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Sezione I civile; sentenza 12 agosto 1963, n. 2293; Pres. Vistoso P., Est. Favara, P. M. Pedote...

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Sezione I civile; sentenza 12 agosto 1963, n. 2293; Pres. Vistoso P., Est. Favara, P. M. Pedote (concl. conf.); Pezzullo (Avv. D'Arpino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Barrabini) e Fall. Pezzullo Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1621/1622-1623/1624 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153331 . Accessed: 28/06/2014 18:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.117 on Sat, 28 Jun 2014 18:42:37 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 12 agosto 1963, n. 2293; Pres. Vistoso P., Est. Favara, P. M. Pedote (concl. conf.); Pezzullo (Avv. D'Arpino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Barrabini)

Sezione I civile; sentenza 12 agosto 1963, n. 2293; Pres. Vistoso P., Est. Favara, P. M. Pedote(concl. conf.); Pezzullo (Avv. D'Arpino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Barrabini) e Fall.PezzulloSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1621/1622-1623/1624Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153331 .

Accessed: 28/06/2014 18:42

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

avrebbe una disposizione in contrasto con gli art. 3, 24,

113, 53 Cost., sancendosi ad opera del legislatore la liceitä

di un arricchimento senza causa a favore dell'ente cui le

somme iossero state pagate. Iuversamente noil varrebbe

itivocare il disagio dell'ente per i rimborsi, dal momento che

non si potevano considerare definitivamente introitate som

me attinenti a rapporti tributari non definiti.

La censura deve essere disattesa.

£ esatto quan to afferma la ricorrente che la legge 19

luglio 1961 n. 659 (concernente agevolazioni liscali e tribu

tarie in materia edilizia), con l'estendere, tra l'altro, anclie

agli edifici scolastici la esenzione dall'imposta di consumo

per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle

case di abitazione (concessa dall'art. 16 della legge 2 luglio 1949 n. 408), ha fatto salva l'applicazione delle nuove dispo sizioni legislative, a carattere innovativo, a quei rapporti tributari non ancora definiti al momento della entrata in

vigore delle disposizioni medesime.

Ciõ si evince in modoimplicito dall'art. 5 della legge n. 659

del 1961 (che testualmente stabilisce : « Restano salvi i

rapporti tributari giä definiti anche se relativi a paga menti in tutto o in parte non ancora effettuati») ; e questa Corte suprema ha avuto occasione, in recenti pronunce, di precisare appunto che la nuova disci plina & applicabile ai rapporti non definiti in soggetta materia (sent. n. 1523

del 1962, Foro it., Rep. 1962, voce Tassa sul consumo,

nn. 211, 212; n. 415 del 1963, id., Mass., 119); ossia a quei

rapporti, come quello di cui si discute, controversi al mo

mento dell'entrata in vigore di detta legge. Senonche anche

per tali rapporti la legge stessa ha introdotto una limita

zione, ossia quella contenuta nelFultima parte del citato

art. 5, secondo cui « non si fa luogo comunque alia resti

tuzione di somme giä pagate ». Al riguardo, con le richia

mate pronunce, il Supremo collegio ha segnato l'indirizzo

nel senso che nel divieto di restituzione sono comprese

non solo le somme versate volontariamente a seguito del

1'avviso di pagamento, ma anche quelle pagate coattiva

mente per effetto dell'esecutorieta di provvedimenti ammini

strativi o giurisdizionali (sent. cit. n. 1523 del 1962 ; n.

415 del 1963). Tale indirizzo deve essere qui confermato. II legisla

tore, allorche ha stabilito con l'avverbio «comunque»

inserito nel testo del precetto in discussione, e non certo

a caso, che non si fa luogo, per i rapporti non definiti, a

restituzione di somme giä pagate, ha inteso introdurre una

limitazione al beneficio concesso con l'estendere l'appli

cazione della nuova disciplina a quei rapporti clie di regola,

stante il carattere innovativo del sistema, sarebbero stati

regolati dalla legge del tempo escludente l'esenzione dall'im

posta. In effetti e da considerare che per stabilire se i

materiali da costruzione siano assoggettabili o meno ad

imposta di consumo occorre riferirsi al momento in cui

l'opera õ ultimata (art. 39 t. u. 14 settembre 1931 n. 1175

sulla finanza locale ; sent. n. 2684 del 1950, Foro it., Rep.

1950, voce Tassa sul consumo, nn. 43-45 ; n. 2979 del 1952,

id., Rep. 1952, voce cit., n. 250) ; sicche il debito d'imposta

sorge quando si verifica la situazione di fatto (ultimazione

dei lavori) stabilita dalla legge come presupposto dell'im

posizione. E, adeguandosi a tale sistema, il legislatore del 1961,

con lo stabilire nel 2° comma dell'art. 1 che «le agevola

zioni si applicano anche all'ampliamento ed al completa

mento degli edifici giä costruiti o in corso di costruzione »,

ha ovviamente voluto riaffermare 1'assoggettabilitä al tri

buto degli edifici giä ultimati.

Per vero, ove si fosse inteso applicare indiscriminata

inente alle costruzioni giä ultimate le agevolazioni previste,

si sarebbe detto che queste si applicano anche agli edifici

giä costruiti e non, come invece 6 avvenuto, soltanto agli

ampliamenti e completamenti degli edifici medesimi.

Ed allora, alia stregua di quanto fin qui considerate,

bisogna riconoscere che la limitazione innanzi cennata

(«non si fa luogo comunque alia restituzione di somme

giä pagate »), concernente i rapporti non definiti, altro non

vtiol significare che la nuova legge deve ritenersi applica

bile anche ai rapporti medesimi sempre pero che non vi

sia stato il versamento neile casse del pubblico ente delle

somme pagate. Perche, se questo versamento vi e stato,

quel beneficio della estensione della nuova norma piu non opera e il rapporto soggiaee alia legge del tempo in

cui e sorto il fatto generatore dell'obbligo tributario. Sa

rebbe veramente contraddittorio il ritenere che il legislatore, mentre da un lato avrebbe esteso ai veechi rapporti (11011

definiti) il beneficio della nuova legge, dall'altro questo beneficio avrebbe tolto con il precludere all'interessato di

ottenere la restituzione di quanto eventualmente pagato senza causa. Per converso, stabilito che la mens legis e

stata nel senso di voler ancorare il beneficio delle agevola zioni tributarie solo a quei rapporti non definiti, e per i

quali non si era verificato, al momento dell'entrata in

vigore delle nuove norme, l'eseguito pagamento (comun

que) delle somme a titolo d'imposta, rimane cliiarito il

precetto in esame in armonia al sistema, non potendo disconoscersi alla volontä sovrana della legge di estendere, in concorso di determinati presupposti, l'applicazione di

una nuova norma, che di regola sarebbe esclusa in base

al principio generale della irretroattivitä, anche a fatti

anteriori regolati da altra disciplina. Xe ha pregio l'assunto

della ricorrente secondo cui il disposto del 2° comma del

l'art. 5 («non si fa luogo comunque a restituzione di somme

giä pagate »>) sarebbe riferibile ai soli casi in cui i paga menti siano stati effettuati in seguito a definizione del

rapporto tributario perche & agevole il rilievo che la irri

petibilitä di tali pagamenti e giä sancita in modo inequi voco nel 1° comma di detto articolo (« restano salvi i rap

porti tributari giä, definiti e relativi a pagamenti in tutto

o in parte non ancora effettuati») e quindi sarebbe stata

del tutto superflua la disposizione deH'ultima parte del

2° comma dell'art. 5 poco innanzi trascritta.

Cadono quindi le criticlie mosse dalla ricorrente con

accenni, del tutto infondati, a pretesa incostituzionalitä

di tale precetto. Con il secondo mezzo si censura la sentenza per avere

la Corte del merito escluso che l'esenzione della imposta di consumo sui materiali da costruzione spettasse anche,

ai sensi degli art. 13 e 16 della legge 2 luglio 1949 n. 408,

per gli edifici scolastici.

fe sufficiente ricordare, per disattendere tale doglianza, che le agevolazioni fiscali previste dal titolo II della legge n. 408 del 1949 si applicano alle sole costruzioni, ricostru

zioni ed ampliamenti di case di abitazione, in esse com

prese le case popolari, che siano compiute nei limiti tem

porali previsti dalla legge medesima (intese per case di

abitazione le costruzioni destinate ad alloggiare nuclei

familiari determinati), e non si estendono alle costruzioni

destinate invece ad ospitare temporaneamente collettivitä

di persone, quali gli edifici scolastici, ospedali, collegi,

convitti, colonie marine, ecc. (sent. n. 2782 e n. 3143 del

1959, Foro it., Rep. 1959, voce Tassa sul consumo, nn.

282-286). Con il terzo mezzo «s'impugna l'addebito delle spese

di lite », senza alcun'altra specificazione ; ed e sufficiente

ricordare, per disattendere il mezzo medesimo, che l'art.

91 cod. proc. civ. nel collegare l'onere della spesa alia soc

combenza vieta soltanto che le stesse siano poste a carico

della parte totalmente vittoriosa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e al rigetto

conseguono la perdita del deposito e la condanna alle

spese. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 12 agosto 1963, n. 2293 ; Pres.

Vistoso P., Est. Fay ara, P. M. Pedote (concl. conf.);

Pezzullo (Avv. D'Aepino) c. Esattoria comuuale di Roma

(Avv. Barrabini) e Pall. Pezzullo.

[Oonferma App. Roma 12 agosto 1961)

Goncordato prcventivo — Imposte 11011 aneora esi

<|ibili — Obbligatorietä del conoordato liisus

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1623 PARTE PRIMA 1624

sistenza (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del

fallimento, art. 184).

II concordato preventivo omologato non e obbligatorio per quei crediti di imposta (nella specie, straordinaria del patri

monio) ehe, alla data del decreto di ammissione alia proce dura, non sono esigibili per difetto di accertamento e di

iscrizione nei rwoli. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Col secondo mezzo, il Pez

zullo denunzia la violazione dell'art. 65 del t. u. 9 maggio 1960 n. 203 e sostiene ehe l'imposta straordinaria progres siva sul patrimonio, di cui, appunto, l'Esattore di Roma

aveva richiesto l'ammissione al passivo per le rate iscritte

a ruolo e dovute dal Pezzullo stesso, avendo carattere di

istantaneitä, colpiva il patrimonio esistente al 28 marzo

1947 e nasceva, perciõ, nel momento stesso in cui se ne

erano eoncretati i presupposti, a prescindere dal suo ac

certamento. La Corte avrebbe, invece, a parere del ricorrente, a torto

confuso il momento della riscossione con quello della perce zione dell'imposta stessa, mentre il diritto alia imposta e

cosa di versa, dalla sua determinazione quantitativa che ha

inizio con l'accertamento e si esaurisce con il concordato

fiscale, o con la decisione finale in sede amministrativa, cosi come la costituzione in mora quale effetto della iscri

zione nei ruoli e della loro pubblicazione fe cosa. diversa dal

diritto alPimposta. Le censure del mezzo sono infondate.

La disposizione dell'art. 184 del r. decreto 16 marzo 1942

n. 267, secondo la quale il concordato preventivo una volta

omologato, diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori

al decreto di apertura della procedura di concordato, si ri

ferisce an che ai creditori che si trovino nelle condizioni di

cui agli art. 168 e 169 della legge stessa ed alle disposizioni in essi richiamate e specialmente a quelle di cui agli art. 55

a 63 della legge fallimentare e perciõ anche ai crediti condi -

zionali, o non ancora scaduti, ma non pure ai crediti di

imposta per i quali, prima del concordato, si siano solo veri

ficati i fatti e le situazioni che costituiscono il presupposto della obbligazione tributaria, ai sensi dell'art. 2 del t. u.

approvato con decreto pres. 29 gennaio 1958 n. 645, ma che,

per difetto di accertamento e di iscrizione nei ruoli, non

siano ancora divenuti esigibili alle rispettive scadenze, ai

sensi dell'art. 186 del t. u. medesimo.

Quale che sia la natura da attribuire all'accertamento

della imposta ed abbia esso natura costitutiva, come

vuol una autorevole dottrina, o dichiarativa (ma sempre con contenuto autoritativo) come vuole altra corrente

dottrinaria che si rifä, in proposito, anche al diritto tedesco

ed all'art. 3 della legge del 16 ottobre 1934, ovvero, ancora, natura di accertamento costitutivo, come vuole una teoria

intermedia, il delicato problema relativo al momento in

cui sorge il debito di imposta non viene in rilievo ai fini

dell'applicazione dell'art. 184 della legge fallimentare e

della nozione di « creditori anteriori al concordato » in essa

contenuta, in analogia a quanto disposto anche per il con

cordato fallimentare dall'art. 135 della legge fallimentare,

che, come e noto, estende i relativi effetti anche ai creditori anteriori che non abbiano presentato domanda di ammis

sione al passivo : infatti, la legge ha inteso di estendere gli effetti del concordato solo a quei creditori che, sia pure per effetto delle ricordate disposizioni degli art. 55 a 63 della

legge fallimentare, avrebbero potuto ugualmente fare va

lere le proprie ragioni creditorie rese esigibili per effetto

stesso del fallimento, ma non pure, ad esempio, ai creditori

(1) Non constano precedenti in termini. Per la natura di chiarativa dell'accertamento tributario, Cocivera, Accerta mento tributario, voce dell'Enciclopedia del diritto, I, pag. 246, ivi ampia disamina delle varie teorie sull'argomento.

In genere, per l'obbligatorieta del concordato anche per le pretese fiscali, App. Firenze 3 maggio 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Concordato preventivo, n. 7; Cass. 1° aprile 1960, n. 723, id., 1960, I, 753, con nota di richiami, cui adde Gagltardi, in Giust. civ., 1960, I, 1142.

meramente eventuali, ovvero a quei soggetti ohe, piu ehe

un diritto di credito, hanno un diritto ai oredito, oome e nel

caso di obbligazioni tributarie ancora soggette all'accerta

mento, perohe si tratta di creditori ehe, in realtä, non sa

rebbero comunque legittimati ad esigere i loro credit i.

In particolare, per quanto attiene alle obbligazioni tribu

tarie, e agevole rilevare ehe il debitore di imposta non po

trebbe, prima dell'aceertamento e della definizione di questo,

neppure pagare, o, comunque, soddisfare l'obbligazione tributaria della quale esistono i presupposti, ma non il ne

cessario atto di imposizione che concretamente rende pos sibile all'ente impositore di esigere ed al debitore di pagare.

Segue da ciõ che non potrebbe l'art. 184 della legge falli

mentare estendere gli effetti del concordato a chi, in effetti, ha piu un diritto al credito che un diritto di oredito e che,

comunque, non ha in modo alcun un credito che, sia pure in applicazione delle eceezionali disposizioni della legge fallimentare e della sostanziale decadenza dal termine che

lo stato di fallimento comporta, potrebbe essere soddisfatto

dal debitore, in assenza del necessario accertamento pre ventivo. Ne va taciuto che, trattandosi di crediti assistiti

da privilegio (della cui esistenza nella specie neppure il ri

corrente discute), in ogni easo esso rimane insensibile al

concordato preventivo che presuppone, come e noto, l'in

tegrale pagamento dei creditori privilegiati: comunque

riguardato, perciõ, il mezzo in esame si ravvisa senz'altro

privo di fondamento giuridico ed il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la condanna del ricorrente alia perdita del deposito ed alle spese in favore deU'Esattoria.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 10 agosto 1963, n. 2275 ; Pres.

Naso P., Est. Sbrocca, P. M. Maccarone (concl. conf.) ; Ditta Cappelli (Aw. Lovecchio, Magrone) c. Cuocci

(Aw. Pappalettera).

(Istanza di regolamento avverso Pret. Trani 26 febbraio 1962)

Titoli di credito — Preeetto cambiario — Opposi zione^— Sospeiisione — Gompetenza (Cod. proo. civ., art. 615 ; r. d. 14 dicembre 1933 n. 1669, norme sulla

earnbiale, art. 64, 65). Gompetenza e rjiurisdizioiie in materia eivile — Li

tispendeiiza — Gindice saccessivamente aditu

Indagini sulla competenza — Esclusione (Cod. proo. civ., art. 39).

Proposta, prima delViwizio delVesecuzione, opposizione a pre eetto cambiario mediante citazione dinanzi al giudiee competente ai semi dell'art. 615 cod. proc. civ., 1° comma, il presidente del tribunale o il pretore possono, su ricorso

dell'opponente, sospendere gli atti esecutivi, salvo riesame del provvedimento nel corso del giudizio. (1)

(1) E la prima volta, a quanto consta, die la Cassazione si occupa del coordinamento tra gli art. 64 e 65 della legge cain biaria e la disciplina dettata dal codice di procedura civile per la sospensione del processo esecutivo. Tra i giudici di merito, in senso conforme, Pret. Catanzaro 20 maggio 1955, Foro it., Bep. 1955, voce Titoli di credito, n. 109, commentata da Castoro, in Foro pad., 1956, I, 962, e da Foberaro, in Calabria giud., 1955, 565 ; contra, Trib. Torino 5 gennaio 1955 e App. Milano 5 no vembre 1954, Foro it., 1955, I, 1813, con ampia nota di richiami. Si veda, ancora, la rassegna di giurisprudenza di Bianchi d'Espl NOSA, in Banca, borsa, ecc., 1956, I, 83 e segg.

Puõ anche citarsi come contraria, pur non riguardando la

opposizione a preeetto cambiario, Oass. 26 gennaio 1962, n. 137, Foro it., 1962, I, 197 (con nota di richiami e la difforme requi sitoria del P. m. Maccabone), ehe ha identificato «il giudiee dinanzi al quale e impugnato il titolo esecutivo» di cui parla 1'art. 623 cod. proc. civ., non con quello della opposizione a

preeetto, sibbene con l'altro dinanzi al quale 6 stata impu gnata la sentenza esecutiva che costituisce il titolo esecutivo.

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