Sezione I civile; sentenza 13 giugno 1962, n. 1471; Pres. Torrente P., Est. Favara, P. M. Trotta(concl. conf.); Di Mizio (Avv. Angeloni) c. Zarroli (Avv. Letta)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1083/1084-1087/1088Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150739 .
Accessed: 28/06/2014 19:03
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:03:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1083 PARTE PRIMA 1084
base fra Regione e Eegione. Uuificazione che corrisponde ad esigenze indeclinabili della politioa nazionale dell'ener
gia, sempre piu avvertite neile fasi di crescente attivitä
produttiva, e che ha trovato il suo progressive completa mento prima con il provvedimento del C.i.p. n. 620 del
1956 e ora con. il successivo n. 491 del 1961, oggetto della
presente impugnativa. L'unificazione cosi disposta in nessun modo puõ com
promettere gli interessi della Eegione, poiche essa si ef
fettua mediante la imposizione di tariffe mässime, sicche
rimane alla medesima aperta la possibilitä di scendere al
di sotto di queste per l'uso dell'energia di sua spettanza, mentre per le attivitä eeonomicbe diverse da quelle di
cui all'art. 10 le agevolazioni rivolte ad attrarre iniziative
economiche nel territorio della Eegione potranno avere
altro contenuto.
II contrasto sussistente fra la tesi sostenuta dalla di
fesa della Eegione e le disposizioni finora considerate non
e superato (come essa pretende) neancbe quando queste si pongano in correlazione con i nn. 3 e 5 dell'art. 5 Statuto, che conferiscono alia Eegione potestä legislativa per « pro muovere l'incremento della produzione industriale» e
rispettivamente per «l'utilizzazione delle acque pubbliche ».
Infatti, per quanto riguarda quest'ultima competenza, e da osservare in via generate che il concetto di « utiliz
zazione » comprende la determinazione dei vari modi di
sfruttamento delle acque (forza motrice, irrigazione, ali
mentazione, bonifica per colmata), nonche la determina
zione dei canoni a carico dei concessionari, ma non mai la
fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia da essa deri
vata ai singoli utenti, perchõ tali prezzi di norma sono
oggetto di libera contrattazione fra costoro ed i conces
sionari, salvo il caso che si ritenga necessario limitare tale
libertä alio scopo di soddisfare pubblici interessi secondo
la valutazione che ne faccia l'autorita competente, che non
e necessariamente quella che dispone circa i modi di utiliz
zazione, e che comunque provvede in virtu di poteri di
versi dagli altri che riguardano questi ultimi. Precisamente
tale diverso e maggiore potere l'art. 14 delle norme di at
tuazione ha attribuito alia Eegione, svolgendo quella funzione integrativa dello Statuto che la difesa attrice
ha messo in rilievo, sia pure per giungere a risultati da
ritenere infondati. Infatti la potestä di disciplinare le
modalitä dell'utilizzazione, comunque la si voglia intendere, non puõ essere riferita che alle acque delle quali si abbia la
disponibilitä, sicchõ, essendo nella specie l'utilizzazione
di quelle che dänno vita alle grandi derivazioni sottratte
alia Eegione, nessun sostegno la pretesa di questa puõ trovare nel n. 5 dell'art. 5. Ne e esatto quanto si sostiene
che, cosi ritenendo, il potere consentito da quest'ultima norma risulti svuotato di pratico contenuto, poiche riman
gono invece alia Eegione ampie possibilitä di intervento, oltre che per le piccole derivazioni, per le grandi le quali abbiano scopi diversi dall'idroelettrico, rimanendo salve
anche per quest'ultime quelle di cui al ripetuto art. 14.
Tanto meno poi la pretesa fatta valere puõ trovare
sostegno nel n. 3 dell'art. 5, poiche la competenza ad adot
tare misure rivolte ad incrementare la produzione indu
striale non puõ essere considerata illimitata, bensi conte
nuta nei confini che sono da desumere dal sistema. Se
condo la costante giurisprudenza della Corte l'identifica
zione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie
disciplinabili con leggi regionali, quali risultano elencate
nei vari Statuti, deve essere effettuata sulla base di valu
tazioni obiettive del contenuto proprio delle medesime, tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle
misure adottabili dalla Eegione, e non giä la connessione
che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le altre
quando si faccia riferimento ai fini perseguiti (v. sentenze
n. 124 del 1957, Foro it., 1957, I, 1893; n. 2 del 1960,
id., 1960, I, 1279 ; n. 32 del 1960, ibid., 1446). Infatti, se fosse lecito fare rientrare nelle competence relative
alle singole materie tutte le altre ad esse connesse sulla
base della loro attinenza a queste ultime, verrebbe meno
la possibilitä di tracciare una linea precisa di demarcazione
con le competenze statali, che e invece necessario tener
ferma onde salvaguardare l'interesse all'unita dell'ordina
mento, alia quale la stessa struttura regionale, eecondo
1'intento del Costituente, deve concorrere.
Nessuna influenza sui principi enunciati ha il fatto che
nella specie prevista nel n. 5 ora considerata la identi
ficazione della materia sembra sia stata effettuata se
guendo un criterio finalistico, poiche la formula adottata
conduce non giä ad ampliare, bensi a restringere la com
petenza della Regione (rispetto a quanto sarebbe risultato
se si fosse fatto ricorso ad una designazione generica dello
oggetto), nel senso di consentirle solo l'emanazione di
quelle norme idonee ad esercitare un'immediata e diretta
influenza sull'incremento delle attivita produttive ivi
considerate.
A nulla poi vale invocare un'analogia fra la disposi zione in esame e quella adottata in passato dalla Eegione in materia di titoli di credito, che si vorrebbe far discen
dere dallo stesso art. 5, n. 3. Proprio in ordine a tale punto la Corte (non chiamata a suo tempo a giudicare della legit timitä costituzionale della legge del Trentino-Alto Adige che ebbe a disporre nella materia predetta) ha avuto oc
casione di decidere, in occasione di un provvedimento di
uguale contenuto emesso da altra Eegione, che tutto ciõ
che riguarda la disciplina delle societä e dei titoli di credito, attinendo alia determinazione dei soggetti dell'ordinamento
e delle loro strutture, non che all'organizzazione generate dell'attivitä produttiva, non puo che ubbidire alle norme
interamente riservate alio Stato (sentenza n. 66 del 1961, Foro it., 1962, I, 24).
E infine da osservare che, se pure si dovesse negare alle argomentazioni precedenti il valore decisivo che esse
invece hanno, la pretesa fatta valere incontrerebbe un
ostacolo non sormontabile nel carattere concorrente della
normazione regionale di cui all'art. 5, che rimane limitata
dai principi discendenti dalle leggi dello Stato. E si e giä messo in rilievo come le norme legislative prima eitate, nel dare vita al C.i.p. e stabilirne i poteri, hanno inteso
raggiungere 1'intento di conferire ai prezzi da esso deter
minati efficacia per tutto il territorio dello Stato.
Per questi motivi, dichiara spettare alio Stato la com
petenza esercitata con il provvedimento emesso il 29 agosto 1961 dal Comitato interministeriale dei prezzi, impugnato con il ricorso della Eegione Trentino-Alto Adige indicato
in epigrafe, che ha disposto l'unificazione delle tariffe per
l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale ; respinge in conseguenza la domanda di annullamento dell'anzidetto
provvedimento.
CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 13 giugno 1962, n. 1471 ; Pres.
Torrente P., Est. Favara, P. M. Trotta (concl.
conf.) ; Di Mizio (Aw. Angeloni) c. Zarroli (Aw.
Letta).
(Gassa App. L'Aquila 14 gennaio 1960)
Titoli di credit» — Cambiale — Alteraz.ioni — I'al
siiicazioni — Dificrcnze — Eifetti (R. d. 14 dicem
bre 1933 n. 1669, norme sulla cambiale, art. 88).
Le modificazioni lesive di interessi di altri soggetti, apportate dallo stesso autore del documento al testo di una cambiale,
debbono considerarsi falsificazioni soltanto se compiute
dopo ehe Vautore medesimo si sia spogliato del documento. (1)
(1) Riproduciamo il principio di diritto enunciato dalla
Cassazione. Non constant) precedents in termini.
In senso conforme, ritiene che l'indagine sulla regolaritä dexla cambiale vada riferita al momento in cui il titolo viene
messo in circolazione, Cass. 2 settembre 1961, n. 2006, Foro it.,
1961, I, 1300, con ampia nota di richiami.
This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:03:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
loas GIURISPRÜDENZA CÕŠTITUZIONALE E CIVILE 1086
La Corte, ecc. — II ricorrente, nel denunziare la vio
lazione e falsa applicazione dell'art. 78 (rectius 88) della
legge cambiaria e dell'art. 14 della legge stessa, nonclio
degli art. 221 e 226 eod. proc. civ. e 480 cod. proc. pen., e l'insufficienza e la contraddittorietä di motivazione su un
punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., si duole perclie la Corte di merito,
pure avendo riconosciuto clie il mutamento della sotto
scrizione cambiaria di esso ricorrente, da sottoscrizione
quale emittente a sottoscrizione quale avallante, era av
venuto prima che il titolo fosse stato presentato e nego ziato alia Banca del Fucino, per garanzia dell'apertura di credito, alibi a poi ritenuto che egli avesse commesso
un'alterazione rilevante della cambiale, emettendo, di
conseguenza, il provvedimento di cui all'art. 480 cod.
proc. pen., per la eliminazione dell'alterazione cambiaria
cosi accertata.
Rileva al riguardo il ricorrente cbe, secondo la dottrina
e la giurisprudenza piu autorevoli, invece, l'obbligazione cartolare cambiaria sorge non con la creazione, ma solo
con la emissione del titolo cambiario, con la conseguenza cbe qualsiasi modificazione apportata al titolo prima della
sua emissione non puõ costituire alterazione e, tanto meno,
falsificazione, ma, tutt'al piu, qualora, come sarebbe av
venuto nella specie, la modificazione apportata al titolo
incida sulle preesistenti reciprocbe obbligazioni e posi zioni dei coobbligati cambiari tra loro, puõ legittimare il coobbligato di pari grado, escusso quale preteso aval
lato dal preteso avallante, con l'azione cambiaria di re
gresso, a paralizzare quest'ultima con un'eccezione fon
data sulla convenzione di emissione del titolo.
Le censure sono, almeno in parte, fondate.
Puõ, infatti, costituire alterazione documentale, giu ridicamente rilevante nei rapporti fra piu coemittenti
di un effetto cambiario, ancbe, occorrendo, ai fini degli art. 62 ed 88 legge cambiaria 22 dicembre 1932 n. 1946,
quella cbe si assume posta in essere da uno dei coemit
tenti, in pregiudizio degli altri, per fare apparire come
concessa per avallo la propria sottoscrizione cbe si assume,
invece, originariamente apposta quale coemittente, se l'al
terazione stessa si dimostri introdotta sul titolo, sia pure
prima della sua consegna al prenditore, ma dopo cbe l'altro
coemittente abbia sottoscritto l'effetto in quanto giä
sottoscritto, quale emittente, dal preteso avallante.
£ bene cbiarire cbe il problema sottoposto all'esame
della Corte non si identifica con quello relativo alia deter -
minazione del momento in cui l'obbligazione cartolare verso
il prenditore sorge. Ancbe ammesso, con la prevalente dottrina, cbe la
dichiarazione cambiaria si perfezioni con la consegna del
titolo al creditore, non si puõ escludere cbe le dichiara
zioni apposte sulla cambiale nella fase preliminare abbiano
valore giuridico, tuttoche subordinato all'atto finale della
emissione. Ciõ e conforme a nozioni generali alia cui stre
gua banno rilevanza, sia pure minore o subordinata, gli
atti di una fattispecie complessa, come per esempio la
proposta revocabile di un contratto.
N6 varrebbe ricbiamarsi alla revocabilitä perclie ciõ
equivarrebbe a confondere atto e documento. Colui che ba
stilato il testo di una proposta di contratto e l'ba fatto
sottoscrivere da un altro soggetto cbe intende assumere
ancbe esso la veste di proponente, puõ certo prima dell'ac
cettazione revocarla o modificarla con apposita dichiara
zione, ma non puõ alterare a proprio favore il testo gi& sot
toscritto non solo da lui, ma anche dall'altro soggetto,
violando cosi la fiducia che quest'ultiumo aveva attribuito
al documento.
Se queste premesse sono esatte, anche l'alterazione di
una dichiarazione documentale, che intervenga prima che il
procedimento sia compiuto e sia lesiva dell'interesse di altri
soggetti, turba quel valore giuridico che e costituito dalla
pubblica fede documentale e viene repressa dall'ordinamento.
Tuttavia non õ sufficiente, come il Giudice di appello
ha ritenuto, la grafica modificazione del documento perclie
il fatto sussista. Occorre invece distinguere tra correzione
e alterazione.
Limitando il discorso al documento privato (contenga esso una dicliiarazione di volontä o di scienza) e facendo astrazione dal testamento, soggetto a particolare disci -
plina, 6 chiaro clie la dicliiarazione stessa partecipa di quelle caratteristiche che sono proprie di ogni manifestazione di
pensiero o di volontä dell'uomo. La quale manifestazione, se compiuta per iscritto, non acquista, secondo il dato della
comune esperienza, ed in armonia con la fondamentale
esigenza di esteriorizzazione clie e propria delPordinamento
giuridico (homines ad hominem pro-portio), definitivitä se
non si distacca dal suo autore mediante consegna a chiun
que abbia interesse se pure mediato o riflesso o eventuale, al contenuto del documento. Solo dopo tale distacco lo
scritto si sottrae alla possibilitä di modifica o di correzione
del suo autore e, assunto carattere definitivo ed irretrat
tabile, acquista quella specifica fede che l'ordinamento
tutela e che si impone al suo stesso autore. La Corte ha errato, perciõ, nell'omettere la necessaria
ricerca volta a stabilire il momento in cui il Di Mizio aveva
introdotto l'alterazione del titolo per fare figurare la propria sottoscrizione concessa quale avallante, mentre era chiaro
che l'alterazione del titolo avrebbe avuto senz'altro giu ridica rilevanza se commessa dopo la sua negoziazione
(come, perõ, la Corte di merito sembra avere escluso at
traverso un mero accenno della motivazione) od anche
prima se, perõ, il Di Mizio (che vi figura come primo fir
matario) avesse alterato la propria sottoscrizione in un
momento successivo alla firma appostavi dal resistente
Luigi Zarroli, dopo ad esempio che la cambiale gli fosse
stata affidata con la firma sua stessa e quelle degli altri
firmatari, gia apposte, quali coemittenti, per la consegna al prenditore od altrimenti; l'alterazione stessa sarebbe
stata, per converso, irrilevante se il Di Mizio, ricevuto
l'effetto giä firmato dagli altri coemittenti, ma non ancora
da lui, l'avesse dapprima firmato, a sua volta, quale coe
mittente e poi, sempre prima di essersene spossessato, melius re perpensa l'avesse alterata nella propria sottoscri
zione, per farla figurare concessa quale avallante, in quanto
(come esattamente sul punto sostiene il ricorrente) ciö
sarebbe rientrato sicuramente nella sfera della propria autonomia negoziale. In questa ultima ipotesi, tuttavia, se in forza di precedenti accordi intercorsi fra i coobbligati
cambiari, l'avallante fosse stato tenuto, invece, a firmare
quale coemittente, egli (come pure il ricorrente per altro
riconosce) poträ solo vedere paralizzata l'eventuale azione
di regresso da lui esperita contro uno dei pretesi avallanti, attraverso un'eccezione personale desunta dalla convenzione
di emissione del titolo tra loro intercorsa, in quanto even
tualmente violata dall'avallante con la firma apposta in tale quality, anziche come coemittente e diretto obbli
gato, cosi come permesso dagli art. 21, 62 e 65 della ricor
data legge cambiaria. Non vi sara perõ necessity alcuna
di un ricorso ad una querela di falso incidentale che sa
rebbe pertanto inammissibile nella detta ultima ipotesi,
per l'irrilevanza giuridica della alterazione lecitamente
cosi introdotta, prima deU'emissione del titolo, sia pure in violazione degli accordi eventuali di coemissione dell'ef
fetto cambiario intercorso tra i vari coobbligati, ma entro
la sfera di autonomia negoziale di ciascuno di essi in rela
zione all'obbligazione ancora cambiariamente, da assumere, e salvi, si intende, gli effetti di tale inadempimento nei
rapporti degli altri coobbligati. Non puõ dirsi, in altre parole, che commetta alterazione
giuridicamente rilevante di un titolo cambiario (e, tanto
meno, falso ideologico civilmente rilevante) colui che,
chiamato a contrarre un'obbligazione cambiaria, prefe risca di assumerla quale avallante, anziche quale coemit
tente del titolo cambiario, a nulla rilevando se cosi fa
cendo egli venga a violare eventuali accordi anteatti,
intercorsi fra i vari coobbligati cambiari (trattandosi di
un inadempimento che puõ, se mai, dare luogo, tra l'altro,
ad un'eccezione personale in sede di azi,one di regresso, nei confronti dell'avallante, da parte del preteso avallato)
ed a nulla rilevando neppure se, a tale fine, l'avallante
abbia modificato, mentre il titolo era ancora in suo pos
sesso, firmato dagli altri, ma non ancora da lui, la propria
This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:03:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1087 PARTE PRIMA 108.8
sottoscrizione, in un primo tempo apposta quale coemit
tente, per farla figurare, invece, concessa quale avallante, rientrando ciõ nei limiti della propria valida autonomia
negoziale, salvi, si intende, gli effetti deU'eventuale ina
dempimento nei rapporti dei propri coobbligati ove egli,
pagato l'effetto, agisca verso di loro, quali pretesi avallati.
Diverso sarebbe stato, inveee, il caso se l'alterazione
fosse stata, come giä, si e avvertito, introdotta dal Di
Mizio sul titolo dopo la sua consegna al prenditore (e di
ciõ non dubita neppure il ricorrente), od anche prima di
tale momento se si accertasse (anche eventualmente, at
traverso la presunzione offerta al riguardo dall'art. 88
della legge cambiaria) cbe il titolo era (come si sostiene)
giä, stato firmato da tutti i quattro coobbligati cambiari
(compreso il Di Mizio) quali coemittenti e fosse stato,
successivamente, alterato dal solo Di Mizio (sia pure prima di consegnarlo alia Banca) per fare figurare la propria sottoscrizione quale avallato, anziche quale ooemittente,
perche in tale ipotesi egli avrebbe unilateralmente mutato, in pregiudizio degli altri, la propria posizione cambiaria
mediante l'alterazione del documento giä, preparato per la
negoziazione, e subito dopo negoziato, con un'alterazione
di esso cbe non potrebbe non dirsi giuridicamente rile
vante, quanto meno nei confronti dei coobbligati la cui
posizione cambiaria sarebbe divenuta cosi deteriore, co
sicche l'alterazione del documento diverrebbe sicura
mente, in ipotesi, riceroabile ancbe con la querela inciden
tal di falso civile e per i fini di cui agli art. 62 ed 88 della
legge cambiaria. Ciõ tanto piü in quanto l'art. 88 della
legge cambiaria riguarda al momento della firma, una
volta che le obbligazioni abbiano, attraverso l'avvenuta
negoziazione del titolo, assunto il relativo carattere car
tolare e cambiario.
ft necessario, pertanto, cbe il giudice di merito compia la detta indagine di fatto, circa il momento dell'altera
zione cbe, a torto, la Corte de L'Aquila ba, nei caso in
esame, ritenuto del tutto inutile, supponendo, invece,
giä perfette le obbligazioni cambiarie per effetto della sola
sottoscrizione, in contrasto con la legge cambiaria, e, in
particolare, con l'art. 104 di essa, nonche con quanto, al
riguardo, questa Suprema corte ba giä altre volte ritenuto
(cfr. Cass. 30 ottobre 1954, n. 4189, Foro it., Rep. 1954, voce Titoli di credito, n. 131, ecc.).
II primo motivo del ricorso va, perciõ, nei limiti sues
pressi, accolto con il conseguente assorbimento degli altri due motivi e la causa va rinviata per nuovo esame
ad altra Corte d'appello che si atterra al seguente prin
cipio : «Le modificazioni lesive di interessi di altri soggetti,
apportate dallo stesso autore del documento al testo di una
cambiale debbono considerarsi falsificazioni soltanto se
compiute dopo che l'autore medesimo si sia spogliato del
documento»; e che provvederä,, altresi, sulle spese di
cassazione. Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 29 maggio 1962, n. 1286 ; Pres.
Torrente P., Est. Stella Kichter, P. M. Pedace
(concl. conf.) ; Giuliani (Aw. Caramella, Finzi, Fu
naro) o. Manetti (Avt. Battistini, Clarizia, Isola,
Landolfi).
(Cassa App. Firenze 12 dicembre 1959)
Titoli di credito — Cambiale — Rappresentante — Girata a se stesso — Eccezione d'annullamento — Carattere reale (Cod. civ., art. 1394, 1395, 1993 ; r. d. 14 dicembre 1933 n. 1669, norme sulla cambiale, art. 18, 20).
Ha carattere reale ed i, quindi, opponibile, nei limiti segnati dall'art. 1395 eod. civ., al possessore della cambiale I'ecce
zione d'annullamento del negozio di trasmissione del titolo
effettuato con la girata del rappresentante nel nome a
se stesso in proprio, mediante una duplice sottoserizione, I'una in qualitä di rappresentante e I'altra in proprio. (1)
La Corte, eoc. — (Omissis). Piu grave e delioata 6 la
questione che si prospetta con il terzo. Come si e detto, il
Mori effettuõ una girata dei titoli nella qualitä di procu ratore della Coster e successivamente ne effettuõ un'altra
in proprio ; entrambe le girate sono in bianco. II quesito che si pone b quello della opponibilitä al possessore Manetti
dell'annullabilita della girata eseguita dal Mori, nel nome, in proprio favore.
Devesi innanzi tutto osservare die, a norma dell'art.
20, 1° comma, ultima previsione, della legge cambiaria, se una girata in bianco e seguita da un'altra girata, si re
puta che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acqui stato la cambiale per effetto della girata in bianco. Quindi si deve presumere che il Mori, il quale ha sottoscritto, in
proprio, le cambiali per girata subito dopo la girata in
bianco da lui apposta nella qualitä di procuratore della
Coster, abbia acquistato le cambiali stesse per effetto di
tale girata in bianco. Invano si oppone dal controricor
rente che, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge cambiaria, il titolo girato in bianco puõ essere trasmesso a un terzo
per semplice consegna. Nella specie, infatti, la girata in
bianco b seguita da altra girata (che e pure in bianco), e quindi si verifica l'ipotesi prevista daln. 2e non quella del n. 3 dell'art. 18. E questa seconda girata fa presumere
appunto che chi l'ha compiuta abbia acquistato il titolo
in virtu della girata precedente. D'altro canto e assoluta
mente pacifico in causa che i titoli non furono mai tras
messi a terzi, ma passarono solo dal Mori al Manetti, a seguito della seconda girata in bianco.
Posta questa premessa, b da indagare se si applicano alia materia cambiaria le disposizioni dettate dagli art.
1394 e 1395 cod. civ. sul conflitto di interessi, nella duplice forma del conflitto puro e semplice e del contratto con
so stesso. Secondo l'opinione piu accreditata, il conflitto di interessi rende annullabile il negozio che determina un vizio della volontä. E ciõ perche e essenziale, per il
normale svolgimento del rapporto di rappresentanza, che
il rappresentante compia il negozio nell'interesse del rap
presentato, con la conseguenza che, se lo compie invece
per un fine diverso, la sua manifestazione di volontä b
viziata. La dottrina dominante attribuisce alle obbliga zioni cambiarie natura negoziale, ancorche unilaterale, il
che importa 1'applicabilitä delle norme comuni in tema di
contratti, in forza dell'art. 1324 cod. civ., che estende agli atti unilaterali tra vivi le norme che regolano i contratti, salva diversa disposizione di legge o incompatibilitä.
Come b noto, l'art. 1993 cod. civ. dichiara opponibili al terzo possessore del titolo di credito le eccezioni fondate sul contesto letterale di questo. Si pone quindi la questione se possa considerarsi tale l'eccezione di annullamento della girata per conflitto d'interessi. Non potrebbe darsi una soluzione negativa per la considerazione che il conflitto inerisce al rapporto sostanziale, che non risulta dal titolo. Infatti il vizio, che inficia la volontä nel caso di conflitto di interessi, attiene, almeno di regola, non solo al rapporto fondamentale, ma anche al negozio di trasmissione del titolo. Comunque esso b preso in considerazione in quanto si riferisce al negozio di trasmissione.
Nel caso di conflitto di interessi puro e semplice, pre visto dall'art. 1394 cod. civ., l'eccezione non puõ mai avere
carattere reale. In vero il conflitto di interessi rende annul
labile il contratto, se era conosciuto o riconoscibile dal
terzo. E nel caso dei titoli di eredito il terzo non puõ cono
scere, in base al tenore del titolo, che il rappresentante abbia agito in una situazione di conflitto di interessi con il
(1) La sentenza cassata, App. Firenze 12 dicembre 1959, leggesi in questa rivista, 1960, I, 1369, con ampia nota di ri
chiami, cui adde Guglielmucci, Limite di opponibilitä dell'eccesso di procura cambiaria, in Riv. dir. comm., 1960, II, 123.
This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:03:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions