Sezione I civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano(concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Avv. Campora, Romanelli,Villani) e I.n.p.s. (Avv. Aureli, Nardone) c. Fall. Tomassini e Saccutelli (Avv. Ferrarini, Ribon)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 89/90-93/94Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153237 .
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89 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 90
ministrativa per la Regione siciiiana — Impu «jiiabilitä — Fattispecie (Cod. proo. civ., art. 41 ; d. 1. 6 maggio 1948 n. 654, norme per 1'esercizio nella
Regione siciiiana delle funzioni spettanti ai Consiglio di Stato, art. 5).
La ilecisione, con la quale il Oonsiglio di giustizia ammini strativa per la Regione siciiiana provvede sul ricorso avverso provvedimenti del comitato provinciale dei prezzi, pud formare oggetto di ricorso all'Adunanza plenaria del
Oonsiglio di Stato e non di ricorso alle Sezioni unite della Gassazione. (1)
La Corte, eoc. — £ preliminare l'indagine sull'ammis sibilitä del regolamento in eäame ; ammissibiiitä, negata dal Prefetto di Catania il quale ha osservato ehe 1'attuale ricorso non puõ essere considerato come diretto ad ottenere il regolamento preventivo di giurisdizione, « ostandovi, es sendo la causa gia decisa nel merito, il disposto dell'art. 41 cod. proc. civ. », nõ puõ essere considerato come impugnativa proposta sulle vie normali ai sensi degli art. 360 e 362 eod.
proc. civ., «non essendo stato nella specie esperito il ri ineiio deU'appello ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del decreto
legisl. 6 maggio 1948 n. 654 ».
(1) La decisione 24 marzo I960, n. 177, (lei Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciiiana, avverso la quale e stato proposto il ricorso dichiarato inammissibile dalla Suprema corte con la riportata sentenza, 6 riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce Calmiere, n. 11 e pubblicata in extenso, con nota di A. Romano, in Foro amm., 1960, I, 690.
Dopo aver ravvisato nei provvedimenti dei comitati pro vinciali per i prezzi (che hanno carattere generale ed astratto e non possono, conseguentemente, disciplinare casi particolari: Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 1957, n. 1000, Foro it., 1958, III, 74, con nota di richiami; Cass. 21 febbraio 1955, n. 497, id., Rep. 1955, voce cit., n. 36 ; Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 1954, n. Ill, id., 1954, III, 211 ; App. Firenze 30 gennaio 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 39) degli atti formalmente e sostan zialmente amministrativi, equiparando, cosi, i provvedimenti in questione a quelli emanati dai comitati interministeriali (concordemente ritenuti atti amministrativi: Cass. 18 novembre 1961, n. 2703, id., 1962, I, 41, con ulteriori indicazioni), la Suprema corte ribadisce, con l'annotata sentenza, il principio posto dal 3° comma dell'art. 5 del decreto legisl. 6 maggio 1948 n. 654 ed affermato piii volte dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen., 28 novembre 1960, nn. 19, 20, id., Rep. 1960, voce Sicilia, nn. 80, 87 ; 29 ottobre 1956, n. 17, id., Rep. 1956, voce cit., n. 52) secondo il quale il ricorso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, avverso le decisioni del Consiglio di giu stizia amministrativa per la Regione siciiiana, e ammesso solo se queste si siano pronunciate sulla impugnativa di un atto di un'autoritä, formalmente e soggettivamente (Cons. Stato, Ad. plen., 26 ottobre 1953, n. 18, id., Rep. 1953, voce Giustizia amministrativa, n. 497 ; Cons, giust. amm. sic. 6 giugno 1949, id., Rep. 1949, voce Sicilia, n. 153) appartenente all'organiz zazione amministrativa dello Stato, ancorchš trattisi di materie di competenza locale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Re gione siciiiana (Cass. 6 dicembre 1951, n. 2733, id., 1952, I, 316, con nota di Pierandrei).
Sembra discostarsi dalle pronunce dianzi ricordate Cons. Stato, Ad. plen., 2 maggio 1960, n. 5, id., Rep. 1960, voce cit., n. 85, secondo cui l'appello all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, avverso le decisioni del Consiglio di giustizia ammini strativa per la Regione siciiiana, e ammissibile anche quando il Consiglio abbia pronunciato su un atto emesso da una autorita regionale nall'ambito di una funzione originariamente propria dello Stato e non ancora trasferita alia Regione.
Per qualche riferimento, nel senso che avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciiiana non e ammissibile il ricorso per cassazione diretto a contestare
l'applicabilitA della procedura di correzione di errore materiale al caso in cui, in luogo del consigliere che aveva partecipato alia deliberazione, sottoscrisse l'originale il consigliere aste nutosi, vedi, infine, Cass. 20 ottobre 1961, n. 2263, id., 1962, I, 718, con nota di richiami.
In dottrina, sull'impiignabilitžb delle decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciiiana, cons. S. De Im XA. in Bnciclopedia del diritto, 1961, IX, pag. 233.
V., infine, sul Comitato interministeriale dei prezzi larecente nota di GtricciATtDi, in Olur. it., 1962, III, 277.
£ esatto ehe, nel caso, non ricorre il necessario presup
posto per la proposizione del regolamento preventive) di
giurisdizione, vale a dire che la causa « non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41) » ; e, allora, non resta da stabilire se la questione sollevata dal Floresta possa farsi valere mediante le ordinarie impugnazioni (art. 360, n. 1, e 362).
II Floresta ha proposto il gravame avverso la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione sici liana : senonche l'art. 5, 3° comma, del decreto legisl. 6
maggio 1948 n. 654, tra 1'altro, testualmente stabilisee che
avverso le decisioni di tale Consiglio, « sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorita amministrative dello
Stato, e che non siano pronunciate in grado di appello, c
ammesso ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giuris dizionali del Consiglio di Stato ».
II campo d'indagine si riduce, pertanto, ad accertare
la natura del provvedimento impugnato dinanzi al Consiglio, e cioe, in definitiva, ad accertare se il comitato provinciale
prezzi esplichi funzioni amministrative statali, o meramente
regionali, giacche soltanto ricorrendo quest'ultima ipotesi il Floresta avrebbe potuto senz'altro adire questo Col
legio supremo. Come 6 noto, taluni compiti governativi, in vista dell'opportunita del loro coordinamento nell'interesse
collettivo, sono demandati a comitati interministeriali ai
quali partecipano pih Ministri: e, altresl, noto che alcuni
di tali comitati operano alFesterno dell'apparato ammini
strativo e che, tra questi, deve annoverarsi il Comitato
interministeriale dei prezzi, il quale, nell'ambito nazionale, ha competenza in materia di determinazione dei prezzi delle
merci, dei servizi e delle prestazioni (decreti legisl. 19 ot
tobre 1944 n. 347 ; 23 aprile 1946 n. 363 e 15 settembre
1947 n. 896). Ma. neJI'ambito provinciale, le mansioni, che in sede
nazionale svolge il Comitato interministeriale dei prezzi,
vengono svolte dai comitati provinciali dei prezzi (art. 7 e
segg. del decreto legisl. 15 settembre 1947 n. 896) ; e poiche a nulla rileva che, nella specie, si tratti di provvedimenti adottati da comitato provinciale appartenente a Regione ad autonomia speeiale, il provvedimento che e stato im
pugnato dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana ha certamente natura formale e
sostanziale di provvedimento di autorita amministrativa
dello Stato.
Di conseguenza il Floresta, per muovere le sue doglianze avverso la decisione in esame, in forza dell'art. 5, 3° comma, del decreto precitato, non aveva altra via da seguire che
quella di ricorrere all'Adunanza plenaria delle Sezioni giu risdizionali del Consiglio di Stato.
II proposto regolamento pertanto, certamente inam
missibile ed il ricorrente deve venir condannato alia per dita del deposito, nonche alle spese del presente giudizio.
Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc.
CDRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 11 luglio 1962, n. 1846 ; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pisano (concl. diff.); Esattoria consorziale imposte dirette di Genova (Aw.
Campora, Romanelli, Villani) e I.n.p.s. (Aw. Atjreli,
Nardone) c. Fall. Tomassini e Saccutelli (Aw. Ferra
rini, Ribon).
(Oassa A pp. Genova 12 maggio 1961)
Previdenza sociale — Genie di mare — Assicura
zione obbligatoi'ia — Riseossione dei eontriliuti — Privileflio annuale — Prescrizione annuale —
Dccorrenza (Cod. nav., art. 552, 558 ; r. d. 6 luglio 1922 n. 1447, regolamento per l'esecuzione del d. 1.
26 öttobre 1919 n. 1996, sulla cassa degli invalidi della
marina mercantile, art. 19, 25).
