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sezione I civile; sentenza 13 dicembre 1995, n. 12776; Pres. Borrè, Est. Lupo, P.M. Maccarone...

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sezione I civile; sentenza 13 dicembre 1995, n. 12776; Pres. Borrè, Est. Lupo, P.M. Maccarone (concl. conf.); Upica di Macerata (Avv. dello Stato De Stefano) c. Saltari. Cassa Pret. Macerata- Civitanova Marche 7 giugno 1991 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 4 (APRILE 1996), pp. 1291/1292-1293/1294 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190297 . Accessed: 25/06/2014 08:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Wed, 25 Jun 2014 08:21:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione I civile; sentenza 13 dicembre 1995, n. 12776; Pres. Borrè, Est. Lupo, P.M. Maccarone (concl. conf.); Upica di Macerata (Avv. dello Stato De Stefano) c. Saltari. Cassa Pret.

sezione I civile; sentenza 13 dicembre 1995, n. 12776; Pres. Borrè, Est. Lupo, P.M. Maccarone(concl. conf.); Upica di Macerata (Avv. dello Stato De Stefano) c. Saltari. Cassa Pret. Macerata-Civitanova Marche 7 giugno 1991Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 4 (APRILE 1996), pp. 1291/1292-1293/1294Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190297 .

Accessed: 25/06/2014 08:21

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1291 PARTE PRIMA 1292

ventuale successiva adozione da parte del ministro di un forma

le provvedimento di rigetto del ricorso summenzionato (Cass. 28 settembre 1994, nn. 7908 e 7909, id., Rep. 1994, voce cit.,

nn. 4, 3). A questo ragionevole orientamento si adegua la sezione, con

siderato anche che la Corte costituzionale ha ritenuto che gli istituti di cui al d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, art. 2, abbia

no applicazione generale anche nelle materie regolate dal r.d.l.

9 gennaio 1940 n. 2, convertito nella 1. 19 giugno 1940 n. 762

e art. 57 1. 7 gennaio 1929 n. 4, e ciò proprio per evitare dispa

rità di trattamento che sarebbero fonte di incostituzionalità (Corte

cost. 26 aprile 1985, n. 121, id., 1985, I, 2859).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 13 dicem

bre 1995, n. 12776; Pres. Borrè, Est. Lupo, P.M. Maccaro

ne (conci, conf.); Upica di Macerata (Aw. dello Stato De

Stefano) c. Saltari. Cassa Pret. Macerata-Civitanova Marche

7 giugno 1991.

Idrocarburi e risorse geotermiche — Depositi commerciali di

oli minerali — Obbligo di scorta minima (R.d.l. 2 novembre

1933 n. 1741, disciplina della importazione, lavorazione, de

posito e distribuzione di olì minerali e carburanti, art. 12;

1. 10 febbraio 1981 n. 22, disciplina delle scorte petrolifere, art. 1; 1. 10 marzo 1986 n. 61, modifica dell'art. 21 d.l. 30

settembre 1982 n. 688, convertito, con modificazioni, nella

1. 27 novembre 1982 n. 873, concernente la misura delle scor

te di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del r.d.l. 2 novembre 1933 n. 1741, art. 2).

Anche dopo l'entrata in vigore della l. 10 marzo 1986 n. 61,

permane a carico dei titolari di depositi commerciali l'obbligo di tenere le scorte dei prodotti petroliferi di cui all'art. 12

l. 2 novembre 1933 n. 1741. (1)

(1) La Cassazione risolve nel senso di cui in massima il dubbio insor

to dopo la pubblicazione del d.m. 24 luglio 1987, Le leggi, 1987, 2062

(regolamento per l'attuazione dell'art. 2 1. 10 marzo 1986 n. 61), a te

nore del quale sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva dei prodotti

petroliferi i titolari di concessioni che hanno provveduto all'assolvimen

to dell'imposta di fabbricazione (tra i quali non sono annoverabili i

titolari di depositi commerciali). In senso conforme, v. Cass. 3 agosto 1994, n. 7209, Foro it., Rep.

1994, voce Idrocarburi, n. 25. Sull'irretroattività della disposizione di cui all'art. 2 1. 61/86, nella

parte in cui ha ridotto dal venti al dieci per cento l'obbligo di mantene re le scorte petrolifere per i depositi commerciali e industriali di prodot ti petroliferi, cfr. Cass. 5 agosto 1994, n. 7305, ibid., n. 27.

Sulla violazione dell'obbligo di mantenere scorte petrolifere, v., per altri profili, Cass., sez. un., 29 gennaio 1994, n. 890, ibid., n. 28, per la quale l'obbligo del mantenimento delle scorte ai sensi dell'art. 1 1. 10 febbraio 1981 n. 22 incombe al soggetto titolare di concessione per depositi di olì minerali a prescindere dall'eventuale inattività del deposito.

Sull'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, ai sen

si della 1. 689/81, per l'irrogazione di sanzioni amministrative per viola

zione degli obblighi relativi alle scorte (individuata nell'ufficio provin ciale dell'industria, commercio e artigianato, in luogo del prefetto), v.

Cass. 22 novembre 1991, n. 12584, id., Rep. 1991, voce Sanzioni ammi nistrative e depenalizzazione, n. 66, e 20 maggio 1992, n. 6063, id.,

Rep. 1992, voce Idrocarburi, n. 26; v. però, in senso contrario, Cass.

21 agosto 1991, n. 8980, ibid., voce Sanzioni amministrative e depena lizzazione, n. 55.

Sulla questione di legittimità costituzionale (sollevata da Trib. Busto

Arsizio 25 febbraio 1986, id., Rep. 1987, voce Idrocarburi, n. 13) del

l'obbligo, sanzionato penalmente, imposto agli imprenditori del settore dei prodotti petroliferi di costituire e mantenere un determinato am

montare di scorte di tali prodotti, v. Corte cost., ord. 25 febbraio 1988, n. 230, id., Rep. 1989, voce cit., n. 15, che, sul rilievo del mutamento

del quadro legislativo a seguito dell'entrata in vigore della 1. 61/86, ha rinviato al giudice a quo la questione per un nuovo esame della

sua rilevanza. Per ulteriori riferimenti alla normativa in tema di scorte petrolifere,

cfr. Tar Lazio, sez. Ili, 28 febbraio 1983, n. 167, id., 1984, III, 43.

11 Foro Italiano — 1996.

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Mace

rata - sezione distaccata di Civitanova Marche, depositato il

28 marzo 1990, Renzo Saltari proponeva opposizione avverso

l'ordinanza-ingiunzione con cui il direttore dell'Ufficio provin

ciale dell'industria commercio ed artigianato (Upica) di Mace

rata gli aveva applicato la sanzione amministrativa di lire

20.532.346 (oltre lire 6.200.000 per spese), perché, quale eser

cente l'attività di deposito di prodotti petroliferi (gasolio da ri

scaldamento), aveva omesso di conservare le scorte d'obbligo

nella misura del venti per cento della capacità del proprio depo

sito (violazione accertata il 13 novembre 1985). L'opponente faceva presente che, successivamente al fatto, era intervenuta

la 1. 10 marzo 1986 n. 61, la quale aveva esonerato dall'obbligo delle scorte petrolifere i titolari di impianti di deposito commer

ciale di oli minerali, come era stato ritenuto dalla Corte di ap

pello di Ancona, con sentenza 17 febbraio 1989, la quale, per 10 stesso fatto (costituente anche reato), lo aveva assolto perché 11 fatto non è più preveduto dalla legge come reato. Riteneva

perciò che la sanzione amministrativa fosse divenuta inapplica bile a norma dell'art. 2 c.p.

L'Upica di Macerata, costituitasi, deduce che la sentenza del

la corte di appello non poteva esplicare efficacia vincolante in

sede amministrativa, per la estraneità dell'Upica al processo pe nale e perché era stata esclusa non la sussistenza del fatto, ma

soltanto la sua rilevanza penale; sosteneva altresì' la inapplicabi lità dell'art. 2 c.p., attinente soltanto alle sanzioni penali. Il

pretore adito, con la sentenza depositata il 7 giugno 1991, ha

accolto la opposizione, ritenendo che, a seguito della 1. 10 mar

zo 1986 n. 61 e del regolamento emanato con d.m. 24 luglio

1987, l'obbligo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, a

decorrere dal 1° marzo 1986, concerne soltanto le raffinerie,

gli importatori di prodotti petroliferi finiti e i produttori di elet tricità, e non anche i concessionari di depositi commerciali (quale

è il Saltari). Il pretore, infine, ha ritenuto che tale legge succes

siva al fatto comporti la inapplicabilità della sanzione ammini

strativa. Avverso la decisione del pretore l'Upica di Macerata, e, per

quanto possa occorrere, il ministero dell'industria, commercio

e artigianato hanno proposto ricorso per cassazione. L'intimato

non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione. — 1. - Legittimato al ricorso è soltan

to l'Upica di Macerata, che è l'autorità che ha emesso

l'ordinanza-ingiunzione (art. 23, 4° comma, 1. 24 novembre 1981

n. 689), mentre è estraneo il ministero dell'industria, che corret

tamente non ha partecipato al giudizio di primo grado e che

non è legittimato a proporre il presente ricorso per cassazione.

2. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione

e falsa applicazione dell'art. 12 1. 2 novembre 1933 n. 1741; dell'art. 1, 2° e ultimo comma, 1. 10 febbraio 1981 n. 22; del

l'art. unico, 2° comma, 1. 23 dicembre 1983 n. 731; dell'art.

2, 3° e 6° comma, 1. 10 marzo 1986 n. 61, in relazione all'art.

360, 1° comma, n. 3, c.p.c. L'amministrazione ricorrente sostiene che l'obbligo di tenere

le scorte dei prodotti petroliferi, stabilito per i titolari di deposi ti commerciali ed industriali dall'art. 12 1. 1741/33, non è stato

mai abrogato, ma ha subito solo modificazioni nel corso del

tempo, con riferimento alle quantità prefissate ed alle sanzioni

irrogabili. Tale obbligo è stato riaffermato anche dalla 1. 61/86,

che, nel 3° comma dell'art. 2, ha fissato l'entità delle scorte

nella misura del dieci per cento (anziché del venti per cento, come nel sistema precedente) della capacità dei depositi com

merciali ed industriali. In tal senso la 1. 61/86 è stata interpretata dal decreto di

attuazione del ministero dell'industria in data 14 marzo 1986

e dalla successiva circolare del 6 aprile 1987, mentre è irrilevan

te che di detto obbligo non si faccia menzione nel d.m. 24 lu

glio 1987, il quale non può modificare la legislazione vigente. II motivo di ricorso è fondato. L'art. 2, 3° comma, 1. 10

marzo 1986 n. 61 è esplicito nel prevedere — sia pure in una

proposizione incidentale — l'obbligo dei depositi commerciali

ed industriali di tenere una scorta di riserva in misura pari al

dieci per cento della capacità dei depositi stessi. Si tratta di un

obbligo già imposto con il r.d.l. 2 novembre 1933 n. 1741 (con vertito nella 1. 8 febbraio 1934 n. 367), il cui art. 12 prevede che il decreto di concessione a impiantare o gestire depositi di

oli minerali, lubrificanti o carburanti in genere deve indicare

l'obbligo del concessionario di mantenere costantemente una scor

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ta di prodotti petroliferi nella misura indicata nel decreto di

concessione (v. anche l'art. 32 del regolamento di esecuzione

della legge, approvato con r.d. 20 luglio 1934 n. 1303). L'entità

delle scorte per i depositi di olì minerali commerciali è stata

fissata nella misura del trenta per cento dall'art. 1, 2° comma,

1. 10 febbraio 1981 n. 22 e ridotta al venti per cento dalla 1.

23 dicembre 1983 n. 731, onde l'art. 2, 3° . comma, 1. 61/86

ha apportato un'ulteriore riduzione alla entità delle scorte d'ob

bligo, fissandola nella misura del dieci per cento. La 1. 61/86,

pertanto, ha riconfermato, e non soppresso, l'obbligo dei tito

lari di concessioni di depositi commerciali di mantenere le scor

te di prodotti petroliferi. Una inequivoca conferma di tale conclusione si trae dai lavo

ri preparatori della 1. 61/86. Durante la discussione del disegno di legge 2382/C (atti della camera di deputati della IX legislatu

ra) si è discusso ampiamente sull'opportunità di mantenere l'ob

bligo delle scorte a carico dei titolari di depositi commerciali,

obbligo che, nel testo approvato inizialmente dalla camera dei

deputati (XII commissione, seduta del 18 aprile 1985), era ri

masto fermo nella misura del venti per cento, e che il senato

ha poi ridotto alla entità del dieci per cento della capacità del

deposito (atto senato n. 1350). Durante i lavori in sede legislati

va della X commissione del senato, il sen. Urbani presentò un

emendamento diretto ad eliminare — dal 3° comma dell'art.

2 — il riferimento ai depositi commerciali e ad aggiungere un

comma che sopprimeva espressamente l'obbligo di tenuta delle

scorte per gli stessi depositi. Tale emendamento fu respinto,

mentre subito dopo fu approvato l'emendamento del sen. Ali

verti modificativo della percentuale delle scorte dal venti al die

ci per cento (seduta della X commissione del senato del 3 otto

bre 1985, resoconto stenografico, pag. 14).

La contraria interpretazione della sentenza impugnata è basa

ta essenzialmente sul contenuto del d.m. 24 luglio 1987 (in G.U.

25 luglio 1987, n. 172), che ha emanato il regolamento per l'at

tuazione dell'art. 2 1. 61/86, il quale, nell'art. 1, ha disposto

che sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva i titolari di

concessioni che hanno provveduto all'assolvimento dell'imposta

di fabbricazione, presupposto che non ricorre per i depositi com

merciali. Ma siffatta interpretazione non tiene presente che l'ambito

di applicazione del d.m. 24 luglio 1987 è limitato alle scorte

poste a carico di coloro che abbiano immesso al consumo nel

mercato interno prodotti petroliferi finiti (derivanti sia da lavo

razione nelle raffinerie nazionali sia da importazione), assogget

tati quindi alla imposta di fabbricazione o alla sovraimposta

di confine (v. infatti l'art. 2, 1° comma, 1. 61/86). Per comprendere l'intero disposto di quest'ultima legge è ne

cessario collegarla con l'art. 21 d.l. 30 settembre 1982 n. 688

(convertito nella 1. 27 novembre 1982 n. 873), come è indicato

dal titolo della stessa (modifica dell'art. 21 citato, concernente

la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di

prodotti petroliferi finiti). Il detto art. 21 ha, per la prima vol

ta, esteso l'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui

all'art. 1 1. 10 febbraio 1981 n. 22 (il quale, a sua volta, si riferiva ai «titolari di concessione per impianti di raffinazione

e deposito di oli minerali, cui le vigenti norme impongono di

mantenere scorte di riserva», e cioè ai soggetti considerati origi

nariamente nel r.d.l. 2 novembre 1933 n. 1741) agli «importato

ri di prodotti petroliferi finiti» (non considerati nel citato r.d.l.

1741/33: v. l'art. 2). La nuova disciplina dell'obbligo delle scorte

di riserva, al fine di aumentare l'onere a carico degli importato

ri (rispetto a quello gravante sui raffinatori), costituisce la prio

ritaria finalità della 1. 61/86 e ad essa si riferisce l'intero conte

nuto del d.m. 24 luglio 1987, come è ribadito dalla promessa

di esso, ove si menziona l'obbligo della scorta di riserva sui

«prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffi

nerie nazionali sia da importazione».

Né la premessa né la normativa del decreto ministeriale men

zionano, invece, le scorte a carico dei depositi commerciali ed

industriali, espressamente considerate nel 3° comma dell'art. 2

1. 61/86, onde nessun argomento può trarsi dal testo del regola

mento in ordine all'interpretazione di tale parte della legge citata.

3. - In conclusione, va accolto il ricorso dell'Upica di Mace

rata, onde la sentenza impugnata va cassata e la causa va rin

viata al Pretore di Macerata, che giudicherà nuovamente sulla

opposizione proposta dal Saltari.

Il Foro Italiano — 1996.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 dicem

bre 1995, n. 12557; Pres. Pontrandolfi, Est. Giannanto

nio, P.M. Tondi (conci, conf.); Soc. Fiat auto (Avv. Real

mente, Tosi) c. Fisichella e altri (Avv. Civiteixi), Guarnieri

e altri. Cassa Trib. Milano 13 febbraio 1993.

Lavoro (rapporto di) — Appalto di lavoro di pulizia introazien

dale — Personale occupato presso più aziende contempora neamente — Autorizzazione dell'ispettorato del lavoro — Ef

ficacia — Responsabilità solidale dell'impresa appaltante —

Esclusione (L. 23 ottobre 1960 n. 1369, divieto di intermedia zione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova

disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi, art. 3, 5).

L'impresa appaltante del servizio di pulizia al suo interno non

è solidalmente responsabile per la corresponsione di quanto

previsto dall'art. 3 l. 1369/60, con l'impresa appaltatrice ope rante contemporaneamente presso più aziende, che sia in pos sesso di autorizzazione rilasciata da ispettorato del lavoro di

altra provincia, che ha valore anche per ogni successivo ap

palto destinato a svolgersi in diverso ambito provinciale. (1)

Svolgimento del processo. — Con distinti ricorsi, successiva

mente riuniti, i resistenti di cui in epigrafe convenivano in giu

dizio, dinanzi al Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, la Alfa Lancia s.p.a (oggi Fiat auto s.p.a.). Esponevano di esse

re stati assunti dalla s.r.l. Alba, appaltatrice dei lavori di puli

zia degli stabilimenti di Arese della società convenuta, e di esse

re stati licenziati dalla società Alba senza corresponsione del

trattamento di fine rapporto e di altre somme dovute.

Chiedevano, quindi, che, ai sensi dell'art. 3 1. 1369/60, il pre tore dichiarasse la società convenuta obbligata a garantire un

trattamento retributivo pari a quello del suoi dipendenti inqua

drati nello stesso livello professionale e, di conseguenza, la con

dannasse a corrispondere le somme di cui ai rispettivi ricorsi

con rivalutazione e interessi.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'inap

plicabilità dell'art. 3 1. 1369/60 in quanto la società Alba impie

gava il proprio personale presso più aziende contemporanea

mente e doveva, pertanto, considerarsi soggetta alle disposizio ni di cui all'art. 5, lett. g), della stessa legge.

Espletata l'istruttoria, il pretore accoglieva le domande e la

decisione è stata confermata dal Tribunale di Milano.

Avverso la decisione del tribunale la Fiat auto s.p.a. (già Al

fa Lancia s.p.a.) propose ricorso. I lavoratori indicati in epigra

fe resistono con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la società ri

corrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art.

5, lett. g), 1. 23 ottobre 1960 n. 1369. Lamenta che il tribunale

non abbia tenuto presente che l'autorizzazione dell'ispettorato

del lavoro, prevista dall'art. 5, lett. g), è un mero riconoscimen

to tecnico di una situazione di fatto e non è necessaria per cia

scun singolo appalto, ma può riferirsi all'intera attività della

società appaltatrice. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia il vizio

di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un

punto decisivo della controversia. Lamenta che il tribunale ab

bia immotivatamente ignorato la circolare del ministero del la

voro n. 26/89 del 30 marzo 1989 la quale ha precisato che «ove

la condizione dell'impiego di personale presso più aziende ap

paltataci contemporaneamente non si realizzi in ambito provin

(1) Trib. Milano 13 febbraio 1993, ora cassata, è riportata in Foro

it., 1993, I, 3169, con nota di richiami. Cass. 12557/95 conferma ulteriormente la costante giurisprudenza di

legittimità e la prevalente giurisprudenza di merito in argomento: cfr.,

di recente, Cass. 23 luglio 1994, n. 6839, e Pret. Milano 13 dicembre

1994, id., 1995, I, 1257, con nota di richiami. Cfr., inoltre, da ultimo,

Pret. Milano 11 aprile 1995, Riv. critica dir. lav., 1995 , 986, che ha

affermato la responsabilità solidale, ex art. 3 1. n. 1369 del 1960, del

l'impresa appaltante del servizio di pulizia al suo interno per i crediti

del personale dell'impresa appaltatrice, non prendendo però posizione sul punto di cui alla massima sopra riportata, dal momento che nell'i

potesi decisa l'impresa appaltatrice aveva ottenuto l'autorizzazione do

po l'esecuzione dei lavori cui i crediti si riferivano.

Sull'art. 3 1. 1369/60, cfr. G. De Simone, Titolarità dei rapporti di

lavoro e regole di trasparenza, F. A. Angeli, Milano, 1995, 133 ss.

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