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Sezione I civile; sentenza 14 ottobre 1961, n. 2144; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pedote...

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Sezione I civile; sentenza 14 ottobre 1961, n. 2144; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pedote (concl. conf.); Ditta Morfini &figli (Avv. Cortesi) c. Provincial insurance Company limited (Avv. Montesano) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 2 (1962), pp. 297/298-299/300 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151467 . Accessed: 28/06/2014 18:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.64 on Sat, 28 Jun 2014 18:04:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 14 ottobre 1961, n. 2144; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pedote(concl. conf.); Ditta Morfini &figli (Avv. Cortesi) c. Provincial insurance Company limited(Avv. Montesano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 2 (1962), pp. 297/298-299/300Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151467 .

Accessed: 28/06/2014 18:04

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione 1 civile ; sentenza 17 ottobre 1961, n. 2192 ; Pres. Di Pilato P., Est. Malfitano, P. M. Cutrupia (conci, diff.) ; Finizio (Avv. Attolico, D'Aniello) c. De Flammineis (Avv. Spiezia).

(Oassa App. Napoli 20 aprile 1959)

Hinvio civile — Copia della sentenza di cassazione — Mancata esibizione — Improcedibilità — Esclu

sione — Fissazione di termine per l'esibizione

(Cod. proc. civ., art. 348, 394).

Nell'ipotesi di omessa produzione di copia della sentenza

pronunciata dalla Corte di cassazione, il giudice di rinvio

non può pronunciare Vimprocedibilità del giudizio, ma

deve assegnare alle parti termine per provvedere alla

esibizione, pena, in difetto, l'estinzione per inattività delle parti. (1)

La Corte, ecc. — Con il primo motivo, denunciandosi

la falsa applicazione dell'art. 394 cod. proc. civ., si sostiene

che la Corte di merito, pur avendo esattamente affermato

clie l'istituto della improcedibilità dell'appello, regolato dall'art. 348, non si applica al giudizio di rinvio, è incorsa in errore nel ritenere che il giudizio di rinvio instaurato dal De Flammineis fosse improcedibile, per non essere stata esibita dalle parti la copia autentica della sentenza

di cassazione, in quanto l'improcedibilità dell'appello è

prevista anche per la mancata presentazione degli atti necessari per la decisione del gravame.

La censura è fondata.

Questa Corte suprema a Sezioni unite (v. sent. n. 864

del 1957, Foro it., 1957, I, 755) ha altra volta affermato

che l'istituto della improcedibilità dell'appello, regolato dall'art. 348, non è applicabile al giudizio di rinvio, sia

perchè non può parlarsi di improcedibilità dell'appello

dopo che una fase di appello si è già svolta e si è conclusa

con una sentenza sostitutiva di quella di primo grado, sia

perchè, mentre la improcedibilità dell'appello comporta come suo normale effetto il passaggio in giudicato della

sentenza di primo grado, tale effetto non potrebbe pro dursi con l'improcedibilità del giudizio di rinvio, in quanto la sentenza di primo grado fu a suo tempo sostituita da

quella di appello, e, pertanto, privata di forza imperativa e non più idonea a consolidarsi in giudicato.

Nella specie, la Corte di merito, pur richiamando tale

principio, ha erroneamente ritenuto che esso non riguar dasse il caso della mancata produzione della copia auten

tica della sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio e che

questa omissione « determinasse un caso di improcedibilità

peculiare al giudizio medesimo ».

(1) Non constano precedenti in termini. Sulla questione generale, circa l'applicabilità dell'art. 348

cod. proc. civ., dettato per il procedimento d'appello, al giudizio di rinvio, consulta per la negativa : Cass. 28 marzo 1958, n.

1067, Foro it., Rep. 1958, voce Rinvio, n. 20; 18 luglio 1958, n. 2637, ibid., n. 21 ; 8 novembre 1958, n. 3671, ibid., n. 22 ; 21 ottobre 1957, n. 4003, id., Rep. 1957, voce cit., n. 25 ; 2 mag gio 1957, n. 1482, ibid., n. 16 ; 14 marzo 1957, n. 864, id., 1957, I, 755, con nota di richiami di giurisprudenza e dottrina.

Per qualche riferimento alla questione specifica di cui alla sentenza in epigrafe, si veda App. Milano 27 maggio 1941, id., Rep. 1942, voce cit., n. 38, per cui la mancata notifica della sentenza di Cassazione, che ordina il rinvio, non rende improce dibile il giudizio di rinvio, essendo sufficiente la produzione di essa nel giudizio stesso.

È da notare che la Corte d'appello di Napoli, nella sentenza ora cassata, non aveva dedotto dalla dichiarata improcedibilità il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma aveva

riconosciuto alle parti la facoltà di riassumere il giudizio (pur dichiarato improcedibile), purché non fosse trascorso il termine

di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione.

Nel senso, ora disatteso dalla Cassazione, della improcedi bilità dal giudizio di rinvio, Andrioli, Commento, IIs, 615-6

(ivi altre citazioni di dottrina, concordi e discordi).

Il Poro Italiano — Volume LXXXV — Parie /-20.

Invero, se l'improcedibilità dell'appello è prevista anche per l'ipotesi della mancata produzione da parte dell'ap pellante del proprio fascicolo nei termini indicati nell'art. 348, ipotesi alla quale questa Corte suprema ha equiparato la mancata inserzione della copia della sentenza appellata nel detto fascicolo (v. sent. n. 3190 del 1959, Foro it., Rep. 1959, voce Appello ci»., n. 145), la inapplicabilità dell'istituto della improcedibilità dell'appello al giudizio di rinvio comporta che non possa pronunciarsi l'improce dibilità di questo giudizio, neppure per la mancata produ zione della copia della sentenza di cassazione, essendo siffatta omissione analoga alla mancata produzione della

copia della sentenza appellata. La Corte di merito, quindi, non poteva dichiarare

improcedibile il giudizio instaurato dal De Flammineis

per la mancata produzione della copia della sentenza della Corte di cassazione, che le rinviava la causa per nuovo esame, non. essendovi una disposizione di legge che commini la sanzione dell'improcedibilità per tale omissione e non

potendo applicarsi al giudizio di rinvio l'istituto della

improcedibilità dell'appello regolato dall'art. 348. Essa, invece, avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine

per l'esibizione di detta sentenza, in guisa da poter dichia rare l'estinzione del processo per inattività delle parti, qualora le stesse non avessero provveduto a tale esibizione.

Consegue che si deve accogliere il primo motivo del ricorso, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa ad altra Sezione della Corte d'appello, la quale si uniformerà ai suesposti principi e provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio. Gli altri motivi del ricorso restano, pertanto, assorbiti.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 14 ottobre 1961, n. 2144 ; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Pedote (conci, conf.) ; Ditta Morfini & figli (Avv. Cortesi) c. Provincial insu rance Company limited (Avv. Montesano).

(Conferma App. Bari 14 giugno 1960)

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione per conto altrui — Itapporti tra stipulante e assicu rato — Autonomia — Conseguenze (Cod. civ., art.

1705, 1891).

Colui che ha stipulato un'assicurazione per conto altrui è

legittimato ad esercitare i diritti derivanti dal rapporto di assicurazione sol se gli siano trasferiti dall'assicurato. (1)

(1) Vedi, in senso conforme, Cass. 5 novembre 1959, n. 3273, Foro it., Rep. 1960, voce Assicurazione (contratto), n. 75 ; Trib. Milano 20 marzo 1956, id., 1957, I, 1346 ; App. Boma 29 no vembre 1955, id., 1956, I, 1351, con nota di G. Panelli, In tema di rapporti tra assicurazione facoltativa infortuni per conto altrui ed assicurazione della responsabilità civile nell'interesse proprio ; cui adde, con particolare riguardo alla non interferenza delle relazioni tra stipulante ed assicurato con il rapporto assi curativo, Cass. 23 marzo 1959, n. 868, id., 1959, I, 1315. Cfr., pure, per qualche riferimento e per la diversità tra assicurazione per conto altrui e clausola di rinuncia, da parte dell'assicuratore verso l'assicurato, al diritto di surroga a favore di un terzo, Pret. Bologna 11 maggio 1960, id., 1960, I, 1844, con nota di Castellano.

Sulla nozione di contratto a favore di terzi, al quale la Corte

suprema riconduce l'assicurazione stipulata per conto altrui, v., da ultimo, Cass. 23 gennaio 1961, n. 102, retro, 145, con nota di richiami.

In dottrina, cons. Buttaro, Assicurazione contro i danni, voce dell 'Enciclopedia del diritto, pag. 498 e seg. ; Gasperoni, Assicurazione contro i danni, n. 2, voce del Novissimo digesto italiano, pag. 1140 ; Donati, Trattato del diritto delle assicura

zioni, II, Milano, 1956, pag. 66 e seg. ; Salandra, in Commen

tario, a cura di A. Scialoja e G. Branca, sub art. 1891.

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299 PARTE PRIMA

La Corte, ecc. — 11 primo e secondo mezzo del ricorso

possono essere trattati congiuntamente, essendo relativi

ad unica questione e cioè alla legittimazione o meno della

Ditta Morfini ad agire nei confronti della Società assicu

ratrice.

Giova richiamare essere pacifico in causa : 1) clie la

Morfini aveva assicurato, in nome proprio, ma per conto

dichiarato della S.e.m., il carico di caffè di cui è discus

sione, trasportato a Bari, via mare, da terzi ; 2) che la

S.e.m., la quale aveva incaricato la Morfini di ritirare dal

piroscafo vettore e di trasportare, nei magazzini doganali di Bari, la predetta partita di caffè, aveva convenuto in

giudizio la Morfini medesima per sentirla condannare al

pagamento, a favore di essa S.e.m., del valore di una parte del caffè caduto in mare durante il trasporto dalla nave ai

magazzini ; 3) che la Morfini aveva, a sua volta, convenuto

in giudizio (innanzi allo stesso Tribunale di Bari, sicché le

due cause erano state riunite) la Compagnia di assicura

zione, chiedendone la condanna o ad indennizzare diretta

mente la S.e.m., ovvero, in via subordinata, a rivalere essa

Morfini, nella ipotesi di condanna di essa medesima Morfini

a favore della S.e.m.

La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha negato la legittimazione ad agire della Morfini contro

la Società assicuratrice ed ha ravvisato, nella domanda

giudiziale della Morfini a favore della S.e.m., una ipotesi di inammissibile sostituzione processuale.

Con il primo ed il secondo mezzo di ricorso, la Morfini

denunzia : a) che, avendo essa, a suo tempo, stipulato il

contratto assicurativo nella veste di mandataria della

S.e.m., la legittimazione ad agire per l'indennizzo le deri

vava ex art. 1705 cod. civ. ; 6) che, in ogni caso, le domande

di essa Morfini dovevano essere riportate entro lo schema

della garanzia ex art. 106 cod. proc. civile.

Nessuna delle due censure è fondata.

In relazione alla censura sub b), deve essere rilevato

che, se è esatto che il soggetto, il quale stipula un'assicu

razione per conto di altro soggetto, è, normalmente, un

mandatario di costui, tuttavia tale assicurazione rientra

nella categoria dei contratti a favore di terzi (art. 1411 cod.

civ.) e l'art. 1891 cod. civ., con disciplina autonoma ri

spetto al disposto dell'art. 1705 stesso codice, distingue nettamente la posizione giuridica del contraente l'assicu

razione da quella dell'assicurato e, attraverso una parziale deviazione anche dalla normativa dei contratti a favore di

terzi, sancisce che i diritti derivanti dall'accennato rapporto assicurativo vengono acquistati direttamente dall'assi

curato (e cioè, nella specie, dalla S.e.m.), senza che sia ne

cessaria, da parte di costui, alcuna dichiarazione preventiva di volere utilizzare il rapporto. Al contrario, il contraente

(nella specie, la Ditta Morfini), anche se sia restato in

possesso della polizza di assicurazione, non può esercitare i diritti che ne derivano, salvo che non ottenga il consenso

espresso dell'assicurato, in modo da presentarsi come man

datario speciale di costui per lo specifico esercizio dei pre detti diritti. Sotto tale profilo, però, la sentenza impugnata ha esattamente posto in evidenza che la S.e.m. non aveva mai espresso tale consenso, mentre a tanto non poteva valere l'asserta adesione del procuratore in causa della

S.e.m., sia perchè, in effetti, tale adesione non risultava, sia perchè, in ogni caso, detto procuratore era sfornito del

necessario potere dispositivo dei diritti della S.e.m. È opportuno precisare che, con quanto fin qui detto

circa la carenza di legittimazione ad agire nella Morfini avverso la Soc. assicuratrice, non si intende escludere la

legittima circolabilità dell'assicurazione (del resto, esplici tamente prevista dalla legge : art. 1889 cod. civ. ; art. 517 cod. navig.) e la conseguente possibilità che, specialmente nella assicurazione marittima di merci in viaggio, i diritti

nascenti dal rapporto assicurativo trapassino, attraverso la girata, ovvero, a seconda del tenore della polizza, la tradi

zione della polizza stessa, in capo a soggetto diverso dal

l'originario assicurato.

Nulla vieta, quindi, che anche il contraente di un'assi curazione a favore di terzi possa diventare, a seguito di

negozio con l'originario assicurato, titolare dell'interesse

assicurato e resti, quindi, abilitalo a far valere iu nome

proprio ed a proprio diretto vantaggio, nei confronti del

l'assicuratore, i diritti nascenti dal rapporto assicurativo. Nella specie, però, è pacifico che la Morfini non ha mai nep pure affermato di essere succeduta alla S.e.m. nella tito larità dell'interesse assicurato, tanto vero che ha richiesto la condanna dell'assicuratore a pagare direttamente l'in dennizzo alla S.e.m. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile; sentenza 13 ottobre 1961, n. 2120; Pres. Verzì P., Est. Caporaso, P. m. Criscuoli (conci, conf.) ; Larcher (Avv. Angelo) c. Turrini (Avv. Jaco

belli, schbrillo, mlglierina).

(Oonjerma App. Milano 8 aprile 1960)

Comunione l'umiliare o universale <li beni e (li jjua (liujni — Incompatibilità eon le società commer ciali — Disciplina (Cod. civ., art. 2140).

Comunione familiare o universale di beni e di gua dabili — Acquisti di un solo compartecipe —

Effetti.

La comunione tacita familiare non può ritenersi esistente tra due coniugi, qualora tra i medesimi sia costituita una società commerciale, al di fuori della quale essi non

posseggano altri beni. (1) La disciplina della comunione tacita familiare va desunta

dall'art. 2140 cod. civ. solo per le comunioni nell'esercizio di un'attività agricola ; nelle altre ipotesi devesi ricorrere

per analogia alle norme dettate per istituti affini, tra i

quali non rientrano le società commerciali. (2) 1 beni acquistati da uno dei compartecipi alla comunione

tacita familiare rientrano ipso iure nella comproprietà, cioè senza che sia necessario mandato da parte degli al tri partecipanti alla comunione o successivo negozio di

trasferimento. (3)

(1) N e 1 senso dell'incompatibilità tra comunione tacita fa miliare e società in genere, vedi: Cass. 8 luglio 1961, il. 1633, Foro it., Mass., 417 ; 5 agosto 1960, n. 2305, id., Rep. 1960, voce Comunione familiare, n. 9 ; 29 ottobre 1954, n. 4185, id., Rep. 1954, voce cit., n. 3 ; App. Bologna 21 maggio 1942, id., Rep. 1943-45, voce cit., n. 18 ; App. Torino 20 febbraio 1942, id., Rep. 1942, voce cit., n. 6. In senso contrario, implicitamente, in quanto ammette l'applicabilità diretta delle norme sulla so cietà, App. Napoli 12 luglio 1957, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 21, 22.

In dottrina, nel senso dell'incompatibilità, vedi : Verga, Le comunioni tacite familiari, Padova, 1930, pag. 145 e seg. ; Massari, In tema di comunione tacita familiare, in Riv. trim, dir. e proc. civ., 1951, 1129; Colasurdo, Comunione tacita fa miliare, impresa e società, in Giusi, civ., 1958, I, 1139 ; Al'letta, Comunione familiare e società. Diritto a compenso del socio ammi nistratore, in Riv. dir. comm., 1948, IX, 298. In senso contra rio : Francesciielli, Dubbi sulla comunione tacita familiare, in Foro it., 1940, I, 1241 ; Mossa, Comunione tacita familiare. Eser cizio del commercio, in Nuova riv. dir. comm., 1953, II, 107.

(2) Sulla disciplina giuridica delle comunioni tacite familiari non attinenti all'esercizio dell'agricoltura, vedi Trib. Venezia 30 luglio 1959, Foro it., 1960, I, 503, con nota di richiami.

In dottrina, nel senso che la disciplina delle comunioni tacite familiari in campi diversi da quello dell'agricoltura non è rimessa agli usi, Torrente, In tema di comunione tacita fa miliare, in Giur. Cass. civ., 1951, 2° quadr., 952; Balossini, Legge e consuetudine nella disciplina delle comunioni tacite fami liari nell'esercizio di un'attività economica, in Giur. it., 1960, 1,2, 194. In senso contrario : Colasurdo, Lineamenti delle comunioni tacite familiari, in Giur. agr. it., 1956, 137 ; Nobile, Brevi cenni sulla comunione tacita familiare, in Giur. Cass. civ., 1952, II, 365, nota n. 8.

(3) In senso conforme, per quanto concerne l'intestazione ad uno solo dei comunisti, vedi Cass. 3 ottobre 1955, n. 2763,

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