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Sezione I civile; sentenza 14 dicembre 1963, n. 3150; Pres. Celentano, Est. Bianchi d'Espinosa, P....

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Sezione I civile; sentenza 14 dicembre 1963, n. 3150; Pres. Celentano, Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Trotta (concl. conf.); Ditta Rotalfoto (Avv. Jemolo, Morvillo) c. Pizzi (Avv. Tripodo, Frappi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 2 (1964), pp. 271/272-273/274 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23156022 . Accessed: 25/06/2014 01:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 01:36:56 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 14 dicembre 1963, n. 3150; Pres. Celentano, Est. Bianchi d'Espinosa, P.M. Trotta (concl. conf.); Ditta Rotalfoto (Avv. Jemolo, Morvillo) c. Pizzi (Avv. Tripodo, Frappi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 2 (1964), pp. 271/272-273/274Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156022 .

Accessed: 25/06/2014 01:36

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271 PARTE PRIMA 272

Il primo mezzo di censura deve essere pertanto accolto

per quanto di ragione con rinvio della causa ad altra corte di appello che nel nuovo esame si atterrà al principio di

diritto testé enunciato e provvederà anche sulle spese di

questo giudizio di cassazione, rimanendo in tale modo

assorbito il secondo mezzo che tratta di questione sulle

modalità della tassazione, la quale, con la nuova statui

zione, o sarà travolta concorrendo la prima delle due

ipotesi prospettate (trasferimento Pampersi costituente

donazione indiretta) o dovrà essere riveduta dall'ufficio finanziario nella seconda ipotesi (ossia sussistenza della

vendita, e quindi intercambio fra la massa dei beni donati

e relitti e l'altra massa dei beni oggetto della vendita

stessa). Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 14 dicembre 1963, n. 3165 ; Pres. Rossano P., Est. Di Majo, P. M. Maccarone

(conci, conf.) ; Finanze (Avv. dello Stato Masi) c.

Società Triarma-Compagnia triestina di armamento

(Avv. Manca).

(Conferma App. Genova 25 luglio 1961)

Registro — Mutuo cambiario — Ipoteca navale —

Obbligo di assicurare la nave — Imposta gra duale (Cod. civ., art. 2742 ; cod. nav., art. 572 ; r. d.

30 dicembre 1923, legge del registro, all. A, art. 28, 59).

È soggetta ad imposta graduale la concessione di ipoteca navale a garanzia di cambiali, pur se il debitore si

impegni ad assicurare la nave fino ad estinzione del

credito e a far annotare sulla relativa polizza che, in

caso di sinistro, le indennità devono essere versate dal

l'assicuratore al creditore fino alla concorrenza del

credito. (1)

(1) Conformi, due sentenze App. Milano 18 marzo 1932, Foro it., Rep. 1932, voce Registro, nn. 234-238 ; contra C. centrale 1° aprile 1960, n. 27022, id., Rep. 1961, voce cit., n. 159 (che comprende la clausola in oggetto fra quelle dirette a « confer

mare, spiegare o completare il rapporto creditorio »). L'imposta da applicarsi è la graduale pur se la cambiale

ò rilasciata in bianco e sia rinnovabile e se la garanzia investe, oltre al capitale, anche interessi di mora e spese di lite e il debi tore assume a proprio carico spese e tasse dell'atto (C. centrale 12 febbraio 1962, n. 85506, id., Rep. 1962, voce cit., n. 192 ; Cass. 3 febbraio 1931, id., 1931, I, 1030) ; e se la garanzia sia estesa ad interessi, spese ed accessori valutati ai fini dell'iscrizione

ipotecaria (C. centrale 10 febbraio 1960, n. 24683, id., Rep. 1960, voce cit., n. 199).

Si ritiene l'applicabilità dell'imposta proporzionale e non di

quella graduale :

a) quando si pattuiscano il rinnovo delle cambiali e degli interessi superiori alla misura legale (C. centrale 25 maggio 1961, n. 80326, id., Rep. 1962, voce cit., n. 185 ; 3 febbraio 1960, n. 24334, id., Rep. 1961, voce cit., n. 190, annotata da Napoli

tano, in Dir. e pratica trib., 1962, II, 310 ; 5 febbraio 1960, n. 24446, 18 novembre 1959, n. 21505, 26 gennaio 1959, n. 12363, Foro it., Rep. 1960, voce cit., nn. 200-203 ; Cass. 4 ottobre 1958, n. 3106, 3 ottobre 1958, n. 3087, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 184 190 ; 31 ottobre 1957, n. 4228, id., 1958, I, 42, con nota di ri chiami, cui adde il commento di Liquori, in Dir. e pratica trib., 1959, II, 351 e, a proposito della n. 3087 del 1958, Brocchi, in Riv. dir. agr., 1958, II, 382) ;

b) quando l'ipoteca sia iscritta per somma maggiore di

quella risultante dalle cambiali e garantisca sia il credito cam biario sia le obbligazioni accessorie (C. centrale 10 febbraio 1961, n. 37497, Foro it., Rep. 1961, voce cit., n. 157) ;

c) quando sia prevista, per l'inadempimento, la decadenza dal beneficio del termine (C. centrale 24 aprile 1961, n. 42473, ibid., n. 188 ; 13 dicembre 1954, n. 66527, id., Rep. 1956, voce cit., n. 155 ; contra, C. centrale 23 ottobre 1939, nn. 18491 e 18492, id., Rep. 1940, voce cit., nn. 268, 270).

La Corte, eco. — Con l'unico mezzo si censura la

impugnata sentenza per avere ritenuto applicabile l'art.

59 della tariffa ali. A della legge di registro ad un atto

di concessione di ipoteca navale a garanzia di operazione cambiaria nel quale il concedente si impegnava a tenere

assicurata la nave fino ad estinzione del credito cambiario

e a far annotare sulla relativa polizza che in caso di sini

stro le indennità dovevano essere versate dall'assicura

tore al creditore e sino alla concorrenza del credito.

La censura è infondata.

La Corte del merito ba ritenuto che le clausole teste

indicate contenute nel rogito di finanziamento di 120

milioni fatto dalla società finanziaria Prealpina di Milano

alla Triarma attenevano esclusivamente al negozio acces sorio di garanzia e non venivano quindi ad incidere sul

rapporto principale obbligatorio garantito. E così ritenendo i giudici di appello hanno corretta

mente applicato la legge, in conformità all'indirizzo di

questa Corte regolatrice, secondo cui l'art. 59 della tariffa ali. A della legge sul registro 30 dicembre 1923 n. 3269, il quale sottopone alla tassa graduale gli atti di costitu zione di ipoteca o pegno o deposito in garanzia di opera zioni bancarie, di cambiali o di altri effetti di commercio

soggetti a tassa graduale di bollo, si applica solo al negozio di garanzia che, dalla legge tributaria, è considerato come una trasmissione eventuale di valori, mentre non può trovare applicazione nel caso di atti che, oltre la garan zia, contengano una regolamentazione anche parziale di

rapporti giuridici soggetti a tassa proporzionale (sent. n. 4228 del 1957, Foro it., 1958 I, 42 ; n. 3087 del 1958, id.,

Rep. 1958, voce Registro, n. 189). In effetti a ragione ha considerato la corte del merito

che il patto di tenere assicurata la nave contro i rischi della navigazione era stato ovviamente stipulato al fine di una concreta realizzazione della garanzia, posto che, altrimenti, in caso di sinistro totale, la garanzia stessa sarebbe stata vana, e che anche il patto secondo cui, in caso di sinistro, la società assicuratrice avrebbe dovuto

pagare direttamente al creditore ipotecario, fino alla con correnza del suo credito, l'indennità, non modificava nè influenzava il rapporto cambiario, ma atteneva esclusi vamente alla garanzia di cui si volevano rendere sicuri

gli effetti nell'ipotizzato caso di sinistro. E che, sul piano strettamente giuridico, i patti di cui si discute riguar dassero unicamente gli effetti della garanzia ipotecaria riesce agevole intendere sol che si consideri come, da un lato, l'obbligazione di assicurare la cosa offerta in

garanzia è connaturata alla garanzia stessa in quanto mira a mantenere quest'ultima in vita e a impedire che un evento fortuito sopravvenuto (nel caso la perdita della

nave) renda vana la pattuita garanzia e, dall'altro, che

l'obbligo assunto dal debitore di porre direttamente a

disposizione del creditore ipotecario le eventuali inden nità dovute dall'assicuratore altro non rappresenta che una modalità di funzionamento della pattuita garanzia nell'ambito di applicazione del principio circa la surroga zione dell'indennità alla cosa di cui agli art. 2742 cod. civ. e 572 cod. navigazione.

Ogni altra considerazione sarebbe superflua. Il ricorso deve essere quindi rigettato e al rigetto consegue la con danna dell'amministrazione alle spese di questo giudizio di cassazione.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 14 dicembre 1963, n. 3150 ; Pres. Celentano, Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Trotta (conci, conf.) ; Ditta Eotalfoto (Avv. .Temolo, Morvillo) c. Pizzi (Avv. Tripodo, Frappi).

(Oassa App. Milano 22 settembre 1961)

Persona propria (diritti sulla)— Diritto all'immagine Notorietà «Iella persona ritrattata — Itipro

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

duzionc e diffusione «lei ritratto — Lieeilà (Legge 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore

e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 97).

La riproduzione su cartolina e la diffusione a scopo di lucro

della fotografia di persona celebre e nota, effettuata senza il consenso di questa, sono lecite, ancorché la foto

grafia non la ritragga nell'ambiente in cui esplica l'atti

vità cui deve la propria notorietà. (1)

La Corte, ecc. — Col primo motivo del ricorso, la

società Rotalfoto censura la sentenza della Corte d'appello di Milano per l'interpretazione che essa ha dato dell'art.

97 legge 22 aprile 1941 n. 633.

La censura è fondata. È infatti principio generale del

nostro diritto (art. 10 cod. civ.) che ogni persona ha

diritto alla propria immagine, sì che il ritratto di una

persona vivente non può essere esposto, riprodotto o messo

in commercio senza il consenso della persona ritrattata

(art. 96 legge citata). A tale regola, pur tuttavia, la legge

apporta delle eccezioni, sì che non occorre il consenso

della persona ritrattata quando la riproduzione dell'im

magine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico

coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopo scentifico, didattico e culturale, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse

pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97). Nella specie, i giudici di merito, dopo aver accertato

il fatto che la Pizzi gode di larga notorietà quale cantante,

dopo avere escluso (e il punto non è controverso fra le

parti) che le cartoline poste in commercio dalla Rotal

foto potessero comunque recar pregiudizio all'onore, alla

reputazione o al decoro della Pizzi (ipotesi in cui l'art. 97, 2° comma, vieta comunque l'esposizione del ritratto di

una persona), hanno però ritenuto che la accertata noto

rietà della Pizzi non giustificasse di per sè sola la deroga al principio generale, che vuole il consenso della per sona ritrattata. Secondo la Corte milanese, infatti, il

sacrificio della individualità privata (cioè, nel caso con

creto, la liceità dell'esposizione di un ritratto senza il

consenso) resta giustificata soltanto allorché la noto

rietà si accompagni al collegamento con l'ambiente in

cui la persona ritrattata esplica la sua attività (cioè, nella

specie, la Pizzi avrebbe dovuto essere ritrattata nella

scena dei suoi spettacoli) ; solo in questo caso, infatti, sussisterebbe un pubblico interesse, tale da giustificare la riproduzione dell'immagine di una persona senza il

suo consenso, mentre, nella specie, la notorietà della

Pizzi non dava giustificazione al soddisfacimento di alcun

interesse generale, ma era l'oggetto su cui si esercitava

una azione di lucro nell'interesse privato.

(1) Non esistono procedenti in termini. Por analoga ipotesi di sfatta,mento a scopo di lucro (nella,

ipotesi : pubblicità di un prodotto commerciale) dell'immagine di persona nota, si veda Cass., Sez. un., 31 gennaio 1950, n. 205, Foro it., 1959, I, 200, che ha dichiarato l'illiceità di tale utiliz

zazione, commentata da Torrente, Diritto all'immagine, in Pa

norama di giurisprudenza della Cassazione (primo quadrimestre del 1959), in Riv. dir. civ., 1959, II, 341 ; da Lanero, Il diritto

all'immagine in una sentenza della Corte suprema, in Foro it.,

1959, IV, 125 ; da Db Cupis, Sul fondamento delle limitazioni

legali del diritto all' immagine, ibid., I, 200 ; da Schermi, Con

siderazioni sulla tutela dell'immagine, in Giust. civ., 1959,

I, 858. In dottrina, può ancora consultarsi in argomento De Cupis,

I diritti della personalità, I, pag. 284, il quale ritiene lecite, in

accordo con la sentenza in epigrafe, la riproduzione e la vendita

di cartoline raffiguranti persona nota e celebre.

Per riferimenti, si veda per la giurisprudenza la nota di

richiami alla sentenza 20 ottobre 1963, n. 2878 della Suprema

corte, in questa rivista, 1963, I, 2073 ; in dottrina : Vercellone, In tema di diritto all'immagine, in Riv. dir. comm., 1955, II, 187 e Questioni in tema di diritto all'immagine e di interpreti

cinematografici, id., 1956, I, 371. Per nozioni di diritto com

parato può consultarsi Ligi, La tutela dell'immagine nel diritto

comparato, id., 1954, I, 67 e 397.

Il Foro Italiano — Volume LXXXV11 — Parte /-18.

Simile interpretazione restrittiva dell'art. 97 legge 22

aprile 1941 n. 633 non può essere però accettata : l'art. 97.

infatti, elenca una serie di ipotesi in cui è lecito « esporre,

riprodurre o mettere in commercio » il ritratto di una per sona vivente senza il consenso di questa, ipotesi elencate

alternativamente, sì che è sufficiente perchè sia integrata la fattispecie legale che ricorra in una di esse. La prima di queste è la « notorietà » della persona ritrattata, noto

rietà che, di per sè stessa, vale a giustificare la deroga alla regola generale dell'art. 96. Con l'esigere altri requisiti oltre tale notorietà la sentenza impugnata ha aggiunto un elemento che non è nel testo legislativo, essa, anzi, ha voluto che la notorietà si accompagni ad avveni

menti o fatti svolti in pubblico, fondendo cioè due delle

ipotesi formulate dall'art. 97, che al contrario, come si è

detto, elenca alternativamente diversi casi.

In realtà, a giustificare il sacrificio parziale del diritto

di ogni persona a tenere riservata la propria immagine, è sufficiente, secondo la ratio della legge, che si tratti di

persona che abbia raggiunto la notorietà in qualsiasi

campo, scientifico, letterario, politico, o, come nel caso,

artistico, e così via. La legge, cioè, ha preso atto di quello che è un fatto agevolmente constatabile, che è desiderio

diffuso nel pubblico conoscere l'immagine di persona celebre e nota, onde per soddisfare tale desiderio è stato

stabilito che è lecita l'esposizione del ritratto senza il

consenso dell'interessato. Il fatto solo di servire a tale

particolare, ma innegabile, « pubblico interesse » basta

per l'applicabilità dell'art. 97, nè, ad escludere la detta

applicabilità, vale il rilievo che chi espone o rende pub blico il ritratto persegua scopi di lucro personale. È evi

dente, infatti, coordinando le disposizioni dell'art-, 96

con quelle dell'art. 97, 1° comma, che non occorre il con

senso della persona ritrattata per « esporre, riprodurre o

mettere in commercio », nel caso di persona nota, e la

« messa in commercio » implica necessariamente che l'agente si proponga, pur soddisfacendo il desiderio generale d'in

formazione, di cui si è parlato, anche un fine di lucro.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata,

col rinvio della causa ad altra corte d'appello, che nel

riesame della controversia si atterrà ai principi sopra

enunciati, circa l'interpretazione dell'art. 97 leggo 22

aprile 1941 n. 633. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile; sentenza 11 dicembre 1963, n. 3133;

Pres. La Via P., Est. Berri, P. M. Gentile (conci,

conf.) ; Ottaviani (Avv. Coccia) c. Antonini (Avv.

Volpi).

(Gassa senza rinvio Trib. Rieti 7 marzo 1961)

Notificazione di atti civili— Procuratore costituito re

sidente nella circoscrizione <lel tribunale — Omes

sa indicazione del litojjo di residenza o domicilio

del procuratore — — Notificazione presso la

cancelleria — Validità (Cod. proc. civ., art. 314 ;

disp. att. cod. proc. civ., art. 58 ; r. d. 22 gennaio 1934

n. 37, norme integrative e di attuazione del r. d. 1. 27

novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento delle pro fessioni di avvocato e procuratore, art. 82).

Nel caso che il giudizio si svolga nella circoscrizione del tri

bunale al quale è assegnato il procuratore costituito,

e questi non abbia provveduto ad indicare in alcun atto

del processo il luogo della sua residenza o del suo domi

cilio, le notificazioni e le comunicazioni necessarie du

rante il procedimento (nonché la notificazione della sen

tenza) possono essergli validamente fatte presso la can

celleria del giùdice adito. (1)

(1) Secondo Cass. 28 maggio 1962, n. 1264 (Foro it., l'J63,

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