La prescrizione annuale del privilegio ehe assiste i crediti
dei contributi per Vassicwrazione obbligatoria della gente
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91 PARTE PRIMA 92
di mare contro invaliditä, veccliiaia e malattie profes sionali, comincia a deeorrere dal trentesimo giomo suc
cessivo alla eomunicazione aWarmatore degli ordini di
pagamento, provvisori o definitivi. (1)
La Corte, eco. — I due ricorsi proposti rispettivamente
dall'I.n.p.s. e dalla Eäattoria consorziale di Genova devono
essere riuniti, comeche relativi alla stessa sentenza. Po
stoche il n. 3 detl'art. 552 eod. nav. dichiara ehe i crediti
per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il per sonale della navigazione interna sono privilegiati sulla
nave, sul nolo del viaggio durante il quale e sorto il cre
dito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo
guadagnato dopo l'inizio del viaggio ; postochõ 1'art. 558
stesso codice dichiara ehe il privilegio di cui sopra si estin
gue con la scadenza di un anno dal giorno della esigibilita del credito ; posto tutto ciõ, il quesito di causa consisteva
nell'accertare il momento in cui diventava esigibile il
credito per i contributi di cui sopra. La sentenza impugnata ha affermato che la legisla
zione speciale nella soggetta materia non contiene norme
per la soluzione del prospettato quesito, per il quale, in
aderenza alla gerarchia delle fonti del diritto della navi
gazione (ex art. 1 cod. nav.), occorre rifarsi alia norma
generale di cui all'art. 1183 cod. civile.
La sentenza impugnata ne ha dedotto che i crediti in
questione sono esigibili immediatamente, man mano che
scadono le mensilitä di retribuzione del personale, poiche le
predette retribuzioni costituiscono la base (con riferimento
alle medie prefissate nelle apposite tabelle) per il computo dei contributi in discussione. Alia tesi suesposta hanno
reagito, con l'unico mezzo dei rispettivi ricorsi, l'l.n.p.s.,
quale gestore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e l'Esattoria consorziale delle imposte dirette
di Genova, incaricata, ai sensi dell'art. 6 della legge 29
luglio 1923 n. 884, della riscossione dei contributi di cui
õ causa.
Premesso che i predetti contributi vengono richiesti dalla
autorita marittima in base ai cosiddetti ordini provvisori (art. 18 r. decreto n. 1447 del 1922) e in base agli ordini
definitivi (art. 20 stesso deereto), che gli ordini definitivi
vengono emessi in relazione alle eventuali variazioni, veri
ficatesi nel corso della navigazione, della composizione quantitativa e qualitativa dell'equipaggio ; atteso ciõ, il
ricorrente I.n.p.s. afferma che la liquidazione dell'ammon tare dei contributi si verifica solo con la emanazione degli ordini relativi alla cosiddetta decontazione definitiva e che la esigibilitä (e quindi l'inizio del termine per la du rata del privilegio ex art. 552 e 558 cod. nav.) si verifica alia scaienza dei trenta giorni dalla emanazione dei soli ordini definitivi di pagamento. A sua volta l'Esattoria af ferma che il debito per i contributi diventa esigibile dopo la deolaratoria (da parte dell'Intendenza di finanza) di ese cutivitä dei ruoli compilati dalle capitanerie di porto.
Nessuna delle tesi enunciate, rispettivamente, dalla Corte di appello e dalle due ricorrenti, puõ essere condivisa.
Deve convenirsi sulla rilevanza (sottolineata da tutte le
parti in causa) della questione, attesa la giuridica impossi bilitä di riconoscere utili a pensione, per i marittimi, periodi
(1) Pronunciando nella stessa eontroversia, Trib. Genova 22 luglio 1960, Foro it., Eep. 1960, voce Lavoro (in materia di navigaz.), n. 38, ha ritenuto che i contributi siano esigibili immediatamente al momento in cui sorge l'obbligo della contri buzione o, tutt'al piü, un mese dopo l'inizio di tale obbligo. Trib. Venezia 10 agosto 1960 (id., Rep. 1961, voce Privilegio, n. 21 e in Riv, dir. navig., 1961, II, 159, con nota di Cagetti) fa decorrere 1'anno dalla notifica all'armatore dell'ordine o avviso di pagamento dei contributi (la stessa sentenza puõ leggersi, con la data del 16 giugno 1960, in Tend gen., 1960, 395, e con quella 16 luglio 1960, in Prev. soo., 1960, 2151).
In dottrina, cons. Ferrarini, Sui privilegi a favore dei crediti delle casse marittime per contributi assicurativi, in Dir. marittimo, 1960, 295.
La sentenza 12 maggio 1961 della Corte d'appello di Genova, ora cassata, leggesi in Previdenza sociale, 1962, 1351.
di navigazione non coperti dalla contribuzione assicurativa
(ex art. 5 e 6 della legge 25 luglio 1952 n. 915, sulla siste
mazione della previdenza marinara). La estrema mobilitä, poi, della nave, istituzionalmente
destinata alla navigazione, noncliõ l'aceennata possibility di variazioni nella composizione dell'equipaggio in relazione
alle vicende della navigazione stessa, fanno sl ehe il con
trollo definitivo suH'ammontare dei contributi, da versarsi
dall'armatore, si appalesa possibile solo nel momento del
distacco dell'equipaggio dalla nave o per scadenza o per disarmo. Ciõ, perõ, se spiega la necessitä del predetto con
trollo definitivo e la eventuale emissione di ordini defi
nitivi di pagamento per la eventuale differenza accertata
a carico deU'armatore in relazione all'importo degli ordini
provvisori emessi in precedenza a suo carico, non importa anche ehe il credito per contributi, portato dai predetti ordini provvisori, non diventi esigibile se non dopo la
emissione (ehe, del resto, puõ anche mancare per insussi
stenza di eredito residuo) degli ordini definitivi.
Infatti per Part. 19 del r. deereto n. 1447 del 1922
«entro un mese dall'avvenuta comunicazione dell'ordine
di pagamento, 1'armatore deve provvedere ai relativo ver
samento in un ufficio postale ».
E poiche la norma surrichiamata non distingue tra
ordini provvisori ed ordini definitivi, se ne deve dedurre
(anche porclie, diversamente, la emissione degli ordini prov -
visori si appaleserebbe inutile) ehe 1'armatore e tenuto a
soddisfare 1'importo dei contributi di cui agli ordini prov
visori, entro un mese dalla comunicazione ehe gliene viene
fatta ed e tenuto a soddisfare 1'importo dei contributi
di cui agli ordini definitivi, entro un mese dalla comuni
cazione dei predetti ordini definitivi. Il momento della
esigibilitä del credito (e quindi delFinizio della decorrenza
del privilegio marittimo) deve essere, perõ, rapportato alla
scadenza del termine di dilazione di un mese, concesso, come si õ visto, dalla legge speciale a favore dell'armatore.
Solo con tale scadenza, infatti, il credito non si addimostra
piu soggetto a termine o a condizione ed il creditore (Cassa naz. per la previdenza marinara, e, per questa, il gestore
I.n.p.s.) ha la possibilitä di farlo valere per ottenere 1'im
mediato adempimento onerando il debitore per i relativi
interessi (ex art. 1282 cod. civ.). In contrario, ed al fine
di rieavarne la esigibilitä del credito subito dopo la comuni
cazione dell'ordine di pagamento, e stato osservato, da
qualche autore, che il termine di un mese concesso all'ar
matore per il versamento dei contributi presso un ufficio
postale si risolverebbe in una mera facilitazione consentita
al debitore e che, in pendenza del suddetto termine, il cre
ditore potrebbe curare la tutela preventiva del credito.
Nessuna delle due osservazioni ha carattere decisivo.
II termine in questione di un mese, infatti, non e un
termine di tolleranza concesso volta a volta dal creditore, ma e un termine fisso, dettato dalla legge speciale a favore
dell'armatore perche questo ultimo possa adempiere spon taneamente alia propria obbligazione prima che la stessa
diventi esigibile direttamente ex parte creditoris.
In quanto, poi, alla possibilitä della tutela preventiva del credito, e sufficiente richiamare che tale tutela e conce
pibile anche in relazione a crediti condizionali o a termine
(ex art. 1186 e 1356 cod. civile). Le esposte ragioni, fissando la esigibilita dei contributi
alia scadenza del mese dalla comunicazione, all'armatore,
degli ordini (provvisori o definitivi) di pagamento, valgono anche a dimostrare la inesattezza della tesi della sentenza
impugnata, che ha fatto coincidere tale esigibilita con la
scadenza delle mensilitä di retribuzione al personale, nonclie
la inesattezza della tesi della ricorrente Esattoria, secondo
cui la esigibilita sarebbe successiva alia declaratoria (da
parte dell'Intendenza di finanza) di esecutivita dei ruoli
compilati dalla capitaneria di porto e, anzi, coinciderebbe
con la piti prossima scadenza di pagamento, successiva
alia notific.a della cartella esattoriale.
Tuttavia, per completezza di trattazione, attesa la gia sottolineata rilevanza della questione, giova aggiungere
quanto segue. In relazione alia tesi adottata dalla sentenza impu
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 94
gnata va rilevato, su un piano generale, ehe 1'obbligo della contribuzione assicurativa marinara non 6 necessaria
inente collegato con la esistenza di un contratto di arruola
mento alle dipendenze altrui, poiche 1'obbligo della con
tribuzione nasce direttamente, nella previsione legislative, dall'esercizio professional della navigazione, intesa come
« navigazione mercantile compiuta dalle persone componenti
l'equipaggio delle navi, con la preseritta contribuzione
alla Cassa degli invalidi della marina mercantile» (ora, Cassa nazionale per la previdenza marinara ; il tutto, ex
lett. c dell'art. 1 r. decreto 6 luglio 1922 n. 1447). Ne con
segue ebe 1'obbligo della contribuzione sussiste anche in
relazione alio stesso armatore e proprietario della nave, nella ipotesi, non infrequente per le piccole navi, in cui
detto armatore e proprietario faccia parte egli stesso del
Pequipaggio, pur sopperendo, anche in tal caso, ai fini
della determinazione dei contributi, le tabelle delle com
petenze medie in relazione alle funzioni svolte a bordo
del personale arruolato. Su un piano piu specifico, poi, va rilevato ebe, a differenza delle normali assicurazioni, Parmatore non ha la possibility di versare i contributi
prima ehe ne sia stato concretamente richiesto attraverso
gli ordini provvisori e attraverso gli eventuali ordini de
finitivi di cui si e giä detto. Infatti, per 1'art. 25 del r. decreto n. 1447 del 1922,
«nessuna riscossione per conto della Cassa degli invalidi
(ora Cassa nazionale per la previdenza marinara) puõ es
sere eseguita dagli uffici e dalle ricevitorie postali senza
la presentazione degli ordini di pagamento »; per 1'art. 5,
poi, del r. decreto legge 29 marzo 1923 n. 884, «la prova del eredito della Cassa invalidi (ora, Cassa nazionale per la previdenza marinara) ö data dagli ordini di pagamento eme3si dalle autoritä marittime dei porti di iserizione della
nave. In tali ordini, oltre alle generality dell'armatore
ed alle caratteristiche della nave, õ anche indicato 1'importo dovuto e 1'epoca alla quale il debito si riferisce in relazione
alle risultanze delle decontazioni dei ruoli di equipaggio ».
Dalle riportate disposizioni si evince ehe le tabelle delle
retribuzioni medie forniscono i dati per la liquidazione dello
ammontare dei contributi, a seconda delle funzioni svolte
dai singoli componenti il personale navigante, ma ehe la
esigibilitä. dei contributi, essendo vincolata alla previa emissione degli ordini (provvisori e definitivi) di paga
mento, non 6 rapportabile ai tempo di eorresponsione delle
competenze all'equipaggio. In quanto, poi, ai rapporto specifico tra gli ordini
provvisori e gli ordini definitivi di pagamento, va rilevato
ehe, in definitiva, il carattere provvisorio dei primi 6 taie
solo in senso formale e cioe in quanto ne e previsto, per un
inomento successivo e in relazione ai possibili eventi della
navigazione, un controllo definitivo. A seguito di taie con
trollo, o risulta accertato un ristorno a favore dell'arma
tore ed in tal caso non b luogo alla questione del privile
gio a favore della Cassa marinara, oppure resta accertato
un ulteriore eredito della Cassa, ed in tal caso verrä
emesso, per il soddisfaoimento di taie ulteriore eredito, il
cosiddetto ordine definitivo con il privilegio annuale, con
decorrenza dallo scadere del mese dalla comunicazione
dell'ordine definitivo.
In relazione, poi, alla tesi della ricorrente Esattoria,
va notato ehe e vero ehe l'art. 6 del r. decreto legge n.
