+ All Categories
Home > Documents > Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano...

Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: trinhdan
View: 214 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano (concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Avv. Campora, Romanelli, Villani) e I.n.p.s. (Avv. Aureli, Nardone) c. Fall. Tomassini e Saccutelli (Avv. Ferrarini, Ribon) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 89/90-93/94 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153237 . Accessed: 28/06/2014 15:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:52:03 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano (concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Avv. Campora, Romanelli,

Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano(concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Avv. Campora, Romanelli,Villani) e I.n.p.s. (Avv. Aureli, Nardone) c. Fall. Tomassini e Saccutelli (Avv. Ferrarini, Ribon)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 89/90-93/94Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153237 .

Accessed: 28/06/2014 15:52

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:52:03 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano (concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Avv. Campora, Romanelli,

89 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 90

ministrativa per la Regione siciiiana — Impu «jiiabilitä — Fattispecie (Cod. proo. civ., art. 41 ; d. 1. 6 maggio 1948 n. 654, norme per 1'esercizio nella

Regione siciiiana delle funzioni spettanti ai Consiglio di Stato, art. 5).

La ilecisione, con la quale il Oonsiglio di giustizia ammini strativa per la Regione siciiiana provvede sul ricorso avverso provvedimenti del comitato provinciale dei prezzi, pud formare oggetto di ricorso all'Adunanza plenaria del

Oonsiglio di Stato e non di ricorso alle Sezioni unite della Gassazione. (1)

La Corte, eoc. — £ preliminare l'indagine sull'ammis sibilitä del regolamento in eäame ; ammissibiiitä, negata dal Prefetto di Catania il quale ha osservato ehe 1'attuale ricorso non puõ essere considerato come diretto ad ottenere il regolamento preventivo di giurisdizione, « ostandovi, es sendo la causa gia decisa nel merito, il disposto dell'art. 41 cod. proc. civ. », nõ puõ essere considerato come impugnativa proposta sulle vie normali ai sensi degli art. 360 e 362 eod.

proc. civ., «non essendo stato nella specie esperito il ri ineiio deU'appello ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del decreto

legisl. 6 maggio 1948 n. 654 ».

(1) La decisione 24 marzo I960, n. 177, (lei Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciiiana, avverso la quale e stato proposto il ricorso dichiarato inammissibile dalla Suprema corte con la riportata sentenza, 6 riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce Calmiere, n. 11 e pubblicata in extenso, con nota di A. Romano, in Foro amm., 1960, I, 690.

Dopo aver ravvisato nei provvedimenti dei comitati pro vinciali per i prezzi (che hanno carattere generale ed astratto e non possono, conseguentemente, disciplinare casi particolari: Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 1957, n. 1000, Foro it., 1958, III, 74, con nota di richiami; Cass. 21 febbraio 1955, n. 497, id., Rep. 1955, voce cit., n. 36 ; Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 1954, n. Ill, id., 1954, III, 211 ; App. Firenze 30 gennaio 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 39) degli atti formalmente e sostan zialmente amministrativi, equiparando, cosi, i provvedimenti in questione a quelli emanati dai comitati interministeriali (concordemente ritenuti atti amministrativi: Cass. 18 novembre 1961, n. 2703, id., 1962, I, 41, con ulteriori indicazioni), la Suprema corte ribadisce, con l'annotata sentenza, il principio posto dal 3° comma dell'art. 5 del decreto legisl. 6 maggio 1948 n. 654 ed affermato piii volte dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen., 28 novembre 1960, nn. 19, 20, id., Rep. 1960, voce Sicilia, nn. 80, 87 ; 29 ottobre 1956, n. 17, id., Rep. 1956, voce cit., n. 52) secondo il quale il ricorso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, avverso le decisioni del Consiglio di giu stizia amministrativa per la Regione siciiiana, e ammesso solo se queste si siano pronunciate sulla impugnativa di un atto di un'autoritä, formalmente e soggettivamente (Cons. Stato, Ad. plen., 26 ottobre 1953, n. 18, id., Rep. 1953, voce Giustizia amministrativa, n. 497 ; Cons, giust. amm. sic. 6 giugno 1949, id., Rep. 1949, voce Sicilia, n. 153) appartenente all'organiz zazione amministrativa dello Stato, ancorchš trattisi di materie di competenza locale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Re gione siciiiana (Cass. 6 dicembre 1951, n. 2733, id., 1952, I, 316, con nota di Pierandrei).

Sembra discostarsi dalle pronunce dianzi ricordate Cons. Stato, Ad. plen., 2 maggio 1960, n. 5, id., Rep. 1960, voce cit., n. 85, secondo cui l'appello all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, avverso le decisioni del Consiglio di giustizia ammini strativa per la Regione siciiiana, e ammissibile anche quando il Consiglio abbia pronunciato su un atto emesso da una autorita regionale nall'ambito di una funzione originariamente propria dello Stato e non ancora trasferita alia Regione.

Per qualche riferimento, nel senso che avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciiiana non e ammissibile il ricorso per cassazione diretto a contestare

l'applicabilitA della procedura di correzione di errore materiale al caso in cui, in luogo del consigliere che aveva partecipato alia deliberazione, sottoscrisse l'originale il consigliere aste nutosi, vedi, infine, Cass. 20 ottobre 1961, n. 2263, id., 1962, I, 718, con nota di richiami.

In dottrina, sull'impiignabilitžb delle decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciiiana, cons. S. De Im XA. in Bnciclopedia del diritto, 1961, IX, pag. 233.

V., infine, sul Comitato interministeriale dei prezzi larecente nota di GtricciATtDi, in Olur. it., 1962, III, 277.

£ esatto ehe, nel caso, non ricorre il necessario presup

posto per la proposizione del regolamento preventive) di

giurisdizione, vale a dire che la causa « non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41) » ; e, allora, non resta da stabilire se la questione sollevata dal Floresta possa farsi valere mediante le ordinarie impugnazioni (art. 360, n. 1, e 362).

II Floresta ha proposto il gravame avverso la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione sici liana : senonche l'art. 5, 3° comma, del decreto legisl. 6

maggio 1948 n. 654, tra 1'altro, testualmente stabilisee che

avverso le decisioni di tale Consiglio, « sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorita amministrative dello

Stato, e che non siano pronunciate in grado di appello, c

ammesso ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giuris dizionali del Consiglio di Stato ».

II campo d'indagine si riduce, pertanto, ad accertare

la natura del provvedimento impugnato dinanzi al Consiglio, e cioe, in definitiva, ad accertare se il comitato provinciale

prezzi esplichi funzioni amministrative statali, o meramente

regionali, giacche soltanto ricorrendo quest'ultima ipotesi il Floresta avrebbe potuto senz'altro adire questo Col

legio supremo. Come 6 noto, taluni compiti governativi, in vista dell'opportunita del loro coordinamento nell'interesse

collettivo, sono demandati a comitati interministeriali ai

quali partecipano pih Ministri: e, altresl, noto che alcuni

di tali comitati operano alFesterno dell'apparato ammini

strativo e che, tra questi, deve annoverarsi il Comitato

interministeriale dei prezzi, il quale, nell'ambito nazionale, ha competenza in materia di determinazione dei prezzi delle

merci, dei servizi e delle prestazioni (decreti legisl. 19 ot

tobre 1944 n. 347 ; 23 aprile 1946 n. 363 e 15 settembre

1947 n. 896). Ma. neJI'ambito provinciale, le mansioni, che in sede

nazionale svolge il Comitato interministeriale dei prezzi,

vengono svolte dai comitati provinciali dei prezzi (art. 7 e

segg. del decreto legisl. 15 settembre 1947 n. 896) ; e poiche a nulla rileva che, nella specie, si tratti di provvedimenti adottati da comitato provinciale appartenente a Regione ad autonomia speeiale, il provvedimento che e stato im

pugnato dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa

della Regione siciliana ha certamente natura formale e

sostanziale di provvedimento di autorita amministrativa

dello Stato.

Di conseguenza il Floresta, per muovere le sue doglianze avverso la decisione in esame, in forza dell'art. 5, 3° comma, del decreto precitato, non aveva altra via da seguire che

quella di ricorrere all'Adunanza plenaria delle Sezioni giu risdizionali del Consiglio di Stato.

II proposto regolamento pertanto, certamente inam

missibile ed il ricorrente deve venir condannato alia per dita del deposito, nonche alle spese del presente giudizio.

Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc.

CDRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846 ; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano (concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Aw.

Campora, Romanelli, Villani) e I.n.p.s. (Aw. Atjreli,

Nardone) c. Fall. Tomassini e Saccutelli (Aw. Ferra

rini, Ribon).

(Oassa A pp. Genova 12 maggio 1961)

Previdenza sociale — Genie di mare — Assicura

zione obbligatoi'ia — Riseossione dei eontriliuti — Privileflio annuale — Prescrizione annuale —

Dccorrenza (Cod. nav., art. 552, 558 ; r. d. 6 luglio 1922 n. 1447, regolamento per l'esecuzione del d. 1.

26 öttobre 1919 n. 1996, sulla cassa degli invalidi della

marina mercantile, art. 19, 25).

La prescrizione annuale del privilegio ehe assiste i crediti

dei contributi per Vassicwrazione obbligatoria della gente

This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:52:03 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano (concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Avv. Campora, Romanelli,

91 PARTE PRIMA 92

di mare contro invaliditä, veccliiaia e malattie profes sionali, comincia a deeorrere dal trentesimo giomo suc

cessivo alla eomunicazione aWarmatore degli ordini di

pagamento, provvisori o definitivi. (1)

La Corte, eco. — I due ricorsi proposti rispettivamente

dall'I.n.p.s. e dalla Eäattoria consorziale di Genova devono

essere riuniti, comeche relativi alla stessa sentenza. Po

stoche il n. 3 detl'art. 552 eod. nav. dichiara ehe i crediti

per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il per sonale della navigazione interna sono privilegiati sulla

nave, sul nolo del viaggio durante il quale e sorto il cre

dito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo

guadagnato dopo l'inizio del viaggio ; postochõ 1'art. 558

stesso codice dichiara ehe il privilegio di cui sopra si estin

gue con la scadenza di un anno dal giorno della esigibilita del credito ; posto tutto ciõ, il quesito di causa consisteva

nell'accertare il momento in cui diventava esigibile il

credito per i contributi di cui sopra. La sentenza impugnata ha affermato che la legisla

zione speciale nella soggetta materia non contiene norme

per la soluzione del prospettato quesito, per il quale, in

aderenza alla gerarchia delle fonti del diritto della navi

gazione (ex art. 1 cod. nav.), occorre rifarsi alia norma

generale di cui all'art. 1183 cod. civile.

La sentenza impugnata ne ha dedotto che i crediti in

questione sono esigibili immediatamente, man mano che

scadono le mensilitä di retribuzione del personale, poiche le

predette retribuzioni costituiscono la base (con riferimento

alle medie prefissate nelle apposite tabelle) per il computo dei contributi in discussione. Alia tesi suesposta hanno

reagito, con l'unico mezzo dei rispettivi ricorsi, l'l.n.p.s.,

quale gestore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e l'Esattoria consorziale delle imposte dirette

di Genova, incaricata, ai sensi dell'art. 6 della legge 29

luglio 1923 n. 884, della riscossione dei contributi di cui

õ causa.

