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sezione I civile; sentenza 12 giugno 1998, n. 5885; Pres. Carbone, Est. Verucci, P.M. Nardi(concl. conf.); Soc. Margherita (Avv. Carlone, Ravinale) c. Lencioni e altro (Avv. Flauti, Picchi).Cassa senza rinvio Trib. Lucca 8 settembre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3213/3214-3219/3220Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192441 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dei principi in tema di responsabilità ex art. 2392 c.c. e pur affermando che la procura di ampio contenuto rilasciata al Bu
gna potesse astrattamente considerarsi un atto di preposizione
implicita all'amministrazione della società, ha ritenuto che, in
concreto, detta procura non fosse qualificabile come tale, es
sendo mancata la prova sull'effettivo esercizio di attività gesto rie, caratterizzata da completezza e continuità: in altri termini, ha escluso che la procura avesse assunto la funzione di ricon
durre alla società, nei suoi rapporti interni ed esterni, l'attività
espletata dal Bugna. Anche le altre risultanze documentali e testimoniali sono sta
te correttamente esaminate sotto tale profilo, essendosene evi
denziata la limitata portata, in relazione alla saltuarietà degli atti od alla loro dubbia rapportabilità all'ente societario: tutto
ciò, con ampia e coerente motivazione, a fronte della quale le
censure del ricórrente si risolvono nell'inammissibile prospetta zione di una diversa ed a sé più favorevole valutazione.
È infondato, infine, che il rilievo secondo cui il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza
che la società era stata sempre composta di due soli soci; in
difetto dei requisiti di completezza e continuità dell'attività ge storia posta in essere dal Bugna e, per taluni aspetti, della stessa
configurabilità di atti di gestione in senso proprio, la corte ter
ritoriale ha esattamente escluso la possibilità di ritenere che l'al
tro socio avesse accettato che il Bugna assumesse i compiti pro
pri dell'amministratore.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 giugno
1998, n. 5885; Pres. Carbone, Est. Verucci, P.M. Nardi
(conci, conf.); Soc. Margherita (Aw. Carlone, Ravinale)
c. Lencioni e altro (Aw. Flauti, Picchi). Cassa senza rinvio
Trib. Lucca 8 settembre 1995.
Società — Liquidazione — Scioglimento in contrasto tra i soci — Nomina dei liquidatori — Provvedimento — Natura —
Ricorribilità — Cassazione senza rinvio (Cost., art. Ill; cod.
civ., art. 2448, 2450, 2497).
Assume natura sostanziale di sentenza, e come tale è ricorribile
per cassazione ex art. Ill Cost., il decreto con il quale il
presidente del tribunale contestualmente nomini i liquidatori
e pronunci sullo scioglimento in presenza di contrasto tra i
soci; in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugna
to va cassato senza rinvio in quanto la procedura non conten
ziosa può essere instaurata solo quando non vi siano conte
stazioni sulla sussistenza di una causa di scioglimento della
società. (1)
(1-2) La Corte di cassazione ritorna, dopo un episodico ripensamen to (v. Cass. 2 dicembre 1996, n. 10718, Foro it., Rep. 1997, voce Socie
tà, n. 841, in motivazione), ad affermare l'orientamento invalso in sede
di legittimità sul finire degli anni '80 ed oggi decisamente prevalente, secondo il quale il provvedimento di nomina dei liquidatori previsto dall'art. 2450, 3° comma, c.c., in quanto atto avente natura di volonta
ria giurisdizione, presuppone che non sia sorta contestazione in ordine
all'avvenuto scioglimento della società (è da notare, comunque che il
caso deciso da Cass. 12 giugno 1998, n. 5885, si caratterizza per l'avere
il presidente del tribunale non solo proceduto all'accertamento della
sussistenza della causa di scioglimento, in presenza di contrasto tra i
soci, al fine della nomina dei liquidatori, ma nell'avere anche esplicita mente pronunciato detto scioglimento). Secondo tale indirizzo interpre
tativo, pertanto, la sussistenza di una questione sullo scioglimento della
società escluderebbe in radice il potere presidenziale di nomina, talché
il decreto emesso in assenza del presupposto del carattere pacifico dello
scioglimento, esulando dalla categoria della giurisdizione volontaria per
ricadere in quella della giurisdizione contenziosa, acquisterebbe sostan
za di sentenza con conseguente idoneità alla cosa giudicata, da cui la
sua decisorietà e la ricorribilità in Cassazione ex art. Ill Cost, (in senso
Il Foro Italiano — 1998.
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 mag
gio 1998, n. 4979; Pres. Baldassarre, Est. Graziadei, P.M.
Martone (conci, parz. diff.); R. Scarano (Aw. Scarnati,
Battaglia, Vaccarella) c. A. Scarano (Avv. Marzi). Cassa
senza rinvio Trib. Roma 4 febbraio 1997.
Società — Liquidazione — Scioglimento in contrasto tra i soci — Nomina dei liquidatori — Provvedimento — Natura —
Ricorri bili tà — Cassazione senza rinvio (Cost., art. Ill; cod.
civ., art. 2448, 2450).
Il decreto presidenziale di nomina dei liquidatori ai sensi del
l'art. 2450, 3° comma, c.c. con il quale si dirime, implicita mente o esplicitamente, il contrasto circa lo scioglimento del
la società assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi
impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art.
Ill Cost.; in accoglimento del ricorso, il provvedimento im
pugnato va cassato senza rinvio in quanto la procedura non
contenziosa può essere instaurata solo quando non vi siano
contestazioni sulla sussistenza di una causa di scioglimento della società. (2)
conforme a quanto affermato dalle sentenze in epigrafe, v. Cass. 24
ottobre 1996, n. 9267, ibid., n. 839, citata in motivazione; 23 gennaio 1996, n. 499, id., Rep. 1996, voce cit., n. 837, e Società, 1996, 676, con nota di Fabrizio; 10 aprile 1995, n. 4137, Foro it., Rep. 1995, voce cit., nn. 910, 911, citata in motivazione; Trib. Perugia 5 gennaio
1994, ibid., n. 912; Cass. 21 luglio 1993, n. 8147, id., Rep. 1994, voce
cit., n. 897, e Giur. it., 1994, I, 1, 724, in motivazione; 10 novembre
1993, n. 11109, Foro it., Rep. 1994, voce cit., nn. 898, 899, e Società,
1994, 201, in motivazione; 18 gennaio 1992, n. 593, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 737, e Giur. it., 1992, I, 1, 1452, con nota di Weigmann;
Società, 1992, 778, con nota di Riccardelli; 10 dicembre 1992, n. 13096, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 740, citata in motivazione; Trib. Na
poli 10 giugno 1992, e 28 luglio 1992, ibid., nn. 738, 742, 743, e Socie
tà, 1992, 1551, con nota di Ambrosini; Cass. 6 aprile 1991, n. 3602, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 747, e Società, 1991, 1343, con nota
di Marcinkiewicz; Giusi, civ., 1991, I, 1683, con nota di Dì Mauro; App. Milano 19 dicembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 748, e Dir. fallim., 1991, II, 793, con nota di Di Gravio). Nel diverso caso
in cui il decreto di nomina è ritualmente adottato sulla base di un moti
vato accertamento della pacifica sussistenza di una causa di scioglimen to della società, il ricorso straordinario avverso tale provvedimento è
comunque da considerare inammissibile in quanto atto di volontaria
giurisdizione e pertanto, per definizione, sprovvisto di ogni contenuto decisorio e collegato a situazioni di fatto non lesive di diritti soggettivi
perfetti (Cass. 1° settembre 1997, n. 8303, Foro it., Rep. 1997, voce
cit., n. 840; 19 gennaio 1987, n. 403, id., 1988, I, 902, con nota di
richiami, ove come obiter dicta veniva preannunciato il mutamento di
indirizzo in relazione ai decreti di contenuto decisorio). L'orientamento disatteso, in passato prevalente (per autorevoli prece
denti, cfr. Corte cost. 27 giugno 1968, n. 77, id., 1968, I, 2051, in
motivazione, che in tale prospettiva ha considerato infondata la que stione di costituzionalità dell'art. 2450, 3° comma, c.c., in relazione
all'art. 24 Cost.; Cass., sez. un., 10 febbraio 1987, n. 1392, id., Rep. 1987, voce cit., n. 712, e Giur. it., 1987, I, 1, 1180, che ha ritenuto
inammissibile l'istanza di regolamento di giurisdizione avverso il decre
to di nomina dei liquidatori pronunciato in presenza di contrasti circa
il verificarsi della causa di scioglimento della società), considera invece
possibile una cognizione incidenter tantum, priva perciò di portata de
cisoria, circa l'avvenuto scioglimento, salva comunque 1 'esperibilità in
via ordinaria di un'azione di accertamento negativo per porre nel nulla
gli effetti del decreto di nomina, del quale comunque si riconosce l'as
soluta inidoneità alla produzione degli effetti propri della cosa giudica ta (Cass. 2 dicembre 1996, n. 10718, cit., e Società, 1997, 528, con
nota di Cerrai, Dini; Trib. Milano 31 ottobre 1991, Foro it., Rep.
1992, voce cit., n. 746, e Società, 1992, 810; Trib. Pavia 17 settembre
1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 760, e Società, 1988, 1297,
con nota di Carnevali; Trib. Napoli 10 giugno 1986, Foro it., Rep.
1987, voce cit., n. 713, e Società, 1987, 49, con nota di Rordorf, Limi
ti del potere giudiziario di nomina dei liquidatori; Trib. Bari 13 luglio
1987, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 761, e Giur. it., 1988, I, 2,
69; Trib. Roma 21 settembre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n.
641, e Società, 1986, 853; 11 luglio 1984, Foro it., 1985, I, 870, con
nota di richiami). Circa il carattere definitivo del decreto (implicitamente o esplicita
mente decisorio), stante la non reclamabilità, v. Trib. Reggio Emilia
22 febbraio 1995, id., Rep. 1997, voce cit., n. 842, e Dir. fallim., 1997,
II, 146; App. Milano 19 dicembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce cit.,
n. 744, e Dir. fallim., 1991, II, 793, con nota di Di Gravio; App.
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3215 PARTE PRIMA 3216
I
Svolgimento del processo. — Con istanza del 24 agosto 1995, Paolo e Rinaldo Lencioni, soci della Caprifags s.r.l., chiedeva no al presidente del Tribunale di Lucca, ai sensi dell'art. 2448, n. 3, c.c., di procedere allo scioglimento della società ed alla
nomina del liquidatore, assumendo che era divenuta impossibile
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1994 per essere an
date deserte le assemblee all'uopo invocate. All'udienza del 4
settembre 1995, fissata per la comparizione dei soci e degli am
Roma 20 febbraio 1989, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 746, e Riv. dir. comm., 1991, II, 175, con nota di Salimei; App. Catania 28 no vembre 1989, Foro it., 1990, I, 654, con nota di richiami, che motiva l'inammissibilità del reclamo dalla considerazione per cui l'art. 739 c.p.c. 10 prevede, in via generale, solo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria emessi da giudici collegiali, ad eccezione di quelli emessi dal
giudice tutelare e negli altri casi espressamente previsti. Mutatis mutandis, anche per le società di persone si afferma il mede
simo principio in ordine al potere presidenziale di nomina dei liquidato ri ai sensi dell'art. 2275 c.c. (in tema, v. Trib. Cassino 2 febbraio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 838, e Società, 1996, 678, con nota di
Fabrizio, ove si nega il ricorso alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in conseguenza dell'applicabilità della sospensione ex art. 373 c.p.c.; Trib. Trieste 11 marzo 1994, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 894; Trib. Venezia 30 aprile 1991, ibid., nn. 895, 896, e Giur. it., 1994, I, 2, 76, con nota di Latella; Trib. Cassino 11 ottobre 1991, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 739; Trib. Udine 4 luglio 1991, ibid., n. 741, e Dir. fallim., 1991, II, 967; Trib. Salerno 11 maggio 1989, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 778, e Giur. comm., 1989, II, 735; Trib. Roma 10 gennaio 1986, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 643).
Anche la dottrina, che già da tempo ha prestato attenzione ai proble mi dell'accertamento delle cause di scioglimento della società e del po tere di nomina dei liquidatori ex art. 2450, 3° comma, c.c. (tra i contri buti più risalenti, nel senso della necessità del presupposto pacifico del l'avvenuto scioglimento, v. Ascarelli, Sulla constatazione delle cause di scioglimento delle società per azioni e sulla varia natura delle delibe
razioni di assemblea, in Foro it., 1951, IV, 109; De Ferra, Sull'impu gnabilità del decreto di nomina del liquidatore, in Riv. dir. comm., 1960, II, 145; contra, talché la controversia sul punto non precludereb be la nomina dei liquidatori, v. Fiorentino, Scioglimento di società e nomina dei liquidatori, in Foro it., 1948, I, 986; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, 541), ha prodotto opinioni contrastanti sul
tema, dividendosi sia in punto di definizione dei presupposti del potere presidenziale di nomina che in ordine alle possibili conseguenze deri vanti da un accertamento, implicito o esplicito, di uno scioglimento controverso (più di recente, in senso critico all'orientamento limitativo dei poteri presidenziali seguito dalla giurisprudenza di legittimità, v.
Manfredi, Scioglimento della società ex art. 2448, n. 3, e poteri del
presidente del tribunale, in Società, 1997, 751 ss., secondo il quale il sistema di tutela degli interessi coinvolti potrebbe considerarsi sufficien te accostando all'acro nullitatis la possibilità di richiedere in via caute lare ex art. 700 c.p.c. la sospensione del decreto di nomina; Guarraci no, Sulla convocazione dell'assemblea in caso di mancata nomina del
rappresentante comune di azioni o quote e sull'accertamento dello scio glimento ex art. 2448, n. 3, in Dir. e giur., 1992, 264 ss.; Colleoni, Ancora sull'impugnabilità del decreto presidenziale di nomina dei liqui datori, in Nuova giur. civ., 1993, I, 105 ss.; Coco, Scioglimento della società ex art. 2448, 1° comma, n. 3, c.c. e poteri di accertamento del presidente del tribunale, id., 1994, I, 863; Salimei, Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea. Poteri del presidente del tribunale ex art. 2450 c.c., in Riv. dir. comm., 1991, II, 183 ss.; contra, v. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1990, 649; Ferri, Manuale di diritto
commerciale, Torino, 1988, 476; Fabrizio, Decreto presidenziale di no mina del liquidatore: natura e impugnabilità, in Società, 1996, 681; Ror
dorf, Limiti del potere giudiziario di nomina dei liquidatori, id., 1987, 53, che rileva come ammettere la pronuncia del provvedimento di vo lontaria giurisdizione pur in presenza di contrasti circa l'avvenuto scio glimento farebbe assumere al provvedimento stesso una funzione preva lentemente cautelare; in argomento, v. anche Di Mauro, Cause di scio
glimento e nomina dei liquidatori nelle società per azioni: poteri del
presidente del tribunale, in Giust. civ., 1991, I, 1686 ss.; Cavaliere, Brevi note sul potere del presidente del tribunale di accertare, in occa sione della nomina del o dei liquidatori, l'avvenuto scioglimento della
società, in Giur. it., 1990, I, 2, 347 ss.; Niccolini, Scioglimento, liqui dazione ed estinzione di società di capitali, in Giur. comm., 1991, I, 792 ss.; Id., Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e Porta
le, Torino, 1997, voi. 7, t. 3, 554 ss.). Conclusivamente, si deve solo osservare come l'orientamento seguito
dalla Suprema corte (cui aderiscono le pronunce in epigrafe) costituisca
espressione di una più generale tendenza volta ad ampliare, mediante
11 Foro Italiano — 1998.
ministratoli, si costituivano Gianfranco Cardella, Pierluigi Pri
mofiore, Licia Marchini e Maria Albiani, contestando la prete sa impossibilità di funzionamento, perché nell'assemblea del 2
agosto 1995 era stata decisa, all'unanimità, una nuova convoca
zione per deliberare lo scioglimento della società.
Pur ritualmente evocato, non compariva il socio s.a.s. Mar
gherita di Pizzorno A.
Con decreto del 7 settembre 1995 il presidente del tribunale,
ravvisata l'esistenza di permanenti contrasti tra i soci, tali da
indurre la paralisi dell'organo assembleare e da impedire l'ap
provazione del bilancio, pronunziava lo scioglimento della soc.
Caprifags e nominava il liquidatore. Per la cassazione di tale provvedimento la Margherita s.a.s.
di Alessandra Pizzorno e C.P.C, ha proposto ricorso ex art.
111 Cost. Resistono Paolo e Rinaldo Lencioni con controricorso.
All'udienza del 19 giugno 1997 questa corte decideva, con
ordinanza, di rimettere gli atti al sig. primo presidente per l'e
ventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite. Gli atti so no stati restituiti con provvedimento presidenziale del 23 luglio 1997.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo, denunziando
violazione e falsa applicazione degli art. 2448, n. 3, 2450, 3°
comma, e 2497, 1° comma, c.c., in relazione all'art. 360, n.
3, c.p.c., la società ricorrente osserva che il potere attribuito
al presidente del tribunale dall'art. 2450 c.c. rientra nell'ambito
della volontaria giurisdizione e presuppone l'inesistenza di un
contrasto tra i soci e tra gli organi sociali sulla presenza di una
causa di scioglimento della società, quale, per l'appunto, l'im
possibilità di funzionamento dell'assemblea; ove sussista, al con
trario, tale contrasto, viene automaticamente meno la natura di giurisdizione volontaria del provvedimento emesso ex art. 2450,
3° comma, c.c.
La ricorrente deduce, pertanto, l'illegittimità del decreto im
pugnato, rilevando che i soci Cardella e Primofiore si erano
opposti alla nomina del liquidatore, contestando l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea: precisa, inoltre, che l'ammis
sibilità del ricorso ex art. Ili, 2° comma, Cost, deriva dalla
natura decisoria e definitiva del provvedimento medesimo.
(Omissis) Nell'ordinanza di rimessione degli atti al sig. primo presiden
te per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, il collegio ha
osservato che nella giurisprudenza di questa corte non si è mai dubitato dell'appartenenza del provvedimento di nomina del li
quidatore, nel caso di «paralisi sociale» (art. 2450, 3° comma,
c.c., con riferimento all'art. 2448, n. 3), all'ambito della volon
taria giurisdizione e, conseguentemente, che il presidente, lungi dall'accertare o pronunziare lo scioglimento della società, si li
miti a nominare il liquidatore, rilevata la sussistenza dell'indi scusso presupposto, costituito dall'impossibilità di funzionamento
o dalla perdurante inattività dell'assemblea.
