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Sezione I civile; sentenza 12 luglio 1984, n. 4097; Pres. Sandulli, Est. Sensale, P. M. Ferraiuolo(concl. conf.); Min. finanze c. Soc. manifattura Gallo. Cassa Comm. trib. centrale 15 dicembre1981, n. 5055Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 10 (OTTOBRE 1984), pp. 2463/2464-2465/2466Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178074 .
Accessed: 25/06/2014 05:12
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2463 PARTE PRIMA 2464
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 12 lu
glio 1984, n. 4097; Pres. Sandulli, Est. Sensale, P. M. Ter
raiuolo (conci, conf.); Min. finanze c. Soc. manifattura Gallo.
Cassa Comm. trib. centrale 15 dicembre 1981, n. 5055.
Tributi in genere — Commissione tributaria centrale — Atto
simulato — Accertamento — Competenza (D.p.r. 26 ottobre
1972 n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributa
rio, art. 26).
Registro (imposta di) — Atto simulato — Accertamento —
Condizioni — Fattispecie (R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, legge del registro, art. 8).
Rientra nelle attribuzioni della Commissione tributaria centrale
l'accertamento della simulazione di un atto da tassare secondo
l'imposta di registro. (1) La simulazione di un atto da tassare secondo l'imposta di
registro, anche se non desumibile da elementi estranei all'atto
sottoposto a registrazione, può venire accertata ove non risulti
la corrispondenza tra il titolo o la forma apparente da un lato
e l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto dall'altro (nella specie,
si trattava di un atto volto a ridurre quasi per intero il capitale
sociale di una società di persone al dichiarato fine di coprire
passività ed operare investimenti, senza però che di tali opera
zioni si desse esatta indicazione né vi fosse traccia alcuna nei
libri contabili della società). (2)
(1) Non constano precedenti in termini.
Sulla competenza della Commissione tributaria centrale a conoscere
anche questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimati
va, v. Cass. 4 luglio 1985, n. 4464, Foro it., Rep. 1983, voce t ributi
in genere, n. 1022 (nelle specie, la Commissione centrale aveva ritenuto
legittimo il ricorso dell'ufficio ali'accertamento sintetico dei redditi ai
fini dell'imposta complementare, in funzione del contrasto tra le
dichiazioni del contribuente e la sua posizione economica); Cass. 16
aprile 1983, n. 2625, ibid., n. 918 (rientra tra la competenza della
commissione « lo stabilire se le plusvalenze conseguite da una società siano state distribuite ai soci nello stesso anno del realizzo o nell'anno
successivo»); Cass. 30 marzo 1985, n. 2294, ibid., n. 919 (spetta alla Commissione centrale l'accertamento delia natura di un debito, « al line
di annoverarlo tra le obbligazioni produttive di redditi di capitale »); Cass. 31 marzo 1983, n. 2349, ibid., n. 1027 e la sentenza in pari data n. 2350, id., 1984, I, 1667, con nota di richiami (sfugge alla
competenza della Commissione centrale la qualificazione della natura,
agricola o edificatoria, di un terreno sulla base di soli elementi
materiali, nonché l'accertamento dell'edificabilità dello stesso sulla base di un apprezzamento di fatto); nonché, per la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale: dee. 6 luglio 1983, n. 1787, id., Rep. 1983, voce cit., n. 921; 8 luglio 1983, n. 1938, ibid., n. 922; 29
giugno 1983, n. 1615, ibid., n. 923; 17 giugno 1983, n. 1402, ibid., n.
926; 28 maggio 1983, n. 1124, ibid., n. 927; 19 maggio 1983, n. 858, ibid., n. 929; 18 maggio 1983, n. 831, ibid., n. 930; 2 maggio 1983, n.
571, ibid., n. 931; 15 aprile 1983, n. 381, ibid., n. 952; 26 marzo
1983, n. 323, ibid., n. 934; 8 luglio 1982, n. 3621, ibid., n. 935; 10
giugno 1982, n. 50/6, ibid., n. 9j7; 9 giugno 1982, n. 4962, ibid., n.
938; 26 aprile 1982, n. 11102, ibid., n. 939; 26 aprile 1982, n. 1047, ibid., n. 940; 19 aprile 1982, n. 1887, ibid., n. 941; 26 aprite 1982, n.
1045, ibid., n. 942; 15 marzo 1982, n. 1255, ibid., n. 943; 13 ottobre 1981, n. 3863, ibid., n. 944.
(2) Nulla negli esatti termini; ma la decisione in epigrafe non fa che ' mediare ' tra gli insegnamenti dominanti della Cassazione in merito all'interpretazione ed alla qualificazione degli atti tassabili secondo l'imposta di registro ed i relativi limiti. La sentenza, infatti, pur senza rinnegare le decisioni che alfermano l'impossibilità di accertare la simulazione cieli'atto, da sottoporre a registrazione, me diante l'ausilio di elementi estranei al negozio (v. Cass. 13 ottobre 1972, n. 3024, Foro it., Rep. 1973, voce Registro, n. 77; nonché, in
generale sull'inutilizzabilità di elementi estranei per l'individuazione della reale natura dell'atto da tassare, Cass. 30 luglio 1980, n. 4890, id., Rep. 1980, voce cit., n. 64; 24 aprile 1979, n. 2323, id., Rep. 1979, voce cit., n. 49; 29 ottobre 1975, n. 3641, id., Rep. 1976, voce cit., n.
42; 24 giugno 1975, n. 2512, ibid., n. 41; 25 febbraio 1974, n. 551, id., Rep. 1974, voce cit., n. 63; 28 settembre 1973, n. 2437, ibid., n.
65; 18 dicembre 1973, n. 3428, id., Rep. 1973, voce cit., n. 62; 1° marzo 1973, n. 554, ibid., n. 66; 28 febbraio 1972, n. 579, id., Rep. 1972, voce cit., n. 72; 3 aprile 1970, n. 881, id., Rep. 1970, voce cit., n. 99; Comm. tl'ib. centrale 13 maggio 1981, n. 5419, id., Rep. 1982, voce cit., n. 48; 4 marzo 1981, n. 2549, id., Rep. 1981, voce cit., n. 59; 25 gennaio 1980, n. 299, id., Rep. 1980, voce cit., n. 68; 11 ottobre 1973, n. 11855, id., Rep. 1974, voce cit., n. 68; 19 ottobre 1972, n. 13081, ibid., n. 70; contra, Cass. 12 aprile 1978, n. 1719, id., Rep. 1978, voce cit., n. 41 e 17 maggio 1976, n. 1737, id., Rep. 1976, voce cit., n. 40), si ispira al consolidato orientamento che consente al giudice (ed ■ali'amministrazione finanziaria) di interpretare e qualificare l'atto in fun zione « dell'oggettività del suo contenuto e della ricognizione positiva del suo significato» (cfr. Cass. 13 gennaio 1981, n. 266, id., Rep. 1981, voce oit., n. 54; 1° dicembre 1978, n. 5693, id., Rep. 1978, voce cit., n. 36; 7
marzo 1978, n. 1123, ibid., n. 37; 28 settembre 1973, n. 2428, id., Rep. 1976, voce cit., n. 37; 7 novembre 1975, n. 3756, id., Rep. 1975, voce cit.,
Svolgimento del processo. — Con atto registrato il 16
novembre 1965, il capitale sociale della soc. manifattura Gallo
veniva ridotto da lire 1.300.000.000 a lire 13.000.000, con la
dichiarazione che la differenza, pari a lire 1.287.000.000, sarebbe
stata destinata — secondo quanto previsto dall'art. 23 di un
separato patto sociale — a fondo di riserva, svalutazione di
attività sociali e a nuovi investimenti tecnici e produttivi. L'ufficio del registro di Biella ingiungeva il pagamento dell'im
posta di cui all'art. 88 dell'ali. A della legge di registro, non
esistendo traccia nei libri contabili delle operazioni di cui all'atto
suddetto.
In esito ali 'iter del contenzioso tributario, la Commissione
centrale ha respinto la pretesa dell'ufficio confermando la deci
sione della commisione di secondo grado. La Commissione centrale ha ritenuto che non è compito delle
commissioni tributarie accertare la simulazione dell'atto, se essa non risulti dall'atto stesso, e che ricorrere a tale scopo ad
elementi al di fuori di esso è inammissibile; che tale accertamen
to si risolve in una questione di fatto; che essa era stata risolta, sia pure in modo implicito, negativamente dalle commissioni di
merito.
Ricorre per cassazione l'amministrazione, svolgendo tre moti
vi. La società manifattura Gallo non si è costituita in questa sede.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo l'amministrazio
ne delle finanze denuncia la violazione dell'art. 26 d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 636, in relazione all'art. 36, n. 3, c.p.c., dedu
cendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione
tributaria centrale, le questioni di fatto (come quella relativa alla
effettiva destinazione degli importi di cui alla riduzione del
capitale) non esorbitano dalle attribuzioni della Commissione
tributaria centrale, cui è sottratta la cognizione delle sole questioni di estimazione semplice.
L'amministrazione delle finanze sostiene, poi, con il secondo
motivo (nel quale denunzia il vizio di omessa o insufficiente
motivazione su punto decisivo della controversia), che, se ha
inteso confermare la decisione di secondo grado, la Commissione
tributaria centrale è incorsa nel vizio di motivazione, come risulta
evidente dal fatto che la questione è stata ritenuta decisa per
implicito dalla decisione di secondo grado. Con il terzo motivo, infine, l'amministrazione ricorrente denun
zia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, dell'art. 88 della tariffa ali. A, degli art. 2700 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la decisione impugnata nella parte in cui sembra volere affermare che l'ufficio non potesse disattendere le dichiarazioni contenute nell'atto sulla base di circostanze (mancanza di scritture contabili) estranee all'atto stesso. Sostiene, per contro, l'amministrazione che le dichiarazioni in questione erano state correttamente disattese
per la loro genericità estrema a fronte dell'entità della somma
(pari a quasi l'intero capitale sociale) destinato a « copertura di
passività » senza alcuna loro specificazione, a « nuovi investimen ti » senza indicazioni ulteriori e senza riscontro nei libri contabi
li, si che, in tali condizioni, del tutto giustificata era la presun zione che la riduzione del capitale sociale costituisse il mezzo per
il. 50; 25 luglio 1975, il. 2904, ibid., il. 51; 11 luglio 1974, a. 2053, ibid., a. 57; 10 aprile 1974, il. 997, id., Rep. 1974, voce cdt., n. 59; 25 febbraio 1974, n. 551, ibid., n. 60; 12 novembre 1974, n. 3559, ibid., n. 61; 10 gennaio 1974, n. 71, ibid., n. 64; 9 agosto 1973, n. 2307, id., 1974, I, 1906, con nota di richiami; Comm. trib. centrale 18 maggio 1983, n. 829, id., Rep. 1983, voce cit., n. 64; 26 maggio 1983, n. 778, ibid., n. 57; 26 marzo 1983, n. 321, ibid., n. 55; 2 giugno 1982, il. 2943, ibid., n. 58; 17 febbraio 1982, n. 937, ibid., n. 59; 16 giugno 1981, n. 2561, id., Rep. 1982, voce cit., n. 45; 17 novembre 1981, n. 4829, ibid., n. 47; 7 novembre 1980, n. 3249, id., Rep. 1981, voce cit., n. 57; 6 aprile 1979, n. 985, id., Rep. 1980, voce cit., n. 70; 2 dicembre 1976, n. 1041, id., Rep. 1977, voce cit., n. 40) per affermare il principio riassunto in massima (e che trova qualche aggancio con Cass. 9 maggio 1979, n. 2658, id., Rep. 1980, voce cit., n. 67, in cui è affermata la possibilità di dedurre, da un altro atto strumentalmente collegato a quello presentato per la registrazione, la reale natura dell'atto da tassare [nella specie, si trattava di una permuta di un immobile con buoni del tesoro, risultati oggetto di una donazione fra le stesse parti, sicché l'atto andava tassato come donazione immobiliare: caso risolto in identico modo da Cass. 3 maggio 1969, n. 1472, id., Rep. 1969, voce cit., n. 83; contra, Àpp. Milano 14 aprile 1966, id., 1966, I, 971, con nota di richiami]; sempre circa l'interpretazione di più patti negoziali inseriti in un contesto unitario al line di « evidenziare l'effettiva portata dell'atto da tassare », cfr. Cass. 16 ottobre 1980, n. 5563, id., Rep. 1980, voce cit., n. 55; v., inoltre, Cass. 18 settembre 1978, n. 4171, id., Rep. 1978, voce cit., n. 50, sull'ammissibilità della prova testimoniale per l'accer tamento di situazioni di fatto estranee al documento negoziale, ma rilevanti per l'interpretazione dello stesso).
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
eliminare l'obbligo dei residui versamenti di quota in vista della
difficile situazione della società.
Le suesposte censure, essendo fra loro connesse, possono esa
minarsi congiuntamente. Occorre premettere che questa corte — dopo avere ritenuto in
via generale, con sent. m. 338/71 (Foro it., Rep. 1971, voce
Competenza civile, n. 245 bis) (ma con espresso riguardo al
procedimento di opposizione ad ingiunzione fiscale) che l'ammi
nistrazione finanziaria può proporre, per l'ipotesi che l'ingiunzio ne venga giudicata illegittima, una domanda riconvenzionale per far valere un diverso titolo a giustificazione della pretesa tri
butaria — con la sent. n. 2853/72 (id., Rep. 1973, voce Registro, n. 934) ha statuito che l'amministrazione finanziaria, creditrice
dell'imposta di registro, ha facoltà d'impugnare di simulazione
l'atto di vendita presentato per la registrazione e per il quale non
operi la presunzione stabilita dall'art. 5 d.l.lgt. 8 marzo 1945 n.
90, al fine di far dichiarare che esso è in toto un atto di
liberalità o che lo è solo per il maggior valore dei beni trasferiti
rispetto al prezzo che risulta pagato; e che, fuori dall'ipotesi della
simulazione, l'amministrazione può, sulla base della effettiva o
biettiva sproporzione tra prezzo e valore venale in comune
commercio dei beni trasferiti, prospettare la esistenza del cosid
detto negotium mixtum cum donatione, tassabile in relazione al
suo effettivo contenuto ed alla intrinseca natura, quali risultano
dall'atto, in considerazione dei suoi effetti, sempre che sia rag
giunta la prova, anche presuntiva, circa la reale finalità del
negozio intercorso fra le parti.
Occorre aggiungere che, con la decisione n. 3024/72 (ibid., n.
77), questa corte ha affermato che l'amministrazione non può
chiedere, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, che sia
accertata la realtà di un diverso negozio dissimulato sotto l'appa renza del negozio dichiarato non risultante dallo stesso atto.
Peraltro, le richiamate decisioni, come si evince dalla lettura
delle rispettive motivazioni, al di là dei contrasti che esse
manifestano, concordano sul punto che, ai fini dell'imposta di
registro, deve tenersi conto dell'art. 8 r.d. 30 dicembre 1923 n.
3269 (applicabile nel caso concreto, trattandosi di fattispecie
impositiva completatasi anteriormente alla riforma tributaria), in
base al quale « le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura
e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi
corrisponda il titolo o la forma apparente ».
Da tale premessa si traggono i seguenti corollari: a) il contenu
to e la natura dell'atto da registrare devono ricavarsi dalle
clausole di esso, senza possibilità d'integrare i risultati in virtù di
elementi aliunde desunti, poiché — salva la possibilità di accer
tare con tutti i mezzi consentiti all'amministrazione delle finanze
la produzione di redditi in conseguenza dell'atto, da assoggettare ai vigenti tributi diretti — l'imposta di registro colpisce l'atto per
quello che esso dichiara e per gli effetti che, come tale, è idoneo
a produrre; b) tuttavia, quando al titolo o alla forma apparente non corrispondano l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto (sulla necessità di tale presupposto, v. sent. 780 e 2036/68, id., Rep.
1968, voce cit., nn. 251, 73; 388/69, id., Rep. 1969, voce cit., n.
89, e 493/71, id., Rep. 1971, voce cit., n. 513), non è precluso al
giudice interpretare e qualificare l'intrinseca natura e gli effetti
giuridici dell'atto, quali si possono desumere dalla oggettività del
suo contenuto e dalla ricognizione positiva del suo significato, e,
quindi, accertare la simulazione che pregiudichi il diritto del
l'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo.
Posto che, nei limiti suddetti e nell'ambito dell'art. 8, l'indagine sulla simulazione non è preclusa in sede di contenzioso tributa
rio, occorre ulteriormente precisare che essa è consentita anche
alla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 636.
Le sezioni unite hanno di recente affermato al riguardo che nel
sistema del nuovo contenzioso tributario è conservata alla Com
missione tributaria centrale la medesima sfera di competenza che
le veniva attribuita secondo la disciplina previgente, eliminandosi
peraltro le ragioni d'incertezza che in queste erano insite grazie al superamento, alla stregua di un più razionale criterio di
discriminazione, della nozione di estimazione complessa, la quale non ha più ragione di essere, perché ormai tutte le questioni di
fatto estranee alla valutazione estimativa, oltre a tutte le questioni di diritto, sono indiscutibilmente attratte nella cognizione piena della Commissione tributaria centrale (e della corte d'appello); e
tale valutazione estimativa, come attività di giudizio, comprende non solo la mera quantificazione, ma anche le questioni di fatto
relative all'esistenza del reddito o del cespite e, in genere, della
base imponibile e del presupposto materiale ed oggettivo del
tributo, restandone escluse — in quanto non relative a valutazio
ne estimativa — le questioni concernenti la individuazione dei
soggetti passivi del rapporto tributario e la loro qualità e modi di
essere, nonché la tassabilità o meno del reddito o del cespite, in
relazione, ad esempio, al concorso di ulteriori condizioni richieste
dalla legge per la integrazione della fattispecie impositiva o alla
spettanza di esenzioni, agevolazioni o detrazioni, al cui fine non è
precluso alla Commissione centrale l'accertamento degli elementi di fatto che quelle condizioni realizzino o che diano diritto a
quelle esenzioni, agevolazioni o detrazioni, appunto perché inte
granti questioni di fatto non relative a valutazione estimativa e
non strettamente implicate da questa (sent. 5960/83, id., Rep. 1983, voce Tributi in genere, n. 623).
Nella motivazione delia richiamata decisione si è precisato, con riguardo alle imposte indirette, che è questione di fatto
relativa a valutazione estimativa l'accertamento della esistenza del
negozio che costituisce il presupposto dell'imposizione, ma non
anche la qualificazione di esso, che postula il compimento di una
operazione giuridica. Poiché, nel caso in esame, l'indagine circa l'intrinseca natura
dell'atto e dei suoi effetti richiede l'esplicazione di un'attività
interpretativa di un negozio giuridico, non contestato nella sua
oggettiva esistenza, cioè il compimento di un'operazione giuridica, nella quale si risolvono l'interpretazione e la qualificazione del l'atto ai fini della individuazione degli effetti che esso è idoneo a
produrre, l'indagine suddetta rientrava nei compiti della Commis sione tributaria centrale.
Orbene, nel caso concreto, questa ha enunciato il principio di diritto (e cioè che la simulazione non può essere desunta da elementi estrinseci all'atto sottoposto a registrazione), ma non ha svolto alcuna indagine diretta ad accertare l'intrinseca natura dell'atto e dei suoi effetti giuridici, con riguardo alla dedotta genericità di esso, che — si assume — contiene mere dichiarazio ni d'intenzione senza nessuna indicazione delle passività che la riduzione del capitale sociale era destinata a coprire né degli investimenti da operare e delle somme a tal fine necessarie; e non si è posto il problema se, accertata eventualmente la simula zione, l'atto non potesse produrre direttamente l'effetto di esone rare i soci dall'obbligo dei versamenti necessari al perseguimento dello scopo sociale.
Infine, se tale accertamento era stato compiuto dalla commis sione di secondo grado, la Commissione centrale non avrebbe
potuto esimersi dall'esame della relativa motivazione, posto che
l'impugnazione dinanzi ad essa proponibile concerne ogni viola zione di legge, ivi compreso il vizio di motivazione o l'errata risoluzione di questioni di fatto, escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa nel senso precisato nella richiamata sentenza delle sezioni unite (sent. 137 e 6678/81, id., Rep. 1981, voce cit., nn. 877, 873).
Pertanto, nei termini sopra indicati, il ricorso va accolto e la decisione impugnata va cassata, con conseguente rinvio alla stessa Commissione tributaria centrale per il riesame della controversia, tenuto conto delle osservazioni che precedono. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 11 lu
glio 1984, n. 4055; Pres. F. Greco, Est. Cruciani, P. M. Cari sto (conci, conf.); Pizzabiocca e Taliercio (Avv. Grillo) c. Soc. S.a.i. (Aw. Brizzi) e Russo. Cassa App. Napoli 6 di
cembre 1980.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. —
Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore — Autovei colo danneggiante condotto da persona diversa dal proprietario — Chiamata in giudizio del « responsabile del danno » —
Individuazione (L. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circola zione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 23).
Il danneggiato che esperisca l'azione diretta verso l'assicuratore,
qualora il danno sia stato causato da un veicolo condotto da
un soggetto diverso dal proprietario, è tenuto a chiamare in
giudizio il solo proprietario dell'autovettura e non anche il
conducente della stessa. (1)
(1) Con la sentenza qui riportata le sezioni unite risolvono il contrasto giurisprudenziale relativo all'interpretazione dell'art. 23 1.
990/69 nella parte in cui impone, al danneggiato che esperisca l'azione diretta ex art. 18 della stessa legge, l'onere di chiamare « nel processo anche il responsabile del danno ». La soluzione proposta dalla decisio ne in epigrafe avalla il più recente orientamento espresso dalla I sezione con le sentenze 12 agosto 1982, n. 4575, Foro it., Rep. 1983, voce Assicurazione (contratto), n. 302, e 24 maggio 1982, n. 3162, id.,
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