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sezione I civile; sentenza 13 settembre 1997, n. 9075; Pres. Lipari, Est. Criscuolo, P.M. Nardi...

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sezione I civile; sentenza 13 settembre 1997, n. 9075; Pres. Lipari, Est. Criscuolo, P.M. Nardi (concl. conf.); Soc. Fin Immobil (Avv. Berruti, Scapini) c. Fall. soc. f.lli Poggi &C. (Avv. Alpa, De Martini). Conferma App. Genova 10 dicembre 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 1 (GENNAIO 1998), pp. 117/118-121/122 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192212 . Accessed: 28/06/2014 18:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.167 on Sat, 28 Jun 2014 18:35:29 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 13 settembre 1997, n. 9075; Pres. Lipari, Est. Criscuolo, P.M. Nardi(concl. conf.); Soc. Fin Immobil (Avv. Berruti, Scapini) c. Fall. soc. f.lli Poggi &C. (Avv. Alpa,De Martini). Conferma App. Genova 10 dicembre 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 1 (GENNAIO 1998), pp. 117/118-121/122Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192212 .

Accessed: 28/06/2014 18:35

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giuridica certezza della riferibilità dell'attività che il difensore

ha svolto (e svolgerà) in giudizio, al titolare della posizione so

stanziale controversa che del suo patrocinio abbia inteso avva

lersi, rilasciandogli, appunto, la procura ad litem.

La sua mancanza, privando l'atto dei requisiti formali indi

spensabili per il raggiungimento di tale scopo, non può — per tanto — che comportare la nullità del mandato ad litem (anche in difetto di un'espressa comminatoria di legge), ai sensi del

l'art. 156, 2° comma, c.p.c. Per le considerazioni appena esposte, e non ritenendo il colle

gio di poter condividere il diverso orientamento già espresso in materia da questa Suprema corte (v., tra le altre, sentenze

930/62, Foro it., 1962, I, 887, e 3009/86, id., Rep. 1986, voce Procedimento civile, n. 36) — peraltro superato, argomentando a fortiori, da altre e più recenti decisioni (cfr. sez. un. 18 feb

braio 1992, n. 1990, id., Rep. 1992, voce Cassazione civile, n.

52, e 15 gennaio 1996, n. 264, id., Rep. 1996, voce Procedimen

to civile, n. 102) — il ricorso, stante la nullità della procura

«speciale» nella specie rilasciata dalla parte, va dichiarato inam

missibile.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 13 set

tembre 1997, n. 9075; Pres. Lipari, Est. Criscuolo, P.M.

Nardi (conci, conf.); Soc. Fin Immobil (Avv. Berruti, Sca

pini) c. Fall. soc. f.Ili Poggi & C. (Aw. Alpa, De Martini).

Conferma App. Genova 10 dicembre 1994.

Fallimento — Revocatoria fallimentare — Atti costitutivi di di

ritti di prelazione — Danno alla massa — Fattispecie (R.d.

16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 67).

Nell'ipotesi di revocatoria fallimentare di atti costitutivi di dirit

ti di prelazione, il danno alla massa è in re ipsa, essendo

insito nell'alterazione della par condicio creditorum che l'atto

revocando viene a produrre (nella specie, ipoteca a garanzia del mutuo necessario per l'acquisto di un immobile acquisito

alla massa). (1)

(1) Con la presente decisione la Suprema corte affronta e risolve, conformemente all'opinione dottrinale dominante, il dibattuto proble ma riguardante il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria falli

mentare, con particolare riferimento all'ipotesi degli atti costitutivi di

cause di prelazione. La corte applica a tale fattispecie il principio, enun

ciato da ultimo in Cass. 12 novembre 1996, n. 9908, Foro it., 1997,

I, 1460, con nota di Fabiani e in precedenza in Cass. 16 settembre

1992, n. 10570, id., 1994, I, 178, con nota di Vacchiano (in entrambi

i casi in relazione all'ipotesi della revocatoria di pagamenti di debiti

liquidi ed esigibili di cui all'art. 67.2 1. fall.), secondo il quale il danno

alla massa sarebbe presunto iuris et de iure, consistendo nella pura e

semplice lesione della par condicio creditorum prodotta dall'atto; a ciò

conseguirebbe l'irrilevanza di qualsiasi allegazione del resistente tenden

te ad escludere la sussistenza di un effettivo danno economico al patri monio dell'imprenditore in seguito fallito. In tal senso, v. anche Cass., 20 settembre 1991, n. 9853, id., Rep. 1992, voce Fallimento, n. 383, citata in motivazione. Per l'opinione secondo la quale il danno sarebbe

invece presunto iuris tantum, v. Cass. 16 giugno 1990, n. 6082, id.,

Rep. 1991, voce cit., n. 376, nonché i richiami contenuti nella nota

a Cass 16 settembre 1992, n. 10570, cit.

In dottrina, v., tra gli altri, Pajardi, Manuale di diritto fallimentare,

Milano, 1993, 413 ss.; Mafeei Alberti, Il danno nella revocatoria, Pa

dova, 1970, 121 ss.; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, 995

ss.; Rossi, La revoca fallimentare delle ipoteche, in Riv. dir. civ., 1963,

I, 493; Terranova, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai

creditori, in Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, Bologna

Roma, 1993, 144.

Giova notare, comunque, che nella motivazione della sentenza in epi

grafe la Suprema corte distingue l'ipotesi de qua da quella del paga

mento, da parte dell'imprenditore ancora in bonis, di un credito assisti

to da privilegio consolidato; situazione quest'ultima in presenza della

quale, a detta dèi giudici di legittimità, graverebbe sul curatore dimo

II Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — Il 24 dicembre 1992 la Fin Im

mobil s.p.a. propose opposizione avverso lo stato passivo del

fallimento di Poggi Massimo, dichiarato dal Tribunale di Geno va, lamentando che fosse stato ammesso al chirografo, anziché

con prelazione ipotecaria (come richiesto), un proprio credito

di lire 154.960.371. L'opponente dedusse che essa aveva diritto

alla prelazione, trattandosi di ipoteca infrannuale costituita con

testualmente alla creazione del debito e non ricorrendo i pre

supposti di cui al 2° comma dell'art. 67 1. fall.

Il fallimento contestò la tesi della Fin Immobil, deducendo:

che l'ipoteca, iscritta il 5 novembre 1991 in apparente garanzia di un contratto di mutuo stipulato il 22 ottobre 1991 fra l'oppo nente ed i signori Massimo Poggi e Annalisa Ferrando per l'im

porto di lire 150.000.000 (finalizzato all'acquisto di un immobi le in Genova alla piazza Settembrini), era revocabile ex art. 67

1° comma, n. 4,1. fall., in quanto non contestuale con il debito

garantito (non risultando incassato l'assegno di lire 150 milioni

per il finanziamento); che l'ipoteca era in ogni caso revocabile

ex art. 67, 2° comma, 1. fall., essendo stati nella conoscibilità

di terzi (in particolare, di un operatore qualificato come l'oppo

nente) inequivoci elementi sintomatici dello stato d'insolvenza

del Poggi, come precedenti ripetute ingiunzioni ed iscrizioni ipo tecarie.

All'esito dell'istruzione il Tribunale di Genova rigettò l'oppo

sizione, dichiarando revocata ex art. 67, 2° comma, l'ipoteca volontaria e condannando l'opponente al pagamento delle spese

giudiziali. Il tribunale, esclusa la revocabilità ai sensi del 1° com

ma (n. 4) della citata norma, essendo risultato accertato che

l'ipoteca era stata iscritta per un debito contestualmente insor

to, ritenne provato che l'opponente fosse stata a conoscenza

dello stato d'insolvenza del Poggi (dichiarato fallito entro l'an

no, cioè il 3 luglio 1992), traendo argomento da elementi consi

derati gravi, precisi e concordanti, quali iscrizioni ipotecarie giu diziali a carico dello stesso Poggi, nonché un sequestro conser

vativo nei confronti di tale Alberto Attolini, socio della fratelli

Poggi s.n.c.

Su gravame della Fin Immobil s.p.a. la pronuncia del tribu

nale fu confermata dalla Corte d'appello di Genova con senten

za depositata il 10 dicembre 1994. La corte territoriale osservò:

che non era condivisibile il primo motivo d'impugnazione, se

condo cui l'iscrizione dell'ipoteca non si sarebbe tradotta in una

violazione della par condicio creditorum; che, infatti, il 22 otto

bre 1991 il Poggi si era reso acquirente di un immobile, entrato

ovviamente a far parte del suo patrimonio, onde aveva assunto

funzione di garanzia nei confronti di tutti i creditori; che la

Fin Immobil, fornendo il denaro necessario per l'acquisto, ave

va acquisito un credito meritevole della stessa tutela di ogni

altro credito nei confronti del fallito, ma non poteva ritenersi

che, per effetto del finanziamento, quel bene dovesse soggiacere

ad una normativa «speciale», restando cioè a garanzia della so

la Fin Immobil; che l'ipoteca contestualmente iscritta su quel

bene si poneva come atto chiaramente lesivo della par condicio,

strare che il pagamento impugnato ha recato pregiudizio alla par condi cio creditorum, stante l'esistenza di creditori muniti di prelazione di

rango poziore. In questo senso, v. Cass. 28 ottobre 1988, n. 5857, Foro

it., 1989, I, 408, nonché successivamente, nella giurisprudenza di meri

to, Trib. Roma 10 ottobre 1989, id., 1990, I, 2634; Trib. Torino 13

luglio 1991, id., Rep. 1993, voce cit., n. 364; 2 dicembre 1992, ibid., n. 363. Nel senso che è invece il convenuto a dover dimostrare l'assenza

di pregiudizio alla par condicio, v. Trib. Lecce 16 febbraio 1993, id.,

Rep. 1995, voce cit., n. 435. Inquadrano poi il problema sotto il diver

so profilo dell'interesse ad agire Cass. 8 marzo 1993, n. 2751, id., Rep.

1993, voce cit., n. 362; 18 gennaio 1991, n. 495, id., Rep. 1991, voce

cit., n. 394, secondo le quali tale condizione sussisterebbe in capo al

curatore solo in presenza della prova che il credito, senza quel paga

mento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, sul ricavato

della vendita del bene cui il privilegio si riferisce, in ragione dell'insuffi

cienza di questo o della concorrenza su di esso di crediti privilegiati di grado poziore.

Per la rilevanza del momento dell'iscrizione dell'ipoteca, ai fini della

revocatoria fallimentare, v. Cass. 17 dicembre 1994, n. 10864, id., Rep.

1995, voce cit., n. 421, e, in precedenza, Trib. Firenze 4 maggio 1990,

id., Rep. 1991, voce cit., n. 359, nonché Trib. Venezia 24 gennaio 1985,

id., Rep 1985, voce cit., n. 357, e Fallimento, 1985, 1073, che puntua lizza che non è già l'atto costitutivo dell'ipoteca ad essere oggetto della

revoca, bensì l'iscrizione della stessa, in quanto atto lesivo della par condicio creditorum.

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PARTE PRIMA

perché la causa di prelazione lo collocava a disposizione prefe renziale dell'appellante, con evidente svantagio per gli altri cre

ditori; che, peraltro, mentre l'immobile acquistato dal Poggi aveva il valore di lire 65 milioni, l'ipoteca concessa era per im

porto superiore; che del pari infondato era il secondo motivo

di gravame, perché il tribunale aveva correttamente condiviso

il principio secondo cui, ai fini della revocatoria fallimentare

degli atti di disposizione del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, che sia stato dichiarato fallito per effetto del fallimento della società, assume rilievo la conoscenza

non dello stato d'insolvenza del socio bensì dello stato d'insol

venza della società, essendo il detto socio soggetto al fallimento

soltanto come automatica conseguenza della sua illimitata re

sponsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussi

stenza o meno di un suo stato d'insolvenza personale; che al

trettanto correttamente il tribunale si era adeguato al principio secondo cui la conoscenza, da parte del creditore, dello stato

d'insolvenza del debitore al fine della revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, 2° comma, deve essere effettiva e non me

ramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della

revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologi ca del creditore e non pure la semplice conoscibilità, essendo

tuttavia al riguardo utilizzabili anche elementi indiziari, purché essi — per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza — siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis

da parte del creditore; che tali principi di diritto anadavano

completati col rilievo secondo cui, se alla conoscenza dello sta

to d'insolvenza della società si aggiungeva la prova della cono

scenza dello stato d'insolvenza anche del socio o dei soci illimi

tatamente responsabili, ciò costituiva un argomento di notevole

significato per dimostrare la fondatezza dell'azione revocatoria;

che, esaminando la fattispecie alla stregua dei suddetti principi, risultava anzitutto che il 24 luglio 1991 l'agenzia Turinform aveva

fornito alla Fin Immobil informazioni in merito a Massimo Pog

gi, riferendo bensì che le sue condizioni economico-finanziarie

erano «tranquille» e che non emergevano «disguidi» né, in par ticolare, protesti cambiari, ma chiarendo anche che egli era so

cio della società in nome collettivo «Fratelli Poggi & C.», uni

tamente ai signori Attolini Alberto e Durando Margherita; che, in base alla documentazione prodotta dalla difesa del fallimen

to, emergeva: a) in data 15 luglio 1991 l'iscrizione (presso la conservatoria di Genova), a favore dell'Istituto bancario italia

no, di ipoteca giudiziale contro Massimo Poggi e Alberto Atto

lini, in forza di decreto ingiuntivo per l'importo di lire

100.000.000; b) in data 23 luglio 1991 l'iscrizione (presso la con servatoria di Aosta), a favore della Banca commerciale italiana, di ipoteca giudiziale contro il Poggi, in forza di decreto ingiun tivo per l'importo di lire 40.000.000; c) in data 11 luglio 1991

l'iscrizione di ipoteca giudiziale cotro l'Attolini in forza dello stesso titolo; d) in data 23 luglio 1991 l'iscrizione (presso la

coservatoria di Aosta), a favore della Banca commerciale italia na di ipoteca giudiziale contro il Poggi in forza di altro decreto

ingiuntivo per l'importo di lire 40.000.000, che aveva dato tito lo anche all'iscrizione di altra ipoteca in danno dell'Attolini presso la conservatoria di Genova; e) in data 2 agosto 1991 l'iscrizio

ne, presso la conservatoria di Genova, di ipoteca giudiziale in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal

presidente del Tribunale di Genova su ricorso del Banco di Sici

lia;/) in data 26 luglio 1991 la trascrizione presso la conservato ria di Genova di sequestro conservativo fino a concorrenza di lire 150.000.000 contro Alberto Attolini ed a favore di tale En rico Pomara; che dalla documentazione suddetta poteva evin cersi con chiarezza, già nel luglio del 1991, lo stato d'insolvenza della società e dei soci; che, come esattamente rilevato dal tri

bunale, l'emissione dei decreti ingiuntivi su istanza dei creditori

(banche) aveva certamente comportato la revoca degli affida

menti, col venir meno di ogni possibilità di operare e conse

guente emersione dello stato di decozione; che senza dubbio la Fin Immobil non poteva avere ignorato, a fine ottobre 1991

(quando venne concesso il mutuo ipotecario) ed ai primi di no vembre 1991 (quando l'ipoteca fu iscritta) la menzionata situa zione della società e dei soci, essendo l'appellante un operatore nel campo del finanziamento immobiliare in possesso di stru menti d'indagine e di fonti di conoscenza adeguate; che, dun

que, vi erano elementi gravi, precisi, logici e concordanti per far ritenere che la Fin Immobil fosse edotta dello stato d'in solvenza.

Il Foro Italiano — 1998.

La Fin Immobil s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione

della suddetta sentenza, deducendo due motivi di annullamen

to. Il fallimento della Poggi & C. s.n.c., di Durando Margheri ta ved. Poggi e Poggi Massimo, nonché dei soci illimitatamente

responsabili Attolini Alberto, Durando Margherita e Poggi Mas

simo ha resistito con controricorso e ha depositato memoria

ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione. — Con il primo mezzo di cassazione

la ricorrente denunzia violazione dell'art. 67, 2° comma, 1. fall,

in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché travisamento

dei fatti e manifesta illogicità nella motivazione relativa al pri mo motivo di appello. Sostiene che essa, in secondo grado, co

me primo motivo di censura aveva addotto la omessa conside

razione, da parte del tribunale, della circostanza che l'atto col

pito dalla revocatoria (cioè la dazione d'ipoteca volontaria) non

aveva arrecato alcun pregiudizio alla par condicio creditorum, in quanto l'immobile, per il cui acquisto era stato contestual

mente ottenuto il finanziamento garantito dall'ipoteca, era sta

to acquistato non con denaro del Poggi bensì con denaro a tale

fine erogato da essa società Fin Immobil. La corte genovese avrebbe respinto la censura con argomenti illogici e con palese travisamento dei fatti, in quanto — siccome il requisito del danno

(intendendosi per tale anche la semplice lesione della par condi

cio) si ricaverebbe presuntivamente dallo stato d'insolvenza —

si sarebbee comunque in presenza di una presunzione iuris tan

tum essendo consentito al convenuto in revocatoria di dimo

strare che in concreto l'atto non ha arrecato alcun pregiudizio. Nel caso in esame la Fin Immobil avrebbe già in prime cure

superato la presunzione relativa alla lesione della par condicio

creditorum, attraverso una inattaccabile prova documentale: con

atto notarile del 22 ottobre 1991 Massimo Poggi, in proprio, avrebbe acquistato l'immobile in questione; sempre in data 22

ottobre 1991 lo stesso Poggi e Fernando Annalisa avrebbero

stipulato con la Fin Immobil un mutuo per lire 150.000.000, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione del medesimo im

mobile (mutuo di scopo), costituendo contestualmente ipoteca volontaria sullo stesso a garanzia della restituzione rateale della

somma mutuata; ancora in pari data la Fin Immobil s.p.a. avreb

be versato un assegno di lire 150.000.000 intestato al Poggi in

cassato il 23 ottobre 1991 e dal cui importo sarebbe stato emes so un assegno circolare di lire 90.000.000 a favore della vendi

trice dell'immobile. Pertanto, l'acquisto di questo non avrebbe

implicato un esborso da parte del Poggi, essendo stato perfezio nato esclusivamente grazie alla contestuale erogazione del mu tuo da parte della Fin Immobil, onde si potrebbe dire che il

bene senza il finanziamento non sarebbe entrato a far parte del patrimonio del Poggi. Di conseguenza, sul piano logico giuridico la fattispecie non presenterebbe alcun aspetto pregiu dizievole della par condicio. Sarebbe stato stipulato un mutuo di scopo, quest'ultimo sarebbe stato contestualmente realizzato e sempre contestualmente sarebbe stata accesa l'ipoteca. L'ope razione non avrebbe provocato alcuna alterazione del patrimo nio del Poggi, quale era nel momento in cui si sarebbe conclusa

l'operazione, perché l'acquisto dell'immobile, reso possibile dal mutuo concesso dalla ricorrente, non avrebbe implicato un cor

rispondente sacrificio patrimoniale del compratore, per cui la causa di prelazione contestualmente costituita dovrebbe consi derarsi un atto neutro per i creditori. Si rivelerebbe dunque illo

gico il ragionamento della corte territoriale, nella parte in cui avrebbe sottolineato l'irrilevanza del fatto che l'immobile in que stione sarebbe stato acquistato con denaro erogato dalla Fin

Immobil, omettendo di considerare che la conseguenza di un simile modo di argomentare avrebbe come risultato un indebito arricchimento del fallimento; e altrettanto illogica dovrebbe ri tenersi l'affermazione secondo cui il danno alla par condicio sarebbe ancora più grave in relazione al valore dell'immobile

(65 milioni), mentre l'ipoteca sarebbe stata di valore superiore, perché, a parte la non corrispondenza al reale dei prezzi indicati

negli atti di compravendita (determinati a norma dell'art. 52, 4° comma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131), sarebbe abnorme che una società finanziaria avesse accordato un mutuo di 150 milio ni contentandosi di una garanzia reale di 65 milioni. Comun

que, il ragionamento della corte territoriale non terrebbe contro dell'art. 541. fall., laddove si prevede che il diritto di prelazione del creditore ipotecario sia limitato al prezzo ricavato dalla ven dita del bene vincolato, sicché, nell'ipotesi di mancato soddisfa cimento integrale, il detto creditore ipotecario potrebbe soltan

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

to, per il residuo, essere ammesso in via chirografaria nella ri

partizione del resto dell'attivo.

Le suddette censure non hanno fondamento. Ai sensi del

l'art. 67, 2° comma, 1. fall, sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore

(tra gli altri) gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anterio

re alla dichiarazione di fallimento.

La ratio di tale proposizione normativa è quella che presiede all'istituto della revocatoria in generale e, per quanto qui inte

ressa, della revocatoria fallimentare: la ricostruzione del patri monio del debitore fallito, in guisa da conservare nell'interesse

della massa dei creditori la garanzia costituita dal patrimonio

medesimo, e la realizzazione della par condicio credito rum. A

quest'ultimo fine risponde, in particolare, la revocatoria degli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestual

mente creati, se posti in essere nel c.d. periodo sospetto (cioè, nella specie, entro l'anno anteriore alla dichiarazione di falli

mento e quando l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza

del debitore). In casi del genere il pregiudizio sta nel dar vita

ad un titolo che, nelle circostanze indicate, altera la parità di

condizione dei creditori ai fini della distribuzione delle somme

che saranno ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Non si trat

ta, in altri termini, di verificare la revocabilità del pagamento di un credito assistito da un privilegio consolidato, che può es

sere esclusa qualora il curatore non fornisca la prova del pre

giudizio arrecato alla massa attraverso la dimostrazione dell'esi

stenza di altri creditori aventi diritto di prededuzione o di prela zione di grado superiore o uguale a quello estinto. Nel caso

in esame l'azione revocatoria era diretta contro la stessa costi

tuzione della causa di prelazione, per la quale il pregiudizio è

davvero in re ipsa in quanto altera la parità di condizione dei

creditori (cfr. Cass. 20 settembre 1991, n. 9853, Foro it., Rep.

1992, voce Fallimento, n. 383). Né a diversa conclusione può indurre l'argomento della ricor

rente, secondo cui la dazione dell'ipoteca non avrebbe arrecato

pregiudizio alla par condicio creditorum perché il bene immobi

le sarebbe stato acquistato non con denaro del Poggi bensì con

denaro a tal fine erogato dalla stessa Fin Immobil. Si deve re

plicare che qui non sono in discussione né l'operazione di fi

nanziamento né il credito della società erogatrice del mutuo,

bensì il diverso fatto che, contestualmente ad esso, venne costi

tuito un diritto di prelazione nelle circostanze previste dall'art.

67 1. fall. Come esattamente ha messo in luce la corte territoria

le, l'immobile — una volta entrato a far parte del patrimonio del Poggi (e non rileva che ciò sia avvenuto con il denaro otte

nuto attraverso il finanziamento) — era destinato a garantire

tutti i creditori. La circostanza che attraverso quell'acquisto si

sia avuto un incremento del patrimonio del debitore poi fallito

(incremento, peraltro, bilanciato dalla contestuale insorgenza del

debito verso il finanziatore) non vale ad escludere il pregiudizio

per la massa, perché in fattispecie come quella in esame il pre

giudizio è insito nello squilibrio tra le posizioni dei creditori che l'atto revocando viene a produrre quando già lo sato d'in

solvenza si era manifestato e il creditore (a cui favore il titolo

di prelazione è costituito) lo conosceva.

Quanto, poi, all'affermazione secondo cui l'acquisto dell'im

mobile sarebbe stato reso possibile soltanto dal mutuo concesso

dalla ricorrente e non avrebbe comportato un corrispondente

sacrificio patrimoniale del compratore, si deve rilevare che l'art.

67, 2° comma, assoggetta a revoca, in base al regime probato

rio ordinario, tutti gli atti costitutivi di un diritto di prelazione

per debiti contestualmente creati entro l'anno anteriore alla di

chiarazione di fallimento, se compiuti con la conspevolezza del

lo Stato d'insolvenza del debitore. Si tratta di una formula mol

to ampia che esclude la rilevanza dei dati invocati dalla ricor

rente, perché, come sopra si è notato, la legge intende evitare

l'alterazione della par condicio, conseguente alla costituzione

di un titolo preferenziale a favore di un creditore, prescindendo

dalla circostanza che l'atto economico, da cui scaturisce il cre

dito, abbia condotto ad un incremento del patrimonio del debi

tore poi fallito. Non si tratta di evitare un indebito arricchimen

to del fallimento, bensì di evitare che un soggetto, consapevole

dello stato d'insolvenza in cui versa il suo contraente, crei a

proprio favore una situazione preferenziale sottraendosi alle re

gole del concorso.

Improducente, da ultimo, è il richiamo all'art. 54 1. fall. Det

II Foro Italiano — 1998.

ta norma, anzi, ponendo in luce il contenuto del diritto dei cre

ditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo, rimarca la posi zione preferenziale che la causa di prelazione attribuisce e viep

più esclude, dunque, la presunta «neutralità» per i creditori

dell'atto revocando, erroneamente propugnata dalla ricorrente;

e, comunque, essa non incide sulla proponibilità dell'azione re

vocatoria, da verificare nel quadro dell'art. 67 1. fall., come

la sentenza impugnata ha fatto. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 set

tembre 1997, n. 8987; Pres. R. Sgroi, Est. Vignale, P.M.

Maccarone (conci, conf.); Upica di Cosenza c. Germinara.

Conferma Pret. Cosenza-San Giovanni in Fiore 15 novembre

1994.

Commercio (disciplina del) — Commercio su aree pubbliche —

Indicazione dei prezzi — Obbligo — Generi non alimentari

e non rientranti nella IX categorìa merceologica — Esclusio

ne (L. 11 giugno 1971 n. 426, disciplina del commercio, art.

38; d.m. 4 agosto 1988 n. 375, norme di esecuzione della 1.

11 giugno 1971 n. 426, art. 59; 1. 28 marzo 1991 n. 112, nor

me in materia di commercio su aree pubbliche, art. 1).

L'art. 59, 5° comma, d.m. 4 agosto 1988 n. 375 espressamente esonera i venditori ambulanti di generi non alimentari e non

rientranti nella IX categoria merceologica dall'obbligo di con

trassegnare con i cartellini il prezzo degli articoli commerciali

posti in vendita. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 26 ottobre 1989,

Giuseppe Germinara si oppose all'ordinanza ingiunzione emes

sa dall'Upica di Cosenza, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di lire 200.000 per

aver esposto al pubblico, per la vendita, articoli da regalo e

casalinghi senza apporre cartellini con l'indicazione del prezzo. Il Germinara sosteneva che, essendo venditore ambulante di ge

neri non alimentari, non era tenuto all'indicazione dei prezzi mediante cartellino. Il Pretore di Cosenza, con sentenza del 26

marzo 1993-15 novembre 1994, accolse l'opposizione. Premesso

che i venditori ambulanti non sono tenuti ad indicare con un

cartellino il prezzo della merce posta in vendita, egli rilevò che

la contestazione mossa al Germinara dai verbalizzanti era di

non avere apposto i cartellini dei prezzi, ma non anche che man

casse ogni altra forma di comunicazione degli stessi, sicché, non

potendo ritenersi provato che l'opponente non avesse predispo sto una pubblicità alternativa, l'ordinanza ingiunzione doveva

dichiararsi illegittima. Contro tale sentenza, l'Upica di Cosenza ha proposto ricorso

per cassazione, basato su di un solo motivo. Il Germinara non

ha svolto attività difensiva in questo giudizio di legittimità. Motivi della decisione. — L'Upica sostiene che l'obbligo di

indicare il prezzo di vendita delle merci esposte è previsto indi

(1) I. - Non constano precedenti editi in termini.

La disposizione regolamentare in disamina esonera dall'obbligo gene rale di indicazione dei prezzi delle merci esposte in vendita, oltre agli esercenti il commercio su aree pubbliche per i generi non alimentari

e per quelli non rientranti nella IX tabella merceologica (articoli ed

accessori di abbigliamento, biancheria, calzature e articoli in pelle e

cuoio), anche i rivenditori di giornali e riviste (3° comma) ovvero di

libri, sempreché il prezzo degli stessi sia indicato in copertina ovvero

sia inserito in un catalogo messo a disposizione degli acquirenti. Lo stesso art. 59 d.m. 375/88 prevedeva, per alcuni tipi di beni, la

possibilità di assolvere l'obbligo di indicazione del prezzo secondo alcu

ne modalità particolari. Per la nuova disciplina contenuta nel d.m. 7 agosto 1991 n. 379,

cfr. la nota di richiami a Cass. n. 9444 del 1996 in Foro it., 1997,1, 514.

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