Quanto all'individuazione dei mezzi di reazione del socio al
l'uso abnorme di tale strumento di volontaria giurisdizione, il
collegio ha osservato che, dopo un remoto precedente di questa corte (la sentenza n. 2703 del 1967, Foro it., 1968, I, 87, richia mata anche dagli odierni resistenti, affermante la necessità di
agire in sede di cognizione ordinaria per l'accertamento negati vo sui presupposti del decreto e per la sua revoca), l'indirizzo
il riconoscimento dell'idoneità al giudicato e la conseguente attribuzio ne di portata decisoria, l'esperibilità del ricorso straordinario in Cassa zione ex art. Ill Cost, avverso provvedimenti adottati con rito camera
le, e risulti, al tempo stesso, suscettibile delle medesime riserve già auto revolmente mosse sul rilievo del principio costituzionale del «dovuto
processo legale in materia di diritti soggettivi» desumibile dal disposto degli art. 3, 1° comma, e 24 Cost, (in argomento, v. Mandrioli, Pro cedimenti camerali su diritti e ricorso straordinario per cassazione, in Riv. dir. proc., 1988, 921 ss.; Montesano, Giurisdizione volontaria, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XV, 6; Cerino
Canova, Per una chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, in Riv. dir. civ., 1997, I, 476 ss.; Proto
Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 757 .ss. c.p.c., id., 1990, I, 393 ss.; in tema, v. anche Denti, La giurisdizione volontaria
rivisitata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, 328 ss., il quale osserva che la natura volontaria del provvedimento non esclude di per sé l'am missibilità del ricorso ex art. Ill Cost., la cui funzione garantistica non richiede necessariamente l'idoneità al giudicato del provvedimento impugnato ma, secondo una più estensiva lettura, la sua idoneità ad «incidere» anche in modo mediato su situazioni sostanziali). [P. Gallo]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
giurisprudenziale si è andato consolidando nel senso dell'utiliz
zabilità del ricorso straordinario ex art. Ill Cost., sul rilievo
che, ove il decreto presidenziale non intervenga in una situazio
ne di già accertato od indiscusso scioglimento della società, ma
assuma la funzione di risolvere un contrasto sul punto, si confi
gura come una sentenza in senso sostanziale, perché decide sui diritti dei soci e della stessa società (explurimis, Cass. 9267/96, id., Rep. 1997, voce Società, n. 839; 4137/95, id., Rep. 1995, voce cit., n. 911; 11109/93, id., Rep. 1994, voce cit., n. 899; 8147/93, ibid., n. 897; 13096/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 740).
Con l'ordinanza, poi, si è ritenuto che la decisione n. 10718 del 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 841, abbia sollevato un
contrasto, affermando la non ricorribilità per cassazione ex art.
Ill Cost., perché il decreto resta pur sempre nell'ambito della
volontaria giurisdizione ed è privo del carattere di decisorietà.
Nel provvedimento presidenziale di restituzione degli atti alla
sezione, peraltro, è stato rilevato che la sentenza 10718/96 ha
deciso sul problema della ricorribilità ex art. Ili, 2° comma, Cost, del provvedimento di nomina del liquidatore, diverso da
quello oggetto del presente ricorso.
Con riferimento al delineato quadro giurisprudenziale, il ri
corso proposto dalla soc. Margherita deve ritenersi ammissibile.
L'art. 2450, 3° comma, c.c. stabilisce che, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 o quando non è raggiunta la maggioranza
prescritta, la nomina del liquidatore è fatta con decreto del pre sidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori
o dei sindaci; la disposizione è applicabile anche alle società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nel
l'art. 2947, 1° comma, c.c. Si è detto che questa corte, con
l'autorevole avallo del giudice delle leggi e con il conforto della
dottrina, ha sempre ricondotto il provvedimento in questione nell'ambito della giurisdizione volontaria, conseguentemente ri
levando come un corretto esercizio del relativo potere sia confi
gurabile soltanto in situazione di già accertato o non contestato
scioglimento della società, quando, cioè, non sussista contrasto
sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2448, n. 3, c.c.
o nell'impossibilità di raggiungere le prescritte maggioranze. Ne deriva che il decreto di nomina del liquidatore emesso
in difetto di tali presupposti assume automaticamente la funzio
ne di risolvere la controversia insorta sull'insussistenza di una
causa di scioglimento della società, così perdendo la sua natura
di provvedimento di volontaria giurisdizione e rivestendo carat
tere decisorio, perché incide e decide su diritti: non essendo al
trimenti impugnabile, esso ha carattere anche definitivo ed è,
pertanto, ricorribile per cassazione ex art. 111,2° comma, Cost.
Tale principio, enunciato da numerose sentenze di questa corte,
deve trovare applicazione, a maggior ragione, nel caso di spe
cie, in cui il presidente del Tribunale di Lucca non ha soltanto
provveduto a nominare il liquidatore, ma, ritenuta l'esistenza
di perduranti contrasti tra i soci, tali da impedire la formazione
delle prescritte maggioranze per l'approvazione del bilancio da
parte dell'assemblea, ha pronunciato anche lo scioglimento del
la soc. Caprifags: ciò, in una situazione caratterizzata da un chiaro contrasto tra i soci sull'esistenza della causa di sciogli
mento, atteso che quantomeno il Cardella ed il Primofiore ave
vano contestato l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
La citata sentenza 10718/96, nel prospettare, ai fini della tu
tela del socio dissenziente, la diversa ed alternativa soluzione
della revocabilità ex art. 742 c.p.c. del provvedimento «atipico» emesso dal presidente del tribunale, ovvero dell'estensione, in
via analogica, del reclamo di cui all'art. 742 bis davanti al pre sidente della corte d'appello, ha escluso la natura decisoria di
tale decreto sulla base di due autorevoli precedenti: l'uno, costi
tuito da sez. un. 1392/87, id., Rep. 1987, voce cit., n. 712, secondo cui la nomina del liquidatore, pur implicando che la
società si sia sciolta, resta in ogni caso atto di volontaria giuri
sdizione, atteso che i contrasti sulla ricorrenza dei presupposti
del provvedimento non valgono ad attribuirgli un valore deciso
rio sulla sussistenza della causa di scioglimento; l'altro, rappre
sentato da Corte cost. 77/68, id., 1968, I, 2051 (che ha dichia rato non fondata la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 2450, 3° comma, c.c.), secondo cui il presidente del
tribunale nomina il liquidatore nel presupposto che la società
si sia sciolta, ma non accerta né l'intervenuto scioglimento, né
le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che, sulla questione,
Il Foro Italiano — 1998.
uno qualunque degli interessati può promuovere un giudizio or
dinario per dimostrare l'insussistenza della causa di scioglimen to ed ottenere la rimozione degli effetti del decreto.
Anche volendo prescindere dalla considerazione che la suc
cessiva elaborazione giurisprudenziale è di segno diverso, va co
munque rilevata l'inapplicabilità di tali principi nelle ipotesi in cui, come quella oggetto del presente ricorso, il presidente del
tribunale non si sia limitato alla nomina del liquidatore sull'im plicito presupposto della sussistenza di una causa di scioglimen to della società, ma abbia direttamente pronunciato su detto
scioglimento, così sostituendosi al giudice competente nella sede
di cognizione ordinaria: con la conseguenza che, anche per que sta via, non può dubitarsi della natura decisoria del provvedi mento «atipico» e, dunque, della sua ricorribilità per cassazione
ex art. Ili, 2° comma, Cost.
Le considerazioni svolte in ordine all'ammissibilità del ricor so valgono anche per ritenerne la fondatezza nel merito: la pro cedura non contenziosa prevista dall'art. 2450 c.c., infatti, può instaurarsi solo quando, non essendovi contestazioni sulla sussi
stenza di una causa di scioglimento della società, vi sia contra
sto sulla persona da nominare come liquidatore; la controversia
sull'esistenza o meno dei presupposti per l'emanazione del prov vedimento presidenziale deve essere risolta mediante la proposi zione di un'azione in via ordinaria; il presidente del tribunale, pertanto, non può nominare un liquidatore in presenza di con
trasti sulla causa di scioglimento della società, né tampoco pro nunciare detto scioglimento.
Ne deriva che, nel caso di specie, la procedura prevista dal
l'art. 2450, 3° comma, c.c. non poteva essere promossa, né pro
posta la relativa istanza e che, in accoglimento del ricorso della
soc. Margherita, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c.
II
Svolgimento del processo. — Domenico Scarano, socio della
s.r.l. Doraria unitamente al fratello Antonio ed alle sorelle Rita
e Raimonda, nell'ottobre 1996 ha chiesto al presidente del Tri
bunale di Roma, ai sensi degli art. 2448, n. 3, e 2450 c.c., di accertare l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e di designare un liquidatore, deducendo che detta società era stata
costituita con lo scopo di amministrare beni immobili, e che insanabili dissidi fra i soci ne impedivano la gestione, compor tando anche l'inattuabilità del proposito di addivenire a riparti zione dei beni stessi.
Antonio Scarano ha fatto proprie le indicate istanze e dedu
zioni, mentre Rita e Raimonda Scarano si sono opposte, osser
vando che negli ultimi anni l'assemblea era stata in grado di
approvare i bilanci e di promuovere la locazione degli immobili
della società, con la produzione di elevati redditi.
Il presidente del tribunale, con decreto dell'1-4 febbraio 1997,
ha considerato che la Doraria aveva una strutturazione sostan
zialmente personale e familiare, occupandosi dell'amministra zione di beni in comunione, ha ritenuto l'impossibilità di fun
zionamento dell'assemblea, per profondi e radicati contrasti fra
i soci, ed ha dichiarato lo scioglimento della società stessa, no
minando liquidatore il dr. Giuseppe D'Apollonio. Rita e Raimondo Scarano, con ricorso notificato il 10 marzo
1997, hanno sollecitato la cassazione di questo provvedimento, in ragione del suo carattere di atto decisorio, arbitrariamente
reso in un procedimento esperibile solo quando sia incontrover
so lo scioglimento dell'ente societario, e, comunque, in ragione
di ultrapetizione, perché ha affrontato e definito la problemati
ca attinente alla natura della società, estranea al dibattito.
Antonio e Domenico Scarano, nonché Giuseppe D'Apollo
nio, con separati controricorsi, hanno contestato l'ammissibili
tà ed il fondamento del ricorso.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione. — In via pregiudiziale, si deve rilevare l'inammissibilità del controricorso e della memoria presentati dal D'Apollonio.
Il ricorso di Rita e Raimonda Scarano, proposto contro i fra
telli Domenico ed Antonio, è stato notificato al D'Apollonio, in proprio, non in veste di rappresentate della società, con la
formula «nei confronti di».
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3219 PARTE PRIMA 3220
Il predetto dato formale, unitamente alla circostanza che il
D'Apollonio non ha partecipato al procedimento a quo, e non
è (né poteva essere) destinatario delle richieste avanzate con l'atto
d'impugnazione portano a ritenere quella notificazione come me
ra notizia dell'impugnazione stessa, non idonea a conferirgli la
qualità di. parte abilitata ad interloquire. Il ricorso è ammissibile e fondato, sulla base e nei limiti delle
considerazioni seguenti. Il decreto presidenziale di nomina del liquidatore (o dei liqui
datori), previsto dall'art. 2450, 3° comma, c.c. per impossibili tà di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea,
configura un intervento di volontaria giurisdizione, il quale po stula il pacifico verificarsi di dette cause di scioglimento della
società, o comunque la pacifica sussistenza degli elementi che
oggettivamente determinino le cause medesime, di modo che al
tro non occorra che il riscontro della riconducibilità dei fatti
concordemente allegati nella suddetta disposizione.
Questo presupposto è carente quando gli interessati, pur non
mettendo in discussione il mancato formarsi delle prescritte mag
gioranze sugli argomenti portati all'esame di recenti assemblee, siano in disaccordo in ordine alla consistenza ed agli effetti dei
relativi accadimenti, contrapponendo le tesi dell'inemendabile
venir meno dell'organo assembleare ai suoi compiti essenziali, con compromissione dei fini sociali, e della temporanea e supe rabile difficoltà di funzionamento.
Il principio, con il quale si dà continuità a consolidata e sul
punto univoca giurisprudenza di questa corte (v., fra le più re
centi, sent. n. 8303 del 1° settembre 1997, Foro it., Rep. 1997, voce Società, n. 840; n". 10718 del 2 dicembre 1996, ibid., n. 841; n. 4137 del 10 aprile 1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 911; n. 11109 del 10 novembre 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 899; n. 13096 del 10 dicembre 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 740), discende dall'inequivocità del dato letterale, tenen
dosi conto che la norma contempla la nomina del liquidatore senza un'indagine istruttoria vera e propria, come atto dovuto
in collegamento con il mero verificarsi di detta impossibilità 0 perdurante inattività, ed inoltre assimila le relative situazioni
all'ipotesi della mancata formazione della maggioranza sulla scel
ta del liquidatore, ove non è in dubbio la necessità di nominar
lo; il principio stesso si armonizza poi con le modalità e le fina
lità del procedimento, il quale è attivato da una semplice istan
za di soci, amministratori, o sindaci, non esige l'instaurazione
di un contraddittorio in senso stretto, approda ad un provvedi mento che è rivolto non ad affermare diritti od obblighi, ma
a svolgere una funzione di supplenza rispetto a compiti degli
organi societari.
Restano da vedere le conseguenze della mancanza del predet to presupposto.
A tale riguardo, si ritiene che il decreto ex art. 2450 c.c., il quale, in presenza dell'indicato dissenso, implicitamente od esplicitamente dirima il relativo contrasto, affermando la sussi
stenza di una causa di scioglimento e nominando il liquidatore, assume natura sostanziale di sentenza, in quanto decide, con
attitudine ad acquistare autorità sostanziale di giudicato, su con
trapposti diritti soggettivi (il diritto alla prosecuzione dell'attivi
tà sociale ed il diritto alla liquidazione della quota), e, quindi, in difetto di altro rimedio, è impugnabile con il ricorso per cas
sazione ai sensi dell'art. Ill Cost.
A corredo di questo enunciato (in linea con il ricordato indi
rizzo, da cui si è discostata, sotto alcuni profili, soltanto la cita ta sentenza n. 10718 del 1996), va osservato che il presidente del tribunale è munito, secondo l'ordinamento processuale, an
che di attribuzioni giurisdizionali di tipo decisorio, e che lo scon finamento nell'ambito di tali attribuzioni della nomina del li
quidatore è determinato dalla circostanza che l'accertamento della
causa di scioglimento della società sia effettuato non su un pia no meramente delibativo ed incidentale, ma con autonoma pro
nuncia, dopo l'instaurazione del contraddittorio (sia pure con
1 modi del rito camerale) nei riguardi di tutti i portatori delle posizioni soggettive coinvolte dallo scioglimento stesso; in sif
fatto contesto, la facoltà di promuovere un separato giudizio,
per far valere l'insussistenza della causa di scioglimento (cfr. Corte cost. n. 77 del 27 giugno 1968, Foro it., 1968, I, 2051), trova insormontabile ostacolo nel divieto di riaprire il dibattito
giudiziale su questioni che siano state già definite inter partes
(non in via solo provvisoria o cautelare) da un organo dotato
di potestas iudicandi.
Il Foro Italiano — 1998.
La concreta vicenda ricade nel caso sopra delineato, perché il presidente del Tribunale di Roma, in contraddittorio di tutti
i soci, partendo dal dato incontroverso dell'omessa adozione
di delibere assembleari «utili» nel tempo immediatamente ante
riore all'iniziativa di Domenico Scarano, ha poi indagato sul
l'effettiva portata delle divergenze fra i soci medesimi e sui ri
flessi di esse rispetto allo scopo sociale, ed ha risolto il conflitto
fra dette parti, pronunciando lo scioglimento della società (e così riconoscendo il prevalere nella fattispecie del secondo sul
primo dei menzionati diritti). Ne discende l'accoglimento del ricorso, con riguardo alla tesi
principale in esso sviluppata, avendo il provvedimento impu
gnato statuito su domanda non proponibile nella sede e nelle
forme di cui all'art. 2450 c.c., e, quindi, la cassazione senza
rinvio del decreto del presidente del Tribunale di Roma, in ap
plicazione dell'art. 382, 3° comma (seconda ipotesi), c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 aprile
1998, n. 4277; Pres. Sensale, Est. Ferro, P.M. Nardi (conci,
conf.); Fall. soc. Linaro immobiliare (Avv. D'Alessandro) c. Pierobon (Aw. De Bonis). Conferma App. Roma 8 aprile 1995.
Fallimento — Azione revocatoria fallimentare — «Scientia de coctionis» — Prova — Fattispecie (R.d. 16 marzo 1942 n.
267, disciplina del fallimento, art. 67).
L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico
del fallito può dar luogo ad una presunzione di conoscenza
dello stato di insolvenza tale da esimere il curatore che eserci
ti l'azione revocatoria dall'onere di fornire ulteriori prove e
da onerare il convenuto della prova contraria, salva comun
que la necessità per il giudice di merito di valutare caso per caso la rilevanza probatoria dei protesti. (1)
(1) La sentenza in rassegna si uniforma al consolidato orientamento
giurisprudenziale in tema di idoneità dell'esistenza di numerosi protesti cambiari a carico del debitore fallito a fondare la prova della conoscen za dello stato di insolvenza: v., da ultimo, Cass. 4 novembre 1998, n. 11060; 28 aprile 1998, n. 4318, Foro it., Mass., 448; 18 aprile 1998, n. 3956, ibid., 417; 20 agosto 1997, n. 7757, id., Rep. 1997, voce Falli
mento, n. 471 (e Fallimento, 1998, 279), implicitamente in motivazione, nella quale si dà conto della tesi del giudice di seconde cure secondo la quale l'esistenza dei protesti non rileva nell'ipotesi in cui gli stessi siano stati levati a carico di una società, stipulante il contratto prelimi nare, fusa con altra società parimenti protestata per dar vita ad una terza società, stipulante il definitivo; 7 agosto 1997, n. 7298, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 472 (e Fallimento, 1998, 280), implicitamente in motivazione, che precisa che la diversa collocazione provinciale della
pubblicazione dei protesti rispetto alla residenza del convenuto in revo catoria non rileva in alcun modo, ai fini della prova della inscientia decoctionis, quando sussistano ulteriori elementi di sospetto in merito allo stato di decozione del debitore, tali da indurre ad indagini più approfondite; implicitamente, Cass. 20 giugno 1997, n. 5540, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 494 (e Fallimento, 1998, 659), nella quale si
puntualizza che, se in taluni casi la pubblicazione dei protesti può non essere considerata elemento sufficiente al fine di farne derivare la cono scenza dello stato d'insolvenza in capo al convenuto, del pari si deve escludere che la prova della mancanza di questi possa essere sufficiente a fondare la prova della inscientia; 28 maggio 1997, n. 4731, Foro
it., Rep. 1997, voce cit., n. 473 (e Fallimento, 1997, 1205), che precisa l'insufficienza dell'esistenza di procedure esecutive mobiliari a fondare la prova de qua, atteso che tali procedure non sono soggette a forme di pubblicità; 21 febbraio 1997, n. 1612, Foro it., Rep. 1997, voce
cit., n. 478; 23 gennaio 1997, n. 699, ibid., n. 476 (e Fallimento, 1997, 825), implicitamente in motivazione; 21 agosto 1996, n. 7722, Foro
it., Rep. 1997, voce cit., n. 479 (e Fallimento, 1997, 171); v. poi 9
aprile 1991, n. 3716, Foro it., 1991, I, 2790; 14 febbraio 1990, n.
1094, id., 1990, I, 2898, nella quale si puntualizza che, una volta forni to l'insieme degli elementi tali da fondare la presunzione di conoscenza
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