Sezione I civile; sentenza 13 ottobre 1962, n. 2994; Pres. Torrente P., Est. Arras, P. M. Colli(concl. diff.); Motosi (Avv. Boniforti, Tumedei) c. Finanze (Avv. dello Stato Coronas)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 2 (1963), pp. 283/284-287/288Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153079 .
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283 PARTE PRIMA 284
e prolungata battaglia processuale, un piii gravoso risar
cimento per la parte 11011 coperta dall'assicurazione. J?
stato, per questi e per analoglii riguardi, ayyertito ehe la
eoudotta dell'assieuratore e dei legali da lui designati va
considerata eon adeguata severitä, ad evitare ehe l'ecces
siva cura dell'interesse dell'assieuratore ridondi a pregiu dizio dell'assicurato, e ehe l'assicuratore, accentuando un
potenziale eonflitto di interessi, finisea per agire nell'esclu
sivo interesse proprio (Cass. 28 aprile 1941, n. 1217, Foro
it., Eep. 1941, voce Assicurazione (eontratto), nn. 141-143 ; 27 luglio 1938, n. 3009, id., Eep. 1938, voce cit., n. 142 ; 23 aprile 1931, n. 1494, id., Rep. 1931, voce cit., n. 55).
Ora, la Corte di merito, nella specie, non ha affatto disap
plicato detti principi, ma li ha tenuti ben presenti e li ha
esplicitamente richiamati: come pure, accettato il presup
posto dell'inquadramento del patto di gestione di lite nel
l'istituto del mandato, ha ben considerato le norme che
impongono al mandatario la diligenza del buon padre di
famiglia nell'espletamento del mandato stesso, e lo ren
dono, quindi, responsabile verso il mandante sino al limite
della colpa lieve. Le censure del ricorrente, pertanto, si
appuntano, in realty, contro un apprezzamento di puro me
rito, seeondo il quale nessun elemento di colpa avrebbe po tato essere riscontrato in concreto nel comportamento dell'as
sieuratore e dei legali per non avere aderito, a suo tempo, ad una proposta di transazione. La Corte ha, infatti, posto in
evidenza che gli elementi di giudizio, che in quel momento
erano a disposizione dell'assieuratore e dei suoi legali (ri sultati dall'inchiesta privata svolta dalla Compagnia stessa, che aveva accertato essere avvenuta una accurata revisione
dell'ascensore appena due giorni prima del mortale inei
dente, esito del procedimento penale a caric-o dell'assicu
rato, definito da un provvedimento di archiviazione, ele menti raccolti in tale procedimento), si presentavano tali da fornire una ragionevole previsione che il giudizio civile
potesse concludersi con una sentenza completamente favo
revole al Ricciotti, e tali, in via correlativa, da far ritenere non conveniente la veutilata transazione (e ciõ a parte che l'iniziativa di transigere la lite, proveniente dalla stessa Society assicuratrice, risultava non essersi concretata nella
transazione anche per essere venuto meno il previsto con
corso pecuniario di altra Compagnia, assicuratrice della
Soc. «La Rinascente»). fi, poi, da rilevare, come giustamente la Corte di merito
ha rilevato, che, in presenza di situazioni di tale genere, nella valutazione della diligenza dovuta, la rigorositä di cui sopra si e fatto cenno deve essere contemperata da una
adeguata prospettazione delle difficoltä di valutare a
priori gli effetti di una data condotta giudiziale, e della discrezionalita di apprezzamento tecnico spettante ai le
gali quanto alia previsione dell'esito della lite. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ece.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 13 ottobre 1962, n. 2994 ; Pres. Torrente P., Est. Arras, P. M. Colli (concl. diff.); Motosi (Avv. Boniforti, Tumedei) c. Finalize (Avv. dello Stato Coronas).
(Gonferma App. Genova 7 aprile 1961)
Ricchezza mobile — Ileddito tassabile — Ricavato della vendila di materiali risullanli da demolizione di nave (R. d. 24 agosto 1877 n. 4021, t. u. sull'imposta di ricchezza mobile, art. 3).
Ricchezza mobile — Accertamento — Reddito uni tai'lo accertabile «una tantum» — Cessione dei beni ai creditori (E. d. 24 agosto 1877 n. 4021, art. 8 ;
legge 8 giugno 1936 n. 1231, conversions in legge, con
modificazioni, del r. d. 1. 13 gennaio 1936 n. 120, con cernente modificazioni e aggiunte ad alcuni articoli del r. d. 1. 24 ottobre 1935 n. 1887, concernente inter
pretazioni e modificazioni alle 1'eggi sulle imposte
dirette, art. 7, 8 ; legge II gennaio 1951 n. 25, norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale
straordinario, art. 18 ; d. pres. 5 maggio 1951 n. 573, t. u. sulla dicMarazione unica annuale dei redditi, art. 10).
La demolizione di una nave (nella specie, corazzata in disarmo ceduta dal Ministero della difesa) e la vendita dei mate riali di risulta a prezzi notevolmente superiori al costo ori
ginario, anche se effettuate dai ereditori delVimprenditore, cessionari dei beni di questo, determinant) una nuova ricchezza die si aggiunge a quella originaria, e conse
guentemente un reddito tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. (1)
Nel caso che il debitore sia addivenuto alia eessio bonorum, la gestione consortile dei beni ceduti da luogo ad un red dito che presenta quei caratteri di autonomia e straordi narietä ehe ne consentono, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1936 n. 1231, Vaccertamento unitario per piu annualitä. (2)
La Corte, ecc. — Col primo motivo si denuncia la vio lazione dell'art. 3 t. u. 24 agosto 1877 n. 4021 e dei prin eipi generali circa la sussistenza di un reddito tassabile, in relazione all'art. 360, nn. 3, 5, cod. proc. civ. ; si censura la sentenza perclie ha dichiarato clie lire 352 milioni, ricavati quasi interamente dalla demolizione della ex coraz zata Impero, costituivano reddito tassabile con l'imposta di riccliezza mobile, laddove tale somma, al pari dei lire 30 milioni realizzati con l'alienazione d'altri cespiti pat.ri moniali, non costituivano una nuova riccliezza ehe si fosse
aggiunta alia precedente, ma la conversione in danaro dei beni preesistenti al fine di soddisfare i ereditori; si deduce
l'irrilevanza, ai fini della sussistenza di un reddito, della adozione per la liquidazione del bene di una specie di esercizio provvisorio, giacclie tale esercizio aveva avuto
pur sempre di mira l'alienazione del bene nelle migliori condizioni e non la produzione di un reddito ; si chiarisce a tale proposito ehe, in caso di fallimento, il decreto min. 12 aprile 1924 n. 3029, all'art. 3, lett. c, prevede lo sgravio della imposta di riccliezza mobile gia messa a ruolo, senza
distinguere fra gestione fallimentare senza esercizio prov
(1-2) Non si rinvengono precedenti del Supremo collegio : i princip! affermati non divergono dall'orientamento corrente nella giurisprudenza amministrativa e nella dottrina.
|3 stato irifatti ritenuto tassabile il lucro prodotto dalla vendita di un bene patrimoniale, ove l'acquisto e la vendita siano stati determinati da intento speculativo : cfr., con ri guardo alia vendita di una nave effettuata da un armatore
proprietario, App. Genova 22 settembre 1960, Foro it., Rep. 1961, voce Ricchezza mobile, n. 44 ; C. centrale 27 novembre 1954, n. 65955, id., Rep. 1955, voce cifc., nn. 67-70 ; 28 ottobre 1952, n. 40249, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 43, 44 ; 20 ottobre 1948, n. 100768, id., Rep. 1950, voce cit., n. 62.
In dottrina nello stesso senso, cfr. I'oi.i, L'intento specula tivo : presupposto essenziale per I'esistenza di un reddito tassabile in r. m., in Riv. dir. fin., 1955, II, 3 ; Zappalä-Manonetti Lanza, L'imposta sui redditi di r. m., 1957, pag. 8 segg.
Sull'estensione della facoltä di procedere a tassazione una lantum dei redditi prodotti da operazioni che non rientrano nell'attivitä ordinaria del soggetto (questione che ha ormai solo valore storico, dopo l'entrata in vigore della legge 5 gen naio 1956 n. 1, a.rt. 24), cfr. Cass. 9 giugno 1956, n. 2023, Foro it., Rep. 1956, voce cit., n. 94 (che specifica come l'elencazione, contenuta nell'art. 7 della legge 8 giugno 1936 n. 1231, dei red diti soggetti a tassazione una tantum deve intendersi come esemplificativa) ; Cass. 14 gennaio 1946, n. 19, id., 1947, I, 750, con nota critica di Bereiri L. V., Tassazione « una tantum. » e tassazione in base a bilancio. Quest'ultima sentenza fu annotata critieamente anche da Gjcssani, Tassazione in base a bilancio e tassazione «una tantum », in Giur. it., 1946, I, 1, 277 ; Gian nini A. D., Enti tassabili in base al bilancio ed accertamenti « una tantum », in Giur. Cass, civ., 1946, I, 156.
Sugli elementi che giustificavano l'accertamento una tan tum ai fini della r. m., vedi anche Cocivera, Vccchi e nuovi in dirizzi in tema di tassazione « una tantum » dei redditi occdsio nali, in Riv. dir. fin., 1950, II, 48 ; Ltccardo, La tassazione «una tantum », in Arch, fin., 1953, 330.
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285 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 286
visorio e gestione fallimentare con esercizio provvisorio ; si contesta infine la validitä dell'asBunto della Corte che
1'att-ivitä svolta dal Consorzio 11011 fosse diversa di quella
precedentemente svolta dal Motosi, laddove questi mirava
a valorizzare ed a sfruttare, dal punto di vista del reddito,
l'Azienda, inentre la gestione del Consorzio era diretta alia
liquidazione della medesima.
Il motivo non b fondato. Niun dubbio ohe la rnera
conversione di un bene in altra forma di ricchezza 11011 ha
carattere oggettivo di reddito, tassabile con l'imposta di
ricchezza mobile. Se reddito e e deve essere il frutto del
capitale o del lavoro, e dell'uno o dell'altro insieme com
binati, se esso deve rappresentare una nuova ricchezza
in danaro, o riconducibile a danaro, ottenuta mercM'impiego di un'attivita produttiva, che si aggiunge al complesso dei
beni preesistenti, l'atto di disposizione del bene, in se e
per se considerato, non puõ dare luogo a reddito, appunto
perche non determina il formarsi di una nuova ricchezza, che vada ad incrementare la ricchezza preesistente. Ed
e stata questa anzi la ragione per cui non e stata ricono
sciuta la natura di reddito tassabile ai lire ' 0 milioni realiz
zati con l'alienazione di cespiti patrimoniali. Ma tale ragione non sussiste per le somme ricavate
dalla demolizione della ex corazzata Impero. Eispetto alle
quali va considerato che l'atto di disposizione (vendita dei
materiali di risulta) non ha voluto solo significare la con
versione del bene in altra ricchezza, ma ha rappresentato anzitutto lo strumento, mediante il quale l'lmpresa ha
potuto realizzare lo scopo di lucro, che si era prefisso nello
svolgimento della sua attivitä, diretta appunto a trarre
un utile, e quindi un reddito, dalla demolizione della nave.
I Giudici di merito hanno infatti nella specie accer
tato che i materiali di risulta erano stati venduti ad un
prezzo di molto superiore al costo originario, appunto in
virtu della trasformazione subita, perche resi disponibili
per il mercato con la demolizione della nave, che aveva
richiesto una complessa attivitä industriale, con impiego di capitale e lavoro, onde il formarsi di una nuova ricchezza
in aggiunta alla precedente, e quindi di un reddito tassa
bile. Conclusione perfettamente valida, perche e reddito
soggetto all'imposta di ricchezza mobile ogni aumento di
valore, concretamente determinabile, che si verifica nel
patrimonio di una persona considerato soggetto passivo
dell'imposta, nel momento o nel periodo di tempo stabilito
dalla legge, in dipendenza dell'impiego del capitale o del
l'attivita umana o di entrambi i fattori.
Prive di fondamento sono le contrarie censure : sia
quella che mette sullo stesso piano, ai fini dell'insussi
stenza di un reddito tassabile con l'imposta di ricchezza
mobile, i 30 milioni realizzati con la vendita di alcuni
cespiti patrimoniali ed i lire 352 milioni ricavati dalla ven
dita dei materiali di risulta dalla demolizione della nave, non considerando che nella seconda cifra erano compresi i lire 250 milioni di utile realizzati mediante l'adozione di
quella forma speciale di liquidazione, non importa se neces
sitata, ma risultata lucrativa, che aveva implicato l'im
piego di una attivitä imprenditoriale, onde potere, attra
verso la demolizione della nave, trarre un utile dalla ven
dita dei materiali di risulta ; sia l'altra che dichiara incom
patibile la produzione di un reddito con l'intenzione di
liquidare il bene nelle migliori condizioni per soddisfare
i creditori, laddove la produzione del reddito e un dato
obiettivo che sussiste ogni qual volta una nuova ricchezza
si produca mercfe l'impiego di energie produttive (capitale o lavoro o l'uno e l'altro combinati) e, nella specie, la fonte
del reddito era costituita dall'attivita svolta per trasfor
mare il bene adattandolo alle richieste del mercato. Infine
eguale era l'intento lucrativo che aveva mosso il Motosi
ed il Consorzio, l'uno e l'altro tendendo a trarre un utile
dalla demolizione della nave e vendita dei materiali di
risulta.
Non giova infine all'assunto del ricorrente il richiamo
del decreto min. 12 aprile 1924 n. 3 giacche tale norma
considera il fallimento come situazione che abbia' deter
minate la cessazione del reddito e perciõ resta estraneo
alia fattispecie il caso che la produzione del reddito per
duri, attraverso l'esercizio provvisorio dell'impresa dieliia
rata failita.
Con il secondo motivo si denunoia la violazione e falsa
applicazione da un lato dell'art.. 8 t. u. 24 agosto 1877
n. 4021 e degli art. 18 legge 11 gennaio 1951 n. 25 e 10
deoreto pres. 5 maggio 1951 n. 573 e dall'altro degli art. 7
e 8 legge 8 giugno 1936 n. 1231 e la correlativa erronea
dichiarazione della legittimitä dell'aceertamento in conte
stazione fatto per il periodo dal 23 giugno 1950 al 30 giugno 1953 ; e si censura la sentenza perche lia ritenuto : a) clie
le disposizioni legislative clie stabiliscono che l'accerta
mento deve essere annuale non fissano un principio asso
luto ed inderogabile, ma si ispirano ad una necessity di
ordine pratico ; b) ehe la derogabilitä del principio e con
fermata dagli art. 7 e 8 legge 8 giugno 1936 n. 1231, che
ammettono l'accertamento una tantum dei redditi clie risul
tano da operazioni isolate o tali da potersi considerare
separate e diverse dall'ordinaria attivita continuativa del
contribuente ; c) che nella specie si versava in tale ultima
ipotesi stante il carattere di autonomia e di straordinarieta
che aveva assunto sul piano economico e contabile la
gestione consortile dei beni.
Si oppone che la prima affermazione e smentita dal
l'insegnamento della giurispTudenza ; che la deroga ad un
principio generale prevista dalla legge speciale per ipotesi
determinate non e suscettibile di estensione analogica ; che
non ricorrevano comunque nella specie gli estremi di un'at
tivitä autonoma e straordinaria ; e, in ogni caso, che
l'accertamento una tantum era previsto in aggiunta all'ac
certamento ordinario normale e non indipendentemente
da esso.
Anche questo motivo non merita di essere accolto.
II problema che si põneva ai Giudici di merito era di
stabilire se il reddito de quo presentasse quei caratteri di
autonomia e di straordinarietä, che ne consentisse. a norma
dell'art. 8 legge 8 giugno 1936 n. 1231, l'accertamento
unitario per piu annualitä.
La Corte di merito lo ha risolto positivamente ponendo
in evidenza che la gestione consortile dei beni ceduti dal
Motosi, se per un verso si innestava nel tronco dell'attiviti\
industriale dallo stesso esercitata, sul piano economico
e contabile presentava caratteristiche tali di autonomia e
di straordinarietä da giustificare la deroga al principio
deH'accertamento annuale.
E la soluzione non merita le censure che le sono state
rivolte.
Non le prime (lett. a e b), giacche, ai fini del decidere, e
irrilevante lo stabilire se la norma di cui all'art. 8 legge
8 giugno 1936 n. 1231, che ammetteva raccertamento
una tantum dei redditi che provenissero da operazioni
isolate o tali da potersi considerare separate dalla ordinaria
attivita del contribuente (cui piu propriamente la Corte
si e riferita), fosse complementare, o non invece si ponesse come eccezione al principio che l'accertamento dell'esistenza
e dell'ammontare del reddito deve essere riferito al periodo
di un anno, quando la soluzione adottata ricerca e trova
la sua giustificazione nell'applicazione diretta della norma
e non della sua applicazione analogica. Onde si poträ non
condividere i'opinione della Corte, circa il carattere com
plementare della norma, e vedere in essa un'eccezione al
principio deH'accertamento annuale, senza che la soluzione
ne risulti infirmata.
Non Pultima (lett. c) giacche la fattispecie rientrava
perfettamente neH'ambito di applicazione della norma di
eccezione contenuta nel citato art. 8 della legge del 1936.
j Contro la quale risultanza non giova opporre che non
si trattava di attivita collaterale, ma della stessa attivita
ordinaria e continuativa del Motosi, con la sola particola
ritä che mirava alia liquidazione dei cespiti patrimoniali
che egli aveva ccduto ai suoi creditori riuniti in consorzio,
giacchö appunto tale particolaritä consentiva di consi
derare l'attivita, indirizzata alia liquidazione, separata dalla
normale attivita industriale continuativa svolta dal Motosi
e quindi rendeva legittimo l'accertamento una tantum del
reddito risultante dal compimento dell'opera di liquidazione.
Ne ad impedire l'applicazione della eitata norma di
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287 PARTE PRIMA 288
eccezione vale la mancata riserva da parte dell'ufficio delle
imposte di yolere acoertare i redditi della particolare atti
vitä spiegata dal Consorzio dei creditori in nome del Motosi
una taritum, perche la riserva presupponeva una precedence dichiarazione ehe il Motosi avrebbe dovuto fare, e non aveva fatto del reddito entro il 31 gennaio dell'anno succes sivo a quello dell'inizio della sua produzione, e che avrebbe
dovuto rinnovare anno per anno. La necessitä di una riserva
di accertamento non poteva sorgere che rispetto ad un
reddito dichiarato ; mancando la dichiarazione, l'ufficio delle imposte non aveva ragione di fare riserve per proce dere all'accertamento una tantum del reddito prodotto dalla
particolare attivitä, in unione, si intende, all'accertamento
del reddito dipendente dalla normale ed ordinaria attivitä
industriale del Motosi, ove una tale attivitä redditizia egli avesse continuato a svolgere.
Resta la denuncia degli inconvenienti, cui puõ dare
luogo l'accertamento una tantum, del reddito pluriannale, inconvenienti, quelli denunciati, riferibili, per il vero, piut tosto alia mancata denuncia annuale del reddito che al
l'accertamento una tantum, e che comunque, se sono valsi a fare abolire il sistema eccezionale dell'accertamento una
tantum, con l'abrogazione, con effetto dal 1 luglio 1957
degli art. 7 e 8 legge 8 giugno 1936 n. 1231, non possono impedirne l'applicazione mentre era ancora in vigore.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ; la natura
particolare delle questioni trattate rende opportuna la
compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Šezione III civile ; sentenza 13 ottobre 1962, n. 2970 ; Pres. Vistoso P., Est. Salerni, P. M. Pedace (concl. conf.); Totti (Aw. Zavattari, Crocioni, Redenti) c. Serena
(Avy. Nicolõ, D'Amelio).
(Gassa App. Roma 18 luglio 1901)
Mediazione — Vendita di azioni — Mediatore socio c dipeudente della societä — 1 mpar/.inlit u — Fat
lispecie (Cod. civ., art. 1754).
L'imparzialita delVattivitä mediatizia non e esclusa dalVessere,
nell'affare di vendita del pacchetto di azioni di maggio ranza, il mediatore dipeudente e socio della societä per azioni ed il venditore presidente del consiglio di ammini strazione della medesima. (1)
(1) Nei precisi termini della massima lion risultano pre cedents
La giurisprudenza distingue la mediazione tipica, che si sostanzia nella interposizione imparziale e neutrale tra due per sone per agevolare la conclusione di un determinato affare, da quella atipica o procacciamento di affari, in cui l'attivita e svolta nell'interesse esclusivo di una parte, della quale l'incaricato e un eollaboratore, pur non avendo alcun obbligo di promuovere la conclusione dell'affare (a differenza del mandatario) ed e caratterizzata dalla mancanza d'imparzialifa del procacciatore ; cosi, Cass. 24 luglio 1961, n. 1781, App. Iioma 3 febbraio 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Mediazione, nn. 9, 10 ; Trib. Parma 12
maggio 1960, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 4, 5 ; Cass. 20 aprile 1959, n. 1180, id., Rep. 1959, voce cit., n. 12 ; App. Catan zaro 13 maggio 1955, Cass. 22 marzo 1956, n. 829, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 11, 12 ; App. Catanzaro 12 maggio 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 12; App. Bari 23 maggio 1951, id., Rep. 1952, voce cit., nn. 12, 13, nonche, per qualche riferimento, in motiva zione, Cass. 20 gennaio 1960, n. 37, id., 1961, I, 1211, secondo cui e necessario che il mediatore svolga opera imparziale solo fino alia conclusione dell'affare ; e, da ultimo, Cass. 15 dicembre 1962, n. 3368, retro, 259, con nota di richiami.
Sull'estensione del concetto di imparzialita, come elemento caratterizzante l'attivita del mediatore, cons., in dottrina, Car raro, La mediazione, 1952, pag. 31 e seg. ; Azzolina, la media zione, 1955, pag. 96 e seg. ; M. Stolft, Delta mediazione, in
La Corte, ecc. — (Omissis). II ricorrente, in parti
colare, richiamandosi al disposto dell'art. 1754 cod. civ., ha sostenuto, neile fasi di merito, e sostiene in questa sede, doversi escludere l'esistenza di un rapporto di mediazione
e, quindi, il diritto del Serena alia relativa provvigione in
quanto esso era legato, al venditore Clementi, da rapporti di dipendenza e di collaborazione.
A detta eccezione lianno risposto, disattendendola, i Gi udici di appello con l'argomentazione che oggetto della
compravendita intervenuta tra il Clementi ed il Totti fu rono le azioni di propriety del primo, non i'albergo Baglioni, appartenente alla Societä Albatros, «assolutamente estra nea all'affare », e clie il Serena era dipendente da tale elite, in qualitä di direttore dell'albergo, ma non era legato al Clementi da alcuno dei rapporti di cui alia previsione le
gislativa. Siffatte argomentazioni, che si fondano su di un accer
tamento di fatto, sono indubbiamente esatte, poiche la Societä Albatros & un ente avente individuality autonoma e distinta dalle persone dei suoi azionisti, e non puõ so stenersi che il Serena, per essere dipendente da detta So
cietä, quale direttore dell'albergo Baglioni ad essa apparte nente, dovesse considerarsi, per ciõ solo, legato dai medesimi vincoli ai singoli azionisti, anelie se il Clementi era proprie tary della maggioranza delle azioni e presidente del con
siglio di amministrazione della Societä Albatros, non es sendo stata fornita, nella competente sede di merito, prova alcuna che si trattasse di Societä cosiddetta << di comodo », con carattere fittizio o simulatorio, sicche la Societä si
identificasse, in sostanza, con la persona del Clementi e soltanto formalmente il Serena fosse dipendente dalla So
cietä, mentre in effetti dipendeva dal Clementi. Ne puõ validamente sostenersi che l'accertamento circa
l'inesistenza di un rapporto diretto di dipendenza tra il ven ditore Clementi ed il Serena sia viziato da errore giuridico sulla valutazione delle prove, in quanto non e stato rico nosciuto al contenuto della lettera 24 novembre 1956 il valore di una confessione sull'esistenza di detto rapporto.
I Giudici di appello non hanno mancato di esaminare detto documento, ma lo hanno incensurabilmente inter
pretato in senso difforme da quello sostenuto dal Totti, escludendo che contenesse ammissione di un rapporto di
dipendenza del Serena nei confronti del Clementi; ed e noto che l'indagine sul contenuto e sul significato delle co municazioni o delle dichiarazioni di una delle parti, al fine
di stabilire se importino il riconoscimento, ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., di un fatto contrario alia parte medesima, non e soggetta a sindacare di legittimitä, qualora sia ade
guatamente motivata e non inficiata da errori giuridici (vedi, da ultimo, Cass. n. 612 del 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Conjessione civ., n. 8), vizi che, nella specie, non si
riscontrano. D'altra parte, i Giudici di merito, oltre a negare la sus
sistenza di un rapporto di dipendenza tra il Serena ed il venditore Clementi, hanno anelie esaminato se poteva ri tenersi che il primo, per le particolari condizioni in cui aveva agito, avesse improntato la propria attivitä di in
termediario a criteri di irnparzialita, ed hanno escluso, con una penetrante indagine di fatto, logicamente ineccepibile, che nella specie difettasse tale elemento, osservando, fra
l'altro, che il Serena non aveva evidentemente motivo di favorire il Clementi a danno di colui che sarebbe divenuto, a seguito dell'acquisto delle azioni, il maggiore azionista della Societä Albatros, proprietaria, come si e detto, del
l'albergo di cui il Serena era direttore. E quest'ultima ar
gomentazione dimostra che i Giudici di merito hanno esat tamente individuato la ratio della eitata norma dell'art. 1754 cioe che la legge nega la qualitä di mediatore a clii
Commentario del cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, pag. 5 e seg., anche per la dottrina precedente.
Sulla natura giuridica della mediazione, che la giurispru denza riconduce alio schema contrattuale (v. Cass. 18 marzo 1060, n. 563, Foro it., 1960, I, 965, con nota, di richiami), cons., da ultimo, per un esame critico delle principali posizioni dottri nali, Visalli, Natura giuridica della mediazione, id., 1961, I, 1211.
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