sezione I civile; sentenza 12 marzo 1999, n. 2192; Pres. Sgroi, Est. Criscuolo, P.M. Cinque (concl.diff.); Cassa di risparmio in Bologna (Avv. A. e P. Ermetes) c. Fall. soc. Zanasi. Cassa App.Bologna 31 luglio 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2947/2948-2953/2954Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194914 .
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2947 PARTE PRIMA 2948
di un rapporto d'opera professionale, perché le prestazioni me
diche costituiscono solo una parte del servizio che la struttura
privata si impegna a fornire a favore degli utenti.
Sussistono invece tutti i presupposti e gli elementi per qualifi
care tale rapporto come concessione amministrativa (v., in que
sto senso, Cass. 21 febbraio 1987, nn. 1869 e 1870, id., Rep.
1987, voce Sanità pubblica, nn. 183 e 186).
Innanzitutto vi è il presupposto oggettivo, costituito dalla ri
serva alla pubblica amministrazione delle suddette attività a fa
vore degli utenti del servizio sanitario nazionale: le strutture
private possono svolgere il servizio a favore di detti utenti e
a spese dell'Usi, solo se ottengono da queste la relativa con
cessione.
In secondo luogo sussiste lo schema procedimentale tipico
della concessione amministrativa: vi è infatti una determinazio
ne unilaterale e ampiamente discrezionale della pubblica ammi
nistrazione, che, accertata l'insufficienza delle proprie strutture
e valutata l'opportunità di ovviare a tale carenza mediante l'am
pliamento dei propri impianti, deliberi invece di provvedere al
completamento del servizio mediante l'inclusione di soggetti pri
vati nelle strutture del servizio sanitario (v. il piano regionale
di cui si è parlato sopra). Tale deliberazione viene poi attuata
dall'Usi competente, che, accertata l'esistenza dei requisiti sog
gettivi dei privati che aspirano a tale concessione, sceglie quelli
più idonei e stipula con essi la convenzione, che è un negozio
bilaterale di natura pubblicistica, col quale le parti si ricono
scono reciproci diritti e obblighi in esecuzione della concessione
medesima: in particolare il titolare del laboratorio privato (che
può essere anche una persona giuridica) si impegna a garantire i requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qua
lificazione funzionale del personale, rispondenti alle caratteri
stiche uniformi previste per tutto il territorio nazionale da uno
schema tipo emanato dallo Stato (v. art. 25 1. 23 dicembre
1978 n. 833 come parzialmente modificato dall'art. 3 d.l. 26
novembre 1981 n. 678). E in relazione a tale impegno e all'ef
fettiva erogazione da parte di laboratori privati convenzionati
di prestazioni sanitarie, non inferiori a quelle effettuate da pre sidi e servizi delle Usi, i competenti organi della pubblica am
ministrazione hanno poteri autoritativi di controllo e di inter
vento.
La presente controversia è sorta proprio in seguito all'eserci
zio di tali poteri da parte dell'Usi 19 di Roma, che ha unilate
ralmente revocato la concessione, in quanto il dr. Buccieri non
aveva l'autorizzazione regionale alla gestione del gabinetto di
analisi. Trattandosi dunque di una concessione di servizio pubblico,
trova applicazione l'art. 5 1. 16 dicembre 1971 n. 1034, che
devolve alla giurisdizione dei Tar i ricorsi contro atti o provve dimenti relativi a tale rapporto, mentre riserva all'a.g.o. le con
troversie concernenti i corrispettivi dovuti.
E poiché nella specie si è fuori da quest'ultima ipotesi, in
quanto si controverte sulla legittimità della revoca della conces
sione, la causa appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudi ce amministrativo.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 marzo
1999, n. 2192; Pres. Sgroi, Est. Criscuolo, P.M. Cinque
(conci, diff.); Cassa di risparmio in Bologna (Aw. A. e P.
Ermetes) c. Fall. soc. Zanasi. Cassa App. Bologna 31 luglio 1996.
Fallimento — Crediti maturati nel precedente concordato pre ventivo — Prededuzione — Configurabilità — Limiti (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. Ili, 184).
I crediti derivanti da obbligazioni sorte in costanza di concor
dato preventivo sono prededucibili nel fallimento consecutivo
a condizione che la prosecuzione della gestione costituisca mo
dalità essenziale della procedura, ciò che si realizza quando sia stata inserita nella proposta, sia oggetto del decreto di
ammissione ed infine sia oggetto di valutazione da parte dei
creditori e del tribunale nella sede del processo di omolo
gazione. (1)
Svolgimento del processo. — La Zanasi s.p.a. in data 19 feb
braio 1981 fu ammessa al concordato preventivo ed il 14 giugno 1985 fu dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna.
(1) I giudici di legittimità imprimono una accelerazione alla timida svolta con la quale Cass. 5 agosto 1996, n. 7140, Foro it., Rep. 1997, voce Fallimento, n. 685 (e, in extenso, Fallimento, 1997, 269, con nota adesiva sul punto di M. Fabiani, Somministrazione e prededuzione: chiu sura con spiragli nel concordato preventivo), più volte evocata nella
motivazione, pur dando continuità in termini generali al principio della esclusione della prededuzione nel passaggio fra concordato preventivo e fallimento, aveva aperto uno spiraglio al trattamento prededucibile dei crediti sorti durante il concordato preventivo rilevando che in taluni casi ciò sarebbe potuto accadere. Fra le tante incertezze che ancora
avvolgono l'interpretazione della legislazione fallimentare si è soliti non inserire la questione della prededucibilità nel successivo fallimento delle
obbligazioni sorte nel precedente concordato preventivo nel senso che da tempo ormai remoto costituisce ius receptum l'affermazione per cui dette obbligazioni nella procedura liquidatoria successiva debbono esse re soddisfatte in misura concorsuale (sulle complesse problematiche in tema di prededuzione e consecuzione di procedure concorsuali, cfr., di recente, V. Giorgi, Consecuzione di procedure concorsuali e prede ducibilità dei crediti, Milano, 1996, 1 ss.). L'intensa produzione giuris prudenziale dell'ultimo trentennio è assolutamente monolitica: cfr. Cass. 14 luglio 1997, n. 6352, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 702, che ha ribadito come i crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concordato preventivo, in caso di successivo falli
mento, non possono essere soddisfatti «in prededuzione» stante la fun zione meramente liquidatoria del concordato, rispetto alla quale è estranea
(in quanto meramente eventuale) la continuazione dell'esercizio dell'im
presa da parte del debitore; deve inoltre escludersi la sussistenza della consecutività tra la procedura di amministrazione controllata e quella di concordato preventivo; 27 ottobre 1995, n. 11216, id., Rep. 1996, voce cit., n. 548; 26 giugno 1992, n. 8013, id., Rep. 1992, voce cit., n. 621; 5 maggio 1988, n. 3325, id., Rep. 1988, voce cit., n. 540; 5 febbraio 1988, n. 1258, ibid., n. 541; 3 ottobre 1983, n. 5753, id., Rep. 1984, voce cit., n. 447; 19 agosto 1983, n. 5402, id., 1983, I, 2748; 4 giugno 1980, n. 3636, id., 1981, I, 815, con nota di richiami; fra i giudici di merito, cfr. Trib. Parma 17 marzo 1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 703; Trib. Velletri 11 gennaio 1993, id., Rep. 1993, voce
cit., n. 513; App. Firenze 17 luglio 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n. 622; Trib. Monza 3 gennaio 1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 554; Trib. Bologna 11 dicembre 1990, ibid., n. 555; Trib. Belluno 24 ottobre
1987, id., 1990, I, 625. In sintonia con tale indirizzo (cui si è riferito anche il p.g.), cfr. in dottrina, fra gli altri, G. De Ferra, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1998, 370; S. Satta, Diritto fallimenta re, Padova, 1990, 492; L. Lanfranchi, Procedure concorsuali e tutela dei creditori, Milano, 1988, 543; G. Alessi, I debiti di massa nelle pro cedure concorsuali, Milano, 1987, 202; M. Casella, I debiti contratti
per la continuazione dell'impresa in amministrazione controllata ed in concordato preventivo e la riforma delle procedure concorsuali, in Fal
limento, 1982, 361; U. Azzolina, Il fallimento e le altre procedure con
corsuali, Torino, 1961, II, 901. Cass. 7140/96, pur utilizzando espressioni non evidentissime — ma
non per questo oscure —, poneva in risalto la circostanza che quanto meno in taluni casi gli elementi d'identità fra esercizio provvisorio di
sposto nel fallimento per consentire la prosecuzione dell'attività d'im
presa e amministrazione controllata (procedura nella quale è immanen te il profilo della protrazione della gestione dell'attività economica) si trasmettono anche al concordato preventivo.
I giudici di legittimità, dopo aver ribadito che la gestione dell'impre sa è momento essenziale e istituzionale dell'amministrazione controlla
ta, si premuravano di precisare che la prosecuzione dell'attività nel caso del concordato preventivo è lasciata alla libera iniziativa dell'imprendi tore insolvente il quale può anche optare per la prosecuzione, ma per
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Con ricorso ai sensi dell'art. 101 1. fall, la Cassa di risparmio in Bologna s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossio
ne dei tributi per la provincia di Bologna, chiese di essere am
messa in prededuzione al passivo del fallimento per il comples sivo importo di lire 407.014.122, dovute per il mancato versa
mento nel primo semestre del 1985 di ritenute alla fonte sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti, compresi soprattasse ed
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, oltre ad interessi di mora.
Sull'opposizione del curatore, il quale aveva eccepito trattarsi
di omissioni risalenti ad epoca anteriore al fallimento onde la
prededuzione non era configurabile, si fece luogo all'istruzione
della causa.
Con sentenza depositata il 10 maggio 1995 il tribunale rilevò
che tutti i versamenti erano stati omessi in un periodo di tempo in cui la società era sottoposta alla procedura di concordato
preventivo, sicché quei debiti contratti dall'imprenditore non era
no prededucibili nel fallimento che ne era seguito, in conformi
tà ad un consolidato orientamento giurisprudenziale. Pertanto
dichiarò ammissibile in privilegio il credito vantato per capitale (lire 195.535.093) ed interessi (lire 113.667.298), ed in chirogra
assolvere a interessi propri e non dei creditori come accade nel concor
dato con garanzia di terzi. In questa ipotesi è evidente che il potere direttivo e interdittivo che compete al giudice delegato va visto in fun
zione di evitare che la gestione si traduca in un depauperamento del
patrimonio del debitore e quindi in un pregiudizio per i creditori. La
novità, invece, che esprimeva la sentenza risiedeva nella affermazione
per cui nel concordato per cessio honorum la gestione dell'impresa può essere coordinabile con le finalità liquidatorie della procedura ed in tale
prospettiva la prosecuzione dell'attività può assolvere a finalità conser
vative non dissimili da quelle proprie dell'amministrazione controllata,
purché ciò non sia rimesso alla libera scelta dell'imprenditore ma costi
tuisca un elemento essenziale della proposta concordataria, sia oggetto della valutazione del tribunale in sede di decreto di ammissione e poi di controllo nel corso del giudizio di omologazione, oltre che di esame
da parte dei creditori ai fini dell'approvazione della proposta (sebbene con argomentazioni in parte diverse, sono favorevoli al riconoscimento
nel fallimento consecutivo delle obbligazioni sorte nel concordato pre
ventivo, A. Dimundo-A. Patti, I rapporti giuridici preesistenti nelle
procedure concorsuali minori, Milano, 1999, 143; A. Bonsignori, Pro
cessi concorsuali minori, in Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ.
diretto da F. Galgano, Padova, 1997, XXIII, 263; P.F. Censoni, I
ripensamenti della Cassazione sulla prededucibilìtà dei crediti sorti du
rante il concordato preventivo, in Giur. it., 1997, I, 1, 289; G. Lo
Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 1997 , 424; V. Schlavone, Prededucibilità dei debiti contratti durante le procedure prefallimentari, in Fallimento, 1993, 1152; G. Bozza (-G. Schiavon), L'accertamento
dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992, 587; F. d'Alessandro, Procedure concorsuali consecutive e prededuzione, in Giust. civ., 1992, II, 149; B. Meli, La consecuzione delle procedure concorsuali: problematiche e soluzioni con particolare riferimento al
computo del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare; de
correnza degli interessi; alla prededuzione; alta preesistenza dei rapporti
giuridici, in Dir. fallim., 1992,1, 749; M. Sandulli, La tutela dei credi
ti di massa nelle procedure concorsuali minori, id., 1990, I, 440; R.
Sgroi Santagati, Crediti sorti durante il concordato preventivo e suc
cessivo fallimento, ibid., 547; F. Ferrara, Il fallimento, Milano, 1989,
666; U. Apice, Prededucibilità dei crediti sorti in pendenza di concor
dato preventivo, in Fallimento, 1988, 949; S. Bonfatti, Procedure con
corsuali minori e prededuzione, in Giur. comm., 1986, I, 857; S. Pac
chi Pesucci, Concordato preventivo e prededuzione, id., 1980, I, 575.
Tale tesi trovava conforto in qualche decisione di corti di merito: cfr.
App. Roma 31 marzo 1995, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 623;
Trib. Monza 29 marzo 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 610; App. Roma 29 aprile 1991, id., 1992, I, 154; Trib. Verona 30 dicembre 1989,
id., Rep. 1990, voce Concordato preventivo, n. 134; Trib. Milano 30
maggio 1985, id., Rep. 1985, voce Fallimento, n. 545). Il pregio di
Cass. 2192/99 è quello di aver esteso il principio al concordato per
garanzia e quello di aver chiarito che il precedente del 1996 non costi
tuisce una pronuncia eterodossa ma la lucida rilettura di una questione sulla quale l'approfondimento era stato, evidentemente, insufficiente,
specie se rapportato alla dinamica delle scelte imprenditoriali più attua
li, nelle quali la continuità dell'azienda è un elemento ormai essenziale
nella maggior parte delle domande di concordato preventivo. Che questa decisione rappresenti una svolta positiva è evidente anche
perché in tale modo vengono raccolti alcuni suggerimenti della dottri
na, spesso assai perplessa sul trattamento riservato alle obbligazioni sorte
nel corso del concordato preventivo e non si cede, al contrario, alle
lusinghe di quanti hanno invece proposto che la prededucibilità debba
essere negata anche nella consecuzione fra amministrazione controllata
e fallimento (L. Lantranchi, Amministrazione controllata e diritto vi
gente, Milano, 1996, 189). [M. Fabiani]
Il Foro Italiano — 1999.
fo il credito per le soprattasse (lire 97.811.731), specificando che l'ammissione andava effettuata con riserva dell'esito del ri
corso promosso contro il ruolo davanti alla commissione tri
butaria.
Il concessionario del servizio riscossione tributi propose ap
pello, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di am
missione dell'intero credito in prededuzione e contestando che
fosse corretta la pronunzia di ammissione con riserva dell'esito
del ricorso alla commissione tributaria.
Il fallimento restò contumace.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 1010/96 deposi tata il 31 luglio 1996, rigettò il gravame considerando:
che, com'era pacifico, il debito verso il fisco era stato con
tratto per intero in epoca anteriore alla dichiarazione di falli
mento e mentre era in corso la procedura di concordato pre
ventivo; che era consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo
cui i debiti contratti nel corso della procedura di concordato
preventivo dal debitore, il quale può efficacemente ed autono
mamente obbligarsi (salve le eccezioni di cui agli art. 167 e 168
1. fall.), non possono essere soddisfatti in prededuzione nel caso
di successivo fallimento, stante la funzione meramente liquida toria del concordato, rispetto alla quale rimane estranea l'even
tuale continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del de
bitore; che non poteva assumere rilievo il fatto, assunto dall'appel
lante, che la costituzione di nuove obbligazioni sarebbe stata
necessaria per conservare l'azienda nella sua interezza, poiché tale intento sarebbe stato comunque in contrasto con il ricorda
to scopo liquidatorio della procedura, mentre vi era da dubitare
che il mancato assolvimento degli obblighi fiscali dell'imprendi
tore fosse idoneo a far conseguire un qualsiasi vantaggio per la società;
che del pari ineccepibile era l'ammissione del credito con ri
serva del ricorso promosso contro il ruolo (peraltro richiesta
espressamente dal servizio riscossioni con la citazione in primo
grado), e ciò in applicazione dell'art. 45, 2° comma, d.p.r. 29
settembre 1973 n. 602;
che perciò la sentenza di primo grado andava integralmente
confermata.
Contro la suddetta sentenza il servizio riscossione tributi —
concessione della provincia di Bologna — Cassa di risparmio
in Bologna s.p.a., in persona del presidente del consiglio di am
ministrazione avv. Gianguido Sacchi Morsiani, ha proposto ri
corso per cassazione, affidato ad un motivo.
Il fallimento Zanasi s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo di cassazione
il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli art.
160 ss. e dell'art. Ill, n. 1, 1. fall., in relazione all'art. 360,
n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria mo
tivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalla
parte, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Sostiene che in grado d'appello avrebbe posto in evidenza
che la statuizione del tribunale, nel senso di ammettere il credi
to fiscale al passivo del fallimento anziché riconoscerne il paga mento in prededuzione, era da considerare erronea, in quanto
si sarebbe dovuto pervenire a conclusione opposta ove si fosse
ro tenuti presenti i differenti esiti, nel fallimento consecutivo,
del concordato preventivo rivestente natura satisfattoria
liquidatoria rispetto a quello avente, come nella specie, natura
dilatoria-conservativa, siccome teso alla conservazione dell'im
presa in funzione esclusiva dell'estinzione dilazionata dell'ante
riore posizione debitoria dell'imprenditore. La corte territoriale, invece, avrebbe ritenuto tale distinzione
irrilevante, «stante la funzione meramente liquidatoria del con
cordato» e per l'asserito dubbio che il mancato assolvimento
degli obblighi fiscali dell'imprenditore durante la procedura me
desima avrebbe potuto far conseguire un qualsiasi vantaggio per
la società.
Questa motivazione — prosegue il ricorrente — a prima vista
potrebbe sembrare in linea con la prevalente giurisprudenza di
legittimità, in generale ferma nell'escludere la prededucibilità
dei crediti derivanti da obbligazioni contratte nel particolare pe
riodo dall'imprenditore per l'attività gestoria, contro il preva
lente indirizzo della dottrina favorevole all'estensione della pre
deducibilità nel consecutivo fallimento, come per i crediti sorti
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2951 PARTE PRIMA 2952
nell'amministrazione controllata, anche di quelli sorti nel con
cordato preventivo. Andrebbe tuttavia rilevato che anche questa corte avrebbe tem
perato il proprio rigore, riconoscendo la prededucibilità nel fal
limento consecutivo dei debiti strettamente inerenti alla proce dura di concordato preventivo.
Ai fini di causa, comunque, sarebbe fondamentale la senten
za di questa corte 5 agosto 1996, n. 7140 (Foro it., Rep. 1997, voce Fallimento, n. 685), che soltanto in linea di massima si
sarebbe posta nel solco del principio che i crediti sorti nel corso
della procedura di concordato preventivo non debbano avere
la qualifica della prededucibilità nel fallimento consecutivo in
virtù dell'interpretazione e dell'applicazione (estensiva) dell'art.
Ill, n. 1, 1. fall.
Invero, dopo avere riconosciuto che, nella comparazione tra
fallimento e concordato preventivo, si individuano tutti i pre
supposti di carattere generale affinché, nell'ambito della teoria
della consecuzione delle procedure, alcune norme dell'ultima pro cedura della serie possano (in quanto estensivamente interpreta
te) trovare applicazione retroattiva dal momento della procedu ra precedente, la sentenza de qua avrebbe precisato che, per
l'applicazione estensiva dell'art. Ill, n. 1,1. fall, alle spese per l'esercizio dell'impresa, debba sussistere la funzione — nel con
cordato preventivo meramente eventuale a differenza dell'am
ministrazione controllata, in cui è invece necessaria e imprescin dibile — che la gestione imprenditoriale costituisca modalità uni
ca, e pertanto istituzionale, della procedura stessa, in funzione
conservativa della massa passiva originaria e dei rapporti con
corsuali tra i vari componenti della massa passiva e della massa
patrimoniale attiva.
In sintesi, l'art. Ill, n. 1,1. fall, troverebbe applicazione nel
la procedura di concordato preventivo (precedente al fallimen
to) quando la gestione dell'impresa ne abbia costituito modalità
essenziale, perché sia stata parte della proposta di concordato, sia stata oggetto dell'ammissione da parte del tribunale, nonché
dell'approvazione da parte dei creditori e sia stata oggetto del
l'omologazione finale.
Soltanto in tal caso la gestione dell'impresa si tramuterebbe
da modalità coordinabile con i fini del concordato in modalità
essenziale del singolo concordato, diretta ad una più proficua
liquidazione patrimoniale a favore dei creditori concorrenti; so
lo in tal caso, quindi, sarebbe consentita l'equiparazione tra
amministrazione controllata e concordato, idonea a permettere di considerare le spese della gestione dell'impresa come spese di procedura.
Nel caso in esame, il concordato preventivo della Zanasi s.p.a. sarebbe rientrato propriamente nel tipo considerato e ciò emer
gerebbe dalla sentenza di omologazione, in quanto la stessa a
pag. 16 avrebbe affermato chiaramente la «convenienza econo
mica del concordato per i creditori, non potendo sfuggire di
quest'ultimo il carattere meramente dilatorio, senza alcuna fal
cidia dei crediti», dato che il piano di esecuzione del concorda
to medesimo (pag. 11 e 12) avrebbe posto in evidenza l'esclusi
vo utilizzo del flusso di cassa nei cinque esercizi dal 1981 al
1985 per l'integrale soddisfacimento dei crediti chirografari, mag
giorati dell'interesse del cinque per cento.
In questa prospettiva, qualsiasi obbligazione assunta nell'e
sercizio dell'impresa durante il periodo di assoggettamento alla
procedura di concordato preventivo, anche se viziata da un'ori
ginaria illegittimità come nella ritenzione oltre i termini di trat tenute fiscali operate quale sostituto d'imposta, dovrebbe rite
nersi finalizzata all'estinzione dei debiti di massa, e dunque me
ritevole di non essere sottoposta al concorso nel fallimento
consecutivo, ma di essere ivi soddisfatta in prededuzione. Sarebbero quindi evidenti i vizi della sentenza impugnata, non
soltanto per violazione e falsa applicazione degli art. 160 ss.
e dell'art. Ill, n. 1, 1. fall., ma prima ancora per omessa, in
sufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, pro
spettato dalla concessionaria già in prime cure in ordine all'ef
fettiva natura (dilatoria-conservativa) del concordato di specie. Il ricorso è fondato, nei sensi in prosieguo indicati.
Come ricorda lo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa corte è generalmente orientata nel ritenere che i crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concor
dato preventivo, in caso di successivo fallimento, non possono essere soddisfatti in prededuzione, stante la funzione meramen
te liquidatoria del concordato, rispetto alla quale è estranea,
Il Foro Italiano — 1999.
in quanto meramente eventuale, la continuazione dell'esercizio
dell'impresa da parte del debitore (v., tra le altre, Cass. 14 lu
glio 1997, n. 6352, id., Rep. 1998, voce cit., n. 702; 27 ottobre
1995, n. 11216, id., Rep. 1996, voce cit., n. 548; 12 luglio 1994, n. 6556, id., Rep. 1995, voce cit., n. 498; 5 febbraio 1993, n.
1444, id., Rep. 1993, voce cit., n. 511; 26 giugno 1992, n. 8013,
id., Rep. 1992, voce cit., n. 621). Sul presupposto che la funzione liquidatoria del concordato
preventivo andrebbe ricondotta non tanto alle modalità con cui
essa si realizza bensì alla finalità satisfattoria delle obbligazioni dei creditori concorsuali, si è osservato (anche da una parte del
la dottrina) che la continuazione o meno dell'esercizio dell'im
presa resterebbe estranea a tale procedimento, in quanto la fun
zione primaria rimarrebbe pur sempre quella della destinazione
del patrimonio del debitore alle obbligazioni concorsuali. La
continuazione dell'impresa si tradurrebbe, quindi, in una scelta
del debitore, ma le sue eventuali conseguenze negative non po trebbero essere caricate sui creditori antecedenti.
In tale quadro va collocata la pronuncia 5 agosto 1996, n.
7140, cit., resa da questa corte e richiamata dal ricorrente.
La sentenza, relativa ad una fattispecie di concordato preven tivo con cessione dei beni, considera priva di fondamento l'opi nione secondo cui i crediti sorti nel corso della procedura di
concordato preventivo debbano necessariamente avere la quali fica della prededucibilità nel consecutivo fallimento, in virtù del
l'interpretazione e dell'applicazione estensive dell'art. Ili, n.
1, 1. fall. Prosegue rilevando che senza dubbio nella comparazione tra
fallimento e concordato preventivo con cessione dei beni si in
dividuano tutti i presupposti di carattere generale (imprendito
rialità, insolvenza, funzione satisfattiva nell'ambito della stessa
procedura attuabile mediante la liquidazione patrimoniale, at
tuazione della concorsualità in applicazione del principio della
par condicio creditorum) affinché, nell'ambito della teoria della
consecuzione delle procedure, alcune norme dell'ultima proce dura della serie possano, in quanto estensivamente interpretate, trovare applicazione retroattiva dal momento della procedura
precedente. Pone in luce che non è individuabile, per l'applicazione esten
siva dell'art. Ili, n. 1,1. fall, alle spese per l'esercizio dell'im
presa nel concordato preventivo (nella fattispecie allora esami
nata si trattava di spese per la continuazione di somministrazio
ne dell'energia elettrica nel corso del concordato), la qualifica di «debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa», costituente il pre
supposto della prededucibilità secondo il dato normativo del
l'art. Ill, n. 1, citato. Ciò perché la continuazione dell'eserci
zio dell'impresa nel fallimento costituisce modalità espressamente
regolamentata (art. 90), finalizzata ad evitare il danno irrepara bile contrastante con la conservazione dei valori inerenti alla
conservazione del complesso aziendale operativo.
Analoga funzione è individuabile nell'amministrazione con
trollata, procedura nella quale la gestione imprenditoriale è mo
dalità di attuazione istituzionale della procedura medesima, men
tre identica situazione non sempre ricorre nel concordato pre ventivo, dal momento che in quest'ultimo nessuna norma dispone che la continuazione dell'esercizio dell'impresa debba sussistere
quale modalità necessaria della procedura, essendo lasciata al
l'iniziativa dell'imprenditore insolvente, che detta modalità può attuare o non (nulla esclude, diversamente dall'amministrazione
controllata, che l'impresa pervenga al concordato in stato di
liquidazione, ovvero che si ponga in liquidazione nel corso della
procedura), o anche attuarla per interessi propri. Se la gestione dell'impresa non è modalità essenziale del con
cordato preventivo, essa tuttavia costituisce modalità coordina
bile con le finalità liquidatone del concordato con cessione dei beni.
Perché, peraltro, detto coordinamento tra continuazione del
l'esercizio dell'impresa a fini conservativi di valori per una più proficua liquidazione assuma rilevanza nel concordato e per le
finalità del concordato a favore della massa passiva, è indispen sabile — conclude la sentenza citata — che essa non costituisca una semplice facoltà dell'imprenditore esercitabile a suo giudi zio e finché egli ritenga necessario, ma divenga una modalità essenziale del caso concreto, che deve passare attraverso le varie fasi valutative e di controllo della proposta concordataria. Per tanto la gestione dell'impresa diviene modalità essenziale della
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
singola procedura concordataria con cessione dei beni quando sia parte della proposta di concordato, sia oggetto dell'ammis
sione da parte del tribunale nonché dell'approvazione da parte dei creditori, oltre ovviamente all'omologazione finale.
Il collegio condivide questo percorso argomentativo, al quale
dunque aderisce intendendo darvi continuità, con l'aggiunta delle
considerazioni che seguono. In primo luogo non sembra che la gestione dell'impresa come
modalità essenziale del concordato, diretta ad una più proficua
liquidazione del patrimonio a favore dei creditori concorrenti, sia configurabile soltanto in relazione al concordato preventivo con cessione dei beni. Non si ravvisano ragioni per negare tale
configurabilità anche nel concordato per garanzia o in quelle forme di concordato cosiddetto misto, in cui pure lo scopo li
quidators non soltanto è coordinabile con la gestione dell'im
presa ma può trovare in questa una modalità essenziale di rea
lizzazione, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la di
rezione del giudice delegato (art. 167, 1° comma, 1. fall.).
Invero, il dato centrale del ragionamento sopra richiamato
risiede nel carattere essenziale attribuibile alla gestione dell'im
presa come modalità per portare a compimento i fini liquidato ri della procedura, durante la quale peraltro la gestione dell'im
presa è prevista senza distinzioni tra le tipologie del concordato
presentato dal debitore insolvente. Se cosi è, quel dato, e gli elementi ulteriori richiesti, sono verificabili e utilizzabili in ogni tipo di concordato preventivo, con indagine da compiere in con
creto secondo la proposta presentata dal debitore insolvente, da passare al vaglio dei creditori e del tribunale sino all'omolo
gazione finale.
Ciò posto, si deve osservare che, qualora sia acclarata l'es
senzialità della gestione dell'impresa per la realizzazione dei fini
della specifica procedura concordataria, non sono ravvisabili ar
gomenti persuasivi idonei a giustificare un trattamento differen
ziato tra i debiti contratti durante quella procedura e i debiti
insorti per la continuazione dell'esercizio provvisorio in sede fal
limentare (se questo è stato autorizzato) oppure in regime di
amministrazione controllata.
Né varrebbe addurre che nel concordato preventivo (come, del resto, nell'amministrazione controllata) la gestione rimane
al debitore. È agevole replicare che ciò avviene in un sistema
di controlli e di autorizzazioni (art. 167, 1° e 2° comma, 1.
fall.) i quali danno sufficiente affidamento che l'attività sia po sta in essere nel perseguimento dei fini propri della procedura. E si tratta di un sistema adeguatamente sanzionato, visto che — ai sensi dell'art. 173, 2° comma, 1. fall. — se il debitore
durante la procedura compie atti non autorizzati a norma del
l'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni
prescritte per l'ammissibilità del concordato, egli è dichiarato
fallito.
Pertanto, pur non volendo aderire alla tesi secondo cui l'am
missione al concordato preventivo (o all'amministrazione con
trollata) determina per il debitore uno spossessamento cosiddet
to attenuato del suo patrimonio, il sistema di controlli e di au
torizzazioni è tale da giustificare l'opinione dottrinaria per la
quale l'ufficio processuale in quelle procedure può essere consi
derato anticipatore dell'ufficio fallimentare in caso di con
versione.
La sostanziale assimilazione che dai rilievi fin qui esposti si
trae tra esercizio provvisorio autorizzato in sede fallimentare,
gestione imprenditoriale nell'amministrazione controllata e con
tinuazione della gestione dell'impresa nel concordato preventi vo (quando acquisti i connotati di essenzialità per la specifica
procedura) induce a ritenere applicabile anche alla terza ipotesi
l'interpretazione estensiva della disciplina dell'art. Ili, n. 1,1.
fall., con il riconoscimento della prededucibilità, nel fallimento
consecutivo, dei debiti contratti dall'imprenditore per la gestio ne dell'impresa nel corso del concordato preventivo.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, va dunque affermato il seguente principio: nel concordato preventivo, quan do la gestione dell'impresa diviene modalità essenziale della sin
gola procedura concordataria (siccome diretta ad una più profi cua liquidazione patrimoniale a favore dei creditori concorren
ti), perché sia parte della proposta di concordato, sia oggetto dell'ammissione da parte del tribunale e dell'approvazione da
parte dei creditori, e formi altresì oggetto dell'omologazione fi
nale, in caso di fallimento consecutivo si rende applicabile l'art.
Il Foro Italiano — 1999.
Ill, 1° comma, n. 1,1. fall., dovendosi considerare le spese della gestione dell'impresa come spese della procedura.
Nella fattispecie in esame il servizio riscossione tributi - Cas
sa di risparmio in Bologna con l'atto di appello aveva posto la questione, richiamando l'indirizzo favorevole alla prededuci bilità nei casi in cui la costituzione di nuove obbligazioni fosse
stata necessaria «per conservare l'azienda nella sua interezza»
ed aggiungendo che il concordato della Zanasi s.p.a., che pre vedeva l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e di quelli
chirografari nel termine di cinque anni era stato un «concorda
to dilatorio».
La corte territoriale ha risposto limitandosi a richiamare lo
scopo liquidatorio della procedura e ad esternare il dubbio che
il mancato assolvimento degli obblighi fiscali dell'imprenditore avrebbe potuto far conseguire un vantaggio alla società. In tal
modo, però, ha del tutto trascurato i profili e il principio sopra
enunciati, omettendo qualsiasi indagine sui contenuti e sulle ca
ratteristiche del concordato de quo e così incorrendo nelle cen
sure denunciate.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, per quanto di ragione e nel quadro delle considerazioni sopra svolte, la sentenza im
pugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo
esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 24 feb
braio 1999, n. 1584; Pres. Grossi, Est. Manzo, P.M. Mele
(conci, conf.); Soc. f.lli Ferri (Aw. Longhi) c. Soc. Adriati ca di navigazione; Soc. Adriatica di navigazione (Aw. Stel
la Richter, Forlati) c. Soc. f.lli Ferri. Conferma App. Fi
renze 22 aprile 1996.
Trasporto marittimo e aereo, noleggio e locazione di nave e
di aeromobile — Polizza di carico — Antidatazione — Illeci
to — Limiti — Fattispecie (Cod. nav., art. 460, 461).
L'antidatazione della polizza di carico, rispetto alla data effetti va di caricazione, al fine di consentire al caricatore-venditore
di riscuotere il pagamento del prezzo della merce, integra gli estremi del fatto illecito solo in quanto da essa derivi un dan
no ingiusto a terzi (nella specie, il ricorrente aveva comunque ricevuto ed accettato la merce). (1)
(1) Con la presente decisione la Suprema corte ribadisce la tesi (giuris prudenziale) a tenore della quale l'indicazione della data di consegna o di caricazione della merce non è requisito essenziale della polizza di
carico, sì che, la data di emissione può anche non coincidere con la data della consegna o della caricazione della merce, senza per questo dar luogo a responsabilità extracontrattuale in mancanza di un danno
ingiusto. Inoltre, l'alterazione del titolo non implica, per la giurispru denza, che il danno sia in re ipsa; l'onere di fornire la prova del nocu mento subito sub specie di danno emergente e/o di lucro cessante verte in capo al destinatario. In tal senso, v. Cass. 14 agosto 1997, n. 7612, Foro it., Rep. 1997, voce Trasporto marittimo, n. 27, ove si chiarisce
che la falsa indicazione della data di caricazione della merce, quando 11 titolo rappresentativo non debba essere emesso entro una data deter
minata, assume rilievo quale evento produttivo di responsabilità extra contrattuale (solidale del vettore e del caricatore) solo quando sia deri
vato un danno ingiusto a terzi (solitamente al destinatario della merce). V., anche, App. Napoli 12 maggio 1983, id., Rep. 1985, voce cit., n.
43, e, per esteso, Dir. maritt., 1985, 332, con nota di Costa; Cass. 23 febbraio 1979, n. 1218, Foro it., Rep. 1979, voce cit., nn. 60, 61; 12 settembre 1963, n. 2486, id., 1964, I, 95.
In dottrina, sono state espresse perplessità circa il carattere non es senziale dell'indicazione della data di caricazione della merce nella po lizza, che permarrebbe valida nonostante la falsità o l'erroneità della
data di carico in essa indicata. V. Grigoli, In merito alla rilevanza
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