Sezione I civile; sentenza 13 febbraio 1960, n. 233; Pres. Lorizio P., Est. Bartolomei, P. M.Gedda (concl. conf.); Società ind. lucchese distillazioni agrarie (I.l.d.a.) (Avv. Andrioli) c. Ditta«Olea romana F.lli Corcos »(Avv. Burali d'Arezzo, Ricci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 4 (1960), pp. 591/592-593/594Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151312 .
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591 PARTE PRIMA 592
La Corte, ecc. — La questione investe una delicata
indagine, rivolta a stabilire se la condanna generica,, emessa
in sede civile o nel giudizio penale con la costituzione di
parte civile della persona offesa, possa assimilarsi ad una
vera e propria « sentenza di condanna », secondo la espres sione usata dall'art. 2953 cod. civile. Il contrasto di opinioni,
già vivo in dottrina, ha avuto le sue rispercussioni anche
sulla giurisprudenza di questa Suprema corte che, abban
donata per qualche tempo la soluzione affermativa, cui in
precedenza aveva ritenuto di aderire, l'ha nuovamente
adottata in epoca più recente, dopo ulteriore e più appro fondito riesame delle opposte tesi (sentenza a Sezioni unite
16 ottobre 1958, n. 3292, Foro it., 1958, I, 1614). Gli argomenti, prospettati per disconoscere alla con
danna generica in tema di risarcimento di danni valore e
autorità di sentenza di condanna, fanno leva su taluni
particolari aspetti che ogni pronunzia del genere presenta. Si è detto : a) la condanna generica alla prestazione non
dà vita all'azione esecutiva, trattandosi di una sentenza
di mero accertamento, laddove, per il preciso disposto dell'art. 2953, il sorgere dell'accio iudicati, è ricollegabile alle sole sentenze costitutive ; b) la condanna generica non può identificarsi con la sentenza di condanna come
si desume dall'art. 2818 cod. civ., che, nella indicazione
dei titoli idonei ad iscrivere ipoteca sui beni del debi
tore, ha sentito la necessità di menzionare specificamente, accanto alle sentenze di condanna vere e proprie, relative
cioè « al pagamento di una somma o all'adempimento di
altra obbligazione », quelle « al risarcimento di danni da
liquidarsi successivamente » ; c) la condanna generica nep
pure può considerarsi un titolo a sè stante che determini
in maniera definitiva l'obbligo del risarcimento, in quanto, essendo necessario un ulteriore accertamento e una nuova
pronunzia affinchè il diritto venga concretamente ricono
sciuto ; 1 'actio iudicati lungi dall'essere attuale, è soltanto
potenziale. Senonchè le considerazioni predette non sono deci
sive per escludere l'applicabilità in subiecta materia del
l'art. 2953. La sentenza di condanna generica, prevista dall'art. 278 cod. proc. civ., non costituisce un semplice
provvedimento cautelare, come pure in dottrina è stato
autorevolmente sostenuto, ma si concreta in una vera e
propria pronunzia giudiziale che converte la pretesa al
risarcimento del danno in un diritto irrevocabile, creando
un titolo nuovo con esistenza ed efficacia autonome. È
ben vero che un provvedimento del genere non è suscetti
bile di esecuzione forzata e può solo costituire titolo per la
iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 cod. civ., ma
questa sua limitata efficacia coattiva, giustificata dalla
natura stessa della statuizione, che necessariamente esige un ulteriore accertamento sul quantum, non è motivo suf
ficiente per negare ad esso il carattere e la portata di una « sentenza di condanna », secondo la dizione dell'art. 2953
la quale, d'altronde, corrisponde al nomen iuris specifica mente dato a una siffatta pronuncia dagli art. 278 cod. proc. civ. e 489 cod. proc. penale.
D'altra parte un argomento a contrario neppure può chiaramente desumersi dal disposto dell'art. 2918 cod. civ.,
poiché la specifica indicazione delle sentenze di condanna
« al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente »
tra i provvedimenti idonei a iscrivere ipoteca giudiziale,
lungi dal creare una vera e propria discriminazione, può anche intendersi in senso diametralmente opposto, e cioè
come volontà, da parte del legislatore, di assimilare le due
categorie di provvedimenti, pur nella diversità, di alcuni
elementi strutturali e di talune specifiche finalità. La con
danna generica, dunque, nonostante l'atipicità del suo
contenuto, è pur sempre una pronuncia cui necessariamente
si ricollega la statuizione sul quantum debeatur, onde l'una
e l'altra, integrandosi vicendevolmente, concorrono a ren
dere concreta e attuale, attraverso successive e progressive
Vedi in senso contrario App. Roma 28 aprile 1958, id., Rep. 1958, voce Prescrizione civ., n. 141.
In argomento consulta A. Venditti, in Giust. civ., 1958, I, 1823.
fasi processuali, la realizzazione dei diritti del creditore.
Essa, in una procedura destinata per legge a svolgersi in
due diversi momenti, costituisce la conclusione di un primo accertamento che, sebbene compiuto in via sommaria e
sulla base di un semplice calcolo di probabilità, si concreta
tuttavia in una pronunzia, anche se incompleta, la quale è suscettibile di fare passaggio in cosa giudicata e, come
tale, idonea ad operare, al pari di ogni altra sentenza di
condanna, la sostituzione della prescrizione breve con
quella ordinaria.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 13 febbraio 1960, n. 233 ; Pres.
Lorizio P., Est. Bartolomei, P. M. Gedda (conci,
conf.) ; Società ind. lucchese distillazioni agrarie (I.l.d.a.) (Avy. Andrioli) c. Ditta « Olea romana F.lli Corcos »
(Avv. Bukali d'AKEzzo, Ricci).
( (J on ferma App. Roma 12 dicembre 1957)
Ksportazione e Importazione — Compravendila di mer
ce proveniente dall'estero — Nuova disciplina valli
taria — Sopravvenuta impassibilità temporanea di esecuzione — Obbligazione del venditore —
Disinteresse del compratore all'adempimento —
Estinzione (Cod. civ., art. 1256).
Sopravvenuta la temporanea impossibilità di esecuzione di
una compravendita di merce proveniente dall'estero,
per effetto di un provvedimento ministeriale, che stabilisca
una nuova disciplina valutaria del rapporto, l'obbligazione del venditore (consegna della cosa venduta) si estingue, a norma dell'art. 1256 cod. civ., qualora il compratore
gli manifesti il proprio disinteresse al relativo adem
pimento. (1)
La Corte, ecc. — Rilevò la Corte di merito clie, con
contratto 18 marzo 1953, la Ditta Olea romana aveva
venduto alla Società I.l.d.a. una partita di cento tonnellate
di olio di tlie cinese, da imbarcare ad Hong-Kong e da
sbarcare a Genova, con l'intesa che il pagamento del prezzo sarebbe stato effettuato in lire sterline. Aggiunse che
successivamente il Ministro del commercio con l'estero, con nota dell'11 marzo 1953, aveva disposto che gli scambi commerciali fra l'Italia e la Cina si sarebbero svolti in base al sistema della compensazione globale, ed aveva quindi revocato la facoltà, in precedenza concessa alla Dogana, di consentire l'importazione in Italia di merci provenienti dalla Cina con regolamento in lire sterline. In seguito la Società I.l.d.a., con lettera del 13 maggio 1953, diretta alla British italian Company di Londra, da cui la « Olea
romana » aveva acquistato la partita di olio vendutole, ed inviata pure, per conoscenza, alla stessa « Olea romana »,
dopo aver premesso che, a seguito del sopravvenuto prov vedimento ministeriale, si era. verificata una obiettiva
impossibilità di esecuzione della compravendita in oggetto, dichiarava che tale contratto dovevasi considerare rescisso a tutti gli effetti.
Senonchè il Ministero del commercio estero, con la
successiva nota del 1° luglio 1953, autorizzò la « Olea romana » ad importare detta merce dalla Cina, e, a sua volta, lo
(1) Non constano precedenti in termini. Per qualche riferimento, cfr., circa la natura di condicio
iuris del provvedimento autorizzativo della compravendita internazionale, in ordine al suo regime valutario (cui accenna la riportata sentenza), Cass. 8 luglio 1957, n. 2697, Foro it., 1957, I, 1146, con nota di richiami. Cfr. pure : App. Milano 30 ottobre 1951, id., Rep. 1951, voce Amministrazione dello Stato, nn. 100, 101.
Sulla portata dell'art. 1256 cod. civ., cfr., per tutti, Messi neo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1952, § 126, n. 3, con richiami di dottrina.
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593 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 594
Istituto nazionale per il commercio con l'estero autorizzò
l'Ufficio italiano dei cambi ad assegnare la valuta in lire
sterline necessaria per il pagamento della merce stessa.
Questa poi fu sdoganata I'll luglio 1953, e la Società I.l.d.a., con lettera raccomandata dello stesso giorno, essendo dive
nuta finalmente eseguibile la compravendita stipulata con la « Olea romana », richiese a quest'ultima l'esecuzione
del contratto.
Dopo le accennate precisazioni di fatto, la Corte di merito
prese in esame la domanda della « I.l.d.a. » di risoluzione del
contratto per colpa della « Olea romana », esperita sul
riflesso clie la Ditta venditrice si fosse resa inadempiente al contratto stesso, rifiutando l'adempimento della sua
prestazione, richiestale, con l'accennata lettera, dalla
Società compratrice. In proposito osservarono i Giudici d'appello che, poiché,
dopo la stipulazione del contratto, si era verificata una
temporanea impossibilità di esecuzione del negozio, onde
la Società acquirente aveva dichiarato di non aver più alcun interesse all'adempimento dell'obbligazione della
Ditta venditrice (consegna della cosa venduta), tale obbli
gazione dovesse considerarsi estinta, a norma dell'art.
1256, 2° comma, cod. civile. Ne inferiva la Corte di me
rito l'infondatezza della domanda, proposta dalla Società
I.l.d.a., in quanto mirante a far valere una obbligazione
(quale quella attinente alla consegna della merce venduta) da considerare estinta ope legis.
Sostiene, col primo mezzo, la ricorrente Società I.l.d.a.
che, introdotto, dall'accennato provvedimento ministeriale, il nuovo sistema della compensazione globale riguardo ai pagamenti di merci provenienti dall'estero, la controversa
compravendita internazionale non poteva dirsi divenuta
impossibile, sia pure temporaneamente, ma unicamente
sottoposta alla condicio iuris di una licenza amministrativa,
che ne autorizzasse l'esecuzione. Cioè, a dire della ricorrente,
il rapporto contrattuale, benché inidoneo a produrre i suoi
effetti normali fino all'avveramento della condicio iuris, ri
manevatuttavia pienamente valido e vincolativo fra le parti. Perciò il disinteresse, manifestato dalla Società I.l.d.a.,
riguardo all'adempimento della compravendita da parte della venditrice « Olea romana », senza che il contratto
fosse divenuto di impossibile esecuzione, non valeva,
secondo la ricorrente, ad integrare la fattispecie legale, di cui all'art. 1256, 2° comma, cod. civ., sì da determinare
l'estinzione dell'obbligazione della venditrice stessa (con
segna della cosa venduta). Orbene l'esatta configurazione giuridica, come condicio
iuris, della licenza o autorizzazione amministrativa nelle
compravendite internazionali, sostenuta dalla ricorrente
Società, non palesa portata decisiva ai fini della risoluzione
della controversia. A tali fini importa notare che la compra vendita internazionale in oggetto, ch'era senza difficoltà
eseguibile allorché fu stipulata, ebbe l'esecuzione sospesa a tempo indeterminato, a seguito delle nuove disposizioni
valutarie, concernenti il pagamento di merci provenienti
dall'estero, cioè fino a quando la competente autorità
amministrativa non avesse ritenuto, nella sua discrezionalità,
di consentire la nuova forma di regolamento monetario
riguardo al controverso rapporto. Venne così a crearsi,
in virtù del factum principis, una impossibilità, sia pure
temporanea, di adempimento della prestazione della Ditta
venditrice (consegna della merce venduta di provenienza
estera), tale da determinare l'estinzione del rapporto obbli
gatorio, ai sensi dell'art. 1256, 2° comma, ccfd. civ., qualora la Società acquirente, creditrice della prestazione, non
avesse avuto più interesse a conseguirla. Ora, poiché,
con l'accennata lettera, la Società I.l.d.a. manifestò il suo
disinteresse a conseguire la prestazione della venditrice,
in quanto divenuta impossibile, sia pure temporaneamente,
a causa della sopravvenuta nuova disciplina valutaria
del rapporto obbligatorio, fece esatta applicazione del
citato disposto di legge la denunziata sentenza, ritenendo
estinta l'obbligazione della « Olea romana ».
Il primo mezzo non si palesa dunque, dotato di fonda
mento giuridico. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
Il Poro Italiano — Volume LXXXII1 — Parte I-39,
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile; sentenza 11 febbraio 1960, n. 202; Pres. Cataldi P., Est. Favara, P. M. Gentile (conci, conf.) ; Finanze c. Società Villain e Fassio (Avv. Montesano).
(Conferma App. Genova 29 luglio 1958)
Noleggio e trasporto per acqua e per aria — Tras
porto di carico totale o parziale su nave deter
minata Distinzione dal noleggio (Cod. nav., art.
384, 439). Registro — Noleggio a tempo e noleggio a viaggio —
Aliquota dovuta (R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269, testo di legge del registro, ali. A, art. 49).
Registro — Trasporto marittimo di carico totale o
parziale su nave determinata — Aliquota do
vuta (R. d. 30 dicembre 1923 a. 3269, art. 8 ; ali. A, art. 49, 52).
Il contratto di trasporto di carico totale o parziale su nave
determinata si distingue dal noleggio a viaggio, poiché a dif
ferenza di questo ultimo prevede l'assunzione da parte dell' armatore-vettore dell'obbligo di riconsegna a destino
del carico. (1) Sia il noleggio a tempo sia il noleggio a viaggio sono soggetti
alla aliquota stabilita dall'art. 49 ali. A della legge del
registro. (2). Il trasporto di carico totale o parziale su nave determinata
è, come anche il trasporto in generale, soggetto alla aliquota del 0,50% della imposta di registro, stabilita dall'art. 49
ali. A, non a quella stabilita dall'art. 52, in quanto il tras
porto presenta per la sua natura e i suoi effetti maggiore
analogia con il noleggio che con l'appalto. (3)
(1-3) Questa sentenza è conforme alle sentenze Cass. 26
gennaio I960, n. 82, e 11 febbraio 1960, n. 201.
Sull'aliquota applicabile, agli effetti della legge del re
gistro, ai contratti di noleggio e di trasporto di carico su nave determinata.
1. — La Società Villain e Fassio aveva assunto nei con fronti dell'Azienda monopolio banane la esecuzione di dieci
viaggi circolari a mezzo di una determinata nave per il trasporto di banane, dietro il corrispettivo di un nolo a forfait, stabilito in misura costante per ogni viaggio. La Società si obbligava a dare istruzioni al comandante della nave affinchè nelle stive
refrigerate fosse mantenuta la temperatura indicata dall'Azienda
prima della partenza. L'Azienda avrebbe poi impartito ulteriori istruzioni durante il viaggio e la discarica. Sul giornale di bordo
avrebbe dovuto essere segnalato qualsiasi mutamento relativo
alla merce imbarcata, al funzionamento dell'impianto frigorifero e di ventilazione, e di tutto avrebbe dovuto essere informata l'Azienda anche telegraficamente.
Nella controversia sottoposta all'esame del Supremo col
legio si doveva stabilire se a questo negozio doveva applicarsi l'art. 49 tabella A della legge del registro, approvata con r. de creto 30 dicembre 1923 n. 3269, oppure l'art. 52 della tabella
stessa. Il primo assoggetta il « noleggio di navi » alla aliquota del
0,50 %, il secondo prevede invece quella del 2 % per « appalti ed
altri simili contratti per costruzioni, manutenzioni, riparazioni, e
trasporti, per somministrazioni periodiche o approvvigionamenti, tanto a pubbliche Amministrazioni quanto a privati, e per ogni altro oggetto valutabile ; cessioni e risoluzioni di essi contratti
con corrispettivo ». La Corte ha ritenuto che fosse necessario procedere innan
zitutto alla qualificazione del rapporto alla stregua della di
sciplina dettata dal codice della navigazione, e si è diffusa sul
problema della distinzione tra noleggio e trasporto di carico su
nave determinata. Ha poi affermato che, alla stregua della precedente giurispru
denza, anebe il trasporto in generale in applicazione all'art. 8 della
legge sul registro è soggetto all'aliquota del 0,50%, stabilita
per il contratto di noleggio di navi. Infine la Corte si è riferita all'abrogata legislazione, ma non
allo scopo di stabilire se nella nozione di noleggio doveva in
tendersi compreso anche il trasporto su nave determinata, bensì
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