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sezione I civile; sentenza 12 marzo 1997, n. 2215; Pres. Vessia, Est. Felicetti, P.M. Leo (concl....

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sezione I civile; sentenza 12 marzo 1997, n. 2215; Pres. Vessia, Est. Felicetti, P.M. Leo (concl. conf.); Soc. Radio Studio 105 (Avv. Petronio, Bagalà) c. Direttore provinciale poste e telecomunicazioni di Ferrara. Cassa Pret. Ferrara 16 settembre 1992 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 6 (GIUGNO 1997), pp. 1831/1832-1841/1842 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192021 . Accessed: 25/06/2014 05:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 05:50:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 12 marzo 1997, n. 2215; Pres. Vessia, Est. Felicetti, P.M. Leo (concl.conf.); Soc. Radio Studio 105 (Avv. Petronio, Bagalà) c. Direttore provinciale poste etelecomunicazioni di Ferrara. Cassa Pret. Ferrara 16 settembre 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 6 (GIUGNO 1997), pp. 1831/1832-1841/1842Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192021 .

Accessed: 25/06/2014 05:50

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1831 PARTE PRIMA 1832

ritardo di tale «passaggio», affermando che nella «presunta iner

zia» della Italenka e/o del Credito italiano non poteva ravvisar

si una «giusta causa» per l'arricchimento del Daffara, derivan

do in realtà tale risultato dal fatto che l'assegno non era stato

addebitato, ed ha considerato che lo stesso Daffara, consapevo le del fatto, avrebbe potuto sollecitare la sua creditrice ad espe rire la procedura di ammortamento, anziché continuare ad ap

profittare della favorevole situazione.

Siffatte argomentazioni appaiono giuridicamente corrette, an

che se meritano alcune puntualizzazioni. Circa il nesso di causalità tra arricchimento del Daffara e

impoverimento della Italenka, appare esatto il rilievo per cui

sia l'uno che l'altro trovano fondamento nel mancato addebito

a carico del Daffara, da parte della banca trattaria, dell'impor to dell'assegno, a seguito dello smarrimento di esso. Il tardivo

esperimento della procedura di ammortamento si inserisce nella

serie causale anzidetta nel senso che esso ha contribuito ad ag

gravare l'entità dell'una e dell'altra delle due situazioni, desti

nate ad esaurirsi al momento in cui l'assegno smarrito avesse

perduto qualsiasi efficacia giuridica — cioè al perfezionamento della procedura e all'acquisto di piena efficacia del decreto di

ammortamento.

Resta, però, fermo, che il vantaggio economico acquisito del

Daffara — il poter continuare a godere della somma di lire

40.000.000 portata dall'assegno in questione senza alcuna re

sponsabilità per danni derivanti dal mancato trasferimento di

essa all'avente diritto — e il corrispondente depauperamento subito dalla Italenka — consistente nell'impossibilità di trarre

utilità dal denaro portato dall'assegno pur ad essa rilasciato,

senza peraltro poter invocare la responsabilità del solvens —

si ricollegano entrambi alla circostanza che l'assegno, dopo la

consegna alla Italenka, è stato smarrito senza che fosse possibi le l'addebito del relativo importo al traente: laddove il sollecito

esperimento della procedura di ammortamento si pone come

un fattore che avrebbe potuto ridurre l'incidenza sia dell'arric

chimento sia del corrispondente depauperamento, senza poter escludere la comune derivazione di entrambe le situazioni dalla

circostanza sopra enunciata.

Peraltro, il fenomeno dell'arricchimento senza causa è valu

tato dall'ordinamento sul piano squisitamente oggettivo, senza

tener conto cioè dell'atteggiamento psicologico dell'arricchito

o dell'impoverito. Ciò non toglie che in determinate fattispecie tale atteggia

mento possa aver rilievo, sia in relazione al generale dovere di

correttezza, sia in considerazione della possibile rilevanza del

consenso dell'impoverito al fine dei giustificare sulla base di

esso lo spostamento patrimoniale, pur non riconducibile ad uno

specifico titolo (sul punto, cfr. Cass. 11 febbraio 1989, n. 862, Foro it., Rep. 1989, voce Arricchimento senza causa, n. 1).

È indiscutibile, invero, che la «giusta causa» che legittima l'arricchimento e il correlativo impoverimento, generalmente in

tesa come l'esistenza di un titolo, legale o negoziale, non al

semplice spostamento di ricchezza, ma al mantenimento di es

so, può essere incompatibile con il connotato della volontarietà

dell'impoverimento, così come in taluni casi dell'arricchimento, inteso non necessariamente come volontà diretta alla realizza

zione dell'uno o dell'altro risultato avente un preciso connotato

negoziale, bensì come generico intendimento il quale, pur non

trasfuso in una specifica determinazione negoziale, venga ad in

cidere sulla «causa» dello spostamento di ricchezza, dando di

questo una precisa giustificazione. Il che va esaminato in rela

zione alla diversa tipologia di situazioni ed in connessione con

la disciplina legislativa di specifiche ipotesi di arricchimento giu stificato o ingiustificato che con quella in esame presentino ca

ratteri di spiccata affinità.

È comunque evidente che la semplice inerzia dell'impoverito, ancorché riconducibile a difetto di diligenza, non può escludere

la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. in quan to come tale non riveli alcuna implicita manifestazione di vo

lontà, non essendo applicabile in tal caso la norma dell'art. 1227

c.c., la quale presuppone un danno che il soggetto subisca per effetto del fatto ingiusto altrui, e quindi un'ipotesi di impoveri mento — correlata o meno che sia ad un arricchimento altrui — riconducibile all'altrui fatto illecito e alla conseguente re

sponsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Peraltro, la corte di merito, nel?escludere la rilevanza del com

portamento inerte della Italenka, definito sul piano della sem

II Foro Italiano — 1997.

plice colpa, ha valorizzato al contempo il corrispondente com

portamento inerte dell'arricchito — il Daffara — il quale a sua

volta, consapevole del ritardo nell'instaurazione della procedu ra di ammortamento, si era limitato a trarne profitto anziché

attivarsi col sollecitare la propria creditrice.

La sentenza impugnata ha, quindi, ritenuto la irrilevanza del

cennato comportamento inerte della Italenka quale soggetto «im

poverito» sia sul piano generale dei requisiti richiesti ai fini del l'acro de in rem verso, sia contrapponendovi il comportamento inerte e non diligente, se non deliberato, dello stesso «arricchito».

Quanto alla questione della sussidiarietà dell'azione (art. 2042

c.c.) si rileva che essa non è stata prospettata dal Daffara con

l'atto di appello, pur avendo la pronuncia del tribunale ricono

sciuto che la Italenka, essendosi preclusa la «rivalsa» nei con

fronti del Credito italiano, aveva una sola azione da esperire,

quella nei confronti del Daffara. La questione è, quindi, inam

missibile per la preclusione derivante dal giudicato implicito for

matosi riguardo ad essa a seguito della mancata formulazione

di apposita censura davanti al giudice di appello. Il ricorso del Daffara va, in definitiva, interamente rigettato.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 marzo

1997, n. 2215; Pres. Vessia, Est. Felicetti, P.M. Leo (conci,

conf.); Soc. Radio Studio 105 (Avv. Petronio, Bagalà) c.

Direttore provinciale poste e telecomunicazioni di Ferrara. Cas

sa Pret. Ferrara 16 settembre 1992.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici — Frequenze riservate

a servizi pubblici essenziali — Interferenze — Sanzioni ammi

nistrative — Soggetti autorizzati in via provvisoria — Appli cabilità (L. 8 aprile 1983 n. 110, protezione delle comunica

zioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo, art. 1,

3; 1. 6 agosto 1990 n. 223, disciplina del sistema radiotelevisi

vo pubblico e privato, art. 18, 32, 33). Radiotelevisione e servizi radioelettrici — Frequenze utilizzate

dal ministero delle poste — Interferenze — Illecito ammini

strativo — Limiti (L. 6 agosto 1990 n. 223, art. 18).

Le sanzioni amministrative previste in caso di interferenze con

le bande di frequenza riservate ai servizi di polizia si applica no anche ai soggetti autorizzati ex lege in via provvisoria al

l'esercizio di impianti per la radiodiffusione. (1)

Qualora sia stato contestato ad un 'emittente radiofonica di in

terferire con una banda assegnata ai servizi di polizia, non

è sufficiente, ai fini della configurabilità dell'illecito ammini strativo, limitarsi ad accertare che la banda di frequenza in

terferita fosse tra quelle utilizzate dal ministero delle poste

per ponti radiotelevisivi. (2)

(1-4) Con tre pronunce in rapida successione (depositate, peraltro, in ordine cronologico inverso rispetto alla data dell'udienza di discus

sione, dal momento che la sent. 2215/97 risulta essere stata decisa il 21 giugno 1996, mentre le altre risalgono entrambe al 7 novembre 1996) la prima sezione civile della Suprema corte si occupa di taluni aspetti problematici riguardanti la protezione delle frequenze riservate ai servi zi pubblici essenziali ed i connessi profili sanzionatori.

Per un approfondimento sulla natura giuridica delle radiofrequenze, v. R. Esposito, Il governo tecnico dell'etere, in Radiotelevisione a cura di R. Zaccaria, Padova, 1996, 237 ss.

La pronuncia sub I e quella sub III, pur seguendo percorsi argomen tativi differenti (ben più articolata è la motivazione di Cass. 913/97), pervengono all'identico risultato di includere i soggetti autorizzati ex art. 32 1. 223/90 nell'ambito dei destinatari dell'obbligo di non cagiona re interferenze e, in caso di violazione, delle relative sanzioni ammini

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 feb

braio 1997, n. 1054; Pres. Corda, Est. Macioce, P.M. Sepe

(conci, conf.); Min. poste e telecomunicazioni e altro (Avv. dello Stato Aiello) c. Radio Gamma 102. Conferma Pret.

Alessandria 18 gennaio 1994.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici — Frequenze riservate

a servizi pubblici essenziali — Interferenze — Sanzioni ammi

nistrative — Competenza (L. 8 aprile 1983 n. 110, art. 1,

3; 1. 6 agosto 1990 n. 223, art. 18, 31).

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste in caso di interferenze con le bande di frequenza riservate

ai servizi pubblici essenziali spetta al ministro delle poste e

telecomunicazioni. (3)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 gen naio 1997, n. 913; Pres. Corda, Est. Macioce, P.M. Sepe

(conci, conf.); Telelombardia (Avv. Vitucci, Sasso) c. Min.

poste e telecomunicazioni e altro (Avv. dello Stato Aiello).

Conferma Pret. Bergamo 14 luglio 1993.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici — Frequenze riservate

a servizi pubblici essenziali — Interferenze — Sanzioni ammi

nistrative — Soggetti autorizzati in via provvisoria — Appli cabilità (L. 8 aprile 1983 n. 110, art. 1, 3; 1. 6 agosto 1990 n. 223, art. 18, 32, 33).

Le sanzioni amministrative previste in caso di interferenze con

le bande di frequenza riservate ai servizi pubblici essenziali

si applicano anche ai soggetti autorizzati ex lege in via prov visoria all'esercizio di impianti per la radiodiffusione. (4)

I

Svolgimento del processo. — La s.r.l. Radio Studio 105, con

due ricorsi ex art. 22 1. n. 689 del 1981, proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Ferrara avverso le ordinanze-ingiunzioni della direzione provinciale delle poste n. 63449/1/5 e 63450/1/5

del 1991, con le quali le erano state comminate sanzioni pecu niarie per avere compromesso il funzionamento dei servizi di

strative. Vengono così ad essere definitivamente fugati i residui dubbi

interpretativi scaturenti dal meccanismo (tutt'altro che lineare) adottato dal legislatore del 1990, che, invece di disciplinare ex novo la materia, preferiva rinviare alle norme dettate dalla 1. 110/83 in funzione della sicurezza del traffico aereo. Del resto, attribuire all'art. 18, 3° comma, 1. 223/90 il significato di circoscrivere l'obbligo ai soli concessionari

privati avrebbe comportato la quasi totale inoperatività della protezione normativa delle frequenze, che invece si intendeva estendere (secondo Cass. 2215/97, addirittura fino a ricomprendere la tutela delle frequen ze utilizzate dagli stessi concessionari privati), determinando una situa zione di stallo vieppiù aggravata dalla successiva evoluzione legislativa. Infatti, l'autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di

radiodiffusione, in considerazione della mancata attuazione del sistema

concessorio, da 'provvisoria' che era, si è in un certo senso stabilizzata

per effetto di ripetute proroghe (in proposito, v. L. Bianchi, Le con cessioni radiotelevisive, in Radiotelevisione, cit., 322 ss.); attualmente, in attesa che il parlamento ponga mano ad una globale revisione del sistema radiotelevisivo, su questo fronte tutto è stato bloccato fino al 31 maggio 1997 (ovvero, nell'eventualità che entro tale data l'auspicata

legge di riforma non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazio ne di una camera, fino al 31 luglio 1997) in virtù di quanto dispone il 1° comma dell'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 545, nel testo modificato

in sede di conversione dalla 1. 23 dicembre 1996 n. 650 (Le leggi, 1996,

I, 4320; testo coordinato, id., 1997, II, 88). La soluzione in questi termini del quesito interpretativo era già stata

prospettata a chiare lettere da una decisione di poco anteriore della

stessa prima sezione (Cass. 9 luglio 1996, n. 6255, Foro it., 1996, I,

3378, ivi erroneamente attribuita alla terza sezione civile), di cui ha

potuto tener conto solamente Cass. 913/97. Nel medesimo senso si espri me un'altra recente pronuncia (Cass. 20 gennaio 1997, n. 542, id., Mass.,

50) che argomenta in base al rinvio operato dall'art. 33 1. 223/90, con

cernente appunto i soggetti autorizzati, alle disposizioni sanzionatone

di cui all'art. 31, il quale a sua volta fa specifico riferimento all'inosser

II Foro Italiano — 1997.

radiocomunicazione dei carabinieri di Bologna, operando nella

frequenza 933.933 Mhz.

La società ricorrente deduceva la violazione degli art. 18, 32

e 33 1. n. 223 del 1990, affermando che le norme — sulla base

delle quali erano state emanate le ingiunzioni — degli art. 1

e 3 1. n. 110 del 1983 si applicano solo ai concessionari del

servizio radiotelevisivo e non anche ai soggetti autorizzati a con

tinuare l'esercizio di impianti radiotelevisivi ex lege n. 223 del 1990. Deduceva che, comunque, la frequenza interferita non

era stata assegnata al ministero della difesa ma al ministero del

le poste ed era destinata alla radiodiffusione.

Il pretore rigettava l'opposizione, ritenendo le disposizioni degli art. 1 e 3 1. n. 110 del 1988 applicabili anche ai soggetti autoriz zati ex lege n. 223 del 1990 e l'illegittimità dell'uso da parte dell'opponente della frequenza utilizzata in quanto non destina

ta all'uso dei privati. Avverso la sentenza, depositata il 16 settembre 1992, l'oppo

nente ha proposto ricorso per cassazione formulando due moti

vi, ai quali l'amministrazione resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo si deduce la violazione del combinato disposto degli art. 18, 32 e 33 1.

n. 223 del 1990, in quanto l'art. 18 anzidetto estende la tutela

già prevista dalla 1. n. 110 del 1983 a garanzia del servizio di

aeronavigazione, prevedendo le medesime sanzioni stabilite da

tale legge anche in caso di interferenze riguardanti altri servizi

pubblici essenziali, ma unicamente a carico di concessionari di

impianti radiotelevisivi. Erroneamente, pertanto, la sentenza im

pugnata avrebbe ritenuto applicabile la sanzione amministrativa

anche ai soggetti autorizzati, in via provvisoria ex lege n. 223

del 1990, all'esercizio di detti impianti — come l'opponente —

stante il divieto di applicazione analogica della normativa sugli illeciti amministrativi. In relazione a tali soggetti, secondo la

ricorrente, potevano applicarsi unicamente provvedimenti di coor

dinamento tecnico, ai sensi della 1. n. 110 del 1983, come emer

gerebbe in particolare dal mancato richiamo da parte dell'art.

33, per i soggetti autorizzati in via provvisoria dell'art. 18 1.

n. 223 del 1990. Con il secondo motivo si deduce la «insussistenza del presup

posto di fatto ritenuto lesivo, per mancanza di antigiuridicità della condotta» in quanto la banda di frequenza utilizzata dal

l'opponente non era di pertinenza del ministero della difesa, bensì del ministero delle poste, con destinazione a concessione

o autorizzazione a privati e l'opponente la usava in conformità

della 1. n. 223 del 1990, avendone comunicato l'uso al ministero

in attesa della concessione.

vanza dell'art. 18; per un precedente conforme nella giurisprudenza di

merito, v. Pret. Brescia 29 aprile 1993, id., Rep. 1994, voce Radiotele

visione, n. 52. Da notare che Cass. 2215/97 ha cassato l'impugnata sentenza del

Pretore di Ferrara, che pur aveva fatto applicazione dei menzionati prin cipi, a causa della lacunosità della motivazione, demandando in pratica al giudice di rinvio di accertare se le frequenze interferite fossero effet tivamente 'assegnate', come richiede la legge, alle amministrazioni com

petenti per l'espletamento dei servizi di polizia, non potendo le sanzioni scattare per il solo fatto che si trattasse di frequenze sottratte all'uso dei privati.

Quanto all'affermazione contenuta in Cass. 1054/97, secondo cui la

competenza ad irrogare le sanzioni amministrative in questione appar tiene al ministro delle poste, il quale può eventualmente delegare i diret tori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per la firma

dell'ordinanza-ingiunzione, deve osservarsi che: a) si fonda su un'accu rata disamina del quadro normativo, supportata dal richiamo a Cass. 25 novembre 1992, n. 12545, id., 1993, I, 2225 (con nota di A. Travi dedicata ad altri aspetti di rilievo della pronuncia), da cui si desume che il criterio generale di individuazione dell'autorità competente ad

applicare la sanzione fissato dall'art. 17, 1° comma, 1. 689/81 continua a funzionare in caso di norme sanzionatone emanate successivamente, ma solo se non venga introdotta una specifica regolamentazione proce dimentale; b) appare in netto contrasto con la prassi che, almeno a

giudicare dalle vicende approdate dinanzi ai giudici di legittimità, appa re orientata nel senso di mantenere la competenza in capo al direttore

provinciale delle poste e telecomunicazioni, talvolta evocato in giudizio anche autonomamente.

Per un quadro dei poteri sanzionatoti ministeriali, che nell'ottica del la legge si affiancano a quelli del garante per la radiodiffusione e l'edi

toria, in ragione della distinzione dei ruoli attribuiti ai due organi, v.

A. Brighina, Il sistema delle sanzioni e dei controlli, in Radiotelevisio

ne, cit., 690 ss. [A. Palmieri]

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1835 PARTE PRIMA 1836

2. - Il primo motivo è infondato. L'art. 1 1. 8 aprile 1983

n. 110 prescrive in modo tassativo che «gli impianti di teleco

municazione non debbono causare emissioni, radiazioni e indu

zioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione, sia la sicurezza delle operazioni di volo». Ta

le disposizione è riferita dall'art. 3, 2° comma, a tutti i titolari

di detti impianti, siano essi concessionari o soggetti autorizzati e la sua violazione comporta in entrambi i casi una sanzione

amministrativa da due a dieci milioni, oltre ai provvedimenti dell'amministrazione postale (art. 3, 1° e 5° comma) diretti alla

eliminazione delle interferenze.

Successivamente la 1. 6 agosto 1990 n. 223, all'art. 18 ha di

sposto che «si applicano ai concessionari privati le norme con

cernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assi

stenza e alla sicurezza del volo di cui alla 1. 8 aprile 1983 n.

110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande

di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi

pubblici essenziali» (art. 18, 3° comma). Tale norma va interpretata come estensiva dalla tutela da in

terferenze, prevista dall'art. 1 1. n. 110 del 1983, ai concessiona

ri privati, nonché alle bande di frequenza assegnate ai servizi

di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali, non potendosi essa interpretare, nel suo primo periodo, come impositiva ai

concessionari privati dell'obbligo di non cagionare le interferen

ze vietate dalla 1. n. 110, in quanto ai sensi dell'art. 3, 2° com

ma, di tale legge detto obbligo già gravava su tutti coloro che

esercitavano impianti di telecomunicazioni, a qualsiasi titolo, con la conseguenza che l'unica interpretazione logica — e coe

rente con il suo ulteriore contenuto, estensivo della protezione

prevista dalla 1. n. 110 del 1983 a tutti i servizi pubblici essen ziali — resta quella di attribuire anche ai concessionari privati

analoga tutela.

La società ricorrente sostiene che, peraltro, l'art. 33 1. n. 223

del 1990, elencando le norme di tale legge che si applicano a

coloro che — come essa società — non sono concessionari, ma

soggetti autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio d'impianti in

via provvisoria, ex art. 32 della legge medesima, non richiama

l'art. 18, con la conseguenza che l'estensione della tutela accor

data dalla 1. n. 110 del 1983, disposta dall'art. 18, 3* comma, non avrebbe come destinatari dei correlativi obblighi (e delle

correlative sanzioni in caso di violazione di essi) i soggetti auto

rizzati ex art. 32 alla prosecuzione dell'esercizio degi impianti. Ciò in armonia con il disposto dell'art. 31, 2° comma, il quale vieterebbe a detti soggetti qualsiasi modificazione della funzio

nalità tecnico-operativa degli impianti.

Questa tesi non può trovare accoglimento, giacché il 3° com

ma dell'art. 18 ha per oggetto la modificazione del contenuto

di una legge — la n. 110 del 1983 — già di per sé applicabile a qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo, eserciti impianti di telecomunicazioni, cosicché per l'applicabilità di detta modi

ficazione di contenuto ai soggetti autorizzati ex art. 32 1. n.

223 del 1990 all'esercizio provvisorio di tali impianti, non oc

correva alcuna ulteriore statuizione. Ne deriva che — nonostan

te i problemi interpretativi posti dalla collocazione della norma

e dalla rubrica dell'articolo (che, peraltro, non vincola l'inter

prete) — le considerazioni che precedono, il suo tenore letterale

e la sua ratio conducono a ritenerla applicabile ad ogni soggetto che eserciti detti impianti, compresi i soggetti autorizzati ex art.

32.

Questa interpretazione non è contraddetta (ma anzi è confer

mata) dall'avere lo stesso art. 32 previsto — in deroga al divieto

di modifica della funzionalità tecnico operativa degli impianti da esso stabilita — in relazione agli impianti esercitati da quei

soggetti, interventi del ministro delle poste, proprio con le pro cedure di cui alle 1. n. 110 del 1983, finalizzati al coordinamen

to e alla compatibilità elettromagnetica ed in particolare «con

impianti dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti», prevedendo altresì che

detti soggetti possono chiedere al ministro di essere autorizzati

«con le procedure di cui alla 1. n. 110 del 1983» ad interventi

che non modifichino i parametri radioelettrici dell'impianto».

Queste disposizioni, infatti, confermano che anche in relazio

ne agli impianti esercitati ex art. 32, il legislatore ha espressa mente previsto l'obbligo di eliminare le interferenze non solo

riguardo ai servizi di navigazione aerea e assistenza al volo.

Ne deriva che il primo motivo del ricorso deve essere rigetta to, avendo esattamente la sentenza impugnata ritenuto applica

li. Foro Italiano — 1997.

bili le sanzioni previste dall'art. 3 1. n. 110 del 1983 riguardo alle interferenze sulle bande di frequenza assegnate ai servizi

di polizia anche ai soggetti autorizzati all'esercizio di impianti di telecomunicazioni ex art. 32 1. n. 223 del 1990.

2. - Merita invece accoglimento il secondo motivo del ricor

so, con il quale sostanzialmente si deduce un difetto motivazio

nale della sentenza, costituito dalla insussistenza della dimostra

zione che l'interferenza contestata all'opponente riguardasse una

banda «assegnata» ai servizi di polizia, come richiede l'art. 18 1. n. 223 del 1990 perché sia configurabile l'illecito amministra

tivo in questione. Sul punto, infatti, la sentenza afferma che, ai sensi del d.m. 31 gennaio 1983 la banda di frequenza interfe

rita era tra quelle utilizzate dal ministero delle poste «per ponti

radiotelevisivi», senza nulla accertare in ordine alla sua «asse

gnazione» ai ministeri della difesa o degl'interni per servizi di polizia.

Ne deriva che il secondo motivo deve essere accolto e la sen

tenza cassata per difetto di motivazione sul punto, con rinvio

alla Pretura di Ferrara, in persona di altro magistrato.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 27 set

tembre 1993 la ditta Radio Gamma 102 — esercente impresa di radiodiffusione locale — proponeva opposizione innanzi al

Pretore di Alessandria avverso l'ordinanza ingiunzione emessa

dal direttore prov. poste e telecomunicazioni con la quale ad

essa era stata contestata la violazione degli art. 1 e 3 1. 110/83

per aver emesso radiodiffusioni interferenti con la frequenza riservata alla polizia di Stato.

Deduceva l'opponente l'incompetenza a provvedere dell'au

torità ingiungente e contestava, nel merito, la fondatezza della

asserita violazione anche per il difetto in essa deducente della

necessaria veste di «concessionaria».

Costituitasi l'amministrazione — tramite funzionari delegati dai direttori provinciali poste e telecomunicazioni e del Circo

stel — l'adito pretore, con sentenza 18 gennaio 1994, accoglieva

l'opposizione annullando per l'effetto l'opposta ingiunzione. Nella motivazione il pretore precisava di condividere la preli

minare questione di incompetenza posta dall'opponente (sì che

le altre doglianze restavano assorbite), posto che l'art. 32, 2°

comma 1. 6 agosto 1990 n. 223 (contenente rinvio, per le sanzio

ni, alla 1. 8 aprile 1983 n. 110) designava nel circolo costruzioni

poste e telecomunicazioni (come confermato dal d.m. 5 novem

bre 1990) l'organo locale del ministero competente ad adottare

i provvedimenti previsti dagli art. 18 e 32 della stessa legge, così realizzando una vera e propria delega in materia (unita mente a quella conferita, per le proprie attribuzioni, al garante

per l'editoria) escludente alcuna competenza residua del diretto

re provinciale della stessa amministrazione.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 5 febbraio 1994, ha proposto ricorso l'amministrazione delle poste notificando

l'atto in data 1° aprile 1994 ed ivi dispiegando un solo motivo

di censura. Non si è costituita l'intimata.

Motivi della decisione. — Nell'unico mezzo l'amministrazio

ne denunzia violazione degli art. 1 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 572, 3 1. 8 aprile 1983 n. 110, 18 e 32 1. 6 agosto 1990 n. 223, in

relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., e vizio di motivazione, per avere la pronuzia ritenuto che il potere di adozione della san

zione (e quello di ricevere il rapporto) fosse stato trasferito in

virtù delle disposizioni (art. 18 e 32) della 1. 223/90 e della dele ga attuativa ex d.m. 5 novembre 1990 dal direttore prov. delle

poste e telecomunicazioni al direttore di circolo poste e teleco

municazioni con la conseguenza di far ritenere viziati da incom

petenza i provvedimenti di ingiunzione adottati a carico della

opponente. Ritiene la corte che la doglianza formulata dalla ricorrente

amministrazione sia inaccoglibile e che, di contro, non meriti

censura la decisione del pretore di annullare, per incompetenza,

l'opposta ordinanza, se pur l'adottata motivazione deve essere

integrata ed in parte qua corretta per le ragioni e nei limiti di

cui appresso. Osserva il collegio che, sino alla entrata in vigore della disci

plina posta dalla 1. 6 agosto 1990 n. 223, l'individuazione del

l'autorità competente ad adottare la sanzione amministrativa per violazioni alle norme in materia di interferenze ai segnali emessi

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sulla banda di frequenza riservata alla polizia di Stato, non po teva effettuarsi altro che attraversare le regole dettate dalla 1.

24 novembre 1981 n. 689, sedes materiae della disciplina della

sanzione di cui all'art. 3 1. 8 aprile 1983 n. 110 nei suoi aspetti

procedimentali (come pur affermato da questa corte nelle pro nunzie 16 febbraio 1993, n. 1880, Foro it., Rep. 1993, voce

Radiotelevisione, n. 53, e 23 aprile 1992, n. 4900, id., 1992, I, 1372).

Ed è noto che l'art. 18, 2° comma, 1. 689/81 attribuisce il

potere sanzionatorio all'autorità «competente a ricevere il rap

porto a norma dell'art. 17» (1° comma): l'individuazione di

tale articolazione locale dell'amministrazione — nella cui com

petenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione

(art. 17, 1° comma) — è stata, quindi, effettuata con il d.p.r.

previsto dal 7° comma della disposizione in esame, e, segnata

mente, con il d.p.r. 571/82, atto di normazione secondaria avente

natura regolamentare (come affermato da questa corte a sezioni

unite nella sentenza 25 novembre 1992, n. 12545, id., 1993, I,

2225). Il predetto decreto ha individuato nella direzione provin ciale delle poste e telecomunicazioni l'autorità competente a ri

cevere il rapporto per le violazioni al t.u. approvato con il d.p.r. 156/73.

E la individuazione rimane affidata alla applicazione dei men

zionati art. 17 e 18 1. n. 689 pur per le violazioni introdotte — come nel caso dell'art. 3 1. 110/83 — da fonti successive

alla legge del 1981, stante il ruolo e la valenza di «canone gene rale» di competenza rivestito dal 1° comma dell'art. 17, e salva

la diversa specifica previsione della legge che introduce nuove

ipotesi di illecito. Ha, al proposito, affermato questa corte (nella testé rammen

tata pronunzia, resa a sezioni unite): «Il problema dell'identifi

cazione dell'ufficio competente (a ricevere il rapporto ai sensi

dell'art. 17 della legge del 1981, nonché ad emanare l'ordinanza

ingiunzione, ai sensi dell'art. 18) con riguardo a norme succes

sive, che prevedono nuove ipotesi di illeciti amministrativi, se

non è risolto espressamente dalle nuove disposizioni, non può risolversi altrimenti che facendo diretto riferimento all'art. 17

della legge del 1981, che indicava vari criteri di competenza dei

quali ha rilievo, nella specie, quello del 1° comma...».

E poiché nei tre commi dell'art. 3 1. 8 aprile 1983 n. 110

nessuna nuova regola procedimentale veniva introdotta — par landosi genericamente di «amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni» abilitata agli interventi repressivi ed alla ap

plicazione della sanzione, alla sospensione e disattivazione del

l'impianto interferente, al sequestro eccezionale dell'impianto — è d'obbligo ritenere permanente la competenza, specificata nel cit. d.p.r. 571/82 con riguardo alle violazioni a norme vi

genti nella «materia» disciplinata, originariamente, dal t.u.

156/73. Ma a diverse conclusioni occorre giungere per quanto concer

ne gli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore della 1. 223/90,

contenente, come è noto, nuova «disciplina del sistema radiote

levisivo pubblico e privato» ed al cui interno si situa — contra

riamente a quanto afferma l'amministrazione ricorrente e come

non compiutamente compreso dal Pretore di Alessandria — una

complessiva regolamentazione del procedimento di contestazio

ne ed applicazione delle sanzioni amministrative anche riferite

agli illeciti da indebita «interferenza» con i segnali delle emit

tenti «protette». L'art. 31 della legge del 1990, infatti, intitolato «sanzioni am

ministrative di competenza del garante e del ministro delle po ste e telecomunicazioni», prevede, accanto alla competenza del

garante per l'editoria, ed ai commi 8-9-10-11, una competenza

generale — per specifiche violazioni — del ministro. In parti colare:

a) la ripetuta indicazione dell'autorità competente nel «mini

stro» — e non nell'amministrazione delle poste e telecomunica

zioni — è argomento letterale del tutto coincidente, ad indicare

la volontà di un'attribuzione innovativa di competenza «centra

le ed unitaria»; con quello ricavabile dall'esame delle violazioni

sanzionabili; b) al ministro, infatti, è assegnata (8° comma) la competenza

all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni contenute

negli art. 10, 5° e 18° comma, ovvero nel regolamento di attua

zione di cui all'art. 36 o, infine, nell'atto di concessione, nell'e

vidente intento di riservare all'autorità di governo, in sede cen

trale, la gestione della complessa — e nuova — attività di ra

diotelediffusione privata in regime di concessione;

Il Foro Italiano — 1997.

c) in tal senso è di tutta evidenza che, per l'accertamento

e la contestazione delle infrazioni all'obbligo di immediata tra smissione dei comunicati richiesti dalla pubblica amministrazio ne, sia stata dal legislatore del 1990 privilegiata la competenza del ministro; ma in tal senso è altrettanto plausibile che si sia

assegnato allo stesso ministro, e con richiamo ai precetti posti dalla 1. 8 aprile 1983 n. 110 (richiamo a sua volta conseguente al rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 18 1. 223/90, che, appunto, al 3° comma, fa rinvio alla legge del 1983 con sua

contestuale estensione oggettiva e soggettiva), il potere di accer

tare il rispetto delle molteplici bande di frequenza riservate a

«servizi pubblici essenziali»; d) al proposito, infatti, va rammentato che l'art. 18, 3° com

ma, della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo da un canto

estendeva l'area delle frequenze protette dalle sole emissioni fun

zionali alla aeronavigazione ed alla sua assistenza alle emissioni

necessarie alle forze di polizie ed agli altri servizi pubblici essen

ziali (ivi comprese le emissioni della concessionaria pubblica) e, dall'altro, rendeva applicabile il (così esteso) sistema di tutela

già regolato dalla 1. 110/83 anche ai nuovi soggetti ('concessio nari privati') della comunicazione radiotelevisiva (cfr. in propo sito Cass. 9 luglio 1996, n. 6255, id., 1996, I, 3378);

e) ebbene, al ministro è assegnato il potere di: accertare le

violazioni alle disposizioni di cui al punto ti) che precede, e, quindi, alle norme sulle bande di frequenza «protette» (nella nuova estensione di cui all'art. 18 citato); contestare gli addebi

ti con assegnazione del termine di giorni quindici (inferiore al

termine di giorni trenta di cui all'art. 18, 1° comma, 1. 689/81);

assegnare, scaduto il termine, altro termine di giorni quindici

per la cessazione dell'illecito (ove questo abbia carattere di per

manenza): cfr. il 9° comma; adottare — al permanere dell'inot

temperanza — l'ordinanza-ingiunzione recante sanzione deter

minabile dal minimo di lire tre al massimo di lire cento milioni (cfr. 10° comma la cui previsione è, quindi, sostitutiva, per le

violazioni richiamate all'art. 18, 3° comma, di quella sub 1°

comma dell'art. 3 1. 110/83);

f) e la previsione di chiusura delle nuove disposizioni sugli illeciti amministrativi di cui all'8° comma dell'art. 31 in esame

è contenuta sull'I 1° comma, là dove è fatto rinvio «in quanto non diversamente previsto» alle norme contenute nel capo I, sez. I e II, I. 689/81;

g) da ultimo, il 16° comma dell'art. 31 in esame prevede che

i direttori di Circostel segnalino le violazioni alle disposizioni richiaipate nello stesso articolo al garante od al ministro (a se

conda delle rispettive competenze). Le chiare previsioni sopra riportate inducono quindi ad affer

mare: che l'individuazione dell'autorità competente, per le vio

lazioni di cui all'art. 18, 3° comma, 1. 223/90, a ricevere il

rapporto e ad adottare l'ingiunzione, debba effettuarsi alla luce

delle specifiche ed espresse disposizioni contenute nella stessa

legge; che tali disposizioni riscrivono in misura rilevante il pro cedimento di contestazioe e la sanzione per dette violazioni, pur richiamando, in quanto non derogato, la 1. 689/81; che da tali

disposizioni emerge palesemente che sia il ministro destinatario

del rapporto (appunto, proveniente dai direttori di Circostel) ed autorità competente ad adottare l'ordinanza, senza che con tale competenza contraddica in alcun modo il conferimento di

«delega» agli stessi direttori di Circostel del potere di «firma»

dell'ordinanza: delega prevista dal d.m. 5 novembre 1990 men

zionato dal pretore (se pur sull'erroneo assunto che la «compe tenza» spettasse direttamente a tali autorità locali in forza del

decreto stesso). Dal riferito quadro emerge, pertanto, che il Pretore di Ales

sandria, pur in base a motivazione incompleta e parzialmente erronea, ebbe ad esattamente annullare l'ordinanza opposta, que sta essendo stata adottata dal direttore prov. delle poste e tele

comunicazioni e cioè da ufficio locale competente in base ad

atto regolamentare (il d.p.r. 571/82) inapplicabile dal momento

in cui la nuova disposizione di legge (l'art. 31 1. 223/90) ebbe

a diversamente disporre anche in punto individuazione dell'au

torità competente. il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Ili

Svolgimento del processo. — Con ricorso 6 febbraio 1993

la soc. Telelombardia — esercente omonima emittente televisiva

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1839 PARTE PRIMA 1840

— proponeva opposizione innanzi al Pretore di Bergamo avver

so l'ordinanza ingiunzione emessa il 30 dicembre 1992 dal diret

tore poste e telecomunicazioni per la pretesa violazione della

1. 8 aprile 1983 n. 110 consistita nell'aver cagionato — con le

proprie trasmissioni — interferenze ai segnali trasmessi dalla

concessionaria Rai-TV (rete 3 canale D).

L'opponente negava la sussistenza dei presupposti per l'ado

zione della sanzione di cui all'art. 3 1. 110/83, sia per essere

la propria emissione preesistente a quella della Rai, sia perché i segnali interferiti non pertinevano a servizi pubblici essenziali,

sia, infine, perché la norma posta dall'art. 18 della nuova 1.

6 agosto 1990 n. 223 (con il richiamo al sistema sanzionatorio

di cui all'art. 3 1. 110/83) era destinata alla repressione delle

interferenze commesse dai soli «concessionari» e non ai soggetti

che, come la opponente, erano meramente autorizzati, in regi me di proroga, alla emissione radiotelevisiva in ambito locale.

Costituitasi l'amministrazione opposta, il pretore adito con

sentenza 14 luglio 1993 rigettava l'opposizione sull'assunto, e

per quel che rileva in questa sede, che, alla luce della ratio del

l'intervento legislativo del 1990, il rinvio operato dall'art. 18, 3° comma, 1. n. 223 al sistema sanzionatorio preesistente (l'art. 3 1. 110/83) non poteva non riguardare anche le interferenze

causate dai soggetti solo «autorizzati», non scorgendosi ragione di sorta nella lettera e nella volontà della legge — per la esclu

sione auspicata dall'opponente. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s'oc.

Telelombardia a r.l., notificando l'atto in data 8 luglio 1994

ed in esso articolando un solo mezzo. Si è costituita l'intimata

amministrazione notificando il controricorso il 3 ottobre 1994.

La ricorrente, infine, ha depositato memoria.

Motivi della decisione. — Nell'unico mezzo la ricorrente soc.

Telelombardia denunzia violazione degli art. 18, 3° comma, e

32, 2° comma, 1. 223/90 per avere il Pretore di Bergamo esteso

le disposizioni sanzionatorie richiamate dall'art. 18, 3° comma

(quelle di cui all'art. 3 1. 110/83) — e letteralmente indirizzate

ai soli soggetti «concessionari» di impianti di tele-radio diffu sione — anche ai soggetti solo «autorizzati» alla radiodiffusio

ne in prosecuzione, e ciò:

a) in contrasto con il chiaro dato letterale;

b) in spregio al disposto dell'art. 33 della legge del 1990, che

espressamente individua le norme applicabili ai soggetti autoriz

zati (art. 10-11-13-15-20) e le «connesse» disposizioni sanziona

torie di cui agli art. 30 e 31, tra le quali non sussiste richiamo

all'art. 18 estensibile ai predetti «autorizzati» (essendo detto ri

chiamo, significativamente, bensì' contenuto nell'art. 31, sulle

sanzioni, ma non reiterato nell'art. 33 dettante «norme per i

soggetti autorizzati»);

e) ignorando la previsione di cui all'art. 32, 2° comma, per la quale a carico dei soggetti autorizzati sono consentiti gli in

terventi pubblici di coordinamento con gli impianti dei servizi

nazionali secondo le «procedure» di cui alla 1. 110/83, restan

do, cioè, escluso alcun rinvio alle norme sanzionatorie poste dalla stessa legge.

Ad avviso del collegio — e come già, assai di recente, affer

mato da questa corte con la sentenza n. 6255 in data 9 luglio 1996 (Foro it., 1996, I, 3378) resa in subiecta materia — le

doglianze sono infondate, dovendosi ritenere corretta la deci

sione del pretore di respingere l'opposizione di Telelombardia

avverso l'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dall'ammi

nistrazione delle poste e telecomunicazioni se pur la motivazio

ne — fondata al proposito sulla sola indefettibile identità di

posizioni delle categorie dei concessionari e degli autorizzati e

carente sul piano dell'analisi delle norme della legge del 1990 — richiede di essere integrata e in parte qua corretta.

La 1. 110/83, dettata per la protezione dalle interferenze che

possano disturbare la sicurezza del volo ed il servizio di assi

stenza del traffico aereo, all'uopo assicurando al volo stesso

ed all'Aavtag specifiche bande di frequenza, prevede (art. 3) l'adottabilità di sanzioni amministrative da parte dell'ammini

strazione delle poste e telecomunicazioni a carico dei titolari

degli impianti interferenti e la, successiva, sospensione e disatti

vazione dell'impianto che permanga nella condizione vietata.

La 1. 6 agosto 1990 n. 223, contenente ampia disciplina del

sistema radiotelevisivo pubblico e privato, reca svariate disposi zioni rilevanti ai fini del decidere e che appare opportuno sinte

tizzare.

L'art. 18, 3° comma, prevede che le norme contenute nella

Il Foro Italiano — 1997.

1. 8 aprile 1983 n. 110 debbano applicarsi ai concessionari pri vati e che le stesse norme siano, altresì, estese, ove applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

L'art. 31, intitolato alle sanzioni amministrative di competen za del garante e del ministro delle poste e telecomunicazioni,

prevede, per quel che rileva in questa sede (commi 8-9-10-11), la competenza del ministro per la violazione di varie disposizio ni della legge, tra le quali, quelle contenute nell'art. 18, con

la irrogazione di sanzioni amministrative e la conseguente appli cazione delle sez. I e II capo I della 1. 689/81.

L'art. 32 («autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio»), nel regolare le condizioni perché gli esercenti di impianto possa

no, in attesa di decisione sulle proposte domande di concessio

ne, continuare l'esercizio dell'impianto in sede nazionale o loca

le, dispone, al 2° comma, che nel periodo corrente tra l'entrata

in vigore della legge ed il rilascio della concessione (o il suo

rifiuto) non siano ammesse modifiche tecniche agli impianti stessi

al di fuori di quelle disposte dalla amministrazione ai sensi della

1. 110/83. L'art. 33 («norme per i soggetti autorizzati») prevede al 1°

comma che ai menzionati soggetti debbano essere applicate spe cifiche norme della stessa legge (quelle di cui agli art.

10-11-13-14-15-20) «...nonché le connesse disposizioni sanzio

natone di cui agli art. 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati

per la radiotelevisione sonora in ambito rispettivamente nazio

nale e locale» ed al comma seguente che alcune norme (quelle di cui agli art. 8-9-15-20-26, ai commi la cui citazione si omette, «nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 31») abbiano efficacia dal 365° giorno successivo a quello di entrata

in vigore della legge a condizione che i soggetti autorizzati eser

ciscano — all'entrata in vigore stessa — emittenti e reti quali definite dall'art. 3, 11° comma, e dall'art. 21, 3° comma.

Orbene, l'odierna ricorrente, facendo leva sulle inclusioni

espresse e sulle esclusioni correlate, contenute nel complesso com

pendio normativo sintetizzato sopra, e prendendo le mosse dal

la esclusiva menzione dei «concessionari» nel comma 3° del

l'art. 18, afferma che l'intervento del 1990 lasciò consapevol mente «al di fuori» della rete ^nzionatoria (la 1. 110/83) gli esercenti solo «autorizzati» — compredendoli invece nella stru

mentazione degli interventi correttivi-repressivi dei disturbi alle

frequenze «protette» — posto che sarebbe iniquo, ed eversivo

delle norme in tema di sanzione amministrativa, sottoporre alla

relativa sanzione chi, versando in oggettiva e soggettiva incer

tezza, trasmette in condizione di mera proroga «di fatto» ed

al di fuori delle certezze date dal rapporto concessorio.

Ad avviso del collegio, se, da un canto, la lettura corretta

delle norme richiamate induce alla estensione anche agli auto

rizzati delle norme sanzionatorie di cui all'art. 3 1. 110/83, dal

l'altro canto, nessuna irrazionale ed ingiustificata sanzione è rav

visabile nella estensione de qua, posto che qualunque soggetto esercente impianto di radiodiffusione pur non essendo, ancora, detentore di una specifica, e concessa, banda di frequenza, ben

sa quali bande siano presidiate dalla riserva di intangibilità (cfr. art. 2, 2° comma, 1. 110/83), posta in relazione ai primari o

comunque rilevanti interessi pubblici sottostanti, sì che non si

scorge quale vulnus alle norme sulla imputabilità dell'infrazione

siano, dalla estensione stessa, cagionate.

Orbene, e venendo alla sistematica lettura delle norme, va

ribadito che l'art. 18, 3° comma, della legge del 1990 va inteso

non già nel senso che esso stabilisca quali specifici soggetti —

con esclusione degli altri — siano i destinatari delle previsioni sanzionatorie della 1. 110/83, bensì nel senso che esso, al fine

di fugare dubbi, specifichi che tra i destinatari stessi debbano

annoverarsi anche i concessionari privati. Ed a tal centrale e

qualificante affermazione questa corte, nella già richiamata re

centissima pronunzia, è pervenuta rilevando che la 1. n. 110

persegue la tutela del primario interesse alla sicurezza della na

vigazione aerea mediante il totale e drastico divieto di interfe

renze ai segnali emessi sulle bande di frequenza riservate e che i destinatari del relativo divieto erano tutti i gestori di impianto

(all'epoca gestito in sede locale anche da privati esercenti) e che,

pertanto, sarebbe di assoluta irragionevolezza — e, come tale, da respingersi recisamente dall'interprete — l'ipotesi ricostrutti va che conducesse a ravvisare una implicita riduzione della sfe

ra dei destinatari della strumentazione repressiva all'atto stesso in cui si pose mano ad una prima globale definizione delle fre

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

quenze assegnabili e, comunque, nell'ambito di un intervento

che mostrò di voler estendere (art. 31) — e non mai restringere — le opportunità applicative della sanzione amministrativa deli

neata dalla legge del 1983. In sostanza, se è indubbio che la

tutela delle bande di frequenza riservate alla navigazione aerea

ed alla assistenza al volo ben riguardava — in termini di appli cabilità dei precetti e delle sanzioni — tutti gli esercenti di im pianti di radio-tele comunicazione ai sensi dell'art. 3 1. 110/83; e se è indubbio che tali esercenti (meramente autorizzati alla

proroga di fatto in base all'art. 3 d.l. 807/84 conv. in 1. 10/85)

erano, dunque, già esposti alla repressione amministrativa delle

menzionate violazioni alla vigilia della entrata in vigore della

legge del 1990; non può non rilevarsi come una disposizione

(l'art. 18, 3° comma) la cui finalità palese è quella di estendere

sfere di tutela debbasi interpretare nel senso che, da un canto, estende la sfera dei soggetti tutelati (aggiungendo le bande di

frequenza riservate alla polizia ed «agli altri servizi pubblici es

senziali») e, dall'altro, estende — e non certo restringe — la

sfera dei destinatari della strumentazione preventiva/repressiva

(la 1. 110/83) includendovi i «concessionari privati». E di qui la constatazione per la quale se il legislatore avesse inteso esclu

dere dal sistema sanzionatorio contestualmente richiamato (e con

testualmente esteso a nuovo bande di frequenza) la totalità de

gli esercenti (tutti i richiedenti la concessione dovendosi ritenere

«autorizzati», ai sensi dell'art. 32, 1° comma), ciò avrebbe do

vuto ragionevolmente fare in modo esplicito ed in ragione di

una ben precisa, e ponderata, «incompatibilità» del regime di

autorizzazione temporanea con la estensione della tutela (anche di quella apprestata per le radioemissioni delle forze di poli

zia!). E posto che tal esplicita esclusione è del tutto mancata

e che, di contro, si è in presenza di una previsione letteralmente

e razionalmente inclusiva della categoria dei «concessionari pri vati» (apprestata dalla stessa legge) ne discende, all'evidenza; che appare inconferente — contrariamente all'assunto di Tele

lombardia — che l'art. 18 sia o meno richiamato tra le norme

della 1. 223/90 dichiarate applicabili ai soggetti «autorizzati»,

l'applicazione stessa essendo, al contempo, generale e preesi stente con riguardo alla tutela di cui alla 1. 110/83 e per tutti

gli esercenti privati di impianti e nuove essendo, in forza della

disposizione in discorso, dimensioni e appartenenza delle fre

quenze assunte a tutela, cosiccome nuove sono — in forza delle

disposizioni contenute nei commi 8-9-10-11 dell'art. 31 — le

previsioni sulla «competenza», sul procedimento e sulla sanzio

ne dell'illecito amministrativo del richiamato art. 18.

Peraltro, e venendo all'esame delle altre disposizioni della legge del 1990, l'art. 33, pur intitolato «norme per i soggetti autoriz

zati», alla stregua del suo contenuto — dianzi sintetizzato —

non consente, come già affermato da questa-corte nella ridetta

sentenza 6255/96, di essere interpretato nel senso divisato dalla

ricorrente (ed apparentemente esplicitato dalla titolazione): in

fatti, se nel 1° comma sono indicate alcune disposizioni appli cabili ai soggetti «autorizzati» ed in relazione alle sanzioni di

cui agli art. 30 e 31, nel 2° comma sono elencate disposizioni la cui efficacia temporale è differita anche per i soggetti auto

rizzati, così implicitamente presupponendo, vieppiù in difetto di coordinamento logico con il 1° comma, che anche a questi ultimi siano applicabili le residue disposizioni (la cui estensione

non sia altrimenti, ed espressamente, esclusa). Ma non solo da

tal palese carenza di coordinamento è lecito argomentare nel

senso del modesto significato della mancata menzione dell'art.

18 nel 1° comma dell'art. 33 in esame. Ed invero, l'art. 33

all'atto di indicare i soggetti «autorizzati» ai quali rendere ap

plicabili le (sole) norme elencate al 1° comma, lungi dall'opera re puro e semplice rinvio alla definizione (affatto completa) di

soggetto autorizzato contenuta nel 1° comma del precedente art.

32, si premura di limitarne i contorni statuendo che la ridetta

applicazione sia riferita a quei soggetti di cui all'art. 32 che

eserciscano reti nazionali od emittenti locali quali definite dal

l'art. 3, 11° comma, e dall'art. 21, 3° comma (reti locali con

penetrazione di almeno il 70% del relativo bacino di utenza

e con eventuale diffusione in contemporanea per non oltre sei

ore). E ciò implica, all'evidenza, che il richiamo di specifiche norme correlato al requisito di specifica consistenza della emit

tente (appunto, nazionale o locale di «rilievo»), unitamente al

fatto che tutte le norme richiamate disciplinano oneri compati bili solo con la consistenza rilevante della emittente (l'art. 10

disciplina la regolamentazione dei telegiornali e dell'onere di ret

II Foro Italiano — 1997.

tifica; l'art. 11 regola le iniziative per garentire le pari opportu

nità; l'art. 13 prevede le comunicazioni al garante dei trasferi

menti proprietari; l'art. 14 disciplina la pubblicazione dei bilan ci, ecc.), attesti l'impossibilità di escludere la diretta applicazione delle norme che non presuppongono affatto la gestione di un

impianto, e su bacino, di rilevanti dimensioni. E non par minimamente dubbio il fatto che le norme — vec

chie e nuove — di riserva ai pubblici poteri o alla concessiona

ria pubblica di bande di frequenza e statuenti oneri di «non

interferenza» con le relative emissioni (e comminanti sanzioni

per la inosservanza), non appaiono in alcun modo correlate a

requisiti dimensionali dell'emittente e/o all'ampiezza delle sue

emissioni, trattandosi, esclusivamente, di modulare il proprio

segnale nei limiti assentiti (per i concessionari) o di fatto fruibili (per i c.d. «autorizzati»).

Ditalché, vuoi in base ad una corretta e sistematica lettura

dell'art. 18 della legge del 1990, vuoi in relazione ad una attenta

interpretazione delle disposizioni di cui agli art. 31-32-33 della

stessa legge, può conclusivamente affermarsi che a tutti i sog

getti «autorizzati» di cui all'art. 32 sia interamente applicabile il disposto dell'art. 3 1. 110/83 come novellato dagli art. 18, 3° comma, e 31, commi da 8 a 11, 1. n. 223 del 1990.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 10 mar

zo 1997, n. 2131; Pres. La Torre, Est. Varrone, P.M. Ado

rante (conci, conf.); Inail (Avv. Tedesco, Varone) c. Mau

rizi e altra (Avv. Biondo, Isabella Valenzi), Barretta e altri.

Conferma Trib. Roma 7 novembre 1995.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione — Equo canone — Determinazione — Coefficiente tipologi co — Classamento catastale — Potere di disapplicazione del

giudice ordinario (L. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, sul con

tenzioso amministrativo, art. 5; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disci

plina delle locazioni di immobili urbani, art. 16).

Nella controversia tra il locatore ed il conduttore per la deter

minazione dell'equo canone, ai sensi degli art. 12 ss. I. 392/78, il giudice ordinario può disapplicare, con effetti limitati al caso concreto e ai soli fini della decisione sulla misura del

canone, l'atto di classamento dell'unità immobiliare operato dall'autorità amministrativa, ove lo ritenga non conforme al

la legge. (1)

(1) La pronunzia ribadisce un principio ormai da tempo consolidato, nel solco di Corte cost. 7 aprile 1983, n. 84 (Foro it., 1983, I, 1826, con nota di richiami di D. Piombo) e Cass., sez., un., 17 novembre

1984, n. 5845 (id., 1985, I, 768, con osservazioni di D. Piombo) e n. 5844 (id., Rep. 1984, voce Locazione, n. 348; annotata, tra gli altri, da R. Preden, in Giust. civ., 1985, I, 1131). Secondo queste ultime, il potere di disapplicazione del giudice ordinario sussiste anche qualora risultino «tutte le circostanze di fatto rilevanti per un diverso classa mento dell'immobile locato, in conseguenza di modificazioni intervenu te in esso e nell'assetto urbanistico, non ancora registrate in catasto...»; ma in realtà, a ben vedere, come ora le stesse sezioni unite puntualizza no con la sentenza in rassegna (e come, del resto, sostanzialmente già si osservava nell'annotare la citata Cass. 5845/84), in tale eventualità

(così come in altre, in cui l'atto amministrativo di classamento non esiste ovvero è il mutamento della destinazione d'uso che fa sorgere l'esigenza di attribuire all'immobile, ai soli effetti della locazione, una

tipologia catastale abitativa), «l'istituto della disapplicazione non ope ra», non potendo parlarsi di non conformità alla legge dell'atto ammi nistrativo di classamento.

In effetti, però, come si può ricavare sia dalla motivazione di Cass.

5845/84, cit., sia da successive pronunzie, il pensiero della corte di le

gittimità sembra nel senso che l'art. 16 1. 392/78 non attribuisca al classamento dell'unità immobiliare da parte dall'autorità amministrati va un valore «tassativo e vincolante» tra le parti del rapporto locativo,

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