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Sezione I civile; sentenza 13 novembre 1964, n. 2735; Pres. Rossano P., Est. D'Armiento, P. M....

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Sezione I civile; sentenza 13 novembre 1964, n. 2735; Pres. Rossano P., Est. D'Armiento, P. M. Pedote (concl. conf.); Valloni (Avv. Cochetti) c. Soc. Universale di assicurazioni generali (Avv. Colasso, Porzio) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 10 (1964), pp. 1915/1916-1917/1918 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23154000 . Accessed: 28/06/2014 12:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 12:03:08 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 13 novembre 1964, n. 2735; Pres. Rossano P., Est. D'Armiento, P. M.Pedote (concl. conf.); Valloni (Avv. Cochetti) c. Soc. Universale di assicurazioni generali (Avv.Colasso, Porzio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 10 (1964), pp. 1915/1916-1917/1918Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23154000 .

Accessed: 28/06/2014 12:03

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1915 PARTE PRIMA 1016

Glie nella, specie il decreto pres. 11 dicembre 1961

n. 1642, denunciato dall'ordinanza in esame, rende obbli

gatorio l'accordo collettivo stipulato per la provincia di

Palermo il 30 settembre 1959 fra le associazioni di im

prenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò

pure in quella relativa alla costituzione di una cassa edile, consacrata nelle clausole 9 e 13, in riferimento all'art. 62

del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle

stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129

del 1963.

Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la

sentenza n. 129 della parte del decreto pres. n. 1032 del

1960, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati

stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale, abbia

fatto, di per sè, cadere anche le clausole di tutti i con

tratti integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62

medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le casse edili, mentre ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa propria delle relative organizza zioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume

di fatto aspetti differenti da provincia a provincia. Trat

tandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto

in tutto o in parte identico) si rende necessaria una ap

posita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia

venire meno la efficacia erga omnes delle norme stesse.

Tale pronuncia deve però essere limitata alle clausole

9 e 13 che disciplinano l'istituzione della cassa edile ed i

versamenti alla medesima dei contributi, e non può esten

dersi alla clausola 6, pel quale l'ordinanza ha pure solle

vato questione, poiché essa riguarda solo le percentuali dovute per ferie, gratifica e festività, che sono da con

siderare integrative del salario.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'il

legittimità costituzionale dell'art, unico del decreto pres. 11 dicembre 1961 n. 1642, per la parte in cui dichiara

obbligatorie erga omnes le clausole 9 e 13 dell'accordo di

lavoro del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959 n. 741, per vio

lazione degli art. 76 e 77, 1° comma, della Costituzione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile sentenza 13 novembre 1964, n. 2735 ; Pres. Rossano P., Est. D'Armiento, P. M. Pedote

(conci, conf.) ; Valloni (Avv. Cochetti) c. Soc. Uni

versale (li assicurazioni generali (Avv. Colasso, Porzio).

(Conferma Trib. Roma 25 gennaio 1961)

Assicurazione (contratto) — Assicurazione privata infortuni — Risoluzione — Pagamento del premio in corso (Cod. civ., art. 1901).

Nel contratto di assicurazione privata sugli infortuni del

lavoro o in occasione del lavoro, l'assicuratore ha diritto al pagamento del premio in corso al momento in cud si

verifica la risoluzione del contratto. (1)

(1) In senso conforme, oltre la sentenza confermata Trib. Roma 25 gennaio 1961, riassunta nel Rep. 1961, voce Assi curazione (contr.), nn. 205, 206 ed annotata da Durante, in Assicurazioni, 1961, II, 151, vedi Trib. Milano 25 settembre

1961, Foro it., 1962, I, 842 ; contra Pret. Milano 7 novembre 1961, ibid,., 164. Sulla natura dell'assicurazione privata infortuni, da ultimo Cass. 12 ottobre 1961, n. 2095, ibid., 313.

Nelle note a queste ultime tre sentenze ampi richiami di giurisprudenza e dottrina, cui adde Coi,asso, Ancora sulla clas

sificazione dell'assicurazione infortuni, in Dir. e pratica trib., 1963, 151 ; Capotosti, La natura giuridica dell'assicurazione contro gli infortuni, ecc., in Riv. dir. civ., 1963, II, 487.

La Corte, eco. — Con. l'unico motivo il ricorrente de

nuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1901

e 1924 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.

proc. civ. e al riguardo deduce che la sentenza impugnata,

per decidere la controversia concernente i limiti di appli cabilità dell'art. 1901 all'assicurazione privata siigli infortuni

del lavoro o in occasione del lavoro, non lia preso posi zione sul problema della qualificazione di tale assicurazione

tra quelle contro i danni o tra quella sulla vita, ma ha ri

tenuto che la prima norma del 3° comma dell'art. 1901, la quale riconosce all'assicuratore il diritto al premio in corso al momento in cui si verifica la risoluzione abbia

carattere di norma generale e sia, quindi, applicabile a

tutte le forme di assicurazione diverse da quelle sulla

vita e che, invece, la seconda norma dello stesso 3° comma

dell'art. 1901, il quale dispone che tale norma non si ap

plica alle assicurazioni sulla vita, abbia carattere eccezionale

e non sia, quindi, applicabile alle assicurazioni private sugli infortuni. Aggiunge che, invece, sul piano logico vi è con

traddizione tra la premessa, secondo la quale l'art. 1901

è applicabile a tutte le forme di assicurazione diverse da

quella sulla vita e la conclusione che la norma deve ap

plicarsi all'assicurazione contro gli infortuni ; e che, se

l'art. 1901 dichiara espressamente non applicabile la se conda norma del 3° comma alle assicurazioni sulla vita, il problema consiste nello stabilire se l'assicurazione privata

per gli infortuni sul lavoro o in occasione del lavoro debba o non qualificarsi assicurazione sulla vita, qualificazione affermata dal Supremo collegio (sent. n. 3048 del 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Assicurazione (contratto), n. 136) conformemente all'indirizzo seguito, anche vigente il codice di commercio, data la natura dell'assicurazione contro gli infortuni.

Il motivo è privo di fondamento giuridico. Le censure non consentono di stabilire, con valutazione isolata, i limiti d'applicazione delle norme delle quali si discute, ma, in quanto concernono la qualificazione del contratto tra tipi diversi, importano la esigenza d'una interpreta zione delle norme stesse in connessione con le altre che ab biano importanza sia per la qualificazione, sia per la fat

tispecie controversa. A tale criterio il giudice deve atte nersi per espressa previsione legislativa e non limitarsi a inquadrare il contratto sulla base di generiche afferma zioni e delle opinioni di studiosi della materia ai quali le

parti fanno riferimento.

Pertanto, deve considerarsi che l'art. 1901 è posto sotto la sezione prima che ha il titolo « Disposizioni ge nerali » e comprende gli art. 1882-1903; che la sezione seconda con il titolo « Dell'assicurazione contro i danni » contiene gli art. 1904-1918 ; e la sezione terza «Della assicurazione sulla vita» contiene gli art. 1919-1927.

L'art. 1882, secondo cui l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi d'un evento atti nente alla vita umana, non si limita a dare una defini zione del tutto formale e di nessuna importanza dalla

quale si debba pertanto prescindere, ma ha riferimento a due categorie di contratti nei quali la generica indica zione del danno prodotto da un sinistro, quale evento che dà diritto alla rivalsa entro i limiti stabiliti, e dallo evento attinente alla vita umana al cui verificarsi debba essere

corrisposto un capitale o una rendita, ha duplice funzione :

a) costituire i caratteri d'individuazione di ciascuna ca

tegoria che comprenda contratti tipici disciplinati dal co dice o atipici, ai quali debbano applicarsi le norme generali della prima sezione, nei limiti dalle stesse indicati per cia scuno e salvo le deroghe delle speciali discipline ; 6) costi tuire i caratteri dei medesimi criteri che consentano di con siderare l'affinità dei contratti tipici o atipici di ciascun

gruppo con i contratti previsti nelle sezioni seconda e

terza, al fine d'applicare nei limiti dell'affinità le norme

più appropriate. Ora, ammesso che nella seconda cate

goria, prevista dalla nozione del contratto d'assicurazione in generale dall'art. 1882 cod. civ., debbano essere com

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1917 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1918

presi, oltre ai contratti d'assicurazione sulla vita, disci

plinati in particolare dalle norme previste dalla sezione

terza, anche i contratti privati per infortuni sul lavoro, o in occasione del lavoro, tale raggruppamento non importa affatto identità, ma affinità tra i due tipi di contratto agli effetti indicati.

Contro l'cpinione del ricorrente per il quale sussiste,

invece, identità, deve obiettarsi che l'affinità tra i due tipi distinti emerge, sia dalle espressioni « eventi attinenti alla

vita umana » dell'art. 1882 e « assicurazioni sulla vita »

dell'art. 1901, situato nella stessa prima sezione delle norme

generali, in quanto la prima ha un significato suo proprio

più ampio della seconda, sia dalla nozione tecnica che

dell'assicurazione sulla vita è data dall'art. 1919 nella

sezione terza, secondo il quale l'assicurazione sulla vita

può essere stipulata sulla vita propria o di un terzo e, quindi, la vita o la sua durata hanno diretta e immediata rilevanza.

E questo significato tecnico deve accogliersi in forza delle

comuni regole interpretative secondo cui, fin quando è

possibile, deve escludersi che la legge usi promiscuamente espressioni di significato diverso e che deve preferirsi il

senso tecnico a quello non tecnico.

Ora, se in coerenza con tali premesse s'interpretano l'art. 1901, sugli effetti in generale del mancato pagamento del premio, e l'art. 1924, sugli effetti del mancato paga mento del premio nel caso d'assicurazione sulla vita, avendo

riguardo specifico al loro contenuto normativo e con ri

ferimento alla natura dei contratti, le censure appaiono

maggiormente infondate.

Invero, il primo articolo, come è stato rilevato nella

sentenza impugnata, stabilisce che : a) in caso di man

cato pagamento del premio unico o della prima rata del

premio, l'efficacia del contratto è sospesa soltanto per

quanto attiene all'obbligo della copertura del rischio ;

b) in caso di mancato pagamento dei premi successivi al

contraente è concesso un termine di tolleranza di quindici

giorni, decorso il quale la copertura del rischio è sospesa fino a un massimo di sei mesi ; c) se entro il semestre della

scadenza del termine stabilito per il pagamento il con

traente non paga e l'assicuratore non agisce per l'ina

dempimento, il contratto è risoluto di diritto ; d) nono

stante l'avvenuta risoluzione del contratto, l'assicuratore

ha diritto al pagamento del premio relativo al periodo in corso alla data della risoluzione, ma che tale norma

non si applica all'assicurazione sulla vita e l'art. 1924,

per il caso d'assicurazione sulla vita, stabilisce che, se il

contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel

termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto

e che la disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due comma

dell'art. 1901 nel qual caso, peraltro, il termine decorre

dalla scadenza delle singole rate. Detta norma stabilisce

poi, diversamente da quanto disposto nella seconda norma

del 3° comma dell'art. 1901, per il caso che il contraente

non paga i premi successivi nel termine di tolleranza pre visto dalla legge, o in mancanza del termine di venti giorni dalla scadenza, che il contratto è risoluto di diritto e i

premi pagati restano acquisiti all'assicuratore. Ora, la

parziale diversità di disciplina e, in particolare, la deroga alla norma sul diritto dell'assicuratore al pagamento del

premio relativo, in corso alla data di risoluzione, si giu stificano considerando che nelle assicurazioni sulla vita, in coerenza con la nozione dell'art. 1919, il premio con

corre con la copertura del rischio alla formazione del ca

pitale, mentre nell'assicurazione privata per infortuni sul

lavoro, ciò, di regola, non avviene perchè è diversa l'im

postazione tecnica per la copertura del rischio. Nè i ri

chiami del ricorrente alla giurisprudenza di questo Supremo

collegio sono appropriati.

Invero, tale giurisprudenza, pur essendo orientata nel

senso che l'assicurazione privata per infortuni sul lavoro

trova una disciplina adeguata nelle norme che regolano l'assicurazione sulla vita, piuttosto che in. quelle che disci

plinano l'assicurazione sui danni, non ha mai affermato

un inquadramento delle prime nelle seconde, che giusti

fichi l'identità di qualificazione giuridica, sub specie d'assi

curazione sulla vita, e ha ravvisato l'affinità della disci

plina con riferimento alle singole fattispecie e con esame

specifico delle singole norme applicabili e non in un caso

come l'attuale nel quale la previsione legislativa circa

l'assicurazione sulla vita è esplicitamente esclusa.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 12 ottobre 1964, n. 2581 ; Pres.

Rossano P., Est. Malfitano, P. M. Tavolaro (conci,

conf.) ; Banca pop. di Terracina (Avv. De Villa) c.

De Angelis e Palmacci (Avv. Brufani).

(Conferma App. Roma 18 maggio 1962)

Società — Società per azioni — Consiglio (li ammi

nistrazione — Irregolare composizione — Delibera

zioni —■ Inesistenza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di una

società per azioni, la cui composizione per il numero e la

qualità dei membri non è conforme alle prescrizioni Ai

legge (nella specie per irregolare cooptazione), sono giu ridicamente inesistenti e non possono essere convalidate

dall'assemblea dei soci. (1)

La Corte, eoo. — (Omissis). Con il secondo motivo si

censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che dalla

irregolare costituzione del consiglio di amministrazione della

società derivasse la nullità assoluta e insanabile degli atti

da esso compiuti e che, pertanto, tali atti non fossero suscet

tibili di convalida da parte della assemblea dei soci.

In proposito si deduce che tale nullità non poteva es

sere affermata perchè non è comminata da alcuna dispo sizione di legge, nè deriva da violazione di norme impera tive e che la irregolare costituzione degli organi deliberanti

delle società dà luogo non alla nullità, ma alla annullabi

lità delle relative deliberazioni nell'interesse esclusivo della

società.

Va innanzi tutto rilevato che, contrariamente a quanto sostiene il resistente, non era precluso alla corte di rinvio

l'esame della questione concernente la convalidabilità da

parte dell'assemblea dei soci della deliberazione adottata

dal consiglio di amministrazione della società, perchè tale

questione, riproposta dalla banca in appello, non fu esami

nata essendo stata dichiarata assorbita dall'accoglimento della tesi principale, da essa sostenuta, che l'organo delibe

rante era regolarmente costituito, tesi cassata dalla sen

tenza che dispose il rinvio. Invero, come questa Corte su

prema ha più volte affermato, qualora una questione non

sia stata esaminata dal giudice di appello perchè ritenuta

assorbita dall'accoglimento di una tesi principale, la cas

sazione della sentenza di appello in ordine alla tesi prin

cipale da parte della Corte di cassazione rende nuovamente

proponibile, in sede di rinvio, la questione ritenuta assor

bita, in giudizio di appello (v., da ultimo, sent. n. 524 del

1963, Foro it., Rep. 1963, voce Rinvio civ., n. 60).

(1) La sentenza della Cassazione 15 aprile 1961, n. 822, pro nunciata nello stesso giudizio e che ha sancito il principio della

irregolare composizione di un consiglio di amministrazione in

cui i membri cooptati siano (per successive cooptazioni) in nu

mero superiore a quelli nominati dall'assemblea, è riportata in

Foro it., 1961, X, 1139, ed è annotata da Giannattasio, in Giusi,

civ., 1961, I, 953, Valsecchi, in Biv. dir. comm., 1961, II, 423, \YKn.l.KK. in Banca, borsa, ecc., 1962, li, 49 ed ha formato

oggetto di esame da parte di Verde, in Kiv. società, 1961, 1006.

Sul problema della inesistenza delle deliberazioni dell'as

semblea, v. Cass. 7 febbraio 1963, n. 198, Foro it., 1963, I, 2203, con nota di richiami.

Sulla nullità delle sentenze delle sezioni specializzate agrarie

per irregolare composizione dell'organo, v., da ultimo, Cass. 23

giugno 1964, n. 1627, retro, 1599, con nota di richiami.

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