Sezione I civile; sentenza 13 ottobre 1962, n. 2991; Pres. Verzì P., Est. Arras, P. M. Trotta(concl. conf.); Soc. immob. romana-S.i.r. (Avv. Paone, Nicolò) c. Soc. stabilimenti meccanici diPozzuoli (Avv. Conca, Campobasso, Viparelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 6 (1963), pp. 1233/1234-1235/1236Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152693 .
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1233 GIÜRISPHÜDENZA COŠTlfÜŽIONALE E ClViLE 1234
ehe il D'Aronzo põssa far valere im diritto a maggior retri
buzione a decorrere dal 1° gennaio 1956, come ritenuto
dalla sentenza impugnata, ehe non puõ quindi sfuggire all'annullamento, ad opposta soluzione deye pervenirsi
per quei periodi di paga, in ordine ai quali ai momento della
presentazione del reolamo gerarehico non era ancora inter
venuta aleuna deoadenza. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ece.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 13 ottobre 1962, n. 2991 ; Pres.
VeezI P., Est. Areas, P. M. Tbotta (concl. eonf.) ; Soc. immob. romana-S.i.r. (Aw. Paone, Nicolõ) c.
Soe. stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Aw. Conca,
Campobasso, Yipabelli).
(Oassa App. Boma 28 aprile 1960)
Appalto — Accettazione senza riserva dell'opera —•
Vizi rieonoscibili — Garanzia -— Esclusione (Cod.
civ., art. 1667).
Appalto — Collaudo -— ESficacia liberatoria -— Dif
ferimcnto convenzionale — Ammissibilitä.
NelVappalto, la garanzia legale per i vizi e le difformitä del
l'opera, riconosciuti o riconoscibili in sede di verifica, viene meno se I'opera, nonostante la presenza di tali vizi, e aecettata senza riserve dal committente. (1)
I contraenti possono far perdurare la responsabilitä dell'appal tatore, anche per i vizi palesi, oltre la data del collaudo
e nonostante Vaccettazione senza riserve dell'opera da parte del committente. (2)
La Corte, eco. — (Omissis). Secondo il normale ordine
logico deve precedere l'esame del secondo motivo del ri
corso principale, perche propone questioni che, attenendo
alia garanzia legale dovuta daH'appaltatore, precedono in
linea logica quelle relative alia garanzia convenzionale, che
sono svolte nel primo motivo.
Con il secondo motivo infatti la S.i.r. denuncia la viola
zione degli art. 1667, 1668, 1665, 1453 e segg. cod. civ. ed
il difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della
lite (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), e si duole perclie la Corte
di merito non ha motivate :
a) sulle deduzioni prospettate circa la conoscenza
o la ricorioscibilitä, all'atto del collaudo, della difettosa
esecuzione dell'opera, che escludeva la possibility d'un rendimento apprezzabile della medesima, non individuabile
nella sua portata effettiva in sede di operazione di collaudo, ma riscontrabile solo nel corso del lavoro dopo un congruo
periodo di funzionamento ;
b) sulla oircostanza se il difetto di funzionamento dei
verricelli, riscontrato in sede di collaudo, non avesse im
pedito di scoprire i difetti piü essenziali nel rendimento
della draga, rendendoli occulti e perciõ non riconoscibili all'atto del collaudo.
Le doglianze sono entrambe prive di fondamento. La prima (lett. a) perche la garanzia legale, per i vizi
e le difformitä dell'opera, riconosciuti o riconoscibili in
(1) In senso sostanzialmente conforme, cfr. Cass. 6 marzo
1962, n. iii, Foro it., Rep. 1962, voce Appalto, n. 28; App. Koma 9 settembre 1960, id., Hep. 1961, voce cit., n. 9, rionchö, impli citamente, Cass. 25 maggio 1959, n. 1590, id., Rep. 1959, voce
cit., n. 38. In dottrina, consulta: RubiNo, L'appalto', 1958, nn. 194
195, pag. 354 segg. e n. 299, pag. 532, nonchõ Dell'appalto, in
Commentario, a cura di A. Scialoja e G-. Bbanca, sub art. 1665, pag. 206 ; sub art. 1667, pag. 232, 234.
(2) Conf. Cass. 17 giugno 1942, n. 1691, Foro it., Rep. 1942, voce Appalto, nn. 15, 16 ; nonchd Cass. 24 giugno 1933, n. 2369, id., Rep. 1933, voce cit., n. 23.
In dottrina, pure in senso conforme, cfr. Rttbino, L'appalto, cit., n. 213, pag. 404.
Il Foro Italiano — Volume LXXXVI — Parte I-79.
sede di verifica, viene meno se l'opera, nonostante la pre senza di tali vizi, viene accettata senza riserve dal commit
tente, e nella specie, come i Giudici di merito hanno osser
vato, il cattivo rendimento della draga, ehe avesse aspirato solo acqua torbida e non fango denso, avrebbe dovuto essere
rilevato dalla committente e dai suoi esperti, clie assiste
vano alia verifica, ove avessero usato una minima diligenza. Altra e invece la questione, ma di essa occorrerä, occuparsi in sede di esame del primo motivo, se, in virtil di apposita
clausola, l'ämbito temporale della garanzia dell'appalta tore per i vizi palesi dell'opera sia stata estesa oltre la data
del collaudo.
La seconda (lett. 6) perche i Giudici di merito liarmo ac
certato che il difettoso funzionamento dei verricelli, ri
scontrato in sede di verifica e dovuto al non completo assestamento dei freni, non aveva impedito l'esecuzione
delle prove di dragaggio, e quindi non aveva impedito alia committente ed ai suoi esperti d'individuare gli even
tuali vizi e difetti che si fossero rivelati, durante la verifica, nel funzionamento e nel rendimento della draga.
Merita invece di essere accolto il primo motivo, con il
quale si denuncia la violazione degli art. 1322, 1372, 1362
e segg. 1667, 1668, 1453 e segg. cod. civ. e l'omessa, insuf
ficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della lite (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). La S.i.r. si duole
perche la Corte di merito ha dichiarato che la garanzia
convenzionale, per la durata di sei mesi dalla data del col
laudo, della perfetta esecuzione della fomitura e della
buona quality dei materiali impiegati, non riguardava i
vizi e le difformitä dell'opera, ma la sola sostituzione dei
pezzi difettosi, ed inoltre ha ritenttto che la denuncia dei
vizi non era stata fatta nel termine di legge, non conside
rando che l'onere della denuncia, posto dalla legge per la
garanzia legale, non poteva inserirsi nel meccanismo della
garanzia convenzionale, e comunque esso era stato assolto, avendo la committente denunciato il cattivo funzionamento
della draga appena ne era stata resa edotta.
I Giudici di merito hanno infatti dichiarato che la ga ranzia convenzionale per la durata di sei mesi dalla data
del collaudo, prevista nel contratto, aveva un contenuto
limitato alia sola sostituzione dei pezzi difettosi per qualitä di materiale, cattiva lavorazione e montaggio, appunto
perchõ la clausola, presupponendo avvenuto il collaudo e
quindi l'accettazione senza riserve dell'opera da parte della committente, non poteva modificare il regime della
responsabilitä, dell'appaltatore di cui agli art. 1667, 1668.
Ora in ciõ sta un primo e fondamentale errore.
Nei limiti imposti dalla legge, le parti possono deter
minare liberamente il contenuto dei contratti (art. 1322
cod. civ.) e quindi possono, nei contratti d'appalto, preven tivamente modificare la disciplina legislativa della respon sabilitä dell'appaltatore, sia pattuendone l'esonero o la
limitazione (salvo il caso di dolo o di colpa grave, art. 1229), sia facendola perdurare, anche per i vizi e le difformitä,
palesi, oltre la data del collaudo e quindi nonostante l'ac
cettazione senza riserve dell'opera da parte del committente
(fermo il termine di prescrizione di due anni dal giorno della
consegna dell'opera per l'esercizio dell'azione, art. 1667). Se cosi e, se ciofe si riconosce che le parti possono pat
tuire che il collaudo non abbia l'efficacia di liberare l'appal tatore da responsabilitä, e possano rinviare l'effetto libe
ratorio ad una data successiva al collaudo, sempre che entro
tale data non vengano riscontrati e denunciati vizi e dif
formitä nell'esecuzione dell'opera, si rende evidente l'er
rore in cui nella specie sono incorsi i Giudici di merito, i quali con manifesta violazione dei principi d'ermeneutica fissati
dagli art. 1363, 1365, hanno interpretato la clausola con
templante «la garanzia, per la durata di sei mesi dalla
data del collaudo, della perfetta esecuzione della fornitura
e della buona qualitä dei materiali impiegati», limitandone
il contenuto alia sola sostituzione dei pezzi difettosi, e tra
scurando il primo e piu importante impegno della per fetta esecuzione della fornitura, con il risultato di consi
derare, come esclusiva manifestazione della garanzia, una
delle sue possibili manifestazioni, e nemmeno la piu impor
tante, e tutto ciõ senza darne una giustificazione o senza
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123Š PARTE PRIMA 1236
indicare una ragione che non sia diversa da quella erronea
che le parti non potessero convenzionalmen to modificare
il regime legale della responsabilitä, dell'appaltatore. Fondata infine & anclie l'ultima censura relativa all'af
fermata inosservanza del termine per la denuncia dei vizi
e difformitä dell'opera. La Corte di merito si e limitata ad
affermare clie il normale termine per la denuncia dei vizi
in tema di appalto non era stato nella specie osservato, « come si 6 giä rileyato », senza per altro dare veruna giu stificazione di tale sua affermazione, giustificazione nella
specie piu necessaria, anche perchc l'onere di osseryare
un termine per la denuncia dei vizi si poneva in relazione
alla garanzia convenzionale, e rispetto a vizi e difformitä
che erano stati comnnque denunciati entro il termine di
sei mesi dalla data del collaudo.
II motivo del ricorso deve pertanto essere accolto, la
sentenza deve conseguentemente essere cassata e la causa
rinviata ad altra Sezione della stessa Corte d'appello, che
provvederä anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 6 ottobre 1962, n. 2859 ; Pres.
Torrente P., Est. Arras, P. M. Colonnese (oonol.
conf.); Finalize (Aw. dello Stato Coronas) c. Consorzio
bonifica Stradalta (Aw. Pellizzer).
(Oassa App. Trieste li luglio 1960)
Registro — Agcvolazioni fiscali — Boniiica Inte
grale — Atti relativi ad opcre di irrigazione —
Inapplicability (E. d. 30 dicembre 1923 n. 3256, t. u. sulle bonifioazioni, art. 33, 66 ; r. d. 13 febbraio
1933 n. 215, t. u. sulla bonifica integrale, art. 88).
II benefieio della registrazione a tassa fissa, mantenwto fermo datt'art. 88 r. decreto 13 febbraio 1933 n. 215 a favore delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, non si applica agli atti, concernenti opere di irrigazione
compiute nell'interesse di un consorzio di bonifica inte
grale. (1)
(1) II nucleo centrale della motivazione conferma l'indirizzo
giit delineatosi in giurisprudenza in ordine alia determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che condizionano l'opera tivitä della agevolazione tributaria ; cosl App. Firenze 18 maggio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Registro, n. 257, che, per l'appli cabilitil del trattamento di favore, richiede la dimostrazione : o che si tratti di atti concernenti opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana di prima categoria, ovvero che si tratti di atti che sono stati posti in essere dal consorzio nell'interesse diretto dello stesso e per l'attuazione del fine istituzionale per il
quale l'ente venne originariamente costituito ; e, soprattutto, Cass. 17 luglio 1959, n. 1886, id., Rep. 1959, voce cit., n. 351, che, con riguardo alia bonifica integrale, aveva statuito che, a norma dell'art. 88 r. decreto 13 febbraio 1933 n. 215, il trattamento di
favore, previsto dalle leggi anteriori, continua ad essere appli cato agli atti relativi ad opere di bonifica idraulica e di sistema zione montana e, quindi, per l'attivitä dei consorzi costituiti a tal fine dalle leggi precedenti, mentre per gli atti relativi alle opere che rientrano nel concetto piü ampio di bonifica integrale, ai sensi della eitata legge del 1933, vige, invece, la regola che gli atti che ad esse si riferiscono sono soggetti al normale trattamento
tributario, al pari degli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi istituiti per attuarla ; sostanzialmente, nello stesso senso : Cass. 17 giugno 1959, n. 1861, ibid., nn. 348, 349 ; 8 ot tobre 1958, n. 3157, id., Rep. 1958, voce cit., n. 291.
In relazione a diverse ipotesi, per le quali era controversa la riconducibilitä o meno dell'opera nell'&mbito del privilegio og gettivo, & stato deciso da C. centrale 24 novembre 1959, n. 21785, id., Rep. 1961, voce cit., n. 305, che il trattamento agevolato e
applicabile anche all'acquisto di macchine e di apparecchi ne cessari ad eseguire materialmente la bonificazione ; e da C. cen trale 20 dicembre 1958, n. 11318, id., Rep. 1959, voce cit., n. 352, che il privilegio non puõ essere negato agli appalti relativi alia costruzione di un'opera per la provvista di acqua potabile quando risulti che l'opera stessa (nella specie pozzi artesiani) costituisca
La Corte, ecc. — Con l'unico motivo si denuncia la
violazione e la falsa applicazione dell'art. 88, 2° comma, r. decreto 13 febbraio 1933 n. 215, in relazione agli art. 66
e 33 r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3256, dell'art. 8 tab.
all. B alia legge sull'imposta di registro r. decreto 30 dicem
bre 1923 n. 3269 e l'omessa motivazione su un punto deci
sivo della controversia, il tutto denunciato ai sensi dell'art.
360, nn. 3, 5, cod. proc. civile.
Si deduce che, per ritenere applicabile il privilegio tributario della registrazione a tassa fissa, non bastava
accertare che l'atto fosse stato compiuto nell'interesse
diretto di un consorzio di bonifica, o che si riferisse ad
un'opera di bonifica, ma occorreva stabilire che si trattava
di un consorzio di bonifica idraulica o che l'atto si riferiva
ad un'opera di bonifica idraulica di prima categoria. Nella specie difettavano i presupposti del privilegio
soggettivo, perche il Consorzio bonifica Stradalta era un
consorzio di bonifica integrate, che secondo le leggi anteriori
andava qualificato come consorzio di irrigazione, e difet
tavano i presupposti del privilegio oggettivo, perche la
convenzione non aveva per oggetto un'opera di bonifica
idraulica di prima categoria od un'opera di sistemazione
montana. Si deduce infine che il privilegio tributario non
avrebbe potuto comunque essere applicato perche manca
vano i presupposti al momento della stipulazione, giacche la
convenzione era stata stipulata tre anni prima che interve
nisse il decreto di concessione del Ministero dell'agricoltura. II motivo e fondato anche se non tutte le censure
meritano di essere accolte. Come e detto nelle premesse della convenzione de qua, il Consorzio bonifica Stradalta
e un consorzio di bonifica integrale, costituito con r. decreto
9 gennaio 1941 n. 7011, a termini del r. decreto 13 febbraio
1933 n. 215, portante nuove norme per la bonifica inte
grale. Ora l'art. 88 di quest o r. decreto n. 215 testualmente
dispone: «Tutti gli atti che si compiono nell'interesse
diretto dei consorzi di bonifica e degli esecutori di opere di bonifica integrale sono soggetti al normale trattamento
tributario.
«Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari
previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonche
delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati».
Per stabilire se alia convenzione 31 gennaio 1948 fosse
applicabile il beneficio delle registrazioni a tassa fissa, occorreva accertare quindi se tale beneficio gli spettasse alia stregua della legislazione anteriore che e stata assor
bita, o meglio sostituita, dalle nuove norme per la bonifica
integrale.
un'opera integrativa, sia pure facoltativa, della bonifica ; mentre secondo Cass. 22 ottobre 1958 n. 3392, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 298-302, esso õ inapplicabile alia costruzione di acquedotti rurali, in quanto non rientrano tra le opere di bonifica idraulica
propriamente detta; e secondo O. centrale 15 febbraio 1955, n. 68538, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 200, 201, i benefici tribu tari sono concessi ai lavori di bonifica propriamente detti e non a quelli successivi e complementari per cui ne restano esclusi i mutui contratti per l'esecuzione di opere irrigue autonome di rette al miglior rendimento colturale dei terreni bonificati.
L'esclusione, infine, del beneficio in relazione ai mutui conclusi non per l'esecuzione dei lavori di bonifica, ma per il pagamento delle spese generali di gestione del consorzio, era stata ritenuta da Trib. Firenze 12 luglio 1950, id., Rep. 1950, voce cit., n. 155.
Per la questione, pure accennata in motivazione, dell'ap p!icabilita dell'agevolazione agli atti stipulati in pendenza del decreto di concessione dell'opera, cons., da ultimo, Cass. 5 gen naio 1963, n. 4, retro, 625, con nota di richiami.
In dottrina, cons. Forte, In tema di esenzioni per gli atti
riguardanti opere o consorzi di bonifica, in Giur. it., 1960, I, 1, 683 ; Ravagli, Le agevolazioni fiscali per i lavori di bonifica, in Giur. agr. it., 1960, 285 ; Greco, Consorzi di bonifica, imposta di registro e presupposti per Vapplicabilitä dcl privilegio ex art. 66 r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3256, in Giur. it., 1959, I, 2, 575 ; Scalini, In tema di registrazione a tassa fissa di contratti relativi all'esecuzione di opere di bonifica, in Giur. agr. it., 1959, 240 ; Compagno, In tema di agevolazioni tributarie in favore della
bonifica, in Acque, bonif. costruz., 1953, 147.
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