sezione I civile; sentenza 10 aprile 2003, n. 5658; Pres. Olla, Est. Salvago, P.M. Ceniccola (concl.conf.); Redep Otis (Avv. Salerni) c. Prefetto di Parma. Conferma Trib. Parma, decr. 28settembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 5 (MAGGIO 2004), pp. 1495/1496-1499/1500Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199320 .
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PARTE PRIMA 1496
Svolgimento del processo. — Con decreto 11 settembre 2000
il prefetto di Torino disponeva l'espulsione dal territorio nazio
nale di Dibesse Dahou ai sensi dell'art. 13, 2° comma, lett. c),
d.leg. 286/98, in quanto persona ritenuta pericolosa per la sicu
rezza pubblica. Il Dibesse si opponeva con ricorso e l'adito Tri
bunale di Torino con decreto 26 settembre 2000 lo rigettava af
fermando che: A) l'adito giudice poteva conoscere del provve dimento impugnato sotto il solo profilo dei vizi d'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; B) la valutazione ope rata dall'amministrazione non si poteva ritenere viziata da ec
cesso di potere dato che erano state assunte a base del provve dimento le numerose pendenze del Dibesse anche per fatti gravi, idonee a farlo ritenere «contiguo al delitto»; C) il Dibesse, di
contro, non aveva fornito elementi di segno opposto; D) nean
che pareva coerente con le premesse ridurre il periodo quin
quennale di divieto di rientro. Per la cassazione di tale decreto il
Dibesse ha proposto ricorso il 2 ottobre 2001 con due motivi.
Prefetto intimato e ministero non si sono costituiti.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo il Dibesse de
nunzia violazione degli art. 13, 2° comma, lett. c), d.leg. 286/98,
3 1. 241/90, 1 1. 1423/56 con riguardo all'affermazione della in
differenza, in sede di controllo dell'espulsione dello straniero
pericoloso per la sicurezza pubblica, del profilo dell'attualità
della condotta di vita pericolosa; ad avviso del ricorrente il tri
bunale, muovendosi nell'indebita logica del controllo dell'ec
cesso di potere, non avrebbe sottoposto a scrutinio effettivo il
requisito dell'attualità della pretesa pericolosità sociale. Con il
secondo motivo si lamenta la violazione degli art. 13 e 14 t.u.
del 1998 per avere indebitamente negato l'ingresso alla richiesta
di riduzione del periodo di divieto di rientro in Italia.
Ritiene il collegio che entrambi i motivi siano infondati.
Con riguardo alle censure esposte con il primo motivo, devesi
rammentare che questa corte, con sentenza 12721/02 (Foro it.,
Rep. 2002, voce Straniero, n. 167), ha invero osservato che il
rinvio che l'art. 13, 2° comma, lett. c), d.leg. 286/98 opera —
quanto ad individuazione degli stranieri da espellere per la loro
appartenenza a determinate «categorie» — all'art. 1 1. 1423/56
come sostituito dall'art. 2 1. 327/88, appare improntato al soddi
sfacimento delle stesse esigenze: da un lato, la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, dall'altro il rispetto dei diritti sog
gettivi delle persone coinvolte nella misura. E di qui la conse
guenza per la quale il giudizio di «appartenenza» dell'espellen do alla indicata «categoria», operato da norma di rinvio priva di
alcuna delimitazione ed anzi improntata alla stessa ratio sottesa
a quella richiamata, non può assumere profili meramente proba bilistici nella materia delle espulsioni; deve, di contro, affermar
si che il controllo giurisdizionale — le volte in cui lo straniero
lo solleciti in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva — debba essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il
giudice applica le volte in cui venga in rilievo una proposta di
irrogazione di una misura di prevenzione (il carattere oggettivo
degli elementi fondanti i sospetti e le presunzioni — il requisito
reati in materia di stupefacenti, la sospensione condizionale della pena, non è direttamente applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, atteso che, riconosciuta la predetta sospensio ne, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favo revole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato.
IV. - Con riferimento ai rapporti tra l'espulsione decretata dall'auto rità giudiziaria e l'espulsione amministrativa, v. Tar Liguria, sez. II, 25
gennaio 2000, n. 50, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 145, con cui si è sotto lineato che, ove il giudice penale non abbia decretato l'espulsione dello straniero a seguito della sussistenza di un giudicato di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p., il prefetto non può provveder vi in sua sostituzione, fermo restando che, ove ne ricorrano gli estremi, 10 stesso prefetto può valorizzare la condanna al fine di delineare la
personalità del condannato in termini tali che emerga la pericolosità della sua ulteriore permanenza nello Stato.
Nel senso che non sussistono i presupposti per la sospensione caute lare del provvedimento che dispone l'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino extracomunitario condannato penalmente con sentenza
«patteggiata», ove il provvedimento in questione non si limiti a richia mare detta sentenza ma contenga anche un autonomo accertamento ed
un'adeguata valutazione dei fatti che rendono — ai sensi della 1. 1423/56 — pericolosa per la sicurezza pubblica la presenza dello stra niero nel nostro paese, v. Cons. Stato, sez. IV, ord. 29 luglio 1997, n.
1424, id., Rep. 1998, voce cit., n. 61.
11 Foro Italiano — 2004.
dell'attualità della pericolosità — la necessità di un esame glo
bale della personalità del soggetto). E la verifica al proposito condotta deve essere effettuata ab extrinseco e cioè scrutinando
la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni
fatte dall'amministrazione, come ripetutamente affermato da
questa corte, sezioni penali (cfr. Cass. 11 febbraio 1997, Alle
grini, id., Rep. 1997, voce Misure di prevenzione, n. 134; 3 giu
gno 1985, Bottigliero, id.. Rep. 1986, voce cit., n. 114; 29 gen naio 1986, Fontanarosa, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 46). Orbe
ne, e venendo al caso sottoposto, appare evidente che il Tribu
nale di Torino ha fatto corretta applicazione di tali principi,
scrutinando, nell'esame degli atti, la sussistenza di una logica e
non contraddittoria valutazione nella determinazione del questo
re, appuntando la sua indagine sugli indici idonei ad affermare
una pericolosità sociale del Dibesse (ritenuto contiguo al delit
to), rapportando all'attualità tale valutazione prognostica (al
punto da prendere in esame un contratto di lavoro con periodo di prova non ancora scaduto alla data della decisione): ed essen
do state tali valutazioni, conformi ai cennati principi, espresse con argomentare sintetico ma logico ed adeguato all'indagine
sottoposta, ritiene il collegio che le valutazioni stesse siano im
muni da censure in questa sede formulabili. Quanto alla pretesa
apoditticità della opinione di inopportunità di una riduzione del
periodo di divieto di rientro non si scorge quale altra valutazio
ne avrebbe dovuto il giudice formulare oltre a quella contenuta
nel sintetico ma chiaro richiamo alla immeritevolezza connessa
all'antisocialità del comportamento tenuto dal Dibesse durante
la sua permanenza in Italia.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10
aprile 2003, n. 5658; Pres. Olla, Est. Salvago, P.M. Cenic
cola (conci, conf.); Redep Otis (Avv. Salerni) c. Prefetto di
Parma. Conferma Trib. Parma, decr. 28 settembre 2000.
Straniero — Espulsione — Decreto prefettizio — Vizio di
mancata sottoscrizione — Sanatoria — Condizioni (L. 4
gennaio 1968 n. 15, norme sulla documentazione amministra
tiva e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, art. 14;
d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, t.u. delle disposizioni concer
nenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizio
ne dello straniero, art. 13). Straniero — Appartenente alla comunità rom — Assenza di
titoli di soggiorno — Espulsione — Legittimità (L. 28 ago sto 1997 n. 302, ratifica ed esecuzione della convenzione
quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a
Strasburgo il 1° febbraio 1995; d.leg. 25 luglio 1998 n. 286,
art. 13).
Il vizio della mancata sottoscrizione del decreto prefettizio di
espulsione notificato allo straniero è sanato allorché il pre
fetto trasmetta all'espulso nuova copia con corretta formula di sottoscrizione. (1)
E legittima l'espulsione disposta nei confronti dello straniero
(1) I. - La Corte di cassazione fa applicazione del consolidato orien tamento in base al quale il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero ben può essere comunicato all'interessato in copia con forme formata dal pubblico ufficiale autorizzato, atteso che l'autentica zione a norma dell'art. 14 1. 4 gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, dell'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente (cfr. Cass. 9 no vembre 2001, n. 13871, Foro it.. Rep. 2001, voce Straniero, n. 107).
Per l'affermazione secondo cui, nel processo di opposizione al de creto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, non è consentita la deduzione a verbale di ragioni di nullità del decreto espul
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
appartenente alla comunità nomade di etnia rom privo di ti
toli di soggiorno sul territorio nazionale (in motivazione, la
Corte di cassazione esclude che l'appartenenza ad una etnia
nomade costituisca, di per sé, eccezione alla disciplina gene rale in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri extra
comunitari). (2)
Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Parma con prov
vedimento del 28 settembre 2000 ha respinto il ricorso del citta
dino macedone Redep Otis contro il decreto di espulsione emes
so il 13 settembre 2000 dal prefetto di Parma, osservando: a)
che, pur essendo detto provvedimento mancante di sottoscrizio
ne, lo stesso prefetto, operando in via di autotutela, aveva rinoti
ficato altro decreto conforme all'originale, così sanando il vizio
formale del primo; b) che la normativa regionale che individua
va le aree per il transito e sosta delle comunità nomadi non ave
va inteso derogare alle disposizioni della legge statale in materia
di ingresso e soggiorno; c) che non era certa l'appartenenza del
ricorrente alla comunità c.d. rom e d'altra parte egli era fornito
di cittadinanza macedone a differenza di molti rom che viveva
no in Macedonia pur senza avere conseguito la relativa cittadi
sivo con riguardo a vizi del provvedimento (nella specie, la mancanza
di sottoscrizione del prefetto) già fatti palesi dal testo comunicato al
l'espellendo, v. Cass. 3 aprile 2003, n. 5117, id., Mass., 438, che ha ri
levato come non sussistano ragioni per le quali, nel procedimento ca
merale avente ad oggetto motivi di illegittimità di un atto amministrati
vo, debba essere mutata la regola secondo cui con l'atto introduttivo
deve procedersi alla integrale editio actionis, salva l'ipotesi in cui il vi
zio prospettabile abbia carattere processuale, derivando dal processo di
opposizione e pertanto da un momento successivo a quello del deposito del ricorso.
II. - In ordine alla sanabilità di errori contenuti nel decreto prefettizio di espulsione, v. Cass. 20 ottobre 2000, n. 13891, id., Rep. 2000, voce
cit.. n. 149, secondo cui non è nullo il decreto di espulsione in cui sia
erroneamente indicata l'autorità giudiziaria competente a conoscere del
ricorso, allorquando questo sia stato proposto innanzi al giudice com
petente, in quanto il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di
espulsione dello straniero introduce un giudizio ordinario sul fonda
mento della pretesa dell'autorità amministrativa di espellere lo stranie
ro dal territorio dello Stato e non si configura come impugnazione del
provvedimento in questione con cui possano farsi valere anche i vizi
formali di ciascun atto del procedimento amministrativo non incidenti
sulle finalità perseguite dalla legge (conformemente, v. Cass. 20 ottobre
2000, n. 13888, ibid., n. 151). III. - Sulla forma del decreto prefettizio di espulsione, v., con preci
puo riguardo all'obbligo di traduzione del medesimo, Cass. 14 gennaio
2003, n. 366. id., 2003, I, 1510, con nota di richiami, per la quale l'ob
bligo può essere derogato nei casi in cui l'autorità amministrativa pro cedente attesti e specifichi le ragioni che hanno reso la traduzione im
possibile. IV. - Con riferimento al contenuto del decreto, relativamente all'ob
bligo di motivazione, v. Cass. 7 maggio 2002, n. 6535, id.. Rep. 2002,
voce cit., n. 177, che ha evidenziato come questo debba essere inteso in
funzione dello scopo della motivazione, che è quello di consentire al
destinatario la tempestiva tutela dei propri diritti mediante l'opposizio
ne, facendo, cioè, valere le proprie ragioni dinanzi al giudice chiamato
ad esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sull'atto (dal principio così affermato si è ricavato che l'obbligo, anche quando non siano state
indicate le norme di legge violate, deve ritenersi comunque soddisfatto
se il provvedimento, pur senza indicarli direttamente, richiami purtutta via gli elementi necessari e sufficienti dai quali, con la normale dili
genza, sia possibile la cognizione certa e completa della violazione cui
si riferisce la misura adottata). Sulla portata dell'obbligo di motivazio
ne, che si inserisce nell'ambito di un atto privo dei caratteri della di
screzionalità, v. Cass. 9 aprile 2002, n. 5051, ibid., n. 131, in cui si
sottolinea che il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 13, 2° e 3°
comma, d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 comporta l'emissione automatica
di un motivato decreto di espulsione da parte del prefetto competente, senza che sia necessaria un'ulteriore indagine volta a verificare, caso
per caso, la sussistenza di ragioni di ordine pubblico per giustificarne
l'adozione, avendo la legge tipizzato le situazioni che impongono l'e
missione di tale provvedimento. (2) Conformemente, v. Cass. 13 dicembre 2002, n. 17857, Foro it.,
Rep. 2002, voce Straniero, n. 83, secondo cui l'appartenenza alla mino
ranza nazionale dei nomadi di etnia rom non costituisce eccezione alla
regola generale — dettata dal d.leg. 286/98 e dalla 1. 30 luglio 2002 n.
189 — per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello
Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di in
gresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo
che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all'attività per spe cifiche tassative ragioni.
Il Foro Italiano — 2004.
nanza; d) che infine non risultava neppure attivato l'iter previ
sto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanita
ri.
Per la cassazione della sentenza, Redep Otis ha proposto ri
corso per quattro motivi. Il prefetto di Parma non ha spiegato di
fese.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo del ricorso,
Redep Otis deducendo insufficiente e carente motivazione su un
punto decisivo della controversia addebita al provvedimento
impugnato di aver considerato sanato il vizio formale della
mancata sottoscrizione del provvedimento espulsivo notificato
gli, malgrado non fosse stata accertata l'esistenza e la validità
del decreto originale perché non prodotto in giudizio; e malgra
do in entrambe le copie notificate ne fosse attestata la confor
mità all'originale, perciò superabile soltanto mediante querela
di falso. Il motivo è inconsistente.
Questa corte, infatti, ha ripetutamente affermato che al pre
fetto è consentito, allorché sia stato notificato all'interessato il
decreto di espulsione privo del visto di conformità ovvero della
sottoscrizione, come è accaduto nel caso concreto, di correggere
l'errore attivandosi e trasmettendo all'espulso nuova copia con
corretta formula di sottoscrizione e conformità, in tal guisa
escludendo che l'originario vizio di comunicazione permanesse, inficiando il provvedimento.
D'altra parte, avendo lo stesso ricorrente ammesso che que
st'ultimo decreto, notificatogli il 22 settembre 2000 recava
l'attestazione di conformità all'originale, il collegio deve ribadi
re che detto provvedimento ben poteva essere comunicato al
l'interessato in copia conforme formata dal pubblico ufficiale
autorizzato, atteso che l'autenticazione a norma dell'art. 14 1. 4
gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, del
l'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'auto
grafa sottoscrizione dell'organo competente. Per cui in patente contrasto con siffatta normativa si pone
l'affermazione del ricorrente secondo cui il decreto di espulsio
ne doveva essere necessariamente prodotto in giudizio in origi
nale dalla controparte: quando appunto la «autenticazione» a
norma dello stesso art. 14 vale a conferire alla «copia» — fino a
querela di falso — la corrispondenza testuale all'atto originale,
che ovviamente costituisce un unicum e che rimane depositato
presso la pubblica amministrazione che lo ha emesso.
Con il secondo motivo Redep Otis deducendo violazione
delle 1. reg. Emilia n. 47 del 1988, n. 34 del 1993, n. 13 del 1998, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'ap
partenenza alla minoranza nazionale dei nomadi di etnia rom
non avrebbe alcun effetto derogatorio sulla cogenza delle norme
regolatrici della immigrazione degli extracomunitari, senza pe
raltro considerare l'obbligo di protezione assunto dall'Italia ver
so le minoranze etniche e le popolazioni nomade, con l'adesione
alla convenzione di Strasburgo del 1° febbraio 1995; alla risolu
zione n. 65 del consiglio d'Europa del 1992, alla raccomanda
zione n. 3 del 6 marzo 1998 della commissione europea contro
il razzismo, nonché alla raccomandazione 1203/93 per la tutela
delle minoranze nomadi.
Anche questo motivo è infondato per le considerazioni più
volte prospettate da questa corte che qui giova ribadire, anche
perché non poste in discussione dal ricorrente: a) nell'attuale
legislazione non esiste uno statuto dei nomadi di etnia rom nel
l'ambito dei paesi aderenti all'Unione europea, ma norme na
zionali e raccomandazioni comunitarie rivolte ad assicurare tu
tela alle condizioni di vita di quei componenti extracomunitari
della predetta popolazione che abbiano comunque un titolo per
la permanenza ed il soggiorno nello Stato; e tutta la legislazione
nazionale (t.u. 286/98, 1. 189/02, 1. 222/02), derivata da scelte
comuni ai paesi dell'Unione, muove dalla radicale premessa per
la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello
Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto
di ingresso e di permesso di soggiorno che autorizzi allo stabi
limento, alla circolazione ed all'attività per specifiche tassative
ragioni. Per cui l'ammissione ai diritti civili, in condizione di
parità con il cittadino ed alla partecipazione alla vita pubblica
locale è riservata al solo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato; b) nessuna delle convenzioni citate dal ri
corrente consentono di affermare che l'appartenenza del sog
getto extracomunitario alla etnia nomade rom costituisca di per
sé eccezione alla regola generale della necessità del titolo di
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PARTE PRIMA 1500
soggiorno, dovendo di contro farsi carico alle comunità interes
sate alla legittima permanenza sul territorio dell'Unione di
chiedere ed ottenere dall'amministrazione di uno degli Stati il
rilascio del titolo stesso per i propri componenti; c) anche la 1.
302/97 detta precise norme dirette alla garanzia dell'accesso
delle minoranze ai diritti della maggioranza nazionale ed alla
conservazione dei caratteri fondanti l'identità della minoranza
stessa, sull'evidente presupposto che tale minoranza possa con
siderarsi nazionale e cioè radicata nel paese e, quindi, composta da cittadini ovvero da extracomunitari ai quali l'autorità abbia
comunque concesso un titolo di soggiorno; d) neppure sono in
vocabili, infine, le 1. reg. Emilia 47/88, 34/93 e 13/98, trattando
si di norme dirette ad assicurare ai nomadi strutture logistiche ed assistenza civile onde favorire transito, sosta e, se del caso, l'inserimento sociale nella comunità regionale, senza che la
previsione di tali interventi possa considerarsi quale deroga alle
rigide ed inderogabili condizioni d'ingresso e soggiorno nel ter
ritorio dello Stato: anche perché la relativa legislazione costitui
sce riserva esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, lett. b),
h), q), Cost. Pertanto non avendo il ricorrente alcun titolo di soggiorno
nello Stato, non può invocare, onde escludere la legittimità della
disposta espulsione, il mero suo appartenere alla comunità no
made né censurare il decreto impugnato che tale ipotesi ha radi
calmente ed esattamente escluso.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 19, 1°
comma, d.leg. 286/98 per avere il giudice del merito omesso di dare rilievo al d.p.c.m. 12 maggio 1999 nella parte in cui ha ri
conosciuto i rom tra i destinatari della protezione temporanea delle popolazioni dell'ex area balcanica.
La censura è del tutto infondata perché il tribunale non ha af
fatto omesso di esaminare la previsione del citato d.p.c.m. del
1999, per la quale la misura di protezione temporanea sarebbe
consistita nel rilascio del permesso di soggiorno valido fino al
31 dicembre 1999 (termine prorogato dai successivi decreti 30
dicembre 1999 e 1° settembre 2000); ma ha rilevato che il ricor rente avrebbe dovuto preventivamente dimostrare di aver richie sto il permesso in discorso attraverso la procedura di cui all'art.
1, 5° comma, d.l. n. 416 del 1989 (norma non abrogata dall'art. 47 d.leg. n. 286 del 1998). Per cui siccome quest'ultimo non aveva affermato né a maggior ragione documentato di avervi
provveduto (il che non ha fatto neppure in questa sede), corret tamente ne ha respinto il motivo di doglianza, in applicazione della giurisprudenza di questa corte, per cui in mancanza del
predetto elemento, nessun ostacolo sussiste alla disposta espul sione neppure ove sia stata semplicemente presentata la doman da di asilo.
Con l'ultimo motivo, denuncia ancora violazione degli art. 3 e 97 Cost, perpetrata dal prefetto e non avvertita dal provvedi mento impugnato, con il diverso trattamento riservato alla co munità rom di Lucca che avrebbe da quel prefetto ricevuto il
permesso di soggiorno per motivi umanitari. La doglianza è inammissibile laddove non impugna e neppure
comprende la duplice ratio decidendi data dal decreto alla reie zione della prospettazione sul punto formulata: da un lato, in
fatti, il ricorrente non si avvede della statuizione per la quale le
espulsioni per difetto di permesso di soggiorno non avrebbero
presupposti discrezionali sì da far escludere la configurabilità di un eccesso di potere del prefetto di Parma; e d'altro canto non contesta l'affermazione per la quale non vi sarebbe traccia in atti di un permesso di soggiorno «di massa» rilasciato, per ra
gioni di protezione temporanea, dal prefetto di Lucca ed assunto a tertium comparationìs della lamentata disparità di trattamento.
Il Foro Italiano — 2004.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 aprile 2003, n. 5267; Pres. Genghini, Est. Macioce, P.M. Uccella
(conci, conf.); Min. interno e altro c. Delie. Cassa Trib. Cam
pobasso, decr. 29 maggio 2000.
Straniero — Decreto di espulsione — Giudizio di opposizio ne — Possesso dei titoli legali di ingresso nel territorio ita
liano — Onere della prova (D.leg. 25 luglio 1998 n. 286, t.u.
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 13).
Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, ricade
sullo straniero l'onere di provare il possesso dei titoli legali di ingresso nel territorio italiano. (1)
Svolgimento del processo. — Con decreto del 16 maggio 2000 il prefetto di Campobasso disponeva l'espulsione dal ter
ritorio nazionale della cittadina extracomunitaria Delie Hurjia ai
sensi dell'art. 13, 2° comma, lett. a), d.leg. 286/98 per essere
entrata in Italia con sottrazione ai controlli di frontiera. Si oppo neva all'espulsione la Delie e l'adito Tribunale di Campobasso con decreto 29 maggio 2000 annullava l'espulsione affermando:
— che l'esame dei profili di illegittimità dell'atto espulsivo era generale e non limitato né dalla discrezionalità amministra
tiva né dalla domanda; — che non risultava agli atti in che modo fosse stato accer
tato il non lecito ingresso della Delie e cioè la dedotta sottrazio ne ai controlli, essendo vaghe e non concludenti le difese della
prefettura; — che pertanto, mancando riscontri dell'illecito ingresso,
veniva meno il contestato presupposto dell'espulsione. Per la cassazione di tale decreto il prefetto di Campobasso
(1)1.- Il principio enunciato nella sentenza in epigrafe si conforma alla precedente giurisprudenza della corte: cfr. Cass. 5 dicembre 2001, n. 15408. Foro it., Rep. 2001, voce Straniero, n. 58, secondo cui, in tema di espulsione dello straniero, è onere dell'interessato che deduca la mancanza di colpa nell'inosservanza del termine per la richiesta del
permesso di soggiorno dare la prova dell'allegata ignoranza inevitabile della norma precettiva che impone allo straniero di richiedere detto
permesso al questore entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, non es sendo sufficiente la mera deduzione della non conoscenza della legge italiana.
Per l'affermazione, non dissonante con la precedente, in base alla
quale è illegittimo il decreto prefettizio di espulsione di un cittadino extracomunitario che si basa sulla considerazione secondo cui l'interes sato non avrebbe dimostrato la sufficienza e la liceità dei mezzi del
proprio sostentamento né di avere titolo per il rilascio del permesso di
soggiorno per alcuno dei motivi indicati dall'attuale normativa, ove ri sulti che l'interessato aveva i necessari mezzi finanziari per il proprio sostentamento e sia chiara la provenienza dei mezzi stessi, v. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1381, ibid., n. 100.
II. - Sulle ipotesi in cui i titoli d'ingresso e/o di soggiorno in posses so dello straniero risultino falsificati, v. Cass. 9 novembre 2001, n. 13864, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 132, che ha stabilito che lo straniero che entri in Italia con un visto di ingresso rilasciato sulla base di docu mentazione falsa devesi considerare entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e quindi può essere legittimamente espulso dal prefetto, atteso che il termine «sottrarsi» — impiegato nel l'art. 13, 2° comma, lett. a), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 — significa, non soltanto sfuggire, ma anche vanificare l'efficacia di controlli aventi la finalità di impedire in ogni caso ingressi irregolari.
Nel medesimo senso, v. Cass. 7 luglio 2000, n. 9079, id., Rep. 2000, voce cit., n. 172, che ha ritenuto che nel caso in cui lo straniero eluda, all'ingresso nel territorio italiano, i controlli di frontiera esibendo un
permesso di soggiorno falsificato, il decreto di espulsione può essere emanato senza il preventivo nulla osta del procuratore della repubblica, sempre che non sia in atto un procedimento penale a carico dello stra niero.
Cfr., altresì, con riguardo alla disciplina anteriore al d.leg. 286/98 ed alla 1. 30 luglio 2002 n. 189, Cons. Stato, sez. IV, ord. 5 dicembre 1995, n. 1837, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 51, che ha evidenziato come, qualora dalla documentazione versata in giudizio risulti sufficiente mente dimostrata la falsità dei documenti sulla base dei quali il cittadi no extracomunitario ha ottenuto il permesso di soggiorno, non sussista no i presupposti per la sospensione cautelare del provvedimento con il
quale la pubblica amministrazione, richiamando tale circostanza, ne di
spone l'espulsione dal territorio nazionale. III. - Con riferimento alla forma del decreto di espulsione ed alla
possibilità di espellere categorie particolari di stranieri extracomunitari, v. Cass. 10 aprile 2003, n. 5658, in questo fascicolo, I, 1496.
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