Sezione I civile; sentenza 12 agosto 1963, n. 2293; Pres. Vistoso P., Est. Favara, P. M. Pedote(concl. conf.); Pezzullo (Avv. D'Arpino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Barrabini) e Fall.PezzulloSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1621/1622-1623/1624Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153331 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
avrebbe una disposizione in contrasto con gli art. 3, 24,
113, 53 Cost., sancendosi ad opera del legislatore la liceitä
di un arricchimento senza causa a favore dell'ente cui le
somme iossero state pagate. Iuversamente noil varrebbe
itivocare il disagio dell'ente per i rimborsi, dal momento che
non si potevano considerare definitivamente introitate som
me attinenti a rapporti tributari non definiti.
La censura deve essere disattesa.
£ esatto quan to afferma la ricorrente che la legge 19
luglio 1961 n. 659 (concernente agevolazioni liscali e tribu
tarie in materia edilizia), con l'estendere, tra l'altro, anclie
agli edifici scolastici la esenzione dall'imposta di consumo
per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle
case di abitazione (concessa dall'art. 16 della legge 2 luglio 1949 n. 408), ha fatto salva l'applicazione delle nuove dispo sizioni legislative, a carattere innovativo, a quei rapporti tributari non ancora definiti al momento della entrata in
vigore delle disposizioni medesime.
Ciõ si evince in modoimplicito dall'art. 5 della legge n. 659
del 1961 (che testualmente stabilisce : « Restano salvi i
rapporti tributari giä definiti anche se relativi a paga menti in tutto o in parte non ancora effettuati») ; e questa Corte suprema ha avuto occasione, in recenti pronunce, di precisare appunto che la nuova disci plina & applicabile ai rapporti non definiti in soggetta materia (sent. n. 1523
del 1962, Foro it., Rep. 1962, voce Tassa sul consumo,
nn. 211, 212; n. 415 del 1963, id., Mass., 119); ossia a quei
rapporti, come quello di cui si discute, controversi al mo
mento dell'entrata in vigore di detta legge. Senonche anche
per tali rapporti la legge stessa ha introdotto una limita
zione, ossia quella contenuta nelFultima parte del citato
art. 5, secondo cui « non si fa luogo comunque alia resti
tuzione di somme giä pagate ». Al riguardo, con le richia
mate pronunce, il Supremo collegio ha segnato l'indirizzo
nel senso che nel divieto di restituzione sono comprese
non solo le somme versate volontariamente a seguito del
1'avviso di pagamento, ma anche quelle pagate coattiva
mente per effetto dell'esecutorieta di provvedimenti ammini
strativi o giurisdizionali (sent. cit. n. 1523 del 1962 ; n.
415 del 1963). Tale indirizzo deve essere qui confermato. II legisla
tore, allorche ha stabilito con l'avverbio «comunque»
inserito nel testo del precetto in discussione, e non certo
a caso, che non si fa luogo, per i rapporti non definiti, a
restituzione di somme giä pagate, ha inteso introdurre una
limitazione al beneficio concesso con l'estendere l'appli
cazione della nuova disciplina a quei rapporti clie di regola,
stante il carattere innovativo del sistema, sarebbero stati
regolati dalla legge del tempo escludente l'esenzione dall'im
posta. In effetti e da considerare che per stabilire se i
materiali da costruzione siano assoggettabili o meno ad
imposta di consumo occorre riferirsi al momento in cui
l'opera õ ultimata (art. 39 t. u. 14 settembre 1931 n. 1175
sulla finanza locale ; sent. n. 2684 del 1950, Foro it., Rep.
1950, voce Tassa sul consumo, nn. 43-45 ; n. 2979 del 1952,
id., Rep. 1952, voce cit., n. 250) ; sicche il debito d'imposta
sorge quando si verifica la situazione di fatto (ultimazione
dei lavori) stabilita dalla legge come presupposto dell'im
posizione. E, adeguandosi a tale sistema, il legislatore del 1961,
con lo stabilire nel 2° comma dell'art. 1 che «le agevola
zioni si applicano anche all'ampliamento ed al completa
mento degli edifici giä costruiti o in corso di costruzione »,
ha ovviamente voluto riaffermare 1'assoggettabilitä al tri
buto degli edifici giä ultimati.
Per vero, ove si fosse inteso applicare indiscriminata
inente alle costruzioni giä ultimate le agevolazioni previste,
si sarebbe detto che queste si applicano anche agli edifici
giä costruiti e non, come invece 6 avvenuto, soltanto agli
ampliamenti e completamenti degli edifici medesimi.
Ed allora, alia stregua di quanto fin qui considerate,
bisogna riconoscere che la limitazione innanzi cennata
(«non si fa luogo comunque alia restituzione di somme
giä pagate »), concernente i rapporti non definiti, altro non
vtiol significare che la nuova legge deve ritenersi applica
bile anche ai rapporti medesimi sempre pero che non vi
sia stato il versamento neile casse del pubblico ente delle
somme pagate. Perche, se questo versamento vi e stato,
quel beneficio della estensione della nuova norma piu non opera e il rapporto soggiaee alia legge del tempo in
cui e sorto il fatto generatore dell'obbligo tributario. Sa
rebbe veramente contraddittorio il ritenere che il legislatore, mentre da un lato avrebbe esteso ai veechi rapporti (11011
definiti) il beneficio della nuova legge, dall'altro questo beneficio avrebbe tolto con il precludere all'interessato di
ottenere la restituzione di quanto eventualmente pagato senza causa. Per converso, stabilito che la mens legis e
stata nel senso di voler ancorare il beneficio delle agevola zioni tributarie solo a quei rapporti non definiti, e per i
quali non si era verificato, al momento dell'entrata in
vigore delle nuove norme, l'eseguito pagamento (comun
que) delle somme a titolo d'imposta, rimane cliiarito il
precetto in esame in armonia al sistema, non potendo disconoscersi alla volontä sovrana della legge di estendere, in concorso di determinati presupposti, l'applicazione di
una nuova norma, che di regola sarebbe esclusa in base
al principio generale della irretroattivitä, anche a fatti
anteriori regolati da altra disciplina. Xe ha pregio l'assunto
della ricorrente secondo cui il disposto del 2° comma del
l'art. 5 («non si fa luogo comunque a restituzione di somme
giä pagate »>) sarebbe riferibile ai soli casi in cui i paga menti siano stati effettuati in seguito a definizione del
rapporto tributario perche & agevole il rilievo che la irri
petibilitä di tali pagamenti e giä sancita in modo inequi voco nel 1° comma di detto articolo (« restano salvi i rap
porti tributari giä, definiti e relativi a pagamenti in tutto
o in parte non ancora effettuati») e quindi sarebbe stata
del tutto superflua la disposizione deH'ultima parte del
2° comma dell'art. 5 poco innanzi trascritta.
Cadono quindi le criticlie mosse dalla ricorrente con
accenni, del tutto infondati, a pretesa incostituzionalitä
di tale precetto. Con il secondo mezzo si censura la sentenza per avere
la Corte del merito escluso che l'esenzione della imposta di consumo sui materiali da costruzione spettasse anche,
ai sensi degli art. 13 e 16 della legge 2 luglio 1949 n. 408,
per gli edifici scolastici.
fe sufficiente ricordare, per disattendere tale doglianza, che le agevolazioni fiscali previste dal titolo II della legge n. 408 del 1949 si applicano alle sole costruzioni, ricostru
zioni ed ampliamenti di case di abitazione, in esse com
prese le case popolari, che siano compiute nei limiti tem
porali previsti dalla legge medesima (intese per case di
abitazione le costruzioni destinate ad alloggiare nuclei
familiari determinati), e non si estendono alle costruzioni
destinate invece ad ospitare temporaneamente collettivitä
di persone, quali gli edifici scolastici, ospedali, collegi,
convitti, colonie marine, ecc. (sent. n. 2782 e n. 3143 del
1959, Foro it., Rep. 1959, voce Tassa sul consumo, nn.
282-286). Con il terzo mezzo «s'impugna l'addebito delle spese
di lite », senza alcun'altra specificazione ; ed e sufficiente
ricordare, per disattendere il mezzo medesimo, che l'art.
91 cod. proc. civ. nel collegare l'onere della spesa alia soc
combenza vieta soltanto che le stesse siano poste a carico
della parte totalmente vittoriosa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e al rigetto
conseguono la perdita del deposito e la condanna alle
spese. Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 12 agosto 1963, n. 2293 ; Pres.
Vistoso P., Est. Fay ara, P. M. Pedote (concl. conf.);
Pezzullo (Avv. D'Aepino) c. Esattoria comuuale di Roma
(Avv. Barrabini) e Pall. Pezzullo.
[Oonferma App. Roma 12 agosto 1961)
Goncordato prcventivo — Imposte 11011 aneora esi
<|ibili — Obbligatorietä del conoordato liisus
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1623 PARTE PRIMA 1624
sistenza (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del
fallimento, art. 184).
II concordato preventivo omologato non e obbligatorio per quei crediti di imposta (nella specie, straordinaria del patri
monio) ehe, alla data del decreto di ammissione alia proce dura, non sono esigibili per difetto di accertamento e di
iscrizione nei rwoli. (1)
La Corte, ecc. — (Omissis). Col secondo mezzo, il Pez
zullo denunzia la violazione dell'art. 65 del t. u. 9 maggio 1960 n. 203 e sostiene ehe l'imposta straordinaria progres siva sul patrimonio, di cui, appunto, l'Esattore di Roma
aveva richiesto l'ammissione al passivo per le rate iscritte
a ruolo e dovute dal Pezzullo stesso, avendo carattere di
istantaneitä, colpiva il patrimonio esistente al 28 marzo
1947 e nasceva, perciõ, nel momento stesso in cui se ne
erano eoncretati i presupposti, a prescindere dal suo ac
certamento. La Corte avrebbe, invece, a parere del ricorrente, a torto
confuso il momento della riscossione con quello della perce zione dell'imposta stessa, mentre il diritto alia imposta e
cosa di versa, dalla sua determinazione quantitativa che ha
inizio con l'accertamento e si esaurisce con il concordato
fiscale, o con la decisione finale in sede amministrativa, cosi come la costituzione in mora quale effetto della iscri
zione nei ruoli e della loro pubblicazione fe cosa. diversa dal
diritto alPimposta. Le censure del mezzo sono infondate.
La disposizione dell'art. 184 del r. decreto 16 marzo 1942
n. 267, secondo la quale il concordato preventivo una volta
omologato, diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori
al decreto di apertura della procedura di concordato, si ri
ferisce an che ai creditori che si trovino nelle condizioni di
cui agli art. 168 e 169 della legge stessa ed alle disposizioni in essi richiamate e specialmente a quelle di cui agli art. 55
a 63 della legge fallimentare e perciõ anche ai crediti condi -
zionali, o non ancora scaduti, ma non pure ai crediti di
imposta per i quali, prima del concordato, si siano solo veri
ficati i fatti e le situazioni che costituiscono il presupposto della obbligazione tributaria, ai sensi dell'art. 2 del t. u.
approvato con decreto pres. 29 gennaio 1958 n. 645, ma che,
per difetto di accertamento e di iscrizione nei ruoli, non
siano ancora divenuti esigibili alle rispettive scadenze, ai
sensi dell'art. 186 del t. u. medesimo.
Quale che sia la natura da attribuire all'accertamento
della imposta ed abbia esso natura costitutiva, come
vuol una autorevole dottrina, o dichiarativa (ma sempre con contenuto autoritativo) come vuole altra corrente
dottrinaria che si rifä, in proposito, anche al diritto tedesco
ed all'art. 3 della legge del 16 ottobre 1934, ovvero, ancora, natura di accertamento costitutivo, come vuole una teoria
intermedia, il delicato problema relativo al momento in
cui sorge il debito di imposta non viene in rilievo ai fini
dell'applicazione dell'art. 184 della legge fallimentare e
della nozione di « creditori anteriori al concordato » in essa
contenuta, in analogia a quanto disposto anche per il con
cordato fallimentare dall'art. 135 della legge fallimentare,
che, come e noto, estende i relativi effetti anche ai creditori anteriori che non abbiano presentato domanda di ammis
sione al passivo : infatti, la legge ha inteso di estendere gli effetti del concordato solo a quei creditori che, sia pure per effetto delle ricordate disposizioni degli art. 55 a 63 della
legge fallimentare, avrebbero potuto ugualmente fare va
lere le proprie ragioni creditorie rese esigibili per effetto
stesso del fallimento, ma non pure, ad esempio, ai creditori
(1) Non constano precedenti in termini. Per la natura di chiarativa dell'accertamento tributario, Cocivera, Accerta mento tributario, voce dell'Enciclopedia del diritto, I, pag. 246, ivi ampia disamina delle varie teorie sull'argomento.
In genere, per l'obbligatorieta del concordato anche per le pretese fiscali, App. Firenze 3 maggio 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Concordato preventivo, n. 7; Cass. 1° aprile 1960, n. 723, id., 1960, I, 753, con nota di richiami, cui adde Gagltardi, in Giust. civ., 1960, I, 1142.
meramente eventuali, ovvero a quei soggetti ohe, piu ehe
un diritto di credito, hanno un diritto ai oredito, oome e nel
caso di obbligazioni tributarie ancora soggette all'accerta
mento, perohe si tratta di creditori ehe, in realtä, non sa
rebbero comunque legittimati ad esigere i loro credit i.
In particolare, per quanto attiene alle obbligazioni tribu
tarie, e agevole rilevare ehe il debitore di imposta non po
trebbe, prima dell'aceertamento e della definizione di questo,
neppure pagare, o, comunque, soddisfare l'obbligazione tributaria della quale esistono i presupposti, ma non il ne
cessario atto di imposizione che concretamente rende pos sibile all'ente impositore di esigere ed al debitore di pagare.
Segue da ciõ che non potrebbe l'art. 184 della legge falli
mentare estendere gli effetti del concordato a chi, in effetti, ha piu un diritto al credito che un diritto di oredito e che,
comunque, non ha in modo alcun un credito che, sia pure in applicazione delle eceezionali disposizioni della legge fallimentare e della sostanziale decadenza dal termine che
lo stato di fallimento comporta, potrebbe essere soddisfatto
dal debitore, in assenza del necessario accertamento pre ventivo. Ne va taciuto che, trattandosi di crediti assistiti
da privilegio (della cui esistenza nella specie neppure il ri
corrente discute), in ogni easo esso rimane insensibile al
concordato preventivo che presuppone, come e noto, l'in
tegrale pagamento dei creditori privilegiati: comunque
riguardato, perciõ, il mezzo in esame si ravvisa senz'altro
privo di fondamento giuridico ed il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la condanna del ricorrente alia perdita del deposito ed alle spese in favore deU'Esattoria.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 10 agosto 1963, n. 2275 ; Pres.
Naso P., Est. Sbrocca, P. M. Maccarone (concl. conf.) ; Ditta Cappelli (Aw. Lovecchio, Magrone) c. Cuocci
(Aw. Pappalettera).
(Istanza di regolamento avverso Pret. Trani 26 febbraio 1962)
Titoli di credito — Preeetto cambiario — Opposi zione^— Sospeiisione — Gompetenza (Cod. proo. civ., art. 615 ; r. d. 14 dicembre 1933 n. 1669, norme sulla
earnbiale, art. 64, 65). Gompetenza e rjiurisdizioiie in materia eivile — Li
tispendeiiza — Gindice saccessivamente aditu
Indagini sulla competenza — Esclusione (Cod. proo. civ., art. 39).
Proposta, prima delViwizio delVesecuzione, opposizione a pre eetto cambiario mediante citazione dinanzi al giudiee competente ai semi dell'art. 615 cod. proc. civ., 1° comma, il presidente del tribunale o il pretore possono, su ricorso
dell'opponente, sospendere gli atti esecutivi, salvo riesame del provvedimento nel corso del giudizio. (1)
(1) E la prima volta, a quanto consta, die la Cassazione si occupa del coordinamento tra gli art. 64 e 65 della legge cain biaria e la disciplina dettata dal codice di procedura civile per la sospensione del processo esecutivo. Tra i giudici di merito, in senso conforme, Pret. Catanzaro 20 maggio 1955, Foro it., Bep. 1955, voce Titoli di credito, n. 109, commentata da Castoro, in Foro pad., 1956, I, 962, e da Foberaro, in Calabria giud., 1955, 565 ; contra, Trib. Torino 5 gennaio 1955 e App. Milano 5 no vembre 1954, Foro it., 1955, I, 1813, con ampia nota di richiami. Si veda, ancora, la rassegna di giurisprudenza di Bianchi d'Espl NOSA, in Banca, borsa, ecc., 1956, I, 83 e segg.
Puõ anche citarsi come contraria, pur non riguardando la
opposizione a preeetto cambiario, Oass. 26 gennaio 1962, n. 137, Foro it., 1962, I, 197 (con nota di richiami e la difforme requi sitoria del P. m. Maccabone), ehe ha identificato «il giudiee dinanzi al quale e impugnato il titolo esecutivo» di cui parla 1'art. 623 cod. proc. civ., non con quello della opposizione a
preeetto, sibbene con l'altro dinanzi al quale 6 stata impu gnata la sentenza esecutiva che costituisce il titolo esecutivo.
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