884 del 1923, dopo di avere fissato la procedura da seguirsi
per la compilazione dei ruoli e la declaratoria di esecutorieta
degli stessi da parte delle Intendenze di finanza, statuisce
ehe «il debito sara pagato in unica soluzione alla piu pros sima scadenza purchk tra la notifica della cartella e la sca
denza decorrano almeno venti giorni». Il termine di cui sõpra, perõ, attiene alla riscossione
del ruolo esattoriale gia esecutivo e presuppone una pro
gressiva esigibilitä, del eredito, tanto vero ehe il 2° comma
del menzionato art. 6 parla esplicitamente di compilazione
dei ruoli dei « debitori morosi» e non e possibile ehe il de
bitore versi in istato di mora per un credito non ancora
esigibile. Infine, e nei confronti della tesi dell'I.n.p.s. e nei con
fronti della tesi dell'Esattoria, deve osservarsi che l'accogli
inento di esse importerebbe un allungamento della durata
del privilegio marittimo ; che tale maggior durata potrebbe, in conoreto, essere anche pluriannuale qualora il moinento
della esigibilita del oredito per i contributi venisse spo stato a dopo il deconto definitivo, ehe e connesso con il
ritiro del ruolo di equipaggio, il quale puõ avere, preci samente, anche una durata pluriannuale; ehe tutto ciö
sarebbe contro la ratio dell'art. 558 cod. nav. ; postoche tale ratio e quella di contenere in breve periodo di tempo la durata del privilegio marittimo, alio scopo di evitare che, senza averne contezza, ne possa restare pregiudicata la
massa dei crediti dell'armatore, specie in relazione alle
obbligazioni contratte dalla nave durante la navigazione. Per tutte le esposte ragioni, concludendosi, deve essere
affermato il principio di diritto ohe i crediti per i contributi
per l'assicurazione obbligatoria della gente di mare contro
le malattie professional], la invalidity e la veccbiaia, diven
tano esigibili alio scadere del trentesimo giorno dopo la
comunicazione all'armatore dei relativi ordini di paga mento (provvisori o definitivi) e che pertanto e dalla data
di cui sopra che inizia a decorrere l'anno utile per la durata
del privilegio marittimo, di cui al combinato disposto dell'art. 552, n. 3, cod. nav. e dell'art. 558 stesso codice.
Poiche la sentenza impugnata, pur discostandosi dalle
tesi dell'I.n.p.s. e del a Esattoria, ha invece riportato la decorrenza del privilegio a momento anteriore a quello come sopra precisato, la sentenza stessa deve essere cas
sata in relazione, dovendo le opposizioni dell'I.n.p.s. e
dell'Esattoria avverso lo stato passivo del falmento
Tomassini essere riesaminate alia stregua del principio di diritto sopra enunciato.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile; sentenza 11 luglio 1962, n. 1844; Pres.
Mastrapasqua P., Est. Stile, P. M. Cutrupia (ooncl.
oonf.); Cantafio (Aw. Tedeschi) c. Pall. Cantafio e
Tedeschi (Aw. Nola).
(Oonferma Trib. Vibo Valentia li giugno 1960)
Fallimento — Liquidazione dell'attivo — Afjfjiiidiea zione di immobile — Opposizione agli atti esecu
tivi da parte del fallito — Inammissibilitä (Cod.
proc. civ., art. 617 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disci
plina del fallimento, art. 43, 104, 108).
Il fallito non pud proporre opposizione agli atti esecutivi
avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, in sede di liquidazione dell'attivo, aggiudichi un immobile
fallimentare. (1)
La Corte, ece. — Si osserva preliminarmente ehe, ai
sensi dell'art. 335 eod. proc. civ., deve ordinarsi la riunione
del ricorso principale e di quello incidentale inunicoprocesso. Con il secondo mezzo del ricorso principale, ehe per
la portata assorbente, deve essere esaminato per primo, i
falliti Giuseppe e Gregorio Cantafio denunciano la viola
zione degli art. 43 della legge fallimentare, 111 della Costi
(1) Non risultano precedenti specifici. Sul carattere relativo deirjncapaeit.a, pröcessuale del fallito
(principio ehe 1'annotata gentenza ha ritenuto inapplicabile alla specie), Cass. 5 maggio 1962, n. 902, Foro it., 1962, I, 896, con nota di richiami.
Cass. 12 aprile 1958, n. 1193, id., 1958, I, 682, con ampia nota
di richiami, esclude 1'applicabilitä delle opposizioni all'esecuzione
ed agli atti esecutivi nella liquidazione delle attivitä fallimentari, ma ammette la reclamabilitA ex art. 23 legge fall, dell'ordinanza
d'aggiudicazione del giudice delegato ; mentre Oass. 18 aprile
1962, n. 755, id., 1062, I, 616, ha detto inammissibile il ricorso
per cassazione del decreto del tribunale ehe pronuncia sul reclamo
dell'aggiudicatario avverso il provvedimento del giudice dele
gato.
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