Premesso che i predetti contributi vengono richiesti dalla

autorita marittima in base ai cosiddetti ordini provvisori (art. 18 r. decreto n. 1447 del 1922) e in base agli ordini

definitivi (art. 20 stesso deereto), che gli ordini definitivi

vengono emessi in relazione alle eventuali variazioni, veri

ficatesi nel corso della navigazione, della composizione quantitativa e qualitativa dell'equipaggio ; atteso ciõ, il

ricorrente I.n.p.s. afferma che la liquidazione dell'ammon tare dei contributi si verifica solo con la emanazione degli ordini relativi alla cosiddetta decontazione definitiva e che la esigibilitä (e quindi l'inizio del termine per la du rata del privilegio ex art. 552 e 558 cod. nav.) si verifica alia scaienza dei trenta giorni dalla emanazione dei soli ordini definitivi di pagamento. A sua volta l'Esattoria af ferma che il debito per i contributi diventa esigibile dopo la deolaratoria (da parte dell'Intendenza di finanza) di ese cutivitä dei ruoli compilati dalle capitanerie di porto.

Nessuna delle tesi enunciate, rispettivamente, dalla Corte di appello e dalle due ricorrenti, puõ essere condivisa.

Deve convenirsi sulla rilevanza (sottolineata da tutte le

parti in causa) della questione, attesa la giuridica impossi bilitä di riconoscere utili a pensione, per i marittimi, periodi

(1) Pronunciando nella stessa eontroversia, Trib. Genova 22 luglio 1960, Foro it., Eep. 1960, voce Lavoro (in materia di navigaz.), n. 38, ha ritenuto che i contributi siano esigibili immediatamente al momento in cui sorge l'obbligo della contri buzione o, tutt'al piü, un mese dopo l'inizio di tale obbligo. Trib. Venezia 10 agosto 1960 (id., Rep. 1961, voce Privilegio, n. 21 e in Riv, dir. navig., 1961, II, 159, con nota di Cagetti) fa decorrere 1'anno dalla notifica all'armatore dell'ordine o avviso di pagamento dei contributi (la stessa sentenza puõ leggersi, con la data del 16 giugno 1960, in Tend gen., 1960, 395, e con quella 16 luglio 1960, in Prev. soo., 1960, 2151).

In dottrina, cons. Ferrarini, Sui privilegi a favore dei crediti delle casse marittime per contributi assicurativi, in Dir. marittimo, 1960, 295.

La sentenza 12 maggio 1961 della Corte d'appello di Genova, ora cassata, leggesi in Previdenza sociale, 1962, 1351.

di navigazione non coperti dalla contribuzione assicurativa

(ex art. 5 e 6 della legge 25 luglio 1952 n. 915, sulla siste

mazione della previdenza marinara). La estrema mobilitä, poi, della nave, istituzionalmente

destinata alla navigazione, noncliõ l'aceennata possibility di variazioni nella composizione dell'equipaggio in relazione

alle vicende della navigazione stessa, fanno sl ehe il con

trollo definitivo suH'ammontare dei contributi, da versarsi

dall'armatore, si appalesa possibile solo nel momento del

distacco dell'equipaggio dalla nave o per scadenza o per disarmo. Ciõ, perõ, se spiega la necessitä del predetto con

trollo definitivo e la eventuale emissione di ordini defi

nitivi di pagamento per la eventuale differenza accertata

a carico deU'armatore in relazione all'importo degli ordini

provvisori emessi in precedenza a suo carico, non importa anche ehe il credito per contributi, portato dai predetti ordini provvisori, non diventi esigibile se non dopo la

emissione (ehe, del resto, puõ anche mancare per insussi

stenza di eredito residuo) degli ordini definitivi.

Infatti per Part. 19 del r. deereto n. 1447 del 1922

«entro un mese dall'avvenuta comunicazione dell'ordine

di pagamento, 1'armatore deve provvedere ai relativo ver

samento in un ufficio postale ».

E poiche la norma surrichiamata non distingue tra

ordini provvisori ed ordini definitivi, se ne deve dedurre

(anche porclie, diversamente, la emissione degli ordini prov -

visori si appaleserebbe inutile) ehe 1'armatore e tenuto a

soddisfare 1'importo dei contributi di cui agli ordini prov

visori, entro un mese dalla comunicazione ehe gliene viene

fatta ed e tenuto a soddisfare 1'importo dei contributi

di cui agli ordini definitivi, entro un mese dalla comuni

cazione dei predetti ordini definitivi. Il momento della

esigibilitä del credito (e quindi delFinizio della decorrenza

del privilegio marittimo) deve essere, perõ, rapportato alla

scadenza del termine di dilazione di un mese, concesso, come si õ visto, dalla legge speciale a favore dell'armatore.

Solo con tale scadenza, infatti, il credito non si addimostra

piu soggetto a termine o a condizione ed il creditore (Cassa naz. per la previdenza marinara, e, per questa, il gestore

I.n.p.s.) ha la possibilitä di farlo valere per ottenere 1'im

mediato adempimento onerando il debitore per i relativi

interessi (ex art. 1282 cod. civ.). In contrario, ed al fine

di rieavarne la esigibilitä del credito subito dopo la comuni

cazione dell'ordine di pagamento, e stato osservato, da

qualche autore, che il termine di un mese concesso all'ar

matore per il versamento dei contributi presso un ufficio

postale si risolverebbe in una mera facilitazione consentita

al debitore e che, in pendenza del suddetto termine, il cre

ditore potrebbe curare la tutela preventiva del credito.

Nessuna delle due osservazioni ha carattere decisivo.

II termine in questione di un mese, infatti, non e un

termine di tolleranza concesso volta a volta dal creditore, ma e un termine fisso, dettato dalla legge speciale a favore

dell'armatore perche questo ultimo possa adempiere spon taneamente alia propria obbligazione prima che la stessa

diventi esigibile direttamente ex parte creditoris.

In quanto, poi, alla possibilitä della tutela preventiva del credito, e sufficiente richiamare che tale tutela e conce

pibile anche in relazione a crediti condizionali o a termine

(ex art. 1186 e 1356 cod. civile). Le esposte ragioni, fissando la esigibilita dei contributi

alia scadenza del mese dalla comunicazione, all'armatore,

degli ordini (provvisori o definitivi) di pagamento, valgono anche a dimostrare la inesattezza della tesi della sentenza

impugnata, che ha fatto coincidere tale esigibilita con la

scadenza delle mensilitä di retribuzione al personale, nonclie

la inesattezza della tesi della ricorrente Esattoria, secondo

cui la esigibilita sarebbe successiva alia declaratoria (da

parte dell'Intendenza di finanza) di esecutivita dei ruoli

compilati dalla capitaneria di porto e, anzi, coinciderebbe

con la piti prossima scadenza di pagamento, successiva

alia notific.a della cartella esattoriale.

Tuttavia, per completezza di trattazione, attesa la gia sottolineata rilevanza della questione, giova aggiungere

quanto segue. In relazione alia tesi adottata dalla sentenza impu

This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:52:03 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano (concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Avv. Campora, Romanelli,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 94

gnata va rilevato, su un piano generale, ehe 1'obbligo della contribuzione assicurativa marinara non 6 necessaria

inente collegato con la esistenza di un contratto di arruola

mento alle dipendenze altrui, poiche 1'obbligo della con

tribuzione nasce direttamente, nella previsione legislative, dall'esercizio professional della navigazione, intesa come

« navigazione mercantile compiuta dalle persone componenti

l'equipaggio delle navi, con la preseritta contribuzione

alla Cassa degli invalidi della marina mercantile» (ora, Cassa nazionale per la previdenza marinara ; il tutto, ex

lett. c dell'art. 1 r. decreto 6 luglio 1922 n. 1447). Ne con

segue ebe 1'obbligo della contribuzione sussiste anche in

relazione alio stesso armatore e proprietario della nave, nella ipotesi, non infrequente per le piccole navi, in cui

detto armatore e proprietario faccia parte egli stesso del

Pequipaggio, pur sopperendo, anche in tal caso, ai fini

della determinazione dei contributi, le tabelle delle com

petenze medie in relazione alle funzioni svolte a bordo

del personale arruolato. Su un piano piu specifico, poi, va rilevato ebe, a differenza delle normali assicurazioni, Parmatore non ha la possibility di versare i contributi

prima ehe ne sia stato concretamente richiesto attraverso

gli ordini provvisori e attraverso gli eventuali ordini de

finitivi di cui si e giä detto. Infatti, per 1'art. 25 del r. decreto n. 1447 del 1922,

«nessuna riscossione per conto della Cassa degli invalidi

(ora Cassa nazionale per la previdenza marinara) puõ es

sere eseguita dagli uffici e dalle ricevitorie postali senza

la presentazione degli ordini di pagamento »; per 1'art. 5,

poi, del r. decreto legge 29 marzo 1923 n. 884, «la prova del eredito della Cassa invalidi (ora, Cassa nazionale per la previdenza marinara) ö data dagli ordini di pagamento eme3si dalle autoritä marittime dei porti di iserizione della

nave. In tali ordini, oltre alle generality dell'armatore

ed alle caratteristiche della nave, õ anche indicato 1'importo dovuto e 1'epoca alla quale il debito si riferisce in relazione

alle risultanze delle decontazioni dei ruoli di equipaggio ».

Dalle riportate disposizioni si evince ehe le tabelle delle

retribuzioni medie forniscono i dati per la liquidazione dello

ammontare dei contributi, a seconda delle funzioni svolte

dai singoli componenti il personale navigante, ma ehe la

esigibilitä. dei contributi, essendo vincolata alla previa emissione degli ordini (provvisori e definitivi) di paga

mento, non 6 rapportabile ai tempo di eorresponsione delle

competenze all'equipaggio. In quanto, poi, ai rapporto specifico tra gli ordini

provvisori e gli ordini definitivi di pagamento, va rilevato

ehe, in definitiva, il carattere provvisorio dei primi 6 taie

solo in senso formale e cioe in quanto ne e previsto, per un

inomento successivo e in relazione ai possibili eventi della

navigazione, un controllo definitivo. A seguito di taie con

trollo, o risulta accertato un ristorno a favore dell'arma

tore ed in tal caso non b luogo alla questione del privile

gio a favore della Cassa marinara, oppure resta accertato

un ulteriore eredito della Cassa, ed in tal caso verrä

emesso, per il soddisfaoimento di taie ulteriore eredito, il

cosiddetto ordine definitivo con il privilegio annuale, con

decorrenza dallo scadere del mese dalla comunicazione

dell'ordine definitivo.

In relazione, poi, alla tesi della ricorrente Esattoria,

va notato ehe e vero ehe l'art. 6 del r. decreto legge n.

884 del 1923, dopo di avere fissato la procedura da seguirsi

per la compilazione dei ruoli e la declaratoria di esecutorieta

degli stessi da parte delle Intendenze di finanza, statuisce

ehe «il debito sara pagato in unica soluzione alla piu pros sima scadenza purchk tra la notifica della cartella e la sca

denza decorrano almeno venti giorni». Il termine di cui sõpra, perõ, attiene alla riscossione

del ruolo esattoriale gia esecutivo e presuppone una pro

gressiva esigibilitä, del eredito, tanto vero ehe il 2° comma

del menzionato art. 6 parla esplicitamente di compilazione

dei ruoli dei « debitori morosi» e non e possibile ehe il de

bitore versi in istato di mora per un credito non ancora

esigibile. Infine, e nei confronti della tesi dell'I.n.p.s. e nei con

fronti della tesi dell'Esattoria, deve osservarsi che l'accogli

inento di esse importerebbe un allungamento della durata

del privilegio marittimo ; che tale maggior durata potrebbe, in conoreto, essere anche pluriannuale qualora il moinento

della esigibilita del oredito per i contributi venisse spo stato a dopo il deconto definitivo, ehe e connesso con il

ritiro del ruolo di equipaggio, il quale puõ avere, preci samente, anche una durata pluriannuale; ehe tutto ciö

sarebbe contro la ratio dell'art. 558 cod. nav. ; postoche tale ratio e quella di contenere in breve periodo di tempo la durata del privilegio marittimo, alio scopo di evitare che, senza averne contezza, ne possa restare pregiudicata la

massa dei crediti dell'armatore, specie in relazione alle

obbligazioni contratte dalla nave durante la navigazione. Per tutte le esposte ragioni, concludendosi, deve essere

affermato il principio di diritto ohe i crediti per i contributi

per l'assicurazione obbligatoria della gente di mare contro

le malattie professional], la invalidity e la veccbiaia, diven

tano esigibili alio scadere del trentesimo giorno dopo la

comunicazione all'armatore dei relativi ordini di paga mento (provvisori o definitivi) e che pertanto e dalla data

di cui sopra che inizia a decorrere l'anno utile per la durata

del privilegio marittimo, di cui al combinato disposto dell'art. 552, n. 3, cod. nav. e dell'art. 558 stesso codice.

Poiche la sentenza impugnata, pur discostandosi dalle

tesi dell'I.n.p.s. e del a Esattoria, ha invece riportato la decorrenza del privilegio a momento anteriore a quello come sopra precisato, la sentenza stessa deve essere cas

sata in relazione, dovendo le opposizioni dell'I.n.p.s. e

dell'Esattoria avverso lo stato passivo del falmento

Tomassini essere riesaminate alia stregua del principio di diritto sopra enunciato.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1844; Pres.

Mastrapasqua P., Est. Stile, P. M. Cutrupia (ooncl.

oonf.); Cantafio (Aw. Tedeschi) c. Pall. Cantafio e

Tedeschi (Aw. Nola).

(Oonferma Trib. Vibo Valentia li giugno 1960)

Fallimento — Liquidazione dell'attivo — Afjfjiiidiea zione di immobile — Opposizione agli atti esecu

tivi da parte del fallito — Inammissibilitä (Cod.

proc. civ., art. 617 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disci

plina del fallimento, art. 43, 104, 108).

Il fallito non pud proporre opposizione agli atti esecutivi

avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, in sede di liquidazione dell'attivo, aggiudichi un immobile

fallimentare. (1)

La Corte, ece. — Si osserva preliminarmente ehe, ai

sensi dell'art. 335 eod. proc. civ., deve ordinarsi la riunione

del ricorso principale e di quello incidentale inunicoprocesso. Con il secondo mezzo del ricorso principale, ehe per

la portata assorbente, deve essere esaminato per primo, i

falliti Giuseppe e Gregorio Cantafio denunciano la viola

zione degli art. 43 della legge fallimentare, 111 della Costi

(1) Non risultano precedenti specifici. Sul carattere relativo deirjncapaeit.a, pröcessuale del fallito

(principio ehe 1'annotata gentenza ha ritenuto inapplicabile alla specie), Cass. 5 maggio 1962, n. 902, Foro it., 1962, I, 896, con nota di richiami.

Cass. 12 aprile 1958, n. 1193, id., 1958, I, 682, con ampia nota

di richiami, esclude 1'applicabilitä delle opposizioni all'esecuzione

ed agli atti esecutivi nella liquidazione delle attivitä fallimentari, ma ammette la reclamabilitA ex art. 23 legge fall, dell'ordinanza

d'aggiudicazione del giudice delegato ; mentre Oass. 18 aprile

1962, n. 755, id., 1062, I, 616, ha detto inammissibile il ricorso

per cassazione del decreto del tribunale ehe pronuncia sul reclamo

dell'aggiudicatario avverso il provvedimento del giudice dele

gato.

This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:52:03 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended