+ All Categories
Home > Documents > Sezione I civile; sentenza 13 giugno 1983, n. 4053; Pres. Sandulli, Est. Senofonte, P. M. Silocchi...

Sezione I civile; sentenza 13 giugno 1983, n. 4053; Pres. Sandulli, Est. Senofonte, P. M. Silocchi...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: hoangkien
View: 215 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sezione I civile; sentenza 13 giugno 1983, n. 4053; Pres. Sandulli, Est. Senofonte, P. M. Silocchi (concl. conf.); Fall. soc. Pellizzari (Avv. Giandomenici) c. Banco di Sicilia (Avv. G. Ferri). Cassa App. Venezia 7 luglio 1980 Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 4 (APRILE 1984), pp. 1053/1054-1055/1056 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23176009 . Accessed: 28/06/2014 09:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 09:37:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione I civile; sentenza 13 giugno 1983, n. 4053; Pres. Sandulli, Est. Senofonte, P. M. Silocchi (concl. conf.); Fall. soc. Pellizzari (Avv. Giandomenici) c. Banco di Sicilia (Avv.

Sezione I civile; sentenza 13 giugno 1983, n. 4053; Pres. Sandulli, Est. Senofonte, P. M. Silocchi(concl. conf.); Fall. soc. Pellizzari (Avv. Giandomenici) c. Banco di Sicilia (Avv. G. Ferri). CassaApp. Venezia 7 luglio 1980Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 4 (APRILE 1984), pp. 1053/1054-1055/1056Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176009 .

Accessed: 28/06/2014 09:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 09:37:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione I civile; sentenza 13 giugno 1983, n. 4053; Pres. Sandulli, Est. Senofonte, P. M. Silocchi (concl. conf.); Fall. soc. Pellizzari (Avv. Giandomenici) c. Banco di Sicilia (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La realtà è che, in astratto, non è, per le società derivanti dalla

trasformazione, né più favorevole né più sfavorevole essere tassa

te in base al bilancio. Ciò che può far apparire più favorevole, nella posizione di contribuente, la tassazione in base al bilancio, è la situazione concreta; ed è proprio in vista di tale eventualità

che il legislatore ha concesso, a dette società, la facoltà di optare

per tale tipo di tassazione. Di modo che, esprimere come regola il principio che le società di persone debbono sempre e comunque essere tassate in base al bilancio, solo perché derivate dalla

trasformazione di una (preesistente) società di capitali, significhe rebbe ignorare la possibilità che la tassazione in base alla

situazione economica dell'azienda sia, in concreto, più favorevole

al contribuente. L'applicabilità di tale assurdo principio, peraltro, è

stata dalla contribuente, nel caso concreto, invocata solo perché la situazione contingente rendeva più favorevole la tassazione in

base al bilancio, giacché nel corso di un certo esercizio si erano

verificate delle perdite; e la legge di k< condono » del 1973, coordinata col disposto degli art. 112 e 119 t.u. riconosceva le

perdite di esercizio solo per i soggetti tassati in base al bilancio.

Ma se tale era la situazione, le ragioni della contribuente avreb

bero dovuto trovare appropriata tutela nell'esercizio concreto

della facoltà di opzione concessa dal ricordato art. 104 t.u., non

già nella (infondata) pretesa di ottenere che l'ufficio interpretasse la legge facendo diventare regola quella che, invece, è soltanto

eccezione.

Non pertinente al tema, inoltre, è l'argomento addotto, dalla

Commissione tributaria centrale, per dare veste giuridica al

l'inconsistente assunto portato dalla contribuente. Quest'ultima,

infatti, si era limitata a sostere che, una volta acquisito il diritto

di essere tassati in base al bilancio, lo stesso (diritto) non si

perdeva per il solo fatto dell'avvenuta « trasformazione » della

società; e proprio nell'intento di dare fondamento giuridico a una

siffatta affermazione, la commissione ha osservato che la trasfor

mazione non comporta la estinzione della società originaria e la

« costituzione di una nuova società », ma semplicemente pone in

atto una nuova « struttura organizzativa », di modo che « la

società conserva tutti i suoi preesistenti diritti e obblighi ». Ma

un'argomentazione di tal genere non coglie nel segno, perché

non considera, anzitutto, che la legge tributaria, in tema di

accertamento del reddito (tassabile con l'allora vigente imposta di ricchezza mobile), prescinde totalmente dal problema giuridico dell'unicità sostanziale del soggetto e considera, invece, la posi zione in cui il soggetto stesso si trova all'atto dell'accertamento; ma soprattutto non considera che se si dovesse avere riguardo solo al fatto della « unicità » del soggetto, si finirebbe per

pervenire, contra legem, all'affermazione che la società di capitali

derivata, per trasformazione, da una società di persone, non

avrebbe « perso il diritto » di essere tassata in base alla situazio

ne economica dell'azienda (non già, quindi, in base al bilancio,

come la norma prescrive). È chiaro, peraltro, che nel caso

di trasformazione di che trattasi, la legge riconosce alla so

cietà trasformata lo stesso diritto che riconosce a tutte le

« altre » (diverse da quelle elencate nell'art. 8), cioè il diritto di

essere tassate in base al bilancio; ma poiché prescrive una certa

modalità di esercizio del diritto stesso, appare del tutto in

sufficiente il solo rilievo della sua semplice « esistenza ».

Del resto, la legge di « condono » (art. 1 d.l. 5 novembre 1973

n. 660, non modificato dalla legge di conversione) dispone che

nei casi di fusione o di trasformazione di società possano essere

(ai fini dell'applicazione del beneficio) presentate domande distin

te per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o

trasformazione. Ed è ovvio che tale regola tiene conto, proprio, delle diverse possibilità di tassazione (in base al bilancio o in

base alla situazione economica dell'azienda) riguardate sotto il

profilo del concreto interesse del contribuente; e un tale interesse

finirebbe, sicuramente, per essere disconosciuto (con riferimento

alla fattispecie astratta, qui in esame) se si ritenesse che una

volta rivestita la forma della società tassabile in base al bilancio,

tale forma di tassazione debba necessariamente essere conservata,

qualunque sia il tipo di trasformazione effettuata.

In conclusione, perciò, deve essere affermato il principio giuri dico che le società commerciali diverse dalle società per azioni,

in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, ovvero delle

società cooperative o mutue assicuratrici, pur se derivate, per

trasformazione, da una delle predette società, potevano, nel vigore del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, essere tassate in base al bilancio,

ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, cat. B, unicamente nel

caso che avessero optato per tale tipo di tassazione e ne avessero

fatto tempestiva e formale (per iscritto) comunicazione all'ufficio

delle imposte. E poiché la impugnata decisione della Commis

sione tributaria centrale non è informata a tale principio di

diritto, la stessa deve essere cassata con rinvio. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 13 giu

gno 1983, n. 4053; Pres. Sandulli, Est. Senofonte, P. M. Si

locchi (conci, conf.); Fall. soc. Pellizzari (Avv. Giandome

nico) c. Banco di Sicilia (Avv. G. Ferri). Cassa App. Venezia

7 luglio 1980.

Fallimento — Girata per lo sconto di tratta non accettata —

Azione causale — Fallimento del traente — Curatela — Recu

pero del credito nei confronti della banca scontatrice (R.d. 16

marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 44, 167, 168,

188, 192).

In ipotesi di cambiale tratta non accettata e senza cessione di

provvista, girata dal traente per lo sconto ad una banca prima

di essere ammesso alla procedura di amministrazione controlla

ta e pagata dal trattario alla scontatrice in costanza di detta

procedura ma prima della dichiarazione di fallimento del

traente, la curatela del fallimento ha azione, per il recu

pero del credito, nei confronti della banca scontatrice e non

nei confronti del trattario solvente. (1)

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso, il

ricorrente, denunciando, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.,

violazione e falsa applicazione degli art. 44 e 188, 2° comma, 167,

168 e 192, ult. comma, 1. fall., in relazione al 1° comma

dell'art. 1269 c.c., nonché omessa e, comunque, insufficiente

motivazione su punti decisivi della controversia, censura la sen

tenza impugnata, per aver fondato la decisione sulla supposta

applicabilità, nel caso concreto, del principio, secondo cui, « nella

ipotesi di cambiale tratta non accettata girata dal traente per lo

sconto ad una banca ed a questa pagata dal trattario prima della

scadenza e dopo la dichiarazione di fallimento del traente,

l'azione causale della curatela per il rècupero del credito può

essere legittimamente esercitata nei confronti del trattario solven

te, non anche nei confronti della banca scontatrice ».

Deduce, al riguardo, che questo principio (statuito dalle sezioni

unite di questa Corte suprema, con la sentenza n. 3087 del 29

ottobre 1971, Foro it., 1972, I, 58, nel contrasto giurisprudenziale

insorto sulla questione se, nell'ipotesi considerata, passivamente

legittimato, rispetto all'azione esperita dal fallimento del traente

scontatario per il recupero delle somme pagate dal trattario,

fosse quest'ultimo o la banca scontatrice), valido nel caso di

pagamento eseguito alla banca del trattario dopo il fallimento del

traente, non è estensibile alla diversa ipotesi di pagamento

successivo al provvedimento di ammissione dello scontatario alla

amministrazione controllata, ma anteriore alla consecutiva di

chiarazione di fallimento.

Il motivo è fondato. La questione delineata è stata recentemen

te risolta da questa corte, in senso favorevole al ricorrente, con

la sentenza n. 253 del 12 gennaio 1981 (id., Rep. 1981, voce

Amministrazione controllata, n. 22), la cui motivazione si articola

nelle proposizioni che seguono. Nello sconto relativo a tratte non accettate e senza ces

sione di provvista, realizzato mediante girate delle medesime,

l'adempimento della obligatio restituendi a carico dello scontata

rio (traente) si attua mediante una delegatio solvendi (insita nella

girata per lo sconto di tratta non autorizzata), che racchiude un

iussum solvendi diretto al trattario e un iussum accipiendi, a

titolo liberatorio, diretto alla banca scontatrice. Nel meccanismo

delegatorio adottato e perfezionatosi mediante il pagamento ese

(1) Il principio della esercitabilità dell'azione causale nei confronti

della banca scontataria e non anche nei confronti del trattario solvente

era già stato sottolineato, in identica fattispecie, dalla Corte di

cassazione: sent. 12 gennaio 1981, n. 253, Foro it., Rep. 1981, voce

Amministrazione controllata, n. 22. Tale decisione, giova ricordarlo,

aveva molto chiaramente sottolineato che l'ammissione del traente alla

procedura di amministrazione controllata — in ipotesi di girata per lo

sconto di tratta non accettata (la quale implica una delegazione di

pagamento) — mentre non comporta il venir meno dello iussum

solvendi diretto al trattario debitore, implica la caducazione dello

iussum accipiendi rivolto alla banca scontatrice.

In tema di inefficacia del pagamento dei debiti scaduti effettuato

durante la procedura di amministrazione controllata, cfr. Cass. 2

agosto 1977, n. 3421, id., Rep. 1977, voce cit., n. 3; 14 feb

braio 1979, n. 975, id., Rep. 1979, voce Fallimento, n. 271.

Sull'argomento, v., in dottrina, principalmente, Ragusa-Maggiore,

Mandato irrevocabile e cessione dei crediti nel fallimento e nel

l'amministrazione controllata, in Giur. it., 1979, I, 1, 138; G.

Ferri, Sconto di tratte non accettate e pagamento da parte

del trattario alla banca dopo la dichiarazione di fallimento del traente,

in Riv. dir. comm., 1973, II, 67; Ferrara jr., Il fallimento, Milano,

1974, 180 ss.; A. De Martini, Il patrimonio del debitore nelle

procedure concorsuali, Milano, 1956, 57 ss.

La sentenza ora cassata è riassunta in Foro it., Rep. 1981,

voce Fallimento, n. 229.

This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 09:37:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione I civile; sentenza 13 giugno 1983, n. 4053; Pres. Sandulli, Est. Senofonte, P. M. Silocchi (concl. conf.); Fall. soc. Pellizzari (Avv. Giandomenici) c. Banco di Sicilia (Avv.

1055 PARTE PRIMA 1056

guito dal delegato sono, quindi, rilevabili: a) un adempimento da

parte del trattario a favore del traente attuato mediante il

pagamento delle tratte alla banca scontatrice, cioè un pagamento indiretto da parte del debitore a favore del creditore ammesso

all'amministrazione controllata; b) un pagamento da parte di

quest'ultimo, tramite il trattario, a favore della banca scontatrice,

quale creditrice, per effetto dello sconto dell'importo delle cam

biali non accettate.

Dei due pagamenti, il primo è efficace, perché l'imprenditore ammesso all'amministrazione controllata, conservando l'ammini

strazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa (per il combinato

disposto degli art. 188, 2° comma, e 167 1. fall.), è legittimato a

ricevere pagamenti, direttamente o indirettamente (anche median

te utilizzazione dello iussum solvendi diretto al debitore-tratta

rio, che, eseguendolo, si libera del suo debito nei confronti

dell'autore); non è, invece, efficace il secondo, perché in virtù

del principio sancito nell'art. 44, 1° comma, 1. fall. (v. anche

Cass. n. -974 del 1979, id., Rep. 1979, voce cit., nn. 17, 19'; n. 451 del 1972, id., 1972, I, 1247) e, quindi, nell'ottica della

par condicio, l'imprenditore ammesso all'amministrazione control

lata non è legittimato ad eseguire pagamenti per debiti preesi stenti e venuti a scadenza nel periodo della procedura (cfr. Cass. n. 4798 del 1980, id., 1981, I, 117; n. 1588 del 1969,

id., 1969, I, 1709), con la conseguenza che i pagamenti

eseguiti, nelle condizioni date, non sono opponibili alla massa dei

creditori ammessi al passivo nel consecutivo fallimento dichiarato

a norma dell'art. 192, ult. comma, 1. fall. (Cass. n. 4798 del

1980, cit.; n. 3421 del 1977, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 3, 5; n. 2037 del 1976, id., 1977, 1, 477), ed è, dunque, inefficace

anche la solutio effettuata dal trattario, per conto dell'impren ditore traente, a favore della banca scontatrice, la quale non può,

perciò, imputare ad estinzione del proprio credito nei confronti

dello scontatario la somma ricevuta per conto del medesimo.

ili collegio non ritiene che sussistano validi motivi per mutare

indirizzo. Lo stesso, pertanto, va confermato, anche se, nell'ipotesi di specie, occorre procedere ad opportune integrazioni motivazio

nali.

Il resistente, nel controricorso, assume che, se l'amministrazione

controllata non influisce sul perfezionamento del procedimento

delegatorio, un problema di restituzione delle somme pagate non

si pone, essendosi la delegazione esaurita e avendo, quindi,

prodotto sui rapporti di base (di provvista e di valuta) tutti gli effetti estintivi ad essa normalmente connessi.

Il problema si porrebbe, perciò, soltanto se si iscrive la

procedura concorsuale nella logica dei fatti interruttivi del proces so formativo della delegazione. Ma, allora, obbligato alla restitu

zione sarebbe il trattario, che ha inteso estinguere il proprio debito nei confronti del delegante, attuando il rapporto cambiario

nei confronti della banca scontatrice. Su quest'ultimo punto il

resistente insiste particolarmente nella memoria, specificando che,

essendo, in realtà, il pagamento della tratta da parte del trattario, al pari dell'accettazione (disciplinata, dell'art. 33 1. cambiaria), un

fatto cambiario distinto dal rapporto fondamentale, e, quindi, autonomamente valutabile anche rispetto alle vicende che diret

tamente lo riguardano, la solutio sarebbe da rapportare non ad

un obbligo derivante dall'ordine del traente incorporato nella

cambiale ma ad una libera determinazione del solvens, costretto,

perciò, a subire le conseguenze del fatto proprio (accettazione o

pagamento) e non del fatto altrui (ordine del traente); si che, estinto il rapporto cambiario, passivamente legittimato rispetto all'azione di recupero esercitata dal fallimento del traente, in

virtù del rapporto fondamentale, non potrebbe essere che il

trattario, quale parte di questo rapporto al quale la banca

accipiente è, al contrario, estranea.

Questo collegio però, non ritiene che le profilate argomentazio ni difensive siano idonee ad infirmare l'esattezza della soluzione

adottata dalla sentenza n. 253/81, cit.

L'alternativa proposta regge, infatti, solo se, sulla premessa che

il procedimento delegatorio si perfezioni malgrado l'ammissione

del delegante all'amministrazione controllata, si ometta di con

siderare che questa, a differenza del fallimento, non incide sulla

legittimazione a ricevere del traente, determinando per le ragioni

esposte, soltanto la cristallizzazione della situazione creditoria

(Cass. n. 4788 del 1980, cit.; n. 4370 del 1977, id., 1978, I, 397; n. 2037 del 1976, cit.), e che l'inettitudine del pagamento eseguito dal trattario ad estinguere anche il debito dello scontatario nei

confronti della banca scontatrice deriva non da incompletezza della fattispecie delegatoria, ma dalla neutralizzazione dell'effetto

estintivo che essa sarebbe destinata a produrre sul rapporto di

valuta e che non produce solo perché « impedito » dalla premi nente tutela dell'interesse antagonista della massa dei creditori

alla salvaguardia della par condicio e della correlativa inefficacia

del pagamento (indiretto) eseguito per conto dello scontatario.

Né possono condividersi le argomentazioni formulate dal re

sistente al fine di svincolare dal rapporto fondamentale il paga

mento eseguito dal trattario, equiparandolo all'accettazione e

attribuendogli, quindi, autonoma rilevanza cambiaria, poiché

l'equiparazione, anche se ammessa da una remota decisione di

questa Corte suprema (sent, del 13 maggio 1929, n. 1659, id.,

1929, I, 903), è ripudiata dal più recente orientamento della

Suprema corte, secondo il quale, non essendo il trattario (non

accettante) debitore cambiario nei confronti del possessore del

titiolo, l'unica obbligazione cui egli adempie allorché ne paghi a

quest'ultimo l'importo non può essere che quella derivante dal

rapporto sottostante (cfr. Cass. n. 253 del 1981, cit.; n. 3087 del

1971, cit.), si che il pagamento è, in questo caso, riferibile al

traente e, dunque, soggetto all'azione di recupero della curatela

fallimentare.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della

causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di

Venezia, che si uniformerà al seguente principio di diritto: « nel

caso di cambiale tratta non accettata e senza cessione di provvi

sta, girata dal traente per lo sconto ad una banca prima di essere

ammessa alla procedura di amministrazione controllata e pagata

dal trattario alla scontatrice in costanza di detta procedura ma

prima della dichiarazione di fallimento del traente, l'azione causa

le della curatela del fallimento di quest'ultimo per il recupero

del credito può essere esercitata nei confronti della banca scon

tatrice, e non anche nei confronti del trattario solvente ». (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 10 giu

gno 1983, n. 3992; Pres. 'Pedace, Est. Schermi, P. M. Dettori

(conci, conf.); Chase Manhattan Bank (Avv. S. Pescatore,

Nicoletti) c. Soc. cotonificio Mancone e Tedeschi (Avv. An

nesi, Pigliasco, Tesone), Banca d'America e d'Italia e Soc.

General Import Export; Banca d'America e d'Italia (Avv. At

tanasio) c. Chase Manhattan Bank, Soc. cotonificio Mancone e

Tedeschi e Soc. General Import Export. Conferma App. Milano

9 ottobre 1981.

Vendita — Pagamento del prezzo a mezzo banca — Apertura di

credito irrevocabile — Inadempimento del venditore — Revo

cabilità del mandato conferito alla banca — Fattispecie (Cod.

civ., art. 1530, 1723).

Il mandato di apertura di credito documentario irrevocabile non

confermato, conferito alla banca per il pagamento del prezzo di

una vendita internazionale di merci su presentazione dei docu

menti, può essere revocato per giusta causa ove il venditore

consegni merce viziata, mancante di qualità promesse o essen

ziali ovvero aliud pro alio (nella specie, stracci anziché merlet

ti), con la conseguenza che non spetta alla banca corrisponden te della banca mandataria il rimborso delle somme pagate in

esecuzione del mandato anteriormente alla sua revoca, ma

prima della scadenza del termine stabilito per l'utilizzazione del

credito. (1)

(1) Pur senza farvi esplicito riferimento, la corte adotta la stessa soluzione di Cass. 3 maggio 1978, n. 2048, Foro it., 1978, I, 2211, in

presenza di identica fattispecie (che traeva origine da una truffa

architettata, nemmeno a dirlo, dal medesimo venditore, sempre in quel di Hong Kong e a brevissima distanza di tempo da quella ordita ai dan ni dell'odierno acquirente. Al pari della decisione in epigrafe, la sentenza attribuiva rilevanza decisiva all'anticipazione del pagamento rispetto al

termine, decorrente dalla data della polizza di carico e stabilito — a dire della corte — per consentire al compratore l'esame della merce

acquistata prima di procedere al versamento del prezzo. Contra, tuttavia, in ipotesi di credito documentario irrevocabile e confermato, App. Milano 31 marzo 1981, id., Rep. 1982, voce Mandato, n. 17, e la decisione di primo grado relativa alla medesima controversia, Trib. Milano 31 maggio 1979, id., Rep. 1982, voce Vendita, n. 30, annotata da Balossini, Il credito documentario (differito o non) in una recente

giurisprudenza ambrosiana, in Banca, borsa, ecc., 1982, II, 106. V.

altresì', sempre con riferimento al credito confermato, decidendo della domanda di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordini alla banca di non pagare, Trib. Bologna 15 maggio 1981, Foro it., Rep. 1981, voce cit., nn. 106-108 e voce Provvedimenti di urgenza, n. 219, annotata da Valignani, L'intervento del giudice nei crediti documenta ri e nelle garanzie bancarie internazionali, in Banca, borsa, ecc., 1981, II, 170.

In dottrina, sull'apertura di credito documentario, v., per tutti, Molle, I contratti bancari', in Trattato diretto da Cicu e Messineo, 1981, 670 ss., e, sull'utilizzazione del credito, 699 ss. In particolare, circa la possibilità per l'ordinante compratore di bloccare presso la

This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 09:37:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended