+ All Categories
Home > Documents > Sezione I civile; sentenza 13 maggio 1959, n. 1424; Pres. Liguori P., Est. Straniero, P. M....

Sezione I civile; sentenza 13 maggio 1959, n. 1424; Pres. Liguori P., Est. Straniero, P. M....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: doanquynh
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Sezione I civile; sentenza 13 maggio 1959, n. 1424; Pres. Liguori P., Est. Straniero, P. M. Maccarone (concl. diff.); Società it. trasporti espressi (Sitespress) (Avv. Beorchia Nigris) c. Ditta Olivieri (Avv. Marozzi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 1 (1960), pp. 113/114-115/116 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152051 . Accessed: 25/06/2014 07:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 07:23:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione I civile; sentenza 13 maggio 1959, n. 1424; Pres. Liguori P., Est. Straniero, P. M. Maccarone (concl. diff.); Società it. trasporti espressi (Sitespress) (Avv. Beorchia Nigris)

Sezione I civile; sentenza 13 maggio 1959, n. 1424; Pres. Liguori P., Est. Straniero, P. M.Maccarone (concl. diff.); Società it. trasporti espressi (Sitespress) (Avv. Beorchia Nigris) c. DittaOlivieri (Avv. Marozzi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 1 (1960), pp. 113/114-115/116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152051 .

Accessed: 25/06/2014 07:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 07:23:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione I civile; sentenza 13 maggio 1959, n. 1424; Pres. Liguori P., Est. Straniero, P. M. Maccarone (concl. diff.); Società it. trasporti espressi (Sitespress) (Avv. Beorchia Nigris)

113 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 114

che sfugge al sindacato di questa Corte, e che del resto non è stato neppure espressamente censurato dal ricorrente.

D'altra parte, neppure giova obiettare che i fatti ante

riori all'assunzione del debito, cui la legge attribuisce rile

vanza anche a favore del nuovo debitore, sono quelli costi

tuiti dalle eccezioni opponibili al creditore ; laddove nella

specie la sentenza impugnata, nel ritenere efficace il ricono

scimento del debito fatto dal De Petris, avrebbe confuso

la eccezione (di prescrizione) con la contro-eccezione o replica del creditore Pagotto, relativa alla interruzione, senza con

siderare che i fatti interruttivi hanno una mera efficacia

paralizzatrice dell'eccezione. Al riguardo va notato, anzi

tutto, che i detti fatti, sebbene non siano rilevabili di ufficio

e debbano esser fatti valere dalla parte contro la quale è

invocata la prescrizione, incidono, se provati, sugli estremi

che integrano questa fattispecie, escludendone la sussi

stenza o neutralizzandoli, e rientrano pur sempre nel rela

tivo thema decidendum, e sotto questo aspetto è da escludere

che il regime della eccezione possa esser diverso da quello della contro-eccezione o replica, tanto più che, se ciò fosse

esatto, sarebbero irrilevanti, rispetto all'assuntore del de

bito, perfino i fatti interruttivi compiuti dal creditore nei

confronti del debitore originario ; il che, per ovvie ragioni, non è giuridicamente concepibile. In ogni modo, l'argomento in parola trova già una esauriente confutazione nelle ra

gioni dianzi enunciate, le quali dimostrano la giuridica incon

sistenza del presupposto, su cui esso si fonda. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 13 maggio 1959, n. 1424 ; Pres.

Liguori P., Est. Straniero, P. M. Maccarone (conci,

diff.) ; Società it. trasporti espressi (Sitespress) (Avv. Beorchia Nigris) c. Ditta Olivieri (Avv. Marozzi).

(Conferma Trib. Tolmezzo li maggio 1958)

Competenza e giurisdizione in materia civile —

Competenza per territorio —- Luogo dell'obbliga zione — Trasporto — Merce gravata da assegno

(Cod. civ., art. 1689, 2° comma, 1692 ; cod. proc. civ., art. 20).

Competenza e giurisdizione In materia civile — Com

petenza per territorio — « Forum destinatae solu

tionis » — Assegno bancario pagabile in luogo di

verso da quello in cui è stato consegnato (Cod.

proc. civ., art. 20).

A norma del combinato disposto degli art. 1689, 2° comma, e

1692 cod. civ., nel caso di trasporto di cose da consegnarsi a persona diversa dal mittente, l'obbligazione del destina

tario al pagamento, in favore del vettore, degli assegni di

cui le cose stesse sono gravate e dei erediti derivanti dal

trasporto, sorge al momento in cui il destinatario medesimo

riceve effettivamente le cose trasportate ; pertanto ai fini del

foro territoriale facoltativo di cui alVart. 20 cod. proc. civ., quando si deduce in giudizio soltanto tale obbliga zione, deve ritenersi luogo in cui essa è sorta quello dove

si effettua la consegna al destinatario delle cose traspor tate. (1)

Il fatto che l'assegno bancario sia pagabile in luogo diverso

da quello in cui è stato consegnato, non vale a determinare il

foro speciale previsto dall'art. 20 cod. proc. civile (2).

La Corte, ecc. — La sentenza impugnata ha, in primo

luogo, accertato, in punto di fatto, che il contratto di tras

(1) In senso conforme Oass. 15 aprile 1948, n. 569, Foro it., Rep., 1948, voce Trasporto, nn. 58, 59, e in Giur. Cass. civ., 1949, XXVIII, 1° quadr., 22, con nota di Asquint, Oneri e

obblighi del destinatario nel contratto di trasporto. (2) Vedi nello stesso senso Oass. 14 gennaio 1958, n. 79,

Foro it., 1958, I, 899, con nota di richiami cui si rinvia.

porto era stato concluso fra la Sitespress, quale vettrice, ed il venditore del legname Ceccarelli, quale mittente, e che le circostanze di specie escludevano che il Ceccarelli avesse

agito quale mandatario o gestore di negozio della Ditta

Olivieri, acquirente del legname e destinataria del trasporto. Da tali premesse in fatto e dalla correlativa affermazione

che la Olivieri era da considerarsi terza rispetto al rapporto

giuridico costituitosi fra mittente e vettore, la sentenza

medesima ha poi tratto, in diritto, la conseguenza che

« obbligazione dedotta in giudizio » ai fini della determina

zione del foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ., doveva

considerarsi nella specie quella del destinatario-acquirente, dal momento che la causa aveva ad oggetto il pagamento delle spese del trasporto, poste ex lege (art. 1510 cod. civ.) a carico del compratore.

Sulla base del precedente presupposto, il Giudice di

merito ha osservato, in particolare, che l'obbligazione della

Olivieri era sorta in Porto d'Ascoli, perchè l'obbligazione del

destinatario al pagamento, in favore del vettore, dei cre

diti derivanti dal trasporto sorge e si concreta nel momento

in cui il destinatario medesimo riceve la cosa trasportata ; che l'obbligazione predetta doveva essere, altresì, eseguita in Porto d'Ascoli, dal momento che, a quanto risultava da

lettera 17 maggio 1955 della Sitespress, la Olivieri era te

nuta, per il pagamento dei dazi doganali e delle competenze del vettore, a consegnare all'autista dell'autocarro, col quale il trasporto veniva effettuato, un assegno bancario, inte

stato alla Sitespress e non trasferibile, nel momento stesso

in cui le veniva consegnato il legname ; che, essendo Porto

d'Ascoli compreso nel circondario del Tribunale di Ascoli

Piceno, l'adito Tribunale di Tolmezzo era incompetente per territorio.

La decisione non ha, però, convinto la Sitespress, che la impugna sotto entrambi i profili di competenza, consi

derati dal Tribunale.

Con una prima censura la ricorrente investe l'identifi

cazione di Porto d'Ascoli quale luogo di nascita della obbli

gazione. Essa assume, in particolare, che il Tribunale ha

erroneamente inquadrato il trasporto in esame nella teoria

del contratto a favore di terzi, giacché la reiterazione di pre cedenti trasporti con le stesse modalità induceva piuttosto ad identificare una generica adesione preventiva ai futuri

contratti da parte della Olivieri. Aggiunge, altresì, che, in

ogni caso, l'obbligazione era in realtà sorta a Pontella, loca

lità dove era avvenuta la consegna del legname al vettore, dal momento che il capoverso dell'art. 1510 cod. civ. dispone che la consegna dal venditore al compratore della cosa da

trasportare da luogo a luogo avviene con l'affidamento della

cosa stessa al vettore, e che le spese del trasporto sono a

carico del compratore. Le censure non sono fondate, essenzialmente in conside

razione della circostanza, risultante dalla citata lettera 17

maggio 1955, che il trasporto era gravato da assegno, giacché è soltanto tale ipotesi, particolare alla fattispecie, che va

esaminata in questa sede di regolamento. Non ha, invero, la ricorrente considerato che la que

stione era stata già risolta da questa Corte, in senso ad essa

contrario, con la sentenza 15 ottobre 1948, n. 569 (Foro

it., Rep. 1948, voce Trasporto, nn. 58, 59), la cui mas sima è per l'appunto nel senso che « a norma del com

binato disposto degli art. 1689, 2° comma, e 1692 cod. civ., nel caso di trasporto di cose da consegnarsi a persona di versa dal mittente, l'obbligazione del destinatario al paga mento, in favore del vettore, degli assegni da cui le cose stesse sono gravate e dei crediti derivanti dal trasporto sorge solo al momento in cui il destinatario medesimo riceve effet

tivamente le cose trasportate » ; onde, quando, ai fini del

foro territoriale facoltativo di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si deduce in giudizio soltanto tale obbligazione « deve ri

tenersi luogo in cui è sorta l'obbligazione quello dove si

effettua la consegna al destinatario delle cose trasportate ».

Nè, d'altra parte, gli argomenti che la ricorrente stessa

deduce sono tali da indurre questo Supremo collegio a modi

ficare la propria giurisprudenza. I precedenti rapporti di

affari con modalità identiche non costituiscono infatti

prova, neppure indiretta, di una concreta partecipazione

il, Foro Italiano — Volume LXXXII1 — Parie 1-8.

This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 07:23:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione I civile; sentenza 13 maggio 1959, n. 1424; Pres. Liguori P., Est. Straniero, P. M. Maccarone (concl. diff.); Società it. trasporti espressi (Sitespress) (Avv. Beorchia Nigris)

115 PARTE PRIMA 116

originaria del destinatario al contratto di trasporto in que stione e, d'altra parte, una norma, quale quella dell'art. 1510

cod. civ., che evidentemente regola i rapporti fra venditore

e compratore, non può attribuire al compratore, che non

abbia trattato, nè personalmente nè per interposta persona, con il vettore o lo spedizioniere, la qualifica di contraente

immediato del contratto di trasporto e, tanto meno, far

sorgere, a di lui carico ed a favore del vettore, una obbliga zione originaria nel luogo di conclusione del contratto.

Neppur fondata è la seconda censura, relativa alla iden

tificazione di Porto d'Ascoli come luogo di esecuzione della

obbligazione dedotta in giudizio. Il richiamo, da parte della

ricorrente, alla norma generale di cui all'art. 1182 cod. civ.

per le obbligazioni aventi per oggetto una somma di da

naro (adempimento nel domicilio che il creditore ha al

tempo della scadenza), non ha, invero, in linea di massima

ragion d'essere applicato alla ipotesi del trasporto di cosa

gravata da assegno, giacché, in tal caso, è proprio la natura

dell'obbligazione ad imporre il pagamento nel luogo stesso

della consegna della cosa trasportata, non già nel domicilio

del vettore. Nè soluzione diversa può essere, nella specie, determinata dalla circostanza che all'autista doveva essere

versato un assegno non trasferibile, e, pertanto, pagabile soltanto alla Sitespress, che doveva porlo all'incasso presso una banca in Pontella.

Questo Supremo collegio (sentenza 21 ottobre 1957, n. 4013, Foro it., Rep. 1957, voce Competenza civ., n. 269)

ha, invero, già considerato la questione e statuito che «il

fatto che l'assegno bancario sia pagabile in luogo diverso

da quello in cui è stato consegnato non vale a deter

minare il foro speciale previsto dall'art. 20 cod. proc. civ.,

perchè l'assegno rappresenta danaro e l'obbligazione deve,

pertanto, ritenersi eseguita nel foro dove l'assegno è con

segnato, mentre il successivo pagamento da parte della

banca trattaria è circostanza estranea all'atto del paga mento, idonea a condizionare dal di fuori gli effetti della

obbligazione adempiuta, ma non a sostituirla ».

Nè, d'altra parte, si può nella specie dubitare del luogo di consegna, essendo evidente il valore liberatorio che, nel

rapporto contrattuale, aveva il pagamento fatto all'auti

sta, autorizzato a riceverlo dal vettore.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 5 maggio 1959, n. 1310 ; Pres.

Pepe, Est. Boccia, P. M. Cutbupia (conci, conf.) ;

Seganti (Avv. Cassola) c. Santoni (Avv. Morvillo).

(Gassa App. Bologna 14 gennaio 1957)

Lavoro (rapporto) — Prestazione di lavoro in qualità

di operaio e successivamente in qualità di impie

gato — Liquidazione dell'indennità di anzianità —

Computo (Cod. civ., art. 2120).

Il prestatore di opera che abbia in continuazione prestato servizio in un primo tempo in qualità di operaio e poi, fino al licenziamento, in qualità di impiegato, cumula, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, tutta Van

zianità di servizio acquistata con le due qualifiche. (1)

(1) Questa sentali za dev'essere particolarmente segnalata ai

cultori di diritto del lavoro, non soltanto per l'importanza che

riveste sotto l'aspetto pratico, ma anche per i profili dominatici

che vi si ricollegano, specialmente per quanto si riferisce alla

rilevanza della qualifica del lavoratore nel rapporto di lavoro.

Come la stessa motivazione avverte, la Cassazione muta

l'indirizzo affermato con l'ormai remota sentenza 10 marzo 1941, n. 684 (Foro it., 1941, I, 760, con nota di richiami). Allora la

Cassazione attribuì rilievo al passaggio del lavoratore dalle man

sioni di operaio a quelle di impiegato. Il rapporto che era corso

tra lo stesso imprenditore e lo stesso lavoratore, ma con la diversa

La Corte, ecc. — Con il primo mezzo del ricorso il

Seganti denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ., in relazione al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., addebitando alla impugnata sentenza di avere liquidato la

indennità di anzianità, non (come la legge prescrive) sulla base degli anni di servizio effettivamente prestato, indipen dentemente dalla qualifica, ma sulla base dei soli anni di

qualifica di operaio, venne considerato come un rapporto distinto da quello successivo svolto con le mansioni d'impiegato : in sos tanza si ritenne che il passaggio dall'una all'altra qualifica aveva

prodotto una novazione del rapporto preesistente per muta mento dell'oggetto dell'obbligazione. È questa la tesi sostenuta dal Barassi, Il diritto del lavoro, III, Milano, 1957, I, pag. 370 ; ma che non è accolta dal Gkeco, Contratto di lavoro, Torino, 1939, pag. 405, n. 5, il quale fa salva l'ipotesi che il periodo di operaio sia stato liquidato a parte ; e del De Lit ai. a, Con tratto di lavoro, 1956, 518.

Sulla questione, v. anche Rubino, in Foro nap., 1957, III, 121. Nel senso accolto dalla Cassazione nel 1941, v. Trib. Salerno 19 novembre 1957, Foro it., Rep. 1958, voce Lavoro (rapporto), nn. 239, 240.

Invece per l'opinione ora recepita dalla più recente sentenza della Cassazione, v. App. Milano 14 giugno 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 506.

2. — Le ragioni addotte nella motivazione della sentenza surriferita sono certamente notevoli. Ma, se non erro, non è tanto l'esegesi dell'art. 2120 cod. civ. che conduce alla soluzione

accolta, quanto la stessa individuazione legislativa del contenuto della prestazione del lavoratore.

Del contenuto della prestazione del lavoratore si occupa — com'è noto — l'art. 2103 cod. civile Ora questa disposizione non attribuisce alla qualifica del lavoratore un valore determi nante della prestazione, in guisa che il mutamento delle mansioni

implichi una modifica della prestazione, tale da estinguere il

rapporto, che aveva per oggetto la prestazione con quella deter minata qualifica, e da dar luogo ad un nuovo, distinto rapporto. Se ciò fosse, l'adibizione del lavoratore ad una mansione diversa non potrebbe avverarsi se non con il consenso del lavoratore

stesso, il quale non sarebbe tenuto che a prestare quella specie di lavoro per cui si era impegnato, e non altra diversa.

Invece, l'art. 2103 ha diversamente regolato la fattispecie, adeguando la normativa alle preminenti esigenze dell'impresa. L'articolo comincia con lo stabilire che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, ma nel successivo periodo contiene un'enunciativa che in realtà finisce con il distruggere la premessa.

La norma non ha carattere cogente, è invece di quelle che, se si vuole adottare la terminologia moderna, sono intese a fis sare la volontà tipica, normale delle parti, nel caso che esse non abbiano provveduto al regolamento dei propri interessi. E questa volontà tipica è individuata nel senso dell'attribuzione all'im

prenditore del potere di adibire il prestatore ad una mansione

diversa, in relazione alle esigenze dell'impresa. Come si vede, di fronte all'esercizio di questo potere il lavo

ratore si trova in una posizione di soggezione : essendo l'impresa privata libera, egli non è pure titolare di quell'interesse legit timo che sarebbe da riconoscersi, se all'imprenditore fosse attri buito un potere discrezionale (nel senso in cui questa locuzione è assunta in diritto amministrativo).

L'impiego del lavoratore nelle varie mansioni è dunque rimesso all'unilaterale iniziativa dell'imprenditore. Dal che si deve logicamente dedurre che oggetto del rapporto di lavoro non è la prestazione con la qualifica stabilita, ma la prestazione in genere dell'attività lavorativa, la cui specificazione avrà luogo nello svolgimento del rapporto, in funzione delle esigenze della

impresa Tale affermazione non deve affatto sorprendere. Non è giurisprudenza ormai consolidata che la qualifica,

con tutto il complesso dei diritti spettanti al lavoratore, si deter mina in base all'attività effettivamente esercitata ?

E neppure deve destare meraviglia il cumulo tra il periodo di servizio prestato come operaio e quello come impiegato. Questa distinzione tra impiegato ed operaio, oltretutto, pur sussistendo

ancora nel sistema legislativo, ha perduto e va perdendo sempre più importanza, nel diritto vivente, di fronte ai progressi della tecnica e dell'industrializzazione. Molta acqua è passata sotto i ponti dal 1924, ed oggi senza dubbio, nell'era della tecnica, ai fini dell'efficienza di un'impresa, vale molto di più un operaio specializzato che uno dei tanti ragionieri addetti alla contabilità.

A. T.

This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 07:23:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended