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sezione I civile: sentenza 10 gennaio 1996, n. 153; Pres. Nardino, Est. Criscuolo, P.M. Gambardella...

Date post: 30-Jan-2017
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sezione I civile: sentenza 10 gennaio 1996, n. 153; Pres. Nardino, Est. Criscuolo, P.M. Gambardella (concl. conf.); Palermo (Avv. Calabrò) c. Min. finanze; Min. finanze (Avv. dello Stato De Stefano) c. Palermo. Conferma Comm. trib. centrale 11 maggio 1991, n. 3797 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2843/2844-2847/2848 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191599 . Accessed: 25/06/2014 02:14 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 02:14:45 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile: sentenza 10 gennaio 1996, n. 153; Pres. Nardino, Est. Criscuolo, P.M.Gambardella (concl. conf.); Palermo (Avv. Calabrò) c. Min. finanze; Min. finanze (Avv. delloStato De Stefano) c. Palermo. Conferma Comm. trib. centrale 11 maggio 1991, n. 3797Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2843/2844-2847/2848Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191599 .

Accessed: 25/06/2014 02:14

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2843 PARTE PRIMA 2844

mossi dai ricorrenti al curatore, ove pur fossero sussistenti e

dimostrati.

Ma decisivo, per disattendere il motivo di ricorso in esame, è il rilievo che la doglianza si esaurisce nell'apodittica elencazio

ne di comportamenti (asseritamente) illegittimi, da parte del cu

ratore, non suffragata dalla indicazione di alcun elemento fat

tuale che valga ad accreditare la denunciata violazione di doveri

istituzionali del curatore medesimo. Né i ricorrenti si fanno ca

rico di precisare da quali norme giuridiche deriverebbe il prete so obbligo del curatore di riconsegnare i beni ai falliti (sottraen doli alla garanzia dei creditori ed alla loro destinazione al buon

fine del concordato, che perdura fino a quando il concordato

medesimo non abbia avuto integrale esecuzione); di procedere allo svincolo di (non meglio individuati) depositi e di corrispon dere somme asseritamente disponibili ai creditori o addirittura

«agli ex falliti» (sic); di sottrarre all'attivo fallimentare, per «re

stituirlo» ai falliti, «il patrimonio immobiliare», pacificamente

gravato da ipoteche, perché su una operazione siffatta farebbe

leva «l'intero impianto del concordato», oltre che su «trattative

dirette tra i creditori ipotecari e i debitori».

È evidentemente sfuggito ai ricorrenti che di tutto ciò non

vi è traccia nella sentenza di omologazione del concordato e

neppure nella proposta, successivamente omologata a condizio

ni più onerose; sicché deve decisamente escludersi che il curato

re fosse obbligato agli adempimenti, la cui omissione gli si ad

debita, in palese contrasto con i criteri di corretta gestione della

curatela ed in violazione delle disposizioni della sentenza di omo

logazione che quelle operazioni non prevedevano né consentivano.

È appena il caso di rilevare, infine, che i ricorrenti nulla han

no dedotto per contrastare, sul piano degli accertamenti di fat

to, le affermazioni del resistente fallimento volte a dimostrare, con puntuale indicazione di date e circostanze, che il curatore

aveva depositato il rendiconto — contrariamente a quanto si

assume nel ricorso — subito dopo il passaggio in giudicato del

la sentenza di omologazione del concordato, ottenendone l'ap

provazione, ed aveva inoltre formalmente invitato il garante, senza esito alcuno, ad adempiere le obbligazioni dei debitori.

Conclusivamente, il collegio non ravvisa nella decisione im

pugnata alcuno dei vizi di legittimità denunciati, dei quali quelli attinenti alla motivazione di esauriscono nella mera e generica enunciazione contenuta nell'epigrafe dei singoli motivi e non

meritano quindi alcuna confutazione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile: sentenza 10 gen naio 1996, n. 153; Pres. Nardino, Est. Criscuolo, P.M. Gam

bardella (conci, conf.); Palermo (Avv. Calabro) c. Min.

finanze; Min. finanze (Avv. dello Stato De Stefano) c. Pa

lermo. Conferma Comm. trib. centrale 11 maggio 1991, n.

3797.

Valore aggiunto (imposta sul) — Accesso in locali adibiti ad

abitazione — Acquisizione di atti riguardanti soggetti diversi

dal titolare del domicilio — Legittimità (Cost., art. 14; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 52; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600,

disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 33).

Una volta acquisita l'autorizzazione del procuratore della re

pubblica, prevista dall'art. 52 d.p.r. 633/72 per l'accesso in

locali adibiti ad abitazione, gli organi dell'amministrazione

finanziaria preposti alle verifiche ed agli accertamenti sono

legittimati ad acquisire documenti riguardanti soggetti diversi

Il Foro Italiano — 1996.

dal titolare del domicilio nei cui confronti era stata chiesta

l'autorizzazione. (1)

Svolgimento del processo. — Il comando compagnia della

guardia di finanza di Olgiate Comasco, ritenendo di sottoporre a controllo fiscale l'attività economica esercitata da Palermo

Giuseppe e Palermo Cataldo, con nota del 1° marzo 1979 chie

se al procuratore della repubblica di Como l'autorizzazione ad

accedere nelle abitazioni dei predetti, al fine di procedere all'e

secuzione di ispezioni documentali, verificazioni e ricerche ed

ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle im

poste e per l'eventuale repressione dell'evasione e di possibili altre violazioni.

Il detto procuratore della repubblica autorizzò l'accesso con

decreto del 2 marzo 1979.

(1) In senso conforme, v. Cass. 14 ottobre 1995, n. 10761, Corriere

trib., 1996, 339, con nota di S. Stufano. L'art. 52 d.p.r. 633/72, che disciplina le modalità di accessi, ispezio

ni e verifiche effettuati da organi dell'amministrazione finanziaria, con

templa, per quanto riguarda le abitazioni, due distinte fattispecie: l'ac cesso in locali adibiti anche ad abitazione (di cui sembra occuparsi la sentenza in epigrafe), per il quale è necessaria l'autorizzazione del pro curatore della repubblica — che si configura, null'altro aggiungendo la norma sul punto, come un atto dovuto —, e l'accesso in locali diver si da quelli precedentemente indicati (in cui sono pacificamente ricom

presi i locali destinati esclusivamente ad abitazione), che è soggetto in vece ad un controllo più penetrante, potendo avvenire, sempre previa autorizzazione del procuratore della repubblica, «soltanto in caso di

gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri e documenti, scritture ed altre prove delle vio lazioni».

La giurisprudenza tributaria chiamata a pronunciarsi, prevalentemen te con riferimento ad accessi in locali destinati esclusivamente ad abita

zione, sull'utilizzabilità di documenti rinvenuti riguardanti soggetti di versi dal titolare del domicilio, si è orientata finora per la negativa, esprimendo avviso contrario rispetto a quello di cui in massima. V. Comm. trib. centrale 8 giugno 1993, n. 2069, Foro it., Rep. 1993, voce Tributi in genere, n. 644, per la quale «il provvedimento autorizzativo non solo costituisce il presupposto della perquisizione ma segna anche i limiti del legittimo potere della polizia tributaria, che non può essere esercitato se non con riferirtiento ai soggetti e alla materia, per cui l'au torizzazione è accordata»; nello stesso senso, v. anche Comm. trib. II

grado Pesaro 28 marzo 1988, id., Rep. 1989, voce Valore aggiunto (im posta sul), n. 157; Comm. trib. II grado Gorizia 10 marzo 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 202; Comm. trib. II grado Ancona 14 dicembre

1981, id., Rep. 1982, voce cit., n. 158; Comm. trib. I grado Ancona 8 settembre 1981, ibid., n. 159; equipara alla autorizzazione mancante l'autorizzazione soggettivamente ed oggettivamente difforme rispetto al l'attività posta in essere dagli uffici (in una fattispecie in cui l'autorizza zione era stata concessa con riguardo ad altri locali e nei confronti di differenti soggetti), Comm. trib. II grado Padova 17 settembre 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n 200; sostengono, in linea generale, la neces sità di una ulteriore autorizzazione scritta da parte degli organi compe tenti (i comandi operativi ed il comando generale della guardia di finan za ovvero il procuratore della repubblica, a seconda dei casi previsti dall'art. 52 cit.), per poter legittimamente acquisire documentazione fi scale di terzi, rinvenuta nel corso di un accesso presso un determinato

soggetto, Comm. trib. centrale 22 marzo 1993, n. 1275, id., Rep. 1993, voce Tributi in genere, n. 645; 9 ottobre 1989, n. 5901, id., Rep. 1990, voce cit., n. 596.

Sull'utilizzabilità, limitatamente al solo imputato (e non anche nei

riguardi di terzi), dei documenti acquisiti nell'esercizio di attività di po lizia giudiziaria, v. Comm. trib. I grado Venezia 17 dicembre 1988, id., Rep. 1989, voce Valore aggiunto (imposta sul), n. 160, ad avviso della quale «per quanto riguarda l'utilizzazione ai fini fiscali della do cumentazione sequestrata, l'autorizzazione in deroga al segreto istrutto rio deve riguardare l'imputato e non anche i terzi con i quali l'imputato ha intrattenuto rapporti economici»; in senso conforme, v. anche Comm. trib. I grado Vicenza 11 giugno 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 202. In argomento, v. il diverso orientamento di Comm. trib. II grado Vi cenza 18 luglio 1989, ibid., n. 200, secondo cui «gli elementi istruttori fiscalmente utilizzabili, previa autorizzazione del magistrato istruttore (p.m. ovvero g.i.), possono concernere anche terzi, cioè soggetti diversi

dall'imputato, allorché riguardano rapporti economici intercorsi con que st'ultimo, non siano stati rilevati occasionalmente o, peggio, esuberan temente rispetto al thema probandum del procedimento penale a quo, ma appunto in vista del loro rilievo probatorio per l'imputazione di un certo reato ad un determinato soggetto».

In dottrina, sostengono l'inutilizzabilità della documentazione riguar dante soggetti diversi dal titolare del domicilio nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione, A. Amatucci, Acquisibilità della documenta zione di terzo in sede dì accesso domiciliare, in Corriere trib., 1996,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Nel corso dell'ispezione la guardia di finanza rinvenne docu

mentazione attinente all'attività di Palermo Calogero (figlio e

convivente di Palermo Cataldo e fratello di Giuseppe) e sulla

base di tale documentazione l'ufficio Iva di Como provvide ad

emettere nei confronti del detto Palermo Calogero un avviso

di rettifica per l'anno 1978, con irrogazione delle conseguenti

pene pecuniarie. Tale avviso di rettifica fu impugnato dal contribuente con

ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Como, la quale lo accolse sotto il profilo che l'autorizzazione del pub blico ministero all'accesso riguardava persone diverse dal mede

simo contribuente (cioè il padre e il fratello). Su gravame dell'ufficio tale pronuncia fu riformata dalla com

missione tributaria di secondo grado, avverso la cui statuizione

il Palermo propose ricorso alla Commissione tributaria centra

le. Quest'ultima, con decisione 3797/91 depositata I'll maggio

1991, respinse detto ricorso, considerando: che, se poteva rite

nersi esatta, in tesi generale, l'affermazione secondo cui la guardia di finanza, in sede di perquisizione domiciliare, non può proce dere al sequestro di atti concernenti persone diverse da quelle indicate nell'ordine emesso dal procuratore della repubblica, do

veva opinarsi che, quando esistesse una stretta correlazione tra

la documentazione riferentesi a terzi e l'oggetto della verifica

fiscale, fosse consentito utilizzare tutto il materiale documenta

le rinvenuto nella sede in cui l'accesso era stato effettuato; che, nel caso in esame, come posto in evidenza dalla Commissione

di secondo grado di Como, v'era stretta correlazione tra l'og

getto della verifica relativa all'attività di autotrasportatori per conto terzi e di commercio ambulante di generi alimentari, eser

citata da Palermo Giuseppe e Cataldo, e quella svolta da Paler

mo Calogero; che, in tale situazione, legittimamente la guardia di finanza aveva proceduto al sequestro della documentazione

amministrativa contabile rinvenuta, e altrettanto legittimamente l'ufficio Iva di Como aveva emesso l'avviso di rettifica.

Calogero Palermo ricorre per la cassazione di tale decisione, deducendo due motivi di annullamento. L'amministrazione fi

nanziaria dello Stato resiste con controricorso e spiega, altresì, ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

Motivi della decisione. — I due ricorsi (principale e inciden tale), proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai

sensi dell'art. 335 c.p.c. Col primo mezzo di cassazione il Palermo censura la decisio

ne impugnata denunziando insufficienza e contraddittorietà della

motivazione. La Commissione centrale si sarebbe, nella sostan

1557, secondo cui «possono legittimamente essere intraprese solo quelle iniziative che siano rivolte ad utilizzare atti e documenti riguardanti le violazioni esposte e i soggetti richiamati nell'autorizzazione della pro cura della repubblica»; S. Stufano, Quando è legittimo l'accesso nei locali adibiti anche ad abitazione, id., 1995, 1596; M. Mandò, Accesso in abitazioni private e poteri del p.m., in Bollettino trib., 1980, 240; C. Albanello, Accesso in abitazioni private: ammissibilità di tutela giu risdizionale, anche immediata, della libertà di domicilio, in Riv. dir.

trib., 1991, II, 388, e C. Thomas, Perquisizione domiciliare autorizza ta, in Fisco, 1993, 9866, ad avviso del quale, una volta sottoposti al

giudice gli elementi necessari per individuare il soggetto passivo dell'au torizzazione e i dati di fatto sui quali si fondano i gravi indizi delle

pretese violazioni, «ove tali circostanze siano, successivamente, modifi

cate, o perché viene mutato il soggetto passivo dell'accertamento o per ché vengono diversificati gli altri elementi di fatto (...) il provvedimento autorizzatorio viene svuotato della sua portata ed esteso abusivamente ad altre fattispecie non solo non specificamente previste nell'autorizza

zione, ma neppure valutate dal procuratore della repubblica al fine di determinare il proprio convincimento».

Si pronunciano invece per l'ammissibilità dell'acquisizione della do

cumentazione fiscale riguardante terzi, G. Mandò, Ancora sull'autoriz

zazione del procuratore della repubblica ex art. 52, 2° comma, d.p.r. 633/72, in Rass. trib., 1985, II, 827, secondo cui «la norma in esame

non postula la necessaria identità tra il soggetto titolare dei locali nei

quali deve essere autorizzato l'accesso e l'autore od il coautore della

violazione da provare: il che, del resto, è ben logico, perché altrimenti

sarebbe sin troppo agevole porsi al riparo da ogni indagine della ammi

nistrazione collocando i documenti, gli atti, ecc. in locali di pertinenza di terzi»; S. Dragone, Accesso nel domicilio e sindacato della commis sione tributaria: la inutilizzabilità della prova illegittimamene acquisita, id., 1989, II, 990; A. Mondini, Accesso al domicilio ed estensibilità

soggettiva, in Dir. e pratica trib., 1994, II, 881; B. Aiudi, Accesso in

abitazioni. Quali limiti alla acquisizione di prove, in Bollettino trib., 1987, 421.

Il Foro Italiano — 1996.

za, richiamata a quanto statuito dalla commissione di secondo

grado, senza considerare che l'autorizzazione del pubblico mi

nistero all'accesso riguardava persone diverse dal contribuente.

Alla stregua di tale circostanza, non controversa, si sarebbe do

vuto ritenere che la guardia di finanza non poteva acquisire,

ricercare, produrre documenti rinvenuti in occasione di un'ispe zione condotta nei confronti di altre persone, per utilizzarli contro

un terzo che nulla aveva a che fare con gli inquisiti. Col secondo mezzo, poi, il ricorrente deduce violazione e fal

sa applicazione dell'art. 52 d.p.r. 633/72, dettato in attuazione

dell'art. 14. Afferma che la limitazione del diritto alla libertà

del domicilio per motivi economici e fiscali sarebbe consentita

soltanto nel rispetto delle leggi speciali, e l'art. 52 cit. sarebbe

appunto la norma speciale che ciò consente, al fine di accertare

le violazioni all'Iva e alle altre imposte disciplinate da decreti

che richiamano il medesimo art. 52. La procedura adottata nei

confronti di esso ricorrente sarebbe dunque illegittima ed arbi

traria.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché tra

loro connessi, non hanno fondamento. La Commissione tribu

taria centrale, infatti, è pervenuta ad una decisione conforme

a diritto, anche se la motivazione adottata deve essere corretta

ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c. A norma dell'art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 gli uffici

dell'imposta sul valore aggiunto (con i quali coopera la guardia di finanza per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili

ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle

violazioni, ex art. 63 d.p.r. cit.) possono, tra l'altro, disporre l'accesso in locali che siano adibiti anche ad abitazione, ma a

tal fine devono munirsi dell'autorizzazione del procuratore del

la repubblica. La disposizione normativa, richiamata anche in

materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 33, 1°

comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600), si collega all'art. 14

Cost, che, dopo aver posto il principio dell'inviolabilità del do

micilio, aggiunge nel 2° comma che non vi si possono eseguire

ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi sta

biliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della

libertà personale. Il 3° comma del medesimo art. 14, poi, speci fica che gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità o

d'incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

II richiamo alle garanzie prescritte per la tutela della libertà

personale rinvia all'art. 13 Cost, che, affermando l'inviolabilità

di tale valore fondamentale della persona, dispone che essa non

può essere ristretta se non per atto motivato dell'autorità giudi ziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Il procuratore della repubblica, dunque, nelle ipotesi previste dall'art. 52 d.p.r. 633/72, è chiamato a comporre il conflitto

tra esigenze istruttorie dell'ufficio finanziario ed inviolabilità del

domicilio. L'autorità giudiziaria, cioè, deve valutare, sulla scor

ta degli elementi che le vengono sottoposti dagli organi verifica

tori, se sussista una situazione tale — nel quadro descritto dalla

citata disposizione normativa — da giustificare una restrizione

o limitazione al diritto a quella inviolabilità, spettante ad uno

o più soggetti. Una volta però che tale valutazione sia stata

effettuata, ed abbia condotto a ravvisare gli estremi per auto

rizzare l'accesso, la successiva attività d'indagine e di acquisi zione dei dati fiscalmente rilevanti non incontra il limite sogget tivo affermato dal ricorrente. In altre parole, il potere autoriz

zatone attribuito al procuratore della repubblica è finalizzato

ad evitare che il diritto all'inviolabilità del domicilio possa esse

re limitato o ristretto senza un giustificato motivo o, peggio, in modo pretestuoso o strumentale. Ma, quando gli organi pre

posti alle verifiche ed agli accertamenti accedono legittimamen te in un luogo, perché debitamente autorizzati, essi ben posso no acquisire anche atti e dati riguardanti soggetti diversi dal

titolare del domicilio nei cui confronti era stata chiesta ed otte

nuta l'autorizzazione. Come si è detto, infatti, la ratio ispiratri ce della previsione normativa è quella di tutelare il diritto del

soggetto nei cui confronti l'accesso viene richiesto, evitando che

quel diritto sia compresso senza ragioni serie, non quella di creare

una sorta di immunità dalle indagini a favore dei terzi, siano

o meno conviventi con l'interessato. Sia la lettera della norma

(che non prevede la restrizione soggettiva asserita dal ricorren

te), sia la sua finalità ora indicata, sia esigenze di coerenza in

terna del sistema tributario orientano verso la soluzione suddet

ta. In ordine a quest'ultimo aspetto, invero, se fosse precluso

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2847 PARTE PRIMA 2848

agli organi verificatori — nel corso di accessi debitamente auto

rizzati — prendere visione e, se del caso, acquisire atti e dati

fiscalmente rilevanti nei confronti di terze persone (non menzio

nate nel provvedimento di autorizzazione), sarebbe agevole per il contribuente infedele sottrarre alle verifiche la propria docu

mentazione fiscale, bastando a ciò il semplice accorgimento di

conservarla presso un'altra persona. Sarebbe così aperto un gros so varco all'evasione, mentre il sistema tributario è mosso pro

prio dall'esigenza contraria, diretta a potenziare gli strumenti

di accertamento, in guisa da creare i presupposti per garantire l'osservanza dei doveri tributari imposti a tutti dall'art. 53 Cost.

Nel caso di specie, come emerge dalla narrativa della decisio

ne impugnata, gli organi verificatori avevano effettuato l'acces

so nell'abitazione dei signori Palermo previa autorizzazione del

la locale procura della repubblica. La valutazione circa la sussistenza di esigenze idonee a giusti

ficare la compressione del diritto alla inviolabilità del domicilio

dei predetti era stata dunque positivamente esercitata. In questo

quadro, e alla stregua delle considerazioni dianzi svolte, l'ac

quisizione di documentazione fiscale relativa a Calogero Paler

mo, non menzionato nel provvedimento autorizzatorio, deve ri

tenersi legittima, perché rientrante negli autonomi poteri di ve

rifica spettante agli organi predetti. Il ricorso principale deve quindi essere respinto e in tale sta

tuizione rimane assorbito il ricorso incidentale, che era condi

zionato all'accoglimento del primo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 novem

bre 1995, n. 11446; Pres. Mollica, Est. Vidiri, P.M. Luga

ro (conci, conf.); Inps (Avv. De Angelis, Lironcurti) c.

Barabino (Avv. Caffarelli, Ghelli). Conferma Trib. Gros

seto 8 febbraio 1993.

Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Imprese ope ranti in territori colpiti da calamità naturali — Esonero —

Personale impiegatizio — Inclusione (D.l. 19 settembre 1987

n. 384, disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtel

lina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Ca

monica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale

colpiti dalle eccezionali avversità atomosferiche dei mesi di

luglio e agosto 1987, art. 4; 1. 19 novembre 1987 n. 470, con versione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 settembre 1987

n. 384).

L'esonero dai contributi previdenziali, assistenziali ed infortu nistici previsto dall'art. 4, 11° comma, d.l. 19 settembre 1987 n. 384, convertito in l. 470/87, non è limitato al solo perso nale operaio delle imprese agricole, ma si estende anche a

quello impiegatizio. (1)

Svolgimento del giudizio. — Con sentenza 22 ottobre 1992 - 8 febbraio 1993, il Tribunale di Grosseto, confermando la decisione del pretore della stessa città, accoglieva la domanda

proposta nei riguardi dell'Inps da Alberto Barabino. Questi —

(1) Non constano precedenti. Sugli interventi a favore dei comuni colpiti da eccezionali avversità

atmosferiche nell'estate 1987, v. Corte cost. 13 ottobre 1988, n. 966, Foro it., 1990,1, 407, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul presupposto che la normativa regola materia spettante alla competenza delle province autonome di Trento e Bolzano; Tar Emilia Romagna, sez. Parma, 7 febbraio 1989, n. 49, id., Rep. 1989, voce Calamità pubbliche, n. 13, in cui si afferma che per poter fruire del contributo statale di cui al l'art. 5 d.l. 384/87, convertito in 1. 470/87, l'impresa richiedente deve garantire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti, senza tra sferire ad altri impianti e con sostituzione dei pensionati o prepensionati.

Il Foro Italiano — 1996.

titolare di una impresa agricola in territorio del comune di Ca

stiglione della Pescaia, colpito nell'estate del 1987 da ecceziona

li avversità atmosferiche — invocando la esenzione prevista dal

l'art. 4, n. 11, d.l. 384/87, convertito con modificazioni nella

1. 470/87, aveva chiesto al pretore la condanna dell'istituto pre videnziale al rimborso dei contributi versati da esso imprendito re in riferimento al periodo 19 luglio 1987 - 31 ottobre 1988

per due impiegati agricoli. Il tribunale, nel rigettare il gravame proposto dall'Inps, os

servava che la lettera e la ratio dell'art. 4, n. 11, d.l. 384/87

non confortavano la tesi che le esenzioni dovessero essere rico

nosciute soltanto limitatamente agli operai agricoli e non anche

per gli impiegati. Precisava al riguardo il tribunale che l'inter

vento legislativo si spiegava in base all'intento di agevolare al

cune imprese operanti su una parte del territorio nazionale col

pito da eccezionali eventi alluvionali e pregiudicate sul piano della produzione. Risultava pertanto in contrasto con la razio

nalità ed equità, da supporsi presenti nell'attività legislativa, ri

tenere che le agevolazioni fossero attribuite in ragione della strut

tura operaia e non anche impiegatizia delle imprese interessate, dovendosi oltre tutto tenere conto della portata onnicomprensi va del riferimento normativo ai contributi previdenziali, assi

stenziali ed infortunistici, ed all'intera formulazione del testo

legislativo, che in nessuna parte dispensatrice di ulteriori benefi

ci, pure di natura previdenziale (nn. 12 e 14 dell'art. 4), presen tava limitazioni nel senso voluto dall'Inps.

Avverso tale sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione

affidato ad un solo articolato motivo. Resiste con controricorso

Alberto Barabino.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 11° comma, d.l. 19 settembre 1987 n. 384, nel testo sostituito dalla legge di conversione 19 novembre 1987 n. 470, nonché dell'art. 12

disp. sulla legge in generale, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

In particolare, il ricorrente sostiene che il citato art. 4, confi

gurando una norma di carattere eccezionale, non può che essere

interpretata restrittivamente, anche perché le agevolazioni sca

turenti dalla norma in questione importano per lo Stato oneri

non indifferenti. Deduce ancora l'Inps che la dizione «aziende

agricole» «assuntrici di manodopera» non può che riferirsi uni

camente al personale operaio e non anche a quello impiegatizio. Fa infine presente che la tecnica usata dal legislatore con il cita to art. 4 è la medesima adoperata nei precedenti testi legislativi

riguardanti l'esonero o la dilazione dei contributi agricoli unifi cati in occasione di calamità naturali sicché deve ritenersi che lo sgravio «sia stato disposto per i contributi agricoli unificati, sia dei dipendenti operai che dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Il d.p.r. 19

settembre 1987 n. 384, convertito nella 1. 19 novembre 1987 n. 470, prevede diverse provvidenze ed agevolazioni a favore di imprese danneggiate da gravi calamità naturali, al fine di

preservarne i livelli occupazionali attraverso un contenimento del costo del lavoro. In ragione di queste finalità perseguite dal

legislatore appare del tutto condivisibile l'assunto del Tribunale di Grosseto che, nella decisione impugnata, ha osservato come sia difficile immaginare che l'esenzione dagli obblighi previden ziali ed assistenziali, prevista dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1987, possa riguardare solo il personale operaio delle imprese agricole e non anche quello impiegatizio.

Né per andare in contrario avviso vale sostenere, come ha fatto il ricorrente, che l'espressione «assuntrici di manodope ra», adoperata dalla norma in esame, in relazione alle imprese agricole, debba riferirsi per la sua portata letterale unicamente

agli operai. Ed invero, la parola «manodopera», che indica l'in sieme dei prestatori di lavoro dipendenti da una impresa, pur essendo stata adoperata in epoche passate con precipuo riferi mento al lavoro degli operai, richiedente un impegno a livello

manuale, ha assunto nell'attuale contesto normativo e sindacale un significato onnicomprensivo, divenendo sinonimo di lavora tore subordianto.

Una conferma a quanto sinora detto si riscontra in altre di

sposizioni dello stesso art. 4 d.l. n. 384 del 1987, e precisamente nei commi 12 e 14 del suddetto art. 4, che prevedono benefici a favore dei «lavoratori agricoli» senza porre distinzione alcuna nell'ambito di detti lavoratori agricoli tra impiegati ed operai.

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