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sezione I civile; sentenza 12 giugno 1998, n. 5885; Pres. Carbone, Est. Verucci, P.M. Nardi (concl....

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Page 1: sezione I civile; sentenza 12 giugno 1998, n. 5885; Pres. Carbone, Est. Verucci, P.M. Nardi (concl. conf.); Soc. Margherita (Avv. Carlone, Ravinale) c. Lencioni e altro (Avv. Flauti,

sezione I civile; sentenza 12 giugno 1998, n. 5885; Pres. Carbone, Est. Verucci, P.M. Nardi(concl. conf.); Soc. Margherita (Avv. Carlone, Ravinale) c. Lencioni e altro (Avv. Flauti, Picchi).Cassa senza rinvio Trib. Lucca 8 settembre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3213/3214-3219/3220Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192441 .

Accessed: 25/06/2014 01:48

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dei principi in tema di responsabilità ex art. 2392 c.c. e pur affermando che la procura di ampio contenuto rilasciata al Bu

gna potesse astrattamente considerarsi un atto di preposizione

implicita all'amministrazione della società, ha ritenuto che, in

concreto, detta procura non fosse qualificabile come tale, es

sendo mancata la prova sull'effettivo esercizio di attività gesto rie, caratterizzata da completezza e continuità: in altri termini, ha escluso che la procura avesse assunto la funzione di ricon

durre alla società, nei suoi rapporti interni ed esterni, l'attività

espletata dal Bugna. Anche le altre risultanze documentali e testimoniali sono sta

te correttamente esaminate sotto tale profilo, essendosene evi

denziata la limitata portata, in relazione alla saltuarietà degli atti od alla loro dubbia rapportabilità all'ente societario: tutto

ciò, con ampia e coerente motivazione, a fronte della quale le

censure del ricórrente si risolvono nell'inammissibile prospetta zione di una diversa ed a sé più favorevole valutazione.

È infondato, infine, che il rilievo secondo cui il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza

che la società era stata sempre composta di due soli soci; in

difetto dei requisiti di completezza e continuità dell'attività ge storia posta in essere dal Bugna e, per taluni aspetti, della stessa

configurabilità di atti di gestione in senso proprio, la corte ter

ritoriale ha esattamente escluso la possibilità di ritenere che l'al

tro socio avesse accettato che il Bugna assumesse i compiti pro

pri dell'amministratore.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 giugno

1998, n. 5885; Pres. Carbone, Est. Verucci, P.M. Nardi

(conci, conf.); Soc. Margherita (Aw. Carlone, Ravinale)

c. Lencioni e altro (Aw. Flauti, Picchi). Cassa senza rinvio

Trib. Lucca 8 settembre 1995.

Società — Liquidazione — Scioglimento in contrasto tra i soci — Nomina dei liquidatori — Provvedimento — Natura —

Ricorribilità — Cassazione senza rinvio (Cost., art. Ill; cod.

civ., art. 2448, 2450, 2497).

Assume natura sostanziale di sentenza, e come tale è ricorribile

per cassazione ex art. Ill Cost., il decreto con il quale il

presidente del tribunale contestualmente nomini i liquidatori

e pronunci sullo scioglimento in presenza di contrasto tra i

soci; in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugna

to va cassato senza rinvio in quanto la procedura non conten

ziosa può essere instaurata solo quando non vi siano conte

stazioni sulla sussistenza di una causa di scioglimento della

società. (1)

(1-2) La Corte di cassazione ritorna, dopo un episodico ripensamen to (v. Cass. 2 dicembre 1996, n. 10718, Foro it., Rep. 1997, voce Socie

tà, n. 841, in motivazione), ad affermare l'orientamento invalso in sede

di legittimità sul finire degli anni '80 ed oggi decisamente prevalente, secondo il quale il provvedimento di nomina dei liquidatori previsto dall'art. 2450, 3° comma, c.c., in quanto atto avente natura di volonta

ria giurisdizione, presuppone che non sia sorta contestazione in ordine

all'avvenuto scioglimento della società (è da notare, comunque che il

caso deciso da Cass. 12 giugno 1998, n. 5885, si caratterizza per l'avere

il presidente del tribunale non solo proceduto all'accertamento della

sussistenza della causa di scioglimento, in presenza di contrasto tra i

soci, al fine della nomina dei liquidatori, ma nell'avere anche esplicita mente pronunciato detto scioglimento). Secondo tale indirizzo interpre

tativo, pertanto, la sussistenza di una questione sullo scioglimento della

società escluderebbe in radice il potere presidenziale di nomina, talché

il decreto emesso in assenza del presupposto del carattere pacifico dello

scioglimento, esulando dalla categoria della giurisdizione volontaria per

ricadere in quella della giurisdizione contenziosa, acquisterebbe sostan

za di sentenza con conseguente idoneità alla cosa giudicata, da cui la

sua decisorietà e la ricorribilità in Cassazione ex art. Ill Cost, (in senso

Il Foro Italiano — 1998.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 mag

gio 1998, n. 4979; Pres. Baldassarre, Est. Graziadei, P.M.

Martone (conci, parz. diff.); R. Scarano (Aw. Scarnati,

Battaglia, Vaccarella) c. A. Scarano (Avv. Marzi). Cassa

senza rinvio Trib. Roma 4 febbraio 1997.

Società — Liquidazione — Scioglimento in contrasto tra i soci — Nomina dei liquidatori — Provvedimento — Natura —

Ricorri bili tà — Cassazione senza rinvio (Cost., art. Ill; cod.

civ., art. 2448, 2450).

Il decreto presidenziale di nomina dei liquidatori ai sensi del

l'art. 2450, 3° comma, c.c. con il quale si dirime, implicita mente o esplicitamente, il contrasto circa lo scioglimento del

la società assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi

impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art.

Ill Cost.; in accoglimento del ricorso, il provvedimento im

pugnato va cassato senza rinvio in quanto la procedura non

contenziosa può essere instaurata solo quando non vi siano

contestazioni sulla sussistenza di una causa di scioglimento della società. (2)

conforme a quanto affermato dalle sentenze in epigrafe, v. Cass. 24

ottobre 1996, n. 9267, ibid., n. 839, citata in motivazione; 23 gennaio 1996, n. 499, id., Rep. 1996, voce cit., n. 837, e Società, 1996, 676, con nota di Fabrizio; 10 aprile 1995, n. 4137, Foro it., Rep. 1995, voce cit., nn. 910, 911, citata in motivazione; Trib. Perugia 5 gennaio

1994, ibid., n. 912; Cass. 21 luglio 1993, n. 8147, id., Rep. 1994, voce

cit., n. 897, e Giur. it., 1994, I, 1, 724, in motivazione; 10 novembre

1993, n. 11109, Foro it., Rep. 1994, voce cit., nn. 898, 899, e Società,

1994, 201, in motivazione; 18 gennaio 1992, n. 593, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 737, e Giur. it., 1992, I, 1, 1452, con nota di Weigmann;

Società, 1992, 778, con nota di Riccardelli; 10 dicembre 1992, n. 13096, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 740, citata in motivazione; Trib. Na

poli 10 giugno 1992, e 28 luglio 1992, ibid., nn. 738, 742, 743, e Socie

tà, 1992, 1551, con nota di Ambrosini; Cass. 6 aprile 1991, n. 3602, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 747, e Società, 1991, 1343, con nota

di Marcinkiewicz; Giusi, civ., 1991, I, 1683, con nota di Dì Mauro; App. Milano 19 dicembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 748, e Dir. fallim., 1991, II, 793, con nota di Di Gravio). Nel diverso caso

in cui il decreto di nomina è ritualmente adottato sulla base di un moti

vato accertamento della pacifica sussistenza di una causa di scioglimen to della società, il ricorso straordinario avverso tale provvedimento è

comunque da considerare inammissibile in quanto atto di volontaria

giurisdizione e pertanto, per definizione, sprovvisto di ogni contenuto decisorio e collegato a situazioni di fatto non lesive di diritti soggettivi

perfetti (Cass. 1° settembre 1997, n. 8303, Foro it., Rep. 1997, voce

cit., n. 840; 19 gennaio 1987, n. 403, id., 1988, I, 902, con nota di

richiami, ove come obiter dicta veniva preannunciato il mutamento di

indirizzo in relazione ai decreti di contenuto decisorio). L'orientamento disatteso, in passato prevalente (per autorevoli prece

denti, cfr. Corte cost. 27 giugno 1968, n. 77, id., 1968, I, 2051, in

motivazione, che in tale prospettiva ha considerato infondata la que stione di costituzionalità dell'art. 2450, 3° comma, c.c., in relazione

all'art. 24 Cost.; Cass., sez. un., 10 febbraio 1987, n. 1392, id., Rep. 1987, voce cit., n. 712, e Giur. it., 1987, I, 1, 1180, che ha ritenuto

inammissibile l'istanza di regolamento di giurisdizione avverso il decre

to di nomina dei liquidatori pronunciato in presenza di contrasti circa

il verificarsi della causa di scioglimento della società), considera invece

possibile una cognizione incidenter tantum, priva perciò di portata de

cisoria, circa l'avvenuto scioglimento, salva comunque 1 'esperibilità in

via ordinaria di un'azione di accertamento negativo per porre nel nulla

gli effetti del decreto di nomina, del quale comunque si riconosce l'as

soluta inidoneità alla produzione degli effetti propri della cosa giudica ta (Cass. 2 dicembre 1996, n. 10718, cit., e Società, 1997, 528, con

nota di Cerrai, Dini; Trib. Milano 31 ottobre 1991, Foro it., Rep.

1992, voce cit., n. 746, e Società, 1992, 810; Trib. Pavia 17 settembre

1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 760, e Società, 1988, 1297,

con nota di Carnevali; Trib. Napoli 10 giugno 1986, Foro it., Rep.

1987, voce cit., n. 713, e Società, 1987, 49, con nota di Rordorf, Limi

ti del potere giudiziario di nomina dei liquidatori; Trib. Bari 13 luglio

1987, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 761, e Giur. it., 1988, I, 2,

69; Trib. Roma 21 settembre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n.

641, e Società, 1986, 853; 11 luglio 1984, Foro it., 1985, I, 870, con

nota di richiami). Circa il carattere definitivo del decreto (implicitamente o esplicita

mente decisorio), stante la non reclamabilità, v. Trib. Reggio Emilia

22 febbraio 1995, id., Rep. 1997, voce cit., n. 842, e Dir. fallim., 1997,

II, 146; App. Milano 19 dicembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce cit.,

n. 744, e Dir. fallim., 1991, II, 793, con nota di Di Gravio; App.

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3215 PARTE PRIMA 3216

I

Svolgimento del processo. — Con istanza del 24 agosto 1995, Paolo e Rinaldo Lencioni, soci della Caprifags s.r.l., chiedeva no al presidente del Tribunale di Lucca, ai sensi dell'art. 2448, n. 3, c.c., di procedere allo scioglimento della società ed alla

nomina del liquidatore, assumendo che era divenuta impossibile

l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1994 per essere an

date deserte le assemblee all'uopo invocate. All'udienza del 4

settembre 1995, fissata per la comparizione dei soci e degli am

Roma 20 febbraio 1989, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 746, e Riv. dir. comm., 1991, II, 175, con nota di Salimei; App. Catania 28 no vembre 1989, Foro it., 1990, I, 654, con nota di richiami, che motiva l'inammissibilità del reclamo dalla considerazione per cui l'art. 739 c.p.c. 10 prevede, in via generale, solo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria emessi da giudici collegiali, ad eccezione di quelli emessi dal

giudice tutelare e negli altri casi espressamente previsti. Mutatis mutandis, anche per le società di persone si afferma il mede

simo principio in ordine al potere presidenziale di nomina dei liquidato ri ai sensi dell'art. 2275 c.c. (in tema, v. Trib. Cassino 2 febbraio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 838, e Società, 1996, 678, con nota di

Fabrizio, ove si nega il ricorso alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in conseguenza dell'applicabilità della sospensione ex art. 373 c.p.c.; Trib. Trieste 11 marzo 1994, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 894; Trib. Venezia 30 aprile 1991, ibid., nn. 895, 896, e Giur. it., 1994, I, 2, 76, con nota di Latella; Trib. Cassino 11 ottobre 1991, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 739; Trib. Udine 4 luglio 1991, ibid., n. 741, e Dir. fallim., 1991, II, 967; Trib. Salerno 11 maggio 1989, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 778, e Giur. comm., 1989, II, 735; Trib. Roma 10 gennaio 1986, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 643).

Anche la dottrina, che già da tempo ha prestato attenzione ai proble mi dell'accertamento delle cause di scioglimento della società e del po tere di nomina dei liquidatori ex art. 2450, 3° comma, c.c. (tra i contri buti più risalenti, nel senso della necessità del presupposto pacifico del l'avvenuto scioglimento, v. Ascarelli, Sulla constatazione delle cause di scioglimento delle società per azioni e sulla varia natura delle delibe

razioni di assemblea, in Foro it., 1951, IV, 109; De Ferra, Sull'impu gnabilità del decreto di nomina del liquidatore, in Riv. dir. comm., 1960, II, 145; contra, talché la controversia sul punto non precludereb be la nomina dei liquidatori, v. Fiorentino, Scioglimento di società e nomina dei liquidatori, in Foro it., 1948, I, 986; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, 541), ha prodotto opinioni contrastanti sul

tema, dividendosi sia in punto di definizione dei presupposti del potere presidenziale di nomina che in ordine alle possibili conseguenze deri vanti da un accertamento, implicito o esplicito, di uno scioglimento controverso (più di recente, in senso critico all'orientamento limitativo dei poteri presidenziali seguito dalla giurisprudenza di legittimità, v.

Manfredi, Scioglimento della società ex art. 2448, n. 3, e poteri del

presidente del tribunale, in Società, 1997, 751 ss., secondo il quale il sistema di tutela degli interessi coinvolti potrebbe considerarsi sufficien te accostando all'acro nullitatis la possibilità di richiedere in via caute lare ex art. 700 c.p.c. la sospensione del decreto di nomina; Guarraci no, Sulla convocazione dell'assemblea in caso di mancata nomina del

rappresentante comune di azioni o quote e sull'accertamento dello scio glimento ex art. 2448, n. 3, in Dir. e giur., 1992, 264 ss.; Colleoni, Ancora sull'impugnabilità del decreto presidenziale di nomina dei liqui datori, in Nuova giur. civ., 1993, I, 105 ss.; Coco, Scioglimento della società ex art. 2448, 1° comma, n. 3, c.c. e poteri di accertamento del presidente del tribunale, id., 1994, I, 863; Salimei, Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea. Poteri del presidente del tribunale ex art. 2450 c.c., in Riv. dir. comm., 1991, II, 183 ss.; contra, v. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1990, 649; Ferri, Manuale di diritto

commerciale, Torino, 1988, 476; Fabrizio, Decreto presidenziale di no mina del liquidatore: natura e impugnabilità, in Società, 1996, 681; Ror

dorf, Limiti del potere giudiziario di nomina dei liquidatori, id., 1987, 53, che rileva come ammettere la pronuncia del provvedimento di vo lontaria giurisdizione pur in presenza di contrasti circa l'avvenuto scio glimento farebbe assumere al provvedimento stesso una funzione preva lentemente cautelare; in argomento, v. anche Di Mauro, Cause di scio

glimento e nomina dei liquidatori nelle società per azioni: poteri del

presidente del tribunale, in Giust. civ., 1991, I, 1686 ss.; Cavaliere, Brevi note sul potere del presidente del tribunale di accertare, in occa sione della nomina del o dei liquidatori, l'avvenuto scioglimento della

società, in Giur. it., 1990, I, 2, 347 ss.; Niccolini, Scioglimento, liqui dazione ed estinzione di società di capitali, in Giur. comm., 1991, I, 792 ss.; Id., Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e Porta

le, Torino, 1997, voi. 7, t. 3, 554 ss.). Conclusivamente, si deve solo osservare come l'orientamento seguito

dalla Suprema corte (cui aderiscono le pronunce in epigrafe) costituisca

espressione di una più generale tendenza volta ad ampliare, mediante

11 Foro Italiano — 1998.

ministratoli, si costituivano Gianfranco Cardella, Pierluigi Pri

mofiore, Licia Marchini e Maria Albiani, contestando la prete sa impossibilità di funzionamento, perché nell'assemblea del 2

agosto 1995 era stata decisa, all'unanimità, una nuova convoca

zione per deliberare lo scioglimento della società.

Pur ritualmente evocato, non compariva il socio s.a.s. Mar

gherita di Pizzorno A.

Con decreto del 7 settembre 1995 il presidente del tribunale,

ravvisata l'esistenza di permanenti contrasti tra i soci, tali da

indurre la paralisi dell'organo assembleare e da impedire l'ap

provazione del bilancio, pronunziava lo scioglimento della soc.

Caprifags e nominava il liquidatore. Per la cassazione di tale provvedimento la Margherita s.a.s.

di Alessandra Pizzorno e C.P.C, ha proposto ricorso ex art.

111 Cost. Resistono Paolo e Rinaldo Lencioni con controricorso.

All'udienza del 19 giugno 1997 questa corte decideva, con

ordinanza, di rimettere gli atti al sig. primo presidente per l'e

ventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite. Gli atti so no stati restituiti con provvedimento presidenziale del 23 luglio 1997.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo, denunziando

violazione e falsa applicazione degli art. 2448, n. 3, 2450, 3°

comma, e 2497, 1° comma, c.c., in relazione all'art. 360, n.

3, c.p.c., la società ricorrente osserva che il potere attribuito

al presidente del tribunale dall'art. 2450 c.c. rientra nell'ambito

della volontaria giurisdizione e presuppone l'inesistenza di un

contrasto tra i soci e tra gli organi sociali sulla presenza di una

causa di scioglimento della società, quale, per l'appunto, l'im

possibilità di funzionamento dell'assemblea; ove sussista, al con

trario, tale contrasto, viene automaticamente meno la natura di giurisdizione volontaria del provvedimento emesso ex art. 2450,

3° comma, c.c.

La ricorrente deduce, pertanto, l'illegittimità del decreto im

pugnato, rilevando che i soci Cardella e Primofiore si erano

opposti alla nomina del liquidatore, contestando l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea: precisa, inoltre, che l'ammis

sibilità del ricorso ex art. Ili, 2° comma, Cost, deriva dalla

natura decisoria e definitiva del provvedimento medesimo.

(Omissis) Nell'ordinanza di rimessione degli atti al sig. primo presiden

te per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, il collegio ha

osservato che nella giurisprudenza di questa corte non si è mai dubitato dell'appartenenza del provvedimento di nomina del li

quidatore, nel caso di «paralisi sociale» (art. 2450, 3° comma,

c.c., con riferimento all'art. 2448, n. 3), all'ambito della volon

taria giurisdizione e, conseguentemente, che il presidente, lungi dall'accertare o pronunziare lo scioglimento della società, si li

miti a nominare il liquidatore, rilevata la sussistenza dell'indi scusso presupposto, costituito dall'impossibilità di funzionamento

o dalla perdurante inattività dell'assemblea.

Quanto all'individuazione dei mezzi di reazione del socio al

l'uso abnorme di tale strumento di volontaria giurisdizione, il

collegio ha osservato che, dopo un remoto precedente di questa corte (la sentenza n. 2703 del 1967, Foro it., 1968, I, 87, richia mata anche dagli odierni resistenti, affermante la necessità di

agire in sede di cognizione ordinaria per l'accertamento negati vo sui presupposti del decreto e per la sua revoca), l'indirizzo

il riconoscimento dell'idoneità al giudicato e la conseguente attribuzio ne di portata decisoria, l'esperibilità del ricorso straordinario in Cassa zione ex art. Ill Cost, avverso provvedimenti adottati con rito camera

le, e risulti, al tempo stesso, suscettibile delle medesime riserve già auto revolmente mosse sul rilievo del principio costituzionale del «dovuto

processo legale in materia di diritti soggettivi» desumibile dal disposto degli art. 3, 1° comma, e 24 Cost, (in argomento, v. Mandrioli, Pro cedimenti camerali su diritti e ricorso straordinario per cassazione, in Riv. dir. proc., 1988, 921 ss.; Montesano, Giurisdizione volontaria, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XV, 6; Cerino

Canova, Per una chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, in Riv. dir. civ., 1997, I, 476 ss.; Proto

Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 757 .ss. c.p.c., id., 1990, I, 393 ss.; in tema, v. anche Denti, La giurisdizione volontaria

rivisitata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, 328 ss., il quale osserva che la natura volontaria del provvedimento non esclude di per sé l'am missibilità del ricorso ex art. Ill Cost., la cui funzione garantistica non richiede necessariamente l'idoneità al giudicato del provvedimento impugnato ma, secondo una più estensiva lettura, la sua idoneità ad «incidere» anche in modo mediato su situazioni sostanziali). [P. Gallo]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giurisprudenziale si è andato consolidando nel senso dell'utiliz

zabilità del ricorso straordinario ex art. Ill Cost., sul rilievo

che, ove il decreto presidenziale non intervenga in una situazio

ne di già accertato od indiscusso scioglimento della società, ma

assuma la funzione di risolvere un contrasto sul punto, si confi

gura come una sentenza in senso sostanziale, perché decide sui diritti dei soci e della stessa società (explurimis, Cass. 9267/96, id., Rep. 1997, voce Società, n. 839; 4137/95, id., Rep. 1995, voce cit., n. 911; 11109/93, id., Rep. 1994, voce cit., n. 899; 8147/93, ibid., n. 897; 13096/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 740).

Con l'ordinanza, poi, si è ritenuto che la decisione n. 10718 del 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 841, abbia sollevato un

contrasto, affermando la non ricorribilità per cassazione ex art.

Ill Cost., perché il decreto resta pur sempre nell'ambito della

volontaria giurisdizione ed è privo del carattere di decisorietà.

Nel provvedimento presidenziale di restituzione degli atti alla

sezione, peraltro, è stato rilevato che la sentenza 10718/96 ha

deciso sul problema della ricorribilità ex art. Ili, 2° comma, Cost, del provvedimento di nomina del liquidatore, diverso da

quello oggetto del presente ricorso.

Con riferimento al delineato quadro giurisprudenziale, il ri

corso proposto dalla soc. Margherita deve ritenersi ammissibile.

L'art. 2450, 3° comma, c.c. stabilisce che, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 o quando non è raggiunta la maggioranza

prescritta, la nomina del liquidatore è fatta con decreto del pre sidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori

o dei sindaci; la disposizione è applicabile anche alle società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nel

l'art. 2947, 1° comma, c.c. Si è detto che questa corte, con

l'autorevole avallo del giudice delle leggi e con il conforto della

dottrina, ha sempre ricondotto il provvedimento in questione nell'ambito della giurisdizione volontaria, conseguentemente ri

levando come un corretto esercizio del relativo potere sia confi

gurabile soltanto in situazione di già accertato o non contestato

scioglimento della società, quando, cioè, non sussista contrasto

sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2448, n. 3, c.c.

o nell'impossibilità di raggiungere le prescritte maggioranze. Ne deriva che il decreto di nomina del liquidatore emesso

in difetto di tali presupposti assume automaticamente la funzio

ne di risolvere la controversia insorta sull'insussistenza di una

causa di scioglimento della società, così perdendo la sua natura

di provvedimento di volontaria giurisdizione e rivestendo carat

tere decisorio, perché incide e decide su diritti: non essendo al

trimenti impugnabile, esso ha carattere anche definitivo ed è,

pertanto, ricorribile per cassazione ex art. 111,2° comma, Cost.

Tale principio, enunciato da numerose sentenze di questa corte,

deve trovare applicazione, a maggior ragione, nel caso di spe

cie, in cui il presidente del Tribunale di Lucca non ha soltanto

provveduto a nominare il liquidatore, ma, ritenuta l'esistenza

di perduranti contrasti tra i soci, tali da impedire la formazione

delle prescritte maggioranze per l'approvazione del bilancio da

parte dell'assemblea, ha pronunciato anche lo scioglimento del

la soc. Caprifags: ciò, in una situazione caratterizzata da un chiaro contrasto tra i soci sull'esistenza della causa di sciogli

mento, atteso che quantomeno il Cardella ed il Primofiore ave

vano contestato l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

La citata sentenza 10718/96, nel prospettare, ai fini della tu

tela del socio dissenziente, la diversa ed alternativa soluzione

della revocabilità ex art. 742 c.p.c. del provvedimento «atipico» emesso dal presidente del tribunale, ovvero dell'estensione, in

via analogica, del reclamo di cui all'art. 742 bis davanti al pre sidente della corte d'appello, ha escluso la natura decisoria di

tale decreto sulla base di due autorevoli precedenti: l'uno, costi

tuito da sez. un. 1392/87, id., Rep. 1987, voce cit., n. 712, secondo cui la nomina del liquidatore, pur implicando che la

società si sia sciolta, resta in ogni caso atto di volontaria giuri

sdizione, atteso che i contrasti sulla ricorrenza dei presupposti

del provvedimento non valgono ad attribuirgli un valore deciso

rio sulla sussistenza della causa di scioglimento; l'altro, rappre

sentato da Corte cost. 77/68, id., 1968, I, 2051 (che ha dichia rato non fondata la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 2450, 3° comma, c.c.), secondo cui il presidente del

tribunale nomina il liquidatore nel presupposto che la società

si sia sciolta, ma non accerta né l'intervenuto scioglimento, né

le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che, sulla questione,

Il Foro Italiano — 1998.

uno qualunque degli interessati può promuovere un giudizio or

dinario per dimostrare l'insussistenza della causa di scioglimen to ed ottenere la rimozione degli effetti del decreto.

Anche volendo prescindere dalla considerazione che la suc

cessiva elaborazione giurisprudenziale è di segno diverso, va co

munque rilevata l'inapplicabilità di tali principi nelle ipotesi in cui, come quella oggetto del presente ricorso, il presidente del

tribunale non si sia limitato alla nomina del liquidatore sull'im plicito presupposto della sussistenza di una causa di scioglimen to della società, ma abbia direttamente pronunciato su detto

scioglimento, così sostituendosi al giudice competente nella sede

di cognizione ordinaria: con la conseguenza che, anche per que sta via, non può dubitarsi della natura decisoria del provvedi mento «atipico» e, dunque, della sua ricorribilità per cassazione

ex art. Ili, 2° comma, Cost.

Le considerazioni svolte in ordine all'ammissibilità del ricor so valgono anche per ritenerne la fondatezza nel merito: la pro cedura non contenziosa prevista dall'art. 2450 c.c., infatti, può instaurarsi solo quando, non essendovi contestazioni sulla sussi

stenza di una causa di scioglimento della società, vi sia contra

sto sulla persona da nominare come liquidatore; la controversia

sull'esistenza o meno dei presupposti per l'emanazione del prov vedimento presidenziale deve essere risolta mediante la proposi zione di un'azione in via ordinaria; il presidente del tribunale, pertanto, non può nominare un liquidatore in presenza di con

trasti sulla causa di scioglimento della società, né tampoco pro nunciare detto scioglimento.

Ne deriva che, nel caso di specie, la procedura prevista dal

l'art. 2450, 3° comma, c.c. non poteva essere promossa, né pro

posta la relativa istanza e che, in accoglimento del ricorso della

soc. Margherita, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c.

II

Svolgimento del processo. — Domenico Scarano, socio della

s.r.l. Doraria unitamente al fratello Antonio ed alle sorelle Rita

e Raimonda, nell'ottobre 1996 ha chiesto al presidente del Tri

bunale di Roma, ai sensi degli art. 2448, n. 3, e 2450 c.c., di accertare l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e di designare un liquidatore, deducendo che detta società era stata

costituita con lo scopo di amministrare beni immobili, e che insanabili dissidi fra i soci ne impedivano la gestione, compor tando anche l'inattuabilità del proposito di addivenire a riparti zione dei beni stessi.

Antonio Scarano ha fatto proprie le indicate istanze e dedu

zioni, mentre Rita e Raimonda Scarano si sono opposte, osser

vando che negli ultimi anni l'assemblea era stata in grado di

approvare i bilanci e di promuovere la locazione degli immobili

della società, con la produzione di elevati redditi.

Il presidente del tribunale, con decreto dell'1-4 febbraio 1997,

ha considerato che la Doraria aveva una strutturazione sostan

zialmente personale e familiare, occupandosi dell'amministra zione di beni in comunione, ha ritenuto l'impossibilità di fun

zionamento dell'assemblea, per profondi e radicati contrasti fra

i soci, ed ha dichiarato lo scioglimento della società stessa, no

minando liquidatore il dr. Giuseppe D'Apollonio. Rita e Raimondo Scarano, con ricorso notificato il 10 marzo

1997, hanno sollecitato la cassazione di questo provvedimento, in ragione del suo carattere di atto decisorio, arbitrariamente

reso in un procedimento esperibile solo quando sia incontrover

so lo scioglimento dell'ente societario, e, comunque, in ragione

di ultrapetizione, perché ha affrontato e definito la problemati

ca attinente alla natura della società, estranea al dibattito.

Antonio e Domenico Scarano, nonché Giuseppe D'Apollo

nio, con separati controricorsi, hanno contestato l'ammissibili

tà ed il fondamento del ricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione. — In via pregiudiziale, si deve rilevare l'inammissibilità del controricorso e della memoria presentati dal D'Apollonio.

Il ricorso di Rita e Raimonda Scarano, proposto contro i fra

telli Domenico ed Antonio, è stato notificato al D'Apollonio, in proprio, non in veste di rappresentate della società, con la

formula «nei confronti di».

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Page 5: sezione I civile; sentenza 12 giugno 1998, n. 5885; Pres. Carbone, Est. Verucci, P.M. Nardi (concl. conf.); Soc. Margherita (Avv. Carlone, Ravinale) c. Lencioni e altro (Avv. Flauti,

3219 PARTE PRIMA 3220

Il predetto dato formale, unitamente alla circostanza che il

D'Apollonio non ha partecipato al procedimento a quo, e non

è (né poteva essere) destinatario delle richieste avanzate con l'atto

d'impugnazione portano a ritenere quella notificazione come me

ra notizia dell'impugnazione stessa, non idonea a conferirgli la

qualità di. parte abilitata ad interloquire. Il ricorso è ammissibile e fondato, sulla base e nei limiti delle

considerazioni seguenti. Il decreto presidenziale di nomina del liquidatore (o dei liqui

datori), previsto dall'art. 2450, 3° comma, c.c. per impossibili tà di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea,

configura un intervento di volontaria giurisdizione, il quale po stula il pacifico verificarsi di dette cause di scioglimento della

società, o comunque la pacifica sussistenza degli elementi che

oggettivamente determinino le cause medesime, di modo che al

tro non occorra che il riscontro della riconducibilità dei fatti

concordemente allegati nella suddetta disposizione.

Questo presupposto è carente quando gli interessati, pur non

mettendo in discussione il mancato formarsi delle prescritte mag

gioranze sugli argomenti portati all'esame di recenti assemblee, siano in disaccordo in ordine alla consistenza ed agli effetti dei

relativi accadimenti, contrapponendo le tesi dell'inemendabile

venir meno dell'organo assembleare ai suoi compiti essenziali, con compromissione dei fini sociali, e della temporanea e supe rabile difficoltà di funzionamento.

Il principio, con il quale si dà continuità a consolidata e sul

punto univoca giurisprudenza di questa corte (v., fra le più re

centi, sent. n. 8303 del 1° settembre 1997, Foro it., Rep. 1997, voce Società, n. 840; n". 10718 del 2 dicembre 1996, ibid., n. 841; n. 4137 del 10 aprile 1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 911; n. 11109 del 10 novembre 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 899; n. 13096 del 10 dicembre 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 740), discende dall'inequivocità del dato letterale, tenen

dosi conto che la norma contempla la nomina del liquidatore senza un'indagine istruttoria vera e propria, come atto dovuto

in collegamento con il mero verificarsi di detta impossibilità 0 perdurante inattività, ed inoltre assimila le relative situazioni

all'ipotesi della mancata formazione della maggioranza sulla scel

ta del liquidatore, ove non è in dubbio la necessità di nominar

lo; il principio stesso si armonizza poi con le modalità e le fina

lità del procedimento, il quale è attivato da una semplice istan

za di soci, amministratori, o sindaci, non esige l'instaurazione

di un contraddittorio in senso stretto, approda ad un provvedi mento che è rivolto non ad affermare diritti od obblighi, ma

a svolgere una funzione di supplenza rispetto a compiti degli

organi societari.

Restano da vedere le conseguenze della mancanza del predet to presupposto.

A tale riguardo, si ritiene che il decreto ex art. 2450 c.c., il quale, in presenza dell'indicato dissenso, implicitamente od esplicitamente dirima il relativo contrasto, affermando la sussi

stenza di una causa di scioglimento e nominando il liquidatore, assume natura sostanziale di sentenza, in quanto decide, con

attitudine ad acquistare autorità sostanziale di giudicato, su con

trapposti diritti soggettivi (il diritto alla prosecuzione dell'attivi

tà sociale ed il diritto alla liquidazione della quota), e, quindi, in difetto di altro rimedio, è impugnabile con il ricorso per cas

sazione ai sensi dell'art. Ill Cost.

A corredo di questo enunciato (in linea con il ricordato indi

rizzo, da cui si è discostata, sotto alcuni profili, soltanto la cita ta sentenza n. 10718 del 1996), va osservato che il presidente del tribunale è munito, secondo l'ordinamento processuale, an

che di attribuzioni giurisdizionali di tipo decisorio, e che lo scon finamento nell'ambito di tali attribuzioni della nomina del li

quidatore è determinato dalla circostanza che l'accertamento della

causa di scioglimento della società sia effettuato non su un pia no meramente delibativo ed incidentale, ma con autonoma pro

nuncia, dopo l'instaurazione del contraddittorio (sia pure con

1 modi del rito camerale) nei riguardi di tutti i portatori delle posizioni soggettive coinvolte dallo scioglimento stesso; in sif

fatto contesto, la facoltà di promuovere un separato giudizio,

per far valere l'insussistenza della causa di scioglimento (cfr. Corte cost. n. 77 del 27 giugno 1968, Foro it., 1968, I, 2051), trova insormontabile ostacolo nel divieto di riaprire il dibattito

giudiziale su questioni che siano state già definite inter partes

(non in via solo provvisoria o cautelare) da un organo dotato

di potestas iudicandi.

Il Foro Italiano — 1998.

La concreta vicenda ricade nel caso sopra delineato, perché il presidente del Tribunale di Roma, in contraddittorio di tutti

i soci, partendo dal dato incontroverso dell'omessa adozione

di delibere assembleari «utili» nel tempo immediatamente ante

riore all'iniziativa di Domenico Scarano, ha poi indagato sul

l'effettiva portata delle divergenze fra i soci medesimi e sui ri

flessi di esse rispetto allo scopo sociale, ed ha risolto il conflitto

fra dette parti, pronunciando lo scioglimento della società (e così riconoscendo il prevalere nella fattispecie del secondo sul

primo dei menzionati diritti). Ne discende l'accoglimento del ricorso, con riguardo alla tesi

principale in esso sviluppata, avendo il provvedimento impu

gnato statuito su domanda non proponibile nella sede e nelle

forme di cui all'art. 2450 c.c., e, quindi, la cassazione senza

rinvio del decreto del presidente del Tribunale di Roma, in ap

plicazione dell'art. 382, 3° comma (seconda ipotesi), c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 aprile

1998, n. 4277; Pres. Sensale, Est. Ferro, P.M. Nardi (conci,

conf.); Fall. soc. Linaro immobiliare (Avv. D'Alessandro) c. Pierobon (Aw. De Bonis). Conferma App. Roma 8 aprile 1995.

Fallimento — Azione revocatoria fallimentare — «Scientia de coctionis» — Prova — Fattispecie (R.d. 16 marzo 1942 n.

267, disciplina del fallimento, art. 67).

L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico

del fallito può dar luogo ad una presunzione di conoscenza

dello stato di insolvenza tale da esimere il curatore che eserci

ti l'azione revocatoria dall'onere di fornire ulteriori prove e

da onerare il convenuto della prova contraria, salva comun

que la necessità per il giudice di merito di valutare caso per caso la rilevanza probatoria dei protesti. (1)

(1) La sentenza in rassegna si uniforma al consolidato orientamento

giurisprudenziale in tema di idoneità dell'esistenza di numerosi protesti cambiari a carico del debitore fallito a fondare la prova della conoscen za dello stato di insolvenza: v., da ultimo, Cass. 4 novembre 1998, n. 11060; 28 aprile 1998, n. 4318, Foro it., Mass., 448; 18 aprile 1998, n. 3956, ibid., 417; 20 agosto 1997, n. 7757, id., Rep. 1997, voce Falli

mento, n. 471 (e Fallimento, 1998, 279), implicitamente in motivazione, nella quale si dà conto della tesi del giudice di seconde cure secondo la quale l'esistenza dei protesti non rileva nell'ipotesi in cui gli stessi siano stati levati a carico di una società, stipulante il contratto prelimi nare, fusa con altra società parimenti protestata per dar vita ad una terza società, stipulante il definitivo; 7 agosto 1997, n. 7298, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 472 (e Fallimento, 1998, 280), implicitamente in motivazione, che precisa che la diversa collocazione provinciale della

pubblicazione dei protesti rispetto alla residenza del convenuto in revo catoria non rileva in alcun modo, ai fini della prova della inscientia decoctionis, quando sussistano ulteriori elementi di sospetto in merito allo stato di decozione del debitore, tali da indurre ad indagini più approfondite; implicitamente, Cass. 20 giugno 1997, n. 5540, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 494 (e Fallimento, 1998, 659), nella quale si

puntualizza che, se in taluni casi la pubblicazione dei protesti può non essere considerata elemento sufficiente al fine di farne derivare la cono scenza dello stato d'insolvenza in capo al convenuto, del pari si deve escludere che la prova della mancanza di questi possa essere sufficiente a fondare la prova della inscientia; 28 maggio 1997, n. 4731, Foro

it., Rep. 1997, voce cit., n. 473 (e Fallimento, 1997, 1205), che precisa l'insufficienza dell'esistenza di procedure esecutive mobiliari a fondare la prova de qua, atteso che tali procedure non sono soggette a forme di pubblicità; 21 febbraio 1997, n. 1612, Foro it., Rep. 1997, voce

cit., n. 478; 23 gennaio 1997, n. 699, ibid., n. 476 (e Fallimento, 1997, 825), implicitamente in motivazione; 21 agosto 1996, n. 7722, Foro

it., Rep. 1997, voce cit., n. 479 (e Fallimento, 1997, 171); v. poi 9

aprile 1991, n. 3716, Foro it., 1991, I, 2790; 14 febbraio 1990, n.

1094, id., 1990, I, 2898, nella quale si puntualizza che, una volta forni to l'insieme degli elementi tali da fondare la presunzione di conoscenza

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