sezione I civile; sentenza 12 giugno 2001, n. 7879; Pres. Grieco, Est. Verucci, P.M. Abbritti(concl. conf.); Soc. autolinee Roma - Sar (Avv. C.M. Barone) c. Banca Intesa (Avv. Allegrucci,Maccarone), Banca agricola mantovana (Avv. Tartaglia). Cassa App. Roma 4 maggio 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 3 (MARZO 2002), pp. 825/826-829/830Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196920 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
istruttorie, così impedendo a questa corte di valutarne, senza ri
correre ad altre fonti, la decisività.
Col quarto mezzo infine, denunciando la violazione degli art.
7, 8, 25 e 45 1. n. 47 del 1985 e 8 1. reg. Lazio n. 36 del 1987, il Forconi deduce che la fornitura di energia elettrica agli occu
panti è avvenuta anche in spregio delle disposizioni legislative che prevedono, per i cambi di destinazione d'uso (nel caso, da
cinema a sede del comitato studentesco), il rilascio della con
cessione edilizia, alla cui produzione è subordinata l'erogazio ne, che pertanto anche per questa ragione doveva essere negata.
E infondato anche quest'ultimo motivo.
Anzitutto il divieto legale, per le aziende erogatrici di servizi
pubblici, di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di
opere prive di concessione edilizia nonché ad opere prive di
concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977, non
si attaglia, con ogni evidenza, alla fattispecie in esame, in cui
non si configura, in senso proprio, un mutamento della destina
zione d'uso bisognoso di concessione edilizia, dovendo la stessa
essere giudicata solo alla stregua dei principi generali in tema di
concorso nell'illecito aquiliano. In secondo luogo è fondamen
tale osservare che, una volta escluso dal giudice di merito, con
valutazione insindacabile, che la condotta dell'Enel si sia posta come concausa del protrarsi dell'occupazione, l'eventuale vio
lazione della normativa sopra richiamata perde ogni rilievo e
non vale, di per sé, ad integrare una responsabilità risarcitoria a
favore del ricorrente.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 giu
gno 2001, n. 7879; Pres. Grieco, Est. Verucci, P.M. Abbrutì
(conci, conf.); Soc. autolinee Roma - Sar (Avv. C.M. Baro
ne) c. Banca Intesa (Avv. Allegrucci, Maccarone), Banca
agricola mantovana (Avv. Tartaglia). Cassa App. Roma 4
maggio 1999.
Società — Società per azioni — Clausola di prelazione —
«Denuntiatio» — Requisiti (Cod. civ., art. 2352, 2797).
Qualora ai soci di una società per azioni spetti un diritto di
prelazione in caso di vendita a terzi delle azioni di altri soci,
/ 'intenzione di vendita ('denuntiatio^) deve essere loro comuni
cata con l'indicazione anche del nome del terzo acquirente
(principio enunciato in tema di vendita coattiva di azioni date
in pegno, realizzata nelle forme dell 'esecuzione espropriativa
prevista dagli art. 2797 ss. c.c.). ( 1 )
(1) I. - La sentenza in epigrafe si può leggere anche in Società, 2002,
42, con nota di Platania, Operatività della prelazione in caso di ven
dita coattiva di azioni. L'unico precedente di legittimità in termini è costituito da Cass. 12
marzo 1981, n. 1407, Foro it., Rep. 1981, voce Contratto in genere, nn.
103, 104, e Vita not., 1982, 1085, con nota di Gasparini, Alienazione di
azioni e prelazione. Ma cfr., altresì, Cass. 15 novembre 1993, n. 11278, Foro it.. Rep. 1994, voce Società, nn. 736, 737, e Società, 1994, 111,
con nota di Revigliono, Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione e concessione del gradimento', 18 giugno 1987, n. 5360, Foro it.. Rep.
1987, voce Agricoltura, n. 173.
Quanto all'operatività della clausola di prelazione nella fattispecie controversa, la corte di legittimità formula l'osservazione (ricollegabile al divieto di venire contra factum proprium) secondo cui il «creditore
pignoratizio aveva autonomamente deciso di dare attuazione alla prela zione statutaria, tenendo un comportamento negoziale volto alla realiz
zazione degli effetti della clausola statutaria ed instaurando un preciso
rapporto in tal senso: tale condotta, quindi, rendeva poi impossibile contestare unilateralmente l'operatività della clausola medesima, una
volta che, sul piano negoziale, ne aveva accettato gli effetti». Tale
Il Foro Italiano — 2002.
Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 4-5 agosto
1995, la Autolinee Roma - Sar s.r.l. conveniva in giudizio, di
nanzi al Tribunale di Roma, la Cassa di risparmio di Puglia
s.p.a. (Caripuglia) e la Banca agricola mantovana s.r.l., espo nendo di essere titolare di 4.669 azioni della Banca della Ciocia
ria s.p.a. e che quest'ultima era strutturata su base prevalente mente familiare, in quanto quasi l'intero capitale sociale era
detenuto dalla famiglia Zeppieri, direttamente o attraverso par
tecipazioni in altre società. La società attrice esponeva, altresì, che l'art. 6 dello statuto sociale prevedeva la prelazione dei soci
enunciato si ricollega all'analogo rilievo, ampiamente sviluppato, in tema d'impugnazione di delibere di assemblee societarie, da Cass. 11 dicembre 2000, n. 15592, id., 2001,1, 3274, con nota di richiami.
Tra la giurisprudenza di merito, v., in senso conforme all'odierna
pronuncia, Trib. Cassino 9 settembre 1997, id., Rep. 1998, voce Socie
tà, n. 720, e Società, 1998, 415, con nota di Terenghi, Requisiti del
l'offerta in prelazione dì vendita di azioni, che sottolinea come Yin tuitus personae svolga «un ruolo fondamentale nella dinamica dei rap porti societari», e Nuovo dir., 1998, 601, con nota di Santarsiere, Ven dita di azioni e inadempimento dei patto di prelazione', Trib. Napoli 21
gennaio 1995, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 812; Dir. e giur., 1997,
277, e Giur. merito, 1997, 86, entrambe con nota di Ceniccola, Profili strutturali e funzionali della «denuntiatio» nella prelazione societaria', Pret. Pavia 15 gennaio 1993, Foro it.. Rep. 1993, voce Contratto in ge nere, n. 282, e Società, 1993, 829, con nota critica di Minussi, Libertà di trasferimento delle partecipazioni sociali: clausole limitative.
Contra, nel senso della non necessità dell'indicazione nominativa del
terzo, Trib. Roma 4 maggio 1998, Foro it., Rep. 1998, voce Società, n.
724, e Società, 1998, 1187, con nota di Cardarelli, Ancora in tema di
prelazione delle azioni di società', 24 dicembre 1997, Foro it., 1998, I,
3333, con note di Palmieri, Clausole abusive e tutela urgente: gli effetti destabilizzanti di una formula legislativa infelice, ed Armone, Tenden ze giurisprudenziali involutive in materia di inibitoria cautelare e clau
sole vessatorie', App. Bologna 25 gennaio 1978, id., Rep. 1982, voce
cit., nn. 282, 283, e Giur. comm., 1982, II, 303, annullata da Cass. 12
marzo 1981, n. 1407, cit. Circa l'«autorevole dottrina», richiamata in motivazione, «che asse
gna alla clausola di prelazione una duplice portata, organizzativa e di
tutela di interessi individuali», v. Angelici, La circolazione della parte
cipazione azionaria, in Trattato delle società per azioni diretto da Co
lombo e Portale, Torino, 1991, I, 2, 196-199, spec, nota 27; cfr. anche
Stanghellini, / limiti statutari alla circolazione delle azioni, Milano,
1997, 127. Tra gli autori che si soffermano sull'interesse «organizzativo» degli
altri soci a conoscere l'identità del terzo offerente, cfr. Galgano, Di
ritto commerciale. Le società, Bologna, 2001, 198, secondo cui la de
nuntiatio deve indicare, «se l'atto costitutivo lo richiede o se l'identità
delle persone dei soci risulta comunque essenziale, il nome del terzo»;
Sansone, Clausola di prelazione nella vendita di azioni, in Società, 1988, 689; Carresi, // contratto, in Trattato di diritto civile e commer
ciale diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1987, XXI, 1,295. In senso contrario, per la non necessità dell'indicazione nella denun
tiatio del nome del terzo offerente, nell'ottica dell'interesse dei soci uti
singuli all'acquisto delle azioni, Santoro Passarelli, Struttura e fun zione della prelazione convenzionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1981, 708, che ritiene «decisivo il potere del prelazionario di sostituirsi
nell'acquisto del bene e non la valutazione dell'identità del terzo inte
ressato all'acquisto, che rimane indifferente» (così, Binni, Vendita con
giunta di azioni e clausola di prelazione, in Giur. comm., 1999, II, 712, che affronta inoltre la questione della compatibilità della denuntiatio
con la riserva di nomina del contraente). Sulla validità ed i requisiti generali della denuntiatio, cfr. Trib. Roma
19 marzo 1998, Foro it., Rep. 1998, voce cit., nn. 719, 725, e Società,
1998, 1187, con nota di Cardarelli, Ancora in tema di prelazione delle
azioni di società.
Infine, circa le vexatae quaestiones dell'introduzione, soppressione e
modifica della clausola di prelazione statutaria mediante deliberazioni
assembleari adottate all'unanimità ovvero a maggioranza e dell'effica
cia reale od obbligatoria della clausola, cfr. Silvetti, nota a Trib. Ge
nova 11 aprile 2001, in Foro it., 2001, I. 2682, con riferimenti di giuris
prudenza e dottrina, cui adde Di Sabato, Manuale delle società, Tori
no, 1999, 198 s. II. - Sulla denuntiatio nell'ambito della prelazione agraria, cfr., da
ultimo, in giurisprudenza, Cass. 26 marzo 1999, n. 2896, Foro it., 1999,
I, 1797; 27 gennaio 1999, n. 723, id., Rep. 1999, voce Agricoltura, n.
145, e Vita not., 1999, 89, con nota di Triola, Osservazioni in tema di
prelazione agraria e forma della «denuntiatio»', in dottrina, v. De Si
mone, Riflessioni a margine di studi sulla «denuntiatio» nella prelazio ne agraria, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1999, 69; Comporti, Profili
generali della prelazione agraria, in Riv. dir. agr., 1998, I, 149; Stella
Richter, Forma e sostanza della notifica della proposta di alienazione
nella prelazione agraria, in Giust. civ., 1998, II, 409.
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827 PARTE PRIMA
in caso di vendita delle azioni: tuttavia, con lettera del 27 aprile 1995 la Caripuglia
— titolare del credito garantito da pegno su
310.500 azioni della stessa Banca della Ciociaria nei confronti
del socio di minoranza Carlo Zeppieri — aveva comunicato di
voler procedere alla vendita di tali azioni mediante asta pubblica
presso la borsa valori di Roma; con successiva nota del 9 mag
gio, aveva comunicato di aver ricevuto offerta di acquisto per il
prezzo di lire 4.100.000.000, invitando i destinatari della comu
nicazione ad esercitare la prelazione, ma senza indicare il nomi
nativo del terzo offerente, precludendo ad essa Sar la valutazio
ne della serietà e concretezza della proposta e pregiudicando il
suo diritto di prelazione. Assumendo che l'intero procedimento era invalido ed improduttivo di effetti e che tale invalidità si ri fletteva sulla vendita del pacchetto azionario alla Banca agricola mantovana (a posteriori risultata acquirente), la Sar chiedeva
che fossero dichiarati nulli il procedimento e la vendita delle
azioni e che le società convenute fossero condannate in solido al
risarcimento dei danni.
Costituitesi, le società convenute resistevano alla domanda: la
Banca agricola mantovana chiedeva, in subordine, che la Cari
puglia fosse condannata alla restituzione del prezzo, ove fosse
stata accolta la domanda della Sar, nonché, in via riconvenzio
nale, il risarcimento dei danni arrecati alla sua immagine im
prenditoriale. Nel corso del giudizio, la Sar prospettava l'invalidità del pro
cedimento di vendita delle azioni anche sotto il profilo della
mancata specificazione delle modalità di pagamento del prezzo. 11 tribunale adito, con sentenza del 24 dicembre 1997, rigetta
va sia la domanda della Sar che quella riconvenzionale della
Banca agricola mantovana, compensando le spese del giudizio.
L'impugnazione della Sar, resistita dalla Caripuglia e dalla
Banca agricola mantovana (che proponeva anche appello inci
dentale), veniva respinta dalla Corte d'appello di Roma con
sentenza del 4 maggio 1999.
La corte osservava che le argomentazioni dell'appellante
principale erano infondate per ragioni che, attenendo a condi
zione dell'azione esercitata, erano rilevabili d'ufficio: poiché la
Caripuglia non è socia della Banca della Ciociaria, ma creditrice
pignoratizia del socio Carlo Zeppieri, si deve far riferimento al
l'art. 2352 c.c., che disciplina alcuni effetti del pegno su titoli
Per interessanti spunti di riflessione sulla questione affrontata nell'o dierna pronuncia nell'ambito della disciplina agraria, cfr. Borrè, Prela zione agraria e vendita forzata, in Riv. dir. agr., 1981, II, 132 ss.
III. - Quanto al rapporto tra vendita coattiva delle azioni ed esercizio del diritto di prelazione (su cui si sofferma Platania, op. cit., 48 s., con
particolare riferimento, però, all'esecuzione controllata dal giudice), la
corte, ricordato «un orientamento dottrinario minoritario e giurispru denziale di merito» (identificabili, verosimilmente, con De Ferra, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, 265 ss., e Trib. Perugia, decr. 7 luglio 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Fallimento, n. 31 1, e, per esteso, Banca, borsa, ecc., 1992, II, 723, con nota di Va noni, Clausola statutaria di prelazione e vendita forzata di azioni) esclusivo dell'operatività della prelazione nel caso di vendita forzata, nega ogni possibilità d'invocazione di tali indirizzi nel caso di specie in
ragione delle peculiarità della vicenda controversa. Secondo la riportata sentenza, infatti, per un verso «nella fattispecie
era escluso il rischio di un danno per il creditore pignoratizio, dal mo mento che l'osservanza della prelazione comportava l'offerta in vendita delle azioni al medesimo prezzo ottenuto all'esito dell'incanto» (per analoga riflessione, cfr. Angelici, op. cit., 199, nota 31); per altro ver so, «non si poneva una questione di tutela delle esigenze connesse ad una vendita forzata attuata dal giudice dell'esecuzione, atteso che» il creditore pignoratizio «si era avvalso delle forme di vendita regolate degli art. 2797 ss. c.c., integranti un'esecuzione espropriativa privata». Tali ultime enunciazioni si ricollegano tanto alle affermazioni di Cass. 10 agosto 1973, n. 2332, Foro il., 1974, I, 1760, con nota redazionale, quanto ai rilievi di Gorla-Zanelli, Pegno, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1992, 134.
Per ulteriori riferimenti sulla questione, cfr., in giurisprudenza, Trib. Roma 4 maggio 1998, cit., nel senso del difetto di legittimazione del socio pretermesso all'esercizio del diritto di riscatto delle azioni alie nate in dispregio della clausola di prelazione; Cass. 3 aprile 1991, n. 3482, Foro it., 1992, I, 842, con nota adesiva di Meli, Inapplicabilità dell 'art. 2480 c.c. in presenza di una clausola di prelazione al trasfe rimento di quote di s.r.l.?; Trib. Perugia, decr. 7 luglio 1989, cit.; Pret. Milano 6 febbraio 1988, id., Rep. 1988, voce Società, n. 611, e Dir.
fallim., 1988, II, 815, con nota di Pellegrino, Vendita forzata delle azioni concesse in pegno a terzi e clausola di prelazione', App. Bologna 25 gennaio 1978, cit.
11 Foro Italiano — 2002.
azionari, mentre per gli altri effetti occorre applicare le regole
generali in tema di pegno su beni mobili e, in particolare, gli art.
2796 e 2797 c.c. Secondo la corte territoriale, l'ordinamento di
sciplina specificamente la procedura per il soddisfacimento del
credito garantito da pegno su azioni diversa da quella per l'eser
cizio del diritto convenzionale di prelazione nell'ipotesi di libe
ra vendita delle azioni sociali: tale diversità riguarda sia la natu
ra che l'oggetto dei rispettivi diritti; ne deriva che non veniva in
considerazione l'allegata struttura prevalentemente familiare
della Banca della Ciociaria, comunque emergendo che la fami
glia Zeppieri detiene, anche per il tramite di partecipazioni so
cietarie, solo 1.939.385 azioni del capitale sociale, costituito da
sei milioni di azioni, né sussisteva un giudicato in senso diver
so, atteso che nella sentenza di primo grado non v'era alcun ac
certamento al riguardo. La corte romana precisava che, diversamente da quanto pre
visto in tema di prelazione agraria, nel sistema non si rinviene il
princìpio dell'onere di indicazione del nominativo dell'offe
rente, in sede di comunicazione agli altri soci della vendita di
azioni: tuttavia, la clausola statutaria dell'art. 6 si sostanzia nel
l'attribuire ai soci di un diritto di opzione ex art. 1331 c.c. e, con riferimento a tale diritto in capo al socio Carlo Zeppieri, la
Caripuglia, tenuta ex art. 2352 c.c. al rispetto dell'opzione
spettante al socio debitore e datore di pegno, gli aveva consen
tito l'esercizio di tale diritto con le varie comunicazioni inviate, con assegnazione del termine di trenta giorni per il pagamento del prezzo, senza che a ciò fosse provveduto.
La corte aggiungeva che, non essendo in contestazione la ri
tualità dell'intimazione di pagamento al socio debitore, né la
sua mancata opposizione ex art. 2797, 2° e 3° comma, c.c., l'a
lienazione delle azioni era stata legittimamente condotta nel
l'ambito del procedimento di espropriazione, così restando as
sorbita ogni altra questione, compresa la mancata comunicazio
ne alla Sar delle modalità di pagamento del prezzo ed il mancato
addebito alla Banca agricola mantovana degli interessi sul prez zo per la dilazione di pagamento, questione peraltro nuova ed
inammissibile ex art. 345 c.p.c. Parimenti inammissibile, perché
generico, era l'appello incidentale proposto dalla Banca agricola mantovana avverso la pronuncia di rigetto della domanda di ri
sarcimento dei danni.
Infine, la corte territoriale confermava la compensazione delle spese del primo grado e, in ordine a quelle del gravame, osservava che la parziale soccombenza della Banca agricola mantovana legittimava la compensazione per la metà, ponendo l'altra metà a carico della Sar, che andava condannata anche al
rimborso di tutte le spese sostenute dalla Caripuglia. Per la cassazione di tale sentenza la Sar ha proposto ricorso,
affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resi
stono, con distinti controricorsi, la Banca agricola mantovana e la Banca Intesa s.p.a., quest'ultima nella qualità di successore
della Caripuglia, a seguito di fusione per incorporazione. Anche la Banca agricola mantovana ha presentato memoria. Molivi della decisione. — (Omissis). La Caripuglia, quale
creditore pignoratizio, aveva autonomamente deciso di dar at tuazione alla prelazione statutaria, tenendo un comportamento negoziale volto alla realizzazione degli effetti della clausola statutaria ed instaurando un preciso rapporto in tal senso con la
Sar, a seguito del ricordato scambio di note: tale condotta, quin di, rendeva poi impossibile contestare unilateralmente l'operati vità della clausola medesima, una volta che, sul piano negoziale, ne aveva accettato gli effetti.
Non può ragionevolmente sostenersi che si trattava di com
portamento ultroneo, giuridicamente non dovuto, sia perché comunque la Caripuglia aveva attivato la prelazione, sia perché — come ha esattamente osservato l'odierna ricorrente — nel caso di specie (ed anche prescindendo dalla pacifica efficacia reale della clausola statutaria di prelazione: cfr. Cass. 8645/98, Foro it.. Rep. 1998, voce Società, n. 717) non venivano in alcun modo in rilievo due profili che, secondo un orientamento dottri nario minoritario e giurisprudenziale di merito, costituirebbero
impedimento all'applicazione della prelazione nell'ipotesi di vendita coattiva delle azioni: la tutela, cioè, dell'interesse del creditore di ottenere il maggior vantaggio possibile dalla vendita e quella delle esigenze di carattere pubblicitario inerenti ad una
procedura esecutiva.
Sotto il primo profilo, va osservato che nella fattispecie era escluso il rischio di un danno per il creditore pignoratizio, dal
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
momento che l'osservanza della prelazione comportava l'offerta
in vendita delle azioni al medesimo prezzo ottenuto all'esito
dell'incanto: sotto il secondo profilo, è agevole rilevare che non
si poneva — e non si pone
— una questione di tutela delle esi
genze connesse ad una vendita forzata attuata dal giudice del
l'esecuzione, atteso che Caripuglia si era avvalsa delle forme di
vendita regolate dagli art. 2797 ss. c.c., integranti un'esecuzione
espropriativa privata. Tutto Viler logico-giuridico dell'impugnata sentenza risulta
inficiato da tale errore, indipendentemente dalla soluzione data
alla questione, aderendo ad un'impostazione dottrinaria (ma senza alcun esame degli argomenti posti a base di essa), peraltro minoritaria. (Omissis)
L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo
cui nel sistema non si rinviene il principio dell'onere di indica
zione del terzo offerente — diversamente da quanto previsto dall'art. 8 1. 814/71 in tema di prelazione agraria
— non può es
sere condivisa, se non altro per la sua apoditticità, dovendosi
verificare se ed in qual misura detta indicazione sia necessaria
al fine di dare concretezza e serietà alla demmtiatio, sicché «la
comunicazione del promittente integri una completa proposta contrattuale e l'esercizio della prelazione si sostanzi nell'accet
tazione di tale proposta» (così Cass. 1407/81, id., Rep. 1981, voce Contratto in genere, n. 103, unico precedente di legittimità risultante in materia).
Non vale sostenere, inoltre, che il legislatore ha previsto tale
onere soltanto nel caso di prelazione agraria, sì da far ritenere
che lo abbia escluso in tutti gli altri casi, anche di prelazione
pattizia: la citata sentenza n. 1407 del 1981, infatti, ha esatta
mente osservato che l'esigenza, normativamente stabilita in
materia di prelazione agraria, non è giustificata in altri casi per la previsione di rimedi diversi (ad esempio, diritto di riscatto e
di seguito presso gli aventi causa dell'acquirente ex art. 732 c.c.
e 39 1. 392/78), tali da realizzare un'ulteriore garanzia a favore
del titolare della prelazione medesima.
L'onere dell'indicazione del nome del terzo offerente deriva
dall'esigenza di consentire ai soci, titolari del diritto di prela zione, una piena e corretta valutazione dell'opportunità di eser
citare o meno tale diritto. Secondo un'autorevole dottrina (che
assegna alla clausola di prelazione una duplice portata, organiz zativa e di tutela di interessi individuali), l'indicazione può an
che ritenersi superflua in un'ottica di considerazione dell'inte
resse degli altri soci all'acquisto delle azioni, ma assume certa
mente una funzione decisiva sotto il profilo dell'interesse so
ciale se consentire o meno l'ingresso nella società di un nuovo
socio.
In questo senso va inteso e completato il principio enunciato
da questa corte con la menzionata sentenza 1407/81, con la pre cisazione che si tratta di tutelare un intuitus personae non sol
tanto e non tanto collegato ad uno specifico interesse a conser
vare una particolare omogeneità (anche familiare) della compa
gine sociale, quanto, e soprattutto, finalizzato a permettere una
completa valutazione circa l'opportunità di esercitare o meno la
prelazione, sia perché la serietà e congruità dell'offerta possono
dipendere anche dalla persona dell'offerente, sia perché non può disconoscersi l'esigenza di una valutazione dell'opportunità di
nuovi ingressi. Così intesa la prelazione e configurata la denuntiatio (ovvia
mente, insieme ad altri elementi, oltre a quello dell'indicazione
del terzo offerente), non v'è alcun rischio di confonderla con la
clausola di godimento, la cui ontologica diversità è data dal po tere di subordinare la circolazione delle azioni (o delle quote) al
placet di un organo sociale.
11 motivo in esame è fondato anche sotto un diverso profilo. Nel ritenere che la Caripuglia avesse consentito a Carlo Zep
pieri, ai sensi dell'art. 2352 c.c. di esercitare il diritto di opzione attraverso le comunicazioni dategli nel marzo, aprile e maggio
1995, la corte capitolina, per un verso, ha qualificato come op zione la clausola statutaria, finendo per confondere l'opzione
prevista dall'art. 2352 e regolata dall'art. 2441 c.c. con il diritto
di prelazione: per altro verso, non ha tenuto conto del fatto che
la prelazione non spettava al solo Carlo Zeppieri, ma a tutti i so
ci, compresa la Sar, onde non sarebbe stato certamente suffi
ciente che un solo socio fosse stato messo in condizione di eser
citarla (ammesso che dette comunicazioni rispondessero ai ne
cessari requisiti), tanto più che il debitore pignorato non poteva
«riacquistare» le azioni costituite in pegno.
Il Foro Italiano — 2002.
Trattandosi di affermazione viziata da errore di diritto, con ri
ferimento a dispositivo anch'esso non conforme a legge, non
può porvisi rimedio con la mera correzione della motivazione, come auspicato dalla resistente Banca Intesa.
Nei sensi precisati, quindi, il primo motivo del ricorso merita
accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad
altro giudice, designato in diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che procederà a nuovo esame della controversia, atte
nendosi a quanto enunciato in tema di applicazione — nel caso
di specie — della clausola statutaria di prelazione, di indicazio
ne nella denuntiatio del nominativo del terzo offerente e del
l'appartenenza a tutti i soci dello stesso diritto di prelazione. Restano, logicamente, assorbiti il secondo e quarto motivo,
con i quali la Sar censura la sentenza impugnata, rispettiva mente, per aver ritenuto assorbita ogni altra questione (compre sa l'allegazione della mancata comunicazione delle modalità di
pagamento del prezzo delle azioni e del mancato addebito alla
Banca agricola mantovana degli interessi sul prezzo per l'asse
rita dilazione del pagamento), affermandone anche l'inammissi
bilità per novità ex art. 345 c.p.c., e per la regolamentazione delle spese processuali. Con particolare riferimento al secondo
motivo, va precisato che il giudice di rinvio è investito — oltre
che dagli altri aspetti e requisiti della denuntiatio — anche della
questione relativa alla novità o meno del (o dei) profili dedotti
dalla Sar.
Con il terzo mezzo, infine, la ricorrente denuncia violazione
degli art. 166, 167, 343 e 345 c.p.c., nonché vizio di motivazio
ne, rilevando che la corte di merito ha dichiarato inammissibile
per genericità l'appello incidentale proposto dalla Banca agri cola mantovana avverso la pronuncia di rigetto della domanda
di risarcimento danni: seppur corretta nel dispositivo, tale sta
tuizione è errata sotto il profilo motivazionale, perché l'impu
gnazione incidentale era proponibile soltanto con la comparsa di
risposta depositata ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (nuovo testo) e
non all'udienza di comparizione del 5 maggio 1998, come la
stessa Banca agricola mantovana aveva fatto.
Poiché l'interesse ad impugnare va desunto ed apprezzato in
relazione all'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento del
gravame può arrecare alla parte che lo propone e non può consi
stere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione
di questione giuridica, priva di riflessi pratici (onde una senten
za non può essere impugnata al solo fine di ottenere la correzio
ne ad integrazione della motivazione), la censura in questione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, tanto più che, con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Banca agricola mantovana, la senten
za impugnata non contiene alcuna statuizione, suscettibile di
passare in giudicato, che possa arrecare pregiudizio alla Sar.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 8 mag
gio 2001, n. 6365; Pres. Carnevale, Est. Criscuolo, P.M.
Uccella (conci, diff.); Monticelli (Avv. Montorzi) c. Ci
matti (Avv. Antonelli, Guardamagna, Vicari) e altri. Con
ferma App. Bologna, decr. 19 novembre 1998.
Società — Società di capitali — Controllo giudiziario
— De
creto della corte d'appello — Ricorso straordinario per
cassazione — Ammissibilità — Limiti (Cost., art. Ill; cod.
civ., art. 2409). Società — Società di capitali — Controllo giudiziario — Re
clamo — Spese del procedimento
— Principio di soccom
benza — Applicazione (Cod. civ., art. 2409; cod. proc. civ.,
art. 91).
1 decreti pronunziati dalla corte d'appello a seguito di reclamo
avverso le statuizioni rese dal tribunale sulla denuncia di ir
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