cittadinanza macedone a differenza di molti rom che viveva

no in Macedonia pur senza avere conseguito la relativa cittadi

sivo con riguardo a vizi del provvedimento (nella specie, la mancanza

di sottoscrizione del prefetto) già fatti palesi dal testo comunicato al

l'espellendo, v. Cass. 3 aprile 2003, n. 5117, id., Mass., 438, che ha ri

levato come non sussistano ragioni per le quali, nel procedimento ca

merale avente ad oggetto motivi di illegittimità di un atto amministrati

vo, debba essere mutata la regola secondo cui con l'atto introduttivo

deve procedersi alla integrale editio actionis, salva l'ipotesi in cui il vi

zio prospettabile abbia carattere processuale, derivando dal processo di

opposizione e pertanto da un momento successivo a quello del deposito del ricorso.

II. - In ordine alla sanabilità di errori contenuti nel decreto prefettizio di espulsione, v. Cass. 20 ottobre 2000, n. 13891, id., Rep. 2000, voce

cit.. n. 149, secondo cui non è nullo il decreto di espulsione in cui sia

erroneamente indicata l'autorità giudiziaria competente a conoscere del

ricorso, allorquando questo sia stato proposto innanzi al giudice com

petente, in quanto il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di

espulsione dello straniero introduce un giudizio ordinario sul fonda

mento della pretesa dell'autorità amministrativa di espellere lo stranie

ro dal territorio dello Stato e non si configura come impugnazione del

provvedimento in questione con cui possano farsi valere anche i vizi

formali di ciascun atto del procedimento amministrativo non incidenti

sulle finalità perseguite dalla legge (conformemente, v. Cass. 20 ottobre

2000, n. 13888, ibid., n. 151). III. - Sulla forma del decreto prefettizio di espulsione, v., con preci

puo riguardo all'obbligo di traduzione del medesimo, Cass. 14 gennaio

2003, n. 366. id., 2003, I, 1510, con nota di richiami, per la quale l'ob

bligo può essere derogato nei casi in cui l'autorità amministrativa pro cedente attesti e specifichi le ragioni che hanno reso la traduzione im

possibile. IV. - Con riferimento al contenuto del decreto, relativamente all'ob

bligo di motivazione, v. Cass. 7 maggio 2002, n. 6535, id.. Rep. 2002,

voce cit., n. 177, che ha evidenziato come questo debba essere inteso in

funzione dello scopo della motivazione, che è quello di consentire al

destinatario la tempestiva tutela dei propri diritti mediante l'opposizio

ne, facendo, cioè, valere le proprie ragioni dinanzi al giudice chiamato

ad esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sull'atto (dal principio così affermato si è ricavato che l'obbligo, anche quando non siano state

indicate le norme di legge violate, deve ritenersi comunque soddisfatto

se il provvedimento, pur senza indicarli direttamente, richiami purtutta via gli elementi necessari e sufficienti dai quali, con la normale dili

genza, sia possibile la cognizione certa e completa della violazione cui

si riferisce la misura adottata). Sulla portata dell'obbligo di motivazio

ne, che si inserisce nell'ambito di un atto privo dei caratteri della di

screzionalità, v. Cass. 9 aprile 2002, n. 5051, ibid., n. 131, in cui si

sottolinea che il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 13, 2° e 3°

comma, d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 comporta l'emissione automatica

di un motivato decreto di espulsione da parte del prefetto competente, senza che sia necessaria un'ulteriore indagine volta a verificare, caso

per caso, la sussistenza di ragioni di ordine pubblico per giustificarne

l'adozione, avendo la legge tipizzato le situazioni che impongono l'e

missione di tale provvedimento. (2) Conformemente, v. Cass. 13 dicembre 2002, n. 17857, Foro it.,

Rep. 2002, voce Straniero, n. 83, secondo cui l'appartenenza alla mino

ranza nazionale dei nomadi di etnia rom non costituisce eccezione alla

regola generale — dettata dal d.leg. 286/98 e dalla 1. 30 luglio 2002 n.

189 — per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello

Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di in

gresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo

che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all'attività per spe cifiche tassative ragioni.

Il Foro Italiano — 2004.

nanza; d) che infine non risultava neppure attivato l'iter previ

sto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanita

ri.

Per la cassazione della sentenza, Redep Otis ha proposto ri

corso per quattro motivi. Il prefetto di Parma non ha spiegato di

fese.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo del ricorso,

Redep Otis deducendo insufficiente e carente motivazione su un

punto decisivo della controversia addebita al provvedimento

impugnato di aver considerato sanato il vizio formale della

mancata sottoscrizione del provvedimento espulsivo notificato

gli, malgrado non fosse stata accertata l'esistenza e la validità

del decreto originale perché non prodotto in giudizio; e malgra

do in entrambe le copie notificate ne fosse attestata la confor

mità all'originale, perciò superabile soltanto mediante querela

di falso. Il motivo è inconsistente.

Questa corte, infatti, ha ripetutamente affermato che al pre

fetto è consentito, allorché sia stato notificato all'interessato il

decreto di espulsione privo del visto di conformità ovvero della

sottoscrizione, come è accaduto nel caso concreto, di correggere

l'errore attivandosi e trasmettendo all'espulso nuova copia con

corretta formula di sottoscrizione e conformità, in tal guisa

escludendo che l'originario vizio di comunicazione permanesse, inficiando il provvedimento.

D'altra parte, avendo lo stesso ricorrente ammesso che que

st'ultimo decreto, notificatogli il 22 settembre 2000 recava

l'attestazione di conformità all'originale, il collegio deve ribadi

re che detto provvedimento ben poteva essere comunicato al

l'interessato in copia conforme formata dal pubblico ufficiale

autorizzato, atteso che l'autenticazione a norma dell'art. 14 1. 4

gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, del

l'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'auto

grafa sottoscrizione dell'organo competente. Per cui in patente contrasto con siffatta normativa si pone

l'affermazione del ricorrente secondo cui il decreto di espulsio

ne doveva essere necessariamente prodotto in giudizio in origi

nale dalla controparte: quando appunto la «autenticazione» a

norma dello stesso art. 14 vale a conferire alla «copia» — fino a

querela di falso — la corrispondenza testuale all'atto originale,

che ovviamente costituisce un unicum e che rimane depositato

presso la pubblica amministrazione che lo ha emesso.

Con il secondo motivo Redep Otis deducendo violazione

delle 1. reg. Emilia n. 47 del 1988, n. 34 del 1993, n. 13 del 1998, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'ap

partenenza alla minoranza nazionale dei nomadi di etnia rom

non avrebbe alcun effetto derogatorio sulla cogenza delle norme

regolatrici della immigrazione degli extracomunitari, senza pe

raltro considerare l'obbligo di protezione assunto dall'Italia ver

so le minoranze etniche e le popolazioni nomade, con l'adesione

alla convenzione di Strasburgo del 1° febbraio 1995; alla risolu

zione n. 65 del consiglio d'Europa del 1992, alla raccomanda

zione n. 3 del 6 marzo 1998 della commissione europea contro

il razzismo, nonché alla raccomandazione 1203/93 per la tutela

delle minoranze nomadi.

Anche questo motivo è infondato per le considerazioni più

volte prospettate da questa corte che qui giova ribadire, anche

perché non poste in discussione dal ricorrente: a) nell'attuale

legislazione non esiste uno statuto dei nomadi di etnia rom nel

l'ambito dei paesi aderenti all'Unione europea, ma norme na

zionali e raccomandazioni comunitarie rivolte ad assicurare tu

tela alle condizioni di vita di quei componenti extracomunitari

della predetta popolazione che abbiano comunque un titolo per

la permanenza ed il soggiorno nello Stato; e tutta la legislazione

nazionale (t.u. 286/98, 1. 189/02, 1. 222/02), derivata da scelte

comuni ai paesi dell'Unione, muove dalla radicale premessa per

la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello

Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto

di ingresso e di permesso di soggiorno che autorizzi allo stabi

limento, alla circolazione ed all'attività per specifiche tassative

ragioni. Per cui l'ammissione ai diritti civili, in condizione di

parità con il cittadino ed alla partecipazione alla vita pubblica

locale è riservata al solo straniero regolarmente soggiornante nel

territorio dello Stato; b) nessuna delle convenzioni citate dal ri

corrente consentono di affermare che l'appartenenza del sog

getto extracomunitario alla etnia nomade rom costituisca di per

sé eccezione alla regola generale della necessità del titolo di

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PARTE PRIMA 1500

soggiorno, dovendo di contro farsi carico alle comunità interes

sate alla legittima permanenza sul territorio dell'Unione di

chiedere ed ottenere dall'amministrazione di uno degli Stati il

rilascio del titolo stesso per i propri componenti; c) anche la 1.

302/97 detta precise norme dirette alla garanzia dell'accesso

delle minoranze ai diritti della maggioranza nazionale ed alla

conservazione dei caratteri fondanti l'identità della minoranza

stessa, sull'evidente presupposto che tale minoranza possa con

siderarsi nazionale e cioè radicata nel paese e, quindi, composta da cittadini ovvero da extracomunitari ai quali l'autorità abbia

comunque concesso un titolo di soggiorno; d) neppure sono in

vocabili, infine, le 1. reg. Emilia 47/88, 34/93 e 13/98, trattando

si di norme dirette ad assicurare ai nomadi strutture logistiche ed assistenza civile onde favorire transito, sosta e, se del caso, l'inserimento sociale nella comunità regionale, senza che la

previsione di tali interventi possa considerarsi quale deroga alle

rigide ed inderogabili condizioni d'ingresso e soggiorno nel ter

ritorio dello Stato: anche perché la relativa legislazione costitui

sce riserva esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, lett. b),

h), q), Cost. Pertanto non avendo il ricorrente alcun titolo di soggiorno

nello Stato, non può invocare, onde escludere la legittimità della

disposta espulsione, il mero suo appartenere alla comunità no

made né censurare il decreto impugnato che tale ipotesi ha radi

calmente ed esattamente escluso.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 19, 1°

comma, d.leg. 286/98 per avere il giudice del merito omesso di dare rilievo al d.p.c.m. 12 maggio 1999 nella parte in cui ha ri

conosciuto i rom tra i destinatari della protezione temporanea delle popolazioni dell'ex area balcanica.

La censura è del tutto infondata perché il tribunale non ha af

fatto omesso di esaminare la previsione del citato d.p.c.m. del

1999, per la quale la misura di protezione temporanea sarebbe

consistita nel rilascio del permesso di soggiorno valido fino al

31 dicembre 1999 (termine prorogato dai successivi decreti 30

dicembre 1999 e 1° settembre 2000); ma ha rilevato che il ricor rente avrebbe dovuto preventivamente dimostrare di aver richie sto il permesso in discorso attraverso la procedura di cui all'art.

1, 5° comma, d.l. n. 416 del 1989 (norma non abrogata dall'art. 47 d.leg. n. 286 del 1998). Per cui siccome quest'ultimo non aveva affermato né a maggior ragione documentato di avervi

provveduto (il che non ha fatto neppure in questa sede), corret tamente ne ha respinto il motivo di doglianza, in applicazione della giurisprudenza di questa corte, per cui in mancanza del

predetto elemento, nessun ostacolo sussiste alla disposta espul sione neppure ove sia stata semplicemente presentata la doman da di asilo.

Con l'ultimo motivo, denuncia ancora violazione degli art. 3 e 97 Cost, perpetrata dal prefetto e non avvertita dal provvedi mento impugnato, con il diverso trattamento riservato alla co munità rom di Lucca che avrebbe da quel prefetto ricevuto il

permesso di soggiorno per motivi umanitari. La doglianza è inammissibile laddove non impugna e neppure

comprende la duplice ratio decidendi data dal decreto alla reie zione della prospettazione sul punto formulata: da un lato, in

fatti, il ricorrente non si avvede della statuizione per la quale le

espulsioni per difetto di permesso di soggiorno non avrebbero

presupposti discrezionali sì da far escludere la configurabilità di un eccesso di potere del prefetto di Parma; e d'altro canto non contesta l'affermazione per la quale non vi sarebbe traccia in atti di un permesso di soggiorno «di massa» rilasciato, per ra

gioni di protezione temporanea, dal prefetto di Lucca ed assunto a tertium comparationìs della lamentata disparità di trattamento.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 aprile 2003, n. 5267; Pres. Genghini, Est. Macioce, P.M. Uccella

(conci, conf.); Min. interno e altro c. Delie. Cassa Trib. Cam

pobasso, decr. 29 maggio 2000.

Straniero — Decreto di espulsione — Giudizio di opposizio ne — Possesso dei titoli legali di ingresso nel territorio ita

liano — Onere della prova (D.leg. 25 luglio 1998 n. 286, t.u.

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 13).

Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, ricade

sullo straniero l'onere di provare il possesso dei titoli legali di ingresso nel territorio italiano. (1)

Svolgimento del processo. — Con decreto del 16 maggio 2000 il prefetto di Campobasso disponeva l'espulsione dal ter

ritorio nazionale della cittadina extracomunitaria Delie Hurjia ai

sensi dell'art. 13, 2° comma, lett. a), d.leg. 286/98 per essere

entrata in Italia con sottrazione ai controlli di frontiera. Si oppo neva all'espulsione la Delie e l'adito Tribunale di Campobasso con decreto 29 maggio 2000 annullava l'espulsione affermando:

— che l'esame dei profili di illegittimità dell'atto espulsivo era generale e non limitato né dalla discrezionalità amministra

tiva né dalla domanda; — che non risultava agli atti in che modo fosse stato accer

tato il non lecito ingresso della Delie e cioè la dedotta sottrazio ne ai controlli, essendo vaghe e non concludenti le difese della

prefettura; — che pertanto, mancando riscontri dell'illecito ingresso,

veniva meno il contestato presupposto dell'espulsione. Per la cassazione di tale decreto il prefetto di Campobasso

(1)1.- Il principio enunciato nella sentenza in epigrafe si conforma alla precedente giurisprudenza della corte: cfr. Cass. 5 dicembre 2001, n. 15408. Foro it., Rep. 2001, voce Straniero, n. 58, secondo cui, in tema di espulsione dello straniero, è onere dell'interessato che deduca la mancanza di colpa nell'inosservanza del termine per la richiesta del

permesso di soggiorno dare la prova dell'allegata ignoranza inevitabile della norma precettiva che impone allo straniero di richiedere detto

permesso al questore entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, non es sendo sufficiente la mera deduzione della non conoscenza della legge italiana.

Per l'affermazione, non dissonante con la precedente, in base alla

quale è illegittimo il decreto prefettizio di espulsione di un cittadino extracomunitario che si basa sulla considerazione secondo cui l'interes sato non avrebbe dimostrato la sufficienza e la liceità dei mezzi del

proprio sostentamento né di avere titolo per il rilascio del permesso di

soggiorno per alcuno dei motivi indicati dall'attuale normativa, ove ri sulti che l'interessato aveva i necessari mezzi finanziari per il proprio sostentamento e sia chiara la provenienza dei mezzi stessi, v. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1381, ibid., n. 100.

II. - Sulle ipotesi in cui i titoli d'ingresso e/o di soggiorno in posses so dello straniero risultino falsificati, v. Cass. 9 novembre 2001, n. 13864, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 132, che ha stabilito che lo straniero che entri in Italia con un visto di ingresso rilasciato sulla base di docu mentazione falsa devesi considerare entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e quindi può essere legittimamente espulso dal prefetto, atteso che il termine «sottrarsi» — impiegato nel l'art. 13, 2° comma, lett. a), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 — significa, non soltanto sfuggire, ma anche vanificare l'efficacia di controlli aventi la finalità di impedire in ogni caso ingressi irregolari.

Nel medesimo senso, v. Cass. 7 luglio 2000, n. 9079, id., Rep. 2000, voce cit., n. 172, che ha ritenuto che nel caso in cui lo straniero eluda, all'ingresso nel territorio italiano, i controlli di frontiera esibendo un

permesso di soggiorno falsificato, il decreto di espulsione può essere emanato senza il preventivo nulla osta del procuratore della repubblica, sempre che non sia in atto un procedimento penale a carico dello stra niero.

Cfr., altresì, con riguardo alla disciplina anteriore al d.leg. 286/98 ed alla 1. 30 luglio 2002 n. 189, Cons. Stato, sez. IV, ord. 5 dicembre 1995, n. 1837, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 51, che ha evidenziato come, qualora dalla documentazione versata in giudizio risulti sufficiente mente dimostrata la falsità dei documenti sulla base dei quali il cittadi no extracomunitario ha ottenuto il permesso di soggiorno, non sussista no i presupposti per la sospensione cautelare del provvedimento con il

quale la pubblica amministrazione, richiamando tale circostanza, ne di

spone l'espulsione dal territorio nazionale. III. - Con riferimento alla forma del decreto di espulsione ed alla

possibilità di espellere categorie particolari di stranieri extracomunitari, v. Cass. 10 aprile 2003, n. 5658, in questo fascicolo, I, 1496.

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